AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

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AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
PROCEDURA APERTA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE IN ACCREDITAMENTO DELLA RESIDENZA SOCIO SANITARIA
ASSISTENZIALE E DEL CENTRO DIURNO DI MOTTOLA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Art. 1 (Normativa di riferimento)
ALLEGATO B
L'appalto, oltre che dal bando di gara e dal presente capitolato, è disciplinato dalla
seguente normativa:
a) dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
b) legge regionale n. 19 del 10 luglio 2006;
c) regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.;
d) regolamento regionale n. 11 del 7 aprile 2015;
e) deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2007 n. 4;
f) deliberazione della Giunta regionale n. 1746 del 23 settembre 2009;
g) deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2010, n. 279;
h) altre normative di settore non rientranti tra quelle sopra citate.
Art. 2 (Definizioni ed abbreviazioni)
Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni ed abbreviazioni:
a) Azienda Sanitaria (anche, di seguito, "Amministrazione") s'intende l'Azienda Sanitaria
Locale di TARANTO;
b) Soggetto aggiudicatario (anche di seguito abbreviato 'appaltatore".): s'intende quel
soggetto candidato risultato aggiudicatario dell'appalto secondo le modalità di cui al
presente capitolato;
c) Legale rappresentante del soggetto candidato: s'intende qualsiasi persona che ha il
potere di rappresentanza del soggetto candidato.
Art. 3 (Oggetto della concessione)
Oggetto del presente capitolato speciale d’appalto è l’individuazione di idoneo soggetto
che si aggiudichi la concessione della gestione, in un unico lotto indivisibile, di Residenza
Socio Sanitaria Assistenziale (ex art. 66 Regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007
– L.R. n. 19 del 10 luglio 2006) e di Centro Diurno socio-educativo-riabilitativo (ex art.
60 Regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 – L.R. n. 19 del 10 luglio 2006)
presso la sede del vecchio ospedale “Umberto I” di MOTTOLA – Via Ospedale 13 – 74017
MOTTOLA (TA), di recente ristrutturato e adeguato come da P.O. – F.E.S.R. 2007/2013 –
Linea 3.1 – Azione 3.1.1.
Art. 4 (Definizioni)
Residenza Socio Sanitaria Assistenziale (ex art. 66 Regolamento regionale n. 4
del 18 gennaio 2007 – L.R. n. 19 del 10 luglio 2006)
La Residenza Socio Sanitaria Assistenziale, di seguito denominata R.S.S.A., eroga
prevalentemente servizi socio-assistenziali a persona anziane, in età superiore ai 64 anni,
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con gravi deficit psico-fisici, nonché persone affette da persone affette da demenze senili,
che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma che richiedono un alto grado
di assistenza alla persona con interventi di tipo assistenziale e socio-riabilitativo ad
elevata integrazione socio-sanitaria, che non sono in grado di condurre una vita
autonome, le cui patologie, non in fase acuta, non possono far prevedere che limitati
livelli di recuperabilità dell’autonomia e non possono essere assistite a domicilio. La
R.S.S.A. per anziani non può ospitare ospiti con età inferiore a 64 anni, ancorché
diversamente abili gravi, fatta eccezione per persone affette da demenze senili, morbo di
Alzheimer e demenze correlate, anche se non hanno raggiunto l’età di 64 anni.
La R.S.S.A. è collegata funzionalmente con i servizi socio-sanitari dell’ambito e del
distretto, comprendenti l’assistenza medico generica, l’assistenza farmaceutica, il
segretariato sociale, l’assistenza domiciliare integrata, i centri a carattere residenziale
diurno, anche al fine di programmare la continuità degli interventi assistenziali agli ospiti
dopo la dimissione e per ridurre l’incidenza del ricovero in strutture ospedaliere ovvero in
strutture extra-ospedaliere sanitarie per ospiti che abbiano le caratteristiche sopra
individuate.
I posti previsti sono pari a 18, di cui n. 5 da allestire a cura dell’aggiudicatario,
rispettando i criteri fissati dai regolamenti regionali in materia.
Centro Diurno socio.educativo-riabilitativo (ex art. 60 Regolamento regionale n.
4 del 18 gennaio 2007 – L.R. n. 19 del 10 luglio 2006)
Il Centro Diurno socio-educativo e riabilitativo, anche all’interno o in collegamento con le
strutture di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 42 della L.R. n. 19 del 10 luglio 2006, è struttura
socio-assistenziale a ciclo diurno finalizzata al mantenimento e al recupero dei livello di
autonomia della persona e al sostegno della famiglia.
Il centro è destinato a soggetti diversamente abili anche psico-sensoriale, con notevole
compromissione delle autonomie funzionali, che necessitano di prestazioni riabilitativo di
carattere socio-sanitario.
I posti previsti sono pari a 30 unità.
Art. 5 (Finalità ed Obiettivi)
L'organizzazione della RSSA e del Centro Diurno deve essere tale da creare le condizioni
necessarie per garantire alle persone ospiti:
a)
Il rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza,
dell'individualità, delle convinzioni religiose e delle abitudini quanto a ritmi di
vita, attività culturali e di svago, nonché a stile abitativo permettendo agli ospiti
di personalizzare l'ambiente con suppellettili e arredi propri;
b)
la socializzazione, all'interno della RSSA e del Centro Diurno (Demenze),
anche con l'apporto e l'utilizzazione di altri servizi, delle associazioni di
volontariato e degli altri organismi ,associativi esistenti nel territorio;
c)
la partecipazione e la responsabilizzazione della famiglia al piano
assistenziale, anche attraverso forme di collaborazione diretta con gli operatori,
coinvolgendo anche le organizzazioni di volontariato e coloro che, anche al di
fuori dei rapporti di parentela, intrattengano con l'ospite relazioni di carattere
affettivo.
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Gli ospiti della RSSA possono recarsi all’esterno delle strutture se le condizioni
psicofisiche lo consentano e sia assicurato, se necessario, l’accompagnamento da parte
dei familiari, amici, conoscenti, obiettori di coscienza, volontari ovvero operatori della
RSSA.
