Università La Sapienza di Roma L’imposta sul valore aggiunto. Diritto Tributario Prof.ssa Rossella Miceli A cura di: Prof.ssa Rossella Miceli Il diritto tributario. L’ IVA. I PARTE 1: Natura e caratteri dell’IVA L’ IVA quale imposta comunitaria. I caratteri dell’ IVA. I soggetti IVA. Le teorie giustificative dell’IVA. II PARTE 2: Presupposti IVA Il presupposto oggettivo. Il presupposto soggettivo. Il presupposto territoriale. Le importazioni. Il presupposto intra – CE. III PARTE 3: Operazioni IVA Operazioni Iva e fuori campo Iva. Le operazioni imponibili. Le operazioni non imponibili. Le operazioni esenti. 2 Il diritto tributario. L’ IVA. IV PARTE 4: Meccanismi applicativi Il momento impositivo. La determinazione dell’imposta. I meccanismi di funzionamento. Il meccanismo ordinario. Il reverse charge. Gli obblighi formali. II PARTE 2: Presupposti IVA III 3 L’IVA quale imposta comunitaria. L’istituzione dell’Iva risponde a finalità comunitarie. Gli obiettivi della Comunità europea sono: • abolizione dei dazi doganali; • libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali; (neutralità concorrenziale) Necessaria neutralità fiscale nella circolazione dei beni e servizi per il raggiungimento della neutralità concorrenziale. Previsione dell’armonizzazione delle legislazioni relative all’imposta sulla cifra d’affari “nella misura necessaria per assicurare l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno”. (art.113 TFUE) 4 (segue) L’IVA quale imposta comunitaria. Gli studi comunitari (in particolare, il rapporto “Newmark” del 1962) hanno stabilito che per garantire la neutralità fiscale negli scambi: era necessario istituire un’imposta plurifase non cumulativa Imposta sul consumo “non cumulativa”: la disciplina prevede meccanismi che non incrementano la misura e il peso dell’imposta per ogni fase del processo produttivo o distributivo del bene o del servizio Imposta plurifase: applicata in ogni fase del processo produttivo o distributivo (mentre quelle monofase una sola volta) dalla disciplina unica per tutti i paesi comunitari Stesso peso fiscale per i beni e servizi: in ogni Stato della CE siano consumati ed indipendentemente dal numero di passaggi (subiti prima del consumo). 5 (segue) L’IVA quale imposta comunitaria. È nata così l’imposta sulla cifra d’affari: • istituita con le direttive n. 67/227 (principi generali) e 67/228 (struttura e finalità dell’imposta) successivamente “l’imposta sulla cifra d’affari” è stata recepita in tutti i paesi comunitari: • necessaria eliminazione di tutte le imposte “a cascata”, vigenti negli Stati CE imposta sulla cifra d’affari è stata recepita col nome IVA (imposta sul valore aggiunto) nell’ordinamento italiano con il D.P.R. n. 633/1972 • 6 abolizione dell’IGE (imposta plurifase cumulativa). (segue) L’IVA quale imposta comunitaria. L’iva è disciplinata dalla CE, con atti normativi comunitari che devono essere osservati da tutti gli Stati membri. negli anni sono state emanate numerose Direttive e alcuni Regolamenti, oggi confluiti nella direttiva n. 2006-112-CE, che raccoglie la disciplina generale dell’imposta. Una parte del gettito è destinata al finanziamento degli obiettivi comunitari: per questa parte l’IVA è un “tributo proprio” della CE, che contribuisce al finanziamento degli obiettivi comunitari. 7 (segue) L’IVA quale imposta comunitaria. Conseguenza della “natura comunitaria” dell’ IVA: Diretta applicazione delle norme in materia di Iva (direttamente applicabili o ad effetto diretto) e dei principi generali della CE. • Le direttive IVA sono “particolarmente dettagliate” e quindi nella maggior parte dei casi direttamente applicabili (se “non” o “non correttamente” trasposte) • I principi comunitari regolano l’interpretazione e l’applicazione della disciplina IVA criterio teleologico: canone interpretativo della disciplina IVA • La tutela dei diritti all’interno del sistema Iva è assistita dai principi europei necessario rispetto principio di equivalenza e di effettività 8 I caratteri dell’IVA. Si caratterizza per la presenza di elementi essenziali identificati in sede comunitaria: • • • • • applicata operazioni aventi ad oggetto beni o servizi; proporzionale al prezzo; riscossa in ciascuna fase del processo di produzione e di distribuzione, a prescindere dal numero di operazioni