L`imprenditore 1.1 La nozione di imprenditore Art.2082

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L’imprenditore
Requisiti
giuridici
Attività di
godimento e
impresa
Impresa
illecita
1.1 La nozione di imprenditore
Art.2082: è imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata
al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
L’art.2082 fissa i requisiti minimi che devono ricorrere perché un dato soggetto sia imprenditore.
Dall’articolo si ricava che l’impresa è attività (serie coordinata di atti) ed è attività caratterizzata da
uno specifico scopo (la produzione o lo scambio di beni o servizi) e da specifiche modalità di
svolgimento (essa deve essere svolta in maniera organizzata, con metodo economico e con
professionalità).
1.1.1 L’attività produttiva
È attività d’impresa lo svolgimento di un’attività produttiva, cioè di un’attività volta alla
produzione di nuova ricchezza grazie alla produzione, o allo scambio, di beni e servizi.
Non è impresa l’attività di mero godimento. Classico è l’esempio del proprietario di immobili che
li concede in locazione: egli non è imprenditore in quanto si limita a godere i frutti dei propri beni.
Certamente illegittime sono anche le società immobiliari di comodo: società il cui patrimonio
attivo è costituito esclusivamente dagli immobili conferiti dai soci e la cui attività si esaurisce nel
concedere tali immobili in locazione a terzi o agli stessi soci. Tali società sono nulle.
Un’attività può, però, costituire allo stesso tempo godimento di beni preesistenti e produzione di
nuovi beni o servizi. Ed in tal caso, in presenza degli altri requisiti richiesti dall’art.2082, fa
acquistare la qualità di imprenditore. Ad esempio l’attività alberghiera: le prestazioni locative sono
accompagnate dall’erogazione di servizi collaterali (pulizia locali, cambio biancheria, etc.) che
eccedono il mero godimento del bene.
È infine opinione ormai decisamente prevalente che la qualità di imprenditore deve essere
riconosciuta anche quando l’attività produttiva è illecita. Ferma restando l’applicazione delle
sanzioni amministrative e penali, non vi è alcuna ragione per sottrarre al fallimento un
contrabbandiere o un produttore di droga. Tuttavia, chi viola la legge non potrà avvalersi delle
norme che tutelano l’imprenditore: da un comportamento illecito non possono mai derivare effetti
favorevoli per il suo autore.
1.1.2 L’organizzazione
Il legislatore qualifica l’impresa come attività organizzata e definisce l’azienda come il complesso
dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
Occorre precisare che affinché una data attività produttiva possa dirsi organizzata in forma di
impresa basta un minimo di organizzazione di lavoro proprio o di capitale, tale per cui si possa
ritenere superata la soglia della semplice auto-organizzazione del proprio lavoro. Al di là si
diventa imprenditore ed imprenditori piccoli o grandi a seconda del caso concreto.
L’attività
d’impresa e
scopo di lucro
1.1.3 L’economicità dell’attività e scopo di lucro
Per avere un’impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico,
cioè secondo modalità che consentano almeno l’autosufficienza economica (pareggio fra i costi e i
ricavi).
Lo scopo di lucro non è considerato requisito essenziale per l’attività economica. La risposta è
decisamente negativa se per scopo lucrativo si intende il movente psicologico dell’imprenditore
(lucro soggettivo). Ciò in quanto la disciplina giuridica deve considerare solo elementi oggettivi.
La risposta deve essere però negativa anche se per scopo di lucro si intende il lucro oggettivo, cioè
il fatto che l’attività deve essere svolta secondo modalità volte a massimizzare i ricavi. La nozione
di imprenditore è infatti nozione unitaria, comprensiva sia dell’impresa privata (fra cui vi è anche
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l’impresa mutualistica) sia dell’impresa pubblica; e ciò implica che requisito essenziale può essere
considerato solo ciò che è comune a tutte le imprese e a tutti gli imprenditori.
L’impresa pubblica e l’impresa cooperativa (che ha scopo mutualistico) dimostrano perciò che il
requisito minimo essenziale dell’attività di impresa è l’economicità della gestione e non lo scopo
di lucro.
Attività
stagionali
Unico affare e
impresa
per conto
proprio
1.1.4 La professionalità
Professionalità è l’esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva.
La professionalità non richiede che l’attività imprenditoriale sia svolta in modo continuato e senza
interruzioni: per le attività stagionali è sufficiente il costante ripetersi degli atti di impresa
secondo le cadenze di quel dato tipo di attività.
È imprenditore anche chi compie un unico affare, se questo comporta il compimento di operazioni
molteplici e l’utilizzo di un apparato complesso, e si è imprenditori anche se si produce beni per
uso personale (impresa per conto proprio). La destinazione al mercato della produzione non è
infatti richiesta da alcun dato legislativo.
1.2 Impresa e professioni intellettuali
I liberi professionisti (avvocati, dottori commercialisti, notai, etc.) non sono mai in quanto tali
imprenditori. Il professionista è imprenditore solo se l’esercizio della professione costituisce
elemento di una attività organizzata in forma d’impresa.
È il caso del medico che gestisce una clinica privata nella quale opera, o del professore titolare di
una scuola privata nella quale insegna. In questi casi si è in presenza di due distinte attività,
intellettuale e di impresa, e troveranno perciò applicazione nei confronti dello stesso soggetto sia la
disciplina specifica dettata per la professione intellettuale (ad es: necessità di iscrizione agli albi
professionali), sia la disciplina dell’impresa. Il professionista intellettuale che si limita a svolgere
la propria attività non diventa mai imprenditore (è perciò risulta escluso dallo statuto
dell’imprenditore, con i suoi vantaggi quali la sottrazione al fallimento ma con anche i suoi
svantaggi, quali l’inapplicabilità della disciplina dell’azienda, dei segni distintivi e della
concorrenza sleale; divieto per i professionisti di farsi pubblicità, etc.).
Le categorie di imprenditori
Attività
agricole
essenziali
Nuova
nozione: il
ciclo biologico
2.1 Imprenditore agricolo
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Coltivazione del fondo, selvicoltura ed allevamento di animali sono attività tipicamente agricole.
Esse hanno però subito una profonda evoluzione dal 1942 ad oggi. Oggi il progresso tecnologico
può dar luogo ad ingenti investimenti di capitali anche in agricoltura e può sollevare sul piano
giuridico il dubbio se alcuni imprenditori agricoli debbano essere ricompresi sotto la disciplina
delle imprese commerciali (è quindi se è giusto il loro esonero dalla tenuta delle scritture contabili
nonché dal fallimento).
Al riguardo si è stabilito che è impresa agricola ogni impresa la cui attività è fondata sullo
svolgimento di un ciclo biologico naturale. Nessuna rilevanza ha il modo di produzione (e quindi
se si utilizzano ingenti capitali).
L’attuale articolo 2135 afferma che: per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di
animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, di carattere
vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci,
salmastre o marine.
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La produzione di specie vegetali è sempre qualificabile come attività agricola
Coltivazione essenziale, anche se realizzata con metodi che prescindono del tutto dallo
del fondo
sfruttamento della terra e dei suoi prodotti. Ne consegue che sono coltivazioni del
fondo anche le coltivazioni in serra e la floricoltura.
La selvicoltura è concepita come attività caratterizzata dalla cura del bosco per
Selvicoltura ricavarne i relativi prodotti. Non costituisce perciò attività agricola l’estrazione di
legname disgiunta dalla coltivazione del bosco.
Si intende non solo l’allevamento diretto ad ottenere prodotti tipicamente agricoli
(carne, latte, lana) ma anche l’allevamento di cavalli da corsa, l’allevamento e
l’addestramento di razze canine. Ancora, è impresa agricola l’allevamento di
Allevamento
animali da cortile (polli, conigli, etc.) e l’acquacoltura (pesci).
di animali
L’imprenditore ittico, cioè l’imprenditore che esercita l’attività di pesca
professionale diretta alla cattura di organismi acquatici in ambienti marini,
salmastri o dolci, è considerato imprenditore agricolo.
Attività
agricole per
connessione
In base al terzo comma dell’art. 2135 si intendono connesse:
• le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti ottenuti
prevalentemente da un’attività agricola essenziale;
• le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di
attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.
Le une e le altre sono attività oggettivamente commerciali. È industriale e non agricoltore chi
produce olio o formaggi; è commerciante e non agricoltore chi ha un negozio di frutta e verdura.
Queste attività sono però considerate agricole quando sono in connessione con una delle tre attività
agricole essenziali. Per qualificare l’attività come agricola per connessione:
 è necessario che il soggetto che la esercita sia imprenditore agricolo in quanto svolge in forma
di impresa una delle tre attività agricole tipiche e inoltre che sia un’attività coerente con quella
connessa (connessione soggettiva). È imprenditore commerciale il viticoltore che produce
formaggi; è invece imprenditore agricolo il viticoltore che produce vino;
 è necessario che si tratti di attività avente ad oggetto beni e servizi forniti mediante
l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda agricola (connessione oggettiva).
2.2 Imprenditore commerciale
È imprenditore commerciale colui che esercita una o più delle seguenti categorie di attività:
• attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
• attività intermediaria nella circolazione dei beni (settore del commercio);
• attività di trasporto;
• attività bancaria e assicurativa;
• altre attività ausiliarie alle precedenti (imprese di pubblicità, etc.).
Ma come vanno qualificate le imprese che non rientrano nell’elenco dell’art. 2195?
Dovranno essere considerate commerciali ogni impresa che non sia qualificabile come agricola
(es: le agenzie per il collocamento di collaboratrici domestiche o imprese di pubblici spettacoli).
Piccolo
imprenditore: il
criterio della
prevalenza
2.3 Il criterio dimensionale. La piccola impresa
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e
coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e
dei componenti della famiglia. Per avere un piccolo imprenditore è quindi necessario che:
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

l’imprenditore presti il suo lavoro nell’impresa;
il suo lavoro e quello degli eventuali familiari prevalga (in senso qualitativo-funzionale)
rispetto al capitale proprio o altrui investito nell’impresa e rispetto al lavoro altrui.
Come conseguenza, ad esempio, non è mai piccolo imprenditore chi investe ingenti capitali (un
gioielliere), anche se non si avvale di nessun collaboratore. I piccoli imprenditori non falliscono.
Le società non sono considerate, in nessun caso, piccoli imprenditori. Il criterio della prevalenza
del lavoro familiare è applicabile solo all’imprenditore persona fisica.
2.4 L’impresa artigiana
Secondo la legge quadro del 1985 la definizione di artigiano è basata:
• sull’oggetto dell’impresa, che può essere costituito da qualsiasi attività di produzione di beni o
di prestazioni di servizi con alcuni limiti ed esclusioni;
• sul ruolo dell’artigiano nell’impresa, richiedendo che esso svolga in misura prevalente il
proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Ma non, si badi, che il suo lavoro
prevalga sugli altri fattori produttivi.
La qualifica di impresa artigiana è riconosciuta anche alle imprese costituite in forma di società di
persone, di S.r.l e di cooperative, purché ricorrano determinate condizioni. Ma, per le società, il
fatto di essere società artigiane comporta il solo vantaggio di godere di una serie di provvidenze
(vantaggi) a favore dell’artigiano create dalle regioni. Non le esonera dal fallimento.
In passato, invece, tali società erano sottratte al fallimento. Ed era diversa anche la nozione di
impresa artigiana. Per la legge del 1956, il dato caratterizzante dell’impresa artigiana risiedeva
nella natura “artistica o usuale” dei beni o servizi prodotti e non nella prevalenza del lavoro
familiare nel processo produttivo.
Trasferimento della
partecipazione
Struttura
dell’impresa
familiare
2.5 L’impresa familiare
È impresa familiare l’impresa nelle quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli
affini entro il secondo grado dell’imprenditore: è la cosiddetta famiglia nucleare.
Il lavoro familiare nell’impresa era ed è fenomeno largamente diffuso ed era fenomeno che in
passato poteva dar luogo ad abusi ed ingiustizie in quanto il lavoro familiare si presumeva prestato
a titolo gratuito. Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 il legislatore ha voluto predisporre
una tutela minima del lavoro familiare nell’impresa.
La tutela legislativa è realizzata riconoscendo ai membri della famiglia nucleare che lavorino in
modo continuato nell’impresa determinati diritti patrimoniali e amministrativi.
Diritti patrimoniali
Diritti amministrativi
• diritto al mantenimento, anche se non • Le decisioni in merito alla gestione
dovuto ad altro titolo;
straordinaria dell’impresa sono adottate, a
• diritto di partecipazione agli utili
maggioranza, dai familiari che partecipano
dell’impresa;
all’impresa stessa.
• diritto sui beni acquistati con gli utili;
• diritto di prelazione sull’azienda in caso di
divisione.
Il diritto di partecipazione è trasferibile solo a favore degli altri membri della famiglia nucleare e
con il consenso unanime dei familiari già partecipanti.
L’impresa familiare resta un’impresa individuale, sia pure caratterizzata da una particolare
disciplina delle prestazioni lavorative dei familiari dell’imprenditore. Ne consegue che:
• i beni aziendali sono di proprietà esclusiva dell’imprenditore;
• i diritti patrimoniali dei partecipanti all’impresa costituiscono semplici diritti di credito nei
confronti dell’imprenditore;
• gli atti di gestione ordinaria rientrano nella competenza esclusiva dell’imprenditore.
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Si deve inoltre ritenere che l’imprenditore agisca nei confronti dei terzi in proprio e non quale
rappresentante dell’impresa familiare. Come conseguenza, se l’impresa è commerciale (e non
piccola), solo il famigliare-imprenditore sarà esposto al fallimento.
L’acquisto della qualità di imprenditore
Il principio
della spendita
del nome
3.1 L’imputazione dell’attività di impresa
L’individuazione del soggetto cui è applicabile la disciplina dell’impresa non solleva problemi
quando gli atti di impresa sono compiuti direttamente dall’interessato o da un suo rappresentante
che contratta in suo nome. È infatti principio generale del nostro ordinamento giuridico che se un
terzo è investito con un mandato della rappresentanza, grazie alla spendita del nome, tutti gli effetti
degli atti posti in essere dal mandatario in nome del mandante si producono direttamente nella
sfera giuridica del mandante.
3.2 Esercizio indiretto dell’attività di impresa. L’imprenditore occulto
L’esercizio dell’impresa può esser fatto attraverso una persona interposta senza mandato. Abbiamo
così due soggetti:
1. il soggetto che compie in proprio nome i singoli atti dell’impresa (imprenditore palese o
prestanome);
2. il soggetto che fornisce al primo i necessari mezzi finanziari, o che dirige di fatto l’impresa e fa
propri tutti i guadagni (imprenditore occulto).
In tale situazione gli atti di impresa saranno formalmente decisi dall’imprenditore palese, ma è
evidente che nella sostanza ogni decisione sarà adottata dall’imprenditore occulto.
Questo particolare modo di operare non solleva problemi fin quanto gli affari prosperano. Ne
solleva di ben gravi quando gli affari vanno male ed il soggetto “utilizzato” dal dominus sia una
persona fisica nullatenente.
È fuori di dubbio che i creditori potranno provare il fallimento del prestanome: questi ha agito in
proprio nome ed ha perciò acquistato la qualità di imprenditore commerciale. È altrettanto
indubbio che, data l’insufficienza del relativo patrimonio, i creditori ben poco potranno ricavare
dal fallimento del prestanome.
Quali sono i possibili rimedi?
L’imprenditore occulto, secondo una corrente presente nella dottrina, dovrebbe fallire in quanto vi
è un collegamento inscindibile fra potere e rischio di impresa; ma tale teoria ha scarsi consensi, la
premessa su cui si fonda non ha un solido fondamento normativo ed è smentita dai principi che
regolano la società di capitali. Infatti, dal 1993, per le Srl e oggi anche per le SpA neppure la
qualità di socio unico porta di per sé l’assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni
sociali. Ne consegue che nel nostro ordinamento il dominio di fatto di un’impresa individuale o di
una società di capitali non è condizione sufficiente per esporre a responsabilità e fallimento; né,
tanto meno, determina di per sé l’acquisto della qualità di imprenditore. L’imprenditore occulto,
quindi, non fallisce.
Principio di
effettività
3.3 L’acquisto della qualità di imprenditore: inizio dell’impresa
La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’attività di impresa (ovvero col
compimento del primo atto di gestione).
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Tuttavia, l’effettivo inizio dell’attività di impresa è spesso preceduto da una fase preliminare di
organizzazione. Da qui il problema se si diventa imprenditori già nella fase preliminare di
organizzazione.
Gli atti di organizzazione fanno acquistare la qualità di imprenditori quando, per il loro numero e
per la loro significatività, manifestano in modo non equivoco lo stabile orientamento dell’attività
verso un determinato fine produttivo. Perciò, un singolo atto non sarà di regola sufficiente perché
una persona fisica diventi imprenditore; e anche più atti non potrebbero bastare se risultano essere
inespressivi o non coordinati funzionalmente (ad es: affitto di un locale, acquisto di un auto,
richiesta di un fido bancario).
Per la società anche un solo atto di organizzazione imprenditoriale, se significativo, potrà essere
sufficiente per affermare che l’attività di impresa è iniziata (ad es: l’atto con cui una società
alberghiera acquista un’area fabbricabile).
3.4 La fine dell’impresa
Anche la fine dell’impresa è dominata dal principio di effettività: la qualifica di imprenditore si
perde con la cessazione effettiva dell’attività.
L’esatta determinazione del giorno di cessazione dell’attività di impresa ha poi particolare rilievo
per l’imprenditore commerciale. Ciò in quanto la legge fallimentare prevede che lo stesso può
essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell’attività.
Al riguardo occorre tenere presente che la fine dell’impresa è di regola preceduta da una fase di
liquidazione. Tale fase costituisce ancora esercizio dell’impresa e la qualità di imprenditore si
perde solo con la chiusura della liquidazione. Chiusura che si verifica solo con la definitiva
disaggregazione del complesso aziendale. Non è però necessario, si precisa, che siano stati pagati
tutti i debiti contratti durante l’esercizio dell’impresa.
Per le società, la cancellazione dal registro delle imprese presuppone non solo la disgregazione
dell’azienda, ma anche l’integrale pagamento delle passività ad opera dei liquidatori e la
definizione dei rapporti fra i soci. Non vi dovrebbero perciò essere dubbi che la cancellazione dal
registro delle imprese determina la fine dell’impresa societaria. Ciò nonostante, la giurisprudenza
per oltre 50 anni ha affermato che la società, benché cancellata dal registro delle imprese, doveva
ritenersi ancora esistente ed esposta al fallimento, fin quando non fosse stato pagato l’ultimo
debito. A questo stato di cose ha posto di recente fine la Corte Costituzionale, essa ha affermato
che l’anno per la dichiarazione di fallimento decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese.
Capacità e impresa
Capacità
Incompatibilità
Inizio
Continuazione
4.1.1 Incapacità e incompatibilità
La capacità all’esercizio di attività di impresa si acquista con la piena capacità di agire e quindi al
compimento dei diciotto anni. Il minore o l’incapace che esercita attività di impresa non acquista
la qualità di imprenditore, ferma restando l’applicazione delle norme che regolano la sorte di
singoli atti dallo stesso compiuti. Ad esempio, il minore che con raggiri ha occultato la sua minore
età non diventa imprenditore anche se i contratti conclusi non sono annullabili.
Non costituiscono limitazioni della capacità di agire, ma semplici incompatibilità, i divieti di
esercizio di imprese commerciale posti a carico di coloro che esercitano determinate professioni
(ad es: impiegati dello stato, avvocati, notai). La violazione di tali divieti non impedisce l’acquisto
della qualità di imprenditore commerciale, ma espone a sanzioni amministrative e ad un
aggravamento delle sanzioni penali per bancarotta in caso di fallimento.
4.1.2 L’impresa commerciale degli incapaci
Il legislatore stabilisce che in nessun caso è consentito l’inizio di una nuova impresa commerciale
in nome e nell’interesse del minore, interdetto o inabilitato.
È consentita solo la continuazione dell’esercizio di una impresa commerciale preesistente.
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Minore
emancipato
Intervenuta l’autorizzazione del tribunale alla continuazione dell’esercizio dell’impresa, chi ha la
rappresentanza legale (tutore o genitore) può compiere tutti gli atti che rientrano nell’esercizio
dell’impresa, siano essi di ordinaria o di straordinaria amministrazione.
Quanto all’inabilitato, intervenuta l’autorizzazione alla continuazione, potrà esercitare
personalmente l’impresa, con l’assistenza del curatore.
Diversamente, il minore emancipato può essere autorizzato dal tribunale anche ad iniziare una
nuova impresa commerciale. Con l’autorizzazione il minore emancipato acquista la piena capacità
di agire. Può esercitare l’impresa senza assistenza del curatore e può compiere da solo tutti gli atti
che eccedono l’ordinaria amministrazione anche se estranei all’esercizio dell’impresa.
Lo statuto dell’imprenditore commerciale
Funzione
Gli atti da
registrare
5.1 Il registro delle imprese
Il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale delle imprese individuali commerciali
non piccole e delle società commerciali. Il registro serve per rendere di pubblico dominio
determinati atti o fatti relativi alla vita delle imprese in modo che tali atti non solo siano resi
accessibili ai terzi ma che diventino opponibili a chiunque, indipendentemente dall’effettiva
conoscenza.
La tenuta del registro delle imprese è affidata, per ogni provincia, alla camera di commercio.
I fatti e gli atti da registrare sono specificati da una serie di norme e sono diversi a seconda della
struttura soggettiva dell’impresa. Riguardano, essenzialmente, gli elementi di individuazione
dell’imprenditore e dell’impresa (dati anagrafici, ditta, oggetto, sede principale, etc.), nonché la
struttura e l’organizzazione della società (atto costitutivo e sue modificazioni, nomina e revoca
degli amministratori, etc.)
Il registro delle imprese è articolato in due sezioni: sezione ordinaria e sezione speciale.
Nella sezione ordinaria sono tenuti all’iscrizione le società commerciali e gli imprenditori
commerciali individuali non piccoli (e quindi le società, i gruppi europei di interesse economico
con sede in Italia, gli enti pubblici che perseguono un’attività commerciale; le società estere con
sede in Italia).
L’iscrizione nel registro delle imprese ha funzione di pubblicità legale. Serve cioè non solo a
rendere conoscibili i dati pubblicati, ma ha anche, a seconda dei casi, efficacia dichiarativa,
costitutiva o normativa.
I fatti e gli atti sono opponibili a chiunque dal momento della loro registrazione.
L’omessa iscrizione non impedisce che il fatto non possa essere opposto ai terzi:
Efficacia
l’imprenditore che ha omesso la registrazione può sempre provare che il terzo
dichiarativa
era ugualmente a conoscenza del fatto (ad esempio, perché gli era stato
comunicato attraverso una lettera).
Efficacia
In alcuni ipotesi, tassativamente previste, l’iscrizione è un presupposto perché
costitutiva l’atto sia effettivamente produttivo di effetti. (caso SpA)
In altri casi, l’iscrizione è presupposto per l’applicazione di un determinato
Efficacia
regime giuridico (caso della Snc: la società esiste anche senza iscrizione ma la
normativa mancata registrazione impedisce che operi un regime di autonomia patrimoniale
meno gravoso per i soci della società).
Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del registro deve controllare che la documentazione è
formalmente regolare (regolarità formale), nonché l’esistenza e la veridicità dell’atto (regolarità
sostanziale); l’ufficio non può rilevare d’ufficio eventuali cause di nullità o di annullabilità
dell’atto.
Nella sezione speciale sono soggetti ad iscrizione:
• gli imprenditori agricoli individuali;
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•
•
•
i piccoli imprenditori individuali;
le società semplici;
gli imprenditori artigiani, già iscritti nell’apposito albo;
L’iscrizione nella sezione speciale ha funzione di pubblicità notizia. Tuttavia, per gli imprenditori
agricoli, i coltivatori diretti del fondo e le società semplici esercenti attività agricola, l’iscrizione
ha efficacia di pubblicità legale.
Principio
generale
5.2 La scritture contabili obbligatorie
Le scritture contabili sono documenti che contengono la rappresentazione, in termini quantitativi,
dei singoli atti svolti nell’esercizio dell’attività d’impresa.
La tenuta delle scritture contabili è obbligatoria per gli imprenditori che esercitano attività
commerciale, con esclusione dei piccoli imprenditori; inoltre, le società commerciali sono
obbligate alla tenuta delle scritture anche se non esercitano attività commerciale.
Secondo l’art. 2214 l’imprenditore deve tenere tutte le scritture contabili che siano richieste dalla
natura e dalle dimensioni dell’impresa.
Le scritture necessarie per un’ordinata contabilità variano a seconda del tipo di attività, delle
dimensioni e dell’articolazione territoriale dell’impresa. In ogni caso, devono essere tenuti:
 il libro giornale, che è un registro cronologico e analitico. In esso devono essere indicate
giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa. Basta che le operazioni
siano registrate nell’ordine in cui sono compiute e non necessariamente il giorno stesso del
loro compimento;
 il libro degli inventari, che è un registro di tipo periodico-sistematico. Deve essere redatto
all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno.
Inoltre, devono essere conservati, per ciascun affare, gli originali della corrispondenza
commerciale (lettere, fatture, etc.) ricevuta e le copie di quella spedita. A seconda della
dimensione e del tipo l’impresa può tenere il libro mastro, il libro cassa, il libro magazzino (utile
per la contabilità di magazzino).
Sanzioni
Efficacia
probatoria
5.3 Regolarità delle scritture contabile. Efficacia probatoria
Le scritture contabili e la corrispondenza commerciale deve essere conservata per 10 anni. Per
garantire la veridicità delle scritture contabili e per impedire che le stesse siano successivamente
alterate è imposta l’osservanza di determinate regole formali e sostanziali nella loro tenuta.
Formalità estrinseche: in base all’attuale disciplina, il libro giornale e il libro degli inventari
devono essere numerati progressivamente pagina per pagina prima di essere messi in uso. Sono
invece state soppresse la vidimazione annuale e l’obbligo della bollatura foglio per foglio.
Formalità intrinseche: tutte le scritture contabili devono essere tenute secondo le norme di una
ordinata contabilità: senza spazi in bianco, senza interlinee, senza abrasioni e in modo che le
parole cancellate restino leggibili.
L’imprenditore che non tiene regolarmente le scritture contabili non può utilizzarle come mezzo di
prova a suo favore. È, inoltre, assoggettato alle sanzioni penali per i reati di bancarotta in caso di
fallimento.
Le scritture contabili, siano o meno regolarmente tenute, possono sempre essere utilizzate dai terzi
come mezzo processuale di prova contro l’imprenditore che le tiene. Al contrario perché
l’imprenditore possa utilizzarle come prova devono ricorrere tre condizioni: le scritture devono
essere regolarmente tenute; la controparte deve essere a sua volta un imprenditore (obbligato alla
tenuta delle scritture contabile); la controversia sia relativa a rapporti inerenti all’esercizio
dell’impresa.
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La rappresentanza commerciale
6.1 Ausiliari dell’imprenditore commerciale e rappresentanza
Nello svolgimento della propria attività l’imprenditore può avvalersi della collaborazione di altri
soggetti. La collaborazione può riguardare anche la conclusione di affari con terzi in nome e per
conto dell’imprenditore: l’agire in rappresentanza.
Il fenomeno della rappresentanza è regolato in via generale dagli art.1387ss del codice civile. È
però regolato da norme speciali quando si tratta di atti inerenti all’esercizio di impresa
commerciale posti in essere da alcune figure tipiche di ausiliari interni (institore, procuratori e
commessi), che per la loro posizione assegnata nell’impresa, sono destinati ad entrare stabilmente
in contatto con i terzi e a concludere affari per l’imprenditore.
La
rappresentanza Per la posizione rivestita nell’organizzazione aziendale, institore, procuratori e commessi sono
commerciale
automaticamente investiti del potere di rappresentanza dell’imprenditore e di un potere
commisurato al tipo di mansione che la qualifica comporta. Il loro potere di vincolare direttamente
l’imprenditore non si fonda cioè sulla presenza di una procura, ma costituisce effetto naturale di
quella determinata collocazione nell’impresa ad opera dell’imprenditore. Questi potrà modificare il
contenuto legale tipico del potere di rappresentanza degli ausiliari, ma in tal caso occorre uno
specifico atto, opponibile ai terzi solo se portato a loro conoscenza.
È institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio dell’impresa o di una sede
secondaria o di un ramo particolare della stessa. È, nel linguaggio comune, il
direttore generale dell’impresa o di una filiale o di un settore produttivo.
 l’institore può compiere in nome dell’imprenditore tutti gli atti pertinenti
all’esercizio dell’impresa (rappresentanza sostanziale), ma non può vendere,
affittare l’azienda o ipotecare i beni immobili in quanto la rappresentanza è
limitata agli atti che riguardano la gestione dell’impresa (gestione = esercizio
dell’impresa);
 è tenuto, congiuntamente con l’imprenditore, all’adempimento degli obblighi
di iscrizione nel registro delle imprese e alla di tenuta delle scritture contabili
dell’impresa o della sede cui è preposto;
 l’institore, negli atti con i terzi, deve spendere il nome dell’imprenditore
Institore
affinché l’atto compiuto e i relativi effetti ricadono direttamente sul
rappresentato. Se non spende il nome solo l’institore è personalmente
obbligato; tuttavia, obbligato è anche l’imprenditore, quando gli atti compiti
dall’institore siano pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto;
 l’institore può stare in giudizio, sia come attore che come convenuto, per le
obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è
preposto (rappresentanza processuale).
Procuratore
Le limitazioni ai poteri dell’institore da parte dell’imprenditore sono opponibili ai
terzi solo se l’atto di limitazione è stato pubblicato sul registro delle imprese,
salvo la prova che i terzi conoscevano l’esistenza delle limitazioni al momento
della conclusione dell’affare.
I procuratori sono coloro che in base ad un rapporto continuativo sono preposti a
dirigere un circoscritto e determinato settore operativo dell’impresa (sono
procuratori, ad esempio, il direttore del settore acquisti, del personale, etc.). Il
procuratore:
 ha il potere di compiere per l’imprenditore tutti gli atti pertinenti a un
circoscritto e determinato settore operativo dell’impresa;
 non ha la rappresentanza processuale dell’imprenditore, neppure per gli atti da
lui posti in essere;
 non è soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta
9
Commesso
delle scritture contabili;
 risponde da solo (e non insieme all’imprenditore) per gli atti compiuti senza la
spendita del nome dell’imprenditore.
I commessi sono ausiliari subordinati cui sono affidate mansioni esecutive o
materiali che li pongono in contatto con terzi. Essi possono compiere gli atti
ordinariamente rientranti nel loro incaricato. I commessi non possono né
concedere dilazioni o sconti che non siano d’uso e, se preposti alla vendita nei
locali dell’impresa, non possono esigere il prezzo fuori dai locali stessi, né
possono esigerlo all’interno dell’impresa se alla riscossione è destinata apposita
cassa.
L’azienda
Azienda e
impresa
Unità funzionale
dell’azienda
Avviamento
7.1 L’azienda
L’art. 2555 definisce l’azienda come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per
l’esercizio dell’impresa. L’azienda costituisce l’apparato strumentale di cui l’imprenditore si
avvale per lo svolgimento e nello svolgimento della propria attività.
L’azienda è un insieme di beni eterogenei caratterizzati dall’unitaria destinazione ad uno specifico
fine produttivo.
Il rapporto di strumentalità e di complementarietà fra i singoli elementi costitutivi dell’azienda fa
sì che il complesso unitario acquisti di regola un valore di scambio maggiore della somma dei
valori dei singoli beni che in un dato momento lo costituiscono. Tale maggior valore si definisce
avviamento. Si distingue tra:
• avviamento oggettivo, ricollegabile a fattori che permangono anche se muta il titolare
dell’azienda (si pensi, ad esempio, alla capacità di un complesso industriale di consentire la
produzione a costi competitivi sul mercato);
• avviamento soggettivo, dovuto all’abilità operativa dell’imprenditore e in particolare alla sua
abilità nel formare, conservare e accrescere la clientela.
7.2 La circolazione dell’azienda
L’azienda può essere l’oggetto di un atto di disposizione quale la vendita. È importante stabilire se
un determinato atto di disposizione dell’imprenditore sia da qualificare come trasferimento di
azienda o come trasferimento di singoli beni aziendali; non sempre la distinzione è agevole nella
pratica.
Si ha un trasferimento di azienda quando l’atto di disposizione comprende l’intero complesso
aziendale oppure, pur comprendendo solo un ramo particolare dell’azienda, esso risulta dotato di
organicità operativa
I contratti devono essere stipulati con l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il
trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto
(ad esempio, il conferimento d’azienda in una società di capitali dovrà sempre avvenire per atto
pubblico). Per tutte le imprese soggette a registrazione è prescritto che i contratti di trasferimento
devono essere iscritti nel registro delle imprese nel termine di 30 giorni.
La vendita dell’azienda produce un ulteriore effetto il divieto di concorrenza: chi aliena un’azienda
commerciale deve astenersi, per un periodo di tempo massimo di 5 anni, dall’iniziare una nuova
impresa che possa per oggetto, ubicazione o per altre circostanze sviare la clientela dall’azienda
ceduta. Il divieto di concorrenza è però derogabile e ha carattere relativo: sussiste nei limiti in cui
la nuova attività dell’alienante sia potenzialmente idonea a sottrarre clientela all’azienda ceduta.
Successione L’acquirente subentra in tutti i rapporti contrattuali in corso di esecuzione che
nei contratti l’alienante ha stipulato con fornitori, finanziatori, lavoratori e clienti. . Il consenso
aziendali
del terzo contraente non è necessario per il trasferimento del contratto; dal
10
Successione
nei crediti
aziendali
Successione
nei debiti
aziendali
trasferimento il terzo contraente dovrà eseguire le proprie prestazioni nei
confronti del nuovo titolare dell’azienda.
Tuttavia, il terzo può recedere dal contratto entro 3 mesi dalla notizia del
trasferimento se sussiste una giusta causa. Il recesso determina l’estinzione del
contratto e non il ritorno del contratto in testa all’alienante.
La notifica al debitore ceduto o l’accettazione da parte di questi, è sostituita da
una sorta di notifica collettiva: l’iscrizione del trasferimento dell’azienda nel
registro delle imprese.
Da tale momento la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta ha effetto nei
confronti dei terzi, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione.
Tuttavia, il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante.
Questa disciplina è circoscritta alle imprese soggette a registrazione con effetti di
pubblicità legale; negli altri casi trova applicazione la disciplina generale della
cessione dei crediti.
Non è ammesso il mutamento del debitore senza il consenso del creditore.
L’alienante non è liberato da tali debiti se non risulta che i creditori vi hanno
consentito; inoltre, nelle imprese commerciali, l’acquirente dell’azienda risponde
in solido dei debiti suddetti se risultano dai libri contabili obbligatori.
Per i debiti di lavoro l’acquirente dell’azienda risponde, in solido con l’alienante,
anche se non risultano dalle scritture contabili o anche se l’acquirente non ne ha
avuto conoscenza all’atto del trasferimento.
7.3 Usufrutto dell’azienda
La costituzione in usufrutto di un azienda comporta il riconoscimento in testa all’usufruttuario di
particolari poteri-doveri. L’usufruttuario deve esercitare l’azienda sotto la ditta che la
contraddistingue. Inoltre, deve condurre l’azienda senza modificarne la destinazione ed in modo da
conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte. La
violazione di tali obblighi determinano la cessazione dell’usufrutto per abuso dell’usufruttuario.
Il potere-dovere di gestione dell’usufruttuario comporta che lo stesso non solo può godere dei beni
aziendali, ma ha anche il potere di disporne nei limiti segnati dalle esigenze della gestione.