Nella RSSA e nel Centro Diurno sono ospitate esclusivamente persone in possesso della
residenza in uno dei comuni della Regione Puglia, salvo specifica autorizzazione della
Azienda USL concedente, con impegno al riconoscimento della tariffa.
Art. 6 (Valore concessione ed importo a base di gara)
Il valore complessivo stimato della concessione – sulla base dei posti previsti e delle
possibili opzioni relative all’incremento – è complessivamente pari ad € 9.880.000,00.
L’importo determinato per consentire la formulazione delle offerte al rialzo, relativo al
canone annuo posto a carico dell’impresa aggiudicataria, è pari ad € 180.000,00
(calcolato in relazione ai dati tecnici della Struttura e delle spese sostenute per
l’allestimento della medesima a cura dell’Amministrazione).
Art. 7 (Durata della concessione)
La durata della concessione del servizio è stabilita in anni 9 (nove), con decorrenza dalla
data di sottoscrizione del contratto di concessione. L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà
di richiedere alla ditta aggiudicataria la proroga della concessione per un periodo
massimo di sei mesi, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del
nuovo contraente.
E’ previsto un periodo di prova per i primi sei mesi di vigenza contrattuale che se
superato in modo positivo dalla ditta aggiudicataria comporterà automaticamente la
prosecuzione del contratto. Tale periodo di prova sarà regolarmente previsto nell’atto di
aggiudicazione. In caso di esito negativo di tale periodo di prova, l’Azienda Sanitaria si
riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio di risolvere il contratto senza che il
soggetto aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa.
Al termine della concessione, l’immobile dovrà essere riconsegnato all’ASL in buone
condizioni di manutenzione. A tal fine, sei mesi prima della riconsegna sarà accertato, in
contraddittorio tra i tecnici delle parti e fatto constatare in apposito verbale, lo stato di
fatto dell’immobile e degli impianti ad esso afferenti.
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 175, comma 2, lett. d) del d. lgs. n. 50/2016,
l’aggiudicatario, il suo successore ed aventi causa, non può cedere, né in tutto né in
parte, il godimento dei locali oggetto di concessione ed il contratto di concessione senza
preventiva autorizzazione dell’ASL.
Art. 8 (Descrizione dell’immobile)
La struttura della R.S.S.A. e Centro Diurno sono di proprietà dell’Azienda Sanitaria Locale
di TARANTO. Per quanto attiene alla descrizione, si rimanda ai documenti tecnici che
saranno messi a disposizione dall’Area Gestione Tecnica nonché al sopralluogo
obbligatorio da effettuare.
Art. 9 (Requisiti strutturali)
Premesso che l’immobile è stato oggetto di recente ristrutturazione ed adeguamento, gli
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interventi manutentivi di carattere generale volti a ripristinare la funzionalità e l’igiene
degli ambienti sono di competenza dell’aggiudicatario.
I requisiti strutturali sono definiti dalla normativa regionale e regolamentare in materia.
Art. 10 (Impegni dell’aggiudicatario della concessione)
L’aggiudicatario si vincolerà con l’Azienda Sanitaria attraverso la firma di apposito
disciplinare di concessione e si impegnerà ad adempiere ad ogni obbligo contenuto nello
stesso.
Il concessionario dovrà:
a) effettuare i lavori di mantenimento dell’immobile nonché la manutenzione
straordinaria;
b) provvedere alla gestione di tutti gli impianti e forniture a rete (gas, acqua, scarichi,
emissioni, elettricità, telefonia, ecc.);
c) presentare l‘istanza completa e regolare per l’ottenimento dell’autorizzazione al
funzionamento della R.S.S.A. e Centro Diurno entro i tempi dichiarati nell’offerta ed
ottenere la suddetta autorizzazione, secondo le norme regionali in vigore al
momento;
d) accreditarsi con la Regione Puglia alle condizioni previste dagli atti che disciplinano
tale accreditamento;
e) stipulare apposito contratto con l’ASL per l’utilizzo dei posti accreditati e garantire
all’Azienda Sanitaria il diritto di prelazione su tali posti;
f) gestire la struttura con il numero di posti previsti;
g) per quanto riguarda le rette, concordare con l’ASL l’ammontare, nell’ambito della
convenzione da sottoscrivere e coerentemente con le normativa regionali vigenti.
h) garantire gli ulteriori obblighi e prestazioni di cui allo schema di contratto allegato al
Disciplinare di Gara.
Art. 11 (Finanziamento)
Il reperimento delle risorse necessarie all’espletamento delle attività proprie sono
totalmente a carico dell’aggiudicatario. L’Azienda Sanitaria metterà a disposizione
dell’aggiudicatario tutti gli arredi occorrenti e di questo ha tenuto conto nella
determinazione del canone di concessione.
Art. 12 (Accreditamento)
L’aggiudicatario si obbliga ad accreditarsi con il SSR alle stesse condizioni previste dagli
che disciplinano tale accreditamento, adottando i requisiti e i protocolli in essi contenuti.
L’aggiudicatario dovrà inoltre:
a) adottare strumenti i valutazione e di verifica dei servizi erogati;
b) redigere e mettere a disposizione degli utenti e dell’Azienda Sanitaria LA CARTA DEI
SERVIZI;
c) redigere e depositare con cadenza triennale un progetto di gestione del servizio;
d) definire strumenti e procedure di rilevamento della qualità percepita e redigere un
report annuale di valutazione dei risultati raggiunti nei confronti degli ospiti delle
famiglie e dei committenti;
e) esporre il prospetto settimanale dei turni del personale in servizio con il numero e la
qualifica degli operatori che devono garantire la presenza.
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Qualsiasi variazione di tipologia di utilizzazione, in toto o in parte, della R.S.S.A. e Centro
Diurno già accreditate o da accreditare, richiesta dall’aggiudicatario, dovrà essere
preventivamente sottoposta alla valutazione ed approvazione dell’Azienda Sanitaria.
L’aggiudicatario dovrà inoltre garantire la valutazione e la rivalutazione periodica e ogni
volta ve ne sia la necessità degli ospiti nonché garantire i flussi informativi previsti.
Art. 15 (Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria)
L’aggiudicatario del servizio di gestione della R.S.S.A. e Centro Diurno dovrà garantire
l’erogazione del servizio di manutenzione tempestivo e razionale, in grado di mantenere i
