Lezioni 28, 29 e 30 settembre 2016

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DIRITTOCIVILE
Prof.GIOVANNIFURGIUELE
LezioniacuradellaDott.ssaGiuliaTesi
(Continua:CAPITOLO2–LADESTINAZIONE)
1.(Continua)Riflessioniintroduttivesultemadelladestinazione..............................................pag.90
2.Ilfenomenodelladestinazionenell’ambitodelCodiceCivile……………………………………pag.92
3.L’attodidestinazionedicuiall’articolo2645terdelcodicecivile……………………………..pag.99
3.1.Ifondicomunidiinvestimento.AnalisidellasentenzadellaCortediCassazionen.16605
del2010…………………………………………………………………………………………………………………..pag.105
3.2. Ladestinazionedelpadredifamiglia:analisidellasentenzadellaCortediCassazionen.
13534del2012………………………………………………………………………………………………………..pag.112
3.3. Il fondo patrimoniale e il concetto di bisogni della famiglia: Tribunale Lecce, 24 agosto
2012………………………………………………………………………………………………………………………...pag.116
3.4. L’inammissibilità dell’atto di destinazione puro ed il richiamo all’articolo 1322 c.c.:
TribunaleReggioEmilia,10marzo2015…………………………………………………………………..pag.122
3.5. Ammissibilità di certe ipotesi di autodestinazione: Tribunale Ravenna, 22 aprile
2015………………………………………………………………………………………………………………………...pag.126
3.6. Interpretazione estensiva del richiamo all’articolo 1322 c.c.: Tribunale Prato, 12 agosto
2015………………………………………………………………………………………………………………………...pag.128
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(Continua:CAPITOLO2–LADESTINAZIONE).
1.(Continua)Riflessioniintroduttivesultemadelladestinazione.
Lacuriositàinordinealladestinazionenascedall’introduzione(conil
D. L., n. 273, del 30 dicembre 2005, convertito nella L., n. 51, del 23
febbraiodel2006)dell’articolo2645terdelc.c.–“Trascrizionediatti
di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela
riferibiliapersoneconpersonedisabilità,apubblicheamministrazioni,
o ad altri enti o persone fisiche”. Esso introduce una disciplina
particolare e complessa che arricchisce la fase costitutiva della
trascrizione.
In particolare, la norma così statuisce: “Gliattiinformapubblicacon
cuibeniimmobiliobenimobiliiscrittiinpubbliciregistrisonodestinati,
perunperiodononsuperioreanovantaannioperladuratadellavita
della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi
meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche
amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo
1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere
opponibileaiterziilvincolodidestinazione;perlarealizzazioneditali
interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche
durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti
possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di
destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto
previstodall'articolo2915,primocomma,soloperdebiticontrattiper
talescopo”.
Nella norma in commento si ha, quindi, un riferimentoespressivo ai
cosiddettiattididestinazione.
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Per riuscire a capire cosa significa destinazione e qual è il materiale
normativo di riferimento, innanzitutto, è opportuno riflettere sul
significatogeneraledeltermineincommento.
Nel linguaggio comune si parla di destinazione, per esempio, con
riferimento alle persone: Tizio deve andare a Roma; la sua
Ilsignificatodel
termine
destinazione
destinazioneèRoma.
Unaltroesempiodiutilizzodelterminedestinazionepuòaversicon
riferimentoall’impiegodisommedidanaro:iodestinocentoeuroper
comprare un determinato bene; si destinano certe somme per un
certoscopo.
Ancora, il termine in questione può essere impiegato per indicare la
destinazione di un certo bene immobile per il raggiungimento di un
determinatoobbiettivo,percui,quell’immobilenonvieneutilizzatoin
generale,maperilraggiungimentodiunoscopopreciso.
Pertanto,l’utilizzodelterminedestinazionesignificaassegnareadun
certo riferimento, soggettivo o oggettivo, una valutazione, la quale
facciariferimentoalperseguimentodiunoscopo,diunrisultato.
Ciò, quindi, significa valorizzare, nell’ambito della situazione
contrattuale, il compimento delle attività che sono finalizzate al
raggiungimentodiquellospecificoscopo.
Vediamo,ora,comeèpossibilerealizzareladestinazione.
In primo luogo, per quanto riguarda le persone fisiche, un certo
soggetto, per esempio, può essere oggetto di un certo contratto di
trasporto.Adesempio,chistipulauncontrattoditrasportoaventead
oggettoilviaggiointrenodaFirenzeaRoma,siponecomeobbiettivo
ilraggiungimentodellapropriadestinazione(inquestocaso,Roma).
In altri termini, quel contratto di trasporto è finalizzato al
raggiungimentodiquellaspecificadestinazione.
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Altraipotesiriguardaladestinazionedisommedidenaronell’ambito
deirapportibancari.
Ed,infine,ladestinazionepuòavereadoggettouncontrattorelativo
all’impiegodiuncertobeneimmobile.
Inquesticasi,ilcontrattosiarricchiscedituttaunaseriedicontenuti
chericadonoall’internodelconcettodidestinazione.
2.Ilfenomenodelladestinazionenell’ambitodelCodiceCivile.
Fatta una premessa di carattere introduttivo, è necessario, a questo
punto, riflettere sull’utilizzazione generica del termine destinazione
nell’ambitodelcodicecivile.
Unprimoambitodiriferimentoriguardaidirittirealisucosaaltrui:
nella disciplina dei singoli diritti reali, infatti, ricorre spesso il
concettodidestinazione.
Prendiamo, per esempio, la disciplina delle servitù prediali. A tal
proposito,l’articolo1027c.c.–“Contenutodeldiritto”–stabilisce:“La
Articoli1027e1028
c.c.
servitùpredialeconsistenelpesoimpostosopraunfondoperl'utilitàdi
unaltrofondoappartenenteadiversoproprietario”.Nellasostanza,in
questicasi,videveessereuncollegamentofraiduefondi.Unesempio
potrebbeesserequellodellaservitùdipassaggio:perraggiungereun
determinatoobbiettivosidàlapossibilitàadunaltrofondodipassare
attraverso il fondo del vicino. Vi è un profilo di destinazione a cui si
attribuiscerilevanza,nelsensodidarluogo,attraversolatitolaritàdi
unfondo,allapossibilitàdipassaggiosulfondodelvicino.
In questo senso, è emblematico il contenuto del successivo articolo
1028 c.c. – “Nozione dell'utilità” – il quale così recita: “L'utilità può
consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo
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dominante. Può del pari essere inerente alla destinazione industriale
delfondo”.
I due articoli ci danno, quindi, un’idea complessa del concetto di
destinazione.
Altra ipotesi, sempre ricompresa nell’ambito della disciplina della
servitù, è quella prevista dall’articolo 1062 c.c. – “Destinazione del
padre di famiglia” – nel quale si stabilisce che la stessa ha luogo
“quando consta mediante qualunque genere di prova, che due fondi,
attualmentedivisi,sonostatipossedutidallostessoproprietario,eche
questihapostoolasciatolecosenellostatodalqualerisultalaservitù”.
Al secondo comma si aggiunge: “Se i due fondi cessarono di
appartenereallostessoproprietario,senzaalcunadisposizionerelativa
alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a
favoreesopraciascunodeifondiseparati”.
Ladestinazionedelpadredifamigliaè,quindi,unmododiutilizzare
fondicheappartengonoallostessoproprietario,ilqualeutilizzaquei
fondiinunacertamanieraequestavalecomemodalitàcostitutivadel
rapportodiservitù.
Quanto detto in materia di servitù, può valere anche in ordine
Articoli981e986c.c.
all’usufrutto. A tal proposito, si può prendere in considerazione il
contenutodell’articolo981c.c.–“Contenutodeldirittodiusufrutto”–
il quale stabilisce: “L'usufruttuariohadirittodigoderedellacosa,ma
deverispettarneladestinazioneeconomica.
Eglipuòtrarredallacosaogniutilitàchequestapuòdare,fermiilimiti
stabilitiinquestocapo”.
Nella norma si fa espresso riferimento alla “destinazioneeconomica”
dellacosa:ciòsignificachequell’oggetto,checostituisceilterminedi
riferimento dell’usufrutto, vale nella pienezza di se stesso. È un
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riferimento che costituisce materia della valutazione, in sede
giuridica,deldirittodiusufrutto.
All’articolo 986 c.c. – “Addizioni” – si aggiunge: “L'usufruttuario può
eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della
cosa”.
Nell’ambitodelladiscorsochestiamoaffrontando,siricordaancheil
contenutodegliarticoli959e970c.c.–inmateriadienfiteusi–degli
articoli952;953e954c.c.–inmateriadisuperficie.
Quellesopraricordate,sonotuttesituazionichesichiarisconomeglio
l’utilizzo del concetto di destinazione all’interno del sistema
codicistico.
Quellesopradescritte,comeabbiamodetto,sonoipotesigenerichedi
utilizzo del concetto di destinazione. Adesso, dobbiamo soffermarci
sull’analisi delle ipotesi specifiche di impiego, nell’ambito del codice
civile,delfenomenodelladestinazione.
In particolare, si può parlare di destinazione, in senso specifico,
nell’ambitodellafiguradelfondopatrimoniale.
