LINEE GUIDA PER L’EROGAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E SPESE AFFINI 1. PREMESSA L’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 prevede a decorrere dall'anno 2011, per le amministrazioni Pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e quindi anche per i Comuni, una riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare pari ad almeno 80% della spesa sostenuta nell'anno 2009 Nell’attuale quadro normativo non esistono disposizioni specifiche che indichino i presupposti ed i criteri legittimanti le spese erogate dalle P.A. per attività connesse a spese di rappresentanza, pubblicità, mostre, convegni. A tale carenza ha ovviato la giurisprudenza contabile che, in varie occasioni, ha avuto modo di pronunciarsi sull’argomento, individuando un’insieme di criteri che costituiscono, ormai, indirizzo consolidato. Con la presente si intende proporre delle indicazioni volte a garantire il rispetto della legittimità contabile nei procedimenti di erogazione della spesa, in materia di spese di rappresentanza e per finalità affini (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità). Si procederà dapprima, sulla base della copiosa giurisprudenza della Corte dei Conti in materia, a dare una definizione delle varie fattispecie trattate [spese di rappresentanza e per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità], indicandone i criteri legittimanti al fine specifico di desumerne regole di condotta per gli operatori interni. Successivamente si procederà a suggerire procedimenti amministrativi volti alla ordinata erogazione della spesa anche in questo settore. 2. LA SPESA DI RAPPRESENTANZA E SPESE AFFINI: NOZIONE LE SPESE DI RAPPRESENTANZA: → sono quelle destinate ad attività rivolte a proiettare l’amministrazione all’esterno, in stretta correlazione con le sue finalità istituzionali (Corte dei Conti Sez. Calabria 985/2005; Corte dei Conti Sez. III appello 25/2007; Corte dei Conti Sez. Friuli Venezia Giulia 280/2008- Corte dei Conti sez. controllo Molise 26/2010) e devono fondarsi sull’effettiva esigenza dell’Ente di manifestarsi all’esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei (Corte dei Conti Sez. Calabria 985/2005; Corte dei Conti Sez. Toscana 126/2008); tale esigenza non può trovare esplicazione nelle ordinarie attività di comunicazione istituzionale svolte dai servizi comunali. LE SPESE PER MOSTRE E CONVEGNI: → sono quelle relative all’organizzazione di mostre e convegni, che, al pari delle spese di rappresentanza, devono trovare la loro giustificazione nella finalità istituzionale dell’ente (art.1,comma 10, legge n.266/05), rispondendo alla necessità di una promozione qualificata della stessa Amministrazione e della sua attività rispetto ai proprio obiettivi LE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE: → sono quelle destinate ad attività rivolte a intrattenere relazioni con particolari soggetti estranei all’Amministrazione, diretta a mantenere o ad accrescere il prestigio dell’ Ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali. 1 Lo scopo delle pubbliche relazioni quello «di promuovere immagini favorevoli e positive intorno a persone o aziende nella vita pubblica, senza dare effettivamente l'impressione di farlo». [Gillian Dyer (Advertising as Communication, Methuen, 1982)] LE SPESE PER PUBBLICITÀ → rientrano nelle spese promozionali, ammesse come figura distinta rispetto alle spese di rappresentanza. Per evidenziare i criteri distintivi tra spese di rappresentanza e spese promozionali possiamo far ricorso al D.M. 11/11/2008 con cui nel settore privato sono fissate le regole per la deducibilità delle spese di rappresentanza: una spesa è di rappresentanza quando non ci si attende una specifica controprestazione, ma solo una reazione potenziale ed eventuale: p.e. una spesa di rappresentanza si ha con l’organizzazione di un evento a cui la l’Ente inviti soggetti estranei rappresentativi, nella speranza di instaurare determinati rapporti istituzionali. Questi beneficiano dell’erogazione e potrebbero diventare interlocutori dell’Ente; le spese di pubblicità come quelle per una pubblicità