COMUNE DI CASTELFORTE

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COMUNE DI CASTELFORTE
SERVIZIO BILANCIO
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento finanziario e contabile del Comune di
Castelforte ed è adottato nel rispetto dei principi fondamentali del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d’ora in poi
TUEL), E dello Statuto, opportunamente coordinato con le norme di cui al D. Lgs. 118/2011
e s.m.-i. in materia di armonizzazione contabile.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rimanda alla
legge ed ai nuovi principi contabili pubblicati sul sito della Ragioneria Generale dello Stato
nella sezione Arconet.
2. L'ente applica i principi contabili stabiliti dal TUEL con le modalità organizzative
corrispondenti alle caratteristiche della comunità locale, ferme restando le norme previste
dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà e uniformità del sistema finanziario e contabile.
3. Costituiscono oggetto del regolamento di contabilità tutte le operazioni che si verificano
nell'esercizio finanziario, stabilito in corrispondenza dell'anno solare, e che hanno rilevanza
nella gestione del Comune stesso sotto l'aspetto finanziario, patrimoniale ed economico.
4. Il presente Regolamento disciplina, in particolare, le funzioni, le attività e gli adempimenti
del Servizio economico-finanziario e stabilisce un sistema integrato di scritture contabili, di
rilevazioni, di analisi, di controllo, di riscontro e di rappresentazione dei fatti amministrativi e
gestionali che comportano entrate e uscite finanziarie, costi e ricavi ovvero mutazioni qualiquantitative del patrimonio dell’Ente.
5. Il Regolamento stabilisce, altresì, principi e metodi di controllo interno della gestione
finalizzati al miglioramento dell’organizzazione ed idonei a garantire il buon andamento
nonché la trasparenza delle funzioni e delle attività di competenza.
6. Il presente regolamento è articolato sulla base delle tematiche di seguito indicate:
a) organizzazione e funzionalità dell’attività gestionale, quale sintesi dei metodi,
competenze e responsabilità che presiedono al procedimento amministrativo, secondo i
principi di snellezza, efficienza, trasparenza e pubblicità;
b) programmazione di bilancio, che fissa i criteri temporali, procedurali e di responsabilità
nella predisposizione, gestione e consuntivazione del bilancio;
c) finanza, per quanto attiene al reperimento e impiego delle risorse;
d) contabilità, riguardante i metodi con cui vengono rilevate e classificate le grandezze
finanziarie, economiche e patrimoniali conseguenti ai fatti di gestione;
e) controllo e revisione, negli aspetti del controllo interno e dell’attività demandata al Revisore dei Conti
ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. Le funzioni di cui al precedente articolo 1, vengono esercitate nell'ambito dell'Area
Amministrativa Contabile -Servizio Bilancio in modo da assicurare lo svolgimento dei
compiti e delle funzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e
regolamentari.
2. La Direzione dell'Area Amministrativa Contabile è affidata ad un dirigente/funzionario che
assume la denominazione di Responsabile Area ed al quale compete l'organizzazione
dell'Area e le sue eventuali modificazioni, secondo le modalità previste dal Regolamento di
Organizzazione, e che provvede anche all’individuazione di un Responsabile che svolge le
funzioni vicarie in caso di sua assenza o impedimento.
ART. 3 - COMPETENZE DEL SERVIZIO
1. All'Area Amministrativa Contabile Servizio Bilancio compete:
a) il coordinamento dei dati relativi alla formazione dello schema del documento Unico di
Programmazione (DUP) e relative variazioni, nonché redazione di schema del
documento Unico di Programmazione (DUP) e relative variazioni;
b) il coordinamento e formazione dello schema di bilancio di previsione annuale e
pluriennale e relative variazioni;
c) il coordinamento dei dati relativi alla formazione del programma triennale degli
investimenti;
d) il coordinamento e formazione dello schema del Piano esecutivo di gestione e relative
variazioni
e)
la predisposizione della relazione tecnica illustrativa del bilancio;
f)
la verifica di compatibilità delle proposte di variazione al bilancio annuale e
pluriennale nelle previsioni di entrata e di spesa, formulate dai competenti Responsabili
di Area, nonché la predisposizione di quelle di specifica competenza da sottoporre
all'approvazione del Consiglio Comunale;
g) la verifica della compatibilità finanziaria delle proposte di utilizzo dell'avanzo di
amministrazione;
h) la partecipazione all'attività a contenuto economico-finanziario riferita alle politiche
d'investimento del Comune;
i) l'analisi gestionale, l'accertamento delle regolarità delle procedure, il rispetto dei principi
contabili e delle norme fiscali e tributarie;
j)
il coordinamento della gestione dei tributi comunali;
k)
la tenuta delle contabilità finanziaria, economica, patrimoniale e fiscale, nonché la
rilevazione dei ricavi e dei costi di gestione dei Servizi, secondo la struttura e
l'articolazione organizzativa del Comune.
ART. 4 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile Area Amministrativa Contabile è nominato e revocato dal Sindaco, sentito il
Segretario Generale, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative, statutarie e
regolamentari vigenti.
2. Il Responsabile Area Amministrativa Contabile sovrintende alle articolazioni organizzative
del Servizio, ha il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria del Comune e
assolve, altresì, a tutte le funzioni che l'Ordinamento attribuisce a qualifiche analoghe
ancorché diversamente denominate.
3. In particolare il Responsabile Area Amministrativa Contabile , oltre alle competenze
espressamente attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità:
a) verifica la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa,
proposte dai Responsabili di Area, da iscrivere nel bilancio annuale e pluriennale e
verifica periodicamente lo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
b) coordina l'attività dei Responsabili di Area per la formazione e l'attuazione del
programma degli investimenti e cura gli aspetti contabili, finanziari e le correlazioni
patrimoniali dello stesso;
c) sottoscrive i documenti previsionali e programmatici, l’elenco dei residui da consegnare
al tesoriere, il rendiconto dei contributi straordinari assegnati da altre Amministrazioni
pubbliche;
d) sovrintende alla regolare tenuta della contabilità finanziaria, economica, patrimoniale e
fiscale;
e) attesta la copertura finanziaria sulle proposte di impegno di spesa e rilascia il parere di
regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e sulle determinazioni dei
Responsabili di Area;
f) segnala al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale che provvederà a
trasmetterle ai Presidenti dei Gruppi Consiliari, al Segretario Comunale ed al Revisore
Unico dei Conti il costituirsi di situazioni che pregiudichino gli equilibri del bilancio,
determinate da minori entrate non compensabili con maggiori entrate o con minori
spese, esprimendo le proprie valutazioni e proposte atte alla ricostituzione degli
equilibri. Segnala, inoltre, fatti, atti e comportamenti di cui venuto a conoscenza
nell'esercizio delle sue funzioni che possono, a suo giudizio, comportare gravi
irregolarità di gestione o provocare danni patrimoniali al Comune;
g) cura i rapporti con il servizio di Tesoreria e con gli altri agenti contabili esterni ed interni;
h) firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso;
i) dispone il trasferimento interno dei responsabili degli uffici, nonché del restante
personale assegnatogli.
TITOLO II - BILANCIO DI PREVISIONE
ART. 5 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
1. Il documento Unico di Programmazione (DUP) è lo strumento che permette l'attivita' di
guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo
permanente, sistemico e unitario le discontinuita' ambientali e organizzative. Il DUP
costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
2. Lo schema di DUP è elaborato dall'organo esecutivo con la partecipazione di tutti i
Responsabile di Area allo scopo di essere approvato entro il 31 luglio e sottoposto
unitamente al bilancio di previsione al consiglio comunale entro il 15 novembre di ogni
anno.
3. L'organo esecutivo e le singole Aree elaborano e predispongono tutte le componenti del
DUP di cui al punto 8 del principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio allegato n. 4./1 al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
ART. 6 - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
1. Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate
contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso
nell'arco temporale considerato nel documento unico di programmazione dell'ente,
attraverso il quale gli organi di governo, nell'ambito della propria funzione di indirizzo e di
programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le
attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel
documento di programmazione stesso.
2. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo
esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.
3. Al tesoriere sono trasmesse solo le informazioni relative al bilancio annuale, costituite dai
residui alla data di avvio dell'esercizio e dagli stanziamenti al primo esercizio, completi
delle articolazioni previste nello schema di bilancio.
ART. 7 - PRINCIPI DEL BILANCIO DI PREVISIONE
1. Il bilancio di previsione annuale, redatto in termini di competenza finanziaria, deve essere
deliberato osservando i seguenti principi fondamentali:
a) Unità - Tutte le entrate iscritte nel bilancio di previsione costituiscono un complesso
"unico" di risorse destinate a fronteggiare il contrapposto complesso "unico" delle spese,
senza alcuna diretta correlazione tra singole voci di entrata e di spesa. Sono fatte salve
le eccezioni di legge, con riferimento alle entrate aventi destinazione vincolata per
specifiche finalità di spese .
b) Annualità - L’unità temporale della gestione è l’anno finanziario che va dal 1° gennaio al
31 dicembre (anno solare).
c) Universalità - Tutte le entrate e le uscite devono essere iscritte nel bilancio .
d) Integrità - Si ha l’obbligo di iscrivere in bilancio le entrate e le spese nel loro importo
"integrale" .
e) Veridicità - Tale principio impone di rappresentare in bilancio in maniera veritiera la
realtà dei fatti amministrativo-finanziari che caratterizzano l’esercizio .
f) Attendibilità - le previsioni di bilancio devono essere sostenute da parametri oggettivi
riferiti almeno ai due esercizi precedenti. Ove ciò non fosse possibile, dovranno essere
utilizzati altri idonei elementi di supporto atti a consentire una valutazione prudenziale
delle previsioni di bilancio.
g) Pareggio finanziario - Corrisponde all’obbligo legislativo secondo il quale la situazione
economica del bilancio non può presentare un disavanzo fra tutte le entrate (totale dei
sei titoli ) e tutte le uscite (totale dei quattro titoli) .
h) Pubblicità - L’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la
trasparenza dell’azione amministrativa richiedono la conoscibilità, da parte dei cittadini
e degli organismi di partecipazione, dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio
comunale e dei suoi allegati. A tal fine, il Responsabile area Amministrativa Contabile
assicura, nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti, la
necessaria informazione tramite la pubblicità degli atti mediante il sito internet del
Comune.
ART. 8 - CONTENUTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
1. Il bilancio di previsione è il documento di programmazione del Comune che indica le scelte
per la gestione dei servizi ed i relativi mezzi di finanziamento.
2. Il bilancio di previsione annuale, composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata
ed alla spesa, è redatto in termini di competenza
\e cassa, secondo lo schema previsto
dalle vigenti disposizioni normative e deliberato in pareggio finanziario complessivo,
comprendendo le previsioni di entrata e di spesa che si presume possano verificarsi e
realizzarsi nell’anno in cui sono attribuite, in coerenza con le linee programmatiche della
gestione amministrativa che si intende realizzare.
3. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni
di spesa corrente e di spesa in conto capitale, anche con riguardo agli stanziamenti previsti
nel bilancio pluriennale. Questi stanziamenti sono aggiornati annualmente in sede di
approvazione del bilancio di previsione, sulla base degli impegni pluriennali assunti nel
corso degli esercizi precedenti, per assicurarne idonea copertura finanziaria. Per le spese
relative ai servizi per conto di terzi possono essere assunti impegni oltre i limiti degli
stanziamenti iscritti nei capitoli del Bilancio Annuale di Previsione, purché nei limiti delle
somme accertate ai corrispondenti capitoli di Entrata.
4. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il Consiglio Comunale
assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi
precedenti.
5. L’unità elementare del bilancio è la "risorsa" per le previsioni di entrata, l’intervento per le
previsioni di spesa ed il capitolo, sia nell’entrata che nella spesa, in relazione ai servizi per
conto di terzi.
6. Ciascuna "risorsa" dell’entrata, ciascun "intervento" della spesa e ciascun "capitolo" delle
entrate e delle spese per servizi per conto di terzi devono indicare:
a) l’ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto del secondo
esercizio precedente a quello di riferimento;
b) la previsione aggiornata dell’esercizio in corso;
c) l’ammontare delle entrate e delle spese che si prevede, rispettivamente, di accertare o
di impegnare nell’esercizio cui il bilancio si riferisce.
7. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi costituendo al tempo stesso un
credito e un debito per l’ente, devono conservare l’equivalenza tra le previsioni e gli
accertamenti di entrata con le previsioni e gli impegni di spesa corrispondenti.
8. Tra le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi sono compresi i fondi
economali.
9. Nel caso di applicazione dell’avanzo o del disavanzo di amministrazione, l’iscrizione in
bilancio del relativo importo presunto deve precedere tutte le entrate o tutte le spese.
ART. 9 - STRUTTURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
1. La struttura del Bilancio di previsione finanziario è definita dal punto 9.4 dell'allegato n. 4/1
al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Il bilancio di previsione espone separatamente
l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale,
definito in base alla legislazione statale e regionale a al documento unico di
programmazione, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con
riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi
successivi.
Al bilancio di previsione finanziario sono allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilita';
c) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
d) la deliberazione relativa alla verifica della quantita' e qualita' di aree e fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attivita' produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile
1962 n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865, 5 agosto 1978 n. 457, che stabilisce il prezzo di
cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per
i tributi e per i servizi locali nonchè, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ;
f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
g) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del
patto di stabilita' interno;
h) la nota integrativa;
i) la relazione del Revisore Unico dei Conti.
ART.10 - PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO
DI PREVISIONE ANNUALE
1. Il responsabile dell'Area Amministrativa Contabile avvia con propria disposizione il
procedimento di formazione del bilancio di previsione finanziario e dei relativi allegati e
stabilisce, compatibilmente con le scadenze di legge, il termine entro il quale i responsabili
di Area devono formulare le proprie previsioni di entrata e di spesa da inserire nel bilancio
per il triennio successivo. Le proposte devono avere la caratteristica della veridicita' nel
senso che la loro motivazione deve fare riferimento: a) per le entrate, a situazioni
oggettive; b) per le spese consolidate, agli impegni assunti, a quelli in via di assunzione
per procedure decisionali in corso e ad avvenimenti ragionevolmente prevedibili, ivi
compresi quelli previsti dalla programmazione comunale
2. Il Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile è tenuto alla verifica della veridicita'
e compatibilita' delle proposte pervenute. Le previsioni di entrata e di spesa relative alle
Aree che non abbiano fatto pervenire le loro proposte entro il termine di cui al comma 1,
vengono individuate nell'ammontare previsionale del triennio in corso, facendo coincidere i
valori delle previsioni in corso di formazione con quelli gia' approvati nel precedente
esercizio. Il Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile segnala al Segretario
Comunale l'inerzia del Responsabile di Area anche parzialmente inadempiente.
3. Sulla base dei dati raccolti il Servizio Bilancio predispone lo schema di Bilancio di
Previsione finanziario e apporta, secondo le direttive della giunta comunale, le eventuali
modifiche e gli eventuali aggiustamenti volti a conseguire il pareggio finanziario e gli
equilibri di bilancio previsti dal Tuel nonche' quelli annualmente imposti dalla disciplina sul
patto di stabilita' interno.
4. La Giunta dopo aver approvato lo schema di Bilancio di Previsione, da sottoporre
all'approvazione del consiglio comunale, invia l'intera documentazione al Revisore Unico
dei Conti per il parere di competenza che dovra' essere rilasciato entro i sette giorni
successivi.
5. Lo schema di delibera di approvazione del bilancio di previsione finanziario, unitamente
agli allegati ed al parere del Revisore Unico dei Conti, viene trasmesso al Presidente del
Consiglio Comunale ed al Presidente della Commissione Bilancio e Finanze, se presente,
e quindi presentato all'Organo Consiliare e messo a disposizione dei membri del Consiglio
entro il termine di 10 ( dieci) giorni precedenti la data stabilita per la seduta del Consiglio
Comunale per l'approvazione del Bilancio presso il Servizio bilancio , anche allo scopo di
consentire la presentazione di eventuali emendamenti.
6. I consiglieri comunali hanno facolta' di presentare emendamenti sino alle ore 12,00 del
quinto giorno antecedente la data stabilita in prima convocazione per l'approvazione del
Bilancio, pena la dichiarazione di inammissibilita' da parte del Presidente del Consiglio
Comunale . Le proposte di emendamento devono essere depositate al Servizio Bilancio
dell’Area Amministrativa Contabile che le trasmette immediatamente alla Presidenza del
Consiglio Comunale, per l’informazione ai Capigruppo consiliari, al Sindaco ed al Revisore
dei Conti e provvede inoltre ad acquisire i previsti pareri, che sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio Comunale prima della discussione. Gli emendamenti, che
dovranno essere predisposti in forma scritta, nel caso in cui determinino una maggiore
spesa o una minore entrata, dovranno altresì indicare in modo puntuale la corrispondente
minore spesa o maggiore entrata con specifico riferimento ad interventi, risorse o capitoli,
determinate in misura tale da non comportare squilibri di bilancio. Gli emendamenti
dovranno poi essere corredati del parere tecnico del Responsabile dell'Area competente
in merito alla relativa entrata e/o spesa, del parere del Responsabile dell'Area
Amministrativa Contabile per il parere contabile e del parere dell'organo di revisione
7. Il bilancio annuale di previsione, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di
revisione, è presentato al Consiglio comunale per l'esame e l'approvazione di competenza
entro il termine previsto dalle specifiche disposizioni legislative vigenti. Nell'eventualità che
il termine di approvazione subisca proroghe di legge, tutte le scadenze determinate dal
presente articolo, devono intendersi prorogate di un uguale numero di giorni.
ART.11 - FLESSIBILITA' DEL BILANCIO
1. La flessibilita' del bilancio è garantita:
a)
dalle variazioni di competenza e di cassa;
b)
dall'accesso al fondo di riserva;
c)
dalle verifiche di cui all'art. 193 - comma 2 del Tuel;
d)
dall'assestamento.
2. Le variazioni non devono alterare gli equilibri di bilancio di cui agli art. 162 comma 6 ed art.
193 comma 1 del Tuel.
3. Le variazioni al bilancio di previsione e al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) devono
essere deliberate entro il termine stabilita dall'art. 175 del Tuel e successive modificazioni
ed integrazioni.
ART. 12 - VARIAZIONI DI BILANCIO
1. Le variazioni di bilancio consistono in operazioni modificative della struttura del bilancio di
previsione, necessarie per procedere alla copertura di nuove o maggiori spese che non sia
stato possibile finanziare precedentemente o per dare concreta destinazione a nuove o
maggiori entrate. Il servizio finanziario provvede alla istruttoria delle variazioni al bilancio di
previsione sulla base delle proposte inoltrate dai Responsabili di Area, tenendo conto
dell'andamento delle entrate nonche' delle indicazioni fornite dalla giunta comunale. Le
variazioni devono essere debitamente motivate al fine di consentire non solo una
valutazione delle ragioni concrete che inducono ad operare le suddette variazioni, ma di
conoscere anche in modo dettagliato i caratteri specifici dell'attivita' che si vorrebbe
finanziare mediante il provvedimento di variazione in questione.
2. Tutte le variazioni di bilancio, nessuna esclusa, sono verificate dal servizio Bilancio che
vigila sugli equilibri complessivi del bilancio. Conclusa la fase istruttoria, qualora le
variazioni da apportare al bilancio non consentissero il mantenimento degli equilibri e/o il
rispetto del patto di stabilita', dovra' essere sottoposta al sindaco o all'assessore delegato
una proposta di azioni da compiere al fine di presentare al competente organo uno schema
di variazione rispettoso dei principi di bilancio nonche' delle regole di finanza pubblica.
3. La competenza ad approvare le variazioni di bilancio è del consiglio comunale trattandosi
di modifiche alla destinazione specifica di risorse assegnate dal consiglio stesso alla
gestione attuativa della giunta comunale , fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli
13 e 14.
4. Sulle proposte di deliberazione di variazioni di bilancio deve essere acquisito il preventivo
parere del Revisore dei Conti ai sensi di legge. In via d'urgenza le deliberazioni possono
essere assunte con adeguata motivazione dalla giunta municipale, sottoposte al parere del
Revisore dei Conti e non soggette a controllo fino alla fine dell'esercizio. Il provvedimento
di variazione adottato dalla giunta municipale deve essere ratificato dal consiglio
comunale, a pena di decadenza, entro i successivi sessanta giorni e comunque entro il 31
dicembre dell'anno di riferimento.
5. Le variazioni al bilancio di previsione possono essere deliberate entro e non oltre il 30
novembre di ciascun anno fatta eccezione per le variazioni di cui al successivo comma 6
che possono essere deliberate fino al 31 dicembre di ciascun anno.
6. Il superamento dei limiti temporali di cui al comma precedente è consentito quando sia
necessario conservare l'equivalenza fra le previsioni e gli impegni di spesa con le
previsioni e gli accertamenti di entrata, ed in particolare:
 per variazioni connesse ad accertamenti di maggiori entrate e ad impegni di maggiori
spese nei servizi per conto terzi, con conseguenti variazioni alle corrispondenti dotazioni,
rispettivamente, di spese e di entrate di servizi per conto di terzi;
 qualora entro il 31 dicembre pervengano all'ente entrate a destinazione vincolata cui debba
corrispondere per legge un impegno di spesa di pari importo, eccedente la disponibilita'
ad impegnare sugli idonei e correlati interventi di spesa;
 per l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato per le
finalita' previste;
 per le reimputazioni cui sono esigibili di obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia'
assunte e, se necessario, spese correlate.
