5Trasparenza e credito ai consumatori Il mercato del

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Trasparenza e credito ai consumatori
Trasparenza
e credito ai consumatori
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Il mercato
del credito al consumo
Trasparenza e credito ai consumatori
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INDICE
L’analisi del mercato
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Introduzione
Il lato della domanda
Il lato dell’offerta
I canali distributivi
2
3
4
6
I prodotti del credito al consumo
8
La classificazione dei prodotti di credito al consumo
Il credito rateale finalizzato
I prestiti personali
Le carte di credito rateali
Il prestito contro cessione del quinto
I prestiti con delegazione di pagamento
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10
11
12
13
16
I principali fenomeni del mercato
16
Il ciclo di vita del mercato del credito al consumo
L’incremento del credito non finalizzato e dei canali diretti
Le caratteristiche dei finanziamenti: importi e durate
16
17
18
L’ANALISI DEL MERCATO
Trasparenza e credito ai consumatori
INTRODUZIONE
Il credito al consumo è un’attività di offerta di prodotti di finanziamento e accessori, a individui
e famiglie, da parte di banche e altri intermediari finanziari attraverso canali diretti, indiretti e
virtuali.
Le caratteristiche della controparte, cioè il consumatore, il suo processo di acquisto, gli importi e i
canali distributivi utilizzati, lo configurano come un’attività di retail banking.
APPROFONDIMENTO: Il consumatore
”Una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Questa è la definizione di consumatore che è stata adottata in Italia dal Codice del Consumo e
confermata con il recepimento della direttiva. In realtà, esistono alcune specificazioni relative
alle caratteristiche del prodotto e delle finalità.
GLOSSARIO: Retail banking
In generale, con retail banking si definisce un’area di attività data dalla combinazione fra un
insieme di prodotti e servizi (di finanziamento, di investimento e di pagamento) che le banche
(o gli intermediari finanziari in relazione alla propria attività) erogano o rendono disponibili ai
consumatori, alle famiglie, ai privati e alle small business attraverso canali distributivi diretti (di
proprietà del finanziatore), canali virtuali (senza partecipazione fisica del personale) oppure
canali indiretti (cioè intermediati da un soggetto terzo rispetto al finanziatore e al
consumatore).
Come tutti i mercati, quello del credito al consumo (inteso come luogo in cui i soggetti che offrono
finanziamenti - i finanziatori - e gli individui che li domandano - i consumatori - si incontrano per
perfezionare i differenti contratti di credito - i prodotti -) può essere analizzato tenendo conto del
lato della domanda, del lato dell’offerta e dei prodotti.
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L’analisi dell’offerta, in particolare, deve considerare non solo gli intermediari finanziari ma anche i
canali distributivi attraverso cui operano per poter comprendere meglio la struttura del mercato
e, in particolare, il grado di concorrenza esistente per coloro che erogano finanziamenti ai
consumatori.
IL LATO DELLA DOMANDA
Trasparenza e credito ai consumatori
Il lato della domanda è costituito da individui o
famiglie che agiscono finanziariamente per
conto proprio.
Tuttavia, il credito al consumo si configura solo
quando la persona agisce per scopi estranei
all’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente
svolta.
APPROFONDIMENTO: La famiglia nel ciclo del consumo
La famiglia rappresenta un’entità con modalità di comportamento legate al soddisfacimento
dei propri bisogni di consumo. Essa presenta un ciclo caratteristico determinato da
produzione di lavoro, vendita (con percepimento dei redditi da lavoro) e acquisizione di beni
e servizi per il soddisfacimento dei bisogni primari e voluttuari dei propri componenti.
L’eccedenza delle necessità di spesa, corrente e non, rispetto al reddito e all’eventuale
risparmio accumulato (decurtato di un cuscinetto finanziario detenuto per scopi
precauzionali) genera il fabbisogno finanziario, secondo un criterio di cassa. Occorre ricordare
che, spesso, in un’economia domestica, le differenti fonti finanziarie concorrono in modo
unitario a soddisfare i fabbisogni finanziari della famiglia.
Il ricorso al credito da parte delle famiglie italiane nel corso degli ultimi anni è stato
progressivamente crescente sia per quanto riguarda il credito al consumo che nel 2009 era pari a
oltre 110 miliardi, sia per i mutui fondiari, destinati al finanziamento degli acquisti di immobili che,
alla stessa data, avevano superato i 270 miliardi.
300
Credito al consumo
300
250
250
200
200
150
150
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50
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0
Mutui fondiari
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fonte: Osservatorio sul credito al dettaglio Assofin, Crif, Prometeia (anni vari), Banca d’Italia (anni vari)
La domanda di credito al consumo delle famiglie è la
risultante di almeno tre variabili:
3
• il reddito complessivo disponibile;
• la propensione al consumo (quanto si
consuma rispetto al reddito);
• la propensione all’indebitamento, cioè
quanto si fa ricorso al credito esterno (che
dipende da fattori di tipo
socio-economici, psicologici e comportamentali).
IL LATO DELL’OFFERTA
Trasparenza e credito ai consumatori
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Il lato dell’offerta è costituito da una pluralità di intermediari finanziari e soggetti che possono
erogare credito ai consumatori.