cartellonistica o per un inserzione sul giornale prevedono un contratto vero e proprio con il soggetto che fornisce la prestazione promozionale e quindi un impegno giuridicamente vincolante. Importante per la corretta definizione della nozione di spese di pubblicità è il parere della Corte dei Conti Sezione Lombardia n. 1076/2010, la quale osserva che i limiti ex art. 6 comma 8 d.l. n. 78/2010 afferenti le “spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza” non ricomprendono gli oneri a carico dell’Amministrazione funzionali a promuovere la conoscenza dell’esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività. Infatti, l’efficace erogazione di un servizio presuppone ex se un’adeguata divulgazione del medesimo, al fine di consentirne l’effettivo utilizzo da parte dei cittadini. 3. I CRITERI GENERALI LEGITTIMANTI GLI ATTI DI SPESA PER RAPPRESENTANZA, PUBBLICITÀ, MOSTRE E CONVEGNI In linea con quanto affermato dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il Piemonte Del. n. 13/2010/SRCPIE/VSGF “affinché le spese di rappresentanza, nonché quelle per pubblicità, convegni e mostre possano essere legittimamente sostenute dalle Pubbliche amministrazioni, è necessario il verificarsi delle seguenti condizioni”: a) la stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente (art.1,comma 10, legge n.266/05); b) necessità della Pubblica amministrazione a una proiezione esterna ovvero a intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, diretta a mantenere o ad accrescere il prestigio dell’ Ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali; c) previsione della spesa in uno specifico stanziamento di bilancio; d) eventuale determinazione delle fattispecie ammissibili da prevedere in regolamenti o atti amministrativi a valenza regolamentare (ad esempio “linee guida” predisposte dall’organo esecutivo). Dette spese, pertanto, ai fini della legittima erogazione, devono essere direttamente finalizzate al pubblico interesse di cui l’ente è portatore, concretandosi in atti o manifestazioni capaci di suscitare, nella vita di relazione dell’ente pubblico, l’attenzione di ambienti qualificati e dell’opinione pubblica, al fine di ottenere i vantaggi che derivano a una pubblica istituzione dall’essere conosciuta (Corte dei conti - Sez. I sent.149/1992). 4. ANALISI DELLE FATTISPECIE E DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI LEGITTIMITÀ E DELLE TIPOLOGIE AMMISSIBILI E NON DELLE SPESE. 2 Dall’analisi dei singoli elementi che integrano le fattispecie delle spese di rappresentanza e delle altre spese in questione è possibile ricavare i requisiti di legittimità e le tipologie ammissibili e non delle spese per pubbliche relazioni pubblicità, convegni e mostre e rappresentanza . Gli elementi costitutivi della fattispecie di spesa per pubbliche relazioni pubblicità, convegni e mostre e rappresentanza sono i seguenti: A. stretta correlazione della spesa con le finalità dell’istituzionali dell’ente: la spesa è erogata per fini istituzionali. Come tutti gli Enti pubblici, il Comune agisce per il perseguimento di finalità pubbliche stabilite dalla legge (ex art 1 comma 1 legge 241/1990 “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge..”). In particolare l’amministrazione Comunale persegue finalità generali essendo chiamata, nell’esercizio delle sue funzioni, a curare e promuovere lo sviluppo della comunità locale di riferimento (ex art. 3 del TUEL); tale compito investe il complesso della sua attività amministrativa, incluse le spese di rappresentanza. Da questo elemento deriva che la spesa di rappresentanza: non può consistere in meri atti di liberalità non può essere relativa ad iniziative che esulano dai fini istituzionali del Comune non può consistere nella promozione di altro ente, anche se collegato B. necessità dell’ente di una proiezione esterna delle proprie attività per il migliore perseguimento dei propri fini: la spesa è destinata ad attività rivolte a proiettare l’amministrazione verso l’esterno. Lo scopo della spesa di rappresentanza è quello di suscitare sull’Ente, sulla sua attività e sui suoi scopi l’attenzione