regolamento comunale del mercato settimanale del lunedi

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Comune di Modena
Settore Politiche Economiche e Patrimoniali
____Servizio Attività Economico - Commerciali______
REGOLAMENTO COMUNALE DEL
MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI’
- ai sensi del D. Lgs. n. 114/98 e della L. R. n.12/99 -
PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE
TRASMESSO ALLA COMMISSIONE CONSIGLIARE S.E.T.A.
IN DATA 06 MARZO 2009
INDICE
Art. 1
- TIPOLOGIA E AMBITI DI REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO.
Art. 2
- LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO.
Art. 3
- GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO.
Art. 4
- AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO - MODALITA' DI RILASCIO.
Art. 5
- AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO - OBBLIGHI DEI TITOLARI.
Art. 6
- SUBINGRESSO.
Art. 7
- REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE.
Art. 8
- CESSAZIONE, DECADENZA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO.
Art. 9
- AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI.
Art. 10
- RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI
POSTEGGI.
Art. 11
- POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA O RISERVATI AI PORDUTTORI AGRICOLI.
Art. 12
- SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO O COSIDETTA MIGLIORIA.
Art. 13
- SCAMBIO DI POSTEGGIO.
Art. 14
- AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO.
Art. 15
- SOPPRESSIONE DI POSTEGGIO-RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA DI MERCATO.
Art. 16
- TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI
AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO.
Art. 17
- ASSENZE.
Art. 18
Art. 19
- ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI, FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI.
- SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA.
Art. 20
- MODALITA’ DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA’ DI VENDITA.
Art. 21
- NORME IGIENICO SANITARIE.
Art. 22 - POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI.
Art. 23 - SANZIONI.
Art. 24 - CIRCOLAZIONE STRADALE.
Art. 25 - TERMINE DI ENTRATA IN VIGORE E NOTIFICA DEL REGOLAMENTO.
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REGOLAMENTO COMUNALE DEL
MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI’
- ai sensi del D.Lgs. n. 114/98 e della L.R. n.12/99 Art.1 - TIPOLOGIA E AMBITI DI REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO.
1. Il presente Regolamento disciplina e regola le modalità di svolgimento, di
organizzazione e gestione del mercato su area pubblica di cui alla Deliberazione
del Consiglio Comunale n° 82 del 06/07/2000 denominato “Mercato del Lunedì” di
seguito anche “Mercato”.
2. L’esercizio delle attività nell’ambito del Mercato è disciplinato dal D.Lgs
31/03/98 n. 114, dalla Legge della Regione Emilia Romagna 25/06/99 n. 12 e dalle
relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione di Giunta
Regionale 26/07/99 n. 1368, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali,
regionali e comunali vigenti in materia.
3. Il Mercato, secondo la classificazione prevista dall’art. 6 della L.R. 12/99 è di
tipo “ordinario” essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari - fermo
restando il rispetto della normativa igienico sanitaria - e non alimentari ad
eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche (ai sensi
dell’articolo 30 punto 5 del D.Lgs. 114/98, dell’articolo 87 del T.U.L.P.S. e
dell’articolo 176 del relativo regolamento) e comunque di quanto non previsto
dalle normative vigenti.
4. Il presente Regolamento disciplina altresì le edizioni dei Mercati straordinari che
si svolgono occasionalmente con gli stessi operatori in giorni diversi da quelli del
normale Mercato, di cui all’art. 6 punto 1 lettera c della L.R. 12/99.
Art. 2 - LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO.
1. Il Mercato si svolge nell’area del Parco Novi Sad, nell’area individuata nella
allegata planimetria parte integrante del presente Regolamento (ALLEGATO 1:
Planimetria del Mercato), nella quale sono evidenziati, ai sensi dell’articolo 7
punto 1 della L.R. 12/99, in particolare:
a. l’ampiezza complessiva dell’area destinata all’esercizio del commercio
su aree pubbliche;
b. il totale dei posteggi n. 392 riservati ad operatori su aree pubbliche di cui
n. 36 riservati alla vendita di prodotti alimentari, nell'area destinata agli
alimentaristi comprendente n. 39 posteggi, tra i quali n. 3 da convertire in
caso di subentro o nuovo rilascio in autorizzazioni alla vendita di prodotti
alimentari, nonché ulteriori n. 3 (tre) posteggi riservati ai produttori agricoli;
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c. l’elencazione della superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la
collocazione ed articolazione;
d. gli spazi di accesso, percorso e fruizione del pubblico, nonché quelli da
destinare ad attività promozionali e di informazione ai clienti del mercato.
Art. 3 - GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO.
1. Il Mercato è annuale e si svolge nella giornata del lunedì; il Comune si
riserva, nel corso di ciascun anno solare, in occasione di manifestazioni che
interessino l’area di Mercato, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3,
l’utilizzo dell’area del Parco Novi Sad per tre edizioni di Mercato, disponendo lo
svolgimento del Mercato nella medesima giornata in altra area previa
individuazione, con apposita deliberazione, dell’area, delle modalità di
assegnazione dei posteggi e dell’effettuazione del Mercato.
2. L’orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi
dell’articolo 28 punto 12 del D.Lgs. 114/98 e dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e s.m.i. e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui
alla delibera n. 1368 del 26.07.99.
