LA DIRETTIVA NITRATI IN EMILIA ROMAGNA INDICAZIONI PER LE AZIENDE AGRICOLE Coldiretti EMILIA ROMAGNA 1 EMILIA ROMAGNA Aprile 2009 2 INDICE I NITRATI ......................................................................................................................................................4 L’Azoto nell’ambiente..................................................................................................................................4 Il Ciclo dell’Azoto .........................................................................................................................................4 L’influenza delle attività antropiche sul Ciclo dell’Azoto..............................................................................4 L’eutrofizzazione delle acque.......................................................................................................................5 Agricoltura e fertilizzazione .........................................................................................................................5 IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE ...............................................................................................................6 Carta delle Zone Vulnerabili ai Nitrati ..........................................................................................................6 ASPETTI NORMATIVI ....................................................................................................................................7 La Direttiva Nitrati in Emilia Romagna .........................................................................................................7 Che cosa è cambiato rispetto alla Legge Regionale n. 50 del 1995 ...............................................................8 Chi è soggetto a queste disposizioni ............................................................................................................9 Zone Vulnerabili ai Nitrati.........................................................................................................................9 Zone non Vulnerabili ai Nitrati ..................................................................................................................9 PROGRAMMA D’AZIONE NELLE ZONE VULNERABILI AI NITRATI..................................................................9 DIVIETI .........................................................................................................................................................9 1. Quando è vietato utilizzare i letami, i concimi azotati e gli ammendanti organici.......................................9 2. Come si gestiscono le zone di divieto allo spandimento di letame.............................................................9 3. Quando è vietato utilizzare i liquami .......................................................................................................10 4. Come si gestiscono le zone di divieto allo spandimento di liquame ......................................................... 10 5. Qual è il periodo di divieto della distribuzione ........................................................................................ 10 6. Quando e dove è vietato effettuare lo stoccaggio dei letami, dei liquami e degli assimilati ..................... 11 7. Quando è vietato accumulare il letame...................................................................................................11 DOSI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE..........................................................................................................11 8. Quali sono le dosi di letame o di liquame che possono essere distribuite ................................................ 11 9. Come si esegue la distribuzione .............................................................................................................. 11 MODALITÀ DI STOCCAGGIO E CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE.........................................................12 10. Come si eseguono i trattamenti agli effluenti e lo stoccaggio ................................................................ 12 11. Caratteristiche delle strutture di stoccaggio .......................................................................................... 12 A. Contenitori per il letame e materiali palabili ............................................................................... 12 B. Contenitori per i liquami............................................................................................................. 12 C. Costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio ............................................................................ 13 3 12. Come si effettua lo stoccaggio nel caso di produzione annua inferiore a 1000 kg di azoto ..................... 13 TRASPORTO E CESSIONE DEGLI EFFLUENTI A TERZI....................................................................................15 13. I documenti da conservare per trasportare gli effluenti zootecnici ........................................................ 15 14. Che cosa occorre fare quando si cedono a terzi gli effluenti zootecnici.................................................. 15 REGISTRO DI UILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI E DEI FERTILIZZANTI AZOTATI.............................................15 15. Come tenere il registro di utilizzazione degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati e quali documenti vanno conservati in azienda ......................................................................................................15 16. Come si utilizzano i concimi azotati e gli ammendanti organici se l’azienda non ha l’allevamento ma ricade in Zona Vulnerabile ai Nitrati............................................................................................................ 16 LA COMUNICAZIONE IN PROVINCIA, IL PUA E IL PUAS...............................................................................16 17. Quando presentare la comunicazione in Provincia, il Piano di Utilizzazione Agronomico (PUA) o il Piano di Utilizzazione Agronomico Semplificato (PUAS) .......................................................... ….16 Alcuni esempi..................................................................................................................................19 18. Che cosa deve contenere la comunicazione e quali documenti vanno conservati in azienda.................. 22 19. Che cosa deve contenere la comunicazione e quali documenti vanno conservati dalle aziende soggette al D.Lgs 59/2005 (AIA) Autorizzazione Integrata Ambientale.......................................................................23 PROCEDURA E TEMPI DI INTERCORRENZA TRA LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE E LO SPANDIMENTO ..........................................................................................................................................23 20. Quando è possibile accumulare temporaneamente il letame ................................................................ 24 21. Quando è possibile utilizzare i fanghi di depurazione ............................................................................ 24 ZONE NON VULNERABILI AI NITRATI..........................................................................................................25 Disposizioni e norme tecniche per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone vulnerabili-pratiche agricole obbligatorie ..................................................................................................25 DIVIETI .......................................................................................................................................................25 22. Quando è vietato utilizzare i letami, i concimi azotati e gli ammendanti organici...................................25 23. Quando è vietato utilizzare i liquami .....................................................................................................25 24. Come si gestiscono le zone di divieto allo spandimento ........................................................................26 25. Qual è il periodo di divieto della distribuzione ...................................................................................... 26 26. Quando e dove è vietato effettuare lo stoccaggio dei letami, dei liquami e degli assimilati.................... 26 27. Quando è possibile accumulare temporaneamente il letame e quali divieti sono previsti...................... 