DIRITTOCIVILE Prof.GIOVANNIFURGIUELE LezioniacuradellaDott.ssaGiuliaTesi (Continua:CAPITOLO2–LADESTINAZIONE) 1.(Continua)Riflessioniintroduttivesultemadelladestinazione..............................................pag.90 2.Ilfenomenodelladestinazionenell’ambitodelCodiceCivile……………………………………pag.92 3.L’attodidestinazionedicuiall’articolo2645terdelcodicecivile……………………………..pag.99 3.1.Ifondicomunidiinvestimento.AnalisidellasentenzadellaCortediCassazionen.16605 del2010…………………………………………………………………………………………………………………..pag.105 3.2. Ladestinazionedelpadredifamiglia:analisidellasentenzadellaCortediCassazionen. 13534del2012………………………………………………………………………………………………………..pag.112 3.3. Il fondo patrimoniale e il concetto di bisogni della famiglia: Tribunale Lecce, 24 agosto 2012………………………………………………………………………………………………………………………...pag.116 3.4. L’inammissibilità dell’atto di destinazione puro ed il richiamo all’articolo 1322 c.c.: TribunaleReggioEmilia,10marzo2015…………………………………………………………………..pag.122 3.5. Ammissibilità di certe ipotesi di autodestinazione: Tribunale Ravenna, 22 aprile 2015………………………………………………………………………………………………………………………...pag.126 3.6. Interpretazione estensiva del richiamo all’articolo 1322 c.c.: Tribunale Prato, 12 agosto 2015………………………………………………………………………………………………………………………...pag.128 89 (Continua:CAPITOLO2–LADESTINAZIONE). 1.(Continua)Riflessioniintroduttivesultemadelladestinazione. Lacuriositàinordinealladestinazionenascedall’introduzione(conil D. L., n. 273, del 30 dicembre 2005, convertito nella L., n. 51, del 23 febbraiodel2006)dell’articolo2645terdelc.c.–“Trascrizionediatti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibiliapersoneconpersonedisabilità,apubblicheamministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche”. Esso introduce una disciplina particolare e complessa che arricchisce la fase costitutiva della trascrizione. In particolare, la norma così statuisce: “Gliattiinformapubblicacon cuibeniimmobiliobenimobiliiscrittiinpubbliciregistrisonodestinati, perunperiodononsuperioreanovantaannioperladuratadellavita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibileaiterziilvincolodidestinazione;perlarealizzazioneditali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previstodall'articolo2915,primocomma,soloperdebiticontrattiper talescopo”. Nella norma in commento si ha, quindi, un riferimentoespressivo ai cosiddettiattididestinazione. 90 Per riuscire a capire cosa significa destinazione e qual è il materiale normativo di riferimento, innanzitutto, è opportuno riflettere sul significatogeneraledeltermineincommento. Nel linguaggio comune si parla di destinazione, per esempio, con riferimento alle persone: Tizio deve andare a Roma; la sua Ilsignificatodel termine destinazione destinazioneèRoma. Unaltroesempiodiutilizzodelterminedestinazionepuòaversicon riferimentoall’impiegodisommedidanaro:iodestinocentoeuroper comprare un determinato bene; si destinano certe somme per un certoscopo. Ancora, il termine in questione può essere impiegato per indicare la destinazione di un certo bene immobile per il raggiungimento di un determinatoobbiettivo,percui,quell’immobilenonvieneutilizzatoin generale,maperilraggiungimentodiunoscopopreciso. Pertanto,l’utilizzodelterminedestinazionesignificaassegnareadun certo riferimento, soggettivo o oggettivo, una valutazione, la quale facciariferimentoalperseguimentodiunoscopo,diunrisultato. Ciò, quindi, significa valorizzare, nell’ambito della situazione contrattuale, il compimento delle attività che sono finalizzate al raggiungimentodiquellospecificoscopo. Vediamo,ora,comeèpossibilerealizzareladestinazione. In primo luogo, per quanto riguarda le persone fisiche, un certo soggetto, per esempio, può essere oggetto di un certo contratto di trasporto.Adesempio,chistipulauncontrattoditrasportoaventead oggettoilviaggiointrenodaFirenzeaRoma,siponecomeobbiettivo ilraggiungimentodellapropriadestinazione(inquestocaso,Roma). In altri termini, quel contratto di trasporto è finalizzato al raggiungimentodiquellaspecificadestinazione. 91 Altraipotesiriguardaladestinazionedisommedidenaronell’ambito deirapportibancari. Ed,infine,ladestinazionepuòavereadoggettouncontrattorelativo all’impiegodiuncertobeneimmobile. Inquesticasi,ilcontrattosiarricchiscedituttaunaseriedicontenuti chericadonoall’internodelconcettodidestinazione. 2.Ilfenomenodelladestinazionenell’ambitodelCodiceCivile. Fatta una premessa di carattere introduttivo, è necessario, a questo punto, riflettere sull’utilizzazione generica del termine destinazione nell’ambitodelcodicecivile. Unprimoambitodiriferimentoriguardaidirittirealisucosaaltrui: nella disciplina dei singoli diritti reali, infatti, ricorre spesso il concettodidestinazione. Prendiamo, per esempio, la disciplina delle servitù prediali. A tal proposito,l’articolo1027c.c.–“Contenutodeldiritto”–stabilisce:“La Articoli1027e1028 c.c. servitùpredialeconsistenelpesoimpostosopraunfondoperl'utilitàdi unaltrofondoappartenenteadiversoproprietario”.Nellasostanza,in questicasi,videveessereuncollegamentofraiduefondi.Unesempio potrebbeesserequellodellaservitùdipassaggio:perraggiungereun determinatoobbiettivosidàlapossibilitàadunaltrofondodipassare attraverso il fondo del vicino. Vi è un profilo di destinazione a cui si attribuiscerilevanza,nelsensodidarluogo,attraversolatitolaritàdi unfondo,allapossibilitàdipassaggiosulfondodelvicino. In questo senso, è emblematico il contenuto del successivo articolo 1028 c.c. – “Nozione dell'utilità” – il quale così recita: “L'utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo 92 dominante. Può del pari essere inerente alla destinazione industriale delfondo”. I due articoli ci danno, quindi, un’idea complessa del concetto di destinazione. Altra ipotesi, sempre ricompresa nell’ambito della disciplina della servitù, è quella prevista dall’articolo 1062 c.c. – “Destinazione del padre di famiglia” – nel quale si stabilisce che la stessa ha luogo “quando consta mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmentedivisi,sonostatipossedutidallostessoproprietario,eche questihapostoolasciatolecosenellostatodalqualerisultalaservitù”. Al secondo comma si aggiunge: “Se i due fondi cessarono di appartenereallostessoproprietario,senzaalcunadisposizionerelativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favoreesopraciascunodeifondiseparati”. Ladestinazionedelpadredifamigliaè,quindi,unmododiutilizzare fondicheappartengonoallostessoproprietario,ilqualeutilizzaquei fondiinunacertamanieraequestavalecomemodalitàcostitutivadel rapportodiservitù. Quanto detto in materia di servitù, può valere anche in ordine Articoli981e986c.c. all’usufrutto. A tal proposito, si può prendere in considerazione il contenutodell’articolo981c.c.–“Contenutodeldirittodiusufrutto”– il quale stabilisce: “L'usufruttuariohadirittodigoderedellacosa,ma deverispettarneladestinazioneeconomica. Eglipuòtrarredallacosaogniutilitàchequestapuòdare,fermiilimiti stabilitiinquestocapo”. Nella norma si fa espresso riferimento alla “destinazioneeconomica” dellacosa:ciòsignificachequell’oggetto,checostituisceilterminedi riferimento dell’usufrutto, vale nella pienezza di se stesso. È un 93 riferimento che costituisce materia della valutazione, in sede giuridica,deldirittodiusufrutto. All’articolo 986 c.c. – “Addizioni” – si aggiunge: “L'usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa”. Nell’ambitodelladiscorsochestiamoaffrontando,siricordaancheil contenutodegliarticoli959e970c.c.–inmateriadienfiteusi–degli articoli952;953e954c.c.–inmateriadisuperficie. Quellesopraricordate,sonotuttesituazionichesichiarisconomeglio l’utilizzo del concetto di destinazione all’interno del sistema codicistico. Quellesopradescritte,comeabbiamodetto,sonoipotesigenerichedi utilizzo del concetto di destinazione. Adesso, dobbiamo soffermarci sull’analisi delle ipotesi specifiche di impiego, nell’ambito del codice civile,delfenomenodelladestinazione. In particolare, si può parlare di destinazione, in senso specifico, nell’ambitodellafiguradelfondopatrimoniale. Ilfondo patrimoniale L’istituto è previsto e disciplinato dagli articoli 167-171 del codice civile e consiste nella creazione di una massa patrimoniale che ha comeobbiettivoquellodisoddisfareibisognidellafamiglia. Il fondo patrimoniale, quindi, dà luogo ad una finalizzazione circa la destinazione dei frutti, degli interessi o dei profitti che scaturiscono da certi beni e che devono essere utilizzati in ordine al soddisfacimentodeibisognidellafamiglia. Pertanto, il fondo patrimoniale realizza una forma di destinazione giuridica in virtù della quale la massa patrimoniale, costituita dai coniugiodaunterzo,serviràpersoddisfareicreditichesonorelativi alla necessità di far fronte ai bisogni della famiglia. E’ questa, nella sostanza,ladestinazionechecaratterizzataleipotesi. 