3. Nella medesima ordinanza sono altresì indicati:
a. l’orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all’area di
Mercato;
b. l’orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
c. l’orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;
d. l’orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che
non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono
chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie, vale a dire
qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli
operatori del mercato;
e. l’orario entro il quale gli “spuntisti”, che intendono partecipare
all’assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, devono
presentarsi alle operazioni di assegnazione di cui al successivo art. 18;
f.
le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.
4. Quando il giorno di Mercato ricade in un giorno festivo viene ugualmente
effettuato ad eccezione dei giorni in cui è vietato l’esercizio del commercio su
aree pubbliche, come previsto nell’apposita ordinanza sindacale di cui ai
precedenti punti 2 e 3.
5. Nel caso in cui il Mercato non si possa svolgere nella giornata prevista
perché ricadente in una delle festività suindicate o per impossibilità di utilizzo
dell’area, possono essere effettuate delle edizioni di recupero, da
regolamentare con le modalità di cui al successivo punto 7.
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6. Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le Associazioni dei commercianti su
aree pubbliche, il Comune fissa e rende noto il calendario dei Mercati
straordinari dell’anno successivo, ai sensi del punto 1 lettera g del Regolamento
della Regione Emilia Romagna n. 1368 del 26/07/99. I Mercati straordinari
possono essere legati a festività o essere connesse a manifestazioni o iniziative di
valorizzazione del Mercato stesso.
7. Lo svolgimento del Mercato straordinario è disciplinato con atto del
Sindaco/Assessore delegato, con il quale si definiscono:
a. le eventuali modalità ed i termini per la partecipazione;
b. la possibilità di spostamento dei posteggi in relazione all’eventuale
ridimensionamento dell’area al fine di ottenere quanto più possibile
continuità dei banchi e degli autonegozi, nonché la migliore organicità dei
percorsi del Mercato.
8. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria
ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone
tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.
Art. 4 - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO DEL
MERCATO E MODALITA' DI RILASCIO.
1. Il rilascio di autorizzazione all’esercizio del commercio nell’ambito del
Mercato e la contestuale concessione decennale del posteggio sono
regolamentati dalla normativa statale e regionale vigente e dal presente
Regolamento.
2. Entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ciascun anno il Comune
comunica alla Regione Emilia – Romagna (di seguito anche “Regione”),
l’elenco dei posteggi liberi che intende assegnare ai sensi della Deliberazione n.
1368/99 punto 1. lettera b, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
3. L’elenco di cui al punto precedente verrà
Comune congiuntamente al Bando comunale
modalità di presentazione delle domande, le
eventuali vincoli di carattere merceologico e
posteggi.
esposto all’Albo Pretorio del
contenente - tra l’altro - le
dimensioni dei posteggi, gli
i criteri di concessione dei
4. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione, gli interessati potranno presentare domanda di rilascio di
autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo “A” (ai sensi dell’art. 28
punto 1., lettera a. del D.Lgs. 114/98) relativa ad uno dei posteggi posti a
Bando, tenendo conto del settore merceologico e, contestualmente, potranno
chiedere la relativa concessione di posteggio.
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5. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Dirigente
del competente settore comunale provvederà al rilascio dell’autorizzazione e
della relativa concessione di posteggio, tenendo conto - in caso di domande
concorrenti - dei seguenti criteri di priorità, ai sensi della Deliberazione n. 1368/99
punto 2. lettera c:
a. maggiore
anzianità
dell’azienda
derivante
dall’autorizzazione
amministrativa riferita al titolare dell’azienda medesima o al/i suo/i dante/i
causa. L’anzianità d’azienda deve essere documentata con dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 e successive modificazioni dall’operatore interessato, il quale deve
dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui
intende avvalersi;
b. in caso di parità verranno considerati gli ulteriori criteri previsti dal Bando
comunale.
6. L’assegnazione conseguente a ciascun Bando comunale deve riguardare
un solo posteggio per operatore, ai sensi della Deliberazione n. 1368/99 punto 2,
lettera c. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico –
sanitario i posteggi riservati alla vendita di prodotti alimentari, potranno essere
assegnati soltanto ad operatori del settore che necessitano di tali requisiti.
7. La concessione di posteggio ha durata decennale, ai sensi dell’art. 28 del
D.Lgs.114/98, ed è eventualmente rinnovabile d’ufficio alla scadenza.
8. Lo spostamento del posteggio effettuato ai sensi del successivo articolo 12
punto 1 e l’accoglimento delle domande di spostamento o di scambio del
posteggio effettuato ai sensi dei successivi artt. 12 e 13 comportano la
sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi però la
medesima scadenza di quelli ritirati. Lo stesso criterio si applica in caso di
subingresso di cui al successivo articolo 6.
9. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di
autorizzazione al commercio su area pubblica deve darne comunicazione al
Comune entro 180 giorni, ai sensi dell’articolo 4 punto 1. della L.R. 12/99.
10. Ogni operatore può detenere al massimo due posteggi e relative
autorizzazioni, fatti salvi i diritti acquisiti all’entrata in vigore della L.R. 12/99.