livelli di efficienza e corretto funzionamento delle componenti impiantistiche. Le attività
manutentive programmate dovranno svolgersi con riferimento alle:
Opere edili ed in particolare:
strutture verticali e tamponamenti; strutture orizzontali; coperture piane; pavimentazioni
esterne; pavimentazioni interne; rivestimenti ed intonaci esterni; rivestimenti ed intonaci
interni;pareti divisoria interne; controsoffitti; impermeabilizzazioni; opere da falegname,
vetraio, fabbro, serramentista; tende veneziane e/o zanzariere; serramenti interni in
legno, metallo, PVC, anticorodal, ecc.;
Opere di idraulico e in particolare:
impianti idrosanitari e fognanti; sanitari; serbatoi di riserva idrica; reti di scarico di
qualunque genere;
Opere di elettricista ed in particolare:
impianti elettrici di distribuzione; gruppi statici di continuità; cabine di trasformazione;
impianto parafulmine; impianto di terra; impianto di rifasa mento; quadri elettrici;
illuminazione normale e di emergenza; impianti elettrici esterni; gruppi elettrogeni
compresi i gruppi motore;
Opere da tecnici specialistici e in particolare:
impianti elevatori; impianti rilevazione incendi; impianto allarme; impianti di chiamata;
impianti rilevazione e sicurezza; impianti termici e di condizionamento; impianti
antincendio ed estintori mobili; impianti controllo e rilevazione accessi; celle frigorifere e
frigoriferi.
REQUISITI DA SODDISFARE
Le attività di ordinaria manutenzione programmata, nonché di presidio tecnologico,
regolamentate dal presente appalto, devono essere finalizzate al mantenimento dei
requisiti tecnici e funzionali delle opere oggetto di manutenzione, come di seguito
specificati:
Opere edili: requisiti termo igrometrici, requisiti di resistenza al fuoco, requisiti di
resistenza alle normali condizioni d’uso; requisiti di impermeabilità; requisiti di
isolamento idropneumatico; requisiti connessi all’illuminazione naturale ed artificiale;
requisiti di efficienza; requisiti statici;
Impianto elettrico: sicurezza, continuità di esercizio, tempi di intervento delle
apparecchiature, livelli di illuminazione artificiale normale e d’emergenza;
Impianto di condizionamento estivo ed invernale:requisiti termici, requisiti igrometrici,
requisiti igienico-sanitari (ricambio d’aria), requisiti di sicurezza;
Impianto idrico-sanitario: requisiti connessi alle normali condizioni d’uso e di
sicurezza,anche igienica, delle apparecchiature;
Impianto antincendio nonché estintori mobili: requisiti di efficienza e di corretta
funzionalità ai sensi delle normative vigenti;
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Impianto antintrusione:requisiti di efficienza, tempi di intervento del sistema;
Impianti ascensori: requisiti di efficienza, requisiti di continuità di esercizio, requisiti di
sicurezza;
Impianto di rilevazione fumo: requisiti di efficienza e di corretta funzionalità ai sensi delle
vigenti normative;
Impianti di controllo e rilevazione accessi, celle frigorifere e frigoriferi ad uso non
medicale: requisiti di efficienza, requisiti di continuità di esercizio, requisiti di sicurezza.
In particolare, l’impresa dovrà garantire:il mantenimento delle condizioni di confort ed
igiene negli edifici, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, garantendo il
soddisfacimento dei reali bisogni dell’utenza; l’affidabilità e continuità di esercizio degli
impianti anche in condizioni critiche, riducendo le interruzioni del servizio; il monitoraggio
degli impianti e ripristino entro i tempi minimi d’intervento delle eventuali difformità; la
sicurezza per gli utenti e gli operatori; la progettazione del servizio di esercizio e
manutenzione degli impianti in conformità alla normativa vigente; l’impiego di materiali
certificati alle norme UNI-CEI e certificazioni CE per il settore elettrico; il controllo e la
gestione delle scorte onde evitare problemi all’esercizio degli impianti; lo smaltimento nel
rispetto dell’ambiente e secondo la legislazione e normativa vigente, dei materiali di
risulta conseguirti a lavorazioni o sostituzioni durante le manutenzioni e il servizio di
fornitura; la costruzione di un data-base aggiornato sullo stato degli impianti.
L’obiettivo del servizio è di mantenere infetti lo stato di conservazione degli impianti
tecnologici e la loro piena fruibilità, mediante interventi di manutenzione ordinaria
programmati; la gestione e la manutenzione degli impianti né quindi finalizzata al
miglioramento continuo del servizio, in termini di riduzione dei guasti, dei costi di
manutenzione, dei costi di esercizio e dei consumi energetici.
Il servizio di cura del verde dovrà consistere nella manutenzione delle opere a verde di
pertinenza della R.S.S.A e Centro Diurno oggetto dell’appalto, quali prati, aiuole, alberi,
aree verdi in genere oltre che nella gestione e manutenzione delle fioriere e delle
impiantazioni a vaso. Nello specifico dovranno essere garantiti i seguenti servizi: potatura
delle piante e degli arbusti; abbattimenti; estirpazione delle ceppaie; trattamento
antiparassitari; piccoli servizi di dendrochirurgia; fornitura e messa a dimora di nuove
piante ed arbusti.
L’impresa aggiudicataria del servizio dovrà garantire anche la manutenzione e
conservazione degli arredi attraverso pulizie periodiche ed eventuali interventi di
riparazione laddove questi dovessero risultare necessari per ripristinarne le normali
condizioni di utilizzo.
L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre effettuare periodicamente le operazioni di
sanificazione di tutti gli ambienti delle strutture oggetto del servizio, nonché le operazioni
periodiche di disinfestazione delle aree esterne.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
L’aggiudicatario del servizio di gestione della R.S.S.A. e Centro Diurno dovrà garantire
l’erogazione del servizio di manutenzione straordinaria, nella sua accezione più completa,
in grado di mantenere i livelli di efficienza e corretto funzionamento delle componenti
impiantistiche.
Art. 16 (Gestione della struttura)
Il concessionario dovrà occuparsi della gestione completa dei servizi socio-sanitari,
assistenziali e sanitari diretti ed indiretti:
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



