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PI5101 - LA 7-PUBBLICITÀ OCCULTE
Provvedimento n. 15497
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 16 maggio 2006;
SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;
VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice
del consumo;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richiesta di intervento pervenuta in data 27 ottobre 2005, integrata in data 10 novembre
2005 con copia del messaggio, un consumatore ha segnalato, ai sensi del Titolo III, Capo II,
del Decreto Legislativo n. 206/05, l'inserimento di una presunta pubblicità non trasparente
all'interno del servizio televisivo "Portamonete", trasmesso nel corso del telegiornale del 18
ottobre 2005, delle ore 12.50 circa, sull'emittente televisiva "La 7", con particolare riguardo
alle riprese del cartellone pubblicitario raffigurante il servizio "12.40 Pronto Pagine Bianche", di
Seat Pagine Gialle S.p.A..
Nella richiesta di intervento si lamenta che il servizio citato, nella parte in cui vengono
trasmesse le riprese del cartellone pubblicitario del servizio "12.40 Pronto Pagine Bianche",
costituirebbe una fattispecie di pubblicità non trasparente in favore di Seat Pagine Gialle
S.p.A..
II. MESSAGGIO
Il messaggio oggetto di contestazione consiste nelle riprese del cartellone pubblicitario
raffigurante il servizio "12.40 Pronto Pagine Bianche", andate in onda durante la rubrica
televisiva "Portamonete", trasmessa nel corso del telegiornale sull'emittente "La 7", in data 18
ottobre 2005, alle ore 12.50 circa.
Nel servizio, realizzato interamente in esterni di fronte ad un centro di produzione TV e della
durata di circa 3.30 minuti, il giornalista Claudio Pavoni affronta, durante una passeggiata in
una via di Roma, il tema dei possibili tagli previsti dalla legge finanziaria 2006 nel settore dello
spettacolo e la connessa questione della crisi occupazionale che investe la categoria degli
attori, anche in conseguenza del proliferare dei "reality show" televisivi.
Nel corso del servizio, il giornalista si allontana dal Centro di produzione e, dopo alcune
sequenze, interrompe la propria passeggiata posizionandosi per 20 secondi di fronte ad un
cartellone pubblicitario su cui appare l'immagine di uno scimpanzé che indossa una maglia
bianca con la scritta "12.40" con il noto volume delle Pagine Bianche sotto il braccio. Con tale
immagine sullo sfondo, il giornalista commenta il fatto che i "reality show" sono risultati il
modo più facile e meno costoso per tenere il pubblico "appiccicato al televisore".
Successivamente, il giornalista esce di scena e la ripresa si sofferma sull'intero cartellone per 4
secondi.
Più avanti, nelle ultime sequenze, vengono inquadrati per pochissimi istanti, il particolare di un
cartellone non identificabile, che mostra un personaggio dei cartoni animati con gli occhi
spalancati e l'uovo presente nell'affissione pubblicitaria di un telefono cellulare Samsung.
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
A seguito di detta richiesta è stato avviato nei confronti della società La 7 Televisioni S.p.A.,
proprietaria del mezzo di diffusione, del giornalista autore del servizio, dott. Claudio Pavoni, e
delle società Seat Pagine Gialle S.p.A. e Telegate Italia S.r.l., in qualità di presunti operatori
pubblicitari, un procedimento ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n.
206/05, nel corso del quale sarebbe stata valutata l'eventuale natura pubblicitaria delle
immagini sopra indicate.
Ove ne fosse stata accertata la natura pubblicitaria, ne sarebbe stata valutata la riconoscibilità
ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 206/05.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alle parti di
fornire informazioni e documentazione anche a diffusione interna.