L’usufruttuario ha quindi il potere di acquistare ed immettere nell’azienda nuovi beni; beni che
diventano di proprietà del nudo proprietario e sui quali l’usufruttuario avrà diritto di godimento. Al
termine dell’usufrutto l’azienda risulterà composta in tutto o in parte da beni diversi da quelli
originari. È pertanto previsto che venga redatto un inventario all’inizio e alla fine dell’usufrutto e
che la differenza fra le due consistenze venga regolata in denaro.
7.4 Affitto dell’azienda
L’affitto di azienda è un contratto diverso dalla locazione di un immobile destinato all’esercizio di
attività di impresa: nel primo caso, oggetto del contratto è un complesso di beni organizzati; nel
secondo caso, il contratto ha per oggetto il locale in quanto tale.
La disciplina della concorrenza
8.1 La legislazione antimonopolistica italiana e comunitaria
La libertà di iniziativa economica e la competizione fra imprese non possono tradursi in atti e
comportamenti che pregiudicano in modo rilevante e durevole la struttura concorrenziale del
mercato.
La legge 287/1990 ha istituito l’autorità garante della concorrenza e del mercato che vigila sul
rispetto della normativa antimonopolistica, adotta i provvedimenti antimonopolistici necessari ed
irroga le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla legge. Per il settore bancario è tuttavia
competente la banca d’Italia e per il settore delle assicurazioni l’Isvap. La competenza
11
dell’autorità italiana ha carattere residuale: è circoscritta alle pratiche anticoncorrenziali che hanno
rilievo esclusivamente locale e che non incidono nel mercato comunitario. Per queste ultime è
competente in via esclusiva la commissione UE.
8.2 Le pratiche anticoncorrenziali
Tipologie
Descrizione
Le intese sono comportamenti concordati fra imprese, anche attraverso
organismi comuni (consorzi, associazioni di imprese, etc.), volti a limitare la
propria libertà di azione sul mercato. Ad es: accordi con cui si fissano prezzi
uniformi o si contingenta la produzione.
Intese
Vietate sono solo le intese che hanno per oggetto o per effetto l’impedire, il
restrittive della
restringere o il falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza
concorrenza
all’interno del mercato o in una sua parte rilevante. Sono lecite, al contrario, le
intese minori: le intese che non incidono in maniera rilevante sull’assetto
concorrenziale del mercato. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
Chiunque può agire in giudizio per farne accertare la nullità.
Ad un’impresa in posizione dominante è in particolare vietato di:
Abuso di
 imporre prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravosi;
posizione
 impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato;
dominante
 applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti.
È vietato l’abuso dello stato di dipendenza economica nel quale si trova
un’impresa cliente o fornitrice rispetto ad una o più altre imprese anche in
pozione non dominante sul mercato. Si intende per dipendenza economica la
Abuso di
situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti
dipendenza
commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi.
economica
Il patto attraverso il quale si realizza l’abuso di dipendenza economica è nullo
ed espone al risarcimento dei danni nei confronti dell’impresa che ha subito
l’abuso.
Si ha concentrazione quando:
 due o più imprese si fondono dando luogo ad un’unica impresa
(concentrazione giuridica);
 due o più imprese, pur restando giuridicamente distinte, diventano un’unica
entità economica (concentrazione economica).
Diversi sono gli strumenti giuridici che possono dar luogo ad un’operazione di
concentrazione: fusione, scissione, acquisto di un’azienda, etc. Identico però è il
risultato economico: l’ampliamento della quota di mercato realizzato attraverso
operazioni che comportano la riduzione del numero delle imprese indipendenti
Concentrazioni
operanti nel settore. Le concentrazioni diventano illecite quando danno luogo a
gravi alterazioni del regime concorrenziale del mercato. Pericolo questo che
ovviamente sussiste solo per le concentrazioni di maggior dimensione.
È perciò stabilito che solo le operazioni di concentrazione che superano
determinate soglie di fatturato devono essere preventivamente comunicate
rispettivamente all’autorità italiana o alla commissione. L’autorità può
senz’altro vietare la concentrazione se ritiene che la stessa comporta la
costituzione di una posizione dominante con effetti distorsivi per la concorrenza
stabili e durevoli. In alternativa, può autorizzarla prescrivendo le misure
necessarie per impedire tali conseguenze.
12
8.3 Le limitazioni legali alla concorrenza
L’interesse generale può legittimare la soppressione della libertà di concorrenza attraverso la
costituzione per legge di monopoli pubblici.
Quando la produzione di determinati beni o servizi è attuata in regime di monopolio legale, il
legislatore si preoccupa di tutelare gli utenti contro possibili comportamenti arbitrari del
monopolista. L’art. 2597 pone un duplice divieto a carico di chi opera in regime di monopolio:
 l’obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni e di soddisfare le richieste che
siano compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa;
 l’obbligo di rispettare le parità di trattamenti fra i diversi richiedenti.
8.4 Le limitazioni convenzionali della concorrenza
Il patto che limita la concorrenza è riferito a un determinato ambito territoriale o, alternativamente,
a un determinato tipo di attività. È posto anche un limite massimo di durata: cinque anni.
Finalità esclusiva della disciplina è di tutelare il soggetto che assume convenzionalmente l’obbligo
di non concorrenza, evitando così un’eccessiva compressione della sua libertà individuale di
iniziativa economica.
Tipologia: costituiscono esempi classici di patti limitativi della concorrenza i cartelli e i consorzi
anticoncorrenziali. Frequenti sono anche le pattuizioni limitative della concorrenza inserite in
contratti fra produttori e rivenditori (ad es: concessione di vendita in esclusiva).
8.5 La concorrenza sleale
I fatti, gli atti e i comportamenti che violano la correttezza e la professionalità nella competizione
fra imprenditori sono atti di concorrenza sleale. Tali atti sono repressi e sanzionati anche se
compiuti senza dolo o colpa e anche se non hanno arrecato un danno ai concorrenti. Basta il danno
potenziale: vale a dire che l’atto sia idoneo a danneggiare l’altrui azienda.
Interessi tutelati: l’interesse tutelato dalla disciplina della concorrenza sleale non si esaurisce
nell’interesse degli imprenditori a non veder alterate le proprie probabilità di guadagno per
effetto di comportamenti sleali dei concorrenti. Tutelato è anche il generale interesse che non
vengano falsati gli elementi di valutazione e di giudizio dei consumatori.
È un atto di concorrenza sleale ogni atto idoneo a creare confusione con i prodotti
Atto di
o con l’attività di un concorrente. È lecito attrarre a sé l’altrui clientela, ma non è
confusione lecito farlo avvalendosi di mezzi che possono trarre in inganno il pubblico sulla
provenienza dei prodotti e sull’identità personale dell’imprenditore.
Il primo consiste nel diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività
di un concorrente, idonei a determinare il discredito. Il secondo è l’appropriazione
Atto di
di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente.
denigrazione Comune a questi atti è la finalità di falsare gli elementi di valutazione del
e atto di
pubblico. Con la denigrazione si tende a mettere in cattiva luce i concorrenti
vanteria
danneggiando la loro reputazione. Con la vanteria si intende incrementare il
proprio prestigio attribuendo ai propri prodotti pregi e qualità che in realtà
appartengono ad altri concorrenti.
Fra gli atti contrari al parametro della correttezza professionale rientra la
Pubblicità
pubblicità menzognera: falsa attribuzione ai propri prodotti di qualità o pregi non
menzognera
appartenenti ad alcun concorrente.
Concorrenza Consiste nella sistematica imitazione delle altrui iniziative imprenditoriali, sia
parassitaria pure con accorgimenti tali da evitare la piena confondibilità delle attività.
È la sistematica vendita sottocosto dei propri prodotti, finalizzata all’eliminazione
Dumping
dei concorrenti.
Storno di
La sottrazione ad un concorrente di dipendenti particolarmente qualificati attuata
dipendenti con mezzi scorretti.
13
La società semplice, la società in nome collettivo
Snc regolare e
irregolare
9.1 I caratteri essenziali della società semplice e della Snc
La società semplice è un tipo di società utilizzabile solo se l’attività di impresa non è commerciale
(in sostanza viene utilizzata soltanto da imprese agricole). Per costituire la società semplice
occorre l’iscrizione nel registro delle imprese nella sezione speciale; tale iscrizione ha efficacia di
pubblicità legale.
La società semplice è il regime residuale dell’attività societaria non commerciale, destinato a
trovare applicazione ove non risulti che le parti hanno voluto costituire la società secondo uno
degli altri tipi legislativamente previsti.
La società in nome collettivo è un tipo di società che può essere utilizzato sia per l’esercizio di
attività commerciale che per l’esercizio di attività non commerciale.
La Snc è il regime residuale dell’attività societaria commerciale; una specifica opzione per questo
tipo di società è necessaria solo se l’attività da esercitare non è commerciale.
La società in nome collettivo è regolata, in parte, per rinvio alle norme sulla società semplice e in
parte con norme specifiche. Come tutte le società commerciali, la Snc è soggetta all’iscrizione nel
registro delle imprese con effetti di pubblicità legale. Il mancato adempimento di questo obbligo di
pubblicità non impedisce che la società venga ad esistenza. Se l’obbligo viene adempiuto, la
società assume una determinata condizione giuridica che si suole descrivere come “società
regolare”; altrimenti, essa è una società “irregolare”.
LA COSTITUZIONE
La società si costituisce tramite un contratto stipulato tra i soci.
Il contratto della società semplice non è soggetto a forme particolari. Il contratto di società può
formarsi anche oralmente o tacitamente, cioè desunto dal comportamento concludente delle parti
(società di fatto).
Per quanto riguarda la società in nome collettivo affinché sia regolare l’atto costitutivo deve essere
redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Deve inoltre contenere le seguenti
indicazioni:
1. le generalità dei soci;
2. la ragione sociale;
3. i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società;
4. la sede della società;
5. l’oggetto sociale;
6. i conferimenti di ciascun socio;
7. i criteri di ripartizione degli utili;
8. la durata della società.
14
Anche ai fini della registrazione non tutte queste indicazioni sono però essenziali. E non lo sono in
particolare i nn.3 e 7, la cui mancanza è supplita da norme di legge.
LA FORMA DEI CONFERIMENTI
La libertà di forma per la costituzione delle società di persone incontra un limite quando forme
speciali sono richieste dalla natura dei beni conferiti. La forma scritta a pena di nullità è necessaria
quando il conferimento ha per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, anche per il
semplice godimento a tempo indeterminato o per un tempo eccedente i nove anni. È tuttavia
opinione diffusa che la forma scritta è richiesta solo per la validità del conferimento immobiliare,
non per la validità del contratto sociale.
Società di
fatto
Società
occulta
Società
apparente
9.2 Società di fatto, società occulta
Per la costituzione di una società di persone non è necessario l’atto scritto. Il contratto di società si
può perfezionare anche per fatti concludenti e si parla in tal caso di società di fatto. La società di
fatto è regolata dalle norme della società semplice se l’attività esercitata non è commerciale;
mentre se è commerciale è regolata dalle norme della s.n.c. irregolare.
Una società di fatto che esercita attività commerciale è esposta al fallimento, e il fallimento della
società determina automaticamente anche il fallimento di tutti i soci: sia dei soci noti al momento
della dichiarazione di fallimento (soci palesi), sia dei soci occulti (cioè dei soci la cui esistenza è
stata solo successivamente scoperta).
La prova dell’esistenza dei soci occulti può basarsi anche su presunzioni rivelatrici degli elementi
essenziali del contratto di società nei rapporti interni (conferimento, gestione comune, etc.), purché
gli indizi siano univoci e concordanti. In breve, l’esteriorizzazione della qualità di socio non è
necessaria.
Dalla società con soci occulti va tenuto distinto il fenomeno della società occulta. È società occulta
la società costituita con l’espressa e concorde volontà dei soci di non rivelarne l’esistenza
all’esterno1. Sicché, per comune accordo, l’attività di impresa è svolta per conto della società, ma
senza spenderne il nome. La società esiste fra i soci, ma non viene esteriorizzata. Lo scopo è di
limitare la responsabilità nei confronti dei terzi al patrimonio (di solito modesto) del singolo
gestore.
La mancata esteriorizzazione della società non impedisce ai terzi di invocare la responsabilità
anche della società occulta e degli altri soci. Necessario e sufficiente e che i terzi provino
l’esistenza del contratto di società e che gli atti posti in essere dal soggetto siano riferibili alla
società, seppure non sia stata esteriorizzata. Perciò, dichiarato il fallimento di un imprenditore
individuale, la giurisprudenza prevalentemente non esita ad estenderne il fallimento, una volta
acquisita la prova che esiste la società, alla società e agli altri soci occulti.
La società apparente è una società che, se non ancorché esistente nei rapporti tra i presunti soci,
deve considerarsi esistente all’esterno quando due o più persone operino in modo da ingenerare nei
terzi l’incolpevole affidamento circa l’esistenza effettiva della società. È così preclusa la
possibilità degli apparenti soci di eccepire l’inesistenza della società e la società apparente è
assoggettata al fallimento come una società di fatto realmente esistente.
9.3 L’invalidità della società
Per l’invalidità del contratto costitutivo di una società di persone valgono le cause di nullità e le
cause di annullabilità previste dalla disciplina generale dei contratti. Si avrà:
 nullità quando il contratto è contrario a norme imperative o l’oggetto è illecito.
 annullabilità in caso di incapacità delle parti o di consenso viziato per errore, violenza o dolo.
1
La società occulta può essere una società di fatto, ma può risultare anche da un atto scritto tenuto ovviamente segreto
dai soci.
15
È necessario distinguere fra cause di invalidità che colpiscono l’intero contratto di società e cause
di invalidità che colpiscono solo una singola partecipazione (ad es: partecipazione di un minore
non autorizzato). In questo secondo caso, se la partecipazione non è essenziale per il
conseguimento dell’oggetto sociale, il contratto resta valido e produttivo di effetti per gli altri soci
e la società continuerà fra costoro.
LA NULLITÀ DELLA SOCIETÀ OPERANTE
La situazione si fa complessa quando, nonostante l’invalidità, l’attività sociale è di fatto iniziata
dando luogo all’acquisto di diritti e all’assunzione di obbligazioni nei confronti di terzi.
In questo caso la retroattività della nullità del contratto cede il posto ad un altro e diverso principio
generale. Fermo restando che le cause di invalidità delle società di persone sono quelle previste
dalla disciplina generale dei contratti, la sentenza di nullità intervenuta dopo l’inizio dell’attività
opererà come semplice causa di scioglimento della società. Perciò:
 restano in vita tutti gli atti precedentemente posti in essere in nome della società;
 i soci non sono liberati dall’obbligo di eseguire i conferimenti promessi;
 resta ferma l’autonomia patrimoniale della società e la responsabilità personale dei soci per le
obbligazioni sociali;
 con la sentenza di nullità si apre la fase di liquidazione.
9.4.1 I conferimenti
Con la costituzione della società il socio si assume l’obbligo di effettuare i conferimenti
determinati nel contratto sociale.
La determinazione
La determinazione convenzionale del conferimento dovuto da ciascun socio non è però condizione
dei conferimenti
essenziale per la valida costituzione di una società di persone. All’eventuale silenzio in merito
dell’atto costitutivo supplisce la legge con norme dispositive. Infatti, nel silenzio del contratto si
presume che:
a) tutti i conferimenti devono essere eseguiti in denaro;
b) se i conferimenti non sono stati determinati si presume che i soci siano obbligati a conferire, in
parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale.
I beni
conferibili
Conferimento
di beni in
proprietà
Conferimento
di beni in
godimento
Conferimento
di crediti
Il socio
d’opera
Diversamente da quanto avviene nella SpA, nessuna limitazione è poi posta all’autonomia privata
per quanto riguarda le entità conferibili. Nelle società di persone può essere perciò conferita ogni
entità (bene o servizio) suscettibili di valutazione economica.
9.4.2 La disciplina dei conferimenti
Il codice detta una specifica disciplina per alcuni tipi di conferimenti diversi dal denaro:
conferimenti di beni in natura, conferimenti di crediti, conferimento d’opera.
Per il conferimento di beni in proprietà è disposto che la garanzia dovuta dal socio e il passaggio
dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.
Il socio è tenuto alla garanzia per evizione e per rischi sulla cosa. Sul socio grava inoltre il rischio
del perimento per caso fortuito della cosa fin quando la proprietà non sia passata alla società (o al
momento della stipulazione del contratto, per cosa determinata, o al momento della loro
specificazione, se si tratta di cose determinate solo nel genere).
Il perimento della cosa, prima che la proprietà sia acquistata dalla società, comporta che il socio
può (ma non deve) essere escluso dalla società.
16
Per i beni conferiti in godimento, il rischio è a carico del socio che le ha conferite. Questi potrà
perciò essere escluso dalla società qualora la cosa perisca o il godimento diventi impossibile per
causa non imputabile agli amministratori. Il bene conferito in godimento resta di proprietà del
socio e avrà diritto alla restituzione del bene al termine della società nello stato in cui si trova.
Il socio che conferisce crediti risponde nei confronti della società dell’insolvenza del debitore
ceduto nei limiti del valore assegnato al suo conferimento.
Nelle società di persone il conferimento può essere costituito anche dall’obbligo del socio di
prestare la propria attività lavorativa (manuale o intellettuale) a favore della società.
Il socio d’opera non è un lavoratore subordinato e non ha diritto al trattamento salariale e
previdenziale proprio dei lavoratori subordinati. Il compenso per il suo lavoro è rappresentato dalla
partecipazione ai guadagni della società. Sul socio d’opera grava il rischio dell’impossibilità di
svolgimento della prestazione, anche per causa a lui non imputabile; gli altri soci possono
escluderlo per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita. Inoltre, in fase di
liquidazione egli parteciperà solo alla ripartizione dell’eventuale attivo che residua dopo il
rimborso del valore nominale del conferimento dei soci che hanno apportato capitali. Non ha,
perciò, diritto a percepire, in prededuzione, una somma di denaro pari al valore globale dei servizi
prestati alla società.
Trasferimento
della quota
sociale
Pubblicità
Le
modificazioni a
maggioranza
9.5 Modifiche all’atto costitutivo
Nella società semplice e nella Snc il contratto sociale può essere modificato soltanto col consenso
di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.
Fra le modificazioni del contratto sociale rientrano anche i mutamenti nella compagine sociale. Per
il rapporto fiduciario che normalmente intercorre fra i soci, il consenso di tutti i soci è necessario
per il trasferimento della quota sociale sia fra vivi che a causa di morte. In mancanza, il
trasferimento è improduttivo di effetti per la società e gli altri soci.
Nelle Snc le modificazioni dell’atto costitutivo sono soggette a pubblicità legale e finché non sono
state iscritte nel registro delle imprese non sono opponibili ai terzi, a meno che non si provi che i
terzi ne avevano conoscenza.
Se la regola per le modifiche dell’atto costitutivo è l’unanimità, l’art.2252 consente però che possa
essere convenuto diversamente. Tuttavia si esclude che la maggioranza possa modificare le “basi
essenziali” della società e quindi, ad esempio, mutare radicalmente l’oggetto sociale.
La preoccupazione di fondo è impedire possibili abusi della maggioranza. Tuttavia, non esiste
nell’attuale disciplina delle società di persone un principio inderogabile che escluda decisioni a
maggioranza riguardanti le “basi essenziali della società”. Il che non significa però che i poteri
modificativi della maggioranza siano senza limiti. In materia debbono trovare applicazione i
principi generali quali: l’obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede ed il rispetto della
parità di trattamento fra i soci.
9.6 Il capitale sociale
Una disciplina del capitale sociale è del tutto assente nella società semplice. Anzi, non è neppure
richiesta la valutazione iniziale dei conferimenti. Il che si spiega anche col fatto che la società
semplice (in quanto destinata esclusivamente all’esercizio di attività non commerciale) non è
obbligata alla tenuta delle scritture contabili ed alla redazione del bilancio. Il capitale sociale, nella
società in nome collettivo, è il valore in denaro dei conferimenti di beni eseguiti o promessi dai
soci, quale risulta dalle valutazioni compiute nell’atto costitutivo.
Nel corso del tempo, il capitale sociale rimane inalterato fino quando una modificazione dell’atto
costitutivo non ne determini l’aumento o la riduzione. Vi sono delle norme a tutela dell’integrità
patrimoniale:
• è vietata la ripartizione fra i soci di utili non realmente conseguiti (utili fittizi);
• se si verifica una perdita del capitale sociale, non si può ripartire utili fino a che il capitale non
sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente;
17
•
Riduzione
reale del
capitale sociale
è vietato agli amministratori di rimborsare ai soci i conferimenti eseguiti o liberarli
dall’obbligo di ulteriori versamenti in assenza di una specifica deliberazione di riduzione del
capitale sociale.
Se viene adottata una delibera di riduzione del c.s., per tutelare i creditori sociali, essa può essere
eseguita solo dopo che siano decorsi 3 mesi dall’iscrizione nel registro delle imprese e a
condizione che entro tale termine nessuno dei creditori sociali anteriori all’iscrizione abbia fatto
opposizione
9.7 Partecipazione dei soci agli utili e alle perdite
È nullo il patto leonino, il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli
utili e alle perdite (art. 2265).
Sono altresì nulle le convenzioni sociali fra soci non risultanti dall’atto costituivo (patti
parasociali), che violano tale articolo. Perché si abbia nullità di tali patti parasociali è però
necessario che essi siano privi di una propria giustificazione causale fra le parti stipulanti e, quindi
configurino un negozio in frode alla legge. Così, ad esempio, non può considerarsi nullo il patto
con cui un socio si impegna a riversare ad un altro tutti gli utili di sua spettanza, a titolo di
rimborso di un prestito ricevuto.
Criteri legali di
ripartizione
Diritto agli
utili
Se il contratto nulla dispone:
• gli utili (o le perdite) spettanti ai soci si presumono proporzionali ai conferimenti;
• il valore dei conferimenti fra le parti si presumono uguali;
• la quota spettante al socio d’opera è fissata dal giudice secondo equità;
• nel caso in cui fosse determinata solo la parte di ciascuno nei guadagni, si presume che nella
stessa misura debba determinarsi la partecipazione alle perdite (si applica anche al caso
contrario).
Nella società semplice il diritto del socio di percepire la sua parte di utili nasce con l’approvazione
del rendiconto. Nelle Snc il diritto del socio di percepire la sua parte di utili nasce con
l’approvazione del bilancio d’esercizio.
Nelle società di persone, l’approvazione del bilancio è condizione sufficiente perché ciascun socio
possa pretendere l’assegnazione della sua parte degli utili. Di conseguenza, la maggioranza dei
soci non può deliberare la non distribuzione degli utili, a tal fine è necessario il consenso di tutti i
soci.
9.8 Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali
Nella società semplice e nella Snc delle obbligazioni sociali risponde la società col proprio
patrimonio che costituisce garanzia primaria ma non esclusiva, dato che per le obbligazioni sociali
rispondono personalmente e illimitatamente anche i singoli soci.
Società
semplice
Nella società semplice, la responsabilità personale di tutti i soci è principio dispositivo,
parzialmente derogabile. L’art. 2267 dispone infatti che in tale società per le obbligazioni sociali
rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della
società e, salvo patto contrario gli altri soci . Per questi ultimi, soci non investiti del potere di
rappresentanza, la responsabilità personale può essere esclusa o limitata da un apposito patto
sociale. Patto che è però opponibile ai terzi solo se portato a loro conoscenza con mezzi idonei. In
18
Società in
nome collettivo
mancanza, la limitazione della responsabilità o l’esclusione della solidarietà sono opponibili solo a
coloro che ne hanno avuto effettiva conoscenza.
Nella Snc la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci è inderogabile. L’eventuale patto
contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
Socio nuovo ed ex socio: chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci
per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità del socio. All’opposto, nei casi in cui
il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili
verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si è verificato lo scioglimento.
Società
semplice e
Snc irregolare
Società in
nome collettivo
regolare
La tutela dei
creditori
personali
Liquidazione
della quota
Nozione
9.9 Responsabilità della società e responsabilità dei soci: beneficio della
preventiva escussione
I soci sono responsabili in solido fra loro, ma sono responsabili in via sussidiaria rispetto alla
società in quando godono del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. Il
beneficio opera però diversamente nella società semplice e nella Snc irregolare, rispetto alla Snc
regolare.
Nelle società semplice il creditore sociale può rivolgersi direttamente al singolo socio
illimitatamente responsabile e sarà questi a dover invocare la preventiva escussione del patrimonio
sociale indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi. Il beneficio di
escussione opera quindi in via di eccezione ed il socio sarà tenuto a pagare ove non provi che nel
patrimonio sociale esistano beni non solo sufficienti, ma prontamente ed agevolmente aggredibili
dal creditore istante.
Questa disciplina si applica anche alla Snc irregolare, ferma restando però la responsabilità
solidale ed illimitata di tutti i soci.
Nella Snc regolare il beneficio d’escussione opera automaticamente. Anche se la società è in
liquidazione, i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo
l’escussione del patrimonio sociale.
9.9 Il creditore particolare del socio
Il patrimonio della società è insensibile alle obbligazioni personali dei soci ed intangibile da parte
dei creditori di questi ultimi. Il creditore personale del socio non è però del tutto sprovvisto di
tutela. Sia nella società semplice sia nella collettiva egli può:
• far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio debitore;
• compiere atti conservativi sulla quota allo stesso spettante nella liquidazione della società;
Nella società semplice e nella Snc irregolare, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere
la liquidazione della quota del suo debitore provando che gli altri beni del debitore sono
insufficienti a soddisfare i suoi crediti. In questo caso la società è tenuta a versargli entro 3 mesi,
una somma di denaro corrispondente al valore della quota al momento della domanda.
Al contrario, nella Snc regolare, il creditore personale di un socio non può chiedere la liquidazione
della quota finché dura la società; tale regola vale fino alla scadenza della società fissata nell’atto
costitutivo. Nel caso in cui i soci prorogano la durata della società (anche in maniera tacita, ovvero
per fatti concludenti dei soci) il creditore può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore
provando che gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti.
9.10 L’amministrazione della società
Il potere di amministrazione è il potere di decidere quali affari realizzare e come, nell’ambito
dell’oggetto sociale.
Secondo il modello legale ogni socio illimitatamente responsabile è amministratore della società.
L’atto costitutivo può tuttavia prevedere che l’amministrazione sia riservata solo ad alcuni soci.
19
Amministrazione
disgiuntiva
Amministrazione
congiuntiva
Ma in ogni caso, quando l’amministrazione della società spetta a più soci (tutti o alcuni) ed il
contratto sociale nulla dispone in merito alle modalità di esercizio del potere di amministrazione,
trova applicazione il modello legale dell’amministrazione disgiuntiva. Ciascun socio
amministratore è investito del potere di intraprendere da solo tutte le operazioni che rientrano
nell’oggetto sociale, senza essere tenuto a richiedere il consenso o il parere degli altri soci
amministratori.
L’ampio potere di iniziativa individuale è tuttavia temperato dal diritto di opposizione riconosciuto
a ciascuno degli altri soci amministratori. L’opposizione va esercitata prima che l’operazione sia
stata compiuta e, se tempestiva, paralizza il potere decisorio del singolo amministratore.
Con l’opposizione si determina un conflitto fra i soci; conflitto sulla cui soluzione decide la
maggioranza dei soci calcolata per quote.
Nel contratto sociale i soci possono prevedere l’amministrazione congiuntiva. Con
l’amministrazione congiuntiva è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il
compimento delle operazioni sociali. L’atto costitutivo può tuttavia prevedere che per
l’amministrazione sia necessario il consenso della maggioranza di quote.
La maggior rigidità dell’amministrazione congiuntiva (all’unanimità o a maggioranza di quote) è
temperato dal riconoscimento ai singoli amministratori del potere di agire individualmente quando
vi sia urgenza di evitare un danno alla società.
9.11 I soci amministratori
Per legge ogni socio illimitatamente responsabile è amministratore della società. I soci possono,
tuttavia, stabilire che l’amministrazione spetti soltanto a uno o ad alcuni di loro.
La nomina può essere fatta nell’atto costitutivo o per atto separato e tale costituzione acquista
rilievo al momento della revoca:
• la revoca dell’amministratore nominato nel contratto sociale comporta una modifica di
quest’ultimo: deve perciò essere decisa all’unanimità dai soci (se non convenuto diversamente)
e la revoca non ha effetto se non ricorre una giusta causa;
• l’amministratore nominato in atto separato è revocabile anche quando non ricorre una giusta
causa, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
I soci non
amministratori:
informazione e
controllo
Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli amministratori, l’amministratore è investito per
legge del potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale; dai poteri degli
amministratori restano esclusi solo gli atti che comportano modificazioni al contratto sociale (ad
es: non si può cambiare il tipo di attività previsto nell’atto costitutivo).
Per quanto riguarda i doveri degli amministratori, essi devono tenere le scritture contabili e
redigere il bilancio d’esercizio. Inoltre, verso la società gli amministratori sono solidalmente
responsabili degli atti compiuti, con conseguente obbligo di risarcire i danni alla stessa arrecati;
tuttavia, la responsabilità non si estende a quei amministratori che dimostrino di essere esenti da
colpa.
Nella società in nome collettivo regolare, le limitazioni al potere di rappresentanza iscritte nel
registro delle imprese sono opponibili ai terzi.
Ogni socio non amministratore ha un potere di controllo sull’operato degli amministratori
consistente:
• nel diritto di chiedere agli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali;
• nel diritto di consultare le scritture contabili;
• nel diritto di ottenere il rendiconto annuale.
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Modello
legale
Modelli
statutari
Opponibilità
ai terzi
9.12 Amministrazione e rappresentanza
Fra le funzioni di cui gli amministratori sono per legge investiti vi è quella di rappresentanza della
società (cosiddetto potere di firma). Il potere di rappresentanza è il potere di agire compiere atti
giuridici con terzi in nome della società.
Secondo il modello legale, vi è puntuale coincidenza fra potere gestorio e potere di rappresentanza.
Infatti, la rappresentanza della società spetta a ciascun socio amministratore, e:
• nel caso di amministrazione disgiunta, ogni amministratore da solo può stipulare atti in nome
della società (firma disgiunta);
• nel caso di amministrazione congiuntiva (decisa nell’atto costitutivo), tutti i soci
amministratori devono partecipare alla stipulazione dell’atto (firma congiunta).
L’atto costitutivo può tuttavia prevedere una diversa regolamentazione del potere di gestione e del
potere di rappresentanza. Può:
• riservare la rappresentanza legale della società solo ad alcuni soci amministratori;
• può stabilire per la rappresentanza modalità di esercizio diverse da quelle valevoli per il potere
di gestione (ad esempio, può essere stabilita la firma congiunta per determinati atti che se
l’amministrazione è disgiuntiva);
• prevedere la firma disgiunta per gli atti che non superano un dato importo o per quelli di
normale gestione e la firma congiunta per quelli di ammontare elevato.
Le limitazioni, sia originarie sia successive, o l’estinzione del potere di rappresentanza degli
amministratori non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non
si provi che i terzi ne hanno avuto effettiva conoscenza.
9.13.1 Scioglimento del singolo rapporto e scioglimento della società
Il singolo socio può cessare di far parte della società per morte, recesso o esclusione. Il principio
ispiratore di fondo che domina tali vicende è quello della conservazione dell’ente societario.
Il venir meno di uno o più soci non determina in alcun caso lo scioglimento della società; di per sé
comporta solo la necessità di definire i rapporti patrimoniali fra i soci superstiti ed il socio uscente
o gli eredi del socio defunto, attraverso la liquidazione della quota sociale. Tale principio di
conservazione della società opera anche quando resta anche un solo socio. Infatti, il venir meno
della pluralità dei soci opera come causa di scioglimento solo se la pluralità non è ricostituita nel
termine di 6 mesi.
9.13.2 La morte del socio
La morte del socio produce come effetto ex lege lo scioglimento del rapporto fra tale socio e la
società, con il conseguente obbligo per i soci superstiti di liquidare la quota del socio defunto ai
suoi eredi nel termine di 6 mesi. I soci superstiti non sono tenuti a subire il subingresso in società
degli eredi del defunto.
Tale disciplina ha carattere dispositivo. L’art. 2284 concede infatti ai soci superstiti altre due
possibilità:
1. possono decidere lo scioglimento anticipato della società; gli eredi non hanno così più diritto
alla liquidazione della quota entro 6 mesi, ma devono attendere la conclusione delle operazioni
di liquidazione della società;
2. possono decidere di continuare la società con gli eredi del socio defunto, ma perchè gli eredi
diventino soci occorre il consenso di tutti i soci superstiti e degli eredi.
9.13.2 Il recesso
Il recesso è lo scioglimento del rapporto sociale per volontà del socio. Se la società è:
21


a tempo indeterminato ogni socio può recedere liberamente. Il recesso deve essere comunicato
a tutti gli altri soci con un preavviso di almeno 3 mesi e diventa produttivo di effetti solo dopo
che sia decorso tale termine;
a tempo determinato, il recesso è ammesso solo se sussiste una giusta causa. Anche la volontà
di recedere per giusta causa deve essere portata a conoscenza degli altri soci, ma in tal caso il
recesso ha effetto immediato.
9.13.3 L’esclusione
L’esclusione del socio dalla società opera di diritto:
 quando il socio viene dichiarato fallito, salvo che il fallimento sia quello della società;
 quando il creditore particolare di un socio ha ottenuto la liquidazione della quota.
In altri casi l’esclusione è rimessa alla decisione dei soci. I fatti che legittimano la società a
deliberare l’esclusione di un soggetto sono:
• gravi inadempienze degli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale (ad es:
sistematico comportamento ostruzionistico del socio);
• l’interdizione, l’inabilitazione del socio o una condanna che comporti l’interdizione anche
temporanei dai pubblici uffici;
• i casi di sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento per causa non imputabile al
socio (perimento della cosa da conferire in proprietà, prima del relativo passaggio;
sopravvenuta inidoneità del socio d’opera a svolgere l’opera conferita).
L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci calcolata per teste. La deliberazione
(motivata) deve essere comunicata al socio escluso ed ha effetto decorsi 30 giorni dalla data di
comunicazione.
Calcolo della
quota
9.13.4 La liquidazione della quota
In tutti i casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi ha diritto alla
liquidazione della quota sociale.
Più esattamente il socio non può pretendere la restituzione dei beni conferiti in proprietà e non può
neanche pretendere la restituzione dei beni conferiti in godimento fin quando dura la società (salvo
che sia stato diversamente pattuito). Ma ha diritto a una somma di denaro che rappresenti il valore
della sua quota nella società.
Il valore della quota è determinato in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in
cui si verifica lo scioglimento del rapporto. Per calcolarla occorre attribuire ai beni il loro valore
effettivo (e non quello prudenziale risultante da bilancio), nonché tenendo conto del valore di
avviamento dell’azienda e degli utili e delle perdite sulle operazioni in corso. Il pagamento della
quota deve essere effettuato entro 6 mesi dal giorno dello scioglimento del rapporto.
9.14.1 Scioglimento della società: le cause di scioglimento
Le cause di scioglimento della società semplice, valide anche per la Snc, sono:
1. il decorso del termine fissato nell’atto costitutivo (la società si intende tacitamente prorogata a
tempo indeterminato quando, decorso il termine, i soci continuano ad eseguire l’attività
sociale);
2. il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3. la volontà di tutti i soci;
4. il venir meno della pluralità dei soci, se nel termine di 6 mesi questa non è ricostituita;
5. altre cause previste dal contratto sociale.
