Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” CONTRATTO IN ACCORDO QUADRO PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI SPECIALISTICI PER TRAUMATOLOGIA, MATERIALE ACCESSORIO E CORRELATI SERVIZI PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE ___________ CIG ........... N. _________ di Repertorio Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 1 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” CONTRATTO IN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI SPECIALISTICI PER TRAUMATOLOGIA, MATERIALE ACCESSORIO E CORRELATI SERVIZI PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI __________ LOTTO n. ..................... TRA l’Azienda Sanitaria Locale di __________, con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in _______, _______, __, in persona del Direttore dell’Area Gestione del Patrimonio - giusta deliberazione del DG n. _______ - dott./dott.ssa ____________ nel seguito per brevità anche denominata Azienda, Codice fiscale/Partita IVA ____________ E la ditta ___________________________ con sede legale in____________________ capitale sociale Euro ________________, iscritta al Registro delle Imprese di ___________ al n. ___________ del Repertorio Economico Amministrativo, P. IVA ___________, in persona del dott. ______________________________ residente in _______________ via _____________ n. _____, di seguito anche nominata per brevità Ditta; a) b) c) d) PREMESSO CHE con determinazione del Direttore dell’Area Gestione del Patrimonio della ASL _______ n. ____ del __/__/__ è stata indetta procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l’affidamento quadriennale della FORNITURA DI DISPOSITIVI SPECIALISTICI PER TRAUMATOLOGIA, MATERIALE ACCESSORIO E CORRELATI SERVIZI PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI _______, ai sensi dell’art. 59 d. lgs. n. 163/06 e di cui al bando di gara pubblicato sulla GUUE in data __/__/__; ai sensi dell’art. 59, comma 5 e 6 del d. lgs. la procedura non è finalizzata all’individuazione di un unico aggiudicatario per singolo lotto ma, attraverso di essa, si perverrà alla selezione di più soggetti, con i quali sottoscrivere un Accordo Quadro, in quanto ritenuti idonei a fornire all’Azienda i prodotti oggetto di gara. con determinazione del Direttore dell’Area Gestione del Patrimonio n. ____ del __/__/__ la Ditta è risultata idonea e, per l’effetto, ammessa alla fornitura dei dispositivi/sistema/impianto del lotto n. __________ ed ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e a prestare i correlati servizi alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente contratto; la Ditta dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, nonché dal bando e dal disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 2 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” l’oggetto delle forniture e delle prestazioni da eseguire, e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta; e) la Ditta ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, acquisita e depositata agli atti d’ufficio e valutata dall’Azienda come presupposto essenziale della presente stipula; f) la Ditta ha prestato cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. __________ della __________ per un importo complessivo pari ad € __________ per il periodo di validità contrattuale (mesi 48), pari al 10% del valore dell’offerta complessiva – come determinata dall’articolo 13 del Disciplinare di gara - ai sensi dell’art. 75 del d. lgs. n. 163/06; g) la Ditta ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile relativa alle prestazioni oggetto del presente affidamento, n. ______________ contratta con la compagnia ____________, acquisita in data odierna agli atti d’ufficio. TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati 1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della disciplina dei rapporti con la ditta regolati con il presente contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto: l’Allegato “A” Tabella elenco lotti (stralcio dei lotti oggetto del presente contratto), l’Allegato “B” offerta economica del fornitore relativa al/i lotto/i oggetto del presente contratto, l’Allegato “C” D.U.V.R.I.. Articolo 2 Definizioni 1. Nell’ambito del contratto si intende per: AZIENDA: la Azienda Sanitaria Locale di _______. DITTA: l’operatore economico ammesso all’Accordo Quadro di cui al presente contratto. STRUTTURA: Divisione, Struttura Operativa, Servizio appartenente a qualsiasi Stabilimento dell’Azienda. Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 3 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” RESPONSABILE di Struttura: Direttore o Dirigente o, in sua assenza, altro Dirigente Medico all’uopo delegato. OFFERTA TECNICA: la proposta tecnico-organizzativa della Ditta. Articolo 3 Norme regolatrici e disciplina applicabile 1. L’esecuzione delle forniture e dei servizi connessi oggetto del presente contratto sono regolati in via graduata: a) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con la Ditta relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; b) dalla disciplina settoriale degli appalti di forniture comunitaria, nazionale, regionale e dalle norme in materia di Contabilità dello Stato; c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato. 2. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi che entreranno in vigore durante il periodo di validità ed esecuzione del presente contratto. Articolo 4 Oggetto 1. Oggetto del presente contratto in accordo quadro è la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia, materiale accessorio e correlati servizi per il periodo di mesi 48 in favore della ASL _______, in relazione ai lotti di seguito elencati - e per gli importi accanto ad ognuno riportati - oggetto dell’assegnazione di possibili appalti specifici da parte dell’Azienda, come riportati nell’Allegato “A” Tabella elenco lotti. 2. Il presente contratto definisce la disciplina relativa ai rapporti nascenti dall’istituzione e definizione dell’Accordo Quadro nonché quella relativa all’esecuzione del rapporto nascente tra le parti contraenti dall’affidamento degli appalti specifici, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli ordinativi di fornitura. 3. Con il presente contratto la Ditta si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda a fornire i prodotti di cui alle proprie Offerte Tecniche ed Economiche (Allegato “B”), nelle quantità, termini e condizioni rispettivamente indicate, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta in caso di affidamento degli appalti specifici e con i relativi ordini di fornitura. Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 4 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” Il fabbisogno riportato per ogni lotto nei documenti di gara è indicativo in quanto subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell’attività Aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Puglia, ivi inclusi processi d’acquisto regionali centralizzati od aggregazione d’acquisto attivate fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale o convenzioni CONSIP e similari, ai sensi dell’art. 26 della l. n. 488/99. Rientrano in tale previsione anche le decisioni Aziendali connesse a processi di esternalizzazione dei Servizi ora gestiti direttamente o l’attivazione di nuove metodiche e/o la modifica di quelle ora in uso. Il suddetto fabbisogno è riferito all’intero lotto oggetto dell’Accordo Quadro cui risultano ammesse tutte le ditte di cui alla determinazione n.___/___. Pertanto, l’Azienda affiderà gli appalti specifici ed inoltrerà gli ordini sulla base dei criteri individuati e descritti nell’art. 11 del Disciplinare di gara e delle effettive esigenze delle Strutture e la Ditta nulla potrà pretendere oltre il pagamento di quanto regolarmente fornito, sulla base dei suddetti ordini. 4. Le prestazioni di cui al presente contratto ed ai singoli appalti specifici/ordinativi di fornitura non sono affidate al fornitore in esclusiva e, pertanto l’Azienda, in caso di inadempienza agli obblighi previsti, nel rispetto della normativa vigente, potrà affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi. 5. L’Azienda ha facoltà di richiedere al fornitore, nel periodo di efficacia del presente contratto, l’aumento delle prestazioni contrattuali rispetto alle quantità di cui all’Allegato “A” Tabella elenco lotti, nei limiti previsti dalla legge per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini quivi stabiliti. