PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI

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CONTRATTO IN ACCORDO QUADRO
PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
DISPOSITIVI SPECIALISTICI PER TRAUMATOLOGIA, MATERIALE
ACCESSORIO E CORRELATI SERVIZI PER L’AZIENDA SANITARIA
LOCALE ___________
CIG
...........
N. _________ di Repertorio
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CONTRATTO IN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI
SPECIALISTICI PER TRAUMATOLOGIA, MATERIALE ACCESSORIO E
CORRELATI SERVIZI PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI __________
LOTTO n. .....................
TRA
l’Azienda Sanitaria Locale di __________, con sede legale e domiciliata ai fini del
presente atto in _______, _______, __, in persona del Direttore dell’Area Gestione
del Patrimonio - giusta deliberazione del DG n. _______
- dott./dott.ssa
____________ nel seguito per brevità anche denominata Azienda, Codice
fiscale/Partita IVA ____________
E
la ditta ___________________________ con sede legale in____________________
capitale sociale Euro ________________, iscritta al Registro delle Imprese di
___________ al n. ___________ del Repertorio Economico Amministrativo, P. IVA
___________, in persona del dott. ______________________________ residente in
_______________ via _____________ n. _____, di seguito anche nominata per
brevità Ditta;
a)
b)
c)
d)
PREMESSO CHE
con determinazione del Direttore dell’Area Gestione del Patrimonio della ASL
_______ n. ____ del __/__/__ è stata indetta procedura aperta finalizzata alla
conclusione di un accordo quadro per l’affidamento quadriennale della
FORNITURA DI DISPOSITIVI SPECIALISTICI PER TRAUMATOLOGIA,
MATERIALE ACCESSORIO E CORRELATI SERVIZI PER L’AZIENDA
SANITARIA LOCALE DI _______, ai sensi dell’art. 59 d. lgs. n. 163/06 e di cui
al bando di gara pubblicato sulla GUUE in data __/__/__;
ai sensi dell’art. 59, comma 5 e 6 del d. lgs. la procedura non è finalizzata
all’individuazione di un unico aggiudicatario per singolo lotto ma, attraverso di
essa, si perverrà alla selezione di più soggetti, con i quali sottoscrivere un Accordo
Quadro, in quanto ritenuti idonei a fornire all’Azienda i prodotti oggetto di gara.
con determinazione del Direttore dell’Area Gestione del Patrimonio n. ____ del
__/__/__ la Ditta è risultata idonea e, per l’effetto, ammessa alla fornitura dei
dispositivi/sistema/impianto del lotto n. __________ ed ha manifestato
espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e a prestare i correlati
servizi alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente contratto;
la Ditta dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati,
nonché dal bando e dal disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo
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l’oggetto delle forniture e delle prestazioni da eseguire, e, in ogni caso, che ha
potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica
delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
e) la Ditta ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente
contratto, acquisita e depositata agli atti d’ufficio e valutata dall’Azienda come
presupposto essenziale della presente stipula;
f) la Ditta ha prestato cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. __________
della __________ per un importo complessivo pari ad € __________ per il periodo
di validità contrattuale (mesi 48), pari al 10% del valore dell’offerta complessiva –
come determinata dall’articolo 13 del Disciplinare di gara - ai sensi dell’art. 75 del
d. lgs. n. 163/06;
g) la Ditta ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile relativa alle
prestazioni oggetto del presente affidamento, n. ______________ contratta con la
compagnia ____________, acquisita in data odierna agli atti d’ufficio.
TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE
SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime
premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della disciplina dei rapporti con
la ditta regolati con il presente contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto:
l’Allegato “A” Tabella elenco lotti (stralcio dei lotti oggetto del presente contratto),
l’Allegato “B” offerta economica del fornitore relativa al/i lotto/i oggetto del
presente contratto, l’Allegato “C” D.U.V.R.I..
Articolo 2
Definizioni
1. Nell’ambito del contratto si intende per:
 AZIENDA: la Azienda Sanitaria Locale di _______.
 DITTA: l’operatore economico ammesso all’Accordo Quadro di cui al presente
contratto.
 STRUTTURA: Divisione, Struttura Operativa, Servizio appartenente a qualsiasi
Stabilimento dell’Azienda.
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 RESPONSABILE di Struttura: Direttore o Dirigente o, in sua assenza, altro
Dirigente Medico all’uopo delegato.
 OFFERTA TECNICA: la proposta tecnico-organizzativa della Ditta.
Articolo 3
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L’esecuzione delle forniture e dei servizi connessi oggetto del presente contratto
sono regolati in via graduata:
a) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la
manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con la Ditta relativamente
alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalla disciplina settoriale degli appalti di forniture comunitaria, nazionale,
regionale e dalle norme in materia di Contabilità dello Stato;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di
contratti di diritto privato.
2. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate
automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi
che entreranno in vigore durante il periodo di validità ed esecuzione del presente
contratto.
Articolo 4
Oggetto
1. Oggetto del presente contratto in accordo quadro è la fornitura di dispositivi
specialistici per Traumatologia, materiale accessorio e correlati servizi per il periodo
di mesi 48 in favore della ASL _______, in relazione ai lotti di seguito elencati - e
per gli importi accanto ad ognuno riportati - oggetto dell’assegnazione di
possibili appalti specifici da parte dell’Azienda, come riportati nell’Allegato “A”
Tabella elenco lotti.
2. Il presente contratto definisce la disciplina relativa ai rapporti nascenti
dall’istituzione e definizione dell’Accordo Quadro nonché quella relativa
all’esecuzione del rapporto nascente tra le parti contraenti dall’affidamento degli
appalti specifici, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli ordinativi
di fornitura.
3. Con il presente contratto la Ditta si obbliga irrevocabilmente nei confronti
dell’Azienda a fornire i prodotti di cui alle proprie Offerte Tecniche ed Economiche
(Allegato “B”), nelle quantità, termini e condizioni rispettivamente indicate, nonché
a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta in caso di affidamento degli
appalti specifici e con i relativi ordini di fornitura.
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Il fabbisogno riportato per ogni lotto nei documenti di gara è indicativo in quanto
subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare
natura dell’attività Aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della
spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Puglia, ivi inclusi processi
d’acquisto regionali centralizzati od aggregazione d’acquisto attivate fra più Aziende
del Servizio Sanitario Regionale o convenzioni CONSIP e similari, ai sensi dell’art.
26 della l. n. 488/99. Rientrano in tale previsione anche le decisioni Aziendali
connesse a processi di esternalizzazione dei Servizi ora gestiti direttamente o
l’attivazione di nuove metodiche e/o la modifica di quelle ora in uso.
Il suddetto fabbisogno è riferito all’intero lotto oggetto dell’Accordo Quadro cui
risultano ammesse tutte le ditte di cui alla determinazione n.___/___. Pertanto,
l’Azienda affiderà gli appalti specifici ed inoltrerà gli ordini sulla base dei criteri
individuati e descritti nell’art. 11 del Disciplinare di gara e delle effettive esigenze
delle Strutture e la Ditta nulla potrà pretendere oltre il pagamento di quanto
regolarmente fornito, sulla base dei suddetti ordini.
4. Le prestazioni di cui al presente contratto ed ai singoli appalti specifici/ordinativi di
fornitura non sono affidate al fornitore in esclusiva e, pertanto l’Azienda, in caso di
inadempienza agli obblighi previsti, nel rispetto della normativa vigente, potrà
affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi.
5. L’Azienda ha facoltà di richiedere al fornitore, nel periodo di efficacia del presente
contratto, l’aumento delle prestazioni contrattuali rispetto alle quantità di cui
all’Allegato “A” Tabella elenco lotti, nei limiti previsti dalla legge per le forniture in
favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini quivi
stabiliti. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del
presente contratto, sia esaurito il quantitativo stabilito, al fornitore potrà essere
richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale quantitativo fino
a concorrenza del limite e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 311 del DPR n.