22
È poi causa specifica di scioglimento della Snc, il fallimento della stessa; in tal caso però la
liquidazione avviene secondo le regole di tale procedura concorsuale e non secondo la disciplina
che stiamo trattando in questa sede.
Tutte le cause di scioglimento operano automaticamente (di diritto) per il solo fatto che si sono
verificate.
Effetti
Revoca della
liquidazione
Poteri dei
liquidatori
Divieti
9.14.2 La società in stato di liquidazione
Verificatasi una causa di scioglimento la società entra automaticamente in stato di liquidazione.
Attraverso la liquidazione si provvede al soddisfacimento dei creditori sociali ed alla distribuzione
fra i soci dell’eventuale residuo attivo.
L’ulteriore attività della società deve ormai tendere solo alla definizione dei rapporti in corso e
perciò i poteri degli amministratori sono per legge limitati al compimento degli affari urgenti; così
come i liquidatori che ad essi subentrano non possono intraprendere nuove operazioni e
rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi in violazione del divieto.
Sorge inoltre il diritto dei soci a che si dia avvio al procedimento di liquidazione attraverso la
nomina dei liquidatori ed il diritto alla liquidazione della quota, una volta estinti i debiti sociali.
Il passaggio della società dalla fase di gestione attiva alla fase di liquidazione non è quindi senza
conseguenze per l’organizzazione sociale e per i soci.
I soci possono sempre autorizzare o rettificare gli atti non urgenti compiuti dai soci amministratori
e le nuove operazioni effettuate dai liquidatori, così rimuovendo i limiti legali ai loro poteri.
Inoltre, lo stesso stato di liquidazione può essere revocato dai soci. La decisione di revoca dovrà
essere tuttavia adottata all’unanimità.
9.14.3 Il procedimento di liquidazione
Il procedimento legale di liquidazione inizia con la nomina dei liquidatori, la quale richiede il
consenso di tutti i soci se nell’atto costitutivo non è diversamente previsto.
Dopo la nomina, i liquidatori prendono il posto degli amministratori e, insieme ad essi, redigono
l’inventario dal quale risulta lo stato patrimoniale della società. In tal modo vengono fissate nel
tempo le eventuali responsabilità degli amministratori per la gestione di loro competenza e
l’attività degli stessi si esaurisce.
Entrano così in funzione i liquidatori, il cui compito è quello di definire i rapporti che si
ricollegano all’attività sociale: conversione in denaro dei beni, pagamento dei creditori,
ripartizione fra i soci dell’eventuale residuo attivo. Per procedere al pagamento dei creditori
sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti, ma solo se i fondi
disponibili risultano insufficienti.
Sui liquidatori incombe un duplice divieto:
• non possono intraprendere nuove operazioni, operazioni cioè che non sono in rapporto di
mezzo a fine rispetto all’attività di liquidazione;
• non possono ripartire fra i soci i beni sociali finché i creditori sociali non siano stati pagati o
non siano state accantonate le somme necessarie per pagarli.
Estinti tutti i debiti sociali la liquidazione si avvia all’epilogo con la definizione dei rapporti fra i
soci. I liquidatori devono restituire ai soci i beni conferiti in godimento nello stato in cui si
trovano.
Resta infine da ripartire fra i soci l’eventuale attivo patrimoniale residuo convertito in denaro. Il
saldo attivo di liquidazione è destinato innanzitutto al rimborso del valore nominale dei
conferimenti, l’eventuale eccedenza è poi ripartita fra tutti i soci in proporzione della
partecipazione di ciascuno nei guadagni.
Nessuna regola procedimentale specifica è prevista per la chiusura del procedimento di
liquidazione della società semplice.
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Bilancio
finale e piano
di riparto
Collettiva
irregolare
Collettiva
regolare
Nella Snc, invece, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione ed il piano riparto.
Il primo esporrà la situazione patrimoniale finale. Il secondo invece è una proposta di divisione fra
i soci dell’attivo residuo.
Con l’approvazione del bilancio, i liquidatori sono liberati di fronte ai soci.
9.14.4 L’estinzione della società
Nella Snc irregolare la chiusura del procedimento di liquidazione determina l’estinzione della
società, sempre ché la relativa disciplina sia stata rispetta e siano stati perciò soddisfatti tutti i
creditori sociali. In mancanza, la società dovrà considerarsi ancora esistente, anche perché manca
un atto formale che segni chiaramente il momento finale della sua vita.
Principi diversi valgono per la Snc registrata. In particolare, per la Snc è stabilito che, approvato il
bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal
registro delle imprese
L’art. 2312 dispone che con la cancellazione del registro delle imprese la società si estingue,
quand’anche non tutti i creditori sociali siano stati soddisfatti. I creditori insoddisfatti però non
sono senza tutela: possono agire nei confronti dei soci, che restano personalmente ed
illimitatamente responsabili, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è imputabile a
colpa o a dolo di questi ultimi.
La società in accomandita semplice
Le due categorie
di soci
10.1 Nozione e caratteri distintivi
La società in accomandita semplice è una società di persone che si differenzia dalla Snc per la
presenza di due categorie di soci:
• i soci accomandatari che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni
sociali;
• i soci accomandanti che rispondono limitatamente alla quota conferita.
L’amministrazione della società compete esclusivamente ai soci accomandatari.
L’accomandita semplice è il solo tipo di società di persone che consente l’esercizio di un’impresa
commerciale con limitazione del rischio e non esposizione a fallimento personale per alcuni soci
(gli accomandanti).
L’atto costitutivo della società deve indicare quali sono i soci accomandatari e quali sono gli
accomandanti. L’atto è soggetto ad iscrizione nel registro delle impresa, e l’omessa registrazione
comporta l’irregolarità della società. L’omessa registrazione non impedisce la nascita della società
e resta ferma la distinzione fra soci accomandatari e accomandanti.
Per quanto riguarda la ragione sociale essa deve essere formata col nome di almeno uno dei soci
accomandatari e con l’indicazione del tipo sociale. Non può essere inserito nella ragione sociale il
nome dei soci accomandanti, ciò per evitare che i terzi possano fare affidamento anche sulla
responsabilità personale di tali soci. Se il nome dell’accomandante compare nella ragione sociale,
egli perde il beneficio della responsabilità limitata ma non diventa socio accomandatario e quindi
rimane sempre e comunque escluso dall’amministrazione della società.
L’AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ
L’art. 2320 stabilisce il divieto di immistione: gli accomandanti non possono compiere atti di
amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di una
procura speciale valida per singoli affari. L’accomandante che viola il divieto di immistione
risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali (presenti,
passate e future) che sono imputabili alla società e, in caso di fallimento, anch’egli sarà dichiarato
fallito al pari degli altri soci accomandatari.
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Per quanto riguarda l’amministrazione all’interno della società l’accomandante è privo di ogni
potere decisionale: non può decidere alcun atto di impresa e non può neppure partecipare alle
decisioni degli amministratori. Gli accomandanti:
• possono solo prestare la loro opera, manuale o intellettuale, all’interno della società sotto la
direzione degli amministratori;
• se l’atto costitutivo lo consente, possono dare autorizzazioni e pareri per determinate
operazioni;
• hanno il diritto di avere la comunicazione annuale del bilancio e di controllarne l’esattezza,
consultando i libri e gli altri documenti della società. In quanto esclusi dall’amministrazione
della società, gli accomandanti non sono tenuti a restituire gli utili fittizi eventualmente
riscossi, purché essi siano in buona fede e gli utili risultino da un bilancio regolarmente
approvato.
Alla nomina e alla revoca degli amministratori concorrono tutti i soci.
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ
La società si scioglie quando rimangono soltanto soci accomandatari o soci accomandanti, sempre
che nel termine di 6 mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno. Inoltre, se vengono
meno i soci accomandatari, i restanti soci devono nominare un amministratore provvisorio (che
può essere anche un accomandante) i cui poteri sono limitati agli atti di ordinaria amministrazione;
l’amministratore provvisorio non risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Per quanto riguarda il procedimento di liquidazione e l’estinzione dell’impresa valgono le regole
della società in nome collettivo. Tuttavia, cancellata la società dal registro delle imprese, i creditori
insoddisfatti potranno far valere i loro crediti nei confronti dei soci accomandanti solo nei limiti di
quanto hanno ricevuto a titolo di quota di liquidazione. Mentre gli accomandatari rispondono
illimitatamente.
IL TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE
Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, il trasferimento per atto fra vivi della quota degli
accomandatari può avvenire solo col consenso unanime di tutti i soci; per quanto riguarda gli
accomandanti, per il trasferimento è necessario il consenso dei soci che rappresenti la maggioranza
del capitale sociale.
Per la trasmissione a causa di morte, per gli accomandatari, per il trasferimento della quota
richiede oltre al consenso dei soci superstiti anche il consenso degli eredi. Per gli accomandanti,
invece, la loro quota è liberamente trasferibile, senza perciò che sia necessario il consenso dei soci
superstiti.
10.2 Il divieto di concorrenza del socio
Nelle società in nome collettivo incombe su tutti i soci (e, limitatamente ai soci accomandatari, in
caso di società in accomandita semplice) lo specifico obbligo di non esercitare per conto proprio
o altrui un’attività concorrente con quella della società. La violazione del divieto espone il socio
al risarcimento dei danni nei confronti della società e legittima gli altri soci a deciderne
l’esclusione.
La società per azioni: caratteri generali
Nozione
11.1 Nozione e caratteri essenziali
La società per azioni forma con la società in accomandita per azioni e con la società a
responsabilità limitata la categoria delle società di capitali.
La società per azioni è una società di capitali nella quale per le obbligazioni sociali risponde
soltanto la società col suo patrimonio e la cui partecipazione sociale è rappresentata da azioni.
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Personalità
giuridica
Responsabilità
dei soci
L’organizzazion
e corporativa
Le azioni
SpA e grande
impresa
Caratteri essenziali:
In quanto persona giuridica, è per legge trattata come soggetto di diritto distinto dalle persone dei
soci e gode perciò di una piena e perfetta autonomia patrimoniale. La società e solo la società è
qualificabile come imprenditore.
Nella SpA i soci sono obbligati solo ad eseguire i conferimenti promessi e i creditori sociali
possono fare affidamento solo sul patrimonio della società per soddisfarsi.
A garanzia dei creditori della società opera il principio per cui la società non può costituirsi se non
con un minimo di capitale sociale proprio (fissato ad un importo pari a 120.000 €.). Tuttavia, i
creditori della società non si trovano tutti su un medesimo piano: l’effetto traslativo
dell’insolvenza si verifica solo a danno dei creditori economicamente più deboli (piccoli fornitori,
etc.) in quanto i creditori economicamente più forti sono nella condizione contrattuale di poter
esigere dalla società particolari garanzie reali o personali che ricadano anche sulle persone fisiche
dei soci.
La società per azioni è un’organizzazione corporativa basata sulla necessaria presenza di tre
distinti organi:
1. l’assemblea;
2. amministratori;
3. collegio sindacale.
Il singolo socio in quanto tale non ha alcun potere diretto di amministrazione e di controllo. Ha
solo il diritto di concorre col suo voto in assemblea alla designazione dei membri dell’organo
amministrativo e di controllo. Il funzionamento dell’assemblea è poi dominato dal principio
maggioritario ed il peso di ogni socio in assemblea è proporzionato alla quota di capitale da lui
sottoscritto.
Le quote di partecipazione della società sono rappresentate da titoli di partecipazione omogenei e
standardizzati, dette azioni.
11.2 Società per azioni e tipologia della realtà
La società per azioni è il tipo di società più importante nella realtà economica; grazie ai suoi
caratteri essenziali è la forma che viene scelta dalle imprese di media e grande dimensione a
capitale sia privato che pubblico.
Essa viene scelta perché la limitazione del rischio individuale dei soci e la possibilità di pronta
mobilitazione dell’investimento costituiscono strumenti che favoriscono la raccolta degli ingenti
capitali di rischio di cui ha tipicamente bisogno la grande impresa.
Così l’utilizzo della forma della società per azioni rende possibile la compartecipazione di un
numero ristretto di soci, che assumono l’iniziativa economica e sono animati da spirito
imprenditoriale (azionisti imprenditori), con una gran massa di piccoli azionisti animati dal solo
intento di investire fruttuosamente il proprio risparmio (azionisti risparmiatori) e che sono
rassicurati dalla possibilità di disinvestimento veloce.
Le società per azioni non si identificano solo con l’impresa di grande dimensioni con azioni
diffuse fra il pubblico. Con esse coesistono un gran numero di società per azioni composte da un
numero non elevato di soci e costituite per la gestione di imprese di dimensioni modeste (ciò è
possibile in quanto il capitale minimo per costituire una Spa è di 120.000 €, cifra certamente non
cospicua).
Tipologia della Nella società a ristretta base azionaria, i problemi sono quelli della tutela dei soci di minoranza e
realtà e problemi dei creditori di fronte a possibili abusi dei soci che detengono la maggioranza del capitale e degli
di disciplina
amministratori. Al contrario, nelle società con azioni diffuse tra il pubblico vi è anche l’esigenza di
garantire il corretto funzionamento dell’intero mercato.
SpA a ristretta
base azionaria
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La costituzione della società per azioni
Fasi
Costituzione
simultanea
Costituzione per
pubblica
sottoscrizione
12.1.1 Il procedimento di costituzione
La costituzione della società per azioni si articola in due fasi essenziali:
1. la stipulazione dell’atto costitutivo per atto pubblico;
2. l’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese.
12.1.2 La stipulazione dell’atto costitutivo
La stipulazione dell’atto costitutivo può avvenire secondo due diversi procedimenti:
a) Per costituzione simultanea, l’atto costitutivo è stipulato immediatamente da coloro che
assumono l’iniziativa per la costituzione della società (soci fondatori); tali soggetti provvedono
contestualmente alla sottoscrizione del capitale sociale iniziale;
b) Per costituzione per pubblica sottoscrizione, si arriva alla stipulazione dell’atto costitutivo al
termine di un complesso procedimento che consente la raccolta fra il pubblico del capitale
iniziale sulla base di un programma predisposto da coloro che assumono l’iniziativa
(promotori).
12.1.3 L’atto costitutivo: forma e contenuto
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità della società.
L’atto costitutivo deve, per legge, indicare:
1) la generalità dei soci e degli eventuali promotori;
2) la denominazione, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sede
secondarie;
3) l’oggetto sociale (il tipo di attività economica che si intende svolgere);
4) l’ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato;
5) il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni;
6) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
9) il numero degli amministratori e i loro poteri;
10) il numero dei componenti del collegio sindacale;
11) la nomina dei primi amministratori e sindaci;
12) l’importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società;
13) la durata della società (può essere a tempo indeterminato).
L’omissione di una o più di tali indicazioni legittima il rifiuto del notaio di stipulare l’atto
costitutivo.
Atto costitutivo e
statuto
L’atto costitutivo ha nella pratica un contenuto più ampio di quello minimo richiesto per legge,
anche perché è prassi riprodurre anche le norme che regolano il funzionamento degli organi
sociali. Così, sovente, si preferisce, procedere alla redazione di due sintetici documenti:
 un primo, nel quale si manifesta la volontà di dare vita al rapporto sociale;
 un secondo, lo statuto, contenente le norme di funzionamento della società.
Anche se sono due documenti distinti, atto costitutivo e statuto costituiscono un contratto unitario.
Ne consegue che anche lo statuto va redatto per atto pubblico a pena di nullità.
Capitale minimo
e
altre condizioni
12.1.4 Le condizioni per la costituzione
Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto e non deve essere inferiore a 120.000 €.
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Occorre rispettare le disposizioni relative al versamento dei conferimenti; in particolare che sia
versato presso una banca il 25% dei conferimento in denaro o, nel caso di atto unilaterale l’intera
somma.
Vincolo dei
contraenti
Deposito
dell’atto
costitutivo
12.1.5 Gli effetti della stipulazione dell’atto costitutivo
La stipulazione dell’atto costitutivo non è di per sé condizione sufficiente per la costituzione della
società. Produce tuttavia una serie di effetti immediati e preliminari.
I contraenti restano vincolati dalla dichiarazione di costituire la società e non possono ritirare il
loro consenso, se validamente espresso, fin quando non risulti che alla costituzione della società
non si può addivenire per fatti estranei alla loro volontà.
I sottoscrittori hanno tuttavia diritto di rientrare in possesso delle somme versate se la società non è
iscritta nel registro delle imprese, entro 90 giorni dalla stipulazione dell’atto costituivo. Decorso
tale termine l’atto costitutivo perde efficacia.
Con la stipulazione dell’atto costitutivo sorge inoltre l’obbligo del notaio che l’ha ricevuto di
depositarlo, entro 20 giorni presso il registro delle imprese. Se il notaio non provvede, l’obbligo
incombe sugli amministratori nominati nell’atto costitutivo. Nell’inerzia di entrambi, ogni socio
può provvedervi a spese della società.
12.1.6 Il controllo notarile e l’iscrizione nel registro delle imprese
Abolito il giudizio di omologazione da parte del tribunale competente, il controllo di legittimità
Dal controllo
giudiziale al dell’atto costitutivo e dello statuto è rimesso al notaio rogante.
controllo notarile Il notaio, se mancano le condizioni richieste dalla legge per la valida costituzione della società,
deve rifiutarsi di rogare l’atto e di depositarlo presso il registro delle imprese.
L’ufficio del registro delle imprese verifica la regolarità formale della documentazione ricevuta e
iscrive la società nel registro.
Efficacia
L’iscrizione nel registro delle imprese determina il completamento della fattispecie costitutiva
costitutiva
della società per azioni. Con l’iscrizione la società acquista la personalità giuridica e viene ad
esistenza.
Responsabilità dei
soggetti agenti
Emissione e
vendita di azioni
12.1.7 Le operazioni compiute prima dell’iscrizione
Può verificarsi che fra la stipulazione dell’atto costitutivo e l’iscrizione della società nel registro
delle imprese vengano compiute operazioni in nome della costituenda società (ad es: spese notarili
e di registrazione).
È innanzitutto stabilito che:
 per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione sono illimitatamente e
solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito.
 è vietata l’emissione delle azioni prima dell’iscrizione della società nel registro delle imprese
(ciò per evitare possibili operazioni speculative).
Una volta perfezionatosi il procedimento di costituzione, la società resta automaticamente
vincolata alle obbligazioni precedentemente assunte in suo nome che erano necessarie per la sua
costituzione.
La società è invece libera di accollarsi o meno le obbligazioni derivanti da operazioni non
necessarie per la costituzione. Perciò, se si tratta di atti compiuti dai futuri amministratori, è
necessario che, dopo l’iscrizione, l’organo competente della società approvi l’operazione perché su
28
di essa ricadano le relative obbligazioni. L’accollo della società non fa venir meno la
responsabilità verso i terzi dei soggetti agenti (accollo cumulativo).
La nullità del
contratto
La nullità della
società iscritta
Gli effetti
Sanabilità
12.2 La nullità della società per azioni
Il procedimento di costituzione della società per azioni ed in particolare l’atto costitutivo possono
essere affetti da vizi ed anomalie.
Prima della registrazione vi è solo un contratto di società; pertanto, tale contratto può essere
dichiarato nullo o annullato nei casi e con gli effetti previsti dalla disciplina generale dei contratti.
Dopo l’iscrizione della società nel registro delle imprese la nullità della società per azioni può
essere dichiarata soltanto per:
• mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico;
• illiceità dell’oggetto sociale;
• mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante:
a) la denominazione della società;
b) i conferimenti;
c) l’ammontare del capitale sociale;
d) l’oggetto sociale.
La dichiarazione di nullità opera solo per il futuro come causa di scioglimento; la dichiarazione di
nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel
registro delle imprese.
Infine, mentre la nullità di un contratto è insanabile, la nullità della società iscritta non può essere
dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità
con iscrizione nel registro delle imprese, prima che sia intervenuta la sentenza dichiarativa di
nullità.
Le esigenze di conservazione della società sono così tutelate al massimo, prevalendo sull’interesse
del singolo socio alla soppressione della società invalida.
12.3.1 I patrimoni destinati
La società per azioni può limitare il rischio di impresa ad uno specifico affare attraverso la
costituzione di un specifico patrimonio destinato in via esclusiva ad esso entro i limiti del 10% del
proprio patrimonio netto.
Il patrimonio dell’impresa societaria resta unico, ma negli ambiti degli affari della società sono
individuati così due patrimoni separati. Si realizza così effetti equivalenti a quelli conseguibili con
la costituzione di una distinta società, ma senza il dovere di affrontare i maggiori costi e la
maggiore complessità organizzativa che essa comporterebbe.
La costituzione di patrimoni destinati avviene con delibera adottata dall’organo amministrativo
della società a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La delibera costitutiva deve contenere
una serie di dati volti a consentire l’identificazione:
 dell’affare;
 dei beni e dei rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato.
La deliberazione, verbalizzata da un notaio, diventa produttiva di effetti trascorsi 60 giorni
dall’iscrizione nel registro delle imprese. Perché la separazione operi è necessario che gli atti
compiuti in relazione allo specifico affare rechino espressa menzione del vincolo di destinazione.
Realizzato l’affare gli amministratori redigono un rendiconto finale che deve essere depositato
presso l’ufficio del registro delle imprese. Se permangono creditori insoddisfatti, questi possono
chiedere entro tre mesi la liquidazione del patrimonio destinato che avverrà osservando, in quanto
compatibili, le disposizioni sulla liquidazione della società.
29
12.3.2 I finanziamenti destinati
Un’altra modalità di costituzione di un patrimonio destinato la si ha quando la società stipula con
terzi un contratto di finanziamento per un specifico affare, pattuendo che al rimborso totale o
parziale del finanziamento siano destinati una parte dei proventi.
Il contratto di finanziamento deve indicare gli elementi essenziali dell’operazione specificando i
beni strumentali necessari per la realizzazione dell’affare e il relativo piano finanziario con
indicazione della parte coperta dal finanziamento e quella coperta della società.
Il patrimonio separato è in tal caso formato dai proventi dell’affare, dai relativi frutti e dagli
investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore. Una copia del contratto
dev’essere iscritta nel registro delle imprese e la società deve adottare sistemi di incasso e di
contabilizzazione separati. Delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde
esclusivamente il patrimonio separato, salvo che la società abbia prestato garanzie con il proprio
patrimonio generale.
I conferimenti nella società per azioni
I principi
ispiratori
Il versamento dei
conferimenti
Trasferimento di
azioni non
liberate
Mancato
pagamento
13.1.1 Conferimenti e capitale sociale
I conferimenti costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della
società. La loro funzione essenziale è di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo
svolgimento dell’attività di impresa.
La disciplina dei conferimenti è ispirata a una duplice finalità:
1. garantire che i conferimenti promessi dai soci vengano effettivamente acquisiti dalla società;
2. garantire che il valore assegnato dai soci ai conferimenti sia veritiero. Ciò per evitare che il
valore complessivo dei conferimenti sia inferiore all’ammontare globale del capitale sociale
con evidente inganno per i creditori sociali.
13.1.2 I conferimenti in denaro
Nella SpA i conferimenti devono essere effettuati in denaro se nell’atto costitutivo non è stabilito
diversamente.
Per garantire fin dalla costituzione della società l’effettività almeno parziale del capitale, è
disposto l’obbligo del versamento immediato presso una banca del 25% (o dell’intero ammontare
in caso di società per azioni unipersonale) dei conferimenti in denaro. Costituita la società gli
amministratori sono liberi di chiedere in ogni momento i restanti versamenti ancora dovuti. I
centesimi mancanti non “richiamati” rappresentano un credito della società verso i soci.
Le azioni non interamente liberate sono trasferibili. Devono però essere nominative e dal titolo
azionario devono risultare i versamenti ancora dovuti e in caso di trasferimento l’obbligo dei
versamenti residui grava sia sull’acquirente che sul venditore. La responsabilità del venditore
rimane solo per 3 anni dall’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci.
Sempre per agevolare l’acquisizione dei conferimenti è poi dettata una speciale disciplina qualora
il socio non esegua il pagamento delle quote dovute: il socio in mora nei versamenti non può
esercitare il diritto di voto e la società può richiedere l’esecuzione forzata dell’adempimento o
avvalersi di una procedura più celere quale la vendita coattiva delle azioni del socio moroso.
La vendita coattiva dev’essere rivolta a favore degli altri soci; in mancanza di offerte, le azioni
possono essere vendute a mezzo di una banca a tutti i terzi. In caso di mancata vendita coattiva la
società può escludere il socio dalla società, trattenendo i conferimenti già versati e salvo il
risarcimento dei maggiori danni. Le azioni del socio escluso entrano a far parte del patrimonio
della società e questa può tentare di rimetterle in circolazione entro l’esercizio. Svanita anche
questa possibilità la società deve annullare le azioni e ridurre il capitale sociale per l’ammontare
corrispondente.
30
Le entità non
conferibili
Beni
immateriali
La relazione di
stima
La verifica della
stima
Effetti
13.1.3 I conferimenti diversi dal denaro
I conferimenti diversi dal denaro devono essere integralmente liberati al momento della
sottoscrizione. Inoltre, diversamente da quanto previsto per le società di persone non ogni entità
economica diversa dal denaro può formare oggetto di conferimento imputabile a capitale sociale.
Non possono formare oggetto di conferimento:
 le prestazioni di opera o di servizi. La difficoltà di dare una valutazione oggettiva e attendibile
mal si concilia con l’esigenza di garantire l’effettiva acquisizione da parte della società e
l’effettivo valore del conferimento.
 l’apporto di cose generiche, future o altrui, nonché di prestazioni periodiche di beni. In tutti
questi casi, il consenso del conferente non determina né l’immediato acquisto della proprietà
del bene, né l’immediata messa a disposizione della stessa (che il invece il codice civile
richiede per i beni diversi dal denaro).
Al contrario, sono conferibili ogni prestazione di dare suscettibile di valutazione economica
oggettiva e di immediata messa a disposizione della società (ad es. diritti di brevetto, apporti di
know-how, etc.).
13.1.4 La valutazione
I conferimenti diversi dal denaro devono formare oggetto di uno specifico procedimento di
valutazione.
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare una relazione giurata di stima di un esperto
designato dal tribunale (con questo si vuole assicurare una valutazione oggettiva e veritiera). La
relazione deve essere allegata all’atto costitutivo, e quindi deve rimanere poi depositata presso
l’uffici del registro delle imprese. Il valore della stima ha carattere provvisorio.
Entro 180 giorni dalla costituzione della società, gli amministratori devono controllare le
valutazioni contenute nella relazione di stima. Nel frattempo le azioni corrispondenti sono
inalienabili e devono restare depositate presso la sede della società.
Se dalla revisione risulta che il valore dei conferimenti è inferiore di oltre un quinto rispetto a
quello per cui avviene il conferimento, la società deve ridurre proporzionalmente il capitale
sociale e annullare le azioni che risultano scoperte. Al socio è concessa una duplice alternativa per
non vedere così ridotta la propria partecipazione, può:
• versare la differenza in denaro, mantenendo così inalterato il numero delle azioni;
• recedere dalla società, con conseguente diritto alla liquidazione del valore attuale delle azioni
sottoscritte.
13.1.5 Gli acquisti potenzialmente pericolosi
L’obbligo di assoggettare a stima i conferimenti in natura poteva in passato essere eluso con un
semplice espediente. Chi intendeva conferire un bene in natura figurava nell’atto costitutivo come
un socio che si era obbligato a conferire denaro; appena costituita la società vendeva alla stessa il
bene, per importo corrispondente alla somma da lui dovuta, con la conseguenza che il suo debito
di apporto si estingueva per compensazione.
Per fare tali operazioni è oggi necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea ordinaria e la
presentazione da parte dell’alienante della relazione giurata di stima di un esperto designato dal
tribunale quando:
• il corrispettivo pattuito è pari o superiore al decimo del capitale sociale;
• l’acquisto è compiuto nei due anni dall’iscrizione della società nel registro delle imprese.
In caso di violazione di tale disciplina l’acquisto resta valido, ma gli amministratori e l’alienante
sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci e ai terzi.
31
13.2 Azioni con prestazioni accessorie
Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può prevedere l’obbligo dei soci, tutti o alcuni,
di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro, determinandone anche contenuto,
durata, modalità e compenso. Ad esempio, l’obbligo del socio di prestare la propria attività
lavorativa nella società; l’obbligo di effettuare forniture periodiche di materie prime.
Le prestazioni accessorie costituiscono uno strumento utile per vincolare stabilmente i soci ad
effettuare a favore della società prestazioni che non possono formare oggetto di conferimento. Le
azioni con prestazioni accessorie devono essere nominative e non sono trasferibili senza il
consenso degli amministratori.
Le azioni
Nozione
Caratteri
tipizzanti
14.1 Nozione e caratteri
Le azioni sono le quote di partecipazione dei soci nella società per azioni.
Nelle SpA il capitale sociale sottoscritto è diviso in un numero di parti di identico ammontare,
ciascuna delle quali costituisce un’azione ed attribuisce identici diritti nella società e verso la
società.
I caratteri tipizzanti delle azioni sono:
 uguaglianza di valore;
 indivisibilità;
 uguaglianza di diritti;
 libera trasferibilità.
14.2.1 Azioni e capitale sociale. Il valore delle azioni
Le azioni devono essere tutte di uguale valore. Si definisce valore nominale delle azioni la parte
del capitale sociale da ciascuna rappresentata espressa in cifra monetaria.
La disciplina attuale consente l’emissione di due tipi alternativi di azioni: azioni indicative del
valore nominale, azioni senza valore nominale
(ma non è consentito emettere
contemporaneamente i due tipi di azioni). Nel caso di azioni senza valore nominale, lo statuto
indica soltanto il capitale sottoscritto e il numero di azioni emesse e la partecipazione al capitale
del singolo azionista sarà espressa non in una cifra monetaria ma in una percentuale del numero
complessivo delle azioni emesse.
Al contrario nel caso di azioni indicative del valore nominale, il valore nominale (in quanto deve
essere riportato nello statuto) può essere variato solo attraverso una modifica dell’atto costitutivo e
poiché il valore nominale dev’essere indicato sul titolo, in caso di cambiamenti, si dovrà procedere
alla sostituzione di tutti i titoli.
Valore di
emissione
Valore di
mercato
Per tutte le azioni (con o senza valore nominale) vale la regola che in nessun caso le azioni non
possono essere emesse ad un valore inferiore al loro valore nominale. Altrimenti si avrebbe per la
differenza la formazione di capitale sociale solo apparente.
Al contrario, le azioni possono essere emesse per un valore superiore al valore nominale
(emissione con sovrapprezzo); l’emissione con sovrapprezzo è obbligatoria quando è stato escluso
o limitato il diritto d’opzione degli azionisti sulle azioni di nuova emissione.
Diverso ancora è il valore di mercato: è il valore che risulta giornalmente in borsa; indica il prezzo
di scambio delle azioni valutato in quel determinato giorno.
14.2.2 L’indivisibilità delle azioni
L’uguaglianza del valore delle azioni è principio inderogabile in quanto l’azione è l’unità minima
di partecipazione e ad essa corrisponde un complesso unitario e non frazionabile di diritti e poteri
sociali. Le azioni sono perciò indivisibili.
32
Se più soggetti diventano titolari di un’unica azione, si instaura fra gli stessi una situazione di
proprietà indivisa; di conseguenza, essi devono nominare un rappresentate comune per l’esercizio
dei diritti verso la società.
I diritti
dell’azionista
Uguaglianza dei
diritti
Uguaglianza
relativa
Uguaglianza
oggettiva
Disuguaglianza
soggettiva
Poteri speciali
dello stato in
società
privatizzate
14.3.1 La partecipazione azionaria. L’uguaglianza dei diritti
Ogni azione costituisce una partecipazione sociale ed attribuisce al suo titolare un complesso
unitario di diritti e poteri di natura amministrativa (diritto di intervento e di voto), di natura
patrimoniale (diritto agli utili) ed anche a contenuto complesso amministrativo e patrimoniale
(diritto d’opzione, diritto di recesso).
Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti, ma siamo di fronte ad una uguaglianza
relativa e non assoluta ed ad un’uguaglianza oggettiva e non soggettiva.
L’uguaglianza è relativa in quanto si possono creare categorie di azioni fornite di diritti diversi,
fermo restando che quando in una società coesistono diverse categorie di azioni, l’uguaglianza
deve essere rispettata nell’ambito di ciascuna categoria.
L’uguaglianza è poi oggettiva e non soggettiva. Uguali sono i diritti che ogni azione attribuisce,
non i diritti di cui ciascun azionista globalmente dispone, dovendosi al riguardo tener conto del
numero delle azioni di cui ciascuno è titolare.
Più esattamente, se si assume come angolo visuale la posizione soggettiva dell’azionista, i diritti
sociali possono essere distinti in tre diverse categorie:
1. Diritti indipendenti dal numero di azioni possedute . Sono tali il diritto di intervento
nell’assemblea, il diritto di denuncia al collegio sindacale, il diritto di esame dei libri sociali.
2. Diritti che competono solo se si possiede una determinata percentuale del capitale sociale .
Sono tali il diritto di chiedere la convocazione dell’assemblea o di ottenerne il rinvio; il diritto
di ottenere che il collegio sindacali indaghi sui fatti denunciati, il diritto di impugnare le
deliberazioni assembleari invalide.
Questi diritti sono tradizionalmente definiti come diritti delle minoranza.
3. Diritti che spettano ad ogni azionista in proporzione del numero delle azioni possedute. Sono
tali il diritto di voto, il diritto agli utili ed alla quota di liquidazione, il diritto d’opzione, il
diritto di assegnazione gratuita di azioni.
Ed è proprio con riferimento a questi diritti che si coglie la situazione di disuguaglianza
soggettiva degli azionisti. Così come è vero che ogni azione attribuisce il diritto di voto; non
meno vero è che risulta diversa la posizione di chi possiede una sola azione o di chi è titolare di
mille azioni. E diversa è anche la misura in cui ciascuno parteciperà alla distribuzione degli
utili, e così via.
Quando entrano in gioco interessi pubblici di particolare rilevanza, il legislatore introduce deroghe
al principio capitalistico, con il riconoscimento allo Stato o ad enti pubblici di poteri societari
svincolati dall’ammontare della partecipazione azionaria.
Fra i poteri speciali dello stato possiamo ricordare il potere di veto all’adozione di una serie di
delibere di particolare rilievo strategico.
14.3.2 Unità ed autonomia delle partecipazioni azionarie
Le azioni costituiscono partecipazioni sociali distinte. L’azionista può sottoscrivere od acquistare
più azioni ed in tal caso diventa titolare di una pluralità di partecipazioni azionarie, non già di
un’unica e unitaria partecipazione. È questo il principio dell’autonomia delle azioni.
Ne consegue, com’è ovvio, che l’azionista può disporre in modo autonomo e separato delle azioni
possedute. Ad esempio, può venderne solo alcune, oppure conservare la piena proprietà di un certo
numero e concedere le altre in usufrutto.
33
Azioni ordinarie e
azioni speciali
Le assemblee
speciali.
L’organizzazione
di gruppo
Categorie di
azioni e diritto di
voto
Azioni
privilegiate
Azioni correlate
14.4.1 Le categorie speciali di azioni
Sono categorie speciali di azioni quelle fornite di diritti diversi da quelli tipici previsti dalla
disciplina legale. Le azioni speciali si contrappongono alle azioni ordinarie. Esse vengono create
con lo statuto o con una successiva modificazione dello stesso.
La presenza di categorie speciali di azioni comporta una modifica nell’organizzazione interna della
società per la presenza di diversi gruppi di azionisti con interessi parzialmente non coincidenti. È
infatti stabilito che, se esistono diverse categorie di azioni, le delibere dell’assemblea generale che
pregiudicano i diritti di una di esse devono essere approvate anche dall’assemblea speciale della
categoria interessata.
