Corso di Diritto Regionale e degli Enti Locali Parte I L’Ordinamento giuridico Ordinamento giuridico: assetto giuridico di un gruppo sociale Teoria istituzionale del diritto: equivalenza tra ordinamento giuridico ed istituzione, il diritto come organizzazione di un ente sociale Teoria del pluralismo istituzionale: pluralità degli enti pubblici e degli ordinamenti giuridici. Ordinamenti giuridici derivati ed il loro riconoscimento giuridico. Diritto amministrativo L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di efficacia, economicità, pubblicità, trasparenza. Art. 1, comma 1 bis Legge 241/90 dispone che la Pubblica Amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. Tale norma consente che l’azione amministrativa sia retta da norme di diritto privato e non soltanto che l’amministrazione usi strumenti privatistici. Modelli di Amministrazione La Costituzione si occupa dell’Amministrazione in diverse norme costituzionali da cui emergono diversi modelli di amministrazione. Il modello di amministrazione emergente dal dettato costituzionale (art. 5, 95, 97, 98 Cost.) Amministrazione legata alla collettività al cui sevizio sono posti i pubblici impiegati Decentramento amministrativo e promozione delle autonomie locali Riserva di legge che mira a sottrarre l’amministrazione, regolata dalla legge, alla subordinazione al potere politico Diritto regionale Evoluzione storico-legislativa, dallo Statuto Albertino del 1791, all’unità d’Italia del 1861 alla Costituzione del 1948 Principi fondamentali: art. 5 Cost. decentramento regionale e locale, artt.114-133 Cost. Stato delle autonomie, lo Stato ha conservato le funzioni di indirizzo politico generale e di conduzione economica, nonché quelle altre ritenute indelegabili quali la giurisdizione, la direzione politica estera, l’ordinamento delle forze armate etc. Costituzione italiana Art. 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI Art. 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. Costituzione Art. 116 Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali fondamentali di Comuni, Province e Città Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Legislazione concorrente Stato/Regioni Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello . rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; Stato commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con con esclusione della istruzione e della formazione professionale; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; valorizzazione dei beni culturali e ambientali ambientali e promozione e organizzazione di attività attività culturali; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza finanza pubblica e del sistema tributario; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale Potestà legislativa esclusiva delle Regioni Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. RAPPORTI REGIONI/UNIONE EUROPEA Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. Potestà regolamentare La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Potestà amministrativa Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. ORGANI della REGIONE Art. 121 Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. sistema elettorale Art. 122 Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. Statuto regionale Art. 123 Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. Conflitto di competenza Art. 127 Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge. Regioni Art. 131 Cost. Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; TrentinoTrentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; EmiliaEmilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna. Regioni a statuto speciale Art. 116 cost. Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Sicilia, Sardegna dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale Gli statuti delle cinque regioni ad autonomia speciale sono stati approvati con legge costituzionale: Sicilia, legge cost. n.2 del 26 febbraio 1948 Sardegna, legge cost. n.3 del 26 febbraio 1948 Valle d'Aosta, legge cost. n.4 del 26 febbraio 1948 Trentino-Alto Adige, legge cost. n.5 del 26 febbraio 1948 Friuli-Venezia Giulia, legge cost. n.1 del 31 gennaio 1963 Fusione/creazione di Regioni Art. 132 Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra. Assetto territoriale regionale Art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. Autonomia finanziaria - art. 119 Cost. