Pegno Titoli e Valori
Aggiornato al 11.01.2017
Foglio informativo
PEGNO TITOLI E VALORI
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Credito Cooperativo Mediocrati Società Cooperativa per Azioni
Sede legale ed amministrativa: Via Alfieri – 87036 Rende (CS)
Tel. 0984.841811 – Fax 0984.841805
e-mail: [email protected] - sito internet: www.mediocrati.it
Registro delle Imprese di Cosenza n. 46914 – n. R.E.A. 156519 – Cod. ABI 07062.3
Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5419
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A160927
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
CHE COS’È IL PEGNO
Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene ovvero su
titoli, documenti o valori.
Il pegno è il contratto che permette alla banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è debitore - di
essere pagata utilizzando la cosa ricevuta in garanzia. Il pagamento avviene con preferenza rispetto ad altri
creditori (2787 cod. civ.).
Quando vengono dati in pegno strumenti finanziari (per tali si intendono ad esempio: azioni, obbligazioni,
quote di fondi) dematerializzati o meno, in gestione accentrata, il pegno si costituisce con l’apposizione di un
vincolo in favore della banca mediante registrazione in appositi conti tenuti presso la banca stessa (secondo
quanto previsto dalla normativa di riferimento, D.lgs 213/98, c.d. Decreto Euro e art. 87 TUF).
Qualora l’impegno garantito non venga onorato per inadempienza del cliente/debitore, la banca ha diritto di
realizzare il pegno: mediante compensazione sull’oggetto del pegno, qualora si tratti di somme di denaro
liquide, ovvero mediante vendita dello stesso e soddisfacimento del credito sul netto ricavo (ad es. in caso di
titoli la banca provvede alla vendita sul mercato finanziario degli strumenti dati in pegno ed il ricavato, al netto
di spese e commissioni, viene trattenuto dalla banca fino al soddisfacimento del proprio credito).
Il principale rischio per il concedente il pegno consiste nel mancato pagamento del credito concesso. Infatti in
caso di inadempimento dell’obbligazione garantita la banca procede alla vendita, con il preavviso pattuito, del
bene dato in garanzia.
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CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del
cliente per la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
SPESE, COMMISSIONI E TASSI
Rimborso spese informativa precontrattuale
Oneri fiscali
€ 0,00
a carico del cliente nella misura di legge
Se i titoli in garanzia risultano immessi in deposito a custodia, si applicano le condizioni disciplinate
dall’apposito foglio informativo “Deposito e Gestione Titoli”.
Nel caso di operazioni di finanziamento garantite dalla costituzione in pegno di prodotti finanziari emessi dalla
Banca, si applica il seguente tasso:
tasso praticato sul prodotto a garanzia + spread di 4,00 punti.
RECESSO E RECLAMI
Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto
indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di
recesso da parte del cliente/concedente.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
La garanzia permane in vigore, per l’intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della
banca. Dopodiché i titoli oggetto di garanzia pignoratizia vengono restituiti e messi a disposizione del
concedente.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca [BCC Mediocrati - Ufficio reclami, Via Alfieri - 87036
Rende (CS); e-mail: [email protected]: [email protected]], che risponde entro 30
giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, il sito della banca www.mediocrati.it, chiedere presso le filiali della
Banca d’Italia, chiedere alla banca oppure consultare l’apposita “Guida Pratica” a disposizione della clientela
presso ogni filiale della banca.
Nei casi in cui la contestazione alla Banca tragga origine dalla mancata erogazione del finanziamento, dal
mancato incremento o dalla revoca di finanziamento, dall'inasprimento delle condizioni applicate a un
rapporto di finanziamento o da altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di
credito del cliente, quest'ultimo può decidere di presentare direttamente istanza al Prefetto, in forma
riservata, a mezzo PEC e su apposito modulo predisposto dal Ministero degli Interni al fine di avviare la
procedura di ricorso all'ABF;
•
per i reclami relativi ai servizi di investimento, può rivolgersi alla “Camera di Conciliazione e di Arbitrato”
presso la Consob, per la quale può consultare il sito www.camera-consob.it, fino alla data di avvio dell’
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Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), ovvero in data 09/01/2017, istituito con Delibera Consob n.
19602 del 4 maggio 2016; o all’Ombudsman-Giurì Bancario sino alla data dell’ 08/01/2017, presso il
Conciliatore Bancario Finanziario, consultando il relativo sito internet. Le procedure di conciliazione e di
arbitrato iniziate innanzi alla Camera di Conciliazione e di Arbitrato e non ancora concluse alla data di
avvio dell’operatività dell’ACF (09/01/2017), continuano a svolgersi secondo le disposizioni del
regolamento adottato con delibera n. 18275 del 18 luglio 2012.
Dalla data di attivazione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), del cui funzionamento la
Banca fornirà informazioni sul proprio sito web, il reclamante può rivolgersi a tale soggetto per le
controversie con l’intermediario relative alla violazione da parte di questo degli obblighi di diligenza,
correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività
disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del
Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell’ambito di operatività dell’ACF le controversie che
implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi
dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o
della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra indicati e quelli che non hanno natura
patrimoniale. L’ACF promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione
extragiudiziale delle controversie, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle
reciproche competenze.
Il ricorso all’ACF può essere proposto esclusivamente dall’investitore, personalmente o per il tramite di
un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore.
Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:
a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell’intermediario a cui l’investitore ha aderito, altre
procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
b) è stato preventivamente presentato reclamo all’intermediario al quale è stata fornita espressa
risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l’intermediario
abbia comunicato all’investitore le proprie determinazioni.
Il ricorso all’ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario
ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF, entro un
anno da tale data.
Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre
esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di
risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
Il ricorso alla “Camera di Conciliazione e di Arbitrato” o all’“Arbitro per le Controversie Finanziarie”
assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all’art. 5 del DLgs 28/2010, mentre
il ricorso all’Ombudsman-Giurì Bancario non assolve alla suddetta condizione di procedibilità;
•
ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario
Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR,
consultando il sito www.conciliatorebancario.it.
Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, l’art. 5 del DLgs 28/2010 prevede che il Cliente che intenda
esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e
finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall’avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione di
cui al citato art. 5 del DLgs 28/2010, presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure
presso un organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in
materia bancaria e finanziaria.
(Si precisa che un’eventuale clausola sulla risoluzione stragiudiziale diversa da quella sopra riportata,
contenuta in documenti, anche contrattuali, è da considerarsi superata da quella sopra, aggiornata con il
riferimento all’Arbitro per le Controversie Finanziarie -ACF).
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LEGENDA
Gestione accentrata
Insolvenza
Inadempimento
Realizzazione del pegno
Espropriazione
Strumenti finanziari
Strumenti finanziari
dematerializzati
Terzo costituente
Modalità di gestione “in monte” degli strumenti finanziari, dematerializzati e
non, presso società autorizzate.
Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.
Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si
soddisfa sul ricavato.
Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul
mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di
fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato
monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di
acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti
“futures” su strumenti finanziari, su tassi d’interesse, ecc.; i contratti di scambio
a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine
collegati a strumenti finanziari, a tessi di interesse, ecc.; i contratti di opzione
per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni
di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e rappresentati con mere
scritturazioni contabili.
Soggetto diverso dal debitore principale che, nell’interesse di quest’ultimo,
costituisce il pegno a favore della Banca.
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