Provvedimento n. 10018 ( C4835 ) MATRIX-BONG/BONGO L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA dell’11 ottobre 2001; SENTITO il Relatore Professor Marco D’Alberti; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l’atto della società Matrix S.p.A., pervenuto in data 14 settembre 2001; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti Matrix S.p.A. (di seguito Matrix) è una società per azioni controllata, attraverso la società Finanziaria Web S.p.A., da Seat Pagine Gialle S.p.A. (di seguito Seat), a sua volta controllata da Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom). Matrix, nata nel 1995, svolge attività di gestione di siti internet (tra i quali il portale Virgilio) offrendo servizi di guida alla navigazione in rete, di vendita di spazi pubblicitari sui siti internet propri e di altri, di progettazione e costruzione di siti web per conto di terzi. Nel 2000 la società Matrix ha realizzato in Italia un fatturato pari a 67,5 miliardi di lire. Nel medesimo esercizio la società Seat ha realizzato un fatturato pari a 2.563 miliardi di lire. BONG S.r.l. ( di seguito Bong), il cui capitale sociale è detenuto da tre persone fisiche, è una società costituita nel luglio 2001 per svolgere attività di consulenza a favore di aziende interessate ad effettuare operazioni di marketing a contenuto musicale dirette ad un target giovanile. 2. Descrizione dell'operazione L'operazione comunicata consiste nella costituzione da parte delle società Matrix e Bong di un’impresa comune che assumerà la denominazione sociale di Bongo S.p.A. (di seguito Bongo) e opererà prevalentemente nello sviluppo e svolgimento di attività di produzione e distribuzione on line di prodotti musicali pop. L’operazione si realizzerà per effetto di un Accordo di Investimento fra Matrix e Bong, di durata quinquennale rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni, secondo il quale Bong costituisce una società con la denominazione Bongo S.p.A. per la quale viene deliberato un aumento del capitale sociale sottoscritto in parte da Matrix e in parte da Bong. Alla conclusione di tale operazione, Matrix viene a detenere il 64% del capitale sociale di Bongo, mentre Bong il restante 36%. Le parti hanno concordato di sviluppare le attività di Bongo in base ad un Business Plan deciso congiuntamente che potrà essere modificato solo con il consenso di entrambe. Inoltre, in base all’Accordo di investimento, le deliberazioni dell’assemblea straordinaria di Bongo richiederanno delle maggioranze di voto tali da render necessario il concorso delle volontà delle società madri (85% del capitale). L’Accordo di investimento prevede, inoltre, che il Consiglio di amministrazione sia composto da 3 membri, due nominati da Matrix ed uno da Bong: quest’ultimo rivestirà la qualifica di amministratore delegato. Alla fine, Bongo sarà, pertanto, di fatto soggetta al controllo congiunto di Matrix e Bong. I soci della Bong si impegnano a prestare la loro attività di consulenza in via esclusiva in favore di Bongo e a non svolgere attività in concorrenza con la stessa relativamente al settore della distribuzione di contenuti originali musicali on line per tutta la durata dell’Accordo di investimento e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con Bongo per motivi a quest’ultima non imputabili, per i successivi dodici mesi decorrenti dalla cessazione medesima. L’obbligo di non concorrenza è esteso al territorio europeo. 3. Qualificazione dell'operazione Tenuto conto del funzionamento e dell’attività della società costituenda e, in particolare, del fatto che la stessa sarà dotata di personale e infrastrutture proprie, nonché di risorse finanziarie autonome per l’espletamento della sua attività, la stessa deve essere qualificata come un’entità economica autonoma e, quindi, una impresa comune. Inoltre, atteso che in nessuno dei mercati interessati dall’operazione sono attive entrambe le imprese madri, sembra di poter escludere l’eventualità che la nuova società abbia principalmente come oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale tra le imprese fondatrici. L'operazione in esame, pertanto, in quanto comporta la costituzione di un’impresa comune di natura concentrativa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 287/90. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1 della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate all’operazione è superiore a 730 miliardi di lire. Il patto di non concorrenza sopra descritto può ritenersi accessorio all'operazione di concentrazione in quanto può ritenersi idoneo a tutelare il valore dell’investimento effettuato da Matrix. Inoltre, per quanto attiene all’estensione geografica, tale patto può essere considerato accessorio all’operazione in oggetto solo nella misura in cui esso sia limitato al territorio italiano, in quanto la sua estensione all’intero territorio europeo, tenuto conto dell’ambito di attività di Bongo, andrebbe oltre quanto ragionevolmente richiesto per la tutela del valore dell’investimento effettuato da Matrix. 