Assistenza
Servizio di
Assistenza
Servizio di
alla persona per tutti gli ospiti;
igiene;
infermieristica;
lavanderia/guardaroba per tutti gli ospiti.
Costituiscono altresì oggetto dell’affidamento i seguenti servizi:
 Servizio cucina e mensa con le modalità di seguito indicate;
 Servizio di pulizia di tutti i locali della struttura, comprese le aree di accesso, le aree
libere interne ed esterne adiacenti all’edificio.
Per definire correttamente il concetto di “gestione completa” si chiarisce che il soggetto
aggiudicatario dovrà garantire in numero adeguato e sufficiente, secondo quanto
prescritto dalle normative vigenti, personale addetto all’assistenza diretta, indiretta,
personale ausiliario per le pulizie, per la manutenzione, il servizio di
lavanderia/guardaroba e tutte le restanti figure professionali e specialistiche previste
dalla vigente normativa.
Art. 17 (Attività rivolta agli utenti)
La R.S.S.A. e il Centro Diurno garantiranno un adeguato livello di assistenza
organizzando attività risocializzanti e ricreative, tenuto conto della volontà dell’ospite e
delle sue esigenze psico-fisiche contingenti.
L’azione riabilitativa deve rispondere adeguatamente ai bisogni degli utenti con l’obiettivo
di conservare l’equilibrio raggiunto e prevenire aggravamenti e il decadimento funzionale.
La presa in carico della persona nella sua globalità deve individuare gli obiettivi da
raggiungere, le indicazioni del campo e dei tempi di intervento, le azioni operative, gli
strumenti da utilizzare, le risorse e i vincoli, nonché il monitoraggio e la valutazione dei
risultati ottenuti:
Attività riabilitativa
Si intendono per tali le attività rivolte al mantenimento delle abilità individuali degli ospiti
garantite dagli operatori di riabilitazione e recupero funzionale messi a disposizione
dall’impresa titolare della concessione;
Attività di animazione
Tale attività dovrà permettere di valorizzare della persona anziana, facendo emergere dal
suo intimo quello che ancora può dare innanzi tutto a sé stessa, e quindi agli altri;
aiutare l’anziano ad inserirsi nella struttura, favorendo i rapporti con gli altri ospiti e gli
operatori; fare si che la casa di riposo e i suoi abitanti siano in costante rapporto con il
territorio.
Attività del personale aggiuntivo
Il personale aggiuntivo potrà essere utilizzato dal concessionario, ad integrazione e non
in sostituzione del personale regolarmente assunto. L’impresa potrà infatti avvalersi di
personale in formazione a scopo di tirocinio, servizio civile e volontariato effettuato da
singoli, gruppi ed associazioni come previsto dalla normativa.
Detto personale opererà sotto la diretta responsabilità dell’impresa concessionaria e non
dovrà in alcun modo ostacolare il normale funzionamento del servizio.
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Attività dei servizi alberghieri
Tali attività riguardano gli interventi di pulizia, lavanderia, stireria, gestione del
guardaroba, della cucina e della dispensa e saranno svolte quotidianamente e
periodicamente nel corso dell’anno solare, comprese le azioni atte a garantire l’accurata
pulizia della struttura e il buon funzionamento del servizio residenziale. Per l’esecuzione
di detti servizi il concessionario può avvalersi del subappalto.
Il concessionario dovrà rispettare, per quanto attiene le modalità di attuazione della
gestione, oltre che le disposizioni regionali già richiamate, gli articoli del presente
capitolato e le indicazioni di seguito riportate.
I servizi socio sanitari ed assistenziali dovranno essere garantiti dall’aggiudicatario 365
giorni l’anno, festività di ogni tipo e genere compresa, 24 ore su 24, per quanto attiene la
gestione della R.S.S.A. secondo le modalità di seguito esplicitate; per le attività del
Centro Diurno, l’attività sarà garantita per otto ore per ogni giorno della settimana,
sabato e domenica esclusi.
La presenza minima di personale in servizio durante i turni diurni, notturni, feriali e festivi
deve fare riferimento alla normativa prevista, opportunamente modificata ed integrata in
relazione alle caratteristiche dell’utenza, e sarà dettagliata nel progetto di gestione
allegato all’offerta.
Articolo 18 (Strumenti operativi e modalità di accesso e dimissioni)
1.
È obbligatoria per il concessionario, per ogni assistito, la compilazione della
cartella personale, da cui risultino le generalità complete, la diagnosi di entrata,
l'anamnesi familiare e personale, l'esame obiettivo, gli eventuali esami di laboratorio e
specialistici, il programma terapeutico, comprensivo degli aspetti riabilitativi, gli esiti ed i
postumi, nonché le eventuali interruzioni di trattamento o ricovero. Nella cartella
personale devono essere, altresì, annotate le condizioni economiche del nucleo familiare
e sociali dell'ospite. Della cartella personale fa parte integrante il giudizio espresso
dall'unità valutativa ai fini dell'accoglienza.
2.
Le cartelle personali, firmate e conservate dal medico devono recare un numero
progressivo. Nella cartella personale devono essere riportati gli aggiornamenti periodici,
le valutazioni e osservazioni degli operatori che concorrono all'attuazione del progetto
terapeutico, inclusa una sezione per il programma assistenziale infermieristico, nonché
l'eventuale indicazione dei soggetti titolari della tutela o curatela dell'ospite. Fatta salva
la legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali, le cartelle personali, a
richiesta, devono essere esibite all'ospite, a persona da lui espressamente delegata, ai
soggetti titolari della tutela e curatela nonché ai soggetti formalmente incaricati della
vigilanza.
3.
La RSSA ed il Centro Diurno sono tenuti a fornire, a richiesta dell'Assessorato
regionale della sanità, ogni altra documentazione ritenuta necessaria, in particolare, al
fine della valutazione della qualità dei servizi.
4.
Anche per tali finalità, il concessionario è obbligato al rispetto della normativa a
carattere nazionale e regionale relativa agli adempimenti in materia di flussi informativi e
di sanità elettronica e ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dalla
ASL per la raccolta dei dati necessari alla produzione degli indicatori previsti per il
Sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria di cui al Decreto
Ministero Salute 12/12/2001.
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Modalità di accesso e dimissioni
1. Le procedure di ammissione e dimissione sono effettuate nel rispetto del RR.
n.4/2007, della L.R. n. 23/2008, dell’art. 27 della L.R. n.4/2010 e della DGR n.
691/2011.
2. L’immissione in RSSA e nel Centro Diurno dei pazienti residenti nell’ambito territoriale
della ASL avverrà a cura del Distretto Socio Sanitario competente per residenza previa
valutazione da parte dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.).
La stessa UVM che ha valutato provvederà ad effettuare le rivalutazioni e le eventuali
proposte di proroga.
La permanenza o la dimissione dell’assistito sarà comunque convalidata dal Distretto
Socio Sanitario competente.
L’anziano o suo familiare o tutore avanza richiesta di ospitalità (su apposito modulo
dell’ASL) alla PUA e/o al Distretto di residenza.
Il Distretto autorizza, previa valutazione dell’UVM, l’ospitalità presso la struttura indicata
dall’anziano o presso altra struttura in caso di mancata disponibilità di posto per il
ricovero in quella indicata.
6. L'autorizzazione, di cui al comma precedente, sarà inviata dal Direttore del Distretto
autorizzante, simultaneamente, al Direttore del Distretto in cui ha sede la Struttura, alla
Residenza e al Direttore dell'Area Servizio Socio Sanitario.
Il Distretto Socio Sanitario in cui è ubicata la Struttura tramite la UVM predisporrà, al fine
di accertare e garantire la qualità dell'assistenza erogata e l'andamento del PAI, le
verifiche che riterrà necessarie.
Lista delle "prenotazioni" autorizzate dai distretti socio sanitari
Per la RSSA, in caso di insufficienza dei posti letto rispetto alle autorizzazioni di ricovero,
è adottata "la lista delle prenotazioni autorizzate dai Distretti Socio Sanitari".
La lista è tenuta dal Distretto Socio Sanitario in cui ha sede la Struttura e dalla stessa
Struttura. La lista delle prenotazioni è così formulata:
1. L'ordine di prenotazione degli ospiti autorizzati è determinato dalla sequenza
cronologica determinata dalla data di autorizzazione dell'UVM autorizzante il ricovero;
2. L'anzianità di iscrizione nella lista delle prenotazioni è determinata dal punteggio attribuito,ai singoli pazienti eleggibili alla ospitalità nella Struttura, nel modo seguente:

1 punto: per ogni giorno maturato, dalla data di autorizzazione, se il paziente è a
domicilio;

3 punti: per ogni giorno maturato, dalla data di autorizzazione, se il paziente è
ricoverato in ospedale.
3. A parità di punteggio è privilegiato l'ingresso dell'ospite che presenta i seguenti
requisiti: maggiore età e grado totale di non autosufficienza.
Situazioni di urgenza
La lista di prenotazione così formulata può essere modificata solo per situazioni di
urgenza per pazienti sia di provenienza territoriale che in regime di Dimissioni
Ospedaliere Protette (DOP).
La situazione di urgenza determina una priorità di ammissione nella Struttura con
superamento della lista delle prenotazioni.
Si riconosce la situazione di urgenza in caso di paziente, sia in regime di D.O.P. che di
provenienza territoriale, eleggibile ad RSSA, che sia altamente dipendente e non si
sposta (totalmente dipendente) e con elevata necessità di cure sanitarie.
In caso di concorrenza per un posto tra pazienti in situazioni di urgenza fa testo
l'anzianità di autorizzazione; a parità di data di autorizzazione è privilegiato il paziente in
regime di DOP rispetto a quello di provenienza territoriale.
Modalità di ammissione
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La RSSA s'impegna, ogni qualvolta si liberi un posto letto, sentito il Distretto in cui ha
sede la struttura, ad informare a mezzo fax, posta elettronica certificata ovvero
telegramma la famiglia e/o il tutore legale dell'utente primo nella lista di prenotazione
affinché un posto letto possa essere occupato entro le 24 ore: in caso di mancato
riscontro la Struttura è autorizzata a contattare il successivo utente in lista di
prenotazione.
La famiglia, in caso di ricovero dell'utente in Ospedale può chiedere, entro le 24 ore, alla
Residenza la sospensione temporanea dell'inserimento.
In questo caso l'anziano non viene cancellato dalla lista per trenta giorni, salvo ulteriori
comunicazioni da parte dei familiari e valutazione da parte del Distretto della richiesta.
L'effettivo ingresso dell'assistito nella struttura è da questa comunicato, simultaneamente
all'avvenuto ricovero, al Distretto di residenza dell'ospite, al Distretto in cui ha sede la
Struttura e all'area Servizio Socio Sanitario della ASL, tramite telefax o posta elettronica
certificata.
Informativa sulla occupazione dei posti letto
La Struttura si obbliga a comunicare giornalmente entro le ore 10,00 la situazione
aggiornata sullo stato di occupazione dei posti letto contrattualizzati, dandone
comunicazione all'Area Servizio Socio Sanitario che ne darà immediata notizia sul portale
istituzionale della ASL per libera consultazione da parte di chiunque vi abbia interesse.
Il legale rappresentante del Concessionario entro due giorni dalla sottoscrizione
dell'Accordo Contrattuale comunicherà all'Area Socio Sanitaria il nominativo della persona
autorizzata a comunicare i dati sull'occupazione dei posti letto.
La comunicazione di cui al comma precedente deve contenere obbligatoriamente i
seguenti campi compilati:

Intestazione della Struttura;

Riferimento all'Accordo Contrattuale sottoscritto con la Asl di Taranto;

Posti letto contrattualizzatl;

Posti letto occupati;

Posti letto liberi;

Data e ora di compilazione;