7. Entro il 31 luglio di ciascun anno il Consiglio Comunale delibera di dare atto del permanere
degli equilibri generali di bilancio, ed in caso negativo di adottare contestualmente le
misure ai sensi del successivo art. n. 17 " Salvaguardia degli equilibri di bilancio";
8. Entro il 31 luglio di ciascun anno il consiglio comunale delibera la variazione di
assestamento generale. Con tale variazione si
attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa del bilancio di previsione,
compreso il Fondo di riserva ed il fondo
di cassa, allo scopo di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
9 .Le eventuali proposte dei responsabili di Area devono essere trasmesse al servizio
Bilancio con l'indicazione delle modifiche
compensative e della disponibilita' degli stanziamenti interessati, anche in termini di cassa,
entro un termine congruo a
consentire l'istruttoria necessaria per la predisposizione degli atti.
ART. 13 - VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE
1. Sono di competenza della Giunta Comunale le seguenti variazioni del bilancio di previsione
non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle
decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di
amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella reiscrizione di
economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni ed ei programmi riguardanti
l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della spesa definita nel
provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per
l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di
programmazione negoziata, gia' deliberati in Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal successivo
articolo 14, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
d) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
2. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macro aggregati appartenenti a titoli
diversi
3. Le variazioni della Giunta Comunale sono comunicate entro 60 (sessanta) giorni al
Consiglio e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono.
ART. 14 - VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DEI RESPONSABILI DI AREA
1. Sono di competenza del Responsabile di Area le seguenti variazioni del bilancio di
previsione:
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della
medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, limitatamente
ai capitoli aventi lo stesso codice di quarto livello del piano dei conti, con esclusione delle
variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i
contributi agli investimenti a ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza
della Giunta.
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste
dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
c)le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di
amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, in attesa
dell'approvazione del consuntivo.
2. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennali. Sono vietate le
variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi
ART.15 - VARIAZIONI ASSESTAMENTO DI BILANCIO
1. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dal Consiglio Comunale entro
il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa,
compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio
2. Le eventuali proposte dei Servizi devono essere trasmesse al Capo Area Sevizi Finanziari,
con l’indicazione delle modifiche compensative e della disponibilità degli stanziamenti
interessati entro il 5 luglio per consentire l’espletamento delle procedure necessarie per la
predisposizione degli atti.
3. L’assestamento di Bilancio è finalizzato ad adeguare alle effettive esigenze di
accertamento e riscossione, nonché di impegno e pagamento, le previsioni iniziali di
competenza.
1.
4.
5.
6.
7.
ART. 16 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
La Giunta Comunale, nella prima seduta utile successiva all'approvazione del bilancio di
previsione da parte del Consiglio Comunale, approva, sulla base dello stesso, il Piano
Esecutivo di Gestione.
2. Il contenuto del piano esecutivo di gestione, costituito dagli obiettivi di gestione e
dall’affidamento degli stessi ai Capi Area unitamente alle dotazioni necessarie, deve
essere riferito alla struttura organizzativa dell’Ente.
3. Il Piano Esecutivo di Gestione contiene, infatti, una ulteriore graduazione delle risorse
dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.
Il Responsabile Area Amministrativa Contabile, in stretta collaborazione con il Segretario
Comunale predispone il piano dettagliato degli obiettivi, redige la bozza di piano esecutivo
di gestione del Comune, risultante dall'aggregazione dai piani esecutivi di gestione
predisposti dal singoli responsabili di Area, corredata dei pareri dei responsabili dei servizi
ciascuno per la parte di propria competenza.
Il provvedimento di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione dà atto del processo di
definizione e verifica di fattibilità tra Organo esecutivo ed Organi di gestione dei budget di
Servizio.
Il piano esecutivo di gestione:
a) è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato
nel bilancio di previsione;
b) è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel
bilancio di previsione successivi al primo;
c) ha natura previsionale e finanziaria;
d) ha contenuto programmatico e contabile;
e) può contenere dati di natura extracontabile;
f) ha carattere autorizzatorio, poiche' definisce le linee guida espresse dagli
amministratori rispetto all'attivita' di gestione dei responsabili di Area e poiche' le previsioni
finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai
Responsabili di Area;
g) ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
h) ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilita' di indirizzo, gestione e
controllo ad esso connesse.
Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 197- comma 2 del Tuel e il piano della
performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 sono unificati
organicamente nel piano esecutivo di gestione. Il PEG facilita la valutazione della fattibilita'
tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla
definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle
risorse e sul raggiungimento dei risultati costituendo inoltre presupposto del controllo di
gestione ed elemento portante dei sistemi di valutazione. Il Peg favorisce l'assegnazione
degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità.
7 Il piano esecutivo di gestione, oltre all'individuazione dei responsabili dei servizi, dovrà
contenere anche la specificazione del responsabile della procedura di acquisizione delle
dotazioni ove quest'ultimo non coincida con i responsabili di Area.
8. I responsabili di Area, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono, mediante
determinazioni dirigenziali, all'esecuzione del piano esecutivo di gestione, essendo
esclusa ogni necessità di ulteriori atti deliberativi da parte della Giunta comunale.
ART. 17 - STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PROCEDURA DI
APPROVAIZONE
1. Il PEG assicura un collegamento con la struttura organizzativa dell'Ente, tramite
l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione; gli obiettivi di
gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro
raggiungimento; le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse, le
dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle
risorse strumentali.
2. Nel Peg devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre
dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di
permettere:
a) la puntuale programmazione operativa;
b) l'efficace governo delle attivita' gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.
3. Le risorse finanziarie assegnate sono destinate, insieme a quelle materiali e umane, ai
singoli responsabile di Area per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun
programma per ogni programma definito .
4.Titolari dei centri di responsabilità sono i responsabili di Area. Il titolare del centro di
responsabilità è responsabile del regolare reperimento delle entrata e dell'andamento delle
spese per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche in riferimento al rispetto del
patto di stabilita' interno, nonche' dell'utilizzo delle risorse assegnate.
5. Il PEG deve essere approvato dalla giunta comunale nella prima seduta utile di giunta
successiva all'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale.
6. In caso di esercizio provvisorio, in seguito al differimento dei termini di approvazione del
bilancio o nelle more dell'adozione del PEG dopo l'approvazione del bilancio stesso, la
titolarita' delle risorse finanziarie, umane e strumentali s'intende automaticamente
confermata in capo al titolare del centro di responsabilita' che le deteneva secondo quanto
disposto dall'ultimo PEG deliberato.
7. Qualora a seguito di approfondita analisi dello stato di attuazione degli obiettivi il
responsabile dell'Area ritenga necessaria una modifica delle risorse assegnate , ne fa
proposta scritta alla Giunta Comunale. Il Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile
esprime il suo parere sul contenuto della proposta con riferimento alle effettive disponibilità
di bilancio.
8. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere
adeguatamente motivata e comunicata al responsabile dell'Area interessata.
ART. 18 - FONDO DI RISERVA
1. Nel bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 166 del Tuel, si iscrive un fondo di riserva non
inferiore allo 0,30, ovvero allo 0,45% nel caso in cui l'Ente si trovi in una delle situazioni
previste dagli artt. 195 e 222 del Tuel, e non superiore al 2 per cento del totale delle spese
correnti inizialmente previste in bilancio, da utilizzare nel caso in cui si verifichino esigenze
straordinarie di bilancio ovvero le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino
insufficienti.
2. I prelevamenti dal fondo di riserva e di cassa sono effettuati con deliberazione di giunta
comunale senza necessità del parere del Revisore Unico dei Conti.
3. Le deliberazioni di prelevamento dal fondo di riserva sono comunicate al consiglio
comunale entro 60 ( sessanta) giorni dall'adozione e comunque nella la prima seduta utile
del Consiglio Comunale.
4. Con la deliberazione il prelevamento dal fondo di riserva si intende automaticamente
approvata la variazione di PEG conseguente, senza necessità di ulteriori provvedimenti.
ART. 19 - FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA'
1. All'interno del programma " Fondo crediti di dubbia esigibilità è stanziato l'accantonamento
al fondo di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo
degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia
esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio
applicato della contabilità finanziaria di cui l'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di
dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.
3. E' data facoltà al servizio bilancio di stanziare nella missione " Fondi accantonamenti"
all'interno del programma " Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività
potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare.
4. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata dal
risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma
del Tuel.
5. Quando si accerta che la spesa potenziale non può verificarsi, la corrispondente quota del
risultato di amministrazione è liberata dal vincolo. .
ART. 20 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
1. Allo scopo di verificare il pareggio finanziario e tutti gli equilibri necessari ad una sana e
corretta gestione del bilancio, i responsabili di Area devono comunicare al Responsabile
Area Amministrativa Contabile le situazioni anomale o gli scostamenti significativi di entrata
rispetto alle previsioni di bilancio. I responsabile di Area devono comunque comunicare,
entro e non oltre il 5 luglio, l'ammontare presunto degli accertamenti di entrata di loro
competenza realizzabili entro l'esercizio.
2. Con tali comunicazioni riferiscono altresì al Responsabile Area Amministrativa Contabile ed
alla giunta comunale sulle motivazioni che hanno portato ad eventuali significativi
scostamenti rispetto alle previsioni, sulle iniziative assunte e sui provvedimenti che si
propone siano adottati per rimuoverne le cause ed in ogni caso per migliorare le risultanze
finanziate dalla gestione. Qualora venga rilevato che, per effetto di minori entrate non
compensate da minori spesa, gli equilibri di bilancio siano pregiudicati, il responsabile Area
Amministrativa Contabile, esprimendo le proprie valutazioni, è tenuto obbligatoriamente
entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta conoscenza a segnalare tale situazione al Sindaco, al
presidente del Consiglio Comunale, al segretario Comunale ed al Revisore Unico dei
Conti.
3. Fino all'adozione dei provvedimenti volti ad assicurare il ripristino degli equilibri di bilancio,
non possono essere assunti impegni di spesa per servizi non espressamente previsti per
legge.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ART. 21 - RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE
Entro il 31 luglio l'organo consiliare provvede ad effettuare:
a)la ricognizione dello stato di attuazione delle missioni e dei programmi indicati nel
documento Unico di programmazione;;
b) la verifica del mantenimento degli equilibri finanziari;
In tale sede il Consiglio Comunale dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;
in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il
ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di
amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione
finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per
squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure
necessarie a ripristinare il pareggio.
Ai fini del riequilibrio della gestione, la deliberazione suddetta deve contenere l’indicazione
dei mezzi finanziari nel bilancio dell'esercizio in corso o in quello dei primi due
immediatamente successivi, utilizzando per il corrispondente importo annuo tutte le entrate
e le disponibilità ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle
aventi specifica destinazione per legge, nonché' eventuali proventi derivanti da alienazioni
di beni patrimoniali disponibili.