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del presente contratto, sia esaurito il quantitativo stabilito, al fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale quantitativo fino a concorrenza del limite e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 311 del DPR n. 207/2010. In tal caso, l’eventuale erogazione di attività aggiuntive, relative ai servizi tecnicoprofessionali di supporto all’organizzazione, all’avvio, alla gestione ed al coordinamento delle attività, e alla reportistica non daranno comunque luogo a compenso. Articolo 5 Caratteristiche dei prodotti A) Requisiti generali obbligatori (a pena di esclusione): 1. Conformità alle norme: tutti i prodotti devono obbligatoriamente essere conformi alla normativa vigente e marcati CE, nel rispetto della Direttiva 93/42 CEE recepita con d. lgs. n. 46/97. Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 5 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” 2. Fornibilità: al momento della scadenza dell’offerta, tutti i prodotti proposti devono obbligatoriamente essere fornibili al SSN e, pertanto, essere in possesso di tutte le autorizzazioni e registrazioni di legge (ad esempio: iscrizione nel Repertorio nazionale dei Dispositivi Medici presso il Ministero della Salute, ove previsto). 3. Sterilità: i prodotti offerti sterili dovranno essere stati sterilizzati previo confezionamento in ambiente controllato, con sistemi e metodologie conformi alle normative previste dalla F.U.I. e alla Direttiva 93/42 CEE recepita con d. lgs. n. 46/97. 4. Confezionamento: tutti i prodotti offerti devono essere forniti in idonei imballaggi che garantiscano un’efficace barriera contro l’umidità e la polvere, impedendo qualsiasi contaminazione. Detti imballaggi dovranno garantire l’integrità dei prodotti durante il trasporto, la conservazione nei magazzini dell’Azienda e lo stoccaggio nei locali adiacenti ai luoghi di utilizzo. La confezione del singolo prodotto, di dimensioni adatte al contenuto, costituita da materiale conforme a quanto richiesto dalla Farmacopea Europea, deve permettere la facile e sicura apertura ed il prelievo del dispositivo. Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili e sulle confezioni devono essere riportate le indicazioni previste dalla normative vigenti. 5. Identificazione prodotti: tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili sia sulle confezioni esterne che sulle confezioni interne. In particolare, sulle confezioni interne devono essere riportate le seguenti indicazioni: la descrizione del prodotto, comprensiva del nome e della misura; il codice del prodotto; l’eventuale metodo di sterilizzazione e la dicitura “sterile”; il lotto di produzione ed eventuale sterilizzazione; la data di scadenza e/o durata; la ditta produttrice; il marchio CE; le istruzioni per l’uso e la conservazione; le informazioni previste dall’etichetta dell’imballaggio individuale (per le confezioni multiple). B) Requisiti tecnici minimi ed indispensabili (a pena di esclusione) Dettagliatamente per ogni singolo lotto i requisiti minimi ed indispensabili per ogni prodotto, ove previsti, sono indicati nell’Allegato “A” Tabella elenco lotti. C) Tolleranza misure Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 6 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” Tolleranza dimensioni: in relazione alle misure di riferimento previste per ciascun prodotto, è fatta salva la discrezionalità della Commissione Giudicatrice di accettare misure diverse da quelle indicate, in relazione alle esigenze dell’Azienda. Qualora la Commissione Giudicatrice accetti misure diverse rispetto a quelle di riferimento, non vi sarà riparametrazione dei prezzi. Articolo 6 Utilizzazione del contratto 1. La gestione funzionale delle Forniture verrà effettuata dall’Azienda con la quale la ditta procederà a svolgere e coordinare tutte le attività e le prestazioni previste dal presente contratto. In particolare, la verifica della corrispondenza e conformità delle forniture e dei relativi servizi con quanto previsto in sede di Offerta Tecnica, sarà eseguita congiuntamente dalla Ditta e da personale incaricato della predetta Azienda. All’Azienda spetterà: a) procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla Ditta, esaurito positivamente il procedimento di verifica della conformità e congruità delle stesse rispetto alle forniture eseguite; b) garantire l’adempimento delle obbligazioni formali previste nel presente contratto. 2. È a carico della Ditta ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti con cui la stessa verrà a rapportarsi nel corso dell’esecuzione del contratto; qualora la Ditta dia esecuzione a disposizioni e/o prestazioni provenienti da soggetti non legittimati, le stesse non verranno riconosciute ad ogni effetto e nessun diritto potrà essere vantato dalla medesima nei confronti della Azienda. 3. Qualora l’ordinativo di fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, lo stesso non sarà efficace e la Ditta non sarà tenuta a darne esecuzione. Articolo 7 Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali 1. La ditta dovrà effettuare la consegna dei prodotti aggiudicati, sulla base di quanto riportato nei singoli ordini di fornitura trasmessi a mezzo lettera, fax, o altra modalità anche elettronica ritenuta idonea e comunque disciplinata e ammessa dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore, con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche – fatte salve le previsioni specifiche in relazione agli ordini urgenti ed alla modalità di gestione della fornitura in conto deposito. Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 7 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” 2. L’invio dei singoli ordini di fornitura dovrà essere effettuato dall’Azienda presso il seguente recapito della Ditta: ditta ................... Ufficio ordini, via .........................., ........ città ....................... cap................, telefono n. ...................., fax n. .................... cell.................. - indirizzo PEC .......................... referente .......................... (sig. ......................). Articolo 8 Durata 1. II rapporto contrattuale, che si instaura ad ogni effetto a far tempo dalla data di sottoscrizione del presente contratto - ovvero dall’affidamento anticipato degli appalti specifici, disposto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 11, comma 9, ultimo periodo del d. lgs. n. 163/06 e dell’art. 302, comma 2 del DPR n. 207/10 -, avrà validità di mesi 48 (quarantotto). 2. La Ditta si impegna, alla scadenza del contratto, a prestare un’attività di collaborazione a favore dell’eventuale nuovo soggetto che fosse incaricato di svolgere forniture o attività comunque connesse a quelle oggetto del presente contratto. 3. Alla scadenza del termine contrattuale, è facoltà della ASL di _______ richiedere al fornitore la proroga del contratto per il tempo tecnico necessario (6 mesi) per lo svolgimento ed aggiudicazione definitiva della nuova procedura di gara, ai medesimi patti e condizioni giuridiche ed economiche. Articolo 9 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità 1. Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle forniture ed alle prestazioni dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi, anche se materialmente non menzionata, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. 2. La Ditta garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nei suoi allegati e nella documentazione ivi richiamata, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo e la decadenza dall’Accordo Quadro (restando espressamente inteso che, nel caso Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 8 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. di difformità relative al singolo appalto specifico, l’Azienda contraente potrà risolvere unicamente quest’ultimo). Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa, motivata e concordata deroga, alle caratteristiche ed alle specifiche tecniche indicate negli atti di gara e nelle Offerte Tecniche della Ditta, da reputarsi come integralmente richiamati nel presente atto. In ogni caso, la Ditta si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero divenire obbligatorie successivamente alla data di stipula del contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico della Ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4 e la Ditta non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Azienda, assumendosene ogni relativa alea. La Ditta si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Azienda da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza vigenti. Le attività contrattuali, da svolgersi presso le Strutture interessate dell’Azienda, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività d’istituto: le modalità ed i tempi dovranno, comunque, essere concordati con la Direzione della Struttura stessa. La Ditta si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto. La Ditta rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Struttura destinataria delle Forniture oggetto della gara e/o da terzi autorizzati. La Ditta si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale formato, che potrà accedere, qualora richiesto dalla Direzione della Struttura interessata, nei locali della Struttura nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere della Ditta verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. Resta inteso che il personale della Ditta presterà la propria assistenza nei limiti delle competenze assegnate agli specialisti di prodotto, così come riassunte nelle Linee guida Assobiomedica, con esclusione di qualsiasi attività di natura operatoria di competenza esclusiva dei dirigenti medici e del personale sanitario dell’Azienda. La Ditta si obbliga a consentire alla Azienda nonché alla Struttura ed a quanti previsti nei successivi articoli, attraverso il personale all’uopo incaricato, di Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 9 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Articolo 10 Obbligazioni generali della Ditta 1. La Ditta si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a: a) effettuare le Forniture oggetto del contratto ed a prestare i servizi connessi impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente contratto e nei relativi allegati e nelle offerte tecniche; b) manlevare e tenere indenne l’Azienda dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto del contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli dei servizi connessi alle forniture oggetto dell’appalto, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’Azienda ed alla Struttura utilizzatrice, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel contratto e, in particolare, ai parametri di qualità previsti e proposti nelle offerte tecniche; d) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative - anche relative a modalità, luoghi e condizioni di trasporto e consegna -, di indirizzo, organizzative e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Azienda, ivi compresa la collaborazione nella reportistica; e) comunicare – con congruo anticipo al fine di consentire l’adeguata e tempestiva informazione all’interno dell’Azienda - le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili e/o referenti. 2. La Ditta si impegna a predisporre e trasmettere alla ASL TA, in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture e dei servizi prestati. 3. La Ditta si impegna, altresì, a trasmettere all’Amministrazione contraente contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena di irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 10 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” dell’inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione. 4. La Ditta si obbliga ad eseguire le forniture oggetto del contratto e le correlate prestazioni dei servizi in tutti i luoghi che verranno indicati dall’Azienda, anche successivamente alla data di stipula del presente contratto, fermo restando che tali forniture e servizi devono essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione della sede di detti soggetti. Articolo 11 Obbligazioni specifiche del Fornitore 1. Il Fornitore, utilizzando la propria organizzazione tecnica ed amministrativa e le proprie risorse, si obbliga a dare esecuzione alla propria Offerta Tecnica ed Economica e, in particolare a: a) garantire all’Azienda la fornitura triennale dei dispositivi specialistici per traumatologia, del materiale accessorio e dei correlati servizi in relazione ai lotti di seguito elencati, in perfetta corrispondenza ed esecuzione di quanto proposto nelle proprie offerte tecniche ed economiche; b) assicurare le prestazioni proposte nelle offerte tecniche in relazione al numero delle unità di personale tecnico di prodotto (specialist) messi a disposizione per l’assistenza di prodotto (n. ___) – così come specificato al successivo articolo 15 - per le quali il Fornitore comunicherà le relative generalità all’Azienda e la natura del rapporto intrattenuto, antecedentemente alla sottoscrizione del presente contratto, con obbligo a comunicarne tempestivamente anche le relative variazioni, restando invariato il numero complessivo delle unità di assistenza; c) assicurare, altresì e nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 17, le prestazioni proposte nelle offerte tecniche in relazione ai set di strumentari messi a disposizione delle Strutture interessate per l’utilizzazione della fornitura e l’esecuzione degli interventi; d) assicurare l’esecuzione di tutte le altre prestazioni specifiche proposte dal Fornitore nella propria offerta tecnica relativa al/i lotto/i aggiudicato/i ed oggetto di contratto (ad es. la formazione del personale). Articolo 12 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 11 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” 2. 3. 4. 5. disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le disposizioni di cui al d. lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 cod. civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori terzi di parte delle attività oggetto del contratto. Articolo 13 Modalità e termini di esecuzione degli obblighi contrattuali Per l’esecuzione delle prestazioni indicate nel Disciplinare di gara e nelle Offerte Tecniche, il Fornitore si obbliga a rispettare le modalità di seguito stabilite: 1. l’esecuzione di ciascuna attività prestazionale relativa alla fornitura oggetto del presente contratto nei luoghi indicati negli atti di gara e nelle disposizioni di volta in volta emanate, si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dovuti ad attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna “al piano”, all’attivazione del conto deposito e, eventualmente, rimozione e asporto dell’imballaggio. 2. Le attività prestazionali avranno inizio entro 30 giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente contratto, fatta salva la previsione di cui al precedente art. 8, comma 1. 3. Nell’eseguire la prestazione oggetto dell’appalto, il Fornitore potrà proporre, evidenziandole e motivandole in modo specifico, variazioni migliorative rispetto a quanto indicato nel Disciplinare di Gara senza alcuna variazione in aumento di prezzo rispetto alla Offerta Economica presentata in sede di gara. L’Azienda si riserva la facoltà di accettare le variazioni proposte mediante comunicazione scritta al Fornitore. Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 12 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” Nel caso di variazioni apportate senza il preventivo benestare dell’Azienda, potrà essere ordinato il ripristino delle condizioni iniziali, a cura e spese del Fornitore. Eventuali varianti alle modalità di esecuzione della fornitura dedotta in contratto potranno essere disposte dall’Azienda: - per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari; - per cause impreviste o imprevedibili o per la intervenuta possibilità di utilizzare protocolli non esistenti al momento dell’offerta che potrebbero determinare, senza aumenti di costi, significativi miglioramenti delle attività; - per il manifestarsi di errori o omissioni riferiti agli atti di gara che possano pregiudicare la regolare prestazione della fornitura; - per nuove esigenze e modalità di esecuzione emerse dallo svolgimento delle attività. 4. Il materiale impiantabile dovrà corrispondere per qualità, quantità e confezioni, a quanto offerto e dovrà risultare inoltre conforme a tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti. 5. Il suddetto materiale dovrà essere consegnato all’Azienda con frequenza idonea a garantire la continuità dell’attività e nel pieno rispetto degli schemi organizzativi di ogni singola Struttura utilizzatrice. 