CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI AZIONI TRA WEATHER INVESTMENTS II S.A.R.L. NELLA VESTE DI ACQUIRENTE E ENEL INVESTMENT HOLDING BV NELLA VESTE DI VENDITORE E ENEL S.p.A. IN RELAZIONE A TALUNI OBBLIGHI E IL SIG. NAGUIB SAWIRIS E OS HOLDING E APRIL HOLDING E WEATHER INVESTMENTS S.R.L -------------------------------------------------------------------------------IN RELAZIONE A No. 91.681.074 AZIONI DI WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. INDICE Articoli: 1. DEFINIZIONI - INTERPRETAZIONI 2. VENDITA DELLE AZIONI 3. PREZZO DI ACQUISTO - PAGAMENTO DEL PREZZO DI ACQUISTO 4. CONDIZIONE PRELIMINARE ALLA CHIUSURA – EVENTI FORTEMENTE PREGIUDIZIEVOLI 5. OBBLIGHI DELLE PARTI DA ADEMPIERE PRIMA DELLA CHIUSURA DIPENDENTI CHIAVE 6. GESTIONE PROVVISORIA 7. CHIUSURA 8. DICHIARAZIONI E GARANZIE DI ENEL E DEL VENDITORE 9. DICHIARAZIONI E GARANZIE DELL'ACQUIRENTE 10. RISARCIMENTO PER VIOLAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E GARANZIE DI ENEL E DEL VENDITORE 11. DICHIARAZIONI E GARANZIE DI ENEL E DEL VENDITORE IN RELAZIONE A TELLAS SA E RISARCIMENTI 12. ALTRI ACCORDI TRA LE PARTI 13. VARIE 14. PRESCRIZIONI DI LEGGE E FORI COMPETENTI FabioGalletti Guarda il Profilo Invia un messaggio privato a FabioGalletti Visita il sito web di FabioGalletti Trova altri messaggi di FabioGalletti Aggiungi FabioGalletti alla tua lista amici Vai al portafoglio del Finanzagame 31-08-05, 15:16 #6 FabioGalletti Member IL PRESENTE CONTRATTO E’ STIPULATO IN LONDRA IL 26 MAGGIO 2005 da e tra Data ingresso: Jul 2002 Messaggi: 11.584 Livello Popolarità: 23841982 Enel Investment Holding BV, società regolarmente organizzata e validamente costituita secondo le leggi dei Paesi Bassi, con sede legale ad Amsterdam, Weteringschans 28, rappresentata dal suo Presidente, sig. Biagio Cinelli in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 Maggio 2005 (di seguito indicata come “Venditore”); ed Enel S.p.A., società per azioni Italiana con sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 137, capitale sociale Euro 6.124.838.588, registrata presso il Registro delle Imprese di Roma al numero 00811720580 (“Enel”), qui rappresentata dal sig. Carlo Tamburi, nato a Roma, Italia, il 1 gennaio 1959, regolarmente autorizzato in forza di procura del 25 Maggio 2005, (di seguito indicata come “Enel”); - da un lato and Weather Investments II S.a.r.l., società a responsabilità limitata regolarmente organizzata e validamente costituita secondo le leggi del Lussemburgo, con sede legale in 65, Boulevard GrandeDuchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, rappresentata dal suo Amministratore Naguib Sawiris in virtù del relativo Statuto, (di seguito indicata come “Acquirente”); e il sig. Naguib Sawiris, nato al Cairo, il 15 giugno 1954, residente al Cairo, Nile City towers, Cornish El Nile, Ramlet Beaulac, Cairo, Egitto (di seguito indicato come "NS"), e April Holding, società commerciale costituita secondo le leggi delle Cayman Islands, con sede legale presso M&C Corporate Services Ltd., P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands; e OS Holding, società commerciale costituita secondo le leggi delle Caiman Islands, con sede legale presso M&C Corporate Services Ltd., P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands; e Weather Investments S.r.l., società a responsabilità limitata regolarmente organizzata e validamente costituita secondo le leggi Italiane, con sede legale in Roma, Piazza dei SS. Apostoli 80, rappresentata dal suo Amministratore Unico sig. Alessandro Benedetti, nato a Sassuolo, 13 Luglio 1961, (di seguito indicata come “Newco”); PREMESSE: a) Wind Telecomunicazioni S.p.A. è una società per azioni regolarmente costituita e validamente organizzata secondo le leggi Italiane, con sede legale in via Cesare Giulio Viola 48, codice fiscale e numero di registrazione presso il Registro delle Imprese di Roma no. 05410741002, con capitale sociale interamente versato, pari ad Euro 146.100.000, diviso in no. 146.100.000 azioni ordinarie (di seguito indicata come “Società”); (b) il Venditore possiede no. 91.681.074 azioni della Società che rappresentano il 62,75% del capitale della Società, mentre le residue no. 54.418.926 azioni, che rappresentano il 37,25% del capitale della Società, sono possedute da Enel. (c) la Società controlla direttamente ed indirettamente le società indicate nel Prospetto A (di seguito indicate come “Controllate”); (d) la Società ha impegni in tutto il mondo, anche mediante le proprie Controllate, nell’attività delle telecomunicazioni fisse e mobili; (e) sulla base di quanto precede, in applicazione ed in subordine ai termini e condizioni contenuti nel presente atto, il Venditore intende vendere all’Acquirente e l’Acquirente intende acquistare dal Venditore, le Azioni; (f) contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, Enel e l’Acquirente stipuleranno un contratto di opzione put and call qui allegato come Prospetto F ( il “Contratto di Opzione Put e Call”), che avrà come oggetto no. 9.166.620 azioni della Società; (g) Enel, nella sua veste di società controllante del Venditore, accetta di assumere taluni obblighi e di rilasciare talune dichiarazioni e garanzie previste dal presente Contratto. TUTTO CIO' CONSIDERATO, sulla base delle Premesse che precedono, le quali - assieme agli allegati Prospetti – rappresentano parte integrante ed essenziale del presente Contratto, e dei patti e degli impegni reciproci qui esposti, il Venditore, Enel, l’Acquirente, NS, Newco, OS Holding, April Holding, (di seguito collettivamente indicati come “Parti” o, individualmente, come “Parte”) convengono quanto segue: 1. DEFINIZIONI — INTERPRETAZIONI 1.1 Definizioni. Senza pregiudizio per alcuna delle definizioni e/o espressioni specificate altrove nel presente Contratto, i termini e le espressioni sottoindicati avranno, nel presente Contratto, i seguenti significati: Per “Principi Contabili” si intendono i principi contabili previsti dal Codice Civile Italiano e come tali interpretati dai “Consigli Nazionali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri” o, in loro assenza, i principi contabili predisposti dall’International Accounting Standards Committee (l.A.S.C.); Per “Tasso di Interesse Concordato” si intende un tasso di interesse annuo pari al tasso interbancario lettera sui depositi in Euro a tre (3) mesi, indicato alla pagina EURIBOR01 della schermata Reuters (o altra simile che possa sostituire quella pagina), applicabile il primo Giorno Lavorativo di ciascun periodo trimestrale (o sua frazione), in relazione al quale saranno corrisposti gli interessi in forza del presente Contratto; resta convenuto che, ai fini del presente Contratto: (i) gli interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivamente trascorsi diviso per 365; (ii) qualora gli interessi non fossero corrisposti l’ultimo giorno di ciascun periodo trimestrale (oppure, qualora tale giorno non fosse un giorno Lavorativo, il giorno Lavorativo immediatamente precedente), essi saranno capitalizzati a decorrere da tale ultima data; (iii) a tal fine, il termine "mese" significherà il lasso di tempo che inizia in un dato giorno di un mese di calendario e termina nello stesso giorno del mese di calendario successivo oppure, qualora in tale mese non fosse presente un giorno simile, nell’ultimo giorno del mese; Per “Contratto” si intende il presente contratto di compravendita di azioni tra le Parti, incluse le Premesse ed i Prospetti, come pure le sue possibili modifiche, di volta in volta, per iscritto; Per “Autorizzazione dell’Antitrust” si intende: (x) alternativamente (i) la scadenza del periodo di 30 giorni richiamato nell'articolo 16 comma 4 della legge 287/90, trascorso il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non abbia comunicato alcuna decisione di aprire un’istruttoria; oppure (ii) la comunicazione della decisione dell’AGCM di non aprire alcuna istruttoria; oppure (iii) nel caso che l’AGCM apra un’istruttoria, la comunicazione della conclusione dell’istruttoria ai sensi dell’art. 18 comma 2 della legge 287/90, nei termini indicati al predetto art. 16 comma 8, senza alcuna richiesta di modifica dei termini del presente Contratto e senza il divieto di eseguire, in tutto o in parte, l’operazione prevista dal presente Contratto; oppure (y) il permesso, autorizzazione, deroga o comunicazione simile da parte della Commissione UE, ove competente (le autorità elencate alle lettere (x) e (y) di cui sopra, nel caso in cui una di esse sia competente, saranno indicate di seguito come “Autorità Antitrust”); Per “Bidco” si intende la società interamente posseduta da Pikco che sarà costituita ai sensi della Sezione 5.2 più oltre; Per “Giorno Lavorativo” si intende qualsiasi giorno in cui le banche sono regolarmente aperte per lo svolgimento dell’attività, sia a Milano che a Roma; Per “Chiusura” si intende il completamento di tutti gli atti, operazioni e transazioni indicate nell’Articolo 7; Per “Data di Chiusura” si intende il 30° Giorno Lavorativo successivo all’adempimento di tutte le Condizioni definite nella Sezione 4.1, con l’avvertenza che, trascorsi 10 Giorni Lavorativi da tali adempimenti, sul Prezzo di Acquisto matureranno gli interessi al Tasso Concordato più 300 punti base; Per “Bilancio Consolidato” si intende il bilancio consolidato del Gruppo Wind relativo all’anno finanziario concluso il 31 Dicembre 2004, qui allegato come Prospetto 1.1; “Controllo” ha il significato evidenziato nell’articolo 2359 comma 1 del Codice Civile Italiano e “Controllato” sarà interpretato conformemente; Per “Contratto delle Facilitazioni Creditizie” si intende il contratto stipulato, alla o in prossimità della Data di Sottoscrizione, da Newco per rifinanziare le Senior Facilities; Per “Gravame” si intende qualsiasi onere, garanzia rappresentata da pegno, ipoteca, sequestro, privilegio, pegno, usufrutto, diritto agli interessi di un terzo; Per “Data di Sottoscrizione” si intende la data di sottoscrizione del presente Contratto da parte dei firmatari designati dalle Parti; Per “FincoLux 1” si intende la società da costituire ai sensi della Sezione 5.4 di seguito; Per “FincoLux 2” si intende la società da costituire ai sensi della Sezione 5.5 di seguito; Per “Polizze Assicurative” si intendono le polizze assicurative stipulate da Enel per coprire anche i rischi del Gruppo Wind elencati nel Prospetto 8 Articolo 1 paragrafo 12; Per “Proprietà Intellettuale” si intende la proprietà intellettuale elencata nel Prospetto 1 paragrafo 1 bis; Per “Dipendenti Chiave” si intendono i dipendenti della Società elencati nel Prospetto 1 paragrafo 1 ter; Il termine “Consapevolezza”, riferito al Venditore o ad Enel nel contesto delle garanzie e dichiarazioni rese dagli stessi con il presente Contratto, indica la consapevolezza che gli amministratori di Enel devono avere delle condizioni stabilite dall’articolo 2497 del Codice Civile Italiano; Per “Luxco” si intende la società interamente posseduta da Newco, da costituire ai sensi della Sezione 5.3 di seguito; Per “Evento Fortemente Pregiudizievole” si intende: 1) con riferimento alle Senior Facilities qualsiasi effetto, evento o circostanza (inclusa la perdita di qualsiasi licenza o autorizzazione importante) che sia fortemente pregiudizievole alla (a) capacità del Gruppo Wind di assolvere i propri obblighi di pagamento se e quando dovuti (tenendo conto delle risorse finanziarie messe a disposizione del Gruppo dalle proprie Controllate) in forza del contratto in essere delle Senior Facilities, e/o (b) la capacità del Gruppo Wind di ottemperare ai propri obblighi in conformità alla clausola 22 (Impegni Finanziari) del contratto delle Senior Facilities; 2) con riferimento alla Società ed alle sue Controllate considerate nel loro insieme, qualsiasi effetto, evento o circostanza (inclusa la perdita di una licenza o autorizzazione importante) che sia fortemente pregiudizievole ed ostativo per gli affari, FabioGalletti Guarda il Profilo Invia un messaggio privato a FabioGalletti Visita il sito web di FabioGalletti Trova altri messaggi di FabioGalletti Aggiungi FabioGalletti alla tua lista amici Vai al portafoglio del Finanzagame 31-08-05, 15: 17 FabioGalletti Member Data ingresso: Jul 2002 Messaggi: 11.584 Livello Popolarità: 23841982 #7 le attività, o la situazione finanziaria della Società e delle sue Controllate (considerate nel loro insieme), sino alla Data di Chiusura; Per “Contratto Rilevante” si intende qualsiasi contratto concluso da una società del gruppo Wind che comporti uscite superiori a 10 milioni di Euro per ciascun anno di calendario; Per “Newco” si intende la Weather Investments S.r.l. appena costituita, che sarà interamente posseduta dall’Acquirente. Per “Pikco” si intende la società interamente posseduta da Newco, da costituire ai sensi della Sezione 5.1 di seguito; Per “Prezzo di Acquisto” si intende il prezzo di vendita delle Azioni esposto nella Sezione 3.1.; Per “Senior Facilities” si intendono i prestiti a lungo termine fruiti dal Gruppo Wind, da rifinanziare alla Data di Chiusura ed i cui dettagli sono forniti nel Prospetto 1 Articolo 1 quinquies; Per “Azioni” si intendono no. 91.681.074 azioni della Società possedute dal Venditore; Per “Patto degli Azionisti” si intende il menzionato alla Sezione 7.2 lettera (f). patto degli azionisti Per “Tasse” si intendono tutti i tributi imposti da qualsiasi pubblica autorità (sia nazionale che locale), assieme ad interessi, penali, oneri fiscali residui o imposte aggiuntive, di qualsivoglia provenienza, ivi incluse le tasse sull’ambiente; Per “Autorità Fiscale” si intende qualsiasi competente autorità governativa, statale, provinciale dell’imposizione di qualsiasi Tassa; o locale responsabile Per “Autorizzazioni TLC” si intendono le autorizzazioni elencate nel Prospetto 1 Articolo 1 sexies; Per “Gruppo Wind” si intende l’insieme della Società e delle Controllate escluse Wind PPC Holding e Tellas S.A.; 1.2 Interpretazioni. Nel presente Contratto, salvo che il contesto disponga diversamente: (a) i riferimenti ad una premessa, un Articolo, una Sezione, un paragrafo oppure ad un Prospetto, sono intesi come riferimenti ad una premessa, un Articolo, una Sezione, un paragrafo, oppure ad un Prospetto del presente Contratto, ed i riferimenti a detto Contratto includono le relative premesse e Prospetti; (b) i titoli di un Articolo, di una Sezione o di un Prospetto del presente Contratto sono indicati soltanto a scopo esplicativo e, di conseguenza, non formano parte integrante di detto Contratto e non possono essere utilizzati a scopo interpretativo; (c) i termini introdotti dalla parola “altro” non hanno alcun significato restrittivo perché sono preceduti da termini che si riferiscono ad una categoria particolare di atti, questioni o fatti; (d) ai termini generici non sarà dato alcun significato restrittivo, perchè essi sono seguiti da altri termini che sono esempi specifici degli atti, questioni o fatti trattati dai termini generici, ed il termine “incluso” sarà interpretato senza limitazioni. 