In particolare, alla società La 7 Televisioni S.p.A., proprietaria del mezzo di diffusione, è stato
richiesto di: chiarire l'esistenza di eventuali accordi intercorsi con la società Seat Pagine Gialle
S.p.A. e con la Telegate Italia S.r.l. in relazione ai contenuti e/o alle modalità di diffusione del
servizio sopra indicato, producendo copia dell'eventuale contratto; indicare i criteri di
predisposizione e selezione dei contenuti del servizio sopra indicato, con particolare riferimento
alle riprese del cartellone pubblicitario del servizio "12.40 Pronto Pagine Bianche"; fornire
copia/registrazione integrale del telegiornale durante il quale è stato trasmesso il servizio
sopra indicato; fornire registrazione dei programmi andati in onda in data 18 ottobre nelle 24
ore precedenti e successive alla diffusione del telegiornale sopra indicato; elenco dettagliato
degli spazi pubblicitari acquistati dalla Seat Pagine Gialle S.p.A. e dalla Telegate Italia S.r.l. su
tutte le emittenti appartenenti alla società La 7 Televisioni S.p.A. dal 1°settembre 2005
(produrre copia dei relativi contratti).
Alla Seat Pagine Gialle S.p.A. ed alla Telegate Italia S.r.l. è stato richiesto di: chiarire
l'esistenza di eventuali accordi intercorsi con la società La 7 Televisioni S.p.A. in relazione ai
contenuti e alle modalità di diffusione del servizio sopra indicato; fornire un elenco dettagliato
degli spazi pubblicitari acquistati su tutte le emittenti appartenenti alla società La 7 Televisioni
S.p.A. a partire dal 1°settembre 2005, producendo copia dei relativi contratti.
In data 30 dicembre 2005 sono pervenute le memorie difensive di La 7 Televisioni S.p.A.,
Telegate Italia S.r.l. e Seat Pagine Gialle S.p.A..
In particolare, La 7 Televisioni S.p.A. ha evidenziato, tra l'altro, quanto segue:
il servizio "Portamonete" è una rubrica quotidiana di approfondimento giornalistico redatto e
condotto dal giornalista Claudio Pavoni e trasmesso all'interno del telegiornale realizzato e
diffuso dall'emittente televisiva "La 7";
nell'edizione del servizio "Portamonete" trasmessa durante il TG "La 7" delle 12.30 del 18
ottobre 2005, il giornalista ha trattato per circa 3.30 minuti il tema dei possibili tagli previsti
dalla legge finanziaria 2006 nel settore dello spettacolo e la connessa questione della crisi
occupazionale che investe la categoria degli attori, in conseguenza del proliferare dei "reality
show";
il servizio è stato realizzato interamente in esterni, e precisamente in Roma, in via Teulada,
dove è facilmente riconoscibile il Centro di produzione RAI; una scenografia scelta per evocare,
simbolicamente, considerato il tema trattato, il luogo di produzione dei reality show televisivi;
durante le riprese il giornalista interrompe la propria passeggiata, e in un'occasione, per alcuni
secondi, è parzialmente visibile alle sue spalle un cartellone pubblicitario raffigurante uno
scimpanzé che indossa una maglia bianca con la scritta "12.40". A fianco dello scimpanzé
compaiono e sono leggibili le seguenti parole "non c'è p…iama il …40";
le immagini oggetto di valutazione non costituiscono un messaggio pubblicitario, in quanto la
particolare inquadratura che caratterizza la ripresa e la brevità della stessa non rendono
riconoscibile nella sua interezza la campagna pubblicitaria rappresentata sul cartellone;
lo slogan pubblicitario, infatti, non è leggibile per intero, in quanto la fotografia utilizzata è in
parte coperta dal giornalista, mentre i dettagli dei loghi e dei marchi risultano indistinti e non
visibili per la lontananza della ripresa. Non è pertanto possibile identificare né l'oggetto, né il
committente della promozione;
per quanto concerne i rapporti con Seat Pagine Gialle S.p.A. e con Telegate Italia S.r.l., si
precisa che "La 7" non ha sottoscritto alcun accordo avente ad oggetto i contenuti del servizio
ed in particolare l'inserimento di una pubblicità del servizio "12.40" all'interno della rubrica "
Portamonete";
alla memoria è allegato un elenco dettagliato degli spazi pubblicitari acquistati a partire dal 1°
settembre 2005 da Seat Pagine Gialle S.p.A. su "La 7" rispettivamente tramite le società
concessionarie Carat Italia S.p.A. e Cairo Comunication S.p.A.;
infine, nessun rapporto di controllo o collegamento lega "La 7" a Seat Pagine Gialle S.p.A. che,
anzi, è diretta concorrente della società controllante "La 7".
