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Pubblicità commerciale dei servizi turistici: le riforme del 2007
Spunti di sintesi da G. Tassoni, Rivista Diritto del turismo.
A cura di Federico Di Liddo, Massimo Cogliati, Alessio Salma
Il tema della «pubblicità turistica» rappresenta un capitolo del diritto del turismo provvisto di una
fisionomia ormai consolidata : esso contempla la disciplina della pubblicità commerciale nelle
specifiche applicazioni al settore dei servizi turistici intesi in senso ampio (organizzazione,
intermediazione, ricettività, ecc.)
L’attuazione della Direttiva 2005/29/CE ha
Condizioni di liceità della pubblicità
condotto ad una scissione della disciplina della
comparativa
pubblicità commerciale in due parti: nel Codice del
consumo è stata inserita la più ampia figura della
pratica commerciale scorretta (ingannevole o 1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità
aggressiva) che ricomprende in sè la pubblicità comparativa e' lecita se sono soddisfatte le
diretta ad un consumatore; nel D.Lgs. n. 145/2007 è seguenti condizioni:
confluita la disciplina della pubblicità ingannevole a) non e' ingannevole ai sensi del presente
con l’intento dichiarato di tutela dei soli decreto legislativo o degli articoli 21, 22 e 23 del
professionisti ma allo stesso tempo con decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
l’enunciazione di principi e regole fondamentali che recante «Codice del consumo»;
non possono non avere valenza generale i due b) confronta beni o servizi che soddisfano gli
D.Lgs. n. 145 e n. 146 del 2007 attuativi della stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
Direttiva 2005/29/CE, dell’11 maggio 2005, c) confronta oggettivamente una o più
relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e
e consumatori: il d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146 ha rappresentative, compreso eventualmente il
novellato il codice del consumo (D.Lgs. n. prezzo, di tali beni e servizi;
206/2005) inserendovi una disciplina generale delle d) non ingenera confusione sul mercato tra i
«pratiche commerciali scorrette» (poi perfezionata professionisti o tra l'operatore pubblicitario ed un
con D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221) in sostituzione concorrente o tra i marchi, le denominazioni
di quella che il codice del consumo nella commerciali, altri segni distintivi, i beni o i
formulazione originaria dedicava a «pubblicità e servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un
altre comunicazioni commerciali» (artt. 18-27); il concorrente;
D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145 ha accolto la e) non causa discredito o denigrazione di marchi,
disciplina della pubblicità ingannevole in un testo denominazioni commerciali, altri segni distintivi,
normativo autonomo, in attuazione dell’art. 14 della beni, servizi, attività o posizione di un
Direttiva 2005/29/CE, il quale esprime l’intento di concorrente;
scindere in questa materia la normativa posta a f) per i prodotti recanti denominazione di
tutela dei professionisti da quella posta a tutela dei origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi
la stessa denominazione;
consumatori.
g) non trae indebitamente vantaggio dalla
notorietà connessa al marchio, alla
L’attuazione della Direttiva 2005/29/CE
Dal punto di vista sistematico, la scelta adottata dal denominazione commerciale ovvero ad altro
legislatore italiano in sede di attuazione della segno distintivo di un concorrente o alle
Direttiva 2005/29/CE si spiega in considerazione denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
del fatto è che la disciplina della pubblicità h) non presenta un bene o un servizio come
ingannevole non è in senso proprio appartenente al imitazione o contraffazione di beni o servizi
diritto dei consumatori: essa si rivolge infatti agli protetti da un marchio o da una denominazione
operatori che pongono in essere messaggi commerciale depositati.
pubblicitari, ma gli interessi tutelati possono essere
di volta in volta quelli dei consumatori o quelli dei professionisti. Su questo aspetto si innesta la
scelta comunitaria di operare una distinzione tra i due versanti della normativa, scelta ribadita anche
dalla Direttiva 2006/114/CE, del 12 dicembre 2006, che ha riordinato la materia della pubblicità
ingannevole e comparativa, riformulando in versione consolidata - e al contempo abrogando il disposto della originaria Direttiva 84/450/ CEE, della successiva Direttiva 97/55/CE (che
modificò la precedente, inserendovi i riferimenti alla pubblicità comparativa), nonchè l’art. 14 sopra ricordato - della stessa Direttiva 2005/29/CE.