2. VENDITA DELLE AZIONI 2.1 Vendita ed Acquisto delle Azioni. In applicazione dei termini e delle condizioni esposte nel presente Contratto, il Venditore si impegna a vendere e trasferire all’Acquirente l’intera proprietà, non di una parte bensì di tutte le Azioni, libere da Gravami, e l’Acquirente si impegna ad acquistare, non una parte bensì l'intera proprietà di tutte le Azioni, libere da Gravami secondo quanto disposto all’Articolo 7 che segue. 2.2 Diritto di Prelazione. Con il presente atto, Enel rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione o di diritti simili comunque posti in essere, con riferimento alla vendita ed al trasferimento all’Acquirente delle Azioni possedute dal Venditore. 2.3 Obbligo di trasferimento. Immediatamente dopo la costituzione di Bidco, l’Acquirente trasferirà a quest’ultima tutti i diritti e gli obblighi ad essa derivanti dal presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del Codice Civile Italiano, a condizione che Bidco sia una società interamente posseduta da Pikco, che è a sua volta interamente posseduta da Newco. Resta inteso e convenuto che tale trasferimento, con il presente atto, è espressamente accettato dal Venditore e da Enel. Tuttavia, dopo il trasferimento previsto dalla presente Sezione 2.3, ai sensi dell’articolo 1408 del codice Civile Italiano l’Acquirente resterà responsabile in solido con Bidco, in relazione a tutti gli obblighi a proprio carico derivanti dal presente Contratto. 3. PREZZO DI ACQUISTO - PAGAMENTO DEL PREZZO DI ACQUISTO 3.1 Prezzo di Acquisto. Il corrispettivo totale delle Azioni sarà pari all’importo di Euro 2.986.000.000 (duemiliardinovecento ottantaseimilioni). Il Prezzo di Acquisto è fisso e non soggetto ad alcuna variazione. 3.2 Pagamento del Prezzo di Acquisto. Il Prezzo di Acquisto sarà pagato dall’Acquirente, ovvero da Bidco ai sensi della Sezione 2.3 di cui sopra, al Venditore alla Data di Chiusura, con fondi immediatamente disponibili sul conto corrente bancario che il Venditore comunicherà all’Acquirente, ovvero a Bidco, per iscritto non oltre 5 Giorni Lavorativi antecedenti la Data di Chiusura. 4. CONDIZIONI PRELIMINARI FORTEMENTE PREGIUDIZIEVOLI ALLA CHIUSURA — EVENTI 4.1 Condizioni sospensive. Il presente Contratto e gli obblighi del Venditore e dell’Acquirente di realizzare la Chiusura di seguito, saranno condizionati: (i) all’ottenimento dell’Autorizzazione da parte dell’Antitrust; (ii) alla mancata ricezione per iscritto di indicazioni del Ministero delle Comunicazioni o dell’Autorità Garante per le Comunicazioni (“AGCOM”), secondo le quali le dichiarazioni, autorizzazioni generali o licenze individuali concesse alla Società da detto Ministero e dall’AGCOM ed in forza delle quali la Società opera, e che sono inoltre necessarie affinché la Società possa far funzionare la propria rete e servizi di telecomunicazioni, saranno verosimilmente revocate o materialmente modificate in conseguenza della stipula del presente Contratto. (iii) all’avvenuta rinuncia, da parte di Enel e delle collegate, ai propri diritti previsti dall’accordo di outsourcing concluso con la Società l’11 marzo 2005, che si renderà necessaria per porre fine a tale accordo in conseguenza del cambiamento nel controllo della Società, in relazione al quale viene perfezionato il presente Contratto; (iv) all’avvenuta rinuncia, da parte di T.E.R.NA. — S.p.A. — Trasmissione Elettricità Rete Nazionale S.p.A. - ai propri diritti, previsti dall’accordo di outsourcing concluso con la Società il 25 Marzo 2005, che si renderà necessaria per porre fine a tale accordo in conseguenza del cambiamento nel controllo della Società, in relazione al quale viene perfezionato il presente Contratto; (Di seguito si farà riferimento a “Condizione”, intesa individualmente o, a “Condizioni”, intese congiuntamente), come previsto più oltre. Le Condizioni elencate sopra da (ii) a (iv) sono nell'esclusivo interesse dell’Acquirente, che ha il diritto di rinunciare ad una qualunque di esse e, di conseguenza, di considerare, una qualunque di tali Condizioni soddisfatta per gli scopi del presente Contratto. 4.2 Tempi di esecuzione. (i) L’Acquirente si impegna a presentare ed a trasmettere la prescritta richiesta di Autorizzazione, relativa all’operazione prevista dal presente Contratto, all’Autorità Antitrust entro 15 Giorni Lavorativi dalla Data di Sottoscrizione. (ii) Enel ed il Venditore si impegnano a fornire, e a fare in modo che siano fornite dal Gruppo Wind, – tempestivamente ai fini del presente Contratto – anche ai sensi dell’articolo 1381 del Codice Civile Italiano tutte le comunicazioni e gli avvisi dovuti ad AGCOM ed a qualsiasi altro ente governativo, in conformità alle relative licenze ed autorizzazioni, o secondo la legge o il regolamento applicabile. 4.3 Cooperazione tra le Parti. L’Acquirente ed il Venditore coopereranno strettamente per ottenere l’adempimento delle Condizioni. Con riferimento alle Condizioni, (i) l’Acquirente predisporrà con la massima cura la comunicazione all’Autorità Antitrust, (ii) il Venditore fornirà all’Acquirente tutte le informazioni relative al Gruppo Wind, necessarie per predisporre la comunicazione di cui sopra, (iii) l’Acquirente terrà il Venditore regolarmente informato sui procedimenti necessari per ottenere l’Autorizzazione dell’Antitrust, e fornirà al Venditore le copie di tutta la relativa documentazione, (iv) l’Acquirente fornirà ad Enel ed al Venditore tutte le informazioni necessarie a fornire le comunicazioni e o gli avvisi ad AGCOM e o agli altri enti governativi. 4.4 Risoluzione. Nel caso che, nonostante gli sforzi delle Parti, non tutte le Condizioni siano state soddisfatte entro quattro mesi dalla Data di Sottoscrizione: (a) le Parti dovranno consultarsi immediatamente e si impegneranno a superare qualsiasi possibile difficoltà o ostacolo per soddisfare la/le Condizione/i relativa/e; (b) in particolare, nel caso che l’Autorità Antitrust, ai fini dell’ottenimento della prescritta Autorizzazione, richieda modifiche al presente Contratto, le Parti negozieranno in buona fede le possibili modifiche e provvedimenti per soddisfare la richiesta di tale autorità, fintanto che la richiesta dell’Autorità Antitrust non si risolva in una sostanziale modifica del presente Contratto, in dismissioni o in un sostanziale incremento del peso economico delle Parti, o delle società del Gruppo Wind. Nel caso che le Condizioni non siano soddisfatte entro sette mesi dalla Data di Sottoscrizione, il Contratto sarà privo di valore legale e le Parti saranno libere da qualsiasi obbligo qui previsto. 4.5 Eventi fortemente pregiudizievoli. L’Acquirente avrà il diritto di recedere dal presente Contratto e di non procedere con la Chiusura nel caso che, prima della Chiusura, abbia luogo un Evento Fortemente Pregiudizievole. 5. OBBLIGHI DA ADEMPIERE A CURA DELLE PARTI PRIMA DELLA CHIUSURA — DIPENDENTI CHIAVE 5.1 Costituzione di Pikco. L’Acquirente, come detentore di quote di controllo di Newco, farà in modo che quest’ultima provveda alla costituzione di Pikco, sotto forma di Società per azioni con sede legale in Italia, al più presto dopo la data del presente atto, per gli scopi specificati alla Sezione 7.2 lettera (a) più oltre. Inoltre, lo Statuto di Pikco dovrà riflettere le condizioni del Patto degli Azionisti, nella maggiore misura possibile conformi alle prescrizioni di legge. 5.2 Costituzione di Bidco. L’ Acquirente, come azionista indiretto di controllo di Pikco, farà in modo che quest’ultima provveda alla costituzione di Bidco, sotto forma di Società per azioni con sede legale in Italia, al più presto dopo la costituzione di Pikco per gli scopi specificati alla Sezione 2.3, di cui sopra. Inoltre, lo statuto di Bidco dovrà riflettere le condizioni del Patto degli Azionisti, nella maggiore misura possibile conformi alle prescrizioni di legge. 5.3 Costituzione di Luxco. L’ Acquirente provvederà alla costituzione, sotto forma di società a responsabilità limitata, di una società con sede legale nel Lussemburgo, al più presto dopo la data del presente atto per gli scopi specificati alla Sezione 7.2 lettera (a), sub (vii), (viii) e (ix) di seguito. Inoltre, lo statuto di Luxco dovrà riflettere le condizioni del Patto degli Azionisti, nella maggiore misura possibile conformi alle prescrizioni di legge. 5.4 Costituzione di Fincolux 1. L’Acquirente, come azionista indiretto di controllo di Pikco, farà in modo che quest’ultima provveda alla costituzione di Fincolux 1, sotto forma di società a responsabilità limitata con sede legale nel Lussemburgo, al più presto dopo la costituzione di Pikco, per gli scopi specificati alla Sezione 7.2 più oltre. 5.5 Costituzione di Fincolux 2. L’Acquirente, come azionista indiretto di controllo di Pikco e Bidco, farà in modo che Bidco provveda alla costituzione di. Fincolux 2, sotto forma di società a responsabilità limitata con sede legale nel Lussemburgo, al più presto dopo la costituzione di Bidco per gli scopi specificati nella Sezione 7.2 più oltre. 5.6 Diritto di accesso dell’Acquirente. A decorrere dalla Data di Sottoscrizione, il Venditore consentirà all’Acquirente ed a qualsiasi persona dallo stesso autorizzata, previo ragionevole preavviso e salvi gli obblighi di riservatezza che il Venditore potrà ragionevolmente pretendere, pieno accesso agli uffici (a condizione che non più di 15 persone siano autorizzate ad accedere di volta in volta a detti uffici), ai libri e documenti (inclusi i conti di gestione) della Società e delle Controllate, fintanto che ciò non comporti difficoltà per lo svolgimento ordinario degli affari. 5.7 Divieto di Violazione delle Condizioni di Gestione Provvisoria. Il Venditore ed Enel provvederanno affinché, né la Società né alcuna delle Controllate compia (tranne solo quanto si renderà necessario per eseguire il presente Contratto) alcun atto prima della Data di Chiusura, dal momento che ciò costituirebbe una violazione delle condizioni della Sezione 6.1 del presente Contratto. 5.8 Risarcimento. Nel caso che il Venditore violi gli obblighi esposti nelle Sezioni 5 paragrafi 6,7,11 e/o 13, esso Venditore dovrà pagare all’Acquirente un risarcimento, ai sensi dell’articolo 1382 del Codice Civile Italiano, determinato come segue: in caso di violazione della Sezione 5.6 che precede, (i) sino ad un importo massimo di Euro 1.000.000 (un milione), in relazione a ciascuna violazione degli obblighi indicati nella Sezione 5 .6, mentre (ii) in relazione a ciascuna violazione degli obblighi indicati nella Sezione 5.7 che precede e nella Sezione 5 paragrafi 11 e 13 più oltre, sino ad un importo massimo di Euro 10.000.000 (dieci milioni). Nonostante la clausola che precede, l’Acquirente avrà il diritto di richiedere la compensazione per i danni aggiuntivi nei quali potrebbe incorrere. 5.9 Dipendenti Chiave. Enel ed il Venditore non dovranno concludere, prima della Data di Chiusura, alcun accordo con la Società sull’impiego di tutti i Dipendenti Chiave, né dovranno concludere alcun accordo che preveda il loro licenziamento (neanche su base reciproca). Nel caso che Enel violi l’obbligo di cui sopra, dovrà rimborsare alla Società il costo della cessazione del loro impiego. Nel caso che i Dipendenti Chiave decidano, prima della Data di Chiusura o a seguito delle operazioni previste nel presente Contratto, di lasciare la Società e, in seguito a tale congedo, detti Dipendenti Chiave si uniscano entro i successivi tre mesi ad Enel o a qualsiasi società appartenente al gruppo di società facenti capo ad Enel , ques’ultima dovrà rimborsare alla Società il costo attribuibile all’impegno di nonconcorrenza di detti Dipendenti Chiave, ove presente. 5.10 Put e Call. Enel e l’Acquirente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, firmeranno e si scambieranno il Contratto di Opzione Put e Call relativo a no. 9.166.620 azioni della Società. 5.11 Tellas. Enel provvederà affinché il contratto di trasferimento con Wind concernente le azioni di Wind PPC Holding (in relazione al 50%+1 di azioni di Tellas S.A.), sottoscritto il 18 Dicembre 2004 ma non ancora reso esecutivo, sia da ambo le parti FabioGalletti Guarda il Profilo Invia un messaggio privato a FabioGalletti Visita il sito web di FabioGalletti Trova altri messaggi di FabioGalletti Aggiungi FabioGalletti alla tua lista amici Vai al portafoglio del Finanzagame 31-08-05, 15: 19 FabioGalletti Member #8 sciolto con decorrenza a partire dalla relativa Data di Sottoscrizione, mentre Tellas continuerà ad essere una controllata della Società. Il Venditore si impegna a non revocare il prestito intersocietario concesso a Tellas per un importo pari a 30 milioni di Euro, la cui scadenza sarà posticipata al 31 dicembre 2007. Data ingresso: Jul 2002 Messaggi: 11.584 Livello Popolarità: 23841982 5.12 Diritto di accesso di Enel. A decorrere dalla Data di Sottoscrizione, l’Acquirente farà in modo che Newco, Pikco e Bidco consentano, ad Enel e qualsiasi persona da essi autorizzata, previo ragionevole preavviso e salvi gli obblighi di riservatezza che l’Acquirente, Newco, Pikco e Bidco potranno ragionevolmente pretendere, pieno accesso agli uffici (a condizione che non più di 5 persone per ciascuna delle società sopra menzionate siano di volta in volta autorizzate ad accedere a detti uffici), libri e documenti di Newco, Pikco e Bidco (inclusi i conti di gestione). 5.13 Fusione di Iol ed Enel.net in Wind. Enel provvederà affinché gli organi competenti di Wind, Enel.net S.p.A. e Italia on line S.p.A. revochino la fusione di Enel.net S.p.A. e Italia on line S.p.A. in Wind. 5.14 Rifinanziamento della Società. Prima della Chiusura, il Consiglio di Amministrazione della Società delibererà circa (i) l’adesione della Società al Contratto delle Facilitazioni Creditizie (sulle forme creditizie garantite) e (ii) il conferimento di mandato irrevocabile in favore di Enel, ai sensi dell’articolo 1723, secondo comma, del Codice Civile, affinché Enel possa richiedere, nell’interesse della Società, l’utilizzo dei Finanziamenti a Scadenza Fissa A1 definiti nel Contratto delle Facilitazioni Creditizie (sulle forme creditizie garantite), per un importo di 328 milioni di Euro. Tale mandato dovrà altresì indicare che, nel preavviso di prelievo Enel richieda, nell’interesse della Società, l’utilizzo di tale importo per il rimborso del Prestito Company-Wind, definito nel Contratto delle Facilitazioni Creditizie, sotto forma di deposito su un conto garantito nell’interesse di Enel, al fine di assicurare il pagamento del prezzo di acquisto delle azioni da trasferire, conformemente al Contratto di Opzione Put e Call. Gli atti esposti nella presente Sezione 5.14 dovranno aver luogo con costi e spese a carico della Società. 