CONTRATTO ENEL - TRADOTTO

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CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI AZIONI
TRA
WEATHER INVESTMENTS II S.A.R.L.
NELLA VESTE DI ACQUIRENTE
E
ENEL INVESTMENT HOLDING BV
NELLA VESTE DI VENDITORE
E
ENEL S.p.A.
IN RELAZIONE A TALUNI OBBLIGHI
E
IL SIG. NAGUIB SAWIRIS
E
OS HOLDING
E
APRIL HOLDING
E
WEATHER INVESTMENTS S.R.L
-------------------------------------------------------------------------------IN RELAZIONE A
No. 91.681.074 AZIONI DI WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.
INDICE
Articoli:
1. DEFINIZIONI - INTERPRETAZIONI
2. VENDITA DELLE AZIONI
3. PREZZO DI ACQUISTO - PAGAMENTO DEL PREZZO DI ACQUISTO
4.
CONDIZIONE
PRELIMINARE
ALLA
CHIUSURA
–
EVENTI
FORTEMENTE
PREGIUDIZIEVOLI
5. OBBLIGHI DELLE PARTI DA ADEMPIERE PRIMA DELLA CHIUSURA DIPENDENTI CHIAVE
6. GESTIONE PROVVISORIA
7. CHIUSURA
8. DICHIARAZIONI E GARANZIE DI ENEL E DEL VENDITORE
9. DICHIARAZIONI E GARANZIE DELL'ACQUIRENTE
10. RISARCIMENTO PER VIOLAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E GARANZIE
DI ENEL E DEL VENDITORE
11. DICHIARAZIONI E GARANZIE DI ENEL E DEL VENDITORE IN
RELAZIONE A TELLAS SA E RISARCIMENTI
12. ALTRI ACCORDI TRA LE PARTI
13. VARIE
14. PRESCRIZIONI DI LEGGE E FORI COMPETENTI
FabioGalletti
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31-08-05, 15:16
#6
FabioGalletti
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IL PRESENTE CONTRATTO E’ STIPULATO IN LONDRA IL 26 MAGGIO
2005
da e tra
Data ingresso: Jul 2002
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Enel Investment Holding BV, società regolarmente organizzata e
validamente costituita secondo le leggi dei Paesi Bassi, con sede
legale ad Amsterdam, Weteringschans 28, rappresentata dal suo
Presidente, sig. Biagio Cinelli in virtù di delibera del Consiglio di
Amministrazione del 25 Maggio 2005 (di seguito indicata come
“Venditore”);
ed
Enel S.p.A., società per azioni Italiana con sede legale in Roma,
viale Regina Margherita n. 137, capitale sociale Euro 6.124.838.588,
registrata presso il Registro delle Imprese di Roma al numero
00811720580 (“Enel”), qui rappresentata dal sig. Carlo Tamburi,
nato a Roma, Italia, il 1 gennaio 1959, regolarmente autorizzato in
forza di procura del 25 Maggio 2005, (di seguito indicata come
“Enel”);
- da un lato and
Weather Investments II S.a.r.l., società a responsabilità limitata
regolarmente organizzata e validamente costituita secondo le leggi
del Lussemburgo, con sede legale in 65, Boulevard GrandeDuchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, rappresentata dal suo
Amministratore Naguib Sawiris in virtù del relativo Statuto, (di
seguito indicata come “Acquirente”);
e
il sig. Naguib Sawiris, nato al Cairo, il 15 giugno 1954, residente al
Cairo, Nile City towers, Cornish El Nile, Ramlet Beaulac, Cairo, Egitto
(di seguito indicato come "NS"),
e
April Holding, società commerciale costituita secondo le leggi delle
Cayman Islands, con sede legale presso M&C Corporate Services
Ltd., P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George
Town, Grand Cayman, Cayman Islands;
e
OS Holding, società commerciale costituita secondo le leggi delle
Caiman Islands, con sede legale presso M&C Corporate Services
Ltd., P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George
Town, Grand Cayman, Cayman Islands;
e
Weather Investments S.r.l., società a responsabilità limitata
regolarmente organizzata e validamente costituita secondo le leggi
Italiane, con sede legale in Roma, Piazza dei SS. Apostoli 80,
rappresentata dal suo Amministratore Unico sig. Alessandro
Benedetti, nato a Sassuolo, 13 Luglio 1961, (di seguito
indicata come “Newco”);
PREMESSE:
a) Wind Telecomunicazioni S.p.A. è una società per azioni
regolarmente costituita e validamente organizzata secondo le leggi
Italiane, con sede legale in via Cesare Giulio Viola 48, codice fiscale
e numero di registrazione presso il Registro delle Imprese di Roma
no. 05410741002, con capitale sociale interamente versato, pari ad
Euro 146.100.000, diviso in no. 146.100.000 azioni ordinarie (di
seguito indicata come “Società”);
(b) il Venditore possiede no. 91.681.074 azioni della Società che
rappresentano il 62,75% del capitale della Società, mentre le
residue no. 54.418.926 azioni, che rappresentano il 37,25% del
capitale della Società, sono possedute da Enel.
(c) la Società controlla direttamente ed indirettamente le società
indicate nel Prospetto A (di seguito indicate come “Controllate”);
(d) la Società ha impegni in tutto il mondo, anche mediante le
proprie Controllate, nell’attività delle telecomunicazioni fisse e
mobili;
(e) sulla base di quanto precede, in applicazione ed in subordine ai
termini e condizioni contenuti nel presente atto, il Venditore intende
vendere all’Acquirente e l’Acquirente intende acquistare dal
Venditore, le Azioni;
(f) contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, Enel e
l’Acquirente stipuleranno un contratto di opzione put and call qui
allegato come Prospetto F ( il “Contratto di Opzione Put e Call”), che
avrà come oggetto no. 9.166.620 azioni della Società;
(g) Enel, nella sua veste di società controllante del Venditore,
accetta di assumere taluni obblighi e di rilasciare talune dichiarazioni
e garanzie previste dal presente Contratto.
TUTTO CIO' CONSIDERATO, sulla base delle Premesse che
precedono, le quali - assieme agli allegati Prospetti – rappresentano
parte integrante ed essenziale del presente Contratto, e dei patti e
degli impegni reciproci qui esposti, il Venditore, Enel, l’Acquirente,
NS, Newco, OS Holding, April Holding, (di seguito collettivamente
indicati come “Parti” o, individualmente, come “Parte”) convengono
quanto segue:
1. DEFINIZIONI — INTERPRETAZIONI
1.1 Definizioni. Senza pregiudizio per alcuna delle definizioni e/o
espressioni specificate altrove nel presente Contratto, i termini e le
espressioni sottoindicati avranno, nel presente Contratto, i seguenti
significati:
Per “Principi Contabili” si intendono i principi contabili previsti dal
Codice Civile Italiano e come tali interpretati dai “Consigli Nazionali
degli Ordini dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri” o, in loro
assenza, i principi contabili predisposti dall’International Accounting
Standards Committee (l.A.S.C.);
Per “Tasso di Interesse Concordato” si intende un tasso di interesse
annuo pari al tasso interbancario lettera sui depositi in Euro a tre (3)
mesi, indicato alla pagina EURIBOR01 della schermata Reuters (o
altra simile che possa sostituire quella pagina), applicabile il primo
Giorno Lavorativo di ciascun periodo trimestrale (o sua frazione), in
relazione al quale saranno corrisposti gli interessi in forza del
presente Contratto; resta convenuto che, ai fini del presente
Contratto:
(i) gli interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni
effettivamente trascorsi diviso per 365;
(ii) qualora gli interessi non fossero corrisposti l’ultimo giorno di
ciascun periodo trimestrale (oppure, qualora tale giorno non fosse
un giorno Lavorativo, il giorno Lavorativo immediatamente
precedente), essi saranno capitalizzati a decorrere da tale ultima
data;
(iii) a tal fine, il termine "mese" significherà il lasso di tempo che
inizia in un dato giorno di un mese di calendario e termina nello
stesso giorno del mese di calendario successivo oppure, qualora in
tale mese non fosse presente un giorno simile, nell’ultimo giorno del
mese;
Per “Contratto” si intende il presente contratto di compravendita di
azioni tra le Parti, incluse le Premesse ed i Prospetti, come pure le
sue possibili modifiche, di volta in volta, per iscritto;
Per “Autorizzazione dell’Antitrust” si intende:
(x) alternativamente (i) la scadenza del periodo di 30 giorni
richiamato nell'articolo 16 comma 4 della legge 287/90, trascorso il
quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non abbia
comunicato alcuna decisione di aprire un’istruttoria; oppure (ii) la
comunicazione della decisione dell’AGCM di non aprire alcuna
istruttoria; oppure (iii) nel caso che l’AGCM apra un’istruttoria, la
comunicazione della conclusione dell’istruttoria ai sensi dell’art. 18
comma 2 della legge 287/90, nei termini indicati al predetto art. 16
comma 8, senza alcuna richiesta di modifica dei termini del presente
Contratto e senza il divieto di eseguire, in tutto o in parte,
l’operazione prevista dal presente Contratto; oppure
(y) il permesso, autorizzazione, deroga o comunicazione simile da
parte della Commissione UE, ove competente (le autorità elencate
alle lettere (x) e (y) di cui sopra, nel caso in cui una di esse sia
competente, saranno indicate di seguito come “Autorità Antitrust”);
Per “Bidco” si intende la società interamente posseduta da Pikco che
sarà costituita ai sensi della Sezione 5.2 più oltre;
Per “Giorno Lavorativo” si intende qualsiasi giorno in cui le banche
sono regolarmente aperte per lo svolgimento dell’attività, sia a
Milano che a Roma;
Per “Chiusura” si intende il completamento di tutti gli atti, operazioni
e transazioni indicate nell’Articolo 7;
Per “Data di Chiusura” si intende il 30° Giorno Lavorativo successivo
all’adempimento di tutte le Condizioni definite nella Sezione 4.1, con
l’avvertenza che, trascorsi 10 Giorni Lavorativi da tali adempimenti,
sul Prezzo di Acquisto matureranno gli interessi al Tasso Concordato
più 300 punti base;
Per “Bilancio Consolidato” si intende il bilancio consolidato del
Gruppo Wind relativo all’anno finanziario concluso il 31 Dicembre
2004, qui allegato come Prospetto 1.1;
“Controllo” ha il significato evidenziato nell’articolo 2359 comma 1
del Codice Civile Italiano e “Controllato” sarà interpretato
conformemente;
Per “Contratto delle Facilitazioni Creditizie” si intende il contratto
stipulato, alla o in prossimità della Data di Sottoscrizione, da Newco
per rifinanziare le Senior Facilities;
Per “Gravame” si intende qualsiasi onere, garanzia rappresentata da
pegno, ipoteca, sequestro, privilegio, pegno, usufrutto, diritto agli
interessi di un terzo;
Per “Data di Sottoscrizione” si intende la data di sottoscrizione del
presente Contratto da parte dei firmatari designati dalle Parti;
Per “FincoLux 1” si intende la società da costituire ai sensi della
Sezione 5.4 di seguito;
Per “FincoLux 2” si intende la società da costituire ai sensi della
Sezione 5.5 di seguito;
Per “Polizze Assicurative” si intendono le polizze assicurative
stipulate da Enel per coprire anche i rischi del Gruppo Wind elencati
nel Prospetto 8 Articolo 1 paragrafo 12;
Per “Proprietà Intellettuale” si intende la proprietà intellettuale
elencata nel Prospetto 1 paragrafo 1 bis;
Per “Dipendenti Chiave” si intendono i dipendenti della Società
elencati nel Prospetto 1 paragrafo 1 ter;
Il termine “Consapevolezza”, riferito al Venditore o ad Enel nel
contesto delle garanzie e dichiarazioni rese dagli stessi con il
presente Contratto, indica la consapevolezza che gli amministratori
di Enel devono avere delle condizioni stabilite dall’articolo 2497 del
Codice Civile Italiano;
Per “Luxco” si intende la società interamente posseduta da Newco,
da costituire ai sensi della Sezione 5.3 di seguito;
Per “Evento Fortemente Pregiudizievole” si intende:
1) con riferimento alle Senior Facilities qualsiasi effetto, evento o
circostanza (inclusa la perdita di qualsiasi licenza o autorizzazione
importante) che sia fortemente pregiudizievole alla (a) capacità del
Gruppo Wind di assolvere i propri obblighi di pagamento se e
quando dovuti (tenendo conto delle risorse finanziarie messe a
disposizione del Gruppo dalle proprie Controllate) in forza del
contratto in essere delle Senior Facilities, e/o (b) la capacità del
Gruppo Wind di ottemperare ai propri obblighi in conformità alla
clausola 22 (Impegni Finanziari) del contratto delle Senior Facilities;
2) con riferimento alla Società ed alle sue Controllate considerate
nel loro insieme, qualsiasi effetto, evento o circostanza (inclusa la
perdita di una licenza o autorizzazione importante) che sia
fortemente pregiudizievole ed ostativo per gli affari,
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#7
le attività, o la situazione finanziaria della Società e delle sue
Controllate (considerate nel loro insieme), sino alla Data di
Chiusura;
Per “Contratto Rilevante” si intende qualsiasi contratto concluso da
una società del gruppo Wind che comporti uscite superiori a 10
milioni di Euro per ciascun anno di calendario;
Per “Newco” si intende la Weather Investments S.r.l. appena
costituita, che sarà interamente posseduta dall’Acquirente.
Per “Pikco” si intende la società interamente posseduta da Newco,
da costituire ai sensi della Sezione 5.1 di seguito;
Per “Prezzo di Acquisto” si intende il prezzo di vendita delle Azioni
esposto nella Sezione 3.1.;
Per “Senior Facilities” si intendono i prestiti a lungo termine fruiti dal
Gruppo Wind, da rifinanziare alla Data di Chiusura ed i cui dettagli
sono forniti nel Prospetto 1 Articolo 1 quinquies;
Per “Azioni” si intendono no. 91.681.074 azioni della Società
possedute dal Venditore;
Per “Patto degli Azionisti” si intende il
menzionato alla Sezione 7.2 lettera (f).
patto degli
azionisti
Per “Tasse” si intendono tutti i tributi imposti da qualsiasi pubblica
autorità (sia nazionale che locale), assieme ad interessi, penali,
oneri fiscali residui o imposte aggiuntive, di qualsivoglia
provenienza, ivi incluse le tasse sull’ambiente;
Per “Autorità Fiscale” si intende qualsiasi competente autorità
governativa,
statale,
provinciale
dell’imposizione di qualsiasi Tassa;
o
locale
responsabile
Per “Autorizzazioni TLC” si intendono le autorizzazioni elencate nel
Prospetto 1 Articolo 1 sexies;
Per “Gruppo Wind” si intende l’insieme della Società e delle
Controllate escluse Wind PPC Holding e Tellas S.A.;
1.2 Interpretazioni. Nel presente Contratto, salvo che il contesto
disponga diversamente:
(a) i riferimenti ad una premessa, un Articolo, una Sezione, un
paragrafo oppure ad un Prospetto, sono intesi come riferimenti ad
una premessa, un Articolo, una Sezione, un paragrafo, oppure ad un
Prospetto del presente Contratto, ed i riferimenti a detto Contratto
includono le relative premesse e Prospetti;
(b) i titoli di un Articolo, di una Sezione o di un Prospetto del
presente Contratto sono indicati soltanto a scopo esplicativo e, di
conseguenza, non formano parte integrante di detto Contratto e non
possono essere utilizzati a scopo interpretativo;
(c) i termini introdotti dalla parola “altro” non hanno alcun
significato restrittivo perché sono preceduti da termini che si
riferiscono ad una categoria particolare di atti, questioni o fatti;
(d) ai termini generici non sarà dato alcun significato restrittivo,
perchè essi sono seguiti da altri termini che sono esempi specifici
degli atti, questioni o fatti trattati dai termini generici, ed il termine
“incluso” sarà interpretato senza limitazioni.