Con detta Deliberazione il consiglio comunale riconosce la legittimità dei debiti fuori
bilancio ed adotta i provvedimenti necessari per la copertura degli stessi.
Qualora l’ultimo rendiconto deliberato si chiuda con un disavanzo di amministrazione o
rechi l’indicazione di debiti fuori bilancio, e non siano stati adottati i provvedimenti di cui ai
commi precedenti, è consentito assumere impegni esclusivamente per l’assolvimento di
pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente espressamente previsti per legge,
nonché pagare spese a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi ovvero
derivanti da obblighi di legge, o dovute in base a contratti o sentenze passate in giudicato.
La mancata adozione del provvedimento di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla
mancata approvazione del bilancio di previsione, cui consegue, ai sensi dell’art. 141,
comma 2, del TUEL, l’attivazione della procedura per lo scioglimento del Consiglio
Comunale.
ART. 22 - RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO.
1. Il Consiglio comunale delibera il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio
esclusivamente nei casi previsti dall'art. 194. nella medesima deliberazione sono indicati i
mezzi di copertura della spesa. Al riconoscimento di legittimità di detti debiti il consiglio può
provvedere tutte le volte che se ne manifesti la necessità e comunque entro e non oltre il
31 dicembre, relativamente ai debiti che si sono manifestati entro il 30 novembre dell'anno
stesso. .
2. I debiti fuori bilancio che dovessero manifestarsi dopo il 30 novembre potranno essere
riconosciuti nell'esercizio successivo, entro tre mesi dalla data di esecutività della delibera
di approvazione del relativo bilancio.
3. In caso di sentenze esecutive che si configurano ai sensi dell'art. 194 - comma 1 -lettera a)
del Tuel, si procede al loro riconoscimento con le delibere di approvazione di bilancio di
previsione, di salvaguardia degli equilibri di bilancio o di assestamento generale.
4. Ai fini della semplificazione amministrativa, se le risorse risultano gia' disponibili ovvero si
rendono disponibili mediante prelevamento dal fondo di riserva, con lo stesso
provvedimento di riconoscimento della spesa il consiglio comunale può deliberare l'utilizzo
del fondo di riserva nonché' la registrazione dell'impegno ( o degli impegni) necessario a
far fronte agli oneri conseguenti. In tal caso il Responsabile dell'Area, nel rilasciare il
parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del Tuel, darà contestualmente atto
dell'avvenuta copertura.
5. La sussistenza di debiti fuori bilancio deve essere prontamente comunicata dal competente
Responsabile alla giunta comunale, al segretario comunale ed al Responsabile dell'Area
Amministrativa Contabile. Il Responsabile dell' Area interessata predispone la proposta di
deliberazione consiliare di riconoscimento e di reperimento dei mezzi finanziari con cui fare
fronte al debito rilasciando il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del Tuel e
richiedendo contestualmente il parere di regolarità contabile al Responsabile dell'Area
Amministrativa Contabile nonché' il parere ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) punto 6
del Tuel al Revisore Unico dei Conti.
4. Nel caso di debiti fuori bilancio di cui al comma 1 lettera e) del citato art. 194, il
Responsabile proponente dovrà dettagliatamente motivare le cause che non hanno
consentito il rispetto dell'ordinaria procedura di spesa, oltre che accertare la sussistenza
dell’utilità e arricchimento conseguiti dal comune.
5. Almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno il Consiglio Comunale, con la
deliberazione di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, provvede, tra l'altro,
a verificare l'esistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del Tuel ed
eventualmente ad adottare le misure necessarie per il ripiano.
TITOLO III – GESTIONE DELLE ENTRATEART. 23 - FASI DELLE ENTRATE
1. Le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione e il versamento.
2. Il responsabile delle procedure di acquisizione delle entrate, dall'accertamento alla
riscossione, è individuato nel dirigente/funzionario preposto al centro di responsabilità al
quale l'entrata stessa è affidata con il PEG. Al servizio Bilancio spetta la verifica della
corretta tenuta delle relative scritture contabili.
ART. 24 - ACCERTAMENTO
1. L'entrata è accertata quando, sulla base di idonea documentazione, vengono appurate:
a. la ragione del credito;
b. il titolo giuridico che supporta il credito;
c. il soggetto o i soggetti debitori;
d. l'ammontare del credito;
e. la relativa scadenza.
2. L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza
del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato
nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui
scade il credito.
3. Le modalità ed i tempi di accertamento delle entrate sono quelli previsti dal punto 3 del
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D. lgs.
23 giugno 2011, n.118.
4. Il responsabile della procedura di acquisizione dell'entrata trasmette al Responsabile
finanziario apposita determinazione con allegata l'idonea documentazione di cui all'art. 179
del Tuel.
ART. 25 - RISCOSSIONE E VERSAMENTO
1. La riscossione dell'entrata consiste nel materiale introito delle somme dovute al Comune
da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione..
2. Le entrate sono di norma riscosse dal tesoriere sulla base di ordinativi di incasso ma in
nessun caso il tesoriere stesso può rifiutare la riscossione di somme di spettanza del
comune. Tali riscossioni sono segnalate, nei termini stabiliti dalla convenzione di
affidamento del servizio, al servizio Bilancio che deve contestualmente provvedere
all'emissione dell'ordinativo di incasso a copertura. .
3. Il servizio Bilancio, avuta notizia degli introiti e dopo averne valutata la natura, li comunica
ai responsabili di Area della procedura di acquisizione delle entrate che predispongono la
proposta di regolazione entro 5 ( cinque) giorni, indicando il capitolo di bilancio, l'anno di
riferimento e/o gli estremi dell'accertamento ove gia' registrato.
4. La riscossione, oltre che dal tesoriere può inoltre avvenire tramite:
a) conti correnti postali intestatì al comune;
b) altri strumenti previsti dalla normativa vigente in materia.
5. Per tutte le entrate comunque riscosse, il servizio Bilancio emette le relative reversali
d'incasso. La reversale d'incasso viene firmata dal Responsabile dell'area amministrativa
Contabile o da un suo delegato in caso di sua assenza e/o impossibilità.
6. Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun esercizio finanziario,
recano le seguenti indicazioni:
a) esercizio finanziario e data di emissione;
b) risorsa o capitolo di bilancio, distintamente per residui o competenza;
c) anno di provenienza per i residui;
d) codifica;
e) nome e cognome o ragione sociale;
f) causale della riscossione;
g) ammontare del credito in cifre e lettere;
h) numero di accertamento;
i) eventuali vincoli di destinazione;
j) eventuale scadenza entro la quale la riscossione deve essere effettuata
1.
2.
3.
4.
ART. 26 - RECUPERO CREDITI E RESIDUI ATTIVI
Ove le attivita' poste in essere dai responsabili delle procedure di acquisizione delle entrate
non abbiano consentito l'incasso delle stesse, i medesimi dovranno promuovere le azioni
per evitare la prescrizione dei crediti, in particolare attivando le procedure di riscossione
coattiva.
I responsabili verificano annualmente prima dell'approvazione del rendiconto, la
fondatezza giuridica degli accertamenti, con individuazione dei tempi dei crediti accertati,
dei tempi e delle eventuali problematiche in ordine allo smaltimento dei residui attivi, con
particolare riguardo all'esercizio finanziario di provenienza. Le operazioni di revisione
conducono al riaccertamento delle posizioni creditorie ed alla eventuale eliminazione,
totale o parziale, dei residui attivi ritenuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione o per
indebito o erroneo accertamento del credito.
Per i crediti di dubbia o difficile esazione, indicati come tali dai detti responsabili, che
rimangono iscritti tra i residui attivi del bilancio, è necessario effettuare un congruo
accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tale scopo una quota
dell'avanzo di amministrazione, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
I crediti formalmente riconosciuti inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione
( prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito, sono definitivamente
eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il riaccertamento dei residui.
Tale operazione deve essere motivata e se necessario documentata dal relativo
responsabile.
TITOLO IV – GESTIONE DELLE SPESE
ART. 27 - FASI DELLA SPESA
1. Le fasi di gestione della spesa sono:
a) l'impegno;
b) la liquidazione;
c) l'ordinazione;
d) il pagamento.
3. Per talune spese le fasi di cui sopra possono essere in tutto o in parte simultanee.
ART. 28 - IMPEGNO DI SPESA
1. Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dal suo avvio, la
relativa attestazione di copertura finanziaria. L'impegno costituisce la prima fase del
procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa
conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la
somma da pagare e del soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilita' finanziaria
accertata con l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura
finanziaria. Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:
a) la ragione del debito;
b) l'indicazione della somma da pagare;
c) il soggetto creditore;
d) la scadenza dell'obbligazione;
Le modalita' ed i tempi di impegno delle spese sono quelli previsti dal punto 5 del principio
contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118.
Le determinazioni di impegno sono sottoscritte dal Responsabile o suo delegato. Con la
sottoscrizione della determinazione il Responsabile di Area proponente attesta la
regolarita' tecnica e la legittimita' tanto del provvedimento quanto delle procedure e degli
atti che hanno portato alla relativa spesa.
Gli atti comportanti impegno di spesa vengono inoltrati al servizio bilancio che provvede
alla verifica della regolarità contabile e della copertura finanziaria nonché' alla verifica della
registrazione nel sistema informatico di contabilità ed all'apposizione del visto da parte del
Responsabile dell'Area Amm.vo Contabile o un suo delegato.
Il provvedimento diventa esecutivo alla data di apposizione del visto di regolarita' contabile
attestante la copertura finanziaria. Qualora il servizio bilancio rilevi l'insufficiente
disponibilita' o erronea imputazione alla stanziamento di bilancio ( carenza di copertura
finanziaria) la proposta di determinazione viene motivatamente restituita al proponente.
L'atto potra' essere altresì motivatamente restituito al Responsabile di Area proponente
qualora vengano rilevate altre irregolarita' che rendano l'atto comunque improcedibile.
Nel caso di lavori pubblici di somma urgenza si applica l'art. 191 comma 3 del TUEL
Gli atti di impegno di spesa relativi ad esercizi successivi, compresi nel bilancio di
previsione finanziario, sono sottoscritti dai Responsabili di Area ai quali sono stati affidati i
mezzi finanziati sulla base del Peg Pluriennale. L’atto di impegno indica l’ammontare
complessivo della somma dovuta, la quota di competenza dell’esercizio in corso e le quote
riferite ai singoli esercizi successivi. La gestione dell’esercizio finanziario deve esprimere al
meglio la dimensione dei fatti economici fornendo informazioni secondo il principio della
competenza economica.
All’inizio dell’esercizio e nel corso della gestione il servizio bilancio registra, senza la
necessità di ulteriori atti, sulla base degli stanziamenti del bilancio approvato, gli impegni di
cui all’art. 183 – comma 2 – lettere a),b),c)del Tuel . Gli impegni relativi a spese derivanti
da contratti o disposizioni di legge potranno essere assunti solo previa comunicazione
scritta da parte dei rispettivi Responsabili di Area.