Fornitori
di beni
Soggetti no
fini di lucro
Società di
microcredito
Banche
e gruppi
Banche
estere
OFFERTA
Istituti di
pagamento
Società
finanziarie
Fornitori di beni e
prestatori di servizi
Fornitori di beni e prestatori di servizi (art. 122 TUB, c. 5)
Possono concludere contratti di credito nella sola forma della
dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli
interessi e di altri oneri. Essi, quindi, partecipano in nome proprio
oppure possono promuovere la conclusione di contratti di credito
per altri intermediari finanziari con cui sono convenzionati.
Banche e gruppi
bancari
Banche e gruppi bancari
Sono tutte la banche presenti nel sistema italiano e possono, a
differenza di tutti gli altri operatori, erogare contestualmente anche
servizi di investimento e di pagamento.
Banche estere
Banche estere
(Con succursali o in attività di prestazione di servizi senza
stabilimento). La normativa consente alle banche e alle società
finanziarie controllate da banche autorizzate in uno Stato membro
dell'Unione Europea (UE) di esercitare in Italia le attività bancarie
ammesse al mutuo riconoscimento, tramite una succursale ovvero in
regime di prestazione di servizi senza stabilimento, sulla base
dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità del Paese d'origine e sotto
il controllo dell'Autorità stessa, che rimane responsabile della loro
solidità finanziaria. In Italia esse operano soprattutto, per il tramite
dei concessionari dei gruppi industriali (per esempio settore
automobilistico) oppure attraverso i punti vendita della Grande
Distribuzione Organizzata (GDO).
Trasparenza e credito ai consumatori
Società finanziarie
autorizzate
Società finanziarie autorizzate (art. 106 TUB)
La nuova normativa sul credito al consumo stabilisce che l'esercizio
nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari
finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo. Scompare la
distinzione fra società finanziare ex art. 106 (con blandi obblighi
regolamentari) e le società ex art. 107 che invece erano vigilate e
dovevano rispettare specifici vincoli regolamentari e operativi.
Attualmente le società finanziarie devono:
• possedere forma di società di capitali;
• avere un capitale versato minimo;
• rispettare i requisiti di onorabilità previsti per i titolari di
partecipazioni rilevanti e i requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza previsti per gli amministratori.
Inoltre, l’oggetto sociale deve essere limitato alle sole attività di
finanziamento. Sotto un profilo regolamentare, è previsto il
perseguimento di una specifica adeguatezza patrimoniale e il
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni. Inoltre,
occorre che esista un adeguata organizzazione amministrativa e
contabile e sia sviluppato un sistema di controlli interni e informativi
in grado di supportare il controllo esterno effettuato dalla Banca
d’Italia.
Istituti di pagamento
Istituti di pagamento (ex art. 114-sexies e segg. TUB)
Possono esercitare le seguenti attività accessorie alla prestazione di
servizi di pagamento:
• concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento
prestati non superiori a 1 anno;
• accordare finanziamenti nell’ambito di linee di credito concesse
a un utente di servizi di pagamento oppure nell’ambito di emissione
di strumenti di pagamento.
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Società
di microcredito
Società di microcredito (art. 111 TUB)
La nuova normativa ha introdotto e riconosciuto le società di
microcredito che promuovono il sostegno a soggetti con particolari
caratteristiche attraverso la concessione di credito per l’avvio o lo
sviluppo di attività professionali di piccola entità o per finalità di
inclusione sociale.
Le società sono iscritte in un apposito Elenco.
Soggetti giuridici
senza fini di lucro
Soggetti giuridici senza fini di lucro (art. 111 TUB)
La nuova normativa concede a soggetti senza scopo di lucro la
possibilità di erogare finanziamenti per scopi personali ma solo se
concessi a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.
Per fare ciò occorre unicamente l’iscrizione a un’apposita sezione
dell’elenco degli operatori di microcredito, il possesso dei requisiti di
onorabilità dei soci di controllo o rilevanti e di onorabilità e
professionalità degli esponenti aziendali oltre alla presentazione di
un programma di attività.
Trasparenza e credito ai consumatori
GLOSSARIO: Succursale
Un punto operativo permanente, anche se non operante in via continuativa, che svolge
direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l'attività della banca.
GLOSSARIO: Attività di prestazione di servizi senza stabilimento
Lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie nel territorio di uno Stato estero, in
assenza di succursali e attraverso un'organizzazione temporanea.
Si è in presenza di prestazione di servizi senza stabilimento quando l'offerta dei servizi viene
effettuata tramite l'effettiva presenza nel territorio del paese ospitante di personale incaricato
dal prestatore, anche in modo occasionale.
APPROFONDIMENTO: I finanziamenti nell’ambito di linee di credito concesse a un utente
di servizi di pagamento oppure nell’ambito di emissione di strumenti di pagamento
Il finanziamento:
• è accessorio e concesso esclusivamente in relazione all’esecuzione di un’operazione di
pagamento;
• è di breve durata, non superiore a dodici mesi (può essere di durata superiore a 12 mesi
quello concesso in relazione ai pagamenti effettuati con carta di credito);
• non è concesso utilizzando fondi ricevuti o detenuti ai fini dell’esecuzione di
un’operazione di pagamento.
I CANALI DISTRIBUTIVI
Nel lato dell’offerta devono essere considerati i canali distributivi, cioè i soggetti interni o esterni
all’intermediario creditizio che contribuiscono all’erogazione del finanziamento.