5.15 Limitazione al trasferimento delle azioni. NS e/o l’Acquirente secondo le circostanze, non avranno il diritto di trasferire le azioni possedute in Newco ad alcun terzo (i) senza aver indicato il terzo giratario finale ad Enel e (ii) senza la preventiva approvazione di Enel (che non potrà essere negata senza motivo, e se rifiutata, dovrà essere accompagnata da obiettiva motivazione per iscritto). Subordinatamente a tale indicazione ed alla preventiva approvazione di Enel, dalla data del presente atto sino all’avvenuta Chiusura Ns e/o l’Acquirente non avranno il diritto di trasferire ad alcun investitore finanziario un numero di azioni possedute in Newco superiore al 10 (dieci) percento del capitale sociale circolante di Newco. 6. GESTIONE PROVVISORIA 6.1 La Società. Dalla Data di Sottoscrizione e sino alla Data di Chiusura, il Venditore, in aggiunta e senza limitazioni alle condizioni della Sezione 5 che precede, dovrà provvedere a quanto previsto alle lettere (i) e (ii) e relative sottolettere di seguito. Tutto ciò senza il preventivo assenso scritto dell’Acquirente, che non sarà negato senza valido motivo. Ove negato, tale assenso dovrà essere accompagnato da motivate ragioni, nel migliore interesse della Società e/o delle Controllate secondo le circostanze, e sarà ritenuto implicitamente concesso nel caso che, trascorsi cinque giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta indirizzata per posta elettronica a NS all’indirizzo [email protected] (con copia a Hassan Abdou all’indirizzo [email protected]) o a rappresentanti designati, nessuna comunicazione contraria sia stata ricevuta dal Venditore e dalla Società. (i) La Società e le Controllate non faranno nulla che possa o potrebbe nuocere in maniera significativa all’avviamento delle loro rispettive attività; inoltre (ii) Né la Società né le Controllate dovranno concludere contratti o obblighi oppure fare qualsiasi cosa che, in ogni caso, esuli dall’ordinario corso dei loro affari e che influisca in maniera sostanziale sulle attività o passività patrimoniali di una qualunque di queste società, o sulla loro attuale capacità di svolgere gli affari. In particolare, il Venditore provvederà affinché, dalla Data di Sottoscrizione sino alla Data di Chiusura, né la Società né le Controllate possano: a. apportare modifiche al proprio statuto o atto costitutivo o ad altri documenti o accordi che provino, attestino o siano connessi alla nascita delle stesse; b. alterare la natura o lo scopo delle proprie attività; c. gestire gli affari in maniera diversa dalla propria politica commerciale e dalla pratica sin qui esercitata, presente e passata, tranne quanto necessario per ottemperare alle modifiche delle leggi pertinenti; d. concludere contratti o accordi o consentire atti per mezzo dei quali un’altra società diventi loro controllata o impresa controllata; e. portare a termine qualsiasi transazione, tranne che a condizioni di reciproco interesse tra le parti; f. acquisire (con una transazione oppure con una serie di transazioni) la totalità o una parte notevole o sostanziale degli affari, imprese o attività di terzi; g. disporre, con una o più transazioni, della totalità o di una parte notevole o sostanziale dei propri affari, imprese o (tranne che nell’ordinario svolgimento degli affari) di altre attività proprie, eccetto che per la partecipazione posseduta dalla Società in Mobilmat S.p.A. e per il trasferimento intersocietario dello 0,72% del capitale di IT Net S.r.l. e Mondo Wind S.r.l.; h. collocare nuovi ordini vincolanti concernenti spese in conto capitale superiori, per valore individuale o per ordini cumulativi della stessa natura e nel medesimo contesto, a dieci milioni di Euro (anche se già preventivati nel trimestre per il bilancio di previsione adottato per l’anno 2005). Sono fatte salve le eccezioni di ordine necessario per assicurare conformità alla copertura o ad altri impegni connessi alla licenza UMTS, sempre che nel caso descritto nella presente lettera (h), il relativo assenso sia ritenuto implicitamente concesso, trascorse 48 ore dal relativo preavviso. i. stipulare mutui, prestiti o altre forme di provvista fondi o facilitazione o sostegno finanziario, o stipulare contratti in divisa estera, swap sul tasso di interesse, collars, garanzie o accordi o altri strumenti sul tasso di interesse o contratti o disposizioni relative ai derivati o alle differenze, oppure rispetto alle quali il risultato finanziario è in qualche misura subordinato ai futuri andamenti di un indice o tasso di cambio o di interesse, o al prezzo futuro di titoli o merci. E’ fatto salvo l’ordinario svolgimento degli affari, ivi inclusa la ristrutturazione dei derivati in circolazione, mirata a legare qualsiasi modifica ad una “data di risistemazione” dell’indebitamento sottostante. j. concedere prestiti o altre facilitazioni finanziarie, assistenza o garanzie o risarcimenti a beneficio di qualsiasi persona, creare o consentire l’esistenza di Gravami su tutta o su qualsiasi sostanziale parte della propria impresa, proprietà o attività, tranne che in favore di società del gruppo Wind; k. concludere fuori dell’ordinario svolgimento degli affari, associazioni in partecipazione, associazioni o accordi o intese di compartecipazione o attività, con l’eccezione di accordi nel contesto del mandato di agenzia o di contenuti fornitori e relazioni. l. stipulare piani di rischio vita, benefici pensionistici, divisione di profitti, premi, opzioni su azioni, incentivi in azioni o altri programmi a beneficio di propri funzionari o impiegati, o apportare variazioni a programmi del genere esistenti o stipulare polizze assicurative su uomini chiave (incluso, senza alcuna limitazione, l’incremento dei tassi di contribuzione); m. avviare, transigere o sospendere procedimenti legali o arbitrati (salvo il regolare incasso di crediti o altro entro un valore individuale di 5 milioni di Euro); n. rimborsare prima della scadenza o estinguere in anticipo mutui, prestiti o altre facilitazioni o sostegni finanziari messi a propria disposizione, salvo i pagamenti anticipati o rimborsi all’interno del Gruppo Wind; o. porre termine all’impiego o all’incarico di propri dirigenti, funzionari o impiegati con elevata anzianità di servizio (intendendo in questo caso impiegati la cui attuale remunerazione lorda annua superi 100.000 Euro ) o nominare nuovi dirigenti, funzionari o impiegati anziani o modificare sostanzialmente le caratteristiche di impiego o assunzione di dirigenti, impiegati anziani o consulenti; p. annunciare, eseguire o distribuire dividendi o riparti (sia di capitale, utili o riserve); e/o q. avviare, apportare o consentire sostanziali modifiche, variazioni, cancellazioni, aggiunte, rinnovi o dilazioni, portare a termine o emettere avvisi o dichiarazioni di risoluzione di qualsiasi Contratto Rilevante. Resta comunque inteso che (x) qualora l’Acquirente non accetti le iniziative che la Società o il Venditore ritenga necessarie e/o appropriate per evitare eventi che potrebbero dar luogo ad una responsabilità di Enel e/o del Venditore prevista dal presente Contratto, in tal caso l’Acquirente e la Società non avranno diritto ad alcun risarcimento ai sensi di detto Contratto, (y) qualora il presente Contratto sia risolto a causa delle condizioni esposte nell’Articolo 4 del presente atto, in tal caso il Venditore non avrà diritto al risarcimento derivante dall’esercizio legittimo dei diritti dell’Acquirente previsto dal presente Articolo 6.1. 6.2 OTH. NS, anche nell’interesse della propria famiglia ed assieme a OS Holding e April Holding si impegna, dalla Data di Sottoscrizione sino alla Data di Chiusura (senza il preventivo assenso scritto di Enel, che non sarà negato senza motivo, e ove rifiutato, dovrà essere accompagnato da ragioni motivate, ritenendosi concesso nel caso che, trascorsi cinque giorni di calendario dalla ricezione della richiesta, nessuna comunicazione contraria sia stata ricevuta da NS), a provvedere affinché nessuna iniziativa, risoluzione o decisione sia assunta da OTH e dalle sue controllate, né dai rispettivi consigli d’amministrazione, in aggiunta e senza limitazione delle clausole della Sezione 5 che precede, in merito a: (i) qualsiasi creazione, autorizzazione, incremento dell’importo autorizzato o emissione, di azioni di qualsiasi classe o serie, di capitale di OTH e di obbligazioni o titoli convertibili o scambiabili con azioni, di qualsiasi classe o serie, di capitale di OTH od opzioni, warrant o altri diritti di acquisizione di qualsiasi classe o serie di capitale azionario di OTH; (ii) qualsiasi fusione, consolidamento, riorganizzazione o altra combinazione d’affari con terzi, che riguardi OTH, o sue controllate o l’acquisizione di OTH, o di sue controllate da parte di terzi, che alteri im maniera sostanziale la natura degli affari o delle attività patrimoniali di OTH, o delle sue controllate; (iii) qualsiasi riduzione della partecipazione in ECMS, Mobilink (affiliata del Pakistan), Djezzy (affiliata dell’Algeria). Qualsiasi transazione tra OTH e/o le sue controllate e NS stesso o qualsiasi membro della sua famiglia, o le rispettive affiliazioni avverrà al valore regolare delle condizioni di mercato. In caso di: (i) revoca, perdita o trasferimento, da parte di OTH e/o delle sue controllate, di licenze, permessi o autorizzazioni in Egitto, Algeria o Pakistan, attualmente in possesso di OTH e/o delle sue controllate (“le “Licenze OTH”), purché tale revoca o perdita delle Licenze OTH sia attribuibile all’azione o inazione di OTH, e/o delle sue controllate (al fine di evitare dubbi, qualsiasi azione o inazione del partner di OTH in ECMS non sarà attribuibile a OTH), (ii) eventi fortemente pregiudizievoli o limitazioni ai termini di una delle Licenze di OTH, purché tali modifiche o limitazioni alle Licenze siano attribuibili all’azione o inazione di OTH, e/o delle sue controllate (al fine di evitare dubbi, qualsiasi azione o inazione del partner di OTH in ECMS non sarà attribuibile a OTH), (iii) decisione di OTH, e/o delle sue controllate, di investire e/o di gestire operazioni in qualsiasi paese che il Governo Italiano consideri ufficialmente ostile agli interessi nazionali o internazionali dell’Italia ( per motivi di trasparenza, tutti i Paesi nei quali le Licenze OTH sono in corso alla data del presente contratto, non saranno considerati ostili), (iv) azione o serie di azioni o inazioni di OTH, e/o di sue controllate che si risolva nella cattiva gestione di OTH e/o di tali sue controllate ed il cui effetto sia sostanzialmente sfavorevole e disgregatore per gli affari, le attività patrimoniali, o la condizione finanziaria di OTH e delle sue controllate (considerate nell’insieme), (v) cambiamento del controllo di OTH, ECMS, Mobilink (affiliata del Pakistan), Djezzy (affiliata dell’Algeria); (ii) violazione degli obblighi ed impegni esposti nella presente Sezione 6.2, tali eventi daranno il diritto ad Enel e/o al Venditore - secondo le circostanze – di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile Italiano; in tal caso, si applicheranno le condizioni esposte nella Sezione 7.6. 7. AZIONI DI CHIUSURA E SUCCESSIVE ALLA CHIUSURA 7.1 Chiusura. Subordinatamente al soddisfacimento delle Condizioni dell’Articolo 4, la Chiusura avrà luogo alla Data di Chiusura presso gli uffici di Enel S.p.A. in Roma, viale Regina Margherita 137, alle 10.00, oppure in qualsiasi altro luogo e/o ora e/o data che possa essere reciprocamente concordato dalle Parti. 7.2 Azioni di Chiusura e successive alla Chiusura. All’ atto della Chiusura, ciascuna Parte assumerà o provvederà affinché siano assunte tutte le iniziative necessarie per completare le transazioni che seguono, previste dal presente Contratto: (a) l’Acquirente dovrà: (i) pagare o fare o aver fatto in modo da ottenere in pagamento da Bidco in favore del Venditore, il Prezzo di Acquisto, trasferendo via cavo in fondi immediatamente disponibili (con trasferimento elettronico o altri metodi di trasferimento aventi analogo effetto simultaneo) il relativo importo sui conti correnti bancari precedentemente designati dal Venditore in applicazione delle condizioni della Sezione 3.2, ed il Venditore accuserà ricevuta per iscritto del Prezzo di Acquisto; (ii) pagare o fare in modo che siano pagate alle entità giuridiche o persone appropriate e nel modo opportuno, tasse di bollo, trasferimenti o simili o oneri imposti da autorità governative sul trasferimento delle Azioni; (iii) sottoscrivere e trasmettere o provvedere affinché sia sottoscritto e trasmesso tale trasferimento o altri atti concernenti l’acquisto e la vendita delle Azioni previsti nel presente atto (incluso un “fissato bollato”, ove richiesto) secondo necessità in forza delle leggi applicabili, per realizzare correttamente gli scopi del presente Contratto; (iv) provvedere o far in modo che si provveda al rimborso di tutte le somme (inclusi, senza limitazioni, il capitale, gli interessi maturati, le commissioni di mancato utilizzo ad Enel), attestando il totale disimpegno di Enel, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalle proprie obbligazioni derivanti dalla garanzia emessa da Sanpaolo IMI in favore di detto Ministero in relazione alla parte differita del pagamento della licenza, pari ad Euro 224,4 milioni, a partire dal 31 Dicembre 2004. L’Acquirente dovrà inoltre consegnare, in una forma ragionevolmente soddisfacente per Enel, i documenti appropriati attestanti il totale disimpegno di Enel, nei confronti di Banca Intesa S.p.A. e di tutte le altre banche partecipanti al pool menzionato di seguito, da ogni e qualsivoglia obbligazione derivante dalla fidejussione societaria emessa in favore di un pool di banche condotte da Banca Intesa S.p.A., a garanzia dell’importo di Euro 232,9 milioni per debito della Società nei confronti del predetto pool di banche; (v) provvedere o far in modo che si provveda affinché sia convocata l’assemblea degli azionisti di Newco, per deliberare in merito all’adozione del nuovo statuto, che rifletta le condizioni del Patto degli Azionisti, nella maggiore misura possibile conformi alle prescrizioni di legge; (vi) provvedere affinché l’assemblea degli azionisti di Newco deliberi validamente un aumento di capitale ed un conferimento per il sovrapprezzo delle azioni parzialmente riservate ad Enel, che saranno contestualmente sottoscritte: (a) per mezzo del conferimento in natura da parte