Art. 5 - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO DEL
MERCATO E OBBLIGHI DEI TITOLARI
1. Ogni titolare di autorizzazione e concessione decennale di posteggio è
obbligato:
a. al pagamento del canone annuo di concessione determinato dal
Comune;
b. al pagamento della quota relativa ai cosiddetti servizi accessori,
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corrispondenti ai costi di gestione e amministrazione necessari al
funzionamento del Mercato (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
consumo elettrico ed idrico, raccolta e smaltimento rifiuti e pulizia,
sorveglianza, amministrazione, polizza assicurativa di responsabilità civile
verso terzi relativa alle aree comuni del Mercato, ecc.) ed alla manutenzione
dell’area del Mercato con riferimento alle segnature dei posteggi e agli
interventi di manutenzione ordinaria dell’area del mercato;
c. alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi
relativa alle aree in concessione; con apposito atto il Dirigente del
compatente settore comunale stabilirà modalità, termini e contenuto della
suddetta polizza assicurativa;
d. al rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e della normativa
vigente nonché al rispetto delle prescrizioni impartite durante lo svolgimento
del Mercato per motivi di pubblico interesse, anche verbalmente, dagli
operatori della Polizia Municipale.
2. In caso di sospensione dell'attività di vendita, sia essa volontaria o disposta
dal Comune secondo i casi previsti, il titolare di autorizzazione e concessione
decennale di posteggio rimane obbligato per tutto il periodo di sospensione, al
pagamento del canone annuo di concessione determinato dal Comune e alle
spese relative ai servizi accessori.
Art. 6 - SUBINGRESSO.
1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo
della stessa, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante,
ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12/99, comporta:
a. l’intestazione a suo nome dell’autorizzazione amministrativa e della
concessione di posteggio;
b. il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell’anzianità di mercato e
dell’anzianità di attività maturata sull’autorizzazione oggetto di
volturazione, ai sensi della Deliberazione n. 1368/99 punto 7 lettera c.
2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora
richiesti, professionali, può iniziare l’attività dopo aver presentato
comunicazione regolare e completa di subingresso, sia per la voltura
dell’autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui
durata sarà pari a quella del titolo ritirato.
3. In caso di morte del titolare dell’autorizzazione e concessione decennale di
posteggio, gli eredi in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei
requisiti professionali di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 114/98, a titolo provvisorio e
previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono
continuare l’attività del “de cuius” per sei mesi dalla data di apertura della
successione.
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4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in
possesso dei requisiti morali richiesti e deve chiedere la voltura
dell’autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente
titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l’attività, ai sensi
della L.R. 12/99 art. 4 punto 2. Entro lo stesso termine può cedere l’azienda a
terzi.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili si
applicano anche in caso di decesso del rappresentante legale di una società.
6. In caso di trasferimento della gestione dell’azienda, i relativi titoli autorizzatori,
su richiesta/comunicazione sono volturati al subentrante per la durata del
contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su
richiesta/comunicazione, sono reintestati al proprietario.
7. Il subentrante assume gli obblighi relativi al pagamento del canone, della
quota relativa ai così detti servizi accessori e alla manutenzione nonché
l’obbligo di stipula della polizza assicurativa di cui al precedente articolo 5.
Resta inteso che per la liberazione di eventuali debiti del cedente si farà
riferimento all’art. 2560 del Codice Civile.
8. Il subingresso nelle autorizzazioni e concessioni di suolo dei posteggi facenti
parte dell’area alimentaristi comporta il rilascio di autorizzazioni alla vendita di
solo prodotti alimentari.
Art. 7 - REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE.
1.
L’autorizzazione amministrativa è revocata - ai sensi del D.Lgs. 114/98 articolo
29 punto 4 lettera b, e della L.R. 12/99, articolo 5 punto 2 - nei seguenti casi:
a. il titolare perda i requisiti di cui all’articolo 5 punto 2 del D.Lgs. 114/98;
b. il titolare non inizi l’attività entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione
o, in caso di subingresso, dalla volturazione salvo proroga non superiore a
sei mesi in caso di comprovata necessità, ai sensi della L.R. 12/99, articolo
5 punto 2 lettera b;
c. decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo ai
sensi del successivo articolo 8 punto 1, lettera c;
d. restituzione del titolo per acquisizione dell’azienda o del ramo
d’azienda ai fini dell’ampliamento della superficie dei posteggi come
indicato al successivo articolo 14.
Art. 8 – CESSAZIONE, DECADENZA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE DECENNALE
DI POSTEGGIO.
1.
La cessazione della concessione decennale di posteggio può avvenire prima della decorrenza del termine stabilito - per i seguenti motivi:
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a. rinuncia del titolare;
b. revoca per motivi di pubblico interesse, salvo il diritto di ottenere un
altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni del titolare,
prioritariamente nello stesso mercato e in subordine, in altra area
individuata dal Comune, ai sensi della L.R. 12/99 art. 5, punto 3;
c. decadenza per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo
superiori complessivamente a 18 edizioni del mercato per ciascun anno
solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza ecc. ai sensi
del D.Lgs. 114/98, articolo 29, punto 4 lettera b e giustificati come previsto
al successivo articolo 17;
2.
d. revoca dell’autorizzazione amministrativa.
La concessione decennale di posteggio è sospesa, ai sensi del D.Lgs. 114/98
art. 29 punto 4 lettera b. e della L.R. 12/99, art. 5 punto 2, nei seguenti casi:
a. mancato pagamento del canone annuale di cui al precedente
articolo 5 punto 1 lettera a, entro i termini previsti;
b. mancato pagamento della quota relativa ai così detti servizi accessori
e della manutenzione di cui al precedente articolo 5 punto 1 lettera b,
entro i termini previsti;
c. mancata stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile verso
terzi relativa alle aree in concessione di cui al precedente art. 5 punto 1
lettera c;
3.
d. nei casi specificatamente previsti nel successivo art . 24.