6. In accordo con i Direttori delle Strutture di Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda sarà possibile gestire la fornitura del materiale oggetto del contratto, con le seguenti modalità: a) Consegna in conto deposito (contratto estimatorio), in numero da concordare preventivamente con la Farmacia Ospedaliera, su indicazione del Direttore della Struttura interessata. Per quanto non espressamente indicato si rimanda allo schema di contratto estimatorio di cui all’Allegato “B-bis” del Disciplinare di gara ed al successivo articolo 14. b) Laddove il numero di impianti previsti sia limitato, la Ditta potrà, previo accordo con l’Azienda, evitare di mettere a disposizione l’intera serie disponibile e fornire al bisogno tale materiale. In tal caso, ogni ordine di fornitura sarà inoltrato con le modalità di cui all’art. 6 del presente contratto e avrà ad oggetto il/i sistema/i ritenuto/i necessario/i per l’effettuazione dell’intervento. Successivamente all’esecuzione di quest’ultimo, il Responsabile della Struttura, ovvero suo delegato, provvederà ad inoltrare alla Struttura di Farmacia la documentazione, in originale, relativa al materiale effettivamente adoperato, ai fini della successiva fatturazione. Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 13 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Gli ordini “IN URGENZA” potranno essere anticipati anche telefonicamente e confermati a mezzo fax, la cui copia sarà trasmessa contestualmente alla Struttura di Farmacia direttamente dal Responsabile di Sala Operatoria. In ogni caso, deve essere sempre perfettamente garantita la fornitura, con i correlati servizi, non potendosi sospendere qualunque attività che abbia immediata incidenza sulle prestazioni cui è destinato la fornitura oggetto d’appalto. Nell’eventualità di materiali posti in sospensiva da parte del Ministero della Salute, oppure su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il Fornitore dovrà attenersi a quanto stabilito dall’autorità amministrativa o giudiziaria e rendersi disponibile al ritiro senza spese e con emissione di note di credito dei prodotti eventualmente posti in sospensiva da parte delle stesse Autorità. Le consegne di quanto ordinato, dovranno essere effettuate franche di ogni spesa – così come specificato al precedente comma 1 - nei luoghi, nei giorni e negli orari indicati negli ordinativi. Pertanto, ogni onere collaterale e complementare é da intendersi a carico della ditta fornitrice, fatta eccezione dell’IVA, a carico dell’acquirente. La Ditta deve curare l’imballo in modo tale che le merci non subiscano danni o deterioramenti durante il trasporto. I luoghi abituali di consegna sono i seguenti (_________________________). Nel corso del rapporto contrattuale, l’Azienda si riserva la facoltà di variare/aggiungere i luoghi di consegna, senza che l’Aggiudicatario possa sollevare obiezioni o richiedere indennizzi di qualsivoglia natura. Il trasporto dei prodotti a temperatura determinata dovrà essere effettuato mediante mezzi di trasporto appositi ed idonei in maniera tale che non venga interrotta la corretta conservazione. Le consegne dovranno essere inoltre accompagnate da apposito documento di trasporto descrittivo in duplice copia: una di queste, firmata per ricevuta, resterà alla Ditta. Il documento di trasporto deve riportare il numero dell’ordine impartito dall’Azienda. I prodotti soggetti a scadenza, all’atto della consegna devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità. La Ditta si assume l’obbligo di sostituire, senza ulteriori spese per l’Azienda, quanto consegnato con una data di scadenza difforme rispetto a quanto sopra indicato. Tutta la fornitura dovrà essere eseguita secondo le migliori regole scientifiche ed in base alle prescrizioni eventualmente dettate dall’Azienda, in modo che essa risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente contratto. Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 14 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” 17. La Ditta assume l’impegno di provvedere, con oneri a proprio carico, al ritiro dei prodotti scaduti o prossimi alla scadenza. Ciò non comporta obbligo di sostituzione della merce scaduta qualora il mancato utilizzo non sia addebitabile a colpa della Ditta medesima. 18. Il peso massimo delle confezioni fornite dovrà essere conforme alle disposizioni del d. lgs. n. 81/08. 19. La Ditta dovrà provvedere allo scarico della merce presso i luoghi di stoccaggio dell’Azienda e non potrà avvalersi per tale operazione del personale della medesima Azienda. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna. L’eventuale utilizzo dei mezzi aziendali da parte del personale della Ditta, dei suoi incaricati e dei corrieri, avviene sotto l’esclusiva responsabilità di chi utilizza tali mezzi. La Ditta, con la sottoscrizione del Contratto dichiara di aver informato di tale responsabilità i potenziali utilizzatori dei mezzi aziendali ed esonera l’Azienda da qualsiasi responsabilità in merito, ivi incluso il totale/parziale deterioramento della merce causato dalle operazioni di scarico e di trasporto presso i luoghi di stoccaggio. Articolo 14 Disciplina del contratto estimatorio 1. Quando nei documenti di gara si parla di “conto deposito”, si deve intendere contratto estimatorio. Al riguardo – richiamando gli articoli 1556, 1557 e 1558 del codice civile e le disposizioni di cui all’Allegato “B-bis” del Disciplinare di gara - si precisa che trattasi di un contratto con il quale la Ditta (tradens) consegna determinate cose mobili, stimate per un certo prezzo, all’Azienda (accipiens), la quale le riceve e si obbliga a pagarne il prezzo, con facoltà di liberarsi restituendo le cose entro un termine stabilito. 2. Il rischio del perimento della cosa o del suo deterioramento viene sempre sopportato dal ricevente, fatta salva la possibilità per quest’ultimo di provare che il perimento od il deterioramento siano ascrivibili a cause imputabili all’altra parte. 3. La facoltà di restituire la cosa ricevuta può essere esercitata entro il termine convenuto. Tuttavia, non è essenziale la determinazione del termine, potendo trovare applicazione l’art. 1183 del codice civile che disciplina il modo di determinare il tempo in cui una prestazione deve essere eseguita. Qualora l’Azienda non provveda alla restituzione nel termine stabilito, essa ne diverrà proprietaria solo al momento del pagamento del prezzo e non in quello della scadenza del termine. Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 15 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” 4. Al momento della consegna, il prezzo è determinato nella misura stabilita dal presente contratto e dai relativi allegati, giusta previsioni del successivo articolo 19, comma 1. 5. Le spese relative alla consegna ed alla eventuale restituzione della cosa sono a carico del tradens. 6. Il trasferimento della proprietà e, quindi, il momento dal quale sorge il diritto di fatturare, non coincide con la data di consegna, ma con il momento dell’utilizzo. 7. L’aggiudicatario dovrà consegnare nei luoghi indicati dall’Azienda una prima dotazione di presidi, secondo le indicazioni del Servizio Farmaceutico d’intesa con il Direttore della Struttura di Ortopedia e Traumatologia interessato. La consegna, a titolo di deposito gratuito, dovrà avvenire nei termini indicati negli atti di gara o, in difetto, comunicati dal Direttore di Struttura o da un suo incaricato. 8. All’atto dell’utilizzo di ciascun singolo prodotto, l’Azienda si attiverà attraverso le proprie competenti strutture per l’emissione dell’ordine che costituirà unico elemento valido per la liquidazione e l’immediato reintegro della scorta. 9. I prodotti dovranno pervenire all’Azienda in perfetto stato di conservazione. 10. Alla scadenza naturale del contratto i beni in dotazione saranno restituiti su semplice richiesta della Ditta, o saranno pagati se trattenuti. Articolo 15 Assistenza tecnica 1. La Ditta dovrà garantire l’assistenza di prodotto da parte di personale tecnico specializzato nel corso di ogni intervento, sia programmato che in urgenza, garantendo il numero di unità riportato nelle offerte tecniche ed indicato nel precedente articolo 11 ed attenendosi, esclusivamente, al personale riportato nell’elenco trasmesso in occasione della sottoscrizione del contratto, come previsto dal precedente art. 11, comma 1, lett. b). 