di April Holding e OS Holding di una quantità di certificati generali di titoli a custodia (“GDR”) che rappresentano il 50% più 1 di azioni del capitale sociale e dei relativi diritti di Orascom Telecom (“OTH”) (l’“Apporto OTH”) e di Euro 500 milioni in contanti; e (b) per mezzo del conferimento da parte di Enel di Euro 305 milioni in contanti. L’Acquirente, NS ed Enel riconoscono che, indipendentemente dal valore risultante dalla valutazione espressa da un perito o da una società di certificazione ai sensi dell’articolo 2465 del Codice Civile Italiano sul conferimento di OTH, e pertanto indipendentemente dal valore dei conferimenti attuati da ciascuna di esse in conseguenza di tale aumento di capitale, il capitale sociale di Newco sarà ripartito come segue: - 94,8% all’Acquirente e - 5,2% ad Enel; (vii) provvedere affinché l’assemblea degli azionisti di Luxco deliberi validamente un aumento di capitale, che sarà interamente sottoscritto per mezzo del conferimento in natura da parte di Newco di una quantità di GDR che rappresentano il 38,1% del capitale sociale di OTH (l’“Apporto 2 di OTH”); (viii) provvedere affinché Newco venda a Luxco una quantità di GDR che rappresentano l’11,9% del capitale sociale di OTH per un corrispettivo pari a Euro 1,2 miliardi; (ix) a tale scopo, provvedere affinché Luxco sottoscriva un contratto di finanziamento ed un tiraggio di Euro 1,2 miliardi, garantendo i relativi obblighi con il rilascio, in favore dei sovventori, di pegno su (i) un numero di GDR che rappresentano 55.000.001 azioni, ovvero il 50% più 1 del capitale sociale di OTH e (ii) una parte della propria quota in Newco che rappresenta il 51% del capitale sociale della stessa Newco; FabioGalletti Guarda il Profilo Invia un messaggio privato a FabioGalletti Visita il sito web di FabioGalletti Trova altri messaggi di FabioGalletti Aggiungi FabioGalletti alla tua lista amici Vai al portafoglio del Finanzagame 31-08-05, 15:23 FabioGalletti Member Data ingresso: Jul 2002 Messaggi: 11.584 Livello Popolarità: 23841982 #9 (x) provvedere o far provvedere affinché l’assemblea degli azionisti di Newco deliberi validamente un nuovo aumento di capitale riservato ad Enel, che sarà sottoscritto e versato da Enel nel periodo che inizierà il 15 gennaio 2006 e terminerà il 30 Giugno 2006, per mezzo di conferimento in natura dell’intera partecipazione di Enel in Wind (il “Conferimento Wind”), al netto di qualsiasi possibile trasferimento di azioni ai sensi del Contratto di Opzione Put e Call. Quanto precede, a condizione che tale impegno di conferimento sia soggetto all’esercizio (x) da parte di Bidco, dei propri diritti di opzione call, esposti nel Contratto di Opzione Put e Call, entro i 5 giorni lavorativi successivi all’esercizio del riferito diritto di opzione call oppure (y) da parte di Enel, dei propri diritti di opzione put, esposti nel Contratto di Opzione Put e Call, entro i 5 giorni lavorativi successivi all’esercizio del riferito diritto di opzione put. L’Acquirente, NS ed Enel riconoscono che, indipendentemente dal valore risultante dalla valutazione espressa da un perito ai sensi dell’articolo 2465 del Codice Civile Italiano sul Conferimento Wind in conseguenza di tale aumento di capitale, il capitale sociale di Newco sarà ripartito come segue: – 73.9% all’Acquirente – 26.1% ad Enel; (xi) provvedere affinché si tenga l’assemblea degli azionisti di Pikco, per deliberare su un aumento di capitale ed un sovrapprezzo azioni di Euro 2.005 milioni in totale, che dovrà essere contestualmente sottoscritto e versato per l’intero da Newco per mezzo di conferimento in contanti di pari importo; (xii) provvedere affinché si tenga l’assemblea degli azionisti di Bidco, per deliberare su un aumento di capitale fino ad Euro 2.505 milioni, che dovrà essere contestualmente sottoscritto e versato per l’intero da Pikco per mezzo di conferimento in contanti di pari importo; (xiii) provvedere affinché FincoLux 2 e Bidco sottoscrivano congiuntamente un contratto di finanziamento ponte e Fincolux 2 effettui il tiraggio di un importo complessivo di Euro 1.750 milioni, dedotti quegli importi che dovrebbero essere utilizzati nell’ambito di una facilitazione ponte PIK in testa a FincoLux 1 e Pikco, sino a 500 milioni di Euro; talché, in conseguenza delle azioni di cui sopra, Bidco avrà ricevuto fondi per un importo di 3.755 milioni di Euro; (xiv) provvedere affinché le società del gruppo Wind sottoscrivano nuove polizze in relazione ai rischi coperti dalle Polizze Assicurative, tenendo indenne e sollevata Enel da tutti i costi e passività derivanti da dette Polizze; (xv) possedere l’intero capitale sociale di Newco, con l’eccezione delle condizioni di cui sopra, e provvedere affinché Newco detenga l’intero capitale sociale di Pikco, e Pikco detenga l’intero capitale sociale di Bidco; (xvi) avere ceduto il presente Contratto a Bidco conformemente alla Sezione 2.3 del presente Contratto; (xvii) provvedere affinché siano rifinanziate le Facilitazioni Senior e qualsiasi altro impegno di Enel o del Venditore relativo alle Senior Facilities, con costi e spese a carico della Società; (b) il Venditore dovrà: (i) trasmettere, e/o provvedere affinché siano trasmessi all’Acquirente, i certificati rappresentativi delle Azioni, regolarmente muniti di girata piena, secondo le prescrizioni di legge, per trasferire all’Acquirente un diritto valido e negoziabile su tali Azioni e per iscrivere correttamente l’Acquirente nel Libro Soci della Società; (ii) sottoscrivere e trasmettere o provvedere affinché siano sottoscritti e trasmessi, quegli altri titoli (incluso un “fissato bollato”, ove richiesto) che potrebbero essere necessari, secondo le prescrizioni di legge, per conferire all’Acquirente un diritto valido e negoziabile sulle Azioni e per realizzare in maniera parimenti appropriata gli scopi del presente Contratto; (c) Enel dovrà sottoscrivere e pagare interamente l’aumento di capitale di Newco previsto alla Sezione 7.2 lettera (a) sub (vi) che precede, per un importo pari a 305 milioni di Euro. (d) Il Venditore e l’Acquirente dovranno sottoscrivere e trasmettere (e/o provvederanno a far sottoscrivere e trasmettere) quegli altri documenti che potrebbero essere richiesti, per trasferire regolarmente le Azioni all'Acquirente e per consentire all’Acquirente di diventarne il detentore iscritto a Libro Soci. Le Parti interessate collaboreranno prontamente per completare le operazioni sopra menzionate. (e) Il Venditore ed Enel dovranno: (i) provvedere affinché i dirigenti e, per quanto possibile, i sindaci di ciascuna società del Gruppo Wind, rassegnino le dimissioni con effetto dalla Data di Chiusura e dichiarino per iscritto di aver ricevuto sino alla Data di Chiusura qualsiasi ed ogni rimunerazione collegata ai propri rispettivi incarichi e che nessuna società del Gruppo Wind deve loro alcuna somma per qualsivoglia motivo; (ii) provvedere affinché si tenga l’assemblea degli azionisti della Società e di ciascuna Controllata per deliberare in merito alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Società e di ciascuna Controllata, che sarà composto di dieci membri, sette dei quali designati da Bidco e tre designati da Enel come indicato nel Patto degli Azionisti; (iii) provvedere affinché si tenga l’assemblea degli azionisti della Società e di ciascuna Controllata per deliberare in merito alla nomina del collegio sindacale della Società e di ciascuna Controllata come indicato nel Patto degli Azionisti; (iv) provvedere affinché si tenga l’assemblea straordinaria degli azionisti della Società per deliberare in merito all’adozione del nuovo statuto che rifletta le condizioni del Patto degli Azionisti conformi, nella maggiore misura possibile, alle prescrizioni di legge; (v) provvedere affinché si tenga l’assemblea degli azionisti della Società per deliberare in merito ad un aumento del capitale sociale di un milione di Euro, più 399 milioni di Euro quale sovrapprezzo azioni, che saranno contestualmente sottoscritti e versati per l’intero da Enel, mediante compensazione degli importi dovuti dalla Società ad Enel in forza del finanziamento soci e mediante compensazione dei crediti intergruppo dovuti dalla Società ad Enel per un importo complessivo pari a 400 milioni di Euro. (f) Le Parti sottoscriveranno e scambieranno debitamente tra loro il Patto degli Azionisti, regolando i loro rispettivi diritti ed obblighi secondo lo schema qui allegato come Prospetto 7.2 lettera (f); (g) Dopo la Chiusura, Enel dovrà impegnarsi a sottoscrivere il capitale sociale di Newco ai sensi della Sezione 7.2 lettera (a) sub (x) in applicazione dei termini e condizioni qui previsti, affinché Enel non abbia più alcuna partecipazione diretta nella Società. 7.3 Proprietà. Il Venditore garantisce che le Azioni sono e saranno, alla Data di Chiusura, libere da qualsiasi vincolo, pegno, gravame, diritto d’opzione, onere o diritto di terzi di qualsivoglia genere; inoltre il Venditore ha ed avrà, alla stessa data, il pieno diritto, potere ed autorità di trasferire e girare tali Azioni, secondo le condizioni del presente Contratto. 7.4 Trasferimento di Diritto. Al verificarsi della Chiusura, l’Acquirente acquisirà il diritto di godimento della proprietà delle Azioni a partire dalla Data di Chiusura. 7.5 Tempi di esecuzione e validità. Tutte le azioni, adempimenti, esibizioni, rimesse e consegne conformi alla Sezione 7.2 di cui sopra, la cui esecuzione e compimento erano previsti alla Chiusura, avranno luogo contestualmente - con l’eccezione della sottoscrizione descritta alla Sezione 7.2 lettera (a) sub (vii) e 7.2 lettera (g) – intendendo che nessuna azione, sottoscrizione, esibizione, rimessa e consegna sarà efficace a meno che tutte le altre azioni, sottoscrizioni, esibizioni, rimesse e consegne siano eseguite completamente e regolarmente, talché tutte le azioni e operazioni che costituiscono la Chiusura saranno considerate una singola transazione. 7.6 Danni Liquidati. Nel caso che la Chiusura non abbia luogo per violazioni attribuibili all’Acquirente, Newco, Pikco e Bidco, l’Acquirente sarà obbligato a pagare al Venditore e/o ad Enel – ai sensi dell’articolo 1382 del Codice Civile Italiano – a discrezione di Enel, la somma di Euro 100.000.000 (cento milioni). Tale obbligo è assistito da una garanzia bancaria emessa a partire dalla data del presente contratto nel testo qui allegato come Prospetto 7.6. Nonostante tale clausola, il Venditore avrà il diritto di richiedere il pagamento per qualsiasi danno aggiuntivo nel quale dovesse incorrere. 7.7 Caso di Risoluzione. Nel caso che alla Data di Chiusura o precedentemente, la dichiarazione di cui alla Sezione 9 lettera (v) di seguito risulti essere non veritiera, inaccurata o incompleta, il Venditore e/o Enel avranno il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile Italiano; in tal caso, saranno applicate le condizioni esposte alla Sezione 7.6 di cui sopra. 7.8 Azioni legali contro i dirigenti della Società. L’Acquirente si impegna a provvedere affinché, immediatamente dopo la Data di Chiusura, un’assemblea degli azionisti della Società deliberi validamente per esonerare e sollevare, ai sensi dell’articolo 2393 e dell’articolo 2476, paragrafo quinto, in quanto applicabile, del Codice Civile Italiano, tutti i dirigenti presenti e passati ed i sindaci di ciascuna società del Gruppo Wind, da e contro ogni responsabilità nei confronti della Società o della relativa Controllata. Inoltre, l’Acquirente dovrà tenere indenni e risarcire tutti i dirigenti presenti e passati ed i sindaci di tutte le Società, da e contro qualsiasi ed ogni responsabilità nei confronti della Società o dei suoi azionisti. 8. DICHIARAZIONI E GARANZIE DA PARTE DI ENEL E DEL VENDITORE 8.1 Dichiarazioni e garanzie da parte del Venditore e di Enel. Il Venditore ed Enel qui congiuntamente espongono e danno assicurazione all’Acquirente sulle seguenti dichiarazioni e garanzie, convengono che esse sono corrette e veritiere alla Data di Sottoscrizione, e saranno inoltre ripetute alla Data di Chiusura, tranne quanto altrimenti espressamente specificato qui di seguito. Salvo quanto previsto dalla Sezione 10.3. lettera(a) e lettera(i) sub(3) di seguito, il Venditore ed Enel convengono che, l’esercizio di normale diligenza da parte dell’Acquirente non limiterà le seguenti dichiarazioni e garanzie. Ciascuna delle dichiarazioni e garanzie sarà separata e indipendente e non sarà limitata da riferimenti ad altre dichiarazioni e garanzie o altro contenuto nel presente Contratto, salvo quanto espressamente previsto anche in relazione ai Prospetti qui allegati. 8.1.1 Poteri ed autorizzazioni societarie (i) Il Venditore ed Enel hanno pieni poteri ed autorizzazioni societarie per sottoscrivere ed eseguire il Contratto e per completare le transazioni qui previste. (ii) Il Contratto costituisce un'obbligazione legalmente valida e vincolante del Venditore e di Enel. Pertanto, la partecipazione al Contratto e/o l’adempimento da parte del Venditore e di Enel dei propri rispettivi obblighi indicati di seguito, non sono in conflitto con i rispettivi documenti costitutivi, con qualsiasi accordo al quale il Venditore o Enel siano vincolati o con leggi o regolamenti applicabili al Venditore o ad Enel, né violano sentenze applicabili al Venditore o ad Enel o alle società del Gruppo Wind, che potrebbero avere effetti sfavorevoli rilevanti sul Gruppo Wind. (iii) Il Venditore ed Enel possono partecipare al Contratto e concludere le transazioni qui previste poiché hanno ottenuto l’approvazione dei propri organi sociali competenti, senza la necessità di ottenere il preventivo assenso, autorizzazione, o approvazione di terzi o della pubblica autorità, tranne che per le approvazioni menzionate nella Sezione 4 di cui sopra. (iv) Tranne quanto esposto al Prospetto 8.1.1 (iv) qui allegato, la sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto ed il completamento delle transazioni ivi previste non sono in conflitto, sotto alcun aspetto sostanziale, né si risolvono in una violazione, né costituiscono un’inadempienza, né danno origine ad un diritto di risoluzione, estinzione o scioglimento anticipato, né delle Autorizzazioni TLC al riguardo elencate nel Prospetto 8.1.1(iv) , né di qualsiasi Contratto Rilevante. 