94 LadisciplinadelfondopatrimonialeèstatainseritanelCodiceCivile con la legge di riforma del diritto di famiglia del 1975, quindi, costituisce uno dei primi fenomeni di destinazione che sono stati presiinconsiderazionedalnostroordinamento. Dall’istituto in commento nascono, comunque, tutta una serie di problemi in ordine all’interesse – non dei figli che sono i principali destinataridelfondopatrimoniale–deicreditorideiconiugichesono coloro che, nell’ambito di questa vicenda, maggiormente possono vederlesiilorodirittidicredito. Soffermandosi sulla disciplina dell’istituto, all’articolo 167 c.c. – “Costituzione del fondo patrimoniale” – si stabilisce: “Ciascuno o ambedueiconiugi,perattopubblico,ounterzo,anchepertestamento, possonocostituireunfondopatrimoniale,destinandodeterminatibeni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronteaibisognidellafamiglia”. Dal primo comma dell’articolo 167 c.c. emerge il profilo della destinazione perché i beni che costituiscono il fondo patrimoniale possono essere utilizzati, esclusivamente, per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia e, quindi, non a vantaggio del singolo proprietario,maavantaggiodelgruppo. Lacaratteristicadelfondopatrimonialeèchecertibenisonodestinati a far fronte ai bisogni della famiglia e, quindi, essi non ricadono soltantonell’ambitodeldirittodiproprietàdelsingoloperchésuquel dirittodiproprietàgravailfondopatrimoniale. Ilcontenutodellanormaincommentoèriccodiaspettiproblematici. Innanzitutto, essa fa riferimento a tre diverse possibilità di costituzionedelfondopatrimoniale,ilqualepuòesserecostituitooda unsoloconiuge,odaentrambiiconiugi,oppuredaunterzo. 95 Lecaratteristicheproblematichedell’articolo167,comma1,c.c.sono riferite,anche,allanaturagiuridicadell’atto.Inparticolare,essoparla di “atto pubblico” per quanto riguarda la costituzione del fondo da partediunoodientrambiiconiugi. Secondociòcherisultadalprimocommadell’articolo167c.c.,ibeni che compongono il fondo patrimoniale sono, esclusivamente “beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito”. Ciò parrebbe escludere la costituzione di un fondo patrimoniale avente adoggettobenimobili.Taleesclusionelasciaunpo’perplessiperché lo strumento costituito dal fondo patrimoniale potrebbe risultare vantaggiosoperilgruppofamiliareanchesecompostodabenimobili. Al secondo comma dell’articolo 167 c.c. si aggiunge: “Lacostituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fattaconattopubblicoposteriore”. L’impostazione della norma in commento e il riferimento all’accettazione dei coniugi potrebbe far pensare al contratto. In realtà, si ritiene che, nel caso in esame, la costituzione del fondo patrimoniale si abbia con due dichiarazioni unilaterali: la dichiarazione del terzo e l’accettazione dei coniugi. Non c’è, invece, l’accordo,l’intesatipicadelloschemacontrattuale. Al terzo comma si stabilisce: “La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio”. Questa disposizione risulta, probabilmente, superflua perché è abbastanza scontato che il fondo patrimoniale vengacostituitoduranteilmatrimonio. Infine,all’ultimocommadellanormaincommentosilegge:“Ititolidi creditodevonoesserevincolatirendendolinominativiconannotazione delvincolooinaltromodoidoneo”. 96 Il successivo articolo 168 c.c. – “Impiego ed amministrazione del fondo” – al primo comma recita: “La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamentestabilitonell'attodicostituzione”. Tale norma suscita una serie di perplessità. Innanzitutto, la formulazionenonèperfetta:sidicetuttoedilcontrarioditutto. In secondo luogo, occorre sottolineare che la proprietà dei beni, oggetto del fondo, non è determinante per il raggiungimento dello scopo del soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Per il soddisfacimentodeibisognidellafamigliaè,infatti,sufficientechesui benichelocostituiscosiaappostounvincolodidestinazione. L’articolo 169 c.c. – “Alienazione dei beni del fondo” – stabilisce: “Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni delfondopatrimonialesenonconilconsensodientrambiiconiugie,se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimentoemessoincameradiconsiglio,neisolicasidinecessitào diutilitàevidente”. Ancora, all’articolo 170 c.c. – “Esecuzione sui beni e sui frutti” – si legge: “L'esecuzionesuibenidelfondoesuifruttidiessinonpuòaver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopiestraneiaibisognidellafamiglia”. Infine,l’articolo171c.c.–“Cessazionedelfondo”–cosìstabilisce:“La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimentoodellacessazionedeglieffetticivilidelmatrimonio. Sevisonofigliminoriilfondodurafinoalcompimentodellamaggiore etàdell'ultimofiglio.Intalecasoilgiudicepuòdettare,suistanzadichi viabbiainteresse,normeperl'amministrazionedelfondo. 97 Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altracircostanza,ilgiudicepuòaltresìattribuireaifigli,ingodimentoo inproprietà,unaquotadeibenidelfondo. Senonvisonofigli,siapplicanoledisposizionisulloscioglimentodella comunionelegale”. Un’altraipotesidiimpiegospecificodelconcettodidestinazionelasi rinviene nell’ambito dell’articolo 2447 bis c.c. – “Patrimoni destinati Ipatrimoni destinatiaduno specificoaffare adunospecificoaffare”. Siamo nell’ambito delle norme che sono state inserite nel Codice Civileconlaleggediriformadeldirittosocietariodel2004. Secondoquantostabilitodall’articolo2447bisc.c.lasocietàpuò:“a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusivaadunospecificoaffare”.Inquestoprimocaso,l’interesseche deveessereperseguitoèquellocheèpropriodiunospecificoaffare. E’ questo ciò a cui è destinato il soddisfacimento che deriva da quei beni che costituiscono il patrimonio che può essere utilizzato solo a quellospecificofine. All’articoloincommentosiaggiungechelasocietàpuò:“b)convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborsototaleoparzialedelfinanziamentomedesimosianodestinatii proventidell’affarestesso,opartediessi”. La destinazione dei beni ad uno specifico affare è un fenomeno di caratteregiuridicochecaratterizzaladestinazionestessa. In questo caso, quindi, la manifestazione di volontà della società finalizzaqueibeniesclusivamentealsoddisfacimentodiunospecifico affare. Ladestinazionedibeniadunospecificoaffarenasce,exarticolo2447 terc.c.,conunadeliberazionedellasocietà. 98 3. L’atto di destinazione di cui all’articolo 2645 ter del codice civile. L’introduzione della disciplina del fenomeno dei patrimoni destinati adunospecificoaffareha,nell’ambitodelnostroordinamento,aperto le porte alla successiva introduzione dell’atto di destinazione di cui all’articolo2645terc.c.che,comevedremo,rappresentaunulteriore ipotesidiimpiegospecificodelconcettodidestinazione. Prima di procedere con l’analisi approfondita del contenuto dell’articolo2645terc.c.èopportunofareunapremessaintroduttiva. Sivuole,infatti,richiamarel’attenzionesulcontenutodell’articolo6– “Istituzioneditrust,vincolididestinazioneefondispecialicompostidi Art.6l.n. 112/2016 benisottopostiavincolodidestinazione” – della Legge, n. 112, del 22 giugno 20161, il quale, al primo comma, prevede: “I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali dicuialcomma3dell'articolo1,istituitiinfavoredellepersonecon disabilitàgravecomedefinitadall'articolo3,comma3,dellalegge5 febbraio1992,n.104,accertataconlemodalitàdicuiall'articolo4 dellamedesimalegge,sonoesentidall'impostasullesuccessionie donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decretolegge3ottobre2006,n.262,convertito,conmodificazioni,dallalegge 24novembre2006,n.286,esuccessivemodificazioni”. Nella norma vengono richiamati, come riferimento di carattere specifico, tre fenomeni: l’atto di destinazione di cui all’articolo 2645 terc.c.,ilnegoziofiduciarioediltrust. Sono,quindi,questiifenomenidicuicioccuperemoecherientrano nelconcettospecificodidestinazione. 1Lalegge,n.112,del22giugnodel2016contiene“Disposizioniinmateriadiassistenzainfavoredelle personecondisabilitàgraveprivedelsostegnofamiliare”. 