Qualora le determinazioni non richiedano registrazioni contabili non vanno trasmesse al
servizio bilancio e diventano esecutive con la sottoscrizione.
ART. 29 - ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
1. Qualsiasi atto che comporti spese a carico del Comune è nullo di diritto se privo
dell'attestazione della relativa copertura finanziaria, da parte del Responsabile dell’Area
Amministrativa Contabile o suo delegato.
2. Il rilascio del visto presuppone, con riferimento alla regolarità contabile, l’esame degli
elementi di cui al seguente articolo 25, comma 1, e riguardo all’attestazione di copertura
finanziaria:
a) certifica l’effettiva disponibilità dello stanziamento di bilancio
b) per gli impegni di spese correnti, rileva la inesistenza di fatti o eventi pregiudizievoli degli
equilibri di bilancio, con particolare riguardo alla realizzabilità delle entrate dei primi tre
titoli;
c) per gli impegni di spese d’investimento, rileva la verificata registrazione
dell’accertamento della correlata entrata.
3. Qualora si tratti di spese finanziate con entrate aventi destinazione vincolata, l'attestazione
di copertura finanziaria dà atto che la corrispondente entrata sia stata accertata ai sensi
dell'articolo 21 del presente regolamento.
4. Qualora l'atto comporti spese in tutto o in parte a carico di esercizi successivi,
l'attestazione di copertura viene resa con riferimento ai corrispondenti stanziamenti del
bilancio pluriennale e dei bilanci annuali seguenti.
5. Il Responsabile Area Amministrativa Contabile appone il proprio visto entro, al massimo,
trenta giorni dal ricevimento della determinazione; qualora la determinazione non presenti i
requisiti di regolarità di cui al comma precedente, nello stesso termine il visto viene negato
con adeguata motivazione.
ART. 30 - PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
1. Su ogni atto il parere di regolarità contabile quale dichiarazione di giudizio e atto di
valutazione deve riguardare:
a) la regolarità della documentazione;
b) la corretta imputazione al bilancio e la disponibilità del fondo iscritto sul relativo
intervento o capitolo;
c) l'esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell'obbligazione;
d) l'esistenza dell'impegno di spesa regolarmente assunto;
e) la conformità alle norme fiscali;
f) il rispetto delle competenze proprie dei soggetti dell'Ente;
g) il rispetto dell'Ordinamento Contabile degli Enti Locali e delle norme del presente
Regolamento.
2. Il parere è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto, ed inserito nell'atto in
corso di formazione.
3. Le proposte di provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere
formulato il parere ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e
modifiche sono inviate, con motivata relazione del Capo Area Sevizi Finanziari al Capo
Area proponente.
4. L'organo deputato ad adottare l'atto, in presenza di parere negativo, può ugualmente
assumere il provvedimento, con apposita motivazione, circa le ragioni che inducono a
disattendere il parere stesso. Copia del provvedimento deve essere trasmessa da parte
del Capo Area proponente al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Area
Amministrativa Contabile e al Revisori dei Conti.
ART. 31 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE
1. La liquidazione delle spese costituisce la fase successiva all’impegno e consiste nella
determinazione, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del
creditore, della somma certa, liquida ed esigibile da pagare nei limiti del relativo impegno
regolarmente assunto e contabilizzato; la liquidazione deve, comunque, individuare i
seguenti elementi:
a) il creditore o i creditori;
b) la somma dovuta;
c) le modalità di pagamento;
d) gli estremi del provvedimento di impegno divenuto esecutivo;
e) il capitolo o l'intervento di spesa al quale la stessa è da imputare;
f) la causale;
g) l'eventuale scadenza o gli accordi contrattuali per casi particolari.
2. La liquidazione è disposta, con determinazione, dal Responsabile di Area a cui compete
l'esecuzione del provvedimento di spesa. Riscontrata l'osservanza delle procedure stabilite
nel provvedimento costitutivo dell’impegno di spesa, la regolarità delle forniture o delle
prestazioni, la rispondenza al prezzo convenuto, il rispetto della normativa fiscale, la
presenza dei requisiti quantitativi e qualitativi concordati, nonché il rispetto delle condizioni
e dei termini pattuiti, il Responsabile dell'Area, sotto la propria responsabilità, attesta la
regolarità dei riscontri effettuati dandone atto sui documenti di spesa.
3. Con l’atto di liquidazione della spesa, il Responsabile di Area proponente attesta che il
credito del terzo è divenuto liquido ed esigibile per l’intervenuta esecuzione e/o fornitura,
anche parziale qualora contrattualmente previsto, dei beni e/o servizi prefissati.
4. La determinazione adottata dal Responsabile di Area, con la quale viene liquidata la spesa,
è trasmessa a sua firma, al Responsabile dell’Area Amministrativa Contabile corredandola
con l’atto d'impegno della spesa, con i documenti giustificativi completi dell'attestazione di
cui sopra.
5. Il Responsabile Area Amministrativa Contabile , nei termini stabiliti dalla normativa vigente
in materia, esegue il controllo sulla regolarità, l'esattezza e la completezza della
documentazione trasmessa ed il controllo fiscale, riscontrando che la somma da pagare
rientri nei limiti dell'impegno e che ne risulti effettuata la giusta imputazione al bilancio.
6. Nel caso in cui si rilevino irregolarità dell'atto di liquidazione o la non conformità rispetto
all'atto di impegno, o l'insufficienza della disponibilità rispetto all'impegno, l'atto stesso
viene restituito al Responsabile dell’Area proponente con l'indicazione dei provvedimenti
da promuovere per la regolarizzazione.
7. Quando si tratti di spese fisse derivanti da leggi o da impegni permanenti che hanno
scadenza determinata, la liquidazione coincide con la fase di ordinazione di cui al
successivo articolo 29.
ART. 32 - ORDINAZIONE DEI PAGAMENTI
1. L'ordinazione è la fase con la quale viene impartito l'ordine scritto al Responsabile Area
Amministrativa Contabile da parte del Responsabile di Area che ha dato luogo all'atto
gestionale di pagare al creditore quanto dovuto, mediante l'emissione del mandato di
pagamento.
2. I mandati di pagamento devono contenere tutti gli elementi indicati nell’art. 185 del Tuel e
quindi le seguenti indicazioni:
a) numero d'ordine progressivo per esercizio finanziario;
b) esercizio cui la spesa si riferisce, con l'indicazione se la somma da pagare appartiene
alla competenza o ai residui;
3.
4.
5.
6.
c) intervento o capitolo di bilancio e numero di impegno cui la spesa è imputata;
d) codice di bilancio e voce economica;
e) somma lorda da pagare in cifre e in lettere con l'evidenziazione dell'importo netto e delle
ritenute operate;
f) estremi del documento di liquidazione;
g) generalità del creditore o dei creditori o di chi, per loro, è legalmente autorizzato a
rilasciare quietanza;
h) codice fiscale e/o partita IVA dei percepenti;
i) causale del pagamento;
j) modalità di pagamento;
k) data di emissione ;
l) codice IBAN
m) eventuale scadenza entro la quale il pagamento deve essere eseguito, qualora sia
prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
n) eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
o) eventuali vincoli di destinazione;
p) firma del Responsabile Area Amministrativa Contabile o da un suo delegato .
Possono essere ammessi mandati di pagamento collettivi imputati sullo stesso intervento o
capitolo, che dispongono pagamenti ad una pluralità di creditori ed i relativi titoli da cui
sorge l'obbligo a pagare e i diversi importi da corrispondere.
I pagamenti devono essere disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio oppure
trovare riscontro nell'elenco dei residui passivi. Prima di emettere un mandato di
pagamento devono essere verificati da parte del Servizio Bilancio i documenti giustificativi
di ogni provvedimento autorizzativo di liquidazione; inoltre deve essere verificato che la
somma da pagare trovi capienza nel limite dell'impegno assunto con il provvedimento
autorizzativo della spesa liquidata.
Dopo il 15 dicembre non possono essere ammessi mandati di pagamento, ad esclusione di
quelli riguardanti il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assistenziali,
delle rate di ammortamento dei mutui o pagamenti aventi scadenza perentoria successiva
a tale data e/ o altri mandati di pagamenti che i Responsabili di Area ritengono necessario
effettuare .
Il Tesoriere estingue i mandati e provvede alla loro restituzione al Servizio Bilancio.
ART. 33 - PAGAMENTO DELLE SPESE
1. Il pagamento costituisce la fase conclusiva del procedimento di spesa e si realizza tramite
il Tesoriere che provvede, per conto del Comune, all'erogazione al beneficiario della
somma dovuta mediante l'estinzione del relativo mandato.
2. Sotto la sua più stretta responsabilità, il Tesoriere non eroga alcuna somma se i mandati di
pagamento non sono conformi alle disposizioni di legge e se non fanno menzione del
provvedimento, o comunque del titolo, in base al quale il pagamento è disposto.
3. Il Tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e
da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo
mandato di pagamento. Il Tesoriere deve darne immediata comunicazione al Servizio
Bilancio per consentirne la regolarizzazione entro i successivi quindici giorni e, comunque,
entro il termine del mese in corso.
4. Il Comune può disporre, su richiesta scritta dei creditori e con espressa annotazione sul
titolo, che i mandati di pagamento siano estinti dal Tesoriere con una delle seguenti
modalità:
a) accreditamento in conto corrente postale o bancario, intestato al creditore con chiara
indicazione del codice IBAN.
b) il pagamento può avvenire anche in contanti purchè nel rispetto delle norme
vigenti che regolano tale pagamento.
5. I mandati di pagamento che il tesoriere riaccredita al comune per irreperibilita’ dei mandati
sono introitati in appositi stanziamenti di bilancio in attesa di verifica. Sara’ cura del
responsabile che ha impartito la richiesta di pagamento verificare le cause del mancato buon
fine dell’ordinativo di pagamento e provvedere ad impartire al responsabile finanziario di
riemettere il mandato al beneficiario o se introitare definitivamente la somma nelle casse
dell’Ente.
6. Nel procedere ai pagamenti il Tesoriere è tenuto ad osservare le modalità stabilite dalle
disposizioni di legge relative alle operazioni effettuate dal sistema bancario e, su richiesta
del Comune, a fornire gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento, nonché la relativa
prova.
ART. 34 RESIDUI PASSIVI
1. Le spese impegnate nel corso dell'esercizio in via definitiva a norma del precedente
articolo 30 e non pagate entro il 31 dicembre dell'anno stesso costituiscono residui passivi
e sono ricompresi nella voce debiti del passivo del conto del patrimonio.
2. Le somme suddette sono conservate nell'elenco dei residui sino al loro pagamento ovvero
sino alla sopravvenuta insussistenza o prescrizione.
3. I residui passivi non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali hanno
tratto origine.