Firma autografa della persona autorizzata alla comunicazione dei dati.
La mancata trasmissione dei dati, verrà annotata sul portale istituzionale aziendale nei
termini seguenti: "La Struttura non ha fatto pervenire i relativi dati; l’inadempimento è
da annoverare tra le irregolarità nella conduzione della Struttura tali da pregiudicare le
finalità dell'accordo contrattuale e comprometterne le regolare esecuzione, con
possibilità, da parte della ASL, di attivare le procedure di contestazione scritta ed
eventuale recesso”.
Le dimissioni dalle RSSA sono disposti dall'UVM, previa rivalutazione del caso.
Art. 19 (Dotazione organico)
Per la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale è previsto:
Amministrazione:

Responsabile amministrativo della struttura ed Operatori amministrativi.
Servizi generali:
 Cucina: n. 1 cuoco, n. 1 aiuto cuoco, n. 2 ausiliari;
 Lavanderia e stireria: n. 1 addetto fino a 4 q.li di biancheria da trattare al giorno;
n. 1 addetto per ogni ulteriore quintale.
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Prestazioni socio-sanitarie

Educatori professionali o terapisti occupazionali o altri profili professionali dell’Area
socio-riabilitativa in rapporto al piano individualizzato dell’assistenza, e comunque in
misura funzionale rispetto al progetto personalizzato dell’assistenza definito
dall’U.V.M. garantendo almeno 18 ore settimanali;

Operatori socio-sanitari (O.S.S.): n. 1 operatore per 36 ore settimanali ogni 4 ospiti,
quindi 4 unità;

Infermieri: in organico 1 unità per 36 ore settimanali (turno mattina e pomeriggio);
durante il servizio notturno sarà garantita la reperibilità fatta salva la presenza di
un’unità nella struttura;
Tecnici della riabilitazione: n. 11 ore settimanali;
Assistente sociale: n. 4 ore settimanali;
Almeno uno degli operatori presenti deve essere in possesso del patentino BLS.
La struttura deve avere un coordinatore sanitario abilitato, preferibilmente, ma non in
via esclusiva, specialista in Geriatria, Medicina Fisica e Riabilitativa o specializzazione
equipollente impegnato con prevalenti compiti di coordinamento in materia di
riabilitazione e di dietetica nonché di coordinamento dell’intera attività socio-sanitaria
e di garanzia dell’applicazione di protocolli omogenei per l’accoglienza e la gestione
dei casi. Il coordinatore è, inoltre, preposto alle relazioni con la competente U.V.M.
che dispone il ricovero nella struttura e che provvede alla valutazione del progetto
personalizzato di assistenza e cura. Il Coordinatore è impegno per un minimo di sei
ore di prestazione.