La sospensione della concessione di posteggio di cui al precedente punto 2.
lettera a., b., c e d. ha effetto fino al pagamento, da parte del titolare di
autorizzazione e concessione decennale di posteggio di quanto dovuto al
Comune o fino alla stipula della polizza assicurativa. Il mancato utilizzo del
posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza ai fini della revoca del
posteggio, ai sensi del precedente art. 7.
Art. 9 – AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI.
1.
Ai sensi dell’art. 6 punto 7 della L.R. 12/99, il Comune potrà affidare la gestione
dei servizi accessori del Mercato a:
a. un consorzio di operatori (di seguito anche “Consorzio”) che
rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei titolari di
autorizzazione e concessione di posteggio del Mercato;
b. un soggetto gestore (di seguito anche “Gestore”), selezionato tramite
apposita procedura pubblica.
a.
Entrambe le forme di gestione devono essere regolate da una specifica
convenzione che – tra l’altro – definisce:
-
oggetto, durata, responsabilità;
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- uso dell'area del Mercato e degli spazi eventualmente affidati al
consorzio di promozione e informazione ai clienti di cui all’art. 2 punto 1.
lettera d. ;
- gestione dei servizi accessori e della manutenzione dell’area del
Mercato;
-
-
canone, spese di gestione e assicurazioni;
obblighi del Consorzio o del Gestore;
controlli, risoluzione della convenzione e definizione delle controversie.
Resta comunque salvo l’obbligo del Consorzio o del Gestore di sottoporre i
criteri e le norme di gestione al controllo del Comune.
2.
A seguito dell’affidamento della gestione del Mercato ai sensi del
precedente punto gli operatori titolari di autorizzazione e concessione
decennale di posteggio avranno - tra l’altro - i seguenti obblighi nei confronti
del Consorzio o del Gestore:
a. pagamento del canone annuo di concessione ai sensi del
precedente articolo 5, che il Consorzio o il Gestore fatturerà con congruo
anticipo;
b. pagamento della quota relativa ai così detti servizi accessori
corrispondenti ai costi di gestione e amministrazione necessarie al
funzionamento del Mercato (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
consumo elettrico ed idrico, raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia,
amministrazione, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi
relativa alle aree comuni del Mercato, ecc.) ed alla manutenzione
dell’area di Mercato, ai sensi del precedente articolo 5, che il Consorzio
o il Gestore fatturerà con congruo anticipo;
c. corrispondere le somme dovute quale conguaglio delle spese di cui
ai commi precedenti;
d. stipulare anche tramite il Consorzio o il Gestore, con modalità e tempi
stabiliti nella Convenzione o negli appositi atti del Dirigente del
competente settore comunale, la polizza assicurativa di responsabilità
civile verso terzi relativa alle aree in concessione di cui al precedente
articolo 5.
Le somme dovute e/o gli obblighi degli operatori ai sensi del presente punto,
dovranno essere corrisposte dai titolari di autorizzazione e concessione
decennale di posteggio al Consorzio o al Gestore secondo le modalità e
nell’importo previsto dall’apposita convenzione stipulata tra Consorzio o
Gestore e il Comune, e dai relativi atti correlati. Il Consorzio o il Gestore
dovranno corrispondere al Comune - tra l’altro - un canone relativo all’area
di Mercato, oltre ad adempiere agli altri obblighi previsti nell’apposita
convenzione.
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3.
Resta inteso che il Consorzio o il Gestore è obbligato ad esigere dagli
operatori titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio, un
canone annuo, nonché ad applicare criteri per la ripartizione dei c.d. servizi
accessori, della manutenzione e delle assicurazioni, in conformità ai criteri
stabiliti dal Comune con specifici atti, ed in relazione ai costi effettivamente
sostenuti.
Art. 10 - RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO, SPOSTAMENTI PARZIALI
O TOTALI DEI POSTEGGI, ai sensi della Deliberazione n. 1368/99 punto 7
lettera b.).
1.
In caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi o
spostamento del Mercato, il Consiglio comunale - sentite le Associazioni dei
commercianti su aree pubbliche e dei consumatori - definisce la nuova area
di Mercato, l’ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le quali
procederà alla riassegnazione degli stessi. Il Dirigente del competente settore
comunale provvederà alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio
delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli
ritirati. I nuovi posteggi saranno assegnati sulla base delle preferenze espresse
da ciascun titolare chiamato a scegliere secondo l’ordine risultante dalla
graduatoria dei titolari di autorizzazione e concessione decennale di
posteggio, di cui al successivo articolo 16.
2.
Qualora il Mercato per cause di forza maggiore ivi compresa la totale o
parziale ristrutturazione, dovesse restare chiuso per oltre 3 (tre) mesi senza che
sia stata assegnata la nuova area di cui al punto precedente, il canone sarà
ridotto proporzionalmente al periodo di chiusura dovuto e all’impatto
dell’intervento sulle attività di vendita e, dal momento del termine dei lavori,
rivalutato con apposita deliberazione di Giunta Comunale, in ragione
dell’aumento di valore della struttura dovuto all’effettuazione delle opere di
ristrutturazione.
