slide 2 - Progetto e

annuncio pubblicitario
ISTITUZIONI DI
DIRITTO PRIVATO
PROF. RAFFAELE TUCCILLO
ANNO ACCADEMICO 2014/2015
II SEMESTRE
1
Rapporto giuridico
E’ quella particolare RELAZIONE
regolata dal DIRITTO
che si instaura tra
UNO O PIÙ SOGGETTI
2
Situazioni giuridiche
soggettive
 Regola:
previsione di una fattispecie a cui si collega una
qualificazione di comportamento (art. 2043 c.c.).
 Il verificarsi della fattispecie e l’operare della qualificazione pongono
il soggetto come centro di imputazione di una situazione giuridica.
 Situazione
giuridica soggettiva:
formula verbale che evoca
la qualificazione giuridica
dell’interesse rilevante e le
regole operative predisposte
dalla legge per la sua attuazione.
posizione che un soggetto
di diritto assume nei
confronti dei consociati in
base a quanto previsto
dall’ordinamento giuridico.
3
Situazioni giuridiche attive
Sono quelle alle quali l’ordinamento riconosce la prevalenza
dell’interesse di cui è portatore il rispettivo titolare rispetto
all’interesse di altri soggetti (es. la proprietà)
Sono situazioni giuridiche attive:

Diritto
soggettivo
Aspettativ
a
Potest
à
Facoltà
Interesse
legittimo
Status
Situazione di fatto
Possesso
4
Situazioni giuridiche
passive

Sono quelle cui l’ordinamento subordina
l’interesse del titolare a quello di altri
soggetti:
Obbligo
Dovere
Soggezione
5
Diritto soggettivo
POTERE
di agire per la soddisfazione
di un proprio interesse
di pretendere che altri soggetti
tengano una determinata
condotta nell’interesse del
titolare del diritto soggettivo
Si tratta, quindi, di una posizione di potere (impedire altrui interferenze, pretendere un
comportamento, potere di rivolgersi al giudice):
- data nella maniera più ampia e immune da controlli esterni (altri poteri sono finalizzati o
conferiti con rigorosa specificità dei motivi);
-per realizzare in via primaria e diretta un proprio interesse.
L’esercizio del diritto con finalità differenti rispetto all’interesse tutelato dall’ordinamento
costituisce un illecito che prende il nome di abuso del diritto.
6
Contenuto del diritto soggettivo

Facoltà
La possibilità di compiere una determinata attività o di tenere un
determinato comportamento. Speculare alla facoltà, c’è il dovere di
ASTENSIONE da parte degli altri soggetti.

Pretesa
che altri soggetti tengano un determinato comportamento, i quali
hanno l’OBBLIGO di fare, non fare, dare , non dare etc.

Potere giuridico
7
Varie configurazioni del diritto soggettivo

DIRITTI ASSOLUTI
SITUAZIONE GIURIDICA CHE PUÒ ESSERE FATTA VALERE NEI
CONFRONTI DI TUTTI I CONSOCIATI.
(DIRITTI DELLA PERSONALITÀ – v. slide 21 e ss. -,
DIRITTI REALI ETC.)

DIRITTI RELATIVI
SITUAZIONE GIURIDICA CHE PUÒ ESSERE FATTA VALERE NEI
CONFRONTI DI SOGGETTI DETERMINATI.
(DIRITTI DI CREDITO)
8
Diritto potestativo:
Potere
di
incidere
sulla
situazione soggettiva di un
altro soggetto rispetto alla
quale quest’ultimo si trova in
una posizione di SOGGEZIONE
(art. 1373 c.c.).
9
Potestà
Potere attribuito ad un soggetto non
per la realizzazione di un INTERESSE
proprio, ma per quello ALTRUI.
- Esercizio della potestà dei genitori (Art.
316 c.c.)
- Decadenza dalla potestà sui figli (Art. 330
c.c.)
10
L’aspettativa
Stadio preliminare di un diritto soggettivo,
meccanismo protettivo dell’iter formativo.
 Tutela strumentale, cautelare, provvisoria.