Questi intervengono:
• nella promozione dei contratti,
• nello svolgimento di alcune fasi operative del processo creditizio (raccolta
informazioni, compilazione domanda di finanziamento, trasferimento informazioni
al cliente, ecc.),
• e nella gestione del cliente.
Canali
distributivi
interni
(o diretti)
Canali
virtuali
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Filiali
Punti-negozi
finanziari di
proprietà
Internet
ATM
Canali
Convenzionati
distributivi
GDO
indiretti
(o intermediati)
Filiali di banche
Agenti
e società
del gruppo monomandatari
Call center
Carte di plastica
- POS
Reti di
mediazione
creditizia
Reti-società
con plafond
finanziario
Filiali di
banche
partner
commerciali
Trasparenza e credito ai consumatori
Canali distributivi
interni (o diretti)
Canali distributivi interni (o diretti)
I canali distributivi possono essere definiti “interni” (o indiretti) se
appartengono giuridicamente al finanziatore oppure se
agiscono sotto il suo controllo diretto (filiali, sportelli leggeri,
sportelli di banche del medesimo gruppo bancario).
Canali virtuali
Canali virtuali
I canali “virtuali” sono sotto il diretto controllo
dell’intermediario finanziario ma non prevedono l’intervento
fisico di alcun operatore o dipendente (per esempio Internet, ATM,
carte di plastica, POS, ecc.). Essi, quindi, svolgono solo una funzione
distributiva pura, cioè costituiscono un punto di accesso
all’utilizzo dei prodotti dell’intermediario finanziario.
Canali distributivi
esterni o indiretti
(intermediati)
Canali distributivi indiretti (o intermediati)
Questa tipologia di canale distributivo è esterna all’intermediario
finanziario e prevede l’intervento di un soggetto terzo (per
esempio, un esercente commerciale, la Grande Distribuzione
Organizzata (GDO), un mediatore creditizio, una banca autonoma,
ecc.).
Il rapporto fra l’intermediario finanziario e il canale distributivo
(definito dalla normativa “intermediario del credito”) è normalmente
regolato da una convenzione commerciale che individua le
modalità di intervento del canale, le attività da svolgere e, in
particolare, la remunerazione per le differenti attività svolte.
Il rapporto può essere “in esclusiva” cioè prevedere che il canale
operi unicamente per l’intermediario finanziario oppure non
porre limiti al numero di intermediari finanziari di cui si
distribuiscono i prodotti. Solo il mediatore creditizio deve operare
con più intermediari finanziari poiché egli svolge un ruolo di
broker ed opera anche nell’interesse del consumatore che
domanda finanziamento.
APPROFONDIMENTO: I canali distributivi interni
Le previsioni normative contenute nel D.lgs 141 pubblicato nel settembre del 2010
introducono l’obbligo di mandato unico per gli agenti in attività finanziaria,
configurandoli come un vero e proprio canale interno dato che essi agiscono in nome e per
conto del mandante ovvero dell’intermediario finanziario o del gruppo a cui il mandante
appartiene. In realtà, il mandato unico prevede una deroga: qualora l’agente non riesca a
completare la gamma di prodotto egli può operare per altri intermediari finanziari ma
non può in nessun caso avere più di tre mandati di attività finanziaria.
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I PRODOTTI DEL CREDITO AL CONSUMO
Trasparenza e credito ai consumatori
LA CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI DI CREDITO AL CONSUMO
Non esiste una definizione di prodotto di credito al consumo in positivo poiché tutti i finanziamenti
erogati nei confronti del consumatore rientrano nell’ambito di tale mercato.
Sotto un profilo normativo esistono alcuni requisiti che individuano il credito al consumo e
impongono al finanziatore una serie di obblighi informativi, contrattuali e post contrattuali
finalizzati a una maggiore tutela del consumatore.
Sotto un profilo operativo, invece, tutti i finanziamenti di qualsiasi tipologia, erogati per
soddisfare un fabbisogno finanziario di un individuo o di una famiglia, sono da considerarsi
credito al consumo. In questo senso non si modificano il processo creditizio, le attività che
l’intermediario finanziario deve svolgere, i rischi correlati e le modalità di gestione degli stessi.
Infatti, i prodotti di credito al consumo possono essere utilmente classificati secondo:
• la forma contrattuale;
• la finalità;
• la scadenza.
La forma contrattuale
La suddivisione per forma contrattuale conduce a due tipi di
contratto: il mutuo, disciplinato dal codice civile (non riferito,
quindi, al mutuo ipotecario o fondiario) e l’apertura di credito.
Queste forme modificano la struttura e il funzionamento del
finanziamento.
La finalità
La finalità del finanziamento può essere indicata esplicitamente
nel contratto di finanziamento oppure implicitamente quando
il credito è intermediato dal fornitore di beni o dal prestatore di
servizi che riceve direttamente l’importo del finanziamento dal
finanziatore.
L’espressione “credito finalizzato” indica un finanziamento il cui
scopo è determinato al momento della richiesta e, in generale,
tale scopo è rappresentato dall’acquisto di un bene durevole, di
un bene di consumo o di un servizio. Il cliente può accedere al
finanziamento direttamente dal punto vendita del venditore
attraverso differenti modalità organizzative che permettono una
rapida gestione dell’istruttoria di fido e della concessione dello
stesso.
