Diversità di interessi rispetto al territorio (giuoco di ruolo) - imprenditore proprietario senza prima casa proprietario vicino (c.c.) sindaco cittadino (bagnante) neonato Diritto urbanistico come regolazione dell’incremento edilizio e dell’assetto delle città o dalla legge urbanistica generale (1942) all’attuazione dell’ordinamento regionale (1972) come disciplina degli usi del territorio rispetto alle iniziative economiche o tutela e conservazione (diritti di nuova generazione) FONTI DEL DIRITTO URBANISTICO 1)- LA COSTITUZIONE dalla VISIONE TRADIZIONALE DEL DIRITTO URBANISTICO insieme delle disposizioni che consentono alla P.A. di condizionare la proprietà e l’iniziativa privata => art. 41, III co., Cost. [I] L'iniziativa economica privata è libera. [II] Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. [III] La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. => art. 42 Cost. I] La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. [II] La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. [III] La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. [IV] La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. o “Limiti” alla RIDEFINIZIONE DELLA NOZIONE disciplina delle trasformazioni del territorio in vista della tutela degli interessi pubblici che ad esso si riferiscono o superamento di proprietà : privato = territorio : pubblico o artt. 2, 3, II co. Cost. o dai “Limiti” alla “funzione sociale” - potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni (art. 117 Cost.) “governo del territorio” o urbanistica o lavori pubblici o ambiente - potestà regolamentare regionale (art. 116, VI co., Cost.) - potestà regolamentare di Comuni, Province, Città Metropolitane nella disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite (art. 116, IV co., Cost.) => o dall’idea di gerarchia o a quella di competenza o fino alla concorrenza delle funzioni Legislazione concorrente principi fissati dalla legislazione statale o non dettano regole di condotta o non dettano discipline procedimentali o indicano obiettivi, programmi, valori o ratio: consentire discipline differenziate che tengano conto delle specificità culturali sociali storiche territoriali difficoltà di individuazione dei principi o “principi desumibili dalla legislazione vigente” principi della legislazione urbanistica : 1. attuazione della disciplina a mezzo di Piani Regolatori Territoriali e di Piani Regolatori Generali comunali 2. necessità di una previa regolazione per qualsiasi uso del territorio (SANZIONI) 3. temporaneità dei vincoli di sostanziale natura espropriativa (limiti alla reiterazione)i 4. garanzia delle esigenze unitarie (es. standards quantitativi, distanze minime, materie trasversali, secondo una visione funzionale: C. Cost. 383/’05) 5. Limiti all’ordinamento civile attraverso piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche (C. Cost. 6/2013, richiamando l’art. 9 DM n. 1444/1968, in relazione alla lr Marche 31/79 “interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali”) 6. necessità di strumenti diretti al recupero ed alla riqualificazione (non consumare il territorio) 7. rispetto delle discipline differenziate (finalità differenti: ambiente, salute …: es. piani di bacino, paesaggio, aree protette) 8. distinzione fra funzione di controllo e precettiva 9. semplificazione e proporzionalità 10. partecipazione 11. funzione regionale di coordinamento dell’operato degli enti territoriali infraregionali 12. impronta unitaria, a base regionale, della pianificazione paesaggistica 13. perequazione 14. Urbanistica consensuale (fra dubbie prospettive) 3)- IL CODICE CIVILE (libro III, della proprietà), artt. 869 e ss. obbligo di conformazione ai piani ed ai regolamenti edilizi rilevanza diretta di piani e regolamenti nei rapporti interprivati prevalenza della disciplina regolamentare comunale su quella codicistica (“Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”, art. 873 cc) 4)- IL DIRITTO COMUNITARIO manca una disciplina diretta assai rilevante, tuttavia, in materia di o principi di diritto amministrativo (proporzionalità) o standard ambientali o fondi strutturali o lavori pubblici e appalti L.U. 17 agosto 1942 n. 1150 Principi: l’ordinato sviluppo del territorio è interesse pubblico o bilanciare lo ius aedificandi con altri interessi giuridicamente rilevanti o conformare i poteri privati tramite lo strumento del piano urbanistico o zonizzazione (parte urbanizzata del territorio comunale) aree definite con specifica destinazione d’uso conseguente definizione dei parametri conformativi N.B. si parte dall’emergenza della ricostruzione e del risanamento dei centri urbani LP 6 agosto 1967 n. 765 zonizzazione di tutto il territorio comunale Evoluzione normativa (rilievo delle discipline differenziate) sviluppo delle dinamiche socioeconomiche introduzione di piani specializzati, tematici (concezione dinamica) Piano di Edilizia Economica e Popolare (1962) Piano di Lottizzazione (1967) Piano delle aree e dei nuclei industriali (poi Piano degli Insediamenti Produttivi, 1957 /1971) Piani di Recupero Urbano (1978) Programmi Integrati di Intervento (1992) Programma di Recupero Urbano (1993) o Elementi comuni profilo procedurale ricorso all’amministrazione concordata Varianti (art. 25 l. 47/’85, anche a mezzo di piani attuativi; cfr. C. Cost. n. 408/’95) Procedura semplificata Silenzio assenso 120 gg. Si introduce il concetto di variante da aprte del piano subordinato (cfr. art. 30 lr Clabria 19/2002) Gli strumenti di iniziativa pubblica o privata possono essere approvati in variante al P.S.C. o al P.O.T., con le procedure previste dal presente articolo, a condizione che le modifiche riguardino: a) adeguamenti perimetrali modesti e comunque non superiori al 20%; b) modifiche alla viabilità che non alterino il disegno complessivo della rete; c) l'inserimento di servizi ed attrezzature pubbliche che risultino compatibili con le previsioni del P.S.C. o del P.O.T.; d) miglioramenti all'articolazione degli spazi e delle localizzazioni; e) l'inserimento di comparti di edilizia residenziale pubblica nei limiti di cui all'articolo 3 della legge 18/4/1962 n. 167. Tendenze attuali: Centralità dell’intervento comunale Rispetto delle esigenze unitarie tramite gli interventi di Stato e Regioni variabilità dello strumento di pianificazione generale in sede attuativa o a partire dall’introduzione del PEEP nozione estesa di urbanistica o regolazione dell’uso del territorio o conformazione mediante pianificazione dimensione temporale (durata dei vincoli) dimensione spaziale (zonizzazione) ponderazione di interessi cura di interessi settoriali attraverso “vincoli” “vincolo” = “qualità” di una porzione di territorio giuridicamente il vincolo implica la presenza di un interesse pubblico affidato ad amministrazione diversa da quella che procede direttamente alla pianificazione urbanistica => intese; pareri pluralità di provvedimenti disegno originario di tipo piramidale o piano territoriale di coordinamento o PRG o Piano particolareggiato (piani attuativi) disegno attuale secondo gerarchia degli interessi o possibilità di varianti ad opera dei piani attuativi o partecipazione di diversi soggetti alla produzione degli effetti giuridici o prevalenza del principio cronologico su quello gerarchico Classificazione delle funzioni in materia urbanistica: funzione principale / funzioni ordinali A)- Funzione principale conformazione, regolazione dell’uso tramite la PIANIFICAZIONE = ASSEGNAZIONE DELLA DISCIPLINA D’USO A PORZIONI DEL TERRITORIO Pura o territoriale (piani di direttiva) conformativa Mista (piani di bacino, piani paesistici) Atti diversi (programmi delle opere pubbliche) Strategica. Diversa, ed estranea al ns. ordinamento per molti