Art. 11 - POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA O RISERVATI AI
PRODUTTORI AGRICOLI, ai sensi del D.Lgs.114/98 articolo 28 punto 15 e
della L.R. 12/99.
1.
2.
I posteggi liberi, fino ad un massimo del 2% (due per cento) dei posteggi in
organico di mercato (arrotondando la cifra all’unità superiore in caso di
decimali) possono essere vincolati a merceologie specifiche complementari
o affini al settore alimentare, non presenti o carenti sul mercato; un ulteriore
2% (due per cento) dei posteggi in organico (arrotondando la cifra all’unità
superiore in caso di decimali) può essere riservato all’assegnazione a
produttori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001 e s.m.i., ai sensi della L.R. 12/99 art.
6 punto 8.
In tal caso tali posteggi, previa acquisizione di parere delle Associazioni,
saranno messi a bando per l’assegnazione ad operatori di commercio o a
produttori agricoli secondo le rispettive modalità (articolo 4 per i posteggi
vincolati a merceologia specifica ed articolo 22 per i posteggi riservati ai
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3.
produttori agricoli, del presente Regolamento), con la specifica del vincolo
merceologico o della categoria di assegnazione previsti.
Il titolare di posteggio vincolato ai sensi del presente articolo, deve esporre
per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria
merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di
subingresso, tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.
Art. 12 - SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO O COSIDETTA. MIGLIORIA, ai sensi della
Deliberazione n. 1368/99 punto 2 lettera a.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
lI Comune preliminarmente alla trasmissione alla Regione della
comunicazione di cui al precedente articolo 4 punto 2 relativa ai posteggi
liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell’attività in altro
posteggio presentate dai titolari di autorizzazione e concessione decennale
di posteggio, e pervenute entro il 31 maggio o il 30 novembre.
Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico - sanitario,
i posteggi dotati di requisiti specifici atti a consentire la vendita di prodotti
alimentari, dal punto di vista della normativa igienico sanitaria, possono
essere assegnati soltanto ad operatori del settore che necessitano di tali
servizi.
Le domande verranno accolte, nel rispetto del presente Regolamento,
compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei
titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio.
In caso di domande concorrenti verranno convocati in assemblea tutti coloro
i quali hanno presentato domanda in tempo utile e in tale sede, si
assegneranno i posteggi seguendo l’ordine di graduatoria di cui al successivo
articolo 16, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei
titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio.
Qualora i titolari convocati all’assemblea di cui al precedente punto, siano
impossibilitati a parteciparvi, potranno farsi rappresentare da altra persona
munita di delega scritta.
I titolari convocati all’assemblea di cui al precedente punto 4 perderanno il
diritto all’assegnazione del posteggio qualora non si presentino
personalmente o a mezzo delegato.
La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo
ritirato.
Art. 13 – SCAMBIO DI POSTEGGIO, ai sensi della Deliberazione n. 1368/99 punto 2
lettera h.
1.
Le domande di scambio di posteggi possono essere presentate
congiuntamente o separatamente dai titolari di autorizzazione e concessione
decennale di posteggio interessati; dalle stesse deve risultare l’accordo fra le
parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché
l’indicazione espressa del nuovo posteggio.
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2.
3.
Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico - sanitario,
posteggi dotati di requisiti atti a consentire la vendita di prodotti alimentari,
possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che
necessitano di tali servizi.
La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo
ritirato.
Art. 14 – AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO.
1.
2.
3.
4.
Il Comune, ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione n. 1368/99 punto 2
lettera i, su richiesta degli interessati, può concedere l’ampliamento della
superficie di ciascun posteggio contiguo qualora i titolari di autorizzazione e
concessione decennale di posteggio, previa acquisizione dell’azienda o del
ramo d’azienda, rendano al Comune l’autorizzazione e la concessione del
posteggio rilevato. La superficie complessiva di ogni posteggio risultante non
potrà comunque superare gli 80 (ottanta) metri quadrati.
L’accoglimento delle domande di cui al precedente punto comporta la
revoca dell’autorizzazione e della concessione del posteggio relativi
all’azienda rilevata, nonché la riduzione automatica del numero dei posteggi
in organico e la modifica d’ufficio della planimetria del Mercato.
Il Comune per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o in generale di
pubblico interesse, può respingere le domande di cui al presente articolo,
oppure limitare la superficie oggetto dell’ampliamento.
Gli operatori che richiedono l’ampliamento della superficie di posteggio a
seguito acquisizione d’azienda o di ramo di azienda relativa ad una
concessione di posteggio di mercato, rendendo al Comune l’autorizzazione
e la concessione del posteggio rilevato, potranno essere al massimo tre nel
caso acquisiscano un posteggio del fronte di sei metri lineari, e al massimo
quattro nel caso acquisiscano un posteggio del fronte di otto metri lineari od
oltre.
Art. 15 – SOPPRESSIONE DI POSTEGGIO, RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA DI MERCATO.
1.