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. Potere sostitutivo dello Stato Art. 120 La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. Rapporti tra Amministrazione Governo e Politica Il Governo insieme al Parlamento esprime un indirizzo qualificato dall’art.95 cost. indirizzo politico ed amministrativo. L’indirizzo politico è la direzione politica dello Stato, intesa come quel complesso di manifestazioni di volontà dirette a coordinare i vari compiti statali, affinché si svolgano in modo armonico. L’indirizzo amministrativo consiste nella prefissione di obiettivi dell’azione amministrativa nel rispetto dell’indirizzo politico. Separazione tra indirizzo politico ed attività di gestione L’indirizzo politico – amministrativo svolto dagli organi di governo è caratterizzato dalla definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa, dal Controllo e verifica dei risultati. Attuazione e gestione autonoma da parte della dirigenza amministrativa. Principi costituzionali della Pubblica Amministrazione Principio di Legalità in base al quale l’Amministrazione deve agire nei limiti fissati dalla legge (conformità formale ) ed in conformità alla disciplina sostanziale posta dalla legge stessa, che incide anche sulle modalità di esercizio del potere (conformità sostanziale). Il mancato rispetto del principio in questione determina l’illegittimità dell’azione amministrativa. La legge è fonte di attribuzione del potere all’Amministrazione. I parametri ai quali l’attività amministrativa deve fare riferimento sono più ampi della sola legge in senso formale. Tra questi parametri vanno annoverati le norme che presiedono allo svolgimento della funzione amministrativa, al fine di garantire che il potere sia esercitato nel caso concreto in conformità con lo scopo fissato dalla legge stessa (norme regolamentari, statutarie, etc). Raffrontabilità dell’azione amministrativa e predeterminazione di un vincolo di scopo. Tipicità dei provvedimenti amministrativi. Principio di responsabilità art.28 Cost.: I funzionari e dipendenti dello Stato ed Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti. Principi costituzionali della Pubblica Amministrazione Principio di imparzialità- esprime il dovere dell’amministrazione di non discriminare la posizione dei soggetti coinvolti - criteri di pubblicità e trasparenza. Principio di buon andamento- esprime il dovere dell’amministrazione di agire in modo adeguato e conveniente - criteri di economicità, efficienza, efficacia. Principio di azionabilità delle situazioni giuridiche dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione e di sindacabilità degli atti amministrativi Principio della finalizzazione dell’azione amministrativa agli interessi pubblici Principio di sussidiarietà attribuzione di funzioni al livello di governo più vicino al cittadino. Verticale nei confronti degli enti locali – Orizzontale nei confronti della comunità. Principi di eguaglianza, solidarietà, correttezza e buona fede Organizzazione amministrativa Ciascun ordinamento giuridico individua i soggetti che ne fanno parte. Spetta all’ordinamento generale ed alle sue fonti individuare le soggettività che operano al suo interno. Individuazione delle persone giuridiche pubbliche. L’amministrazione si articola in diversi enti pubblici Gli enti pubblici sono dotati di capacità giuridica e sono titolari di poteri amministrativi Criteri di identificazione dell’ente pubblico qualificazione normativa (art. 97 Cost.) gli enti pubblici devono essere istituiti per legge Si distingue tra configurazione astratta e istituzione concreta dell’ente . La complessa questione dell’individuazione degli enti pubblici è assai dibattuta pertanto la qualificazione del regime pubblico dell’ente viene effettuata in via interpretativa attraverso la definizione di INDICI ESTERIORI RIVELATORI DELLA PUBBLICITA’ DELL’ENTE: Costituzione dell’ente ad opera di un soggetto pubblico. Nomina degli organi direttivi da parte dello Stato o di altro ente pubblico. Rilevanza pubblicistica accertata dalla legge dell’interesse perseguito dall’ente Impossibilità per l’ente di disporre della propria esistenza Affidamento della cura doverosa dell’interesse pubblico Esistenza di controlli o di finanziamenti pubblici Attribuzione di poteri autoritativi Caratteristiche dell’ente La qualificazione di entepubblico pubblico è importante perché comporta conseguenze giuridiche di rilievo: Autonomia finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici attraverso l’emanazione di norme aventi efficacia generale, nell’esercizio dei poteri che rientrano nella titolarità dell’ente, fissati dalla legge. Autonomia di indirizzo, finanziaria, organizzativa, tributaria, contabile. Autarchia: possibilità di agire per il conseguimento dei propri fini mediante l’esercizio di attività amministrativa Autotutela amministrativa: potestà di risolvere un conflitto di interessi o di sindacare la validità dei propri