effettuate in precedenza; applicata solo al valore aggiunto; peso dell’imposta a carico del consumatore finale (Corte di giustizia 3.10.2006, C-475/03). oggi anche meccanismo applicativo fondato su reverse charge 9 I soggetti IVA. 1. Soggetti passivi di diritto “mettono in moto” e “realizzano” l’intero sistema IVA: (operatori economici) • sono formalmente i soggetti IVA • sono destinatari di obblighi formali e sostanziali • non sono “tendenzialmente” incisi dal tributo 2. Soggetti passivi di fatto non partecipano alla realizzazione del sistema IVA, ma sono destinatari degli effetti: (consumatori finali) • non sono formalmente soggetti IVA • non devono adempiere ad obblighi formali e sostanziali • sono “tendenzialmente” incisi dal tributo nel momento in cui comprano un bene, usufruiscono di un servizio o introducono beni in ambito CE 10 Le teorie giustificative dell’IVA. Al livello nazionale l’IVA è stata giustificata secondo: A) Teorie economico-sostanziali che privilegiano l’effetto dell’imposta sul consumatore finale B) Teorie giuridico-formali che valorizzano la disciplina IVA (e quindi gli aspetti formali dell’imposta) 11 (segue)Le teorie giustificative dell’IVA. A) Le teorie giuridico – formali: • l’iva quale imposta sulle operazioni imponibili: in quanto a norma dell’art. 1 del D.P.R. n. 633/1972 si applica soltanto alle operazioni imponibili; • l’iva quale imposta sull’attività economica: in quanto è applicata da chi svolge attività d’impresa o professionale sulla somma delle operazioni realizzate; • l’iva quale imposta sullo scambio, volta ad incidere lo scambio rivolto al consumo finale: in quanto la detrazione, nella disciplina dell’imposta, costituisce (nella maggior parte delle ipotesi) uno strumento finalizzato a detassare gli scambi. 12 (segue)Le teorie giustificative dell’IVA. B) Le teorie economico – sostanziali: • considerano il consumo il fatto espressivo di capacità contributiva; • si basano sulla valorizzazione giuridica del meccanismo della rivalsa (detrazione al fine di realizzare la neutralità dell’imposta); • sono coerenti con l’impostazione comunitaria. 13 I presupposti IVA. Sono distinti in relazione al territorio: 1. Nazionale 2. Comunitario 3. Extra – comunitario l’elemento territoriale è fondamentale nella disciplina dei presupposti del tributo, in quanto l’IVA è un’imposta sul consumo. La localizzazione dei presupposti avviene in base al luogo di presumibile consumo del bene o del servizio. Il luogo di localizzazione dei presupposti IVA corrisponde anche allo Stato che acquisirà il gettito dell’imposta. 14 (segue) I presupposti IVA. • Nei rapporti nazionali: 1. Cessione di beni e prestazioni di servizio (presupposto oggettivo) 2. Nell’esercizio di impresa, arte e professione (presupposto soggettivo) 3. Effettuati nel territorio dello Stato (presupposto territoriale) • Nei rapporti internazionali: Le importazioni da chiunque effettuate • Negli scambi di beni intra - CE: Acquisti di beni fra soggetti IVA Cessioni di beni a consumatori finali 15 Il presupposto oggettivo. (artt. 2-3 d.P.R. n° 633/1972) 1. Cessione di beni 2. Prestazioni di servizi Cessazione di beni: atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprietà ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Prestazioni di servizi: prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito ed in genere da obbligazioni di fare, non fare e di permettere quale ne sia la fonte. (Elenco esemplificativo e non tassativo) 16 Il presupposto oggettivo. (artt. 2-3 d.P.R. n° 633/1972) Operazioni Assimilate (art. 2 c.2- art. 3 c.2) 1. Vendite con riserva di proprietà 2. Locazioni: con clausola di trasferimento proprietà vincolante per le parti 3. Contratti di commissione: passaggi di beni tra committente e commissionario 4. Cessioni gratuite di beni 5. Destinazione all’autoconsumo: destinazione di beni al consumo personale o familiare dell’imprenditore o ad altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa 6. Assegnazioni ai soci e associati 7. Cessioni di contratto 8. Somministrazione di alimenti/bevande Operazioni Escluse (art. 2, c.3- art. 3 c.2) 1. Cessioni aventi ad oggetto denaro crediti in denaro,aziende o rami d’azienda, determinati beni alimentari, beni in dipendenza di fusioni,trasformazioni o scissioni; 2. Cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio 17 Il presupposto soggettivo. (Artt. 4-5 d.P.R. n° 633/1972) Le operazioni IVA devono essere realizzate nell’esercizio di attività di impresa arte o professione. Tale requisito recepisce quello di “attività economica” previsto in ambito comunitario, secondo il quale sono soggetti passivi IVA coloro che esercitano “in modo indipendente” una attività economica in qualunque luogo e quali ne siano lo scopo e i risultati. “attività economica”: attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità. 18 (segue)Il presupposto soggettivo. Caratteri attività economica: 1. 