26 DOSI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE..........................................................................................................26 28.Quali sono le dosi di letame o di liquame che si possono distribuire ...................................................... 26 29. Come si esegue la distribuzione ............................................................................................................ 26 STOCCAGGIO .............................................................................................................................................26 30. I tempi di stoccaggio ............................................................................................................................. 26 4 TRASPORTO E CESSIONE DEGLI EFFLUENTI A TERZI....................................................................................26 31. I documenti da conservare per trasportare gli effluenti zootecnici ........................................................ 26 32. Che cosa occorre fare quando si cedono a terzi gli effluenti zootecnici.................................................. 26 LA COMUNICAZIONE IN PROVINCIA, IL PUA E IL PUAS...............................................................................27 33. Quando presentare la comunicazione alla Provincia e quali documenti vanno conservati in azienda.....27 PROCEDURA E TEMPI DI INTERCORRENZA TRA LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE E LO SPANDIMENTO ..........................................................................................................................................27 34. Come si gestisce lo spandimento dei liquami in terreni pendenti e nelle zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano ............................................................................................... 27 GLOSSARIO ................................................................................................................................................ 28 5 I NITRATI L’Azoto nell’ambiente L’azoto costituisce il 78% dell’atmosfera terrestre ed è un componente di tutti i tessuti viventi. Le molecole di azoto si trovano prevalentemente nell’aria allo stato gassoso (N2) ma anche nel terreno e nell’acqua soprattutto sotto forma di nitrati (NO3-) e nitriti (NO2-). Nella figura si può osservare il Ciclo dell’Azoto. Il Ciclo dell’Azoto L’influenza delle attività antropiche sul Ciclo dell’Azoto I nitrati sono naturalmente presenti nelle acque profonde ma difficilmente la loro concentrazione supera i 10 mg/l NO3-. Le attività antropiche si sono inserite a vari livelli del ciclo dell’azoto e hanno determinato alcuni fenomeni di contaminazione portando a registrare valori anche superiori a 100 mg/l NO3- nelle acque sotterranee. Il progressivo aumento di nitrati nel suolo e di conseguenza nelle acque superficiali e profonde è stato principalmente causato da: • Uso di fertilizzanti azotati; • Elevata produzione di effluenti di origine animale; • Scarichi urbani e industriali; 6 • • Liquami di origine industriale Ossidi di azoto immessi nell’atmosfera in seguito a processi di combustione (autoveicoli, impianti termici domestici e industriali). L’eutrofizzazione delle acque In seguito al continuo aumento del volume dei rifiuti umani ed animali, al processo di industrializzazione e all’uso dei fertilizzanti azotati in agricoltura, si assiste ad un progressivo aumento di nitrati nel suolo, nelle acque superficiali e profonde. Il rilascio di nitrati nelle acque, a seguito dei fenomeni di dilavamento dei terreni, determina fenomeni di eutrofizzazione dei corsi d’acqua, delle lagune e dei laghi con conseguente disequilibrio dell’ecosistema, sviluppo di mucillaggini nel mare e successiva moria della fauna acquatica. Agricoltura e fertilizzazione I fertilizzanti più strettamente connessi alla questione nitrati sono quelli azotati sia di sintesi che organici. Una volta distribuiti sul terreno, l’azoto non viene totalmente assorbito dalle piante, ma una quota ritorna nell’atmosfera sotto forma gassosa (N2) e una parte viene trascinata nelle acque (liscivia) sotto forma di ione nitrico (NO3-) andando a contaminare le acque profonde e causando non solo una perdita economica ma anche conseguenze ecologiche. 7 IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE Il patrimonio idrico dell'Emilia-Romagna, costituito dalle acque superficiali e sotterranee, è molto elevato e rappresenta una risorsa insostituibile. Ogni anno in Emilia-Romagna il consumo di acqua è di circa 2.100 milioni di metri cubi, di cui il 68% proviene dai corsi d'acqua ed il restante 32% dalle falde acquifere della pianura (dati relativi al 2000 nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna). Le sorgenti dissetano più del 6% della popolazione dell'Emilia-Romagna residente in montagna. In generale si può affermare che l'acqua in pianura è più abbondante ma di qualità inferiore rispetto all'acqua presente in montagna. Per salvaguardare il patrimonio idrico, sono state definite e inquadrate le politiche gestionali e le normative nel Piano di Tutela delle Acque. Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 152/99 e dalla Direttiva europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque), è lo strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere della Regione, e a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo. Il piano di Tutela delle Acque è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 633 del 22 dicembre 2004 ed approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005. Carta delle Zone Vulnerabili ai Nitrati In Emilia-Romagna la qualità delle acque è compromessa principalmente dall'inquinamento da nitrati (legati soprattutto all'attività agricola e zootecnica) e, in minor misura, da composti di origine industriale. Il Piano di Tutela delle Acque individua nella Carta Regionale della Vulnerabilità degli acquiferi lo strumento per la corretta gestione della risorsa idrica rispetto al problema dell’inquinamento da nitrati. 8 ASPETTI NORMATIVI Considerato complessivamente il problema dell’inquinamento delle acque, Ia Comunità Europea negli anni 90 ritenne necessario attuare misure per ridurre l’inquinamento idrico e il 12 dicembre 1991 il Consiglio della Comunità Europea adottò la Direttiva 91/676/CEE comunemente denominata “Direttiva Nitrati” che obbligava gli Stati Membri a: 1. designare le zone vulnerabili; 2. fissare uno o più codici di buona pratica agricola; 3. predisporre programmi per la formazione e l’informazione degli agricoltori; 4. fissare programmi di azione per le zone vulnerabili; 5. elaborare programmi di controllo per valutare l’efficacia dei programmi di azione; 6. controllare la concentrazione di nitrati in acque dolci. Furono concessi agli Stati Membri due anni di tempo per adeguarsi alla Direttiva. Lo Stato italiano, con la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recepì la Direttiva 91/676/CEE demandando contemporaneamente alle Regioni il compito di predisporre i codici di buona pratica agricola, in relazione alle caratteristiche del territorio. La Direttiva però rimase per lungo tempo non applicata e solo con Decreto Ministeriale 19 aprile 1999 fu approvato il codice di buona pratica agricola. Fu poi emanato, in rapida successione, il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, che, oltre a recepire la Direttiva 91/676/CEE, individuò una prima serie di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. La Direttiva Nitrati in Emilia Romagna La Direttiva 91/676/CEE, nota come “Direttiva Nitrati” è stata adottata dalla Comunità Economica Europea nel 1991 a protezione delle acque sotterranee minacciate da uno sfruttamento eccessivo del suolo agricolo con accumulo di nitrati. Dopo un iter legislativo ed amministrativo partito dalla L. R. 50/95 “ Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento” ,la Regione Emilia Romagna ha definito il proprio piano territoriale regionale per la tutela e il risanamento delle acque. La normativa è stata successivamente rivista ed è stata approvata la nuova Legge Regionale n.4 del 6 marzo 2007 (dopo il Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 attuativo del D.Lgs 152/2006) che ha sostituito la precedente L.R 50 del 1995. È entrato in vigore anche il nuovo Programma di Azione con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 96/2007 che disciplina lo spandimento sul suolo del letame e del liquame provenienti da insediamenti zootecnici, cui è seguita una circolare esplicativa con Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 4 marzo 2008 n. 2184 (G.U. N.52 31 marzo 2008 parte seconda). L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è soggetta a comunicazione alla Provincia che è l’autorità competente. 