4. Valutazione della concentrazione Le attività interessate dalla concentrazione in esame sono, dal punto di vista merceologico, quelle della produzione di prodotti musicali pop e della distribuzione on line di prodotti musicali, nonché quello della pubblicità on line. L’attività di produzione di prodotti discografici contenenti musica pop individua un distinto mercato nell’ambito della produzione musicale rispetto ai prodotti discografici contenenti musica classica1. Detto mercato assume dimensione nazionale dal momento che le principali case discografiche, pur essendo gruppi multinazionali, operano in ciascun paese con proprie società locali. L’attività di queste ultime comprende, tra l’altro, lo sfruttamento del repertorio di autori e artisti locali e la commercializzazione dei fonogrammi in ambito nazionale tramite una rete di distribuzione regolata da condizioni di fornitura specifiche per ciascun mercato nazionale. Con l’operazione in esame, le parti intendono creare una casa editrice discografica specializzata nella ricerca e nello sviluppo di talenti e tendenze stilistiche musicali nuove e non commerciali. Il valore del mercato italiano della produzione di prodotti discografici contenenti musica pop per l’anno 2000 ammonta, secondo una stima fornita dalle parti, a circa 900 miliardi di lire. Si tratta di un mercato caratterizzato da un alto grado di concentrazione in cui le principali barriere all'entrata sono costituite dalla possibilità per le principali case discografiche di disporre di un catalogo ampio e differenziato per titoli e per generi musicali, nonché dai costi inerenti all'attività promozionale. Né Bong, né alcuna società del gruppo cui fa capo Matrix sono attualmente attive in questo mercato. La distribuzione on line può avvenire mediante invio su supporto fisico (compact disc) a seguito di ordine inoltrato via Internet dall’utente web, ovvero mediante invio diretto in forma digitale attraverso l’operazione con cui l’utente web scarica i files musicali sull’hard disc del proprio computer (c.d. downloading). La distribuzione on line di prodotti musicali configura, secondo le parti, un mercato distinto rispetto alla distribuzione attraverso i “canali tradizionali”. Ai fini della valutazione della presente operazione2, tuttavia, non appare necessario pervenire ad una definizione più precisa del mercato nel senso di identificare la distribuzione on line quale mercato distinto rispetto alla distribuzione attraverso i “canali tradizionali”, e ciò in considerazione del fatto che il gruppo facente capo ad una delle società madri (Matrix) detiene una partecipazione minoritaria in una società attiva in tale ambito, mentre l’altra società madre (Bong) è del tutto assente. Secondo le parti, si può ritenere di dimensione nazionale l’ambito concorrenziale nel quale si esplica l’attività di distribuzione on line di prodotti musicali in quanto, sebbene in linea teorica sia possibile che utenti web localizzati in qualunque parte del mondo accedano al sito gestito da Bongo, la circostanza che tale sito sia in lingua italiana e che esso sia pubblicizzato solo in Italia comporta che gli utenti di tali sevizi saranno prevalentemente quelli localizzati sul territorio nazionale. 1 [Cfr. provvedimento dell’Autorità n.8185 del 4 aprile 2000, caso C3918 - Sony Music Entertainment/Harpo.] 2 [In tal senso cfr. provvedimento dell’Autorità n.9728 del 5 luglio 2001, caso C4660 - Seat-De Agostini invest/Web Music Company.] In merito alla dimensione dell’attività di distribuzione di prodotti musicali tramite rete Internet, secondo una stima fornita dalle parti, il fatturato per l’anno 2000 derivante da tale attività ammonta a circa 10 miliardi di lire3. Le parti indicano che l’attività in questione ha registrato negli ultimi anni consistenti margini di crescita. Anche il numero di operatori, sebbene attualmente ancora limitato, è in forte crescita. Non esistono significative barriere all’entrata, almeno con riferimento alla distribuzione tramite supporti fisici. La distribuzione tramite invio diretto in forma digitale presuppone, tuttavia, il necessario know how tecnologico. In questo mercato il gruppo cui fa capo Matrix detiene soltanto una partecipazione non di controllo (15%) in Web Music Company, società attiva nella distribuzione on line di opere musicali, mentre Bong non è presente. Il mercato della pubblicità on line consiste nella vendita di spazi grafici pubblicitari su Internet e costituisce un mercato distinto rispetto alle forme tradizionali di pubblicità in ragione delle peculiari caratteristiche di Internet4. Il valore di detto mercato, che comunque è in forte espansione, nell’anno 2000 risulterebbe pari a circa 260 miliardi di lire5. Il gruppo che fa capo a Matrix ne risulta il principale operatore con una quota compresa, a seconda delle differenti stime, tra il 29 e il 31%, mentre Bong non è attiva in questo mercato. In tale mercato, in base alle informazioni contenute nel Business Plan, l’impresa comune di nuova costituzione mira a sviluppare un volume d’affari che le consenta di raggiungere, nell’arco di tre anni, [una quota massima compresa tra lo 0,1 e lo 0,5%]6. Alla luce di quanto precede, e in particolare in ragione del fatto che Matrix e Bong non sono attualmente attive, direttamente o indirettamente, nel mercato della produzione di supporti fonografici, e in considerazione del fatto che nell’ambito della distribuzione on line il gruppo che fa capo a Matrix detiene soltanto una partecipazione non di controllo (15%) della Web Music Company, nonché in considerazione delle ridotte quote di mercato che Bongo si prefigge di raggiungere nel mercato della pubblicità on line, l’operazione di concentrazione in esame non appare produrre effetti pregiudizievoli per la concorrenza. RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro *** 3 [Tale valore non include le vendite di prodotti musicali ad utenti italiani da parte di siti web gestiti da operatori stranieri in quanto queste risultano di difficile quantificazione. Le parti, tuttavia, ritengono che il valore di tali vendite non sia tale da alterare in maniera significativa il quadro sopra riportato relativo alla dimensione complessiva del mercato. Le stime fornite dalle parti, inoltre, non comprendono la distribuzione di prodotti musicali su supporto digitale (downloading), le quali tuttavia avrebbero ancora un peso irrilevante.] 4 [Cfr. provvedimento n.9881 del 23 aprile 2001, caso C4696 - Matrix/Webnext.] 5 [Tale valore non comprende il fatturato relativo alla pubblicità generata dalla Seat attraverso le Pagine Gialle on line pari a 61 miliardi nell’esercizio 2000.] 6 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]