Art. 21. cod.cons
Ne consegue una sorta di «sdoppiamento» della
Azioni ingannevoli
disciplina della pubblicità commerciale.
Al diritto dei consumi appartengono ora le norme in
materia di «pratiche commerciali scorrette» che
1. E' considerata ingannevole una pratica
ricomprendono
nella
nozione
di
«pratica
commerciale che contiene informazioni
commerciale» ogni «azione, omissione, condotta o
non rispondenti al vero o, seppure di
dichiarazione, comunicazione commerciale, ivi
fatto corretta, in qualsiasi modo, anche
compresa la pubblicità e la commercializzazione del
nella sua presentazione complessiva,
prodotto posta in essere da un professionista in
induce o e' idonea ad indurre in errore
relazione alla promozione, vendita o fornitura di un
il consumatore medio, lo induce o e'
prodotto ai consumatori» (nuovo art. 18 Cod. cons.,
idonea a indurlo ad assumere una
comma 1, lett. d) e che fanno rientrare nella nozione
decisione di natura commerciale che
di «prodotto» anche i servizi (nuovo art. 18 Cod.
non avrebbe altrimenti preso.
cons., comma 1, lett. c) con una precisazione che
2. E' altresì considerata ingannevole una
riveste notevole importanza ai fini dell’applicazione
pratica commerciale che, nella
della nuova normativa all’ambito turistico. Alla tutela
fattispecie concreta, tenuto conto di
dei «professionisti» dalle conseguenze sleali della
tutte le caratteristiche e circostanze del
pubblicità ingannevole è, invece, riservato - secondo
caso, induce o e' idonea ad indurre il
la dizione dell’art. 1, comma 1 – il D.Lgs. n.
consumatore medio ad assumere una
145/2007. Sembra, peraltro, difficile negare portata
decisione di natura commerciale che
generale di tutela di qualunque destinatario di
non avrebbe altrimenti preso e
messaggio pubblicitario (anche consumatore) a quelle
comporti:
norme del D.Lgs. n. 145/2007 che sanciscono i
3. E' considerata scorretta la pratica
principi fondamentali in materia di pubblicità
commerciale che, riguardando prodotti
commerciale: si pensi, per esempio, al comma 2
suscettibili di porre in pericolo la salute
dell’art. 1, il quale ribadisce (in linea con i testi
e la sicurezza dei consumatori, omette
normativi previgenti) che la pubblicità deve essere
di darne notizia in modo da indurre i
palese, veritiera e corretta.
consumatori a trascurare le normali
regole di prudenza e vigilanza.
4. E' considerata, altresì, scorretta la
Art. 24. cod. cons.
pratica commerciale che, in quanto
Pratiche commerciali aggressive
suscettibile di raggiungere bambini ed
adolescenti, può, anche indirettamente,
1. E' considerata aggressiva una pratica
minacciare la loro sicurezza.
commerciale che, nella fattispecie concreta,
tenuto conto di tutte le caratteristiche e
circostanze del caso, mediante molestie,
coercizione, compreso il ricorso alla forza
Pubblicità assentita
fisica o indebito condizionamento, limita o e'
e pratica commerciale assentita
idonea a limitare considerevolmente la libertà
La duplicazione di disciplina sopra descritta si
di scelta o di comportamento del consumatore
percepisce con nettezza se si osservano le
medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo
norme in materia di «pubblicità assentita», che,
induce o e' idonea ad indurlo ad assumere una
come è noto, presentano in ambito turistico
decisione di natura commerciale che non
notevole rilievo. Nel D.Lgs. n. 145/2007, l’art.
avrebbe altrimenti preso.