versi (P. Urbani) = analisi del bisogno, miglioramento delle infrastrutture, pianificazione dello sviluppo: non ha, in genere, carattere conformativo ma propone uno sviluppo eterodiretto. E’ programmazione, piuttosto che pianificazione Ma Cfr. art. 3 lr Calabria 19/2002 “La pianificazione territoriale e urbanistica si informa ai seguenti obiettivi generali: a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo; b) assicurare che i processi di trasformazione preservino da alterazioni irreversibili i connotati materiali essenziali del territorio e delle sue singole componenti e ne mantengano i connotati culturali conferiti dalle vicende naturali e storiche; c) migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani; d) ridurre e mitigare l'impatto degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali; e) promuovere la salvaguardia, la valorizzazione ed il miglioramento delle qualità ambientali, architettoniche, culturali e sociali del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente, finalizzati anche ad eliminare le situazioni di svantaggio territoriale; f) prevedere l'utilizzazione di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione”. (segue: la funzione principale) Natura normativa, provvedimentale o mista degli atti di pianificazione? scelta legislativa centrale l’efficacia => prescrizioni ad efficacia indiretta (piani di direttiva, es. piani territoriali “puri”) => prescrizioni conformative del territorio (incidono sul territorio in maniera non sufficientemente determinata da stabilire i caratteri dei singoli beni). “Vincolo urbanistico di rinvio” => prescrizioni conformative della proprietà (incidono sullo jus aedificandi) B)- Funzioni ordinali (finalizzate al conseguimento della funzione principale): 1. FUNZIONE DI SALVAGUARDIA a. Evitare trasformazioni non conformate b. Preservare l’attuazione di programmazioni in itinere c. Es. misure di salvaguardia; standard ope legis 2. FUNZIONE DI DISCIPLINA SOSTANZIALE a. Si rivolge agli attori della pianificazione b. Indica criteri, direttive, standard c. Es. piani territoriali di coordinamento regionali / provinciali 3. FUNZIONE DI CONTROLLO a. Si rivolge ai privati o alle amministrazioni b. Es. provvedimenti autorizzativi singoli; poteri sostitutivi o di annullamento regionali 4. FUNZIONE SANZIONATORIA a. Ha funzione interdittiva e ripristinatoria b. “Comminare” => “irrogare” c. sanzioni penali ed amministrative 5. FUNZIONE DI GESTIONE a. Diretta all’attuazione delle previsioni generali b. Atti che integrano, dettagliandolo, il piano generale in funzione di interessi specifici c. Conformazione mediante incentivazione (si orientano gli investimenti, art. 41 Cost.) d. Previsione concreta di fattibilità e. Obiettivi urbanistici legati agli interessi sociali Es.: programmi pluriennali di attuazione, società di trasformazione urbana GLI ATTORI PUBBLICI - legame fra organizzazione ed interessi – - legame fra pluralismo sociale e policentrismo amministrativo 1. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Art. 52 d.lgs. 112/’98 - Uffici periferici (provveditorati alle opere pubbliche) - Funzione di indirizzo e coordinamento con riferimento All’articolazione degli interventi di interesse statale (cfr. pure infrastrutture ed interessi comunitari) => norma inapplicata Alla tutela ambientale ed ecologica Alla difesa del suolo delibera il CM, su proposta del Ministro delle Infrastrutture, d’intesa con la conferenza Stato, Regioni, Enti Locali obbligo di comunicare alle Regioni i nuovi programmi di OOPP 2. Ministero dell’ambiente (l. 349/’86) a. Difesa del suolo b. Tutela dell’ambiente c. Privo di articolazioni periferiche i. Regolazione delle aree protette di interesse nazionale ii. Difesa e riqualificazione dell’ambiente iii. VIA di rilievo nazionale 3. Ministero per i beni e le attività culturali d.lgs. 368/’98 a. Tutela, gestione, valorizzazione dei beni culturali b. Promozione della cultura urbanistica e architettonica - Progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali (intesa) 4. Regioni e Province Autonome a. Autonomia organizzativa (legge; atto amministrativo) b. 2 categorie di funzioni I. funzioni rivolte ad altri soggetti pubblici 1. indirizzo, coordinamento a. piano territoriale regionale, per area vasta => duplicazione con il livello provinciale b. provvedimenti legislativi o amministrativi (criteri, priorità di intervento) 2. controllo a. sostituzione dei comuni obbligati alla redazione del PRG b. annullamento degli atti illegittimi degli enti locali c. controllo sostitutivo per rilascio dei permessi di costruire (segue: funzioni regionali) II . rivolte al territorio ed ai privati (funzioni precettive) 3. piani misti 4. Programmi delle OOPP 5. pianificazione a finalità specifica (piano paesaggistico; piani ambientali; piani di bacino; piani territoriali di parchi nazionali) 6. misure di salvaguardia 5. Province a. Ente “artificiale” b. Funzioni compresse fra Regione e Città metropolitana I . Piano territoriale di coordinamento provinciale (C. Cost. n. 343/’91) II . Controllo della compatibilità dei PRG con la pianificazione territoriale di coordinamento provinciale (contenuto minimo) + possibili deleghe regionali 2. Città Metropolitane a. Enti di nuova istituzione b. Non necessaria immediata entificazione (accordi ed associazioni di comuni) purchè sia identificata un’ area metropolitana (deliberazione regionale, conforme alla proposta degli enti locali interessati) i. Competenza per l’adozione di un piano territoriale di coordinamento metropolitano ii. Coordinamento con la regolazione urbanistica di livello comunale (PSC, piani attuativi, attività di controllo) 3. Comuni a. Potestà relative a i. Conformazione ii. Gestione iii. controllo competenze esercitate tramite consiglio comunale o approvazione PRG o pareri e intese in procedimenti di livello sovracomunale (localizzazione OOPP statali; piano di aree naturali; conferenze di servizi) dirigenti e responsabili uffici o autorizzazione o controllo e sanzione funzioni limitate della giunta o deliberazione di approvazione del progetto di PRG o consultazioni durante il procedimento di approvazione del PRG o approvazione di progetti planovolumetrici (opere di urbanizazione minore) commissione edilizia (funzione consultiva; cfr. fin. ’98) Rapporti con il cittadino: sportello unico (art. 5 TU edilizia) LA FUNZIONE DI SALVAGUARDIA Impedire l’uso del territorio incompatibile con le dinamiche evolutive della pianificazione Due ipotesi principali: 1)- assenza di disciplina urbanistica 2)- Disciplina urbanistica in corso di approvazione 1)- Gli STANDARD OPE LEGIS Problema: l’adozione del PRG/PSC è una facoltà o un obbligo per il Comune ? LU: “facoltà” LP: introduzione di una disciplina suppletiva e recessiva di carattere generale, valida fino all’adozione dei piani comunali, assai restrittiva GIURISPRUDENZA: tutelabilità dell’interesse legittimo pretensivo Contenuto degli standard ope legis - fuori del perimetro urbano l’indice massimo per l’edificazione residenziale è di 0,03 metri cubi per metro quadro - il rapporto di copertura per le superfici a destinazione produttiva fuori dei centri abitati è massimo 1/10 - nei centri abitati, fatti salvi più restrittivi limiti regionali, sono ammessi esclusivamente: restauro e risanamento conservativo ( interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio) manutenzione staordinaria (le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso) manutenzione ordinaria (interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti) ristrutturazione edilizia (quid novi), ma solo per la realizzazione di alloggi da vendere o locare a prezzi concordati (interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica) N.B. Manca una