Alle assemblee speciali si applica la disciplina delle assemblee straordinarie ma, se la società è
quotata, si applica la disciplina dell’organizzazione degli azionisti di risparmio che prevede
quorum assembleari meno elevati e la nomina di un rappresentante degli azionisti speciali.
La previsione normativa indubbiamente tutela gli azionisti di categoria; li tutela però come gruppo
e non individualmente, dato che l’assemblea di categoria decide pur sempre a maggioranza, sia
pure qualificata. Di conseguenza, l’interesse della maggioranza prevale sulla volontà individuale.
14.4.2 Il contenuto della partecipazione azionaria
La società gode di ampia autonomia nel modellare il contenuto della partecipazione azionaria, sia
pure con l’osservanza dei limiti espressamente posti dalla legge (fra i limiti vi è il divieto di
emettere azioni a voto plurimo; azioni cioè che attribuiscono ciascuna più di un voto).
Con la riforma del 2003 tutte le società possono emettere:
1. azioni senza diritto di voto;
2. azioni con diritto di voto limitato;
3. azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente
potestative2.
Azioni senza voto, a voto limitato e subordinato non possono superare complessivamente la metà
del capitale sociale (in modo da evitare una eccessiva concentrazione di potere nelle mani degli
azionisti a voto pieno).
Le azioni privilegiate sono azioni che attribuiscono ai loro titolari un diritto di preferenza nella
distribuzione degli utili e nel rimborso del capitale al momento dello scioglimento della società.
Nessuna disciplina specifica è dettata per quanto riguarda natura e misura del privilegio.
È altresì consentita l’emissione di azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati
dell’attività sociale di un determinato settore, ad esempio di un ramo aziendale. In ogni caso è
stabilito che non si corrisponderanno dividendi se l’attività complessiva della società registra una
perdita.
14.4.3 Le azioni di risparmio
Le azioni di risparmio possono essere emesse solo da società le cui azioni ordinarie sono quotate
in mercati regolamentati italiani o europei. Non possono superare, in concorso con le azioni a voto
limitato, la metà del capitale sociale.
Le azioni di risparmio sono del tutto prive di voto e devono essere necessariamente dotate di
privilegi di natura patrimoniale; inoltre, a differenza delle altre azioni, possono essere al portatore,
assicurando così l’anonimato, utile a fini fiscali. Per quanto riguarda i privilegi è l’atto costitutivo
che deve determinare il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per
il suo esercizio.
La disciplina è poi completata dalla previsione di un’organizzazione di gruppo per la tutela degli
interessi comuni. L’organizzazione si articola nell’assemblea speciale e nel rappresentate comune.
2
Ad es: azioni senza voto, che riacquistano tale diritto se la società non consegue o non distribuisce utili per un certo periodo di
tempo
34
L’assemblea delibera sugli oggetti di interesse comune e in particolare sull’approvazione delle
delibere dell’assemblea della società che pregiudicano i diritti degli azionisti di risparmio.
Il rappresentante comune, nominato dall’assemblea di categoria, provvede all’esecuzione delle
deliberazioni dell’assemblea e tutela gli interessi comuni degli azionisti di risparmio nei confronti
della società. Gli è riconosciuto il diritto di assistere nelle assemblee della società e di impugnarne
le deliberazioni, diritti che sono preclusi al singolo azionista di risparmio.
14.4.4 Le azioni a favore dei prestatori di lavoro
La società può deliberare di assegnare in via straordinaria una parte degli utili ai propri dipendenti
quale incentivo e gratificazione del loro lavoro, favorendo così il cosiddetto azionariato operaio.
14.5 Azioni e strumenti finanziari partecipativi
Dalle azioni, anche di categoria speciale, vanno tenuti distinti gli strumenti finanziari partecipativi.
A differenza delle azioni, gli strumenti finanziari partecipativi non sono parti del capitale sociale.
Gli apporti con cui essi sono liberati non sono assoggettati alla disciplina propria dei conferimenti
in quanto non sono imputati al capitale sociale, pur contribuendo ad incrementare il patrimonio
sociale.
Non essendo azioni, essi non attribuiscono la qualità di azionista e possono essere forniti solo di
diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi ma con l’esclusione del diritto di voto
nell’assemblea degli azionisti. Tuttavia, possono essere dotati di diritto di voto su argomenti
specificamente indicati (come la nomina di un componente del consiglio di amministrazione o del
consiglio di sorveglianza o di un sindaco).
14.6.1 La circolazione delle azioni: i titoli azionari
SpA non quotate: abbiamo i titoli azionari (o certificati azionari) che sono i documenti che
rappresentano le quote di partecipazione dei soci nella società. I certificati azionari possono essere
titoli semplici o multipli; possono cioè rappresentare una o più azioni. Ferma restando
l’indivisibilità del titolo unitario, il possessore di un titolo multiplo può chiederne in ogni
momento il frazionamento in più titoli di taglio minore.
Società quotate in mercati regolamentati le azioni (e le obbligazioni): i titoli azionari sono
rappresentate da semplici registrazioni contabili con soppressione materiale dei titoli cartacei.
Questo sistema è obbligatorio anche per le società con azioni e obbligazioni non negoziate in
mercati regolamentati ma diffuse fra il pubblico in misura rilevante. È invece facoltativo per le
altre società.
14.6.3 Azioni nominative e azioni al portatore
Per ragioni fiscali, vige il principio della obbligatoria nominatività dei titoli azionari; la regola
della nominatività obbligatoria non vige però per le azioni di risparmio che possono essere al
portatore.
Le azioni si fanno rientrane nella categoria dei titoli di credito causali. Sono cioè titoli di credito
che possono essere emessi solo in base ad un determinato rapporto causale.
Il trasferimento delle azioni al portatore opera con la semplice consegna del titolo, quello delle
azioni nominative con la girata e l’iscrizione del nuovo socio nel registro dei soci. La qualità di
socio si trasmette da un soggetto ad un altro senza necessità del consenso della società.
L’annotazione del trasferimento nel libro dei soci è un atto dovuto da parte della società.
Limiti
legali
14.6.4 I limiti alla circolazione delle azioni
Le azioni sono in via di principio liberamente trasferibili. La liberata trasferibilità è tuttavia esclusa
o limitata per legge in determinate ipotesi. Ad esempio:
1)
le azioni liberate con conferimenti diversi dal denaro non possono essere alienate prima del
controllo di valutazione;
35
2)
Limiti
convenzional
i
Sindacato di
blocco
Limiti
statutari
Divieto
temporaneo
di
alienazione
Clausole di
prelazione
Clausole di
gradimento
le azioni con prestazione accessoria non sono trasferibili senza il consenso del consiglio di
amministrazione.
Dai limiti legali alla circolazione delle azioni vanno tenuti distinti i limiti convenzionali,
determinati cioè da accordi intercorsi fra i soci. Questi ultimi vanno ancora distinti a seconda che
risultino dallo stesso atto costitutivo della società (limiti statutari) o da accordi non consacrati
nell’atto costitutivo (patti parasociali).
I limiti alla circolazione delle azioni risultanti da patti parasociali vengono definiti sindacati di
blocco ed hanno lo scopo di evitare l’ingresso in società di terzi non graditi. Essi sono assoggettati
ai limiti di durata ed agli specifici obblighi informativi previsti per i sindacati di voto.
L’inopponibilità ai terzi dei patti parasociali spiega perché molto spesso si preferisca inserire
accordi in tal senso nell’atto costitutivo. In tal modo le clausole limitatrici della circolazione
acquistano efficacia reale: vincolano tutti i soci, anche futuri; possono e debbono essere fatte
valere dalla società nei confronti del terzo acquirente delle azioni.
La nuova disciplina consente anche che lo statuto vieti del tutto la circolazione delle azioni sia
pure per un periodo non superiore a 5 anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il
divieto viene introdotto.
Per quanto riguarda invece le clausole statutarie finalizzate a limitare la circolazione delle azioni
esse possono assumere le formulazioni più varie. Le più diffuse sono le clausole di prelazione, le
clausole di gradimento e le clausole di riscatto.
La clausola di prelazione è la clausola che impone al socio che intende vendere le azioni di offrirle
preventivamente agli altri soci e di preferirli ai terzi a parità di condizioni. La proposta di acquisto
indirizzata ai soci beneficiari del patto di prelazione dovrà specificare il prezzo offerto dal terzo,
nonché le altre modalità rilevanti del contratto che si intendere concludere con lo stesso.
La clausola di prelazione consente di impedire l’ingresso in società di soci non graditi, senza
precludere all’azionista che ne voglia uscire di realizzare il valore economico della sua
partecipazione.
Le clausole di gradimento possono essere a loro volta distinte in due categorie:
1. clausole che richiedono il possesso di determinati requisiti da parte dell’acquirente (ad
esempio: cittadinanza, categoria professionale, etc.);
2. clausole che subordinano il trasferimento delle azioni al consenso (placet) di un organo
sociale, quasi sempre costituito dal consiglio di amministrazione (clausola di mero
gradimento).
La validità delle clausole di gradimento del primo tipo è stata sempre fuori contestazione. Per
quanto riguarda le seconde la disciplina previgente le dichiarava inefficaci (legge 281/1985).
L’attuale disciplina, invece, consente l’inserimento nell’atto costitutivo di clausole che
subordinano il trasferimento, anche a causa di morte, delle azioni al mero gradimento di organi
sociali o di altri soci se prevedono, in caso di rifiuto del gradimento:
a) un obbligo di acquisto a carico della società o degli altri soci,
b) o il diritto di recesso per l’alienante.
Clausole di
riscatto
I temperamenti previsti dall’attuale disciplina delle clausole di gradimento (recesso o acquisto da
parte della società o dei soci) ridimensionano il rilievo pratico di un altro problema in passato
vivacemente dibattuto: le conseguenze del rifiuto del placet fra alienante ed acquirente.
Espressamente disciplinata è oggi anche l’introduzione di clausole statutarie che prevedono un
potere di riscatto delle azioni da parte dei soci e della società al verificarsi di determinati eventi (ad
esempio: in caso di morte dell’azionista per evitare che subentrino gli eredi). Il valore di rimborso
di tali azioni è determinato applicando le corrispondenti disposizioni in tema di diritto di recesso
dell’azionista e trova applicazione anche il relativo procedimento di liquidazione.
36
Introduzione
successiva e
soppressione
Le clausole statutarie limitative della circolazione possono essere introdotte o rimosse nel corso
della vita della società con delibera dell’assemblea straordinaria. Ma in tal caso, se lo statuto non
dispone diversamente, è riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso
all’approvazione della delibera.
Le obbligazioni
15.1 Nozione e tipologia
I titoli obbligazionari documentano un credito verso la società. Le obbligazioni sono titoli di
credito che rappresentano frazioni di uguale valore nominale e con uguali diritti di un’unitaria
operazione di finanziamento a favore della società.
L’obbligazionista ha diritto a una remunerazione periodica fissa (interessi) svincolata dai risultati
economici della società finanziata e il diritto al rimborso del valore nominale del capitale prestato
alla scadenza pattuita.
Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l’emissione di obbligazione è deliberata
dagli amministratori. La delibera di emissione deve risultare da verbale redatto da un notaio ed è
soggetta a controllo di legalità da parte dello stesso e a iscrizione nel registro delle imprese. Essa
produce effetti e può essere eseguita solo dopo l’iscrizione.
L’ammontare delle obbligazioni emesse deve risultare da un apposito libro. Nel libro delle
obbligazioni devono essere annottate l’ammontare delle obbligazioni via via estinte, nonché il
cognome e il nome dei titolari di obbligazioni nominative, i trasferimenti e i vincoli relativi a
queste ultime.
15.2 I limiti all’emissione di obbligazioni
In base all’attuale disciplina la società per azioni può emettere obbligazioni, nominative o al
portatore, per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale
sottoscritto, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
Tuttavia, la società può emettere obbligazioni per ammontare superiore al limite fissato quando:
• le obbligazioni sono destinate ad essere sottoscritte da investitori istituzionali;
• le obbligazioni sono garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società;
• ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale.
15.3 L’organizzazione degli obbligazionisti
I prestiti obbligazionari si caratterizzano per la previsione di un’organizzazione di gruppo degli
obbligazionisti volta a tutelare gli interessi degli stessi verso la società articolata in due organi:
1. il rappresentante comune;
2. l’assemblea degli obbligazionisti.
La nomina è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese. Il rappresentante
dura in carica per un periodo non superiore a 3 esercizi ed è rieleggibile; può
essere revocato dall’assemblea anche senza giusta causa salvo il diritto al
risarcimento dei danni.
Il rappresentante comune in particolare:
• esegue le deliberazioni dell’assemblea degli azionisti;
Il
• assiste alle operazioni per l’estinzione a sorteggio delle obbligazioni (le
rappresentante
operazioni sono nulle in sua assenza, a meno che non viene sostituito da un
comune
notaio);
• ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti.
Il singolo obbligazionista ha comunque il potere di tutelare i propri diritti nei
confronti della società; tuttavia, sono escluse le azioni individuali quando sono
incompatibili con le delibere prese dall’assemblea degli obbligazionisti.
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L’assemblea degli obbligazionisti delibera:
• sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
• sulle modificazioni delle condizioni del prestito.
L’assemblea
degli
obbligazionisti
L’assemblea è convocata dagli amministratori della società o dal
rappresentante comune degli obbligazionisti. La convocazione è obbligatoria
quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentano un 1/20
dei titoli emessi e non estinti.
Per le delibere di modificazione delle condizioni del prestito è necessario
(anche in seconda convocazione) il voto favorevole degli obbligazionisti che
rappresentano la metà delle obbligazioni emesse e non estinte. Le
deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti sono iscritte nel registro
delle imprese a cura del notaio che deve redigerne il verbale.
15.4 Tipi di obbligazioni
Vi sono dei tipi speciali di obbligazioni, quali, ad esempio, le obbligazioni convertibili in azioni.
Esse sono obbligazioni che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni della stessa società, in
base a un prefissato rapporto di cambio, utilizzando come riferimento le somme già versate.
Competente a deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili è l’assemblea straordinaria (con
possibile deroga agli amministratori, se previsto dall’atto costitutivo). Le obbligazioni convertibili
devono essere offerte in opzione agli azionisti e ai possessori di obbligazioni convertibili
precedentemente emesse.
Inoltre, la delibera di emissione delle obbligazioni convertibili non può essere adottata se il
capitale sociale sottoscritto non è stato integralmente versato e le obbligazioni convertibili non
possono essere emesse al di sotto del loro valore nominale.
L’assemblea che delibera l’emissione delle obbligazioni deve determinare il rapporto di cambio,
nonché il periodo e le modalità di conversione. Deve inoltre deliberare l’aumento del capitale
sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in
conversione.
Vi sono tre distinte regole che possono alterare il valore del diritto di conversione:
1. in caso di aumenti del capitale sociale a pagamento e di nuove emissioni di obbligazioni
convertibili, il diritto d’opzione spetta anche ai possessori di obbligazioni convertibili;
2. in caso di aumento gratuito del capitale o di riduzione per perdite, il rapporto di cambio è
automaticamente modificato in proporzione alla misura dell’aumento o della riduzione del
capitale.
3. la società non può deliberare la riduzione volontaria del capitale sociale, la fusione con altra
società, la scissione o la modificazione delle disposizioni regole per la ripartizione degli utili,
fin quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione. Il divieto può essere superato
concedendo agli obbligazioni la facoltà di conversione anticipata.
L’organizzazione della società per azioni
16.1.1 Gli organi sociali
La SpA si caratterizza per la necessaria presenza di tre distinti organi, ciascuno investito per legge
di specifiche funzioni:
 l’assemblea dei soci, organo con funzioni esclusivamente deliberative le cui competenze sono
per legge circoscritte alle decisioni di maggior rilievo della vita sociale;
 l’organo amministrativo, a cui compete la gestione dell’impresa;
 l’organo di controllo interno, con funzioni di controllo sull’amministrazione della società.
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Affianco al sistema tradizionale abbiamo due sistemi alternativi: il sistema monistico e il sistema
dualistico. Il sistema tradizionale trova applicazione in mancanza di diversa previsione statutaria.
16.1.2 Il sistema dualistico
Prevede la presenza di:
 un consiglio di gestione, nominato dal consiglio di sorveglianza, che svolge le funzioni proprie
del consiglio di amministrazione;
 un consiglio di sorveglianza, di nomina assembleare, a cui sono attribuite sia funzioni di
controllo proprie del collegio sindacale, sia funzioni di indirizzo della gestione che nel sistema
tradizionale sono proprie dell’assemblea dei soci.
Consiglio di sorveglianza (collegio sindacale): l’assemblea ordinaria nomina e revoca i
componenti del consiglio di sorveglianza e delibera in ordine all’esercizio dell’azione di
responsabilità nei loro confronti. I componenti del consiglio di sorveglianza possono essere soci o
non soci; il loro numero, non inferiore a tre, è fissato dallo statuto.
Come per i sindaci, nelle società quotate lo statuto deve prevedere che almeno un componente
effettivo sia eletto dalla minoranza. Inoltre, almeno un componente effettivo del consiglio di
sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
Competenze e poteri: il consiglio di sorveglianza esercita le funzioni proprie del collegio sindacale
nel sistema tradizionale.
Nel contempo, al consiglio di sorveglianza è attribuita larga parte delle funzioni dell’assemblea
ordinaria. Infatti:
• nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione e ne determina il compenso;
• approva il bilancio d’esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
• promuove l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio
di gestione (competenza, quest’ultima, che conserva anche l’assemblea).
Responsabilità: i componenti del comitato di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la
diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Sono solidalmente responsabili fra di loro e con i
componenti del consiglio di gestione per i fatti e le omissioni di questi quando il danno non si
sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità dei doveri della loro carica.
Consiglio di gestione (amministratori): Le funzioni del consiglio di gestione coincidono con
quelle del consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale. Come differenze:
• numero di componenti non inferiore a due;
• non trova applicazione la cooptazione: se vengono a mancare uno o più componenti del
consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.
Consiglio di
amministrazione
Comitato per il
controllo sulla
gestione
16.1.3 Il sistema monistico
L’amministrazione e il controllo sono esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e
dal comitato per il controllo sulla gestione.
Consiglio di amministrazione: è eletto dall’assemblea, si applicano le disposizioni del sistema
tradizionale ma con una significativa differenza determinata dal fatto che, poiché dal suo ambito
devono essere estratti i componenti dell’organo di controllo, almeno 1/3 dei componenti del
consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i
sindaci.
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Comitato per il controllo sulla gestione: i componenti sono nominati dal consiglio di
amministrazione fra i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza, nonché dei requisiti di
onorabilità e professionalità eventualmente stabiliti dallo statuto. Almeno uno dei componenti
deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Se la società è quotata almeno
un componente di controllo dev’essere prescelto fra gli amministratori eletti dalla minoranza.
Funzioni: coincidenti con quelle del collegio sindacale.
L’assemblea dei soci
Nozione
Assemblea
generale e
assemblea
speciale
Convocazione
dell’assemblea
17.1 Nozione e distinzioni
L’assemblea è l’organo composto dalle persone dei soci. La sua funzione è quella di formare la
volontà della società nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dall’atto costitutivo.
L’assemblea è l’organo collegiale che decide secondo il principio maggioritario. La volontà
espressa dai soci riuniti in assemblea, che rappresentano determinate aliquote del capitale sociale
(maggioranza del capitale), vale come volontà della società e vincola tutti i soci, anche se assenti
o dissenzienti, purché siano state rispettate le norme che regolano il procedimento assembleare.
A seconda dell’oggetto delle deliberazioni, l’assemblea si distingue in ordinaria e in straordinaria.
Assemblea ordinaria: competenze
Assemblea straordinaria: competenze
 approva il bilancio;
 sulle modificazioni dello statuto;
 nomina e revoca le cariche sociali (gli  sulla nomina, sulla sostituzione e sui
amministratori, i sindaci e il presidente del
poteri dei liquidatori;
collegio sindacale, e quando è previsto il  su ogni altra materia espressamente
soggetto a cui è affidato il controllo
attribuita dalla legge alla sua
contabile);
competenza.
 determina il compenso degli amministratori
e dei sindaci (se non è stabilito dall’atto
costitutivo);
 delibera
sulle
responsabilità
degli
amministratori e dei sindaci.
L’assemblea è unica e generale se la società ha emesso solo azioni ordinarie. Quando invece sono
state emesse diverse categorie di azioni, o strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi, all’assemblea generale si affiancano le assemblee speciali di categoria.
17.2 Il procedimento assembleare
La convocazione dell’assemblea è decisa da:
 gli amministratori, che possono disporre di essa ogni qualvolta che lo ritengano opportuno. Per
legge, risulta obbligatorio convocare l’assemblea almeno una volta l’anno, entro 120 giorni
dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio.
 gli azionisti; occorre che la richiesta, rivolta all’organo amministrativo, provenga da tanti soci
che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale o una percentuale minore prevista nello
statuto. Se gli amministratori non provvedono e neppure i sindaci, la convocazione è
predisposta dal presidente del tribunale;
 il collegio sindacale, che convoca l’assemblea:
a) ogni qualvolta che la convocazione sia obbligatoria e gli amministratori non vi abbiano
provveduto;
b) previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, qualora
nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia
necessità di provvedere.
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Luogo di
convocazione
Avviso di
convocazione
L’ordine del
giorno
Assemblea
totalitaria
L’assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società se lo statuto non predispone
diversamente.
La convocazione è disposta mediante avviso da pubblicare nella gazzetta ufficiale della repubblica,
almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza (30 giorni per le società quotate). Ma tale
modalità può essere sostituita dalla pubblicazione in almeno un quotidiano indicato dallo statuto.
L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché
l’elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).
L’ordine del giorno delimita la competenza di quell’assemblea nelle diverse convocazioni e
impedisce che si possa deliberare su argomenti ulteriori e diversi. Tuttavia, sono consentite le
delibere strettamente consequenziali ed accessorie. Ad esempio, se all’ordine del giorno è la
revoca degli amministratori, l’assemblea può deliberare anche sulla nomina dei nuovi.
La convocazione preventiva serve per rendere noto a tutti i legittimati ad intervenire alla riunione e
permette di conoscere gli argomenti su cui si dovrà deliberare. Perciò, pur in assenza di
convocazione, l’assemblea è costituita quando è presente l’intero capitale sociale con diritto di
intervento e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e
di controllo. Tale assemblea può deliberare su qualsiasi argomento, ma la sua competenza è
instabile e precaria. Infatti, ciascuno degli intervenuti più opporsi alla discussione degli argomenti
sui quali non si ritenga sufficientemente informato, impedendo così che si arrivi a deliberare su
quel punto.
Quorum
17.3 Costituzione dell’assemblea. Validità delle deliberazioni
Si definisce quorum costitutivo la parte del capitale sociale che deve essere rappresentata in
assemblea perché questa sia regolarmente costituita e possa iniziare i lavori.
Si definisce quorum deliberativo la parte di capitale sociale che si deve esprimere a favore di una
determinata deliberazione perché questa sia approvata.
L’attuale disciplina stabilisce che nel computo del quorum costitutivo non si tiene conto delle
azioni senza diritto di voto (non vanno perciò conteggiate le azioni a voto limitato, le azioni di
risparmio, nonché le azioni di godimento senza diritto di voto).
La disciplina del quorum costitutivo e deliberativo è diversa per l’assemblea ordinaria e
straordinaria nelle diverse convocazioni:
Quorum Assembleari
Ordinaria
Straordinaria
Società che non fanno
Società che fanno
appello al mercato
appello al mercato
Cost: 50% del capitale
1°
Del: maggioranza dei
convocazione
presenti
Cost: Del: 50% del capitale
Cost: 50% del capitale
Del: 2/3 del capitale
presente
Cost: Del: maggioranza dei Cost: 1/3 del capitale
presenti
Del: 2/3 del capitale presente
2°
convocazione
Innalzabile, tranne
che per:
Approvazione del
bilancio
Nomina e revoca
delle cariche sociali.
Quorum speciali: 50%+1 del capitale per
l'esclusione del diritto d'opzione; per
trasformazione eterogenea: 2/3 del capitale +
consenso dei soci che acquistano responsabilità
illimitata.
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Convocazioni Si applicano le regole
successive
della seconda
(facoltative)
convocazione
Autonomia
statutaria
Il presidente
Poteri propri
Poteri derivati
Discussione
Rinvio
dell’assemblea
Votazione
Verbalizzazione
Diritto di
intervento
Legittimazione
all’intervento
Si applicano le regole Cost: 20% del capitale
della seconda
Del: 2/3 del capitale
convocazione
presente
Lo statuto può modificare solo in aumento le maggioranze previste ma non è consentito prevedere
maggioranze più elevate per l’assemblea ordinaria di 2° convocazione per l’approvazione del
bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali. Ciò per evitare che sia ostacolata
l’adozione di delibere essenziali per la sopravvivenza della società.
17.4 Svolgimento dell’assemblea. Verbalizzazione
L’assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta col
voto della maggioranza dei presenti.
Il presidente dirige i lavori dell’assemblea, assicurando che l’assemblea si svolga in modo ordinato
e nel rispetto delle norme che ne regolano l’attività.
In particolare, il presidente ha ampi poteri direttamente attribuiti dalla legge alla sua competenza.
Egli:
 dichiara aperta e chiusa la seduta;
 pone in discussione gli argomenti all’ordine del giorno;
 regola gli interventi e modera il dibattito;
 mette in votazione le diverse proposte e proclama i risultati.
Al presidente dell’assemblea deve essere riconosciuto anche il potere di assumere decisioni su
aspetti dell’attività assembleare non regolati dalla legge, dallo statuto o dal regolamento
assembleare e perciò rimessi alla discrezionalità dell’assemblea stessa. Ad esempio, scelta del
sistema di votazione, la sospensione o lo scioglimento della riunione. Tali decisione sono tuttavia
adottate dal presidente come interprete della volontà dell’assemblea (poteri derivati).
Manca qualsiasi norma che disciplini il dibattito assembleare. Non vi è dubbio tuttavia che ogni
votante abbia diritto di prendere parte alla discussione per cercare di orientare la decisione degli
altri soci. Il presidente può però adottare i provvedimenti necessari per prevenire o impedire un
esercizio non corretto del diritto di discussione. Ad esempio, può fissare la durata massima degli
interventi.
Ai soci intervenuti, che raggiungono 1/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea, è
riconosciuto il diritto di ottenere il rinvio dell’adunanza di non oltre 5 giorni, dichiarando di non
essere sufficientemente informati sugli argomenti posti in discussione. Il diritto di rinvio può
essere esercitato una sola volta per lo stesso oggetto.
Nulla è stabilito per quanto riguarda i sistemi di votazione consentiti per le assemblee sociali. Il
modo con cui procedere alla votazione (per alzata di mano, per schede) può essere liberamente
deciso di volta in volta.
Le delibere assembleari sono riportate in un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il
verbale deve indicare la data dell’assemblea, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato
da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire
l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. In caso di assemblea straordinaria, il
verbale dev’essere redatto da un notaio. I verbali devono essere poi trascritti nell’apposito libro
delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, tenuto a cura degli amministratori.
17.5 Il diritto di intervento. Il diritto di voto
Possono intervenire in assemblea (insieme ad amministratori, sindaci, rappresentante comune degli
azionisti di risparmio e degli obbligazionisti) gli azionisti con diritto di voto. Il diritto di intervento
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Voto per
corrispondenza
La disciplina del
codice
Limiti
Divieti soggettivi
Limitazione
numeriche
non compete agli azionisti senza diritto di voto. Si afferma così un rapporto di strumentalità fra
diritto di intervento e diritto di voto.
L’attuale disciplina ha poi semplificato le formalità per l’intervento in assemblea. Non è più
necessario il preventivo deposito delle azioni presso la sede della società o presso banche indicate
nell’avviso di convocazione ed è venuto meno il divieto di ritiro dei titoli prima che l’assemblea
abbia avuto luogo.
Preventivo deposito e divieto di ritiro anticipato possono però essere previsti dallo statuto, che
deve fissare il termine entro il quale il deposito deve avvenire. Inoltre, per le azioni
dematerializzate il deposito dei titoli è sostituto da una comunicazione dell’intermediario che tiene
i relativi conti, così consentendo agli investitori istituzionali di poter continuare ad operare sul
mercato.
Lo statuto può inoltre consentire l’espressione del voto per mezzo di corrispondenza.
17.6 La rappresentanza in assemblea
Gli azionisti possono intervenire in assemblea personalmente o a mezzo di rappresentante.
La partecipazione a mezzo rappresentante è oggi regolata da due diverse discipline: una
applicabile a tutte le SpA, l’altra applicabile in alternativa alla prima solo alle società con azioni
quotate.
Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea, ma lo statuto può escludere o limitare tale
facoltà. La delega deve essere conferita per iscritto e deve contenere il nome del rappresentante
(non è ammessa una delega in bianco). Le società possono delegare solo un proprio dipendente o
collaboratore. La delega è sempre revocabile.
Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio vale la regola che la delega può
essere conferita solo per singole assemblee. Tale limitazione non opera se si tratta di procura
generale o di procura conferita ad un proprio dipendente da società.
La rappresentanza non può essere conferita ad una serie di soggetti espressione del gruppo di
comando della società o sotto l’influenza dello stesso. E cioè: membri degli organi amministrativi
e di controllo, amministratori di società da essa controllate, etc.
Inoltre, per quanto riguarda il numero dei soci che la stessa persona può rappresentante sono state
introdotte delle limitazioni:
a) non più di 20 soci;
b) se si tratta di società quotate, non più di 50, 100, o 200 soci a seconda che il capitale sociale
non superi 5 milioni, 25 milioni o se la società superi 25 milioni di €.
I divieti soggetti e le limitazione relative al numero dei soci hanno come risultato solo di rendere
più complesso e costoso il rastrellamento di procure e non pone di certo un freno all’incetta di
deleghe da parte dei gruppi di comando. Di conseguenza, la riforma del 1998, ha introdotto per le
sole società quotate, in alternativa alla disciplina del codice, gli istituti della “sollecitazione” e
della “raccolta delle deleghe”:
 la sollecitazione è la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a tutti gli azionisti da
parte di uno o più soggetti (committente), che richiedono l’adesione a specifiche proposte di
voto, che possono riguardare anche solo alcuni degli argomenti all’ordine del giorno. Il
committente deve necessariamente rivolgersi ad un intermediario, che effettua la sollecitazione
su incarico e per conto del committente, mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo
di delega.
 la raccolta di deleghe al voto è la raccolta di deleghe di voto effettuata dalle associazioni di
azionisti esclusivamente nei confronti dei propri associati. L’associazione (che deve essere
composta da almeno 50 persone fisiche) esercita la raccolta mediante diffusione del solo
modulo di delega fra gli associati e, diversamente da quanto avviene per la sollecitazione, non
è tenuta a richiedere l’adesione a specifiche proposte di voto.
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Regole comuni
Il conflitto di
interessi del
socio
La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e di correttezza per lo svolgimento
della sollecitazione e della raccolta di deleghe. In ogni caso le informazioni diffuse devono essere
tali da consentire all’azionista una decisione consapevole e la delega rilasciata, in seguito a
sollecitazione o raccolta, deve contenere le istruzioni di voto e sono revocabili, mediante
dichiarazione espressa portata a conoscenza dell’intermediario o dell’associazione, fino al giorno
precedente l’assemblea.
17.7 Limiti all’esercizio del voto. Il conflitto di interessi
Con l’esercizio del voto il socio concorre alla formazione della volontà sociale in proporzione al
numero di azioni possedute.
L’esercizio del diritto al voto è in via di principio rimesso all’apprezzamento discrezionale del
socio, il quale però deve esercitarlo in modo da non arrecare un danno anche solo potenziale al
patrimonio della società. Con l’osservanza di questo limite, la maggioranza può liberamente
determinare la volontà sul merito delle deliberazioni assembleari. Infatti, le deliberazioni
assembleari regolarmente adottate sono annullabili solo se la maggioranza si sia ispirata
esclusivamente ad interessi extrasociali, con danno (anche solo potenziale) per la società.
Questo limite si desume con chiarezza dalla disciplina del conflitto di interessi.
L’azionista è in conflitto di interessi se, in una determinata delibera, ha un interesse personale
contrastante con l’interesse della società. In presenza di tale situazione al socio non è fatto divieto
di votare. Il socio è libero di votare o di astenersi, ma se vota e la delibera è approvata con voto
suo determinante, allora, la delibera, se reca danno alla società è impugnabile. Perché la delibera
sia annullabile è necessario che si presentino due condizioni:
• il suo voto sia stato determinante (prova di resistenza);
• la delibera possa danneggiare la società (danno potenziale).
Nulla impedisce perciò al socio di perseguire con la delibera anche un proprio interesse personale,
purché ciò non avvenga a discapito del patrimonio sociale. Due ipotesi tipiche di conflitto di
interessi sono poi previste dal codice che:
1) vieta ai soci amministratori di votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità;
2) vieta, nel sistema dualistico, ai soci componenti del consiglio di gestione (amministratori) di
votare nelle deliberazioni riguardanti nomina, revoca o responsabilità dei consiglieri di
sorveglianza (collegio sindacale).
Abusi a danno
della minoranza
Deliberi
annullabili
Qui il conflitto è certo ed il pericolo di danno è evidente. Perciò il diritto di voto è senz’altro
inibito.
La disciplina del conflitto di interessi consente di reprimere gli abusi della maggioranza a danno
del patrimonio sociale. Si può tuttavia verificare che una deliberazione sia adottata dalla
maggioranza per danneggiare non la società, bensì i soci di minoranza. In questi casi non è
invocabile il conflitto di interessi (in quanto la società non subisce alcun danno), tuttavia, si
afferma l’annullabilità della delibera se la stessa è stata ispirata solo dallo scopo di danneggiare i
soci di minoranza.
17.8 Le deliberazioni assembleari invalide
L’annullabilità rappresenta la regola per le delibere assembleari invalide. In particolare, possono
dar vita ad annullabilità della delibera:
 la partecipazione all’assemblea di persone non legittimate, ma solo se determinanti per la
regolare costituzione dell’assemblea;
 l’invalidità di singoli voti o il loro errato conteggio , ma solo se determinanti per il
raggiungimento della maggioranza;
 incompletezza del verbale, ma solo se impedisce l’accertamento del contenuto, degli effetti e
della validità della delibera.
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Soggetti
legittimati
Tutela reale e
tutela risarcitoria
Temine
Il procedimento
Effetti
Sostituzione
della delibera
Cause di nullità
Effetti
Casi speciali
L’impugnativa della delibera può essere proposta solo dai soggetti espressamente previsti dalla
legge:
 soci assenti, dissenzienti o astenuti (ma non gli azionisti senza diritto di voto);
 amministratori;
 consiglio di sorveglianza, collegio sindacale e rappresentante comune degli azionisti di
risparmio.
Inoltre, per evitare azioni pretestuose non è riconosciuto al singolo socio il diritto di impugnativa.
Solo gli azionisti con diritto di voto che rappresentano, congiuntamente, 1‰ del capitale sociale
nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il 5% nelle altre sono legittimati
all’impugnazione3. Lo statuto può ridurre o escludere questo requisito.
L’impugnazione dev’essere proposta entro 90 giorni dalla data di deliberazione o, se questa è
soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro 90 giorni dall’iscrizione.
L’azione di annullamento è proposta davanti al tribunale del luogo dove ha sede la società. I soci
devono dimostrare di essere possessori al tempo dell’impugnazione del prescritto numero di
azioni. L’impugnativa è preclusa all’azionista che, pur avendo votato contro la delibera, si è nel
frattempo spogliato delle azioni.