207/2010.
In tal caso, l’eventuale erogazione di attività aggiuntive, relative ai servizi tecnicoprofessionali di supporto all’organizzazione, all’avvio, alla gestione ed al
coordinamento delle attività, e alla reportistica non daranno comunque luogo a
compenso.
Articolo 5
Caratteristiche dei prodotti
A) Requisiti generali obbligatori (a pena di esclusione):
1. Conformità alle norme: tutti i prodotti devono obbligatoriamente essere
conformi alla normativa vigente e marcati CE, nel rispetto della Direttiva 93/42
CEE recepita con d. lgs. n. 46/97.
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2. Fornibilità: al momento della scadenza dell’offerta, tutti i prodotti proposti
devono obbligatoriamente essere fornibili al SSN e, pertanto, essere in
possesso di tutte le autorizzazioni e registrazioni di legge (ad esempio:
iscrizione nel Repertorio nazionale dei Dispositivi Medici presso il Ministero
della Salute, ove previsto).
3. Sterilità: i prodotti offerti sterili dovranno essere stati sterilizzati previo
confezionamento in ambiente controllato, con sistemi e metodologie conformi
alle normative previste dalla F.U.I. e alla Direttiva 93/42 CEE recepita con d.
lgs. n. 46/97.
4. Confezionamento: tutti i prodotti offerti devono essere forniti in idonei
imballaggi che garantiscano un’efficace barriera contro l’umidità e la polvere,
impedendo qualsiasi contaminazione. Detti imballaggi dovranno garantire
l’integrità dei prodotti durante il trasporto, la conservazione nei magazzini
dell’Azienda e lo stoccaggio nei locali adiacenti ai luoghi di utilizzo. La
confezione del singolo prodotto, di dimensioni adatte al contenuto, costituita
da materiale conforme a quanto richiesto dalla Farmacopea Europea, deve
permettere la facile e sicura apertura ed il prelievo del dispositivo. Tutti i
prodotti devono essere perfettamente identificabili e sulle confezioni devono
essere riportate le indicazioni previste dalla normative vigenti.
5. Identificazione prodotti: tutti i prodotti devono essere perfettamente
identificabili sia sulle confezioni esterne che sulle confezioni interne. In
particolare, sulle confezioni interne devono essere riportate le seguenti
indicazioni:
 la descrizione del prodotto, comprensiva del nome e della misura;
 il codice del prodotto;
 l’eventuale metodo di sterilizzazione e la dicitura “sterile”;
 il lotto di produzione ed eventuale sterilizzazione;
 la data di scadenza e/o durata;
 la ditta produttrice;
 il marchio CE;
 le istruzioni per l’uso e la conservazione;
 le informazioni previste dall’etichetta dell’imballaggio individuale (per le
confezioni multiple).
B) Requisiti tecnici minimi ed indispensabili (a pena di esclusione)
Dettagliatamente per ogni singolo lotto i requisiti minimi ed indispensabili per ogni
prodotto, ove previsti, sono indicati nell’Allegato “A” Tabella elenco lotti.
C) Tolleranza misure
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Tolleranza dimensioni: in relazione alle misure di riferimento previste per ciascun
prodotto, è fatta salva la discrezionalità della Commissione Giudicatrice di accettare
misure diverse da quelle indicate, in relazione alle esigenze dell’Azienda. Qualora la
Commissione Giudicatrice accetti misure diverse rispetto a quelle di riferimento,
non vi sarà riparametrazione dei prezzi.
Articolo 6
Utilizzazione del contratto
1. La gestione funzionale delle Forniture verrà effettuata dall’Azienda con la quale la
ditta procederà a svolgere e coordinare tutte le attività e le prestazioni previste dal
presente contratto. In particolare, la verifica della corrispondenza e conformità
delle forniture e dei relativi servizi con quanto previsto in sede di Offerta Tecnica,
sarà eseguita congiuntamente dalla Ditta e da personale incaricato della predetta
Azienda.
All’Azienda spetterà:
a) procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla Ditta,
esaurito positivamente il procedimento di verifica della conformità e congruità
delle stesse rispetto alle forniture eseguite;
b) garantire l’adempimento delle obbligazioni formali previste nel presente
contratto.
2. È a carico della Ditta ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti
con cui la stessa verrà a rapportarsi nel corso dell’esecuzione del contratto; qualora
la Ditta dia esecuzione a disposizioni e/o prestazioni provenienti da soggetti non
legittimati, le stesse non verranno riconosciute ad ogni effetto e nessun diritto
potrà essere vantato dalla medesima nei confronti della Azienda.
3. Qualora l’ordinativo di fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, lo
stesso non sarà efficace e la Ditta non sarà tenuta a darne esecuzione.
Articolo 7
Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
1. La ditta dovrà effettuare la consegna dei prodotti aggiudicati, sulla base di quanto
riportato nei singoli ordini di fornitura trasmessi a mezzo lettera, fax, o altra
modalità anche elettronica ritenuta idonea e comunque disciplinata e ammessa
dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore, con particolare riferimento
a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche – fatte salve le previsioni
specifiche in relazione agli ordini urgenti ed alla modalità di gestione della fornitura
in conto deposito.
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2. L’invio dei singoli ordini di fornitura dovrà essere effettuato dall’Azienda presso il
seguente recapito della Ditta:
ditta ................... Ufficio ordini, via .........................., ........ città .......................
cap................, telefono n. ...................., fax n. .................... cell..................
- indirizzo PEC .......................... referente .......................... (sig. ......................).
Articolo 8
Durata
1. II rapporto contrattuale, che si instaura ad ogni effetto a far tempo dalla data di
sottoscrizione del presente contratto - ovvero dall’affidamento anticipato degli
appalti specifici, disposto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 11,
comma 9, ultimo periodo del d. lgs. n. 163/06 e dell’art. 302, comma 2 del DPR n.
207/10 -, avrà validità di mesi 48 (quarantotto).
2. La Ditta si impegna, alla scadenza del contratto, a prestare un’attività di
collaborazione a favore dell’eventuale nuovo soggetto che fosse incaricato di
svolgere forniture o attività comunque connesse a quelle oggetto del presente
contratto.
3. Alla scadenza del termine contrattuale, è facoltà della ASL di _______ richiedere al
fornitore la proroga del contratto per il tempo tecnico necessario (6 mesi) per lo
svolgimento ed aggiudicazione definitiva della nuova procedura di gara, ai
medesimi patti e condizioni giuridiche ed economiche.
Articolo 9
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale
di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle forniture ed
alle prestazioni dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si
rendesse necessaria per la prestazione degli stessi, anche se materialmente non
menzionata, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento
delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di
trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione
contrattuale.
2. La Ditta garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel
rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le
prescrizioni contenute nel presente contratto, nei suoi allegati e nella
documentazione ivi richiamata, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo
e la decadenza dall’Accordo Quadro (restando espressamente inteso che, nel caso
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di difformità relative al singolo appalto specifico, l’Azienda contraente potrà
risolvere unicamente quest’ultimo).
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva
espressa, motivata e concordata deroga, alle caratteristiche ed alle specifiche
tecniche indicate negli atti di gara e nelle Offerte Tecniche della Ditta, da reputarsi
come integralmente richiamati nel presente atto. In ogni caso, la Ditta si obbliga ad
osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero divenire
obbligatorie successivamente alla data di stipula del contratto.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le
prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico della Ditta, intendendosi in
ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4 e la
Ditta non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei
confronti della Azienda, assumendosene ogni relativa alea.
La Ditta si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Azienda da
tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e
prescrizioni tecniche di sicurezza vigenti.