nozione di centro abitato 2)- LE MISURE DI SALVAGUARDIA Problema: preservare il territorio da interventi incompatibili con una modificazione, in atto, della pianificazione urbanistica Soluzione: sospendere i procedimenti di approvazione delle domande di autorizzazione agli interventi sul territorio fino all’adozione della nuova disciplina urbanistica Ipotesi: misure di salvaguardia ordinarie - il Consiglio ha adottato, ma non approvato il PRG - la PA è priva di discrezionalità - durata temporanea (3-5 anni) misure di salvaguardia straordinarie - sono adottate dalle Regioni su proposta comunale - riguardano l’attività edilizia in essere - consiste nell’ordinare la sospensione delle attività già assentite misure di salvaguardia nei piani sovracomunali - sono disposte dalla legge o da provvedimenti amministrativi generali (es. tutela dei valori ambientali, aree naturali protette, piani di bacino). Ad es. nella legge Galasso (l. 431/’85, art. 1 quinquies) è posto vincolo di inedificabilità assoluta fino all’adozione di piani regionali paesistici. LA FUNZIONE DI DISCIPLIANA SOSTANZIALE Funzione Ordinale E’ diretta a guidare la discrezionalità della P.A. competente alla regolazione urbanistica (che è, invece, funzione sostanziale) Fissa alcuni Standard c.d standard urbanistici o speciali o ad operatività differita (art. 41 quinquies L.P., mod. art. 17 l. 765/’67) Obiettivo: vincolare le amministrazioni locali e preservarle dalle pressioni dei proprietari (limite esterno alla discrezionalità) Principio ispiratore: all’interno delle zone omogenee predisporre un rapporto equilibrato fra spazi pubblici, infrastrutture e servizi => attraverso regole minime e tendenzialmente inderogabili che impongono limiti e rapporti relativi a opere di urbanizzazione uso dello spazio Infrastrutture per la collettività o Istruzione o Attrezzature sociali, assistenziali, pubblici servizi, sanità, amministrazione - altezze - distanze - densità edilizia o aree e spazi pubblici attrezzati, parchi gioco, sport o parcheggi pubblici N.B. possibile disciplina più restrittiva - DM 1444/’68 ? Riferimento => zone territoriali omogenee A. Centri storici. Aggregati urbani di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale B. Zone di completamento. Aree edificate, totalmente o parzialmente C. Zone di espansione. Aree parzialmente edificate, ma con densità edilizia inferiore a quella delle zone di completamento D. Nuovi insediamenti produttivi E. Zone agricole F. Zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale N.B. L’omogeneità è reale o è una fictio iuris? Opere di Urbanizzazione => dipendono dal Carico Urbanistico (fabbisogno) Insediamenti residenziali ed assimilabili x abitante o Negozi di prima necessità, servizi collettivi per abitazioni, studi 80 mc o 18 mq di opere di urbanizzazione (escluse sedi viarie) 4,50 per istruzione 2 per attrezzature di interesse comune 9 per spazi pubblici attrezzati e sport 2,50 parcheggi pubblici eccezioni: o zone A e B (18/2) o zone A, => impossibilità => altri strumenti (standard funzionale) o zone B => impossibilità => aree adiacenti o zone C => eccezioni secondo l’elemento dimensionale (pop. < 10.000 ab.) o zona E => 6 mq/ab (ma densità edilizia fondiaria massima 0,03 mc/mq) o non necessario reperimento dei servizi in zona omogenea o in ogni altro caso di impossibilità, obbligo di prova e congrua motivazione zona F => è categoria funzionale 1,5 mq/ab per istruzione superiore 1 mq/ab per sanità ed ospedali 15 mq/ab per parchi pubblici Commerciale / direzionale Per superficie complessiva => 80 mq., di cui min. 40 mq a parcheggi, ogni 100 mq. Riducibile del 50% in presenza di particolari esigenze, purchè si supplisca con attrezzature speciali Industriale Per superficie complessiva => min. 10% I Limiti da Rispettare nell’Adozione dei Piani Urbanistici DENSITA’ EDILIZIA, art. 7 DM 1444/’68 (indici) rapporto tra zone omogenee e future trasformazioni (densità edilizia territoriale) parametro bidimensionale (superficie) parametro tridimensionale (volume) strumento: PRG/PSC (zonizzazione strutturale) zona A (centro storico) nuove costruzioni o max 50% densità fondiaria media della zona o max 5 mc/mq interventi sul preesistente o max densità preesistente, depurata degli interventi posticci zona E (agricola) o max 0,03 mc/mq zona B (completamento) o discrezionalità (tenuto conto delle quantità minime delle opere di urbanizzazione e dell’esigenza di decongestionamento) o demolizione e ricostruzione: max 7, 6, 5 mc/mq in funzione della popolazione prevista all’adozione del piano o possibili deroghe, fino al 70% della densità fondiaria ed edilizia preesistente zona C (espansione) o non c’è limite di densità fondiaria o la densità territoriale residua una volta determinati gli standard urbanistici ALTEZZE Zona A Altezza del preesistente o degli edifici circostanti Zona B Come zona A, salvo PP o lottizzazioni convenzionate zona C se contigue a zona A, compatibilità con i relativi edifici DISTANZE 10 m. tra pareti finestrate ed antistanti (anche in assenza di PRG: Tar Lazio 772/’82) per zone C, pari all’altezza del fabbricato antistante, se > 10 m. in presenza di strade di larghezza L < 7m., + 5 m, 7<L< 15, + 7,50, L>15, + 10 VINCOLI DIVERSI: vincolo pertinenziale a parcheggio 1 mq per ogni 10 mc Problema del dimensionamento (capacità insediativa: cfr. art. 19 l.r. Lombardia 51/’75; art. 13 l.r. E. Romagna 47/’78) e della zonizzazione (anni ’60: per nuovi spiragli cfr. TAR E. Romagna n. 22 del 14.1.1999) LE ZONE SISMICHE La zonizzazione è espressa in funzione di uno specifico bisogno (prevenzione dei rischi sismici) - art. 52 TU Edil., l. 64/’74, d.lgs. 112/’98 - Norme tecniche competenza statale anche con decreto Min. Infrastrutture e Trasp., sentito il C.S.LL.PP. e previo eventuale avvalimento del CNR Zonizzazione Regioni Pianificazione Comunale Necessario parere del Genio Civile I piani difformi dal parere sono illegittimi (codecisione) Sono fissate Distanze minime Dimensionamento e materiali Deroghe per gravi ragioni nei centri storici N.B. Sanzioni penali in ipotesi di violazioni Necessità di previo deposito degli elaborati tecnici al Genio Civile La sanatoria delle opere non estingue – salve eccezioni – il reato FUNZIONE PRECETTIVA - CARATTERI GENERALI DEI PROCEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA Artt. 3 e 13 l. 241/’90 e succ. mod. e int. motivazione accesso Fasi della ADOZIONE APPROVAZIONE integrazione dell’efficacia, controllo (sovraordinazione) doppia adozione (provvedimento preliminare e definitivo) Valore delle PRESCRIZIONI GRAFICHE in Hp di contrasto con le prescrizioni normative ? Classificazione dei piani: Generali / di Settore o Secondo la valutazione dell’interesse pubblico generale/primario o Es. PRG, PP, PRI, PTCR /P /M Generali /Attuativi o Secondo il grado di astrattezza o Prescrizioni conformative del territorio/della proprietà Prescrizioni di zona di localizzazione o puntualizzazione degli spazi ad interesse pubblico effetto di vincolo Zonizzazione strutturale (indici dell’attività costruttiva secondo l’uso) funzionale (previsione degli usi consentiti) o quantità e qualità delle attività fallimento della pianificazione dall’alto puntare sulla partecipazione progettuale o evoluzione: dalla zonizzazione alle prescrizioni progettuali Le fasi del procedimento: 1. Iniziativa a. D’ufficio (previa deliberazione di un determinato soggetto: es. PRG) b. Di parte (piani di lottizzazione o di recupero – PAU - ) c. Obbligo di procedere? Cfr. piani particolareggiati 2. Istruttoria a. Numerosi interessi da ponderare b. Acquisizione degli elementi di fatto => atto di indirizzo (deliberazione programmatica): competenza politica o burocratica ? c. Responsabile dell’istruttoria è il soggetto politico, o la struttura burocratica ? d. Elementi da acquisire: i. Vocazione territoriale ii. Elementi giuridici iii. Assunzione dei pareri iv. Redazione del piano => esistono limiti all’affidamento di incarichi esterni ? Esistono procedure per l’individuazione dei soggetti esterni ? 