atti. Autarchia –autotutela - autonomia vanno tenute disitinte da autodichia e autogoverno Autodichia consiste nella possibilità, spettante ad alcuni organi costituzionali in ragione della loro particolare indipendenza, di sottrarsi alla giurisdizione degli organi giurisdizionali comuni, esercitando la funzione giustiziale relativamente alle controversie con i propri dipendenti Autogoverno sta ad indicare l’ipotesi in cui gli organi dello Stato sono designati dalla collettività di riferimento, anziché essere nominati da aparte di autorità centrali Classificazione degli enti pubblici Possono essere suddivisi in gruppi in relazione alla finalità perseguita: enti con compiti di disciplina di settori di attività, enti con compiti di promozione, enti con compiti di erogazione di servizi pubblici. Tipo di poteri attribuiti: enti che posseggono potestà normativa, enti con poteri amministrativi, enti con capacità di diritto privato. Presenza degli interessati negli organi dell’ente: enti a struttura istituzionale, enti associativi. Enti a struttura rappresentativa ove la nomina degli amministratori avviene attraverso le proprie organizzazioni Classificazione degli enti pubblici operate dal legislatore Enti autonomi ai quali viene attribuito il potere di indirizzo politico e amministrativo Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria Autonomie funzionali o enti locali funzionali sono quegli enti ai quali possono essere conferiti funzioni e compiti: Scuole, Università, Camere di commercio Enti pubblici economici Enti pubblici non economici o parastatali Enti a struttura associativa Enti territoriali: Comuni, Province, Regioni, Stato. Tali enti sono rappresentativi del gruppo stanziato sul Territorio, sono titolari di beni demaniali Agenzie A conferma della atipicità degli enti pubblici è molto frequente la tendenza ad introdurre regimi di diritto speciale: ad es. il legislatore ha di recente istituito una serie di enti pubblici, denominati AGENZIE direttamente disciplinate dalla legge istitutiva e serventi rispetto ad un Ministero. Agenzia per i servizi sanitari regionali Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali Agenzia Spaziale italiana Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Relazioni intersoggettive Strumentalità strutturale ed organizzativa Enti dotati di una maggiore forma di autonomia Poteri di vigilanza e di direzione Sostituzione Delega Conferimento di funzioni amministrative ai vari livelli di governo locale sulla base del principio di sussidiarietà Forme associative: federazioni di enti che svolgono funzioni di coordinamento o di rappresentanza degli enti federati; consorzi realizzano o gestiscono opere o servizi di interesse comune agli enti consorziati, possono essere istituiti per la gestione associata di servizi pubblici o per l’esercizio di funzioni. Disciplina comunitaria organismi di diritto pubblico Amministrazione comunitaria: insieme di organismi e di istituzioni dell’UE cui è affidato il compito di svolgere attività amministrativa e di emanare atti amministrativi. L’impresa pubblica nel diritto comunitario sono quelle imprese nei confronti delle quali i pubblici poteri possono esercitare direttamente o indirettamente un’influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che le disciplina Il legislatore comunitario estende la disciplina pubblicistica a tutti i soggetti che agiscono per il conseguimento di finalità pubblicistiche, la cui azione sia suscettibile di pregiudicare la libera concorrenza. Sono organismi di diritto pubblico quelli istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, aventi personalità giuridica e finanziati in modo maggioritario dallo Stato o da altri enti pubblici o la cui gestione è soggetta a controllo. Società per azioni a partecipazione pubblica Le amministrazioni pubbliche non sono libere di utilizzare lo strumento societario Divieto di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (l.244/07) Modelli societari: società a totale partecipazione pubblica regolate da leggi speciali, chiamate a svolgere funzioni pubbliche, affidatarie di servizi in house- società direttamente affidatarie di servizi pubblici locali -Società derivanti da processo di privatizzazione. Affidamento in house Servizi locali di rilevanza economica Concessionari di lavori e pubblici servizi ALTRI MODELLI SOCIETARI Società di interesse nazionale per esse è prevista una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, sindaci e dirigenti Fondazioni sono caratterizzate dalla indisponibilità dello scopo, assenza dello scopo di lucro, svolgono attività contigue a quelle delle amministrazioni VICENDE DEGLI ENTI PUBBLICI COSTITUZIONE