8, che disciplina le attribuzioni della Autorità
garante della concorrenza e del mercato,
precisa al comma 14 che «ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo,
preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio
di pubblicità comparativa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse è
esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto
provvedimento ». A sua volta, l’art. 27 Cod. cons., come modificato dal D.Lgs. n. 146/2007, fissa le
attribuzioni della medesima Autorità in materia di pratiche commerciali scorrette (a loro volta
suddistinte in ingannevoli e aggressive) e al comma 14 riproduce, per le pratiche commerciali
assentite, la medesima disposizione sopra ricordata, con le sole differenze date dal riferimento ad un
vaglio di correttezza (essendo l’ingannevolezza ricompressa in essa) e dalla assenza di richiami alla
pubblicità comparativa. La sostanziale coincidenza tra le due disposizioni consente di riferire ad
entrambe le conclusioni cui la dottrina e` pervenuta in materia di pubblicita` turistica
assentita in applicazione dei testi normativi previgenti. Di fronte ad una serie di interventi legislativi
regionali molto differenziati tra di loro, si può affermare la competenza del giudice amministrativo
solo laddove la legge regionale imponga l’invio preventivo del materiale destinato alla promozione
commerciale dei servizi turistici ad una autorità pubblica e riconosca a questa il potere di emettere
un provvedimento di assenso (nel senso di autorizzazione) o, in caso opposto, di divieto di impiego
del materiale esaminato.
Norme speciali di «pubblicità turistica» nel Codice del consumo
Alcune norme speciali di pubblicità commerciale inerente attività turistiche sono, infatti, rimaste nel
codice del consumo nella loro collocazione originaria. In materia di viaggi organizzati («servizi
turistici» nel lessico del Cod. cons.) non è stato modificato l’art. 88, relativo ai vincoli in sede di
redazione dell’opuscolo informativo: la norma concerne la fase precontrattuale, ma è anche
disciplina di mezzi di comunicazione commerciale, atteso che la messa a disposizione di un
opuscolo non è imposta ma è contemplata come mera eventualità. In materia di time-sharing
immobiliare, non è stato modificato l’art. 72, che, al comma 1, consente l’impiego del termine
«multiproprietà» nei messaggi di pubblicità commerciale, nel documento informativo e nel testo
contrattuale soltanto laddove il diritto immobiliare turnario abbia natura di diritto reale, mentre, al
secondo comma, individua un elemento necessario del messaggio pubblicitario, consistente nel
riferimento obbligatorio al diritto di ottenere il documento informativo unito all’indicazione del
luogo in cui lo stesso viene consegnato.
PUBBLICITA`
Direttiva 2005/29/CE
Dlgs 145/2007
Finalità
1. Le disposizioni del presente decreto
legislativo hanno lo scopo di tutelare i
professionisti dalla pubblicità
ingannevole e dalle sue conseguenze
sleali, nonchè di stabilire le condizioni
di liceità della pubblicità comparativa.
TESTO NORMATIVO
AUTONOMO
Dlgs 146/ 2007
Ambito di applicazione
1. Il presente titolo si applica alle
pratiche commerciali scorrette tra
professionisti e consumatori poste in
essere prima, durante e dopo
un'operazione commerciale relativa a
un prodotto.
CODICE DEL CONSUMO
Dlgs 145/2007
Art. 4.
Condizioni di liceità della pubblicità comparativa
1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa e' lecita se sono
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non e' ingannevole ai sensi del presente decreto legislativo o degli articoli 21, 22 e
23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo»;
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi
obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili
e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti o tra l'operatore
pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri
segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri
segni distintivi, beni, servizi, attività o posizione di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti
aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla
denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle
denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o
servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto
quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio
pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale deve indicare in modo
chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta
speciale non sia ancora avviata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si
applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l'offerta
speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.
Dlgs 146/2007
SEZIONE I
PRATICHE COMMERCIALI
INGANNEVOLI
E' considerata ingannevole una
pratica commerciale che contiene
informazioni non rispondenti al vero
o, seppure di fatto corretta, in
qualsiasi modo, anche nella sua
presentazione complessiva, induce o
e' idonea ad indurre in errore il
consumatore medio, lo induce o e'
idonea a indurlo ad assumere una
decisione di natura commerciale che
non avrebbe altrimenti preso.
SEZIONE II
PRATICHE COMMERCIALI
AGGRESSIVE
E' considerata aggressiva una pratica
commerciale che, nella fattispecie
concreta, tenuto conto di tutte le
caratteristiche e circostanze del caso,
mediante molestie, coercizione,
compreso il ricorso alla forza fisica o
indebito condizionamento, limita o e'
idonea a limitare considerevolmente
la libertà di scelta o di
comportamento del consumatore
medio in relazione al prodotto e,
pertanto, lo induce o e' idonea ad
indurlo ad assumere una decisione di
natura commerciale che non avrebbe
altrimenti preso.
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