L’ASL competente è tenuta ad assicurare, in ogni caso, in favore degli ospiti della
R.S.S.A i seguenti interventi di rilievo sanitario:
a) Assistenza medica generica;
b) Assistenza medica specialistica;
c) Fornitura di farmaci;
d) Fornitura di presidi sanitari.
Gli interventi richiesti vengono definiti dalla U.V.M. in sede di elaborazione del progetto
personalizzato e di disposizione del ricovero presso la struttura, e sono attivati dall’ASL
competente, tramite l’Area Farmaceutica, entro il termine di una settimana dalla da del
ricovero. I farmaci e il materiale farmaceutico sono presi in carico da personale sanitario
debitamente autorizzato, per iscritto dal coordinatore della R.S.S.A. L’ASL può
concordare con le strutture interessate, previo protocollo d’intesa, la fornitura periodica
dei farmaci di maggior utilizzo, al fine della continuità assistenziale, prevedendo la
rendicontazione periodica per le successive forniture, purché in stretto raccordo con
l’assistenza del medico di Medicina Generale e degli specialisti titolari della prescrizione
delle terapie e dei presidi. Le cure mediche generiche in favore degli ospiti sono
assicurate dai Medici di Medicina Generale nel rispetto delle norme vigenti. L’assistenza
medica specialistica viene erogata a carico della ASL nel cui territorio insiste la struttura.
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Si precisa che l’assetto del personale deve essere rispettoso degli standard professionali
stabiliti dal regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e successive modifiche ed
integrazioni.
Per il Centro Diurno socio-educativo-riabilitativo
Educatori professionali ed educatori con almeno tre anni di esperienza nei servizi per
diversamente abili in misura di almeno un operatore per 36 ore settimanali ogni 5 ospiti.
Una figura di assistente sociale per 18 ore settimanali ogni 20 ospiti. Presenza
programmata di psicologi, altri operatori sociali, tecnici della riabilitazione della
rieducazione funzionale (es.: logopedisti, psicomotricisti, musicoterapisti, fisioterapisti).
Personale ausiliario: nelle ore di apertura del Centro, in misura di uno ogni quindici
utenti.
Il Coordinatore della struttura deve essere in possesso di laurea in Educazione
professionale o titolo equipollente, ovvero solo per il personale in possesso di altro
diploma di laurea con esperienza nel ruolo specifico di durata non inferiore a 5 anni.
Art. 19 (Personale addetto alla gestione e regolamentazione dello sciopero)
Il soggetto aggiudicatario della concessione, assumendo a proprio carico tutti i rischi di
impresa derivanti dalla gestione del servizio, dovrà garantire al personale il trattamento
economico previsto dal CCNL di riferimento. Nel progetto gestionale dovranno essere
dettagliati i seguenti aspetti:
 Articolazione dei turni e il numero delle unità di personale presenti in ciascuna fascia
oraria;
 Dotazione di una divisa decorosa e pulita, specifica per ogni figura professionale
(camice, tuta o grembiule) con ben visibile il cartellino con nome, la qualifica e
l’indicazione dell’impresa aggiudicataria;
 Dotazione di indumenti protettivi (guanti, calzature e quant’altro necessario) conformi
alle norme di igiene del lavoro;
 Stabilità dell’equipe assistenziale sia di supporto che infermieristica con limitazione
del turn over, dovrà presentare apposito paino organizzativo descrittivo da cui
risultino gli strumenti individuali per garantire tale stabilità;
 Effettiva e costante presenza del personale senza alcuna soluzione di continuità e
diminuzione, con predisposizione di un adeguato meccanismo di sostituzioni per ferie,
malattie, congedi in generale tali da non comportare alcuna riduzione del contingente
di personale preposto.
E’ fatto divieto al personale operante nella struttura a qualsiasi titolo di assumere la
funzione di tutore, curatore o amministratore di sostegno degli utenti.
Il personale deve garantire la riservatezza assoluta (segreto d’ufficio) relativamente a
tutto ciò di cui viene a conoscenza nel rapporto con gli utenti.
Il concessionario sarà obbligato a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le
disposizioni di cui alla legge 15 giugno 1990 n. 146, come modificata ed integrata anche
dalla legge 11 aprile 2000, n.8, sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici ed
essenziali, nonché la determinazione di cui alle deliberazioni della Commissione di
garanzia per l’attuazione della predetta legge, rientrando la presente concessione di
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servizi nell’ambito dei servizi pubblici essenziali e per nessuna ragione possono essere
sospese o interrotte.
Art. 20 (Prestazioni di natura alberghiera)
Pur nel rispetto dell’autonomia gestionale del soggetto concessionario, si forniscono le
prescrizioni minime attese per quanto riguarda la fornitura dei cosiddetti servizi
alberghieri.
a) Ristorazione
Il suddetto servizio potrà essere espletato sia direttamente dal concessionario che
indirettamente.
Il servizio dovrà prevedere la preparazione di pasti comprese bevande, secondo idonee
tabelle dietetiche e nutrizionali e la loro somministrazione, con possibilità di scelta tra:
due primi, due secondi, due contorni per il pranzo e per la cena; frutta e verdura fresca
di stagione. I menu dovranno essere articolati su quattro settimane e validità stagionale.
Dovrà essere garantita la possibilità di diete particolari e speciali.
Dovrà essere prevista per tutti i giorni la disponibilità alla preparazione e
somministrazione i tisane, bevande fresche, piccoli spunti occasionali, e la fornitura di
menu speciali a pranzo per le festività più importanti e/o occasionali, forniture per feste,
compleanni, ecc.
Il tovagliato e quant’altro necessario dovrà essere fornito dal soggetto aggiudicatario.
Il servizio dovrà rispettare il programma di auto controllo HACCP ai sensi del D.Lgs.vo n.
155/97 e s.m.i.
L’acquisizione e il mantenimento dell’autorizzazione sanitaria e relativi oneri saranno a
carico del soggetto aggiudicatario.
b) Pulizie
Il servizio dovrà essere svolto dal concessionario con propri ed idonei mezzi tecnici e con
personale in numero necessario e sufficiente a garantire una soddisfacente gestione.
I materiali, le attrezzature, le divise, ecc. necessari per l’espletamento del servizio oltre
ad essere a totale carico dell’aggiudicatario, dovranno essere rinnovati ogni volta che se
presentasse la necessità, al fine di evitare inconvenienti che possano in qualche modo
pregiudicare il buon andamento del servizio stesso.
Per il perseguimento di una efficace gestione del servizio di pulizia e sanificazione, il
concessionario dovrà provvedere con personale ed attrezzature proporzionate al lavoro
da eseguire, in particolare queste ultime saranno non rumorose, tecnicamente efficienti e
rispondenti agli standard tecnici previsti dalle leggi vigenti in materia. Per l’esecuzione
del servizio di pulizia e di sanificazione, oggetto del presente capitolato, è consentito l’uso
esclusivamente di detergenti e disinfettanti conformi alle vigenti norme di legge in
materia, dotati di scheda tecnica da notificare al personale che ne farà l’utilizzo; i prodotti
dovranno essere usati con le modalità prescritte dalla ditta produttrice.
Dovranno essere tassativamente utilizzati prodotti atossici, non corrosivi, non nocivi,
incolori ed inodori.
Il servizio di pulizia e sanificazione dovrà assicurare risultanti complessivamente
ineccepibili, non potendosi ammettere esclusioni di sorta, anche nell’eventualità che
taluni aspetti non siano esplicitamente indicati nelle descrizioni precedenti.
In particolare per quanto attiene la pulizia periodica dei vetri e serramenti dovrà essere
effettuata con personale e mezzi idonei.
c) Derattizzazione, deblatizzazione, disinfezione
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Da eseguirsi sia direttamente dal soggetto aggiudicatario che indirettamente nei locali di
pertinenza interna e sulle aree esterne come esplicitato da progetto tecnico illustrato dal