PER LEGGE O ATTO AMMINISTRATIVO ESTINZIONE PER LEGGE O ATTO AMMINISTRATIVO MODIFICAZIONE MUTAMENTO DEGLI SCOPI, DEL TERRITORIO, DELLE ATTRIBUZIONI, DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE RIORDINO ESTINZIONE E TRASFORMAZIONE IN PERSONE GIURIDICHE PRIVATE PRIVATIZZAZIONE TRASFORMAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI IN SOCIETA’ PER AZIONI RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO PRIVATIZZAZIONE FORMALE E SOSTANZIALE LA PRIVATIZZAZIONE INTERESSA SOGGETTI CHE OPERANO IN TRE SETTORI PRINCIPALI: GESTIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE, SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’, SETTORE CREDITIZIO ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI PUBLICI TRAMONTO DEL MODELLO GERARCHICO NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI PIU’ FLESSIBILI LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DEFINISCONO SECONDO I PRINCIPI GENERALI FISSATI DALLA LEGGE MEDIANTE ATTI ORGANIZZATIVI LE LINEE FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI d.lgv.165/2001 LIVELLI DELL’ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE LEGGE = FONTE PRIMARIA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE REGOLAMENTI GOVERNATIVI CHE DEFINISCONO L’ASSETTO ORGANIZZATIVO DEGLI UFFICI DI PARTICOLARE RILIEVO ATTI AMMINISTRATIVI DI ORGANIZZAZIONE DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ ORGANO strumento di imputazione Problema essenziale delle amministrazioni è quello della riferibilità ad esse di situazioni giuridiche e di rapporti giuridici Attraverso l’organo la persona giuridica agisce e l’azione svolta risulta posta in essere dall’ente Ogni organo esercita una propria quota di competenza La competenza va tenuta distinta dall’attribuzione che sta ad indicare la sfera di poteri di un ente Classificazione degli organi Organi esterni ed interni Organi centrali e periferici Organi ordinari e straordinari Organi temporanei e permanenti Organi attivi, consultivi, di controllo Organi rappresentativi e non rappresentativi Organi con legale rappresentanza Organi con personalità giuridica – enti Organi monocratici e collegiali Relazioni interorganiche Gerarchia Direzione Coordinamento Controllo esame di atti e attività imputabili ad altro organo controllato Tipologia di controlli Controllo sugli organi Controlli esterni ed interni Controllo di legittimità e di efficacia Controllo sostitutivo Controllo sugli atti, preventivo e successivo I controlli Il controllo (contabile e di legittimità) di ragioneria da parte degli Uffici centrali di bilancio e delle ragionerie provinciali volto alla registrazione degli impegni di spesa assunti dalle Amministrazioni statali Il controllo successivo esterno e costituzionalmente garantito della Corte dei conti Controllo sulla gestione finanziaria degli enti Controllo sulla gestione degli enti locali effettuato dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti Controlli interni Le pubbliche amministrazioni nell’ambito della propria autonomia devono istituire i controlli interni articolati in: Controllo di regolarità amministrativa e contabile Controllo di gestione Misurazione e Valutazione performance Controllo strategico Controllo di gestione È la verifica dell’efficienza, dell’efficacia ed economicità dell’azione amministrativa volta ad ottimizzare il rapporto tra costi e risultati Rilevazione degli obiettivi Rilevazione dei dati relativi a costi e risultati Valutazione dei dati in relazione agli obiettivi prefissati Misurazione e valutazione della performance individuale ed organizzativa Ha ad oggetto le prestazioni dei dirigenti i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative assegnate Controllo strategico Consiste nell’analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella individuazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. E’ attuato dall’Organismo Indipendente di valutazione della performance, operante nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione del ministro. Gli OIV sono coordinati da un Comitato Indipendente per la valutazione, la trasparenza, l’integrità delle PP.AA. Per performance amministrativa è l’ordinata sequenza di classi di elementi orientati alla produzione di valore pubblico (indirizzo politico, obiettivo strategco, programmazione, centro di responsabilità, piano annuale di gestione, budget, attività svolta, risultati ) Controllo della Corte dei Conti Controllo successivo esterno e costituzionalmente garantito La legge n.20/2004 ha drasticamente ridotto l’ambito degli atti soggetti a controllo preventivo di legittimità: atti normativi, atti di programmazione, direttive ministeriali generali, decreti