e l’interesse di ambienti e soggetti qualificati oltre che dell’opinione pubblica in generale, onde ottenere gli innegabili vantaggi che ad una Amministrazione Pubblica derivano dall’essere conosciuta seguita ed apprezzata(Corte dei Conti Sez. controllo 1571/1985). Anche le spese per pubbliche relazioni pubblicità, convegni e mostre rispondono alle medesime finalità (vedi sopra Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il Piemonte Del. n. 13/2010/SRCPIE/VSGF). Le suddette spese devono pertanto essere giustificate con un’occasione rappresentativa e con la partecipazione di soggetti dotati di rappresentatività. Da tale requisito deriva che la spesa non può: essere diretta al Personale interno ed agli Amministratori. Non può avere natura “autoreferenziale”(Corte dei Conti Sez. Sardegna 900/2009); essere diretta a soggetti che già fruiscono di compensi prefissati da considerare remunerativi di ogni beneficio relativo alle loro prestazioni; essere dirette a persone istituzionalmente operanti nel suo seno (stagisti, collaboratori a titolo gratuito; avere ad oggetto gli ordinari rapporti istituzionali intercorrenti con soggetti privati o con le varie amministrazioni pubbliche (Corte dei Conti Sez. Friuli Venezia Giulia 280/2008); essere dirette a soggetti, esterni all’ente stesso, non istituzionalmente dotati di rappresentatività”(Corte dei Conti Sez. Lazio 1377/2005) ovvero di particolare rilievo sociale e professionale”(Corte dei Conti Sez. Sardegna 141/2005) C. effettiva esigenza per l’Ente di manifestarsi all’esterno: la spesa deve essere motivata da una concreta esigenza dell’Ente di promozione della sua immagine e della sua attività La spesa non può giustificarsi con vaghe ed indefinite esigenze di rappresentatività di singoli funzionari, bensì sulla corretta ed obiettiva esigenza dell’Ente, in rapporto ai propri fini istituzionali di manifestarsi all’esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei 3 Costituisce vizio di legittimità della spesa il suo essere ingiustificata ed inutile, poichè frutto di una scelta antieconomica e, pertanto, portatrice di danno erariale (Corte dei Conti Sez. Toscana126/2008) 5. ULTERIORI REQUISITI DI LEGITTIMITÀ INTRINSECI ALLE SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI PUBBLICITÀ, CONVEGNI E MOSTRE E RAPPRESENTANZA La spesa per pubbliche relazioni pubblicità, convegni e mostre e rappresentanza per essere legittima deve inoltre: conformarsi ai criteri di ragionevolezza(Corte dei Conti Sez. Lazio 1181/2009), da ritenersi impliciti nell’esercizio di qualsiasi attività discrezionale della P.A(Corte dei Conti Sez. Calabria 510/2009) essere coerente ai valori di imparzialità e di buon andamento che l’art.97 della Carta Costituzionale rispettando i canoni di efficienza efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, che in quanto previsti da norma di legge (legge 241/90), risultano ormai sottratti al merito dell’azione amministrativa divenendo veri e propri requisiti di legittimità conoscibili dal giudice contabile(Corte dei Conti Sez. Calabria 112/2008) Il rispetto dei requisiti sopra descritti assume connotati di massimo rigore in un periodo come quello attuale, caratterizzato da intenti di risanamento dei conti pubblici ed in presenza di sempre minori disponibilità di risorse di bilancio 6. REQUISITI DI LEGITTIMITÀ ESTRINSECI ALLE SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI PUBBLICITÀ, CONVEGNI E MOSTRE E RAPPRESENTANZA Si individuano alcuni requisiti delle spese per pubbliche relazioni pubblicità, convegni e mostre e rappresentanza non attinenti alla natura della spesa ma la procedimento contabile di erogazione della stessa: le spese sono legittime solo se sono stanziate in bilancio con puntuale determinazione del limite finanziario entro il quale l’interesse pubblico sotteso può essere curato (Corte dei Conti Sez. riunite 512/1986); devono essere sostenute negli appositi capitoli di bilancio in linea con quanto affermato dalla Corte dei Conti Sez. Toscana 126/2008; devono essere precedute dall’assunzione dell’impegno di spesa (Corte dei Conti Sez. Lombardia 87/2008); devono