La Seat Pagine Gialle S.p.A., nella propria memoria, ha rappresentato, tra l'altro, quanto
segue:
Seat non ha né trattato né concluso alcun accordo con la società La 7 Televisioni S.p.A. né con
altre società in merito al servizio televisivo in oggetto, e in particolare alla ripresa televisiva del
cartellone pubblicitario del servizio "12.40";
l'attività di acquisto degli spazi pubblicitari viene gestita per conto di Seat dalla società Carat
Italia S.p.A. che nello specifico ha svolto l'intera trattativa di acquisto e la formalizzazione dei
relativi contratti con la Cairo Comunication S.p.A., concessionaria di pubblicità per l'emittente
"La 7";
la formalizzazione dei contratti per gli spazi andati in onda nel corso del mese di ottobre 2005
– mese in cui è apparso il servizio giornalistico oggetto del procedimento – è intervenuta fra le
dette società nel mese di luglio 2005 ed ha riguardato la sola campagna pubblicitaria del
servizio "12.40 Pronto pagine Bianche", in quanto nello stesso mese non sono andate in onda
pubblicità di altri prodotti o servizi della scrivente società. Al riguardo, si allega l'elenco degli
spazi pubblicitari, il calendario di emissione con l'orario in cui i relativi spot sono andati in
onda, nonché l'elenco esaustivo degli spot pubblicitari di altri prodotti della società andati in
onda sull'emittente "La 7", la cui trattativa commerciale da parte di Carat Italia S.p.A. è stata
effettuata anche nel mese di settembre 2005;
come si evince dall'esame della documentazione allegata, nessuno degli spazi pubblicitari
acquistati è relativo alla trasmissione in questione o è stato mandato in onda nell'orario
indicato;
nell'ambito del servizio giornalistico, il cartellone che pubblicizza il servizio "12.40" non è
l'unico ad essere inquadrato, dal momento che la ripresa televisiva si sofferma anche su altri
cartelloni pubblicitari, fra cui quelli delle società Vodafone e Samsung.
il tema trattato dal giornalista, nulla ha a che vedere con un servizio di informazioni abbonati,
quale è quello fornito dalla scrivente società.
Infine, la Telegate Italia S.p.A. precisa che gli acquisti degli spazi pubblicitari interessanti
prodotti e servizi di Seat vengono effettuati dalla capogruppo, sicché, pur essendo l'originaria
assegnataria dei diritti d'uso sulla numerazione geografica 12.40, si dichiara estranea alla
vicenda.
In data 8 marzo 2006, si è provveduto ad integrare soggettivamente il provvedimento di avvio
nei confronti del Direttore del TG "La 7", il dott. Giulio Giustiniani. Contestualmente
all'integrazione della comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto al dott.
Giustiniani, in qualità di presunto operatore pubblicitario, ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti:
gli eventuali controlli effettuati sui contenuti della rubrica "Portamonete" trasmessa nel corso
dell'edizione del TG "La 7" del 18 ottobre 2005 delle ore 12.30, durante la quale sono state
trasmesse le immagini oggetto del presente procedimento; le indicazioni fornite al giornalista
in merito alle modalità secondo le quali effettuare le riprese in esterno durante il servizio,
nonché le eventuali richieste di modifica e/o integrazione del servizio stesso; gli eventuali
accordi intercorsi con Seat Pagine Gialle S.p.A. producendo copia di qualsiasi comunicazione in
merito.