I posteggi vacanti in conseguenza di revoca, rinuncia o cessazione del
titolare con restituzione del titolo, possono essere soppressi dalla pianta
organica con provvedimento adeguatamente motivato del dirigente del
competente settore comunale, previa consultazione con le organizzazioni
sindacali di categoria. In tal caso si potrà procedere, alternativamente a:
a. utilizzare lo spazio risultante dall'operazione di soppressione del posteggio
per ampliare i passaggi e gli spazi fra i banchi o dare migliore percorribilità
o fruibilità all'area di mercato per operatori e pubblico;
b. individuare un'area omogenea del mercato all'interno della quale
mettere a disposizione degli operatori che ne facciano richiesta lo spazio
risultante dalla soppressione del posteggio, valutando le domande
nell'ordine della graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo
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art.16. Le domande di ampliamento dei posteggi dovranno osservare il
limite minimo di ampliamento di almeno un metro lineare o multipli di un
metro, per fronte espositivo.
Art. 16 – TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLA
GRADUATORIA DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE
DECENNALE DI POSTEGGIO1, ai sensi della Deliberazione n. 1368/99 punto
7 lettera a).
1.
2.
3.
Presso il settore competente del Comune è tenuta a disposizione di chiunque
ne abbia interesse la planimetria del Mercato con l’indicazione dei posteggi,
appositamente numerati nonché l’elenco dei titolari di autorizzazione e
concessione decennale di posteggio (c.d. pianta organica) con indicati i
dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di
scadenza.
Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e
subingressi aggiorna, di norma a cadenza bimestrale, la graduatoria dei
titolari di posteggio.
Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o del ramo
d’azienda comporta anche l’ammissione del subentrante nella medesima
postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante
causa.
Art. 17 – ASSENZE.
1.
2.
L’assenza del titolare di autorizzazione e concessione decennale di
posteggio, non giustificata secondo quanto definito nel presente articolo e
prorogata per oltre 18 edizioni del mercato nell’anno solare può costituire
motivo di revoca della concessione, secondo quanto stabilito nel
precedente articolo 7.
Ai sensi dell’articolo 29 punto 4 lettera b del D.Lgs. 114/98, non sono
conteggiati:
a. l’assenza determinata da malattia, gravidanza ecc., purché entro i 7
giorni successivi sia presentata al Comune idonea documentazione o in
caso di servizio militare, autocertificazione. Non è conteggiata neppure
l’assenza per cause di forza maggiore adeguatamente documentata. Le
assenze per i suddetti motivi sono giustificate con le stesse modalità
anche se l’impedimento riguarda un solo socio di società titolare di
1 Secondo quanto disposto alla lett. a) del punto 7 della Deliberazione 1368/99, il Comune deve stilare la
graduatoria dei titolari di posteggio. Tale graduatoria verrà utilizzata in caso di ristrutturazione, spostamenti
parziali o totali dei posteggi del mercato e si forma applicando le seguenti priorità:
a. maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione originaria del posteggio (equivale alla
data di rilascio della concessione);
b. in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell’azienda su area pubblica,
rilevabile dall’autorizzazione amministrativa riferita all’azienda o al dante causa, eventualmente
documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e
successive modificazioni.
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concessione di posteggio;
3.
b. il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di
morte, che chieda la sospensione dell’autorizzazione.
In caso di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte le assenze del
cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre
ai fini dell’articolo 29, punto 4 lettera b del D.Lgs 31.03.98 n. 114 può essere
assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.
Art. 18 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI,
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI, ai sensi dell’articolo 28
punto 11 del D.Lgs.114/98 e del punto 6 del Regolamento 1368/99.
1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la
giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica di tipo “A”
rilasciata da un comune dell’Emilia Romagna o di tipo “B” rilasciata da qualsiasi
Comune italiano, che abbiano firmato l’apposito Registro entro l’orario di cui al c.6
dell’art.2 del presente Regolamento e che si presentino con le attrezzature
occorrenti allo svolgimento dell’attività.
2. L’assegnazione avviene seguendo l’ordine della cosiddetta “graduatoria degli
spuntisti”. Questa è determinata dal numero di volte che l’operatore, con la
medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l’assegnazione
di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia
potuto o meno svolgere l’attività (art.27 c.1 lett. f D.Lgs.114/98). Lo spuntista per
ottenere la presenza, non può assentarsi sino all’avvenuta assegnazione dei
posteggi vacanti.
3. In caso di parità di numero di presenze, nell’assegnazione ha diritto di priorità il
titolare dell’azienda con maggiore anzianità dell’autorizzazione amministrativa
riferita all’azienda stessa o ai danti causa documentata con la presentazione da
parte dell’operatore interessato di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni.
4. I posteggi dell'area alimentaristi sono assegnati agli operatori del settore
alimentare inseriti nella graduatoria di spunta e presenti quel giorno per
l'assegnazione dei posteggi non occupati dai titolari. Soltanto nel caso in cui non
siano presenti operatori spuntisti del settore alimentare inseriti in graduatoria, i
posteggi sopra indicati, potranno essere assegnati ad operatori del settore non
alimentare.
5. I posteggi vincolati a merceologia specifica non occupati dai rispettivi titolari,
in via prioritaria, sono assegnati giornalmente, agli esercenti che trattano i prodotti
oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.
6. Le assegnazioni di cui ai precedenti commi 1 e 4 avvengono nel rispetto del
settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni
delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all’interno del mercato.
7. L’operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinuncia dopo
l’assegnazione non viene considerato presente ai fini dell’aggiornamento della
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graduatoria, salvo casi di forza maggiore.