Es. art 1353 c.c. Contratto condizionale.
Le parti possono subordinare l'efficacia o la
risoluzione del contratto o di un singolo
patto a un avvenimento futuro e incerto.
11
Interesse legittimo
103 Cost. “Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della
pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari
materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica
e
nelle
altre
specificate
dalla
legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita
dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati
militari commessi da appartenenti alle Forze armate” .
Situazione giuridica attiva del privato, il quale pretende che
L’ESERCIZIO DEL POTERE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
INCIDENTE SUI SUOI INTERESSI SIA LEGITTIMO.
È, quindi, un interesse che per sua natura si realizza attraverso
l’esercizio di un potere attribuito ad un altro soggetto ed è
protetto attraverso un controllo di legittimità di questo
esercizio.
Tutela indiretta e mediata.
Art.
12
Interesse collettivo o
diffuso

Interesse adespota, fa capo in maniera
indistinta ad un numero indefinito di
soggetti.

Problemi di collegamento fra
individuale e interesse diffuso.
interesse
13
Status
Insieme di situazioni giuridiche (attive e
passive) che spettano ad un soggetto in
base alla sua collocazione all’interno della
collettività organizzata ovvero in forza di
determinate qualità.
Es.:
 status di figlio;
 status di coniuge.
14
Situazioni giuridiche
passive:
1)
Obbligo:
Vincolo imposto su un determinato soggetto (consistente in un
facere) nell’interesse del titolare di un diritto soggettivo (diritto
relativo: es. il debitore è obbligato a corrispondere una somma
di denaro in favore del creditore).
2)
Dovere:
divieto di tenere un comportamento in grado di ledere il diritto
soggettivo altrui (diritti assoluti).
3)
Soggezione:
situazione passiva propria di colui che è esposto all’esercizio del
diritto potestativo altrui senza possibilità di opporvisi.
15
Onere
Comportamento che non si può qualificare né
dovuto, né vietato, ma che deve essere posto in
essere da colui che vuole avere la possibilità di
utilizzare qualche situazione attiva.
 Ha una duplice veste:
a) situaz. giur. attiva, perché consente la
realizzazione di un interesse del soggetto;
b) situaz. giur. pass., poiché consiste in un vincolo
per tale realizzazione.
Es. Onere della prova art. 2697 c.c.
 Tecnica
di
protezione
condizionata
da
comportamento del titolare.

16
Possesso (rinvio)

Tecnica di protezione di uno stato di fatto
che il diritto ritiene rilevante.

Sistema
di
protezione
rapido
e
incondizionato, ma destinato a cedere
rispetto alla posizione di diritto
soggettivo.
17
Diritti assoluti
I diritti assoluti si distinguono in
Diritti reali
DIRITTI DELLA
PERSONALITÀ
Diritti di godimento e di garanzia
18
I diritti della personalità
Sono DIRITTI SOGGETTIVI
riconosciuti ad ogni persona alla NASCITA per la
tutela dei suoi INTERESSI FONDAMENTALI.
si caratterizzano per il fatto che l’interesse protetto
ha contenuto non patrimoniale e, riguardando
ASPETTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA
UMANA, è dotato di una speciale protezione
anche a livello costituzionale.
19
I diritti della personalità e la Costituzione
- Lo sviluppo di tali diritti, ha avuto impulso con la CARTA COSTITUZIONALE
(il codice civile del 1942 tutelava l’AVERE ed i RAPPORTI PATRIMONIALI ,
ma non l’ESSERE) :
Art. 2 Costituzione
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale.
Art. 3 Costituzione
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di
condizioni
personali
e
sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese .
20
Segue:
Nonché con le :CONVENZIONI INTERNAZIONALI


Carta dei diritti fondamentali dell’Unione del
2000;
Convenzione europea sui diritti dell’uomo del
1950.
Oggi, inoltre, gran parte della giurisprudenza è
impegnata nel qualificare la rilevanza costituzionale
di diverse espressioni di tale diritti e la relativa
tutela risarcitoria (ad. Es. il tempo libero, danni
esistenziali etc.).
21
Segue: teoria monistica e
pluralistica

Teoria monistica
I diritti della personalità sono manifestazioni di un
unico diritto della persona inteso come valore
unitario (lettura ex artt. 2, 3, comma 2, Cost.).