Le attività contrattuali, da svolgersi presso le Strutture interessate dell’Azienda,
dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività d’istituto: le
modalità ed i tempi dovranno, comunque, essere concordati con la Direzione della
Struttura stessa. La Ditta si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni
salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o
interruzioni all’attività lavorativa in atto.
La Ditta rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel
caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o
resa più onerosa dalle attività svolte dalla Struttura destinataria delle Forniture
oggetto della gara e/o da terzi autorizzati.
La Ditta si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di
personale formato, che potrà accedere, qualora richiesto dalla Direzione della
Struttura interessata, nei locali della Struttura nel rispetto di tutte le relative
prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed
onere della Ditta verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. Resta
inteso che il personale della Ditta presterà la propria assistenza nei limiti delle
competenze assegnate agli specialisti di prodotto, così come riassunte nelle Linee
guida Assobiomedica, con esclusione di qualsiasi attività di natura operatoria di
competenza esclusiva dei dirigenti medici e del personale sanitario dell’Azienda.
La Ditta si obbliga a consentire alla Azienda nonché alla Struttura ed a quanti
previsti nei successivi articoli, attraverso il personale all’uopo incaricato, di
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procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e
corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la
propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Articolo 10
Obbligazioni generali della Ditta
1. La Ditta si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto,
a:
a) effettuare le Forniture oggetto del contratto ed a prestare i servizi connessi
impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro
realizzazione secondo quanto stabilito nel presente contratto e nei relativi
allegati e nelle offerte tecniche;
b) manlevare e tenere indenne l’Azienda dalle pretese che i terzi dovessero
avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto
del contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa
documentazione, atti a garantire elevati livelli dei servizi connessi alle forniture
oggetto dell’appalto, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza,
nonché atti a consentire all’Azienda ed alla Struttura utilizzatrice, per quanto di
propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme
previste nel contratto e, in particolare, ai parametri di qualità previsti e
proposti nelle offerte tecniche;
d) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le
indicazioni operative - anche relative a modalità, luoghi e condizioni di
trasporto e consegna -, di indirizzo, organizzative e di controllo che a tale
scopo saranno predisposte e comunicate dall’Azienda, ivi compresa la
collaborazione nella reportistica;
e) comunicare – con congruo anticipo al fine di consentire l’adeguata e
tempestiva informazione all’interno dell’Azienda - le eventuali variazioni della
propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto,
indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi
responsabili e/o referenti.
2. La Ditta si impegna a predisporre e trasmettere alla ASL TA, in formato cartaceo
ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture e
dei servizi prestati.
3. La Ditta si impegna, altresì, a trasmettere all’Amministrazione contraente
contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di
riferimento, a pena di irricevibilità delle medesime fatture e, comunque,
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dell’inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione comprovante la prestazione
delle forniture oggetto della fatturazione.
4. La Ditta si obbliga ad eseguire le forniture oggetto del contratto e le correlate
prestazioni dei servizi in tutti i luoghi che verranno indicati dall’Azienda, anche
successivamente alla data di stipula del presente contratto, fermo restando che tali
forniture e servizi devono essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali
variazioni della consistenza e della dislocazione della sede di detti soggetti.
Articolo 11
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore, utilizzando la propria organizzazione tecnica ed amministrativa e le
proprie risorse, si obbliga a dare esecuzione alla propria Offerta Tecnica ed
Economica e, in particolare a:
a) garantire all’Azienda la fornitura triennale dei dispositivi specialistici per
traumatologia, del materiale accessorio e dei correlati servizi in relazione ai lotti
di seguito elencati, in perfetta corrispondenza ed esecuzione di quanto proposto
nelle proprie offerte tecniche ed economiche;
b) assicurare le prestazioni proposte nelle offerte tecniche in relazione al numero
delle unità di personale tecnico di prodotto (specialist) messi a disposizione per
l’assistenza di prodotto (n. ___) – così come specificato al successivo articolo 15
- per le quali il Fornitore comunicherà le relative generalità all’Azienda e la
natura del rapporto intrattenuto, antecedentemente alla sottoscrizione del
presente contratto, con obbligo a comunicarne tempestivamente anche le
relative variazioni, restando invariato il numero complessivo delle unità di
assistenza;
c) assicurare, altresì e nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 17, le
prestazioni proposte nelle offerte tecniche in relazione ai set di strumentari
messi a disposizione delle Strutture interessate per l’utilizzazione della fornitura
e l’esecuzione degli interventi;
d) assicurare l’esecuzione di tutte le altre prestazioni specifiche proposte dal
Fornitore nella propria offerta tecnica relativa al/i lotto/i aggiudicato/i ed
oggetto di contratto (ad es. la formazione del personale).
Articolo 12
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti
e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la
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2.
3.
4.
5.
disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi
oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle
obbligazioni derivanti dal contratto, le disposizioni di cui al d. lgs. n. 81/08 e
successive modificazioni e integrazioni.
Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e/o
collaboratori occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro
applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località
di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche
ed integrazioni.
Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti
collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi
precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni
stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 cod. civ., a far
rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli
eventuali esecutori terzi di parte delle attività oggetto del contratto.
Articolo 13
Modalità e termini di esecuzione degli obblighi contrattuali
Per l’esecuzione delle prestazioni indicate nel Disciplinare di gara e nelle Offerte
Tecniche, il Fornitore si obbliga a rispettare le modalità di seguito stabilite:
1. l’esecuzione di ciascuna attività prestazionale relativa alla fornitura oggetto del
presente contratto nei luoghi indicati negli atti di gara e nelle disposizioni di volta
in volta emanate, si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dovuti ad attività di trasporto,
imballaggio, facchinaggio, consegna “al piano”, all’attivazione del conto deposito
e, eventualmente, rimozione e asporto dell’imballaggio.
2. Le attività prestazionali avranno inizio entro 30 giorni solari dalla data di
sottoscrizione del presente contratto, fatta salva la previsione di cui al precedente
art. 8, comma 1.
3. Nell’eseguire la prestazione oggetto dell’appalto, il Fornitore potrà proporre,
evidenziandole e motivandole in modo specifico, variazioni migliorative rispetto a
quanto indicato nel Disciplinare di Gara senza alcuna variazione in aumento di
prezzo rispetto alla Offerta Economica presentata in sede di gara.
L’Azienda si riserva la facoltà di accettare le variazioni proposte mediante
comunicazione scritta al Fornitore.
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Nel caso di variazioni apportate senza il preventivo benestare dell’Azienda, potrà
essere ordinato il ripristino delle condizioni iniziali, a cura e spese del Fornitore.
Eventuali varianti alle modalità di esecuzione della fornitura dedotta in contratto
potranno essere disposte dall’Azienda:
- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
- per cause impreviste o imprevedibili o per la intervenuta possibilità di utilizzare
protocolli non esistenti al momento dell’offerta che potrebbero determinare,
senza aumenti di costi, significativi miglioramenti delle attività;
- per il manifestarsi di errori o omissioni riferiti agli atti di gara che possano
pregiudicare la regolare prestazione della fornitura;
- per nuove esigenze e modalità di esecuzione emerse dallo svolgimento delle
attività.
4. Il materiale impiantabile dovrà corrispondere per qualità, quantità e confezioni, a
quanto offerto e dovrà risultare inoltre conforme a tutti i requisiti previsti dalle
leggi vigenti.
5. Il suddetto materiale dovrà essere consegnato all’Azienda con frequenza idonea a
garantire la continuità dell’attività e nel pieno rispetto degli schemi organizzativi di
ogni singola Struttura utilizzatrice.