3. (segue) Partecipazione (e principio del “giusto procedimento”) a. Art. 13 l. 241/’90 b. Ai sensi dell'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, l'obbligo della pubblica amministrazione di dare previa comunicazione dell'avvio del procedimento sussiste anche in caso di dichiarazione di pubblica utilità implicita nell'approvazione del progetto di opere pubbliche (Consiglio Stato , sez. IV, 24 marzo 2006, n. 1552) c. L'approvazione dei progetti di opere pubbliche che, ai sensi dell'art. 1 comma 1 l. 3 gennaio 1978 n. 1, equivale a dichiarazione di p.u. e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse (c.d. dichiarazione di p.u. implicita), deve essere preceduta non dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui agli art. 7 ss. l. 7 agosto 1990 n. 241, ma dalle formalità garantistiche e di partecipazione di cui agli art. 10 e 11 l. 22 ottobre 1971 n. 865 (Consiglio Stato , sez. IV, 14 aprile 2004, n. 2084) d. Art. 165 cod. CC.PP. e. Programma triennale delle OO.PP (C. di Stato 5824/’02) f. Osservazioni (PRG) ed opposizioni (Piani Attuativi) g. Consultazioni (ad es., della giunta comunale => esperti ed organismi rappresentativi) h. Possibili referendum ? => cfr. pianificazione attuativa e vicenda i. Dopo l’adozione j. Legittimazione degli “interessati” i. Posizione differenziata ii. Interessi adesposti iii. Interessi collettivi k. Ratio i. Garanzia degli interessi individuali ii. Collaborazione ( realizzare imparzialità e buon andamento) iii. Mista ? Ma è partecipazione ? => cfr. fairness ed accountability nei modelli anglosassoni (cost/benefit analisys) 4. Decisione a. Atto complesso (diversi soggetti che collaborano alla realizzazione di un unico interesse pubblico) => PRG b. Atto d’intesa o di concerto (le PA sono portatrici di diversi interessi pubblici) => piano di parco c. Conferenza di servizi decisoria i. momento acceleratorio: consentire la realizzazione di interessi pubblici diversi, che richiedono modificazione degli strumenti urbanistici (OO.PP.), ex art. 19 TU espr. ii. espressione di semplificazione (concerti, intese, assensi, pareri) 1. dissenso espresso e motivato 2. dalla regola della maggioranza a quella della posizione prevalente 3. rimessione della decisione alla sede politica in ipotesi di dissenso di autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dle patrimonio storico-artistico, della salute criticità: la pianificazione non è preordinata ad un singolo atto di cura dell’interesse, quanto ad una ponderazione di interessi in quale fase fare intervenire la conferenza di servizi ? 5. Integrazione dell’efficacia a. Si tratta di atti finalizzati al controllo ed alla pubblicità prima dell’esecuzione i. Controlli 1. Abrogati i controlli preventivi sugli atti degli enti locali 2. Ancora in vigore il controllo di legittimità della Corte dei Conti sulla localizzazione delle OO.PP. statali b. La pubblicità (dopo l’approvazione definitiva: diversamente è atto strumentale al contraddittorio) 1. Pubblicazione del provvedimento approvato (es. presso la Casa Comunale) 2. Pubblicazione dell’avviso di deposito 3. notificazione agli interessati Le Convenzioni Urbanistiche (a contenuto conformativo / a carattere progettuale/operativo) Convenzioni di lottizzazione piano (proposta privati) obblighi (standard urbanistici) adozione (Consiglio Comunale) convenzione (contratto) durata decennale NATURA DI PIANO ATTUATIVO o Obblighi dei privati Cessione gratuita di areee Realizzazione opere urbanizzazione primaria Realizzazione parziale o.u. secondaria (in parte) DPR n. 380/’01 –T.U. Ed. Art. 16 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire (…) 7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. 7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni. (2) 8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. Problema concorrenza o cfr. art. 32 cod. cont. pubb. (organismi diritto pubblico) o Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 (5.278.000):(…) g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza. o Rispetto dei principi sull’azione amministrativa o La procedura finalizzata all'aggiudicazione di un appalto di servizi, anche per gli appalti di servizi sotto soglia (come nella vicenda in cui il compenso per il servizio di consulenza ed assistenza legale è di euro 20.000 annui), è soggetta, in fase di individuazione del contraente privato, a regole comunitarie quali la trasparenza, la non discriminazione e la pubblicità delle procedure. In maniera costante la giurisprudenza amministrativa ha sul punto reiteratamente chiarito che l'affidamento deve essere necessariamente proceduto anche da una adeguata pubblicità dell'avviso contenente i criteri di valutazione e che esso deve scaturire da una valutazione comparativa dei “curricula” presentati dai candidati, il cui iter logico deve essere palesato per il tramite della motivazione del provvedimento conclusivo (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 04 maggio 2007, n. 330, in Il merito 2007, 7-8 87, nota ATTANASIO) Solidarietà Termini per l’esecuzione Garanzie Adempimento in forma specifica; sostituzione; fidejussione o obblighi del comune facere esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cc? modificazione ? lottizzazione d’ufficio o nei comuni privi di piano particolareggiato il reato di lottizzazione abusiva Articolo 28 l. u. (1150/’42) Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione di cui all'articolo 34 della presente legge è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio (1). (…) L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda: 1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2; 2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni; 3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo; 4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione (2) (3). La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge (2). Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi (2). Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966 (2). Il termine per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario è stabilito in dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia stato previsto un termine diverso (2). (…) Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati di piano regolatore generale anche se non si è provveduto alla formazione del piano particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio (2). Il progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che l'Autorità comunale abbia ritenuto di apportare è notificato per mezzo del messo comunale ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettino. Ove manchi tale accettazione, il podestà ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità alle richieste degli interessati o di procedere alla espropriazione delle aree. (1) Comma così sostituito dall'articolo 8, della legge 6 agosto 1967, n. 765. I primi undici commi così sostituiscono gli originari primo e secondo. (2) Comma aggiunto dall'articolo 8, della legge 6 agosto 1967, n. 765 che ha sostituito gli originari primo e secondo comma con gli attuali primi undici commi. (3) Vedi l’articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Vedi anche le disposizioni transitorie di cui all’articolo 253 del medesimo d.lgs. n.163/2006, così come modificato dall’articolo 1-octies del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, conv., con modif., in legge 12 luglio 2006, n. 228. convenzioni in materia