LA CRISI D’IMPRESA E GLI ISTITUTI DI TURNAROUND Relatore Carlo Bianco 1 Gli istituti di turnaround previsti dalla novellata Legge Fallimentare Il legislatore del 2005 ha introdotto -un nuovo istituto : gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. -e modificato radicalmente un istituto già esistente: il concordato preventivo ex art. 160 L.F. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed il concordato preventivo rappresentano istituti di turnaround 2 Cosa sono gli istituti di turnaround ? Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed il concordato preventivo sono istituti di turnaround perché consentono, consentono nell’ambito di una procedura concorsuale, l’avvicendamento del soggetto economico a capo della gestione dell’impresa 3 Lo stato di crisi Con i nuovi istituti ill legislatore l l ha h previsto la regolamentazione dello stato di crisi in cui sii rende d più iù sicuro i il turnaround t d . In I più iù sii è evidenziato che, tra lo stato di bonis e lo stato di insolvenza, insolvenza esiste uno stato intermedio che non necessariamente è destinato a sfociare nella definitiva cessazione dell’impresa. 4 L’intervento dipende dal tipo di crisi da cui è investita l’impresa Vi sono forme di crisi d d’impresa impresa irreversibili irreversibili, il cui protrarsi danneggia ulteriormente le ragioni dei creditori e dell’intero sistema economico. Al contrario, ci sono crisi d’impresa legate principalmente a problemi di carattere finanziario finanziario, che possono essere risolte attraverso la segregazione della componenti attive ed economicamente produttive dell’azienda. Tali situazioni consentono non solo la conservazione della ricchezza ma anche l’opportunità di creazione del valore. 5 Individuazione degli assets in grado di costituire una realtà produttiva Il primo problema consiste nell’individuazione di quali assets aziendali sono ancora in g grado di rappresentare una realtà produttiva. produttiva 6 Determinazione del valore degli assets aziendali Il secondo problema consiste nella determinazione del valore degli assets aziendali i d li che h costituiscono tit i ancora una realtà ltà produttiva. Il soggetto che determina il valore di un’azienda è il MERCATO 7 Il regime di mercato in cui si svolge il turnaround dell’azienda in crisi continua … Una regola base dell’economia è che il prezzo di qualsiasi bene, bene ivi comprese le aziende, aziende si determina sul mercato, con il confronto tra domanda e offerta. Già per le imprese in bonis è difficile riscontrare una pluralità di soggetti interessati all'acquisto e alla vendita di una pluralità di aziende similari (regime di concorrenza). concorrenza) L'osservazione del mercato può portare ad individuare mercati monopolistici, p , in cui è p posta in vendita un'azienda, non confrontabile con altre esistenti sul mercato, che si offre ad una pluralità di acquirenti interessati 8 … segue il regime di mercato in cui si svolge il turnaround dell’azienda in crisi …p più frequentemente, q , invece,, si osserva il regime di mercato di MONOPSONIO che è q quello in cui la domanda è rappresentata pp da un unico soggetto acquirente. In tale regime di mercato il valore è determinato dal prezzo offerto per l'acquisto e dalla volontà del venditore di alienare il bene. 9 Il regime di monopsonio Il monopsonista origina una situazione speculare a quella del monopolista. Egli può decidere se e quali quantità acquistare essendo egli l'unico acquirente. Egli fissa il prezzo in modo da massimizzare propria p funzione di profitto, p , originando g una la p materializzazione del valore diversa in altri regimi di mercato. mercato 10 Gli elementi che limitano la volontà del venditore di un’azienda in crisi Nel caso delle imprese in crisi l'identificazione del regime del monopsonista assume connotati ancora più estremi poiché la volontà del venditore è f t fortemente t viziata i i t da d inibizioni i ibi i i e motivazioni ti i i estranee t alla ll logica l i di mercato al punto che si può considerare inesistente. Questo perché: 1. il soggetto economico posto ancora in posizione apicale spesso non dispone più della titolarità del capitale capitale, essendo stato eroso dalle perdite; pertanto l'unico interesse tangibile che lo porta ad occuparsi delle ragioni dei creditori è strettamente legato al contenimento dei profili di responsabilità p p civile e p penali che p potrebbero riguardarlo g nel caso di dichiarazione di fallimento. 2. i veri soggetti economici che invece hanno ancora un interesse strettamente economico sono i creditori, i quali paradossalmente non dispongono di d della ll capacità ità di esprimere i lla loro l volontà l tà nella fase di crisi, la loro approvazione è richiesta solo nell'ultima fase per accedere ai giudizi di omologazione da parte del tribunale 11 Il ruolo dei creditori: confronto tra la proposta p oposta avanzata a an ata dall’acquirente ed il fallimento Dinanzi alla situazione surreale appena descritta, il valore delle imprese in crisi è spesso determinato dalla "decenza" decenza della proposta che viene fatta ai creditori che potranno t accettare, tt ritenendo it d che h l'l'unica i alternativa, che è il fallimento, sia più penalizzante della proposta “decente” o dece te cche e ssia. a “indecente” 12 Sviluppo e creazione del valore tramite gli assets aziendali ancora produttivi Quando si parla di opportunità di sviluppo e di creazione del valore, valore in casi di crisi di aziende, aziende si può pensare solo al soggetto acquirente che trarrà il suo vantaggio dalla differenza tra il valore offerto all'azienda e quello che h iinvece sii sarebbe bb attribuito tt ib it qualora l operasse in i un mercato in regime di concorrenza. La creazione del valore è quindi riposta nella capacità del nuovo soggetto economico, che dispone a tal punto di due tipologie di capitale: quello che materialmente ha immesso per l'acquisizione e quello non apparente ma insito nell'azienda. 13 Il ruolo dell’imprenditore nella fase della crisi Il nostro ordinamento giuridico non contempla iniziative da parte di terzi soggetti sulle sorti delle imprese in crisi. Le decisioni rimangono in capo al soggetto che, in assenza di capitale ha perso la legittimità economica ma non invece quella giuridica di assumere le decisioni aziendali. aziendali o ssi può non o co constatare stata e co come e spesso la a presenza p ese a di d Non questo soggetto ormai estraneo alle sorti dell’azienda, risulti il vero ed unico ostacolo alla mobilità delle imprese, imprese essendo questi più concentrato alla propria tutela e alla speranza estrema di recuperare diritti patrimoniali già persi che non alla tutela del patrimonio aziendale. aziendale 14