2. 3. 4. Attività esercitata sul mercato Abitualità Stabilità Autonomia/Indipendenza anche l’attività illecita costituisce attività economica Escluso lavoro dipendente Secondo l’ordinamento comunitario, non costituiscono attività economica: 1. l’acquisto o la detenzione di quote societarie o di obbligazioni non strumentali all’attività di impresa; 2. le holding che detengono esclusivamente partecipazioni in altre imprese; 3. l’attività delle holding di mera vendita di azioni e titoli. 19 (segue)Il presupposto soggettivo A) Impresa: (art.4) Nozione sostanziale: esercizio per professione abituale ancorchè non esclusiva delle attività commerciali o agricole di cui agli art. 2195 e 2135 c.c., anche se non organizzate in forma di impresa. Nozione formale: esercizio di attività organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nel 2195 c.c. Sono soggetti IVA: • le società commerciali • gli enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività agricole o commerciali 20 (segue)Il presupposto soggettivo B) Arte o professione: (art.5) 1. esercizio abituale anche se non esclusivo di attività di lavoro autonomo 2. da parte di persone fisiche, società semplici o associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse Esclusione delle prestazioni effettuate dai co.co.co., salvo l’attività sottostante sia oggetto di altra attività professionale. 21 (segue)Il presupposto soggettivo. Enti pubblici non soggetti IVA 22 In quanto pubbliche Autorità (anche contro il pagamento di somme quali tasse, canoni, contributi) In via diretta Senza possibilità di concorrenza con privati che esercitino le stesse attività Attività svolte in regime giuridico pubblico, rilevando le modalità di esercizio e non l’oggetto o il fine dell’attività Diversamente dal soggetto che esercita per concessione Imponibilità se dall’esclusione deriva notevole distorsione concorrenziale Il presupposto territoriale. (Art. 7.7 septies) Disciplina: • specifici criteri in base ai quali determinare la localizzazione e la tassazione nel territorio dello Stato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi • modificata di recente per la localizzazione dei servizi (D.lgs. n.18/2010 che ha recepito la direttiva 2008/8/CE del 12.2.2008). Definizione di territorio dello Stato: per territorio dello Stato si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei Comuni di Livigno e di Campione d’Italia e delle acque italiane del lago di Lugano. Definizione di territorio della Comunità: per territorio della Comunità si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea con le esclusioni indicate all’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 633/1972. 23 (segue)Il presupposto territoriale. 1. Territorialità nella cessione dei beni Criterio generale: 1. luogo dell’esistenza fisica dei beni; 2. luogo inizio spedizione: in caso di trasporto; 3. luogo di destinazione: in caso di montaggio o installazione. Criteri specifici: 1. luogo di partenza del trasporto: cessioni a bordo delle navi, di aerei e di treni per trasporti intra – CE; 2. domicilio o residenza nel territorio dello Stato del soggetto passivo rivenditore: cessioni di gas naturale e di energia elettrica mediante sistemi di distribuzione. 24 (segue) Il presupposto territoriale 2.Territorialità nelle prestazioni di servizi Criterio generale: • sede del committente se il committente è un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato (ipotesi di business to business) • sede del prestatore se il prestatore è un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato e il committente non è soggetto passivo (ipotesi di business to consumer) Soggetto passivo stabilito: • soggetto domiciliato o residente nel territorio dello Stato (che non abbia il domicilio all’estero); • stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato o residente all’estero limitatamente alle operazioni rese o ricevute; Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il domicilio è il luogo della sede legale e la residenza della sede effettiva. 