Lezione del 9 Ottobre 2013 IL NEGOZIO GIURIDICO

Lezione del 9 Ottobre 2013 IL NEGOZIO GIURIDICO: CONCETTO, ELEMENTI E CLASSIFICAZIONE. CONCETTO Per negozio giuridico si intende quella particolare figura di atto giuridico, lecito, i cui effetti sono liberamente determinabili dalle parti, in conformità alla volontà espressa e alla causa (cioè funzione economico‐sociale) che l’atto è capace di raggiungere. Più sinteticamente, si suole definire il negozio giuridico come la manifestazione di volontà diretta ad uno scopo pratico che consiste nella costituzione, modificazione o estinzione di una situazione giuridicamente rilevante. Da tale definizione emergono i caratteri del negozio giuridico; esso è : ‐ un atto giuridico, cioè un atto umano consapevole e volontario; ‐ lecito, in quanto conforme alle prescrizioni dell’ordinamento; ‐ consistente in una dichiarazione di volontà, in quanto diretto a comunicare ad altri una certa volontà; ‐ produttivo di effetti giuridici, volontariamente determinati dagli autori del negozio e riconosciuti e garantiti dall’ordinamento (che possono consistere nella costituzione, modificazione o estinzione di una situazione giuridicamente rilevante). Il negozio giuridico costituisce la manifestazione più importante dell’autonomia privata, e cioè del potere riconosciuto ai soggetti privati di regolare da sé i propri interessi. 1 Ogni soggetto può curare i propri interessi attraverso atti e negozi giuridici. La possibilità di porre in essere negozi è genericamente definita autonomia negoziale. ELEMENTI DEL NEGOZIO Tradizionalmente gli elementi del negozio si distinguono in: ‐ elementi essenziali: senza i quali il negozio non può formarsi validamente. Essi sono: 1) uno o più soggetti; 2) la volontà; 3) la forma; 4) la causa; ‐ elementi naturali: cioè quelli previsti dalla legge per i singoli negozi al fine di completarne la disciplina (per es.: nella compravendita sono naturali la garanzia per i vizi della cosa e la garanzia per la evizione altrui). Tuttavia, essi non sono veri e propri elementi, ma piuttosto debbono considerarsi effetti impliciti di un particolare negozio o del negozio in generale. Infatti per la loro produzione non è necessario un esplicito richiamo da parte degli autori del negozio; ‐ elementi accidentali: sono quegli elementi che, in ossequio al principio dell’autonomia negoziale, possono essere liberamente apposti dalle parti. Essi, a differenza degli elementi essenziali, non incidono sul piano della completezza del negozio ma ne condizionano solo l’efficacia, anche se possono comportare la nullità del negozio cui sono apposti (come è da 2 esempio, nel caso di condizione illecita). I principali elementi accidentali sono il termine, la condizione e il modo. REQUISITI SOGGETTIVI: ‐ la capacità giuridica e di agire. La capacità giuridica è “l’attitudine della persona ad essere titolare di rapporti giuridici, cioè di situazioni giuridiche attive e passive”. La capacità giuridica si acquista al momento della nascita. La capacità di agire è l’idoneità del soggetto ad acquistare e ad esercitare da solo, con il proprio volere, situazioni giuridiche attive e ad assumere situazioni giuridiche passive. La capacità di agire si acquista con i conseguimento di un’adeguata maturità che il legislatore fa coincidere con il diciottesimo anno di età, fatto salvo il compimento degli atti per cui è stabilita un’età diversa (es.: il riconoscimento del figlio naturale può essere effettuato da chi ha compiuto il sedicesimo anno di età; la capacità lavorativa si acquista, generalmente, al momento della conclusione del periodo di istruzione obbligatoria. Mai prima, però del quindicesimo anno di età). La capacità di agire è legata all’idoneità del soggetto a curare i propri interessi, quindi, in tutti i casi in cui tale idoneità viene meno o è limitata, anche la capacità di agire viene limitata o esclusa, anche dopo il compimento degli anni diciotto. Ciò accade quando il soggetto si trovi in condizioni psicofisiche che lo rendano incapace in tutto o in parte, di provvedere ai propri interessi, ovvero abbia subito particolari condanne penali. ‐ la legittimazione: cioè il potere del soggetto di disporre di una determinata situazione giuridica. Solitamente, la mancanza di legittimazione comporta l’inefficacia dell’atto. Di regola il soggetto è legittimato a disporre delle 3 situazioni giuridiche di cui è titolare e solo eccezionalmente può disporre di situazioni relative alla sfera giuridica altrui; CLASSIFICAZIONE DEI NEGOZI GIURIDICI : Rispetto ai soggetti La distinzione dei negozi in relazione alla loro struttura soggettiva si fonda non già sul numero delle persone che concorrono a formarli, bensì sul numero delle parti. Per parte nel negozio giuridico, infatti, non è da intendersi il singolo soggetto, bensì ciascun centro di interessi. All’interno, poi, di ciascuna “parte” può avere rilevanza il numero di persone che la compongono. A seconda del numero delle parti, distinguiamo: ‐ negozi unilaterali (se composti da una sola parte); ‐ negozi bilaterali (se composti da due parti); ‐ negozi plurilaterali (se composti da più parti, es.: società) . Negozi unilaterali I negozi unilaterali si distinguono in: ‐ negozi soggettivamente semplici o uni personali, in cui la manifestazione di volontà proviene da una sola persona fisica; ‐ negozi unilaterali pluripersonali: che promanano da più persone, le quali costituiscono , però, una parte unica. Nell’ambito di tale categoria distinguiamo le figure: 4 ‐ dell’atto collettivo: in cui