Con memoria pervenuta in data 17 marzo 2006, il Direttore del TG "La 7", ha affermato, tra
l'altro, che:
il controllo editoriale del Direttore sulla produzione dei servizi trasmessi all'interno del TG "La
7" tende a svolgersi nel rispetto dell'autonomia professionale dei giornalisti della stessa
testata. Pertanto il Direttore impartisce occasionalmente limitate indicazioni di massima
rispetto ai contenuti e alle riprese dei servizi trasmessi all'interno del TG "La 7", mentre rimane
al giornalista l'ideazione e la realizzazione del servizio, congiuntamente al personale tecnico del
TG;
in occasione del servizio oggetto di valutazione, il controllo informale svolto dalla direzione
del TG "La 7" ha condotto a ritenere che le riprese parziali dei cartelloni pubblicitari fossero
senz'altro necessitate da esigenze tecniche delle riprese, necessariamente collegate alle altre
immagini riprese in esterni. Considerata la durata e gli angoli di ripresa, si è ritenuto che tali
riprese in esterni non solo non consentivano il riconoscimento della campagna pubblicitaria
rappresentata sul cartellone pubblicitario e dunque nel messaggio pubblicitario veicolato, ma lo
riducevano a elemento del "quadro" urbano nel quale il servizio è stato girato;
a motivo del carattere informale e non sistematico dei controlli, non esistono rapporti o note
che documentino l'attività di controllo svolta all'interno della redazione del TG "La 7";
in relazione agli eventuali accordi intercorsi con Seat Pagine Gialle S.p.A. si evidenzia che i
rapporti con le società concessionarie di pubblicità e con le società committenti sono gestiti
dalla società La 7 Televisioni S.p.A. e non dal Direttore del TG "La 7" che ha un ruolo e una
responsabilità limitati agli aspetti editoriali del TG "La 7". Non sussiste pertanto alcun rapporto
di committenza tra la Direzione del TG "La 7" e la suindicata società avente ad oggetto
l'inserimento di una pubblicità del servizio "12.40 Pronto Pagine Bianche" all'interno della
rubrica quotidiana "Portamonete".
In data 21 marzo 2006 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria
ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso per via televisiva, in
data 9 marzo 2006 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.
Con parere pervenuto in data 2 maggio 2006, la suddetta Autorità ha ritenuto che le riprese
del cartellone pubblicitario del servizio "12.40 Pronto pagine bianche" in esame non sono
idonee ad integrare una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi dell'articolo 23, comma 1,
del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti considerazioni:
nell'ambito del servizio il tema trattato dal giornalista non ha nulla a che vedere con il
servizio di informazione abbonati offerto dalla Seat, per cui la contestata inquadratura può
essere riconducibile esclusivamente ad un'iniziativa del regista della trasmissione;
a motivo dell'inquadratura che caratterizza la ripresa e della brevità della stessa, la
campagna pubblicitaria rappresentata sul cartellone è riconoscibile solo a chi già la conosca, in
quanto non è leggibile per intero lo slogan pubblicitario, i dettagli dei loghi e dei marchi,
laddove non può essere evitata la riproduzione di manifesti e cartelloni, parziale o totale, che
decorano in abbondanza le città italiane in un servizio realizzato in esterni in cui si ritrae un
giornalista che cammina per la città;
sussistono elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti per ricondurre la ripresa del
cartellone alla utilizzazione, nell'ambito del servizio, dell'immagine dello scimpanzé che ne
costituisce il visual, piuttosto che a finalità di promozione indiretta e non trasparente dei servizi
offerti dalla committente del messaggio affissionale, anche in considerazione del suo carattere
non esclusivo, essendo ripresi altri messaggi affissionali, né reiterato o insistito, ed essendo
tale ripresa coerente con l'impostazione generale e la strutturazione complessiva del servizio
informativo.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
In via preliminare, si rileva che, ai fini del presente procedimento, sono da considerarsi
operatori pubblicitari ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo n.
206/05: il proprietario del mezzo di diffusione, La 7 televisioni S.p.A., in qualità di autore del
messaggio, e Seat Pagine Gialle S.p.A, in qualità di committente.
Nel merito, si osserva che la finalità dell'articolo 23, comma 1, del Decreto Legislativo n.
206/05 recante Codice del Consumo, risulta essenzialmente quella di garantire che i messaggi
siano palesi, ovvero che essi siano riconoscibili in quanto tali e distinguibili da altre tipologie di
comunicazione estranee alle finalità commerciali tipiche dei messaggi promozionali, in maniera
tale da consentire ai consumatori di attivare le normali reazioni derivanti dalla consapevolezza
che si tratta di comunicati di parte, con specifiche finalità pubblicitarie.
Per valutare l'applicabilità dell'articolo 23, comma 1, in relazione all'esistenza della richiesta
"riconoscibilità" della pubblicità, occorre preliminarmente risolvere il problema della natura del
messaggio, ossia l'individuazione di una specifica finalità pubblicitaria, non essendo sufficiente
il semplice "effetto" pubblicitario, che può indirettamente e involontariamente verificarsi a
favore di determinati prodotti e servizi esplicitamente citati in un servizio informativo.
L'assenza di prove dirette circa l'esistenza di un rapporto di committenza tra le singole imprese
e il proprietario del mezzo di diffusione, e quindi di una specifica finalità promozionale dei
messaggi contestati, non vale, di per sé, a escludere la natura pubblicitaria della
comunicazione, essendo possibile desumerne indirettamente l'esistenza attraverso elementi
presuntivi, purché essi si rivelino gravi, precisi e concordanti.
Nel caso di specie, si rileva, in difformità a quanto ritenuto dall'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, come sussistano elementi gravi, precisi e concordanti che fanno ritenere che il
servizio summenzionato, con particolare riferimento alle riprese del cartellone pubblicitario, sia
stato volto a promuovere presso i telespettatori il servizio di telefonia "12.40 Pronto Pagine
Bianche" di Seat Pagine Gialle S.p.A..
In primo luogo si osserva, contrariamente a quanto rappresentato dalle parti e in difformità a
quanto ritenuto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la ripresa oggetto di
contestazione comportando chiaramente la visualizzazione del numero 12.40, dello scimpanzé
che contraddistingue l'intera campagna pubblicitaria del medesimo servizio di telefonia, con il
noto volume delle Pagine Bianche sotto il braccio, evocano, indubbiamente, nel consumatore la
promozione diffusa da Seat Pagine Gialle S.p.A..
Inoltre, si rileva che le specifiche inquadrature del cartellone pubblicitario che caratterizzano la
ripresa, oltre ad isolare artificiosamente il cartellone pubblicitario dal contesto nel quale è
inserito, appaiono continuate, insistite, ravvicinate e risultano del tutto superflue e non
funzionali rispetto al contesto ed ai contenuti della narrazione.
Tutto ciò a differenza delle altre riprese di cartelloni pubblicitari che non presentano le predette
caratteristiche di artificiosità, legata alla prolungata e insistita permanenza in video.
Non sono, pertanto, da ritenersi accoglibili le osservazioni di La 7 Televisioni S.p.A., secondo
cui la ripresa del manifesto non sarebbe in nessun modo considerabile come forma di
pubblicità "non trasparente" in quanto giustificata da esigenze tecniche, dal carattere del
reportage e dal tema del servizio, nonché, in ragione della circostanza che le riprese hanno ad
oggetto un cartellone pubblicitario.
A quest'ultimo riguardo, infatti, giova precisare che la ripresa di un cartellone pubblicitario nel
corso di una trasmissione televisiva non è idonea ad integrare una fattispecie di pubblicità
camuffata a condizione che l'inquadratura non sia continuata ed insistita e che non determini
un isolamento artificioso dello stesso dal contesto globale nel quale è inserito [Cfr. PI798,
provvedimento n. 3918 del 22 maggio 1996.].
In secondo luogo, secondo i dati forniti dalle parti e riportati nelle risultanze istruttorie, la Seat
Pagine Gialle S.p.A. ha commissionato all'emittente La 7 Televisioni S.p.A., rispettivamente
tramite le società concessionarie Carat Italia S.p.A. e Cairo Comunication S.p.A., la diffusione
di numerosi messaggi pubblicitari, di vari tagli, volti a promuovere il servizio di telefonia
"12.40", per il periodo compreso tra i mesi di settembre e dicembre 2005.