La proposizione dell’azione non sospende di per sé l’esecuzione della delibera. La sospensione
può però essere chiesta dall’impugnante.
L’annullamento obbliga gli amministratori a prendere i provvedimenti conseguenti sotto la propria
responsabilità. Restano in ogni caso salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
L’annullamento non ha luogo se la delibera è sostituita con un’altra presa in conformità alla legge
o all’atto costitutivo o se la delibera viziata è stata revocata. La sostituzione ha effetto sanante
retroattivo. Restano salvi, in ogni caso, i diritti acquistati dai terzi, anche non in buona fede, sulla
base della deliberazione sostituita.
17.9 Le deliberazioni nulle
La delibera è nulla solo in tre casi previsti dalla legge:
1. impossibilità o illiceità dell’oggetto;
2. mancata convocazione dell’assemblea;
3. mancanza del verbale.
La nullità delle delibere assembleari può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può
essere rilevata anche di ufficio dal giudice.
Rimane valido il principio che la delibera nulla è inefficace, salvo che venga retroattivamente
sanata (per decorrenza del termine di impugnazione o per sostituzione con un'altra delibera valida).
E, in ogni caso, non pregiudica i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in
esecuzione della delibera.
A differenza dell’azione di nullità di diritto comune, possono esser impugnate senza limiti di
tempo solo le delibere che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.
In tutti gli altri casi vi è un termine di decadenza di 3 anni, che decorre dalla iscrizione nel registro
delle imprese.
Una specifica disciplina, che riduce ulteriormente l’operatività delle cause di nullità, e poi prevista
per alcune delibere di particolare rilievo (aumento del capitale sociale, riduzione reale del capitale,
3
Come correttivo della limitazione del diritto di impugnativa, è riconosciuto ai soci non legittimati a proporla il diritto di chiedere il
risarcimento dei danni loro cagionati dalla non conformità della delibera alla legge o all’atto costitutivo. È innegabile, però, che si
tratta di azione soggetta ad oneri probatori (ammontare del danno, nesso causale) tutt’altro che agevoli da assolvere.
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emissione delle obbligazioni). L’azione di nullità, per i tre casi esposti, è soggetta al termine di
decadenza di 180 giorni.
Nel caso di mancata convocazione per l’approvazione del bilancio il termine è di 90 giorni.
Cause di nullità
Tipologia
Funzione
Irrilevanza per la
società
Validità fra le
parti
Forma e durata
Pubblicità
17.10 I sindacati di voto
I sindacati di voto sono accordi (patti parasociali) con i quali alcuni soci si impegnano a
concordare preventivamente il modo in cui votare in assemblea.
I sindacati di voto assumono le configurazioni più varie. Possono avere carattere occasionale o
permanente; possono riguardare tutte le delibere assembleari o soltanto quelle di un determinato
tipo (ad es: nomina degli amministratori).
I vantaggi dei sindacati di voto sono evidenti. Essi danno un indirizzo unitario all’azione dei soci
sindacati e se questi vengono a costituire il gruppo di comando, il patto di sindacato consente di
dare stabilità di indirizzo alla condotta societaria. Quando è stipulato fra soci di minoranza
consente una migliore difesa dei comuni interessi.
I pericoli dei sindacati di voto sono altrettanto evidenti. I sindacati di comando cristallizzano il
gruppo di controllo, soprattutto se stipulati a tempo indeterminato e se sono combinati con un
sindacato di blocco delle azioni (contratto parasociale che obbliga l’aderente a non vedere le azioni
o a venderle solo a determinate persone facenti parte del patto).
I sindacati di blocco e di voto vincolano solo le parti contraenti. Perciò, il voto dato in assemblea
resta valido anche se espresso in violazione degli accordi di sindacato. Inoltre, la presenza di un
sindacato di voto può riflettersi sulla validità delle delibere solo quando uno o più soci sindacati
versino in conflitto di interessi con la società. Infatti, in tal caso il conflitto si estende anche agli
altri partecipanti al sindacato. Nella prova di resistenza si dovrà perciò tener conto di tutti i voti
sindacati.
Al contrario, fra le parti, la violazione di un sindacato di blocco comporta che l’inadempiente sarà
tenuto al risarcimento del danno nei confronti degli altri soci contraenti.
I patti parasociali possono essere stipulati in qualsiasi forma. Il legislatore ne fissa però la durata,
al fine di evitare una cristallizzazione delle posizioni di potere.
Se stipulati a tempo determinato non possono avere durata superiore a 5 anni (3 per le quotate), ma
sono rinnovabili alla scadenza. Possono essere stipulati anche a tempo indeterminato, ma in tal
caso ciascun contraente può recedere con un preavviso di 180 giorni.
I patti parasociali sono soggetti ad un particolare regime di pubblicità:
• nelle società quotate i sindacati di voto devono essere comunicati alla Consob, pubblicati per
estratto sulla stampa quotidiana e depositati presso il registro delle imprese. La violazione di
tali obblighi di trasparenza comporta la nullità dei patti e la sospensione del diritto di voto
relativo alle azioni sindacate;
• nelle società non quotate ma che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, i patti devono
essere dichiarati in apertura di assemblea. L’omessa dichiarazione è sanzionata con la
sospensione del diritto di voto alle azioni a cui si riferisce il patto parasociale;
• nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio , nessuna forma di
pubblicità è prevista.
Amministrazione
Struttura
18.1 Struttura e funzione dell’organo amministrativo
Nel sistema tradizionale, la società per azioni non quotata può avere sia un amministratore unico
sia una pluralità di amministratori, che formano in tal caso il consiglio di amministrazione.
Alle società quotate è imposta l’amministrazione pluripersonale, allo scopo di consentire la
nomina di almeno un amministratore da parte dei soci di minoranza.
46
Funzione
Potere gestorio
Potere di
rappresentanza
Altre funzioni
Rapporto di
amministrazione
e mandato
Il numero di componenti del consiglio di amministrazione è liberamente determinato dallo statuto.
Inoltre, il consiglio di amministrazione può essere articolato al suo interno con la creazione di uno
o più organi delegati, che danno luogo alle figure del comitato esecutivo e degli amministratori
delegati.
La struttura dell’organo amministrativo non è quindi fissata in modo rigido, per consentirne il
migliore adeguamento alle concrete esigenze operative dell’impresa sociale.
Gli amministratori sono l’organo a cui è affidata in via esclusiva la gestione dell’impresa sociale e
ad essi spetta compiere tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Le
funzioni di cui sono per legge investiti:
 gli amministratori deliberano su tutti gli argomenti attinenti la gestione della società che non
sono riservati dalla legge all’assemblea. È questo il cosiddetto potere gestorio degli
amministratori.
 gli amministratori (tutti o alcuni) hanno la rappresentanza generale della società. Hanno cioè il
potere di manifestare all’esterno la volontà sociale, determinata dall’assemblea o dallo stesso
organo amministrativo, ponendo in essere i singoli atti giuridici in cui si concretizza l’attività
sociale;
 gli amministratori danno impulso all’attività dell’assemblea; la convocano e ne fissano l’ordine
del giorno;
 curano la tenuta dei libri contabili e redigono annualmente il progetto di bilancio da presentare
all’assemblea;
Le funzioni degli amministratori sono inderogabili da parte dell’autonomia privata. Dei relativi
poteri essi non possono essere spogliati e dai relativi doveri non possono essere dispensati. Si tratta
di funzioni di cui gli amministratori sono investiti per legge, nonché di funzioni che essi esercitano
in posizione di formale autonomia rispetto all’assemblea.
Tuttavia, leggendo il codice, si vede l’affermazione che “i diritti e gli obblighi degli amministratori
sono regolati dalle norme del mandato”. Non bisogna però cadere nel facile equivoco di ritenere
che il rapporto di amministrazione sia un rapporto di mandato. I poteri e i doveri degli
amministratori sono, sotto più profili, diversi e più ampi di quelli di un mandatario. Così,
l’amministratore è investito per legge del potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto
sociale. Per esso non opera perciò il limite degli atti di ordinaria amministrazione posto per il
mandatario generale.
18.2 Il rapporto assemblea-amministratori
La competenza gestoria dell’assemblea ha carattere delimitato e specifico: sussiste solo per gli atti
espressamente previsti dalla legge (nomina e revoca di amministratori e sindaci, approvazione del
bilancio, distribuzione dei dividendi, etc.).
La competenza gestioria degli amministratori ha invece carattere generale: sussiste per tutti gli atti
di impresa che non siano riservati all’assemblea e che si pongono in rapporto di mezzo a fine
rispetto al conseguimento dell’oggetto sociale.
Autonomia degli
amministratori
Gli amministratori quindi, una volta nominati dall’assemblea, sono investiti di poteri propri, non
derivati dall’assemblea, esercitabili in posizione di piena autonomia rispetto all’assemblea stessa.
Con la riforma del 2003, l’art. 2380-bis afferma il principio che la gestione dell’impresa spetta
esclusivamente agli amministratori.
Lo statuto può prevedere solo che l’assemblea sia chiamata ad autorizzare atti di gestione di
competenza degli amministratori. Ma, anche in tal caso, l’autorizzazione dell’assemblea non
esonera gli amministratori da responsabilità penale e da responsabilità civile verso i creditori e
verso la società stessa. Ne consegue che, malgrado l’approvazione assembleare, gli amministratori
sono sempre liberi di non dare attuazione ad atti di gestione che configurano una violazione dei
doveri di corretta gestione e di salvaguardia del patrimonio sociale.
47
Nomina e
competenza
Requisiti.
Amministratori
indipendenti
Cause di
ineleggibilità e
incompatibilità
Durata
Cessazione
dall’ufficio
Decorrenza
Sostituzione
degli
amministratori
Clausola “simul
stabunt, simul
cadent”
18.3 Nomina. Durata e cessazione dalla carica
La nomina degli amministratori spetta all’assemblea ordinaria, fatta eccezione per i primi
amministratori, che sono nominati nell’atto costitutivo.
Le legge o lo statuto possono tuttavia riservare la nomina di uno o più amministratori allo Stato o
ad enti pubblici (questi amministratori possono essere revocati solo dall’ente che li ha nominati).
Il numero degli amministratori è fissato nello statuto. Questo però può anche limitarsi ad indicare
il numero minimo e massimo ed in tal caso sarà l’assemblea che procede alla nomina a fissare di
volta in volta il numero degli amministratori.
Gli amministratori possono essere soci o non soci. Gli amministratori di società quotate devono
tutti possedere, a pena di decadenza, i requisiti di onorabilità fissati per i sindaci con regolamento
del Ministero per la giustizia. Inoltre, se il consiglio di amministrazione è composto da più di 7
membri, uno di essi deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci.
Non possono essere nominati amministratori l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato
condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Numerose cause di incompatibilità sono poi previste da leggi speciali. Le cause di incompatibilità,
diversamente da quelle di ineleggibilità, comportano solo che l’interessato è tenuto ad optare fra
l’uno e l’altro ufficio; non rendono perciò invalida la delibera di nomina.
La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre esercizi; e
l’attuale disciplina puntualizza che essi scadono alla data dell’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Sono cause di cessazione dell’ufficio prima della scadenza del termine:
1. la revoca da parte dell’assemblea, salvo il risarcimento dei danni se la revoca è senza giusta
causa;
2. la rinuncia da parte dell’amministratore;
3. la decadenza dall’ufficio, ove sopravvenga una causa di ineleggibilità;
4. la morte.
L’amministratore che rinuncia all’ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di
amministrazione e al presidente del collegio sindacale.
La rinuncia dell’amministratore ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli
amministratori. In caso contrario, le dimissioni hanno effetto solo dal momento in cui la
maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori.
Nei casi in cui gli effetti della cessazione non sono differibili (morte, decadenza, dimissione della
minoranza degli amministratori), è dettata una particolare disciplina per la sostituzione degli
amministratori mancanti:
1. se rimane in carica più della metà degli amministratori nominati dall’assemblea , i superstiti
provvedono a sostituire provvisoriamente quelli venuti meno, con delibera consiliare approvata
dal collegio sindacale (cooptazione). Gli amministratori così nominati restano in carica fino
alla successiva assemblea che potrà confermarli nell’ufficio o sostituirli;
2. se viene a mancare più della metà degli amministratori nominati dall’assemblea i superstiti
devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei amministratori mancanti
ed i nuovi amministratori così nominati scadono con quelli in carica all’atto della nomina;
3. se vengono a cessare tutti gli amministratori , il collegio sindacale deve convocare con urgenza
l’assemblea per la ricostituzione dell’organo amministrativo. Nel frattempo, il collegio
sindacale compie gli atti di gestione ordinaria.
L’attuale disciplina, inoltre, riconosce la validità delle clausole statutarie che prevedono la
cessazione di tutti gli amministratori e la conseguente ricostruzione dell’intero collegio da parte
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dell’assemblea a seguito della cessazione di alcuni amministratori (clausole simul stabunt simul
cadent).
La nomina e la cessazione dalla carica degli amministratori è soggetta ad iscrizione nel registro
delle imprese. All’iscrizione della nomina devono provvedere i nuovi amministratori, entro 30
giorni dalla notizia della loro nomina, sempreché accettata. L’iscrizione della cessazione avviene a
cura del collegio sindacale entro lo stesso termine.
Compenso
Divieto di
concorrenza
18.4 Compenso. Divieti
Per i membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, modalità e misura del
compenso sono determinati dall’atto costitutivo o dall’assemblea all’atto della nomina. Per gli
amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto (ad esempio,
amministratore delegato), la remunerazione è invece stabilita dalla stesso consiglio di
amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Su tale remunerazione l’assemblea non ha
competenza; in base all’attuale disciplina tuttavia, se lo statuto lo prevede, l’assemblea può però
fissare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli
investiti di particolare cariche.
La centralità della posizione degli amministratori nella direzione della società li rende partecipi di
tutti i segreti aziendali e ciò ispira alcuni specifici obblighi e divieti posti a loro carico. Gli
amministratori di società per azioni non possono:
 assumere la qualità di soci a responsabilità illimitata in società concorrenti;
 esercitare un’attività concorrente per conto proprio;
 essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salva autorizzazione
dell’assemblea.
L’inosservanza del divieto espone l’amministratore alla revoca dall’ufficio per giusta causa ed al
risarcimento degli eventuali danni arrecati alla società.
18.5.1 Il consiglio di amministrazione: attività deliberativa
In presenza di un consiglio di amministrazione è necessario operare delle distinzioni per quanto
riguarda le modalità di esercizio delle funzioni proprie dell’organo amministrativo, che sono:
1. attività deliberativa;
2. rappresentanza;
3. funzione di vigilanza; è da ritenersi infine che l’attività di vigilanza spetti, oltre che al
consiglio collegialmente, anche al singolo amministratore individualmente. E ciò in quanto il
singolo amministratore è in ogni caso personalmente e solidamente responsabile dei danni che
alla società possono derivare dall’omessa vigilanza.
Convocazione.
Presidente
Le delibere
consiliari
Verbalizzazione
Invalidità delle
delibere
consiliari
Interessi degli
amministratori
Ciò fissato, passiamo ad esaminare la disciplina delle delibere consiliari.
L’attuale disciplina stabilisce che, se lo statuto non prevede diversamente, il consiglio di
amministrazione è convocato dal presidente stesso, il quale ne fissa anche l’ordine del giorno, ne
coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle
materie iscritte all’ordine del giorno.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della
maggioranza degli amministratori in carica, salvo che lo statuto non richieda un quorum
costitutivo più elevato. Le deliberazioni sono approvate se riportano il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti (voto per teste).
Nulla è disposto in via generale per la verbalizzazione delle delibere consiliari. È tuttavia prevista
la tenuta di un apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
dal quale devono risultare le delibere adottate.
L’art. 2388 prevede che possano essere impugnate tutte le delibere del consiglio di
amministrazione che non sono prese in conformità della legge o dello statuto. L’impugnativa può
49
essere proposta dagli amministratori assenti o dissenzienti e dal collegio sindacale (ma non dai
soci) entro 90 giorni dalla data della deliberazione. Inoltre, quando la delibera consiliare lede
direttamente un diritto soggettivo del socio questi avrà diritto di agire giudizialmente per far
annullare la delibera. L’annullamento delle delibere consiliari non pregiudica i diritti acquistati in
buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione delle stesse.
L’amministratore che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, un interesse
non necessariamente in conflitto con quello della società:
a) deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale precisando la natura,
l’origine e la portata;
b) se si tratta di un amministratore delegato, deve astenersi dal compiere l’operazione investendo
della stessa l’organo collegiale competente. Non è più fatto obbligo però all’amministratore
interessato di non votare in consiglio di amministrazione;
c) in entrambi i casi il consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la
convenienza per la società dell’operazione.
La delibera del consiglio di amministrazione qualora possa recare danno alla società (danno
potenziale), è impugnabile non solo quando l’amministratore in conflitto di interessi ha votato e il
suo voto è stato determinante (prova di resistenza), ma anche quando sono stati violati gli obblighi
di trasparenza, astensione e motivazione sopra indicati.
L’impugnazione per annullare la delibera può essere proposta, entro 90 giorni dalla delibera, dal
collegio sindacale, dagli amministratori assenti e dissenzienti nonché dagli stessi amministratori
che hanno votato a favore se l’amministratore interessato non ha adempiuto agli obblighi di
informazione sopra indicati.
Comitato
esecutivo
Amministratori
delegati
La delega. Limiti
Competenza
concorrente
Dovere degli
organi
delegati…
18.5.2 Comitato esecutivo. Amministratori delegati
Nelle società per azioni di maggiori dimensioni è frequente un’articolazione interna del consiglio
di amministrazione per rendere più razionale ed efficiente la gestione corrente dell’impresa
sociale. Se l’atto costitutivo o l’assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può
delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo o ad un amministratore delegato.
 Il comitato esecutivo è un organo collegiale. Le sue decisioni sono adottate in riunioni alle
quali devono assistere i sindaci.
 L’amministratore delegato (uno o più) è un organo unipersonale.
E poi possibile la coesistenza di un comitato esecutivo e di uno o più amministratori delegati con
competenze ripartite.
La creazione e l’articolazione degli organi delegati devono essere previste dallo statuto o devono
essere consentite dall’assemblea ordinaria. La designazione dei membri del comitato esecutivo e
degli amministratori delegati è invece fatta dallo stesso consiglio di amministrazione, che
determina inoltre il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
In base all’attuale disciplina non possono essere delegati:
• la redazione del bilancio di esercizio;
• la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili;
• gli adempimenti posti a carico degli amministratori in caso di riduzione obbligatoria del
capitale sociale per perdite;
• la redazione del progetto di fusione o di scissione.
La delega non spoglia però il consiglio di amministrazione della attribuzione delegate. Il consiglio
può sempre avocare a sé operazioni rientranti nella delega e resta, pertanto, formalmente in
posizione sovraordinata rispetto al comitato esecutivo ed agli amministratori delegati.
L’attuale disciplina, peraltro, puntualizza le funzioni proprie degli organi delegati, essi:
• curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società sia adeguato alla
natura e alle dimensioni dell’impresa;
50
•
…e degli
amministratori
Amministratori
con
rappresentanza
Potere di
gestione e potere
di
rappresentanza
riferiscono periodicamente al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale
andamento della gestione.
Nel contempo, per consentire un’effettiva partecipazione di tutti i consiglieri alla gestione della
società si dispone che tutti gli amministratori devono agire informati e ciascuno può chiedere agli
amministratori delegati che siano fornite in consiglio informazioni relative alla gestione della
società.
18.5.3 Rappresentanza della società
Fra le funzioni di cui gli amministratori sono investiti per legge vi è la rappresentanza della
società.
In presenza di un consiglio di amministrazione, gli amministratori investiti del potere di
rappresentanza devono essere indicati nello statuto o nella deliberazione di nomina. Inoltre, se più
sono gli amministratori con rappresentanza, la pubblicità legale di nomina deve specificare se essi
hanno il potere di agire disgiuntamente (firma disgiunta) o congiuntamente (firma congiunta). Di
regola, la rappresentanza è attribuita al presidente del consiglio e ad uno o più amministratori
delegati.
 Il potere di rappresentanza riguarda l’attività esterna: è il potere di agire nei confronti dei terzi
in nome della società.
 Il potere di gestione riguarda invece l’attività amministrativa interna, la fase decisoria delle
operazioni sociali.
Salvo il caso dell’amministratore unico e dell’amministratore delegato con rappresentanza, vi è
nella società per azioni una scissione fra potere gestorio e potere di rappresentanza degli
amministratori:
1. il primo compete al consiglio di amministrazione o al comitato esecutivo ed è esercitato
collegialmente, con delibere prese a maggioranza;
2. il secondo spetta ad uno o più amministratori ed è esercitato disgiuntamente o congiuntamente.
Invalidità della
nomina
Limitazioni
volontarie del
potere di
rappresentanza
Limitazioni
legali
La rappresentanza degli amministratori è assoggettata a due principi cardine:
1. intervenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le cause di nullità e di annullabilità della
nomina, non sono opponibili ai terzi, salvo che la società provi che i terzi erano a conoscenza
di queste cause di invalidità;
2. la società resta vincolata ai terzi anche se gli amministratori hanno violato eventuali
limitazioni volontarie poste ai loro poteri di rappresentanza. Ad esempio, se nello statuto si
prevede che gli atti superiori ad un determinato ammontare devono essere preventivamente
deliberati dall’assemblea. Tale limitazione è certamente consentita e viene iscritta nel registro
delle imprese. Ma, per l’art. 2384, le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dallo
statuto non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi l’esistenza di un
accordo fraudolento fra amministratore e terzo diritto a danneggiarla; non è sufficiente che
provi l’effettiva conoscenza (mala fede) da parte del terzo dell’esistenza di limitazioni
statutarie del potere di rappresentanza.
Restano invece opponibili ai terzi i limiti legali del potere di rappresentanza degli amministratori.
È questo il caso dell’amministratore unico o dell’amministratore delegato che stipuli un contratto
in conflitto di interessi con la società. Il contratto sarà annullabile su richiesta della società se il
conflitto di interessi era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
18.6.1 La responsabilità degli amministratori verso la società
Gli amministratori sono responsabili civilmente del loro operato in tre direzioni:
 verso la società;
51


Criterio di
diligenza
Responsabilità
solidale
Esonero da
responsabilità
Esercizio
dell’azione
Revoca di diritto
Azione della
minoranza
Prescrizione
Rinunzia e
transazione
verso i creditori sociali;
verso i singoli soci o terzi.
Gli amministratori incorrono in responsabilità verso la società e sono tenuti al risarcimento dei
danni quando non adempiono ai loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e
dalle loro specifiche competenze (cioè con la normale diligenza professionale di un amministratore
di società).
L’obbligazione degli amministratori è un’obbligazione di mezzi non di risultato. Perciò il giudice
non può sindacare il merito delle decisioni degli amministratori, ma verificare se essi hanno
osservato con diligenza gli obblighi di condotta specifici, nonché quello generale di
amministrazione diligente.
Se gli amministratori sono più di uno, sono responsabili solidalmente. Se il comportamento
dannoso è imputabile solo ad alcuni amministratori (amministratori delegati o membri del
comitato esecutivo), con essi rispondono in solido anche gli altri amministrazioni per la violazione
degli specifici obblighi posti a loro carico, in quanto non hanno prevenuto o impedito l’attività
dannosa dei primi.
L’amministratore è esonerato da responsabilità purché:
 abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni
del consiglio di amministrazione;
 del suo dissenso dia immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.
L’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori deve essere deliberato
dall’assemblea ordinaria. La relativa delibera può essere presa in occasione della discussione del
bilancio, anche se non iscritta all’ordine del giorno, purché si tratti di fatti di competenza
dell’esercizio cui si riferisce.
La deliberazione dell’azione di responsabilità comporta la revoca automatica degli amministratori
contro cui è proposta la delibera solo se è approvata col voto favorevole di almeno 1/5 del capitale
sociale; se non si raggiunge tale percentuale del capitale sociale sarà necessaria una distinta ed
espressa delibera di revoca.
Con la riforma del 2003 l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere
promossa anche dagli azionisti di minoranza. Per evitare azioni giudiziarie pretestuose i soci che
assumono l’iniziativa devono rappresentare almeno il 20% del capitale sociale (1/40 per le società
che fanno ricorso al capitale di rischio). L’azione è promossa dalla minoranza tramite uno o più
rappresentanti comuni, ed è diretta a reintegrare il patrimonio sociale, non a risarcire il danno
eventualmente subito dai soci agenti.
Si tratta della stessa azione di responsabilità che la società può esperire previa delibera
assembleare. Perciò la società deve essere necessariamente chiamata in giudizio. Ed, in caso di
accoglimento della domanda, è tenuta a rimborsare agli attori le spese di giudizio che non siano
state poste a carico o che non si possano recuperare dagli amministratori soccombenti.
L’azione di responsabilità può essere esercitata entro 5 anni dalla cessazione dell’amministratore
dalla carica.
La società può rinunciare all’esercizio dell’azione di responsabilità o pervenire ad una transazione
con gli amministratori. L’una o l’altra devono però essere espressamente deliberate dall’assemblea
e, in questo caso, non vi dev’essere il voto contrario di un minoranza qualificata: 1/5 del capitale
sociale, ridotto a 1/20 nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale. In mancanza, la
rinuncia e la transazione sono senza effetto.
18.6.2 La responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali
Gli amministratori sono responsabili verso i creditori sociali solo per l’inosservanza degli obblighi
interenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere promossa dai
creditori solo quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacente dei loro crediti.
52
18.6.3 La responsabilità degli amministratori verso singoli soci o terzi
Le azioni di responsabilità della società e dei creditori sociali non pregiudicano il diritto al
risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati
da atti dolosi o colposi degli amministratori. Perché il singolo socio o il terzo possano chiedere agli
amministratori il risarcimento dei danni devono ricorrere due presupposti:
1. il compimento da parte degli amministratori di un atto illecito nell’esercizio del loro ufficio;
2. la produzione di un danno diretto al patrimonio del singolo socio o del terzo. Caso classico di
danno diretto è quello degli amministratori che con un falso bilancio inducono i soci o i terzi a
sottoscrivere un aumento di capitale a prezzo eccessivo.
Il collegio sindacale
Composizione
Nomina
Requisiti di
professionalità
Cause di
ineleggibilità
Compenso
19.1 Composizione. Nomina. Cessazione
Il collegio sindacale è l’organo di controllo interno della società per azioni a cui sono attribuite
funzioni di vigilanza sull’amministrazione della società.
Il collegio sindacale delle società con azioni non quotate si compone di 3 o 5 membri effettivi;
devono inoltre essere nominati 2 membri supplenti.
Per le società quotate, fermo restando il numero minimo di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, l’atto
costitutivo può oggi determinare liberamente il numero dei sindaci.
I primi sindaci sono nominati nell’atto costitutivo, successivamente vengono nominati
dall’assemblea ordinaria. È questo un motivo di scarsa funzionalità del collegio sindacale:
controllanti e controllati sono in definitiva espressione dello stesso gruppo di comando.
Tuttavia, per le società quotate, 1 membro effettivo del collegio sindacale deve essere eletto dalla
minoranza con le modalità stabilite dalla Consob con regolamento. Il collegio sindacale è così reso
espressione dell’intera compagine azionaria e la presenza di sindaci eletti dalla minoranza offre
maggiori garanzie di effettivo svolgimento di controllo.
Nella stessa direzione si muovono le norme che regolano la scelta dei membri. Oggi tutti i sindaci
devono possedere requisiti di professionalità.
Nelle società non quotate, almeno un sindaco effettivo ed uno supplente dev’essere scelto fra gli
iscritti nel registro dei revisori contabili.
Gli altri sindaci devono essere eletti fra avvocati, dottori commercialisti, professori di ruolo in
materie economiche e giuridiche, etc.
Per le società quotate i requisiti di professionalità dei sindaci sono fissati con regolamento del
Ministro della giustizia. Il regolamento prescrive che un sindaco effettivo o due (se il numero dei
sindaci è superiore a tre) e un sindaco supplente devono essere necessariamente scelti tra gli iscritti
nel registro dei revisori contabili. Gli altri sindaci, possono anche non essere revisori contabili, ma
in tal caso devono sempre possedere prederminati requisiti di professionalità di tipo giuridicoaziendale.
Ai sindaci si applicano le stesse cause di ineleggibilità previste per gli amministratori. Per
assicurare la loro indipendenza, sono previste ulteriori e più restrittive cause di incompatibilità.
Non possono essere infatti sindaci:
• il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori, nonché degli
amministratori facenti parte dello stesso gruppo;
• coloro che sono legati alla società o a società facenti parte dello stesso gruppo da un rapporto
di lavoro o da un qualunque rapporto di natura patrimoniale (consulenza) che ne comprometta
l’indipendenza. Per le società quotate non si richiede che i rapporti di lavoro o professionali
abbiano carattere continuativo.
Finalità di indipendenza dei sindaci persegue anche la disciplina del loro compenso, che deve
essere predeterminato ed invariabile nel corso di carica.
53
Durata
Revoca
Decadenza
Sostituzione
Pubblicità
Controllo
sull’amministr
azione
Attività
sostitutiva
Caratteri del
controllo
Informazione
I sindaci restano in carica per 3 esercizi e sono rieleggili. I sindaci scaduti restano in carica fino
alla nomina dei nuovi. Costituiscono causa di cessazione dall’ufficio prima della scadenza del
termine: la morte, la revoca, la rinuncia e la decadenza.
Sempre per garantire l’indipendenza, l’assemblea può revocarli solo se sussiste una giusta causa.
Inoltre, la delibera di revoca deve essere approvata dal tribunale, al fine di verificare se ricorre una
giusta causa.
Costituisce causa di decadenza dall’ufficio il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità,
nonché la cancellazione dal registro dei revisori. Decade inoltre il sindaco che non assiste alle
assemblee o le diserta.
In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco subentrano automaticamente i supplenti
in ordine di età. I supplenti restano in carica fino alla successiva assemblea, che provvede alla
nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari.
La nomina e la cessazione dall’ufficio dei sindaci devono essere iscritte, a cura degli
amministratori, nel registro delle imprese.
19.2 Il controllo sull’amministrazione
Il collegio sindacale vigila sull’amministrazione della società globalmente intesa e si estende a
tutta l’attività sociale, al fine di assicurare che essa venga svolta nel rispetto della legge e dell’atto
costitutivo, nonché dei principi di corretta amministrazione.
La vigilanza del collegio sindacale è esercitata innanzitutto nei confronti degli amministratori in
quanto organo investito della gestione della società, ma riguarda anche l’attività dell’assemblea e
può estendersi in ogni direzione.
A carico dei sindaci sono poi posti specifici poteri-doveri di iniziativa, in sostituzione
dell’assemblea o degli amministratori, per assicurare il rispetto della legalità dell’attività sociale.
In particolare:
 convocano l’assemblea ed eseguono le pubblicazioni prescritte per legge in caso di omissione
da parte degli amministratori;
 chiedono al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale sociale obbligatoria per
legge, ove l’assemblea non vi provveda e gli amministratori restino inerti.
Il controllo del collegio sindacale sull’amministrazione è, salvo il compimento di specifici atti
previsti per legge, un controllo di carattere globale e sintetico.
Il collegio sindacale controlla il rispetto sostanziale da parte degli amministratori degli specifici
obblighi di condotta loro imposti, nonché dei principi di corretta amministrazione. Inoltre è
consentito ai sindaci di segnalare agli amministratori e all’assemblea fatti e comportamenti che a
loro avviso esprimono una linea di gestione imprudente o non avveduta. Oltre però il collegio non
può spingersi.
Per consentire al collegio sindacale l’efficace svolgimento della propria attività, la legge pone a
carico degli amministratori numerosi obblighi di comunicazione. In particolare, nelle società
quotate, gli amministratori devono riferire tempestivamente al collegio sindacale sull’attività
svolta, sulle operazioni compiute di maggior rilievo economico, nonché su quelle a rischio di
conflitto di interessi. Inoltre, il collegio sindacale può scambiare informazioni con i corrispondenti
organi di società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e di controllo e all’andamento
generale dell’attività sociale.
POTERI DEI SINDACI
I sindaci hanno il potere di:
 intervenire alle riunioni dell’assemblea;
 intervenire alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
 di impugnare le relative delibere.
54
Inoltre, possono procedere ad atti di ispezione e di controllo, nonché possono agli amministratori
chiedere notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Il collegio sindacale può:
 previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l’assemblea
qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia
urgente necessità di provvedere;
 promuovere il controllo giudiziario sulla gestione, se ha il fondato sospetto che gli
amministratori abbiamo compiuto gravi irregolarità nella gestione.
Nelle società quotate, il collegio sindacale deve comunicare senza indugio alla Consob le
irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza.
19.3 Il funzionamento del collegio sindacale
Il collegio sindacale deve riunirsi ogni 90 giorni. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con
la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Delle riunioni dev’essere redatto un verbale, sottoscritto da tutti gli intervenuti, che viene poi
trascritto nel libro delle adunanze e delle delibere del collegio sindacale.
L’attività di controllo può essere sollecitata dai soci: ogni socio può denunciare al collegio
sindacale fatti che ritiene censurabili. Vi sono due casi:
 se la denuncia proviene da solo un socio il collegio sindacale è obbligato solo a tenerne conto
nella relazione annuale all’assemblea;
 se la denuncia proviene da tanti soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale (il 2%
per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) il collegio sindacale deve
indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte
all’assemblea, convocandola immediatamente quando ravvisi fatti censurabili di rilevante
gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
19.4 La responsabilità dei sindaci
Al pari degli amministratori, i sindaci devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la
diligenza richieste dalla natura dell’incarico.
L’obbligo di risarcimento dei danni grava esclusivamente sui sindaci, di regola solidalmente fra
loro, qualora il danno sia imputabile al mancato o negligente adempimento dei loro doveri. Ad
esempio, uno o più sindaci hanno violato il segreto d’ufficio. Inoltre, i sindaci sono responsabili in
solido con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi ultimi, qualora il danno non si
sarebbe prodotto se i sindaci avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
Le modificazioni dello statuto
Nozione
Delibera
assembleare
Controllo
notarile
23.1 Nozione
Costituisce modifica dello statuto di una SpA ogni mutamento nel contenuto oggettivo del
contratto sociale (atto costitutivo e statuto).
Le modificazioni dello statuto possono avere il più diverso contenuto e possono variamente
incidere sulla preesistente struttura organizzativa della società.
23.2 Il procedimento
Le modificazione statutarie rientrano nella competenza dell’assemblea straordinaria.
Le delibere modificative dello statuto erano originariamente soggette ad omologazione da parte del
tribunale. La soppressione del controllo giudiziario sullo statuto ed il conseguente affidamento al
notaio dei relativi compiti di controllo non hanno però fatto venire del tutto meno il controllo
giudiziario sulle delibere modificative dello statuto, ma lo hanno reso eventuale e facoltativo.
55
Omologazione
facoltativa
Efficacia
Infatti, in base all’attuale disciplina è il notaio che ha verbalizzato la delibera dell’assemblea che,
chiuso il verbale, verifica l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge e, entro 30 giorni,
ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito.
Tuttavia, se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge ne dà comunicazione
tempestiva agli amministratori. Nei 30 giorni successivi questi possono ricorrere al tribunale
affinché lo stesso, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ordini con
proprio decreto l’iscrizione. E l’attuale disciplina puntualizza che in caso di inerzia degli
amministratori la delibera è definitivamente inefficace.
