Cos`è una Società Cooperativa

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Cos’è una Società Cooperativa
Per il Codice Civile italiano, una società cooperativa è una società costituita per gestire in comune un'impresa
che si prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci (scopo mutualistico) quei beni o servizi per il
conseguimento dei quali la cooperativa è sorta .
Fino al 2001 il Codice Civile della Repubblica italiana prevedeva che per costituire una cooperativa ci volesse
un minimo di 9 soci, mentre con un numero di soci da 3 a 8 si poteva costituire una piccola società
cooperativa: con la riforma del diritto societario l'istituto giuridico della piccola cooperativa è stato abrogato
ma si è introdotta la possibilità di costituire società cooperative anche con un numero minimo di 3 soci.
Capisaldi del sistema cooperativo sono i principi di mutualità, solidarietà, democrazia.
Caratteri peculiari
Funzione sociale
A norma dell'articolo 45 della Costituzione la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a
carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
Lo scopo mutualistico
La cooperativa è un'impresa - in forma di società - nella quale il fine e il fondamento dell'agire economico è il
soddisfacimento dei bisogni della persona (il socio): alla base della cooperativa c'è dunque la comune
volontà dei suoi membri di tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori, agricoltori, operatori culturali,
ecc.
L'elemento distintivo e unificante di ogni tipo di cooperativa - a prescindere da ogni altra distinzione
settoriale - si riassume nel fatto che, mentre il fine ultimo delle società di capitali diverse dalle coop è la
realizzazione del lucro e si concretizza nel riparto degli utili patrimoniali, le cooperative hanno invece uno
scopo mutualistico, che consiste – a seconda del tipo di cooperativa - nell'assicurare ai soci il lavoro, o beni
di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato.
La prevalenza mutualistica
Fondamentale è la distinzione tra
• cooperative a mutualità prevalente
• cooperative non a mutualità prevalente, dette "cooperative diverse"
In base al Codice Civile sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio
mutualistico, quelle che (art. 2512):
• svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
• si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei
soci;
• si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da
parte dei soci.
Il codice civile prevede criteri oggettivi per il calcolo della prevalenza e fissa i vincoli statutari da adottare per
le cooperative a mutualità prevalente (art. 2513 e 2514).
Le cooperative sociali sono considerate di diritto a mutualità prevalente.
Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle
cooperative a mutualità prevalente; inoltre queste ultime non possono trasformarsi in società a scopo di
lucro, mentre l'eventuale passaggio da cooperativa a mutualità prevalente a cooperativa a mutualità non
prevalente è disciplinato dall'art. 2545 octies.
Il voto capitario
Le cooperative sono caratterizzate dal voto capitario dei soci, ovvero dal fatto che ogni socio ha diritto a
un voto in Assemblea, indipendentemente dal valore della propria quota di capitale sociale:
viceversa, nelle società per azioni i voti sono attribuiti in proporzione al numero di azioni (con diritto di voto)
possedute da ogni socio.
Altre peculiarità
Caratteristica propria della cooperativa è pure il principio di parità tra i soci (democrazia economica), che
implica, tra l'altro, oltre al voto capitario, la necessità di un giudizio motivato sui motivi di ammissione o sul
diniego di ammissione nei confronti di nuovi soci (art. 2528, quarto comma).
Ulteriori caratteristiche fondamentali sono:
- il principio cosiddetto della porta aperta (non è necessario modificare l'atto costitutivo a seguito
dell'ammissione di nuovi soci: art. 2524);
- il capitale variabile della società cooperativa (art. 2511).
La partecipazione dei soci cooperatori al capitale sociale può essere rappresentata da quote (se si adotta la
struttura di s.r.l.) o azioni (se viene adottata la struttura di società per azioni).
Il Codice Civile riconoscendo la variabilità del capitale come un elemento peculiare delle società cooperative,
non stabilisce un valore minimo da sottoscrivere, ma stabilisce quale debba essere il valore minimo della
quota pro capite € 25,00. Nelle società per azioni, il valore dell'azione non può essere superiore a € 500.
Struttura giuridica
Le cooperative sono regolate dalle norme specifiche presenti nel Codice civile, dall'articolo 2511 all'art. 2548,
e, in quanto compatibili, dalle disposizioni sulla società per azioni (art. 2519 primo comma).
Per le cooperative costituite da meno di 9 soci è obbligatoria (art. 2522, secondo comma) l'applicazione delle
norme sulle s.r.l. (e possono essere costituite esclusivamente da persone fisiche, non da persone giuridiche).
Le norme sulla società a responsabilità limitata possono essere applicate anche nel caso in cui si verifichi una
delle seguenti condizioni (e l'atto costitutivo preveda espressamente l'applicazione di tali norme):
- numero dei soci inferiore a venti,
- attivo patrimoniale inferiore a un milione di euro.
Le società cooperative godono di autonomia patrimoniale perfetta. L'art. 2518 dispone infatti che nelle
società cooperative per le obbligazioni risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Le leggi speciali possono imporre un numero minimo di soci maggiore dell'ordinario per determinate
categorie di cooperative (es. 200 soci per le banche di credito cooperativo); anche le Banche Popolari sono
costituite in forma cooperativa e rappresentano un ibrido fra gli istituti bancari tradizionali (es. Casse di
Risparmio) e le B.C.C. in quanto hanno alcune caratteristiche dell'una (possono essere quotate in Borsa
come le banche tradizionali) e alcune caratteristiche dell'altra (voto capitario come per le B.C.C.).
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Tipologie di cooperative
A seconda della natura dei soci e delle finalità che gli stessi intendono perseguire possiamo avere:
una Cooperativa di produzione e lavoro: lo scopo consiste nel procurare lavoro alle migliori condizioni
possibili per i propri soci-lavoratori; il rapporto fra socio e cooperativa è regolato dal Regolamento interno
(obbligatorio per questo tipo di cooperative ai sensi della Legge 142/2001);
una Cooperativa di consumo: l'obiettivo è di acquistare e rivendere beni di qualità a prezzi vantaggiosi ai
propri soci-consumatori;
una Cooperativa sociale: si tratta di cooperative di lavoro per la gestione di servizi socio sanitari ed
educativi o finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
una Cooperativa di credito: in particolare queste sono rappresentate dalle Banche di Credito Cooperativo
(BCC): lo scopo consiste nel fare una politica del credito equa verso i loro soci e clienti, discostandosi da
logiche di mero guadagno;
una Cooperativa di abitazione o Cooperativa edilizia: finalizzata alla costruzione di alloggi per i propri soci
in un rapporto corretto tra qualità e prezzo;
una Cooperativa agricola: si tratta di cooperative per coltivazione, trasformazione, conservazione,
distribuzione di prodotti agricoli o zootecnici.
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