25 (segue) Il presupposto territoriale Territorialità nelle prestazioni di servizi: Criteri specifici che si applicano a prescindere dal destinatario della prestazione • il luogo di ubicazione dell’immobile: per le prestazioni di servizi relative a beni immobili • la tratta percorsa nel territorio dello Stato: per le prestazioni di trasporto di passeggeri • il luogo di esecuzione materiale della prestazione: per i servizi di ristorazione e di catering (diversi da quelli resi a bordo di navi, aerei e treni ove rileva il luogo di partenza) 26 (segue) Il presupposto territoriale. Criteri specifici che si applicano a prescindere dal destinatario della prestazione: 1. la messa a disposizione del destinatario del mezzo di trasporto nel territorio dello Stato e l’utilizzazione nel territorio comunitario o l’utilizzazione nel territorio dello Stato (anche se la messa a disposizione è al di fuori del territorio della Comunità) per le prestazioni di servizi di locazione (anche finanziaria), noleggio e simili di mezzi di trasporto; 2. il luogo di svolgimento delle prestazioni per quanto riguarda le prestazioni di servizi relative ad attività,culturali, artistiche, scientifiche, educative,ricreative e simili. 27 (segue) Il presupposto territoriale. Criteri specifici che si applicano solo ad ipotesi di business to consumer per le medesime ipotesi relative ad operazioni business to business si utilizzano i criteri generali 1. il luogo di effettuazione dell’operazione principale: per operazioni di intermediazione; 2. il luogo di inizio del trasporto: per le prestazioni di trasporto di beni intra– CE; 3. distanza percorsa nel territorio dello Stato: per il trasporto di beni con provenienza o destinazione extra CE; 4. il luogo di svolgimento della prestazione: per attività accessorie al trasporto e perizie sui beni. 28 (segue)Il presupposto territoriale. 5. se rese da soggetti stabiliti nel territorio dello Stato ed utilizzate nel territorio CE o se sono utilizzate nel territorio dello Stato (anche se rese da soggetti non stabiliti nel territorio CE): operazioni di noleggio, locazione anche finanziaria dei mezzi di trasporto; 6. utilizzo nel territorio dello Stato: per operazioni di telecomunicazioni e di teleradiodiffusione; 7. domicilio del committente o residenza nel territorio dello stato (senza domicilio all’estero): per le prestazioni tramite mezzi elettronici da soggetti extra CE. 29 (segue)Il presupposto territoriale. Ulteriore criterio specifico: 1. prestazione di servizi di pubblicità - di consulenza e di assistenza tecnica e legale – di elaborazioni di dati e di forniture – operazioni bancarie, finanziarie e assicurative – messa a disposizione di personale– altre prestazioni art. 7 septies; 2. se rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti extra CE (da prestatore italiano); 3. non si considerano effettuate nel territorio dello Stato (e quindi non sono assoggettate ad IVA). 30 Il presupposto intra-CE (I). Cessione beni tra soggetti appartenenti a differenti Stati – CE: 31 Operatore economico (soggetto IVA) Consumatore finale Presupposto IVA: acquisto bene Presupposto IVA: cessione bene Il presupposto intra-CE (II). Cessione a consumatore finale: 1. imponibile la cessione con l’aliquota del paese UE del cedente; 2. il cedente applica e versa l’IVA nello stato di appartenenza; 3. previsione di regimi derogatori finalizzati ad evitare la concentrazione degli acquisiti nei paesi che hanno le aliquote più basse; tale disciplina valuta il territorio comunitario come un “unico grande mercato”, che non conosce i confini nazionali. Cessione a soggetto IVA: imponibile l’acquisto intra – comunitario Requisiti dell’ acquisto intra-comunitario: 1. il cedente ed il cessionario devono essere due soggetti IVA negli Stati di residenza; 2. l’operazione deve essere onerosa e deve comportare il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sul bene; 3. il bene deve partire da uno Stato membro e giungere in altro Stato membro. 