99 Ilprimofenomenocheanalizzeremoèquellodell’attodidestinazione dicuiall’articolo2645terdelcodicecivile. Comeabbiamogiàaccennato,l’articolo2645terc.c.–“Trascrizionedi attididestinazioneperlarealizzazionediinteressimeritevoliditutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altrientiopersonefisiche”–cosìrecita:“Gliattiinformapubblicacon cuibeniimmobiliobenimobiliiscrittiinpubbliciregistrisonodestinati, perunperiodononsuperioreanovantaannioperladuratadellavita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibileaiterziilvincolodidestinazione;perlarealizzazioneditali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previstodall’articolo2915,primocomma,soloperdebiticontrattiper talescopo”. Innanzitutto, è necessario chiarire quale sia la natura giuridica dell’attodidestinazione. È possibile chiedersi se sia possibile la stipulazione dell’atto di Lanatura giuridica dell’attodi destinazione destinazione informabilateraleattraverso,peresempio,unaccordo fraconferenteebeneficiario. Talepossibilità,anchesenondeveesseretotalmenteesclusa,suscita delle perplessità. È difficile che nell’ambito della materia della destinazione si possa parlare di contratto in senso stretto in quanto l’intesacontrattuale,cherisultadall’articolo1321delc.c.,nonèfacile chesirealizziconfinalitàdidestinazione. 100 Nella materia dell’atto di destinazione si può, tutt’al più, avere un meccanismodicaratterecontrattuale,intesoinsensolato,fratitolare del bene e beneficiario dell’atto di destinazione; ciò, in quanto la destinazioneimplical’eserciziodifacoltàcheappartengonoallasfera giuridica del conferente – titolare del bene e non di facoltà che appartengoallasferagiuridicadelbeneficiariodell’atto. Laprimadomandachesiponeanalizzandoilcontenutodell’articolo 2645 ter c.c. è la seguente. Nell’ambito dell’articolo 2645 ter la destinazioneèvistaconriferimentoaibeniimmobilieaibenimobili Possibilitàdi aversi destinazionein ordineabeni mobili registratiesirichiede,appunto,latrascrizione. A proposito di ciò occorre, pertanto, domandarsi se si possa avere atto di destinazione in riferimento alla totalità dei beni includendo, quindi,oltreaibeniimmobiliemobiliregistrati,ancheibenimobili. È chiaro che, per quanto concerne un eventuale atto di destinazione aventeadoggettobenimobili,nonsipossaparlareditrascrizioneed è, altrettanto, evidente che mancano ulteriori elementi. Si potrebbe pensarealpossessomaesso,nonessendoidoneoagarantirecheun determinato bene venga utilizzato esclusivamente per la realizzazionediunospecificointeresse,nonpuòraggiungerefinalità omologheallatrascrizione,soprattuttoperquantoconcerneglieffetti versoiterzi. Pertanto, si potrà avere destinazione anche con riferimento a beni mobili ma non con riferimento ad una potenzialità di risultato che è propria dell’istituto della trascrizione nell’ambito dell’articolo 2645 terdelcodicecivile. Insecondoluogo,nell’articoloc’èunriferimentoallemodalitàconcui deveessereformulatol’attodidestinazione.Siparla,infatti,di“attiin Attoinforma pubblica forma pubblica”, per cui, l’atto deve essere redatto rispettando specifiche formalità, in modo tale che lo stesso possa risultare 101 trascrivibile. L’atto deve, in secondo luogo, imprimere una finalità in ordine alle possibilitàdiutilizzazionedibeniimmobiliomobiliregistratiedeve avereunacertadurataneltempo(“novantaannioperladuratadella vitadellapersonafisicabeneficiaria”). Si tratta, nella sostanza, di specifiche modalità di realizzazione dell’atto di destinazione che risultano necessarie ai fini della trascrizionedell’attostesso. Per quanto concerne gli interessi che devono essere perseguiti con l’atto di destinazione, essi possono essere, innanzitutto, propri di “persone con disabilità” – in tal caso l’atto è volto a soddisfare le esigenze,divitaodiattività,chesonopropriedellapersonadisabile– odinteressipropridi“pubblicheamministrazioni”. Nella lettera dell’articolo c’è, poi, un’apertura, per così dire, generalizzata; si dice, infatti, che l’atto di destinazione può essere Riferimento all’articolo 1322/2c.c. finalizzato,anche,allarealizzazionediinteressimeritevolidituteladi “entiopersonefisicheaisensidell’articolo1322,secondocomma”. A questo proposito, leggiamo l’articolo 1322 c.c. – “Autonomia contrattuale” – il quale dispone che le “parti possono liberamente determinareilcontenutodelcontrattoneilimitiimpostidallalegge”.Al secondo comma si aggiunge: “Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutelasecondol’ordinamentogiuridico”. L’articolo, di cui sopra, si colloca nell’ambito della disciplina dei contrattietendeaspecificareleipotesidistipulazionedelcontratto incerticasi. Il secondo comma, in particolare, riconosce la possibilità di concluderecontratti,chenonappartengonoaitipidisciplinatiinsede 102 normativa, purché essi realizzino “interessi meritevoli di tutela secondol’ordinamentogiuridico”. Lasuddettaformula,chechiudeilsecondocommadell’articolo1322 c.c.,èunaformuladicaratteregeneralechel’interpreteèchiamatoa chiarirenelsuosignificato. Vista la vaghezza della formula adottata, però, nonostante i vari tentativiinterpretativichesonostatifattinelcorsodeglianni,ancora nonèchiarocosaillegislatore,effettivamente,intendaconladicitura “interessimeritevoliditutelasecondol’ordinamentogiuridico”. Pertanto, il riferimento, contenuto nell’ambito dell’articolo 2645 ter c.c.,all’interessedicuiall’articolo1322/2c.c.,accordaunapossibilità di selezione all’interprete senza, però, dire cosa ammettere e cosa, viceversa,escludere. È evidente che il legislatore dando, nell’articolo 2645 ter c.c., una rilevanza all’interesse privato amplia le cose in maniera, sotto certi aspetti, preoccupante rendendo l’atto di destinazione estensibile a svariateipotesi. Nell’articolo 2645 ter si dice, anche, che gli atti di destinazione “possono essere trascritti”. L’utilizzo del termine “possono” potrebbe far pensare ad un’alternativa, ad una possibilità di scelta tra trascrizione o non trascrizione dell’atto. In realtà, al di là dell’utilizzazione del verbo potere, non esiste un’alternativa perché l’atto di destinazione non trascritto non raggiunge gli interessi specificiadessoconnessi. Gli interessi connessi alla stipulazione (e trascrizione) dell’atto di destinazione sono quelli indicati nella parte finale dell’articolo 2645 ter: “Ibeniconferitieilorofruttipossonoessereimpiegatisoloperla realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di 103 esecuzione,salvoquantoprevistodall’articolo2915,primocomma,solo perdebiticontrattipertalescopo”. Aquestopunto,occorredomandarsiqualesiailsignificatodiquesta ultimapartedell’articolochestiamoanalizzandoe,quindi,qualisono Effettidell’attodi destinazione glieffettichescaturisconodallatrascrizionedell’attodidestinazione. Esso finalizza, innanzitutto, lo svolgimento delle attività perché le attivitàchedevonoessererealizzateconriferimentoall’utilizzazione dei beni sono soltanto quelle previste per il conseguimento della finalitàdidestinazione. Ciò implica un’ulteriore domanda: quando si parla di atto di destinazionesignificachesivalorizzaunsolointeressedaperseguire in riferimento al godimento di beni specifici, per cui, chi realizza quella specifica attività, ai fini della destinazione, è responsabile del risarcimento del danno? Potrebbe il beneficiario dell’atto di destinazione agire, nei confronti del titolare dei beni, perché non è stato conseguito l’interesse che costitutiva la sostanza della destinazione? La risposta a questa domanda deve essere, evidentemente, positiva. Ciò perché, se si è costituito un atto per un certo fine e, successivamente, si è proceduto alla trascrizione dell’atto stesso, significa attribuire al beneficiario della destinazione la rilevanza giuridicadiagireperlatuteladelsuointeresse. Pertanto, se il conferente non ha utilizzato, tecnicamente, i beni conferiti per il perseguimento di quel certo interesse, il beneficiario dell’atto di destinazione ha, certamente, la possibilità di agire per il risarcimentodeidannisubiti. Veniamo,ora,adesaminareilrapportochesussistefral’articolo2645 terel’articolo2740delcodicecivile. Attodidestinazione eresponsabilità patrimoniale L’articolo 2740 – “Responsabilità patrimoniale” – così recita: “Il 104 debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi benipresentiefuturi. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabilitidallalegge”. L’articolo 2645 ter c.c. rientra, evidentemente, fra le ipotesi eccezionali dell’articolo 2740/2 c.c. in cui la responsabilità patrimoniale in senso pieno, prevista, dal primo comma dello stesso articolo,vieneridotta. L’atto di destinazione è, nella sostanza, un’ipotesi eccezionale di carattereriduttivodelprofiloattinenteallaresponsabilità. Daquantodettofinora,emerge,conchiarezza,chel’articolo2645ter c.c.è,nellasostanza,unsaltonelvuoto. Tale norma, infatti, rispetto all’atto di destinazione, esaurisce solamente il problema della trascrizione e non si preoccupa di risolverelequestionirelativeallasostanzadell’attodidestinazione. Altra questione riguarda l’eventuale mancanza della trascrizione. Evidentementese,nell’ambitodiquestaipotesi,mancalatrascrizione vienemenolapossibilitàdirealizzazionediquegliinteressispecifici proprideicreditori. 3.1. I fondi comuni di investimento. Analisi della sentenza della CortediCassazionen.16605del2010. L’argomentocheandremoatrattarediseguitodeveessere,inprimo Premessa luogo, collocato nell’ambito di una serie di altri fenomeni che caratterizzano attività di carattere speculativo, o per meglio dire, di investimento. Ilfenomenoèparticolarmenteampioconlaconseguente,necessaria, analisidiunapluralitàdiistituti(peresempio,tuttalacategoriadegli 105 investimentiimmobiliari,ilmontetitoli).Generalmente,talifenomeni rientrano,percosìdire,nell’ambitodicompetenzadelcommercialista ma, in certi casi, essi possono porre dei problemi che suscitano l’attenzione del privatista. Vedremo nella sentenza che verrà, di seguito, analizzata come, in realtà, i fondi comuni di investimento pongono,peresempio,tuttaunaseriediproblemiconcettuali,nuovi rispetto al passato, che necessitano di una riflessione di tipo giuridico. L’argomento dei fondi comuni di investimento meriterebbe una trattazionepiùampiarispettoaquellacheverrà,diseguito,proposta. Inquestasede,infatti,cilimiteremoaproporredelleosservazionidi carattere generale sui fondi comuni di investimento senza, però, analizzare la molteplicità di profili ed aspetti che caratterizzano tale figura. A tal proposito, occorre considerare il contenuto dell’articolo 36 del Art.36T.U.F. T.U.F. (“Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”) – “Fondi comuni di investimento – il quale, al primo comma,stabiliscecheilfondocomunediinvestimento“ègestitodalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, in conformità alla legge e al regolamento”. Al quarto comma del medesimo articolo si aggiunge: “Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimoniodellasocietàdigestionedelrisparmioedaquellodiciascun partecipante,nonchédaognialtropatrimoniogestitodallamedesima società;delleobbligazionicontrattepercontodelfondo,laSgrrisponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di 106 gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse propriooditerzi,ibenidipertinenzadeifondigestiti”. Pertanto,ilfondocomunediinvestimentorilevagiuridicamentesulla base del riferimento alla destinazione e costituisce, quindi, un patrimonio autonomo, nel senso che è differenziato rispetto al patrimonio dei soggetti partecipanti al fondo ed al patrimonio della societàdigestione. I fondi comuni di investimento rappresentano, nella sostanza, una modalità specifica di destinazione che deriva dall’investimento realizzato dai soggetti partecipanti , con la conseguenza che, come abbiamo detto sopra, il patrimonio autonomo del fondo costituisce un’entità a sé stante. L’utilizzazione di tale massa patrimoniale è finalizzataadinterventinelsettoredellagestionedelrisparmio. Pertanto,lamateriadeifondicomunidiinvestimento,perquelcheci interessa in questa sede, rientra nell’ambito del fenomeno della destinazione:lamassapatrimoniale,nonrilevatantocomestrumento peracquistareunbene,marilevainterminididestinazione,essendo lastessafinalizzataallosvolgimentodiattivitàdiinvestimento. Ladisciplinadeifondicomunid’investimentoècompletatadaquanto stabilitodall’articolo37T.U.F.–“Regolamentodelfondo”. Perquantoconcernelarilevanzagiurisprudenzialedeifondicomuni di investimento, è opportuno analizzare la sentenza della Corte di Cass.n. 16605/2010 Cassazione,n.16605,del15luglio2010. La vicenda inizia di fronte al Tribunale di Bari nell’ambito di una proceduraconcorsuale.Insedefallimentareilgiudicedelegatovende 107 all’asta un certo immobile, appartenente alla società fallita, ad una societàdigestionedelrisparmiolaqualeloacquistapercontodiun suofondo. Nell’ambito della suddetta vendita immobiliare si pone, però, il problema di stabilire il soggetto nei confronti del quale deve essere fatto il decreto di trasferimento. Nella sostanza, occorre stabilire se l’aggiudicazione debba essere fatta nei confronti della società di gestionedelrisparmio,oppure,neiconfrontidelfondocomune. La sentenza in commento, quindi, affronta il problema della natura giuridica del fondo comune di investimento che implica delle riflessionicircaiconcettichedevonoessereutilizzati. Posto il problema del soggetto aggiudicatario, sia il Giudice delegato del fallimento, sia il Tribunale di Bari negano che il decreto di trasferimento dell’immobile sia imputato direttamente nei confronti delfondocomunediinvestimento. In particolare, nella sentenza di merito si legge che il fondo e la societàsonosoggettidistinti,però,avendolasocietàagitonell’ambito dellaprocedurapercontodelfondomanoninnomediesso,nonera possibile fare un’intestazione immediata dell’immobile al fondo comune. Nella sostanza, quindi, l’immobile doveva essere intestato alla società di gestione la quale, a sua volta, doveva ritrasferirlo al fondo comune di investimento attraverso il meccanismo tipico del mandatosenzarappresentanza. La società di gestione, contro il suddetto provvedimento di merito, propone ricorso in Cassazione. In particolare, in sede di ricorso, la società ritiene che, nel caso di specie, non sarebbero necessari i due passaggi di proprietà, prospettati dal Tribunale di Bari, potendo l’immobile essere intestato immediatamente al fondo. Interessante appare, anche, il controricorso presentato dalla curatela del 108 fallimento la quale sostiene che la società di gestione non sia legittimata a proporre in proprio ricorso per Cassazione, in quanto essa ha partecipato alle fasi di merito del procedimento, non in proprio,maqualegestoredelfondocomunediinvestimento. LaCortediCassazionerigettasiailricorsoprincipaledellasocietàdi gestione,siailcontroricorsopresentatodallacurateladelfallimentoe riforma la motivazione del provvedimento di merito adottando una decisioneoppostarispettoalTribunalediBariilqualeritenevachela societàdigestioneedilfondofosseroduesoggettidistinti. Nello specifico, i giudici di Roma, ritengono che si abbia un unico soggettogiuridicocheèappuntolasocietàdigestionedelrisparmio. Mentreilfondocomunenonèunsoggettogiuridicomaèunicamente un patrimonio destinato sottoposto ad un vincolo specifico per quanto concerne, nella sostanza, la sua aggredibilità da parte dei creditori. PerargomentarelasuaposizionelaCassazione,innanzitutto,esclude chel’idea,giàemersainpassato,cheilfondocomuned’investimento sia un’ipotesi particolare di comunione. Ciò, perché i soggetti investitori non sono dei comproprietari ma sono, in realtà, dei creditoridellasocietàdigestione. Aseguitoditaleesclusionerimangono,quindi,percorribilisoltantole due alternative del riconoscimento, o meno, della soggettività giuridica del fondo.La soggettività giuridica del fondo comune era statainpassatoaffermatadalConsigliodiStatoinunpareredel1999 nelquale,appunto,siritenevachesocietàdigestioneefondofossero duesoggettidistinti. La Cassazione, di fronte alle due alternative, decide di negare la soggettività al fondo: esiste un unico soggetto giuridico, la società, 109 all’internodellaqualesipuòriscontrarelapresenzadiunpatrimonio separatorappresentatodalfondocomunediinvestimento. LasceltadellaCortesibasasutregruppidiargomentazioni. In primo luogo, un’argomentazione di tipo letterale secondo cui i termini (“autonomia”; “separazione”; “distinzione”), utilizzati frequentemente dal legislatore nella disciplina dell’istituto, piuttosto che essere chiari indici della soggettività del fondo, sono, secondo la Cassazione, il frutto di una poca attenzione del legislatore che li ha usati indistintamente senza prestare attenzione al loro reale significatotecnico. In secondo luogo, la Corte utilizza un’argomentazione legata alla struttura dell’istituto. Secondo essa, infatti, il fondo non è dotato di una propria autonomia nel senso che non ha un suo potere di autodeterminazione essendo la sua gestione rimessa esclusivamente allasocietàdirisparmio. Allo stesso modo, il fondo non ha, neppure, una struttura organizzativa in grado di interagire con i terzi i quali possono rapportarsi,esclusivamente,conlasocietàdigestione. Interzoluogo,l’argomentazionepiùdecisivaappareesserequellache si fonda sulla ratio della normativa in materia di fondi comuni di investimento. Ebbene, la normativa, alla quale abbiamo fatto riferimento precedentemente,haloscopoditutelaregliinvestitorifacendosìche coloro che investono in un fondo non debbano subire conseguenze negativedaattività,estraneealfondo,posteinesseredallasocietàdi gestione. La ratio della normativa, quindi, consiste nel dare una tutela, attraversolaseparazionepatrimoniale,agliinvestitori. 