COMUNE DI PARMA DISTRETTO DI PARMA REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 83/15 in data 08/07/2008 ART 1 - OGGETTO Il presente regolamento disciplina l’erogazione dell’assegno sociale, risorsa che arricchisce la rete dei servizi socio-sanitari, orientata a sostenere la libera determinazione della famiglia nell’ambito di un progetto assistenziale individualizzato sostenuto dai servizi, dove la stessa famiglia vuole continuare a svolgere il proprio ruolo di cura anche avvalendosi di assistenti familiari. ART 2 - FINALITÀ L’assegno sociale è finalizzato a: - favorire e sostenere la permanenza a domicilio di persone affette da demenza, sia adulte che anziane, attraverso l’erogazione di specifica misura economica; - promuovere la regolarizzazione della situazione lavorativa delle assistenti familiari private scelte dalla famiglia; - realizzare l’inserimento del lavoro di cura privato all’interno della più ampia rete di servizi finalizzati al sostegno delle famiglie e al supporto e crescita professionale delle assistenti familiari, anche mediante programmi distrettuali dedicati alla formazione. ART. 3 - DESTINATARI Destinatari dell’intervento sono i cittadini anziani (cittadini con età uguale o superiore ad anni sessantacinque) e adulti, affetti da forme certificate di demenza, residenti nel territorio del Distretto di Parma, assistiti al domicilio da assistenti familiari private regolarmente assunte. ART. 4 - MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO L’erogazione avviene sulla base di uno specifico Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI), elaborato dall’Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) e condiviso con l’anziano e la sua famiglia. Alla valutazione, verifica e controllo collaborano i Consultori per la Diagnosi e la Cura dei Disturbi Cognitivi dell’Azienda USL di Parma o l’Unità Operativa di Geriatria del Dipartimento Geriatrico-Riabilitativo dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria, tramite l’intervento del personale sanitario di specifica appartenenza nell’ambito del percorso tecnico per l’erogazione dell’”assegno sociale”. Il percorso per l’assegnazione di tale contributo si esplica nelle seguenti fasi: I. Segnalazione, analisi e prima valutazione del bisogno. L’anziano non autosufficiente o l’adulto con patologie assimilabili a quelle geriatriche, affetti da forme di demenza, e le loro famiglie si rivolgono all’Assistente Sociale Responsabile del Caso, del Polo o del Comune di residenza, che: - accoglie la domanda di aiuto della famiglia, effettua l’analisi e la valutazione della situazione anche in collaborazione con il Medico di Medicina Generale al fine di condividere questa possibilità di sostegno; - informa l’utenza sulle possibili risorse della rete e, nel momento in cui individua l’assegno sociale come risorsa idonea, fornisce indicazioni sulle condizioni previste per l’accesso; 2 - invita la famiglia a contattare il Medico di Medicina Generale dello stesso, nel caso in cui l’anziano non sia in possesso della diagnosi di demenza richiesta, affinché possa attivare il percorso sanitario per il suo rilascio; - chiede al Servizio Assistenza Anziani (SAA) l’attivazione dell’UVG, evidenziando la rilevanza dell'assegno sociale per la realizzazione del progetto di aiuto. II. Acquisizione della documentazione richiesta L’Assistente Sociale raccoglie la documentazione di cui al successivo articolo 8, necessaria per attivare il percorso. III. Valutazione e definizione del Progetto Assistenziale Individualizzato L’UVG effettua la valutazione multidimensionale socio-sanitaria, stabilisce la priorità della situazione, in base ai criteri indicati nel successivo articolo 7, ed elabora con la famiglia un’ipotesi di Progetto Assistenziale Individualizzato (obiettivi e risultati attesi; la qualità e la quantità degli interventi necessari; i soggetti che devono garantirli; gli indicatori di verifica; la disponibilità della famiglia e dell’assistente familiare ad accettare l’eventuale consulenza tecnico-operativa del Servizio Sociale Territoriale e/o a partecipare ad iniziative di aggiornamento e formazione), finalizzato al miglioramento della qualità di vita del beneficiario e della persona di riferimento per i suoi bisogni di cura. IV. Assegnazione Beneficiario dell’assegno sociale è il cittadino destinatario dell’intervento di cui all’art. 3. Il familiare o altro soggetto di riferimento, che con il beneficiario dell’assegno sociale mantiene consolidati e verificabili rapporti di cura o l'amministratore di sostegno/tutore/curatore, è intestatario del contratto stipulato con il SAA – espressamente delegato dal Dirigente Responsabile dell’Ente competente per la gestione del FRNA distrettuale - in cui sono assunti formalmente gli impegni già individuati nel Progetto Assistenziale. Gli assegni verranno erogati sino a concorrenza del budget stanziato annualmente per la misura in oggetto con il Piano