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L’espressione “credito non finalizzato” riassume tutti i
finanziamenti erogati a favore di una famiglia, destinati a coprire un
fabbisogno finanziario, la cui causa non è strettamente collegata
all’acquisto di uno specifico bene o servizio. Il rapporto con la
banca o la società finanziaria non è “intermediato” da un
distributore commerciale ma esiste sulla base di una relazione
di clientela autonoma.
Trasparenza e credito ai consumatori
La scadenza
Tutti i prestiti finalizzati e gran parte dei prestiti non finalizzati
sono a scadenza determinata. Essi hanno un orizzonte temporale
ben definito e terminano con il versamento dell’ultima rata prevista
dal piano di rimborso che estingue l’obbligazione esistente.
I finanziamenti a scadenza indeterminata o, meglio, senza una
scadenza predefinita costituiscono delle linee di credito rotative
poste a disposizione di un cliente (una famiglia) a cui si può
attingere per soddisfare i fabbisogni finanziari di varia natura,
molto spesso nell’ambito di un conto corrente oppure mediante
una carta di credito “rateale”.
Nonostante nella realtà esistano numerose combinazioni degli
aspetti prima analizzati, le principali linee di prodotto del credito
al consumo sono: il credito rateale finalizzato, i prestiti
personali, i prestiti contro cessione del quinto e le carte di
credito rateali (o revolving).
APPROFONDIMENTO: Il contratto di mutuo
Il contratto di mutuo, disciplinato dal Codice Civile con l’art. 1813, è il contratto con il quale una
parte (il mutuante e, quindi, il finanziatore) consegna all’altra (il mutuatario e, quindi, il
consumatore) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e, quest’ultima, si
impegna a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Il contratto di mutuo è un
contratto consensuale, si perfeziona cioè con l’accordo delle parti, e reale, si perfeziona con la
consegna del denaro oggetto dell’operazione. La consegna deve avvenire con la trasmissione
del possesso, ovvero ponendo nella disponibilità del mutuatario la cosa mutuata. Insieme al
possesso si trasferisce la proprietà della cosa stessa e il rischio inerente di perdita. La
restituzione del prestito può avvenire in un'unica soluzione o, come spesso accade,
ratealmente. In generale, i finanziamenti possono essere assistiti da garanzie reali e personali,
anche se nella maggior parte dei finanziamenti ai consumatori esse non sono richieste.
APPROFONDIMENTO: L’apertura di credito
L’apertura di credito è un contratto (art. 1842 del codice civile) attraverso cui una banca si
obbliga a mantenere a disposizione del cliente, un certo importo per un periodo di tempo
determinato (nel caso di apertura di credito a scadenza) o di tempo indeterminato (nel caso di
apertura di credito a revoca). Il cliente può utilizzare detta somma in unica soluzione o in più
soluzioni in relazione al proprio fabbisogno finanziario e può restituirla in modo flessibile sulla
base delle proprie esigenze e disponibilità.
L’apertura di credito può essere distinta in due tipologie: l’apertura di credito rotativa e
l’apertura di credito semplice. La prima è una linea di credito rotativa (revolving) in cui il
rimborso (anche parziale) delle somme utilizzate non determina la fine del finanziamento
ma il ripristino del fido che può essere nuovamente utilizzato dal cliente nei limiti
dell’ammontare concesso.
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Trasparenza e credito ai consumatori
L’apertura di credito semplice, invece, è una forma di finanziamento in cui la disponibilità
della somma è immediata, mentre le modalità di utilizzo rientrano fra le facoltà del
consumatore che decide quando e quanto utilizzare. Il cliente può utilizzare il credito
ottenuto solo una volta, magari attraverso utilizzi parziali ma senza che sia possibile ripristinare
la disponibilità di fido in seguito ai rimborsi effettuati. Normalmente non è definito il piano di
rimborso anche se l’apertura semplice è quasi sempre a scadenza determinata.
IL CREDITO FINALIZZATO
Il credito rateale finalizzato costituisce una forma di credito al
consumo il cui scopo è determinato al momento della richiesta e
consiste nel finanziamento dell’acquisto di un bene durevole, di
un bene di consumo o di un servizio.
Il cliente, normalmente, accede a tale tipologia di finanziamento
direttamente dal punto di vendita del distributore commerciale
attraverso differenti modalità organizzative che permettono una
rapida gestione dell’istruttoria di fido e della concessione dello
stesso.
La struttura dell’operazione prevede un rapporto creditizio diretto fra finanziatore e cliente
finanziato; tuttavia, in virtù del mandato dato dal debitore, la somma viene direttamente
accreditata a favore del distributore commerciale che ha realizzato la vendita del bene. Questo
rappresenta la reale differenza fra il finanziamento finalizzato e il prestito personale.
Il credito finalizzato costituisce una delle più tradizionali forme di credito al consumo. Molto spesso,
le banche sono presenti indirettamente in questo mercato attraverso società finanziarie partecipate
o controllate.
