IMPORTAZIONE DI OLIO DI PESCE
Il periodo transitorio che concedeva agli SM la facoltà di applicare norme nazionali per l’importazione di olio
di pesce, sia grezzo che pronto per l’immissione sul mercato, destinato al consumo umano è terminato il 30
giugno 2009.
L’importazione, da tale data, è armonizzata e deve essere conforme ai requisiti fissati per l’importazione dei
prodotti ittici.
1. Il Paese terzo deve essere incluso nell’ allegato II della Dec.2006/766/CE ( come da ultimo modificata)
con le limitazioni ivi specificate, (vedi note agli allegati)
2.
Il prodotto deve provenire da stabilimenti inclusi nelle liste comunitarie reperibili tramite il link :
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_it.htm
3. tenendo conto delle misure restrittive derivanti da notifiche comunitarie o da clausole di salvaguardia o
misure particolari d’importazione ( ALLEGATO D).
4. Dal 26/11/2012 il Regolamento (UE) N. 1012/2012 ( modifica del Reg (CE) 2074/2005) stabilisce un
nuovo modello di certificato sanitario, con le eccezioni determinate da specifici accordi stabiliti dalla
Unione Europea con taluni Paesi Terzi ( Stati Uniti d’America e Nuova Zelanda)
In tale certificato sono eliminate le garanzie relative alla sindrome ulcerativa epizootica (EUS),
conformemente alla modifica della Direttiva 2006/88/CE stabilita dalla Direttiva 2012/31/UE che avrà
applicazione dal 1° gennaio 2013. E’ tuttavia consentito accettare partite scortate dal certificato sanitario
precedentemente in vigore, purché le partite pervengano al PIF prima del 1° marzo 2013.
L’autorità competente del Paese Terzo deve assicurare che la catena produttiva, a partire dalla materia
prima utilizzata, è conforme ai requisiti comunitari stabiliti nei Regolamenti d’Igiene.
IMPORTAZIONE DI CAPSULE CONTENENTI OLIO DI PESCE
Sulla base di un parere specifico espresso
in proposito dalla Commissione, consultabile tramite il link
http://ec.europa.eu/food/animal/bips/faq/index_en.htm , le capsule contenenti olio di pesce destinate al
consumo umano devono essere sottoposte ai controlli veterinari presso un PIF autorizzato.
Nessuna misura transitoria può essere applicata poiché il prodotto è ritenuto completamente armonizzato e
non ricade nella tipologia dei prodotti composti previsti all’articolo 3 del regolamento (CE) N. 1162/2009.
La decisione 2007/275/CE che stabilisce l’elenco dei prodotti soggetti a controllo veterinario presso i PIF
prevede alcune
deroghe per specifiche tipologie di prodotti. Le capsule contenenti olio di pesce
possono essere fatte ricadere fra i prodotti presenti nell’allegato II della stessa Decisione
non
che comprende
Integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi di prodotto
animale, nonché quelli contenenti glucosamina, condroitina o chitosano”
Le capsule contenenti olio di pesce non possono essere considerate come prodotti che contengono “piccoli
quantitativi di prodotti di origine animale”, se contengono olio di pesce puro.
Ne consegue che l’olio di pesce destinato al consumo umano, sia grezzo che in capsule è soggetto
al controllo veterinario presso I PIF.
Si sottolinea infine che la classificazione NC stabilita con sentenza della Corte Europea di Giustizia
(European Court of Justice (C-410/08) ) indica per tale prodotto la voce 2106.
(“— edible preparations presented in the form of capsules containing 600 mg of cold-pressed concentrated
fish oil and 22.8 mg of concentrated vitamin E in a casing consisting of 212.8 mg of gelatin, 77.7 mg of
glycerol and 159.6 mg of purified water and intended for use as a food supplement… come under heading
2106 of the abovementioned Combined Nomenclature”
La decisione 2007/275/CE alla voce Ex 2106 90 92 specifica che: “Sono comprese le preparazioni
contenenti prodotti di origine animale, p.es. gli integratori alimentari, le fondute di formaggio, la condroitina,
gli oli animali o altri prodotti di origine animale in capsule, anche con altre sostanze.”