Ilfondo
patrimoniale
L’istituto è previsto e disciplinato dagli articoli 167-171 del codice
civile e consiste nella creazione di una massa patrimoniale che ha
comeobbiettivoquellodisoddisfareibisognidellafamiglia.
Il fondo patrimoniale, quindi, dà luogo ad una finalizzazione circa la
destinazione dei frutti, degli interessi o dei profitti che scaturiscono
da certi beni e che devono essere utilizzati in ordine al
soddisfacimentodeibisognidellafamiglia.
Pertanto, il fondo patrimoniale realizza una forma di destinazione
giuridica in virtù della quale la massa patrimoniale, costituita dai
coniugiodaunterzo,serviràpersoddisfareicreditichesonorelativi
alla necessità di far fronte ai bisogni della famiglia. E’ questa, nella
sostanza,ladestinazionechecaratterizzataleipotesi.
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LadisciplinadelfondopatrimonialeèstatainseritanelCodiceCivile
con la legge di riforma del diritto di famiglia del 1975, quindi,
costituisce uno dei primi fenomeni di destinazione che sono stati
presiinconsiderazionedalnostroordinamento.
Dall’istituto in commento nascono, comunque, tutta una serie di
problemi in ordine all’interesse – non dei figli che sono i principali
destinataridelfondopatrimoniale–deicreditorideiconiugichesono
coloro che, nell’ambito di questa vicenda, maggiormente possono
vederlesiilorodirittidicredito.
Soffermandosi sulla disciplina dell’istituto, all’articolo 167 c.c. –
“Costituzione del fondo patrimoniale” – si stabilisce: “Ciascuno o
ambedueiconiugi,perattopubblico,ounterzo,anchepertestamento,
possonocostituireunfondopatrimoniale,destinandodeterminatibeni,
immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far
fronteaibisognidellafamiglia”.
Dal primo comma dell’articolo 167 c.c. emerge il profilo della
destinazione perché i beni che costituiscono il fondo patrimoniale
possono essere utilizzati, esclusivamente, per il soddisfacimento dei
bisogni della famiglia e, quindi, non a vantaggio del singolo
proprietario,maavantaggiodelgruppo.
Lacaratteristicadelfondopatrimonialeèchecertibenisonodestinati
a far fronte ai bisogni della famiglia e, quindi, essi non ricadono
soltantonell’ambitodeldirittodiproprietàdelsingoloperchésuquel
dirittodiproprietàgravailfondopatrimoniale.
Ilcontenutodellanormaincommentoèriccodiaspettiproblematici.
Innanzitutto, essa fa riferimento a tre diverse possibilità di
costituzionedelfondopatrimoniale,ilqualepuòesserecostituitooda
unsoloconiuge,odaentrambiiconiugi,oppuredaunterzo.
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Lecaratteristicheproblematichedell’articolo167,comma1,c.c.sono
riferite,anche,allanaturagiuridicadell’atto.Inparticolare,essoparla
di “atto pubblico” per quanto riguarda la costituzione del fondo da
partediunoodientrambiiconiugi.
Secondociòcherisultadalprimocommadell’articolo167c.c.,ibeni
che compongono il fondo patrimoniale sono, esclusivamente “beni,
immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito”. Ciò
parrebbe escludere la costituzione di un fondo patrimoniale avente
adoggettobenimobili.Taleesclusionelasciaunpo’perplessiperché
lo strumento costituito dal fondo patrimoniale potrebbe risultare
vantaggiosoperilgruppofamiliareanchesecompostodabenimobili.
Al secondo comma dell’articolo 167 c.c. si aggiunge: “Lacostituzione
del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si
perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere
fattaconattopubblicoposteriore”.
L’impostazione della norma in commento e il riferimento
all’accettazione dei coniugi potrebbe far pensare al contratto. In
realtà, si ritiene che, nel caso in esame, la costituzione del fondo
patrimoniale si abbia con due dichiarazioni unilaterali: la
dichiarazione del terzo e l’accettazione dei coniugi. Non c’è, invece,
l’accordo,l’intesatipicadelloschemacontrattuale.
Al terzo comma si stabilisce: “La costituzione può essere fatta anche
durante il matrimonio”. Questa disposizione risulta, probabilmente,
superflua perché è abbastanza scontato che il fondo patrimoniale
vengacostituitoduranteilmatrimonio.
Infine,all’ultimocommadellanormaincommentosilegge:“Ititolidi
creditodevonoesserevincolatirendendolinominativiconannotazione
delvincolooinaltromodoidoneo”.
96
Il successivo articolo 168 c.c. – “Impiego ed amministrazione del
fondo” – al primo comma recita: “La proprietà dei beni costituenti il
fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia
diversamentestabilitonell'attodicostituzione”.
Tale norma suscita una serie di perplessità. Innanzitutto, la
formulazionenonèperfetta:sidicetuttoedilcontrarioditutto.
In secondo luogo, occorre sottolineare che la proprietà dei beni,
oggetto del fondo, non è determinante per il raggiungimento dello
scopo del soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Per il
soddisfacimentodeibisognidellafamigliaè,infatti,sufficientechesui
benichelocostituiscosiaappostounvincolodidestinazione.
L’articolo 169 c.c. – “Alienazione dei beni del fondo” – stabilisce: “Se
non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si
possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni
delfondopatrimonialesenonconilconsensodientrambiiconiugie,se
vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con
provvedimentoemessoincameradiconsiglio,neisolicasidinecessitào
diutilitàevidente”.
Ancora, all’articolo 170 c.c. – “Esecuzione sui beni e sui frutti” – si
legge: “L'esecuzionesuibenidelfondoesuifruttidiessinonpuòaver
luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per
scopiestraneiaibisognidellafamiglia”.
Infine,l’articolo171c.c.–“Cessazionedelfondo”–cosìstabilisce:“La
destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello
scioglimentoodellacessazionedeglieffetticivilidelmatrimonio.
Sevisonofigliminoriilfondodurafinoalcompimentodellamaggiore
etàdell'ultimofiglio.Intalecasoilgiudicepuòdettare,suistanzadichi
viabbiainteresse,normeperl'amministrazionedelfondo.
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Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni
altracircostanza,ilgiudicepuòaltresìattribuireaifigli,ingodimentoo
inproprietà,unaquotadeibenidelfondo.
Senonvisonofigli,siapplicanoledisposizionisulloscioglimentodella
comunionelegale”.
Un’altraipotesidiimpiegospecificodelconcettodidestinazionelasi
rinviene nell’ambito dell’articolo 2447 bis c.c. – “Patrimoni destinati
Ipatrimoni
destinatiaduno
specificoaffare
adunospecificoaffare”.
Siamo nell’ambito delle norme che sono state inserite nel Codice
Civileconlaleggediriformadeldirittosocietariodel2004.
Secondoquantostabilitodall’articolo2447bisc.c.lasocietàpuò:“a)
costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via
esclusivaadunospecificoaffare”.Inquestoprimocaso,l’interesseche
deveessereperseguitoèquellocheèpropriodiunospecificoaffare.
E’ questo ciò a cui è destinato il soddisfacimento che deriva da quei
beni che costituiscono il patrimonio che può essere utilizzato solo a
quellospecificofine.
All’articoloincommentosiaggiungechelasocietàpuò:“b)convenire
che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al
rimborsototaleoparzialedelfinanziamentomedesimosianodestinatii
proventidell’affarestesso,opartediessi”.
La destinazione dei beni ad uno specifico affare è un fenomeno di
caratteregiuridicochecaratterizzaladestinazionestessa.
In questo caso, quindi, la manifestazione di volontà della società
finalizzaqueibeniesclusivamentealsoddisfacimentodiunospecifico
affare.
Ladestinazionedibeniadunospecificoaffarenasce,exarticolo2447
terc.c.,conunadeliberazionedellasocietà.
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3. L’atto di destinazione di cui all’articolo 2645 ter del codice
civile.
L’introduzione della disciplina del fenomeno dei patrimoni destinati
adunospecificoaffareha,nell’ambitodelnostroordinamento,aperto
le porte alla successiva introduzione dell’atto di destinazione di cui
all’articolo2645terc.c.che,comevedremo,rappresentaunulteriore
ipotesidiimpiegospecificodelconcettodidestinazione.
Prima di procedere con l’analisi approfondita del contenuto
dell’articolo2645terc.c.èopportunofareunapremessaintroduttiva.
Sivuole,infatti,richiamarel’attenzionesulcontenutodell’articolo6–
“Istituzioneditrust,vincolididestinazioneefondispecialicompostidi
Art.6l.n.
112/2016
benisottopostiavincolodidestinazione” – della Legge, n. 112, del 22
giugno 20161, il quale, al primo comma, prevede: “I beni e i diritti
conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui
all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali
dicuialcomma3dell'articolo1,istituitiinfavoredellepersonecon
disabilitàgravecomedefinitadall'articolo3,comma3,dellalegge5
febbraio1992,n.104,accertataconlemodalitàdicuiall'articolo4
dellamedesimalegge,sonoesentidall'impostasullesuccessionie
donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decretolegge3ottobre2006,n.262,convertito,conmodificazioni,dallalegge
24novembre2006,n.286,esuccessivemodificazioni”.
Nella norma vengono richiamati, come riferimento di carattere
specifico, tre fenomeni: l’atto di destinazione di cui all’articolo 2645
terc.c.,ilnegoziofiduciarioediltrust.