2. Gli interventi del personale tecnico per l’assistenza di prodotto programmata e d’urgenza, e contestuale fornitura dei materiali da impiantare - fatte salve modalità diverse di consegna, organizzabili, in base alle esigenze e disponibilità dell’Azienda, anche in conto deposito, senza alcuna spesa aggiuntiva a carico della medesima Azienda -, dovranno avvenire secondo la seguente tempistica, ai sensi della proposta migliorativa formulata dal Fornitore nella propria offerta tecnica: nel caso di interventi programmati, entro _ ore dalla ricezione dell’ordine di fornitura; nel caso di procedure di urgenza, entro __ ore dalla ricezione dell’ordine di fornitura. Articolo 16 Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 16 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” Assistenza al collaudo L’operazione di assistenza al collaudo (effettuata dal Direttore della Struttura interessata o da suo delegato) è intesa a verificare, per ciascuna fornitura: la conformità dei beni forniti al tipo, alla qualità e alle quantità descritte nelle offerte tecniche della Ditta, nonché nel singolo ordine di fornitura; le condizioni di utilizzazione ottimali, sulla scorta delle prove funzionali stabilite per i singoli beni forniti; la conformità alla qualità e alle quantità descritte nelle offerte tecniche della Ditta delle apparecchiature e strumentario vario, forniti per la utilizzazione dei Dispositivi Medici in contratto; le condizioni di utilizzazione ottimali, sulla scorta delle prove funzionali per ciascun tipo di apparecchiatura, strumentario e procedure attuative, oltre ad eventuali software indispensabili per il funzionamento delle apparecchiature stesse. In caso di verifica/collaudo non positivo dei Dispositivi Medici, delle eventuali apparecchiature, strumentario e/o software da cui dipende il loro funzionamento, la Ditta dovrà redigere in contraddittorio apposita relazione da cui possano evincersi le motivazioni del mancato positivo collaudo e proporre soluzioni, anche diverse, finalizzate alla risoluzione della problematica. Per eventuali esigenze della Azienda, si potrà addivenire a verifiche/collaudi parziali. Articolo 17 Disciplina degli strumentari in comodato d’uso gratuito 1. Gli strumentari – nei quali devono intendersi compresi anche le attrezzature ed il software eventualmente necessari: a) sono attrezzi chirurgici studiati per impiantare correttamente il materiale; essi devono risultare conformi a tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti e devono, altresì, corrispondere per qualità, quantità e confezioni a quanto indicato in offerta. b) La Ditta è tenuta a concedere in uso all’Azienda gli strumentari necessari all’impianto dei materiali di Traumatologia in ogni presidio ospedaliero. c) L’uso degli strumentari è compreso nel prezzo della fornitura. d) Lo strumentario concesso in comodato d’uso gratuito presso una Struttura operativa, non può tassativamente ed in alcun caso essere spostato ad altra Struttura operativa. L’inottemperanza a tale prescrizione esime l’Azienda da qualsiasi responsabilità. 2. Gli strumentari potranno essere forniti in comodato d’uso gratuito permanente all’inizio della fornitura e per tutta la durata del contratto. In alternativa, nel caso in cui il numero degli impianti sia limitato la Ditta, in accordo con il Direttore della Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 17 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Struttura, sarà tenuto a consegnarlo di volta in volta, immediatamente prima di ogni intervento, completo dell’intera gamma del materiale impiantabile entro 48 ore dalla data della richiesta o entro il diversi termine stabilito in casi d’urgenza; gli strumentari consegnati dovranno essere accompagnati da idonea dichiarazione di “decontaminazione avvenuta”. Consegna e custodia degli strumentari: l’Azienda si impegna a provvedere ad un’adeguata custodia e manutenzione degli strumentari ed a impiegarli secondo l’uso per cui sono stati progettati, seguendo le istruzioni previste dal produttore. Manutenzione, riparazione e modifiche agli strumentari: la Ditta è tenuta a sostituire, a propria cura e spese, gli strumentari e/o i componenti degli stessi soggetti a rottura o ad usura oltre a garantire, qualora specificatamente richiesto, la necessaria assistenza tecnico/scientifica. Non potranno essere apportate modifiche o migliorie agli strumentari senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Ditta proprietaria. Facoltà di acquisto: durante la vigenza del contratto o al termine dello stesso, distintamente per ciascun lotto, l’Azienda potrà concordare con la Ditta l’acquisto dello strumentario, il cui valore è indicato, distintamente per ogni tipologia di impianto, nell’offerta economica (Allegato “B”). Il prezzo di cessione dovrà tenere conto del minor pregio derivante dallo stato di fatto dello strumentario e della relativa usura.11 L’ Azienda si impegna a tenere la Ditta sollevata ed indenne da qualsiasi danno subito in conseguenza di eventuali richieste di risarcimento di danni che originino o siano collegate all’utilizzo degli strumentari, salvo che essi siano conseguenza diretta di difetti costruttivi o quant’altro imputabile alla Ditta. L’Azienda è, inoltre, tenuta ad informare immediatamente il fornitore di eventuali danni agli strumentari in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene. La stessa si assume, inoltre, la responsabilità per eventuale perdita o danneggiamento dei beni stessi dovuti a propria colpa, negligenza o imprudenza. Cause non imputabili all’ utilizzatore: in tema di perimento dei beni per cause non imputabili all’ utilizzatore, anche ai fini dell’art. 1806 c.c., il valore dei beni concessi in uso dovrà tenere conto del minor pregio derivante dallo stato di fatto dello strumentario e della relativa usura. Restituzione, custodia e controllo degli strumentari: la Ditta avrà la facoltà di controllare, previo accordo con l’Azienda, lo stato delle attrezzature. Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 5, alla scadenza del contratto, l’ Azienda dovrà riconsegnare alla Ditta, a cura e spese di quest’ultima, gli Il testo evidenziato potrà essere confermato in caso di interesse da parte dell’Azienda all’acquisto dello strumentario. 1 Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 18 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” strumentari nel medesimo stato in cui si trovavano al momento della consegna, salvo la normale usura dovuta al loro utilizzo. All’atto della restituzione sarà effettuata verifica dello stato degli strumentari e potrà essere redatto verbale di riconsegna in contraddittorio tra Azienda e Ditta. La restituzione degli strumentari avverrà secondo le formalità dettate dalle vigenti disposizioni di legge e previa decontaminazione degli stessi. Articolo 18 Ruolo delle Aree Per quanto disposto nel presente contratto, la Direzione Sanitaria, il Direttore di qualunque Struttura Operativa destinataria dei beni oggetto dell’appalto, l’Area Gestione del Patrimonio e la Struttura di Farmacia assumono un ruolo di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione del contratto, anche attraverso soggetti o gruppi di lavoro all’uopo delegati. 1. 2. 3. 4. Articolo 19 Corrispettivi e condizioni migliorative I corrispettivi contrattuali dovuti alla Ditta - in forza degli appalti specifici affidati e dei relativi ordinativi di fornitura effettuati e perfezionati - sono indicati nelle offerte economiche relative ai lotti per cui è contratto (riportati in Allegato “A” Tabella elenco lotti). Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture effettuate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente alla Ditta e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell’Azienda. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Ditta dall’esecuzione del contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dalla Ditta in base ai propri calcoli, indagini e stime, e sono, pertanto, per il periodo di valenza contrattuale, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico la Ditta di ogni relativo rischio e/o alea. La Ditta non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatta salva l’applicazione dell’art. 115 del d. lgs. n. 163/06, previa istruttoria dell’ufficio ed in seguito a motivata richiesta scritta da parte della Ditta. A tale scopo si precisa che il mero e solo Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 19 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” aggiornamento dei listini non costituisce causa sufficiente per l’adeguamento dei prezzi di cui alle offerte economiche. 