9 Tabella n.1 Iter normativo pubblicata a pag. 44 della Det. del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 4 marzo 2008 n. 2184 Circolare esplicativa “attuazione del Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola di cui alla del. Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2007 n. 96” (G.U. N.52 31 marzo 2008 parte seconda) NUMERO DATA TIPO ARTICOLO CAPO 112 IV DESCRIZIONE NORME NAZIONALI 152 03/04/2006 Decreto Legislativo 07/04/2006 Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Testo Unico Ambientale (utilizzazione agronomica) Contiene i criteri e le norme tecniche generale per consentire alle Regioni di adottare le proprie norme NORME REGIONALI 96 16/01/2007 Delibera dell'Assemblea Legislativa Contiene le disposizioni attuative del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 4 06/03/2007 Legge Regionale Disposizione in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari III NORME LOCALI Regolamenti, Piani strutturali, Delibere, ordinanze che a livello provinciale o comunale regolano l'utilizzazione degli effluenti zootecnici Che cosa è cambiato rispetto alla Legge Regionale n. 50 del 1995 Il nuovo Programma di Azione prevede una serie di novità tra cui: • La disciplina della distribuzione dei fertilizzanti nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati è stata estesa a tutte le forme di sostanze azotate, sia di natura organica che di sintesi; • L’adeguamento dei parametri per il calcolo dell’azoto escreto dalle specie zootecniche, in particolare per bovini e avicoli; • La definizione di nuove aree e periodi di divieto, con modifiche alle capacità di stoccaggio minime; • Le prescrizioni per l’utilizzazione dei liquami sui terreni in pendenza; • La semplificazione delle procedure amministrative (la comunicazione alle Province e non più l’autorizzazione) 10 Chi è soggetto a queste disposizioni Zone Vulnerabili ai Nitrati a) Le aziende agricole con allevamenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) e/o che utilizzino effluenti zootecnici, concimi azotati ed ammendanti organici nelle superfici ricadenti in Zona Vulnerabile ai Nitrati o assimilate; b) Le aziende agricole senza allevamento limitatamente alle superfici ricadenti in ZVN. Zone Non Vulnerabili ai Nitrati Le aziende con allevamenti e superfici ubicate in territorio non vulnerabile che effettuano l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici. PROGRAMMA D’AZIONE NELLE ZONE VULNERABILI AI NITRATI DIVIETI 1. Quando è vietato utilizzare i letami, i concimi azotati e gli ammendanti organici È vietato l’uso agronomico: • • • • • • Sulle superfici non destinate all’attività agricola ad eccezione delle aree a verde pubblico, privato e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale; Nei boschi ad esclusione degli effluenti lasciati dagli animali allo stato brado; Sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e nei terreni saturi d’acqua ad eccezione dei terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; A 10 m dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali significativi; A 5 m dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali diversi da quelli significativi; A 25 m dall’arenile delle acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. Gli ultimi tre divieti non si applicano ai canali artificiali ad uso di una o più aziende, purchè non connessi ai corpi idrici naturali, ai corpi idrici artificiali arginati e ai sistemi di scolo aziendali adibiti esclusivamente alla raccolta e allontanamento delle acque meteoriche. 2. Come si gestiscono le zone di divieto allo spandimento di letame Nelle fasce di divieto: • • • Occorre favorire una copertura erbacea permanente anche associata ad una coltura legnosa; è raccomandata la costituzione di siepi e fasce boscate; non sono ammesse le lavorazioni del terreno tranne quelle necessarie alla costituzione della copertura e dell’impianto (semina e piantumazione). 11 3. Quando è vietato utilizzare i liquami • • • • • • • Sulle superfici non destinate all’attività agricola; Nei boschi ad esclusione degli effluenti lasciati dagli animali allo stato brado; Sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e nei terreni saturi d’acqua; Nelle aree incluse nelle riserve naturali; A 10 m dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali; A 30 m dall’arenile delle acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971; Nella fascia fluviale A individuata dal Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del fiume Po; Gli ultimi tre divieti non si applicano ai canali artificiali ad uso di una o più aziende, purchè non connessi ai corpi idrici naturali, ai corpi idrici artificiali arginati e ai sistemi di scolo aziendali adibiti esclusivamente alla raccolta e allontanamento delle acque meteoriche. • • • • Nei terreni con pendenza media maggiore del 10% che può essere incrementata fino al 20% in caso di opportune sistemazioni del terreno; Nel caso di un possibile contatto fra liquami e il prodotto destinato al consumo umano; In orticoltura e nelle colture a frutto a meno che il sistema di distribuzione non salvaguardi la parte aerea delle piante; Su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio o il pascolamento. 4. Come si gestiscono le zone di divieto allo spandimento di liquame Nelle fasce di divieto: • • • Occorre favorire una copertura erbacea permanente anche spontanea; È raccomandata la costituzione di siepi e di superfici boscate; Non sono ammesse le lavorazioni del terreno tranne quelle necessarie alla costituzione della copertura e dell’impianto (semina e piantumazione;) Nelle zone con pendenza tra il 10% e il 20% è ammessa la distribuzione del liquame solo se: • • • Si interrompe la continuità del terreno con solchi acquai livellari (con una pendenza media del 2,5% rispetto alle curve di livello) distanti 60-80 m, distanza definita rispetto alla linea di massima pendenza; Si fraziona la quantità di effluente in più distribuzioni minori di 60 m3/ha; Distribuzione con: - iniezione diretta al suolo (profondità 0,10-0,20 m); - spandimento superficiale a bassa pressione con interramento entro 12 ore; - spandimento radente in bande su colture erbacee in copertura; - spandimento radente il suolo su colture prative con scarificazione. 12 5. Qual è il periodo di divieto della distribuzione • • • • L’utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietata nella stagione autunno-invernale, dal 1 novembre fino alla fine di febbraio Il periodo di divieto è contenuto in 90 giorni, dal 1 novembre al 31 gennaio nei seguenti casi: a) Utilizzazione di letami e materiali ad essi assimilati, di concimi azotati e di ammendanti organici; b) Distribuzione di liquami e materiali ad essi assimilati nei terreni con copertura vegetale come prati, cereali autunno-vernini o colture arboree con inerbimento permanente. Gli allevamenti esistenti che producono deiezioni di avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65% devono attenersi al divieto di distribuzione da novembre a febbraio dalla data di adeguamento degli stoccaggi. Le Province, avvalendosi degli opportuni dati agrometeorologici e di umidità del suolo possono sospendere i divieti e individuare periodi diversi da quelli indicati. 6. Quando e dove è vietato effettuare lo stoccaggio dei letami, dei liquami e degli assimilati Lo stoccaggio dei letami, dei liquami e dei materiali assimilati non è ammesso: • • • • Entro 10 m dalla sponda dei corsi d’acqua superficiali significativi, dei laghi e dei bacini; Nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni delle acque destinate al consumo umano; Nella Fascia Fluviale A è vietata la localizzazione di nuovi contenitori di stoccaggio Vigono gli ulteriori divieti derivanti da norme di tutela paesaggistica e ambientale, igienichesanitarie e dalla regolamentazione urbanistica ed edilizia. 