Teoria pluralistica
I diritti della personalità sono solo quelli
contemplati da specifiche disposizioni di legge.
22
I caratteri dei diritti della personalità.
Tradizionalmente i diritti della personalità vengono qualificati come:
originari
assoluti
inviolabili
intrasmissibili
imprescrittibili
personalissimi
23
(art. 7 c.c.)
Segue:quali sono al nome
e all’identità
Il diritto:
Alla vita e
all’integrità
fisica
(atti di
disposizione
del proprio
corpo art. 5
cod. civ.)
personale
alla
riservatezza
(d.lgs.
196/03, artt.
2 e 3 della
Cost.
all’immagine
(art. 10 c.c. artt.
96 e ss. della
legge sul diritto
di autore)
All’onore ed alla
reputazione
TUTELA INIBITORIA:diretta a impedire il
futuro prodursi del danno attraverso la
cessazione del fatto lesivo, ove sia
possibile.
TUTELA RISARCITORIA: volta a
rimuovere le conseguenze dannose che si
sono già prodotte attraverso lo strumento
del risarcimento del danno.
24
DIRITTO ALLA VITA E
ALL’INVIOLABILITA’ FISICA



Art. 32 Cost.: diritto alla salute: diritto primario e assoluto,
pienamente operante anche nei rapporti tra privati.
Art. 575 cod. pen.: omicidio, nonché successive disposizioni che
puniscono i delitti contro la vita e l’incolumità individuale.
Art. 5 cod. civ.: vieta gli atti di disposizione del proprio corpo,
qualora cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica
.
Deroghe all’art. 5 c.c. sono state introdotte:
- dalla L. n. 458/1967 relativa al trapianto del rene tra viventi;
- dalla L. n. 592/1967 che ha sottratto la donazione del sangue
alla libera contrattazione tra privati;
- dalla L. n. 483/1999 che ha ammesso gli atti di disposizione a
titolo gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto tra
viventi;
25
Diritto al nome
La tutela del nome è sancita a protezione:
1) di un interesse individuale (alla propria corretta
individuazione);
2) di un’interesse generale all’identificazione delle
persone.
Medesima tutela è assicurata anche allo pseudonimo, purché
esso abbia acquistato l’importanza del nome (art. 9 cod. civ.)
La tutela del diritto al nome è attuata con il riconoscimento di
due tipi di AZIONI:
- DI RECLAMO, con il quale si tutela il diritto della persona ad
usare il proprio nome contro gli atti dei terzi tendenti a
contrastare tale uso;
- DI USURPAZIONE, con cui ci si oppone all’uso indebito e
pregiudizievole che altri faccia del proprio nome.
26
Diritto all’immagine
Fondamento normativo:
 art. 10 cod. civ.;
 artt. 96 e ss. della legge sul diritto di autore.
Il diritto all’immagine tutela L’INTERESSE DI CIASCUN
INDIVIDUO A CHE IL PROPRIO RITRATTO NON SIA
DIFFUSO O ESPOSTO PUBBLICAMENTE.
Eccezioni nella legge sul diritto di autore:
- non è richiesto il consenso dell’interessato (es.: se la
riproduzione del’immagine è giustificata dalla notorietà
del soggetto);
- non devono essere immagini lesive dell’onore, della
reputazione o del decoro della persona.
27
Diritto all’onore
e alla reputazione
Il diritto all’onore tutela l’INTEGRITÀ MORALE DELLA PERSONA sotto
due diversi profili:
1)L’ONORE: sentimento della propria dignità personale.
2) LA REPUTAZIONE: stima di cui ogni persona gode nel contesto
sociale in cui è inserita.
TUTELA:
- sul piano penalistico, attraverso le norme che contemplano i reati di
ingiuria e di diffamazione; ed in particolare il reato di ingiuria punisce
l’offesa all’onore o al decoro di una persona presente (art. 594 cod.
pen.), mentre il reato di diffamazione punisce l’offesa all’altrui
reputazione arrecata comunicando con più persone (art. 595 cod. pen.)
- sul piano civilistico, attraverso il risarcimento del danno (art. 2043
cod. civ.) ed eventualmente la pubblicazione della smentita, ipotesi
quest’ultima di risarcimento in forma specifica.