Nel contempo si dispone che la deliberazione non produce effetti se non dopo l’iscrizione e quindi
non può essere eseguita prima della stessa.
23.3 Diritti di recesso
In presenza di delibere modificative di particolare gravità, la minoranza è tutelata dalla previsione
di maggioranze più elevate e dal riconoscimento del diritto di recesso.
Cause
inderogabili
Cause
derogabili
Cause
statutarie
Società a
tempo
indeterminato
Esercizio
diritto di
recesso
Determinazion
e valore azioni
Il diritto di recesso può essere esercitato per legge dai soci che non hanno concorso (in quanto
dissenzienti, assenti o astenuti) alle deliberi riguardanti:
 la modificazione dell’oggetto sociale, purché questa consista in un cambiamento significativo
dell’attività della società (non ad esempio in una integrazione ma in una modifica
significativa);
 la trasformazione della società;
 il trasferimento della sede sociale all’estero;
 la revoca dello stato di liquidazione;
 l’eliminazione di una o più cause di recesso derogabili o previste dallo statuto;
 la modificazione dei criteri di valutazione delle azioni in caso di recesso;
 le modificazione dello statuto concernenti il diritto di voto o di partecipazione.
In tutti questi casi il diritto di recesso non può essere soppresso dallo statuto ed è nullo ogni patto
volto ad escluderlo o a renderne più gravoso l’esercizio.
Il diritto di recesso spetta ancora, salvo che lo statuto disponga diversamente, ai soci che non
hanno concorso all’approvazione delle delibere riguardanti:
 la proroga del termine di durata della società;
 l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni (ad es: introduzione di
una clausola di prelazione).
Inoltre, nelle società che non fanno appello al mercato del capitale di rischio, lo statuto può
prevedere ulteriori cause di recesso.
Nelle ipotesi fin qui esaminate il recesso costituisce l’estrema reazione del socio di fronte ad una
modificazione non desiderata di elementi essenziali del contratto sociale. Ma dopo la riforma del
2003 il recesso costituisce anche un temperamento alla durata potenzialmente illimitata del vincolo
sociale: infatti nelle società non quotate a tempo indeterminato tutti i soci possono recedere
liberamente con un preavviso di 180 giorni, allungabile dallo statuto fino ad un anno.
La riforma ha voluto ribadire il principio generale secondo cui, nei contratti a tempo
indeterminato, deve essere consentito ai contraenti di recedere con preavviso.
Le azioni per le quali è esercitato il recesso non possono essere cedute e devono essere depositate
presso la sede della società. Quest’ultima inoltre può sottrarsi al rimborso delle azioni se entro 90
giorni (successivi al recesso) revoca la delibera che lo legittima o delibera lo scioglimento della
società.
56
Rimborso delle
azioni
È stabilito che nelle società non quotate il valore delle azioni da rimborsare è determinato dagli
amministratori tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive
reddituali.
Nelle società quotate il valore di liquidazione è determinato facendo esclusivo riferimento alla
media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 mesi che precedono la convocazione dell’assemblea.
Sono così neutralizzate eventuali oscillazioni anomale delle quotazioni di borsa.
Vi è un’articolata disciplina per il procedimento di liquidazione delle azioni del socio recedente:
 le azioni del socio che recede devono essere innanzitutto offerte in opzione agli altri soci in
proporzione al numero delle azioni possedute.
 per la parte non acquistata dai soci possono essere collocate sul mercato.
 in caso di mancato collocamento presso i soci o presso terzi, le azioni vengono rimborsate
mediante acquisto da parte della società. In assenza di utili e riserve disponibili deve essere
convocata l’assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, o lo
scioglimento della società.
23.4.1 Le modificazioni del capitale sociale
Una specifica disciplina è dettate per le modificazioni dello statuto relative al capitale sociale.
Condizioni
L’aumento
delegato
23.4.2 L’aumento reale del capitale sociale
Con l’aumento a pagamento del capitale sociale la società intende procurarsi nuovi mezzi
finanziari a titolo di capitale di rischio. L’aumento dà luogo all’emissione di nuove azioni a
pagamento, che vengono sottoscritte dai soci attuali, cui per legge è riconosciuto il diritto
d’opzione, ovvero da terzi che così diventano soci.
Per evitare la formazione di un vistoso capitale sociale rappresentato prevalentemente da crediti
verso soci, non è consentito eseguire un aumento del capitale sociale fino a che le azioni
precedentemente emesse non sono interamente liberate.
Competente a deliberare l’aumento di capitale è l’assemblea straordinaria dei soci.
La competenza dell’assemblea non ha tuttavia carattere inderogabile. Lo statuto o una successiva
modifica dello stesso possono attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale.
Tuttavia:
 deve essere predeterminato l’ammontare massimo entro cui gli amministratori possono
aumentare il capitale sociale;
 la delega può essere concessa per un periodo massimo di 5 anni, rinnovabile.
Agli amministratori può essere conferita la facoltà di decidere autonomamente in merito a che tipo
di categorie di azioni emettere (ordinarie o speciali). Inoltre l’attuale disciplina consente che agli
amministratori sia riconosciuta anche la facoltà di deliberare in merito all’esclusione o alla
limitazione del diritto di opzione dei soci.
Con la tecnica dell’aumento per delega, la manifestazione di volontà della società di procedere
all’aumento del capitale è costituita dalla delibera del consiglio di amministrazione. Perciò, il
relativo verbale deve essere redatto da un notaio e la delibera è soggetta a iscrizione nel registro
delle imprese.
Sottoscrizione
parziale
Una specifica disciplina è dettata per la sottoscrizione del capitale sociale. La deliberazione
(assembleare o consiliare) di aumento deve fissare il termine, non inferiore a 30 giorni dalla
pubblicazione dell’offerta, entro il quale le sottoscrizioni devono essere raccolte.
Può però verificarsi che l’aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto. In tal caso, il
capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione di
aumento lo abbia espressamente previsto. In mancanza di tale previsione l’aumento di capitale è
inscindibile e la sottoscrizione parziale non vincola né la società né i sottoscrittori; questi ultimi
Attestazione
57
sono liberati dall’obbligo di conferimento assunto e hanno diritto alla restituzione delle somme già
versate.
Avvenuta la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, entro 30 giorni gli amministratori
devono depositare un’attestazione nel registro delle imprese che l’aumento del capitale è stato
eseguito. Fin quando tale attestazione non è iscritta, l’aumento di capitale non può essere
menzionato negli atti della società, dato che non vi è alcuna certezza che lo stesso abbia avuto
luogo.
Funzione
Oggetto
Azioni non
optate
Esclusione del
diritto
d’opzione
Sovrapprezzo
23.4.3 Il diritto d’opzione
Il diritto d’opzione è il diritto dei soci attuali di essere preferiti ai terzi nella sottoscrizione
dell’aumento del capitale sociale a pagamento.
Il diritto d’opzione consente a ciascun socio di mantenere inalterata la proporzione con la quale
ciascuno partecipa al capitale e al patrimonio sociale. Serve quindi a mantenere inalterata la
proporzione in cui ciascun socio partecipa, attraverso il voto, alla formazione della volontà sociale.
Tutto ciò comporta che il diritto di opzione ha un proprio valore economico che l’azionista può
monetizzare cedendolo a terzi qualora non voglia o non possa concorrere all’aumento del capitale
sociale.
Il diritto di opzione ha per oggetto le azioni di nuova emissione di qualsiasi categoria e le
obbligazioni convertibili in azioni emesse dalla società. Il diritto d’opzione è attribuito a ciascun
azionista in proporzione al numero di azioni già possedute.
Per l’esercizio del diritto d’opzione la società deve concedere agli azionisti un termine non
inferiore a 30 giorni (ridotto a 15 per le società quotate), che decorre dall’iscrizione dell’offerta di
opzione nel registro delle imprese.
Gli amministratori non sono liberi di collocare a loro piacimento le azioni che siano rimaste
inoptate. Infatti:
1) se le azioni non sono quotate, i soci che hanno esercitato il diritto d’opzione hanno diritto di
prelazione nella sottoscrizione delle azioni non optate;
2) se le azioni sono quotate, i diritti di opzione residui devono essere offerti nel mercato
regolamentato dagli amministratori, per conto della società, e il ricavato della vendita va a
beneficio del patrimonio sociale.
Il diritto d’opzione degli azionisti è in tutto o in parte sacrificabile in presenza di situazioni
oggettive rispondenti ad un concreto interesse della società.
1. Il diritto d’opzione è escluso per legge se le azioni devono essere liberate mediante
conferimenti in natura. L’interesse della società a procurarsi determinati beni è per legge
valutato come prevalente rispetto all’interesse individuale dei soci alla sottoscrizione
dell’aumento.
2. il diritto d’opzione può essere escluso quando l’interesse della società lo esige. La delibera di
esclusione deve essere approvata con una maggioranza rafforzata (50+1 del capitale sociale in
tutte le convocazioni);
3. quando le azioni devono essere offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società.
Nei casi di esclusione del diritto d’opzione è obbligatoria l’emissione di nuove azioni con
sovrapprezzo in modo da ridimensionare il pregiudizio patrimoniale degli azionisti attuali.
Inoltre, nelle società con azioni quotate lo statuto può escludere il diritto d’opzione nei limiti del
10% del capitale preesistente, purché il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle
azioni e ciò sia confermato da apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.
23.4.4 L’aumento nominale del capitale sociale
L’aumento gratuito del capitale sociale è posto in essere dall’assemblea straordinaria imputando a
capitale le riserve disponibili iscritte in bilancio. Possono essere utilizzate le riserve facoltative e le
58
riserve statutarie prive di specifica destinazione; non è imputabile a capitale la riserva legale per la
parte che non supera il 20% del capitale sociale. Il passaggio a capitale delle riserve comporta che
tali somme vengano assoggettate al vincolo di stabile indisponibilità proprio del capitale sociale.
Modalità di attuazione: l’aumento può essere attuato o aumentando il valore nominale delle azioni
in circolazione o mediante l’emissione di nuove azioni (che saranno assegnate gratuitamente agli
azionisti in proporzione a quelle già possedute).
Condizioni
Opposizione
dei creditori
Modalità di
esecuzione
23.4.5 La riduzione del capitale sociale. La riduzione reale
È riduzione reale la riduzione del capitale sociale che dà luogo ad un corrispondente rimborso ai
soci del valore dei conferimenti ed a una corrispondente riduzione del patrimonio sociale.
Oggi la riduzione del capitale sociale può essere disposta dalla società anche per cause diverse
dalla esuberanza (in passato unica causa ammissibile).
La riduzione del capitale sociale resta però circondata da una serie di cautele sostanziali e
procedimentali, in quanto l’operazione è potenzialmente pericolosa per i creditori sociali e per i
soci di minoranza: riduce la consistenza del patrimonio sociale e può pregiudicare lo svolgimento
dell’attività di impresa.
Il capitale sociale non può essere ridotto al di sotto del minimo legale di 120.000 €. Inoltre, se la
società ha emesso obbligazioni, se con la riduzione non si rispetta il limite legale all’emissione di
queste ultime.
Sono poi previste particolari cautele procedimentali.
L’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione, in
modo che i soci ne siano preventivante informati.
La delibera, adottata con le normali maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, può
essere eseguita solo dopo 90 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese. Entro questo termine,
i creditori sociali possono fare opposizione alla delibera di riduzione. L’opposizione sospende
l’esecuzione della delibera fino all’esito del giudizio sulla stessa. Il tribunale può disporre che
l’esecuzione abbia luogo lo stesso se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori.
La riduzione può aver luogo mediante liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora
dovuti, o mediante rimborso agli stessi del capitale. La società può anche procedere all’acquisto e
al successivo annullamento di azioni proprie. Le modalità di riduzioni prescelte in ogni caso
devono assicurare la parità di trattamento degli azionisti.
23.4.6 La riduzione del capitale sociale per perdite
La riduzione del capitale sociale per perdite consiste nell’adeguare la cifra del capitale sociale al
minor valore del patrimonio netto. È quindi una riduzione puramente nominale, dato che non
comporta di per sé alcuna riduzione del patrimonio sociale; quest’ultima si è infatti già verificata
per effetto delle perdite subite dalla società.
Riduzione La società non è obbligata a ridurre il capitale sociale fino a quando la perdita non sia superiore ad
facoltativa un 1/3 del capitale sociale nominale.
Anche se non obbligata, la società può tuttavia ugualmente ridurre il capitale per perdite per poter
distribuire gli utili successivamente conseguiti: distribuzione altrimenti vietata fin quando le
perdite non siano state colmante.
La riduzione facoltativa per perdite segue la disciplina generale delle modificazioni dell’atto
costitutivo. Se la società ha emesso obbligazioni, la riduzione facoltativa per perdite può essere
disposta solo in proporzione delle obbligazioni rimborsate.
Riduzione La riduzione del capitale sociale diventa obbligatoria quando il capitale è diminuito di oltre un
obbligatoria terzo in conseguenza di perdite . La relativa disciplina è però parzialmente diversa a seconda che il
capitale si sia o meno ridotto anche al di sotto del minimo legale:
 se il minimo legale non è intaccato : gli amministratori convocano di fronte alla perdita senza
indugio l’assemblea straordinaria. L’assemblea può decidere l’immediata riduzione del
capitale sociale o il rinvio a nuovo delle perdite. Tuttavia, se entro l’esercizio successivo la
59
perdita non diminuisce a meno di 1/3, l’assemblea ordinaria che approva il bilancio deve
ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate; in mancanza, la riduzione è disposta
d’ufficio dal tribunale.
 se il minimo legale è intaccato, l’assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori, può
deliberare:
a) la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore
al minimo legale;
b) la trasformazione della società.
Se la società non prende nessuna decisione, si scioglie ed entra in liquidazione.
23.5 Le operazioni della società sulle azioni proprie
Le operazioni sulle azioni proprie sono particolarmente pericolose per l’integrità del capitale
sociale. Per questo motivo, l’acquisto di azioni proprie impiegando delle riserve disponibili è
consentito solo a determinate condizioni:
• le somme impiegate per l’acquisto non possono eccedere l’ammontare degli utili distribuibili e
delle riserve disponibili (in pratica risulta vietato acquistare azioni proprie intaccando il
capitale sociale);
• le azioni acquistate devono essere interamente liberate;
• l’acquisto dev’essere autorizzato dall’assemblea ordinaria che fissa l’ammontare massimo
delle azioni da acquistare e la durata (che non può essere superiore a 18 mesi);
• il valore delle azioni acquistate non può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenuto
conto delle azioni possedute da controllate.
Se vengono violate queste condizioni le azioni devono essere vendute entro 1 anno dal loro
acquisto, in mancanza si procederà al loro annullamento.
I libri sociali. Il bilancio
Libri obbligatori
Diritto di
ispezione
20.1 I libri sociali obbligatori
Oltre ai libri e le scritture contabili previsti in via generale per l’imprenditore commerciale, la SpA
deve tenere anche i libri indicati dall’art.2241 destinati a documentare i profili essenziali
dell’organizzazione e della vita della società. I libri sociali obbligatori sono:
1. Il libro dei soci. In questo libro devono essere indicati il numero delle azioni emesse, il
cognome ed il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti ed i vincoli ad esse
relativi, nonché i versamenti eseguiti.
2. Il libro delle obbligazioni. Devono essere indicati il numero delle obbligazioni emesse e di
quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari di obbligazioni nominative, nonché i
trasferimenti.
3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, nel quale vanno trascritti anche i
verbali redatti per atto pubblico.
4. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
5. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.
Il socio ed il rappresentante comune degli azioni di risparmio hanno diritto ad esaminare solo il
libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea.
È invece precluso l’esame degli altri libri sociali dandosi così prevalenza sotto tale profilo
all’interesse della società al segreto.
60
Nozione
20.2 Il bilancio d’esercizio
Il bilancio d’esercizio è il documento contabile che rappresenta, in modo chiaro, veritiero e
corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico conseguito alla fine
dell’esercizio dalla società.
Il bilancio d’esercizio costituisce:
a) per i soci il solo strumento legale di informazione contabile sull’andamento degli affari sociali;
b) per i creditori sociali il mezzo per conoscere la consistenza del patrimonio della società;
patrimonio che, fra l’altro, rappresenta la sola garanzia su cui essi possono fare affidamento;
c) per il fisco il termine di riferimento per la tassazione periodica del reddito della società.
I principi contabili
internazionali:
Ambito di
applicazione
Adozione
facoltativa
Le clausole
generali
Per effetto del diritto comunitario, l’impiego dei principi contabili internazionali è obbligatorio per
la redazione dei bilanci di esercizio e consolidato delle società con azioni o altri strumenti
finanziari quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante. È inoltre obbligatorio per società
quali banche e assicurazioni. In tal modo, l’UE ha inteso rendere agevolmente confrontabili i
bilanci di imprese operanti in diversi Stati, superando le persistenti divergenze fra le normative
nazionali.
Per tutte le altre società per azioni, l’adozione dei principi contabili internazionali è facoltativa.
20.3 Principi fondamentali della disciplina del bilancio
Pur divergendo sotto molti profili, la disciplina nazionale e i principi contabili internazionali
condividono alcuni postulati. Principi cardine che dominano la redazione del bilancio sono:
 il principio della chiarezza;
 il principio della rappresentazione veritiera e corretta.
Il nostro codice afferma al riguardo che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il
risultato economico d’esercizio.
Il bilancio, quindi, dev’essere redatto in modo da poter assolvere la sua funzione informativa:
a)
il principio della chiarezza trova sviluppo nelle norme che regolano la struttura e il
contenuto del bilancio;
b)
il principio di verità e correttezza nelle norme che fissano i criteri di valutazione dei
diversi cespiti patrimoniali.
Altri principi
Prudenza
Bilancio di
competenza
Continuità
Ulteriori principi rafforzano le clausole generali. È infatti stabilito che:
• la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell’attività; ciò al fine di evitare che nel bilancio risultino utili non
effettivamente realizzati;
• nella redazione del bilancio si deve tener conto dei ricavi e dei costi di competenza economica
dell’esercizio indipendentemente dalla data d’incasso o di pagamento;
• i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro, se non in casi
eccezionali e con l’obbligo per gli amministratori di motivare la deroga nella nota integrativa e
di illustrarne l’influenza.
20.4 La struttura di bilancio redatto secondo la disciplina del codice civile
Il bilancio di esercizio si articola in 3 parti destinate ad integrarsi reciprocamente:
1. lo stato patrimoniale;
2. il conto economico;
3. la nota integrativa.
61
Criteri di
redazione
Bilancio in
forma
abbreviata
Stato
patrimoniale
Conto
economico
La nota
integrativa
La relazione
sulla gestione
In applicazione del principio di chiarezza, sono dettagliatamente indicate le voci che devono
figurare nei tre documenti contabili. Inoltre sono dettate alcune regole generali che devono essere
rispettate nella redazione di tali documenti:
a) Le singole voci devono essere inserite nello stato patrimoniale e nel conto economico secondo
l’ordine tassativo fissato per legge.
b) Le voci sono organizzate in grandi categorie omogenee (contraddistinte da lettere maiuscole),
a loro volta articolate in sottocategorie (numeri romani), in voci (numeri arabi) ed in alcuni
casi in sottovoci (lettere minuscole).
c) Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo
della voce corrispondente dell’esercizio precedente al fine di agevolarne il riscontro.
d) È vietato il compenso di partite, ovvero di costi e ricavi che per legge devono essere iscritti
distintamente
Alle società che non superano determinate dimensioni è consentita la redazione di un bilancio in
forma abbreviata (nel quale è ridotto il numero delle voci dello stato patrimoniale e del conto
economico, nonché delle indicazioni richieste dalla nota integrativa).
Lo stato patrimoniale rappresenta in modo sintetico la composizione del patrimonio della società.
Lo stato patrimoniale deve essere redatto nella forma a colonne contrapposte (prima le attività, poi
il patrimonio netto e le passività) secondo lo schema fissato dall’art. 2424.
Il conto economico espone il risultato economico dell’esercizio attraverso la rappresentazione dei
ricavi conseguiti e dei costi sostenuti nell’esercizio. Il conto economico deve essere redatto in
forma scalare. Grazie a questa forma è possibile verificare una serie di totali parziali che permette
di tenere distinto il risultato della specifica attività della società (utile o perdita della gestione
ordinaria), da quello determinato da oneri e proventi di diversa natura (o finanziaria o
straordinaria).
La nota integrativa fornisce una serie di informazioni integrative (criteri di valutazione, variazione
degli stessi) sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico d’esercizio, nonché
sul numero dei dipendenti, sui compensi di amministratori e sindaci, sulle azioni e sugli strumenti
finanziari emessi dalla società. In particolare, vanno elencate le partecipazioni in società
controllate e collegate.
Il bilancio deve essere inoltre corredato dalla relazione sulla gestione degli amministratori, nonché
da relazioni del collegio sindacale e del revisore contabile, che però non costituiscono parte
integrante del bilancio. La relazione sulla gestione, in particolare, è un allegato esterno al bilancio
che assolve la funzione di resoconto sulla gestione della società e sulle sue prospettive future.
20.5 La struttura di bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali
Il bilancio d’esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali ha, oltre allo stato
patrimoniale, al conto economico e alle note al bilancio (che assolvono la funzione di nota
integrativa), anche altri due documenti:
 il prospetto delle variazioni del patrimonio netto.
 il rendiconto finanziario.
Finalità
Tale più complessa struttura corrisponde ad una più ampia funzione informativa assegnata al
bilancio dai principi contabili internazionali: quella di rappresentare anche i flussi di cassa. Vale a
dire di informazioni utili per valutare la capacità di un’impresa di far fronte ai debiti in scadenza e
di effettuare nuovi investimenti, ma che né lo stato patrimoniale né il conto economico forniscono,
essendo redatti “per competenza” e non “per cassa”.
62
20.6 I criteri di valutazione nel codice civile
La redazione del bilancio comporta per molti cespiti il compimento di una serie di stime da parte
degli amministratori, volte a determinare il valore da iscrivere a bilancio.
È un punto di estrema delicatezza poiché coinvolge i margini di discrezionalità degli
amministratori: sottovalutazioni delle attività e sopravalutazioni delle passività deprimono l’utile
dando luogo alla formazione delle riserve occulte; cioè utili che la società ha conseguito, ma che
non risultato a bilancio in seguito al gioco delle valutazioni.
Per evitare questi effetti distorsivi, il legislatore ha stabilito come principi generali la prudenza e la
continuità nei criteri di valutazione e ha fissato dettagliatamente i criteri cui gli amministratori
devono attenersi nelle valutazioni dei diversi cespiti:
Le immobilizzazioni vanno iscritte in bilancio al costo storico (al costo
d’acquisto o di produzione), nel quale vanno computati anche gli oneri
accessori.
Il valore delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo (ad
esempio per via dell’obsolescenza) devono essere sistematicamente
ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di
Immobilizutilizzazione del bene, attraverso la diretta riduzione della valore iscritto
zazioni
nell’attivo. In tal modo viene ripartito fra gli esercizi, sulla base di un piano di
ammortamento, il costo inizialmente sopportato.
Se il valore di un’immobilizzazione risulta durevolmente minore del costo
storico regolarmente ammortizzato si potrà svalutare il cespite; tuttavia se
vengono meno i motivi della svalutazione, essa non potrà essere mantenuta in
bilancio.
Partecipazioni Possono essere valutate al costo o col metodo del patrimonio netto.
I costi di impianto, di ampliamento, di ricerca o di sviluppo e di pubblicità
Costi
possono essere iscritti nelle immobilizzazioni solo se hanno un’utilità
pluriennali
pluriennale. Devono essere ammortizzate in un periodo non superiore ai 5 anni.
L’avviamento può essere iscritto solo se acquistato a titolo oneroso.
Devono essere valutati secondo il valore prudente di realizzo e quindi svalutati
Crediti
nel caso in cui si ritengono di dubbia o difficile realizzazione.
Le rimanenze di prodotti, materie prime, titoli o partecipazioni iscritti
Rimanenze
nell’attivo circolante devono essere iscritte al costo d’acquisto o, se minore, al
valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato.
Progetto di
bilancio
Deposito
Poteri
dell’assemblea
20.7 Il procedimento di formazione del bilancio
L’assemblea ordinaria deve essere convocata per approvare il bilancio almeno una volta l’anno,
entro il termine stabilito dallo statuto comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale (180 giorni, se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato).
Gli amministratori redigono il progetto di bilancio e tale funzione non è delegabile al comitato
esecutivo o agli amministratori delegati. A tal fine, nelle società quotate gli amministratori si
possono avvalere della cooperazione di un dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari.
Almeno 30 giorni prima della data stabilita per l’assemblea, il progetto di bilancio con la relazione
degli amministratori deve essere fatto pervenire al collegio sindacale il quale esprimerà un proprio
giudizio sul bilancio riassunto in un apposita relazione. Analoga relazione è predisposta dal
soggetto incaricato del controllo contabile, il quale esprime anche il proprio giudizio sul bilancio.
Il progetto di bilancio ed i relativi allegati, con la relazione degli amministratori, dei sindaci e del
soggetto incaricato del controllo contabile, devono restare depositati in copia nella sede della
società durante i 15 giorni che precedono l’assemblea, in modo che i soci possano prenderne
visione.
63
Pubblicità
Relazione
semestrale
Vizi di
procedimento
Vizi di
contenuto
Limiti legali
alla
impugnazione
L’impugnativa
della Consob
L’assemblea può approvare o respingere il bilancio. Ma, in ogni caso, l’approvazione del bilancio
non implica né la liberazione degli amministratori né dei sindaci per le responsabilità incorse nella
gestione sociale.
Entro 30 giorni dall’approvazione una copia del bilancio deve essere depositata, a cura degli
amministratori, presso l’ufficio del registro delle imprese.
Nelle società con azioni quotate in borsa gli amministratori devono redigere una relazione
semestrale sull’andamento della gestione.
20.8 Invalidità della delibera di approvazione
Nel caso in cui il bilancio di esercizio presenti vizi ed irregolarità che riguardano il procedimento
di formazione dello stesso (ad esempio, omesso deposito nella sede sociale) la relativa delibera
assembleare di approvazione è annullabile.
Il bilancio di esercizio può inoltre presentare irregolarità che riguardano il suo contenuto. In tal
caso si ritiene che la delibera di approvazione di un bilancio non chiaro e non preciso ha oggetto
(contenuto) illecito, in quanto adottata in contrasto con norme imperative inderogabile dettate a
tutela di un interesse generale. Altresì è nulla la delibera in caso di mancanza di convocazione o
del verbale.
Le azioni di annullabilità o di nullità non possono essere più esercitate dopo che è stato approvato
il bilancio dell’esercizio successivo.
Inoltre, se il soggetto incaricato della revisione non ha formulato rilievi, la legittimazione
all’impugnazione della delibera di approvazione spetta, sia per le cause di annullabilità che di
nullità, solo a tanti soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale. La società è posta al
riparo da azioni promosse da sparute minoranze che in passato avevano dato vita a impugnative
puramente ricattatorie.
Nelle società quotate, l’impugnativa per la mancata conformità del bilancio alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione può essere proposta in ogni caso dalla Consob, nel termine di 6
mesi dal deposito del bilancio presso l’ufficio di registro delle imprese.
20.4 La distribuzione degli utili
Chiamata a deliberare la distribuzione degli utili è l’assemblea ordinaria. Nel sistema dualistico a
tal fine provvede l’assemblea convocata dal consiglio di sorveglianza.
Non tutti gli utili sono però distribuibili fra i soci, ciò per alcuni vincoli di destinazione imposti per
legge o dall’atto costitutivo:
 dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al 5% degli
stessi per costituire una riserva legale; ciò fino a quando la riserva non raggiunge il 20% del
capitale sociale. La riserva legale costituisce un accantonamento imposto per legge a
salvaguardia dell’integrità del capitale sociale, in modo da evitare che eventuali perdite negli
esercizi futuri colpiscano direttamente il capitale sociale riducendolo;
 lo statuto può imporre la costituzione di una riserva statutaria con funzione del tutto simile a
quella della riserva legale. Tuttavia, le somme accantonate possono essere rese distribuibili
attraverso una delibera dell’assemblea straordinaria che modifica lo statuto;
 discrezionalmente l’assemblea ordinaria può imporre la nascita di riserve facoltative;
 ulteriori vincoli di destinazione degli utili possono derivare da norme statutarie che prevedono
una partecipazione agli utili a favore dei promotori o degli amministratori.
Utili distribuiti
ai soci
Gli utili di cui l’assemblea che approva il bilancio può disporre a favore dei soci sono perciò
costituiti:
a. dagli utili distribuibili di esercizio;
b. dagli utili accertati e non distribuiti negli esercizi precedenti (riserve disponibili e utili riportati
a nuovo).
64
Limiti al potere
dell’assemblea
Utili fittizi
Acconti sui
dividendi
Diversamente da quanto visto per le società di persone, nella società per azioni l’approvazione del
bilancio non determina di per sé l’insorgere di un diritto individuale degli azionisti all’immediata
assegnazione della propria parte degli utili. A tal fine è necessaria un’ulteriore e distinta delibera
dell’assemblea di distribuzione utili. L’interesse del gruppo di comando al reinvestimento degli
utili nell’attività sociale (autofinanziamento) è così chiaramente privilegiato rispetto all’interesse
del singolo socio alla distribuzione annuale degli utili.
La discrezionalità della maggioranza nel decidere la destinazione degli utili ad autofinanziamento
trova tuttavia temperamento nel più volte richiamato principio generale di correttezza e buona fede
nell’esecuzione del contratto di società: si può avere l’annullabilità della delibera (con cui si
stabilisce di non distribuire utili) solo di fronte a comportamenti platealmente abusivi del gruppo
di comando: mancata distribuzione di utili per più esercizi ispirata dal solo fine di indurre i soci di
minoranza a disfarsi delle azioni.
Inoltre, il potere dispositivo dell’assemblea in tema di distribuzione degli utili può essere limitato
da clausole statutarie che riconoscono a determinate categorie di azioni il diritto alla percezione
annuale di un dividendo minimo, ovviamente sempre ché vi si siano utili distribuibili. Per tutti gli
altri azionisti un diritto di credito verso la società all’erogazione dei dividendi sorge invece solo in
seguito alla delibera assembleare di distribuzione degli utili.
La società non può comunque pagare dividendi se non per utili realmente conseguiti e risultanti da
bilancio regolarmente approvato.
Né può procedere alla distribuzione di dividendi se negli esercizi precedenti si è verificata una
perdita del capitale, fin quando il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
L’inosservanza di tali condizioni dà luogo alla distribuzione di utili fittizi. La relativa delibera
assembleare è nulla per illiceità dell’oggetto e gli amministratori e sindaci sono esposti a
responsabilità penale. Tuttavia, gli azionisti non sono obbligati a restituire i dividendi quando:
• erano in buona fede al momento della riscossione;
• i dividendi sono stati distribuiti in base a un bilancio regolarmente approvato.
Le società per azioni il cui bilancio è assoggettato al controllo da parte di società di revisione
possono distribuire ai soci acconti sui dividendi. Occorre però che la distribuzione dei dividendi
sia prevista dalla statuto e occorre la delibera dagli amministratori sulla base di un prospetto
contabile dal quale risulti che la situazione economica-patrimoniale della società consenta la
distribuzione dei dividendi.
I gruppi di società
25.1 I gruppi di società
Il gruppo di società è un’aggregazione di imprese societarie formalmente autonome e indipendenti
l’una dall’altra, ma assoggettate tutte ad una direzione unitaria. In altre parole, tutte le società
appartenenti al gruppo sono sotto l’influenza dominante di un’unica società (capogruppo) che,
direttamente o indirettamente, le controlla e le dirige secondo un disegno unitario.
Per quanto riguarda gli aspetti di diritto societario, la presenza di aggregazioni societarie sollecita
una specifica disciplina diretta a:
• assicurare un’adeguata informazione sui collegamenti di gruppo, sui rapporti finanziari e
commerciali fra società del gruppo, nonché sulla situazione patrimoniale e economica del
gruppo unitariamente considerato;
• evitare che eventuali intrecci di partecipazioni alterino l’integrità patrimoniale delle società
coinvolte;
65
•
evitare che le scelte operative delle singole società del gruppo pregiudichino le aspettative di
quanti fanno affidamento esclusivamente sulla consistenza patrimoniale e sui risultati
economici di una determinata società.
25.2 Società controllate e direzione unitaria
È società controllata la società che si trova sotto l’influenza dominante di un’altra società
(controllante) che è in grado di indirizzarne l’attività nel senso da essa voluto.
Il controllo societario può assumere diverse forme:
1) maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, controllo azionario di diritto;
2) disponibilità dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea
ordinaria, controllo azionario di fatto;
3) particolari vincoli contrattuali con la società, controllo contrattuale.
Dalle società controllate vanno tenute distinte le società collegate. Sono collegate le società sulle
quali un’altra società esercita un’influenza notevole, ma non dominante. L’influenza notevole si
presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno 1/5 dei voti, o 1/10 se la
società partecipata è quotata in borsa.
25.3 La disciplina dei gruppi
L’informazione sui collegamenti: Per quanto riguarda l’informazione sui collegamenti societari è
istituita un’apposita sezione del registro delle imprese nella quale sono iscritti i soggetti che
esercitano attività di direzione e coordinamento e le società alla stessa sottoposte. Le controllate
sono tenute ad indicare negli atti e nella corrispondenza la soggezione all’altrui attività di
direzione e di coordinamento. Gli amministratori delle società controllate che omettono di
provvedere all’iscrizione o all’indicazione sono responsabili dei danni che soci o terzi possono
subire per la mancata conoscenza di tali fatti
L’informazione contabile di gruppo: scattano in sede di redazione del bilancio specifici obblighi
di informazione contabile.
25.4 La tutela dei soci e dei creditori delle società controllate
La riforma del 2003 introduce specifici strumenti di tutela a favore degli azioni di minoranza e dei
creditori delle società controllate destinati a fungere da limiti all’esercizio dell’attività di direzione
e di coordinamento da parte della capogruppo. Al riguardo è previsto che:
1) le decisioni delle società controllate ispirate ad un interesse di gruppo devono essere
adeguatamente motivate, onde consentire una valutazione degli eventuali danni che le stesse
arrecano alla società sottoposta all’altrui attività di direzione;
2) il rimborso di finanziamenti infragruppo è postergato rispetto al soddisfacimento degli altri
creditori (tranne i crediti verso la capogruppo);
3) Se la società controllata supinamente si attiene alle direttive di gruppo lesive del proprio
patrimonio, la società capogruppo è tenuta a indennizzare agli azionisti e creditori i danni
dagli stessi subiti per il fatto che la propria società non ha rispettato i principi di corretta
gestione societaria e imprenditoriale arrecando così un danno ai soci (minor redditività e al
valore della partecipazione sociale), nonché ai creditori sociali per la lesione cagionata
all’integrità del patrimonio;
4) è riconosciuto il diritto di recesso:
 ai soci di una società non quotata quando entra a far parte di un gruppo o ne esce, se ne
deriva un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento e non venga promossa
un’offerta pubblica d’acquisto che consenta al socio di alienare la propria partecipazione;
 quando la capogruppo delibera una trasformazione che comportamento il mutamento del
suo scopo sociale (ad es: da società ad associazione) o un cambiamento dell’oggetto
66
sociale, tale da alterare in modo sensibile le condizioni economiche e patrimoniali della
società controllata.
Nozione
Obblighi.
Esoneri
Regole di
redazione
Area di
consolidament
o
20.5 Il bilancio consolidato di gruppo
Il bilancio consolidato è il bilancio redatto dalla capogruppo in aggiunta al proprio bilancio
d’esercizio. In esso è rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria e economica del gruppo
considerato nella sua unità, sulla base dei bilanci di esercizio delle singole società del gruppo
opportunamente rettificati.