4. Possono essere mantenuti fra i residui passivi dell'esercizio esclusivamente le partite a
debito che hanno formato oggetto di revisione annuale in sede di conto del bilancio.
5. L’eliminazione, totale o parziale, dei residui passivi riconosciuti insussistenti o inesigibili è
disposta dal Responsabile di Area cui compete la realizzazione dell’entrata con specifica
determinazione con la quale si motiva la causa all’origine dell’eliminazione del credito.
6. Costituiscono economie le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto e verificate
con la conclusione della fase di liquidazione.
7. Il Responsabile Area Amministrativa Contabile trasmette al tesoriere apposito elenco dei
residui passivi riaccertati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Nelle more
dell'acquisizione dell'elenco di cui al comma precedente, il Tesoriere è tenuto ad
estinguere mandati di pagamento, emessi in conto residui, sulla base di idonea
attestazione di sussistenza del debito resa dal Responsabile Area Amministrativa
Contabile o suo delegato.
ART. 35 - SPESE ECONOMALI
1. Le disposizioni relative all'esecuzione, liquidazione e pagamento della spesa, nonché a
quant'altro è necessario per la completa disciplina del Servizio di Economato, sono
disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
TITOLO V – CONTROLLI INTERNI E DI GESTIONE
Per quanto riguarda i CONTROLLI INTERNI E DI GESTIONE si rinvia al Regolamento sui Controlli
interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 19.04.2013.
TITOLO VI - RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE
ART 36- RENDICONTO DELLA GESTIONE
1. La rilevazione dei risultati di gestione è dimostrata dal rendiconto, comprendente il conto
del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Al rendiconto vanno allegati i documenti previsti dall’art. 11 comma 4 del D. Lgs. 118/2011
e s.m.i.:
a) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilita’
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
g)l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio;
h) la relazione sulla getsione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalita’ previste dal
comma 6 dell’art. 11 D. Lgs. 118/2011
ART. 37 – PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE
1. Lo schema del rendiconto della gestione, predisposto dal Servizio Bilancio, è
approvato dalla giunta comunale. La relativa deliberazione di giunta, completa degli
allegati, viene quindi inviata dall’Area Amministrativa Contabile servizio Bilancio al
revisore dei Conti per consentire la presentazione della relazione.
2. La proposta definitiva del rendiconto di gestione, corredata dei relativi allegati ed
unitamente alla relazione dell’organo di revisione, è messa a disposizione del
consiglieri, presso l’Area Amministrativa Contabile, entro un termine non inferiore
Venti ( 20) giorni consecutivi precedenti la data stabilita per lo svolgimento della seduta
destinata all’approvazione. Prima di tale data il rendiconto sara’ oggetto di esame da
parte della competente commissione consiliare.
ART. -38 CONTO DEL BILANCIO
1. Il conto del bilancio evidenzia le risultanze finali della gestione autorizzatoria contenuta
nel bilancio di previsione ed è compilato in conformita’ del modelli approvati.
2. Il conto del Bilancio, distintamente per il conto dei residui e per quello di competenza,
deve evidenziare in sintesi:
a) Per ciascuna tipologia dell’entrata, o capitolo dei servizi per conto terzi, le somme
accertate con distinta registrazione delle somme riscosse e di quelle rimaste da
riscuotere alla fine dell’esercizio;
b) Per ciascuna missione, programma e macroaggregato della spesa, o capitolo dei
servizi per conto terzi, le somme impegnate con distinta registrazione delle somme
pagate e di quelle rimaste da pagare alla fine dell’esercizio;
c) Il risultato finale riepilogativo della gestione di cassa e della situazione finanziaria.
1. Il conto del bilancio deve comprendere inoltre i quadri riassuntivi delle entrate e delle
spese ed i riepiloghi della classificazione economico – funzionale degli impegni delle
spese correnti e, distintamente, di quelle in conto capitale.
ART. 39- CONTO DEL TESORIERE
1. Il Tesoriere ha l'obbligo di rendere il conto della propria gestione di cassa, entro il 28
febbraio dell'anno successivo a quello cui il conto medesimo si riferisce, per dare
dimostrazione e giustificazione del suo operato ed è soggetto alla giurisdizione della Corte
dei Conti.
2. Il conto del Tesoriere indica il fondo di cassa all'inizio dell'anno finanziario, le entrate
riscosse e le spese pagate, il fondo di cassa alla fine dell'anno.
3. Al conto, debitamente sottoscritto dal Tesoriere, è allegata la seguente documentazione:
a) allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di
spesa e per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;
b) ordinativi di riscossione e di pagamento;
c) quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in
sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;
ART. 40- CONTO ECONOMICO
1. Il conto economico contiene una rappresentazione unitaria sintetica dei componenti
reddituali dell’esercizio, tenendo conto del principio della competenza economica.
Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati ed integrati al
fine di ricostruire la dimensione economica della gestione di competenza, le insussistenze
e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residuui, nonche’ gli elementi economici non
rilevati nel conto del bilancio. La redazione del conto economico deve essere conforme al
modello ufficiale.
3. Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci
classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato
economico finale.
4. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i
proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi
finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da
alienazioni.
5. Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e dei
beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i
trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a
carico del Comune, gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti, le
minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori
crediti ed i minori residui attivi.
6. La redazione del conto economico deve essere conforme al modello ufficiale approvato dal
regolamento di cui all’articolo 160 del TUEL.
ART.41 –IL CONTO DEL PATRIMONIO
1 Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale dimostrando la
consistenza del patrimonio all’inizio dell’esercizio, le variazioni verificatesi nel
corso del medesimo e la consistenza finale, distintamente per le attivita’ e le
passività. Sono vietate compensazioni tra partite dell’attivo e del passivo.
2. Il conto del aptrimonio viene redatto secondo le disposizioni di cui all’art. 230 del Tuel
coordinate con il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i..
ART.42 LA RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AL RENDICONTO DI GESTIONE 1. La Giunta comunale predispone la relazione al rendiconto di gestione con il supporto
del Responsabile Area Amministrativa Contabile. Detta relazione contiene il piano dei
risultati di cui al punto 11 del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria allegato n. 4/2 al D. Lgs 23 giugno 2011 n.
118 analizzando in particolare
a) Grado di raggiungimento dei programmi/obiettivi;
b) Risultato della gestione finanziaria dell’ente, sia sotto il profilo dei residui che della
competenza, soffermandosi sulle cause comportanti maggiori e/o minori entrate ed
economie di spesa anche con riferimento alle conseguenze economico finanziarie
connesse al rispetto delle regole di finanza pubblica;
c) Andamento dell’indebitamento e della spesa del personale;
d) Risultato della gestione economico – patrimoniale;
e) Risultato delle gestioni relative a strutture costituite per l’esercizio di funzioni o servizi
alle quali il comune partecipa.
1. ART. 43 - CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI
1. Il tesoriere ed ogni agente contabile interno incaricato del maneggio di pubblico denaro o
della gestione dei beni devono rendere il conto della propria gestione entro il 28 febbraio di
ciascun anno o alla cessazione dell'incarico.
2. Ove in un anno si succedano più titolari in un ufficio, ciascuno rende il conto
separatamente e per il periodo della propria gestione; se però, l’agente, affidi sotto la su
responsabilità il servizio del suo ufficio ad altra persona non interviene alcuna soluzione di
continuità e il conto reso è solo uno.
3. Gli agenti contabili, a denaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva
competenza:
a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
b) la lista per tipologie di beni;
c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
d) la documentazione giustificativa della gestione;
e) i verbali di passaggio di gestione;
f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.
4. Il conto degli agenti contabili interni, unitamente alla documentazione d'obbligo, è allegato
al rendiconto e con esso sottoposto al Consiglio Comunale.
TITOLO VII –CONTABILITA’ECONOMICA E GESTIONE
PATRIMONIALE
ART. 44– CONTABILITA’ PATRIMONIALE
1. La contabilita’ patrimoniale ha lo scopo di rilevare la consistenza e la struttura del
patrimonio del comune e le variazioni di esso, sia per effetto della gestione del bilancio
che per qualsiasi altra causa.
2. Lo strumento di rilevazione delle scritture patrimoniali è l’inventario dei beni
comunali che, consentendo la conoscenza quantitativa, qualitativa e del valore dei beni
stessi, costituisce un idoneo strumento di controllo e di gestione del patrimonio comunale.
A tale scopo la classificazione dei beni deve distinguere tre aspetti fondamentali:
a) Profilo giuridico che rappresenta il complesso dei beni, dei diritti e degli obblighi
patrimoniali dell’ente, esistenti alla chiusura dell’esercizio finanziario;
b) Profilo finanziario, che evidenzia analiticamente le componenti reali e dirette del
patrimonio alla chiusura della gestione annuale,
c) Profilo economico, che qualifica la consistenza differenziale tra i valori delle attivita’ e
quelli delle passivita’ patrimoniali.
ART. 45 – BENI COMUNALI
1.Il Comune ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, che deve essere gestito in
conformità alla legge, allo Statuto ed alle disposizioni del presente regolamento dal
Responsabile Area Pianificazione e Gestione del Territorio.
2. Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni, immobili, mobili e immateriali, e dei
rapporti giuridici, attivi e passivi di pertinenza, suscettibili di valutazione.
3. I beni si distinguono in:
a) beni demaniali;
b) beni patrimoniali indisponibili;
c) beni patrimoniali disponibili.
1. Sono beni demaniali quelli che appartengono all'amministrazione a titolo pubblicistico
come indicati negli artt. 822 e 824 del Codice civile e da altre leggi speciali.
2. Sono beni patrimoniali indisponibili quelli destinati allo svolgimento dei fini istituzionali
dell'ente come specificati al secondo e terzo comma dell'art. 826 del codice civile, nonché i
beni di interesse storico, artistico, scientifico, tecnologico, archivistico, bibliografico,
naturalistico e di valore culturale che devono essere tutelati, valorizzati e recuperati.
3. Sono beni patrimoniali disponibili i beni destinati a produrre reddito costituito da frutti
naturali o civili e comunque tutti i beni non compresi tra quelli sopra descritti.
4. Il passaggio dei beni immobili da una categoria all'altra è disposto con provvedimento
deliberativo della Giunta.
5. I beni mobili, facenti parte di un gruppo, della stessa specie e natura, destinati nel
complesso alla stessa funzione e di modesto valore economico, possono essere
classificati come universalità.
6. I valori dei beni avuti e dati in deposito sono rilevati separatamente contrapponendo ai
valori attivi equivalenti valori passivi.
ART. 46– VALUTAZIONE DEI BENI E SISTEMA DEI VALORI
1. La valutazione dei beni comunali, funzionale alla conoscenza del patrimonio complessivo
dell’ente, deve consentire la rilevazione del valore dei singolo elementi patrimoni all’atto
della loro acquisizione nonche’ il costante aggiornamento nel tempo dei valori medesimi.