28
Diritto alla riservatezza
Il diritto alla riservatezza tutela L’INTERESSE DELLA PERSONA AL
RISERBO SULLE VICENDE DELLA PROPRIA VITA PERSONALE E
FAMILIARE .
Il fondamento normativo del diritto alla riservatezza si ricava
dall’art. 2 Cost. e dalle sue specificazioni (art. 13, 14 e 15)
nonché dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo.
TUTELA:
- sul piano penalistico: art. 615-bis cod. pen. (punisce chiunque si
procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata
che si svolgono nell’abitazione altrui, e chiunque riveli o diffonda le
notizie e le immagini così ottenute);
- sul piano civilistico: frammenti di tutela nel cod. civ. (art. 10 che
tutela il diritto all’immagine) e artt. 2 e 3 Cost..
29
Segue: diritto alla riservatezza
Problema: LIMITI DELLA TUTELA DEL DIRITTO ALLA
RISERVATEZZA, soprattutto in riferimento al diritto
di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), che
comprendono la facoltà di cronaca e di critica.
Costituiscono limiti alla garanzia del riserbo:
- la notorietà della persona;
- l’interesse della Pubblica Autorità a svolgere
indagini per vari motivi;
- il diritto di cronaca;
- il consenso dell’interessato.
30
Diritto alla privacy
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Riconoscimento solenne del diritto alla protezione
dei dati personali:
1.
2.
3.
potere attribuito al titolare di accedere ai propri
dati;
potere
di
ottenerne
l’aggiornamento,
la
rettificazione e l’integrazione;
potere di richiederne la cancellazione;
Si differenzia dal DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
per L’ATTENZIONE AL PROFILO DINAMICO.
31
Segue: diritto alla privacy e dati sensibili
DATI SENSIBILI: informazioni relative all’origine
razziale, alla salute, alle convinzioni religiose e
politiche, alla vita sessuale (intrinsecamente
pregiudizievoli, che rivelano aspetti intimi e
riservati)
1.
2.
Tali dati può essere oggetto di trattamento solo:
con il CONSENSO SCRITTO DELL’INTERESSATO;
previa AUTORIZZAZIONE del Garante della
Privacy (di cui all’art. 30 del Codice sulla privacy).
32
Cittadinanza

Appartenenza della persona fisica ad un
determinato Stato che si acquista:
Iuris
communicatio
Iure
sanguinis
Iure soli
Per naturalizzazione
o concessione
33
Soggetti del rapporto
giuridico
PERSONE FISICHE
PERSONE GIURIDICHE
34
Persone fisiche: capacità
giuridica

L’idoneità del soggetto ad essere titolare di situazioni
giuridiche soggettive attive e passive e, quindi, di
esercitare diritti e doveri.
Si acquista al momento
della NASCITA (distacco del
feto dal grembo materno



Nascituro
concepito e
non concepito
Si perde con la MORTE
Limitazioni: età (minore non può contrarre matrimonio),
condizioni psichiche (il malato di mente non può
sposarsi), difetto di onorabilità (per aver riportato
condanne penali) etc.
35
Capacità di agire

Capacità di compiere atti giuridici ovvero di manifestare
validamente
la
propria
volontà
per
acquistare,
modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive.
Si acquista al
raggiungimento
della maggiore età
(18 anni)
salvo eccezioni
Si per perde per interdizione
giudiziale
si riduce in caso di
inabilitazione
legale
36
Incapacità assolute
Minore età
negozio annullabile.
 Interdizione giudiziale
pronunciata con
sentenza che impedisce a chi è affetto da
abituale infermità di mente e non è capace di
provvedere ai propri interessi (art. 414 c.c.) di
realizzare negozi patrimoniali e familiari nomina
tutore
annullabilità relativa.
 Interdizione legale
pena accessoria per la
condanna all’ergastolo o alla reclusione per un
tempo superiore a 5 anni per reato doloso
Interdizione per atti patrimoniali
annulabilità assoluta.