I rapporti con i dealer commerciali, normalmente, sono regolati per mezzo di convenzioni, cioè di
accordi che prevedono:
• le attività che il dealer svolge nel processo di affidamento;
• il grado di esclusività del mandato e, quindi, la possibilità del dealer di distribuire
finanziamenti di altri intermediari finanziari;
• la gamma dei finanziamenti disponibili, sia con finalità promozionali che ordinarie;
• le condizioni economiche, cioè le commissioni, relative a ciascuna forma di finanziamento.
Nella realtà, sono molto diffusi i dealer commerciali plurimandatari che distribuiscono
finanziamenti di più intermediari finanziari. Questo è tanto più frequente quanto maggiore è la
dimensione del dealer e dei suoi punti vendita.
Il credito finalizzato è spesso utilizzato come variabile di marketing attraverso l’offerta di
finanziamenti a tassi promozionali o addirittura nulli, il “tasso zero” e di forme di finanziamento
flessibili e in grado di posticipare gli esborsi finanziari legati al pagamento delle rate anche di qualche
mese.
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Trasparenza e credito ai consumatori
APPROFONDIMENTO: Il ruolo del distributore commerciale
Il distributore commerciale può svolgere ruoli differenti nel processo di affidamento. Nella
forma minimale si limita a comportarsi unicamente come un mediatore che propone il
finanziamento e pone in contatto il cliente con l’intermediario finanziario.
In molti casi, partecipa al processo con un ruolo attivo, si occupa della raccolta della
documentazione necessaria, istruisce la pratica, verifica l’identità del debitore e la
veridicità delle informazioni raccolte fino a comunicare al cliente l’esito della pratica e
stipulare, su delega dell’intermediario, il contratto di finanziamento. La maggior parte
dei dealer commerciali sono collegati per mezzo di una piattaforma telematica
all’intermediario finanziario con una riduzione sensibile dei tempi di affidamento.
APPROFONDIMENTO: La struttura dell’operazione del credito finalizzato
La struttura dell’operazione del credito finalizzato è riconducibile al contratto di mutuo. La
somma è erogata in un’unica soluzione e versata, su disposizione del mutuatario, direttamente
al venditore del bene al cui acquisto è finalizzata l’operazione. La restituzione della somma
avviene in base a un piano di rimborso predefinito a rate costanti e, di norma, a tasso fisso.
Data la loro funzione di finanziamento di acquisti di beni durevoli, il loro importo medio è
generalmente inferiore rispetto ai prestiti personali e anche le scadenze sono meno
protratte nel tempo. Le tipologie di beni finanziati spaziano dalle automobili nuove e usate, ai
motocicli e ciclomotori, all’arredamento, agli elettrodomestici bianchi e bruni, all’elettronica,
ecc. Negli ultimi tempi hanno assunto rilevanza per il credito finalizzato, numerose categorie di
servizi quali i servizi sanitari, il turismo, i servizi legati alla cura della persona e al benessere, ecc..
I PRESTITI PERSONALI
Il prestito personale è un finanziamento non finalizzato, cioè non collegato all’acquisto di uno
specifico bene o servizio. Esso costituisce il prodotto tradizionalmente offerto dalle banche e si
fonda sullo schema contrattuale del contratto del mutuo, in cui è prevista l’erogazione di una
determinata somma a un cliente, che si obbliga a rimborsarla secondo un piano di ammortamento
predefinito al momento della stipula del contratto.
In generale, il prestito personale è un finanziamento effettuato a tasso fisso o a tasso variabile, in
relazione alle esigenze della clientela. Il piano di ammortamento è normalmente alla francese (cioè a
rata costante).
APPROFONDIMENTO: Caratteristiche dell’operazione di prestito personale
Il prestito personale è concluso direttamente tra intermediario e consumatore e la somma è
versata direttamente nelle mani del cliente anche se è stato erogato attraverso canali
distributivi indiretti (gli intermediari del credito ricevono una commissione dal finanziatore e,
in alcuni casi, anche dal consumatore).
La maggiore capacità di valutazione e di controllo creditizio rende questa tipologia di
finanziamento più adatta sia ai segmenti di clientela più problematici sotto un profilo di qualità
creditizia, sia a finanziamenti di importo e durata maggiori. Il prestito personale può essere
assistito da una garanzia reale o personale anche se sono raramente utilizzate nel credito al
consumo.
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La presenza di garanzie dipende dalle caratteristiche economico-finanziarie del richiedente, e
molto spesso, nei casi in cui è richiesta una garanzia, questa è di tipo personale ed è fornita da
un terzo che si co-obbliga al pagamento delle rate e alla restituzione del finanziamento.
La presenza di garanzie reali incide sulla natura di credito ai consumatori.
LE CARTE DI CREDITO RATEALI
Trasparenza e credito ai consumatori
Le carte di credito rateali sono documenti elettronici nella forma di plastic card che consentono
al titolare, nell’ambito del fido accordato, di utilizzare il finanziamento ricevuto sia attraverso
pagamenti presso i terminali POS installati negli esercizi commerciali convenzionati, sia
prelevando contante presso gli sportelli ATM.
Le carte di credito rateali sono collegate con una specifica linea di credito rotativo (revolving) che
consente al titolare di rateizzare il pagamento dell’importo dovuto, corrispondendo gli interessi
sulla dilazione ottenuta, proporzionali al periodo di tempo che intercorre fra l’utilizzo e il
rimborso e all’importo residuo da restituire.