che approvano contratti delle amministrazioni, provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto fondi, decreti d variazione bilancio, accertamento dei residui e di assenso preventivo al ministero dell’economia all’impegno di spese correnti a carico di esercizi finanziari successivi. Nell’esercizio dei suoi poteri di controllo la Corte può richiedere alle Amministrazioni pubbliche ed agli altri organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti. La tendenza è quella di ridurre i controlli solamente formali e di accentuare quelli gestionali e finanziari Controlli della Corte dei Conti Controllo preventivo Controllo successivo Controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria Controllo sulla gestione degli enti locali Controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria Uffici e rapporto di servizio Gli organi sono strumenti di imputazione, elementi dell’ente che consentono di riferire all’ente stesso atti ed attività riferentisi ad una determinata sfera di competenze. Gli uffici sono nuclei elementari dell’organizzazione che svolgono attività non caratterizzata dall’essere centro di imputazione di fattispecie Struttura degli uffici Gli uffici sono costituiti da un insieme di risorse umane e materiali e sono chiamati a svolgere determinati compiti. Preposto Supplente Reggente Addetto I titolari e gli addetti che prestano servizio presso l’ente sono legati alla persona giuridica da un particolare rapporto giuridico (rapporto di servizio) che ha come contenuto il dovere di agire prestando una particolare attività denominato dovere d’ufficio. Rapporto di servizio di impiego I soggetti legati da rapporto di servizio all’amministrazione sono di norma dipendenti in questi casi ricorre il rapporto di servizio di impiego. Per la quasi generalità dei dipendenti il rapporto di servizio di impiego si instaura con il contratto l’investitura nella titolarità di un ufficio o di un organo rimane distinto dal rapporto di servizio E’ solo con l’investitura che si ha il rapporto organico cioè il rapporto tra il titolare dell’organo e l’ente che viene in evidenza ai fini dell’imputazione di atti ed attività. il contenuto del rapporto di servizio varia a seconda che il soggetto sia funzionario onorario o pubblico impiegato Disciplina del rapporto di lavoro del pubblico impiego Caratteri della privatizzazione del pubblico impiego. La normativa è fissata dal codice civile, dal d.lgs. 165/01 e dalla contrattazione collettiva categorie eccettuate in regime di diritto pubblico: magistrati, avvocati dello Stato, forze di polizia, personale militare, personale della carriera diplomatica, prefettizia, penitenziaria. Restano assoggettati alla disciplina pubblicistica: l’organizzazione, i procedimenti di selezione ed avviamento, le incompatibilità, le responsabilità, la determinazione delle piante organiche di competenza dell’organo di vertice dell’amministrazione. RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO La contrattazione collettiva si volge a vari livelli: nazionale e integrativa. CONTRATTI QUADRO che definiscono i comparti e le aree di contrattazione collettiva CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI contengono la disciplina specifica di ciascun comparto CONTRATTI COLLETTIVI INTEGRATIVI O DECENTRATI che adattano l contenuti dei CCNL alle specifiche esigenze di una determinata P.A. A.R.A.N. nella contrattazione collettiva nazionale la parte pubblica è legalmente rappresentata da un’apposita Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni Incarico di servizio La fase determinativa del rapporto di servizio, affidata alla contrattazione, va tenuta distinta dal momento della preposizione all’organo mediante incarico della funzione che è sempre conferito a tempo determinato con provvedimento. Il terzo settore organizzazioni sociali no profit, organizzazioni di volontariato, cooperative Si tratta di aggregazioni di individui che perseguono interessi, senza fine di lucro, in parte coincidenti con quelli affidati alla cura di soggetti pubblici La legge 328/2000 disciplina infatti un sistema di integrato di interventi e servizi sociali in cui anche gli organismi in esame partecipano all’offerta ed alla gestione dei servizi. Lo spazio di queste associazioni è destinato ad aumentare a seguito della costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale Terzo settore Le organizzazioni che perseguono finalità di interesse generale possono ricevere finanziamenti pubblici e sono talora sottoposte a forme di controllo o vigilanza ovvero ad un regime fiscale favorevole. Le organizzazioni di volontariato sono caratterizzate dal fine dell’assistenza alla