37
Incapacità relative


Emancipazione
del
minore
per
contrarre
matrimonio:
cessazione della potestà parentale
capacità di agire per gli atti di ordinaria
amministrazione.
L’inabilitazione (art. 415 c.c.): dichiarata con
sentenza costitutiva nei confronti di chi 1) è affetto da
infermità abituale di mente non grave, 2) per
prodigalità, abuso di sostanze alcoliche o di
stupefacenti, espone sé o la propria famiglia a gravi
at
pregiudizi
economici; 3) è affetto da imperfezioni o
ti
menomazioni
fisiche
capacità di agire per gli atti di
a
n
ordinaria
amministrazione
n
atti annullabili.
ul
la
bi
38
Incapacità naturale


Incapacità di intendere e di volere dovuta a
qualsiasi causa anche transitoria
(ubriachezza, sonnambulismo etc.) in cui
viene a trovarsi un soggetto, normalmente
capace, nel compimento di un determinato
atto.
Se posti in essere dall’incapace sono a annullabili
(art. 428 c.c.):
Gli
atti
unilaterali che
arrechino
un
grave
pregiudizio per
il
soggetto
incapace
Sono annullabili i
contratti conclusi
con la malafede
dell’altro
contraente
Tutti gli atti
indicati dalla
legge come:
matrimonio,
testamento,
donazione
39
Istituti a tutela degli
incapaci:
LA POTESTÀ DEI GENITORI (art. 316 e ss. c.c.): ha
contenuto sia di natura personale che patrimoniale.
L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (art. 404-413 c.c.):
il giudice tutelare emette decreto di nomina
dell’amministratore di sostegno, scelto tra i familiari o su
designazione dell’interessato (art. 408 c.c.), per colui che
si trovi “nella impossibilità, anche parziale o
temporanea, di provvedere ai propri interessi” per
una “infermità o menomazione fisica o psichica ”. Il
decreto deve indicare, inoltre, la durata dell’incarico, gli
atti per i quali il soggetto deve essere sostituito o assistito
dall’amministratore (per tutti gli altri atti l’interessato
conserva la propria capacità di agire).
Sono annullabili gli atti posti in essere in violazione di
legge o di quanto prescritto dal giudice.
40
Segue:
TUTELA: ufficio di diritto privato gratuito e non rinunciabile
destinato ai minori, i cui genitori non possano esercitare la
potestà genitoriale; interdetti giudiziali e legali.
Il giudice tutelare nomina il tutore che ha una funzione di
rappresentanza nei confronti del minori provvede all’inventario
dei beni e li amministra secondo quanto previsto negli art. 374
c.c. e ss.
La tutela cessa decorsi 10 anni, per esonero o per rimozione
dall’ufficio.
La CURATELA: il curatore è colui che integra
la volontà
dell’inabilitato o del minore emancipato, svolge una funzione di
assistenza limitatamente ad alcuni atti e alla cura di interessi
patrimoniali.
Figura particolare è quella del curatore speciale.
41
La sede della persona fisica
RESIDENZA
(art. 43 cod.civ.)
luogo in cui una persona ha fissato la propria
abituale dimora (in cui vive normalmente).
soggiace ad un regime di pubblicità
DIMORA : il codice non ne fornisce una
definizione, ma si vuole intendere il luogo in cui la
persona abita o permane in modo abituale.
42
Segue:
DOMICILIO
(art. 43 cod. civ.)
Luogo in cui il soggetto ha stabilito la sede
principale dei suoi affari ed interessi.
43
La cessazione della persona
fisica
Avviene con la morte
intesa come “cessazione
irreversibile di tutte le
funzioni dell’encefalo”
(art. 1, L 578/93).
Presunzione della
commorienza (art. 4
c.c.) “quando un effetto
giuridico dipende dalla
sopravvenienza di una
persona a un’altra
e non consta quale di
esse sia morta prima,
tutte si considerano
morte nello stesso
momento”.
44
Scomparsa. Assenza. Morte presunta
Quando non si hanno più notizie di una
persona fisica si pone l’esigenza di come
regolamentare
i
rapporti
familiari
e
patrimoniali di quest’ultima.
A tal fine il legislatore ha previsto tre figure:
morte presunta
scomparsa
assenza
45
Scomparsa (art. 48 c.c.)
Situazione di fatto che ricorre qualora la persona :
non sia più comparsa
nel luogo del suo ultimo
domicilio o della sua
ultima residenza
Nomina del curatore
non se ne abbiano
notizie
conservazione del
patrimonio dello
scomparso
46
L’assenza
Trascorsi 2 anni dall’ultima
notizia dello scomparso
si può chiedere
che ne venga
dichiarata con
sentenza
l’assenza
EFFETTI:
 Su istanza di chiunque vi abbia interesse o del p.m.,il
giudice può disporre l’apertura degli atti di ultima volontà
dell’assente.
 Immissione nel possesso temporaneo dei beni da parte di
coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi
amministrazione dei beni, rappresentanza in giudizio.
 Gli effetti cessano se l’assente ritorna o ne viene provata
l’esistenza.
47
La morte presunta
Viene dichiarata con sentenza del tribunale
competente trascorsi 10 anni dal giorno in cui
risale l’ultima notizia dell’assente.
Produce effetti sul piano
patrimoniale
personale (il coniuge può contrarre nuove
nozze art. 65 c.c.)
48
Persone giuridiche