le dichiarazioni di volontà, provenienti da più persone (che costituiscono parte unica) e tendenti ad un comune fine ed effetto giuridico, si uniscono , pur rimanendo fra loro distinte e discernibili (es.: la delibera di un condomio); ‐ dell’atto collegiale: in cui le dichiarazioni di volontà si fondono e formano la volontà di un soggetto diverso e propriamente di una persona giuridica (es.:deliberazione dell’assemblea di una società per azioni); ‐ dell’atto complesso che consta di più manifestazioni di volontà, riferite ad un unico interesse , che si fondono in un unico atto. I negozi unilaterali, inoltre, si distinguono in: ‐ negozi recettizi: sono quelli che, per produrre effetti, devono essere portati a conoscenza di una determinata persona, alla quale devono essere comunicati o notificati (es.: la disdetta); ‐ negozi non recettizi: sono quelli che producono effetti in virtù della sola manifestazione di volontà (es.: il testamento). La recettizietà della dichiarazione negoziale può dipendere da una duplicità di fattori: o dal fatto che la dichiarazione incide sfavorevolmente nella sfera giuridica altrui; oppure dalla funzione svolta dall’atto (per esempio, una proposta contrattuale ha ragion d’essere nella misura in cui sia indirizzata all’accettante). Negozi bilaterali Sono quelli che risultano da dichiarazioni di volontà provenienti da due parti, e producono effetti per entrambe. Negozi plurilaterali Sono quelli che risultano da manifestazioni di volontà provenienti da più parti e producono effetti per tutte le parti (es.: il contratto di società). 5 IN RELAZIONE ALLA NATURA DEI RAPPORTI A seconda della natura dei rapporti (familiari, personali etc.) oggetto dei negozi distinguiamo le categorie di: ‐ negozi non patrimoniali: generalmente essi attengono alla sfera dei rapporti familari (es.: matrimonio); ‐ negozi patrimoniali: riguardano rapporti economicamente valutabili (es.: tutti i contratti). IN RELAZIONE AL CORRISPETTIVO Questa distinzione va fatta solo nell’ambito dei negozi patrimoniali; tali negozi , infatti, possono essere: ‐ onerosi o a titolo oneroso, quando all’attribuzione in favore di un soggetto faccia riscontro un corrispettivo a carico dello stesso (es.: compravendita); ‐ gratuiti o a titolo gratuito, quando manchi tale corrispettivo, essendo il negozio diretto ad accrescere il patrimonio altrui senza controprestazione (es.: donazione, remissione del debito, mutuo gratuito etc.). IN RELAZIONE ALL’EVENTO “MORTE” Quando all’incidenza sul negozio dell’evento “morte” distinguiamo: ‐ negozi a causa di morte (o mortis causa): nel nostro ordinamento è previsto un solo negozio mortis causa, il testamento, e sono vietati tutti i patti 6 successori (art.458; salvo le nuove disposizioni in materia di patto di famiglia) e le donazioni mortis causa. ‐ Negozi inter vivos: sono tutti gli altri che prescindono da tale presupposto. ULTERIORI CLASSIFICAZIONI In relazione alla causa si distinguono: ‐ negozi tipici, atipici, misti; ‐ negozi causali, astratti. In relazione alla forma si distinguono: ‐ negozi solenni; ‐ negozi non solenni . IL CONTRATTO Il nostro codice ha previsto una disciplina generale del contratto e non del negozio giuridico (di cui il contratto costituisce la principale ma non l’unica figura). 7 Il contratto viene definito dalla legge come “ l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” (art. 1321 c.c.). FONTI ED ELEMENTI Il “contratto” è un “negozio giuridico”, e come tale presenta gli elementi (essenziali e accidentali) propri di ogni negozio giuridico. L’art. 1325 enuncia tali elementi essenziali del contratto: ‐ l’accordo o consenso delle parti: derivante dalla combinazione delle volontà degli stipulanti; ‐ la causa, ossia la funzione economico‐sociale cui il contratto adempie; ‐ l’oggetto (ossia la prestazione), che deve essere: possibile, lecito, determinato o determinabile; ‐ la forma, quando è richiesta ad substantiam. LA CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI Riguardo al perfezionamento del vincolo contrattuale Distinguiamo: ‐ contratti consensuali: che costituiscono la maggioranza e si perfezionano con il semplice consenso (se voglio vendere la mia automobile, il contratto si perfeziona quando si forma l’accordo con il compratore, indipendentemente dalla consegna dell’auto); ‐ contratti reali: tale categoria di contratti richiede, per il suo perfezionarsi, oltre al consenso delle parti, anche la consegna della cosa (re perficitur obligatio) che, pertanto, non è un effetto obbligatorio del contratto, ma un elemento costitutivo dello stesso (es.: il deposito si perfeziona con la traditio 8 della cosa; soltanto la consegna, infatti, è idonea a far sorgere gli obblighi di custodia e di restituzione a carico del depositario). Riguardo agli effetti del contratto Distinguiamo: ‐ contratti ad effetti reali o traslativi: sono quelli che producono, come effetto, il trasferimento della proprietà di un bene determinato o la costituzione o il trasferimento di un diritto reale su un bene determinato (es.: compravendita e cessione del credito). L’efficacia può essere differita o eventuale quando il trasferimento della proprietà avviene in un momento successivo alla conclusione del contratto (ad es.: vendita di cosa generica, di cosa altrui etc.). ‐ contratti ad effetti obbligatori (o obbligatori): sono quelli che danno luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio: non fanno sorgere diritti reali, ma solo diritti personali di credito o godimento (es.: locazione, deposito etc.). 9