32 Applicazione dell’IVA con meccanismo del reverse charge Le importazioni. In ambito internazionale sono imponibili le importazioni da chiunque effettuate. Nozione di importazione : “beni introdotti nel territorio dello Stato che siano originati da paesi o territori non compresi nella Comunità o che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della CE ovvero che siano provenienti dai territori esclusi dalla CE”. Ratio: assoggettare tutti i beni che entrano nel territorio comunitario alle stesse condizioni di quelli che circolano intra – CE L’IVA sulle importazioni: 1. 2. 3. 4. 33 è applicata all’ingresso dei beni nel territorio dello Stato è commisurata al valore dei beni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione alla dogana è soggetta ad un regime differente a seconda se il soggetto che effettua l’importazione è un soggetto IVA o un consumatore finale Operazioni Iva e fuori campo Iva. Operazioni iva: 1. rientrano nella disciplina dell’imposta 2. sono soggette agli obblighi formali di registrazione, di fatturazione e di dichiarazione 3. partecipano alla quantificazione del volume d’affari si suddividono in: imponibili, non imponibili, esenti. Operazioni fuori campo IVA: 1. non rientrano nella disciplina dell’imposta 2. sono definite “operazioni escluse”. 34 Le operazioni Imponibili. A) Operazioni imponibili: 1. cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di impresa, arte o professione; 2. importazioni da chiunque effettuate; 3. acquisti intra – comunitari tra soggetti IVA l’effettuazione di una operazione imponibile comporta l’applicazione degli ordinari meccanismi di funzionamento della disciplina IVA 35 Le operazioni non imponibili. B) Operazioni non imponibili: 1. le cessioni all’esportazione 2. le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione 3. i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali sono differenti dalle operazioni “non imponibili” dall’applicazione del meccanismo del reverse charge. • non si applica l’imposta in via di rivalsa; • si può esercitare il diritto di detrazione. 36 derivanti Le operazioni esenti. C) Le esenzioni: 1. deroga alla disciplina generale IVA dei beni e dei servizi IVA intra – CE; 2. sono considerate “nozioni autonome di diritto comunitario” che possono essere interpretate solo alla luce del sistema europeo; 3. individuate analiticamente dalla disciplina comunitaria della VI direttiva (oggi art. 132, direttiva n.2006/112/CE). 4. sono elencate tassativamente (operazioni di assicurazioni, operazioni relative alla riscossione dei tributi, prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza; prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri e da cliniche e case di cura convenzionate. • • 37 non si applica l’imposta in via di rivalsa; non può essere effettuata la detrazione. Il momento impositivo. Momento impositivo: 1. momento al verificarsi del quale l’operazione assume rilevanza ai fini IVA; 2. mette in moto l’intero “sistema IVA”; 3. rileva contestualmente per tutti i soggetti coinvolti nel meccanismo impositivo; 4. definito anche “effettuazione delle operazioni”; il momento impositivo individua quando l’operazione economica raggiunge un grado di certezza tale da mettere in moto il sistema IVA. 38 (segue)Il momento impositivo. 1) Cessione di beni: • mobili: consegna o spedizione del bene • immobili: stipula dell’atto traslativo • deroghe: art. 6, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 2) Prestazioni di servizi: • pagamento del corrispettivo • deroghe:art. 6, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 3) Acquisti intra – CE: • momento consegna dei beni nel territorio dello Stato • momento di arrivo nel territorio dello Stato: in caso di trasposto con mezzi del cessionario 39 (segue)Il momento impositivo. Al verificarsi del momento impositivo nasce Contestualmente: • l’obbligo di rivalsa del cedente / prestatore • il diritto di detrazione del cessionario / committente • l’obbligo di emissione della fattura • l’obbligo di versare l’imposta all’Erario (anche “esigibilità”) In alcune ipotesi è differita l’esigibilità. Di recente è stato introdotto un regime opzionale (definito dell’IVA per cassa), che consente ai soggetti IVA con un volume d’affari contenuto un differimento della esigibilità dell’imposta al momento dell’incasso del corrispettivo. 