risultare da fatture o altri documenti validi agli effetti contabili e fiscali intestati al Comune (Corte dei Conti Sez. Veneto 638/2007); devono essere adeguatamente motivate e documentate per consentire un appropriato controllo della loro conformità a legge(Corte dei Conti Sez. Emilia Romagna 997/2007); nello specifico l’obbligo di motivazione e giustificazione comporta: l’esposizione caso per caso dell’interesse istituzionale perseguito la dimostrazione del rapporto tra l’attività dell’Ente e la spesa indicazione e qualificazione dei soggetti destinatari la legittima misura della spesa l’occasione della spesa (Corte dei Conti Sez. Sardegna 1364/2008) produzione di specifica documentazione il fatto che le spese sono state eseguite 7. CASISTICA DI SPESE AMMISSIBILI → Costituiscono spese di rappresentanza ammissibili nei limiti dei vincoli imposti dall’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010, purchè siano rispettati i requisiti di cui sopra: spese di ospitalità e di trasporto in occasione di visite di autorità e personalità rappresentative italiane e straniere o a membri di delegazioni straniere in visita all’Ente. In tal caso la scelta della tipologia di alloggio e di trasporto dovrà avere riguardo per il prestigio ed il numero dei soggetti 4 interessati, e potrà riguardare familiari e/o accompagnatori degli ospiti; sono sempre escluse le spese di carattere meramente personale degli ospiti; Omaggi floreali e altri donativi- ricordo in favore delle autorità e degli ospiti di cui al precedente punto; Colazioni e/o cene, inviti a spettacoli in favore dei soggetti di cui al precedente. In tal caso la partecipazione da parte dei rappresentanti dell’Ente dovrà essere contenuta ed interessare i soggetti strettamente indispensabili all’accoglienza degli ospiti Spese per l’organizzazione di cerimonie, ricorrenze, inaugurazioni e commemorazioni o altre iniziative connesse con l’attività istituzionale dell’Ente e con i suoi specifici interessi a cui partecipano autorità e personalità rappresentative: spese per allestimenti (comprensivi di affitto locali, montaggio palchi, impianti audio-video ecc) , addobbi floreali, prestazioni artistiche, stampa di manifesti e volantini, pubblicità di tipo radiofonico, televisivo o a mezzo stampa, rinfreschi, servizi fotografici, acquisto di targhe commemorative, pubblicazioni Consegna targhe medaglie libri coppe omaggi floreali piccoli doni di natura simbolica in occasione di visite all’estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell’Ente ovvero a persone estranee all’ente che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti dell’ente (premi) Spese per donativi-ricordo da consegnare agli sposi uniti in matrimonio civile, ai nuovi nati, a coloro che acquisiscono la cittadinanza, ai cittadini che diventano maggiorenni Spese per onoranze funebri (invio di telegrammi e/o pubblicazione di necrologio, presenza del Gonfalone alla cerimonia) in occasione del decesso di personalità, di Amministratori in carica o ex amministratori, loro parenti o affini, dipendenti in servizio o loro parenti e/o affini, ex dipendenti. La spesa può essere disposta per personalità anche estranee all’Ente per commemorarne la personalità e l’attività svolta a favore dell’Ente Non costituiscono spese di rappresentanza ammissibili : gli atti di mera liberalità; le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale; le spese per l’acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale (fatta eccezione per l’acqua) o di altre riunioni di tipo politico, amministrativo o tecnico ivi comprese le conferenze dei servizi [vedi punto 10]; le spese per colazioni e/o cene interessati esclusivamente soggetti appartenenti all’Amministrazione compresi rappresentanti dell’Ente presso Enti aziende o Istituzioni; le spese per omaggi ad Amministratori o dipendenti: p.es. spese per pubblicazioni omaggio per i componenti degli organi collegiali di un ente, acquisto di gadgets natalizi per i membri di un organo collegiale (Corte dei Conti Sez. Calabria 112/2008) le spese per ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell’ente o