2. VENDITA DELLE AZIONI
2.1 Vendita ed Acquisto delle Azioni. In applicazione dei termini e
delle condizioni esposte nel presente Contratto, il Venditore si
impegna a vendere e trasferire all’Acquirente l’intera proprietà, non
di una parte bensì di tutte le Azioni, libere da Gravami, e
l’Acquirente si impegna ad acquistare, non una parte bensì l'intera
proprietà di tutte le Azioni, libere da Gravami secondo quanto
disposto all’Articolo 7 che segue.
2.2 Diritto di Prelazione. Con il presente atto, Enel rinuncia
all’esercizio del diritto di prelazione o di diritti simili comunque posti
in essere, con riferimento alla vendita ed al trasferimento
all’Acquirente delle Azioni possedute dal Venditore.
2.3 Obbligo di trasferimento. Immediatamente dopo la costituzione
di Bidco, l’Acquirente trasferirà a quest’ultima tutti i diritti e gli
obblighi ad essa derivanti dal presente Contratto, ai sensi
dell’articolo 1406 e seguenti del Codice Civile Italiano, a condizione
che Bidco sia una società interamente posseduta da Pikco, che è a
sua volta interamente posseduta da Newco. Resta inteso e
convenuto che tale trasferimento, con il presente atto, è
espressamente accettato dal Venditore e da Enel.
Tuttavia, dopo il trasferimento previsto dalla presente Sezione 2.3,
ai sensi dell’articolo 1408 del codice Civile Italiano l’Acquirente
resterà responsabile in solido con Bidco, in relazione a tutti gli
obblighi a proprio carico derivanti dal presente Contratto.
3. PREZZO DI ACQUISTO - PAGAMENTO DEL PREZZO DI ACQUISTO
3.1 Prezzo di Acquisto. Il corrispettivo totale delle Azioni sarà pari
all’importo
di
Euro
2.986.000.000
(duemiliardinovecento
ottantaseimilioni). Il Prezzo di Acquisto è fisso e non soggetto ad
alcuna variazione.
3.2 Pagamento del Prezzo di Acquisto. Il Prezzo di Acquisto sarà
pagato dall’Acquirente, ovvero da Bidco ai sensi della Sezione 2.3 di
cui sopra, al Venditore alla Data di Chiusura, con fondi
immediatamente disponibili sul conto corrente bancario che il
Venditore comunicherà all’Acquirente, ovvero a Bidco, per iscritto
non oltre 5 Giorni Lavorativi antecedenti la Data di Chiusura.
4. CONDIZIONI PRELIMINARI
FORTEMENTE PREGIUDIZIEVOLI
ALLA
CHIUSURA
—
EVENTI
4.1 Condizioni sospensive. Il presente Contratto e gli obblighi del
Venditore e dell’Acquirente di realizzare la Chiusura di seguito,
saranno condizionati:
(i) all’ottenimento dell’Autorizzazione da parte dell’Antitrust;
(ii) alla mancata ricezione per iscritto di indicazioni del Ministero
delle Comunicazioni o dell’Autorità Garante per le Comunicazioni
(“AGCOM”), secondo le quali le dichiarazioni, autorizzazioni generali
o licenze individuali concesse alla Società da detto Ministero e
dall’AGCOM ed in forza delle quali la Società opera, e che sono
inoltre necessarie affinché la Società possa far funzionare la propria
rete e servizi di telecomunicazioni, saranno verosimilmente revocate
o materialmente modificate in conseguenza della stipula del
presente Contratto.
(iii) all’avvenuta rinuncia, da parte di Enel e delle collegate, ai propri
diritti previsti dall’accordo di outsourcing concluso con la Società l’11
marzo 2005, che si renderà necessaria per porre fine a tale accordo
in conseguenza del cambiamento nel controllo della Società, in
relazione al quale viene perfezionato il presente Contratto;
(iv) all’avvenuta rinuncia, da parte di T.E.R.NA. — S.p.A. —
Trasmissione Elettricità Rete Nazionale S.p.A. - ai propri diritti,
previsti dall’accordo di outsourcing concluso con la Società il 25
Marzo 2005, che si renderà necessaria per porre fine a tale accordo
in conseguenza del cambiamento nel controllo della Società, in
relazione al quale viene perfezionato il presente Contratto;
(Di seguito si farà riferimento a “Condizione”, intesa individualmente
o, a “Condizioni”, intese congiuntamente), come previsto più oltre.
Le Condizioni elencate sopra da (ii) a (iv) sono nell'esclusivo
interesse dell’Acquirente, che ha il diritto di rinunciare ad una
qualunque di esse e, di conseguenza, di considerare, una qualunque
di tali Condizioni soddisfatta per gli scopi del presente Contratto.
4.2 Tempi di esecuzione.
(i) L’Acquirente si impegna a presentare ed a trasmettere la
prescritta richiesta di Autorizzazione, relativa all’operazione prevista
dal presente Contratto, all’Autorità Antitrust entro 15 Giorni
Lavorativi dalla Data di Sottoscrizione.
(ii) Enel ed il Venditore si impegnano a fornire, e a fare in modo che
siano fornite dal Gruppo Wind, – tempestivamente ai fini del
presente Contratto – anche ai sensi dell’articolo 1381 del Codice
Civile Italiano tutte le comunicazioni e gli avvisi dovuti ad AGCOM ed
a qualsiasi altro ente governativo, in conformità alle relative licenze
ed autorizzazioni, o secondo la legge o il regolamento applicabile.
4.3 Cooperazione tra le Parti. L’Acquirente ed il Venditore
coopereranno strettamente per ottenere l’adempimento delle
Condizioni.
Con riferimento alle Condizioni, (i) l’Acquirente predisporrà con la
massima cura la comunicazione all’Autorità Antitrust, (ii) il Venditore
fornirà all’Acquirente tutte le informazioni relative al Gruppo Wind,
necessarie per predisporre la comunicazione di cui sopra, (iii)
l’Acquirente terrà il Venditore regolarmente informato sui
procedimenti necessari per ottenere l’Autorizzazione dell’Antitrust, e
fornirà al Venditore le copie di tutta la relativa documentazione, (iv)
l’Acquirente fornirà ad Enel ed al Venditore tutte le informazioni
necessarie a fornire le comunicazioni e o gli avvisi ad AGCOM e o
agli altri enti governativi.
4.4 Risoluzione. Nel caso che, nonostante gli sforzi delle Parti, non
tutte le Condizioni siano state soddisfatte entro quattro mesi dalla
Data di Sottoscrizione:
(a) le Parti dovranno consultarsi immediatamente e si impegneranno
a superare qualsiasi possibile difficoltà o ostacolo per soddisfare
la/le Condizione/i relativa/e;
(b) in particolare, nel caso che l’Autorità Antitrust, ai fini
dell’ottenimento della prescritta Autorizzazione, richieda modifiche al
presente Contratto, le Parti negozieranno in buona fede le possibili
modifiche e provvedimenti per soddisfare la richiesta di tale autorità,
fintanto che la richiesta dell’Autorità Antitrust non si risolva in una
sostanziale modifica del presente Contratto, in dismissioni o in un
sostanziale incremento del peso economico delle Parti, o delle
società del Gruppo Wind.
Nel caso che le Condizioni non siano soddisfatte entro sette mesi
dalla Data di Sottoscrizione, il Contratto sarà privo di valore legale e
le Parti saranno libere da qualsiasi obbligo qui previsto.
4.5 Eventi fortemente pregiudizievoli. L’Acquirente avrà il diritto di
recedere dal presente Contratto e di non procedere con la Chiusura
nel caso che, prima della Chiusura, abbia luogo un Evento
Fortemente Pregiudizievole.
5. OBBLIGHI DA ADEMPIERE A CURA DELLE PARTI PRIMA DELLA
CHIUSURA — DIPENDENTI CHIAVE
5.1 Costituzione di Pikco. L’Acquirente, come detentore di quote di
controllo di Newco, farà in modo che quest’ultima provveda alla
costituzione di Pikco, sotto forma di Società per azioni con sede
legale in Italia, al più presto dopo la data del presente atto, per gli
scopi specificati alla Sezione 7.2 lettera (a) più oltre. Inoltre, lo
Statuto di Pikco dovrà riflettere le condizioni del Patto degli Azionisti,
nella maggiore misura possibile conformi alle prescrizioni di legge.
5.2 Costituzione di Bidco. L’ Acquirente, come azionista indiretto di
controllo di Pikco, farà in modo che quest’ultima provveda alla
costituzione di Bidco, sotto forma di Società per azioni con sede
legale in Italia, al più presto dopo la costituzione di Pikco per gli
scopi specificati alla Sezione 2.3, di cui sopra. Inoltre, lo statuto di
Bidco dovrà riflettere le condizioni del Patto degli Azionisti, nella
maggiore misura possibile conformi alle prescrizioni di legge.
5.3 Costituzione di Luxco. L’ Acquirente provvederà alla costituzione,
sotto forma di società a responsabilità limitata, di una società con
sede legale nel Lussemburgo, al più presto dopo la data del presente
atto per gli scopi specificati alla Sezione 7.2 lettera (a), sub (vii),
(viii) e (ix) di seguito. Inoltre, lo statuto di Luxco dovrà riflettere le
condizioni del Patto degli Azionisti, nella maggiore misura possibile
conformi alle prescrizioni di legge.
5.4 Costituzione di Fincolux 1. L’Acquirente, come azionista indiretto
di controllo di Pikco, farà in modo che quest’ultima provveda alla
costituzione di Fincolux 1, sotto forma di società a responsabilità
limitata con sede legale nel Lussemburgo, al più presto dopo la
costituzione di Pikco, per gli scopi specificati alla Sezione 7.2 più
oltre.
5.5 Costituzione di Fincolux 2. L’Acquirente, come azionista indiretto
di controllo di Pikco e Bidco, farà in modo che Bidco provveda alla
costituzione di. Fincolux 2, sotto forma di società a responsabilità
limitata con sede legale nel Lussemburgo, al più presto dopo la
costituzione di Bidco per gli scopi specificati nella Sezione 7.2 più
oltre.
5.6 Diritto di accesso dell’Acquirente. A decorrere dalla Data di
Sottoscrizione, il Venditore consentirà all’Acquirente ed a qualsiasi
persona dallo stesso autorizzata, previo ragionevole preavviso e
salvi gli obblighi di riservatezza che il Venditore potrà
ragionevolmente pretendere, pieno accesso agli uffici (a condizione
che non più di 15 persone siano autorizzate ad accedere di volta in
volta a detti uffici), ai libri e documenti (inclusi i conti di gestione)
della Società e delle Controllate, fintanto che ciò non comporti
difficoltà per lo svolgimento ordinario degli affari.
5.7 Divieto di Violazione delle Condizioni di Gestione Provvisoria. Il
Venditore ed Enel provvederanno affinché, né la Società né alcuna
delle Controllate compia (tranne solo quanto si renderà necessario
per eseguire il presente Contratto) alcun atto prima della Data di
Chiusura, dal momento che ciò costituirebbe una violazione delle
condizioni della Sezione 6.1 del presente Contratto.
5.8 Risarcimento. Nel caso che il Venditore violi gli obblighi esposti
nelle Sezioni 5 paragrafi 6,7,11 e/o 13, esso Venditore dovrà pagare
all’Acquirente un risarcimento, ai sensi dell’articolo 1382 del Codice
Civile Italiano, determinato come segue: in caso di violazione della
Sezione 5.6 che precede, (i) sino ad un importo massimo di Euro
1.000.000 (un milione), in relazione a ciascuna violazione degli
obblighi indicati nella Sezione 5 .6, mentre (ii) in relazione a
ciascuna violazione degli obblighi indicati nella Sezione 5.7 che
precede e nella Sezione 5 paragrafi 11 e 13 più oltre, sino ad un
importo massimo di Euro 10.000.000 (dieci milioni).
Nonostante la clausola che precede, l’Acquirente avrà il diritto di
richiedere la compensazione per i danni aggiuntivi nei quali potrebbe
incorrere.
5.9 Dipendenti Chiave. Enel ed il Venditore non dovranno
concludere, prima della Data di Chiusura, alcun accordo con la
Società sull’impiego di tutti i Dipendenti Chiave, né dovranno
concludere alcun accordo che preveda il loro licenziamento (neanche
su base reciproca).
Nel caso che Enel violi l’obbligo di cui sopra, dovrà rimborsare alla
Società il costo della cessazione del loro impiego. Nel caso che i
Dipendenti Chiave decidano, prima della Data di Chiusura o a
seguito delle operazioni previste nel presente Contratto, di lasciare
la Società e, in seguito a tale congedo, detti Dipendenti Chiave si
uniscano entro i successivi tre mesi ad Enel o a qualsiasi società
appartenente al gruppo di società facenti capo ad Enel , ques’ultima
dovrà rimborsare alla Società il costo attribuibile all’impegno di nonconcorrenza di detti Dipendenti Chiave, ove presente.
5.10 Put e Call. Enel e l’Acquirente, contestualmente alla
sottoscrizione del presente Contratto, firmeranno e si scambieranno
il Contratto di Opzione Put e Call relativo a no. 9.166.620 azioni
della Società.
5.11 Tellas. Enel provvederà affinché il contratto di trasferimento
con Wind concernente le azioni di Wind PPC Holding (in relazione al
50%+1 di azioni di Tellas S.A.), sottoscritto il 18 Dicembre 2004 ma
non ancora reso esecutivo, sia da ambo le parti
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31-08-05, 15: 19
FabioGalletti
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#8
sciolto con decorrenza a partire dalla relativa Data di Sottoscrizione,
mentre Tellas continuerà ad essere una controllata della Società. Il
Venditore si impegna a non revocare il prestito intersocietario
concesso a Tellas per un importo pari a 30 milioni di Euro, la cui
scadenza sarà posticipata al 31 dicembre 2007.
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5.12 Diritto di accesso di Enel. A decorrere dalla Data di
Sottoscrizione, l’Acquirente farà in modo che Newco, Pikco e Bidco
consentano, ad Enel e qualsiasi persona da essi autorizzata, previo
ragionevole preavviso e salvi gli obblighi di riservatezza che
l’Acquirente, Newco, Pikco e Bidco potranno ragionevolmente
pretendere, pieno accesso agli uffici (a condizione che non più di 5
persone per ciascuna delle società sopra menzionate siano di volta
in volta autorizzate ad accedere a detti uffici), libri e documenti di
Newco, Pikco e Bidco (inclusi i conti di gestione).
5.13 Fusione di Iol ed Enel.net in Wind. Enel provvederà affinché gli
organi competenti di Wind, Enel.net S.p.A. e Italia on line S.p.A.
revochino la fusione di Enel.net S.p.A. e Italia on line S.p.A. in Wind.
5.14 Rifinanziamento della Società. Prima della Chiusura, il Consiglio
di Amministrazione della Società delibererà circa (i) l’adesione della
Società al Contratto delle Facilitazioni Creditizie (sulle forme
creditizie garantite) e (ii) il conferimento di mandato irrevocabile in
favore di Enel, ai sensi dell’articolo 1723, secondo comma, del
Codice Civile, affinché Enel possa richiedere, nell’interesse della
Società, l’utilizzo dei Finanziamenti a Scadenza Fissa A1 definiti nel
Contratto delle Facilitazioni Creditizie (sulle forme creditizie
garantite), per un importo di 328 milioni di Euro. Tale mandato
dovrà altresì indicare che, nel preavviso di prelievo Enel richieda,
nell’interesse della Società, l’utilizzo di tale importo per il rimborso
del Prestito Company-Wind, definito nel Contratto delle Facilitazioni
Creditizie, sotto forma di deposito su un conto garantito
nell’interesse di Enel, al fine di assicurare il pagamento del prezzo di
acquisto delle azioni da trasferire, conformemente al Contratto di
Opzione Put e Call. Gli atti esposti nella presente Sezione 5.14
dovranno aver luogo con costi e spese a carico della Società.