110 Il riconoscimento di due distinti soggetti giuridici sarebbe controproducente rispetto alla suddetta ratio di tutela in quanto, dinanzi a due soggetti distinti, gli investitori potrebbero aggredire solamenteilfondoenonancheilrestantepatrimoniodellasocietàdi gestione. Pertanto, parlare di due soggetti diminuisce la tutela degli investitori contrastando con la ratio della normativa in materia di fondicomunidiinvestimento. Per tutte le suddette ragioni, la Cassazione ritiene che non sia ammissibilericonoscereunapropriasoggettivitàgiuridica,distintada quelladellasocietà,alfondo. Da ciò consegue l’impossibilità di procedere ad un’intestazione direttadell’immobilealfondocomunediinvestimentoche,comegià detto, per la Corte è privo di soggettività giuridica.Ad avviso della Cassazione si potrebbe, casomai, trascrivere il decreto di trasferimento nei confronti della società ed aggiungere un’annotazione dalla quale risulta l’esistenza del vincolo di destinazione derivante dall’esistenza del fondo comune di investimento. Sulla sentenza in commento possono essere fatte alcune brevi considerazioni. Nellapronunciasifariferimentoalfenomenodellacomunione,come strumento adatto a proporre una visione, non tanto distinta delle massepatrimoniali,macomplessivadelfondo,immaginando,quindi, un passaggio dallo schema individuale allo schema, appunto, della comunione. Il termine stesso utilizzato per definire il fenomeno in commento richiama alla mente lo schema della comunione: si parla, infatti, di fondi comuni d’investimento. Attraverso l’impiego del termine 111 “comune”, aggiunto al termine “fondo” si evoca, inevitabilmente, l’immaginedellacomunione. Si ritiene, quindi, che sia un po’ difficile liberarsi, come ha fatto la Cassazione,delrichiamoalloschemadellacontitolarità. 3.2.Ladestinazionedelpadredifamiglia:analisidellasentenza dellaCortediCassazionen.13534del2012. In riferimento al concetto generale di destinazione, proponiamo lo Cass.n.13534/11 studio della sentenza della Corte di Cassazione, n. 13534, del 20 giugno2011,inmateriadidestinazionedelpadredifamiglia. In questo caso, un soggetto – proprietario di una strada privata – agisce, in negatoria servitutis, nei confronti di due soggetti che pretendevanodiavereunaservitùdipassaggiosullastradasuddetta. Iduesoggetticonvenutirispondevanosostenendodiaveracquistato la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia ex articolo1062delcodicecivile. Il Tribunale rigetta la domanda dell’attore che, viceversa, viene accoltadallaCorted’AppellodiTorino. Inparticolare,ilgiudicedisecondogradoricostruiscetuttiipassaggi intermedidelfondoinquestionefinoallasituazioneattualeediceche l’attore(proprietariooriginariodeiduefondiserventeedominante) aveva,inprimoluogo,conunattonotariledel1982,concessoadun soggetto (dante causa dei convenuti) un diritto personale di parcheggiosullastradainquestione.Dirittoche,inquantotale,risulta intrasmissibile mortiscausa, non cedibile a terzi e di durata limitata allavitadell’acquirente. 112 In secondo luogo, l’attore, con un atto notarile del 1962, aveva trasferito a terzi un ulteriore porzione del fondo e, contestualmente, aveva espressamente concesso agli acquirenti una servitù di passaggio. Sullabasediciò,laCorted’AppellodiTorinoritieneche,nelcasodi specie, si debba escludere l’esistenza della servitù di passaggio perché, se questa fosse stata esistente, sarebbe stato superfluo prevedere il diritto di parcheggio, in quanto quest’ultimo sarebbe statoricompresenellaconcessionedeldirittodipassaggio. A fronte della decisione d’appello, i due soggetti che sostenevano l’esistenzadellaservitùdipassaggioricorronoperCassazione. Innanzitutto,essisostengonocheilparcheggioècosadiversarispetto alla servitù di passaggio perché il passaggio è indipendente dal parcheggio. Pertanto, il silenzio del proprietario originario dei fondi, inmeritoallacostituzionedellaservitùdipassaggio,nell’attonotarile del1982,nonescludelacostituzionedellastessaperdestinazionedel padre di famiglia secondo quanto previsto dall’articolo 1062 del codicecivile. In secondo luogo, i ricorrenti richiamano le norme relative all’interpretazione del contratto (articoli 1362 e 1363 c.c.) e ritengonochelaCorted’Appellononhaconsideratoilfattochel’atto divenditadel1982,nelsuocomplesso,nonescludel’imposizionedi unaservitùdipassaggio. Infine, i ricorrenti dicono che il confronto fra i due atti (quello del 1962 e quello del 1982) fatto dal giudice di secondo grado non ha nessunrilievoperché,almomentodell’attodel1962,lastrada,sucui essisostengonodiaverelaservitùdipassaggio,nonesisteva. 113 La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. La motivazione della sentenza, in particolare, si fondo sul contenuto dell’articolo 1062, comma2,codicecivile. Nello specifico, al secondo comma dell’articolo 1062 c.c. si stabilisce che se “i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilitaattivamenteepassivamenteafavoreesopraciascunodeifondi separati”. Pertanto, se vi è una “disposizione relativa alla servitù” questa impedisce lo stabilirsi della servitù per destinazione del padre di famiglia,nonostantelostatodifattopreesistente. Il punto centrale della questione consiste, quindi, nell’interpretare e nello stabilire cosa debba intendersi per “disposizione relativa alla servitù”. Tale disposizione non può essere desunta da comportamenti concludenti, ma deve sostanziarsi in una clausola in cui si stabilisce espressamente di voler escludere il sorgere della servitù per destinazionedelpadredifamiglia;oppureinunaqualsiasiclausolail cuicontenutosiaincompatibileconilsorgeredellaservitù. Partendodaquestapremessagenerale,laCassazioneritieneche,nel caso in esame, il giudice di secondo grado abbia basato l’esclusione dell’esistenza della servitù di passaggio su tre elementi specifici, nessunodeiqualirisultaperòdeterminante. Il primo elemento utilizzato dalla Corte d’Appello era rappresentato dallaclausoladell’attodel1982che,comaabbiamovisto,attribuivail dirittopersonalediparcheggio. Tale clausola, però, per la Cassazione non è di per sé incompatibile con la costituzione della servitù di passaggio ex articolo 1062 del codicecivile.Conessasiattribuisce,infatti,undirittodiparcheggioal 114 quale può aggiungersi una servitù di passaggio: il diritto di parcheggio andrebbe ad attribuire al titolare un’utilità aggiuntiva, consistentenellapossibilitàdilasciareunveicoloinsostasullastrada. IlsecondoelementoutilizzatodallaCorted’Appelloerarappresentato dal contenuto del precedente atti del 1962, con il quale, espressamente,venivaattribuitaunaservitùdipassaggioadunterzo soggetto. Questa circostanza è, per la Cassazione, di per sé priva di rilievo.Essa,innanzitutto,èclausolainseritainunaltrocontrattoed, in secondo luogo, non ha neppure rilievi in riferimento alla valutazione del comportamento del proprietario del fondo. Essa, infatti,cidicesemplicementecheilproprietarioeraconsapevoledella differenzatraservitùdipassaggioedirittodiparcheggiomaciònonè incompatibile con la costituzione della servitù per destinazione del padredifamiglia. Infine, il terzo elemento utilizzato dalla Corte d’Appello consisteva nella considerazione di un dato di fatto perché il giudice di secondo grado riteneva che, se le parti non avessero voluto escludere la costituzione della servitù di passaggio, non ci sarebbe stata la necessità di prevedere il diritto di parcheggio. Anche tale considerazione, però, non è determinante al fine di escludere la servitùperdestinazionedelpadredifamiglia.Sitratta,infatti,diuna valutazionecheriguardalemotivazionidiconvenienzadell’attoeche, quindi,rientranellasferainternaesoggettivadelleparti.Inseconda battuta, poi, come abbiamo detto, si tratta di una valutazione di un dato di fatto, mentre, per escludere la costituzione di una servitù ex articolo 1062 c.c., è, quantomeno, necessaria la sussistenza di una clausolaincompatibile. La Cassazione, quindi, non rinvenendo, in nessuno degli elementi considerati nella sentenza di secondo grado, l’esistenza di una 115 clausola incompatibile con la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, accoglie il ricorso e ritiene sussistente,exarticolo1062c.c.,laservitùdipassaggio. 