5. In ogni caso, i prezzi saranno ipso jure adeguati ai prezzi massimi di cui ai tariffari ministeriali di cui al D.M. Salute del 11/10/07 e s.m.i. pubblicato in GURI n. 264 del 13/11/07 ovvero contenuti in altre disposizioni di legge ove divengano per sopravvenienza, rispetto a questi, eccedenti. 1. 2. 3. 4. 5. Articolo 20 Periodo di prova L’Azienda si riserva un periodo di prova di quattro mesi per accertare la rispondenza dei prodotti aggiudicati con gli appalti specifici e dei relativi servizi alle proprie esigenze, nonché la rispondenza di quanto dichiarato dalla Ditta in sede di gara. Il periodo di prova decorrerà dalla data della prima consegna del prodotto aggiudicato. Previa motivazione, il periodo di prova potrà essere rinnovato per una sola volta, al termine del quale dovrà essere espresso il giudizio definitivo. In caso di esito negativo della prova, certificato da motivata relazione del Direttore/i della/e Struttura/e interessati alla fornitura, l’Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto ed alla dichiarazione di decadenza dall’Accordo Quadro (restando espressamente inteso che, nel caso di esito negativo della prova relativo al singolo appalto specifico, l’Azienda contraente potrà risolvere unicamente quest’ultimo). Qualora tale esito sia conseguenza di false dichiarazioni rese dalla Ditta nei documenti di gara, l’Azienda incamererà immediatamente la cauzione a disposizione, ferme restando le conseguenze penali e patrimoniali previste dalla legge e dal presente contratto. I costi relativi allo svolgimento della prova sono sopportati dall’Azienda, salvo che la prova abbia esito negativo per dolo o colpa della Ditta. Articolo 21 Fatturazione e pagamenti 1. La fatturazione delle forniture dei materiali potrà avvenire solo ed esclusivamente a seguito dell’avvenuto impianto di detti materiali, secondo le modalità di cui al precedente articolo 13. 2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall’Azienda in favore della Ditta sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto oltre che sulla base della documentazione probatoria comprovante l’esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali. Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 20 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” 3. In particolare, ogni fattura dovrà essere riferita alla singola fornitura, regolarmente espletata. 4. Ciascuna fattura emessa dalla Ditta dovrà contenere il riferimento al lotto della procedura di gara relativa alla fornitura di cui al presente contratto, all’ordine emesso, al presente contratto, e ad ogni eventuale altro elemento di cui l’ordine sollecita l’inserimento nella fattura stessa e dovrà essere intestata e spedita, in triplice copia, all’Azienda. 5. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente a far tempo dalla data di ricevimento della fattura e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura e bonificato sul conto corrente bancario intestato alla Ditta: C/C IBAN _________________, presso _____________ filiale di ________________, espressamente indicato e dedicato dalla ditta per i pagamenti relativi al presente contratto, in base alle disposizioni della legge n. 136/10 in materia di tracciabilità dei pagamenti. 6. Al fine di assolvere agli obblighi di cui alla citata legge n. 136/10, la Ditta dichiara che hanno poteri di movimentare il conto corrente indicato al punto precedente, i seguenti sigg.ri: sig. __________________________, nato a _______________ il __/__/____, C.F. _________________, in qualità di ______________________; sig. __________________________, nato a _______________, il __/__/____, C.F. _____________, in qualità di _________________; e di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni intervenute in relazione ai predetti soggetti. 7. In caso di ritardo nel pagamento, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi di mora nella misura prevista dal d. lgs. n. 192/12. 8. La Ditta, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Ditta non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 9. Resta tuttavia espressamente inteso che, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta potrà sospendere le forniture e le correlate prestazioni dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, pena la risoluzione del contratto. Articolo 22 Trasparenza 1. La Ditta espressamente ed irrevocabilmente: Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 21 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la Ditta non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa della Ditta, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. Articolo 23 Monitoraggio ed autocontrollo 1. La Ditta deve rispettare gli standard di prodotto e garantire la qualità e conformità richieste dai documenti di gara e proposte con la propria offerta tecnica ed economica. Articolo 24 Inadempimenti contrattuali (penalità) 1. Premesso che trattasi di fornitura che prevede un’esecuzione periodica e suddivisa in più parti ed attesa la natura delle prestazioni dedotte, si conviene l’applicazione e cumulabilità delle seguenti penali, ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 298 del DPR n. 207/10, nei seguenti casi e per ognuno dei medesimi: in caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura rispetto ai termini di cui al precedente articolo 13, comma 10, in misura giornaliera per un importo pari all’1 per mille del valore della fornitura in contestazione; in caso di non conformità della fornitura rispetto a quanto offerto dalla Ditta in sede di gara ed aggiudicato con appalto specifico, in misura giornaliera – per ogni giorno di ritardo nella fornitura del prodotto conforme – pari all’1 per mille del valore della fornitura in contestazione; in caso di mancata produzione di documentazione obbligatoria in misura giornaliera – per ogni giorno di ritardo nella produzione di detta Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 22 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” documentazione – pari all’1 per mille del valore della fornitura cui la documentazione è riferita; in caso di riscontrato difettoso funzionamento delle apparecchiature, strumentari e software messi a disposizione dalla Ditta per l’utilizzo dei dispositivi in contratto, in misura giornaliera per ogni giorno di ritardo nella fornitura delle apparecchiature, strumentari e software regolarmente funzionanti – pari all’1 per mille del valore dei dispositivi cui tali accessori fanno riferimento ai fini dell’utilizzazione. 2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui sopra, verranno contestati per iscritto alla Ditta che dovrà comunicare sempre per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio dell’Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Ditta le penali sopra indicate. 3. Per l’applicazione delle penali, l’Azienda potrà emettere nota di debito ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72, o potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione definitiva di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dalla Ditta, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 4. La Ditta prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni (come, a mero titolo di esempio, il maggior costo eventualmente sostenuto per l’acquisto dei beni oggetto del presente contratto da altra ditta). Articolo 25 Cauzione definitiva 1. Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti la Ditta, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 113 del d. lgs. n. 163/06, ha costituito entro la data richiesta per la stipula del contratto la garanzia fidejussoria che risulta essere: o pari al 10% del valore dell’offerta complessiva – come determinata dall’articolo 13 del Disciplinare di gara -, o 5% se il fornitore usufruisce del beneficio della riduzione, ex articoli 113 e 75 comma 7 del d. lgs. n. 163/06, per un importo complessivo di € _________; o costituita con le modalità stabilite dal disciplinare di gara e dalla normativa; o vincolata per l’intera durata del contratto; Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 23 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” 2. 3. 4. 5. 