6. In accordo con i Direttori delle Strutture di Ortopedia e Traumatologia
dell’Azienda sarà possibile gestire la fornitura del materiale oggetto del contratto,
con le seguenti modalità:
a) Consegna in conto deposito (contratto estimatorio), in numero da
concordare preventivamente con la Farmacia Ospedaliera, su indicazione del
Direttore della Struttura interessata.
Per quanto non espressamente indicato si rimanda allo schema di contratto
estimatorio di cui all’Allegato “B-bis” del Disciplinare di gara ed al successivo
articolo 14.
b) Laddove il numero di impianti previsti sia limitato, la Ditta potrà, previo accordo
con l’Azienda, evitare di mettere a disposizione l’intera serie disponibile e fornire
al bisogno tale materiale. In tal caso, ogni ordine di fornitura sarà inoltrato con
le modalità di cui all’art. 6 del presente contratto e avrà ad oggetto il/i sistema/i
ritenuto/i necessario/i per l’effettuazione dell’intervento. Successivamente
all’esecuzione di quest’ultimo, il Responsabile della Struttura, ovvero suo
delegato, provvederà ad inoltrare alla Struttura di Farmacia la documentazione,
in originale, relativa al materiale effettivamente adoperato, ai fini della
successiva fatturazione.
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Gli ordini “IN URGENZA” potranno essere anticipati anche telefonicamente e
confermati a mezzo fax, la cui copia sarà trasmessa contestualmente alla
Struttura di Farmacia direttamente dal Responsabile di Sala Operatoria.
In ogni caso, deve essere sempre perfettamente garantita la fornitura, con i
correlati servizi, non potendosi sospendere qualunque attività che abbia
immediata incidenza sulle prestazioni cui è destinato la fornitura oggetto
d’appalto.
Nell’eventualità di materiali posti in sospensiva da parte del Ministero della Salute,
oppure su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il Fornitore dovrà attenersi a
quanto stabilito dall’autorità amministrativa o giudiziaria e rendersi disponibile al
ritiro senza spese e con emissione di note di credito dei prodotti eventualmente
posti in sospensiva da parte delle stesse Autorità.
Le consegne di quanto ordinato, dovranno essere effettuate franche di ogni spesa
– così come specificato al precedente comma 1 - nei luoghi, nei giorni e negli
orari indicati negli ordinativi. Pertanto, ogni onere collaterale e complementare é
da intendersi a carico della ditta fornitrice, fatta eccezione dell’IVA, a carico
dell’acquirente.
La Ditta deve curare l’imballo in modo tale che le merci non subiscano danni o
deterioramenti durante il trasporto.
I luoghi abituali di consegna sono i seguenti (_________________________). Nel
corso del rapporto contrattuale, l’Azienda si riserva la facoltà di
variare/aggiungere i luoghi di consegna, senza che l’Aggiudicatario possa
sollevare obiezioni o richiedere indennizzi di qualsivoglia natura.
Il trasporto dei prodotti a temperatura determinata dovrà essere effettuato
mediante mezzi di trasporto appositi ed idonei in maniera tale che non venga
interrotta la corretta conservazione.
Le consegne dovranno essere inoltre accompagnate da apposito documento di
trasporto descrittivo in duplice copia: una di queste, firmata per ricevuta, resterà
alla Ditta. Il documento di trasporto deve riportare il numero dell’ordine impartito
dall’Azienda.
I prodotti soggetti a scadenza, all’atto della consegna devono avere la data di
scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità. La Ditta si
assume l’obbligo di sostituire, senza ulteriori spese per l’Azienda, quanto
consegnato con una data di scadenza difforme rispetto a quanto sopra indicato.
Tutta la fornitura dovrà essere eseguita secondo le migliori regole scientifiche ed
in base alle prescrizioni eventualmente dettate dall’Azienda, in modo che essa
risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente contratto.
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17. La Ditta assume l’impegno di provvedere, con oneri a proprio carico, al ritiro dei
prodotti scaduti o prossimi alla scadenza. Ciò non comporta obbligo di
sostituzione della merce scaduta qualora il mancato utilizzo non sia addebitabile a
colpa della Ditta medesima.
18. Il peso massimo delle confezioni fornite dovrà essere conforme alle disposizioni
del d. lgs. n. 81/08.
19. La Ditta dovrà provvedere allo scarico della merce presso i luoghi di stoccaggio
dell’Azienda e non potrà avvalersi per tale operazione del personale della
medesima Azienda. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero
dal corriere incaricato della consegna. L’eventuale utilizzo dei mezzi aziendali da
parte del personale della Ditta, dei suoi incaricati e dei corrieri, avviene sotto
l’esclusiva responsabilità di chi utilizza tali mezzi. La Ditta, con la sottoscrizione
del Contratto dichiara di aver informato di tale responsabilità i potenziali
utilizzatori dei mezzi aziendali ed esonera l’Azienda da qualsiasi responsabilità in
merito, ivi incluso il totale/parziale deterioramento della merce causato dalle
operazioni di scarico e di trasporto presso i luoghi di stoccaggio.
Articolo 14
Disciplina del contratto estimatorio
1. Quando nei documenti di gara si parla di “conto deposito”, si deve intendere
contratto estimatorio. Al riguardo – richiamando gli articoli 1556, 1557 e 1558 del
codice civile e le disposizioni di cui all’Allegato “B-bis” del Disciplinare di gara - si
precisa che trattasi di un contratto con il quale la Ditta (tradens) consegna
determinate cose mobili, stimate per un certo prezzo, all’Azienda (accipiens), la
quale le riceve e si obbliga a pagarne il prezzo, con facoltà di liberarsi restituendo
le cose entro un termine stabilito.
2. Il rischio del perimento della cosa o del suo deterioramento viene sempre
sopportato dal ricevente, fatta salva la possibilità per quest’ultimo di provare che il
perimento od il deterioramento siano ascrivibili a cause imputabili all’altra parte.
3. La facoltà di restituire la cosa ricevuta può essere esercitata entro il termine
convenuto. Tuttavia, non è essenziale la determinazione del termine, potendo
trovare applicazione l’art. 1183 del codice civile che disciplina il modo di
determinare il tempo in cui una prestazione deve essere eseguita. Qualora
l’Azienda non provveda alla restituzione nel termine stabilito, essa ne diverrà
proprietaria solo al momento del pagamento del prezzo e non in quello della
scadenza del termine.
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4. Al momento della consegna, il prezzo è determinato nella misura stabilita dal
presente contratto e dai relativi allegati, giusta previsioni del successivo articolo
19, comma 1.
5. Le spese relative alla consegna ed alla eventuale restituzione della cosa sono a
carico del tradens.
6. Il trasferimento della proprietà e, quindi, il momento dal quale sorge il diritto di
fatturare, non coincide con la data di consegna, ma con il momento dell’utilizzo.
7. L’aggiudicatario dovrà consegnare nei luoghi indicati dall’Azienda una prima
dotazione di presidi, secondo le indicazioni del Servizio Farmaceutico d’intesa con
il Direttore della Struttura di Ortopedia e Traumatologia interessato. La consegna,
a titolo di deposito gratuito, dovrà avvenire nei termini indicati negli atti di gara o,
in difetto, comunicati dal Direttore di Struttura o da un suo incaricato.
8. All’atto dell’utilizzo di ciascun singolo prodotto, l’Azienda si attiverà attraverso le
proprie competenti strutture per l’emissione dell’ordine che costituirà unico
elemento valido per la liquidazione e l’immediato reintegro della scorta.
9. I prodotti dovranno pervenire all’Azienda in perfetto stato di conservazione.
10. Alla scadenza naturale del contratto i beni in dotazione saranno restituiti su
semplice richiesta della Ditta, o saranno pagati se trattenuti.