Il bilancio consolidato costituisce un utile strumento di informazione sulla situazione globale del
gruppo. Non incide invece sulla determinazione dell’utile distribuibile, che resta quello risultante
dai bilanci di esercizio delle singole società di gruppo.
Il bilancio consolidato deve essere redatto dalla società di capitali che controlla altre imprese
(anche non societarie) e dalle società cooperative che controllano società di capitali. Sono tuttavia
esonerati dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato i gruppi di minore dimensione, purché
nessuna delle imprese del gruppo sia una società quotata.
A partire dal 2005, le società che emettono azioni o altri strumenti finanziari quotati, o diffusi
presso il pubblico in maniera rilevante, sono tenute a redigere i propri bilanci consolidati in
conformità ai principi contabili internazionali. Per le altre SpA l’adozione è facoltativa.
Le discipline nazionale ed internazionale determinano in modo non identico quali controllate
includere nel bilancio consolidato:
 in base ai principi contabili internazionali, il bilancio consolidato deve includere tutte le società
controllate, con l’unica eccezione delle società sottoposte a controllo temporaneo.
 meno rigorosa, la disciplina nazionale fa obbligo di escludere dall’area di consolidamento le
società che svolgono un’attività del tutto eterogenea rispetto alla maggior parte delle imprese
controllate.
Per altri aspetti, la disciplina nazionale ed i principi contabili internazionali presentano
significative analogie, che ne giustificano la trattazione unitaria.
Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori della capogruppo. Il bilancio si articola nelle
stesse voci del bilancio d’esercizio, tuttavia devono essere eliminati i rapporti interni di gruppo, in
particolare nella redazione del bilancio occorre escludere:
 le partecipazioni della controllante in imprese incluse nel consolidamento;
 i crediti e i debiti fra le imprese incluse nel consolidamento;
 i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le stesse;
 gli utili e le perdite conseguenti.
Procedimento
di formazione
Accertamento
di conformità
La formazione del bilancio consolidato segue lo stesso procedimento del bilancio d’esercizio. Vi è
però una significativa differenza: il bilancio consolidato non è assoggettato ad approvazione da
parte dell’assemblea. Nel sistema tradizionale e monistico costituisce atto degli amministratori; nel
sistema dualistico è approvato, invece, dal consiglio di sorveglianza. Ne consegue che nei
confronti del bilancio consolidato, che presenta vizi di contenuto, non è applicabile la disciplina
dell’invalidità delle deliberazioni assembleari, bensì quella dell’invalidità delle delibere del
consiglio di amministrazione (applicabile nel sistema dualistico anche alle delibere invalide del
consiglio di sorveglianza).
Se la società che redige il bilancio è assoggetta a revisione contabile obbligatoria, i soci che
rappresentano almeno il 5% del capitale sociale possono però richiedere al tribunale di accertare la
conformità del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.
67
Lo scioglimento della società per azioni
Le singole
cause
Accertamento e
pubblicità
28.1 Le cause di scioglimento
La società per azioni si scioglie ed entra in stato di liquidazione col verificarsi di una delle seguenti
cause:
1. il decorso del termine di durata fissato nell’atto costitutivo;
2. il conseguimento dell’oggetto sociale o la sua sopravvenuta impossibilità;
3. l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea. È necessario però che la paralisi dell’organo
assembleare, per assenteismo degli azionisti o per contrasti che impediscono la formazione
delle maggioranze, precluda l’adozione delle delibere necessarie per il funzionamento della
società (ad es: l’approvazione del bilancio);
4. la riduzione del capitale (per perdite) al di sotto del minimo legale; salvo che l’assemblea
deliberi la riduzione ed il contemporaneo aumento del capitale ad una cifra superiore al
minimo legale, oppure la trasformazione della società;
5. la deliberazione dell’assemblea straordinaria di scioglimento della società a seguito del recesso
di uno o più soci, ovvero all’impossibilità di provvedere al rimborso delle relative azioni senza
ridurre il capitale sociale o all’opposizione dei creditori alla riduzione;
6. la deliberazione dell’assemblea (straordinaria) di scioglimento anticipato, per la quale nelle
società che non fanno appello al mercato del capitale di rischio è richiesta la maggioranza
rafforzata di più di un terzo del capitale sociale anche in seconda convocazione;
7. le altre clausole previste dall’atto costitutivo o dallo statuto (ad es: scadenza di una
concessione, morte di un determinato socio).
Verificatasi una causa di scioglimento gli amministratori devono procedere senza indugio al suo
accertamento e all’iscrizione nel registro delle imprese della relativa dichiarazione o della
deliberazione assembleare che ne dispone lo scioglimento. Alla denominazione della società deve
essere aggiunta l’indicazione che si tratta di società in liquidazione.
L’iscrizione nel registro delle imprese della causa di scioglimento acquista con la riforma del 2003
particolare rilievo. Per quanto riguarda gli effetti connessi al verificarsi di una causa di
scioglimento decorrono dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione
di accertamento del consiglio di amministrazione o della delibera assembleare che dispone lo
scioglimento.
In caso di ritardo o di omissione nell’accertamento e nell’iscrizione, gli amministratori sono
personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai creditori sociali e dai
terzi.
28.2 La società in stato di liquidazione
Il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l’immediata estinzione della società: si
deve prima procedere, attraverso il procedimento di liquidazione, al pagamento dei creditori
sociali e alla ripartizione fra i soci dell’eventuale residuo attivo.
68
La posizione
degli
amministratori
I poteri
dell’assemblea
Revoca dello
stato di
liquidazione
Nomina dei
liquidatori
Revoca
Pubblicità
Poteri, doveri,
responsabilità
Pagamento dei
creditori
Bilancio finale di
liquidazione
Gli amministratori restano in carica fino alla nomina dei liquidatori ma, contestualmente
all’accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l’assemblea per le deliberazioni
relative alla liquidazione. Sono inoltre responsabili della conservazione dei beni sociali fin quando
non li abbiano consegnati ai liquidatori.
Infine, e soprattutto, vedono limitati i loro poteri. Infatti, per il semplice verificarsi di una causa di
scioglimento (e quindi indipendentemente dall’iscrizione della stessa nel registro delle imprese) gli
amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione
dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, in attesa di farne consegna ai liquidatori. Per gli
atti o le omissioni posti in essere violando tale limitazione, gli amministratori sono personalmente
e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi.
Meno agevole è invece definire i limiti che l’attività deliberativa dell’assemblea incontra durante
la liquidazione. È infatti controverso se siano compatibili con lo stato di liquidazione talune
delibere modificative dello statuto: aumento del capitale sociale a pagamento, riduzione
facoltativa, etc. È comunque certamente consentita la fusione con altre società, fin quando non sia
iniziata la distribuzione dell’attivo.
La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione e tornare ad una fase di normale
esercizio con delibera dell’assemblea straordinaria, previa eliminazione della causa di
scioglimento. Nelle società che non fanno appello al mercato del capitale di rischio è richiesta la
maggioranza rafforzata di un terzo del capitale sociale anche in seconda convocazione. Inoltre, ai
soci che non hanno concorso alla deliberazione è riconosciuto il diritto di recesso. Infine, anche i
creditori sociali sono tutelati. La revoca ha, infatti, effetto solo dopo 60 giorni dall’iscrizione nel
registro delle imprese, termine entro il quale i creditori sociali anteriori all’iscrizione possono
proporre opposizione.
28.3 Il procedimento di liquidazione
Il procedimento di liquidazione si apre con la nomina di uno o più liquidatori. Salvo diversa
disposizione dello statuto, i liquidatori sono nominati dall’assemblea straordinaria, con delibera
che ne fissa anche il numero, le regole di funzionamento e i poteri.
I liquidatori restano in carica per tutta la durata del procedimento di liquidazione. Valgono per essi
le cause di ineleggibilità e di decadenza previste per gli amministratori.
I liquidatori possono essere revocati dall’assemblea con le maggioranze prescritte per l’assemblea
straordinaria. Se sussiste giusta causa sono revocabili anche dal tribunale, su istanza dei soci, dei
sindaci o del pubblico ministero, così sottolineandosi l’interesse generale al corretto svolgimento
della liquidazione.
I provvedimenti di nomina e di revoca sono soggetti a iscrizione nel registro delle imprese.
Con l’iscrizione della nomina dei liquidatori, gli amministratori cessano dalla carica.
Poteri, doveri e responsabilità dei liquidatori sono modellati su quelli degli amministratori, sia
pure con alcuni adattamenti imposti dalla peculiarità dello stato di liquidazione:
 i liquidatori devono adempiere i loro doveri con la diligenza e la professionalità richieste dalla
natura dell’incarico;
 i liquidatori devono prendere in consegna dagli amministratori i beni e i libri sociali, nonché
redigere con gli stessi l’inventario del patrimonio sociale;
 i liquidatori possono compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. Scompare il
divieto di intraprendere nuove operazioni e la connessa responsabilità personale per gli affari
intrapresi.
L’attività dei liquidatori deve essere innanzitutto diretta al pagamento dei creditori sociali. Essi
non possono perciò ripartire fra i soci i beni della società fin quando non sono pagati tutti i
creditori noti o non siano state accantonate le somme necessarie per pagarli. Se i fondi disponibili
sono insufficienti, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora
dovuti sulle azioni non interamente liberate.
69
Approvazione
tacita
Cancellazione
della società
Sopravvenienze
passive
Fallimento della
società
Completata la liquidazione del patrimonio sociale con la conversione in denaro dell’attivo, i
liquidatori redigono il bilancio finale di liquidazione, indicando la parte spettante a ciascun socio
nella divisione dell’attivo (piano di riparto).
Il bilancio finale di liquidazione deve essere approvato dai singoli soci e non dall’assemblea, dato
che a questo punto entra in gioco l’interesse del singolo all’ottenimento della quota di
liquidazione. E per agevolare questa fase del procedimento di liquidazione è previsto un
meccanismo di approvazione tacita.
Il bilancio è depositato presso l’ufficio del registro delle imprese e si intende approvato se, entro
90 giorni dal deposito, nessun socio abbia proposto reclamo davanti al tribunale.
L’approvazione del bilancio finale di liquidazione libera i liquidatori di fronte ai soci per l’attività
svolta
28.4 L’estinzione della società
Il procedimento di liquidazione si chiude con la cancellazione della società dal registro delle
imprese. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione
della società dal registro delle imprese. Compiuta la liquidazione, i libri della società sono
depositati presso l’ufficio del registro delle imprese.
Intervenuta che sia la cancellazione del registro delle imprese, ferma restando l’estinzione della
società, i creditori sociali rimasti insoddisfatti possono far valere i loro diritti:
• nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscossi in base al bilancio
finale di liquidazione;
• nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
La cancellazione dal registro delle imprese segna quindi l’estinzione della società per azioni,
quand’anche vi siano creditori (noti o ignoti) non soddisfatti.
I creditori tuttavia possono chiedere il fallimento della società entro un anno dalla cancellazione
dal registro delle imprese.
La trasformazione, la fusione e la scissione delle società
31.1 La trasformazione
La trasformazione è il cambiamento di tipo di società, o il passaggio da una società di capitali ad
altro tipo di ente giuridico, e viceversa.
Continuità dei Caratteristica propria dell’istituto è la regola della continuità dei rapporti giuridici: con la
rapporti giuridici trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti
giuridici anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione.
Nozione
Trasformazione
omogenea
Trasformazione di
cooperative
L’attuale disciplina distingue fra trasformazione omogenea e trasformazione eterogenea.
La trasformazione omogenea è il cambiamento da società di capitali a società di persone e
viceversa. Il cambiamento del tipo di società è trattato dalla legge come una modifica dell’atto
costitutivo, sia pure assoggettata ad una specifica disciplina. La trasformazione non comporta però
l’estinzione della società preesistente e la nascita di una nuova società: è la stessa società che
continua a vivere in una rinnovata veste giuridica e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla
trasformazione.
Espressamente vietata è la trasformazione di una società cooperativa a mutualità prevalente in
società lucrativa. Tuttavia, è ora consentita la trasformazione delle altre società cooperative in
società lucrative o in consorzi. È stata inoltre consentita la trasformazione di società di capitali (ma
non di persone) in società cooperative, che configura uno dei casi di trasformazione eterogenea.
70
Trasformazione
eterogenea
Maggioranze
Delibera di
trasformazione
Stima del
patrimonio
Soci a
responsabilità
illimitata
Procedimento di
liberazione
Trasformazione di
società di capitali
Trasformazione in
società di capitali
Oltre che nell’ipotesi appena indicata, si ha trasformazione eterogenea nel passaggio da una
società capitali in un ente non societario, e viceversa.
31.1.2 La trasformazione omogenea: il procedimento di trasformazione
Per decidere la trasformazione omogenea:
• nelle società di persone è sufficiente il consenso della maggioranza dei soci determinata
secondo la partecipazione attribuita a ciascuno negli utili. Al socio che non ha concorso alla
decisione è riconosciuto il diritto di recesso;
• per le società di capitali è necessaria una delibera dell’assemblea straordinaria da adottare
nelle società per azioni non quotate con maggioranze rafforzate. I soci che non hanno concorso
alla deliberazione hanno diritto di recesso.
La delibera di trasformazione deve rispondere ai requisiti di forma e di contenuto previsti per l’atto
costitutivo del tipo di società prescelto (ad es: nel caso di trasformazione di società di persone in
società di capitali la delibera deve risultare da atto pubblico e deve contenere le indicazioni
prescritte dalla legge per l’atto costitutivo e del tipo di società prescelto).
Inoltre, alla delibera di trasformazione deve essere allegata una relazione giurata di stima del
patrimonio sociale, redatta secondo le norme stabilite per i conferimenti in natura nella società per
azioni.
La delibera di trasformazione in società di capitali, al pari dell’atto costitutivo, è soggetta a
controllo di legittimità da parte del notaio che ha redatto il verbale e a iscrizione nel registro delle
imprese. Con l’iscrizione il procedimento si completa e la trasformazione produce i suoi effetti.
31.1.2 La responsabilità dei soci
La trasformazione può comportare un mutamento del regime di responsabilità dei soci:
Se in seguito alla trasformazione i soci assumono responsabilità illimitata per le obbligazioni
sociali, l’attuale disciplina dispone che oltre all’approvazione in assemblea della trasformazione è
richiesto il consenso dei soci che assumo responsabilità illimitata. Inoltre, tale responsabilità
opera anche per le obbligazioni anteriori alla trasformazione:
Nell’ipotesi inversa, quando a seguito della trasformazione viene meno la responsabilità illimitata,
i soci non solo liberati dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori all’iscrizione della
delibera di trasformazione nel registro delle imprese. La trasformazione opera solo per il futuro.
Tuttavia, vi è una disciplina che agevola la liberazione dei soci. È infatti stabilito che:
a) il consenso dei creditori alla trasformazione vale come consenso alla liberazione di tutti i soci a
responsabilità illimitata;
b) il consenso alla trasformazione (e quindi alla liberazione dei soci) si presume, se ai singoli
creditori è stata comunicata la trasformazione per raccomandata ed essi non hanno negato nel
termine di 60 giorni la loro adesione, (silenzio vale assenso).
E, si badi, l’eventuale dissenso non impedisce la trasformazione della società.
31.1.3 La trasformazione eterogenea
La trasformazione eterogenea è la trasformazione di società di capitali in consorzi, società
cooperative e viceversa.
Si applica in quanto compatibile la disciplina della trasformazione omogenea di società di capitali,
ma è richiesta una maggioranza più elevata: il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto.
Più articolata è la trasformazione in società di capitali.
Nei consorzi, la trasformazione deve essere deliberata dalla maggioranza assoluta dei consorziati.
La trasformazione delle fondazioni è disposta dall’autorità governativa.
L’atto di trasformazione deve risultare da atto pubblico e deve contenere le indicazioni previste
dalla legge per l’atto di costituzione del tipo adottato.
71
Le trasformazioni eterogenee hanno effetto solo dopo che siano decorsi 60 giorni dall’ultimo
adempimento pubblicitario richiesto. Entro tale termine i creditori dell’ente che si trasforma
possono proporre opposizione alla trasformazione.
31.2 La fusione
La fusione è l’unificazione di due o più società in una sola. Essa può essere realizzata in due
diversi modi:
 con la costituzione di una nuova società che prende il posto di tutte le società che si fondono;
 mediante assorbimento in una società preesistente (fusione per incorporazione).
Società in
liquidazione
Funzione
economica
La fusione può aver luogo sia fra società dello stesso tipo (fusione omogenea), sia fra società di
tipo diverso (fusione eterogenea). La fusione fra società eterogenee comporta anche la
trasformazione di una o più società che si fondono.
La partecipazione alla fusione non è consentita alle società che si trovano in stato di liquidazione e
che abbiamo già iniziato la distribuzione dell’attivo.
La fusione è uno strumento di concentrazione delle imprese societarie che consente di ampliarne la
dimensione e la competitività sul mercato. La fusione è inoltre un istituto che dà luogo ad una
concentrazione giuridica e non solo economica.
La società incorporante o la nuova società assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti
alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. I
creditori delle società estinte potranno far valere i loro diritti sulla società risultante dalla
fusione.
A loro volta, i soci delle società che si estinguono diventano soci della nuova società e ricevono in
cambio alla loro originaria partecipazione azioni di quest’ultima, in base a un predeterminato
rapporto di cambio.
Il procedimento di fusione si articola in 3 fasi essenziali:
Il progetto di fusione: Il progetto di fusione deve avere identico contenuto per tutte le società
partecipanti alla fusione e deve contenere le seguenti indicazioni:
1. il tipo, la denominazione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
2. l’atto costitutivo della nuova società risultate dalla fusione o di quella incorporante;
3. il rapporto di cambio in base al quale saranno assegnate ai soci delle società che si estinguono
le azioni della società risultante dalla fusione.
Il progetto di fusione dev’essere iscritto nel registro delle imprese.
Gli amministratori di ciascuna delle società partecipanti devono:
 redigere una situazione patrimoniale aggiornata delle proprie società.
 redigere una relazione che illustri e giustifichi il progetto di fusione e in particolar modo il
rapporto di cambio.
 infine, per ciascuna società partecipante alla fusione uno o più esperti, designati dal tribunale,
devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio; esprimendo così un
parere sull’adeguatezza del metodo seguito dagli amministratori per la determinazione dello
stesso.
Il progetto di fusione, le relazioni degli amministratori e degli esperti, le situazioni patrimoniali di
tutte le società partecipanti alla fusione, nonché i bilanci degli ultimi tre esercizi delle stesse,
devono restare depositati in copia nelle sedi di ciascuna delle società partecipanti alla fusione
durante i 30 giorni che precedono l’assemblea.
La delibera di fusione: Nelle società di persone la delibera di fusione richiede la maggioranza del
capitale sottoscritto dai soci. Al socio che non abbia consentito alla fusione è riconosciuto il diritto
di recesso.
72
Nelle società di capitali è deliberata dall’assemblea straordinaria. Nel caso di fusione eterogenea,
i soci che non hanno concorso alla deliberazione avranno diritto di recesso; diritto che è
riconosciuto anche in caso di fusione omogenea per le Srl.
L’atto di fusione: L’atto di fusione deve essere redatto per atto pubblico, anche se la società
incorporante o la nuove società risultante dalla fusione è una società di persone, e dev’essere
iscritto nel registro delle imprese da tutte le società partecipanti alla fusione. Dall’ultima iscrizione
nel registro delle imprese decorrono gli effetti della fusione. Per tutelare i creditori sociali la
fusione può essere attuata solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dall’iscrizione nel registro delle
imprese dell’ultima delibera delle società che vi partecipano. Entro tale termine, ciascun creditore
può proporre opposizione alla fusione. Se alla fusione partecipano società con soci a responsabilità
illimitata e la società risultante dalla fusione è una società di capitali, resta ferma la responsabilità
personale dei soci delle prime per le obbligazioni anteriori alla fusione. La liberazione degli stessi
potrà aversi solo col consenso dei creditori.
Invalidità dell’atto: i soci hanno solo l’intervallo di tempo che intercorre fra la delibera di fusione e
l’ultima iscrizione dell’atto di fusione per proporre l’impugnativa. Dopo, l’invalidità dell’atto di
fusione non può più essere pronunciata; resta salvo solo il diritto al risarcimento dei danni
eventualmente spettante a soci o a terzi danneggiati dalla fusione.
31.3 La scissione
Con la scissione il patrimonio di una società è scomposto e trasferito, in tutto o in parte, ad altre
società. La scissione può essere:
• totale: una società si estingue senza che però si abbia la liquidazione della stessa, dato che
l’attività continua tramite le società beneficiarie della scissione che assumono i diritti e gli
obblighi corrispondenti alla quota di patrimonio loro trasferita;
• parziale: la società scissa resta in vita sia pure con un patrimonio ridotto e continua l’attività
parallelamente alle società beneficiarie.
Beneficiarie della scissione possono essere:
• una o più società di nuova costituzione (scissione in senso stretto);
• una o più società preesistenti (scissione per incorporazione) che vedono incrementare il loro
patrimonio e la compagine sociale per l’ingresso dei soci della società scissa.
Come per la fusione, alla scissione non possono partecipare società in liquidazione che hanno già
iniziato la distribuzione dell’attivo.
IL PROCEDIMENTO DI SCISSIONE
Gli amministratori devono redigere un unitario progetto di scissione. Il quale deve contenere:
 l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali;
 i criteri di distribuzione ai soci delle azioni o quote delle società beneficiarie.
Nella scissione totale se vi sono attività di incerta attribuzione esse sono ripartite fra le società
beneficiarie in proporzione della quota di patrimonio netto trasferita a ciascuna di esse. Delle
passività di dubbia imputazione rispondono in solido tutte le società beneficiarie. Nella scissione
parziale le relative attività restano in testa alla società trasferente; delle passività rispondono in
solido sia questa che le società beneficiarie. Per la situazione patrimoniale, la relazione degli
esperti e degli amministratori, è integralmente richiamata la disciplina della fusione.
Il controllo contabile
21.1 La società di revisione
Le società di revisione sono società di persone o di capitali il cui oggetto sociale dev’essere
limitato all’organizzazione e alla revisione contabile di aziende.
73

La società di revisione dev’essere iscritta in un apposito albo speciale tenuto dalla Consob; la
Consob vigila sull’attività delle società di revisione per controllarne l’indipendenza e l’idoneità
tecnica.
21.2 Conferimento dell’incarico e revoca
La società di revisione alla quale è demandato il controllo è nominata per la prova volta nell’atto
costitutivo; successivamente l’incarico è conferito dall’assemblea, sentito il collegio sindacale. Se
la società quotata omette di adottare la delibera relativa, l’incarico è conferito d’ufficio dalla
Consob. L’incarico di controllo o di revisione contabile ha la durata di 3 esercizi e nelle società
quotate non può essere rinnovato per più di 2 volte.
Non possono essere incaricati del controllo contabile, e se incaricati decadono dall’ufficio, i
sindaci della società o di società facenti parte dello stesso gruppo. Lo statuto può inoltre prevedere
altre cause di ineleggibilità, nonché cause di incompatibilità e ulteriori requisiti di professionalità.
L’incarico può essere revocato dall’assemblea solo per giusta causa e sentito il parere del collegio
sindacale. Inoltre, come per i sindaci, la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto
del tribunale. Le delibere di conferimento dell’incarico e di revoca sono iscritte nel registro delle
imprese e nelle società quotate devono essere trasmesse alla Consob con la documentazione dalla
stessa stabilita.
21.3 Funzioni e responsabilità
Il revisore deve verificare nel corso dell’esercizio, con periodicità trimestrale, la regolare tenuta
delle scritture contabili e deve verificare che il bilancio d’esercizio (e il bilancio consolidato)
corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e sia conforme alle norme che lo disciplinano.
Il giudizio sul bilancio viene graduato secondo quattro modelli: giudizio senza rilievi; giudizio con
rilievi;
giudizio negativo; dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio.
Se si verificano gli ultimi due casi la società di revisione deve informare immediatamente la
Consob.
Il soggetto incaricato del controllo contabile deve adempiere i propri doveri con diligenza
professionale. È responsabile della verità delle sue attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti
e documenti di chi ha conoscenza per ragioni d’ufficio.
La Consob
22.1 L’informazione societaria
La Consob è un organo pubblico di vigilanza sul mercato dei capitali. La Consob svolge un ruolo
centrale per assicurare un’adeguata e veritiera informazione del mercato mobiliare sugli eventi di
rilievo che riguardano la vita della società che fanno appello al pubblico risparmio, in modo da
consentire agli investitori scelte più consapevoli.
Due sono i principi cardini dell’attuale disciplina dell’informazione societaria:
1. tutte le società, quotate o non, con azioni e obbligazioni diffuse fra il pubblico devono
tempestivamente informare il pubblico, secondo le modalità stabilite dalla Consob, di qualsiasi
fatto la cui conoscenza può influire sensibilmente sul prezzo degli strumenti finanziari;
2. la Consob può richiedere che siano resi pubblici le notizie e i documenti necessari per
l’informare il pubblico sulla gestione aziendale. La Consob ha infatti prescritto che siano messi
tempestivamente a disposizione del pubblico i documenti contabili periodici: il bilancio
d’esercizio e relazione semestrale degli amministratori.
La Consob è poi investita di ampi poteri di indagine e di intervento al fine di vigilare sulla
correttezza dell’informazione fornita.
74
Le partecipazioni rilevanti
24.1 L’informazione sulle partecipazioni rilevanti
Tutti coloro che partecipano, direttamente o indirettamente, in una società con azioni quotate in
misura superiore al 2% del capitale di questa e le sole società con azioni quotate che partecipano
direttamente o indirettamente, in società con azioni non quotate o in s.r.l. in misura superiore al
10% del capitale sociale, devono comunicare alla Consob e alla società di revisione di possedere
una partecipazione rilevante.
E’ molto importante la comunicazione di tali fatti soprattutto per evitare il fenomeno di
partecipazioni incrociate e per rendere note le reali posizioni di potere dei maggiori azionisti. Chi
viola tali obblighi è soggetto a sanzioni pecuniarie e alla sospensione del voto relativo alle azioni
per le quali è stata omessa la comunicazione.
24.2 L’acquisto di partecipazioni rilevanti in società quotate
Il passaggio di proprietà di pacchetti azionari che permettono il controllo di società quotate deve
avvenire con la massima trasparenza e con modalità che consentano a tutti gli azionisti di
partecipare al premio di maggioranza che l’operazione può comportare.
Per realizzare tali obiettivi sono introdotti due principi:
• il lancio di un’Opa è obbligatorio quando è trasferito il pacchetto di controllo di una società
quotata;
• l’Opa deve svolgersi nel rispetto di determinate regole di comportamento volte a tutelare i
destinatari dell’offerta e il regolare funzionamento del mercato.
Iniziamo a esaminare i casi di Opa obbligatoria:
È tenuto a promuovere un’Opa chiunque, in seguito ad acquisti a titolo oneroso,
venga a detenere una partecipazione superiore al 30% delle azioni che
attribuiscono diritto di voto nelle deliberazioni assembleari. L’offerta deve avere ad
oggetto l’acquisto della totalità delle azioni quotate ancora in circolazione che
Opa
attribuiscono diritto di voto.
successiva
L’Opa così lanciata consente agli azionisti di minoranza di società quotate di uscire
totalitaria
dalla società a seguito del mutamento dell’azionista di controllo.
Alcuni casi specificati per legge (operazioni dirette al salvataggio di imprese in
crisi, trasferimenti fra società dello stesso gruppo) esonerano la società a
promuovere obbligatoriamente l’Opa successiva totalitaria.
Chi intende acquisire il controllo di una società quotata può sottrarsi all’obbligo di
promuovere l’onerosa Opa successiva totalitaria lanciando un’Opa preventiva che
lo porti a detenere una partecipazione superiore al 30%.
L’opa preventiva può essere parziale o totale:
Opa
 l’Opa preventiva diretta a conseguire tutte le azioni con diritto di voto non è
Preventiva
soggetta a condizione e l’offerente può fissare liberamente il prezzo d’acquisto;
 l’Opa preventiva parziale deve avere per oggetto almeno il 60% delle stesse
azioni e l’esonero dall’Opa successiva totalitaria deve essere autorizzato dalla
Consob ed è subordinato all’approvazione dell’offerta da parte degli azionisti di
minoranza della società bersaglio.
Chiunque venga a detenere più del 90% delle azioni con diritto di voto è tenuto a
Opa
lanciare un’opa sulla totalità delle azioni con diritto di voto ancora in circolazione,
residuale al prezzo fissato dalla Consob, se non ripristina entro 90 giorni un flottante
sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.
LO SVOLGIMENTO DI UN’OPA
75
L’Opa è una proposta irrevocabile rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari di prodotti
finanziari che ne formano oggetto. Ogni clausola contraria è nulla. Prima di lanciare un’Opa
bisogna darne preventiva comunicazione alla Consob.
L’offerta verrà poi eseguita sotto il costante controllo della Consob, alla quale sono riconosciuti
ampi poteri regolamentari in merito allo svolgimento della stessa. La Consob può inoltre
sospendere o dichiarare decaduta l’offerta in caso di violazione della relativa disciplina legislativa
e regolamentare.
L’offerta può essere aumentata o modificata durante l’operazione e l’aumento si estende anche a
coloro che hanno già aderito all’offerta.
Per quando riguarda le tecniche di difesa dopo il lancio di un’Opa è stabilito che gli amministratori
della società bersaglio devono astenersi dal compiere atti o operazioni che possono contrastare
l’offerta quali: acquisti di azioni proprie, massicci aumenti di capitali, trasformazione della società.
Il divieto può essere rimosso con delibera dell’assemblea, appositamente convocata, approvata da
una maggioranza del 30% del capitale sociale in ogni convocazione. Fra le azioni di difesa la
società bersaglio può anche avvalersi di un’Opa concorrente da parte di eventuali alleati della
società bersaglio.
L’Opa scade e diventa irrevocabile se è stato raggiunto il quantitativo minimo specificato nel
documento di offerta. Nel caso in cui le adesioni siano superiori il documento di offerta si dovrà
specificare se si procederà ad una riduzione proporzionale o se l’offerente si riserva la facoltà di
acquistare ugualmente tutti i titoli.
La società per azioni unipersonale
In base all’attuale disciplina è consentita la costituzione della società per azioni con atto
unilaterale di un unico socio fondatore. Anche nelle società per azioni unipersonale per le
obbligazioni sociali di regola risponde la società col proprio patrimonio, salvo alcuni casi
eccezionali; quali:
 non è stata osservata la disciplina sull’integrale liberazione dei conferimenti (il socio unico è
tenuto a versare interamente i conferimenti in denaro presso una banca entro 90 giorni dalla
stipulazione);
 non è stata attuata la specifica pubblicità dettata per la società per azioni unipersonale (i dati
anagrafici del socio unico devono essere iscritti nel registro delle imprese).
Per consentire ai terzi di conoscere se la società è unipersonale, negli atti e nella corrispondenza
(ma non nella denominazione sociale) della società deve essere indicato se questa ha un socio
unico.
Il controllo giudiziario sulla gestione
27.1 Il controllo giudiziario sulla gestione
Il controllo giudiziario sulla gestione è una forma di intervento dell’autorità giudiziaria nella vita
delle società che viene attuato se vi è il fondato sospetto che gli amministratori abbiamo compiuto
gravi irregolarità nella gestione. Le gravi irregolarità possono essere denunciate all’autorità
giudiziaria:
• dai soci che rappresentano 1/10 del capitale sociale (5% nelle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio);
• dal collegio sindacale;
• nelle società che fanno ricorso al mercato dei capitali l’iniziativa può essere assunta anche dal
pubblico ministero nonché dalla Consob quando sospetti gravi irregolarità dei doveri dei
sindaci.
76
Il tribunale non può procedere d’ufficio. Il procedimento attivato con la denuncia si articola nella
fase istruttoria in cui si accerta l’esistenza delle irregolarità; a tal fine il tribunale può far eseguire
l’ispezione dell’amministrazione della società da parte di un consulente designato.
Successivamente vengono presi i provvedimenti che possono essere di due tipi:
1. il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti cautelari per evitare il ripetersi di
irregolarità e convocare l’assemblea della SpA per le deliberazioni conseguenti;
2. nei casi più gravi, il tribunale revoca gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e
nomina un amministratore giudiziario. I poteri e la durata in carica dell’amministratore
giudiziario sono determinati dal tribunale col decreto di nomina. L’amministratore giudiziario
è investito per legge del potere di proporre all’assemblea l’azione di responsabilità contro gli
amministratori e sindaci. Egli ha la rappresentanza della società ma non può compiere atti
eccedenti l’ordinaria amministrazione senza l’autorizzazione del presidente del tribunale.
Prima della scadenza dell’incarico l’amministratore giudiziario può proporre:
a) la nomina di nuovi amministratori e sindaci;
b) la messa in liquidazione della società.
L’assemblea è libera di deliberare o meno nel senso proposto dall’amministratore giudiziario.
La società in accomandita per azioni
29.1 Caratteri distintivi
La società in accomandita per azioni si caratterizza:
 per la presenza di due categorie di soci:
1. i soci accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni
sociali e sono per legge amministratori della società;
2. i soci accomandanti, che sono obbligati verso la società nei limiti della quota di capitale
sottoscritto.
 per il fatto che le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.
L’atto costitutivo deve indicare quali sono i soci accomandatari che saranno di
Atto costitutivo
diritto i primi amministratori della società.
Denominazione Dev’essere costituita dal nome di almeno di uno dei soci accomandatari e
sociale
dev’essere presente l’indicazione di Sapa.
Nell’accomandita per azioni:
 i soci indicati nell’atto costitutivo come accomandatari sono tutti di diritto
amministratori della società e senza limiti di tempo.
Gli accomandatari possono essere revocati anche se non concorre una giusta
causa salvo il diritto al risarcimento dei danni; la revoca è deliberata
dall’assemblea straordinaria secondo le maggioranze prescritte per essa;
 il socio accomandatario che cessa dall’ufficio di amministratore non
Distinzione fra
risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente all’inscrizione
i soci e loro
nel registro dell’imprese della cessazione dell’ufficio;
responsabilità
 il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal
momento dell’accettazione della nomina e risponde per le obbligazioni
sociali che sorgono a partire da tale momento;
 i soci accomandatari rispondono illimitatamente e solidalmente verso i terzi
per le obbligazioni sociali ma i creditori sociali possono agire nei confronti
degli accomandatari solo dopo aver infruttuosamente escusso il patrimonio
sociale;
Assemblea
Rispetto alla SpA vi sono alcune norme particolari.
 gli accomandatari, in quanto soci amministratori, non hanno diritto di voto
nelle deliberazione di nomina e di revoca dei sindaci, nonché in quelle
77
Collegio
sindacale
Scioglimento
concernenti l’esercizio dell’azione di responsabilità nei loro confronti;
 le modificazioni dell’atto costitutivo non solo devono essere deliberate
dall’assemblea ma devono essere approvate da tutti i soci accomandatari;
L’unica deviazione rispetto alla disciplina dettata per le Spa sta nel divieto per
gli accomandatari di votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina e la revoca
dei sindaci.
Oltre alle cause stabilite per le SpA ulteriore causa è la cessazione dalla carica
di tutti gli amministratori, se nel termine di 180 giorni non si è provveduto alla
loro sostituzione.