Annuale per la Non Autosufficienza. ART. 5 - CRITERI D’ACCESSO ALLA QUOTA BASE L’assegno sociale si concretizza in una misura economica costituita da: - una quota base, riconosciuta a coloro che hanno i requisiti minimi di accesso alla risorsa di seguito esplicitati; - una “eventuale” quota aggiuntiva, riconosciuta a coloro che oltre ai requisiti minimi di accesso posseggono anche ulteriori requisiti esplicitati al successivo art. 6. Per accedere alla quota base sono richiesti i seguenti requisiti: assistenza al domicilio di adulti e anziani non autosufficienti, residenti nel territorio del Distretto di Parma; diagnosi di demenza rilasciata dal Consultorio per la Diagnosi e la Cura dei Disturbi Cognitivi del Distretto di Parma o dalla Unità Operativa di Geriatria del Dipartimento Geriatrico-Riabilitativo dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria; ISEE uguale o inferiore ad € 15.000,00 annui riferiti alla persona assistita al domicilio; 3 assistente familiare regolarmente assunta o direttamente o tramite soggetto imprenditoriale terzo, con un contratto di almeno 20 ore settimanali; definizione di un PAI in cui sia evidenziata l’opportunità di tale misura da parte dell’UVG. ART. 6 - CRITERI D’ACCESSO ALLA QUOTA AGGIUNTIVA Per beneficiare della quota aggiuntiva, oltre ai criteri d’accesso sopra elencati, occorre inoltre essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti: - somma delle ISEE del nucleo della persona assistita e dei nuclei degli eventuali figli non conviventi non superiore ad € 15.000,00; - presenza di almeno uno dei criteri di priorità elencati nel successivo articolo 7. ART. 7 - CRITERI DI PRIORITÀ’ PER IL RICONOSCIMENTO E L’EROGAZIONE DELLE QUOTE AGGIUNTIVE L’Unità di Valutazione Geriatrica individua le situazioni ritenute prioritarie con particolare riferimento: 1. alla presenza di disturbi comportamentali e maggior riduzione funzionale rilevati dall’Unità di Valutazione Geriatrica stessa, anche in collaborazione con il Consultorio; 2. ad anziani soli o in coppia, senza coobbligati ai sensi degli artt. 433 e seg. del Codice Civile, o con rete familiare inadeguata (presenza all’interno della rete familiare di problematiche quali ad esempio disabilità, non autosufficienza, gravi patologie, gravi conflitti relazionali). I criteri di priorità sono elencati in ordine di importanza. ART. 8 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA Viene richiesta la presentazione della seguente documentazione: 1. Certificazione ISEE completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) come segue: per il riconoscimento della quota base: ISEE individuale della persona assistita al domicilio. L’attestazione ISEE del nucleo familiare di riferimento è rilasciata da soggetti abilitati: CAAF ed Enti Pubblici. Il Responsabile del Servizio Assistenza Anziani distrettuale (SAA) è tenuto a garantire, senza oneri per il cittadino, l’estrazione dell’ISEE del beneficiario da quello del nucleo, qualora tale procedura non venga garantita dai soggetti abilitati in forma gratuita. per l’eventuale riconoscimento delle quote aggiuntive: ISEE del nucleo della persona assistita ed ISEE dei nuclei degli eventuali figli non conviventi. 2. dichiarazione attestante l’impegno assistenziale a favore del destinatario dell’assegno sociale da parte di assistente familiare resa in conformità al presente Regolamento e la regolare assunzione dell’assistente familiare, comprendente: 4 in caso di assunzione diretta avvenuta entro il 31.01.2003: copia del contratto di assunzione e copia del bollettino dell’ultimo versamento dei contributi INPS; in caso di assunzione diretta avvenuta dopo il 31.01.2003: copia della comunicazione obbligatoria dell’avvenuta assunzione dell’assistente familiare presentata dal datore di lavoro al competente Centro per l’impiego; in caso di assunzione tramite soggetto terzo: copia della fattura e di un’attestazione del servizio reso e di regolarità contrattuale rilasciata dal soggetto terzo; 3. diagnosi di demenza effettuata dal Consultorio per la Diagnosi e la Cura dei Disturbi Cognitivi o dall’Unità Operativa di Geriatria dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria. La documentazione sopraelencata deve essere consegnata all’Assistente Sociale Responsabile del Caso solo se non già presentata per l’erogazione di altri servizi. I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite. ART. 9 - CONTRATTO Il contratto indica l’entità del contributo e la sua scadenza definita in base al Progetto Assistenziale Individualizzato. Nel contratto debbono essere inoltre indicati: - il nominativo del beneficiario; - il programma assistenziale personalizzato e gli obiettivi da perseguire; - le attività assistenziali ed i soggetti che sono tenuti a realizzarle; - la decorrenza e la scadenza contrattuale; - le modalità ed i tempi della verifica; - le modalità di erogazione ed il nominativo delle persone che riscuotono il