8.1.2 Azioni – Capitale sociale della Società e delle Controllate (i) Le Azioni sono tutte le azioni della Società detenute dal Venditore. Le Azioni sono legalmente e validamente emesse e totalmente liberate. Il Venditore detiene legalmente le Azioni (come descritto alla lettera (b) delle premesse di cui sopra), e le Azioni alla Chiusura saranno libere da Gravami, tranne quelli previsti dalle Senior Facilities. Il Venditore ha il diritto, potere e capacità di vendere, assegnare e trasferire le Azioni all’Acquirente secondo le condizioni del Contratto. (ii) La Società detiene le azioni delle Controllate libere da Gravami, tranne quelli derivanti dalle Senior Facilities e quelli esposti nel Prospetto 8.1.2 sub (ii). (iii) Non esiste alcun accordo o impegno in forza del quale qualsiasi persona o entità giuridica possa o potrebbe acquisire il diritto di richiedere l'emissione di nuove azioni da parte della Società o delle Controllate e/o il trasferimento di azioni emesse previa autorizzazione (incluse le Azioni), eccetto quanto esposto nel Prospetto 8.1.2 (iii) e salvo quanto previsto dalle Senior Facilities. (iv) La Società e le Controllate non hanno emesso né obbligazioni a convertibilità futura o permutabili contro obbligazioni a convertibilità immediata, né altri valori mobiliari che potrebbero dar luogo ad un aumento di capitale, né hanno emesso valori che garantiscano il diritto a qualsiasi somma che la Società e le Controllate (secondo le circostanze) potrebbero distribuire, o a diritti di voto nelle assemblee generali della Società e delle Controllate o che potrebbero risolversi in limitazioni dei diritti incorporati nelle azioni emesse, tranne quanto previsto in conformità alle Senior Facilities. 8.1.3 Costituzione, esistenza e buona reputazione (i) Ciascuna società del Gruppo Wind è regolarmente costituita, organizzata e validamente in essere secondo le leggi della propria autorità giuridica competente e tutte le autorizzazioni TLC elencate nel Prospetto 8.1.3 (i) hanno piena forza e vigore e sono sufficienti per concludere gli attuali affari del Gruppo Wind. (ii) Tutte le società del Gruppo Wind hanno un andamento regolare conforme alle leggi della rispettive autorità giuridiche competenti; esse non sono inadempienti riguardo all’archiviazione e custodia di relazioni o dichiarazioni richieste dalla legge societaria e dai relativi statuti, la cui mancanza potrebbe essere pregiudizievole per la prosecuzione dell’attività sociale. (iii) Eccetto quanto detto nel Prospetto 8.1.3 (iii), ciascuna società del Gruppo Wind non ha mai avuto liquidatori, curatori fallimentari o altri funzionari simili in assegnazione. Nessuna società del gruppo Wind è stata soggetta a qualsivoglia procedimenti di insolvenza o di bancarotta e nessun decreto o procedimento del genere è in corso. Nessuna società del Gruppo Wind è insolvente alla data del presente atto. (iv) Esclusivamente a partire dalla Data di Chiusura, ciascuna società del Gruppo Wind avrà un capitale sociale almeno pari al minimo richiesto dalla legge ed adeguato con riferimento ai requisiti previsti dalle Autorizzazioni TLC. (v) Esclusivamente a partire dalla Data di Chiusura, la posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo Wind, prima dell’aumento di capitale previsto nella Sezione 7.2, lettere (e) e (v), calcolato secondo il Prospetto 8.1.3 (v), non sarà superiore a 7.569 milioni di Euro. 8.1.4 Associazione, Controllate e Filiali (i) Nessuna società del Gruppo Wind detiene, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società o consorzi, tranne quanto detto nel Prospetto 8.1.4 (i) qui allegato; (ii) Nessuna società del Gruppo Wind possiede controllate diverse da Wind PPC Holding, Tellas SA e quelle evidenziate nel Prospetto A, né detiene, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre società, né ha uffici di filiale o aziende permanenti in paesi diversi dall’Italia, tranne quanto detto nel Prospetto 8.1.4 (ii) qui allegato. 8.1.5 Condotta degli Affari – Conformità alle leggi (i) Le società del gruppo Wind possiedono, in pieno vigore ed effetto, tutte le autorizzazioni TLC; (ii) non vi sono stati avvisi da parte di alcuna autorità competente che abbiano minacciato per iscritto la revoca, la sospensione o il rifiuto di rinnovare alcuna Autorizzazione TLC. 8.1.6 Bilancio Consolidato Il Bilancio Consolidato fornisce una visione veritiera ed equa della posizione finanziaria e dei risultati delle operazioni della Società e delle Controllate, secondo i Principi contabili, a partire dal 31 Dicembre 2004 e per l’anno terminato a detta data. 8.1.7 Libri e registri contabili I libri e registri contabili di ciascuna società del Gruppo Wind sono completi e corretti in ogni rilevante dettaglio e sono stati tenuti in maniera appropriata in conformità alle leggi e regolamenti applicabili in vigore all’epoca nelle rispettive giurisdizioni. 8.1.8 Attività materiali Tutte le società del gruppo Wind possiedono validi rapporti contrattuali in relazione alle attività patrimoniali necessarie per gestire gli attuali affari. Tutti i beni e le attività essenziali per le operazioni di ciascuna società del Gruppo Wind trovano corrispondenza nel Bilancio Consolidato o nei rispettivi registri contabili. Tutti i beni e le attività materiali posseduti, nell’insieme, da ciascuna società del Gruppo Wind sono in condizioni e stato di normale operatività, esclusa la regolare usura. (ii) Non esistono passività, impegni o obbligazioni – in fase di ascesa verso livelli significativi rispetto all’insieme delle omologhe attività patrimoniali – riguardanti per legge o per contratto immobili già di proprietà, dati in locazione, posseduti o utilizzati da ciascuna società del Gruppo Wind o nei quali ciascuna società del gruppo Wind abbia mantenuto dei diritti. (iii) con l’eccezione dei beni soggetti ad un rapporto contrattuale diverso dalla proprietà, tutte le attrezzature, comprese le attrezzature professionali tangibili (quali macchinari, attrezzature per computer, mobili ed attrezzature d’ufficio) utilizzate da ciascuna società del Gruppo Wind sono regolarmente annotate nei relativi registri della società. 8.1.9 Diritti di Proprietà Intellettuale (i) La Proprietà Intellettuale include ogni proprietà intellettuale della quale la Società e/o le Controllate hanno il possesso o altrimenti il beneficio, e che risulta necessaria per la gestione degli affari, come sono attualmente gestiti da ciascuna società del Gruppo Wind; (ii) per conoscenza del Venditore e di Enel, l’uso della Proprietà Intellettuale non infrange, né costituisce un’appropriazione indebita, o diversamente viola i diritti di qualsiasi parte, sotto nessun aspetto sostanziale; (iii) tutta la Proprietà Intellettuale materiale posseduta dal Gruppo Wind è pienamente cedibile da ciascuna società del Gruppo Wind e può essere utilizzata dalla stessa senza il pagamento di alcun diritto di licenza materiale; (iv) tutti i marchi posseduti dal Gruppo Wind elencati nella Proprietà Intellettuale, sono stati regolarmente registrati, oppure la registrazione è stata regolarmente richiesta, tranne quanto detto nel Prospetto 8.1.9 (iv) qui allegato; (v) non esistono procedimenti pendenti che si riferiscano a Proprietà Intellettuale detenuta dal Gruppo Wind. FabioGalletti Guarda il Profilo Invia un messaggio privato a FabioGalletti Visita il sito web di FabioGalletti Trova altri messaggi di FabioGalletti Aggiungi FabioGalletti alla tua lista amici Vai al portafoglio del Finanzagame 31-08-05, 15:25 FabioGalletti #10 8.1.10 Crediti Member Eccetto quanto detto nel Prospetto 8.1,10, i crediti di ciascuna società del Gruppo Wind derivanti da transazioni commerciali che trovano corrispondenza nel Bilancio Consolidato, sono reali e liberi da qualsiasi Gravame. Data ingresso: Jul 2002 Messaggi: 11.584 Livello Popolarità: 23841982 Gli accantonamenti allocati nel fondo svalutazione crediti della Società sono, nell'insieme, sufficienti a coprire qualsiasi mancato incasso o credito inesigibile e non esistono crediti che non siano recuperabili da parte della Società entro 180 giorni dalla data di relativa scadenza, ed il cui ammontare complessivo ecceda, in qualsiasi dato momento, gli accantonamenti anzidetti. 8.1.11 Contratti Rilevanti. (i) Nessuna parte, con la quale qualsiasi società del Gruppo Wind ha concluso un Contratto Rilevante, ha dato avviso scritto della propria intenzione di risolvere tale contratto. (ii) Nessuna parte, con la quale qualsiasi società del Gruppo Wind ha concluso un Contratto Rilevante, ha commesso alcuna significativa violazione del contratto medesimo, eccetto quanto detto nel Prospetto 8.1,11 (ii) qui allegato. (iii) Le società del Gruppo Wind non hanno sostanzialmente violato alcun Contratto Rilevante, eccetto quanto detto nel Prospetto 8.1,11 (iii) qui allegato. 8.1.12 Assicurazione Il Prospetto 8.1.12 contiene un elenco delle polizze assicurative in forza ed in vigore a partire dalla Data di Sottoscrizione. Nessuna delle società del Gruppo Wind è inadempiente riguardo al pagamento di premi relativi a tali polizze assicurative, o ha trascurato di dare preavvisi o di presentare tempestivamente richieste di risarcimento in forza di qualsivoglia polizza di assicurazione. Nessun avviso è stato ricevuto da alcuna società del Gruppo Wind, che notifichi la risoluzione di polizze assicurative. 8.1.13 Dipendenti (i) Tutti gli attuali dipendenti del Gruppo Wind (i “Dipendenti”) sono regolarmente iscritti nel libro paga di ciascuna società del Gruppo Wind; nessun dipendente di società del gruppo Wind ha diritto ad uno stipendio più elevato di quello annotato nel relativo libro paga. (ii) Tranne quanto reso noto nel Prospetto 8.1,13 (ii) qui allegato, tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi applicabili e dagli altri contratti collettivi applicabili ai Dirigenti ed agli altri dipendenti delle società del Gruppo Wind, sono stati pienamente osservati; le società del Gruppo Wind hanno regolarmente pagato tutti i loro Dipendenti ed i pagamenti posticipati dovuti ad essi sono stati regolarmente iscritti nel Bilancio Consolidato. (iii) Fatta eccezione per il direttore generale e salvo quanto reso noto nel Prospetto 8.1.13 (iii) qui allegato, nessuna società del Gruppo Wind ha in atto piani di investimento pensionistici, progetti di gratifiche, accordi di compartecipazione agli utili, che siano riferibili ai propri Dipendenti. (iv) Fatta eccezione per il direttore generale e salvo quanto reso noto nel Prospetto 8.1.13 (iv) qui allegato, nessun piano di opzione azionaria o piano di incentivi che conceda il diritto di sottoscrivere o acquisire azioni o strumenti finanziari emessi dalle società del Gruppo Wind, è disponibile in favore di alcun Dipendente, dirigente o amministratore delle società del Gruppo Wind. (v) Tranne quanto reso noto nel Prospetto 8.1.13 (v) qui allegato, tutte le società del Gruppo Wind hanno effettuato tutte le registrazioni ed intrapreso tutte le azioni necessarie da eseguire od intraprendere, in conformità alle leggi e regolamenti applicabili alla sicurezza sociale, lavoro e welfare, riguardanti ciascun Dipendente. Tutti gli oneri di sicurezza sociale e welfare dovuti in virtù dei relativi accordi con i dipendenti, sono stati interamente assolti oppure, nella misura in cui non sono stati pagati al 31 Dicembre 2004, sono stati regolarmente accantonati nel Bilancio Consolidato. (vi) Tranne quanto reso noto nel Prospetto 8.1.13 (vi) qui allegato, nessuna pensione volontaria, né alcun beneficio sociale volontario delle società del Gruppo Wind, inclusi gli accordi o gli obblighi nei confronti di Dipendenti o dirigenti, è in vigore ed è vincolante verso alcuna società del Gruppo Wind. 8.1.14 Agenti Tranne quanto detto al Prospetto 8.1.14 qui allegato, per quanto a conoscenza del Venditore e di Enel, gli obblighi di ciascuna società del Gruppo Wind derivanti da qualsiasi mandato di agenzia elencato nel Prospetto 8.1.14 qui allegato, sono stati adempiuti dalla società interessata sotto tutti gli aspetti sostanziali, e nessun avviso scritto della risoluzione di detti accordi per violazione attribuibile a qualsiasi società del Gruppo Wind, è stata presentato o notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel periodo compreso tra il 31 Marzo 2004 ed il 31 Marzo 2005, dai relativi agenti. Tutti i pagamenti dovuti per la previdenza e la sicurezza sociale dalla relativa società del gruppo Wind (riguardo a qualsiasi mandato di agenzia), sono stati regolarmente effettuati o accantonati nel Bilancio Consolidato. 8.1.15 Tasse ed altre spese (i) Tranne quanto detto al Prospetto 8.1.15 (i) qui allegato, ciascuna società del Gruppo Wind ha regolarmente e tempestivamente registrato tutti i Rimborsi Fiscali dei quali era obbligatoria la registrazione, tenendo in conto qualsiasi dilazione dei termini concessa o ottenuta al riguardo. (ii) Tranne quanto reso noto nel Prospetto 8.1.15 (ii) qui allegato, tutti i rimborsi fiscali sono corretti e completi sotto tutti i punti di vista sostanziali. Tutte le Tasse dovute da ciascuna società del Gruppo Wind sono state regolarmente e tempestivamente pagate o accantonate nel Bilancio Consolidato, tenendo in conto qualsiasi dilazione dei termini di registrazione concessa o ottenuta. (iii) Tranne quanto detto al Prospetto 8.1.15 (iii) qui allegato, nessun mancato pagamento di importi di Tasse è stato dichiarato o accertato (per iscritto) dalle autorità competenti, né è tuttora pendente, contro alcuna società del Gruppo Wind. (iv) Tranne quanto detto al Prospetto 8.1.15 (iv) qui allegato, nessuna Sanatoria (come definita di seguito) relativa a questioni Fiscali è stata definita da alcuna società del Gruppo Wind. 8.1.16 Liti e altre Controversie - Accertamenti Il Prospetto 8.1.16 contiene un elenco completo di tutte le controversie di qualsivoglia genere, alle quali sono interessate le società del Gruppo Wind a partire dalla Data di Sottoscrizione. Per quanto concerne tutte le azioni legali, i procedimenti amministrativi, gli arbitrati o altri procedimenti legali pendenti contro le società del Gruppo Wind, sono stati accantonati, in conformità ai Principi Contabili, importi a fronte nel relativo Bilancio Consolidato per il periodo di riferimento. Eccetto quanto esposto nel Prospetto 8.1.16 bis, nessun ricorso o causa è stato minacciato a mezzo lettera raccomandata con richiesta di avviso di ricevimento, nel periodo compreso tra il 31 Marzo 2004 ed il 31 Marzo 2005, che possa risolversi in un onere superiore alla somma di Euro 200.000. Nessuna delle liti pendenti impedisce, alla Data di Sottoscrizione, ad alcuna società del Gruppo Wind di condurre i propri affari con le attuali modalità. 