di parcheggi (l. 122/’89) o durata della cessione del diritto di superficie o dimensionamento opera o tempi - modalità di verifica - sanzioni (l. 122/’89) a ) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni; b ) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione; c ) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori; d ) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonchè le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti. 5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli. 6. Le opere e gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 4, nonchè gli acquisti di immobili destinati a parcheggi, effettuati da enti o imprese di assicurazione sono equiparati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 32 ed 86 della legge 22 ottobre 1986, n. 742. piani di recupero ad iniziativa privata (art. 30 l. 457/’78) o come per i comparti, ma con maggioranza pari a ¾ del valore degli immobili o approvazione (consiglio comunale) o convenzione (come per i piani di lottizzazione) o espropriazione o pubblicazione come per i piani particolareggiati Art. 27 - Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente. I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature. Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale sottoposta al controllo di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalità di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo articolo 28. Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali. Art. 28 - Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente. (…) I piani di recupero sono attuati: a) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dalle cooperative edilizie di cui siano soci, dalle imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie cui i proprietari o i soci abbiano conferito il mandato all'esecuzione delle opere, dai condominii o loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi, nonché dagli IACP o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi e da cooperative o loro consorzi; b) dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite convenzioni con i soggetti di cui alla lettera a) nei seguenti casi: 1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente nonché, limitatamente agli interventi di rilevante interesse pubblico, con interventi diretti; 2) per l'adeguamento delle urbanizzazioni; 3) per gli interventi da attuare mediante cessione volontaria, espropriazione od occupazione temporanea, previa diffida nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi, o in sostituzione dei medesimi nell'ipotesi di interventi assistiti da contributo. La diffida può essere effettuata anche prima della decorrenza del termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale il piano di recupero sia stato eventualmente incluso (1). I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere all'esecuzione delle opere previste dal piano di recupero, anche mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa, nei confronti dei proprietari, delle spese sostenute. I comuni possono affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai proprietari singoli o riuniti in consorzio che eseguono gli interventi previsti dal piano di recupero. (1) L'attuale comma quinto così sostituisce gli originari commi quinto, sesto e settimo per effetto dell'art. 13, l. 17 febbraio 1992, n. 179. Art. 30 - Piani di recupero di iniziativa dei privati. I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte di piani di recupero. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio (1). La proposta di piano è adottata con deliberazione del consiglio comunale unitamente alla convenzione (…) I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo che la deliberazione del consiglio comunale, con la quale vengono decise le opposizioni, ha riportato il visto di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. (1) Comma aggiunto dall'art. 15, l. 17 febbraio 1992, n. 179. convenzioni per gli insediamenti produttivi (art. 27 l. 865/’71) o contenuti anche oltre l’aspetto urbanistico o accordo sostitutivo per l’espropriazione? Art. 27. I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi. Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale. Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni. Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità. Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal CIPE (1). La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni. Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza. convenzioni per l’edilizia residenziale pubblica (art. 35 l. 865/’71) o esproprio obbligatorio o assegnazione (concessione/cessione) o convenzione (anche con imprese) => canoni, utilizzo, corrispettivo e rinnovo dir. sup. Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio. Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico o popolare e dei relativi servizi urbani e sociali. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99. L'istanza per ottenere la concessione è diretta al sindaco o al presidente del consorzio. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie a proprietà indivisa. La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente. La convenzione deve prevedere: a) il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma (1); b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi; c) le caratteristiche realizzare; costruttive e tipologiche degli edifici da d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione; e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita; f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale osservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie; g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto originario. Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto comma del presente articolo. I comuni per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario ed i loro consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti, delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle cooperative edilizie e loro consorzi, che costruiscono alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a quindici anni, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione (2) (3). Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi, a imprese di costruzione e loro consorzi e ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata (2) (4). I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a) , e i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiore al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume e il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di quindici annualità, di importo costante o crescente, a un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato). Accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni (2) (5). Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve prevedere (6): a) gli elementi progettati degli edifici da costruire e le modalità del controllo sulla loro costruzione; b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire; c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici; d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione. I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui alla lettera f) dell'ottavo comma, nonché i casi di cui alla lettera d) del precedente comma dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio e dovranno essere gli stessi per tutte le convenzioni. (Omissis) (7). (Omissis) (7). (Omissis) (7). (Omissis) (7). (Omissis) (7). Chiunque in virtù del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggio economico o popolare abbia ottenuto la proprietà dell'area e dell'alloggio su di essa costruito, non può ottenere altro alloggio in proprietà dalle amministrazioni o dagli enti indicati nella presente legge o comunque costruiti con il contributo o con il concorso dello Stato a norma dell'art. 17 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2. Qualora per un immobile oggetto di un intervento di recupero sia stato, in qualunque forma concesso, per altro titolo, un contributo da parte dello Stato o delle regioni, può essere attribuita l'agevolazione per il recupero stesso soltanto se, alla data di concessione di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione siano già esauriti (8) (9) (10). convenzioni edilizie o per gli oneri di urbanizzazione o prezzi di vendita o locazione calmierati cessione di cubatura o contratto + atto unilaterale d’obbligo verso il comune + permesso di costruire LA PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE (COORDINAMENTO DEGLI INTERESSI PUBBLICI) IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE polverizzazione comunale piano di direttive (art. 20 Tuel) convergenza di tutte le discipline territoriali di settore o recepimento, o assorbimento ? => art. 18 l.r. Cal. 7/’02 problema della duplicazione con il piano regionale Altri piani Interessi differenziati Discipline concorrenti / parallele (settoriali) Intervento di amministrazioni non urbanistiche Intese Principio di prevalenza per taluni valori (ambiente e paesaggio) Controllo Modifiche ex officio Procedimenti: attività certativa per singoli beni o accertare la qualità di taluni beni o conseguente vincolo per i proprietari atto di pianificazione territoriale o attraverso pianificazione funzionale necessità di raccordo con l’autorità urbanistica (comune) finalità programmare lo sviluppo coordinare le prescrizioni sull’uso del territorio PIANIFICAZIONE A FINI DI TUTELA AMBIENTALE piano paesaggistico (o p. urbanistico territoriale con valenze paesaggistiche), art. 135 cod. bb.cc.pp. piano di bacino idrografico (d.lgs. 152/’06) piano del parco (l. 394/’91) CARATTERE SOVRAORDINATO immediato vincolo per le P.A. e gli interessati necessaria autorizzazione per ogni modificazione dello status quo in particolare, aut. del soprintendente ai beni culturali I BENI PAESAGGISTICI ART. 134 codice bb.cc.pp. dichiarazione di notevole interesse pubblico (artt. 136 ss.) o su proposta della regione o commissione provinciale 6 membri di nomina regionale + dirett. Regionale per i beni e attività culturali + sovrintendente bb. Archit. + sovrintendente bb. Archeologici o Audizione di sindaci ed esperti o Inchiesta pubblica ex lege (art. 142) o per categorie secondo i piani paesaggistici (art. 143) o piano misto o previsioni cogenti e prevalenti o vincoli non indennizzabili disciplinare l’uso (trasformazione, recupero, riqualificazione, sviluppo sostenibile) zoning aree ad elevato pregio /compromesse e degradate tutela, valorizzazione, gestione recupero (deroghe alla necessità di autorizzazione) IL PIANO DI PARCO Finalità promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese strumento il piano di parco (art. 12 l. 394/’91) zoning (duplicazione con lo strumento comunale?) o proteggere dall’alterazione o organizzare il territorio o individuare i vincoli => “nulla osta” per qualsiasi intervento o disciplinare gli accessi o definire attrezzature e servizi o dare direttive sulla tutela di flora, fauna, ambiente riserve integrali riserve generali orientate (consentite solo attività strumentali alla fruizione del parco, tassativamente indicate) aree di protezione (conservazione delle attività esistenti) aree di promozione economico e sociale (sviluppo compatibile) Procedimento di approvazione progetto ad opera dell’Ente Parco deposito presso il Comune osservazioni => decisione sulle osservazioni da parte della Regione approvazione, d’intesa con l’ente parco per le prime tre zone, con i Comuni per quelle di promozione VINCOLI IDROGEOLOGICI E DIFESA DEL SUOLO (ll. nn. 215/’33; 991/’52; 183/’89; d.lgs. 152/’06) Limitazioni all’uso delle aree boschive per la funzione pubblica che esse svolgono nella regimentazione delle acque Vincoli derivanti da: approvazione di progetto di massima di sistemazione idraulico-forestale di un bacino montano o consolidamento e rimboschimento o indennizzo per i proprietari procedimento certativo o proposta dell’amministrazione forestale o deposito delle mappe catastali o contraddittorio (reclami) o trasmissione alla Regione di reclami e mappa ad opera del Sindaco o decisione della regione vincoli contenuti nei piani di bacino o autorità di bacino distrettuale approvazione da parte del comitato istituzionale efficacia di piano di settore potere sostitutivo del Ministro dell’ambiente in hp. di mancato rispetto delle norme di salvaguardia i C. COST. 6/1966 => espropriazione in senso sostanziale Con manifesto in data 12 marzo 1958 il Comando Militare Territoriale della Regione N. E. di Padova - a mente dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sottoponeva una vasta zona di terreno sita nel Comune di Grazzana ad una serie di limitazioni, tutte a contenuto negativo, oltre ad un generico divieto di transito e di sosta a persone, veicoli animali, su vie, spiazzi, mulattiere, sentieri, ecc. da determinarsi in futuro con ordinanza militare. (…) Tuttavia, si può affermare che la legge può non disporre indennizzi quando i modi ed i limiti che essa segna, nell'ambito della garanzia accordata dalla Costituzione, attengano al regime di appartenenza o ai modi di godimento dei beni in generale o di intere categorie di beni ovvero quando essa regoli la situazione che i beni stessi abbiano rispetto a beni o a interessi della pubblica Amministrazione; sempre che, la legge, sia destinata alla generalità dei soggetti i cui beni si trovino nelle accennate situazioni, salva la possibilità di accertare con singoli atti amministrativi l'esistenza di tali situazioni rispetto a singoli soggetti ed a singoli beni. Per questo può anche dirsi che le imposizioni devono avere carattere obbiettivo, nel senso che devono scaturire da disposizioni che imprimano, per così dire, un certo carattere a determinate categorie di beni, identificabili a priori per caratteristiche intrinseche. Se le imposizioni non abbiano questo carattere generale ed obbiettivo, in quanto comportino un sacrificio per singoli soggetti o gruppi di soggetti rispetto a beni che non si trovino nelle condizioni suindicate, allora sorge il problema dell'indennizzabilità In questi casi può dirsi che si ha espropriazione quando il godimento del bene (nel senso di utilizzazione e di disposizione) sia in tutto o in parte sottratto al titolare del diritto, essendo senza decisiva importanza il fatto che titolare ne resti o no il proprietario. Né ha importanza il fatto che il sacrificio sia imposto direttamente dalla legge o con atto amministrativo in base alla legge, perché non è la forma dell'atto di imposizione quella che dà all'atto stesso la sua caratteristica come atto di espropriazione. È, pertanto, da considerarsi come di carattere espropriativo anche l'atto che, pur non disponendo una traslazione totale o parziale di diritti, imponga limitazioni tali da svuotare di contenuto il diritto di proprietà incidendo sul godimento del bene tanto profondamente da renderlo inutilizzabile in rapporto alla destinazione inerente alla natura del bene stesso o determinando il venir meno o una penetrante incisione del suo valore di scambio. È altresì da considerare come di carattere espropriativo l'atto che costituisca servitù o imponga limiti a carico della proprietà, quando gli uni e gli altri siano di entità apprezzabile, anche se non tali da svuotare di contenuto il diritto del proprietario. C. COST. N. 55/1968 => PER I VINCOLI IMPOSTI DAI PRG Con decreto 28 giugno 1962 del Presidente della Regione siciliana veniva approvato il piano regolatore