La Donazione ART. 769 CC " La donazione è il contratto

La Donazione
ART. 769 C.C. " La donazione è il contratto con cui un parte ( donante ), per spirito di liberalità
arricchisce l'altra ( donatario), attribuendole un diritto o assumendo verso la stessa un obbligo "
pierluigi rossignoli 29/1/y 14:06
Commenta [1]:
Pur essendo un contratto la sua disciplina è contenuta nel libro II del C.C. , tra le successioni
mortis causa.
VANTAGGI E RISCHI DELLE DONAZIONI
Non sono poche le persone che arrivate ad una certa età si pongono il problema se sia più
conveniente effettuare una donazione ai propri figli e/o parenti più prossimi, oppure fare
testamento o, addirittura non fare nulla e attendere la successione legittima. Ormai sembra
appurato l'indubbio valore circa la pianificazione della trasmissione della ricchezza, alla luce del
quale, organizzare il passaggio del proprio patrimonio è necessario.
pierluigi rossignoli 29/1/y 14:01
Commenta [2]:
Le imposte sono esattamente uguali a
quelle di successione essendo la
donazione una anticipazione della eredità
Le ragioni per cui molti pensano alla donazione possono essere diverse. I figli godranno fin da
subito della ricchezza genitoriale senza attendere il momento della morte. I donanti avranno
gratitudine dai beneficiati in vita senza dover attendere un riconoscimento post mortem, riuscendo
a distribuire le sostanze della futura eredità in maniera equa con il consenso e l'accordo dei futuri
eredi. Ma soprattutto, chi dona eviterà di pensare alla propria morte attesa l'associazione all'idea
del testamento
Se a livello fiscale le imposte di donazione si equivalgono a quelle di successione ( salvo alcune
differenze ), è altrettanto vero che i presupposti temporali per l'applicazione sono diversi. Alla
donazione si applicano le norme fiscali in vigore al momento in cui viene sottoscritto il relativo atto
pubblico; alla successione, invece, quelle in vigore al momento della morte del disponente.
Nel frattempo potrebbero verificarsi delle variazioni sulle aliquote delle imposte, sui criteri di
determinazione della base imponibile, sulla sussistenza della stessa imposta ( l'importa di
successione e donazione era stata soppressa nel 2001, per essere poi reintrodotta nel 2006 ).
Al di là del profilo fiscale, si dovrà verificare la possibilità di ridurre l'imponibile in sede di donazione
riservando l'usufrutto ai donanti; più questi sono giovani, meno varrà la nuda proprietà da loro
donata ( solo per fare due esempi : donante cinquantenne : usufrutto 75 per cento è nuda proprietà
25 per cento; donante settantacinquenne : usufrutto 35 per cento è nuda proprietà 65 per cento )
La scelta di optare per la donazione ha, peraltro, alcuni " contro " da tenere in considerazione. Se
oggetto della donazione è un bene immobile o mobile registrato, è probabile che esso possa
essere oggetto di restituzione nel caso di esperimento vittorioso dell'azione di riduzione. Si ricorda
che la donazione di tali beni è blindata è il donatario sarà al sicuro soltanto dopo ben 20 anni
dall'atto di attribuzione.
Inoltre è possibile apporre all'atto di donazione clausole o condizioni che provochino l'effetto di
spogliare il donatario del bene donato e di farlo ritornare in capo al donante.
Ultimo, ma non meno importante, è anche il costo relativo alla redazione dell'atto di donazione.
L'assistenza del notaio, se da un lato tutela la validità della donazione, ha di converso i suoi costi,
la cui incidenza può dare preferenza alla redazione del testamento olografo che, essendo scritto di
pugno dal de chiuso non richiede la presenza del pubblico ufficiale
DONAZIONE E LEGITTIMA
pierluigi rossignoli 29/1/y 14:03
Commenta [3]:
Art. 553 e se. C.C. Una azione che la
legge concede ai legittimari per ottenere la
reintegrazione della legittima mediante la
riduzione delle donazioni eccedenti la
quota disponibile
A. Se c'è il coniuge solo: Posso donare a terzi il 50% del patrimonio
B. Se c'è il coniuge è un solo figlio : 33,3% patrimonio al coniuge, 33,3% patrimonio al
figlio e posso donare liberamente il 33,3% del patrimonio
C. Se c'è il coniuge è più figli : Ai figli viene riservato il 50% del patrimonio ed al coniuge il
25% del patrimonio quindi posso donare liberamente il 25% del patrimonio
D. Se ci sono solo figli: Un solo figlio 50% del patrimonio con più figli 2/3 del patrimonio ed
il resto può essere donato.
Ricordare inoltre che il negozio dell'usufrutto ( in deroga a quanto disposto dall'art. 979 C.C. ) è
prevista la possibilità di nominare un usufruttuario ulteriore.
Pierluigi Rossignoli