8.1.17 Transazioni intergruppo Eccetto quanto esposto nel Prospetto 8.1.17, tutti gli accordi e le transazioni con le parti correlate, (come definite nello IAS 24) sono stati conclusi, adempiuti, pagati o ricevuti al valore regolare delle condizioni di mercato, ed in cambio di servizi effettivamente forniti o ricevuti nel migliore interesse del Gruppo Wind. 8.1.18 Assenza di modifiche dal 1 gennaio 2005 Tranne quanto reso noto e/o stabilito nel presente Contratto, dal 1 gennaio 2005 e fino alla Data di Sottoscrizione ciascuna società del Gruppo Wind ha svolto i propri rispettivi affari in maniera regolare. Eccetto quanto esposto nel Prospetto 8.1,18 qui allegato, a partire dal 1 gennaio 2005 alla Data di Sottoscrizione, non si è verificato né è sorto, riguardo a ciascuna società del Gruppo Wind: (i) alcun Evento Fortemente Pregiudizievole; (ii) alcun evento o perdita straordinaria subita o alcuna rinuncia a qualsiasi debito, richiesta, diritto relativo a qualsiasi contratto che sia rilevante per gli affari della società; (iii) alcuna vendita, assegnazione, trasferimento, pegno, locazione o altra disposizione di singole attività fisse con un valore di libro superiore a €200. 000; (iv) alcun incremento superiore al 5% del livello degli stipendi (incluse le gratifiche) pagabili a ciascun dipendente o l’incremento dei tassi di crescita di tali stipendi, eccetto quelli previsti dalle leggi, regolamenti ed accordi applicabili; (v) alcuna assunzione di dirigenti con uno stipendio lordo annuo (incluse le gratifiche) superiore a Euro 300.000 R.A.L.; (vi) alcun cambiamento dei metodi, principi o pratiche di contabilità; (vii) alcuna distribuzione di dividendi, acconti di dividendi e/o di riserve disponibili o di qualsivoglia genere; oppure (viii) alcun riacquisto di azioni di qualsiasi società del Gruppo Wind, oppure altre iniziative rivolte al riacquisto di azioni di qualunque di tali società. 8.1.19 Ambiente In relazione a questioni ambientali, la Società ha ottenuto la certificazione ISO 14001 per ciascun anno dal 2000 al 2004. Per quanto a conoscenza di Enel e del Venditore, nessun controllo o revisione eseguito dalla Società ha evidenziato elementi che potrebbero impedire il rinnovo di tale certificazione. Tranne quanto detto al Prospetto 8.1.19 qui allegato, per quanto a conoscenza del Venditore e di Enel, nessuna società del Gruppo Wind ha ricevuto dalle autorità competenti alcuna notifica scritta di violazione di leggi o regolamenti ambientali applicabili. 8.1.20 Tecnologia dell’Informazione Il sistema IT è adeguato alla conduzione degli affari della Società secondo le attuali modalità. Il Venditore dichiara che, durante il periodo di 12 mesi antecedente la Data di Sottoscrizione, nessuna interruzione dell’attività della Società è stata causata da malfunzionamento del sistema IT, che non sia stato possibile riparare secondo le procedure della Società. 8.1.21 Servitù di passaggio Ai fini della presente Sezione, per “Rete Dorsale” si intende l’infrastruttura del trasporto dorsale in fibra ottica composta di uno strato fisico costituito da cavi di fibra ottica, siti tecnici e i condotti utilizzati per connettere i differenti nodi (scambi fixed switching, MSC, PoP.) della rete di telecomunicazioni a livello nazionale. Ai fini della presente Sezione, per “Infrastruttura di Trasporto ad Accesso Fisso” s’intende l’infrastruttura di trasporto ad accesso fisso, realizzata in aree locali (soprattutto nelle principali città) composta dallo strato fisico costituito da condotti, cavi di fibra ottica e siti tecnici. Essa è utilizzata per connettere tra loro i diversi nodi di telecomunicazione (scambi fixed switching, MSC, BSC, PoP, PoI, siti LLU) installati in un’area locale, per convogliare il flusso di traffico verso la Rete Dorsale e viceversa, nonché per connettere i clienti. (i) Il Gruppo Wind ha il diritto di utilizzo o la piena e valida proprietà, secondo le circostanze, della Rete Dorsale. (ii) Gli accordi conclusi dalle società del Gruppo Wind per l’uso della rete dorsale, come qui descritti, sono quelli elencati nel Prospetto 8.1.21 (i) (Accordi della Rete). Gli Accordi della Rete hanno piena forza e vigore. (iii) Gli accordi conclusi per l’installazione, manutenzione e gestione della rete, riguardanti le società del Gruppo Wind ed aventi un valore annuo superiore ad 1 milione di Euro, sono elencati nel Prospetto 8.1.21(ii) qui allegato (gli "Accordi di Manutenzione”) e sono stati regolarmente stipulati. (iv) Gli Accordi di Manutenzione hanno piena forza e vigore, e non si è verificata nessuna sostanziale violazione che potrebbe dare alle altre parti il diritto di risoluzione, tranne quanto esposto nel Prospetto 8.1.21 (iii). (v) Quanto alle infrastrutture collocate nelle strade, autostrade, viali o simili, che rientrano nella competenza di ANAS, le società del gruppo Wind non hanno concluso alcun accordo che prevede (i) il pagamento di royalties in favore di ANAS o di terzi, oppure (ii) l’assunzione di obblighi più gravosi di quelli solitamente richiesti dalle pubbliche autorità per la concessione delle servitù di passaggio. (vi) Tranne quanto reso noto nel Prospetto 8.1,21 (v) qui allegato, nessuna richiesta di terzi è stata ricevuta dalle società del Gruppo Wind in relazione all’uso della Rete Dorsale. (vii) Wind ha valido e giusto titolo in relazione alla Infrastruttura di Trasporto ad Accesso Fisso. 8.1.22 Commercio Equo e concorrenza Tranne quanto detto al Prospetto 8.1.22 qui allegato, nessun accordo, pratica o intesa perfezionato dalle società del Gruppo Wind o del quale le società del Gruppo Wind siano o siano state parti contraenti: (a) è o è stato oggetto di accertamento, reclamo, indagine o procedimento in relazione agli Articoli 81 o 82 del Patto; oppure (b) è stato comunicato negli ultimi sei mesi alla Commissione Europea e/o alla Autorità di Sorveglianza dell’EFTA. Le società del Gruppo Wind non hanno assunto nei confronti delle Autorità per la concorrenza impegni o obblighi vincolanti per il gruppo, o che costituiscono sottomissione, inadempienza o violazione verso promesse, impegni o articoli, azioni, decisioni, direttive, regolamenti, ordini o altri obblighi relativi ad argomenti menzionati nel presente paragrafo, a loro volta vincolanti per il gruppo. 8.1.23 Riservatezza Le società del Gruppo Wind sono in regola, sotto tutti gli aspetti rilevanti, con le leggi e i regolamenti relativi alla riservatezza dei dati (p.e. legge 675/1996, 196/2003 e successivi emendamenti e relativi decreti di attuazione). 8.1.24 Commercio (i) Il numero totale di schede SIM, nella prima settimana di Marzo, non era inferiore a 11.900.000; (ii) il numero totale di Utenti di Linea Fissa, vale a dire il numero complessivo di Clienti diretti ed indiretti (PreSelezione dell’Operatore) più i Clienti chiamanti con Selezione dell’Operatore su base mensile, a partire dal Febbraio 2005, non era inferiore a 2.343.000; (iii) il numero di Registrazioni Internet, vale a dire le registrazioni definite nel Database del Portale (Libero ad altri portali minori) ed aventi la possibilità di utilizzare i servizi del Portale, p.e. la posta, a partire dal 31 Dicembre 2004, non era inferiore a 17.000.000; (iv) il numero di clienti paganti la connessione, vale a dire il numero complessivo di clienti della Banda Larga ed il numero complessivo di clienti della Banda Stretta su base mensile, a partire dal Febbraio 2005 era non inferiore a 2.842.000. 9. DICHIARAZIONI E GARANZIE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE, DI APRIL HOLDING E DI OS HOLDING L’ Acquirente, April holding ed OS Holding rendono al Venditore le seguenti dichiarazioni e garanzie, e riconoscono che esse sono corrette e veritiere alla Data di Sottoscrizione, e che saranno corrette e veritiere alla Data di Chiusura. (i) L’Acquirente, April Holding ed OS Holding hanno pieno potere ed autorità collegiale per firmare ed eseguire il Contratto e ciascun altro documento o strumento realizzato in relazione al presente atto, nonché per concludere le operazioni in esso previste. (ii) Il Contratto costituisce un’obbligazione legalmente valida e vincolante per l’Acquirente, April holding ed OS Holding, e la conclusione del Contratto e/o l’adempimento, da parte dell’Acquirente, April Holding ed OS Holding, dei relativi obblighi in forza del presente atto non è in conflitto con i documenti costitutivi delle stesse, né con accordi ai quali l’Acquirente, April Holding ed OS Holding, o le loro attività, siano vincolati, né con leggi o regolamenti applicabili al Venditore, a Holding e ad OS Holding. (iii) L’Acquirente, April Holding ed OS Holding, potranno concludere il Contratto e completare le operazioni in esso previste non appena avranno ottenuto l’approvazione dai propri organi sociali competenti, e senza la necessità di ottenere il preventivo assenso, l’autorizzazione, o l’approvazione da parte di terzi o delle pubbliche autorità, tranne che per il benestare dell’Autorità Antitrust e o di qualsiasi altro organismo governativo, esposto nella Sezione 4.1 di cui sopra. (iv) La sottoscrizione e l’esecuzione del presente Contratto ed il completamento delle operazioni ivi previste, non saranno in conflitto, né avranno come conseguenza la violazione, o costituiranno un’inadempienza o daranno luogo ad un diritto di risoluzione, estinzione o scioglimento anticipato, rispetto all’ Atto Costitutivo o allo Statuto dell’Acquirente, di April Holding e di OS Holding o alle autorizzazioni e licenze necessarie per svolgere gli affari secondo le attuali modalità, o agli accordi o atti ai quali l’Acquirente, April Holding, ed OS Holding siano vincolati. Inoltre, essi non violeranno sentenze, ordini, ingiunzioni, arbitrati, decreti, leggi o regolamenti applicabili all’Acquirente, April Holding ed OS Holding. (v) Luxco. Newco, Pikco e Bidco sono società di nuova costituzione o inattive, che sino alla Chiusura non dovranno aver operato e non dovranno essersi esposte ad alcun indebitamento o qualsivoglia passività. (vi) Tranne per quanto previsto nel presente Contratto e per i Gravami concessi in favore di Banca IMI in relazione alla transazione qui presente, i GDR contemplati nel presente Contratto sono liberi ed esenti da qualsiasi Gravame e possono essere validamente dati in apporto come qui previsto. FabioGalletti Guarda il Profilo Invia un messaggio privato a FabioGalletti Visita il sito web di FabioGalletti Trova altri messaggi di FabioGalletti Aggiungi FabioGalletti alla tua lista amici Vai al portafoglio del Finanzagame 31-08-05, 15: 26 FabioGalletti Member #11 10. RISARCIMENTO PER VIOLAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E GARANZIE DA PARTE DI ENEL E DEL VENDITORE 10.1 Obblighi di Pagamento. Data ingresso: Jul 2002 Messaggi: 11.584 Livello Popolarità: 23841982 Conformemente a quanto previsto alla Sezione 10.3, Enel ed il Venditore, congiuntamente e separatamente , pagheranno alla Società le seguenti somme: (i) ogni ed eventuale passività di ciascuna società del Gruppo Wind di qualsiasi genere, sia essa passività assoluta, o rateo e risconto passivo, o sopravvenienza passiva o altro, esistente alla data del 31 Dicembre 2004 o derivante direttamente da atti, omissioni o transazioni di ciascuna società del gruppo Wind, o, rispettivamente, da circostanze verificatesi, registrate o esistenti prima del 31 dicembre 2004 che non abbiano corrispondenza nel Bilancio Consolidato; (ii) ogni e qualsiasi insussistenza dell’attivo di ciascuna società del Gruppo Wind che abbia corrispondenza nel Bilancio Consolidato; (iii) ogni e qualsiasi costo, perdita o danno verificatosi e pagato da ciascuna società del Gruppo Wind, ogni e qualsiasi perdita, passività, costi e spese (incluse spese legali ragionevoli) inerenti ad una qualsiasi delle voci precedenti, che non si sarebbero verificati qualora tutte le dichiarazioni e garanzie da parte di Enel e del Venditore, contenute nel presente Contratto, fossero state vere, corrette ed accurate, nella misura in cui tali costi, perdite o danni non saranno risarciti ai sensi dei Paragrafi (i) o (ii) che precedono. Nella misura in cui tali danni non saranno rimborsabili in conformità ai Paragrafi da (i) a (iii) che precedono, Enel ed il Venditore dovranno pagare congiuntamente e separatamente all’Acquirente ogni e qualsiasi danno occorso a quest’ultimo — in misura proporzionale alla partecipazione azionaria dell’Acquirente nella Società — a seguito di qualsiasi violazione delle dichiarazioni e garanzie da parte di Enel e del Venditore contenute nel presente Contratto o fornite secondo il presente Contratto (inclusi tutti i costi e spese ivi riportati). 10.2 Risarcimenti Esclusivi. I risarcimenti successivi alla Chiusura previsti dalla presente Sezione 10, saranno gli unici ed esclusivi a disposizione dell’Acquirente e/o a beneficio della Società per la violazione delle dichiarazioni e garanzie esposte nella Sezione 8 del presente Contratto. 10.3 Esclusioni e Limitazioni. (a) La responsabilità di Enel e/o del Venditore prevista dal presente Contratto dovrà essere soggetta alle seguenti restrizioni e limitazioni: (i) Enel e/o il Venditore non saranno responsabili verso l’Acquirente e/o le società del gruppo Wind: (1) se la somma dovuta in relazione a qualsiasi singolo avvenimento che dia origine alla responsabilità notificata al Venditore ai sensi della Sottosezione 10.5(a), ammonta a meno di Euro 50.000 (cinquantamila), e a condizione che una serie di avvenimenti ripetuti dello stesso tipo o genere siano considerati come un unico evento; (2) sino a che il totale di tutte le somme, che sarebbero altrimenti dovute secondo quanto qui previsto in relazione a qualsiasi evento che dia origine alla responsabilità di Enel e/o del Venditore, non ecceda Euro 15.000.000 (quindici milioni), con l’avvertenza che, qualora tale limite fosse superato, l’Acquirente avrà diritto a recuperare solo la parte eccedente Euro 15.000.000 (quindici milioni); (3) per le passività, le insussistenze dell’attivo ed i costi, le perdite o i danni risultanti da quanto esposto nella Sezione 8 di cui sopra, inclusi i relativi Prospetti; (ii) La responsabilità di Enel e/o del Venditore secondo il presente Contratto dovrà essere limitata ad un importo totale massimo di Euro 750.000.000 (settecentocinquantamilioni). (iii) Qualsiasi somma dovuta da Enel e/o dal Venditore secondo il presente Contratto dovrà essere ridotta di un importo corrispondente a: (1) qualsiasi sopravvenienza passiva o accantonamento registrato nel Bilancio Consolidato in relazione all’evento che ha causato la violazione della dichiarazione e della garanzia, ed in conseguenza del quale viene richiesto il pagamento del risarcimento; resta inteso che, qualora (i) l’ammontare di qualsiasi ammortamento, accantonamento, o riserva presente nel Bilancio Consolidato sia dichiarato in eccesso rispetto al motivo per il quale tale ammortamento, accantonamento o riserva erano stati costituiti, e (ii) qualsiasi sopravvenienza attiva e qualsiasi minusvalenza si verifichi nelle passività della Società e/o delle Controllate nei confronti dei valori registrati nel Bilancio Consolidato, tale importo eccedente sarà usato per incrementare la soglia di Euro 15.000.000 (quindici milioni) esposta