2. La determinazione del sistema dei valori patrimoniali comporta la rilevazione di tutte le
operazioni che, durante l’esercizio, determinano variazioni nell’ammontare e nella tipologia
dei beni demaniali e patrimoniali dell’ente, sia per effetto della gestione del bilancio sia per
qualsiasi altra causa
3. La rilevazione dei valori è effettuata in parte valutando le scritture della contabilita’
finanziaria per la determinazione della consistenza del “ patrimonio finanziario” ed in parte
mediante rilevazioni extracontabili utilizzando le scritture di inventario per la
determinazione della consistenza del “ patrimonio permanente” allo scopo di addivenire,
attraverso il relativo risultato finale differenziale, alla definizione della consistenza del
patrimonio complessivo
4. Per la valutazione dei beni si applicano i criteri stabiliti dall’art. 230 del Tuel. Non sono
inventariabili i beni materiali ed oggetto di facile consumo. I beni ammortizzabili di valore
inferiore o uguale ad Euro 500,00 si considerano completamente ammortizzati
nell’esercizio in cui il costo è sostenuto.
5. Per quanto non disciplinato dal citato articolo del Tuel si applicano i seguenti criteri:
a) i diritti reali diversi dalla proprieta’ costituiti a favore del comune successivamente
all’entrata in vigore del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n.77, sono valutati al costo;
b) i diritti reali a favore di terzi, escluso il diritto di superficie, di durata superiore ad anni 20
( venti), costituiti su beni del comune, portano a una diminuzione del valore degli stessi pari
al corrispettivo del diritto;
c) il diritto di superficie ultraventennale costituito su un terreno di proprieta’ comporta
l’azzeramento del valore dell’area ed alla scadenza del diritto di superficie il valore
dell’immobile sara’ iscritto in inventario al valore di mercato previa perizia di stima;
d9 i beni immobili conferiti a titolo di capitale di dotazione ad aziende, consorzi, istituzioni e
societa’ vengono eliminati dai registri inventariali e iscritti in appositi conti d’ordine dello
stato patrimoniale.
6. Il valore dei beni immobili è sempre incrementato dagli interventi manutentivi straordinari,
ovvero degli incrementi derivanti da fatti esterni alla gestione del bilancio rilevati in atti
amministrativi. Al fine di una precisa individuazione dei beni oggetto di interventi
capitalizzabili e di un raccordo tra scritture patrimoniali e di bilancio, i progetti di
manutenzione straordinaria che comportano incremento del valore dei cespiti devono
recare l’esatta individuazione dell’immobile cui si riferiscono.
7. Nel caso di acquisizioni gratuite di beni, la valutazione è effettuata per il valore dichiarato
negli atti traslativi o, in mancanza, sulla base di apposita perizia
8. I beni immobili acquisiti a scomputo di oneri di urbanizzazione devono essere valutati per
un valore pari agli oneri non versati come dichiarato nella convenzione urbanistica o
nell’atto finale di cessione.
ART. 47– CONSEGNATARI DEI BENI
1. I consegnatari dei beni mobili, che li detengono o ne hanno la disponibilita’ o la gestione a
titolo di dotazione strumentale per il raggiungimento degli obiettivi di gestione, sono
individuati tramite deliberazione di giunta comunale su proposta del responsabile di Area
del settore competente..
2. Il consegnatario ha la facolta’ di nominare, tra i dipendenti della propria area/servizio/ufficio
un sub consegnatario incaricato di gestire alcune fasi operative relative alla gestione dei
beni mobili ( predisposizione, trasmissione, variazione dei beni mobili, firma dei verbali di
consegna) il cui nominativo deve essere comunicato alle strutture che curano l’inventario.
3. Il consegnatario riferisce per iscritto alla struttura che cura l’aggiornamento dell’inventario i
fatti comportanti la trasformazione, diminuzione, distruzione, pregiudizio, perdita,
trasferimento di beni a lui consegnati .I consegnatari non sono peraltro da ritenersi
direttamente o personalmente responsabili per fatti dannosi riguardanti beni mobili ricevuti
in consegna e successivamente affidati a dipendenti dell’ente per ragioni di servizio o ad
altri soggetti esterni, se non in quanto abbiano omesso di adottare, nella vigilanza, la
diligenza che loro incombe. Per I crediti e i debiti vengono valutati secondo l'importo
nominale via via modificato dall'importo degli interessi attivi o passivi capitalizzati.
TITOLO VIII - INVESTIMENTI
ART. 48- FONTI DI FINANZIAMENTO
1. Le spese di investimento possono trovare copertura finanziaria, sostanzialmente,
mediante:
a) risorse proprie:
1. avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese
correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
2. eccedenza delle entrate correnti una tantum, cioè quelle non originate da cause
permanenti e quindi non prevedibili in via continuativa;
3. entrate correnti con vincolo di destinazione a spese di investimento;
4. entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da
concessioni edilizie e relative sanzioni;
5. entrate derivanti da operazioni di sponsorizzazione di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n.
163 e s.m.i.
6. proventi di carattere straordinario
7. avanzo di amministrazione.
b) contributi e trasferimenti finanziari:
1. trasferimenti in conto capitale dello stato;
2. trasferimenti in conto capitale della regione;
3. trasferimenti finalizzati da parte di organismi comunitari ed internazionali;
4. trasferimenti finalizzati agli investimenti da parte di Enti pubblici e privati.
c) ricorso al mercato finanziario:
1. mutui passivi con la cassa deposito e prestiti e con altri istituti di credito;
2. prestiti obbligazionari;
3. altre forme di ricorso al mercato, ammesse dalla legge.
2. Nel caso di opere pubbliche gia’ finanziate con fonti diverse, il Responsabile
Competente dovra’ utilizzare prioritariamente le risorse che non determinano
oneri aggiuntivi a carico del comune.
Nel rispetto degli equilibri contabili e delle destinazioni vincolate è comunque
possibile finanziare investimenti ricorrendo all’utilizzo di economie realizzate in
seguito alla chiusura e/o modifica di investimento in corso.
ART. 49- FINANZIAMENTO DELLE SPESE INDOTTE
1. Le spese di gestione dell’investimento e gli oneri conseguenti dall’eventuale
indebitamento devono trovare copertura nel bilancio di previsione finanziario.
2. Per tutti gli investimenti comunque finanziati, l’organo competente approva il progetto
preliminare nel quale devono essere evidenziate le eventuali spese di gestione
dell’investimento e la loro decorrenza. Tale atto costituisce il presupposto per l’inserimento
dell’opera nel bilancio di previsione. Il responsabile di Area, nell’approvare il progetto
definitivo dell’investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo
stesso ambito delle previsioni di bilancio e assume l’impegno di inserire nei bilanci di
previsione successivi le ulteriori previsioni di spesa relative a esercizi futuri.
ART. 50 INDEBITAMENTO
1. Il ricorso all'indebitamento è ammesso unicamente in via residuale, ossia nei casi in cui
non siano presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per
il bilancio dell’ente: è ammesso esclusivamente nei casi e con le forme previste dalle
norme vigenti in materia. .
2. Costituiscono presupposti imprescindibili per il ricorso all’indebitamento le seguenti
condizioni:
a) la realizzazione di investimenti;
b) l’avvenuta approvazione del rendiconto dell’esercizio del penultimo anno precedente
quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
c) l’avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono incluse le relative
previsioni.
ART. 51 - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
1. I mutui ed i prestiti obbligazionari e spese di investimento possono essere garantiti con il
rilascio di delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del
bilancio di previsione finanziario , ovvero con la cessione di contributi attribuiti dallo stato o
con il rilascio di delegazioni di pagamento, con la cessione di contributi attribuiti dallo Stato
o dalla Regione ed accertate dagli istituti mutuanti, ovvero con una speciale garanzia di
pagamento da parte delle stato o della regione
2. Le delegazioni di pagamento sottoscritte dal Responsabile Area Amministrativa Contabile
e/o suo delegato sono notificate al Tesoriere comunale senza obbligo di accettazione e
costituiscono titolo esecutivo
3.. Il Tesoriere in relazione all’atto di delega notificato, è tenuto a versare agli Enti creditori,
alle prescritte scadenze, l’importo oggetto della delegazione, provvedendo, a tale scopo,
agli opportuni accantonamenti
TITOLO IX - SERVIZIO DI TESORERIA
ART. 52 - AFFIDAMENTO E DURATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA
1. Il servizio di Tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione
finanziaria del Comune con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al
pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi
previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.
2. Il servizio di Tesoreria è affidato ad un soggetto abilitato, di cui all’art. 208 del TUEL ,
mediante pubblica gara con modalità che rispettino i principi della concorrenza.
3. L'affidamento del Servizio avviene in base ad una Convenzione deliberata dal Consiglio
per un periodo, di norma, di cinque anni..
4..Il Tesoriere è agente contabile del Comune.
ART. 53- CONVENZIONE DI TESORERIA
1. I rapporti tra il Comune ed il Tesoriere sono stabiliti e disciplinati dalla legge, dai
regolamenti comunali e da apposita Convenzione di Tesoreria. In particolare, la
convenzione stabilisce, fra gli altri:
a) la durata del servizio;
b) la indicazione delle operazioni che rientrano nel servizio di tesoreria,
c) indicazione delle procedure di gestione informatizzata del servizio
d) obblighi dell’ente;
e )obblighi del tesoriere;
f) modalita’ per la riscossione ed il versamento delle entrate;
g) modalita’ per l’esecuzione dei pagamenti;
h) modalita’ di custodia e amministrazione dei titoli e dei valori di proprieta’ del comune con
definizione delle procedure relative a prelievi e restituzioni;;
i) verifiche di cassa;
j) resa del conto del tesoriere;
k) casi di risoluzione anticipata o decadenza;
l) eventuali servizi aggiuntivi
ART. 54- OBBLIGHI DEL COMUNE VERSO IL TESORIERE
1. Per quanto concerne il controllo di tutte le operazioni riguardanti la cassa e la relativa
contabilità, il servizio di Tesoreria è posto sotto la diretta sorveglianza de Responsabile
Area Amministrativa Contabile,;
2. Per consentire al Tesoriere il completo e responsabile esercizio delle sue funzioni, il
Responsabile Area Amm.va Contabile deve puntualmente trasmettere al medesimo la
seguente documentazione:
a) entro 30 giorni dall'esecutività copia del bilancio di previsione esecutivo a norma di
legge o in mancanza copia del bilancio deliberato dal Consiglio Comunale;
b) entro 30 giorni dall'esecutività copia di tutte le deliberazioni, dichiarate o divenute
esecutive, di modifica delle dotazioni di competenza del bilancio annuale e, inoltre, di
prelievo dal fondo di riserva;
c) elenco dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio finanziario
precedente;
d) firme autografe dei soggetti abilitati a sottoscrivere gli ordinativi di riscossione e di
pagamento nonché l’organo di revisione;
e) delegazioni di pagamento dei mutui contratti dal Comune per i quali il Tesoriere è tenuto
a versare le relative rate di ammortamento agli Istituti creditori ed alle scadenze stabilite,
con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento;
f) l'elenco dei residui attivi e passivi di bilancio, rilevati alla chiusura del precedente
esercizio;
g) copia del Regolamento di Contabilità e successive eventuali integrazioni e/o
modificazioni.