6. o costituita mediante fideiussione bancaria/polizza assicurativa n. __________ della ________________; o incondizionata e irrevocabile; o comprensiva della clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta” con la quale il fideiussore si obbliga, a semplice richiesta dell’Azienda, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa; o completa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 cod. civ.; o comprensiva della condizione di copertura anche per il recupero delle penali contrattuali. La garanzia fideiussoria si intende estesa anche a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni della Ditta, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli ordini di fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Ditta, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 24, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali. La garanzia prestata opera nei confronti dell’Azienda a far data dalla sottoscrizione del presente contratto - ovvero dall’affidamento anticipato degli appalti specifici, disposto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 11, comma 9, ultimo periodo del d. lgs. n. 163/06 e dell’art. 302, comma 2 del DPR n. 207/10 - e nei limiti d’importo nello stesso previsti. Ai fini dell’applicazione dell’art. 113, comma 3 si dà atto che la garanzia sarà automaticamente svincolata in ragione del 250% annuo, nei primi tre anni di durata contrattuale. Il restante 25% sarà vincolato sino alla data di scadenza della garanzia, fermo restando che l’Azienda non potrà procedere allo svincolo se non siano state pagate tutte le fatture, non risultino definite eventuali controversie ovvero le rispettive ragioni di credito e debito. La garanzia opera per tutta la durata del contratto, e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata - previa deduzione, per quanto di ragione, di eventuali crediti vantati dall’Azienda nei confronti della Ditta - a seguito della piena, definitiva ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e all’emissione del certificato di regolare esecuzione (art. 113, comma 5 del d. lgs. n. 163/06). Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 24 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” 7. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro dell’ammontare ancora vincolato entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Articolo 26 Riservatezza La Ditta ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. L’obbligo di cui al comma 1 del presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. La Ditta è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. La Ditta potrà menzionare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione della Ditta stessa a gare e appalti. La Ditta si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d. lgs. n. 196/03 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali. Articolo 27 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 1. La Ditta assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone, tanto di pazienti quanto di dipendenti della Ditta stessa e/o dell’Azienda e/o di terzi, causati in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi. 2. La Ditta, inoltre, ha presentato una polizza assicurativa - richiamata in premessa con massimale pari/non inferiore ad € 3.000.000,00 per singolo sinistro - dedicata alla copertura, per l’intera durata del presente contratto, del rischio da responsabilità civile della medesima Ditta per lo svolgimento di tutte le prestazioni Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 25 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” di cui al presente contratto, a beneficio dell’Azienda e dei terzi. In particolare, detta polizza tiene indenne l’Azienda, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi, per qualsiasi danno che la Ditta possa arrecare nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto all’Azienda, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi. 3. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo - ed i cui estremi sono riportati in premessa è condizione essenziale per l’Azienda, pertanto, qualora la Ditta non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di che trattasi, il contratto ed ogni singolo appalto specifico - si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Articolo 28 Risoluzione 1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di forniture e dalle altre cause espressamente previste per il presente contratto, l’Azienda potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta con raccomandata a/r ovvero tramite pec, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto, nei suoi allegati ed in tutti i documenti ivi richiamati. 2. In caso di reiterati e gravi inadempimenti di cui al comma 1, ed in particolare in caso di reiterati ritardi ed inadempienze relative alla qualità dei prodotti da parte del fornitore, l’Azienda ha facoltà di risolvere il contratto. 3. In ogni caso, l’Azienda si riserva il diritto, senza onere alcuno ed in qualunque momento, di risolvere anticipatamente il contratto, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, nonché nei seguenti casi: a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Ditta nel corso della procedura di gara di cui alle premesse; b) qualora risultino positivi gli accertamenti antimafia eseguiti presso la Prefettura competente dall’Azienda contraente nei confronti della Ditta; c) nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda; Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 26 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto e per ogni appalto specifico, ai sensi del precedente articolo 27; e) per azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Azienda; f) per violazione del divieto di cessione del contratto; g) in caso di mancanza e/o incompletezza delle comunicazioni (o del loro tempestivo aggiornamento) di cui ai precedenti articoli 10, comma 1, lett. e) e 11, comma 1, lett. b). 4. In tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti, la Azienda ha diritto ad escutere definitivamente ed interamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Ditta per il risarcimento del danno. Articolo 29 Recesso 1. L’Azienda ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta con raccomandata a/r ovvero tramite pec, nei casi di: a) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di Strutture operative; b) giusta causa. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: a) qualora sia stato depositato contro la Ditta un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta; b) qualora la Ditta perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento della fornitura e dei servizi correlati e, comunque, di quelli previsti dal Bando e/o dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato individuata la Ditta medesima; c) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 27 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; d) ogni altra comprovata fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo appalto specifico; e) l’acquisizione dei medesimi beni, oggetto di fornitura, in listini ufficiali/accordi quadro delle centrali pubbliche di committenza regionali o nazionali connotati dall’obbligatorietà dell’applicazione anche ai contratti in corso. 3. Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Azienda. 4. In caso di recesso da parte della Azienda, la Ditta ha diritto al pagamento delle forniture eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.. Articolo 30 Subappalto 1. La Ditta, purché dichiarato in sede di offerta, e conformemente a quanto ivi dichiarato, potrà avvalersi del subappalto, in misura non superiore al 30% del valore del contratto, esclusivamente per l’esecuzione, in tutto o in parte, delle seguenti prestazioni contrattuali, qualora necessarie: _____________________________. 2. A tal fine, si avvarrà dei soggetti di seguito indicati: _________ _________ _________ _________ corrispondenti alle imprese individuate in sede di offerta quali subappaltatrici. 3. La Ditta si impegna a depositare presso la sede dell’Azienda almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del citato contratto la Ditta deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti dalla documentazione di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 28 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” l’Azienda avrà facoltà di risolvere il presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. 