Articolo 15
Assistenza tecnica
1. La Ditta dovrà garantire l’assistenza di prodotto da parte di personale tecnico
specializzato nel corso di ogni intervento, sia programmato che in urgenza,
garantendo il numero di unità riportato nelle offerte tecniche ed indicato nel
precedente articolo 11 ed attenendosi, esclusivamente, al personale riportato
nell’elenco trasmesso in occasione della sottoscrizione del contratto, come previsto
dal precedente art. 11, comma 1, lett. b).
2. Gli interventi del personale tecnico per l’assistenza di prodotto programmata e
d’urgenza, e contestuale fornitura dei materiali da impiantare - fatte salve
modalità diverse di consegna, organizzabili, in base alle esigenze e disponibilità
dell’Azienda, anche in conto deposito, senza alcuna spesa aggiuntiva a carico della
medesima Azienda -, dovranno avvenire secondo la seguente tempistica, ai sensi
della proposta migliorativa formulata dal Fornitore nella propria offerta tecnica:
 nel caso di interventi programmati, entro _ ore dalla ricezione dell’ordine di
fornitura;
 nel caso di procedure di urgenza, entro __ ore dalla ricezione dell’ordine di
fornitura.
Articolo 16
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Assistenza al collaudo
L’operazione di assistenza al collaudo (effettuata dal Direttore della Struttura
interessata o da suo delegato) è intesa a verificare, per ciascuna fornitura:
 la conformità dei beni forniti al tipo, alla qualità e alle quantità descritte nelle
offerte tecniche della Ditta, nonché nel singolo ordine di fornitura;
 le condizioni di utilizzazione ottimali, sulla scorta delle prove funzionali stabilite per
i singoli beni forniti;
 la conformità alla qualità e alle quantità descritte nelle offerte tecniche della Ditta
delle apparecchiature e strumentario vario, forniti per la utilizzazione dei
Dispositivi Medici in contratto;
 le condizioni di utilizzazione ottimali, sulla scorta delle prove funzionali per ciascun
tipo di apparecchiatura, strumentario e procedure attuative, oltre ad eventuali
software indispensabili per il funzionamento delle apparecchiature stesse.
In caso di verifica/collaudo non positivo dei Dispositivi Medici, delle eventuali
apparecchiature, strumentario e/o software da cui dipende il loro funzionamento, la
Ditta dovrà redigere in contraddittorio apposita relazione da cui possano evincersi le
motivazioni del mancato positivo collaudo e proporre soluzioni, anche diverse,
finalizzate alla risoluzione della problematica.
Per eventuali esigenze della Azienda, si potrà addivenire a verifiche/collaudi parziali.
Articolo 17
Disciplina degli strumentari in comodato d’uso gratuito
1. Gli strumentari – nei quali devono intendersi compresi anche le attrezzature ed il
software eventualmente necessari:
a) sono attrezzi chirurgici studiati per impiantare correttamente il materiale; essi
devono risultare conformi a tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti e devono,
altresì, corrispondere per qualità, quantità e confezioni a quanto indicato in
offerta.
b) La Ditta è tenuta a concedere in uso all’Azienda gli strumentari necessari
all’impianto dei materiali di Traumatologia in ogni presidio ospedaliero.
c) L’uso degli strumentari è compreso nel prezzo della fornitura.
d) Lo strumentario concesso in comodato d’uso gratuito presso una Struttura
operativa, non può tassativamente ed in alcun caso essere spostato ad altra
Struttura operativa. L’inottemperanza a tale prescrizione esime l’Azienda da
qualsiasi responsabilità.
2. Gli strumentari potranno essere forniti in comodato d’uso gratuito permanente
all’inizio della fornitura e per tutta la durata del contratto. In alternativa, nel caso
in cui il numero degli impianti sia limitato la Ditta, in accordo con il Direttore della
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Struttura, sarà tenuto a consegnarlo di volta in volta, immediatamente prima di
ogni intervento, completo dell’intera gamma del materiale impiantabile entro 48
ore dalla data della richiesta o entro il diversi termine stabilito in casi d’urgenza; gli
strumentari consegnati dovranno essere accompagnati da idonea dichiarazione di
“decontaminazione avvenuta”.
Consegna e custodia degli strumentari: l’Azienda si impegna a provvedere ad
un’adeguata custodia e manutenzione degli strumentari ed a impiegarli secondo
l’uso per cui sono stati progettati, seguendo le istruzioni previste dal produttore.
Manutenzione, riparazione e modifiche agli strumentari: la Ditta è tenuta a
sostituire, a propria cura e spese, gli strumentari e/o i componenti degli stessi
soggetti a rottura o ad usura oltre a garantire, qualora specificatamente richiesto,
la necessaria assistenza tecnico/scientifica. Non potranno essere apportate
modifiche o migliorie agli strumentari senza preventiva autorizzazione scritta da
parte della Ditta proprietaria.
Facoltà di acquisto: durante la vigenza del contratto o al termine dello stesso,
distintamente per ciascun lotto, l’Azienda potrà concordare con la Ditta l’acquisto
dello strumentario, il cui valore è indicato, distintamente per ogni tipologia di
impianto, nell’offerta economica (Allegato “B”). Il prezzo di cessione dovrà tenere
conto del minor pregio derivante dallo stato di fatto dello strumentario e della
relativa usura.11
L’ Azienda si impegna a tenere la Ditta sollevata ed indenne da qualsiasi danno
subito in conseguenza di eventuali richieste di risarcimento di danni che originino
o siano collegate all’utilizzo degli strumentari, salvo che essi siano conseguenza
diretta di difetti costruttivi o quant’altro imputabile alla Ditta. L’Azienda è, inoltre,
tenuta ad informare immediatamente il fornitore di eventuali danni agli
strumentari in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità
del bene. La stessa si assume, inoltre, la responsabilità per eventuale perdita o
danneggiamento dei beni stessi dovuti a propria colpa, negligenza o imprudenza.
Cause non imputabili all’ utilizzatore: in tema di perimento dei beni per cause non
imputabili all’ utilizzatore, anche ai fini dell’art. 1806 c.c., il valore dei beni
concessi in uso dovrà tenere conto del minor pregio derivante dallo stato di fatto
dello strumentario e della relativa usura.
Restituzione, custodia e controllo degli strumentari: la Ditta avrà la facoltà di
controllare, previo accordo con l’Azienda, lo stato delle attrezzature.
Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 5, alla scadenza del contratto, l’
Azienda dovrà riconsegnare alla Ditta, a cura e spese di quest’ultima, gli
Il testo evidenziato potrà essere confermato in caso di interesse da parte dell’Azienda all’acquisto dello
strumentario.
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strumentari nel medesimo stato in cui si trovavano al momento della consegna,
salvo la normale usura dovuta al loro utilizzo. All’atto della restituzione sarà
effettuata verifica dello stato degli strumentari e potrà essere redatto verbale di
riconsegna in contraddittorio tra Azienda e Ditta. La restituzione degli strumentari
avverrà secondo le formalità dettate dalle vigenti disposizioni di legge e previa
decontaminazione degli stessi.
Articolo 18
Ruolo delle Aree
Per quanto disposto nel presente contratto, la Direzione Sanitaria, il Direttore di
qualunque Struttura Operativa destinataria dei beni oggetto dell’appalto, l’Area
Gestione del Patrimonio e la Struttura di Farmacia assumono un ruolo di supervisione
e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione del contratto, anche
attraverso soggetti o gruppi di lavoro all’uopo delegati.
1.
2.
3.
4.
Articolo 19
Corrispettivi e condizioni migliorative
I corrispettivi contrattuali dovuti alla Ditta - in forza degli appalti specifici affidati e
dei relativi ordinativi di fornitura effettuati e perfezionati - sono indicati nelle
offerte economiche relative ai lotti per cui è contratto (riportati in Allegato “A”
Tabella elenco lotti).
Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture effettuate a perfetta regola
d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e
gli stessi sono dovuti unicamente alla Ditta e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi
compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi, non potrà vantare alcun
diritto nei confronti dell’Azienda. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Ditta
dall’esecuzione del contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle
disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono
compresi nel corrispettivo contrattuale.
I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dalla Ditta in
base ai propri calcoli, indagini e stime, e sono, pertanto, per il periodo di valenza
contrattuale, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o
eventualità, facendosi carico la Ditta di ogni relativo rischio e/o alea.
La Ditta non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, o
aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatta salva l’applicazione dell’art. 115
del d. lgs. n. 163/06, previa istruttoria dell’ufficio ed in seguito a motivata richiesta
scritta da parte della Ditta. A tale scopo si precisa che il mero e solo
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aggiornamento dei listini non costituisce causa sufficiente per l’adeguamento dei
prezzi di cui alle offerte economiche.
5. In ogni caso, i prezzi saranno ipso jure adeguati ai prezzi massimi di cui ai tariffari
ministeriali di cui al D.M. Salute del 11/10/07 e s.m.i. pubblicato in GURI n. 264
del 13/11/07 ovvero contenuti in altre disposizioni di legge ove divengano per
sopravvenienza, rispetto a questi, eccedenti.
1.
2.
3.
4.
5.
Articolo 20
Periodo di prova
L’Azienda si riserva un periodo di prova di quattro mesi per accertare la
rispondenza dei prodotti aggiudicati con gli appalti specifici e dei relativi servizi alle
proprie esigenze, nonché la rispondenza di quanto dichiarato dalla Ditta in sede di
gara.
Il periodo di prova decorrerà dalla data della prima consegna del prodotto
aggiudicato. Previa motivazione, il periodo di prova potrà essere rinnovato per una
sola volta, al termine del quale dovrà essere espresso il giudizio definitivo.
In caso di esito negativo della prova, certificato da motivata relazione del
Direttore/i della/e Struttura/e interessati alla fornitura, l’Azienda potrà procedere
alla risoluzione del contratto ed alla dichiarazione di decadenza dall’Accordo
Quadro (restando espressamente inteso che, nel caso di esito negativo della prova
relativo al singolo appalto specifico, l’Azienda contraente potrà risolvere
unicamente quest’ultimo).
Qualora tale esito sia conseguenza di false dichiarazioni rese dalla Ditta nei
documenti di gara, l’Azienda incamererà immediatamente la cauzione a
disposizione, ferme restando le conseguenze penali e patrimoniali previste dalla
legge e dal presente contratto.
I costi relativi allo svolgimento della prova sono sopportati dall’Azienda, salvo che
la prova abbia esito negativo per dolo o colpa della Ditta.
Articolo 21
Fatturazione e pagamenti
1. La fatturazione delle forniture dei materiali potrà avvenire solo ed esclusivamente
a seguito dell’avvenuto impianto di detti materiali, secondo le modalità di cui al
precedente articolo 13.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato
dall’Azienda in favore della Ditta sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo,
conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente
in materia, nonché dal presente atto oltre che sulla base della documentazione
probatoria comprovante l’esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali.
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3. In particolare, ogni fattura dovrà essere riferita alla singola fornitura,
regolarmente espletata.
4. Ciascuna fattura emessa dalla Ditta dovrà contenere il riferimento al lotto della
procedura di gara relativa alla fornitura di cui al presente contratto, all’ordine
emesso, al presente contratto, e ad ogni eventuale altro elemento di cui l’ordine
sollecita l’inserimento nella fattura stessa e dovrà essere intestata e spedita, in
triplice copia, all’Azienda.
5. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente a
far tempo dalla data di ricevimento della fattura e, comunque, entro 60 (sessanta)
giorni dalla data di ricevimento della fattura e bonificato sul conto corrente
bancario intestato alla Ditta: C/C IBAN _________________, presso
_____________ filiale di ________________, espressamente indicato e dedicato
dalla ditta per i pagamenti relativi al presente contratto, in base alle disposizioni
della legge n. 136/10 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
6. Al fine di assolvere agli obblighi di cui alla citata legge n. 136/10, la Ditta dichiara
che hanno poteri di movimentare il conto corrente indicato al punto precedente, i
seguenti sigg.ri:
 sig. __________________________, nato a _______________ il __/__/____,
C.F. _________________, in qualità di ______________________;
 sig. __________________________, nato a _______________, il __/__/____,
C.F. _____________, in qualità di _________________;
e di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni intervenute
in relazione ai predetti soggetti.
7. In caso di ritardo nel pagamento, sulla somma dovuta si applicheranno gli
interessi di mora nella misura prevista dal d. lgs. n. 192/12.
8. La Ditta, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note
le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in
difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi
di legge, la Ditta non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei
pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che, in nessun caso, ivi compreso il caso di
ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta potrà sospendere le forniture
e le correlate prestazioni dei servizi e, comunque, delle attività previste nel
contratto, pena la risoluzione del contratto.
Articolo 22
Trasparenza
1. La Ditta espressamente ed irrevocabilmente:
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a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione
del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,
direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,
somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque
volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra
utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la
gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a
compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai
sensi del precedente comma, ovvero la Ditta non rispettasse gli impegni e gli
obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà
risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e
colpa della Ditta, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni
derivanti dalla risoluzione.
Articolo 23
Monitoraggio ed autocontrollo
1. La Ditta deve rispettare gli standard di prodotto e garantire la qualità e conformità
richieste dai documenti di gara e proposte con la propria offerta tecnica ed
economica.
Articolo 24
Inadempimenti contrattuali (penalità)
1. Premesso che trattasi di fornitura che prevede un’esecuzione periodica e suddivisa
in più parti ed attesa la natura delle prestazioni dedotte, si conviene l’applicazione
e cumulabilità delle seguenti penali, ai sensi e nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 298 del DPR n. 207/10, nei seguenti casi e per ognuno dei medesimi:
 in caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura rispetto ai termini di cui al
precedente articolo 13, comma 10, in misura giornaliera per un importo pari
all’1 per mille del valore della fornitura in contestazione;
 in caso di non conformità della fornitura rispetto a quanto offerto dalla Ditta
in sede di gara ed aggiudicato con appalto specifico, in misura giornaliera –
per ogni giorno di ritardo nella fornitura del prodotto conforme – pari all’1
per mille del valore della fornitura in contestazione;
 in caso di mancata produzione di documentazione obbligatoria in misura
giornaliera – per ogni giorno di ritardo nella produzione di detta
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documentazione – pari all’1 per mille del valore della fornitura cui la
documentazione è riferita;
 in caso di riscontrato difettoso funzionamento delle apparecchiature,
strumentari e software messi a disposizione dalla Ditta per l’utilizzo dei
dispositivi in contratto, in misura giornaliera per ogni giorno di ritardo nella
fornitura delle apparecchiature, strumentari e software regolarmente
funzionanti – pari all’1 per mille del valore dei dispositivi cui tali accessori
fanno riferimento ai fini dell’utilizzazione.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle
penali di cui sopra, verranno contestati per iscritto alla Ditta che dovrà comunicare
sempre per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due)
lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano
accoglibili ad insindacabile giudizio dell’Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o
la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Ditta le penali
sopra indicate.
3. Per l’applicazione delle penali, l’Azienda potrà emettere nota di debito ai sensi
dell’art. 15 del DPR 633/72, o potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione
delle penali con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi
dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione definitiva di cui al successivo articolo od
alle eventuali altre garanzie rilasciate dalla Ditta, senza bisogno di diffida, ulteriore
accertamento o procedimento giudiziario.
4. La Ditta prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo
non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali
maggiori danni (come, a mero titolo di esempio, il maggior costo eventualmente
sostenuto per l’acquisto dei beni oggetto del presente contratto da altra ditta).