di soggetti legati all’Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni ecc): spese per colazioni e/o pasti offerti a membri di commissioni di esami gare collaudo. → Riguardo alle spese relative all’organizzazione di mostre e convegni esse sono sempre ammissibili, nei limiti dei vincoli imposti dall’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010, purchè siano rispettati i requisiti di legittimità sopra descritti[vedi punto 3 e 4]; vi rientrano in particolare le spese per allestimenti (comprensivi di affitto locali, montaggio palchi, impianti audio-video ecc), addobbi floreali, prestazioni artistiche, stampa di manifesti e volantini, pubblicità di tipo radiofonico, televisivo o a mezzo stampa, rinfreschi, servizi fotografici, acquisto di targhe commemorative, pubblicazioni ecc 5 → Relativamente alla tipologia con cui le spese di pubblicità possono manifestarsi, si possono indicare a titolo esemplificativo: stampa di manifesti e pubbliche affissioni per la pubblicizzazione di Corsi, Convegni, Mostre etc. (Corte dei Conti Sez. Sicilia 1619/2003); inserzioni su quotidiani per finalità analoghe; manifesti ed inserzioni ed altro per dare pubblicità legale all’attività amministrativa dell’Ente. Quest’ultima tipologia di spesa non deve essere computata ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010 in quanto dovuta per legge e non derivante da una scelta discrezionale dell’Ente. La partecipazione del Comune a fiere e convegni con propri stand esula dalla nozione di spesa di rappresentanza ed è da ricomprendere, al pari della pubblicità, tra le spese promozionali, le quali, unitamente alle spese di rappresentanza, sono soggette ai limiti di spesa di cui all’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010. 8. ATTI DEL COMUNE DI FUCECCHIO RELATIVI ALLE SPESE DI RAPPRESENTANZA Due sono gli atti adottati dal comune di fucecchio che riguardano le spese di rappresentanza: Deliberazione della Giunta Comunale N°111 del 27 aprile 2006:Direttiva ai responsabili di settore per la richiesta e l'effettuazione di spese di rappresentanza Art. 6 lett. d) del vigente Regolamento per il servizio di Economato comunale 9. DISCIPLINA DELLA SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI PUBBLICITÀ, CONVEGNI E MOSTRE E RAPPRESENTANZA L’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 dispone: “A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità!” Si pongono in evidenza 2 aspetti: 1. le spese di rappresentanza e affini, per quanto sopra esposto potranno essere legittimamente disposte solo sugli appositi capitoli di bilancio 2. il tetto di spesa determinato ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010 non potrà subire variazioni in aumento; una variazione in tal senso costituirebbe il presupposto di una spesa illegittima cagionante un danno erariale 10. PROPOSTA DI NUOVA DIRETTIVA SU SPESE DI RAPPRESENTANZA E SPESE AFFINI Ai fini del rispetto della normativa e degli indirizzi espressi dalla Corte dei Conti in materia di spesa di rappresentanza, in deroga a quanto diversamente stabilito dalla direttiva contenuta nella deliberazione della Giunta Comunale N°111 del 27 aprile 2006 si adotta la seguente direttiva: Ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dalla legge si predeterminano i criteri di selezione di quelle iniziative le cui spese di realizzazione sono inquadrabili nelle fattispecie di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza soggette alla disciplina di cui all’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010: 6 potranno essere accolte solo le iniziative idonee a proiettare all’esterno l’Ente e non solo la struttura proponente verrà data prevalenza alle iniziative di respiro internazionale verrà data prevalenza alle iniziative in cui sia evidente lo sforzo nel contenimento dei costi Nei limiti dello stanziamento previsto sui pertinenti capitoli di bilancio, ogni anno, in sede di approvazione del Bilancio, con apposito atto di G. C. si individuano quelle iniziative che si concretano in atti o manifestazioni capaci di suscitare, nella vita di relazione dell’ente pubblico, l’attenzione