La comprovata esistenza di un rapporto di committenza tra Seat Pagine Gialle S.p.A. e il
proprietario del mezzo di diffusione La 7 Televisioni S.p.A., concernente, peraltro, una
promozione pubblicitaria avente ad oggetto il medesimo servizio di telefonia visualizzato nel
corso del servizio, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità può essere apprezzata
quale indice presuntivo della natura promozionale delle immagini oggetto di valutazione.
Il valore probante di tale indizio, peraltro, risulta ancor più significativo ove si consideri che,
nella giornata del 18 ottobre 2005, sono stati trasmessi, così come risulta dalla
documentazione allegata dalla stessa Seat Pagine Gialle, una decina di spot televisivi relativi al
servizio "12.40", alcuni dei quali andati in onda nelle fasce orarie che precedono e seguono
l'edizione del TG "La 7", durante il quale è stato trasmesso il servizio in contestazione.
In conclusione, si ritiene che gli elementi sopra evidenziati rivelino, in maniera concordante, la
finalità promozionale delle immagini trasmesse durante il servizio "Portamonete" del 18 ottobre
2005, in quanto risultano volte a promuovere il servizio offerto dalla Seat Pagine Gialle del
"12.40 Pronto pagine bianche".
Ritenuta la natura pubblicitaria delle riprese in esame ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del
Decreto Legislativo n. 206/05, occorre valutare la riconoscibilità dello stesso come pubblicità ai
sensi dell'articolo 23, comma 1, del Decreto Legislativo n. 206/05.
Nel caso di specie, si ritiene che le immagini non siano riconoscibili come pubblicità, in quanto
sono assenti elementi che rendano edotto il telespettatore della finalità pubblicitaria delle
stesse.
VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che
accoglie il ricorso, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
Inoltre, in ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili,
dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto
all'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05. In particolare, tali criteri appaiono
ricollegabili alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare
l'infrazione, nonché alle condizioni economiche dell'impresa stessa.
Più specificamente, nel caso in questione, per quanto concerne la gravità della violazione, si
tiene conto della dimensione economica dei due operatori, "La 7" Televisioni S.p.A. e Seat
Pagine Gialle S.p.A., nonché dell'impatto estremamente pervasivo della modalità di diffusione,
adottata, trattandosi di un messaggio pubblicitario trasmesso su un'emittente nazionale, e,
quindi, suscettibile di aver raggiunto potenzialmente un ampio numero di consumatori.
Alla luce dei predetti criteri, le sanzioni da applicare possono essere determinate in misura pari
a 13.600 € a La 7 Televisioni S.p.A. ed a 21.600 € a Seat Pagine Gialle S.p.A.
Va considerata, infine, la sussistenza, delle circostanze aggravanti legate alla recidiva, in
quanto i due operatori pubblicitari risultano destinatari di altri provvedimenti di
ingannevolezza.
Alla luce di tutti gli elementi sopra illustrati complessivamente considerati, si ritiene, quindi, di
irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 18.600 € a La 7 Televisioni S.p.A. ed
a26.600 € a Seat Pagine Gialle S.p.A..
RITENUTO, pertanto, in difformità dal parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
che il messaggio in esame costituisca una fattispecie di pubblicità ai sensi dell'articolo 20,
comma 1 del Decreto Legislativo n. 206/05 e che, per le modalità di presentazione, detto
messaggio pubblicitario non risulta riconoscibile come tale;
DELIBERA
a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, costituisce,
per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai
sensi degli artt. 19, 20, e 23, comma 1, del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l'ulteriore
diffusione;
b) che, per la violazione di cui al punto a), sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria
pari a complessivi 18.600 € (diciottomilaseicento euro), a La 7 Televisione S.p.A. e € 26.600
(ventiseimilaseicento euro), a Seat Pagine Gialle S.p.A.;
Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera b) devono essere pagate entro il
termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto
al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste
Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore
ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma
dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal
giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è
trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli
interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso
l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di
inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la
sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi
dell'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data
di notificazione del provvedimento stesso.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Alberto Nahmijas
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
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