7. Quando è vietato accumulare il letame L’accumulo non è ammesso: • Nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell’ acqua destinata al consumo umano; • A distanza inferiore a 5 m dalle scoline; • A distanza inferiore a 30 m dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali; • A distanza inferiore a 40 m dalle sponde dei laghi, dall’inizio dell’arenile per le acque marinocostiere e nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. DOSI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE 8. Quali sono le dosi di letame o di liquame che possono essere distribuite Nei terreni che ricadono nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati, le dosi di letame o di liquame da distribuire, sono quelle che determinano un apporto di azoto disponibile al campo non superiore a 170 Kg per ettaro e per anno 13 Ai fini di contenere le perdite di azoto dal suolo alle acque, la distribuzione degli effluenti zootecnici deve essere eseguita o in prossimità della semina della coltura-principale/di copertura - o sui residui della coltura precedente a cui far seguire l’interramento. 9. Come si esegue la distribuzione • Per i liquami: con erogatori a pressioni di esercizio inferiori a 6 atm; • Per i liquami, letami e assimilati e gli ammendanti organici: interramento entro 24 ore dalla distribuzione (ad esclusione dei terreni inerbiti con foraggere temporanee, prati permanenti-pascoli, frutteti e vigneti inerbiti); • Le Province e gli Enti locali possono disporre l’adozione delle seguenti tecniche di distribuzione con: ü Iniezione diretta al suolo (0,1-0,2 m); ü Spandimento superficiale a bassa pressione, seguito da interramento entro 24 ore; ü Spandimento radente in bande su colture erbacee in copertura; ü Spandimento redente il suolo su colture prative con scarificazione. MODALITÀ DI STOCCAGGIO E CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE 10. Come si eseguono i trattamenti agli effluenti e lo stoccaggio • I trattamenti agli effluenti non devono comportare l’addizione di sostanze potenzialmente dannose per il terreno, le colture, gli animali e l’uomo; • Gli effluenti destinati all’utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l’impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative; • Per le capacità di stoccaggio si faccia riferimento alla Tabella n. 2 a pagina 13. 11. Caratteristiche delle strutture di stoccaggio A) Contenitori per il letame e materiali palabili • • • Platea impermeabilizzata; • Portanza sufficiente a reggere il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione; • Dimensionamento della platea in base alla quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla categoria animale e alla tipologia di stabulazione; Munita di cordolo o muro perimetrale su non più di tre lati; Pendenza adeguata per convogliare i liquidi di sgrondo e le acque di lavaggio verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo (per i quali valgono le disposizioni relative ai liquami); 14 • Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni la platea può non essere necessaria perché le lettiere possono essere direttamente stoccate sotto forma di cumuli in campo. B) Contenitori per i liquami • Il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati e, nel caso di contenitori in terra posti in • • • • terreni molto permeabili, il manto artificiale di impermeabilizzazione deve essere posto su uno strato di argilla di riporto e il fondo e le pareti devono essere dotati, attorno al piede esterno dell’argine, di un fosso di guardia perimetrale isolato idraulicamente dalla rete scolante; Gli stoccaggi devono essere effettuati in modo da raccogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche ad eccezione delle trattrici agricole, quando queste acque siano destinate all’utilizzazione agronomica; Il volume complessivo deve considerare anche le acque meteoriche; Il volume minimo complessivo dei contenitori, calcolato sulla consistenza degli allevamenti, dovrà essere aumentato del 10% per i contenitori a pareti verticali e del 15% per i contenitori in terra, quale opportuno coefficiente di sicurezza per tener conto di eventuali variazioni impreviste nel volume di acqua utilizzata per i lavaggi e di un idoneo franco di sicurezza; Il dimensionamento della platea va predisposto in base alla quantità di effluente prodotto per peso vivo e per anno in relazione alla categoria animale allevato e alla tipologia di stabulazione. c) Costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio • • • • • Le aziende con produzione annua maggiore di 6000 Kg di azoto, devono essere dotate di due contenitori in cui suddividere il volume degli effluenti da stoccare; Il prelievo deve avvenire dal bacino contenente il liquame stoccato da più tempo; I contenitori devono essere coperti o realizzati in modo da ridurre la raccolta delle acque meteoriche; Il volume non deve eccedere i 5.000 m;3 Nella Fascia Fluviale A è vietata la localizzazione di nuovi contenitori per lo stoccaggio. 12. Come si effettua lo stoccaggio nel caso di produzione annua inferiore a 1000 kg di azoto • • I liquami prodotti da questi allevamenti, devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia (regolamenti comunali di igiene); In modo da non costituire un pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e da non provocare l’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. Tabella n.2 Capacità di stoccaggio espresse in giorni pubblicata a pag. 72 della Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 4 marzo 2008 n. 2184 Circolare esplicativa “attuazione del Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola di cui alla deliberazione Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 007, n. 96” (G.U. N.52 31 marzo 2008 parte seconda) SPECIE ALLEVATA SPECIFICHE CAPACITÀ DI STOCCAGGIO RICHIESTE ESPRESSE IN GIORNI ALLEVAMENTO IN ZONA VULNERABILE ALLEVAMENTO IN ZONA NON VULNERABILE AZOTO AL CAMPO PRODOTTO AZOTO AL CAMPO PRODOTTO DALL’ALLEVAMENTO DALL’ALLEVAMENTO >1000 KG < = 1000 KG >1000 KG < = 1000 KG LETA LIQUA LETA LETA LIQUA LETA LIQUAME LIQUAME ME ME ME ME ME ME 15 BOVINI E DA LATTE BUFALINI DA CARNE SUINI NESSUNA SPECIE ALLEVATA Con terreni oggetto della comunicazio ne coltivati a prati di media e lunga durata o cereali autunno vernini 120 180 180 SPECIFICHE 180 180 180 90 90 90 Norme locali Norme locali Norme locali CUNICOLI NESSUNA Deiezioni essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65% Con ciclo produttivo inferiore a 90 giorni NESSUNA 120 120 120 90 90 90 Norme locali Norme locali Norme locali CAPACITÀ DI STOCCAGGIO RICHIESTE ESPRESSE IN GIORNI ALLEVAMENTO IN ZONA VULNERABILE ALLEVAMENTO IN ZONA NON VULNERABILE AZOTO AL CAMPO PRODOTTO AZOTO AL CAMPO PRODOTTO DALL’ALLEVAMENTO DALL’ALLEVAMENTO >1000 KG < = 1000 KG >1000 KG < = 1000 KG LETA LIQU LETA LETA LIQU LETAM LIQUAME LIQUAME ME AVICOLI Con terreni oggetto della comunicazio ne coltivati a prati di media e lunga durata o cereali autunno vernini 90 120 120 Con terreni oggetto della comunicazi one coltivati a prati di media e lunga durata o cereali autunno vernini 180 180 180 180 AME ME 90 120 Norme locali Norme locali Non nece s sario 90 Norme locali Norme locali ME Con terreni oggetto della comunicazi one coltivati a prati di media e lunga durata o cereali autunno vernini 120 120 120 120 AME E 90 120 Norme locali Norme locali Non nece s sario 90 Norme locali Norme locali 16 OVICAPRINI EQUINI • Deiezioni essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65% NESSUNA NESSUNA 120 120 120 180 180 90 90 Norme locali Norme locali Norme locali 120 90 90 120 120 90 90 Norme locali Norme locali Norme locali L’adeguamento dei contenitori esistenti deve avvenire entro 5 anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme (2 febbraio 2007). TRASPORTO E CESSIONE DEGLI EFFLUENTI A TERZI 13. I documenti da conservare per trasportare gli effluenti zootecnici Il trasporto degli effluenti zootecnici, finalizzato all’utilizzazione agronomica, non è assoggettato alle disposizioni del D.lgs 152/2006 Parte IV e al Regolamento CE 1774/2002, ai sensi dell’art. 7 comma 6. PER GLI ALLEVAMENTI CON PRODUZIONE DI AZOTO > 6000 KG Il trasporto degli effluenti tramite la rete viaria pubblica deve essere accompagnato dalla seguente documentazione: • Estremi identificativi dell’azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante; • La natura e la quantità degli effluenti; • Identificazione del mezzo di trasporto; • Gli estremi identificativi dell’azienda destinataria e del suo legale rappresentante; • Gli estremi della comunicazione o dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia per gli allevamenti soggetti al D.Lgs n. 59/05; • La documentazione di accompagnamento deve essere conservata per almeno due anni; • Nel caso di trasporti successivi effettuati nella medesima azienda nell’arco della giornata viene utilizzata la stessa documentazione. PER TUTTI GLI ALTRI CASI • Gli estremi identificativi dell’azienda da cui origina il materiale e del legale rappresentante; • Identificazione del mezzo di trasporto; • Gli estremi della comunicazione . 