5.15 Limitazione al trasferimento delle azioni. NS e/o l’Acquirente
secondo le circostanze, non avranno il diritto di trasferire le azioni
possedute in Newco ad alcun terzo (i) senza aver indicato il terzo
giratario finale ad Enel e (ii) senza la preventiva approvazione di
Enel (che non potrà essere negata senza motivo, e se rifiutata,
dovrà essere accompagnata da obiettiva motivazione per iscritto).
Subordinatamente a tale indicazione ed alla preventiva approvazione
di Enel, dalla data del presente atto sino all’avvenuta Chiusura Ns
e/o l’Acquirente non avranno il diritto di trasferire ad alcun
investitore finanziario un numero di azioni possedute in Newco
superiore al 10 (dieci) percento del capitale sociale circolante di
Newco.
6. GESTIONE PROVVISORIA
6.1 La Società. Dalla Data di Sottoscrizione e sino alla Data di
Chiusura, il Venditore, in aggiunta e senza limitazioni alle condizioni
della Sezione 5 che precede, dovrà provvedere a quanto previsto
alle lettere (i) e (ii) e relative sottolettere di seguito. Tutto ciò senza
il preventivo assenso scritto dell’Acquirente, che non sarà negato
senza valido motivo.
Ove negato, tale assenso dovrà essere accompagnato da motivate
ragioni, nel migliore interesse della Società e/o delle Controllate
secondo le circostanze, e sarà ritenuto implicitamente concesso nel
caso che, trascorsi cinque giorni di calendario dalla ricezione della
relativa richiesta indirizzata per posta elettronica a NS all’indirizzo
[email protected] (con copia a Hassan Abdou all’indirizzo
[email protected]) o a rappresentanti designati, nessuna
comunicazione contraria sia stata ricevuta dal Venditore e dalla
Società.
(i) La Società e le Controllate non faranno nulla che possa o
potrebbe nuocere in maniera significativa all’avviamento delle loro
rispettive attività; inoltre
(ii) Né la Società né le Controllate dovranno concludere contratti o
obblighi oppure fare qualsiasi cosa che, in ogni caso, esuli
dall’ordinario corso dei loro affari e che influisca in maniera
sostanziale sulle attività o passività patrimoniali di una qualunque di
queste società, o sulla loro attuale capacità di svolgere gli affari. In
particolare, il Venditore provvederà affinché, dalla Data di
Sottoscrizione sino alla Data di Chiusura, né la Società né le
Controllate possano:
a. apportare modifiche al proprio statuto o atto costitutivo o ad altri
documenti o accordi che provino, attestino o siano connessi alla
nascita delle stesse;
b. alterare la natura o lo scopo delle proprie attività;
c. gestire gli affari in maniera diversa dalla propria politica
commerciale e dalla pratica sin qui esercitata, presente e passata,
tranne quanto necessario per ottemperare alle modifiche delle leggi
pertinenti;
d. concludere contratti o accordi o consentire atti per mezzo dei
quali un’altra società diventi loro controllata o impresa controllata;
e. portare a termine qualsiasi transazione, tranne che a condizioni di
reciproco interesse tra le parti;
f. acquisire (con una transazione oppure con una serie di
transazioni) la totalità o una parte notevole o sostanziale degli affari,
imprese o attività di terzi;
g. disporre, con una o più transazioni, della totalità o di una parte
notevole o sostanziale dei propri affari, imprese o (tranne che
nell’ordinario svolgimento degli affari) di altre attività proprie,
eccetto che per la partecipazione posseduta dalla Società in
Mobilmat S.p.A. e per il trasferimento intersocietario dello 0,72% del
capitale di IT Net S.r.l. e Mondo Wind S.r.l.;
h. collocare nuovi ordini vincolanti concernenti spese in conto
capitale superiori, per valore individuale o per ordini cumulativi della
stessa natura e nel medesimo contesto, a dieci milioni di Euro
(anche se già preventivati nel trimestre per il bilancio di previsione
adottato per l’anno 2005). Sono fatte salve le eccezioni di ordine
necessario per assicurare conformità alla copertura o ad altri
impegni connessi alla licenza UMTS, sempre che nel caso descritto
nella presente lettera (h), il relativo assenso sia ritenuto
implicitamente concesso, trascorse 48 ore dal relativo preavviso.
i.
stipulare mutui, prestiti o altre forme di provvista fondi o
facilitazione o sostegno finanziario, o stipulare contratti in divisa
estera, swap sul tasso di interesse, collars, garanzie o accordi o altri
strumenti sul tasso di interesse o contratti o disposizioni relative ai
derivati o alle differenze, oppure rispetto alle quali il risultato
finanziario è in qualche misura subordinato ai futuri andamenti di un
indice o tasso di cambio o di interesse, o al prezzo futuro di titoli o
merci. E’ fatto salvo l’ordinario svolgimento degli affari, ivi inclusa la
ristrutturazione dei derivati in circolazione, mirata a legare qualsiasi
modifica ad una “data di risistemazione” dell’indebitamento
sottostante.
j. concedere prestiti o altre facilitazioni finanziarie, assistenza o
garanzie o risarcimenti a beneficio di qualsiasi persona, creare o
consentire l’esistenza di Gravami su tutta o su qualsiasi sostanziale
parte della propria impresa, proprietà o attività, tranne che in favore
di società del gruppo Wind;
k. concludere fuori dell’ordinario svolgimento degli affari,
associazioni in partecipazione, associazioni o accordi o intese di
compartecipazione o attività, con l’eccezione di accordi nel contesto
del mandato di agenzia o di contenuti fornitori e relazioni.
l. stipulare piani di rischio vita, benefici pensionistici, divisione di
profitti, premi, opzioni su azioni, incentivi in azioni o altri programmi
a beneficio di propri funzionari o impiegati, o apportare variazioni a
programmi del genere esistenti o stipulare polizze assicurative su
uomini chiave (incluso, senza alcuna limitazione, l’incremento dei
tassi di contribuzione);
m. avviare, transigere o sospendere procedimenti legali o arbitrati
(salvo il regolare incasso di crediti o altro entro un valore individuale
di 5 milioni di Euro);
n. rimborsare prima della scadenza o estinguere in anticipo mutui,
prestiti o altre facilitazioni o sostegni finanziari messi a propria
disposizione, salvo i pagamenti anticipati o rimborsi all’interno del
Gruppo Wind;
o. porre termine all’impiego o all’incarico di propri dirigenti,
funzionari o impiegati con elevata anzianità di servizio (intendendo
in questo caso impiegati la cui attuale remunerazione lorda annua
superi 100.000 Euro ) o nominare nuovi dirigenti, funzionari o
impiegati anziani o modificare sostanzialmente le caratteristiche di
impiego o assunzione di dirigenti, impiegati anziani o consulenti;
p. annunciare, eseguire o distribuire dividendi o riparti (sia di
capitale, utili o riserve); e/o
q. avviare, apportare o consentire sostanziali modifiche, variazioni,
cancellazioni, aggiunte, rinnovi o dilazioni, portare a termine o
emettere avvisi o dichiarazioni di risoluzione di qualsiasi Contratto
Rilevante.
Resta comunque inteso che (x) qualora l’Acquirente non accetti le
iniziative che la Società o il Venditore ritenga necessarie e/o
appropriate per evitare eventi che potrebbero dar luogo ad una
responsabilità di Enel e/o del Venditore prevista dal presente
Contratto, in tal caso l’Acquirente e la Società non avranno diritto ad
alcun risarcimento ai sensi di detto Contratto, (y) qualora il presente
Contratto sia risolto a causa delle condizioni esposte nell’Articolo 4
del presente atto, in tal caso il Venditore non avrà diritto al
risarcimento
derivante
dall’esercizio
legittimo
dei
diritti
dell’Acquirente previsto dal presente Articolo 6.1.
6.2 OTH. NS, anche nell’interesse della propria famiglia ed assieme
a OS Holding e April Holding si impegna, dalla Data di Sottoscrizione
sino alla Data di Chiusura (senza il preventivo assenso scritto di
Enel, che non sarà negato senza motivo, e ove rifiutato, dovrà
essere accompagnato da ragioni motivate, ritenendosi concesso nel
caso che, trascorsi cinque giorni di calendario dalla ricezione della
richiesta, nessuna comunicazione contraria sia stata ricevuta da
NS), a provvedere affinché nessuna iniziativa, risoluzione o
decisione sia assunta da OTH e dalle sue controllate, né dai rispettivi
consigli d’amministrazione, in aggiunta e senza limitazione delle
clausole della Sezione 5 che precede, in merito a:
(i) qualsiasi creazione, autorizzazione, incremento dell’importo
autorizzato o emissione, di azioni di qualsiasi classe o serie, di
capitale di OTH e di obbligazioni o titoli convertibili o scambiabili con
azioni, di qualsiasi classe o serie, di capitale di OTH od opzioni,
warrant o altri diritti di acquisizione di qualsiasi classe o serie di
capitale azionario di OTH;
(ii) qualsiasi fusione, consolidamento, riorganizzazione o altra
combinazione d’affari con terzi, che riguardi OTH, o sue controllate o
l’acquisizione di OTH, o di sue controllate da parte di terzi, che alteri
im maniera sostanziale la natura degli affari o delle attività
patrimoniali di OTH, o delle sue controllate;
(iii) qualsiasi riduzione della partecipazione in ECMS, Mobilink
(affiliata del Pakistan), Djezzy (affiliata dell’Algeria).
Qualsiasi transazione tra OTH e/o le sue controllate e NS stesso o
qualsiasi membro della sua famiglia, o le rispettive affiliazioni
avverrà al valore regolare delle condizioni di mercato.
In caso di:
(i) revoca, perdita o trasferimento, da parte di OTH e/o delle sue
controllate, di licenze, permessi o autorizzazioni in Egitto, Algeria o
Pakistan, attualmente in possesso di OTH e/o delle sue controllate
(“le “Licenze OTH”), purché tale revoca o perdita delle Licenze OTH
sia attribuibile all’azione o inazione di OTH, e/o delle sue controllate
(al fine di evitare dubbi, qualsiasi azione o inazione del partner di
OTH in ECMS non sarà attribuibile a OTH), (ii) eventi fortemente
pregiudizievoli o limitazioni ai termini di una delle Licenze di OTH,
purché tali modifiche o limitazioni alle Licenze siano attribuibili
all’azione o inazione di OTH, e/o delle sue controllate (al fine di
evitare dubbi, qualsiasi azione o inazione del partner di OTH in ECMS
non sarà attribuibile a OTH), (iii) decisione di OTH, e/o delle sue
controllate, di investire e/o di gestire operazioni in qualsiasi paese
che il Governo Italiano consideri ufficialmente ostile agli interessi
nazionali o internazionali dell’Italia ( per motivi di trasparenza, tutti i
Paesi nei quali le Licenze OTH sono in corso alla data del presente
contratto, non saranno considerati ostili), (iv) azione o serie di
azioni o inazioni di OTH, e/o di sue controllate che si risolva nella
cattiva gestione di OTH e/o di tali sue controllate ed il cui effetto sia
sostanzialmente sfavorevole e disgregatore per gli affari, le attività
patrimoniali, o la condizione finanziaria di OTH e delle sue
controllate (considerate nell’insieme), (v) cambiamento del controllo
di OTH, ECMS, Mobilink (affiliata del Pakistan), Djezzy (affiliata
dell’Algeria);
(ii) violazione degli obblighi ed impegni esposti nella presente
Sezione 6.2,
tali eventi daranno il diritto ad Enel e/o al Venditore - secondo le
circostanze – di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’articolo
1456 del Codice Civile Italiano; in tal caso, si applicheranno le
condizioni esposte nella Sezione 7.6.
7. AZIONI DI CHIUSURA E SUCCESSIVE ALLA CHIUSURA
7.1 Chiusura. Subordinatamente al soddisfacimento delle Condizioni
dell’Articolo 4, la Chiusura avrà luogo alla Data di Chiusura presso
gli uffici di Enel S.p.A. in Roma, viale Regina Margherita 137, alle
10.00, oppure in qualsiasi altro luogo e/o ora e/o data che possa
essere reciprocamente concordato dalle Parti.
7.2 Azioni di Chiusura e successive alla Chiusura. All’ atto della
Chiusura, ciascuna Parte assumerà o provvederà affinché siano
assunte tutte le iniziative necessarie per completare le transazioni
che seguono, previste dal presente Contratto:
(a) l’Acquirente dovrà:
(i) pagare o fare o aver fatto in modo da ottenere in pagamento da
Bidco in favore del Venditore, il Prezzo di Acquisto, trasferendo via
cavo in fondi immediatamente disponibili (con trasferimento
elettronico o altri metodi di trasferimento aventi analogo effetto
simultaneo) il relativo importo sui conti correnti bancari
precedentemente designati dal Venditore in applicazione delle
condizioni della Sezione 3.2, ed il Venditore accuserà ricevuta per
iscritto del Prezzo di Acquisto;
(ii) pagare o fare in modo che siano pagate alle entità giuridiche o
persone appropriate e nel modo opportuno, tasse di bollo,
trasferimenti o simili o oneri imposti da autorità governative sul
trasferimento delle Azioni;
(iii)
sottoscrivere
e
trasmettere
o
provvedere
affinché
sia
sottoscritto e trasmesso tale trasferimento o altri atti concernenti
l’acquisto e la vendita delle Azioni previsti nel presente atto (incluso
un “fissato bollato”, ove richiesto) secondo necessità in forza delle
leggi applicabili, per realizzare correttamente gli scopi del presente
Contratto;
(iv) provvedere o far in modo che si provveda al rimborso di tutte le
somme (inclusi, senza limitazioni, il capitale, gli interessi maturati,
le commissioni di mancato utilizzo ad Enel), attestando il totale
disimpegno di Enel, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, dalle proprie obbligazioni derivanti dalla garanzia emessa
da Sanpaolo IMI in favore di detto Ministero in relazione alla parte
differita del pagamento della licenza, pari ad Euro 224,4 milioni, a
partire dal 31 Dicembre 2004. L’Acquirente dovrà inoltre
consegnare, in una forma ragionevolmente soddisfacente per Enel, i
documenti appropriati attestanti il totale disimpegno di Enel, nei
confronti di Banca Intesa S.p.A. e di tutte le altre banche
partecipanti al pool menzionato di seguito, da ogni e qualsivoglia
obbligazione derivante dalla fidejussione societaria emessa in favore
di un pool di banche condotte da Banca Intesa S.p.A., a garanzia
dell’importo di Euro 232,9 milioni per debito della Società nei
confronti del predetto pool di banche;
(v) provvedere o far in modo che si provveda affinché sia convocata
l’assemblea degli azionisti di Newco, per deliberare in merito
all’adozione del nuovo statuto, che rifletta le condizioni del Patto
degli Azionisti, nella maggiore misura possibile conformi alle
prescrizioni di legge;
(vi) provvedere affinché l’assemblea degli azionisti di Newco deliberi
validamente un aumento di capitale ed un conferimento per il
sovrapprezzo delle azioni parzialmente riservate ad Enel, che
saranno contestualmente sottoscritte:
(a) per mezzo del conferimento in natura da parte di April Holding e
OS Holding di una quantità di certificati generali di titoli a custodia
(“GDR”) che rappresentano il 50% più 1 di azioni del capitale sociale
e dei relativi diritti di Orascom Telecom (“OTH”) (l’“Apporto OTH”) e
di Euro 500 milioni in contanti; e
(b) per mezzo del conferimento da parte di Enel di Euro 305 milioni
in contanti.