4. La Ditta dichiara di aver accertato che non sussistono nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri della Ditta, la quale rimane responsabile in via esclusiva, nei confronti dell’Azienda, per quanto di rispettiva ragione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata, come pure rimane esclusiva responsabile nei confronti dei subappaltatori e dei terzi affidatari. Pertanto la medesima, con il presente atto assume ogni responsabilità, civile e penale, in relazione ai danni che dovessero derivare all’Azienda o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività connesse con la fornitura oggetto del presente contratto. 6. La Ditta si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Azienda da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 7. La Ditta si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Azienda inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso la Ditta non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Azienda né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. 8. La Ditta si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del d. lgs. n. 163/06, a trasmettere all'Azienda entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora la Ditta non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospenderà il successivo pagamento. 9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. In caso di inadempimento da parte della Ditta agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Azienda avrà facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. 11. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di Gara. Articolo 31 Divieto di cessione del contratto Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 29 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” 1. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto ed i singoli appalti specifici da esso derivanti - ed i relativi singoli ordinativi di fornitura - a pena di nullità delle cessioni stesse. 2. In caso di inadempimento da parte della Ditta agli obblighi di cui al precedente comma, l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ovvero i singoli appalti specifici. 3. Per la cessione dei crediti trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 117 del d. lgs. n. 163/06. Articolo 32 Brevetti industriali e diritti d’autore 1. La Ditta assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Azienda un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati, la Ditta si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Azienda, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del medesimo contraente. 3. L’Azienda si impegna ad informare prontamente la Ditta delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Ditta riconosce all’Azienda la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Ditta. Articolo 33 Responsabile della fornitura 1. La Ditta rende note le generalità del Responsabile delle prestazioni che sarà il referente responsabile nei confronti dell’Azienda e, quindi, con capacità di rappresentare ad ogni effetto la Ditta stessa nella gestione delle attività rivenienti dall’esecuzione del contratto: sig.(cognome e nome).......................................... ruolo istituzionale nell’organizzazione aziendale.................................................. tel.......................... fax........................ indirizzo pec................................. 2. Resta inteso che anche l’Azienda provvederà a nominare un proprio referente ed a comunicarlo alla Ditta. Articolo 34 Evoluzione tecnica Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 30 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” 1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l’Azienda sulla evoluzione tecnica dei beni oggetto del contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture, oggetto del medesimo contratto, e delle correlate prestazioni dei servizi, fermo restando quanto previsto nel presente contratto, nel Disciplinare di gara, nella Tabella elenco lotti e nell’offerta tecnica ed economica della Ditta, in merito alle condizioni giuridico ed economiche da applicare ed alle modalità da concordare con l’Azienda per le eventuali variazioni da apportare alla fornitura. Articolo 35 Pendenza di controversie 1. Qualora dovesse sorgere controversia giudiziale o stragiudiziale durante l’esecuzione del contratto, la Ditta sarà comunque tenuta a proseguire nell’esecuzione delle prestazioni ivi contemplate, senza poter in alcun modo sospenderne o ritardarne l’esecuzione; resta ferma la facoltà dell’Azienda di procedere alla risoluzione del contratto, qualora la Ditta si rendesse inadempiente a tale obbligo. Articolo 36 Foro competente 1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Ditta e l’Azienda derivanti dall’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente e demandata in via esclusiva alla giurisdizione ordinaria del Foro di _______. Articolo 37 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 1. Ai sensi di quanto previsto dal d. lgs. n. 196/03 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del contratto medesimo. 2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 31 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” 3. L’Azienda esegue il trattamento dei dati necessari all’esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge. 4. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. 5. Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 10 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal d. lgs. n. 196/03. Articolo 38 Oneri fiscali e spese contrattuali 1. Sono a carico della Ditta tutti gli oneri anche tributari e le spese relative al presente contratto ed all’assegnazione degli appalti specifici, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle per la stipula, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc., ad eccezione di quelle che fanno carico esclusivo all’Azienda per espressa previsione di legge. 2. La Ditta dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che la Ditta è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente al contratto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a totale carico della Ditta. Articolo 39 Clausola finale Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone compreso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme; qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l’invalidità o inefficacia di quest’ultimo nel suo complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell’Azienda, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che la medesima si riserva comunque di far valere nei limiti delle prescrizioni riportate nel presente atto. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi Schema di contratto Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 32 di 33 Servizio “Analisi,Verifica e Valutazione delle Performances e delle Innovazioni” Ricerca & Sviluppo Allegato “B” operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà successiva e derogatoria delle parti manifestata per iscritto. _______, ___/___/_____ Per l’Azienda La Ditta ____________________ ____________________ Il sottoscritto ___, in qualità di procuratore munito dei necessari poteri - giusta procura ________________/legale rappresentante della Ditta, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Caratteristiche dei prodotti), Articolo 6 (Utilizzazione del contratto), Articolo 7 (Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali), Articolo 8 (Durata), Articolo 9 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 11 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 12 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 13 (Modalità e termini di esecuzione degli obblighi contrattuali), Articolo 14 (Disciplina del contratto estimatorio), Articolo 15 (Assistenza tecnica), Articolo 17 (Disciplina degli strumentari in comodato d’uso gratuito), Articolo 19 (Corrispettivi, condizioni migliorative), Articolo 20 (Periodo di prova), Articolo 21 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 24 (Inadempimenti contrattuali (penalità)), Articolo 25 (Cauzione definitiva), Articolo 26 (Riservatezza), Articolo 27 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 28 (Risoluzione), Articolo 29 (Recesso), Articolo 30 (Subappalto), Articolo 31 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 32 (Brevetti industriali e diritto d’autore), Articolo 35 (Pendenza di controversie), Articolo 36 (Foro competente), Articolo 37 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 38 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 39 (Clausola finale). _______, ___/___/_____ Schema di contratto La Ditta _________ Procedura aperta per la fornitura di dispositivi specialistici per Traumatologia pag. 33 di 33