40 La determinazione dell’imposta. Base Imponibile: è stabilita su ogni singola operazione • è costituita dell’ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali. • sono compresi nella base imponibile: gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione, i debiti e gli altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, le integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. 41 (segue) La determinazione dell’imposta. Esclusioni dalla base imponibile: 1. le somme dovute a titolo di interessi moratori,penalità, ritardi; 2. il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata; 3. le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte. Aliquota: 1. l’aliquota generale dell’imposta: 22% (l'aliquota ordinaria è salita al 21% con D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito in legge il 14 settembre 2011. Con la Legge di Stabilità 2013, approvata con legge n. 228 del 24 dicembre 2012, è avvenuto l'aumento di un ulteriore punto percentuale, entrato in vigore dal 1º ottobre 2013). 2. sono previste ipotesi di aliquote ridotte: 4% e 10% aliquota in vigore nel momento in cui l’operazione è effettuata. 42 I meccanismi di funzionamento. Ordinario In base al reverse charge meccanismo generale IVA meccanismo previsto in specifiche ipotesi si fonda sul binomio addebito /rivalsa – detrazione si fonda sul binomio imponibilità – non imponibilità 43 Il meccanismo ordinario. Soggetto IVA che esercita attività di produzione e cessione di beni all’ingrosso Acquisto di materie prime per la produzione di un bene (euro 120 di cui: 100 Prezzo del bene e 20 Iva sul prezzo) Cessione bene prodotto (euro 550 di cui 500 prezzo del bene e 50 Iva sul prezzo): Soggetto iva dettagliante acquisto Cessione bene (euro 1200 di cui 1000 prezzo del bene e 200 Iva sul prezzo): acquisto 44 Soggetto consumatore finale consumo bene Versamento all’Erario di Euro 30 50 (IVA addebitata) – (detrazione) euro 20 (IVA assolta) Versamento all’Erario di Euro 150 200 (IVA addebitata) – (detrazione) euro 50 (IVA assolta) La rivalsa. (art. 18 d.P.R. n. 633/1972) Nozione di rivalsa: il soggetto che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o committente. 1. la rivalsa è obbligatoria (art.18 c.1 d.P.R. n. 633/1972); ed è nullo ogni patto contrario 2. La rivalsa è facoltativa solo in alcuni casi tassativamente previsti dalla legge (art.18 c.3 d.P.R. n. 633/1972); 3. il credito da rivalsa è assistito da privilegi. 45 La detrazione. (art. 19 d.P.R. n. 633/1972) Nozione di detrazione: è l’operazione con la quale il soggetto IVA sottrae dall’imposta relativa alle operazioni effettuate l’imposta assolta o dovuta o a lui addebitata a titolo di rivalsa. è il fulcro della disciplina IVA Condizioni di detraibilità: 1. Inerenza dell’operazione all’attività svolta: attiene soltanto ai beni o ai servizi importati o acquistati nell’esercizio di impresa, arte o professione; 2. è un diritto di ogni soggetto IVA strumentale alla determinazione dell’imposta; 3. non può essere esercitata oltre la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui diritto alla detrazione è sorto ma alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto. 46 (segue) La detrazione. 1. È detraibile: l’imposta relativa ai beni e ai servizi inerenti. 2. È indetraibile: l’imposta relativa ai beni e ai servizi afferenti operazioni esenti o non soggette all’imposta. 3. È detraibile pro - quota: • l’imposta assolta per beni e servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette ad imposta • l’imposta assolta sui beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o estranei all’esercizio dell’impresa. 