Articolo 25
Cauzione definitiva
1. Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti la Ditta, ai sensi di
quanto stabilito dall’art. 113 del d. lgs. n. 163/06, ha costituito entro la data
richiesta per la stipula del contratto la garanzia fidejussoria che risulta essere:
o pari al 10% del valore dell’offerta complessiva – come determinata dall’articolo
13 del Disciplinare di gara -, o 5% se il fornitore usufruisce del beneficio della
riduzione, ex articoli 113 e 75 comma 7 del d. lgs. n. 163/06, per un importo
complessivo di € _________;
o costituita con le modalità stabilite dal disciplinare di gara e dalla normativa;
o vincolata per l’intera durata del contratto;
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6.
o costituita mediante fideiussione bancaria/polizza assicurativa n. __________
della ________________;
o incondizionata e irrevocabile;
o comprensiva della clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta” con la
quale il fideiussore si obbliga, a semplice richiesta dell’Azienda, ad effettuare il
versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto
aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
o completa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 cod. civ.;
o comprensiva della condizione di copertura anche per il recupero delle penali
contrattuali.
La garanzia fideiussoria si intende estesa anche a tutti gli accessori del debito
principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le
obbligazioni della Ditta, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod.
civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli ordini di fornitura ricevuti.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti
dalla Ditta, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e,
pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, fermo restando quanto
previsto nel precedente articolo 24, ha diritto di rivalersi direttamente sulla
cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
La garanzia prestata opera nei confronti dell’Azienda a far data dalla sottoscrizione
del presente contratto - ovvero dall’affidamento anticipato degli appalti specifici,
disposto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 11, comma 9, ultimo
periodo del d. lgs. n. 163/06 e dell’art. 302, comma 2 del DPR n. 207/10 - e nei
limiti d’importo nello stesso previsti.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 113, comma 3 si dà atto che la garanzia sarà
automaticamente svincolata in ragione del 250% annuo, nei primi tre anni di
durata contrattuale. Il restante 25% sarà vincolato sino alla data di scadenza della
garanzia, fermo restando che l’Azienda non potrà procedere allo svincolo se non
siano state pagate tutte le fatture, non risultino definite eventuali controversie
ovvero le rispettive ragioni di credito e debito.
La garanzia opera per tutta la durata del contratto, e, comunque, fino alla
completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto;
pertanto, la garanzia sarà svincolata - previa deduzione, per quanto di ragione, di
eventuali crediti vantati dall’Azienda nei confronti della Ditta - a seguito della piena,
definitiva ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e all’emissione del
certificato di regolare esecuzione (art. 113, comma 5 del d. lgs. n. 163/06).
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7. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto
dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta dovrà provvedere al
reintegro dell’ammontare ancora vincolato entro il termine di 15 (quindici) giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Articolo 26
Riservatezza
La Ditta ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in
possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in
qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il
materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
L’obbligo di cui al comma 1 del presente articolo non concerne i dati che siano o
divengano di pubblico dominio.
La Ditta è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e
collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda ha facoltà di
dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a
risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
La Ditta potrà menzionare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse
condizione necessaria per la partecipazione della Ditta stessa a gare e appalti.
La Ditta si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d. lgs. n. 196/03 e dai
relativi regolamenti di attuazione in materia di sicurezza e riservatezza dei dati
personali.
Articolo 27
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. La Ditta assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni
eventualmente subiti da parte di persone, tanto di pazienti quanto di dipendenti
della Ditta stessa e/o dell’Azienda e/o di terzi, causati in esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni,
negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali
ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi.
2. La Ditta, inoltre, ha presentato una polizza assicurativa - richiamata in premessa con massimale pari/non inferiore ad € 3.000.000,00 per singolo sinistro - dedicata
alla copertura, per l’intera durata del presente contratto, del rischio da
responsabilità civile della medesima Ditta per lo svolgimento di tutte le prestazioni
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di cui al presente contratto, a beneficio dell’Azienda e dei terzi. In particolare, detta
polizza tiene indenne l’Azienda, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori
nonché i terzi, per qualsiasi danno che la Ditta possa arrecare nell’esecuzione di
tutte le attività di cui al presente contratto all’Azienda, ai suoi dipendenti e
collaboratori, nonché a terzi.
3. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza
assicurativa di cui al presente articolo - ed i cui estremi sono riportati in premessa è condizione essenziale per l’Azienda, pertanto, qualora la Ditta non sia in grado di
provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di che trattasi, il contratto ed ogni singolo appalto specifico - si risolverà di diritto con conseguente ritenzione
della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del
maggior danno subito.
Articolo 28
Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di forniture e dalle
altre cause espressamente previste per il presente contratto, l’Azienda potrà
risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da
comunicarsi alla Ditta con raccomandata a/r ovvero tramite pec, nel caso di
mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel
rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le
prescrizioni contenute nel presente atto, nei suoi allegati ed in tutti i documenti ivi
richiamati.
2. In caso di reiterati e gravi inadempimenti di cui al comma 1, ed in particolare in
caso di reiterati ritardi ed inadempienze relative alla qualità dei prodotti da parte
del fornitore, l’Azienda ha facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, l’Azienda si riserva il diritto, senza onere alcuno ed in qualunque
momento, di risolvere anticipatamente il contratto, qualora disposizioni legislative,
regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in
parte, nonché nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
presentate dalla Ditta nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) qualora risultino positivi gli accertamenti antimafia eseguiti presso la Prefettura
competente dall’Azienda contraente nei confronti della Ditta;
c) nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro
il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte
dell’Azienda;
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d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto e per ogni
appalto specifico, ai sensi del precedente articolo 27;
e) per azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di
privativa altrui, intentate contro l’Azienda;
f) per violazione del divieto di cessione del contratto;
g) in caso di mancanza e/o incompletezza delle comunicazioni (o del loro
tempestivo aggiornamento) di cui ai precedenti articoli 10, comma 1, lett. e) e
11, comma 1, lett. b).
4. In tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti, la Azienda ha diritto ad
escutere definitivamente ed interamente la cauzione definitiva, ove essa non sia
stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di
procedere nei confronti della Ditta per il risarcimento del danno.
Articolo 29
Recesso
1. L’Azienda ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte ed
in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da
comunicarsi alla Ditta con raccomandata a/r ovvero tramite pec, nei casi di:
a) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e
non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di Strutture
operative;
b) giusta causa.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e
non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro la Ditta un ricorso ai sensi della legge
fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali,
che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la
ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel
caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto
avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato
della gestione degli affari della Ditta;
b) qualora la Ditta perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento della
fornitura e dei servizi correlati e, comunque, di quelli previsti dal Bando e/o dal
Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato
individuata la Ditta medesima;
c) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore
delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Ditta siano
condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica
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Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero
siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) ogni altra comprovata fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia
sottostante il presente contratto e/o ogni singolo appalto specifico;
e) l’acquisizione dei medesimi beni, oggetto di fornitura, in listini ufficiali/accordi
quadro delle centrali pubbliche di committenza regionali o nazionali connotati
dall’obbligatorietà dell’applicazione anche ai contratti in corso.
3. Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta dovrà cessare tutte le prestazioni
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la
Azienda.
4. In caso di recesso da parte della Azienda, la Ditta ha diritto al pagamento delle
forniture eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo
e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi
ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore
compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto
previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
Articolo 30
Subappalto
1. La Ditta, purché dichiarato in sede di offerta, e conformemente a quanto ivi
dichiarato, potrà avvalersi del subappalto, in misura non superiore al 30% del
valore del contratto, esclusivamente per l’esecuzione, in tutto o in parte, delle
seguenti
prestazioni
contrattuali,
qualora
necessarie:
_____________________________.
2. A tal fine, si avvarrà dei soggetti di seguito indicati:
_________
_________
_________
_________
corrispondenti alle imprese individuate in sede di offerta quali subappaltatrici.