L’Acquirente, NS ed Enel riconoscono che, indipendentemente dal
valore risultante dalla valutazione espressa da un perito o da una
società di certificazione ai sensi dell’articolo 2465 del Codice Civile
Italiano sul conferimento di OTH, e pertanto indipendentemente dal
valore dei conferimenti attuati da ciascuna di esse in conseguenza di
tale aumento di capitale, il capitale sociale di Newco sarà ripartito
come segue:
- 94,8% all’Acquirente e - 5,2% ad Enel;
(vii) provvedere affinché l’assemblea degli azionisti di Luxco deliberi
validamente un aumento di capitale, che sarà interamente
sottoscritto per mezzo del conferimento in natura da parte di Newco
di una quantità di GDR che rappresentano il 38,1% del capitale
sociale di OTH (l’“Apporto 2 di OTH”);
(viii) provvedere affinché Newco venda a Luxco una quantità di GDR
che rappresentano l’11,9% del capitale sociale di OTH per un
corrispettivo pari a Euro 1,2 miliardi;
(ix) a tale scopo, provvedere affinché Luxco sottoscriva un contratto
di finanziamento ed un tiraggio di Euro 1,2 miliardi, garantendo i
relativi obblighi con il rilascio, in favore dei sovventori, di pegno su
(i) un numero di GDR che rappresentano 55.000.001 azioni, ovvero
il 50% più 1 del capitale sociale di OTH e (ii) una parte della propria
quota in Newco che rappresenta il 51% del capitale sociale della
stessa Newco;
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31-08-05, 15:23
FabioGalletti
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#9
(x) provvedere o far provvedere affinché l’assemblea degli azionisti
di Newco deliberi validamente un nuovo aumento di capitale
riservato ad Enel, che sarà sottoscritto e versato da Enel nel periodo
che inizierà il 15 gennaio 2006 e terminerà il 30 Giugno 2006, per
mezzo di conferimento in natura dell’intera partecipazione di Enel in
Wind (il “Conferimento Wind”), al netto di qualsiasi possibile
trasferimento di azioni ai sensi del Contratto di Opzione Put e Call.
Quanto precede, a condizione che tale impegno di conferimento sia
soggetto all’esercizio (x) da parte di Bidco, dei propri diritti di
opzione call, esposti nel Contratto di Opzione Put e Call, entro i 5
giorni lavorativi successivi all’esercizio del riferito diritto di opzione
call oppure (y) da parte di Enel, dei propri diritti di opzione put,
esposti nel Contratto di Opzione Put e Call, entro i 5 giorni lavorativi
successivi all’esercizio del riferito diritto di opzione put. L’Acquirente,
NS ed Enel riconoscono che, indipendentemente dal valore risultante
dalla valutazione espressa da un perito ai sensi dell’articolo 2465 del
Codice Civile Italiano sul Conferimento Wind in conseguenza di tale
aumento di capitale, il capitale sociale di Newco sarà ripartito come
segue:
– 73.9% all’Acquirente
– 26.1% ad Enel;
(xi) provvedere affinché si tenga l’assemblea degli azionisti di Pikco,
per deliberare su un aumento di capitale ed un sovrapprezzo azioni
di Euro 2.005 milioni in totale, che dovrà essere contestualmente
sottoscritto e versato per l’intero da Newco per mezzo di
conferimento in contanti di pari importo;
(xii) provvedere affinché si tenga l’assemblea degli azionisti di Bidco,
per deliberare su un aumento di capitale fino ad Euro 2.505 milioni,
che dovrà essere contestualmente sottoscritto e versato per l’intero
da Pikco per mezzo di conferimento in contanti di pari importo;
(xiii) provvedere affinché FincoLux 2 e Bidco sottoscrivano
congiuntamente un contratto di finanziamento ponte e Fincolux 2
effettui il tiraggio di un importo complessivo di Euro 1.750 milioni,
dedotti quegli importi che dovrebbero essere utilizzati nell’ambito di
una facilitazione ponte PIK in testa a FincoLux 1 e Pikco, sino a 500
milioni di Euro; talché, in conseguenza delle azioni di cui sopra,
Bidco avrà ricevuto fondi per un importo di 3.755 milioni di Euro;
(xiv) provvedere affinché le società del gruppo Wind sottoscrivano
nuove polizze in relazione ai rischi coperti dalle Polizze Assicurative,
tenendo indenne e sollevata Enel da tutti i costi e passività derivanti
da dette Polizze;
(xv) possedere l’intero capitale sociale di Newco, con l’eccezione
delle condizioni di cui sopra, e provvedere affinché Newco detenga
l’intero capitale sociale di Pikco, e Pikco detenga l’intero capitale
sociale di Bidco;
(xvi) avere ceduto il presente Contratto a Bidco conformemente alla
Sezione 2.3 del presente Contratto;
(xvii) provvedere affinché siano rifinanziate le Facilitazioni Senior e
qualsiasi altro impegno di Enel o del Venditore relativo alle Senior
Facilities, con costi e spese a carico della Società;
(b) il Venditore dovrà:
(i) trasmettere, e/o provvedere affinché siano trasmessi
all’Acquirente, i certificati rappresentativi delle Azioni, regolarmente
muniti di girata piena, secondo le prescrizioni di legge, per trasferire
all’Acquirente un diritto valido e negoziabile su tali Azioni e per
iscrivere correttamente l’Acquirente nel Libro Soci della Società;
(ii) sottoscrivere e trasmettere o provvedere affinché siano
sottoscritti e trasmessi, quegli altri titoli (incluso un “fissato bollato”,
ove richiesto) che potrebbero essere necessari, secondo le
prescrizioni di legge, per conferire all’Acquirente un diritto valido e
negoziabile sulle Azioni e per realizzare in maniera parimenti
appropriata gli scopi del presente Contratto;
(c) Enel dovrà sottoscrivere e pagare interamente l’aumento di
capitale di Newco previsto alla Sezione 7.2 lettera (a) sub (vi) che
precede, per un importo pari a 305 milioni di Euro.
(d) Il Venditore e l’Acquirente dovranno sottoscrivere e trasmettere
(e/o provvederanno a far sottoscrivere e trasmettere) quegli altri
documenti che potrebbero essere richiesti, per trasferire
regolarmente le Azioni all'Acquirente e per consentire all’Acquirente
di diventarne il detentore iscritto a Libro Soci. Le Parti interessate
collaboreranno prontamente per completare le operazioni sopra
menzionate.
(e) Il Venditore ed Enel dovranno:
(i) provvedere affinché i dirigenti e, per quanto possibile, i sindaci di
ciascuna società del Gruppo Wind, rassegnino le dimissioni con
effetto dalla Data di Chiusura e dichiarino per iscritto di aver
ricevuto sino alla Data di Chiusura qualsiasi ed ogni rimunerazione
collegata ai propri rispettivi incarichi e che nessuna società del
Gruppo Wind deve loro alcuna somma per qualsivoglia motivo;
(ii) provvedere affinché si tenga l’assemblea degli azionisti della
Società e di ciascuna Controllata per deliberare in merito alla
nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Società e di
ciascuna Controllata, che sarà composto di dieci membri, sette dei
quali designati da Bidco e tre designati da Enel come indicato nel
Patto degli Azionisti;
(iii) provvedere affinché si tenga l’assemblea degli azionisti della
Società e di ciascuna Controllata per deliberare in merito alla
nomina del collegio sindacale della Società e di ciascuna Controllata
come indicato nel Patto degli Azionisti;
(iv) provvedere affinché si tenga l’assemblea straordinaria degli
azionisti della Società per deliberare in merito all’adozione del nuovo
statuto che rifletta le condizioni del Patto degli Azionisti conformi,
nella maggiore misura possibile, alle prescrizioni di legge;
(v) provvedere affinché si tenga l’assemblea degli azionisti della
Società per deliberare in merito ad un aumento del capitale sociale
di un milione di Euro, più 399 milioni di Euro quale sovrapprezzo
azioni, che saranno contestualmente sottoscritti e versati per l’intero
da Enel, mediante compensazione degli importi dovuti dalla Società
ad Enel in forza del finanziamento soci e mediante compensazione
dei crediti intergruppo dovuti dalla Società ad Enel per un importo
complessivo pari a 400 milioni di Euro.
(f) Le Parti sottoscriveranno e scambieranno debitamente tra loro il
Patto degli Azionisti, regolando i loro rispettivi diritti ed obblighi
secondo lo schema qui allegato come Prospetto 7.2 lettera (f);
(g) Dopo la Chiusura, Enel dovrà impegnarsi a sottoscrivere il
capitale sociale di Newco ai sensi della Sezione 7.2 lettera (a) sub
(x) in applicazione dei termini e condizioni qui previsti, affinché Enel
non abbia più alcuna partecipazione diretta nella Società.
7.3 Proprietà. Il Venditore garantisce che le Azioni sono e saranno,
alla Data di Chiusura, libere da qualsiasi vincolo, pegno, gravame,
diritto d’opzione, onere o diritto di terzi di qualsivoglia genere;
inoltre il Venditore ha ed avrà, alla stessa data, il pieno diritto,
potere ed autorità di trasferire e girare tali Azioni, secondo le
condizioni del presente Contratto.
7.4 Trasferimento di Diritto. Al verificarsi della Chiusura, l’Acquirente
acquisirà il diritto di godimento della proprietà delle Azioni a partire
dalla Data di Chiusura.
7.5 Tempi di esecuzione e validità. Tutte le azioni, adempimenti,
esibizioni, rimesse e consegne conformi alla Sezione 7.2 di cui
sopra, la cui esecuzione e compimento erano previsti alla Chiusura,
avranno luogo contestualmente - con l’eccezione della sottoscrizione
descritta alla Sezione 7.2 lettera (a) sub (vii) e 7.2 lettera (g) –
intendendo che nessuna azione, sottoscrizione, esibizione, rimessa e
consegna sarà efficace a meno che tutte le altre azioni,
sottoscrizioni, esibizioni, rimesse e consegne siano eseguite
completamente e regolarmente, talché tutte le azioni e operazioni
che costituiscono la Chiusura saranno considerate una singola
transazione.
7.6 Danni Liquidati. Nel caso che la Chiusura non abbia luogo per
violazioni attribuibili all’Acquirente, Newco, Pikco e Bidco,
l’Acquirente sarà obbligato a pagare al Venditore e/o ad Enel – ai
sensi dell’articolo 1382 del Codice Civile Italiano – a discrezione di
Enel, la somma di Euro 100.000.000 (cento milioni). Tale obbligo è
assistito da una garanzia bancaria emessa a partire dalla data del
presente contratto nel testo qui allegato come Prospetto 7.6.
Nonostante tale clausola, il Venditore avrà il diritto di richiedere il
pagamento per qualsiasi danno aggiuntivo nel quale dovesse
incorrere.
7.7 Caso di Risoluzione. Nel caso che alla Data di Chiusura o
precedentemente, la dichiarazione di cui alla Sezione 9 lettera (v) di
seguito risulti essere non veritiera, inaccurata o incompleta, il
Venditore e/o Enel avranno il diritto di risolvere il Contratto ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile Italiano; in tal caso, saranno
applicate le condizioni esposte alla Sezione 7.6 di cui sopra.
7.8 Azioni legali contro i dirigenti della Società. L’Acquirente si
impegna a provvedere affinché, immediatamente dopo la Data di
Chiusura, un’assemblea degli azionisti della Società deliberi
validamente per esonerare e sollevare, ai sensi dell’articolo 2393 e
dell’articolo 2476, paragrafo quinto, in quanto applicabile, del Codice
Civile Italiano, tutti i dirigenti presenti e passati ed i sindaci di
ciascuna società del Gruppo Wind, da e contro ogni responsabilità
nei confronti della Società o della relativa Controllata. Inoltre,
l’Acquirente dovrà tenere indenni e risarcire tutti i dirigenti presenti
e passati ed i sindaci di tutte le Società, da e contro qualsiasi ed
ogni responsabilità nei confronti della Società o dei suoi azionisti.
8. DICHIARAZIONI E GARANZIE DA PARTE DI ENEL E DEL
VENDITORE
8.1 Dichiarazioni e garanzie da parte del Venditore e di Enel. Il
Venditore ed Enel qui congiuntamente espongono e danno
assicurazione all’Acquirente sulle seguenti dichiarazioni e garanzie,
convengono che esse sono corrette e veritiere alla Data di
Sottoscrizione, e saranno inoltre ripetute alla Data di Chiusura,
tranne quanto altrimenti espressamente specificato qui di seguito.
Salvo quanto previsto dalla Sezione 10.3. lettera(a) e lettera(i)
sub(3) di seguito, il Venditore ed Enel convengono che, l’esercizio di
normale diligenza da parte dell’Acquirente non limiterà le seguenti
dichiarazioni e garanzie. Ciascuna delle dichiarazioni e garanzie sarà
separata e indipendente e non sarà limitata da riferimenti ad altre
dichiarazioni e garanzie o altro contenuto nel presente Contratto,
salvo quanto espressamente previsto anche in relazione ai Prospetti
qui allegati.
8.1.1 Poteri ed autorizzazioni societarie
(i) Il Venditore ed Enel hanno pieni poteri ed autorizzazioni
societarie per sottoscrivere ed eseguire il Contratto e per completare
le transazioni qui previste.
(ii) Il Contratto costituisce un'obbligazione legalmente valida e
vincolante del Venditore e di Enel. Pertanto, la partecipazione al
Contratto e/o l’adempimento da parte del Venditore e di Enel dei
propri rispettivi obblighi indicati di seguito, non sono in conflitto con
i rispettivi documenti costitutivi, con qualsiasi accordo al quale il
Venditore o Enel siano vincolati o con leggi o regolamenti applicabili
al Venditore o ad Enel, né violano sentenze applicabili al Venditore o
ad Enel o alle società del Gruppo Wind, che potrebbero avere effetti
sfavorevoli rilevanti sul Gruppo Wind.
(iii) Il Venditore ed Enel possono partecipare al Contratto e
concludere le transazioni qui previste poiché hanno ottenuto
l’approvazione dei propri organi sociali competenti, senza la
necessità di ottenere il preventivo assenso, autorizzazione, o
approvazione di terzi o della pubblica autorità, tranne che per le
approvazioni menzionate nella Sezione 4 di cui sopra.
(iv) Tranne quanto esposto al Prospetto 8.1.1 (iv) qui allegato, la
sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto ed il
completamento delle transazioni ivi previste non sono in conflitto,
sotto alcun aspetto sostanziale, né si risolvono in una violazione, né
costituiscono un’inadempienza, né danno origine ad un diritto di
risoluzione, estinzione o scioglimento anticipato, né delle
Autorizzazioni TLC al riguardo elencate nel Prospetto 8.1.1(iv) , né
di qualsiasi Contratto Rilevante.
8.1.2 Azioni – Capitale sociale della Società e delle Controllate
(i) Le Azioni sono tutte le azioni della Società detenute dal
Venditore. Le Azioni sono legalmente e validamente emesse e
totalmente liberate. Il Venditore detiene legalmente le Azioni (come
descritto alla lettera (b) delle premesse di cui sopra), e le Azioni alla
Chiusura saranno libere da Gravami, tranne quelli previsti dalle
Senior Facilities. Il Venditore ha il diritto, potere e capacità di
vendere, assegnare e trasferire le Azioni all’Acquirente secondo le
condizioni del Contratto.