di ambienti qualificati e dell’opinione pubblica, al fine di ottenere i vantaggi che derivano a una pubblica istituzione dall’essere conosciuta, le cui spese di realizzazione sono inquadrabili nelle fattispecie di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza soggette alla disciplina di cui all’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010; Nel suddetto atto di G. C., accanto a ciascuna iniziativa dovrà essere riportato l’importo presunto per la sua realizzazione; l’importo complessivo delle spese programmate non potrà mai superare lo stanziamento previsto sul pertinente capitolo di bilancio che rappresenta il tetto di spesa massimo determinato ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010; Il responsabile del procedimento, in relazione ai singoli eventi o manifestazioni programmati, è il Funzionario/Responsabile del Servizio competente per materia, che provvederà alla verifica del limite di spesa di Euro 5.000,00 di cui al combinato disposto dei commi 1 e 173 dell’art. 1 della legge finanziaria per l’anno 2006, legge 266/2005, dandone espressamente atto nelle determinazioni di impegno e provvedendo, in caso di superamento, all’inoltro di copia conforme dell’atto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; Oltre alle suddette spese, programmate in sede di approvazione del Bilancio, sono ammesse, nei limiti delle eventuali disponibilità residue presenti su un pertinente capitolo di bilancio [capitolo 7 “Spese di rappresentanza e affini”] altre spese “occasionali” per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; Le suddette spese occasionali sono di spettanza del Sindaco, il quale ha la rappresentanza dell’Ente. Ai Dirigenti titolari di un potere di rappresentanza esterna dell’Ente ed a coloro che rivestono la carica di Amministratori ai sensi del TUEL è riconosciuto unicamente il potere di proporre tali spese (potere di iniziativa) Al fine di organizzare iniziative ed eventi non programmati in sede di approvazione del Bilancio, le cui spese di realizzazione sono comunque inquadrabili nella nozione di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza soggette alla disciplina di cui all’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010, si potrà attingere alle somme stanziate sul pertinente capitolo di bilancio con richiesta preventiva motivata al Sindaco, che formulerà specifico assenso o diniego. Detta richiesta, avanzata dai soggetti dotati del relativo potere di iniziativa, sarà acquisita dal Servizio Economato e dovrà contenere (vedere allegato Modello A) : la disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio la descrizione dell’attività i destinatari della stessa i fini pubblici che essa intende perseguire il costo complessivo presunto sulla base di indagine di mercato La richiesta di spesa “occasionale”, qualora valutata legittima dal responsabile del procedimento, verrà sottoposta dallo stesso entro 3 gg naturali e consecutivi all’esame del Sindaco. Entro 2 giorni dalla ricezione dell’istanza, il Sindaco deciderà annotando sulla richiesta di spesa di rappresentanza specifico assenso o diniego. L’esito della decisione è comunicato tempestivamente al richiedente. 7 In caso di assenso del Sindaco, il responsabile del procedimento, provvederà ad adottare gli atti della procedura di spesa conseguenti, comprese le anticipazioni di cassa nei limiti e con le modalità previste dal regolamento per il servizio economato. Il responsabile del procedimento è il Funzionario /Responsabile del Servizio Economato, a cui è affidata, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione la gestione del capitolo 7 “Spese di rappresentanza e affini” del Bilancio Comunale destinato al sostenimento delle spese in questione Compiti del Funzionario /Responsabile del Servizio Economato,: Funzionario /Responsabile del Servizio Economato, opera sulle richieste di spesa “occasionale” una preventiva verifica della legittimità, anteriore alla valutazione del Sindaco ed è direttamente responsabile in relazione alla sussistenza dei requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza sopra menzionate; Il