47 (segue)La detrazione. Detrazione pro-rata (o percentuale di detrazione): • Si applica ai contribuenti che esercitano contestualmente attività che conferiscono diritto alla detrazione ed attività esenti • Il diritto alla detrazione è proporzionale alle operazioni imponibili effettuate ed è pari ad una percentuale (definita “percentuale di detrazione”) • la “percentuale di detrazione” è costituita dal rapporto fra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione effettuate in un anno e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo • per gli enti non commerciali: è ammessa in detrazione soltanto l’imposta relativa all’esercizio di attività commerciali o agricole a determinate condizioni 48 (segue) La detrazione. La rettifica della detrazione: La detrazione può essere corretta in aumento o in diminuzione per diverse cause 1. modifiche di destinazioni del bene o del servizio rispetto a quelle inizialmente individuate; 2. mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività esercitata; 3. variazioni nel pro – rata. Modifiche di destinazioni del bene o del servizio rispetto a quelle inizialmente individuate 1. se i beni e i servizi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata; 2. la rettifica opera in relazione alla “prima utilizzazione”dei beni o dei servizi; 3. per i beni ammortizzabili vi è un particolare regime. 49 Il reverse charge. I principi del reverse charge: • è il meccanismo che consente di spostare l’obbligo dell’imposta al cessionario / committente soggetto IVA (dal cedente / prestatore); • elimina la detrazione dell’IVA sugli acquisiti e deroga all’obbligo di rivalsa; • può essere utilizzato solo per operazioni fra soggetti IVA; • si fonda sul binomio imponibilità / non imponibilità; • determina notevoli semplificazioni nell’applicazione dell’imposta. il suo utilizzo è oggetto di forti critiche in quanto “snatura” l’originaria disciplina IVA 50 Il reverse charge. L’applicazione del reverse charge: 51 • l’imposta viene adempiuta attraverso un’inversione contabile che determina la neutralità dell’operazione IVA in capo al cessionario/ committente; • per il cedente / prestatore l’operazione è definita non imponibile. (segue) Il reverse charge. Evoluzione normativa: A. nasce come regime generale (temporaneo) per gli acquisiti intracomunitari fra soggetti IVA; B. è oggi utilizzato in molte ipotesi (frodi “carosello”) e in alcuni settori (edilizia, sub appalti) al fine di contrastare l’evasione; C. quello che incassa la direttiva n. 2006/69/CE (riprendendo e modificando l’art. 199 della direttiva n. 2006/112/CE) consente agli Stati membri di adottare il meccanismo del “reverse charge” per alcune specifiche operazioni, senza necessità di autorizzazione preventiva sulla base della sola comunicazione al Comitato IVA; D. è stato previsto nell’art. 17, comma 2 del D P R n 633/1972 in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nel territorio dello Stato da operatori non residenti nei confronti di cessionari o committenti residenti. 52 Obblighi formali. Nell’iva gli adempimenti formali sono numerosi e scattano addirittura prima dell’effettuazione di un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione dell’imposta. a. Dichiarazione di inizio attività: è il primo adempimento richiesto ai soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione o costituiscono una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Il neo-contribuente riceve un numero di partita Iva b. Dichiarazioni di variazione e di cessazione attività: vengono effettuate analoghe dichiarazioni in caso di successive modifiche degli elementi dichiarati (sede, tipo di attività, ecc) e anche di cessazione dell’attività. 53 (segue) Obblighi formali. c. La fatturazione ed i registri: I soggetti passivi Iva sono tenuti a fatturare le operazioni che effettuano e a registrare le fatture (D.p.r. n. 633/72, art. 21): l’obbligo riguarda tutte le operazioni che rientrano nel “campo di applicazione dell’imposta” e quindi non solo le operazioni imponibili, ma anche quelle esenti e non imponibili. La fattura, datata e numerata progressivamente, deve indicare: le parti, l’oggetto dell’operazione, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta. Ogni soggetto passivo deve contenere, ai fini Iva, due registri obbligatori: uno per le operazioni attive (registro delle fatture emesse), uno per gli acquisti. Dal libro delle operazioni attive risulta l’iva a debito, da quello delle operazioni passive risulta l’iva a credito. 54 (segue)Obblighi formali. e. Autofatturazione: la fattura è detta “autofatturazione” quando l’obbligo di applicare l’imposta e di emettere la fattura è posto a carico del cessionario o del committente. f. Note di variazione: dopo che una fattura è stata emessa e registrata può risultare che debba essere apportata una rettifica, in aumento o in diminuzione, all’ammontare dell’imponibile o dell’imposta. 55