soggetto aggiudicatario in sede di gara.
d) Raccolta rifiuti
Il servizio prevede la raccolta di rifiuti urbani, di quelli assimilabili agli urbani e loro
conferimento negli appositi contenitori situati nelle vicinanze della struttura, la raccolta e
lo smaltimento, a norma di legge, dei rifiuti sanitari.
e) Lavanderia
Il concessionario dovrà provvedere all’espletamento del servizio di lavanderia, stireria,
guardaroba, sia per la biancheria piana che per quella confezionata appartenente ai
singoli utenti: a tal fine il concessionario dovrà provvedere alla fornitura di tutta la
biancheria piana e cerata occorrente nonché di tutto il tovagliato necessario alla
somministrazione dei pasti.
All’ingresso dell’ospite in struttura, i capi personali dovranno essere contrassegnati in odo
da essere identificati.
f) Altri servizi
Il concessionario dovrà farsi carico di tutte le pratiche amministrative e di tutte le
necessità inerenti il buon funzionamento della struttura compresi contabilità, il servizio di
cassa e di custodia valori, la fatturazione degli oneri eocnomici che la retta prevede, la
tenuta del registro delle presenze degli ospiti e del personale edi quant’altro necessario,
anche su specifica richiesta dell’Azienda Sanitaria.
In particolare per quanto riguarda il personale, la ditta dovrà curare la predisposizione e
l’esposizione dei turni, nonché la documentazione inerente le qualifiche, per singolo
soggetto, il rilevamento presenze e la tipologia del rapporto di lavoro.
Dovrà essere garantito il collegamento telefonico in entrata e uscita della struttura ed
all’interno della stessa, nonché l’accoglimento e l’accesso alla struttura da parte dei
visitatori oltre a collegamento INTERNET.
A tal fine la ditta dovrà nominare e comunicare all’Azienda Sanitaria, un responsabile
amministrativo che garantirà il corretto adempimento delle attività amministrative
suddette; questi dovrà assolvere alle funzioni di raccordo con l’Azienda Sanitaria per ogni
necessari esigenza e dovrà essere tempestivamente rintracciabile.
Servizio di assistenza religiosa ed onoranze funebri: il concessionario deve facilitare
l’espressione delle esigenze spirituali e di culto degli ospiti e favorire a tal fine, la
presenza su richiesta dei ministri di culto nel rispetto delle convinzioni personali.
Il concessionario dovrà provvedere ai servizi personali ai defunti garantendo
assolutamente la libertà di scelta delle agenzie funebri, evitando forme di monopolio o di
esclusiva.
Art. 21 (Flessibilità organizzativa)
Al fine di meglio rispondere alle esigenze dell’Azienda Sanitaria, su proposta del
competente distretto e nell’ambito di un progetto individuale articolato, potrà concordare
con il responsabile di struttura e con la direzione sanitaria delle struttura l’eventuale
utilizzo di spazi o servizi per persone anziane già seguite a domicilio dai servizi sanitari
(es. pasti, attività di animazione e/o di socializzazione).
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L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di richiedere al concessionario l’organizzazione di
attività motorie di gruppo per soggetti anziani, con partecipazione aperta anche a esterni
i quali saranno tenuti a corrispondere la relativa tariffa preventivamente concordata.
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a trasmettere all’ASL la rendicontazione delle
eventuali suddette attività a cadenza annuale. Le proposte di programmazione delle
attività (es. piano di formazione del personale, piano delle attività di animazione,
iniziative rivolte all’esterno, ecc.) saranno presentate entro la fine di ogni anno per quello
successivo; sarà prodotta una relazione sull’andamento delle gestione da cui si evincano i
risultati conseguiti in corrispondenza col progetto presentato.
Art. 22 (Promozione del volontariato sociale)
Nella struttura potrà essere prevista la presenza di volontari e l’aggiudicatario ne dovrà
curare l’inserimento nelle attività, anche mediante adeguati interventi di tutoraggio e
formazione e il loro coinvolgimento deve configurarsi come complementare e non
sostitutivo delle attività assistenziali.
Le modalità di presenza dei volontari nella struttura devono essere definite nell’ambito di
convenzioni tra i soggetti gestori d i rappresentanti delle organizzazioni e/o associazioni
secondo modalità di legge.
Tirocini e servizio civile: potrà essere previsto l’inserimento nel servizio di volontari,
anche del servizio civile volontario, in misura complementare e comunque non sostitutiva
rispetto all’organico, concordandone le modalità di utilizzo con la direzione sanitaria della
struttura.
E’ previsto, inoltre, l’inserimento a scopo di tirocinio di allievi frequentanti corsi di
formazione riconosciuti da enti pubblici.
Art. 23 (Norma di rinvio)
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento
allo schema di contratto, agli altri atti di gara ed alle disposizioni vigenti in materia.
Criteri di assegnazione del punteggio relativo all’offerta tecnica, in ordine
d’importanza:
1. Le iniziative, le azioni, le partnership sociali, le modalità operative e progettuali con cui si
intende qualificare il rapporto con la rete familiare e amicale dei pazienti, nonché
l'integrazione con il contesto territoriale in cui la struttura è inserita considerando anche
l'iterazione, il collegamento e la collaborazione con le associazioni di volontariato, le
associazioni di promozione sociale ed i soggetti sociali del contesto territoriale di
riferimento: max punti 10.
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2. Strumenti, modalità e periodicità di rilevazione della percezione e gradimento delle
attività e prestazioni della RSSA da parte dei pazienti, dei loro familiari e delle
associazioni di promozione dei diritti dei pazienti: max punti 8;
3. Per la figura di educatore professionale saranno valutate le offerte per un numero di ore
superiore a quelle previste nel bando e alla ditta che avrà proposto il numero di ore più
alto verrà assegnato il punteggio di 7 punti e alle altre un punteggio proporzionale;
4. Per la figura di O.S.S. saranno valutate le offerte per un numero di ore superiore a quelle
previste nel bando e alla ditta che avrà proposto il numero di ore più alto verrà assegnato il
punteggio di 7 punti e alle altre un punteggio proporzionale;
5. Piano di formazione (contenuti, tempi, categorie professionali interessate, modalità,
obiettivi, ecc.) del personale relativo all'avvio delle attività (primo anno) e durante la
vigenza del contratto di affidamento: max punti 7;
6. Per la figura dello psicologo saranno valutate le offerte per un numero di ore superiore a
quelle previste nel bando e alla ditta che avrà proposto il numero di ore più alto verrà
assegnato il punteggio di 6 punti e alle altre un punteggio proporzionale;
7. Utilizzo di prodotti alimentari di provenienza locale nella somministrazione dei pasti ai
pazienti max 5 punti;
8. Numero di ore offerte complessivamente per i vari profili professionali per le quali alla
ditta che avrà proposto il numero di ore più alto verrà assegnato il punteggio di 5 punti e
altri concorrenti in modo proporzionale;
9. Per la figura di assistente sociale saranno valutate le offerte per un numero di ore
superiore a quelle previste nel bando e alla ditta che avrà proposto il numero di ore più
alto verrà assegnato il punteggio di 5 punti e alle altre un punteggio proporzionale;
10. Per la figura di infermiere saranno valutate le offerte per un numero di ore superiore a
quelle previste nel bando e alla ditta che avrà proposto il numero di ore più alto verrà
assegnato il punteggio di 5 punti e alle altre un punteggio proporzionale;
11. Presenze in termini di dotazioni tecnologiche, a supporto dell'attività tipica della R.S.S.A.
e Centro Diurno max punti 5.
Si precisa che la Commissione giudicatrice attribuirà, laddove è prevista l'offerta in termini di ore, il
relativo punteggio solo ed esclusivamente a fronte di dichiarazioni riferite ad ore intere.
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