I rimborsi via via effettuati determinano per pari importo la ricostituzione del massimale mensile e
quindi la possibilità di riutilizzo della carta.
APPROFONDIMENTO: Caratteristiche dell’operazione di prestito personale
I soggetti che partecipano al funzionamento di una carta di credito revolving sono quattro:
• l’emittente, che promuove, direttamente o indirettamente, l’intero processo delle carte di
credito, dalla produzione, al collocamento, alla gestione di tutte le attività necessarie al
funzionamento della carta di credito;
• le banche distributrici che svolgono il collocamento delle carte di credito presso la propria
clientela le carte emesse da altre banche o società finanziarie;
• i circuiti di pagamento, con riferimento alla rete degli esercizi commerciali convenzionati
nell’ambito della quale il titolare della carta può effettuare il pagamento degli acquisti;
• le società di service, alle quali la società emittente può affidare in outsourcing la gestione e
l’elaborazione dei dati derivanti dalle attività di back office relative al funzionamento delle
carte di credito.
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APPROFONDIMENTO: Il piano di rimborso del credito di una carta revolving
Il piano di rimborso del credito utilizzato attraverso una carta revolving normalmente avviene
sulla base di una rata proporzionale all’importo utilizzato (ad esempio pari al 5-10% della
somma utilizzata) oppure di una rata fissa comprensiva degli interessi del periodo e di una
quota di capitale). Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso nominale annuo (TAN) e
riguardano unicamente gli importi effettivamente utilizzati dal titolare della carta di credito. Ad
essi, normalmente si affiancano altri costi relativi agli oneri di valutazione, al canone annuo,
all’imposta di bollo e alle spese di invio comunicazioni. La carta di credito revolving è
strettamente personale, non può essere data in uso o ceduta a terzi e, a tal fine, è data
all’esercente commerciale la facoltà di richiedere al titolare l’esibizione di un documento per
verificare l’identità del possessore.
IL PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
Trasparenza e credito ai consumatori
Il prestito contro cessione del quinto
dello stipendio è un prestito personale
destinato a coloro che percepiscono un
reddito da lavoro dipendente o da
pensione, a fronte della cessione
volontaria di una quota parte del
proprio reddito, non superiore a un
quinto dello stipendio netto.
Il rimborso delle rate avviene mediante
trattenuta diretta sulla busta paga a opera
del datore di lavoro che provvede al
trasferimento della somma al finanziatore.
Attualmente, è un prestito pensato per tutte le categorie di lavoratori dipendenti (pubblici e privati,
a tempo indeterminato e a tempo determinato) per i lavoratori atipici e per i pensionati.
APPROFONDIMENTO: I soggetti coinvolti nella cessione del quinto
I soggetti coinvolti nella cessione del quinto sono:
• la compagnia di assicurazione che garantisce l’operazione e conserva un diritto di rivalsa
nei confronti del cedente con riferimento al rischio di impiego;
• il finanziatore che può essere esclusivamente banca o intermediario finanziario iscritto
all’albo della Banca d’Italia;
• l’amministrazione ceduta (azienda o amministrazione pubblica o privata) che dovrà
provvedere, dopo la notifica del contratto, al versamento mensile delle quote trattenute dalla
remunerazione competenze dell’interessato;
• il debitore, che può essere: lavoratore dipendente, autonomo, atipico, a tempo determinato,
pensionato.
APPROFONDIMENTO: La normativa dal 2005 a oggi
Dal 2005, la normativa ha esteso la sua applicazione a questo tipo di finanziamento alle
aziende private e, dal 2006, anche ai pensionati mentre, in passato, l’accesso a questo tipo di
finanziamento era consentito solo ai dipendenti pubblici per una durata pari a cinque o dieci
anni in funzione dell’anzianità lavorativa.
L’erogazione della cessione del quinto non richiede alcuna anzianità minima lavorativa e la
durata del finanziamento non deve essere superiore a dieci anni. Tale limite riguarda anche i
pensionati.
Il prestito deve essere assistito da una duplice polizza assicurativa che tuteli il creditore nel caso
di morte e di perdita dell’impiego (dimissioni e licenziamento). Si tratta di una modalità di tutela
degli eredi o dei familiari al fine di limitare gli effetti dell’indebitamento nel caso si verifichi
uno dei due eventi.
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La cessione del quinto dello stipendio prevede la facoltà di estinzione anticipata per il finanziato.
Tale facoltà può essere esercitata in qualunque momento e segue le norme previste per il credito
al consumo, con la limitazione delle spese eventualmente addebitabili al cliente.
Trasparenza e credito ai consumatori
Questa tipologia di prestito trova un limite di importo nella durata e nel valore massimo della
rata che non può eccedere la quinta parte dello stipendio mensile.
L’importo è posto a disposizione del cliente solo successivamente all’ottenimento della
dichiarazione scritta di benestare (o nulla osta) rilasciata da parte dell’ente datore di lavoro, con
l’impegno di trattenere e trasferire le quote cedute dalla retribuzione mensile.
APPROFONDIMENTO: Le coperture assicurative dei dipendenti pubblici
Attualmente, non esiste più il monopolio INPDAP per le coperture assicurative dei dipendenti
pubblici che possono decidere se avvalersi di compagnie differenti.