Sono,quindi,questiifenomenidicuicioccuperemoecherientrano
nelconcettospecificodidestinazione.
1Lalegge,n.112,del22giugnodel2016contiene“Disposizioniinmateriadiassistenzainfavoredelle
personecondisabilitàgraveprivedelsostegnofamiliare”.
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Ilprimofenomenocheanalizzeremoèquellodell’attodidestinazione
dicuiall’articolo2645terdelcodicecivile.
Comeabbiamogiàaccennato,l’articolo2645terc.c.–“Trascrizionedi
attididestinazioneperlarealizzazionediinteressimeritevoliditutela
riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad
altrientiopersonefisiche”–cosìrecita:“Gliattiinformapubblicacon
cuibeniimmobiliobenimobiliiscrittiinpubbliciregistrisonodestinati,
perunperiodononsuperioreanovantaannioperladuratadellavita
della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi
meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche
amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo
1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere
opponibileaiterziilvincolodidestinazione;perlarealizzazioneditali
interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche
durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti
possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di
destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto
previstodall’articolo2915,primocomma,soloperdebiticontrattiper
talescopo”.
Innanzitutto, è necessario chiarire quale sia la natura giuridica
dell’attodidestinazione.
È possibile chiedersi se sia possibile la stipulazione dell’atto di
Lanatura
giuridica
dell’attodi
destinazione
destinazione informabilateraleattraverso,peresempio,unaccordo
fraconferenteebeneficiario.
Talepossibilità,anchesenondeveesseretotalmenteesclusa,suscita
delle perplessità. È difficile che nell’ambito della materia della
destinazione si possa parlare di contratto in senso stretto in quanto
l’intesacontrattuale,cherisultadall’articolo1321delc.c.,nonèfacile
chesirealizziconfinalitàdidestinazione.
100
Nella materia dell’atto di destinazione si può, tutt’al più, avere un
meccanismodicaratterecontrattuale,intesoinsensolato,fratitolare
del bene e beneficiario dell’atto di destinazione; ciò, in quanto la
destinazioneimplical’eserciziodifacoltàcheappartengonoallasfera
giuridica del conferente – titolare del bene e non di facoltà che
appartengoallasferagiuridicadelbeneficiariodell’atto.
Laprimadomandachesiponeanalizzandoilcontenutodell’articolo
2645 ter c.c. è la seguente. Nell’ambito dell’articolo 2645 ter la
destinazioneèvistaconriferimentoaibeniimmobilieaibenimobili
Possibilitàdi
aversi
destinazionein
ordineabeni
mobili
registratiesirichiede,appunto,latrascrizione.
A proposito di ciò occorre, pertanto, domandarsi se si possa avere
atto di destinazione in riferimento alla totalità dei beni includendo,
quindi,oltreaibeniimmobiliemobiliregistrati,ancheibenimobili.
È chiaro che, per quanto concerne un eventuale atto di destinazione
aventeadoggettobenimobili,nonsipossaparlareditrascrizioneed
è, altrettanto, evidente che mancano ulteriori elementi. Si potrebbe
pensarealpossessomaesso,nonessendoidoneoagarantirecheun
determinato bene venga utilizzato esclusivamente per la
realizzazionediunospecificointeresse,nonpuòraggiungerefinalità
omologheallatrascrizione,soprattuttoperquantoconcerneglieffetti
versoiterzi.
Pertanto, si potrà avere destinazione anche con riferimento a beni
mobili ma non con riferimento ad una potenzialità di risultato che è
propria dell’istituto della trascrizione nell’ambito dell’articolo 2645
terdelcodicecivile.
Insecondoluogo,nell’articoloc’èunriferimentoallemodalitàconcui
deveessereformulatol’attodidestinazione.Siparla,infatti,di“attiin
Attoinforma
pubblica
forma pubblica”, per cui, l’atto deve essere redatto rispettando
specifiche formalità, in modo tale che lo stesso possa risultare
101
trascrivibile.
L’atto deve, in secondo luogo, imprimere una finalità in ordine alle
possibilitàdiutilizzazionedibeniimmobiliomobiliregistratiedeve
avereunacertadurataneltempo(“novantaannioperladuratadella
vitadellapersonafisicabeneficiaria”).
Si tratta, nella sostanza, di specifiche modalità di realizzazione
dell’atto di destinazione che risultano necessarie ai fini della
trascrizionedell’attostesso.
Per quanto concerne gli interessi che devono essere perseguiti con
l’atto di destinazione, essi possono essere, innanzitutto, propri di
“persone con disabilità” – in tal caso l’atto è volto a soddisfare le
esigenze,divitaodiattività,chesonopropriedellapersonadisabile–
odinteressipropridi“pubblicheamministrazioni”.
Nella lettera dell’articolo c’è, poi, un’apertura, per così dire,
generalizzata; si dice, infatti, che l’atto di destinazione può essere
Riferimento
all’articolo
1322/2c.c.
finalizzato,anche,allarealizzazionediinteressimeritevolidituteladi
“entiopersonefisicheaisensidell’articolo1322,secondocomma”.
A questo proposito, leggiamo l’articolo 1322 c.c. – “Autonomia
contrattuale” – il quale dispone che le “parti possono liberamente
determinareilcontenutodelcontrattoneilimitiimpostidallalegge”.Al
secondo comma si aggiunge: “Le parti possono anche concludere
contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina
particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di
tutelasecondol’ordinamentogiuridico”.
L’articolo, di cui sopra, si colloca nell’ambito della disciplina dei
contrattietendeaspecificareleipotesidistipulazionedelcontratto
incerticasi.
Il secondo comma, in particolare, riconosce la possibilità di
concluderecontratti,chenonappartengonoaitipidisciplinatiinsede
102
normativa, purché essi realizzino “interessi meritevoli di tutela
secondol’ordinamentogiuridico”.
Lasuddettaformula,chechiudeilsecondocommadell’articolo1322
c.c.,èunaformuladicaratteregeneralechel’interpreteèchiamatoa
chiarirenelsuosignificato.
Vista la vaghezza della formula adottata, però, nonostante i vari
tentativiinterpretativichesonostatifattinelcorsodeglianni,ancora
nonèchiarocosaillegislatore,effettivamente,intendaconladicitura
“interessimeritevoliditutelasecondol’ordinamentogiuridico”.
Pertanto, il riferimento, contenuto nell’ambito dell’articolo 2645 ter
c.c.,all’interessedicuiall’articolo1322/2c.c.,accordaunapossibilità
di selezione all’interprete senza, però, dire cosa ammettere e cosa,
viceversa,escludere.
È evidente che il legislatore dando, nell’articolo 2645 ter c.c., una
rilevanza all’interesse privato amplia le cose in maniera, sotto certi
aspetti, preoccupante rendendo l’atto di destinazione estensibile a
svariateipotesi.
Nell’articolo 2645 ter si dice, anche, che gli atti di destinazione
“possono essere trascritti”. L’utilizzo del termine “possono” potrebbe
far pensare ad un’alternativa, ad una possibilità di scelta tra
trascrizione o non trascrizione dell’atto. In realtà, al di là
dell’utilizzazione del verbo potere, non esiste un’alternativa perché
l’atto di destinazione non trascritto non raggiunge gli interessi
specificiadessoconnessi.
Gli interessi connessi alla stipulazione (e trascrizione) dell’atto di
destinazione sono quelli indicati nella parte finale dell’articolo 2645
ter: “Ibeniconferitieilorofruttipossonoessereimpiegatisoloperla
realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di
103
esecuzione,salvoquantoprevistodall’articolo2915,primocomma,solo
perdebiticontrattipertalescopo”.
Aquestopunto,occorredomandarsiqualesiailsignificatodiquesta
ultimapartedell’articolochestiamoanalizzandoe,quindi,qualisono
Effettidell’attodi
destinazione
glieffettichescaturisconodallatrascrizionedell’attodidestinazione.
Esso finalizza, innanzitutto, lo svolgimento delle attività perché le
attivitàchedevonoessererealizzateconriferimentoall’utilizzazione
dei beni sono soltanto quelle previste per il conseguimento della
finalitàdidestinazione.
Ciò implica un’ulteriore domanda: quando si parla di atto di
destinazionesignificachesivalorizzaunsolointeressedaperseguire
in riferimento al godimento di beni specifici, per cui, chi realizza
quella specifica attività, ai fini della destinazione, è responsabile del
risarcimento del danno? Potrebbe il beneficiario dell’atto di
destinazione agire, nei confronti del titolare dei beni, perché non è
stato conseguito l’interesse che costitutiva la sostanza della
destinazione?
La risposta a questa domanda deve essere, evidentemente, positiva.
Ciò perché, se si è costituito un atto per un certo fine e,
successivamente, si è proceduto alla trascrizione dell’atto stesso,
significa attribuire al beneficiario della destinazione la rilevanza
giuridicadiagireperlatuteladelsuointeresse.
Pertanto, se il conferente non ha utilizzato, tecnicamente, i beni
conferiti per il perseguimento di quel certo interesse, il beneficiario
dell’atto di destinazione ha, certamente, la possibilità di agire per il
risarcimentodeidannisubiti.
Veniamo,ora,adesaminareilrapportochesussistefral’articolo2645
terel’articolo2740delcodicecivile.