(ii) La Società detiene le azioni delle Controllate libere da Gravami,
tranne quelli derivanti dalle Senior Facilities e quelli esposti nel
Prospetto 8.1.2 sub (ii).
(iii) Non esiste alcun accordo o impegno in forza del quale qualsiasi
persona o entità giuridica possa o potrebbe acquisire il diritto di
richiedere l'emissione di nuove azioni da parte della Società o delle
Controllate e/o il trasferimento di azioni emesse previa
autorizzazione (incluse le Azioni), eccetto quanto esposto nel
Prospetto 8.1.2 (iii) e salvo quanto previsto dalle Senior Facilities.
(iv) La Società e le Controllate non hanno emesso né obbligazioni a
convertibilità futura o permutabili contro obbligazioni a convertibilità
immediata, né altri valori mobiliari che potrebbero dar luogo ad un
aumento di capitale, né hanno emesso valori che garantiscano il
diritto a qualsiasi somma che la Società e le Controllate (secondo le
circostanze) potrebbero distribuire, o a diritti di voto nelle
assemblee generali della Società e delle Controllate o che
potrebbero risolversi in limitazioni dei diritti incorporati nelle azioni
emesse, tranne quanto previsto in conformità alle Senior Facilities.
8.1.3 Costituzione, esistenza e buona reputazione
(i) Ciascuna società del Gruppo Wind è regolarmente costituita,
organizzata e validamente in essere secondo le leggi della propria
autorità giuridica competente e tutte le autorizzazioni TLC elencate
nel Prospetto 8.1.3 (i) hanno piena forza e vigore e sono sufficienti
per concludere gli attuali affari del Gruppo Wind.
(ii) Tutte le società del Gruppo Wind hanno un andamento regolare
conforme alle leggi della rispettive autorità giuridiche competenti;
esse non sono inadempienti riguardo all’archiviazione e custodia di
relazioni o dichiarazioni richieste dalla legge societaria e dai relativi
statuti, la cui mancanza potrebbe essere pregiudizievole per la
prosecuzione dell’attività sociale.
(iii) Eccetto quanto detto nel Prospetto 8.1.3 (iii), ciascuna società
del Gruppo Wind non ha mai avuto liquidatori, curatori fallimentari o
altri funzionari simili in assegnazione. Nessuna società del gruppo
Wind è stata soggetta a qualsivoglia procedimenti di insolvenza o di
bancarotta e nessun decreto o procedimento del genere è in corso.
Nessuna società del Gruppo Wind è insolvente alla data del presente
atto.
(iv) Esclusivamente a partire dalla Data di Chiusura, ciascuna
società del Gruppo Wind avrà un capitale sociale almeno pari al
minimo richiesto dalla legge ed adeguato con riferimento ai requisiti
previsti dalle Autorizzazioni TLC.
(v) Esclusivamente a partire dalla Data di Chiusura, la posizione
finanziaria netta consolidata del Gruppo Wind, prima dell’aumento di
capitale previsto nella Sezione 7.2, lettere (e) e (v), calcolato
secondo il Prospetto 8.1.3 (v), non sarà superiore a 7.569 milioni di
Euro.
8.1.4 Associazione, Controllate e Filiali
(i) Nessuna società del Gruppo Wind detiene, direttamente o
indirettamente, partecipazioni in società o consorzi, tranne quanto
detto nel Prospetto 8.1.4 (i) qui allegato;
(ii) Nessuna società del Gruppo Wind possiede controllate diverse da
Wind PPC Holding, Tellas SA e quelle evidenziate nel Prospetto A, né
detiene, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre
società, né ha uffici di filiale o aziende permanenti in paesi diversi
dall’Italia, tranne quanto detto nel Prospetto 8.1.4 (ii) qui allegato.
8.1.5 Condotta degli Affari – Conformità alle leggi
(i) Le società del gruppo Wind possiedono, in pieno vigore ed
effetto, tutte le autorizzazioni TLC;
(ii) non vi sono stati avvisi da parte di alcuna autorità competente
che abbiano minacciato per iscritto la revoca, la sospensione o il
rifiuto di rinnovare alcuna Autorizzazione TLC.
8.1.6 Bilancio Consolidato
Il Bilancio Consolidato fornisce una visione veritiera ed equa della
posizione finanziaria e dei risultati delle operazioni della Società e
delle Controllate, secondo i Principi contabili, a partire dal 31
Dicembre 2004 e per l’anno terminato a detta data.
8.1.7 Libri e registri contabili
I libri e registri contabili di ciascuna società del Gruppo Wind sono
completi e corretti in ogni rilevante dettaglio e sono stati tenuti in
maniera appropriata in conformità alle leggi e regolamenti applicabili
in vigore all’epoca nelle rispettive giurisdizioni.
8.1.8 Attività materiali
Tutte le società del gruppo Wind possiedono validi rapporti
contrattuali in relazione alle attività patrimoniali necessarie per
gestire gli attuali affari. Tutti i beni e le attività essenziali per le
operazioni di ciascuna società del Gruppo Wind trovano
corrispondenza nel Bilancio Consolidato o nei rispettivi registri
contabili. Tutti i beni e le attività materiali posseduti, nell’insieme,
da ciascuna società del Gruppo Wind sono in condizioni e stato di
normale operatività, esclusa la regolare usura.
(ii) Non esistono passività, impegni o obbligazioni – in fase di ascesa
verso livelli significativi rispetto all’insieme delle omologhe attività
patrimoniali – riguardanti per legge o per contratto immobili già di
proprietà, dati in locazione, posseduti o utilizzati da ciascuna società
del Gruppo Wind o nei quali ciascuna società del gruppo Wind abbia
mantenuto dei diritti.
(iii) con l’eccezione dei beni soggetti ad un rapporto contrattuale
diverso dalla proprietà, tutte le attrezzature, comprese le
attrezzature professionali tangibili (quali macchinari, attrezzature
per computer, mobili ed attrezzature d’ufficio) utilizzate da ciascuna
società del Gruppo Wind sono regolarmente annotate nei relativi
registri della società.
8.1.9 Diritti di Proprietà Intellettuale
(i) La Proprietà Intellettuale include ogni proprietà intellettuale della
quale la Società e/o le Controllate hanno il possesso o altrimenti il
beneficio, e che risulta necessaria per la gestione degli affari, come
sono attualmente gestiti da ciascuna società del Gruppo Wind;
(ii) per conoscenza del Venditore e di Enel, l’uso della Proprietà
Intellettuale non infrange, né costituisce un’appropriazione indebita,
o diversamente viola i diritti di qualsiasi parte, sotto nessun aspetto
sostanziale;
(iii) tutta la Proprietà Intellettuale materiale posseduta dal Gruppo
Wind è pienamente cedibile da ciascuna società del Gruppo Wind e
può essere utilizzata dalla stessa senza il pagamento di alcun diritto
di licenza materiale;
(iv) tutti i marchi posseduti dal Gruppo Wind elencati nella Proprietà
Intellettuale, sono stati regolarmente registrati, oppure la
registrazione è stata regolarmente richiesta, tranne quanto detto nel
Prospetto 8.1.9 (iv) qui allegato;
(v) non esistono procedimenti pendenti che si riferiscano a Proprietà
Intellettuale detenuta dal Gruppo Wind.
FabioGalletti
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31-08-05, 15:25
FabioGalletti
#10
8.1.10 Crediti
Member
Eccetto quanto detto nel Prospetto 8.1,10, i crediti di ciascuna
società del Gruppo Wind derivanti da transazioni commerciali che
trovano corrispondenza nel Bilancio Consolidato, sono reali e liberi
da qualsiasi Gravame.
Data ingresso: Jul 2002
Messaggi: 11.584
Livello Popolarità: 23841982
Gli accantonamenti allocati nel fondo svalutazione crediti della
Società sono, nell'insieme, sufficienti a coprire qualsiasi mancato
incasso o credito inesigibile e non esistono crediti che non siano
recuperabili da parte della Società entro 180 giorni dalla data di
relativa scadenza, ed il cui ammontare complessivo ecceda, in
qualsiasi dato momento, gli accantonamenti anzidetti.
8.1.11 Contratti Rilevanti.
(i) Nessuna parte, con la quale qualsiasi società del Gruppo Wind ha
concluso un Contratto Rilevante, ha dato avviso scritto della propria
intenzione di risolvere tale contratto.
(ii) Nessuna parte, con la quale qualsiasi società del Gruppo Wind ha
concluso un Contratto Rilevante, ha commesso alcuna significativa
violazione del contratto medesimo, eccetto quanto detto nel
Prospetto 8.1,11 (ii) qui allegato.
(iii) Le società del Gruppo Wind non hanno sostanzialmente violato
alcun Contratto Rilevante, eccetto quanto detto nel Prospetto 8.1,11
(iii) qui allegato.
8.1.12 Assicurazione
Il Prospetto 8.1.12 contiene un elenco delle polizze assicurative in
forza ed in vigore a partire dalla Data di Sottoscrizione. Nessuna
delle società del Gruppo Wind è inadempiente riguardo al
pagamento di premi relativi a tali polizze assicurative, o ha
trascurato di dare preavvisi o di presentare tempestivamente
richieste di risarcimento in forza di qualsivoglia polizza di
assicurazione. Nessun avviso è stato ricevuto da alcuna società del
Gruppo Wind, che notifichi la risoluzione di polizze assicurative.
8.1.13 Dipendenti
(i) Tutti gli attuali dipendenti del Gruppo Wind (i “Dipendenti”) sono
regolarmente iscritti nel libro paga di ciascuna società del Gruppo
Wind; nessun dipendente di società del gruppo Wind ha diritto ad
uno stipendio più elevato di quello annotato nel relativo libro paga.
(ii) Tranne quanto reso noto nel Prospetto 8.1,13 (ii) qui allegato,
tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi applicabili e dagli altri
contratti collettivi applicabili ai Dirigenti ed agli altri dipendenti delle
società del Gruppo Wind, sono stati pienamente osservati; le società
del Gruppo Wind hanno regolarmente pagato tutti i loro Dipendenti
ed i pagamenti posticipati dovuti ad essi sono stati regolarmente
iscritti nel Bilancio Consolidato.
(iii) Fatta eccezione per il direttore generale e salvo quanto reso
noto nel Prospetto 8.1.13 (iii) qui allegato, nessuna società del
Gruppo Wind ha in atto piani di investimento pensionistici, progetti
di gratifiche, accordi di compartecipazione agli utili, che siano
riferibili ai propri Dipendenti.
(iv) Fatta eccezione per il direttore generale e salvo quanto reso
noto nel Prospetto 8.1.13 (iv) qui allegato, nessun piano di opzione
azionaria o piano di incentivi che conceda il diritto di sottoscrivere o
acquisire azioni o strumenti finanziari emessi dalle società del
Gruppo Wind, è disponibile in favore di alcun Dipendente, dirigente o
amministratore delle società del Gruppo Wind.
(v) Tranne quanto reso noto nel Prospetto 8.1.13 (v) qui allegato,
tutte le società del Gruppo Wind hanno effettuato tutte le
registrazioni ed intrapreso tutte le azioni necessarie da eseguire od
intraprendere, in conformità alle leggi e regolamenti applicabili alla
sicurezza sociale, lavoro e welfare, riguardanti ciascun Dipendente.
Tutti gli oneri di sicurezza sociale e welfare dovuti in virtù dei relativi
accordi con i dipendenti, sono stati interamente assolti oppure, nella
misura in cui non sono stati pagati al 31 Dicembre 2004, sono stati
regolarmente accantonati nel Bilancio Consolidato.
(vi) Tranne quanto reso noto nel Prospetto 8.1.13 (vi) qui allegato,
nessuna pensione volontaria, né alcun beneficio sociale volontario
delle società del Gruppo Wind, inclusi gli accordi o gli obblighi nei
confronti di Dipendenti o dirigenti, è in vigore ed è vincolante verso
alcuna società del Gruppo Wind.
8.1.14 Agenti
Tranne quanto detto al Prospetto 8.1.14 qui allegato, per quanto a
conoscenza del Venditore e di Enel, gli obblighi di ciascuna società
del Gruppo Wind derivanti da qualsiasi mandato di agenzia elencato
nel Prospetto 8.1.14 qui allegato, sono stati adempiuti dalla società
interessata sotto tutti gli aspetti sostanziali, e nessun avviso scritto
della risoluzione di detti accordi per violazione attribuibile a qualsiasi
società del Gruppo Wind, è stata presentato o notificato mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel periodo
compreso tra il 31 Marzo 2004 ed il 31 Marzo 2005, dai relativi
agenti. Tutti i pagamenti dovuti per la previdenza e la sicurezza
sociale dalla relativa società del gruppo Wind (riguardo a qualsiasi
mandato di agenzia), sono stati regolarmente effettuati o
accantonati nel Bilancio Consolidato.
8.1.15 Tasse ed altre spese
(i) Tranne quanto detto al Prospetto 8.1.15 (i) qui allegato, ciascuna
società del Gruppo Wind ha regolarmente e tempestivamente
registrato tutti i Rimborsi Fiscali dei quali era obbligatoria la
registrazione, tenendo in conto qualsiasi dilazione dei termini
concessa o ottenuta al riguardo.
(ii) Tranne quanto reso noto nel Prospetto 8.1.15 (ii) qui allegato,
tutti i rimborsi fiscali sono corretti e completi sotto tutti i punti di
vista sostanziali. Tutte le Tasse dovute da ciascuna società del
Gruppo Wind sono state regolarmente e tempestivamente pagate o
accantonate nel Bilancio Consolidato, tenendo in conto qualsiasi
dilazione dei termini di registrazione concessa o ottenuta.
(iii) Tranne quanto detto al Prospetto 8.1.15 (iii) qui allegato,
nessun mancato pagamento di importi di Tasse è stato dichiarato o
accertato (per iscritto) dalle autorità competenti, né è tuttora
pendente, contro alcuna società del Gruppo Wind.
(iv) Tranne quanto detto al Prospetto 8.1.15 (iv) qui allegato,
nessuna Sanatoria (come definita di seguito) relativa a questioni
Fiscali è stata definita da alcuna società del Gruppo Wind.
8.1.16 Liti e altre Controversie - Accertamenti
Il Prospetto 8.1.16 contiene un elenco completo di tutte le
controversie di qualsivoglia genere, alle quali sono interessate le
società del Gruppo Wind a partire dalla Data di Sottoscrizione. Per
quanto concerne tutte le azioni legali, i procedimenti amministrativi,
gli arbitrati o altri procedimenti legali pendenti contro le società del
Gruppo Wind, sono stati accantonati, in conformità ai Principi
Contabili, importi a fronte nel relativo Bilancio Consolidato per il
periodo di riferimento. Eccetto quanto esposto nel Prospetto 8.1.16
bis, nessun ricorso o causa è stato minacciato a mezzo lettera
raccomandata con richiesta di avviso di ricevimento, nel periodo
compreso tra il 31 Marzo 2004 ed il 31 Marzo 2005, che possa
risolversi in un onere superiore alla somma di Euro 200.000.
Nessuna delle liti pendenti impedisce, alla Data di Sottoscrizione, ad
alcuna società del Gruppo Wind di condurre i propri affari con le
attuali modalità.
8.1.17 Transazioni intergruppo
Eccetto quanto esposto nel Prospetto 8.1.17, tutti gli accordi e le
transazioni con le parti correlate, (come definite nello IAS 24) sono
stati conclusi, adempiuti, pagati o ricevuti al valore regolare delle
condizioni di mercato, ed in cambio di servizi effettivamente forniti o
ricevuti nel migliore interesse del Gruppo Wind.