Complesso organizzato di persone e di beni
volto al perseguimento di uno scopo che i
singoli individui non sarebbero in grado di
raggiungere da soli.
soggetto di diritto dotato di:
1) capacità giuridica;
2) capacità di agire mediante i suoi
organi;
3) autonomia patrimoniale perfetta.
49
Classificazioni:Enti
associativi ed amministrativi
Enti
associativi
personale:
(predomina
Pluralità di persone
fine lucrativo
l’elemento
scopo lecito
fine non
lucrativo
SOCIETÀ
(es. culturale)
ASSOCIAZIONI
50
segue:

Enti amministrativi (predomina l’elemento
patrimoniale):
patrimonio
scopo lecito
FONDAZIONI
istituzioni dotate di un
patrimonio per
conseguire uno
scopo ideale
COMITATI
gruppi organizzati
per raccogliere fondi
destinati ad uno
scopo
(v. slide successive)
51
Segue: alcune differenze
Associazioni
Fondazioni
PATRIMONIO Mezzo per conseguire
lo scopo
SCOPO
terzi
Interno (procurare ai soci
un determinato vantaggio)
VOLONTÀ
Interna (soci)
Elemento costitutivo e
prevalente
Esterno (procurare a
un vantaggio)
Esterna (fondatore)
52
Associazioni e Fondazioni: la
costituzione
Associazione:
Fondazioni:
Atto costitutivo
fondazione
Negozio di
Statuto
Atto di dotazione
Statuto
53
Riconoscimento
Per l’acquisto della capacità giuridica è
necessario il RICONOSCIMENTO STATALE
che può avvenire:
1) per concessione;
2) con l’iscrizione nel registro delle imprese
(società commerciali);
3) con la registrazione (art. 39 Cost. sindacati
etc.).
54
Segue:
AUTONOMIA PRIVATA PERFETTA
Tra
Il patrimonio dell’ente
il patrimonio dei suoi
componenti
CAPACITÀ
GIURIDICA
DI AGIRE
illimitata e generale
agiscono attraverso
(ad eccezione dei diritti
gli amministratori
attribuibili alle sole persone e l’assemblea sociale.
fisiche).
55
Pubblicità delle vicende
delle persone giuridiche:
Le vicende principali vanno iscritte dagli
amministratori in appositi registri.
 Funzione dichiarativa.
 L’omissione comporta:
sanzioni per
inopponibilità ai
terzi
gli amministratori
dell’atto che
andava
ed assunzione di
registrato.
responsabilità

56
Enti di fatto: le associazioni non riconosciute
Soggetti che, pur avendo, come le persone
giuridiche, i tre elementi 1) persone, 2) patrimonio;
3) scopo, non hanno chiesto il riconoscimento
statale.
Caratteristiche:
 autonomia privata imperfetta
 responsabilità solidale e personale di chi ha
agito in nome e per conto dell’associazione
per soddisfare le obbligazioni assunte da
quest’ultima.
 Fondo comune.