Attodidestinazione
eresponsabilità
patrimoniale
L’articolo 2740 – “Responsabilità patrimoniale” – così recita: “Il
104
debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi
benipresentiefuturi.
Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi
stabilitidallalegge”.
L’articolo 2645 ter c.c. rientra, evidentemente, fra le ipotesi
eccezionali dell’articolo 2740/2 c.c. in cui la responsabilità
patrimoniale in senso pieno, prevista, dal primo comma dello stesso
articolo,vieneridotta.
L’atto di destinazione è, nella sostanza, un’ipotesi eccezionale di
carattereriduttivodelprofiloattinenteallaresponsabilità.
Daquantodettofinora,emerge,conchiarezza,chel’articolo2645ter
c.c.è,nellasostanza,unsaltonelvuoto.
Tale norma, infatti, rispetto all’atto di destinazione, esaurisce
solamente il problema della trascrizione e non si preoccupa di
risolverelequestionirelativeallasostanzadell’attodidestinazione.
Altra questione riguarda l’eventuale mancanza della trascrizione.
Evidentementese,nell’ambitodiquestaipotesi,mancalatrascrizione
vienemenolapossibilitàdirealizzazionediquegliinteressispecifici
proprideicreditori.
3.1. I fondi comuni di investimento. Analisi della sentenza della
CortediCassazionen.16605del2010.
L’argomentocheandremoatrattarediseguitodeveessere,inprimo
Premessa
luogo, collocato nell’ambito di una serie di altri fenomeni che
caratterizzano attività di carattere speculativo, o per meglio dire, di
investimento.
Ilfenomenoèparticolarmenteampioconlaconseguente,necessaria,
analisidiunapluralitàdiistituti(peresempio,tuttalacategoriadegli
105
investimentiimmobiliari,ilmontetitoli).Generalmente,talifenomeni
rientrano,percosìdire,nell’ambitodicompetenzadelcommercialista
ma, in certi casi, essi possono porre dei problemi che suscitano
l’attenzione del privatista. Vedremo nella sentenza che verrà, di
seguito, analizzata come, in realtà, i fondi comuni di investimento
pongono,peresempio,tuttaunaseriediproblemiconcettuali,nuovi
rispetto al passato, che necessitano di una riflessione di tipo
giuridico.
L’argomento dei fondi comuni di investimento meriterebbe una
trattazionepiùampiarispettoaquellacheverrà,diseguito,proposta.
Inquestasede,infatti,cilimiteremoaproporredelleosservazionidi
carattere generale sui fondi comuni di investimento senza, però,
analizzare la molteplicità di profili ed aspetti che caratterizzano tale
figura.
A tal proposito, occorre considerare il contenuto dell’articolo 36 del
Art.36T.U.F.
T.U.F. (“Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria”) – “Fondi comuni di investimento – il quale, al primo
comma,stabiliscecheilfondocomunediinvestimento“ègestitodalla
società di gestione del risparmio che lo ha istituito o dalla società di
gestione subentrata nella gestione, in conformità alla legge e al
regolamento”.
Al quarto comma del medesimo articolo si aggiunge: “Ciascun fondo
comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo,
costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal
patrimoniodellasocietàdigestionedelrisparmioedaquellodiciascun
partecipante,nonchédaognialtropatrimoniogestitodallamedesima
società;delleobbligazionicontrattepercontodelfondo,laSgrrisponde
esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale
patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di
106
gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei
creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli
stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse
soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di
gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse
propriooditerzi,ibenidipertinenzadeifondigestiti”.
Pertanto,ilfondocomunediinvestimentorilevagiuridicamentesulla
base del riferimento alla destinazione e costituisce, quindi, un
patrimonio autonomo, nel senso che è differenziato rispetto al
patrimonio dei soggetti partecipanti al fondo ed al patrimonio della
societàdigestione.
I fondi comuni di investimento rappresentano, nella sostanza, una
modalità specifica di destinazione che deriva dall’investimento
realizzato dai soggetti partecipanti , con la conseguenza che, come
abbiamo detto sopra, il patrimonio autonomo del fondo costituisce
un’entità a sé stante. L’utilizzazione di tale massa patrimoniale è
finalizzataadinterventinelsettoredellagestionedelrisparmio.
Pertanto,lamateriadeifondicomunidiinvestimento,perquelcheci
interessa in questa sede, rientra nell’ambito del fenomeno della
destinazione:lamassapatrimoniale,nonrilevatantocomestrumento
peracquistareunbene,marilevainterminididestinazione,essendo
lastessafinalizzataallosvolgimentodiattivitàdiinvestimento.
Ladisciplinadeifondicomunid’investimentoècompletatadaquanto
stabilitodall’articolo37T.U.F.–“Regolamentodelfondo”.
Perquantoconcernelarilevanzagiurisprudenzialedeifondicomuni
di investimento, è opportuno analizzare la sentenza della Corte di
Cass.n.
16605/2010
Cassazione,n.16605,del15luglio2010.
La vicenda inizia di fronte al Tribunale di Bari nell’ambito di una
proceduraconcorsuale.Insedefallimentareilgiudicedelegatovende
107
all’asta un certo immobile, appartenente alla società fallita, ad una
societàdigestionedelrisparmiolaqualeloacquistapercontodiun
suofondo.
Nell’ambito della suddetta vendita immobiliare si pone, però, il
problema di stabilire il soggetto nei confronti del quale deve essere
fatto il decreto di trasferimento. Nella sostanza, occorre stabilire se
l’aggiudicazione debba essere fatta nei confronti della società di
gestionedelrisparmio,oppure,neiconfrontidelfondocomune.
La sentenza in commento, quindi, affronta il problema della natura
giuridica del fondo comune di investimento che implica delle
riflessionicircaiconcettichedevonoessereutilizzati.
Posto il problema del soggetto aggiudicatario, sia il Giudice delegato
del fallimento, sia il Tribunale di Bari negano che il decreto di
trasferimento dell’immobile sia imputato direttamente nei confronti
delfondocomunediinvestimento.
In particolare, nella sentenza di merito si legge che il fondo e la
societàsonosoggettidistinti,però,avendolasocietàagitonell’ambito
dellaprocedurapercontodelfondomanoninnomediesso,nonera
possibile fare un’intestazione immediata dell’immobile al fondo
comune. Nella sostanza, quindi, l’immobile doveva essere intestato
alla società di gestione la quale, a sua volta, doveva ritrasferirlo al
fondo comune di investimento attraverso il meccanismo tipico del
mandatosenzarappresentanza.
La società di gestione, contro il suddetto provvedimento di merito,
propone ricorso in Cassazione. In particolare, in sede di ricorso, la
società ritiene che, nel caso di specie, non sarebbero necessari i due
passaggi di proprietà, prospettati dal Tribunale di Bari, potendo
l’immobile essere intestato immediatamente al fondo. Interessante
appare, anche, il controricorso presentato dalla curatela del
108
fallimento la quale sostiene che la società di gestione non sia
legittimata a proporre in proprio ricorso per Cassazione, in quanto
essa ha partecipato alle fasi di merito del procedimento, non in
proprio,maqualegestoredelfondocomunediinvestimento.
LaCortediCassazionerigettasiailricorsoprincipaledellasocietàdi
gestione,siailcontroricorsopresentatodallacurateladelfallimentoe
riforma la motivazione del provvedimento di merito adottando una
decisioneoppostarispettoalTribunalediBariilqualeritenevachela
societàdigestioneedilfondofosseroduesoggettidistinti.
Nello specifico, i giudici di Roma, ritengono che si abbia un unico
soggettogiuridicocheèappuntolasocietàdigestionedelrisparmio.
Mentreilfondocomunenonèunsoggettogiuridicomaèunicamente
un patrimonio destinato sottoposto ad un vincolo specifico per
quanto concerne, nella sostanza, la sua aggredibilità da parte dei
creditori.
PerargomentarelasuaposizionelaCassazione,innanzitutto,esclude
chel’idea,giàemersainpassato,cheilfondocomuned’investimento
sia un’ipotesi particolare di comunione. Ciò, perché i soggetti
investitori non sono dei comproprietari ma sono, in realtà, dei
creditoridellasocietàdigestione.
Aseguitoditaleesclusionerimangono,quindi,percorribilisoltantole
due alternative del riconoscimento, o meno, della soggettività
giuridica del fondo.La soggettività giuridica del fondo comune era
statainpassatoaffermatadalConsigliodiStatoinunpareredel1999
nelquale,appunto,siritenevachesocietàdigestioneefondofossero
duesoggettidistinti.
La Cassazione, di fronte alle due alternative, decide di negare la
soggettività al fondo: esiste un unico soggetto giuridico, la società,
109
all’internodellaqualesipuòriscontrarelapresenzadiunpatrimonio
separatorappresentatodalfondocomunediinvestimento.
LasceltadellaCortesibasasutregruppidiargomentazioni.
In primo luogo, un’argomentazione di tipo letterale secondo cui i
termini
(“autonomia”;
“separazione”;
“distinzione”),
utilizzati
frequentemente dal legislatore nella disciplina dell’istituto, piuttosto
che essere chiari indici della soggettività del fondo, sono, secondo la
Cassazione, il frutto di una poca attenzione del legislatore che li ha
usati indistintamente senza prestare attenzione al loro reale
significatotecnico.