14. Che cosa occorre fare quando si cedono a terzi gli effluenti zootecnici • • • • Il rappresentante legale dell’azienda può cedere gli effluenti ad un soggetto terzo (detentore) che viene vincolato da un rapporto contrattuale; Il rappresentante legale dell’azienda deve trasmettere il contratto alla Provincia; Il detentore è responsabile della corretta attuazione delle fasi non gestite direttamente dall’azienda agricola (il processo produzione-utilizzazione è fatto dalle seguenti fasi: stoccaggio-trattamentotrasporto-elaborazione-piano di utilizzazione-distribuzione); Il detentore è assimilato ad una azienda con produzione annua pari ai quantitativi di azoto a lui ceduti dalle aziende produttrici. 17 REGISTRO DI UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI E DEI FERTILIZZANTI AZOTATI 15. Come tenere il registro di utilizzazione degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati e quali documenti vanno conservati in azienda I titolari degli allevamenti con produzioni >1000 kg di azoto sono tenuti a conservare in sede aziendale i seguenti documenti obbligatori: • Copia della Carta Tecnica Regionale(C.T.R.) in scala 1:5000 – 1:10.000 con individuati e numerati gli appezzamenti, con un codice numerico progressivo; • Il registro (cartaceo o informatizzato) relativo all’utilizzazione degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati, composto da fogli numerati su cui vanno annotati entro 10 giorni: - il tipo di effluente ed il formulato commerciale distribuito; - la quantità; - l’appezzamento individuato col numero progressivo; - la superficie; - la coltura oggetto dell’intervento; - la data intervento. 16. Come si utilizzano i concimi azotati e gli ammendanti organici se l’azienda non ha l’allevamento ma ricade in zona vulnerabile ai nitrati LE AZIENDE SENZA ALLEVAMENTO CHE HANNO OLTRE 5 ETTARI IN ZONA VULNERABILE AI NITRATI: Devono rispettare i fabbisogni massimi delle colture e le norme relative ai divieti spaziali e temporali della distribuzione. A partire dal 1 marzo di ogni anno il titolare dell’azienda deve conservare la seguente documentazione in sede: a) Copia della sezione della C.T.R. in scala 1:5000 – 1:10.000 con individuati e numerati gli appezzamenti con un codice progressivo; b) Un scheda con: - dati anagrafici dell’azienda; - l’elenco degli appezzamenti aziendali; - la superficie degli appezzamenti; - le colture previste; 18 c) La registrazione delle fertilizzazioni effettuate recante: - il numero dell’appezzamento; - la coltura oggetto dell’intervento; - la superficie; - la data; - il formulato commerciale; - la quantità distribuita. Le fertilizzazioni praticate vanno registrate entro 10 giorni. Le dosi di azoto massime consentite per coltura sono indicate nella Tabella 7 dell’allegato 2 della Deliberazione dell’ Assemblea Legislativa n.96/2007. LA COMUNICAZIONE IN PROVINCIA, IL PUA E IL PUAS 17. Quando presentare la Comunicazione in Provincia, il Piano di Utilizzazione Agronomico (PUA) o il Piano di Utilizzazione Agronomico Semplificato Considerato che per le aziende con l’allevamento i principali adempimenti amministrativi e tecnici sono differenziati in rapporto alla produzione di azoto al campo e all’ubicazione delle strutture e dei terreni, il quadro generale che ne deriva è il seguente. Viene riportato lo schema esemplificativo degli obblighi di comunicazione previsti per classe dimensionale degli allevamenti avicolo, suinicolo e bovino (del Piano Azione Nitrati - Assemblea Legislativa n. 96 del 2007). CLASSE DIMENSIONALE AZOTO AL CAMPO PRODOTTO (KG/ANNO) O ALTRO RIFERIMEN TO MINORE O UGUALE A 1000 POSTI BESTIAME CORRISPONDENTI (N.) AVICOLI Inf. o uguali a 2174 posti ovaiole Inf. o uguali a 4000 posti broilers SUINI Inf. o uguali a 90 grassi da 100 Kg di p.v. Inf. o uguali a 38 scrofe con suinetti inf. a 30 Kg BOVINI Inf. o uguali a 12 vacche in produzione Inf. o uguali a 23 vacche nutrici Inf. o uguali a 27 capi in rimonta Inf. o uguali a 30 bovini all’ingrasso TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE IN ZONE ORDINARIE (Non Vulnerabili) IN ZONE VULNERABILI DA NITRATI Esonero dalla comunicazione Esonero dalla comunicazione 19 Inf. o uguali a 116 vitelli a carne bianca DA 1001 A AVICOLI 3000 Da 2175 a 6520 posti ovaiole Da 4001 a 12000 posti broilers SUINI Da 91 a 270 grassi da 100 Kg di p.v. Da 39 a 114 scrofe con suinetti inf. a 30 Kg BOVINI Da 13 a 36 vacche in produzione Da 24 a 68 vacche nutrici Da 28 a 83 capi in rimonta Da 31 a 90 bovini all’ingrasso Da 117 a 348 vitelli a carne bianca DA 3001 A AVICOLI 6000 Da 6521 a 13000 posti ovaiole Da 12001 a 24000 posti broilers SUINI Da 271 a 540 grassi da 100 Kg di p.v. Da 115 a 228 scrofe con suinetti inf. a 30 Kg BOVINI Da 37 a 72 vacche in produzione Da 69 a 136 vacche nutrici Da 84 a 166 capi in rimonta Da 91 a 180 bovini all’ingrasso Da 349 a 697 vitelli a carne bianca CLASSE DIMENSIONALE AZOTO AL CAMPO PRODOTTO (KG/ANNO) O ALTRO RIFERIMEN TO POSTI BESTIAME CORRISPONDENTI (N.) MAGGIORE DI 6000 AVICOLI Da 13001 a 40000 posti ovaiole Da 24001 a 40000 posti broilers (limite superiore relativo alle aziende di cui al D.Lgs 59/2005) SUINI Da 541 a 2000 grassi da 100 Kg di p.v. Da 229 a 750 scrofe con suinetti inf. a 30 Kg (limite superiore relativo alle aziende di cui al D.Lgs 59/2005) BOVINI Esonero dalla comunicazione Comunicazione semplificata Comunicazione Comunicazione semplificata con PUA semplificato TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE IN ZONE ORDINARIE (Non Vulnerabili) IN ZONE VULNERABILI DA NITRATI Comunicazione Comunicazione con PUA completo 20 Da 73 a 416 vacche in produzione Da 137 a 421 vacche nutrici Da 167 a 833 capi in rimonta Da 181 a 625 bovini all’ingrasso Da 698 a 1920 vitelli a carne bianca (il limite superiore è relativo alle aziende con più di 500 UBA) Allevamenti AVICOLI ricadenti Oltre 40000 posti ovaiole nel campo Oltre 40000 posti broilers di SUINI applicazion Oltre 2000 grassi e del D. Lgs. Oltre 750 scrofe con suinetti inf. a 30 Kg 59/2005 e allevamenti > di 500 UBA Integrazione tra Integrazione tra le procedure di le procedure di Autorizzazione Autorizzazione ai sensi del ai sensi del d.Lgs d.Lgs 59/2005 e 59/2005 e la la comunicazione comunicazione completa con con PUA PUA completo ALCUNI ESEMPI: ES. n. 1 L’azienda ha i terreni in zona non vulnerabile e un allevamento di 13000 ovaiole. Per calcolare l’azoto al campo occorre considerare: - Il numero di capi mediamente presenti in azienda - Il peso vivo/capo - La quantità di azoto prodotto/capo/anno Kg di azoto al campo = n di capi X peso vivo/capo X quantità di azoto prodotto/capo/anno In questo caso Kg di N = 13000 capi X 0,0018 (t) X 230 Kg/tPV/anno = 5382 Kg di azoto prodotto anno. 21 Dove 0,0018 è il peso medio di una ovaiola leggera e 230 è la quantità di azoto al campo al netto delle perdite espresso in kg per il peso vivo di animale [dalla tabella 2 Allegato 1 del Programma di Azione n. 96/07]. Guardando lo schema a pagina 17, l’azienda che alleva 13000 ovaiole, produce tra 3001 e 6000 Kg di azoto al campo e, avendo i terreni in zona non vulnerabile è tenuta a fare la comunicazione alla Provincia ma non deve fare il PUA. ES. n. 2 La stessa azienda con un allevamento di 13000 ovaiole e i terreni in zona vulnerabile, è tenuta a fare la comunicazione alla Provincia e anche il PUA semplificato. ES. n. 3 Un’azienda in zona vulnerabile, ha un allevamento di 500 suini grassi da 90 Kg di p.v. e 36 vacche da latte in produzione. In questo caso per i suini: Kg di N = 500 capi X 0,09 (t) X 110 Kg/tPV/anno = 4950 Kg di azoto prodotto anno. E per le vacche da latte Kg di N = 36 capi X 0,6 (t) X 138 Kg/tPV/anno = 2981 Kg di azoto prodotto anno. Azoto totale al campo: 4950 kg +2981 kg = 7931 kg di azoto prodotto anno. L’azienda produce più di 6000 kg di azoto al campo per anno ed avendo i terreni in zona vulnerabile è tenuta a fare la comunicazione alla Provincia e anche il PUA completo. ES. n. 4 La stessa azienda con 500 suini grassi e 36 vacche da latte in produzione con i terreni in zona non vulnerabile è tenuta a fare solo la comunicazione alla Provincia. Tabella 3 a pag. 14 della Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 4 marzo 2008 n. 2184 Circolare esplicativa “attuazione del Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola di cui alla deliberazione Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2007, n. 96” (G.U. N.52 31 marzo 2008 parte seconda) 22 ALLEVAMENTO