8.1.18 Assenza di modifiche dal 1 gennaio 2005
Tranne quanto reso noto e/o stabilito nel presente Contratto, dal 1
gennaio 2005 e fino alla Data di Sottoscrizione ciascuna società del
Gruppo Wind ha svolto i propri rispettivi affari in maniera regolare.
Eccetto quanto esposto nel Prospetto 8.1,18 qui allegato, a partire
dal 1 gennaio 2005 alla Data di Sottoscrizione, non si è verificato né
è sorto, riguardo a ciascuna società del Gruppo Wind:
(i) alcun Evento Fortemente Pregiudizievole;
(ii) alcun evento o perdita straordinaria subita o alcuna rinuncia a
qualsiasi debito, richiesta, diritto relativo a qualsiasi contratto che
sia rilevante per gli affari della società;
(iii) alcuna vendita, assegnazione, trasferimento, pegno, locazione o
altra disposizione di singole attività fisse con un valore di libro
superiore a €200. 000;
(iv) alcun incremento superiore al 5% del livello degli stipendi
(incluse le gratifiche) pagabili a ciascun dipendente o l’incremento
dei tassi di crescita di tali stipendi, eccetto quelli previsti dalle leggi,
regolamenti ed accordi applicabili;
(v) alcuna assunzione di dirigenti con uno stipendio lordo annuo
(incluse le gratifiche) superiore a Euro 300.000 R.A.L.;
(vi) alcun cambiamento dei metodi, principi o pratiche di contabilità;
(vii) alcuna distribuzione di dividendi, acconti di dividendi e/o di
riserve disponibili o di qualsivoglia genere; oppure
(viii) alcun riacquisto di azioni di qualsiasi società del Gruppo Wind,
oppure altre iniziative rivolte al riacquisto di azioni di qualunque di
tali società.
8.1.19 Ambiente
In relazione a questioni ambientali, la Società ha ottenuto la
certificazione ISO 14001 per ciascun anno dal 2000 al 2004. Per
quanto a conoscenza di Enel e del Venditore, nessun controllo o
revisione eseguito dalla Società ha evidenziato elementi che
potrebbero impedire il rinnovo di tale certificazione.
Tranne quanto detto al Prospetto 8.1.19 qui allegato, per quanto a
conoscenza del Venditore e di Enel, nessuna società del Gruppo
Wind ha ricevuto dalle autorità competenti alcuna notifica scritta di
violazione di leggi o regolamenti ambientali applicabili.
8.1.20 Tecnologia dell’Informazione
Il sistema IT è adeguato alla conduzione degli affari della Società
secondo le attuali modalità.
Il Venditore dichiara che, durante il periodo di 12 mesi antecedente
la Data di Sottoscrizione, nessuna interruzione dell’attività della
Società è stata causata da malfunzionamento del sistema IT, che
non sia stato possibile riparare secondo le procedure della Società.
8.1.21 Servitù di passaggio
Ai fini della presente Sezione, per “Rete Dorsale” si intende
l’infrastruttura del trasporto dorsale in fibra ottica composta di uno
strato fisico costituito da cavi di fibra ottica, siti tecnici e i condotti
utilizzati per connettere i differenti nodi (scambi fixed switching,
MSC, PoP.) della rete di telecomunicazioni a livello nazionale.
Ai fini della presente Sezione, per “Infrastruttura di Trasporto ad
Accesso Fisso” s’intende l’infrastruttura di trasporto ad accesso fisso,
realizzata in aree locali (soprattutto nelle principali città) composta
dallo strato fisico costituito da condotti, cavi di fibra ottica e siti
tecnici. Essa è utilizzata per connettere tra loro i diversi nodi di
telecomunicazione (scambi fixed switching, MSC, BSC, PoP, PoI, siti
LLU) installati in un’area locale, per convogliare il flusso di traffico
verso la Rete Dorsale e viceversa, nonché per connettere i clienti.
(i) Il Gruppo Wind ha il diritto di utilizzo o la piena e valida
proprietà, secondo le circostanze, della Rete Dorsale.
(ii) Gli accordi conclusi dalle società del Gruppo Wind per l’uso della
rete dorsale, come qui descritti, sono quelli elencati nel Prospetto
8.1.21 (i) (Accordi della Rete). Gli Accordi della Rete hanno piena
forza e vigore.
(iii) Gli accordi conclusi per l’installazione, manutenzione e gestione
della rete, riguardanti le società del Gruppo Wind ed aventi un
valore annuo superiore ad 1 milione di Euro, sono elencati nel
Prospetto 8.1.21(ii) qui allegato (gli "Accordi di Manutenzione”) e
sono stati regolarmente stipulati.
(iv) Gli Accordi di Manutenzione hanno piena forza e vigore, e non si
è verificata nessuna sostanziale violazione che potrebbe dare alle
altre parti il diritto di risoluzione, tranne quanto esposto nel
Prospetto 8.1.21 (iii).
(v) Quanto alle infrastrutture collocate nelle strade, autostrade, viali
o simili, che rientrano nella competenza di ANAS, le società del
gruppo Wind non hanno concluso alcun accordo che prevede (i) il
pagamento di royalties in favore di ANAS o di terzi, oppure (ii)
l’assunzione di obblighi più gravosi di quelli solitamente richiesti
dalle pubbliche autorità per la concessione delle servitù di
passaggio.
(vi) Tranne quanto reso noto nel Prospetto 8.1,21 (v) qui allegato,
nessuna richiesta di terzi è stata ricevuta dalle società del Gruppo
Wind in relazione all’uso della Rete Dorsale.
(vii) Wind ha valido e giusto titolo in relazione alla Infrastruttura di
Trasporto ad Accesso Fisso.
8.1.22 Commercio Equo e concorrenza
Tranne quanto detto al Prospetto 8.1.22 qui allegato, nessun
accordo, pratica o intesa perfezionato dalle società del Gruppo Wind
o del quale le società del Gruppo Wind siano o siano state parti
contraenti:
(a) è o è stato oggetto di accertamento, reclamo, indagine o
procedimento in relazione agli Articoli 81 o 82 del Patto; oppure
(b) è stato comunicato negli ultimi sei mesi alla Commissione
Europea e/o alla Autorità di Sorveglianza dell’EFTA.
Le società del Gruppo Wind non hanno assunto nei confronti delle
Autorità per la concorrenza impegni o obblighi vincolanti per il
gruppo, o che costituiscono sottomissione, inadempienza o
violazione verso promesse, impegni o articoli, azioni, decisioni,
direttive, regolamenti, ordini o altri obblighi relativi ad argomenti
menzionati nel presente paragrafo, a loro volta vincolanti per il
gruppo.
8.1.23 Riservatezza
Le società del Gruppo Wind sono in regola, sotto tutti gli aspetti
rilevanti, con le leggi e i regolamenti relativi alla riservatezza dei
dati (p.e. legge 675/1996, 196/2003 e successivi emendamenti e
relativi decreti di attuazione).
8.1.24 Commercio
(i) Il numero totale di schede SIM, nella prima settimana di Marzo,
non era inferiore a 11.900.000;
(ii) il numero totale di Utenti di Linea Fissa, vale a dire il numero
complessivo
di
Clienti
diretti
ed
indiretti
(PreSelezione
dell’Operatore) più i Clienti chiamanti con Selezione dell’Operatore
su base mensile, a partire dal Febbraio 2005, non era inferiore a
2.343.000;
(iii) il numero di Registrazioni Internet, vale a dire le registrazioni
definite nel Database del Portale (Libero ad altri portali minori) ed
aventi la possibilità di utilizzare i servizi del Portale, p.e. la posta, a
partire dal 31 Dicembre 2004, non era inferiore a 17.000.000;
(iv) il numero di clienti paganti la connessione, vale a dire il numero
complessivo di clienti della Banda Larga ed il numero complessivo di
clienti della Banda Stretta su base mensile, a partire dal Febbraio
2005 era non inferiore a 2.842.000.
9. DICHIARAZIONI E GARANZIE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE, DI
APRIL HOLDING E DI OS HOLDING
L’ Acquirente, April holding ed OS Holding rendono al Venditore le
seguenti dichiarazioni e garanzie, e riconoscono che esse sono
corrette e veritiere alla Data di Sottoscrizione, e che saranno
corrette e veritiere alla Data di Chiusura.
(i) L’Acquirente, April Holding ed OS Holding hanno pieno potere ed
autorità collegiale per firmare ed eseguire il Contratto e ciascun altro
documento o strumento realizzato in relazione al presente atto,
nonché per concludere le operazioni in esso previste.
(ii) Il Contratto costituisce un’obbligazione legalmente valida e
vincolante per l’Acquirente, April holding ed OS Holding, e la
conclusione
del
Contratto
e/o
l’adempimento,
da
parte
dell’Acquirente, April Holding ed OS Holding, dei relativi obblighi in
forza del presente atto non è in conflitto con i documenti costitutivi
delle stesse, né con accordi ai quali l’Acquirente, April Holding ed OS
Holding, o le loro attività, siano vincolati, né con leggi o regolamenti
applicabili al Venditore, a Holding e ad OS Holding.
(iii) L’Acquirente, April Holding ed OS Holding, potranno concludere
il Contratto e completare le operazioni in esso previste non appena
avranno ottenuto l’approvazione dai propri organi sociali competenti,
e senza la necessità di ottenere il preventivo assenso,
l’autorizzazione, o l’approvazione da parte di terzi o delle pubbliche
autorità, tranne che per il benestare dell’Autorità Antitrust e o di
qualsiasi altro organismo governativo, esposto nella Sezione 4.1 di
cui sopra.
(iv) La sottoscrizione e l’esecuzione del presente Contratto ed il
completamento delle operazioni ivi previste, non saranno in
conflitto, né avranno come conseguenza la violazione, o
costituiranno un’inadempienza o daranno luogo ad un diritto di
risoluzione, estinzione o scioglimento anticipato, rispetto all’ Atto
Costitutivo o allo Statuto dell’Acquirente, di April Holding e di OS
Holding o alle autorizzazioni e licenze necessarie per svolgere gli
affari secondo le attuali modalità, o agli accordi o atti ai quali
l’Acquirente, April Holding, ed OS Holding siano vincolati. Inoltre,
essi non violeranno sentenze, ordini, ingiunzioni, arbitrati, decreti,
leggi o regolamenti applicabili all’Acquirente, April Holding ed OS
Holding.
(v) Luxco. Newco, Pikco e Bidco sono società di nuova costituzione o
inattive, che sino alla Chiusura non dovranno aver operato e non
dovranno essersi esposte ad alcun indebitamento o qualsivoglia
passività.
(vi) Tranne per quanto previsto nel presente Contratto e per i
Gravami concessi in favore di Banca IMI in relazione alla transazione
qui presente, i GDR contemplati nel presente Contratto sono liberi
ed esenti da qualsiasi Gravame e possono essere validamente dati in
apporto come qui previsto.
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31-08-05, 15: 26
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#11
10. RISARCIMENTO PER VIOLAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
E GARANZIE DA PARTE DI ENEL E DEL VENDITORE
10.1 Obblighi di Pagamento.
Data ingresso: Jul 2002
Messaggi: 11.584
Livello Popolarità: 23841982
Conformemente a quanto previsto alla Sezione 10.3, Enel ed il
Venditore, congiuntamente e separatamente , pagheranno alla
Società le seguenti somme:
(i) ogni ed eventuale passività di ciascuna società del Gruppo Wind
di qualsiasi genere, sia essa passività assoluta, o rateo e risconto
passivo, o sopravvenienza passiva o altro, esistente alla data del 31
Dicembre 2004 o derivante direttamente da atti, omissioni o
transazioni di ciascuna società del gruppo Wind, o, rispettivamente,
da circostanze verificatesi, registrate o esistenti prima del 31
dicembre 2004 che non abbiano corrispondenza nel Bilancio
Consolidato;
(ii) ogni e qualsiasi insussistenza dell’attivo di ciascuna società del
Gruppo Wind che abbia corrispondenza nel Bilancio Consolidato;
(iii) ogni e qualsiasi costo, perdita o danno verificatosi e pagato da
ciascuna società del Gruppo Wind, ogni e qualsiasi perdita, passività,
costi e spese (incluse spese legali ragionevoli) inerenti ad una
qualsiasi delle voci precedenti, che non si sarebbero verificati
qualora tutte le dichiarazioni e garanzie da parte di Enel e del
Venditore, contenute nel presente Contratto, fossero state vere,
corrette ed accurate, nella misura in cui tali costi, perdite o danni
non saranno risarciti ai sensi dei Paragrafi (i) o (ii) che precedono.
Nella misura in cui tali danni non saranno rimborsabili in conformità
ai Paragrafi da (i) a (iii) che precedono, Enel ed il Venditore
dovranno pagare congiuntamente e separatamente all’Acquirente
ogni e qualsiasi danno occorso a quest’ultimo — in misura
proporzionale alla partecipazione azionaria dell’Acquirente nella
Società — a seguito di qualsiasi violazione delle dichiarazioni e
garanzie da parte di Enel e del Venditore contenute nel presente
Contratto o fornite secondo il presente Contratto (inclusi tutti i costi
e spese ivi riportati).
10.2 Risarcimenti Esclusivi.
I risarcimenti successivi alla Chiusura previsti dalla presente Sezione
10, saranno gli unici ed esclusivi a disposizione dell’Acquirente e/o a
beneficio della Società per la violazione delle dichiarazioni e garanzie
esposte nella Sezione 8 del presente Contratto.
10.3 Esclusioni e Limitazioni.
(a) La responsabilità di Enel e/o del Venditore prevista dal presente
Contratto dovrà essere soggetta alle seguenti restrizioni e
limitazioni:
(i) Enel e/o il Venditore non saranno responsabili verso l’Acquirente
e/o le società del gruppo Wind:
(1) se la somma dovuta in relazione a qualsiasi singolo avvenimento
che dia origine alla responsabilità notificata al Venditore ai sensi
della Sottosezione 10.5(a), ammonta a meno di Euro 50.000
(cinquantamila), e a condizione che una serie di avvenimenti ripetuti
dello stesso tipo o genere siano considerati come un unico evento;
(2) sino a che il totale di tutte le somme, che sarebbero altrimenti
dovute secondo quanto qui previsto in relazione a qualsiasi evento
che dia origine alla responsabilità di Enel e/o del Venditore, non
ecceda Euro 15.000.000 (quindici milioni), con l’avvertenza che,
qualora tale limite fosse superato, l’Acquirente avrà diritto a
recuperare solo la parte eccedente Euro 15.000.000 (quindici
milioni);
(3) per le passività, le insussistenze dell’attivo ed i costi, le perdite o
i danni risultanti da quanto esposto nella Sezione 8 di cui sopra,
inclusi i relativi Prospetti;
(ii) La responsabilità di Enel e/o del Venditore secondo il presente
Contratto dovrà essere limitata ad un importo totale massimo di
Euro 750.000.000 (settecentocinquantamilioni).
(iii) Qualsiasi somma dovuta da Enel e/o dal Venditore secondo il
presente Contratto dovrà essere ridotta di un importo
corrispondente a:
(1) qualsiasi sopravvenienza passiva o accantonamento registrato
nel Bilancio Consolidato in relazione all’evento che ha causato la
violazione della dichiarazione e della garanzia, ed in conseguenza
del quale viene richiesto il pagamento del risarcimento; resta inteso
che, qualora (i) l’ammontare di qualsiasi ammortamento,
accantonamento, o riserva presente nel Bilancio Consolidato sia
dichiarato in eccesso rispetto al motivo per il quale tale
ammortamento, accantonamento o riserva erano stati costituiti, e
(ii) qualsiasi sopravvenienza attiva e qualsiasi minusvalenza si
verifichi nelle passività della Società e/o delle Controllate nei
confronti dei valori registrati nel Bilancio Consolidato, tale importo
eccedente sarà usato per incrementare la soglia di Euro 15.000.000
(quindici milioni) esposta nella Sezione 10.3 lettera (a)sub (i)(2) del
presente Contratto.