nella Sezione 10.3 lettera (a)sub (i)(2) del presente Contratto. (2) i pagamenti ricevuti da qualsiasi società del gruppo Wind in forza di assicurazioni o contratti analoghi o accordi di risarcimento, o obblighi, dei quali qualsiasi società del gruppo Wind sia beneficiaria, in relazione al caso che ha causato la violazione della dichiarazione e della garanzia per la quale viene richiesto il pagamento del risarcimento. (iv) In nessun caso Enel ed il Venditore saranno responsabili nei confronti dell’Acquirente e/o delle società del gruppo Wind in relazione a: (1) violazioni reali o presunte delle dichiarazioni e delle garanzie contenute nel presente Contratto (diverse dalle dichiarazioni e dalle garanzie concernenti il diritto a qualsiasi proprietà — inclusa l’assenza di vincoli e gravami relativi, tasse, previdenza sociale, questioni ambientali e questioni di sanità e sicurezza) che siano notificate al Venditore trascorsi 18 (diciotto) mesi dalla Data di Chiusura; (2) violazioni reali o presunte delle dichiarazioni e delle questioni ambientali e questioni di sanità e sicurezza, contenute nel presente Contratto che siano notificate ad Enel e/o al Venditore trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla Data di Chiusura; oppure (3) violazioni vere o presunte delle dichiarazioni e delle garanzie concernenti Tasse, sicurezza sociale o impiego contenute nel presente Contratto, che siano notificate ad Enel e/o al Venditore oltre i 20 giorni previsti per le richieste da parte delle autorità competenti o di altre parti interessate riguardo alle questioni trattate da tali dichiarazioni e garanzie, trascorsi i quali tali richieste sono definitivamente vietate dalla legge sulla prescrizione ad esse applicabili, a condizione tuttavia che i limiti di tempo previsti dal presente Paragrafo lettera (a)sub (iv) in relazione a qualsiasi violazione reale o presunta delle dichiarazioni e delle garanzie qui riferite al Venditore, non limitino la possibilità di un tempestivo preavviso al Venditore, del genere riferito nella Sottosezione 10.5 lettera(a). (v) Laddove l’Acquirente o qualsiasi società del gruppo Wind abbia in qualsiasi momento il diritto di recuperare, presso terzi, somme in relazione a perdite o a questioni che abbiano dato origine ad una richiesta di risarcimento contro il Venditore e/o Enel in forza di altre clausole del presente Contratto, l’Acquirente dovrà intraprendere, e farà in modo che la Società oppure la relativa Controllata intraprenda, tutti i passi necessari per far rispettare tale procedura di recupero, prima di agire nei confronti del Venditore e/o di Enel (oltre a notificare al Venditore la richiesta in accordo con la Sezione 10.3 lettera (a) sub (iv). Qualora il Venditore o la Società o la relativa Controllata recuperi somme da terzi, la somma richiesta al Venditore e/o ad Enel dovrà essere ridotta di un importo pari alle somme recuperate, meno tutte le ragionevoli spese sostenute dall’Acquirente o dalla Società oppure dalla relativa Controllata, nel recupero di dette somme presso terzi. (vi) Qualora il Venditore e/o Enel debba pagare in qualsiasi momento all’Acquirente e/o alle società del gruppo Wind una somma in seguito ad una richiesta di risarcimento in forza delle clausole del presente Contratto, e l’Acquirente o chiunque delle Società successivamente acquisisca il diritto al recupero, nei confronti di terzi, di somme in relazione a questioni che abbiano dato origine a tale richiesta, l’Acquirente: (i) farà e dovrà fare in modo che la Società o la relativa Controllata facciano tutti i passi necessari per esigere tale recupero; e (ii) rimborserà immediatamente al Venditore e/o ad Enel un importo pari a quello pagato dal Venditore e/o da Enel all’Acquirente o a qualsiasi Società, che non superi la somma recuperata presso terzi, dedotte tutte le ragionevoli spese sostenute dall’Acquirente o da qualsiasi Società nel recupero di tale somma presso terzi. (vii) Nessuna richiesta di rimborso potrà essere fatta nei confronti del Venditore e/o di Enel fintanto che essa derivi da: (a) aumenti delle aliquote fiscali o modifiche delle leggi o delle regolamenti o modifiche delle pratiche o dei principi di contabilità, essendo tali aumenti, prelievi o modifiche, eseguiti in questi casi dopo la data del presente Contratto; (b) differenze tra i Principi di Contabilità e le basi, i metodi o la politica contabile usata dall’Acquirente, la Società e/o le Controllate; oppure (c) modifiche, successive alla Chiusura, delle basi, dei metodi o della politica contabile usata dalla Società e/o dalle Controllate. (b) Alle dichiarazioni e garanzie concernenti la piena proprietà delle Azioni, l’assenza di Gravami sulle Azioni ed il diritto del Venditore di trasferire le Azioni all’Acquirente, non sarà applicabile, nel presente Contratto ed in particolare nella Sezione 10.3 lettera (a) senza alcun limite nonostante ogni qui contraria previsione, alcun elemento o limitazione al diritto di risarcimento dell’ Acquirente. (c) Nel caso che, durante il periodo compreso tra la Data di Chiusura e la data in cui la responsabilità di Enel e del Venditore prevista dal presente Contratto cesserà ai sensi del Paragrafo (a) sub (iv) che precede, in Italia sia emanata una legge, regolamento, ordine o decreto ( al riguardo indicati di seguito come “Sanatoria”) avente come effetto il diritto di definire, in tutto o in parte, questioni riguardanti società del gruppo Wind tutelate dal qui previsto risarcimento di Enel o del Venditore, si applicheranno le seguenti disposizioni: (i) Enel ed il Venditore avranno il diritto di notificare all’Acquirente la loro richiesta affinché qualunque società del Gruppo Wind si a della Sanatoria; (ii) l’Acquirente avrà il diritto di determinare, a propria esclusiva discrezione (senza tener conto di alcuna richiesta di Enel e del Venditore ai sensi del Paragrafo (i) che precede), se tale o tali società del Gruppo Wind dovranno avvalersi o meno della Sanatoria; (iii) qualora l’Acquirente decida di procedere con un Sanatoria senza il preventivo accordo o richiesta di Enel o del Venditore, tutti i costi e spese di tale Sanatoria saranno divisi tra le Parti nella proporzione da determinare per mezzo di accordo reciproco o, in mancanza di tale accordo, da determinare ai sensi dell’articolo 1349 del Codice Civile Italiano, con un arbitro che sarà nominato congiuntamente dalle Parti stesse oppure, in assenza di un accordo tra le Parti entro 20 Giorni Lavorativi, dal Presidente del Tribunale di Roma; (iv) qualora l’Acquirente decida di procedere con una Sanatoria d’accordo con Enel o con il Venditore o in seguito alla richiesta di Enel e del Venditore qui prevista, tutti i costi e le spese della Sanatoria saranno sopportati da Enel e dal Venditore; (v) qualora l’Acquirente decida di non procedere con una Sanatoria, nonostante la richiesta di Enel e del Venditore ai sensi del Paragrafo (i) che precede, esso Acquirente sarà libero di agire in tal modo. Tuttavia la responsabilità di Enel e del Venditore prevista dalla Sezione 10.1 riguardo alla questione che costituisce l’oggetto di tale Sanatoria, sarà limitata all’importo che sarebbe stato pagato dal Venditore ai sensi del Paragrafo (iv) che precede, nel caso che l’Acquirente avesse scelto di procedere con la Sanatoria in accordo con la richiesta del Venditore. FabioGalletti Guarda il Profilo Invia un messaggio privato a FabioGalletti Visita il sito web di FabioGalletti Trova altri messaggi di FabioGalletti Aggiungi FabioGalletti alla tua lista amici Vai al portafoglio del Finanzagame 31-08-05, 15:28 #12 FabioGalletti Member Data ingresso: Jul 2002 Messaggi: 11.584 Livello Popolarità: 23841982 10.4 Interessi. Su qualsiasi somma da pagare ai sensi della presente Sezione 10, Enel ed il Venditore dovranno corrispondere (senza necessità di preventivo avviso o richiesta) gli interessi al Tasso Concordato per il periodo compreso, inizialmente tra la data in cui la richiesta di pagamento di risarcimento qui prevista viene fatta per iscritto dall’Acquirente in forza della Sezione 10.5 lettera (a), ed il decimo (10°) Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della richiesta da parte del Venditore, e la data di effettiva ricezione del pagamento da parte dell'Acquirente, ad un tasso annuo pari a tre (3) punti percentuali oltre il Tasso Concordato ; quanto precede a condizione che, qualora sia iniziata l’operazione di pagamento delle somme in linea capitale in relazione alla quale sono dovuti gli interessi ai sensi della presente Sezione 10.4 nonostante ogni qui contraria previsione, tali interessi saranno capitalizzati al Tasso concordato, per il periodo compreso tra la data in cui la richiesta di pagamento qui sopra indicata verrà fatta dall’Acquirente ad Enel ed al Venditore, e la data in cui un lodo arbitrale verrà emesso e comunicato alle Parti. 10.5 Gestione delle Richieste. Qualora si verifichi qualsiasi evento che possa dare origine, secondo il presente Contratto, ad una responsabilità di Enel e del Venditore per le garanzie o dichiarazioni qui contenute, si applicheranno le seguenti disposizioni : (a) senza pregiudizio per quanto previsto dalla Sezione 10.3 lettera (a) sub (iv), l’Acquirente darà pronto preavviso scritto ad Enel ed al Venditore di qualsiasi evento del genere e fornirà tutti i conseguenti particolari ragionevoli , a condizione che qualsiasi ritardo nella comunicazione di tale avviso non sollevi Enel ed il Venditore dai loro obblighi previsti dal presente Contratto, tranne che nella misura dei danni effettivamente subiti da Enel e dal Venditore in conseguenza di tale ritardo o, diversamente, in relazione ad un aumento dei danni subìti dalla Società attribuibili a tale ritardo. (b) Enel ed il Venditore avranno il diritto, nella massima misura consentita dalla legge, di partecipare e di unirsi a proprie spese, per mezzo di legale o legali di fiducia, nella difesa contro qualsiasi ricorso, azione, causa o procedimento sostenuto o avviato contro qualsiasi società del Gruppo Wind e/o l’Acquirente, che costituisca oggetto di notifica al Venditore e/o ad Enel secondo il Paragrafo (a) che precede. (c) L’Acquirente dovrà tutelare in modo appropriato e diligente e, quando possibile, dovrà collaborare ragionevolmente per fare in modo che ciascuna società del Gruppo Wind possa tutelare, in modo appropriato e diligente, ricorsi, azioni o procedimenti di terzi, del genere riferito al Paragrafo (b) che precede. (d) L’Acquirente non definirà o accetterà ricorsi, azioni, o procedimenti del genere riferito al Paragrafo (b) che precede, né presterà tacito assenso ad essi o tantomeno secondo le circostanze, a richieste, giudizi, sentenze o ordini che siano oggetto di notifica al Venditore e/o ad Enel del genere riferito al Paragrafo (a) che precede o che siano derivati, secondo le circostanze, da tali ricorsi, azioni, cause o procedimenti. Inoltre, l’Acquirente non consentirà (fintanto che sarà in grado) a nessuna società del gruppo Wind di agire in tal modo, senza il preventivo assenso scritto del Venditore e di Enel; tale assenso non sarà rifiutato senza ragionevole e legittima giustificazione e si riterrà concesso, nel caso che non sia negato per iscritto (assieme a giustificazioni di supporto) non oltre dieci (10) Giorni Lavorativi successivi alla ricezione, da parte di Enel o del Venditore, di richiesta scritta dell’Acquirente al riguardo. (e) Qualora ad una società del Gruppo Wind o all’Acquirente sia fatta l'offerta di una ditta per definire qualsiasi questione che abbia dato origine alla responsabilità di Enel e/o del Venditore in base al presente Articolo 10, ed Enel e/o il Venditore, ma non l’Acquirente, siano disposti ad accettarla, l’Acquirente e/o la Società o la relativa Controllata (secondo le circostanze) non saranno liberi né di concludere alcun accordo del genere né di avviare o continuare una causa, a proprie spese, e la responsabilità di Enel e/o del Venditore prevista dalla Sezione 10.1 per il relativo ricorso, sarà limitata all’ammontare della transazione proposta per il ricorso individuale. 11. DICHIARAZIONI E GARANZIE DI ENEL E DEL VENDITORE IN RELAZIONE A TELLAS E RISARCIMENTI 11.1. Bilancio d'Esercizio Eccetto quanto esposto nel Prospetto 11.1, il bilancio 2004 di Tellas SA (“Bilancio d’Esercizio di Tellas”) fornisce una visione veritiera ed equa della posizione finanziaria e dei risultati delle operazioni di Tellas SA al 31 Dicembre 2004,per l’anno concluso a tale data. 11.2 Assenza di modifiche dal 1 gennaio 2005 Dal 1 gennaio 2005 e sino alla Data di Esecuzione, Tellas SA ha condotto i propri affari in modo regolare. Dal 1 gennaio 2005 e sino alla Data di Esecuzione, in riferimento a Tellas SA non si è verificato o è sorto: (i) alcun evento straordinario o alcuna perdita straordinaria o alcuna rinuncia a debiti, richieste, diritti relativi a qualsiasi contratto che siano risultati determinanti per i suoi affari; (ii) alcuna vendita, assegnazione, trasferimento, pegno, locazione o altra sistemazione di una parte sostanziale delle attività; (iii) alcuna assunzione di dirigente, che abbia uno stipendio annuo lordo superiore a Euro 200.000; (iv) alcuna modifica dei metodi, principi o pratiche di contabilità. 11.3 Risarcimento per violazione della dichiarazione di Enel e del Venditore previsto dalle Sezioni 11.1 e 11.2 Enel ed il Venditore pagheranno, congiuntamente o separatamente, tutti i danni subiti dall’Acquirente – in misura proporzionale alla sua partecipazione azionaria in Tellas SA — a seguito di violazioni delle dichiarazioni e garanzie da parte di Enel e del Venditore contenute nella presente Sezione 11, ad eccezione delle passività, insussistenze dell’attivo e costi, perdite o danni risultanti da quanto reso noto nella Sezione 11 di cui sopra inclusi i relativi Prospetti. Le disposizioni messe in evidenza dalle Sezioni da 10.2 a 10.5 si applicheranno mutatis mutandis al diritto di indennizzo di Wind PPC Holding NV, per le violazioni delle dichiarazioni e delle garanzie previste dalle Sezioni 11.1 e 11.2, con la sola eccezione delle disposizioni delle Sezioni 10.3 lettera (a) (i) e 10.3 lettera (a) (ii). La soglia prevista dalla Sezione 10.3 lettera (a) (iii) sarà ritenuta pari ad Euro 500.000. La responsabilità di Enel e/o del Venditore secondo la presente Sezione 11 sarà soggetta alle seguenti restrizioni e limitazioni: (i) Enel ed il Venditore non saranno responsabili verso l’Acquirente e/o Tellas SA finché il totale di tutte le somme, che sarebbero altrimenti dovute secondo quanto qui previsto in relazione ad eventi che diano origine alla responsabilità di Enel e/o del Venditore, non ecceda Euro 500.000 con l’avvertenza che, qualora tale limite sia superato, l’Acquirente avrà diritto a recuperare solo la parte eccedente Euro 500.000. (ii) La responsabilità di Enel e/o del Venditore prevista dalla presente Sezione 11 sarà limitata ad un importo totale massimo di Euro 5.000.000 (cinque milioni). 