AZOTO TOTALE AL CAMPO AZOTO PRODOTTO DESTINATO A TERRENI IN ZVN COMUNICAZION (PRODOTTO DELLA DOSE UNITARIA E Kg/anno AMMESSA PER LA SUPERFICIE TOTALE) Kg/anno DA 0 A 1000 PUA DA 0 A 1000 NO NO DA 0 A 1000 SI NO DA 1001 A 3000 SI NO DA 0 A 1000 SI NO DA 1001 A 3000 SI NO DA 3001 A 6000 SI SI SEMPLIFICATO DA 0 A 1000 SI NO DA 1001 A 3000 SI NO DA 3001 A 6000 SI SI SEMPLIFICATO DA 6001 IN AVANTI SI SI COMPLETO DA 0 A 1000 NO NO DA 0 A 1000 NO NO DA 1001 A 3000 SI NO DA 0 A 1000 SI NO DA 1001 A 3000 SI NO DA 3001 A 6000 SI SI SEMPLIFICATO DA 0 A 1000 SI NO DA 1001 A 3000 SI NO DA 3001 A 6000 SI SI SEMPLIFICATO DA 6001 IN AVANTI SI SI COMPLETO DA 1001 A 3000 DA 3001 A 6000 ZONA VULNERABILE DA 6001 IN AVANTI DA 0 A 1000 DA 1001 A 3000 DA 3001 A 6000 ZONA NON VULNERABILE DA 6001 IN AVANTI ALCUNI ESEMPI: 23 ES. n. 1 L’azienda ha alcuni terreni in zona vulnerabile ai nitrati (10 ha), alcuni terreni in zona non vulnerabile (2 ha) e un allevamento di 100 vacche da latte in produzione in zona vulnerabile. In questo caso Kg di N = 100 capi X 0,6 (t) X 138 Kg/tPV/anno = 8280 Kg di azoto prodotto anno. Dove 0,6 è il peso medio di una bovina in lattazione e 138 è l’azoto al campo al netto delle perdite espresso in kg per il peso vivo di animale [dalla tabella 2 Allegato 1 del Programma di Azione n. 96/07]. Quanto azoto viene distribuito in totale considerando la superficie vulnerabile ai nitrati? L’azienda dispone di 10 ha. L’apporto massimo è 170 kg di N all’anno per ettaro per cui: N totale al campo 10ha X 170 Kg/ha =1700 kg di azoto da distribuire in zona vulnerabile. Guardando la tabella 3 a pagina 20 possiamo fare le seguenti considerazioni: L’azienda produce più di 6000 kg/anno di azoto, inoltre distribuisce 1700 kg di azoto nei terreni in zona vulnerabile e ha un allevamento in zona vulnerabile per cui: È tenuta a fare la comunicazione alla Provincia ma non deve fare il PUA ES. n. 2 L’azienda possiede terreni in zona non vulnerabile (60 ha) e 20 ha in zona vulnerabile. Ha 100 vacche in lattazione e 100 scrofe con suinetti fino a 30 Kg di p.v con allevamento in zona non vulnerabile. Il calcolo di azoto totale prodotto è pari a: per le vacche in lattazione 100 capi X 0,6 peso medio X 138 quantità di N/capo per anno = 8280 Kg di azoto prodotto anno Per le scrofe: 100 capi X 0,26 peso medio X 101 quantità di azoto prodotto/capo per anno =2626 Kg di azoto prodotto anno. AZOTO TOTALE = 8280 kg + 2626 kg = 10906 kg 24 Quanto N distribuisce in zona vulnerabile? 20 X 170 = 3400 Kg/anno Avendo l’allevamento in zona non vulnerabile ai nitrati, ma distribuendo in zona vulnerabile 3400 Kg/anno di azoto e producendo più di 6000 Kg azoto per anno è tenuta a fare la comunicazione e anche il PUA SEMPLIFICATO. 18. Che cosa deve contenere la comunicazione e quali documenti vanno conservati in azienda • La Comunicazione va effettuata prima dell’utilizzazione agronomica degli effluenti • dal legale rappresentante di una azienda con allevamento ubicata in Zona Vulnerabile ai Nitrati • o dall’utilizzatore di effluenti su superfici ricadenti in Zona Vulnerabile ai Nitrati; • La comunicazione deve essere rinnovata ogni 5 anni ed aggiornata ogni volta sia necessario inserire nuove informazioni; • La Comunicazione deve essere integrata con la documentazione tecnica che: ü Deve essere conservata in azienda; ü Va aggiornata annualmente; ü Deve essere resa disponibile ai controlli. La documentazione tecnica, che va conservata per due anni, è costituita dai seguenti elaborati a seconda del quantitativo di azoto prodotto al campo: a) per aziende con produzione annua di azoto al campo maggiore di 6000 kg 1) visure catastali ed estratto dei fogli di mappa catastale nei terreni non in proprietà e relativi aggiornamenti circa i terreni utilizzabili per lo spandimento a qualsiasi titolo; 2) attestato di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (contratti di affitto, convenzioni, atti tra privati); 25 3) Piano di Utilizzazione Agronomica (entro il 1 marzo di ogni anno); 4) Il registro di utilizzazione annuale degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati; 5) la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti degli effluenti zootecnici. b) per aziende con produzione annua di azoto al compresa tra 6000-3001 kg 1) visure catastali ed estratto dei fogli di mappa catastale nei terreni non in proprietà e relativi aggiornamenti circa i terreni utilizzabili per lo spandimento a qualsiasi titolo; 2) attestato di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (contratti di affitto, convenzioni, atti tra privati); 3) Piano di Utilizzazione Agronomica semplificato (entro il 1 marzo di ogni anno); 4) Il registro di utilizzazione annuale degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati; 5) la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti degli effluenti zootecnici. c) per aziende con produzione annua di azoto al compresa tra 3000-1001 kg 1) visure catastali ed estratto dei fogli di mappa catastale nei terreni non in proprietà e relativi aggiornamenti circa i terreni utilizzabili per lo spandimento a qualsiasi titolo; 2) attestato di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (contratti di affitto, convenzioni, atti tra privati); 3) Il registro di utilizzazione annuale degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati; 4) la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti degli effluenti zootecnici. • Le aziende che producono o utilizzano meno di 1000 kg di azoto al campo all’anno sono escluse da questi obblighi; • Le aziende agricole senza allevamenti che ricadono in Zone Vulnerabili ai Nitrati non sono tenute ad alcuna comunicazione ma devono produrre e conservare la documentazione tecnica; • È ammessa la possibilità di apportare variazioni al Piano di utilizzazione Agronomica entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno. 26 19. Che cosa deve contenere la comunicazione e quali documenti vanno conservati dalle aziende soggette al D. Lgs 59/05 Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) • Gli allevamenti bovini con oltre 500 UBA e gli allevamenti soggetti al D.Lgs 59/05 inerente all’Autorizzazione Integrata Ambientale, devono allegare alla comunicazione anche il Piano di Utilizzazione Agronomica relativo all’annata in corso; • Ogni anno il titolare dell’azienda procede all’elaborazione dei Piani di Utilizzazione; • È ammessa la possibilità di apportare variazioni al Piano; • Il Piano deve essere revisionato ogni volta che intervengano variazioni significative e comunque almeno una volta all’anno entro il 31 agosto; • Nel caso di cessione di effluenti a terzi, il titolare dell’azienda deve corredare la domanda AIA e la comunicazione alla provincia, con la copia del contratto stipulato. PROCEDURA E TEMPI DI INTERCORRENZA TRA LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE E LO SPANDIMENTO A far data 1 marzo 2009 le attività di utilizzazione agronomica devono essere eseguite in conformità alle disposizioni della deliberazione dell’Assemblea Legislativa N. 96/2007 utilizzando una procedura di Comunicazione via Web. In questa prima fase di applicazione delle disposizioni, per agevolare l’attività, sono state suggerite alcune indicazioni da parte della Direzione Generale Agricoltura e confermate anche dalla Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa. Queste indicazioni, di tipo operativo, ispirate ad elementi di flessibilità sono da applicare esclusivamente in regime di prima Comunicazione e riguardano: 1) La tempistica che intercorre fra la data di presentazione della Comunicazione e l’inizio delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti La Comunicazione di utilizzazione agronomica è una dichiarazione con atto sostitutivo di notorietà da presentarsi alle Province competenti per il territorio, prima di avviare le attività di utilizzazione agronomica. La data del 28 febbraio non rappresenta un termine perentorio: chi non ha urgenza di distribuire effluenti, ha la facoltà di scegliere quando presentare la prima comunicazione e le successive per eventuali integrazioni. Per quanto attiene i 30 giorni di tempo, che intercorrono dalla comunicazione all’utilizzazione, sono ritenuti il tempo massimo a disposizione della Pubblica Amministrazione per valutare la completezza dei contenuti della comunicazione stessa. Per situazioni particolari legate alla necessità di iniziare le operazioni di spandimento prima del termine di scadenza, l’allevatore può formulare la propria esigenza in sede di comunicazione richiedendo la valutazione della Provincia. 