3.3.Ilfondopatrimonialeedilconcettodibisognidellafamiglia: TribunaleLecce,24agosto2012. Unodeifenomenicheabbiamoricompresoall’internodelconcettodi destinazioneèquellodelfondopatrimoniale. Apropositodiciò,proponiamol’analisidellasentenzadelTribunale di Lecce del 24 agosto 2012, la quale, come vedremo, ci offre Trib.Lecce, 24/08/2012 un’interpretazioneampiadelconcettodibisognidellafamiglia. La vicenda fattuale parte da una condanna penale, a carico di un commercialistache,inquantosindacodiunaS.p.A.,vienecondannato perilreatodibancarotta. La società viene, successivamente, dichiarata fallita ed il curatore fallimentare,inforzadellasentenzapenaledicondanna,agiscecontro il commercialista, per ottenere il risarcimento dei danni. Allo stesso scopo, il curatore fallimentare pignora anche un bene immobile di proprietàdelcommercialista. Contro l’azione suddetta, il commercialista e la moglie sollevano un’eccezione, sostenendo che il bene pignorato costituiva oggetto di un fondo patrimoniale e, quindi, non poteva essere aggredito per debitiestraneiaibisognidellafamiglia. A causa dell’eccezione sollevata dai coniugi, la procedura esecutiva viene sospesa ed il curatore fallimentare propone opposizione alla sospensione. 116 Pertanto, la sentenza che stiamo analizzando ha ad oggetto la decisione, in ordine all’opposizione presentata dal curatore fallimentare.NellasostanzailTribunalediLeccedovràdecideresela presenza del fondo patrimoniale possa, o meno, impedire il pignoramentodelbeneoggettodelfondomedesimo. Il Tribunale, come vedremo, ammette la pignorabilità del bene, nonostante la presenza del vincolo di destinazione. In particolare, quattrosonoiprofilievidenziatidalgiudici. Ilprimoprofiloconcerneilconcettodibisognidellafamiglia. Tale concetto non è di facile interpretazione perché, per come è formulato,siprestaafaciligeneralizzazioniedastrazioni. Ledifficoltànell’individuazionediunconcettoprecisodibisognidella famiglia sono, in un certo modo, amplificate dalla possibilità di proporreduediverseconcezionidifamigliaediconseguenzadifondo patrimoniale. Lafamigliapuòessereintesa,inmodotradizionale,comeistituzione. In tal senso, il fondo patrimoniale ha come obbiettivo quello di valorizzare l’ente familiare, rispetto ai singoli soggetti che lo compongono. La famiglia, viceversa, può essere considerata come l’insieme dei singoli soggetti che la compongono, con la conseguenza che il fondo patrimonialeèchiamatoasoddisfareibisognideisingolisoggetti. Queste due diverse concezioni si riflettono, inevitabilmente, sul concettodibisognidellafamigliaperchéèopportunodistinguerefra esigenze della famiglia in senso lato ed esigenze dei suoi singoli componenti. Tale differenziazione, però, non è di facile soluzione perché, molto spesso, le esigenza della famiglia in senso lato si confondono con le esigenzedeisuoisingolicomponenti. 117 In altre parole, non è facile stabilire quali siano gli interessi della famiglia nella sua totalità e quali siano gli interessi, per così dire, personalidiognisuocomponente. Vista la suddetta difficoltà, il Tribunale di Lecce tenta di ricostruire, sulla base di alcuni riferimenti storici, un concetto più definito di bisognidellafamiglia. A livello storico, prima della riforma del diritto di famiglia del ’75 – chehaintrodottoilfondopatrimoniale–esistevanoaltridueistituti: ladote2eilpatrimoniofamiliare.3 L’indagine storica, portata avanti dal giudice di Lecce, si sofferma sullagiurisprudenzainmateriadidote,laqualeavevachiaritocheil concettodibisognidellafamigliaricomprende,inmanieraampia,non solo i bisogni di sussistenza, ma anche i debiti risarcitori ed, in generale, tutte le operazioni economiche poste in essere per incrementarelaproduttivitàdelpatrimoniodotale. Dall’analisi della suddetta giurisprudenza emerge, quindi, che, già ai tempi della dote, il concetto di bisogni della famiglia veniva interpretatoinmanieraestensiva. Questa impostazione giurisprudenziale viene portata avanti anche dopol’introduzionedell’istitutodelfondopatrimoniale. Nellospecifico,secondoilgiudicediLecce,l’interpretazioneestensiva delconcettodibisognidellafamiglia,oggi,halasuagiustificazionein unosquilibriopresentenelladisciplinadelfondopatrimoniale. 2Ladoteèunistitutochetraeoriginedaldirittoromano.Essoeracostituitodaunpatrimoniofornito dalladonna(sposa),amministratodalmarito,vincolatoalsoddisfacimentodeglionerimatrimonialie, quindi,nonalienabile,népignorabileperscopidiversi. 3 Il patrimonio familiare è stato introdotto nel 1939. Esso era rappresentato da un patrimonio destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e, quindi, non alienabile, né pignorabile per scopi diversi. L’istituto fu introdotto per predisporre un meccanismo di destinazione familiare più moderno, non collegato alla diversità fra uomo e donna. Il patrimonio familiare, però, non ha avuto moltosuccessoe,finquandoèrimastainvigore,sièsemprepreferitofarericorsoalladote. 118 L’istituto viene, infatti, disciplinato dal legislatore in modo tale da apparire più appetibile, evitando che lo stesso rimanga inutilizzato comeèsuccessoperilpatrimoniofamiliare. Perquestomotivo,illegislatore,daunlato,riconoscelapossibilitàdi alienare i beni del fondo, mentre, dall’altro lato, mantiene la non pignorabilità dei beni per debiti estranei al soddisfacimento dei bisognidellafamiglia. Ciò crea uno squilibrio fra posizione dei coniugi e posizione dei creditori, con la conseguenza che i fondi patrimoniali vengono stipulati,confrequenza,alsoloscopodifrodareicreditori. Tale squilibrio è stato corretto dalla giurisprudenza, attraverso un’interpretazioneestensivadelconcettodibisognidellafamiglia. In sede giurisprudenziale, infatti, il concetto in questione è stato esteso anche all’attività lavorativa e all’attività speculativa, purché inerentealleesigenzefamiliari. Per quanto riguarda, in particolare, i debiti da lavoro, al fine di ricomprendere anch’essi all’interno del concetto di bisogni della famiglia,sidevefarriferimentoalcontenutodegliarticoli2e29della Costituzione e all’articolo 143 c.c., il quale stabilisce che i coniugi, oltreagliobblighidifedeltà,assistenza,collaborazioneecoabitazione, hannoanchel’obbligodi“contribuireaibisognidellafamiglia”. Per tale ragione, l’attività lavorativa è, necessariamente, collegata al soddisfacimentodelleesigenzefamiliari,perciò,tuttiidebiticontratti nell’esercizio di tale attività rientrano nel concetto ampio di bisogni dellafamiglia. Nel caso in esame, quindi, i debiti contratti dal commercialista nello svolgimento della sua attività di sindaco dalla società fallita sono inerentialsoddisfacimentodeibisognidellafamiglia. 119 Il secondo profilo, utilizzato dal giudice per sancire l’impignorabilità del bene, riguarda il problema della natura extracontrattuale della responsabilitàdelcommercialista. Rispettoataleproblema,laCortediCassazionehagiàavutomododi stabilire che, in caso di responsabilità extracontrattuale, bisogna valutare, caso per caso, se il fatto illecito è inerente ai bisogni della famiglia. Il Tribunale di Lecce, però, decide di seguire una diversa impostazione. Esso, infatti, ritiene che il fondo patrimoniale sia sempreinopponibilealleobbligazionidafattoillecito. Tale soluzione si basa su tre argomentazioni. Un primo argomento letterale che fa leva sul contenuto dell’articolo 170 c.c. che, come abbiamovisto,parladidebiti“contratti”,escludendolarilevanzadella responsabilità extracontrattuale. Vi è, poi, un argomento di tipo teleologico. L’articolo 170 c.c. stabilisce che il creditore non può aggredire i beni del fondo patrimoniale qualora fosse a conoscenza del fatto che tali debiti sono stati contratti per scopi estranei alle esigenze della famiglia. Tale elemento di consapevolezza, evidentemente, non può essere riferito al creditore per fatto illecito chenonhamai,perovvimotivi,lavolontarietàelaconsapevolezzain ordine all’insorgenza dell’obbligazione. Infine, il giudice richiama un argomento sistematico che si fonda sull’esistenza di una regola generale di inopponibilità di qualsiasi vincolo di destinazione, rispetto ai debiti da fatto illecito. Tale regola generale è ricavata dall’articolo2447quinquiesc.c.che,inmateriadipatrimonidestinati ad uno specifico affare, fa salva la “responsabilità illimitata della societàperleobbligazioniderivantidafattoillecito”. 