In secondo luogo, la Corte utilizza un’argomentazione legata alla
struttura dell’istituto. Secondo essa, infatti, il fondo non è dotato di
una propria autonomia nel senso che non ha un suo potere di
autodeterminazione essendo la sua gestione rimessa esclusivamente
allasocietàdirisparmio.
Allo stesso modo, il fondo non ha, neppure, una struttura
organizzativa in grado di interagire con i terzi i quali possono
rapportarsi,esclusivamente,conlasocietàdigestione.
Interzoluogo,l’argomentazionepiùdecisivaappareesserequellache
si fonda sulla ratio della normativa in materia di fondi comuni di
investimento.
Ebbene, la normativa, alla quale abbiamo fatto riferimento
precedentemente,haloscopoditutelaregliinvestitorifacendosìche
coloro che investono in un fondo non debbano subire conseguenze
negativedaattività,estraneealfondo,posteinesseredallasocietàdi
gestione.
La ratio della normativa, quindi, consiste nel dare una tutela,
attraversolaseparazionepatrimoniale,agliinvestitori.
110
Il riconoscimento di due distinti soggetti giuridici sarebbe
controproducente rispetto alla suddetta ratio di tutela in quanto,
dinanzi a due soggetti distinti, gli investitori potrebbero aggredire
solamenteilfondoenonancheilrestantepatrimoniodellasocietàdi
gestione. Pertanto, parlare di due soggetti diminuisce la tutela degli
investitori contrastando con la ratio della normativa in materia di
fondicomunidiinvestimento.
Per tutte le suddette ragioni, la Cassazione ritiene che non sia
ammissibilericonoscereunapropriasoggettivitàgiuridica,distintada
quelladellasocietà,alfondo.
Da ciò consegue l’impossibilità di procedere ad un’intestazione
direttadell’immobilealfondocomunediinvestimentoche,comegià
detto, per la Corte è privo di soggettività giuridica.Ad avviso della
Cassazione si potrebbe, casomai, trascrivere il decreto di
trasferimento
nei
confronti
della
società
ed
aggiungere
un’annotazione dalla quale risulta l’esistenza del vincolo di
destinazione derivante dall’esistenza del fondo comune di
investimento.
Sulla sentenza in commento possono essere fatte alcune brevi
considerazioni.
Nellapronunciasifariferimentoalfenomenodellacomunione,come
strumento adatto a proporre una visione, non tanto distinta delle
massepatrimoniali,macomplessivadelfondo,immaginando,quindi,
un passaggio dallo schema individuale allo schema, appunto, della
comunione.
Il termine stesso utilizzato per definire il fenomeno in commento
richiama alla mente lo schema della comunione: si parla, infatti, di
fondi comuni d’investimento. Attraverso l’impiego del termine
111
“comune”, aggiunto al termine “fondo” si evoca, inevitabilmente,
l’immaginedellacomunione.
Si ritiene, quindi, che sia un po’ difficile liberarsi, come ha fatto la
Cassazione,delrichiamoalloschemadellacontitolarità.
3.2.Ladestinazionedelpadredifamiglia:analisidellasentenza
dellaCortediCassazionen.13534del2012.
In riferimento al concetto generale di destinazione, proponiamo lo
Cass.n.13534/11
studio della sentenza della Corte di Cassazione, n. 13534, del 20
giugno2011,inmateriadidestinazionedelpadredifamiglia.
In questo caso, un soggetto – proprietario di una strada privata –
agisce, in negatoria servitutis, nei confronti di due soggetti che
pretendevanodiavereunaservitùdipassaggiosullastradasuddetta.
Iduesoggetticonvenutirispondevanosostenendodiaveracquistato
la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia ex
articolo1062delcodicecivile.
Il Tribunale rigetta la domanda dell’attore che, viceversa, viene
accoltadallaCorted’AppellodiTorino.
Inparticolare,ilgiudicedisecondogradoricostruiscetuttiipassaggi
intermedidelfondoinquestionefinoallasituazioneattualeediceche
l’attore(proprietariooriginariodeiduefondiserventeedominante)
aveva,inprimoluogo,conunattonotariledel1982,concessoadun
soggetto (dante causa dei convenuti) un diritto personale di
parcheggiosullastradainquestione.Dirittoche,inquantotale,risulta
intrasmissibile mortiscausa, non cedibile a terzi e di durata limitata
allavitadell’acquirente.
112
In secondo luogo, l’attore, con un atto notarile del 1962, aveva
trasferito a terzi un ulteriore porzione del fondo e, contestualmente,
aveva espressamente concesso agli acquirenti una servitù di
passaggio.
Sullabasediciò,laCorted’AppellodiTorinoritieneche,nelcasodi
specie, si debba escludere l’esistenza della servitù di passaggio
perché, se questa fosse stata esistente, sarebbe stato superfluo
prevedere il diritto di parcheggio, in quanto quest’ultimo sarebbe
statoricompresenellaconcessionedeldirittodipassaggio.
A fronte della decisione d’appello, i due soggetti che sostenevano
l’esistenzadellaservitùdipassaggioricorronoperCassazione.
Innanzitutto,essisostengonocheilparcheggioècosadiversarispetto
alla servitù di passaggio perché il passaggio è indipendente dal
parcheggio. Pertanto, il silenzio del proprietario originario dei fondi,
inmeritoallacostituzionedellaservitùdipassaggio,nell’attonotarile
del1982,nonescludelacostituzionedellastessaperdestinazionedel
padre di famiglia secondo quanto previsto dall’articolo 1062 del
codicecivile.
In secondo luogo, i ricorrenti richiamano le norme relative
all’interpretazione del contratto (articoli 1362 e 1363 c.c.) e
ritengonochelaCorted’Appellononhaconsideratoilfattochel’atto
divenditadel1982,nelsuocomplesso,nonescludel’imposizionedi
unaservitùdipassaggio.
Infine, i ricorrenti dicono che il confronto fra i due atti (quello del
1962 e quello del 1982) fatto dal giudice di secondo grado non ha
nessunrilievoperché,almomentodell’attodel1962,lastrada,sucui
essisostengonodiaverelaservitùdipassaggio,nonesisteva.
113
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. La motivazione della
sentenza, in particolare, si fondo sul contenuto dell’articolo 1062,
comma2,codicecivile.
Nello specifico, al secondo comma dell’articolo 1062 c.c. si stabilisce
che se “i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario,
senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende
stabilitaattivamenteepassivamenteafavoreesopraciascunodeifondi
separati”.
Pertanto, se vi è una “disposizione relativa alla servitù” questa
impedisce lo stabilirsi della servitù per destinazione del padre di
famiglia,nonostantelostatodifattopreesistente.
Il punto centrale della questione consiste, quindi, nell’interpretare e
nello stabilire cosa debba intendersi per “disposizione relativa alla
servitù”.
Tale disposizione non può essere desunta da comportamenti
concludenti, ma deve sostanziarsi in una clausola in cui si stabilisce
espressamente di voler escludere il sorgere della servitù per
destinazionedelpadredifamiglia;oppureinunaqualsiasiclausolail
cuicontenutosiaincompatibileconilsorgeredellaservitù.
Partendodaquestapremessagenerale,laCassazioneritieneche,nel
caso in esame, il giudice di secondo grado abbia basato l’esclusione
dell’esistenza della servitù di passaggio su tre elementi specifici,
nessunodeiqualirisultaperòdeterminante.
Il primo elemento utilizzato dalla Corte d’Appello era rappresentato
dallaclausoladell’attodel1982che,comaabbiamovisto,attribuivail
dirittopersonalediparcheggio.
Tale clausola, però, per la Cassazione non è di per sé incompatibile
con la costituzione della servitù di passaggio ex articolo 1062 del
codicecivile.Conessasiattribuisce,infatti,undirittodiparcheggioal
114
quale può aggiungersi una servitù di passaggio: il diritto di
parcheggio andrebbe ad attribuire al titolare un’utilità aggiuntiva,
consistentenellapossibilitàdilasciareunveicoloinsostasullastrada.
IlsecondoelementoutilizzatodallaCorted’Appelloerarappresentato
dal contenuto del precedente atti del 1962, con il quale,
espressamente,venivaattribuitaunaservitùdipassaggioadunterzo
soggetto. Questa circostanza è, per la Cassazione, di per sé priva di
rilievo.Essa,innanzitutto,èclausolainseritainunaltrocontrattoed,
in secondo luogo, non ha neppure rilievi in riferimento alla
valutazione del comportamento del proprietario del fondo. Essa,
infatti,cidicesemplicementecheilproprietarioeraconsapevoledella
differenzatraservitùdipassaggioedirittodiparcheggiomaciònonè
incompatibile con la costituzione della servitù per destinazione del
padredifamiglia.
Infine, il terzo elemento utilizzato dalla Corte d’Appello consisteva
nella considerazione di un dato di fatto perché il giudice di secondo
grado riteneva che, se le parti non avessero voluto escludere la
costituzione della servitù di passaggio, non ci sarebbe stata la
necessità di prevedere il diritto di parcheggio. Anche tale
considerazione, però, non è determinante al fine di escludere la
servitùperdestinazionedelpadredifamiglia.Sitratta,infatti,diuna
valutazionecheriguardalemotivazionidiconvenienzadell’attoeche,
quindi,rientranellasferainternaesoggettivadelleparti.Inseconda
battuta, poi, come abbiamo detto, si tratta di una valutazione di un
dato di fatto, mentre, per escludere la costituzione di una servitù ex
articolo 1062 c.c., è, quantomeno, necessaria la sussistenza di una
clausolaincompatibile.