2) Comunicazioni integrative in ragione della disponibilità dei terreni in tempi successivi alla prima Comunicazione 27 È possibile presentare comunicazioni successive alla prima, ogniqualvolta sia necessario aggiornare il contenuto informativo previsto, fermo restando che la comunicazione ha validità di almeno 5 anni in base all’art. 27 comma 2) della deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 96/2007. In questa prima fase di attuazione delle disposizioni, al fine di agevolare la ricerca delle superfici di terreno necessarie, viene introdotto il seguente criterio di flessibilità: consentire all'allevatore, che inizialmente non ha disponibilità di tutta la superficie necessaria ad accogliere gli effluenti prodotti, di effettuare lo spandimento in rapporto alla superficie disponibile ad una certa data e di: - avere tempo per dotarsi di altra superficie in concessione, (o per individuare altre soluzioni); - informare la Provincia con successiva nuova comunicazione che integrerà la prima; - procedere alla distribuzione. Questa modalità operativa dovrebbe favorire la ricerca di soluzioni adeguate per quelle situazioni che risultino critiche per motivi oggettivi (contenitori di stoccaggio pieni, superfici di terreno insufficienti, ecc) 20. Quando è possibile accumulare temporaneamente il letame • • • • • • L’accumulo temporaneo di letami e lettiere esauste di allevamenti avicunicoli è praticato ai fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento; La quantità deve essere funzionale alle esigenze colturali dei singoli appezzamenti di terreno; Prima del trasferimento in campo il letame deve essere drenato allontanando completamente il percolato; È ammesso sul suolo agricolo per un periodo non superiore a tre mesi dopo uno stoccaggio avviato almeno da 90 giorni (ad eccezione delle lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo inferiore a 90 giorni); Per la lettiera degli allevamenti avicoli il periodo di accumulo temporaneo può essere prolungato fino a 9 mesi purchè il cumulo venga integralmente coperto con un telo di materiale plastomerico assicurato alla base che eviti l’infiltrazione di acque meteoriche e la generazione di acque di percolazione; L’accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell’annata agraria. 21. Quando è possibile utilizzare i fanghi di depurazione • • • L’impiego dei fanghi di depurazione è disciplinato dal D.lgs 99/92 e dalla delibera di Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 2773, modificata con deliberazione 18 febbraio 2005 n. 285 e 7 novembre 2005, n. 1801. L’impiego dei fanghi di depurazione non è consentito sui terreni utilizzati per la distribuzione di effluenti zootecnici ad esclusione di quelli individuati nell’allegato 2 della deliberazione della Giunta Regionale n. 2773/2004 e sempre con l’elaborazione di un Piano di utilizzazione Agronomico Semplificato. Nelle zone vulnerabili, la dose massima ammessa per le colture è 170 Kg per ettaro e per anno fatti salvi i limiti inferiori per coltura o per gruppi di colture. ZONE NON VULNERABILI AI NITRATI 28 Disposizioni e norme tecniche per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone non vulnerabili – pratiche agricole obbligatorie Sono soggette a queste disposizioni le aziende con allevamenti e superfici ubicate in territorio non vulnerabile che effettuano l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici. DIVIETI 22. Quando è vietato utilizzare i letami, i concimi azotati e gli ammendanti organici È vietato l’uso agronomico: • • • • • • Sulle superfici non destinate all’attività agricola ad eccezione delle aree a verde pubblico, privato e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale; Nei boschi ad esclusione degli effluenti lasciati dagli animali allo stato brado; Sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e nei terreni saturi d’acqua ad eccezione dei terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; A 5 m dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali significativi e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971; A 25 m dall’arenile delle acque lacuali, marino-costiere e di transizione. Gli ultimi due divieti non si applicano ai canali artificiali ad uso di una o più aziende, purchè non connessi ai corpi idrici naturali, ai corpi idrici artificiali arginati e ai sistemi di scolo aziendali adibiti esclusivamente alla raccolta e allontanamento delle acque meteoriche. 23. Quando è vietato utilizzare i liquami • • • • • • • • • • Sulle superfici non destinate all’attività agricola; Nei boschi ad esclusione degli effluenti lasciati dagli animali allo stato brado; Sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e nei terreni saturi d’acqua; Nelle aree incluse nelle riserve naturali; A 10 m dalle sponde corsi d’acqua superficiali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971; A 30 m dall’arenile delle acque lacuali, marino-costiere e di transizione; Nella Fascia Fluviale A individuata dal Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del fiume Po; Gli ultimi tre divieti non si applicano ai canali artificiali ad uso di una o più aziende, purchè non connessi ai corpi idrici naturali, ai corpi idrici artificiali arginati e ai sistemi di scolo aziendali adibiti esclusivamente alla raccolta e allontanamento delle acque meteoriche. Nel caso di un possibile contatto fra i liquami e il prodotto destinato al consumo umano; In orticoltura e nelle colture a frutto a meno che il sistema di distribuzione non salvaguardi la parte aerea delle piante; Su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio o il pascolamento. 29 24. Come si gestiscono le zone di divieto allo spandimento Nelle fasce di divieto occorre: • • • Favorire una copertura erbacea permanente, anche associata ad una coltura legnosa; È raccomandata la costituzione di siepi e di superfici boscate; Non sono ammesse le lavorazioni del terreno tranne quelle necessarie alla costituzione della copertura e dell’impianto (semina e piantumazione). 25. Qual è il periodo di divieto della distribuzione • Il periodo di divieto per la distribuzione di liquami, letami e materiali ad essi assimilati è dal: 1 novembre fino al 31 gennaio • Le Province possono sospendere i divieti e individuare periodi diversi da quelli indicati in considerazione dell’entità delle precipitazioni e del tenore di umidità dei suoli. 26. Quando e dove è vietato effettuare lo stoccaggio dei letami, dei liquami e degli assimilati Lo stoccaggio non è ammesso nei casi previsti al punto 6 pagina 11. 27. Quando è possibile accumulare temporaneamente il letame e quali divieti sono previsti Valgono le stesse disposizioni dei punti 20 a pag 24 e 7 a pagina 11. DOSI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE 28. Quali sono le dosi di letame o di liquame che si possono distribuire Nelle Zone non Vulnerabili ai Nitrati, la quantità di azoto disponibile al campo apportato da effluenti di allevamento non deve superare il fabbisogno delle colture e comunque non deve essere superiore a 340 Kg per ettaro e per anno 29. Come si esegue la distribuzione Valgono le stesse disposizioni del punto 9 a pagina 11. STOCCAGGIO 30.I tempi di stoccaggio 30 Per la capacità di stoccaggio si rimanda ai valori di riferimento nella Tabella 2 a pagina 14. TRASPORTO E CESSIONE DEGLI EFFLUENTI A TERZI 31. I documenti da conservare per trasportare gli effluenti zootecnici? Valgono le stesse disposizioni del punto 13 a pagina 15. 32. Che cosa occorre fare quando si cedono a terzi gli effluenti zootecnici Valgono le stesse disposizioni del punto 14 a pagina 15. LA COMUNICAZIONE IN PROVINCIA, IL PUA E IL PUAS 33. Quando presentare la comunicazione alla Provincia e quali documenti vanno conservati in azienda • I titolari delle aziende agricole con allevamento devono inoltrare la comunicazione prima dell’avvio delle attività di utilizzazione agronomica; • La comunicazione deve essere rinnovata ogni 5 anni ed aggiornata ogni volta sia necessario inserire nuove informazioni; • La Comunicazione deve essere integrata con la documentazione tecnica che: ü Deve essere conservata in azienda per due anni; ü Va aggiornata annualmente; ü Deve essere resa disponibile per i controlli. La documentazione tecnica è costituita dai seguenti elaborati: 1) Le visure catastali ed estratto dei fogli di mappa catastale nei terreni non in proprietà e relativi aggiornamenti circa i terreni utilizzabili per lo spandimento a qualsiasi titolo; 2) attestato di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (contratti di affitto, convenzioni, atti tra privati); 3) Il registro di utilizzazione annuale degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati; 4) la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti degli effluenti zootecnici. 