(2) i pagamenti ricevuti da qualsiasi società del gruppo Wind in forza
di assicurazioni o contratti analoghi o accordi di risarcimento, o
obblighi, dei quali qualsiasi società del gruppo Wind sia beneficiaria,
in relazione al caso che ha causato la violazione della dichiarazione e
della garanzia per la quale viene richiesto il pagamento del
risarcimento.
(iv) In nessun caso Enel ed il Venditore saranno responsabili nei
confronti dell’Acquirente e/o delle società del gruppo Wind in
relazione a:
(1) violazioni reali o presunte delle dichiarazioni e delle garanzie
contenute nel presente Contratto (diverse dalle dichiarazioni e dalle
garanzie concernenti il diritto a qualsiasi proprietà — inclusa
l’assenza di vincoli e gravami relativi, tasse, previdenza sociale,
questioni ambientali e questioni di sanità e sicurezza) che siano
notificate al Venditore trascorsi 18 (diciotto) mesi dalla Data di
Chiusura;
(2) violazioni reali o presunte delle dichiarazioni e delle questioni
ambientali e questioni di sanità e sicurezza, contenute nel presente
Contratto che siano notificate ad Enel e/o al Venditore trascorsi 24
(ventiquattro) mesi dalla Data di Chiusura; oppure
(3) violazioni vere o presunte delle dichiarazioni e delle garanzie
concernenti Tasse, sicurezza sociale o impiego contenute nel
presente Contratto, che siano notificate ad Enel e/o al Venditore
oltre i 20 giorni previsti per le richieste da parte delle autorità
competenti o di altre parti interessate riguardo alle questioni trattate
da tali dichiarazioni e garanzie, trascorsi i quali tali richieste sono
definitivamente vietate dalla legge sulla prescrizione ad esse
applicabili,
a condizione tuttavia che i limiti di tempo previsti dal presente
Paragrafo lettera (a)sub (iv) in relazione a qualsiasi violazione reale
o presunta delle dichiarazioni e delle garanzie qui riferite al
Venditore, non limitino la possibilità di un tempestivo preavviso al
Venditore, del genere riferito nella Sottosezione 10.5 lettera(a).
(v) Laddove l’Acquirente o qualsiasi società del gruppo Wind abbia in
qualsiasi momento il diritto di recuperare, presso terzi, somme in
relazione a perdite o a questioni che abbiano dato origine ad una
richiesta di risarcimento contro il Venditore e/o Enel in forza di altre
clausole del presente Contratto, l’Acquirente dovrà intraprendere, e
farà in modo che la Società oppure la relativa Controllata
intraprenda, tutti i passi necessari per far rispettare tale procedura
di recupero, prima di agire nei confronti del Venditore e/o di Enel
(oltre a notificare al Venditore la richiesta in accordo con la Sezione
10.3 lettera (a) sub (iv). Qualora il Venditore o la Società o la
relativa Controllata recuperi somme da terzi, la somma richiesta al
Venditore e/o ad Enel dovrà essere ridotta di un importo pari alle
somme recuperate, meno tutte le ragionevoli spese sostenute
dall’Acquirente o dalla Società oppure dalla relativa Controllata, nel
recupero di dette somme presso terzi.
(vi) Qualora il Venditore e/o Enel debba pagare in qualsiasi
momento all’Acquirente e/o alle società del gruppo Wind una somma
in seguito ad una richiesta di risarcimento in forza delle clausole del
presente Contratto, e l’Acquirente o chiunque delle Società
successivamente acquisisca il diritto al recupero, nei confronti di
terzi, di somme in relazione a questioni che abbiano dato origine a
tale richiesta, l’Acquirente: (i) farà e dovrà fare in modo che la
Società o la relativa Controllata facciano tutti i passi necessari per
esigere tale recupero; e (ii) rimborserà immediatamente al
Venditore e/o ad Enel un importo pari a quello pagato dal Venditore
e/o da Enel all’Acquirente o a qualsiasi Società, che non superi la
somma recuperata presso terzi, dedotte tutte le ragionevoli spese
sostenute dall’Acquirente o da qualsiasi Società nel recupero di tale
somma presso terzi.
(vii) Nessuna richiesta di rimborso potrà essere fatta nei confronti
del Venditore e/o di Enel fintanto che essa derivi da:
(a) aumenti delle aliquote fiscali o modifiche delle leggi o delle
regolamenti o modifiche delle pratiche o dei principi di contabilità,
essendo tali aumenti, prelievi o modifiche, eseguiti in questi casi
dopo la data del presente Contratto; (b) differenze tra i Principi di
Contabilità e le basi, i metodi o la politica contabile usata
dall’Acquirente, la Società e/o le Controllate; oppure (c) modifiche,
successive alla Chiusura, delle basi, dei metodi o della politica
contabile usata dalla Società e/o dalle Controllate.
(b) Alle dichiarazioni e garanzie concernenti la piena proprietà delle
Azioni, l’assenza di Gravami sulle Azioni ed il diritto del Venditore di
trasferire le Azioni all’Acquirente, non sarà applicabile, nel presente
Contratto ed in particolare nella Sezione 10.3 lettera (a) senza alcun
limite nonostante ogni qui contraria previsione, alcun elemento o
limitazione al diritto di risarcimento dell’ Acquirente.
(c) Nel caso che, durante il periodo compreso tra la Data di Chiusura
e la data in cui la responsabilità di Enel e del Venditore prevista dal
presente Contratto cesserà ai sensi del Paragrafo (a) sub (iv) che
precede, in Italia sia emanata una legge, regolamento, ordine o
decreto ( al riguardo indicati di seguito come “Sanatoria”) avente
come effetto il diritto di definire, in tutto o in parte, questioni
riguardanti società del gruppo Wind tutelate dal qui previsto
risarcimento di Enel o del Venditore, si applicheranno le seguenti
disposizioni:
(i) Enel ed il Venditore avranno il diritto di notificare all’Acquirente la
loro richiesta affinché qualunque società del Gruppo Wind si a della
Sanatoria;
(ii) l’Acquirente avrà il diritto di determinare, a propria esclusiva
discrezione (senza tener conto di alcuna richiesta di Enel e del
Venditore ai sensi del Paragrafo (i) che precede), se tale o tali
società del Gruppo Wind dovranno avvalersi o meno della Sanatoria;
(iii) qualora l’Acquirente decida di procedere con un Sanatoria senza
il preventivo accordo o richiesta di Enel o del Venditore, tutti i costi e
spese di tale Sanatoria saranno divisi tra le Parti nella proporzione
da determinare per mezzo di accordo reciproco o, in mancanza di
tale accordo, da determinare ai sensi dell’articolo 1349 del Codice
Civile Italiano, con un arbitro che sarà nominato congiuntamente
dalle Parti stesse oppure, in assenza di un accordo tra le Parti entro
20 Giorni Lavorativi, dal Presidente del Tribunale di Roma;
(iv) qualora l’Acquirente decida di procedere con una Sanatoria
d’accordo con Enel o con il Venditore o in seguito alla richiesta di
Enel e del Venditore qui prevista, tutti i costi e le spese della
Sanatoria saranno sopportati da Enel e dal Venditore;
(v) qualora l’Acquirente decida di non procedere con una Sanatoria,
nonostante la richiesta di Enel e del Venditore ai sensi del Paragrafo
(i) che precede, esso Acquirente sarà libero di agire in tal modo.
Tuttavia la responsabilità di Enel e del Venditore prevista dalla
Sezione 10.1 riguardo alla questione che costituisce l’oggetto di tale
Sanatoria, sarà limitata all’importo che sarebbe stato pagato dal
Venditore ai sensi del Paragrafo (iv) che precede, nel caso che
l’Acquirente avesse scelto di procedere con la Sanatoria in accordo
con la richiesta del Venditore.
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31-08-05, 15:28
#12
FabioGalletti
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10.4 Interessi. Su qualsiasi somma da pagare ai sensi della presente
Sezione 10, Enel ed il Venditore dovranno corrispondere (senza
necessità di preventivo avviso o richiesta) gli interessi al Tasso
Concordato per il periodo compreso, inizialmente tra la data in cui la
richiesta di pagamento di risarcimento qui prevista viene fatta per
iscritto dall’Acquirente in forza della Sezione 10.5 lettera (a), ed il
decimo (10°) Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della
richiesta da parte del Venditore, e la data di effettiva ricezione del
pagamento da parte dell'Acquirente, ad un tasso annuo pari a tre
(3) punti percentuali oltre il Tasso Concordato ; quanto precede a
condizione che, qualora sia iniziata l’operazione di pagamento delle
somme in linea capitale in relazione alla quale sono dovuti gli
interessi ai sensi della presente Sezione 10.4 nonostante ogni qui
contraria previsione, tali interessi saranno capitalizzati al Tasso
concordato, per il periodo compreso tra la data in cui la richiesta di
pagamento qui sopra indicata verrà fatta dall’Acquirente ad Enel ed
al Venditore, e la data in cui un lodo arbitrale verrà emesso e
comunicato alle Parti.
10.5 Gestione delle Richieste. Qualora si verifichi qualsiasi evento
che possa dare origine, secondo il presente Contratto, ad una
responsabilità di Enel e del Venditore per le garanzie o dichiarazioni
qui contenute, si applicheranno le seguenti disposizioni :
(a) senza pregiudizio per quanto previsto dalla Sezione 10.3 lettera
(a) sub (iv), l’Acquirente darà pronto preavviso scritto ad Enel ed al
Venditore di qualsiasi evento del genere e fornirà tutti i conseguenti
particolari ragionevoli , a condizione che qualsiasi ritardo nella
comunicazione di tale avviso non sollevi Enel ed il Venditore dai loro
obblighi previsti dal presente Contratto, tranne che nella misura dei
danni effettivamente subiti da Enel e dal Venditore in conseguenza
di tale ritardo o, diversamente, in relazione ad un aumento dei danni
subìti dalla Società attribuibili a tale ritardo.
(b) Enel ed il Venditore avranno il diritto, nella massima misura
consentita dalla legge, di partecipare e di unirsi a proprie spese, per
mezzo di legale o legali di fiducia, nella difesa contro qualsiasi
ricorso, azione, causa o procedimento sostenuto o avviato contro
qualsiasi società del Gruppo Wind e/o l’Acquirente, che costituisca
oggetto di notifica al Venditore e/o ad Enel secondo il Paragrafo (a)
che precede.
(c) L’Acquirente dovrà tutelare in modo appropriato e diligente e,
quando possibile, dovrà collaborare ragionevolmente per fare in
modo che ciascuna società del Gruppo Wind possa tutelare, in modo
appropriato e diligente, ricorsi, azioni o procedimenti di terzi, del
genere riferito al Paragrafo (b) che precede.
(d) L’Acquirente non definirà o accetterà ricorsi, azioni, o
procedimenti del genere riferito al Paragrafo (b) che precede, né
presterà tacito assenso ad essi o tantomeno secondo le circostanze,
a richieste, giudizi, sentenze o ordini che siano oggetto di notifica al
Venditore e/o ad Enel del genere riferito al Paragrafo (a) che
precede o che siano derivati, secondo le circostanze, da tali ricorsi,
azioni, cause o procedimenti. Inoltre, l’Acquirente non consentirà
(fintanto che sarà in grado) a nessuna società del gruppo Wind di
agire in tal modo, senza il preventivo assenso scritto del Venditore e
di Enel; tale assenso non sarà rifiutato senza ragionevole e legittima
giustificazione e si riterrà concesso, nel caso che non sia negato per
iscritto (assieme a giustificazioni di supporto) non oltre dieci (10)
Giorni Lavorativi successivi alla ricezione, da parte di Enel o del
Venditore, di richiesta scritta dell’Acquirente al riguardo.
(e) Qualora ad una società del Gruppo Wind o all’Acquirente sia fatta
l'offerta di una ditta per definire qualsiasi questione che abbia dato
origine alla responsabilità di Enel e/o del Venditore in base al
presente Articolo 10, ed Enel e/o il Venditore, ma non l’Acquirente,
siano disposti ad accettarla, l’Acquirente e/o la Società o la relativa
Controllata (secondo le circostanze) non saranno liberi né di
concludere alcun accordo del genere né di avviare o continuare una
causa, a proprie spese, e la responsabilità di Enel e/o del Venditore
prevista dalla Sezione 10.1 per il relativo ricorso, sarà limitata
all’ammontare della transazione proposta per il ricorso individuale.
11. DICHIARAZIONI E GARANZIE DI ENEL E DEL
VENDITORE IN RELAZIONE A TELLAS E RISARCIMENTI
11.1. Bilancio d'Esercizio
Eccetto quanto esposto nel Prospetto 11.1, il bilancio 2004 di Tellas
SA (“Bilancio d’Esercizio di Tellas”) fornisce una visione veritiera ed
equa della posizione finanziaria e dei risultati delle operazioni di
Tellas SA al 31 Dicembre 2004,per l’anno concluso a tale data.
11.2 Assenza di modifiche dal 1 gennaio 2005
Dal 1 gennaio 2005 e sino alla Data di Esecuzione, Tellas SA ha
condotto i propri affari in modo regolare.
Dal 1 gennaio 2005 e sino alla Data di Esecuzione, in riferimento a
Tellas SA non si è verificato o è sorto:
(i) alcun evento straordinario o alcuna perdita straordinaria o alcuna
rinuncia a debiti, richieste, diritti relativi a qualsiasi contratto che
siano risultati determinanti per i suoi affari;
(ii) alcuna vendita, assegnazione, trasferimento, pegno, locazione o
altra sistemazione di una parte sostanziale delle attività;
(iii) alcuna assunzione di dirigente, che abbia uno stipendio annuo
lordo superiore a Euro 200.000;
(iv) alcuna modifica dei metodi, principi o pratiche di contabilità.
11.3 Risarcimento per violazione della dichiarazione di Enel e del
Venditore previsto dalle Sezioni 11.1 e 11.2
Enel ed il Venditore pagheranno, congiuntamente o separatamente,
tutti i danni subiti dall’Acquirente – in misura proporzionale alla sua
partecipazione azionaria in Tellas SA — a seguito di violazioni delle
dichiarazioni e garanzie da parte di Enel e del Venditore contenute
nella presente Sezione 11, ad eccezione delle passività,
insussistenze dell’attivo e costi, perdite o danni risultanti da quanto
reso noto nella Sezione 11 di cui sopra inclusi i relativi Prospetti.
Le disposizioni messe in evidenza dalle Sezioni da 10.2 a 10.5 si
applicheranno mutatis mutandis al diritto di indennizzo di Wind PPC
Holding NV, per le violazioni delle dichiarazioni e delle garanzie
previste dalle Sezioni 11.1 e 11.2, con la sola eccezione delle
disposizioni delle Sezioni 10.3 lettera (a) (i) e 10.3 lettera (a) (ii). La
soglia prevista dalla Sezione 10.3 lettera (a) (iii) sarà ritenuta pari
ad Euro 500.000.
La responsabilità di Enel e/o del Venditore secondo la presente
Sezione 11 sarà soggetta alle seguenti restrizioni e limitazioni:
(i) Enel ed il Venditore non saranno responsabili verso l’Acquirente
e/o Tellas SA finché il totale di tutte le somme, che sarebbero
altrimenti dovute secondo quanto qui previsto in relazione ad eventi
che diano origine alla responsabilità di Enel e/o del Venditore, non
ecceda Euro 500.000 con l’avvertenza che, qualora tale limite sia
superato, l’Acquirente avrà diritto a recuperare solo la parte
eccedente Euro 500.000.