Responsabile, in esecuzione delle proposte di “spese occasionali” accolte dal sindaco, provvede ad acquisire i beni ed i servizi necessari in applicazione del Codice sui Contratti (D.Lgs.163/2006), del Regolamento Comunale peri lavori, servizi e forniture in economia. Il medesimo inoltre pone in essere tutti gli altri adempimenti richiesti dalla normativa vigente La liquidazione sarà effettuata dal Responsabile previa verifica della regolarità della prestazione. Le spese di rappresentanza e per finalità affini possono anche essere effettuate attraverso anticipo dalle casse economali e seguite dalla presentazione di idonee e specifiche pezze giustificative (fattura o ricevuta fiscale) da parte dei soggetti interessati, nel rispetto del vigente Regolamento sul servizio di Economato. Il Funzionario/Responsabile del Servizio Economato,provvederà alla verifica del limite di spesa di Euro 5.000,00 di cui al combinato disposto dei commi 1 e 173 dell’art. 1 della legge finanziaria per l’anno 2006, legge 266/2005, in relazione ai singoli eventi o manifestazioni, dandone espressamente atto nelle determinazioni di impegno e provvedendo, in caso di superamento, all’inoltro di copia conforme dell’atto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Per il combinato disposto dei commi 1 e 173 dell’art. 1 della legge finanziaria per l’anno 2006, legge 266/2005, gli atti di spesa relativi alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza di importo superiore ai 5.000,00 Euro debbono essere trasmessi alla competenze sezione della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione; la Corte dei Conti, sezione delle autonomie, si è espressa in merito con la deliberazione n. 4/2006 stabilendo che la trasmissione riguarda i provvedimenti d’impegno o di autorizzazione e gli atti di impegno, questi ultimi solo quando adottati senza un previo provvedimento; l’obbligo di invio riguarda i provvedimenti e gli atti in quanto comportino, singolarmente nel loro ammontare definitivo, una spesa eccedente i 5.000,00 Euro; la trasmissione deve avvenire alla competente sezione regionale di controllo; I rimborsi della spesa potranno essere eseguiti solo dopo la validazione della spesa di rappresentanza da effettuarsi con modalità analoghe (richiesta al sindaco), previa verifica della congruità della spesa da parte del Responsabile e della presentazione di documenti giustificativi 10. LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI Non sono ascrivibili tra le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza quelle assunte dall’Ente per offrire generi di conforto ai componenti degli organo collegiali del Comune, salva la possibilità di ritenerle legittime in quanto corrispondenti ad imprescindibili esigenze di funzionamento dei suddetti organi. Tale principio esplicitato anche dalla Corte dei Conti con riferimento alle riunioni dei maggiori organi collegiali, deve ritenersi riferibile anche agli organi minori, nonché alle riunioni in ambito comunale non formalizzate (gruppi di lavoro). Da tale principio ne deriva: l’interesse pubblico specifico tutelato è quello della proficuità della riunione presuppone una riunione che vada oltre l’orario normale di pranzo o cena 8 presuppone che la riunione sia interrotta per essere ripresa l’interesse pubblico specifico presuppone che l’interruzione sia breve la spesa dovrà essere limitata al perseguimento del solo interesse specifico tutelato ed, in ogni caso, mantenersi entro i limiti di sobrietà 9 MODELLO A Al Sindaco del Comune di Fucecchio Stanziamento sul capitolo “Spese di rappresentanza e affini” Disponibilità Richiedente (indicare nome cognome, carica/ struttura) Breve descrizione dell’attività di rappresentanza Destinatari dell’attività di rappresentanza Fini pubblici che essa intende assolvere Costo complessivo (iva Inclusa) Data Firma Eventualmente da allegare Relazione sull’indagine di mercato condotta ~ ~ ~~ Il Sindaco Pro Tempore del Comune di Fucecchio _______________________ In relazione alla sopra riportata richiesta di spesa di rappresentanza Esprime il proprio ASSENSO DISSENSO Data__________ IL SINDACO 10