3. Il Comune è tenuto a trasmettere al Tesoriere, lo Statuto del Comune e successive
eventuali integrazioni e/o modificazioni, le partecipazioni di nomina degli Amministratori
Comunali e la copia della deliberazione di nomina del Revisore dei conti.
ART. 55 - OBBLIGHI DEL TESORIERE VERSO IL COMUNE
1. Il Tesoriere nell'esercizio delle sue funzioni deve osservare le prescrizioni previste dalle
vigenti disposizioni legislative, regolamentari e dalla Convenzione di Tesoreria, e risponde
con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati al
Comune o a terzi.
2. Nel caso di gestione del Servizio di Tesoreria per conto di più Enti locali, il Tesoriere deve
tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.
3. Il Tesoriere è tenuto a riscuotere tutte le entrate del Comune rilasciando apposita quietanza
numerata in ordine cronologico per ciascun esercizio finanziario,
4. Il Tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa che risultino
non conformi alle disposizioni della legge e del presente regolamento o se i mandati non
risultano emessi nei limiti degli interventi o capitoli stanziati in bilancio o se siano privi di
codifica.
5. Il tesoriere è comunque tenuto, anche in carenza del mandato di pagamento, ad effettuare
i pagamenti concernenti i tributi passivi scaduti, i contributi previdenziali ed assistenziali del
personale, le rate dei mutui in ammortamento ed altre spese per le quali, in modo
specifico, la legge prevede tale modalità di pagamento.
6. Nelle more dell'acquisizione dell'elenco dei residui passivi il Tesoriere è tenuto ad
estinguere i mandati in conto residui sulla base di idonea attestazione di sussistenza
dell'impegno di spesa a firma del Responsabile Area Amministrativa Contabile.
7. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento, il Tesoriere è tenuto a
versare alle scadenze previste gli importi dovuti ai creditori.
8. Il servizio di tesoreria deve essere gestito con metodologie e criteri informatici, mediante
collegamento diretto tra il servizio bilancio del comune ed il tesoriere, allo scopo di
consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del
servizio .
ART. 56 - VERIFICHE DI CASSA
1. Con cadenza trimestrale il Revisore procede, in confronto con il Tesoriere, alla verifica
ordinaria di cassa e alla verifica della gestione del servizio di Tesoreria..
2. Il tesoriere è tenuto a mettere a disposizione del Revisore Unico dei Conti tutta la
documentazione utile a consentire la conciliazione della contabilita’ dell’ente con quella del
tesoriere
3. Le verifiche ordinarie e straordinarie di cassa previste dagli artt. 223 e 224 del TUEL.
devono essere redatte in triplice originale sottoscritto dagli intervenuti: uno da consegnare
al tesoriere, uno al revisore unico dei conti ed un altro da conservarsi presso il Servizio
Bilancio.
ART. 57 - CONTENUTI DELLA VERIFICA DI CASSA
1. Le verifiche ordinarie e straordinarie di cassa previste dal precedente articolo debbono
considerare:
a) la regolarità della giacenza di cassa in correlazione, per il tesoriere, anche ai fondi
dell'ente esistenti nei conti fruttiferi ed infruttiferi aperti presso la Tesoreria provinciale
nonché alle partite finanziarie viaggianti, attive e passive;
b) la regolarità, per tipo, quantità e valore nominale, della giacenza dei titoli di proprietà
dell'ente gestiti dal tesoriere;
c) la consistenza dei depositi fatti da terzi in correlazione con le risultanze dell'apposito
registro tenuto dal tesoriere con distinzione fra i depositi cauzionali e quelli per spese;
d) la regolarità della gestione del servizio di tesoreria o di quello degli altri agenti contabili.
2. La giacenza finanziaria rilevata al tesoriere è esposta distinguendo quella derivante
dall'acquisizione di risorse ordinarie di gestione, di risorse ordinarie a destinazione
vincolata per legge, di risorse straordinarie comprese quelle derivanti da mutui e di
disponibilità per avvenute cessioni di beni immobili.
3. La verifica straordinaria di cassa del conto di tesoreria avviene a seguito di mutamento
della persona del sindaco od in ogni altro momento a fronte di richiesta scritta da parte del
Responsabile Area Amministrativa Contabile o dal revisore unico dei conti. Alle operazioni
di verifica derivanti dal mutamento della persona del sindaco intervengono il sindaco
uscente ed il neo eletto nonche’ il segretario comunale, il Responsabile dell’Area
Amministrativa Contabile ed il Revisiore Unico dei Conti ed il Tesoriere.
ART. 58- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
1. La Giunta Comunale delibera in termini generali, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, di
richiedere al Tesoriere comunale una anticipazione di tesoreria nei termini previsti dall’art,
222 del Tuel ;.
2. Le anticipazioni di Tesoreria sono attivate dal Tesoriere sulla base delle specifiche
richieste, in corso d'anno, inoltrate dal Capo Area Servizi Finanziari o suo delegato per
assicurare il pagamento di spese obbligatorie o a scadenza determinata per legge o per
contratto e nel rispetto delle priorità dei pagamenti connessi a obblighi legislativi o
contrattuali, a scadenze determinate ovvero, negli altri casi, secondo l’ordine cronologico di
ricevimento delle fatture.
3. Gli interessi sulle anticipazioni di Tesoreria, dovuti dal Comune, sono calcolati al tasso
convenuto e stabilito nella convenzione di tesoreria e per il periodo e l'ammontare di
effettivo utilizzo delle somme.
.
TITOLO X - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ART. 59- ORGANO DI REVISIONE
1. L’organo di revisione economico – finanziaria del comune formato da un solo componente
è costituito ai sensi dell’art. 234 del Tuel. Il componente viene nominato conformemente al
disposto dell’art. 16 – comma 25 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 come convertito
con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. Il professionista nominato revisore dei conti deve produrre, all’atto dell’accettazione, una
dichiarazione, resa nelle forme di cui al DPR 28 dicembre 2000 n.445, nella quale attesti:
a) il rispetto
del limite di assunzione di tali incarichi, fissato dall’art. 238 comma 1 del
Tuel, consistente nel divieto di assumere più di otto incarichi tra i quali non piu’ di quattro in
comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, non piu’ di tre in comuni con popolazione
compresa tra i 5000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari
o superiore a 100.000 abitanti considerando che le province sono equiparate ai comuni
con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunita’ montane ai comuni con
popolazione inferiore a 5000 abitanti
b) di non essere nella condizione di ineleggibilita’ di cui all’art. 236 del Tuel;
c) di non essere nelle altre condizioni previste dall’art. 2399 del codice civile e cioè coniuge,
parente o affine entro il quarto grado del sindaco, del vice sindaco e degli assessori in
carica, né di essere legato da un rapporto in atto di prestazione d’opera retribuita all’ente
ovvero alle sue aziende speciali e ai consorzi nei quali il comune stesso abbia una quota di
partecipazione.
3. L’esistenza o il sopravvenire di una delle condizioni ostative indicate nei punti precedenti
comporta la mancata costituzione del rapporto o la decadenza dall’incarico che viene
dichiarata dal consiglio comunale previa contestazione al professionista. La cancellazione
o la sospensione dal registro dei revisori contabili è causa di decadenza dalla carica di
revisore unico dei conti.
ART. 60 - FUNZIONI DEL REVISORE UNICO DEI CONTI
1. Il Revisore Unico dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarita’ contabile e finanziaria sella
gestione dell’ente, nonché sugli aspetti di natura economica, tributaria, previdenziale e del
lavoro. La vigilanza sulla regolarita’ contabile della gestione comporta attivita’ di riscontro
sistematica sulla regolare tenuta della contabilita’ comunale secondo le norme di legge,
dello statuto e di questo regolamento. Il Revisore dei Conti estende le sue verifiche e
valutazioni alla efficienza ed economicita’ della gestione
2. Il Revisore Unico dei Conti svolge le funzioni di cui all’art. 239 del Tuel. In particolare
collabora alla funzione consiliare di controllo verificando l’osservanza degli indirizzi
contenuti negli atti del consiglio comunale e formula pareri:;
a) sulla proposta di bilancio di previsione finanziario e sui relativi allegati;
b) su eventuali emendamenti presentati dai consiglieri comunali nei termini previsti dal
presente regolamento
c)
sulle proposte di deliberazioni di variazioni, di verifica equilibri e di assestamento di
bilancio;;
d) sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di
rendiconto;
e) sulle modifiche del presente regolamento, al regolamento per il servizio di
economato nonche’ dei vari regolamenti riguardanti l’applicazione dei tributi locali,
sulle delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, in materia di gestione dei
servizi e su proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni oltre
alle materie di cui all’art. 239 comma 1 lett. B) del Tuel ovvero laddove richiesto
espressamente dalla legge o dal regolamento;
f) i predetti pareri devono essere rilasciati entro 5 giorni dal ricevimento delle richiesta. In
caso di urgenza, con motivazione espressa dal richiedente, il termine puo’ essere ridotto
a 48 ( quarantotto)..
3. Il Revisore Unico dei Conti, come disposto dall’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 6
settembre 2011 n. 149, certifica la relazione di fine mandato.
4 Il Revisore Unico dei Conti collabora con il consiglio Comunale secondo le
disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali ed in relazione alle proprie
competenze professionali è tenuto a fornire in materia fiscale o giuridica a riscontro
di specifiche richieste scritte da parte dell’ente.
5 Al Revisore Unico dei Conti allo scopo di favorire il pieno svolgimento della
funzione, viene comunicato l’ordine del giorno delle sedute del consiglio
comunale contestualmente all’invio delle convocazioni ai consiglieri..
ART. 61 - TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Il compenso spettante al Revisore è stabilito con la deliberazione di nomina, entro i limiti
fissati dalla normativa vigente in materia.
TITOLO XI - NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 62 - ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento entra in vigore in coincidenza con l’intervenuta esecutivita’ della
relativa delibera di approvazione. Dalla stessa data cessa di avere efficacia il precedente
regolamento di contabilita’.
2. Il presente regolamento deroga ad eventuali norme regolamentari
che si pongono in
contrasto o sono incompatibili con quelle in esso contenute.
ART. 63 CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme contenute
nell’ordinamento ed in altre specifiche disposizioni di legge.
2. A seguito di sopravvenute norme di legge aventi carattere inderogabile ed incompatibili
con il presente regolamento, si applicheranno le norme di legge cogenti in attesa
dell’adeguamento delle disposizioni del presente regolamento.
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