La società a responsabilità limitata
30.1 La costituzione della società
La società a responsabilità limitata è una società di capitali nella quale:
• per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio;
• le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni;
• il capitale sociale minimo per la costituzione della società è 10.000 €;
• la Srl può essere costituita a tempo indeterminato; in tal caso ogni socio può recedere dalla
società dando un preavviso di 6 mesi (che lo statuto può allungare fino ad un anno);
• la Srl può essere costituita anche da un unico socio.
Denominazione La denominazione sociale può essere liberamente formata come nella società
sociale
per azioni, ma deve contenere l’indicazione di Srl.
Come nelle società di persone, nella Srl possono essere conferiti tutti gli
elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica. Inoltre, il versamento
presso una banca del 25% dei conferimenti in denaro al momento della
costituzione (o dell’intero ammontare dei conferimenti se si tratta di una Srl
Conferimenti unipersonale) può essere sostituito dalla stipula di una polizza di assicurazione o
di una fideiussione bancaria.
Socio moroso: il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci; resta
altresì ferma la facoltà per la società di vendere coattivamente le quote del socio
moroso.
Il capitale della società a responsabilità limitata è diviso in base al numero dei
soci e ciascun socio diventa titolare di un’unica quota di partecipazione
corrispondente alla frazione di capitale sociale da lui sottoscritta; mentre le
azioni tutte di egual valore, le quote sono così di diverso ammontare (a meno
che ciascun socio non sottoscriva la stessa frazione del c.s. sottoscritta da tutti
gli altri).
Ulteriore differenza rispetto alle azioni è che l’eventuale certificato di quota
rilasciato dalla società costituisce semplice documento probatorio della qualità
di socio e della misura della partecipazione sociale, non è un strumento per la
Quote sociali e
circolazione della stessa.
diritti dei soci
Trasferimento
La regola base è che i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla
partecipazione da ciascuno posseduta e che, se l’atto costitutivo non dispone
diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura
proporzionale al conferimento. Tale regola può essere derogata dall’autonomia
statutaria dato che l’atto costitutivo può prevedere l’attribuzione a singoli soci
di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione
degli utili (ad es: si può stabilire che una quota personale può essere privilegiata
nella distribuzione degli utili).
Il trasferimento della quota è valido e efficace fra le parti per effetto del
78
delle quote
Recesso dei
soci
Esclusione del
socio
Titoli di
credito
semplice consenso. È però produttivo di effetti nei confronti della società solo
dal momento in cui è iscritto nel libro dei soci. L’atto costitutivo può limitare o
escludere il trasferimento delle quote, accentuando così il carattere personale
alla partecipazione sociale.
Per assicurare la trasparenza nella cessione delle quote i trasferimenti per atto
fra vivi devono risultare da scrittura privata autenticata da un notaio, il quale
entro 30 giorni deve depositarla per l’iscrizione nel registro delle imprese. Il
trasferimento deve essere poi annotato nel libro dei soci, su richiesta
dell’alienante o dell’acquirente, i quali devono esibire l’atto da cui risulta il
trasferimento e l’avvenuto deposito ai fini dell’iscrizione nel registro delle
imprese. Con l’iscrizione nel registro dei soci il trasferimento diventa efficace
nei confronti della società.
Pluralità di trasferimenti: se la quota è alienata a più persone, prevale che per
primo effettua l’iscrizione nel registro delle imprese purché sia in buona fede.
Operazioni sulle proprie quote: alla società a responsabilità limitata è vietato in
modo assoluto l’acquisto di proprie quote.
Espropriazione della quota: la quota può formare oggetto di espropriazione da
parte dei creditori personali del socio, con conseguente vendita forzata.
L’atto costitutivo stabilisce quando il socio può recedere e le relative modalità.
Il recesso è riconosciuto per legge in una serie di casi:
 se la società è a tempo indeterminato ogni socio può recedere con un
preavviso di almeno 180 giorni (e l’atto costitutivo può allungare fino ad un
anno);
 se la società è a tempo determinato possono recedere i soci che non hanno
consentito (assenti, astenuti e contrari):
a) al cambiamento dell’oggetto sociale o del tipo di società;
b) alla sua fusione o scissione;
c) alla revoca dello stato di liquidazione;
d) al trasferimento della sede sociale all’estero;
e) all’eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
f) al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica
dell’oggetto sociale o dei diritti particolari attribuiti al socio.
 il diritto di recesso è riconosciuto al socio contrario all’aumento del capitale
sociale; per le società a responsabilità limitata soggette all’altrui attività di
direzione e coordinamento si applicano anche le specifiche cause di recesso
in precedenza esaminate per la spa.
Per quanto riguarda la liquidazione della quota, si prevede che essa sia offerta in
opzione agli altri soci o a un terzo concordemente individuato dai soci stessi.
Come nelle società di persone, l’atto costitutivo può prevedere specifiche cause
di esclusione del socio per giusta causa. Per il rimborso si applica la disciplina
del recesso.
Lo statuto può prevedere l’emissione di titoli di debito stabilendo modalità di
emissione.
I titoli di debito non possono essere collocati direttamente presso il pubblico
dei risparmiatori; possono essere sottoscritti solo da investitori professionali
che, in caso di successiva circolazione, rispondono per legge della solvenza
della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori
professionali o soci della società emittente.
Inoltre, è lo statuto a stabilire se la competenza ad emettere titoli di debito spetta
ai soci o agli amministratori e quali sono le maggioranze necessarie. La
79
decisione di emissione che ne fissa le condizioni del prestito e le modalità di
rimborso dev’essere iscritta nel registro delle imprese.
30.2 Gli organi sociali
L’assemblea è convocata dagli amministratori con lettera raccomandata spedita
ai soci, almeno otto giorni prima dell’adunanza. L’assemblea è regolarmente
costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del
capitale sociale sottoscritto e delibera a maggioranza assoluta del capitale
intervenuto. Non è prevista un’assemblea di seconda convocazione con
maggioranze ridotte e non è necessaria la pubblicazione dell’avviso di
convocazione nella gazzetta ufficiale.
Sono rimesse inderogabilmente alla decisione dei soci:
 l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 la nomina degli amministratori;
 la nomina dei sindaci e del revisore;
 le modificazione dell’atto costitutivo;
Assemblea
 la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale
modificazione dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci;
 qualsiasi argomento sottoposto alla loro approvazione dagli amministratori o
da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.
Impugnazione
delle delibere
Amministrator
i
Di regola su queste materie decide l’assemblea; tuttavia, l’atto costitutivo può
prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta. In tal
caso le decisioni sono adottate col voto favorevole di una maggioranza che
rappresenti almeno il 50% del capitale sociale. La decisione con voto
assembleare è però necessaria per le modificazioni dell’atto costitutivo, per le
decisioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una
modifica dei diritti dei soci, nonché per la riduzione del capitale per perdite
obbligatoria.
Le decisioni che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo
possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito anche
individualmente entro 90 giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei
soci.
Possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse, ma nel termine di 3
anni, le decisioni aventi oggetto impossibile o illecito e quelle prese in assenza
di informazione. Infine, possono essere impugnate senza limiti di tempo le
deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o
illecite.
L’amministrazione è affidata a uno o più soci, nominati con decisione dei soci,
che restano in carica a tempo indeterminato. Quando l’amministrazione è
affidata a più persone queste costituiscono il consiglio di amministrazione.
L’atto costitutivo può prevedere che gli amministratori operino non già
collettivamente, bensì disgiuntamente o congiuntamente come nelle società di
persone; ed in tal caso si applica la relativa disciplina. Devono comunque essere
decise col metodo collegiale la redazione del progetto di bilancio e dei progetti
di fusione e scissione, nonché la decisione dell’aumento di capitale per delega.
Per quanto riguarda la disciplina dell’azione di responsabilità:
1. è affermata la responsabilità degli amministratori verso la società e verso i
singoli soci o terzi direttamente danneggiati, ma non si fa menzione dei
creditori sociali;
2. responsabili solidalmente con gli amministratori sono anche i soci che
80
Collegio
sindacale
Controllo dei
soci
hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi
per la società, i soci o i terzi;
3. l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere
promossa anche dal singolo socio, il quale può chiedere, come
provvedimento cautelare, la revoca degli amministratori in caso di gravi
irregolarità nella gestione.
L’atto costitutivo può prevedere la nomina di un collegio sindacale o di un
revisore determinandone competenze e poteri. Nella Srl la nomina del collegio
sindacale è obbligatoria se il capitale sociale è superiore a 120.000 € o se non
ricorrono le condizioni stabilite per la redazione del bilancio d’esercizio in
forma abbreviata. In tal caso la disciplina del collegio sindacale è quella
propria della società per azioni. Nella società in cui manca il collegio sindacale
alcuni dei poteri controllo propri dei sindaci sono riconosciuti direttamente ai
soci.
Ogni socio non amministratore ha diritto di avere dagli amministratori notizie
dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti
relativi all’amministrazione.
30.3 Altri aspetti della disciplina
Bilancio
Vale la disciplina delle Spa.
Vale la disciplina delle Spa. Tuttavia, l’esclusione del diritto di opzione nel caso
di aumenti reali di capitali è possibile se espressamente prevista dallo statuto e in
Modifiche
tal caso i soci che non hanno consentito alla decisione hanno diritto di recesso
dell’atto
dalla società; tale esclusione non è consentita quando l’aumento del capitale
costitutivo
sociale è reso necessario da una riduzione dello stesso per perdite.
Per la riduzione del capitale sociale nelle Srl vale la disciplina delle Spa.
Scioglimento Vale la disciplina delle Spa.
Le società cooperative
Lo scopo
mutualistico
Il vantaggio
mutualistico
32.1 Le società con scopo mutualistico
Le società cooperative sono società a capitale variabile che si caratterizzano per lo specifico
scopo perseguito nello svolgimento dell’attività di impresa: lo scopo mutualistico.
Il tratto distintivo delle società cooperative rispetto a tutti gli altri tipi di società, in precedenza
esaminati, risiede quindi nello scopo economico perseguito. Più esattamente, identico è lo scopomezzo delle società cooperative e delle società lucrative: esercizio in comune di una determinata
attività economica. Diverso è invece lo scopo-fine: nelle società lucrative, la produzione di utili
(lucro oggettivo) da distribuire fra i soci (lucro soggettivo); nelle società cooperative, lo scopo
mutualistico.
Ma in che cosa consiste esattamente lo scopo mutualistico?
Lo scopo mutualistico indica un particolare modo di organizzazione e di svolgimento dell’attività
di impresa che si caratterizza per la gestione di servizio a favore dei soci. Questi ultimi sono cioè i
destinatari elettivi (ma non esclusivi) dei beni o servizi prodotti dalla cooperativa, ovvero delle
possibilità di lavoro e della domanda di materie prime dalla stessa create.
Il che consente ai soci della cooperativa di ottenere condizioni più vantaggiose di quelle di
mercato. con formula sintetica, ma efficace, si dice che nella cooperativa i soci si fanno
imprenditori di se stessi.
Anche i soci di una cooperativa mirano perciò a realizzare un risultato economico ed un proprio
vantaggio patrimoniale, attraverso lo svolgimento di attività di impresa. il risultato economico
perseguito non è però la più elevata remunerazione possibile del capitale investito (lucro
soggettivo). È invece quello di soddisfare un comune preesistente bisogno economico (il bisogno
81
Soci sovventori
Scopo
mutualistico e
lucro soggettivo
Cooperative a
mutualità
prevalente
Perdita della
qualifica
Numero e
requisiti dei soci
Limiti alle quote e
alla distribuzione di
utili
Variabilità del
capitale
di lavoro, il bisogno del bene casa, il bisogni di generi di consumo, di credito, e così via). E di
soddisfarlo conseguendo un risparmio di spesa per i beni e servizi acquistati dalla società
(cooperative di consumo), o una maggiore retribuzione per i propri beni o servizi alla stessa ceduti
(cooperative di produzione e di lavoro).
In ciò consiste l’essenza del vantaggio mutualistico.
La legge consente tuttavia la presenza, accanto ai soci cooperatori, di soci non specificatamente
interessati alla prestazioni mutualistiche ed il cui ruolo è esclusivamente quello di apportare il
capitale di rischio necessario per lo svolgimento dell’attività della cooperativa.
32.2 Scopo mutualistico e scopo lucrativo
Le società cooperative sono caratterizzate da uno scopo prevalente, ma non esclusivamente
mutualistico. Se l’atto costitutivo lo prevede, esse possono svolgere anche attività con terzi. E
l’attività con terzi è di regola finalizzata alla produzione di utili; può essere cioè attività
oggettivamente lucrativa.
Nelle cooperative, lo scopo mutualistico può quindi (salvo precisa limitazione statutaria) coesistere
con un’attività con terzi produttiva di utili. Incompatibile con scopo mutualistico è e resta però
l’integrale distribuzione ai soci degli utili prodotti dalla cooperativa. È così disincentivata la
partecipazione ad una cooperativa di soci (anche sovventori) animati dal solo intento di ricavare la
più alta remunerazione possibile del capitale investito.
32.3 Le cooperative a mutualità prevalente
L’attuale disciplina generale delle società cooperative si basa sulla distinzione fra società
cooperative a mutualità prevalente e altre società cooperative. Le prime godono di tutte le
agevolazioni previste per le società cooperative, le seconde non godono delle agevolazioni di
carattere tributario, pur continuando a godere di altre agevolazioni (ad esempio, finanziarie o
lavorative).
Elementi caratterizzanti delle cooperative a mutualità prevalente sono:
• la presenza nello statuto di clausole che limitano la distribuzione di utili e riserve ai soci
cooperatori;
• la circostanza che la loro attività deve essere svolta prevalentemente a favore dei soci
(cooperative di consumo), o deve utilizzare prevalentemente prestazioni lavorative dei soci
(cooperative di lavoro) o beni e servizi apportati dagli stessi (cooperative di produzione e di
lavoro).
Più precisamente nelle cooperative di consumo, i ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di
servizi verso i soci devono essere superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite. Nelle
cooperative di lavoro (o di produzione) il costo del lavoro (il costo delle materie prime) dei soci
deve essere superiore al 50% del costo totale del lavoro (della produzione).
Perdono la qualifica di cooperative a mutualità prevalente le società che per due esercizi non
rispettino tali condizioni.
Le società cooperative a mutualità prevalente sono tenute ad iscriversi in un apposito albo delle
società cooperative, tenuto a cura del Ministero delle attività produttive.
32.4 I caratteri strutturali
È previsto un numero minimo di soci per la costituzione e la sopravvivenza della società. Nel
contempo si richiede ai soci specifici requisiti soggettivi; e ciò per assicurare che la compagine
sociale sia composta, almeno in prevalenza, di persone appartenenti a categorie sociali
specificamente interessate a fruire dei beni prodotti dall’impresa cooperativa.
Sono fissati limiti massimi alla quota di partecipazione di ciascun socio e alla percentuali di utili
agli stessi distribuibile.
Voto per teste
82
Vigilanza
governativa
Le variazioni del numero e delle persone dei soci e le conseguenti variazioni del capitale sociale
non comportano modificazioni dell’atto costitutivo. È così data alla società una struttura aperta che
facilita l’ingresso di nuovi soci e il recesso di quanti non sono più interessati all’attività
mutualistica.
Ogni socio cooperatore persona fisica ha diritto in assemblea a un solo voto, qualsiasi sia il valore
della sua quota o il numero delle sue azioni.
Le società cooperative sono sottoposte a vigilanza dell’autorità governativa al fine di assicurarne il
regolare funzionamento amministrativo e contabile.
Numero minimo
dei soci
Procedimento
Atto costitutivo
Denominazione
sociale
Controllo.
Pubblicità
Conferimenti
Responsabilità
per le
obbligazioni
sociali
Limiti
massimi
Soci
sovventori
Azioni di
partecipazione
cooperativa
32.5 La costituzione della società
Per procedere alla costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno
nove. La società si scioglie e deve essere posta in liquidazione se il numero di soci scende al di
sotto del minimo e non è reintegrato il numero nel termine massimo di un anno.
Il procedimento di costituzione ricalca quello previsto per la Spa o la Srl a seconda della disciplina
applicabile alla società da costituire. Per quanto riguarda l’atto costitutivo, in particolare, è
necessario inserire:
1. i requisiti e le condizioni per l’ammissione di nuovi soci e il modo e il tempo in cui devono
essere eseguiti i conferimenti;
2. le condizioni per l’eventuale recesso e per l’esclusione dei soci;
3. le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione degli storni
La denominazione sociale della società può essere formata liberamente, ma deve contenere
l’indicazione di società cooperativa.
L’atto costitutivo è sottoposto al controllo di legalità da parte del notaio rogante (fra i cui poteri
rientra anche quello di accertare la presenza dello scopo mutualistico) e, su richiesta dello stesso,
deve essere iscritto nel registro delle imprese. Con l’iscrizione la società cooperativa acquista
personalità giuridica.
Le cooperative che intendono godere dei benefici fiscali e delle altre agevolazioni sono poi tenute
all’iscrizione nell’Albo delle società cooperative.
32.6 I conferimenti. La responsabilità dei soci
La disciplina dei conferimenti e delle prestazioni accessorie è identica a quella delle SpA, salvo
che lo statuto non abbia optato per la disciplina della Srl.
Con la riforma del 2003 nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde solo la
società col suo patrimonio. Il socio moroso può essere escluso dalla società.
Il creditore personale di un socio non può agire esecutivamente sulla quota o sulle azioni dello
stesso. Inoltre, l’attuale disciplina non gli consente più di fare opposizione in caso di proroga della
società.
32.7 Le quote. Le azioni
Nelle cooperative la partecipazione sociale può essere rappresentata da quote o da azioni, a
seconda che la cooperativa sia regolata dalla disciplina delle SpA oppure della Srl.
Per stimolare l’allargamento della compagine azionaria, nessun socio, persona fisica, avere una
quota superiore a centomila euro. Tuttavia, nelle cooperative con più di 500 soci l’atto costitutivo
può elevare tale limite fino al 2% del capitale sociale.
Le previsioni di limiti massimi alla partecipazione di ciascun socio pongono vistosi ostacoli per la
raccolta di capitale di rischio. Nasce così la figura dei soci sovventori.
La figura dei soci sovventori consente la raccolta di capitale di rischio anche fra soggetti sprovvisti
degli specifici requisiti soggettivi richiesti per partecipare all’attività mutualistica
L’atto costitutivo può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione
degli utili. Per evitare però che la partecipazione dei soci sovventori sia animata da scopi
83
Obbligazioni
esclusivamente speculativi, è stabilito che il tasso di remunerazione dei soci sovventori non può
essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto a quello previsto per gli altri soci. Sono poi
introdotte delle regole volte a evitare che i soci sovventori prendano il sopravvento nella gestione
della società: l’atto costitutivo può attribuire a ciascun socio sovventore più voti, ma non oltre 5.
Altra forma di finanziamento sono le azioni di partecipazione cooperativa. Esse sono prive di voto
e sono privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. Le azioni di
partecipazione cooperativa possono essere emesse al portatore, se interamente liberate (e sono
quindi liberamente trasferibili e godono dell’anonimato).
Alle società cooperative è stata di recente consentita anche l’emissione di obbligazioni. Il limite
all’emissione è individuato nell’ammontare del capitale versato e delle riserve risultanti
dall’ultimo bilancio approvato.
32.8 Gli organi sociali, l’assemblea
Stessa disciplina delle Spa ed identico è il riparto delle funzioni. Alcune significative deviazioni
sono introdotte per l’assemblea.
Il peso di ciascun socio cooperatore in assemblea è svincolato dall’ammontare della partecipazione
sociale. Per i soci persone fisiche trova rigida applicazione il principio “una testa, un voto”.
Valgono inoltre le seguenti regole:
 hanno diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta
giorni; ciò per evitare che gli amministratori possano manipolare le maggioranze ammettendo
un numero massiccio di soci all’ultimo momento;
 il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da un altro socio; e, ciascun socio non ne può
rappresentarne più di dieci.
32.9 Amministrazione. Controlli. Collegio dei probiviri
Quanto al sistema tradizionale, con l’attuale disciplina è caduta la regola che tutti gli
amministratori deviano essere soci cooperatori; è sufficiente che solo la maggioranza degli
amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.
È prassi consolidata la previsione negli statuti delle cooperative di un ulteriore organo sociale: il
collegio dei probiviri. A tale organo è affidata la risoluzione di eventuali controversie fra soci o fra
soci e società, riguardanti il rapporto sociale o la gestione mutualistica.
Oltre al controllo del collegio sindacale le società cooperative sono anch’esse assoggettate al
controllo giudiziario sulla gestione. Legittimati al ricorso sono 1/10 del numero complessivo dei
soci, ridotto a 1/20 per le cooperative che hanno più di 3.000 soci.
32.10 La vigilanza governativa
Le società cooperative sono sottoposte al controllo dell’autorità governativa, al fine di assicurare il
regolare funzionamento amministrativo e contabili delle stesse ed il rispetto delle condizioni
richieste per la concessione delle agevolazioni tributarie e creditizie. La vigilanza spetta al
ministero del lavoro ed è esercitata tramite ispezioni ordinarie (biennali) e ispezioni straordinarie
(disposte ogni qualvolta che se ne ravvisa l’opportunità).
32.11 Bilancio. Utili e ristorno.
La formazione del bilancio di esercizio delle società cooperative è assoggettata alla disciplina della
SpA. Regole specifiche sono dettate per la destinazione degli eventuali utili prodotti:
• la riserva legale è del 30% anziché del 5%; inoltre, tale obbligo sussiste indipendentemente
dall’ammontare raggiunto dalla riserva legale;
• il 3% degli utili netti è obbligatoriamente destinato ad appositi fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione;
84
Limiti alla
distribuzione
degli utili
Cooperative a
mutualità
prevalente
Ristorni
Infine, e soprattutto, sono posti dei limiti alla distribuzione fra i soci degli utili residui,
comprimendo così il profilo lucrativo della partecipazione sociale.
L’attuale disciplina introduce una netta distinzione fra società cooperative a mutualità prevalente
ed altre società cooperative.
Per queste ultime è sufficiente che l’atto costitutivo fissi la % massima dei dividendi che possono
essere ripartiti tra i soci cooperatori.
Disciplina più restrittiva è prevista per le società cooperative a mutualità prevalente. Gli statuti di
tali società devono prevedere:
• il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni fruttiferi
postali aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
• il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in
misura superiore al due per cento rispetto a tale limite massimo;
• il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
• l’obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale
(deducendo soltanto il capitale e i dividendi eventualmente maturati) ai fondi mutualistici per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Dagli utili (remunerazione del capitale) vanno tenuti distinti i ristorni. Questi costituiscono
rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla cooperativa
(cooperativa di consumo) a prezzo di mercato, o integrazione della retribuzione corrisposta dalla
cooperativa per le prestazioni del socio (cooperative di produzione e di lavoro). I ristorni
costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci cooperatori il vantaggio mutualistico
derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa. Alle somme distribuite ai soci a
titolo di ristorno non sono applicabili le limitazioni che la legge pone alla distribuzione degli utili.
32.12 Lo scioglimento
Valgono per le società cooperative le cause di scioglimento previste per le società di capitali, con
la sola differenza, dovuta alla variabilità del capitale sociale, che solo la perdita totale del capitale
è causa di scioglimento della società.
Sono poi cause specifiche di scioglimento:
• la riduzione dei soci al di sotto del numero minimo di nove (o tre), se questo non è reintegrato
entro un anno;
• la liquidazione disposta coattivamente dall’autorità governativa.
Per quanto riguarda la destinazione del residuo attivo di liquidazione, nelle cooperative a mutualità
prevalentemente mutualistica l’intero patrimonio sociale netto (dedotto solo il capitale versato e
rivaluto e i dividendi eventualmente maturati) deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione.
32.13 I consorzi di cooperative
I consorzi di cooperative sono forme di organizzazione collettiva cui le società cooperative
ricorrono per raggiungere un maggior grado di efficienza e di competitività sul mercato.
La legge Basevi ne prevede tre diversi tipi:
1. consorzi di cooperative per l’esercizio in comune di attività economica;
2. consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti;
3. consorzi fra società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi.
32.14 Il gruppo cooperativo paritetico
Anche le società cooperative possono dar vita a organizzazioni di gruppo. Questo fenomeno,
diffuso nel settore bancario e assicurativo, è fondato sulla base di un accordo contrattuale con cui
85
più società cooperative si impegnano stabilmente a conformarsi ad una direzione unitaria che
ciascuna concorre a determinare su un piano di parità rispetto alle altre (gruppo paritetico).
La legge fissa il contenuto minimo del contratto richiedendo che siano indicate in esso: la durata,
la cooperativa cui è affidata la direzione del gruppo e i relativi poteri, nonché i criteri di
compensazione e l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune.
Ogni cooperativa può recedere dal contratto senza oneri di alcun tipo qualora le condizioni dello
scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci. Il contratto deve essere depositato in forma
scritta presso l’albo delle società cooperative.
32.15 Le mutue assicuratrici
Le mutue assicuratrici, o società di mutua assicurazione, sono società cooperative caratterizzate
dalla stretta interdipendenza che per legge esiste fra la qualità di socio e la qualità di assicurato:
non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società.
I soci assicurati sono obbligati verso la società al pagamento di contributi, che costituiscono sia da
conferimento sia da premio di assicurazione; essi sono calcolati con i criteri tecnici propri dei
premi di assicurazione e, al pari di quest’ultimi, sono di regola pagati periodicamente.
La società europea
33.1 Finalità e modi di costituzione
La società europea è un tipo di società, predisposta dall’UE, per offrire a imprese o gruppi di
imprese operanti in più stati membri la possibilità di organizzarsi in una forma giuridica
uniformemente regolata in tutti gli ordinamenti nazionali comunitari. La società europea è una
società per azioni, dotata di personalità giuridica, in cui ciascun socio risponde delle obbligazioni
sociali esclusivamente nei limiti del capitale sottoscritto; il capitale minimo è di 120.000 €. La
società europea può essere costituita solo in cinque casi:
1. quando si fondono società per azioni soggette alla legge di stati membri differenti;
2. quando due o più società per azioni, o società a responsabilità limitata, promuovono la
costituzione di una società europea holding al fine di sottoporsi a una direzione unitaria;
3. una società europea affiliata può essere costituita per atto unilaterale da parte di un’altra
società europea oppure quando due o più enti (anche non società) che presentano un
collegamento stabile con ordinamenti comunitari diversi costituiscono una società europea
controllata in comune;
4. la società europea può nascere dalla trasformazione di una società per azioni costituita secondo
la legge di uno stato membro, purché quest’ultima controlli da almeno due anni una società
soggetta alla legge di un altro ordinamento comunitario.
Il procedimento di costituzione si conclude con l’iscrizione della società nel registro delle imprese
(se la società europea ha sede in Italia). L’iscrizione determina l’acquisto della personalità
giuridica da parte della società. Pertanto, per le operazioni compiute in nome della società prima
dell’iscrizione rispondono in solido e illimitatamente coloro che le hanno poste in essere, salvo
patto contrario. Dopo la costituzione, la società può assumerne i relativi obblighi.
33.2 L’assemblea
La struttura interna della società europea si caratterizza per la presenza dell’assemblea dei soci;
l’amministrazione può essere organizzata secondo il sistema dualistico o quello monistico.
Competenze, organizzazione, svolgimento e procedure di voto sono regolate dalle norme in tema
di assemblea delle società per azioni dello stato in cui la società europea ha sede.
Quorum: le deliberazioni vengono prese di regola a maggioranza semplice dei voti, ma per le
modificazioni dello statuto è necessaria la maggioranza di almeno due terzi dei voti. Tali quorum
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si applicano soltanto se la legge dello stato dove ha sede la società non preveda maggioranze più
elevate per le deliberazioni dell’assemblea della società per azioni.
33.3 Il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione
La società europea si caratterizza per la presenza di forme di coinvolgimento dei lavoratori nella
gestione.
L’organo di rappresentanza dei lavoratori: le disposizioni di riferimento prevedono la costituzione
di un organo di rappresentanza dei lavoratori, i cui componenti siano eletti o designati dai
dipendenti della società europea. L’organo di rappresentanza ha diritto di essere informato e
consultato almeno una volta l’anno dai competenti organi della società europea in merito
all’evoluzione delle attività e delle prospettive della società.
La partecipazione dei lavoratori alla gestione: se nelle società che partecipano alla costituzione
della società europea son già previste delle regole di coinvolgimento dei lavoratori alla gestione;
allora, la società europea riconosce ai dipendenti il potere di eleggere, raccomandare od opporsi
alla designazione di alcuni membri dell’organo di amministrazione (nel sistema monistico) o di
vigilanza (nel sistema dualistico).
Occorre infine precisare che non vi è alcun obbligo di introdurre disposizioni per la partecipazione
dei lavoratori alla gestione se nessuna società prima della costituzione della società europea lo
prevedeva.
33.4 Scioglimento e liquidazione
Rinvio alla disciplina locale delle società per azioni dello stato ove la società ha la sede sociale.
Le società
Le società
Le società sono organizzazioni di persone e di mezzi create dall’autonomia
privata per l’esercizio in comune di un’attività produttiva. Il legislatore
nazionale mette a disposizione dell’autonomia privata otto tipi di società. A
questi si aggiungono altri due tipi, regolati dal diritto comunitario: la società
europea e la società cooperativa europea.
Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per
l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli
utili. Tuttavia è stato previsto che la società a responsabilità limitata e la
società per azioni siano costituite anche con un atto unilaterale. Sia pure con
tale eccezione, le società sono enti associativi a base contrattuale che si
caratterizzano per la contemporanea presenza di tre elementi:
i conferimenti dei soci; i conferimenti sono le prestazioni in cui le parti
del contratto di società si obbligano. La loro funzione è quella di dotare la
società del capitale di rischio per lo svolgimento dell’attività di impresa.
Infatti, col conferimento ciascun socio destina stabilmente parte della
propria ricchezza personale all’attività comune e si espone al rischio di
impresa.
1. l’esercizio in comune di un’attività economica; l’esercizio in comune di
attività economica è il cosiddetto scopo-mezzo del contratto di società e
per oggetto sociale si definisce la specifica attività economica che i soci si
propongono di svolgere. Tale attività deve essere predeterminata nell’atto
costitutivo della società ed è modificabile solo con l’osservanza delle
norme che regolano le modifiche dell’atto costitutivo. In tutte le società
l’oggetto sociale deve consistere nello svolgimento di un’attività
produttiva condotta con metodo economico.
2. lo scopo di divisione degli utili. Le società operano con metodo
economico e per la realizzazione di un risultato economico a favore
87
La personalità
giuridica delle
società
Le società fra
professionisti
esclusivo dei soci. In particolare, una società può essere costituita per
svolgere attività di impresa con terzi allo scopo di conseguire utili (lucro
oggettivo) destinati ad essere successivamente divisi fra i soci (lucro
soggettivo). Tale scopo è definito come scopo di lucro o di profitto ed è
anche lo scopo tipico (anche se non esclusivo) che il legislatore assegna
alle società di persone e alle società di capitali.
Società sono però anche le società cooperative e queste per legge devono
perseguire uno scopo mutualistico. Tale scopo è quindi quello di
procurare un vantaggio competitivo che ha effetto “diretto” nelle sfere
individuali dei singoli soci e che può consistere in un loro risparmio di
spesa o in una maggiore remunerazione del lavoro prestato dai soci nella
cooperativa.
Le società cooperative quindi non sono società
istituzionalmente preordinate per la realizzazione di un lucro soggettivo,
anche se non le è precluso di svolgere attività con terzi e di conseguire
utili da tale attività (lucro oggettivo).
Il patrimonio sociale è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che
fanno a capo alla società. La consistenza del patrimonio sociale è accertata
periodicamente con la redazione annuale del bilancio d’esercizio. Si definisce
patrimonio netto la differenza positiva fra attività e passività.
Il patrimonio costituito ha funzione di garanzia per i creditori della società.
Il capitale sociale nominale esprime il valore in denaro dei conferimenti
quale risulta dall’atto costitutivo della società. Il capitale sociale rimane
immutato nel corso della vita della società fin quando, con modifica dell’atto
costitutivo, non se ne decide l’aumento o la riduzione. Il capitale sociale
assolve due funzioni:
• una funzione vincolistica, indica la frazione (quota ideale) del patrimonio
netto non distribuibile fra i soci e assoggettata ad un vincolo di stabile
destinazione all’attività sociale;
• una funzione organizzativa, il capitale sociale nominale serve per
accertare periodicamente, tramite il bilancio d’esercizio, se la società ha
conseguito utili o perdite.
Il capitale sociale funge anche da base di misurazione di alcune fondamentali
situazioni soggettive dei soci, sia di carattere amministrativo (diritto di voto),
sia di carattere patrimoniale (diritto agli utili ed alla quota di liquidazione).
Le società di capitali e le società cooperative, in quanto persone giuridiche,
sono trattate come soggetti distinti dai soci. Le società di persone, al
contrario, non hanno la personalità giuridica.
L’attività dei professioni intellettuali non è considerata attività d’impresa.
Tuttavia, sono state accolte soluzione permissive in vari paesi dell’UE che
sollecitano sempre più anche da noi un intervento legislativo volto a
consentire la costituzione di società fra professionisti. Dopo diversi progetti, a
tutt’oggi un regolamento governativo per fissare le norme in materia non è
stato ancora emanato, sicché deve ritenersi ancora non consentita la
costituzione di società fra professionisti.
Unica eccezione è la società di avvocati, introdotta in seguito a una direttiva
CE, volta a facilitare il libero esercizio della professione di avvocato
nell’ambito dell’unione europea. La società fra avvocati ha per oggetto
esclusivo l’esercizio in comune dell’attività professionale di rappresentanza,
assistenza e difesa in giudizio svolta dai soci.
Essa è regolata dalle norme della società in nome collettivo. Ma, in
particolare:
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per la società fra avvocati si prevede che tutti i soci devono essere in
possesso del titolo di avvocato e non è consentita la partecipazione ad
altra società di capitali;
 la società è iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese
relativa alle società fra professionisti e l’iscrizione ha funzione di
pubblicità notizia;
 la società fra avvocati non è soggetta al fallimento;
 solo il socio o i soci incaricati (e non tutti i soci) sono personalmente
responsabili per l’attività professionale svolta in esecuzione di un
incarico. Con essi risponde la società con il proprio patrimonio. Tuttavia
sono responsabili illimitatamente e solidalmente tutti i soci qualora la
società ometta di comunicare, prima dell’inizio dell’esecuzione del
mandato, quali di essi sono stati incaricati.
La società di mezzi è una società costituita da professionisti per l’acquisto e
la gestione in comune di beni strumentali all’esercizio individuale delle
rispettive professioni (è una società di produzioni di servizi e non di
Le società di
un’attività professionale).
mezzi
Ad es: due medici per dividersi le spese di studio, costituiscono una società
per la gestione di ogni aspetto non strettamente professionale delle loro
attività. Una tale società non ha per oggetto l’esercizio della professione
medica; questa è infatti svolta dai singoli medici.
Le società di servizi imprenditoriali sono le società che offrono sul mercato
un servizio complesso, per la cui realizzazione sono necessarie prestazioni
professionali di soci o di terzi ma che sono di carattere strumentale e
servente rispetto al servizio unitario offerto dalla società.
Le società di
Classico esempio è la società di engineering: l’attività di tale società non si
servizi
esaurisce nella semplice progettazione di opere di ingegneria, ma comprende
imprenditoriali anche ulteriori prestazioni quali la realizzazione e la vendita di impianti ed
attrezzature industriali. Queste società svolgono un’attività che non è
identificabile con quella propria degli ingegneri e degli architetti dato che
l’elaborazione dei progetti è solo parte di una ben più complessa attività di
natura imprenditoriale.

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