57
Comitati
Ente di fatto composto da un gruppo di
persone che raccolgono fondi per uno
scopo.
 Autonomia patrimoniale imperfetta.
 Responsabilità verso
gli oblatori
verso i terzi

58
I BENI (art. 810 c.c.)
Le COSE che possono formare OGGETTO DI DIRITTO
Prima: porzioni di
materia
Ciò su cui sia possibile
un conflitto di interessi
Oggi: anche materia
che sfugge alla vista e
al tatto.
Non è un bene
giuridico l’aria
BENI: “qualsiasi entità utile all’uomo, materiale o
immateriale, purchè suscettibile di aprire conflitti di
interessi regolabili dal diritto”
59
Classificazione esemplificativa dei beni:
Beni
 Beni
 Beni
 Beni
 Beni
 Beni
 Beni
 Beni
 Beni
 Beni
 Beni
 Beni

materiali ed immateriali.
mobili e beni immobili.
presenti e beni futuri.
divisibili e beni indivisibili.
determinati e beni generici.
infungibili e beni fungibili.
consumabili e beni inconsumabili.
produttivo e beni non produttivi.
semplici, beni composti e universalità di mobili.
principali e beni accessori e pertinenze.
pubblici e beni privati.
di consumo.
60
I beni materiali
BENI MATERIALI
art. 810 (v. slide n. 61)
61
I beni immateriali
BENI IMMATERIALI
(b. intellettuali)
caratterizzati per la
loro incorporeità
ed intangibilità
(opere dell’ingegno:
oggetto del d.
d’autore)
valore economico
circolazione
(es.brevetto)
62
Segue: tutela dei beni
immateriali
 Tramite la protezione dell’originalità della
creazione
◦ attribuzione di un diritto morale (quello ad
essere riconosciuto autore dell’opera) e di
un diritto patrimoniale (quello dello
sfruttamento economico).
 Tramite la brevettazione
◦ prevista per le invenzioni industriali ed i
marchi registrati;
◦ consiste nell’attribuzione di una esclusiva in
ordine
alla
possibilità
di
sfruttare
economicamente la creazione intellettuale.
63
I beni immobili
BENI IMMOBILI
per NATURA (art. 812, co. 1
c.c.) “tutto ciò che naturalmente
per
o artificialmente è, anche in
DETERMINAZIONE via transitoria, incorporato
DI LEGGE
al suolo”:
suolo
(art. 812, co. 2):
“mulini, bagni, altri
alberi
edifici galleggianti
edifici
saldamenti assicurati alla
riva o all’alveo e sono
destinati ad esserlo in modo
permanente per la loro
utilizzazione”
sorgenti
Etc.
64
Segue:
disciplina dei beni immobili

È richiesta una MAGGIORE SOLENNITÀ,
di regola, al meno la scrittura privata per
gli atti che costituiscono o trasferiscono
diritti reali sugli stessi.

È previsto un SISTEMA DI PUBBLICITÀ
tramite i REGISTRI IMMOBILIARI.