31 • Le aziende che producono o utilizzano meno di 3000 kg di azoto al campo all’anno sono escluse dall’obbligo di comunicazione; PROCEDURA E TEMPI DI INTERCORRENZA TRA LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE E LO SPANDIMENTO Valgono le stesse disposizioni presenti a pagina 23. 34. Come si gestisce lo spandimento dei liquami in terreni pendenti e nelle zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano Nelle zone con pendenza tra il 10% e il 30% e nelle zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare montano è ammessa la distribuzione del liquame solo se: • Si interrompe la continuità del terreno con solchi acquai posizionati ogni 60 m secondo la linea di massima pendenza; • Si fraziona la quantità di effluente in più distribuzioni minori di 90 m3/ha; • l’apporto deve essere effettuato: ü su seminativi, in prearatura, mediante spandimento superficiale a bassa pressione con interramento entro 48 ore; ü su colture prative mediante spandimento raso; ü su colture cerealicole o di secondo raccolto, in copertura, adottando una distribuzione rasoterra a strisce o superficiale a bassa pressione; • il limite di pendenza può essere incrementato a cura delle Province con precise prescrizioni. Glossario Accumuli di letami: depositi temporanei di letami idonei all’impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all’utilizzazione; Acque costiere: le acque superficiali situate all’interno rispetto ad una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali, e che si estendono eventualmente al limite esterno delle acque di transizione; Acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee all’interno della linea di base che serve da riferimento per definire le acque territoriali; Acque superficiali: le acque interne ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere; Acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo; Acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce; Allevamenti di piccole dimensioni: allevamenti con produzione di azoto al campo per anno inferiore a 3000 kg; 32 Area aziendale omogenea: porzione della superficie aziendale uniforme per alcune caratteristiche dei suoli, da delimitare sulla Carta Tecnica Regionale (CTR) individuandola con una lettera; Attività antropica: qualsiasi attività umana che altera gli equilibri naturali dell’ambiente; Azoto disponibile al campo: l’azoto contenuto negli effluenti zootecnici al netto delle perdite nelle fasi di rimozione e stoccaggio; Codice di buona pratica agricola (CBPA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 102 del 4 maggio 1999. Il Codice di Buona Pratica Agricola è costituito da un insieme di norme emanate con lo scopo di realizzare la maggior protezione di tutte le acque dall’inquinamento da nitrati, riducendo l’impatto ambientale dell’attività agricola attraverso una più attenta gestione del bilancio dell’azoto; Composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso; Concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale; Consistenza dell’allevamento: il numero dei capi mediamente presenti nell’allevamento; Convenzione di Ramsar: Convenzione internazionale relativa alle Zone Umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, fu firmata a Ramsar in Iran il 2 febbraio 1971 da un gruppo di Paesi, istituzioni scientifiche ed organizzazioni internazionali partecipanti alla Conferenza internazionale relativa alle Zone Umide e degli uccelli acquatici; Detentore: il soggetto che subentra al titolare dell’allevamento nell’attuazione delle fasi trattamentoutilizzazione agronomica degli effluenti, non gestite direttamente dall’azienda produttrice, e ne assume la responsabilità; Disciplinari di produzione integrata della regione Emilia Romagna: manuali prodotti ai sensi della L.R. n. 28/1999 che raccolgono indicazioni utili per i tecnici e gli agricoltori; Effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura; Effluenti di allevamento palabili/non palabili: miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come la lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita; Eutrofizzazione delle acque: arricchimento delle acque di nutrienti, in particolar modo di composti dell’azoto e/o fosforo, che provoca una abnorme proliferazione di alghe e/o di forme superiori di vita vegetale, producendo la perturbazione dell’equilibrio degli organismi presenti nell’acqua e della qualità delle acque interessate; Falda acquifera: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l’estrazione di quantità significative di acque sotterranee; Fango: residuo, trattati o non trattati, proveniente da impianti di trattamento processi di acque reflue provenienti da: insediamenti civili; insediamenti civili e produttivi; esclusivamente da insediamenti produttivi; 33 Fango di depurazione: si intende il fango residuo proveniente dal processo di depurazione delle acque reflue domestiche e urbane; Fascia fluviale A: fascia di deflusso della piena costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente di deflusso della corrente per la pena di riferimento; Fascia fluviale B: fascia di esondazione esterna alla precedente ed è costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento; Fertilizzante azotato: qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture. Sono compresi gli effluenti zootecnici e le acque reflue; Fertirrigazione: l’applicazione al suolo effettuata mediante l’abbinamento dell’adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l’addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame; Letami: effluenti di allevamento palabili provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, se provenienti da attività di allevamento: a) Le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli; b) Le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione che hanno luogo sia all’interno sia all’esterno dei ricoveri; c) Le frazioni palabili, da destinare all’utilizzazione agronomica, risultanti da trattamento di effluenti zootecnici da soli o in miscela con biomasse vegetali di origine agricola; d) I letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio; Liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti da attività di allevamento: a) Liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio; b) Liquidi di sgrondo di accumuli di letame; c) Le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera; d) Le frazioni non palabili da destinare all’utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici, da soli o in miscela con biomasse vegetali di origine agricola; e) I liquidi di sgrondo dei foraggi insilati; Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami sono da considerarsi liquami; Materiale palabile: materiale che, disposto in cumulo, mantiene nel tempo la forma conferitagli; Mucillagine: è una sostanza appiccicosa, prodotta da molte piante, alghe e alcuni microrganismi; Pollina: è un concime organico ottenuto dal riciclaggio per trattamento industriale delle deiezioni degli allevamenti avicoli. Per le sue caratteristiche chimiche, funzionalmente si colloca in una posizione intermedia fra i fertilizzanti organici e i concimi chimici; PTA: Piano di Tutela delle Acque; P.U.A.: Piano di Utilizzazione Agronomico , è il documento tecnico che, in base alla tipologia di allevamento, trattamenti dei liquami e caratteristiche dei terreni, determina quantità, tempi e modalità di distribuzione dei fertilizzanti azotati (sia di origine animale che di sintesi) in funzione delle colture previste. Stallatico: gli escrementi e/o l’urina di animali di allevamento con o senza lettiera (o il guano), non trattati o trattati; 34 Stoccaggio: deposito di effluenti zootecnici e delle acque reflue provenienti dalle aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari; Trattamento: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari; Utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione fino all’applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo e fertirriguo, finalizzati all’utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute; Zona Vulnerabile dai nitrati di origine agricola ed assimilate: area individuata alla lettera a) e b)dell’art.30 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005. Sono definite ”zone vulnerabili” quelle zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi. 35