REGOLAMENTO PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI Art. 1 – Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le locazioni dei beni immobili del Comune di Grandola ed Uniti, sia a destinazione abitativa che commerciale o produttiva. 2. La Giunta comunale individua gli immobili di proprietà comunale da destinare alle locazioni dei due tipi. Art. 2 – Locazioni di immobili a destinazione abitativa 1. Gli immobili destinati a locazione per fini abitativi, che siano disponibili, vengono assegnati dalla Giunta comunale prioritariamente a nuclei familiari di residenti a Grandola ed Uniti che versino in disagiate condizioni economiche e/o sociali, sulla base di una relazione che evidenzi tali condizioni, predisposta dall’ufficio dei servizi sociali anche sulla base del calcolo dell’ indicatore della situazione economica equivalente (Isee). 2. Tra le disagiate condizioni di carattere sociale, sono comprese quelle conseguenti a sfratti esecutivi, soprattutto se nel nucleo familiare sono presenti figli minori o portatori di handicap. 3. Per l’assegnazione degli immobili si dovrà tenere conto del rapporto tra le dimensioni dell’appartamento e la composizione del nucleo familiare che dovrà abitarlo. Se ciò non fosse possibile, la relazione di cui al comma precedente dovrà evidenziarlo. 4. Gli immobili vengono locati al canone mensile minimo determinato dall’ufficio tecnico comunale in base ai prezzi praticati dal mercato, valutando le condizioni oggettive dell’immobile da locare. 5. La relazione dell’ufficio servizi sociali di cui al 1° comma, tenendo conto del calcolo relativo all’Isee del nucleo familiare e di quanto previsto dai regolamenti comunali in merito all’accesso alle prestazioni di carattere assistenziale, dovrà indicare l’eventuale necessità di una diminuzione del canone di affitto. 6. Il contratto di locazione viene stipulato per esigenze straordinarie, al fine di consentire alle famiglie di accedere all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 1 Art. 3 – Verifica delle condizioni di assegnazione 1. Ai fini della verifica del perdurare delle condizioni che hanno determinato l’assegnazione degli immobili ai sensi dell’art. 2, l’ufficio dei servizi sociali chiede annualmente il calcolo dell’Isee della famiglia locataria. 2. Nel caso in cui l’ufficio dei servizi sociali verifichi che una famiglia non rientra più nelle condizioni economiche e/o sociali necessarie per l’assegnazione di un alloggio, l’ufficio del patrimonio comunica al conduttore il recesso dal contratto, per consentire la decorrenza del termine di preavviso. Art. 4 – Inserimento nelle graduatorie di alloggi di edilizia residenziale pubblica 1. Con il contratto con cui vengono concessi in locazione gli immobili a famiglie di cui al 1° comma dell’articolo precedente, i locatari si impegnano a presentare, non appena possibile, domanda di inserimento nella graduatoria per l’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica. 2. Nel caso il locatario non provveda a presentare la domanda suddetta, il Comune lo convocherà perché la predisponga con l’eventuale assistenza degli uffici. Art. 5 – Clausole di recesso 1. Oltre alla clausola di cui al 6° comma dell’art. 2, nel contratto di locazione previsto dallo stesso articolo verranno aggiunte clausole di recesso per i seguenti casi: a) il locatario, pur convocato ai sensi del 2° comma dell’art. 4, non presenti domanda entro il primo termine possibile, per l’inserimento nella graduatoria per l’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica; b) il locatario, divenuto assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica adeguato al proprio nucleo familiare, non lo accetti senza giusto motivo. Art. 6 – Locazione ordinaria 1. Ove non vi siano nuclei familiari che rientrino nelle caratteristiche di cui al 1° comma dell’art. 2, il Comune potrà concedere in locazione a privati gli immobili disponibili, secondo quanto previsto dalla legge. 2 2. La scelta dei locatari, in questo caso, avverrà con una procedura di evidenza pubblica, in base alle norme stabilite con un bando. 3. Allo stesso modo verranno concessi in locazione immobili non aventi scopi abitativi, commerciali o produttivi. Art. 7 – Locazioni di immobili a destinazione commerciale o produttiva 1. Gli immobili destinati a locazione per fini commerciali o produttivi, che siano disponibili, vengono assegnati in seguito ad una procedura di gara da effettuare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 2. Le offerte dovranno essere valutate, secondo quanto stabilito dalla determinazione a contrattare, almeno sul progetto per l’utilizzo dell’immobile e sul canone offerto. Verrà assegnato un punteggio ulteriore ai richiedenti che siano ditte individuali di giovani fino a 30 anni o a società i cui soci ne costituiscano la maggior parte. 3. La base del canone di locazione viene determinata su indicazione dell’ufficio tecnico comunale, in funzione dei prezzi praticati dal mercato, valutando le condizioni oggettive dell’immobile da locare. Art. 8 – Norme generali 1. La durata, le modalità per la disdetta, lo sfratto, la registrazione dei contratti e le altre condizioni relative alla gestione delle locazioni degli immobili comunali, ove non altrimenti previsto, sono stabiliti dalla legge. Art. 9 – Norma transitoria 1. Le locazioni in corso alla data di esecutività del presente regolamento non subiranno variazioni fino alla prima scadenza contrattuale. L’eventuale rinnovo sarà sottoscritto rispettando le norme contenute nel presente atto. 3