(ii) La responsabilità di Enel e/o del Venditore prevista dalla
presente Sezione 11 sarà limitata ad un importo totale massimo di
Euro 5.000.000 (cinque milioni).
12. ALTRI ACCORDI TRA LE PARTI
12.1 Divieto di sollecito — Riservatezza
Il Venditore ed Enel qui convengono e pattuiscono quanto segue:
(a) per il periodo di 1 (un) anno dalla Data di Chiusura, sia Enel che
il Venditore non solleciteranno né faranno sollecitare dalle proprie
Affiliate, senza il preventivo accordo scritto dell’Acquirente,
l’assunzione di Dipendenti, compresi nelle categorie dei “dirigenti” o
“quadri”, in numero superiore a 5 dirigenti (con esclusione dei ,
Dipendenti Chiave),20 quadri e 50 impiegati;
(b) per un periodo di 3 (tre) anni dalla Data di Chiusura, sia Enel
che il Venditore manterranno, e faranno mantenere segrete e
confidenziali, alle proprie Affiliate ed ai loro dirigenti ed impiegati,
tutte le informazioni in possesso di ciascuno di essi relative ad ogni
società del Gruppo Wind e ai suoi affari, tranne le informazioni che
sono o rientrano nel pubblico dominio o, diversamente, che sono
comunicate a terzi senza alcuna colpa di Enel o del Venditore o delle
loro Affiliate o dei loro dirigenti ed impiegati, o che sono rilasciate in
forza di un ordine di qualsiasi Tribunale, arbitro o altro organismo
simile.
12.2 Transizione Regolare. Per facilitare il passaggio del Gruppo
Wind al gruppo dell’Acquirente Enel continuerà , su richiesta
dell’Acquirente stesso, a fornire al Gruppo Wind i servizi di tesoreria
con le attuali modalità, per un periodo valido sino a tre mesi dalla
Data di Chiusura. Nel caso che l’Acquirente non richieda tali servizi
entro dieci giorni dalla Data di Chiusura, l’accordo di fornitura di tali
servizi di tesoreria cesserà immediatamente senza alcun costo
aggiuntivo per il Gruppo Wind.
12.3 Comunicati ed annunci alla stampa. Nessuna pubblicità, o
rilascio di annunci al pubblico riguardanti l’esistenza, la
negoziazione, la sottoscrizione o l’esecuzione del presente Contratto,
oppure nessuna delle disposizioni qui contenute, o le transazioni qui
previste o relative questioni secondarie, sarà fatta da ciascuna delle
Parti prima, alla o dopo la Data di Chiusura, senza il preventivo
assenso scritto dell’altra Parte, sia per la forma sia per il contenuto,
e tale assenso ed approvazione non saranno negati senza valido
motivo; sempreché nulla di quanto ivi, impedisca a ciascuna delle
Parti di fare dichiarazioni, o di effettuare le archiviazioni obbligatorie
richieste da leggi, regolamenti o dalla normativa di qualsiasi borsa
valori o altro organismo di controllo avente giurisdizione
sull’Acquirente o sul Venditore.
13. VARIE
13.1 Continuità. Il presente Contratto resterà in piena forza e vigore
anche dopo la Data di Chiusura riguardo a tutte le disposizioni in
esso contenute che, per la loro natura, non sono destinate ad essere
realizzate alla Chiusura, non rendendosi pertanto necessario per
nessuna Parte reiterare o, viceversa, confermare il proprio impegno
a tal riguardo.
13.2 Accordo totale. Il presente Contratto (assieme a tutti i
documenti dei quali viene richiesta, per contratto, la sottoscrizione
alle Parti Contraenti) sostituisce qualsiasi accordo, verbale o scritto
concluso tra le Parti prima della data del presente atto, con
riferimento alla vendita ed acquisto delle Azioni.
13.3 Emendamento. Nessun emendamento al presente Contratto
sarà efficace nei confronti di qualsiasi Parte del presente Contratto,
a meno che sia fatto in forma scritta e sia sottoscritto dalle Parti.
13.4 Omissioni e rinunce. L‘ incapacità di una Parte di mantenere la
stretta osservanza delle condizioni del presente Contratto in
qualsiasi circostanza, non sarà considerata una rinuncia ai diritti
previsti dal presente atto, né priverà quella Parte del diritto, da
allora in avanti, di persistere sulla stretta osservanza di quel termine
o di qualsiasi altro termine del presente Contratto.
Una rinuncia a qualsiasi termine, clausola o condizione, o ad assenso
concesso in forza del presente Contratto, sarà efficace soltanto se
comunicata in forma scritta e sottoscritta dalla Parte rinunciataria o
consenziente, e solo per gli scopi per i quali essa viene data.
13.5 Clausola di severability. L’ invalidità per qualsiasi motivo o
l’inapplicabilità di qualsiasi clausola (o sua parte) del presente
Contratto non influirà sulla validità, legalità o applicabilità delle altre
clausole del presente Contratto (o sua parte); resta convenuto ed
inteso tra le Parti che, qualora una clausola (o sua parte) sia o in
qualsiasi momento diventi in qualsiasi modo non valida, illegale o
inapplicabile, le Parti negozieranno con tutte le possibili misure legali
ed in buona fede quelle condizioni sostitutive o quelle modifiche al
presente Contratto che si rendessero necessarie per eseguire le
operazioni qui previste nel modo concordato in origine.
13.6 Cessione. Fatta eccezione per le clausole della Sezione 2.3 di
cui sopra e per le condizioni degli accordi di finanziamento
menzionati nel presente Contratto, detto Contratto sarà vincolante
ed avrà effetto per le Parti qui presenti e non potrà essere ceduto
dal Venditore o dall’Acquirente senza il preventivo assenso scritto
dell’altra Parte, salvo il diritto dell’Acquirente di cedere qualsiasi suo
credito finanziario presente e futuro esigibile nei confronti del
Venditore e/o di Enel in forza del presente Contratto, alle parti
finanziarie partecipanti, a qualsiasi titolo, alle varie operazioni di
finanziamento da eseguire con le proprie banche finanziatrici, in
relazione all’acquisizione delle azioni, ai benefici delle dichiarazioni e
garanzie ed ai diritti di indennizzo.
13.7 Costi e Spese Il Venditore e l’Acquirente sopporteranno
ciascuno i propri costi e spese, inclusi ma non limitati ai costi e
spese legali, verificatisi in relazione alla negoziazione, preparazione
e sottoscrizione del presente contratto e della transazione qui
prevista.
I Costi, spese, tasse, dazi o oneri di qualsiasi genere imposti in
relazione alla vendita ed al trasferimento delle Azioni saranno pagati
dall’Acquirente.
13.8 Avviso, comunicazioni ed elezione di domicilio. Salvo quanto
diversamente previsto in altre clausole del presente Contratto,
qualsiasi avviso, comunicazione o documento che sia stato richiesto
o del quale sia stata autorizzata la consegna in forza del presente
Contratto, sarà fatto per iscritto ed in Inglese e sarà ritenuto
debitamente e validamente spedito:
(a) nel caso di avviso inviato per posta raccomandata,
raccomandata con A.R. o posta espresso o corriere internazionale, a
ricezione dello stesso, e (b) nel caso di avviso inviato a mezzo fax,
con rapporto dell’apparecchio fax del mittente indicante la buona
riuscita della trasmissione; in ogni caso, ai seguenti indirizzi:
(i) quanto ad Enel o al Venditore:
Enel S.p.A.
viale Regina Margherita n.
00139 RomaVerdeChiaro=4 Grigio25=16
Apparecchio fax n°: +39 06 85097866
All’attenzione di: Salvatore Cardillo,capo dell’ufficio legale;
(ii) quanto all’Acquirente, a Newco, a Bidco, a Luxco, a Pikco:
Nile City towers, Cornish El Nile, Ramlet Beaulac,
Cairo,Egypt
Fax: +202 461 50 54
All’attenzione del Signor: Naguib Sawiris;
o a qualsiasi altro indirizzo, apparecchio fax o a qualsiasi altra
persona che qualsiasi Parte avrà designato per ultimo, con avviso
all’altra Parte in conformità alle condizioni della Sezione 13.8.
il Sig. Naguib Sawiris elegge domicilio, a tutti gli effetti del presente
Contratto, in Roma,Piazza SS: Apostoli 80 c/o SAE-Capital S.p.A.,
Italia.
13.9 Copie. Il presente Contratto potrà essere eseguito in qualsiasi
numero di copie, e ciascuna copia costituirà un atto originale,
tuttavia tutte le copie separate costituiranno un unico e medesimo
contratto.
13.10 Obblighi congiunti. NS riconosce ed accetta di essere
obbligato in solido — ai sensi dell’articolo 1292 del Codice Civile
Italiano - assieme all’Acquirente, Newco, Bidco, Pikco, April Holding,
OS Holding, Luxco, per tutti gli obblighi ed impegni stabiliti da parte
di ciascuna di esse nel presente Contratto.
13.11 Apposizione delle Sigle. NS sottoscrive il contratto e
conferisce delega al sig. Speroni cav. Stefano, per l’apposizione delle
sigle alle pagine precedenti ed agli Allegati.
14. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE COMPETENTE.
14.1 Legge applicabile. Il presente Contratto sarà disciplinato,
spiegato ed interpretato in conformità alle leggi italiane.
14.2 Giurisdizione competente. Ogni e qualsiasi controversia relativa
o derivante dal presente Contratto sarà sottoposta esclusivamente
alla competenza del Tribunale di Roma.
IN FEDE DI CIO’, le Parti hanno sottoscritto o fatto sottoscrivere il
presente Contratto dai loro rispettivi dirigenti o rappresentanti
debitamente autorizzati allo scopo, in Londra il 26 Maggio 2005.
Weather Investments II S.A.R.L.
/s/ Naguib Onsi Sawiris
Enel Investment Holding BV
/s/ Biagio Cinelli
Enel S.p.A.
/s/ Carlo Tamburi
Naguib Sawiris, obbligato in solido con
Bidco,Pikco,April Holding,OS Holding,Luxco.
l’Acquirente,Newco,
/s/ Naguib Onsi Sawiris
OS Holding, per gli obblighi relativi al conferimento dei GDR di OTH
in Newco ed in via temporanea ad OTH
/s/ Naguib Onsi Sawiris
OS Holding, per gli obblighi relativi al conferimento dei GDR di OTH
in Newco ed in via temporanea ad OTH
/s/ Naguib Onsi Sawiris
Weather Investments II S.A.R.L.
/s/ Alessandro Benedetti
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FabioGalletti
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#13
ENEL VENDE WIND A WEATHER
Wind viene valutata al prezzo di € 12 miliardi e 138 milioni. Enel
rimarrà partner di Sawiris con una quota del 26% nella società
finanziaria di controllo che gestirà le operazioni di Wind e di
Orascom
§ Il 62,75% di Wind sarà venduto a Weather entro questa estate,
con il trasferimento della parte residua nella prima metà del 2006.
§ Enel riceverà un corrispettivo totale in contanti di € 3 miliardi con
immediato deconsolidamento di più di € 7 miliardi dei debiti di Wind.
§ Enel otterrà una quota (26%) per un investimento di circa €2
miliardi in Weather, la società che controllerà il 100% di Wind ed il
50% più uno di Orascom.
§ Enel e Sawiris concordano sull’obiettivo di quotare in borsa
Weather.
§ Con la transazione, Enel completa il progetto lanciato tre anni fa
per concentrare il nucleo dei propri affari nell’elettricità e nel gas.
Roma,26 Maggio 2005 — Enel S.p.A. (Enel) e Weather Investments
S.A.R.L. (Weather), società controllata dall’uomo d’affari Naguib
Sawiris, hanno firmato il contratto per la vendita di Wind
Telecomunicazioni S.p.A. (Wind) a Weather. Il valore totale della
transazione è di € 12 miliardi e 138 milioni.
Il contratto prevede il trasferimento del 62,75% di Wind a Weather.
Nello stesso tempo Sawiris conferirà la quota del 50% più un’azione
in Orascom Telecom Holding (OTH), la società di telecomunicazioni
quotata a Londra ed al Cairo, a Weather.
Enel e Weather hanno altresì firmato un contratto put and call
secondo il quale, nel periodo di tempo compreso tra il 15 gennaio
2006 ed il 30 Giugno 2006, Enel potrà trasferire, e Weather potrà
acquisire da Enel la restante quota di Enel in Wind.
Una volta che la transazione sarà stata completata, Enel riceverà €3.
009 milioni in contanti ed una partecipazione azionaria del 26% in
Weather (che controllerà il 100% di Wind ed il 50% più un’azione di
Orascom), che è valutata €1. 960 milioni. Subito dopo il
trasferimento del suo 62,75% di Wind a Weather, Enel sarà in grado
di deconsolidare approssimativamente €7 miliardi nel debito di
Wind.
Paolo Scaroni, Direttore Generale di Enel ha commentato: “Con la
vendita di Wind abbiamo completato l’alienazione di tutti gli affari
non collegati alle nostre attività centrali nella elettricità e nel gas,
conformemente alla strategia annunciata tre anni fa. L’uscita delle
telecomunicazioni dalle attività del Gruppo consentirà ad Enel di
concentrare il suo sviluppo nell’energia in Italia ed all’estero.”
Il bilancio consolidato di Wind per il 2004 approvato dall’Assemblea
degli Azionisti il 24 Marzo 2005 mostra ricavi per €4. 714 milioni,
con un incremento del 7.6% rispetto ai €4. 383 milioni dichiarati nel
2003, un MARGINE OPERATIVO LORDO DI €1. 554 milioni, con un
incremento del 53,8% rispetto ai €1. 010 milioni del 2003, ed un
RISULTATO OPERATIVO di €41 milioni raffrontato al risultato
negativo di €384 milioni registrati l’anno precedente.
Il contratto getterà inoltre le basi per una più stretta cooperazione
tra Wind ed Orascom, mirando ad un sostanziale incremento dei
ricavi e dei margini di profitto. Più in dettaglio, le due società
mireranno ad espandere la loro quota di mercato nel traffico delle
telecomunicazioni verso e dall’Europa, il bacino del Mediterraneo e
tutti gli altri paesi nei quali Orascom ha ed avrà un ruolo chiave. Per
di più, il coordinamento tra le due società creerà una massa critica
in grado di produrre notevoli risparmi, specialmente negli acquisti
(p.e. microtelefoni) e spese in conto capitale.
La transazione avrà luogo sulle seguenti basi finanziarie.
Alla prima chiusura, attesa per l’estate del 2005 e sempreché la
transazione riceva l’approvazione delle autorità di controllo, Enel
venderà a Weather il 62,75% di Wind per € 2.986 milioni. Enel
dovrà utilizzare parte dei proventi, pari a €305 milioni, per acquisire
una partecipazione del 5,3% in Weather.
Nella prima metà del 2006, Enel potrà trasferire la sua quota residua
in Wind (37,25%) per un corrispettivo di €328 milioni in contanti e
azioni Weather di nuova emissione che porteranno la sua
partecipazione azionaria in Weather al 26%.
Enel e Sawiris hanno firmato il patto degli azionisti che amministrerà
le operazioni di Weather. In quanto partecipi degli accordi, le parti
hanno convenuto sullo scopo di perseguire l’ammissione alla
quotazione per Weather appena possibile, secondo le condizioni di
mercato, ed hanno assunto un reciproco impegno a non vendere la
propria quota azionaria sino a quando la società non sarà quotata in
borsa.
FabioGalletti
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31-08-05, 15:43
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FabioGalletti
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