GARANZIA: ipoteca.
65
I beni mobili
BENI MOBILI
(art. 812, co. 3, c.c.)
“ tutti gli altri beni”.
si considerano beni mobili
anche le ENERGIE NATURALI
che hanno valore economico,
come il gas, l’elettricità, ecc.
66
Segue:
disciplina beni mobili
 Prevalgono
RAPIDITÀ
parametri
di
SEMPLICITÀ
E
 NON OCCORRONO FORME PARTICOLARI PER
GLI ATTI DI ALIENAZIONE.
 NON è previsto un SISTEMA DI PUBBLICITÀ
tramite pubblici registri, essendo sufficiente
dimostrare il POSSESSO DEL BENE.
 GARANZIA : pegno.
67
I beni mobili registrati
 Sono BENI MOBILI REGISTRATI: gli autoveicoli,
motoveicoli, natanti, aeromobili, ecc.: a tali beni si
applicano alcune regole analoghe a quelle vigenti per i
beni immobili.
 Per la loro circolazione è previsto un sistema di
pubblicità affidato a pubblici registri.
 Non trovano applicazione molte regole relative ai beni
mobili comuni.
 In mancanza di norme specifiche, si applicano (in base
all’art. 815 cod. civ.) le disposizioni relative ai beni
mobili.
68
Le universalità di mobili (art. 816 c.c.)
PLURALITÀ DI COSE MOBILI
CHE APPARTENGONO ALLA STESA PERSONA
HANNO UNA DESTINAZIONE UNITARIA (es. biblioteca)
- Le singole cose possono essere oggetto di disposizione
frazionata (art. 816, co. 2, c.c.).
- Non possono acquistarsi ai sensi dell’art. 1153 c.c.
- Azione di manutenzione a tutela del possesso
- Usucapione.
Universalità di diritto
quando la legge considera un
complesso unitario (eredità)
69
I beni divisibili ed
indivisibili

BENI DIVISIBILI
Sono le cose che posso essere divise
mantenendo ciascuna la destinazione
economica del bene originario
(denaro).

BENI INDIVISIBILI
Sono quelli non divisibili: per la natura
del bene, la volontà delle parti o della
legge.
70
I beni consumabili ed
inconsumabili

BENI CONSUMABILI
Si consumano con il loro utilizzo.

BENI INCONSUMABILI
Sono quelli soggetti ad un uso continuo
o ripetuto.
71
Beni fungibili ed infungibili

BENI FUNGIBILI
Le cose che si possono sostituire con
altre dello stesso genere (denaro,
petrolio etc.)

BENI INFUNGIBILI
Le cose che non possono essere
indifferentemente sostituite con altre
per determinate qualità intrinseche del
bene o per volontà delle parti.
72
Beni pubblici e privati

BENI PUBBLICI (art. 822 c.c. e ss.)
Sono i beni che appartengono allo
Stato o altro ente pubblico.
In quanto beni demaniali, sono
soggetti ad un regime speciale, vincolo
di destinazione, indisponibilità.

BENI PRIVATI
Appartengono ai privati e sono
disponibili.
73
Beni di consumo
Nozione “artificiale” di beni creata dal codice di
consumo all’art. 128 secondo cui è bene di
consumo:
“qualsiasi bene mobile, anche da assemblare,
tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque
venduti secondo altre modalita' dalle autorita'
giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la
vendita in un volume delimitato o in quantità
determinata;
3) l'energia elettrica”.
74
Pertinenza
Rapporto in virtù del quale vi è una cosa principale ed un’altra
accessoria, chiamata pertinenza:
destinata in
modo durevole
a servizio o
ad ornamento
di un’altra;
gli atti ed i rapporti
aventi ad oggetto la
cosa principale
comprendono anche
le pertinenze, salvo
che sia
diversamente
disposto.
75
I frutti (art. 820 e 821 c.c.)
Beni che provengono da altri beni
FRUTTI NATURALI:
1.provengono
direttamente
dalla cosa, vi concorra o no
l’opera dell’uomo (ad esempio
la legna, i prodotti agricoli, i
prodotti delle miniere, ecc.).
2. per un certo tempo sono
parte
della
cosa
(frutti
pendenti), poi se ne separano
e sono considerati un bene
autonomo.
FRUTTI CIVILI:
1.sono il corrispettivo che si
trae da una cosa in cambio del
suo godimento da parte di altri
(ad esempio, gli interessi sulle
somme date a mutuo, i canoni
di locazione, ecc.)
2.si acquistano giorno per
giorno in ragione della durata
del diritto.
76
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