12. ALTRI ACCORDI TRA LE PARTI 12.1 Divieto di sollecito — Riservatezza Il Venditore ed Enel qui convengono e pattuiscono quanto segue: (a) per il periodo di 1 (un) anno dalla Data di Chiusura, sia Enel che il Venditore non solleciteranno né faranno sollecitare dalle proprie Affiliate, senza il preventivo accordo scritto dell’Acquirente, l’assunzione di Dipendenti, compresi nelle categorie dei “dirigenti” o “quadri”, in numero superiore a 5 dirigenti (con esclusione dei , Dipendenti Chiave),20 quadri e 50 impiegati; (b) per un periodo di 3 (tre) anni dalla Data di Chiusura, sia Enel che il Venditore manterranno, e faranno mantenere segrete e confidenziali, alle proprie Affiliate ed ai loro dirigenti ed impiegati, tutte le informazioni in possesso di ciascuno di essi relative ad ogni società del Gruppo Wind e ai suoi affari, tranne le informazioni che sono o rientrano nel pubblico dominio o, diversamente, che sono comunicate a terzi senza alcuna colpa di Enel o del Venditore o delle loro Affiliate o dei loro dirigenti ed impiegati, o che sono rilasciate in forza di un ordine di qualsiasi Tribunale, arbitro o altro organismo simile. 12.2 Transizione Regolare. Per facilitare il passaggio del Gruppo Wind al gruppo dell’Acquirente Enel continuerà , su richiesta dell’Acquirente stesso, a fornire al Gruppo Wind i servizi di tesoreria con le attuali modalità, per un periodo valido sino a tre mesi dalla Data di Chiusura. Nel caso che l’Acquirente non richieda tali servizi entro dieci giorni dalla Data di Chiusura, l’accordo di fornitura di tali servizi di tesoreria cesserà immediatamente senza alcun costo aggiuntivo per il Gruppo Wind. 12.3 Comunicati ed annunci alla stampa. Nessuna pubblicità, o rilascio di annunci al pubblico riguardanti l’esistenza, la negoziazione, la sottoscrizione o l’esecuzione del presente Contratto, oppure nessuna delle disposizioni qui contenute, o le transazioni qui previste o relative questioni secondarie, sarà fatta da ciascuna delle Parti prima, alla o dopo la Data di Chiusura, senza il preventivo assenso scritto dell’altra Parte, sia per la forma sia per il contenuto, e tale assenso ed approvazione non saranno negati senza valido motivo; sempreché nulla di quanto ivi, impedisca a ciascuna delle Parti di fare dichiarazioni, o di effettuare le archiviazioni obbligatorie richieste da leggi, regolamenti o dalla normativa di qualsiasi borsa valori o altro organismo di controllo avente giurisdizione sull’Acquirente o sul Venditore. 13. VARIE 13.1 Continuità. Il presente Contratto resterà in piena forza e vigore anche dopo la Data di Chiusura riguardo a tutte le disposizioni in esso contenute che, per la loro natura, non sono destinate ad essere realizzate alla Chiusura, non rendendosi pertanto necessario per nessuna Parte reiterare o, viceversa, confermare il proprio impegno a tal riguardo. 13.2 Accordo totale. Il presente Contratto (assieme a tutti i documenti dei quali viene richiesta, per contratto, la sottoscrizione alle Parti Contraenti) sostituisce qualsiasi accordo, verbale o scritto concluso tra le Parti prima della data del presente atto, con riferimento alla vendita ed acquisto delle Azioni. 13.3 Emendamento. Nessun emendamento al presente Contratto sarà efficace nei confronti di qualsiasi Parte del presente Contratto, a meno che sia fatto in forma scritta e sia sottoscritto dalle Parti. 13.4 Omissioni e rinunce. L‘ incapacità di una Parte di mantenere la stretta osservanza delle condizioni del presente Contratto in qualsiasi circostanza, non sarà considerata una rinuncia ai diritti previsti dal presente atto, né priverà quella Parte del diritto, da allora in avanti, di persistere sulla stretta osservanza di quel termine o di qualsiasi altro termine del presente Contratto. Una rinuncia a qualsiasi termine, clausola o condizione, o ad assenso concesso in forza del presente Contratto, sarà efficace soltanto se comunicata in forma scritta e sottoscritta dalla Parte rinunciataria o consenziente, e solo per gli scopi per i quali essa viene data. 13.5 Clausola di severability. L’ invalidità per qualsiasi motivo o l’inapplicabilità di qualsiasi clausola (o sua parte) del presente Contratto non influirà sulla validità, legalità o applicabilità delle altre clausole del presente Contratto (o sua parte); resta convenuto ed inteso tra le Parti che, qualora una clausola (o sua parte) sia o in qualsiasi momento diventi in qualsiasi modo non valida, illegale o inapplicabile, le Parti negozieranno con tutte le possibili misure legali ed in buona fede quelle condizioni sostitutive o quelle modifiche al presente Contratto che si rendessero necessarie per eseguire le operazioni qui previste nel modo concordato in origine. 13.6 Cessione. Fatta eccezione per le clausole della Sezione 2.3 di cui sopra e per le condizioni degli accordi di finanziamento menzionati nel presente Contratto, detto Contratto sarà vincolante ed avrà effetto per le Parti qui presenti e non potrà essere ceduto dal Venditore o dall’Acquirente senza il preventivo assenso scritto dell’altra Parte, salvo il diritto dell’Acquirente di cedere qualsiasi suo credito finanziario presente e futuro esigibile nei confronti del Venditore e/o di Enel in forza del presente Contratto, alle parti finanziarie partecipanti, a qualsiasi titolo, alle varie operazioni di finanziamento da eseguire con le proprie banche finanziatrici, in relazione all’acquisizione delle azioni, ai benefici delle dichiarazioni e garanzie ed ai diritti di indennizzo. 13.7 Costi e Spese Il Venditore e l’Acquirente sopporteranno ciascuno i propri costi e spese, inclusi ma non limitati ai costi e spese legali, verificatisi in relazione alla negoziazione, preparazione e sottoscrizione del presente contratto e della transazione qui prevista. I Costi, spese, tasse, dazi o oneri di qualsiasi genere imposti in relazione alla vendita ed al trasferimento delle Azioni saranno pagati dall’Acquirente. 13.8 Avviso, comunicazioni ed elezione di domicilio. Salvo quanto diversamente previsto in altre clausole del presente Contratto, qualsiasi avviso, comunicazione o documento che sia stato richiesto o del quale sia stata autorizzata la consegna in forza del presente Contratto, sarà fatto per iscritto ed in Inglese e sarà ritenuto debitamente e validamente spedito: (a) nel caso di avviso inviato per posta raccomandata, raccomandata con A.R. o posta espresso o corriere internazionale, a ricezione dello stesso, e (b) nel caso di avviso inviato a mezzo fax, con rapporto dell’apparecchio fax del mittente indicante la buona riuscita della trasmissione; in ogni caso, ai seguenti indirizzi: (i) quanto ad Enel o al Venditore: Enel S.p.A. viale Regina Margherita n. 00139 RomaVerdeChiaro=4 Grigio25=16 Apparecchio fax n°: +39 06 85097866 All’attenzione di: Salvatore Cardillo,capo dell’ufficio legale; (ii) quanto all’Acquirente, a Newco, a Bidco, a Luxco, a Pikco: Nile City towers, Cornish El Nile, Ramlet Beaulac, Cairo,Egypt Fax: +202 461 50 54 All’attenzione del Signor: Naguib Sawiris; o a qualsiasi altro indirizzo, apparecchio fax o a qualsiasi altra persona che qualsiasi Parte avrà designato per ultimo, con avviso all’altra Parte in conformità alle condizioni della Sezione 13.8. il Sig. Naguib Sawiris elegge domicilio, a tutti gli effetti del presente Contratto, in Roma,Piazza SS: Apostoli 80 c/o SAE-Capital S.p.A., Italia. 13.9 Copie. Il presente Contratto potrà essere eseguito in qualsiasi numero di copie, e ciascuna copia costituirà un atto originale, tuttavia tutte le copie separate costituiranno un unico e medesimo contratto. 13.10 Obblighi congiunti. NS riconosce ed accetta di essere obbligato in solido — ai sensi dell’articolo 1292 del Codice Civile Italiano - assieme all’Acquirente, Newco, Bidco, Pikco, April Holding, OS Holding, Luxco, per tutti gli obblighi ed impegni stabiliti da parte di ciascuna di esse nel presente Contratto. 13.11 Apposizione delle Sigle. NS sottoscrive il contratto e conferisce delega al sig. Speroni cav. Stefano, per l’apposizione delle sigle alle pagine precedenti ed agli Allegati. 14. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE COMPETENTE. 14.1 Legge applicabile. Il presente Contratto sarà disciplinato, spiegato ed interpretato in conformità alle leggi italiane. 14.2 Giurisdizione competente. Ogni e qualsiasi controversia relativa o derivante dal presente Contratto sarà sottoposta esclusivamente alla competenza del Tribunale di Roma. IN FEDE DI CIO’, le Parti hanno sottoscritto o fatto sottoscrivere il presente Contratto dai loro rispettivi dirigenti o rappresentanti debitamente autorizzati allo scopo, in Londra il 26 Maggio 2005. Weather Investments II S.A.R.L. /s/ Naguib Onsi Sawiris Enel Investment Holding BV /s/ Biagio Cinelli Enel S.p.A. /s/ Carlo Tamburi Naguib Sawiris, obbligato in solido con Bidco,Pikco,April Holding,OS Holding,Luxco. l’Acquirente,Newco, /s/ Naguib Onsi Sawiris OS Holding, per gli obblighi relativi al conferimento dei GDR di OTH in Newco ed in via temporanea ad OTH /s/ Naguib Onsi Sawiris OS Holding, per gli obblighi relativi al conferimento dei GDR di OTH in Newco ed in via temporanea ad OTH /s/ Naguib Onsi Sawiris Weather Investments II S.A.R.L. /s/ Alessandro Benedetti FabioGalletti Guarda il Profilo Invia un messaggio privato a FabioGalletti Visita il sito web di FabioGalletti Trova altri messaggi di FabioGalletti Aggiungi FabioGalletti alla tua lista amici Vai al portafoglio del Finanzagame 31-08-05, 15:41 FabioGalletti Member Data ingresso: Jul 2002 Messaggi: 11.584 Livello Popolarità: 23841982 #13 ENEL VENDE WIND A WEATHER Wind viene valutata al prezzo di € 12 miliardi e 138 milioni. Enel rimarrà partner di Sawiris con una quota del 26% nella società finanziaria di controllo che gestirà le operazioni di Wind e di Orascom § Il 62,75% di Wind sarà venduto a Weather entro questa estate, con il trasferimento della parte residua nella prima metà del 2006. § Enel riceverà un corrispettivo totale in contanti di € 3 miliardi con immediato deconsolidamento di più di € 7 miliardi dei debiti di Wind. § Enel otterrà una quota (26%) per un investimento di circa €2 miliardi in Weather, la società che controllerà il 100% di Wind ed il 50% più uno di Orascom. § Enel e Sawiris concordano sull’obiettivo di quotare in borsa Weather. § Con la transazione, Enel completa il progetto lanciato tre anni fa per concentrare il nucleo dei propri affari nell’elettricità e nel gas. Roma,26 Maggio 2005 — Enel S.p.A. (Enel) e Weather Investments S.A.R.L. (Weather), società controllata dall’uomo d’affari Naguib Sawiris, hanno firmato il contratto per la vendita di Wind Telecomunicazioni S.p.A. (Wind) a Weather. Il valore totale della transazione è di € 12 miliardi e 138 milioni. Il contratto prevede il trasferimento del 62,75% di Wind a Weather. Nello stesso tempo Sawiris conferirà la quota del 50% più un’azione in Orascom Telecom Holding (OTH), la società di telecomunicazioni quotata a Londra ed al Cairo, a Weather. Enel e Weather hanno altresì firmato un contratto put and call secondo il quale, nel periodo di tempo compreso tra il 15 gennaio 2006 ed il 30 Giugno 2006, Enel potrà trasferire, e Weather potrà acquisire da Enel la restante quota di Enel in Wind. Una volta che la transazione sarà stata completata, Enel riceverà €3. 009 milioni in contanti ed una partecipazione azionaria del 26% in Weather (che controllerà il 100% di Wind ed il 50% più un’azione di Orascom), che è valutata €1. 960 milioni. Subito dopo il trasferimento del suo 62,75% di Wind a Weather, Enel sarà in grado di deconsolidare approssimativamente €7 miliardi nel debito di Wind. Paolo Scaroni, Direttore Generale di Enel ha commentato: “Con la vendita di Wind abbiamo completato l’alienazione di tutti gli affari non collegati alle nostre attività centrali nella elettricità e nel gas, conformemente alla strategia annunciata tre anni fa. L’uscita delle telecomunicazioni dalle attività del Gruppo consentirà ad Enel di concentrare il suo sviluppo nell’energia in Italia ed all’estero.” Il bilancio consolidato di Wind per il 2004 approvato dall’Assemblea degli Azionisti il 24 Marzo 2005 mostra ricavi per €4. 714 milioni, con un incremento del 7.6% rispetto ai €4. 383 milioni dichiarati nel 2003, un MARGINE OPERATIVO LORDO DI €1. 554 milioni, con un incremento del 53,8% rispetto ai €1. 010 milioni del 2003, ed un RISULTATO OPERATIVO di €41 milioni raffrontato al risultato negativo di €384 milioni registrati l’anno precedente. Il contratto getterà inoltre le basi per una più stretta cooperazione tra Wind ed Orascom, mirando ad un sostanziale incremento dei ricavi e dei margini di profitto. Più in dettaglio, le due società mireranno ad espandere la loro quota di mercato nel traffico delle telecomunicazioni verso e dall’Europa, il bacino del Mediterraneo e tutti gli altri paesi nei quali Orascom ha ed avrà un ruolo chiave. Per di più, il coordinamento tra le due società creerà una massa critica in grado di produrre notevoli risparmi, specialmente negli acquisti (p.e. microtelefoni) e spese in conto capitale. La transazione avrà luogo sulle seguenti basi finanziarie. Alla prima chiusura, attesa per l’estate del 2005 e sempreché la transazione riceva l’approvazione delle autorità di controllo, Enel venderà a Weather il 62,75% di Wind per € 2.986 milioni. Enel dovrà utilizzare parte dei proventi, pari a €305 milioni, per acquisire una partecipazione del 5,3% in Weather. Nella prima metà del 2006, Enel potrà trasferire la sua quota residua in Wind (37,25%) per un corrispettivo di €328 milioni in contanti e azioni Weather di nuova emissione che porteranno la sua partecipazione azionaria in Weather al 26%. Enel e Sawiris hanno firmato il patto degli azionisti che amministrerà le operazioni di Weather. In quanto partecipi degli accordi, le parti hanno convenuto sullo scopo di perseguire l’ammissione alla quotazione per Weather appena possibile, secondo le condizioni di mercato, ed hanno assunto un reciproco impegno a non vendere la propria quota azionaria sino a quando la società non sarà quotata in borsa. FabioGalletti Guarda il Profilo Invia un messaggio privato a FabioGalletti Visita il sito web di FabioGalletti Trova altri messaggi di FabioGalletti Aggiungi FabioGalletti alla tua lista amici Vai al portafoglio del Finanzagame 31-08-05, 15:43 #14 FabioGalletti 1 Immagine Allegata Member Data ingresso: Jul 2002 Messaggi: 11.584 Livello Popolarità: 23841982 Traduzione di Cortesia a cura di Antonio Lucidi [email protected]