persona. La legge 11agosto 1991 n. 266 stabilisce una serie di requisiti che debbono essere posseduti dalle associazioni che intendono fruire di agevolazioni Le organizzazioni non lucrative hanno una importante funzione di rilevazione dei bisogni, devono svolgere attività di utilità sociale senza fine di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Terzo settore D.lgs.460/1997 le organizzazioni non lucrative sono le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, contengono espressamente una serie di indicazioni, tra le quali: lo svolgimento di attività nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficienza, istruzione, formazione, sport, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica. L’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione durante la vita dell’organizzazione, obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Terzo settore La legge delega 118/2005 ed i conseguenti d.lgs.delegati disciplinano le imprese sociali definite come le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un’attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale Servizi pubblici locali La nuova disciplina delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali introdotta dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e dalla legge 20 novembre 2009 n. 166 D.p.r. 7 settembre 2010 "Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". gli enti locali devono verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici Regime di esclusiva del servizio pubblico Liberalizzazione dei servizi pubblici nel rispetto dei principi di universalità ed accessibilità Beni pubblici Al fine di svolgere i propri compiti le amministrazioni pubbliche devono utilizzare non solo risorse umane ma anche mezzi materiali. Beni pubblici servono essenzialmente a soddisfare interessi pubblici: beni demaniali e patrimonio indisponibile (art. 822 codice civile e ss., r.d.lgs. 2440/1923 e r.d. 827/1924) Patrimonio disponibile Il regime giuridico dei beni demaniali I beni demaniali sono tassativamente indicati dalla legge e possono essere necessari e accidentali. I beni del demanio necessario sono costituiti dal demanio marittimo, idrico e militare ed appartengono allo Stato. La gestione del demanio idrico è affidata alle Regioni ed agli enti locali competenti per territorio ai sensi dell’art. 86 del D.lgs. 112/98, realizzandosi così la scissione tra titolarità e gestione. I beni del demanio accidentale sono le strade, autostrade, aerodromi, acquedotti, immobili di interesse storico, archeologico e artistico, raccolte di musei, pinacoteche, archivi, biblioteche. Regime dei beni demaniali I beni del demanio necessario o accidentale sono caratterizzati dall’appartenenza ad enti territoriali (demanio statale, regionale, provinciale, comunale). Tutti i beni demaniali sono assoggettati alla disciplina posta dall’art. 823 c.c.: sono inalienabili, non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, sono incommerciabili, non è ammessa espropriazione né usucapione. Patrimonio indisponibile I beni del patrimonio indisponibile sono indicati dall’art. 826 c.c. co.2,3 e dall’art. 830 co.2 c.c.: le foreste, le miniere,le cave e torbiere, beni di interesse storico, archeologico, paleontologico ed artistico da chiunque ed in qualunque modo ritrovati, i beni della dotazione del P.d.R., le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, o delle Regioni, province, comuni, gli edifici destinati a pubblico servizio. I beni di interesse storico-artistico possono anche appartenere a privati. Il .Dlgs.42/04 regolamenta i poteri del proprietario al fine di garantire la conservazione e la tutela. Regime giuridico del patrimonio indisponibile I beni del patrimonio indisponibile sono assoggettati alla disciplina posta dall’art. 828 co.2 c.c. per cui essi non possono essere sottratti alla loro destinazione , se non nei modi stabiliti dalla legge. I beni mobili non sono pignorabili, non sono incommerciabili. Gli atti dispositivi devono rispettare il vincolo di destinazione a pubblico servizio. Regionalismo demaniale D.Lgs. 28 maggio 2010 n. 85 Con tale riforma si attribuisce ai Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni, a titolo oneroso, un proprio patrimonio, nel rispetto dei principi di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, valorizzazione ambientale, correlazione con competenze e funzioni. Sono trasferiti alle Regioni entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto i beni del demanio marittimo e relative pertinenze, i beni appartenenti al demanio idrico, le opere idrauliche e di bonifica. Sono trasferiti alle Province: i laghi, le miniere, presenti sul territorio.