La Cassazione, quindi, non rinvenendo, in nessuno degli elementi
considerati nella sentenza di secondo grado, l’esistenza di una
115
clausola incompatibile con la costituzione di una servitù per
destinazione del padre di famiglia, accoglie il ricorso e ritiene
sussistente,exarticolo1062c.c.,laservitùdipassaggio.
3.3.Ilfondopatrimonialeedilconcettodibisognidellafamiglia:
TribunaleLecce,24agosto2012.
Unodeifenomenicheabbiamoricompresoall’internodelconcettodi
destinazioneèquellodelfondopatrimoniale.
Apropositodiciò,proponiamol’analisidellasentenzadelTribunale
di Lecce del 24 agosto 2012, la quale, come vedremo, ci offre
Trib.Lecce,
24/08/2012
un’interpretazioneampiadelconcettodibisognidellafamiglia.
La vicenda fattuale parte da una condanna penale, a carico di un
commercialistache,inquantosindacodiunaS.p.A.,vienecondannato
perilreatodibancarotta.
La società viene, successivamente, dichiarata fallita ed il curatore
fallimentare,inforzadellasentenzapenaledicondanna,agiscecontro
il commercialista, per ottenere il risarcimento dei danni. Allo stesso
scopo, il curatore fallimentare pignora anche un bene immobile di
proprietàdelcommercialista.
Contro l’azione suddetta, il commercialista e la moglie sollevano
un’eccezione, sostenendo che il bene pignorato costituiva oggetto di
un fondo patrimoniale e, quindi, non poteva essere aggredito per
debitiestraneiaibisognidellafamiglia.
A causa dell’eccezione sollevata dai coniugi, la procedura esecutiva
viene sospesa ed il curatore fallimentare propone opposizione alla
sospensione.
116
Pertanto, la sentenza che stiamo analizzando ha ad oggetto la
decisione, in ordine all’opposizione presentata dal curatore
fallimentare.NellasostanzailTribunalediLeccedovràdecideresela
presenza del fondo patrimoniale possa, o meno, impedire il
pignoramentodelbeneoggettodelfondomedesimo.
Il Tribunale, come vedremo, ammette la pignorabilità del bene,
nonostante la presenza del vincolo di destinazione. In particolare,
quattrosonoiprofilievidenziatidalgiudici.
Ilprimoprofiloconcerneilconcettodibisognidellafamiglia.
Tale concetto non è di facile interpretazione perché, per come è
formulato,siprestaafaciligeneralizzazioniedastrazioni.
Ledifficoltànell’individuazionediunconcettoprecisodibisognidella
famiglia sono, in un certo modo, amplificate dalla possibilità di
proporreduediverseconcezionidifamigliaediconseguenzadifondo
patrimoniale.
Lafamigliapuòessereintesa,inmodotradizionale,comeistituzione.
In tal senso, il fondo patrimoniale ha come obbiettivo quello di
valorizzare l’ente familiare, rispetto ai singoli soggetti che lo
compongono.
La famiglia, viceversa, può essere considerata come l’insieme dei
singoli soggetti che la compongono, con la conseguenza che il fondo
patrimonialeèchiamatoasoddisfareibisognideisingolisoggetti.
Queste due diverse concezioni si riflettono, inevitabilmente, sul
concettodibisognidellafamigliaperchéèopportunodistinguerefra
esigenze della famiglia in senso lato ed esigenze dei suoi singoli
componenti.
Tale differenziazione, però, non è di facile soluzione perché, molto
spesso, le esigenza della famiglia in senso lato si confondono con le
esigenzedeisuoisingolicomponenti.
117
In altre parole, non è facile stabilire quali siano gli interessi della
famiglia nella sua totalità e quali siano gli interessi, per così dire,
personalidiognisuocomponente.
Vista la suddetta difficoltà, il Tribunale di Lecce tenta di ricostruire,
sulla base di alcuni riferimenti storici, un concetto più definito di
bisognidellafamiglia.
A livello storico, prima della riforma del diritto di famiglia del ’75 –
chehaintrodottoilfondopatrimoniale–esistevanoaltridueistituti:
ladote2eilpatrimoniofamiliare.3
L’indagine storica, portata avanti dal giudice di Lecce, si sofferma
sullagiurisprudenzainmateriadidote,laqualeavevachiaritocheil
concettodibisognidellafamigliaricomprende,inmanieraampia,non
solo i bisogni di sussistenza, ma anche i debiti risarcitori ed, in
generale, tutte le operazioni economiche poste in essere per
incrementarelaproduttivitàdelpatrimoniodotale.
Dall’analisi della suddetta giurisprudenza emerge, quindi, che, già ai
tempi della dote, il concetto di bisogni della famiglia veniva
interpretatoinmanieraestensiva.
Questa impostazione giurisprudenziale viene portata avanti anche
dopol’introduzionedell’istitutodelfondopatrimoniale.
Nellospecifico,secondoilgiudicediLecce,l’interpretazioneestensiva
delconcettodibisognidellafamiglia,oggi,halasuagiustificazionein
unosquilibriopresentenelladisciplinadelfondopatrimoniale.
2Ladoteèunistitutochetraeoriginedaldirittoromano.Essoeracostituitodaunpatrimoniofornito
dalladonna(sposa),amministratodalmarito,vincolatoalsoddisfacimentodeglionerimatrimonialie,
quindi,nonalienabile,népignorabileperscopidiversi.
3 Il patrimonio familiare è stato introdotto nel 1939. Esso era rappresentato da un patrimonio
destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e, quindi, non alienabile, né pignorabile per
scopi diversi. L’istituto fu introdotto per predisporre un meccanismo di destinazione familiare più
moderno, non collegato alla diversità fra uomo e donna. Il patrimonio familiare, però, non ha avuto
moltosuccessoe,finquandoèrimastainvigore,sièsemprepreferitofarericorsoalladote.
118
L’istituto viene, infatti, disciplinato dal legislatore in modo tale da
apparire più appetibile, evitando che lo stesso rimanga inutilizzato
comeèsuccessoperilpatrimoniofamiliare.
Perquestomotivo,illegislatore,daunlato,riconoscelapossibilitàdi
alienare i beni del fondo, mentre, dall’altro lato, mantiene la non
pignorabilità dei beni per debiti estranei al soddisfacimento dei
bisognidellafamiglia.
Ciò crea uno squilibrio fra posizione dei coniugi e posizione dei
creditori, con la conseguenza che i fondi patrimoniali vengono
stipulati,confrequenza,alsoloscopodifrodareicreditori.
Tale squilibrio è stato corretto dalla giurisprudenza, attraverso
un’interpretazioneestensivadelconcettodibisognidellafamiglia.
In sede giurisprudenziale, infatti, il concetto in questione è stato
esteso anche all’attività lavorativa e all’attività speculativa, purché
inerentealleesigenzefamiliari.
Per quanto riguarda, in particolare, i debiti da lavoro, al fine di
ricomprendere anch’essi all’interno del concetto di bisogni della
famiglia,sidevefarriferimentoalcontenutodegliarticoli2e29della
Costituzione e all’articolo 143 c.c., il quale stabilisce che i coniugi,
oltreagliobblighidifedeltà,assistenza,collaborazioneecoabitazione,
hannoanchel’obbligodi“contribuireaibisognidellafamiglia”.
Per tale ragione, l’attività lavorativa è, necessariamente, collegata al
soddisfacimentodelleesigenzefamiliari,perciò,tuttiidebiticontratti
nell’esercizio di tale attività rientrano nel concetto ampio di bisogni
dellafamiglia.
Nel caso in esame, quindi, i debiti contratti dal commercialista nello
svolgimento della sua attività di sindaco dalla società fallita sono
inerentialsoddisfacimentodeibisognidellafamiglia.
119
Il secondo profilo, utilizzato dal giudice per sancire l’impignorabilità
del bene, riguarda il problema della natura extracontrattuale della
responsabilitàdelcommercialista.
Rispettoataleproblema,laCortediCassazionehagiàavutomododi
stabilire che, in caso di responsabilità extracontrattuale, bisogna
valutare, caso per caso, se il fatto illecito è inerente ai bisogni della
famiglia.
Il Tribunale di Lecce, però, decide di seguire una diversa
impostazione. Esso, infatti, ritiene che il fondo patrimoniale sia
sempreinopponibilealleobbligazionidafattoillecito.
Tale soluzione si basa su tre argomentazioni. Un primo argomento
letterale che fa leva sul contenuto dell’articolo 170 c.c. che, come
abbiamovisto,parladidebiti“contratti”,escludendolarilevanzadella
responsabilità extracontrattuale. Vi è, poi, un argomento di tipo
teleologico. L’articolo 170 c.c. stabilisce che il creditore non può
aggredire i beni del fondo patrimoniale qualora fosse a conoscenza
del fatto che tali debiti sono stati contratti per scopi estranei alle
esigenze della famiglia. Tale elemento di consapevolezza,
evidentemente, non può essere riferito al creditore per fatto illecito
chenonhamai,perovvimotivi,lavolontarietàelaconsapevolezzain
ordine all’insorgenza dell’obbligazione. Infine, il giudice richiama un
argomento sistematico che si fonda sull’esistenza di una regola
generale di inopponibilità di qualsiasi vincolo di destinazione,
rispetto ai debiti da fatto illecito. Tale regola generale è ricavata
dall’articolo2447quinquiesc.c.che,inmateriadipatrimonidestinati
ad uno specifico affare, fa salva la “responsabilità illimitata della
societàperleobbligazioniderivantidafattoillecito”.