generale della città di Palermo. Il piano contiene l'indicazione del caratteri e dei vincoli di zona da osservare nell'edificazione nonché l'indicazione delle aree destinate a formare spazi di uso pubblico e di quelle riservate a verde pubblico, a verde privato, a verde agricolo o ad edificazione di interesse pubblico (edilizia scolastica, conservazione di edifici storico - monumentali, eccetera). Il tutto a termine dell'art. 7, nn. 2, 3, 4, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. (…) Una volta approvato il piano regolatore generale, questo ha vigore a tempo indeterminato (art. 11). E la giurisprudenza ha costantemente affermato che non soltanto i vincoli indicati nel n. 2 dell'art. 7 (come si può ricavare dagli artt. 11 e 17) ma altresì quelli indicati nei nn. 3 e 4 dell'art. 7 sono immediatamente operativi e validi a tempo indeterminato. In questo sistema (che la recente legge di modifica e integrazioni n. 765 del 1967 ha conservato, ribadendo anche l'intervento di misure di salvaguardia nelle more di approvazione del piano e dichiarandole anzi obbligatorie - art. 3, ultimo comma - ) viene a determinarsi - salvo per quanto riguarda quei vincoli che sono ordinati al mantenimento di destinazioni attuali della proprietà - un distacco tra l'operatività immediata dei vincoli previsti dal piano regolatore generale ed il conseguimento del risultato finale. Quest'ultimo, quando presupponga trasferimenti di proprietà (e quindi per la generalità delle aree da destinare a opere e usi pubblici), e inoltre quando presupponga trasformazioni ad opera del proprietari, è infatti dilazionato a data incerta e imprevista e imprevedibile nel suo verificarsi (quella in cui potranno essere eventualmente approvati e attuati i piani particolareggiati). Orbene, per nessuno dei riferiti vincoli in relazione alla descritta situazione viene, nel sistema della legge, ipotizzato un indennizzo. Vero che, in questo sistema, rientrano talune previsioni di indennizzo. (…) l'istituto della proprietà privata è garantito dalla Costituzione e regolato dalla legge nei modi di acquisto, di godimento e nei limiti, la Corte ha osservato che tale garanzia è menomata qualcosa singoli diritti, che all'istituto si ricollegano (naturalmente secondo il regime di appartenenza dei beni configurato dalle norme in vigore), vengano compressi o soppressi senza indennizzo, mediante atti di imposizione che, indipendentemente dalla loro forma, conducano tanto ad una traslazione totale o parziale del diritto, quanto ad uno svuotamento di rilevante entità ed incisività del suo contenuto, pur rimanendo intatta l'appartenenza del diritto e la sottoposizione a tutti gli oneri, anche fiscali, riguardanti la proprietà fondiaria. Anche tali atti vanno considerati di natura espropriativa. (…) Secondo i concetti, sempre più progredienti, di solidarietà sociale, resta escluso che il diritto di proprietà possa venire inteso come dominio assoluto ed illimitato sui beni propri, dovendosi invece ritenerlo caratterizzato dall'attitudine di essere sottoposto nel suo contenuto, ad un regime che la Costituzione lascia al legislatore di determinare. Nel determinare tale regime, il legislatore può persino escludere la proprietà privata di certe categorie di beni, come pure può imporre, sempre per categorie di beni, talune limitazioni in via generale, ovvero autorizzare imposizioni a titolo particolare, con diversa gradazione e più o meno accentuata restrizione delle facoltà di godimento e di disposizione. Ma tali imposizioni a titolo particolare non possono mai eccedere, senza indennizzo, quella portata, al di là della quale il sacrificio imposto venga a incidere sul bene, oltre ciò che è connaturale al diritto dominicale, quale viene riconosciuto nell'attuale momento storico. Al di là di tale confine, essa assume carattere espropriativo. I commi secondo e terzo dell'art. 42 (e quest'ultimo come già interpretato dalla Corte) vanno insieme considerati e coordinati, per ricavarne, - alla stregua di quello che, in base all'ordinamento giuridico attuale, rappresenta il vigente, concreto regime di appartenenza dei beni (art. 42, secondo comma) - l'identificazione del casi, nei quali, incidendo essi negativamente, a titolo individuale, sulla proprietà riconosciuta secondo il regime stesso, occorre far luogo all'indennizzo (art. 42, terzo comma) (…) Tale questione presenta due aspetti, l'uno all'altro connesso. L'uno riguarda l'indennizzabilità, l'altro il tempo dell'indennizzo. Sotto il primo aspetto, la questione, in via di principio, non può essere risolta che in conformità della già richiamata giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale ogni incisione operata a titolo individuale sul godimento del singolo bene, la quale penetri al di là di quei limiti che la legislazione stessa abbia configurato in via generale (ai sensi dell'art. 42, secondo comma, Costituzione) come propri di tale godimento in relazione alla categoria dei beni di cui trattisi, e annulli o diminuisca notevolmente il valore di scambio, deve essere indennizzato. L'interesse del privato è subordinato all'interesse generale della collettività per quanto riguarda la sottoposizione a siffatti vincoli: non per quanto riguarda le più gravi conseguenze economiche che ne derivano sul patrimonio, non di tutti in egual modo e misura, ma di alcuni soltanto dei componenti la collettività destinataria della legge. Se, come si è più sopra ricordato, la legge urbanistica prevede l'indennizzo secondo il valore venale per gli immobili dei quali viene imposto il trasferimento per finalità urbanistica - con ciò stesso dando una certa configurazione alla proprietà urbana del singoli - , è evidente il contrasto di ciò col mancato indennizzo delle diminuzioni imposte per la medesima finalità alla proprietà privata senza operare un trasferimento, ovvero in attesa di operare un trasferimento incerto nel "se" e nel "quando". Sotto il secondo aspetto, la risoluzione della questione si collega alla prima e ne dipende, nel senso che, una volta riconosciuto il diritto ad un indennizzo, questo dev'essere razionalmente riferito a punti cronologici di operatività, senza creare vuoti che disgiungano illimitatamente la sottomissione immediata del bene dal compenso per la sua perdita, effettiva o virtuale, dilazionando, solo per ciò che riguarda l'onere cui l'Amministrazione è tenuta, l'efficacia dell'atto impositivo. Questa Corte, con sentenza n. 90 del 1966, con riferimento alla legge regionale siciliana n. 20 del 1951 autorizzativa di espropriazione di atee per consentire la costruzione del palazzo della Regione, ne ha ravvisato l'illegittimità, appunto per non essersi fissato alcun termine per il compimento della procedura espropriativa, mentre (ha osservato testualmente la sentenza) i tempi delle espropriazioni e realizzazioni rappresentano, nel sistema, una garanzia essenziale. (…) Quello che è invece necessario e sufficiente qui rilevare è che l'art. 7 contempla, nella sua articolata formulazione, un complesso di imposizioni, immediatamente operative, tutte collegate dal fine della legge (art. 1) di dare assetto ai centri abitati: tra le quali imposizioni sono sicuramente comprese, sia ipotesi di vincoli temporanei (ma di durata illimitata), preordinati al successivo (ma incerto) trasferimento del bene per ragioni di interesse generale, sia ipotesi di vincoli che, pur consentendo la conservazione della titolarità del bene, sono tuttavia destinati a operare immediatamente una definitiva incisione profonda, al di là del limiti connaturali, sulla facoltà di utilizzabilità sussistenti al momento dell'imposizione. Tutto ciò senza la previsione di indennizzo, ed anzi, nel senso che si è detto, con una previsione del contrario (art. 40), tanto nel caso di vincoli di durata, predisposti in correlazione a trasferimenti di proprietà differiti (ma incerti an e quando), quanto nel caso di vincoli immediatamente definitivi inerenti a proprietà non destinate a esser trasferite. E, una volta riconosciuta la carenza della previsione legislativa, nemmeno spetta alla Corte procedere in questa sede all'esame delle modalità con cui all'indennizzo dovrebbe e potrebbe in simili casi provvedersi, in special modo con riguardo all'ipotesi di vincoli temporanei preordinati a successivi trasferimenti di proprietà. È certo però che la legislazione già conosce in materia appropriati strumenti. Legge 19 novembre 1968, n. 1187 (in Gazz. Uff., 30 novembre, n. 304). Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (1). ARTICOLO N.2 [Le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. L'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione (1). Per i piani regolatori generali approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni di cui al precedente comma decorre dalla predetta data.] (2) (1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 1999, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del presente comma, dei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 7 e dell'art. 40, l. 17 agosto 1942, n. 1150, nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo. (2) Articolo abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 18 RESTA IL PROBLEMA DELLA REITERAZIONE DEI VINCOLI Corte Costituzionale 20/05/1999 N. 179 La reiterazione in via amministrativa di vincoli decaduti (preordinati all'espropriazione o con carattere sostanzialmente espropriativo), ovvero la proroga in via legislativa o la particolare durata dei vincoli stessi prevista in alcune regioni a statuto speciale non sono fenomeni di per sè inammissibili dal punto di vista costituzionale; tuttavia assumono certamente carattere patologico quando vi sia una indefinita reiterazione o una proroga "sine die" o all'infinito (attraverso la reiterazione di proroghe a tempo determinato che si ripetono aggiungendosi le une alle altre), o quando il limite temporale sia indeterminato, cioè non sia certo, preciso e sicuro e, quindi, anche non contenuto in termini di ragionevolezza. Ciò ovviamente in assenza di previsione alternativa dell'indennizzo, e fermo, beninteso, che l'obbligo dell'indennizzo opera una volta superato il periodo di durata (tollerabile) fissato dalla legge (periodo di franchigia). Negli anzidetti casi la mancata previsione di qualsiasi indennizzo si pone in contrasto con i principi costituzionali ricavabili dall'art. 42 comma 3 cost., e di conseguenza ne deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale. Pertanto l'obbligo specifico di indennizzo deve sorgere una volta superato il primo periodo di ordinaria durata temporanea (a sua volta preceduto da un periodo di regime di salvaguardia) del vincolo (o di proroga per legge in regime transitorio), quale determinata dal legislatore entro limiti non irragionevoli, come indice della normale sopportabilità del peso gravante in modo particolare sul singolo, qualora non sia intervenuta l'espropriazione ovvero non siano approvati i piani attuativi. Non sono indennizzabili i vincoli posti a carico di intere categorie di beni, e tra questi i vincoli urbanistici di tipo conformativo e i vincoli paesistici. Spetta al legislatore determinare la disciplina dell'indennizzo, considerato che il sacrificio subito dal proprietario consiste, soprattutto nella ridotta utilizzazione del bene rispetto alla situazione giuridica antecedente alla pianificazione che ha imposto il vincolo. (…) l’esigenza di un intervento legislativo sulla quantificazione e sulle modalità di liquidazione dell’indennizzo non esclude che - anche in caso di persistente mancanza di specifico intervento legislativo determinativo di criteri e parametri per la liquidazione delle indennità - il giudice competente sulla richiesta di indennizzo, una volta accertato che i vincoli imposti in materia urbanistica abbiano carattere espropriativo nei sensi suindicati, possa ricavare dall’ordinamento le regole per la liquidazione di obbligazioni indennitarie, nella specie come obbligazioni di ristoro del pregiudizio subito dalla rinnovazione o dal protrarsi del vincolo COSA ACCADE UNA VOLTA DECADUTO IL VINCOLO SENZA SUA REITERAZIONE? Consiglio di Stato sez. IV 17/07/2002 N. 3999 (soluzione accolta dal legislatore nella l. espr. SI APPLICA(VA) la disciplina dettata dall'art. 4 comma ultimo lett. a) e b), l. 28 gennaio 1977 n. 10, è per sua natura provvisoria - essendo destinata ad operare fino a quando il comune non abbia prov veduto ad adempiere all'obbligo di integrazione del piano urbanistico - e pertanto non può ritenersi sostitutiva della disciplina che la legge affida alle responsabili valutazioni del comune. TUTTAVIA La decadenza di un vincolo urbanistico che comporta l'inedificabilità assoluta, ovvero che priva il diritto di proprietà del suo sostanziale valore economico, determinata dall'inutile decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2, comma 1, l. 19 novembre 1968 n. 1187, obbliga l'Amministrazione a procedere ad una nuova pianificazione dell'area rimasta priva di disciplina urbanistica. Infatti la disciplina dettata dall'art. 4, ultimo comma, lett. a) e b), l. 28 gennaio 1977 n. 10, e prevista per i comuni privi di strumenti urbanistici generali, ha natura provvisoria e non esime pertanto l'Amministrazione dal delineato obbligo di provvedere ad una nuova pianificazione urbanistica dell'area. Costituisce vincolo urbanistico di inedificabilità preordinato all'espropriazione quello gravante su un'area classificata dal p.r.g. come " Zona F" destinata a parco per il gioco e lo sport, dove è consentita esclusivamente la realizzazione di attrezzature ed impianti per il gioco ed il tempo libero, in quanto trattasi di un vincolo specifico che incide direttamente sul diritto di proprietà, limitandone grandemente il godimento e l'utilizzazione. Il proprietario di un'area assoggettata ad un vincolo urbanistico di inedificabilità ha titolo, allo scadere del vincolo medesimo, per azionare il procedimento giurisdizionale del silenzio rifiuto al fine di contrastare l'inerzia dell'Amministrazione laddove quest'ultima, pur a fronte di apposita diffida ad adempiere da parte del proprietario, non abbia provveduto ad attribuire all'area medesima una specifica destinazione di zona. ATTUALE DISCIPLINA Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità (D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) Art. 9. (L) Vincoli derivanti da piani urbanistici 1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità. (L) 2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. (L) 3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (L) (1) 4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard. (L) 5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il consiglio comunale può motivatamente disporre che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico regionale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L) 6. Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici. (L) (1) Testo unico in materia edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) Art. 9 (L) Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica (legge n. 10 del 1977, art. 4, u.c.; legge n. 457 del 1978, art. 27, ultimo comma) 1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti: a) gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del primo comma dell'articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse; b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell'area di proprietà. 2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo.