Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 – Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015 (G.U. n. 73 del 28.3.2014) Norma in vigore dal 29 marzo 2014 Art. 5 – lotta all'occupazione abusiva di immobili Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. Definizione di “immobile” (art. 812 del Codice civile) Premesso che una “sorgente”, un “corso d'acqua”, un “albero” non dovrebbero essere luoghi di dimora abituale e, quindi, di nessun interesse ai fini dell'iscrizione anagrafica, per “immobile” si intende: • • • • il suolo qualsiasi edificio qualsiasi altra costruzione, anche se unita al suolo a scopo transitorio tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo Attenzione: anche il “suolo” è un bene immobile, indipendentemente dal fatto che vi sia un edificio o un'altra costruzione sopra di esso; pertanto, l'art. 5 del D.L. n. 47 del 28.3.2014, si applica anche a coloro che occupano abusivamente il suolo, pur senza abitare in alcun “edificio” o “altra costruzione”. Il significato di “occupazione abusiva senza titolo” Su questo, la norma (tanto per cambiare...) non è chiara e non consente di dare una risposta certa alla seguente domanda: la disposizione si riferisce anche alla mancanza del titolo edilizio, oppure solo alla mancanza di un titolo di possesso (proprietà, affitto, comodato, usufrutto)? Maggiori certezze si possono avere sul fatto che le condizioni igienico sanitarie dell'immobile, di per sè, senza un'ordinanza o un decreto del sindaco che determini lo stato di occupazione abusiva dell'immobile, non possono rientrare nel concetto di “abusivismo”. Dunque, il legislatore ha inteso colpire l'OCCUPAZIONE che, messa in correlazione con la residenza, non può che essere intesa come “ABITAZIONE”; pertanto, in mancanza di diversa disposizione ministeriale, possiamo interpretare la norma nel senso che: • occupano abusivamente un immobile tutti coloro che vi abitano senza titolo di proprietà o di possesso (locazione, comodato, usufrutto). Effetti dell'iscrizione anagrafica in immobili occupati abusivamente senza titolo Il provvedimento di iscrizione in tali immobili, adottato dopo il 28 marzo 2014 (dal giorno 29 compreso in poi) è nullo per legge! Pertanto l'ufficiale d'anagrafe non dovrà adottare alcun provvedimento di annullamento, bensì un diverso provvedimento con il quale riconosce e dichiara la nullità dell'iscrizione. Gli effetti, sostanzialmente, sono gli stessi del provvedimento di annullamento; pertanto, se si tratta di iscrizione per provenienza da altro comune o dall'Aire, la nullità del provvedimento di iscrizione produrrà il ripristino automatico della precedente iscrizione. Al fine di agevolare gli utenti, si allegano alcuni moduli, appositamente predisposti dalla docente Anusca, dott.ssa Noemi Masotti; tale modulistica, nel caso in cui si decida di applicare la normativa sull'autocertificazione, può ritenersi idonea e sufficiente ai fini di una corretta applicazione della nuova normativa. Allegato 1 Allegato 2 Istruzioni ANUSCA L'eventuale domanda di iscrizione anagrafica, priva di idonea documentazione o, in alternativa, di autocertificazione, dovrà essere dichiarata dall'ufficiale d'anagrafe: “irricevibile” (o “inammissibile”), ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990.