120
Il terzo profilo esaminato dal Tribunale di Lecce parte dal
presuppostocheildebitoerasortoprimadellacostituzionedelfondo
patrimoniale.
A livello generale, la Cassazione ha avuto modo di sostenere
l’irrilevanza dell’anteriorità del debito, rispetto alla costituzione del
fondo.Ciòperchénelladisciplinadelfondopatrimonialenonèstata
riproposta quella norma che, in materia di patrimonio familiare,
prevedeva la necessità che il patrimonio fosso stato costituito prima
dell’insorgenzadeldebito.
IlTribunalediLecceè,però,diavvisodiverso.Secondoilgiudicenon
èpossibilesostenerel’irrilevanzadell’anterioritàdeldebitoperché,in
tal caso, vista l’assenza del fondo patrimoniale, manca, al momento
dell’insorgenza del debito, la consapevolezza del creditore richiesta
dall’articolo 170 codice civile. In termini generali, comunque,
ammettere l’irrilevanza dell’anteriorità del debito, significherebbe
ammettere l’irretroattività del vincolo di destinazione e ciò si
porrebbeincontrastoconilprincipiogeneralediliberacircolazione
dei debiti e con il principio della responsabilità patrimoniale di cui
all’articolo2740delcodicecivile.
Infine, con il quarto profilo, il giudice si sofferma su un aspetto
formale. I coniugi, per far valere l’impignorabilità del bene, avevano
prodottoingiudiziounestrattoperriassuntodelregistrodegliattidi
matrimonio,contenentel’annotazionedelfondopatrimoniale.
Taledocumento,però,nonèconsideratoidoneoaprovarel’esistenza
del fondo patrimoniale perché ha delle carenze sul piano
contenutistico (manca l’indicazione delle generalità delle parti; il
nomedelnotaiorogante;ladatadell’annotazione).
Pertanto, in considerazione dell’interpretazione estensiva del
concettodibisognidellafamigliataledaricomprendereancheidebiti
121
sortinell’eserciziodell’attivitàlavorativa,l’inopponibilitàdelfondoai
debitodifonteextracontrattuale,l’anterioritàdeldebitorispettoalla
costituzione del vincolo e l’inidoneità formale del documento
prodottoingiudiziodaiconiugi,ilgiudicediLecceritienecheilbene
sia pignorabile e che, quindi, la procedura esecutiva, prima sospesa,
possaprocedere.
3.4. L’inammissibilità dell’atto di destinazione puro ed il
richiamo all’articolo 1322 c.c.: Tribunale di Reggio Emilia, 10
marzo2015.
Passiamo, adesso, ad analizzare alcune importanti pronunce in
materiadiattodidestinazione.
La prima sentenza che proponiamo è quella del Tribunale di Reggio
Emiliadel10marzo2015.
La suddetta sentenza propone il problema del cosiddetto vincolo di
Trib.Reggio
Emilia
10/03/2015
destinazione puro a cui viene ricollegata un’interpretazione
restrittivadegliinteressimeritevoliditutelaexarticolo1322,comma
2,delcodicecivile.
Nelcasoinesame,unasocietàdileasingvantauntitoloesecutivonei
confronti di un certo soggetto. In virtù di tale titolo esecutivo, la
societàdileasingavviaun’azioneesecutivasudiunbeneimmobile,a
seguitodellaquale,procedealpignoramentodelmedesimobene.
Ilbeneimmobilepignoratorisulta,però,vincolatodall’apposizionedi
unvincolodidestinazioneexarticolo2645terdelcodicecivile.
Nellospecifico,ilsoggettoproprietariodell’immobilepignoratoaveva
apposto sullo stesso (prima del pignoramento) un vincolo di
destinazione, vincolando il bene medesimo al soddisfacimento delle
122
esigenze abitative e, in generale, dei bisogni della famiglia, ponendo
come termine finale dello stesso il compimento del quarantesimo
annodietàdellafiglia.
In ragione di ciò, il soggetto pignorato propone opposizione
all’esecuzionefacendovalereilcontenutodell’articolo2645terc.c.e
sostenendo che l’immobile in questione è, sostanzialmente,
impignorabileperchéibenioggettodell’attodidestinazionepossono
essere aggrediti soli per debiti contratti per lo scopo della
destinazione.
In particolare, essendo il debito in questione stato contratto con la
societàdileasingperscopiestraneialladestinazione,lacreditricenon
potevapignorareilbeneimmobile.
Il Tribunale di Reggio Emilia rigetta la tesi dell’opponente. Nello
specifico,duesonolequestionesucuisibasalapronunciadelgiudice
emiliano: in primo luogo, l’ammissibilità, o meno, di un negozio
destinatorio puro ed, in secondo luogo, l’interpretazione del
riferimentoall’articolo1322/2c.c.contenutonell’ambitodell’articolo
2645terdelcodicecivile.
Inriferimentoall’ammissibilità,omeno,diunvincolodidestinazione
autoimposto,comeabbiamogiàavutomododidire,vistal’assenzadi
unapronunciadellaCortediCassazionesulpunto,lagiurisprudenza
maggioritaria di merito ritiene che l’articolo 2645 ter c.c. non
riconosca la possibilità di costituire un vincolo di destinazione puro
avente,cioè,adoggettounbenegiàdiproprietàdellaparte.
Nella sentenza, in sostanza, viene ribadita quell’interpretazione
restrittiva dell’articolo 2645 terc.c. (proposta dallo stesso Tribunale
di Reggio Emilia con una pronuncia del 2012), in virtù della quale,
l’atto di destinazione è limitato alle sole ipotesi di destinazione
123
traslativa collegata ad una fattispecie negoziale – tipica o atipica –
dotatadispecificacausa.
A ciò si aggiunge che una diversa interpretazione dell’atto di
destinazione ed, in particolare, l’ammissibilità del vincolo di
destinazione autoimposto, oltre alle argomentazioni già proposte
nelle precedenti pronunce, si porrebbe in contrasto con il principio
dellaresponsabilitàpatrimonialeillimitatadicuiall’articolo2740del
codicecivile.
Ad avviso del giudice, infatti, la costituzione di un negozio
destinatorio puro consentirebbe al debitore, attraverso un atto
unilaterale non traslativo, di sottrarre porzioni rilevanti del suo
patrimonioallagaranziadeicreditori.
La suddetta valutazione ci introduce la seconda questione affrontata
dalla sentenza, la quale si sofferma sull’interpretazione del
riferimento, contenuto nell’articolo 2645 ter c.c., agli interessi
meritevoliditutelasecondol’ordinamentogiuridicodicuiall’articolo
1322,comma2,delcodicecivile.
Il giudice emiliano, infatti, sostiene che, nel caso di specie, anche
volendo ammettere, in linea teorica, l’ammissibilità di un negozio
destinatorio puro, sarebbe, comunque, necessario indagare, in
manieraapprofondita,sullameritevolezzadelnegoziomedesimo.
In altri termini, il richiamo, contenuto nell’articolo 2645 ter c.c.,
all’articolo1322/2c.c.eagliinteressimeritevoliditutelafasicheper
la legittimità di un atto di destinazione, non è sufficiente la liceità
dello scopo, ma occorre che l’interesse tutelato sia, effettivamente,
meritevole di tutela, ovvero sia prevalente rispetto agli interessi dei
creditoriestraneialvincolo.
Secondoquestainterpretazione,vistalapotenzialitàlesivadell’attodi
destinazione nei confronti dei creditori, il legislatore avrebbe, con il
124
richiamo all’articolo 1322/2 c.c., subordinato l’efficacia dell’atto
medesimoallameritevolezzadegliinteressiperseguitidallaparte.
Per il Tribunale di Reggio Emilia, nel caso in esame, il vincolo di
destinazione autoimposto non è, sostanzialmente, meritevole di
tutela.
Da un lato, infatti, pur essendo il fine di far fronte ai bisogni della
famiglia astrattamente meritevole di tutela, il soggetto avrebbe
dovutoindicarechiaramenteleragionichel’hannoportatoaporrein
esserel’attodidestinazioneinquestione,spiegandoancheperchéla
costituzione del vincolo sul bene sia lo strumento più adeguato per
tutelareilnucleofamiliare.
Al contrario, nel caso di specie, il soggetto si è limitato a destinare
l’immobile al soddisfacimento delle esigenze abitative e dei bisogni
della famiglia, individuando come termine finale del vincolo il
compimentodelquarantesimoannodietàdellafiglia.
Pertanto, per un verso, l’idea che un immobile possa soddisfare le
esigenzeabitativedellafamigliaè,secondoilgiudice,ovvioeretorico.
Inpiù,parlaredibisognidellafamigliaingenereè,appunto,generico
edinidoneoaspiegarelanecessitàdellacostituzionedelvincolo.
Per altro verso, l’apposizione di un termine finale fissato al
compimento dei quaranta anni della figlia è, per il tribunale,
irragionevole e tale da porre in luce l’intento fraudolento verso i
creditori, in quanto si presume e si spera che un figlio possa
raggiungerel’autosufficienzaeconomicaprimadeiquarantaanni.