3. La Ditta si impegna a depositare presso la sede dell’Azienda almeno venti giorni
prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia
autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del citato contratto la Ditta
deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti dalla documentazione di gara
nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla
vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di
mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto,
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l’Azienda avrà facoltà di risolvere il presente contratto, fatto salvo il diritto al
risarcimento del danno.
4. La Ditta dichiara di aver accertato che non sussistono nei confronti del
subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011 e
successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri della
Ditta, la quale rimane responsabile in via esclusiva, nei confronti dell’Azienda, per
quanto di rispettiva ragione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la
parte subappaltata, come pure rimane esclusiva responsabile nei confronti dei
subappaltatori e dei terzi affidatari. Pertanto la medesima, con il presente atto
assume ogni responsabilità, civile e penale, in relazione ai danni che dovessero
derivare all’Azienda o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono
state affidate le attività connesse con la fornitura oggetto del presente contratto.
6. La Ditta si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Azienda da qualsivoglia pretesa
di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. La Ditta si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora
durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Azienda inadempimenti
dell'impresa subappaltatrice; in tal caso la Ditta non avrà diritto ad alcun
indennizzo da parte dell’Azienda né al differimento dei termini di esecuzione del
contratto.
8. La Ditta si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del d. lgs. n. 163/06, a
trasmettere all'Azienda entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da essa corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Qualora la Ditta non trasmetta le fatture quietanziate del
subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospenderà il successivo
pagamento.
9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
10. In caso di inadempimento da parte della Ditta agli obblighi di cui ai precedenti
commi, l’Azienda avrà facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al
risarcimento del danno.
11. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti
richiesti dal Bando e dal Disciplinare di Gara.
Articolo 31
Divieto di cessione del contratto
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1. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto
ed i singoli appalti specifici da esso derivanti - ed i relativi singoli ordinativi di
fornitura - a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. In caso di inadempimento da parte della Ditta agli obblighi di cui al precedente
comma, l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ovvero i singoli appalti
specifici.
3. Per la cessione dei crediti trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 117 del
d. lgs. n. 163/06.
Articolo 32
Brevetti industriali e diritti d’autore
1. La Ditta assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione
di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in
genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Azienda un’azione giudiziaria da parte di
terzi che vantino diritti sui beni acquistati, la Ditta si obbliga a manlevare e tenere
indenne l’Azienda, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i
danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del medesimo contraente.
3. L’Azienda si impegna ad informare prontamente la Ditta delle iniziative giudiziarie
di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Ditta riconosce
all’Azienda la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al
difensore scelto dalla Ditta.
Articolo 33
Responsabile della fornitura
1. La Ditta rende note le generalità del Responsabile delle prestazioni che sarà il
referente responsabile nei confronti dell’Azienda e, quindi, con capacità di
rappresentare ad ogni effetto la Ditta stessa nella gestione delle attività rivenienti
dall’esecuzione del contratto:
sig.(cognome e nome)..........................................
ruolo istituzionale nell’organizzazione aziendale..................................................
tel..........................
fax........................ indirizzo pec.................................
2. Resta inteso che anche l’Azienda provvederà a nominare un proprio referente ed a
comunicarlo alla Ditta.
Articolo 34
Evoluzione tecnica
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1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l’Azienda
sulla evoluzione tecnica dei beni oggetto del contratto e delle conseguenti possibili
variazioni da apportare alle forniture, oggetto del medesimo contratto, e delle
correlate prestazioni dei servizi, fermo restando quanto previsto nel presente
contratto, nel Disciplinare di gara, nella Tabella elenco lotti e nell’offerta tecnica ed
economica della Ditta, in merito alle condizioni giuridico ed economiche da
applicare ed alle modalità da concordare con l’Azienda per le eventuali variazioni da
apportare alla fornitura.
Articolo 35
Pendenza di controversie
1. Qualora dovesse sorgere controversia giudiziale o stragiudiziale durante
l’esecuzione del contratto, la Ditta sarà comunque tenuta a proseguire
nell’esecuzione delle prestazioni ivi contemplate, senza poter in alcun modo
sospenderne o ritardarne l’esecuzione; resta ferma la facoltà dell’Azienda di
procedere alla risoluzione del contratto, qualora la Ditta si rendesse inadempiente a
tale obbligo.
Articolo 36
Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Ditta e l’Azienda derivanti
dall’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà
competente e demandata in via esclusiva alla giurisdizione ordinaria del Foro di
_______.
Articolo 37
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Ai sensi di quanto previsto dal d. lgs. n. 196/03 in tema di trattamento di dati
personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente
informate, prima della sottoscrizione del presente contratto, circa le modalità e le
finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del
contratto medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il
presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da
qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori
derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e
cartacei.
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3. L’Azienda esegue il trattamento dei dati necessari all’esecuzione del contratto, in
ottemperanza ad obblighi di legge.
4. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente
comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 10 della medesima
normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare
del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal d.
lgs. n. 196/03.
Articolo 38
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico della Ditta tutti gli oneri anche tributari e le spese relative al presente
contratto ed all’assegnazione degli appalti specifici, ivi incluse, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, quelle per la stipula, bolli, carte bollate, tasse di
registrazione, ecc., ad eccezione di quelle che fanno carico esclusivo all’Azienda per
espressa previsione di legge.
2. La Ditta dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di
impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che la
Ditta è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72;
conseguentemente al contratto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in
misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a
totale carico della Ditta.
Articolo 39
Clausola finale
Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti
che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone
compreso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente
singolarmente nonché nel loro insieme; qualunque modifica al presente atto non potrà
aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale
invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l’invalidità o
inefficacia di quest’ultimo nel suo complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte
dell’Azienda, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che la
medesima si riserva comunque di far valere nei limiti delle prescrizioni riportate nel
presente atto.
Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le
parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi
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operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a
regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto
prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà
successiva e derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
_______, ___/___/_____
Per l’Azienda
La Ditta
____________________
____________________
Il sottoscritto ___, in qualità di procuratore munito dei necessari poteri - giusta
procura ________________/legale rappresentante della Ditta, dichiara di avere
particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei
documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342
cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere
particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in
particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito
elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto),
Articolo 5 (Caratteristiche dei prodotti), Articolo 6 (Utilizzazione del contratto), Articolo
7 (Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali), Articolo 8 (Durata), Articolo 9
(Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 11 (Obbligazioni
specifiche del Fornitore), Articolo 12 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro),
Articolo 13 (Modalità e termini di esecuzione degli obblighi contrattuali), Articolo 14
(Disciplina del contratto estimatorio), Articolo 15 (Assistenza tecnica), Articolo 17
(Disciplina degli strumentari in comodato d’uso gratuito), Articolo 19 (Corrispettivi,
condizioni migliorative), Articolo 20 (Periodo di prova), Articolo 21 (Fatturazione e
pagamenti), Articolo 24 (Inadempimenti contrattuali (penalità)), Articolo 25 (Cauzione
definitiva), Articolo 26 (Riservatezza), Articolo 27 (Danni, responsabilità civile e polizza
assicurativa), Articolo 28 (Risoluzione), Articolo 29 (Recesso), Articolo 30
(Subappalto), Articolo 31 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 32 (Brevetti
industriali e diritto d’autore), Articolo 35 (Pendenza di controversie), Articolo 36 (Foro
competente), Articolo 37 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 38
(Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 39 (Clausola finale).
_______, ___/___/_____
Schema di contratto
La Ditta _________
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