APPROFONDIMENTO: Le richieste di prestito da parte di dipendenti pubblici e privati
Nel caso dei dipendenti pubblici, il datore di lavoro è obbligato per legge ad accogliere la
richiesta del dipendente se ricorrono tutti i presupposti previsti dalla legge mentre, nel caso dei
dipendenti privati, il datore di lavoro può rifiutarsi di accogliere la richiesta.
La cessione del quinto dello stipendio è un finanziamento naturalmente garantito dalla trattenuta
diretta delle rate da parte del datore di lavoro che, quindi, elimina il rischio finanziario e parte del
rischio di credito che, tuttavia, si sposta in capo al datore di lavoro.
Il rischio legato alla perdita del lavoro o alla morte del finanziato è coperto dalla possibilità di
rivalersi sul trattamento di fine rapporto maturato (TFR) e, successivamente, dalla polizza
assicurativa obbligatoria a favore della banca.
In caso di cessazione dal servizio prima che il prestito sia interamente rimborsato, l’efficacia
della cessione si estende alla pensione o su altro assegno continuativo equivalente (la quota da
trattenere non può eccedere il quinto della pensione o dell’assegno continuativo) e/o alla somma
una tantum, a titolo di indennità o di capitale assicurato, se la cessazione dal servizio ne dia luogo
al posto della pensione o altro assegno continuativo equivalente. Tale somma è trattenuta fino
alla concorrenza dell’intero capitale ancora da restituire.
Sotto questo profilo, i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio costituiscono una modalità
efficace per poter concedere credito a tutti coloro che possiedono una rischiosità più elevata e/o
pregiudiziali pregresse.
APPROFONDIMENTO: Fallimento o morosità del datore di lavoro
Un problema legato ai finanziamenti contro cessione del quinto è connesso alla rischiosità del
datore di lavoro e all’eventualità di un suo fallimento o morosità (eventi non coperti dalla
polizza assicurativa). In caso di fallimento o apertura di altra procedura concorsuale a carico del
datore di lavoro, il finanziatore potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle
somme cedute in via privilegiata per la stessa qualità spettante al lavoratore dipendente.
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La cessione del quinto dello stipendio può
essere erogata anche nei confronti di
coloro che percepiscono un reddito da
pensione pubblica o privata. La durata
massima della cessione di quote della
pensione non può essere superiore a un
quinto della stessa, valutato al netto delle
ritenute fiscali e non può avere una durata
superiore a dieci anni.
In particolare, possono essere ceduti:
Trasparenza e credito ai consumatori
• le pensioni o le indennità (simili alle pensioni) corrisposte dallo Stato o dai singoli enti,
• gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza,
• le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'INPS e gli assegni vitalizi e i
capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
Per i prestiti contro cessione delle pensioni esiste un ulteriore vincolo di importo: la quota
trattenuta è ammessa a patto che sia tutelato il trattamento pensionistico minimo.
I prestiti ai pensionati devono obbligatoriamente prevedere solo la polizza assicurativa che, in
caso di morte dell’affidato, assicuri il recupero del residuo credito. Non è possibile contrarre prestiti
contro cessione della pensione di reversibilità.
I lavoratori a tempo determinato possono
richiedere la cessione del quinto dello stipendio a
patto che la durata del finanziamento non
ecceda il periodo di tempo che, al momento
dell'operazione, deve ancora trascorrere per la
scadenza del contratto di lavoro in essere.
Tuttavia, alla cessione del trattamento di fine
rapporto posta in essere dai lavoratori a tempo
determinato non si applica il limite del quinto.
Anche i lavoratori “atipici” e autonomi possono
richiedere la cessione del quinto dello stipendio.
I titolari di rapporto di lavoro autonomo,
caratterizzati da una prestazione di opera,
continuativa e coordinata di durata non
inferiore a dodici mesi possono cedere un quinto
del loro compenso, valutato al netto delle ritenute
fiscali (agenti e rappresentanti commerciali,
collaboratori
coordinati
e
continuativi,
collaboratori a progetto).
La cessione può avere luogo a patto che il compenso abbia carattere certo e continuativo e non
può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per
la scadenza del contratto.
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PRESTITI CON DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
Trasparenza e credito ai consumatori
I prestiti con delegazione di pagamento sono finanziamenti in cui il dipendente delega il proprio
datore di lavoro a pagare le rate del finanziamento nel limite massimo del quinto del proprio
stipendio.
Il finanziamento è a tasso fisso e prevede un piano di ammortamento a rate costanti mensili
che non possono essere superiori a un quinto dello stipendio percepito. Il pagamento delle rate
avviene mediante la trattenuta diretta delle rate dallo stipendio a opera del datore di lavoro che
si impegna a versarlo mensilmente al finanziatore.
Questa tipologia di prestito può essere concesso anche in presenza di un prestito copntro cessione
del quinto, portando, di fatto, il limite complessivo dello stipendio ceduto a due quinti (cioè il 40%
del reddito percepito).
Anche in questo caso sono previste delle polizze assicurative contro il rischio di morte, infortunio
o perdita dell’impiego e la durata del finanziamento non deve eccedere i dieci anni.