In conclusione, secondo il Tribunale di Reggio Emilia, da un lato, è
inammissibile un vincolo di destinazione puro e, dall’altro lato, pur
volendo ammettere la validità di un vincolo autoimposto, l’atto di
destinazioneinquestionenonpersegueunfinemeritevoleexarticolo
125
2645 terdel codice civile. Pertanto, il reclamo deve essere rigettato,
conlaconseguentepienapignorabilitàdelbene.
3.5.Ammissibilitàdicerteipotesidiautodestinazione:Tribunale
Ravenna,22aprile2015.
La seconda sentenza riferita all’atto di destinazione è quella del
TribunalediRavennadel22aprile2015.
Trib.Ravenna,
22/04/2015
Questa pronuncia ci permette di prendere in considerazione un
orientamento diverso, rispetto a quello fatto proprio della sentenza
analizzata nel precedente paragrafo che, come abbiamo visto, segue
l’orientamento maggioritario dell’inammissibilità di un vincolo di
destinazionepuro.
Nelcasodispecie,lavicendahaadoggettounconcordatopreventivo.
Al Tribunale di Ravenna viene richiesta l’omologazione di un
concordato preventivo presentato da una società a responsabilità
limitata. Tale proposta prevedeva che si sarebbe proceduto al
soddisfacimentodeicreditorisocialisiaattraversolavenditadialcuni
beni aziendali, sia attraverso l’apposizione, da parte dei soci, di un
vincolodidestinazione,exarticolo2645terc.c.,sualcunibenidiloro
proprietà.
Durantelaproceduradiomologazionedelconcordatopreventivoda
parte del tribunale, uno dei creditori (una banca) si oppone
all’omologazione, sostenendo che il concordato è invalido e non
funzionante.
In particolare, secondo la banca creditrice, il meccanismo proposto
nonsarebbeammissibileperchéintegrerebbeun’ipotesidivincolodi
destinazionepuro.
126
I soci, infatti, non cedono i beni e li destinano; i beni medesimi
rimangonodiproprietàdeisoci.
Siamo, quindi, di fronte ad un’ipotesi di autodestinazione che, come
abbiamo visto, è considerata inammissibile dalla giurisprudenza
maggioritaria.
Vediamo,aquestopunto,qualèlarispostadelTribunalediRavenna.
Innanzitutto, nella sentenza viene riproposto l’orientamento
maggioritario che si fonda sul fatto che l’articolo 2645 ter c.c. – per
ragioni testuali e teleologiche – ammette solo forme di
eterodestinazione, con la necessaria cessione del bene sul quale si
apponeilvincolo.
In secondo luogo, viene anche richiamata la giurisprudenza
maggioritaria che si è espressa rispetto alla meritevolezza richiesta
dall’articolo 2645 ter codice civile. Secondo tale orientamento, la
meritevolezza di cui alla norma in commento non si sostanzia nella
mera liceità, ma richiede la sussistenza di un interesse
particolarmente forte, tale da giustificare la deroga all’articolo 2740
c.c.eilsacrificiodelleposizionicreditizie.
Detto ciò, occorre sottolineare che il Tribunale di Ravenna, in linea
generale,nonsegueilsuddettoorientamentomaggioritario.
Nel maggio del 2014, infatti, il Tribunale si è espresso a favore
dell’autodetestinazione, ammettendo l’ammissibilità del vincolo di
destinazionepuro.
Nella pronuncia in esame, quindi, il Tribunale ribadisce che, in certi
casi,èammissibileancheunvincolodidestinazioneautoimposto.
Nonostante ciò, però, nel caso di specie, il vincolo di destinazione
purononpuòessereammessoperchéc’èunadiversitàfondamentale,
rispettoalacasodecisonel2014.
127
Nel caso del 2014 – in cui il Tribunale di Ravenna aveva ammesso
l’autodestinazione – i soggetti avevano previsto un meccanismo
giuridicocherendevairreversibileladestinazione.
Era, infatti, stato previsto un mandato irrevocabile a vendere i beni
oggettodell’atto;mandatoirrevocabileprevistoinfavoredegliorgani
della procedura concorsuale, in modo tale da garantire
l’irreversibilitàdelvincolodidestinazione.
Nelcasoinesame,invece,isocinonhannoprevistoalcunaclausoladi
irreversibilità,percui,ibenidestinatipossono,inqualsiasimomento,
rientrarenellasferadidisponibilitàdeisoci,conricadutenegativesul
funzionamento del meccanismo che sta alla base del concordato
preventivo.
Per questa ragione, nel caso di specie, il concordato preventivo non
viene omologato perché manca un meccanismo di irreversibilità che
rendal’autodestinazioneammissibile.
3.6.Interpretazioneestensivadelrichiamoall’articolo1322c.c.:
TribunalePrato,12agosto2015.
L’ultimasentenzacheproponiamoinmateriadiattodidestinazioneè
quelladelTribunalediPratodel12agosto2015.
Trib.Prato,
12/08/2015
Nel caso in esame la banca UNICREDIT era titolare di un credito nei
confronti di due società. La prima società aveva un debito con la
bancaperunvaloredicircaunmilioneemezzodieuro;l’altrasocietà
(presumibilmentecollegataallaprima)avevaprestatofideiussionea
garanzia del suddetto debito e, quindi, risultava anch’essa obbligata,
versolabanca,perisuddettidebiti.
128
Ad un certo punto, la società debitrice si viene a trovare in una
situazione di crisi ed il 31 marzo del 2011 la banca iscrive ipoteca
giudiziale (per un valore di ottocentomila euro) su alcuni beni
immobilidiproprietàdellasocietàcheavevaprestatolafideiussione.
Lasocietàdebitriceprincipalesitrovava,comeabbiamodetto,inuna
situazionefinanziariacritica,quindi,labancasierarivoltaallasocietà
cheavevaprestatolagaranzia.
Pochi giorni prima dell’iscrizione ipotecaria (il 22 marzo 2011), la
società aveva, con un atto di destinazione ex articolo 2645 ter c.c.,
apposto un vincolo di destinazione su alcuni beni immobili di sua
proprietàalfinediconsentireall’altrasocietà(chesitrovavaincrisi
finanziaria)dipresentareunconcordatopreventivo.
L’attodidestinazioneera,quindi,strumentaleallapresentazionedel
concordato preventivo: si riteneva che l’apposizione del vincolo di
destinazionesualcuniimmobiliavrebbepermessoall’altrasocietàdi
ottenere un parere favorevole, da parte degli organi competenti, in
ordineallapropostadiconcordato.
A questo punto, la banca agisce, presso il Tribunale di Prato,
sostenendo la nullità dell’atto di destinazione, in quanto inidoneo al
raggiungimentodelloscopoperilqualeèstatoeffettuato.
In particolare, ad avviso della banca, esso era stato redatto per il
soddisfacimento di interessi estranei a quelli indicati dall’articolo
2645terc.c.e,comunque,nonmeritevoliditutela.
La questione, quindi, consiste nello stabilire se l’atto di destinazione
di cui all’articolo 2645 terc.c. debba essere costituito per realizzare
solo interessi collegati alla tutela delle disabilità, oppure se possa
essere costituito anche per il perseguimento di interessi diversi,
anchedinaturapatrimoniale.
129
Come si sa, nell’ambito dell’articolo 2645 ter c.c. c’è il richiamo
espresso agli interessi meritevoli di tutela di cui all’articolo 1322/2
codicecivile.
Pertanto,ilpuntodellaquestione,ancheinquestocaso,consistenella
valutazione di quali siano gli effetti meritevoli di tutela che possono
essereperseguiticonl’attodidestinazione.
Il Tribunale di Prato, rispetto a ciò, adotta un’interpretazione ampia
degliinteressichedevonoessereperseguiticonl’attodidestinazione.
Nello specifico, nella sentenza in commento, si ritiene che l’atto di
destinazione possa essere utilizzato anche per il perseguimento di
interessipatrimonialicollegatiallacrisid’impresa.
L’interesseperseguitoconl’attodidestinazioneinquestioneèquello
del soddisfacimento dei creditori sociali e ciò rende tale interesse
pienamentemeritevoleditutelaexarticolo1322/2codicecivile.
Tra l’altro, secondo il Tribunale di Prato, una lettura diversa, che
limiterebbel’utilizzabilitàdell’attodidestinazioneallesolefinalitàdi
pubblica utilità, sarebbe contrastante con ciò che avviene in altri
ordinamentieuropei:iltrust,comevedremo,nelmondoanglosassone
è utilizzato per le più svariate finalità; lo stesso avviene in Francia
dove l’istituto della fiducie può essere utilizzato per finalità anche
commercialiefinanziarie.
Pertanto, nel caso di specie, l’atto di destinazione è diretto a
realizzareuninteressemeritevoleditutela,ossiaquellodiconsentire
all’altra società di presentare il concordato preventivo, il quale
avrebbesicuramentemiglioratolaposizionedeicreditorisociali.
Inconclusione,ilTribunalediPratorigettaladomandadellabancaed
adotta, sostanzialmente, un’interpretazione ampia (diversa rispetto
alle sentenze viste sopra) del riferimento ad interessi meritevoli di
tutelaedellostessoarticolo2645terdelcodicecivile.
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