SCHEDA DI LETTURA: STATO DI ABBANDONO DEI MINORI I PROCEDIMENTI VOLTI ALL’ACCERTAMENTO DELLO STATO DI ABBANDONO DEI MINORI La legge c.d. “sull’adozione”, ovvero la n. 184 del 1983, disciplina il “diritto del minore ad una famiglia” e stabilisce, al primo comma dell’art. 1, che “il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”. La richiamata legge mira a rendere effettivo questo diritto, attraverso la predisposizione di interventi solidaristici di sostegno in caso di difficoltà della famiglia d’origine, al fine di rimuovere le cause di ordine economico o sociale che possano precludere la crescita adeguata del bambino. In questo contesto -di valorizzazione e di recupero, finché possibile, del legame di sangue- i Tribunali per i Minorenni sono chiamati a valutare le situazioni di rischio e la eventuale sussistenza dello “stato di abbandono” dei minori, presupposto per la loro dichiarazione di adottabilità. Sempre la L. 184/1983 definisce lo “stato di abbandono” come la condizione del minore che sia privo di assistenza morale e materiale, da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la carenza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. Si riportano alcune recentissime pronunce della Corte di Cassazione, che hanno riempito di contenuti tale basilare dettato normativo: “Sussiste la situazione di abbandono qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave ed irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato non in astratto, ma in concreto, ovvero in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo ed alle sue potenzialità. Ne deriva che una mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore, in assenza di concreti riscontri, non è idonea al superamento della situazione di abbandono” (Cass. civ. Sez. I, 18-12-2013, n. 28230); “Sussiste lo stato di abbandono del minore qualora risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di uno stabile contesto familiare e di uno sviluppo sereno ed equilibrato” (Cass. civ. Sez. I, 22-10-2013, n. 23892). “Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio” (Cassazione civile , sez. I, sentenza 10.07.2013 n° 17096). L’ordinamento prescrive una particolare procedura per pervenire alla dichiarazione di adottabilità, procedura che la L. 149/2001 ha da una parte semplificato, e dall’altra reso più garantista con il conferimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della funzione di impulso della procedura, e prescrivendo l’assistenza tecnica obbligatoria, sin dall’inizio, dei minori, dei genitori e dei parenti entro il quarto grado quando manchino i genitori. La procedura, pertanto, trae spunto da una prima segnalazione che “chiunque”, secondo la legge, può fare al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo dove si trova il minore ritenuto in condizione di abbandono o comunque in una situazione a rischio. Tali segnalazioni vengono fatte per lo più dai Servizi Sociali, allertati dalle scuole o dagli ospedali, ma anche dalla Polizia o dai Carabinieri, quando si occupano di accertamenti che coinvolgono minori, ad esempio –in fattispecie che interessano il campo di azione di Doppia Difesa- in caso di madri che siano vittime di gravi episodi di violenza ed eventualmente siano ridotte nell’impossibilità di provvedere ai figli minori. Il Procuratore della Repubblica, ricevuta la segnalazione, assume le informazioni necessarie e –se del caso- richiede al Tribunale, con ricorso motivato, l’apertura di un procedimento per la verifica dello stato di abbandono del minore. In altri casi, detti procedimenti scaturiscono da fascicoli già aperti presso il Tribunale per i Minorenni, c.d. de potestate, ovvero aventi ad oggetto la decadenza o limitazione della potestà genitoriale. Il Tribunale per i Minorenni, aperto il fascicolo ai sensi dell’art. 8 L.184/1983, dispone -tramite i servizi sociali competenti territorialmente- approfonditi accertamenti sulle condizioni del nucleo familiare oggetto della segnalazione, sui genitori, sull’eventuale esistenza di parenti entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e che abbiano con lui rapporti significativi. In caso di grave urgenza e di pericolo di pregiudizio, vengono attivati strumenti di protezione come l’allontanamento del minore dalla casa familiare e l’inserimento dello stesso in strutture d’accoglienza (Case Famiglia). Contestualmente, può essere sospesa la potestà genitoriale e nominato un tutore provvisorio per il minore, oltre ad un curatore speciale, di norma un Avvocato, che rappresenta i diritti del bambino nel corso del procedimento. I genitori vengono informati dell’apertura del procedimento e vengono invitati a nominare un difensore di fiducia con l’indicazione, in mancanza, di un Avvocato nominato d’ufficio. E’ fondamentale che i genitori si costituiscano nei procedimenti per l’accertamento dello stato di abbandono dei figli, ed è essenziale che siano presenti all’udienza fissata dal Tribunale, ai sensi dell’art. 12 L. 184/1983, nel corso della quale, per legge, devono essere sentiti. E’ infine consigliabile che i genitori vengano assistiti nel corso del giudizio da un difensore che abbia una specifica esperienza nell’ambito del diritto minorile, poichè detti procedimenti presentano aspetti procedurali e sostanziali non comuni agli altri ambiti del diritto. A conclusione delle indagini esperite, il Tribunale per i Minorenni, con sentenza emessa in camera di consiglio, può chiudere la procedura dichiarando che “non vi è luogo a provvedere”, poichè non sussiste lo stato di abbandono, ovvero, di contro, dichiarando lo stato di adottabilità del minore. Il Pubblico Ministero, i genitori, il tutore e il curatore speciale possono impugnare la sentenza, entro trenta giorni dalla notificazione, innanzi alla sezione per i minorenni della Corte d’Appello.