contributo; - gli altri impegni da parte di coloro che si assumono la responsabilità dell'accordo. ART. 10 - OBBLIGHI DELL’INTESTATARIO DEL CONTRATTO L’intestatario del contratto è tenuto a: - comunicare tempestivamente al SAA eventuali modificazioni della situazione ed ogni variazione derivante da: - situazioni familiari; - variazioni degli ISEE di riferimento; - variazioni della persona assistente familiare e/o del contratto di lavoro della stessa; - presentare l’ISEE aggiornata; - rispettare gli impegni assunti con l’accettazione del progetto assistenziale e del contratto; - garantire la partecipazione a momenti di sostegno e/o aggiornamento per i familiari, organizzati dal Servizio Assistenza Anziani. - accettare la consulenza tecnico-operativa del Servizio Sociale territoriale e/o facilitare la partecipazione dell’assistente familiare ad iniziative di aggiornamento e formazione. 5 ART. 11 – ENTITÀ DELL’ASSEGNO SOCIALE L’entità del contributo economico riconosciuto è indicato nella tabella “A” allegata al presente Regolamento. L’indennità d’accompagnamento non comporta decurtazione della quota mensile del contributo. ART. 12 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE Il Responsabile del SAA inoltra l’elenco dei beneficiari dell’assegno sociale, nonché degli intestatari del contratto che riscuotono il contributo con relativi importi per il bimestre di riferimento all’ufficio amministrativo dell’Ente responsabile per il Distretto di Parma della gestione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, che provvede alla liquidazione secondo le modalità indicate nel contratto stesso. ART. 13 - VERIFICHE E CONTROLLI La verifica ed il controllo sono assicurate dall’Unità di Valutazione Geriatrica, anche in collaborazione con i Consultori per la Diagnosi e la Cura dei Disturbi Cognitivi dell’Azienda USL di Parma. La verifica sull’attuazione del piano e la realizzazione temporale degli obiettivi viene effettuata, al domicilio dell'anziano, di norma con cadenza semestrale. L’Ente responsabile della gestione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza cui compete la liquidazione, per tutta la durata del progetto: attiva le procedure di idonei controlli (art. 4 comma 7 del D.Lgs 31 Marzo 1998 n.109, così come modificato dal D.Lgs 3 Maggio 2000, n. 130, ed eventuali ulteriori successive modifiche ed integrazioni), sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sul mantenimento dei requisisti previsti per l’accesso alla misura; provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati; può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine di correzione di errori materiali o di modesta entità; procede al recupero delle somme indebitamente percepite dall’intestatario del contratto per mancata tempestiva comunicazione di variazioni inerenti la posizione anagrafica e/o riferite alla situazione economica, in relazione alla costante valenza dell’ISEE posseduto, e/o relative al rapporto contrattuale attivato per assicurare l’assistenza familiare. ART. 14 - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO E’ prevista, previo accertamento, la sospensione immediata dell’efficacia del contratto nel caso di inserimento temporaneo dell’anziano in strutture residenziali socio sanitarie. La durata della sospensione opera per tutto il tempo del ricovero. Tale sospensione può avvenire anche con effetto retroattivo. 6 ART. 15 – REVOCA DEL CONTRATTO E’ prevista, previo accertamento, la revoca del contratto per: - inserimento stabile dell'anziano in struttura residenziale; - qualunque inadempienza contrattuale; - superamento dei limiti ISEE; - mancata presentazione della documentazione ISEE aggiornata; - sopraggiunta irregolarità del contratto di lavoro per l’assistente familiare. ART. 16 - RINNOVO DEL CONTRATTO Alla scadenza del contratto, sulla base delle verifiche periodiche effettuate, definite nell’ambito del programma assistenziale, l’UVG può proporre al Responsabile del SAA l’eventuale rinnovo del contributo. E' previsto il rinnovo o anche più rinnovi, compatibilmente con le risorse disponibili e i criteri di priorità definiti dal presente Regolamento se non sono intervenuti mutamenti che non rendono più adeguato, possibile o necessario sostenere il progetto assistenziale con l'assegno sociale. Gli eventuali rinnovi dovranno essere effettuati anche in rapporto alle nuove situazioni che necessitano di attivazione, tenendo conto della rilevanza progressiva dei criteri di priorità. Il Responsabile del SAA adotta procedure che assicurino la corretta e tempestiva informazione dei cittadini, per quanto riguarda la determinazione in merito all’eventuale rinnovo del contratto. Provvede altresì ad acquisire l’aggiornamento della documentazione prevista per l’accesso alla misura, se necessario. ART. 17 -TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento dei dati avviene secondo le modalità e nel rispetto della legislazione vigente in materia. 7