8. In occasione dell’effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le
firme di presenza ai fini dell’aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
9. Nell’ambito del Mercato:
a. l’esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della
graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio
temporaneamente vacante di sua scelta fra quelli disponibili;
b. il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di
spunta, anche se titolare di altra autorizzazione;
c. il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni:
-
non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il
posteggio di cui è titolare;
se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha
diritto all’assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante.
d. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia municipale e la
graduatoria degli spuntisti è aggiornata dal Competente settore comunale
con cadenza bimestrale.
e. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere
un’autorizzazione e una concessione decennale di posteggio, sono azzerate
all’atto del ritiro della nuova autorizzazione, ai sensi dell’articolo 2 punto 3 della
L.R. 12/99.
f. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni
consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l’azzeramento
delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza
o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti all’art.14 c.3 del
presente Regolamento (art.5 c.4 L.R. 12/99);
g. L’aggiornamento della graduatoria di spunta con l’azzeramento delle
presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno, sulla base delle mancate
presenze del triennio precedente.
Art. 19 - SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono
essere collocati entro lo spazio appositamente delimitato ed indicato nella
concessione di posteggio rilasciata dal Comune.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori
commerciali, possono sostare nell’area di mercato purché lo spazio globalmente
occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.
3. In ogni caso gli operatori devono assicurare il passaggio dei mezzi di
emergenza e di pronto intervento.
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4. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro
eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell’orario prestabilito.
Art. 20 - MODALITA’ DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA’ DI VENDITA
1. L’operatore ha l’obbligo di esibire l’autorizzazione amministrativa in originale ad
ogni richiesta degli organi di vigilanza (ai sensi dell’articolo 5 punto 1 della L.R.
12/99).
2. L’operatore ha l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle
operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in
sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti con modalità
e tempi previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
3. Il posteggio non deve rimanere incustodito.
4. E’ vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
5. L’occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti
da doveri, ragioni e diritti connessi con l’esercizio dell’attività, compreso l’obbligo
di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne
corrisponda il prezzo.
6. Fatte salve le esigenze di emergenza e pronto intervento, le tende di protezione
dei banchi e le attrezzature analoghe non possono comunque sporgere oltre cm.
50 dalla verticale del limite di allineamento, col perimetro del posteggio.
7. La parte inferiore della copertura dei banchi, deve essere posizionata ad
almeno metri 2 (due) dal suolo.
8. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno cm. 50 rispetto al
fronte espositivo, al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono
consentite eccezioni nel caso in cui, dette barriere, abbiano la funzione di
proteggere le merci esposte dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo
necessario a tale uso.
9. Se oltre al fronte espositivo si utilizzano anche le parti laterali, occorre che la
struttura del banco vendita e la merce rimangano distanziate dal confine del
posteggio di almeno cm. 50.
10. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe è
consentito l’utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in
vendita.
11. E’ vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
12. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività
esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi,
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vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
13. Gli operatori, nell’utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni
arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
14. Nell’area di Mercato è consentito utilizzare energia elettrica proveniente, di
norma, da impianti pubblici o comunque da sorgenti non inquinanti.
15. Resta inteso che il Dirigente del competente settore comunale potrà
ulteriormente disciplinare / specificare con appositi atti, altre condizioni utili alla
corretta gestione delle attività parte dei titolari di autorizzazione e concessione
decennale di posteggio.
Art. 21 - NORME IGIENICO SANITARIE, ai sensi dell‘art. 28 punto 8 D.Lgs. 114/98.
1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, sono
soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla
vigilanza dell’Autorità sanitaria.
2. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un’altezza non inferiore a
centimetri 50 (cinquanta) dal suolo.
3. Gli attestati di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita e
manipolazione di alimenti, devono essere esibiti a richiesta degli Organi di
vigilanza.
4. In occasione dell’assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento
o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il
rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di
allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati
soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
Art. 22 - POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI, ai sensi dell’art. 2 punto
4 e art. 6 punto 8 L.R. 12/99.
1. L’assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della
propria produzione, comporta il rilascio di una concessione decennale che in
relazione alla stagionalità cui è soggetta, ha validità:
a. permanente, se è riferita all’intero anno solare;
b. stagionale, se relativa ad un periodo inferiore all’anno solare.
2. Qualora vi siano posteggi disponibili, il Dirigente del competente settore
comunale ne da’ notizia con pubblicazione all’Albo pretorio del Comune.
3. I soggetti di cui al D. Lgs. 228/2001 e successive modificazioni possono
presentare domanda contestuale di autorizzazione amministrativa alla vendita e
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di concessione dei posteggi riservati ai produttori agricoli in qualsiasi periodo
dell’anno, allegando la dichiarazione del Comune in cui è situato il fondo di
provenienza dei prodotti.
4. Il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio decennali e
stagionali, e l’assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, avviene in
base alla graduatoria delle presenze sul mercato, conteggiate con i medesimi
criteri stabiliti per gli altri spuntisti del mercato settimanale, e in subordine
all’anzianità dell’attività dell’operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e
successive modificazioni con la quale l’interessato dichiara l’inizio dell’attività con
riferimento anche alla data risultante al Registro Imprese della C.C.I.A.A., in qualità
di produttore agricolo.
5. I produttori agricoli presenti alla spunta, devono firmare l’apposito registro entro
l’orario stabilito con ordinanza del Sindaco. I posteggi non occupati dai rispettivi
titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, ai produttori agricoli
spuntisti, nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i criteri
sopraindicati.
6. Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione
alla validità della concessione stessa (art.2 punto 4 L.R. 12/99).
7. Il produttore ha l’obbligo di presentare l’originale del certificato (in corso di
validità) di iscrizione alla C.C.I.A.A. a richiesta degli Organi di vigilanza, e se titolare
di posteggio anche il relativo atto autorizzativo.
8. Ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato.
9. Annualmente i produttori agricoli devono presentare dichiarazione di
prosecuzione dell’attività di produttore.
10. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:
a. perda la qualifica di produttore agricolo;
b. non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18
giornate di Mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze per malattia,
servizio militare o gravidanza (nel rispetto di quanto previsto all’art.15 - Assenze).
In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in
proporzione alla durata della concessione medesima.
11. Per quanto non previsto specificatamente in questo articolo, ai produttori si
applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.
Art. 23 - CIRCOLAZIONE STRADALE
1. Il Dirigente del competente settore comunale con apposito atto, stabilisce i
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divieti e le limitazioni del traffico nell’area destinata al mercato.
2. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo
svolgimento del mercato è comunque vietato il commercio itinerante e il rilascio
di occupazioni di suolo nell’area mercatale e in un raggio di m. 500 ai sensi
dell’art. 28 punto 16 D.Lgs. 114/98 e dell’art.3 punto 5 L.R. 12/99.
Art. 24 - SANZIONI
1. Il commercio su aree pubbliche senza l’autorizzazione o fuori dal territorio di
validità, è punito con la sanzione prevista dall’art. 29 punto1 del D.Lgs. 114/98,
cioè con la sanzione amm.va del pagamento di una somma da euro: da 2.582,00
a euro 15.493,00 e con la confisca immediata delle attrezzature e della merce.
2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento,
sono puniti con le sanzioni previste dall’art. 29 punto 2 del D.Lgs. 114/98 e cioè con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro
3.098,00:
a. vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata
nell’autorizzazione da parte dei titolari di posteggi vincolati (articolo 11 punto
1);
b. esercitare il commercio itinerante nell’area mercatale o nel raggio di
metri 500 (art. 23 punto 2);
c. cedere a terzi l’uso totale o parziale del proprio posteggio (art. 20 punto
4);
d. vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art. 20 punto
11):
e. non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento
(art. 19 punto 3);
f. non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano
eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell’orario prestabilito
(art. 19 punto 4);
g. non rispettare gli orari di svolgimento del mercato (art. 3 punti 2 e 3)
3. La violazione all’art.19 commi 1 e 2 del presente Regolamento sono punite ai
sensi del vigente Regolamento T.O.S.A.P. articolo 43, con la sanzione pecuniaria
da euro 103,00 a euro 619,00;
4. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi
dell'art. 7 bis del T.U.E.L. D. Lgs. 267/00, con una sanzione amministrativa del
pagamento di una somma euro 50,00 a euro 300,00:
a. non esibire l’autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta
degli organi di vigilanza (art. 20 punto 1);
b. non lasciare pulito il posteggio occupato e depositare i rifiuti come
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prescritto (art. 20 punto 2);
c. lasciare il posteggio incustodito (art. 20 punto 3);
d. non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda
e ne corrisponda il prezzo (art. 20 punto 5);
e. lasciar sporgere le tende di protezione dei banchi e/o le attrezzature
oltre cm. 50 dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del
posteggio (art. 20 punto 6);
f. posizionare la parte inferiore della copertura dei banchi ad un’altezza
inferiore a m.2 (art. 20 punto 7);
g. non arretrare eventuali barriere laterali di almeno cm.50 rispetto al fronte
espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti
atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso (art. 20 punto 8);
h. non distanziare la struttura espositiva di cm.50 dal confine di posteggio in
caso di utilizzo delle parti laterali del banco di vendita (art. 20 punto 9);
i. utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni non in relazione ai prodotti
posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività
limitrofe (art. 20 punto 10);
j. utilizzare energia elettrica non proveniente da impianti pubblici, o da
sorgenti non inquinanti (art. 20 punto 14 ).
5. Le altre violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la
sanzione amm.va del pagamento di una somma da 25,00 a 154,00 Euro .
6. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della
L.689/81 e successive modificazioni.
7. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al precedente punto 2, che si verifica
qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se
si è proceduto al pagamento della sanzione pecuniaria con effetto liberatorio,
secondo quanto previsto dall’articolo 29 punto 3 del D.Lgs 114/98, il dirigente del
competente settore comunale può adottare atto di sospensione dell’attività di
vendita per un periodo non superiore a 3 giornate consecutive di mercato.
8. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l’utilizzo del
posteggio, di cui al presente Regolamento, comportano la sospensione della
concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente
mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.
9. In ogni caso è fatto obbligo all'operatore che incorre nelle sanzioni del presente
Regolamento, provvedere, qualora ne ricorrano i presupposti, all'immediato
ripristino dello stato dei luoghi e alla cessazione immediata dell'attività vietata.
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Art. 25 – TERMINE DI ENTRATA IN VIGORE E NOTIFICA DEL REGOLAMENTO.
1.
Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno
dalla data di approvazione ed è notificato a tutti i titolari di autorizzazione e
concessione decennale di posteggio del Mercato e tenuto a disposizione
dalla Polizia Municipale nelle operazioni di spunta.
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