I PRINCIPALI FENOMENI DEL MERCATO
IL CICLO DI VITA DEL MERCATO DEL CREDITO AL CONSUMO
Come già visto in ambito internazionale, il mercato del credito al consumo presenta un fisiologico
ciclo di vita che, nella fase di avvio e di sperimentazione dei prodotti, vede una domanda orientata
verso i finanziamenti occasionali come il credito finalizzato all’acquisto di specifici beni (magari
anche a tassi promozionali).
La sperimentazione positiva del ricorso al credito e la migliore comprensione dei prodotti di
finanziamento conducono a un progressivo maggiore utilizzo del credito.
Normalmente, la domanda si sposta verso forme di finanziamento diretto (i prestiti personali)
richieste per fabbisogni finanziari più generici e meno legati all’acquisto di un bene o servizio.
Nella fase di maggiore maturità, le famiglie aumentano il ricorso verso forme di credito revolving
(soprattutto le carte di credito), che assicurano la massima flessibilità di utilizzo e slegano il ricorso
al credito da richieste finanziarie da ripetere di volta in volta.
Questi strumenti richiedono, tuttavia, la massima consapevolezza di utilizzo da parte della famiglia,
dato che possono indurre situazioni e squilibri finanziari causati da una sovrastima delle
proprie capacità di rimborso e dall’assenza di un controllo costante operato dai finanziatori e
delle rate prefissate da rimborsare.
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L’INCREMENTO DEL CREDITO NON FINALIZZATO E DEI CANALI DIRETTI
Trasparenza e credito ai consumatori
Negli ultimi anni, il mercato del credito al consumo ha evidenziato un sensibile incremento della
domanda/offerta di forme di finanziamento dirette (prestiti personali, carte di credito rateali e
prestiti contro cessione del quinto dello stipendio) rispetto a quello del credito finalizzato.
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2003
2009
Prestiti personali
Carte credito
Cessione quinto stipendio
Prestiti finalizzati
Composizione del credito al consumo erogato
fonte: Osservatorio Assofin (anni vari)
L’aumento dei prestiti non finalizzati, però, non si associa a una contrazione del credito
finalizzato. Entrambe le tipologie di finanziamento, infatti, aumentano ma con intensità
differente, a causa di precise scelte poste in essere dagli intermediari finanziari.
Invece, le ragioni principali dell’incremento sono da ricercare:
• nell’interesse degli intermediari a “disintermediare” il credito al consumo accorciando la catena
distributiva, al fine di risparmiare gli oneri distributivi e migliorare la relazione con il cliente,
• e nella preferenza per prodotti legati al fabbisogno finanziario complessivo della famiglia e non
all’acquisto di un preciso bene.
Sotto un profilo distributivo, negli ultimi anni, è aumentata anche la preferenza per i canali
distributivi differenti rispetto agli esercenti commerciali.
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Trasparenza e credito ai consumatori
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9%
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2001
Sportelli
2009
Convenzionati
Agenti
fonte: Osservatorio Assofin (anni vari)
Un ruolo molto importante è stato assunto dagli sportelli degli intermediari finanziari, in particolare
delle banche, che hanno incrementato notevolmente i volumi di credito al consumo erogati.
Il ricorso agli sportelli e alle filiali, proprie o del gruppo bancario di appartenenza, permette agli
intermediari finanziari (i finanziatori) di poter avere un rapporto più diretto ed efficiente sia con
coloro che gestiscono il cliente (i dipendenti) sia con il cliente stesso, migliorando la qualità dei
servizi offerti e riducendo i rischi di compliance e reputazionali legati a soggetti esterni meno
controllabili.
Occorre tenere conto della rigidità e dell’onerosità di questi canali che ripagano, tuttavia,
l’investimento con una maggiore competitività e una minore contendibilità della clientela.
LE CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI: IMPORTI E DURATE
Il mercato registra un maggiore ricorso dei consumatori verso finanziamenti con importi e durate
crescenti. Queste caratteristiche riguardano tutti i prodotti di credito al consumo.
I prestiti contro cessione del quinto dello stipendio costituiscono il tipo di finanziamento che
presenta il maggiore importo e durata medi (alla fine del 2009 il 72% dei prestiti era di importo
superiore a 15.000 euro e oltre l’87% aveva una scadenza originaria superiore a cinque anni).
In ordine, i prestiti personali sono la seconda forma di finanziamento per dimensioni degli
importi e durate (il 58% dei prestiti supera i 15.000 euro e il 48% ha una durata superiore ai cinque
anni).
Fra gli altri prestiti, solo i finanziamenti finalizzati all’acquisto di un auto ha importi e durate
paragonabili, tenendo conto che il finalizzato auto, solo nel 33% dei casi, supera i 15.000 euro e in
meno del 15% dei casi ha scadenze che oltrepassano i cinque anni.
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Le carte revolving e il credito finalizzato non auto sono denominati small ticket, avendo
transazioni medie intorno ai 1.500-2.000 euro e scadenze medie non superiori ai 2 anni.
Promozione e Marketing:
Carmen Lombardo, Ufficio Vendite e Pianificazione e Controllo, ABIFormazione
Silvia Quaranta, Ufficio Vendite e Pianificazione e Controllo, ABIFormazione
Gloria Ramaglioni, Ufficio Vendite e Pianificazione e Controllo, ABIFormazione
Trasparenza e credito ai consumatori
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Trasparenza e credito ai consumatori
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Trasparenza e credito ai consumatori
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Trasparenza e credito ai consumatori
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