La crisi d`impresa e gli Istituti di turnaround

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LA CRISI D’IMPRESA
E
GLI ISTITUTI DI
TURNAROUND
Relatore Carlo Bianco
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Gli istituti di turnaround previsti
dalla novellata Legge Fallimentare
Il legislatore del 2005 ha introdotto
-un nuovo istituto : gli accordi di ristrutturazione
dei debiti ex art. 182 bis L.F.
-e modificato radicalmente un istituto già esistente:
il concordato preventivo ex art. 160 L.F.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed il
concordato preventivo rappresentano istituti
di turnaround
2
Cosa sono gli istituti di turnaround ?
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
ed il concordato preventivo sono istituti
di turnaround perché consentono,
consentono
nell’ambito di una procedura
concorsuale, l’avvicendamento del
soggetto economico a capo della
gestione dell’impresa
3
Lo stato di crisi
Con i nuovi istituti ill legislatore
l
l
ha
h previsto
la regolamentazione dello stato di crisi in cui
sii rende
d più
iù sicuro
i
il turnaround
t
d . In
I più
iù sii
è evidenziato che, tra lo stato di bonis e
lo stato di insolvenza,
insolvenza esiste uno stato
intermedio che non necessariamente è
destinato a sfociare nella definitiva
cessazione dell’impresa.
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L’intervento dipende dal tipo di crisi
da cui è investita l’impresa
Vi sono forme di crisi d
d’impresa
impresa irreversibili
irreversibili, il cui protrarsi
danneggia ulteriormente le ragioni dei creditori e dell’intero
sistema economico.
Al contrario, ci sono crisi d’impresa legate principalmente a
problemi di carattere finanziario
finanziario, che possono essere risolte
attraverso la segregazione della componenti
attive ed economicamente produttive
dell’azienda. Tali situazioni consentono non solo la
conservazione della ricchezza ma anche l’opportunità di
creazione del valore.
5
Individuazione degli assets in grado
di costituire una realtà produttiva
Il primo problema consiste
nell’individuazione di quali assets
aziendali sono ancora in g
grado di
rappresentare una realtà
produttiva.
produttiva
6
Determinazione del valore degli
assets aziendali
Il secondo problema consiste nella
determinazione del valore degli assets
aziendali
i d li che
h costituiscono
tit i
ancora una realtà
ltà
produttiva.
Il soggetto che determina il valore di
un’azienda è il MERCATO
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Il regime di mercato in cui si svolge
il turnaround dell’azienda in crisi
continua …
Una regola base dell’economia è che il prezzo di
qualsiasi bene,
bene ivi comprese le aziende,
aziende si determina
sul mercato, con il confronto tra domanda e offerta.
Già per le imprese in bonis è difficile riscontrare una
pluralità di soggetti interessati all'acquisto e alla
vendita di una pluralità di aziende similari (regime di
concorrenza).
concorrenza)
L'osservazione del mercato può portare ad individuare
mercati monopolistici,
p
, in cui è p
posta in vendita
un'azienda, non confrontabile con altre esistenti sul
mercato, che si offre ad una pluralità di acquirenti
interessati
8
… segue
il regime di mercato in cui si svolge il
turnaround dell’azienda in crisi
…p
più frequentemente,
q
, invece,, si osserva il
regime di mercato di
MONOPSONIO
che è q
quello in cui la domanda è rappresentata
pp
da un unico soggetto acquirente.
In tale regime di mercato il valore è determinato
dal prezzo offerto per l'acquisto e dalla volontà
del venditore di alienare il bene.
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Il regime di monopsonio
Il monopsonista origina una situazione
speculare a quella del monopolista.
Egli può decidere se e quali quantità
acquistare essendo egli l'unico acquirente.
Egli fissa il prezzo in modo da massimizzare
propria
p funzione di profitto,
p
, originando
g
una
la p
materializzazione del valore diversa in altri
regimi di mercato.
mercato
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Gli elementi che limitano la volontà
del venditore di un’azienda in crisi
Nel caso delle imprese in crisi l'identificazione del regime del monopsonista
assume connotati ancora più estremi poiché la volontà del venditore è
f t
fortemente
t viziata
i i t da
d inibizioni
i ibi i i e motivazioni
ti i i estranee
t
alla
ll logica
l i di
mercato al punto che si può considerare inesistente. Questo perché:
1.
il soggetto economico posto ancora in posizione apicale spesso non
dispone più della titolarità del capitale
capitale, essendo stato eroso dalle
perdite; pertanto l'unico interesse tangibile che lo porta ad occuparsi
delle ragioni dei creditori è strettamente legato al contenimento dei
profili di responsabilità
p
p
civile e p
penali che p
potrebbero riguardarlo
g
nel
caso di dichiarazione di fallimento.
2.
i veri soggetti economici che invece hanno ancora un interesse
strettamente economico sono i creditori, i quali paradossalmente
non dispongono
di
d
della
ll capacità
ità di esprimere
i
lla loro
l
volontà
l tà
nella fase di crisi, la loro approvazione è richiesta solo nell'ultima fase
per accedere ai giudizi di omologazione da parte del tribunale
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Il ruolo dei creditori: confronto tra
la proposta
p oposta avanzata
a an ata
dall’acquirente ed il fallimento
Dinanzi alla situazione surreale appena
descritta, il valore delle imprese in crisi è
spesso determinato dalla "decenza"
decenza della
proposta che viene fatta ai creditori che
potranno
t
accettare,
tt
ritenendo
it
d che
h l'l'unica
i
alternativa, che è il fallimento, sia più
penalizzante della proposta “decente” o
dece te cche
e ssia.
a
“indecente”
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Sviluppo e creazione del valore
tramite gli assets aziendali ancora
produttivi
Quando si parla di opportunità di sviluppo e di creazione
del valore,
valore in casi di crisi di aziende,
aziende si può pensare solo al
soggetto acquirente che trarrà il suo vantaggio dalla
differenza tra il valore offerto all'azienda e quello
che
h iinvece sii sarebbe
bb attribuito
tt ib it qualora
l
operasse in
i
un mercato in regime di concorrenza.
La creazione del valore è quindi riposta nella capacità del
nuovo soggetto economico, che dispone a tal punto di
due tipologie di capitale: quello che materialmente ha
immesso per l'acquisizione e quello non apparente ma
insito nell'azienda.
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Il ruolo dell’imprenditore
nella fase della crisi
Il nostro ordinamento giuridico non contempla iniziative da
parte di terzi soggetti sulle sorti delle imprese in crisi. Le
decisioni rimangono in capo al soggetto che, in assenza di
capitale ha perso la legittimità economica ma non invece
quella giuridica di assumere le decisioni aziendali.
aziendali
o ssi può non
o co
constatare
stata e co
come
e spesso la
a presenza
p ese a di
d
Non
questo soggetto ormai estraneo alle sorti
dell’azienda, risulti il vero ed unico ostacolo alla
mobilità delle imprese,
imprese essendo questi più concentrato
alla propria tutela e alla speranza estrema di recuperare
diritti patrimoniali già persi che non alla tutela del
patrimonio aziendale.
aziendale
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