decreto 81/2008 (ex decreto 626/94) sulla sicurezza

Il Responsabile aziendale del “Servizio di prevenzione e protezione”
deve frequentare il corso obbligatorio di 16 ore
DECRETO 81/2008 (EX DECRETO 626/94)
SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
Fondamentale è il “Documento di valutazione dei rischi”
Nell’a mbito degli adempimenti per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il
lavoro, previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è di fondamentale importanza la
predisposizione del “Documento di valutazione dei rischi”. Alla stesura di questo documento il
datore di lavoro arriva esaminando i rischi presenti in azienda, individuando le misure da adottare,
per eliminarli o ridurli al minimo, e programmandone la realizzazione.
Il rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 (che ha sostituito il vecchio Decreto 626/94) viene
verificato dagli ispettori Spisal-Ulss; ultimamente, viene controllato anche in occasione di ispezioni
effettuate dalle pattuglie “miste” Agenzia delle Entrate – Guardia di Finanza – Direzione Provi nciale
del Lavoro – Carabinieri – Nas – INPS – INAIL.
Se l’azienda è di piccole dimensioni – vale a dire che occupa fino a 10 addetti – il datore di lavoro,
fatta la valutazione dei rischi, può evitare di elaborare il gravoso “Documento di valutazione dei
rischi”, predisponendo un documento più semplice - l ’autocertificazione - nella quale, per iscritto,
dichiara di aver esaminato i rischi e di essere a conoscenza degli obblighi ad essi collegati.
Altri obblighi previsti per la generalità delle aziende consistono:
Ø nella nomina del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione;
Ø nell’elezione del Rappresentante dei lavoratori ai fini della sicurezza;
Ø nella nomina del medico competente qualora ricorra l’obbligo della sorveglianza sanitaria
(lavoro notturno, lavoratrici gestanti, movimentazione carichi pesanti, uso computer, ecc.);
Ø nel formare ed informare i lavoratori;
Ø nel predisporre servizi di pronto soccorso e antincendio;
Ø nel tenere il Registro infortuni;
Ø nell’adempiere ad altre prescrizioni previste per singole situazioni.
Figura centrale dell’impianto previsto dalla normativa 81/2008 è il “Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione”, che può essere:
a) un dipendente (controindicazioni: può cambiare lavoro, può rivendicare autonomia
operativa e miglioramenti economici, deve essere in possesso di un titolo di studio di
scuola superiore e aver frequentato specifici corsi di formazione);
b) un professionista esterno all’azienda (ha costi molto elevati ed … è lontano dall’azienda
quando serve);
c) il datore di lavoro stesso (è la soluzione migliore, più stabile ed economica).
Nel caso, come suggeriamo, sia lo stesso datore di lavoro a svolgere le funzioni di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione, esso deve partecipare obbligatoriamente ad un corso di
formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, così come previsto dalla legge: in
tutto 16 ore al termine delle quali viene rilasciata, dall’Ente formatore, attestazione dell’avvenuta
formazione da conservare in azienda, per esibirla in caso di controllo.
L’ammenda per la mancata frequenza del corso di formazione di 16 ore da parte del datore di
lavoro va da un minimo di € 1.500,00 a € 6.000,00 o l’arresto da 4 a 8 mesi. Molto più elevata è
l’ammenda per la mancanza del “Documento di valutazione dei rischi”.
Per facilitare il compito dei datori di lavoro l’APPE, fin dal 1998, organizza, periodicamente, i previsti
corsi di formazione: è obbligatoria la prenotazione presso la Segreteria dell’APPE (tel. 049.7817222);
la stessa Segreteria, al termine del corso, è in grado di seguire le aziende associate nella
predisposizione dell’autocertificazione sulla valutazione dei rischi e in tutta la documentazione
prevista per gli adempimenti del decreto 81/2008.
La partecipazione a questo corso è raccomandata, in quanto obbligatoria, ai titolari di aziende con
dipendenti che non sono ancora in regola con la legge, oppure che hanno iniziato l’attività negli
ultimi anni e non hanno avuto modo, finora, di provvedere a questi adempimenti.
Questo corso è anche indispensabile per poter predisporre il “Documento di valutazione dei rischi” (o
autocertificazione) e per gli altri adempimenti della normativa D. Lgs. 81/2008, tra cui la successiva
partecipazione al corso obbligatorio di Pronto soccorso.
CORSO PER RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
E GESTIONE DELLE EMERGENZE
DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 (EX LEGGE 626/94)
Obiettivi: mettere in grado il Responsabile per la sicurezza di prevenire, controllare e
informare sulla presenza di rischi in azienda.
Contenuti:
Ø
Il quadro normativo sulla sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e
penale;
Ø
i rapporti con il rappresentante dei lavoratori;
Ø
la valutazione dei rischi;
Ø
i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e
procedurali di sicurezza;
Ø
i dispositivi di protezione individuale;
Ø
la prevenzione incendi e i piani di emergenza.
Durata: 16 ore suddivise in 5 lezioni.
Destinatari: i datori di lavoro in qualità di Responsabili del servizio di preven zione e
protezione.
Costo: € 200,00 + Iva (soci APPE)
€ 250,00 + Iva (non soci)
IL CORSO È GRATUITO PER I DATORI DI LAVORO IN REGOLA
CON I VERSAMENTI ALL’ENTE BILATERALE DI PADOVA
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’APPE al tel. 049 7817222
oppure email [email protected] (rif. dott. Adriano Galesso).