120 Il terzo profilo esaminato dal Tribunale di Lecce parte dal presuppostocheildebitoerasortoprimadellacostituzionedelfondo patrimoniale. A livello generale, la Cassazione ha avuto modo di sostenere l’irrilevanza dell’anteriorità del debito, rispetto alla costituzione del fondo.Ciòperchénelladisciplinadelfondopatrimonialenonèstata riproposta quella norma che, in materia di patrimonio familiare, prevedeva la necessità che il patrimonio fosso stato costituito prima dell’insorgenzadeldebito. IlTribunalediLecceè,però,diavvisodiverso.Secondoilgiudicenon èpossibilesostenerel’irrilevanzadell’anterioritàdeldebitoperché,in tal caso, vista l’assenza del fondo patrimoniale, manca, al momento dell’insorgenza del debito, la consapevolezza del creditore richiesta dall’articolo 170 codice civile. In termini generali, comunque, ammettere l’irrilevanza dell’anteriorità del debito, significherebbe ammettere l’irretroattività del vincolo di destinazione e ciò si porrebbeincontrastoconilprincipiogeneralediliberacircolazione dei debiti e con il principio della responsabilità patrimoniale di cui all’articolo2740delcodicecivile. Infine, con il quarto profilo, il giudice si sofferma su un aspetto formale. I coniugi, per far valere l’impignorabilità del bene, avevano prodottoingiudiziounestrattoperriassuntodelregistrodegliattidi matrimonio,contenentel’annotazionedelfondopatrimoniale. Taledocumento,però,nonèconsideratoidoneoaprovarel’esistenza del fondo patrimoniale perché ha delle carenze sul piano contenutistico (manca l’indicazione delle generalità delle parti; il nomedelnotaiorogante;ladatadell’annotazione). Pertanto, in considerazione dell’interpretazione estensiva del concettodibisognidellafamigliataledaricomprendereancheidebiti 121 sortinell’eserciziodell’attivitàlavorativa,l’inopponibilitàdelfondoai debitodifonteextracontrattuale,l’anterioritàdeldebitorispettoalla costituzione del vincolo e l’inidoneità formale del documento prodottoingiudiziodaiconiugi,ilgiudicediLecceritienecheilbene sia pignorabile e che, quindi, la procedura esecutiva, prima sospesa, possaprocedere. 3.4. L’inammissibilità dell’atto di destinazione puro ed il richiamo all’articolo 1322 c.c.: Tribunale di Reggio Emilia, 10 marzo2015. Passiamo, adesso, ad analizzare alcune importanti pronunce in materiadiattodidestinazione. La prima sentenza che proponiamo è quella del Tribunale di Reggio Emiliadel10marzo2015. La suddetta sentenza propone il problema del cosiddetto vincolo di Trib.Reggio Emilia 10/03/2015 destinazione puro a cui viene ricollegata un’interpretazione restrittivadegliinteressimeritevoliditutelaexarticolo1322,comma 2,delcodicecivile. Nelcasoinesame,unasocietàdileasingvantauntitoloesecutivonei confronti di un certo soggetto. In virtù di tale titolo esecutivo, la societàdileasingavviaun’azioneesecutivasudiunbeneimmobile,a seguitodellaquale,procedealpignoramentodelmedesimobene. Ilbeneimmobilepignoratorisulta,però,vincolatodall’apposizionedi unvincolodidestinazioneexarticolo2645terdelcodicecivile. Nellospecifico,ilsoggettoproprietariodell’immobilepignoratoaveva apposto sullo stesso (prima del pignoramento) un vincolo di destinazione, vincolando il bene medesimo al soddisfacimento delle 122 esigenze abitative e, in generale, dei bisogni della famiglia, ponendo come termine finale dello stesso il compimento del quarantesimo annodietàdellafiglia. In ragione di ciò, il soggetto pignorato propone opposizione all’esecuzionefacendovalereilcontenutodell’articolo2645terc.c.e sostenendo che l’immobile in questione è, sostanzialmente, impignorabileperchéibenioggettodell’attodidestinazionepossono essere aggrediti soli per debiti contratti per lo scopo della destinazione. In particolare, essendo il debito in questione stato contratto con la societàdileasingperscopiestraneialladestinazione,lacreditricenon potevapignorareilbeneimmobile. Il Tribunale di Reggio Emilia rigetta la tesi dell’opponente. Nello specifico,duesonolequestionesucuisibasalapronunciadelgiudice emiliano: in primo luogo, l’ammissibilità, o meno, di un negozio destinatorio puro ed, in secondo luogo, l’interpretazione del riferimentoall’articolo1322/2c.c.contenutonell’ambitodell’articolo 2645terdelcodicecivile. Inriferimentoall’ammissibilità,omeno,diunvincolodidestinazione autoimposto,comeabbiamogiàavutomododidire,vistal’assenzadi unapronunciadellaCortediCassazionesulpunto,lagiurisprudenza maggioritaria di merito ritiene che l’articolo 2645 ter c.c. non riconosca la possibilità di costituire un vincolo di destinazione puro avente,cioè,adoggettounbenegiàdiproprietàdellaparte. Nella sentenza, in sostanza, viene ribadita quell’interpretazione restrittiva dell’articolo 2645 terc.c. (proposta dallo stesso Tribunale di Reggio Emilia con una pronuncia del 2012), in virtù della quale, l’atto di destinazione è limitato alle sole ipotesi di destinazione 123 traslativa collegata ad una fattispecie negoziale – tipica o atipica – dotatadispecificacausa. A ciò si aggiunge che una diversa interpretazione dell’atto di destinazione ed, in particolare, l’ammissibilità del vincolo di destinazione autoimposto, oltre alle argomentazioni già proposte nelle precedenti pronunce, si porrebbe in contrasto con il principio dellaresponsabilitàpatrimonialeillimitatadicuiall’articolo2740del codicecivile. Ad avviso del giudice, infatti, la costituzione di un negozio destinatorio puro consentirebbe al debitore, attraverso un atto unilaterale non traslativo, di sottrarre porzioni rilevanti del suo patrimonioallagaranziadeicreditori. La suddetta valutazione ci introduce la seconda questione affrontata dalla sentenza, la quale si sofferma sull’interpretazione del riferimento, contenuto nell’articolo 2645 ter c.c., agli interessi meritevoliditutelasecondol’ordinamentogiuridicodicuiall’articolo 1322,comma2,delcodicecivile. Il giudice emiliano, infatti, sostiene che, nel caso di specie, anche volendo ammettere, in linea teorica, l’ammissibilità di un negozio destinatorio puro, sarebbe, comunque, necessario indagare, in manieraapprofondita,sullameritevolezzadelnegoziomedesimo. In altri termini, il richiamo, contenuto nell’articolo 2645 ter c.c., all’articolo1322/2c.c.eagliinteressimeritevoliditutelafasicheper la legittimità di un atto di destinazione, non è sufficiente la liceità dello scopo, ma occorre che l’interesse tutelato sia, effettivamente, meritevole di tutela, ovvero sia prevalente rispetto agli interessi dei creditoriestraneialvincolo. Secondoquestainterpretazione,vistalapotenzialitàlesivadell’attodi destinazione nei confronti dei creditori, il legislatore avrebbe, con il 124 richiamo all’articolo 1322/2 c.c., subordinato l’efficacia dell’atto medesimoallameritevolezzadegliinteressiperseguitidallaparte. Per il Tribunale di Reggio Emilia, nel caso in esame, il vincolo di destinazione autoimposto non è, sostanzialmente, meritevole di tutela. Da un lato, infatti, pur essendo il fine di far fronte ai bisogni della famiglia astrattamente meritevole di tutela, il soggetto avrebbe dovutoindicarechiaramenteleragionichel’hannoportatoaporrein esserel’attodidestinazioneinquestione,spiegandoancheperchéla costituzione del vincolo sul bene sia lo strumento più adeguato per tutelareilnucleofamiliare. Al contrario, nel caso di specie, il soggetto si è limitato a destinare l’immobile al soddisfacimento delle esigenze abitative e dei bisogni della famiglia, individuando come termine finale del vincolo il compimentodelquarantesimoannodietàdellafiglia. Pertanto, per un verso, l’idea che un immobile possa soddisfare le esigenzeabitativedellafamigliaè,secondoilgiudice,ovvioeretorico. Inpiù,parlaredibisognidellafamigliaingenereè,appunto,generico edinidoneoaspiegarelanecessitàdellacostituzionedelvincolo. Per altro verso, l’apposizione di un termine finale fissato al compimento dei quaranta anni della figlia è, per il tribunale, irragionevole e tale da porre in luce l’intento fraudolento verso i creditori, in quanto si presume e si spera che un figlio possa raggiungerel’autosufficienzaeconomicaprimadeiquarantaanni. In conclusione, secondo il Tribunale di Reggio Emilia, da un lato, è inammissibile un vincolo di destinazione puro e, dall’altro lato, pur volendo ammettere la validità di un vincolo autoimposto, l’atto di destinazioneinquestionenonpersegueunfinemeritevoleexarticolo 125 2645 terdel codice civile. Pertanto, il reclamo deve essere rigettato, conlaconseguentepienapignorabilitàdelbene. 3.5.Ammissibilitàdicerteipotesidiautodestinazione:Tribunale Ravenna,22aprile2015. La seconda sentenza riferita all’atto di destinazione è quella del TribunalediRavennadel22aprile2015. Trib.Ravenna, 22/04/2015 Questa pronuncia ci permette di prendere in considerazione un orientamento diverso, rispetto a quello fatto proprio della sentenza analizzata nel precedente paragrafo che, come abbiamo visto, segue l’orientamento maggioritario dell’inammissibilità di un vincolo di destinazionepuro. Nelcasodispecie,lavicendahaadoggettounconcordatopreventivo. Al Tribunale di Ravenna viene richiesta l’omologazione di un concordato preventivo presentato da una società a responsabilità limitata. Tale proposta prevedeva che si sarebbe proceduto al soddisfacimentodeicreditorisocialisiaattraversolavenditadialcuni beni aziendali, sia attraverso l’apposizione, da parte dei soci, di un vincolodidestinazione,exarticolo2645terc.c.,sualcunibenidiloro proprietà. Durantelaproceduradiomologazionedelconcordatopreventivoda parte del tribunale, uno dei creditori (una banca) si oppone all’omologazione, sostenendo che il concordato è invalido e non funzionante. In particolare, secondo la banca creditrice, il meccanismo proposto nonsarebbeammissibileperchéintegrerebbeun’ipotesidivincolodi destinazionepuro. 126 I soci, infatti, non cedono i beni e li destinano; i beni medesimi rimangonodiproprietàdeisoci. Siamo, quindi, di fronte ad un’ipotesi di autodestinazione che, come abbiamo visto, è considerata inammissibile dalla giurisprudenza maggioritaria. Vediamo,aquestopunto,qualèlarispostadelTribunalediRavenna. Innanzitutto, nella sentenza viene riproposto l’orientamento maggioritario che si fonda sul fatto che l’articolo 2645 ter c.c. – per ragioni testuali e teleologiche – ammette solo forme di eterodestinazione, con la necessaria cessione del bene sul quale si apponeilvincolo. In secondo luogo, viene anche richiamata la giurisprudenza maggioritaria che si è espressa rispetto alla meritevolezza richiesta dall’articolo 2645 ter codice civile. Secondo tale orientamento, la meritevolezza di cui alla norma in commento non si sostanzia nella mera liceità, ma richiede la sussistenza di un interesse particolarmente forte, tale da giustificare la deroga all’articolo 2740 c.c.eilsacrificiodelleposizionicreditizie. Detto ciò, occorre sottolineare che il Tribunale di Ravenna, in linea generale,nonsegueilsuddettoorientamentomaggioritario. Nel maggio del 2014, infatti, il Tribunale si è espresso a favore dell’autodetestinazione, ammettendo l’ammissibilità del vincolo di destinazionepuro. Nella pronuncia in esame, quindi, il Tribunale ribadisce che, in certi casi,èammissibileancheunvincolodidestinazioneautoimposto. Nonostante ciò, però, nel caso di specie, il vincolo di destinazione purononpuòessereammessoperchéc’èunadiversitàfondamentale, rispettoalacasodecisonel2014. 127 Nel caso del 2014 – in cui il Tribunale di Ravenna aveva ammesso l’autodestinazione – i soggetti avevano previsto un meccanismo giuridicocherendevairreversibileladestinazione. Era, infatti, stato previsto un mandato irrevocabile a vendere i beni oggettodell’atto;mandatoirrevocabileprevistoinfavoredegliorgani della procedura concorsuale, in modo tale da garantire l’irreversibilitàdelvincolodidestinazione. Nelcasoinesame,invece,isocinonhannoprevistoalcunaclausoladi irreversibilità,percui,ibenidestinatipossono,inqualsiasimomento, rientrarenellasferadidisponibilitàdeisoci,conricadutenegativesul funzionamento del meccanismo che sta alla base del concordato preventivo. Per questa ragione, nel caso di specie, il concordato preventivo non viene omologato perché manca un meccanismo di irreversibilità che rendal’autodestinazioneammissibile. 3.6.Interpretazioneestensivadelrichiamoall’articolo1322c.c.: TribunalePrato,12agosto2015. L’ultimasentenzacheproponiamoinmateriadiattodidestinazioneè quelladelTribunalediPratodel12agosto2015. Trib.Prato, 12/08/2015 Nel caso in esame la banca UNICREDIT era titolare di un credito nei confronti di due società. La prima società aveva un debito con la bancaperunvaloredicircaunmilioneemezzodieuro;l’altrasocietà (presumibilmentecollegataallaprima)avevaprestatofideiussionea garanzia del suddetto debito e, quindi, risultava anch’essa obbligata, versolabanca,perisuddettidebiti. 128 Ad un certo punto, la società debitrice si viene a trovare in una situazione di crisi ed il 31 marzo del 2011 la banca iscrive ipoteca giudiziale (per un valore di ottocentomila euro) su alcuni beni immobilidiproprietàdellasocietàcheavevaprestatolafideiussione. Lasocietàdebitriceprincipalesitrovava,comeabbiamodetto,inuna situazionefinanziariacritica,quindi,labancasierarivoltaallasocietà cheavevaprestatolagaranzia. Pochi giorni prima dell’iscrizione ipotecaria (il 22 marzo 2011), la società aveva, con un atto di destinazione ex articolo 2645 ter c.c., apposto un vincolo di destinazione su alcuni beni immobili di sua proprietàalfinediconsentireall’altrasocietà(chesitrovavaincrisi finanziaria)dipresentareunconcordatopreventivo. L’attodidestinazioneera,quindi,strumentaleallapresentazionedel concordato preventivo: si riteneva che l’apposizione del vincolo di destinazionesualcuniimmobiliavrebbepermessoall’altrasocietàdi ottenere un parere favorevole, da parte degli organi competenti, in ordineallapropostadiconcordato. A questo punto, la banca agisce, presso il Tribunale di Prato, sostenendo la nullità dell’atto di destinazione, in quanto inidoneo al raggiungimentodelloscopoperilqualeèstatoeffettuato. In particolare, ad avviso della banca, esso era stato redatto per il soddisfacimento di interessi estranei a quelli indicati dall’articolo 2645terc.c.e,comunque,nonmeritevoliditutela. La questione, quindi, consiste nello stabilire se l’atto di destinazione di cui all’articolo 2645 terc.c. debba essere costituito per realizzare solo interessi collegati alla tutela delle disabilità, oppure se possa essere costituito anche per il perseguimento di interessi diversi, anchedinaturapatrimoniale. 129 Come si sa, nell’ambito dell’articolo 2645 ter c.c. c’è il richiamo espresso agli interessi meritevoli di tutela di cui all’articolo 1322/2 codicecivile. Pertanto,ilpuntodellaquestione,ancheinquestocaso,consistenella valutazione di quali siano gli effetti meritevoli di tutela che possono essereperseguiticonl’attodidestinazione. Il Tribunale di Prato, rispetto a ciò, adotta un’interpretazione ampia degliinteressichedevonoessereperseguiticonl’attodidestinazione. Nello specifico, nella sentenza in commento, si ritiene che l’atto di destinazione possa essere utilizzato anche per il perseguimento di interessipatrimonialicollegatiallacrisid’impresa. L’interesseperseguitoconl’attodidestinazioneinquestioneèquello del soddisfacimento dei creditori sociali e ciò rende tale interesse pienamentemeritevoleditutelaexarticolo1322/2codicecivile. Tra l’altro, secondo il Tribunale di Prato, una lettura diversa, che limiterebbel’utilizzabilitàdell’attodidestinazioneallesolefinalitàdi pubblica utilità, sarebbe contrastante con ciò che avviene in altri ordinamentieuropei:iltrust,comevedremo,nelmondoanglosassone è utilizzato per le più svariate finalità; lo stesso avviene in Francia dove l’istituto della fiducie può essere utilizzato per finalità anche commercialiefinanziarie. Pertanto, nel caso di specie, l’atto di destinazione è diretto a realizzareuninteressemeritevoleditutela,ossiaquellodiconsentire all’altra società di presentare il concordato preventivo, il quale avrebbesicuramentemiglioratolaposizionedeicreditorisociali. Inconclusione,ilTribunalediPratorigettaladomandadellabancaed adotta, sostanzialmente, un’interpretazione ampia (diversa rispetto alle sentenze viste sopra) del riferimento ad interessi meritevoli di tutelaedellostessoarticolo2645terdelcodicecivile. 130