13.2 Contratti di importazione e trasporto di gas 13.2.1 Introduzione In questo capitolo saranno esaminate alcune delle questioni legali e commerciali che si incontrano più comunemente negli accordi per l’importazione e il trasporto di gas. In particolare, verranno affrontati i problemi relativi agli accordi contrattuali per la produzione di gas naturale e il suo trasporto in un gasdotto fino al punto di consegna, e alla liquefazione, al trasporto e alla rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL). Si è fatto riferimento a un certo numero di esempi concreti, riguardanti il settore dei gasdotti e quello del GNL, cercando di individuare e di analizzare alcuni dei principii di più vasta applicazione. In molti casi, i progetti di sviluppo di gas naturale sono stati realizzati per soddisfare la domanda a livello locale, e solo più recentemente i sistemi di gasdotti hanno assunto dimensioni regionali e il settore del GNL, in alcuni casi, addirittura globali. Questo capitolo affronta alcuni dei temi legali e commerciali che si incontrano con maggiore frequenza negli accordi per il trasporto del gas, prodotto in uno Stato, fino all’acquirente o al consumatore situati in un altro Stato, spesso attraverso il territorio di uno o più Stati interposti. Saranno analizzati gli aspetti relativi agli accordi contrattuali per la produzione di gas e il suo trasporto (in gasdotto o per nave) fino al punto di consegna. Tali accordi sono stati strutturati tradizionalmente come contratti a lungo termine in un contesto di certezza degli approvvigionamenti e mercati garantiti. Ma le tendenze a una liberalizzazione dei mercati, emerse recentemente in molti paesi consumatori, si oppongono al mantenimento delle strutture tradizionali e degli accordi che le accompagnano, caratterizzati da mancanza di flessibilità e dal ricorso al finanziamento creditizio. Allo stesso modo, la tendenza alla privatizzazione o verso qualche altra forma meno radicale di separazione degli interessi dello Stato da quelli privati o commerciali ha prodotto un approccio più sofisticato alla VOLUME IV / ECONOMIA, POLITICA, DIRITTO DEGLI IDROCARBURI concessione di diritti da parte di uno Stato, da un lato, e alla sua partecipazione a progetti commerciali, dall’altro. Negli ultimi anni si è assistito a un notevole aumento del numero degli accordi o dei trattati stipulati tra gli Stati in relazione a progetti transnazionali, nonché degli accordi di attuazione o degli accordi del paese ospitante tra singoli Stati e gli sponsor dei progetti. Sebbene le grandi compagnie petrolifere siano sempre state presenti in entrambi, il settore dei gasdotti e quello del GNL sono rimasti sostanzialmente indipendenti l’uno dall’altro. Tuttavia, negli ultimi anni, lo sviluppo di mercati fluidi e trasparenti per il commercio di gas negli Stati Uniti e nell’Europa nordoccidentale ha contribuito ad avvicinare questi settori un tempo separati. La dipendenza dalle importazioni di gas degli Stati dell’Europa nordoccidentale ha recentemente favorito lo sviluppo di molti gasdotti transnazionali e di nuovi impianti di rigassificazione del GNL. Tradizionalmente, l’approvvigionamento di questi mercati avveniva sulla base di contratti non flessibili a lungo termine, mentre oggi si tende a stipulare contratti con una durata più breve e a scegliere i termini contrattuali sulla base degli obblighi imposti dai regimi di regolamentazione vigenti, delle leggi sulla concorrenza e di prezzi di mercato frutto della concorrenza tra gas di diversa provenienza. Conclusasi la fase in cui lo scopo principale del potere politico e delle autorità di regolamentazione era quello di garantire a tutti i potenziali utilizzatori il diritto di accesso agli impianti esistenti, ultimamente si è assistito a un cambiamento di prospettiva, dovuto al riconoscimento della necessità di creare condizioni che assicurassero l’afflusso di nuovi investimenti. Le condizioni commerciali e regolamentari che possono incoraggiare maggiormente i nuovi investimenti nel campo della realizzazione di gasdotti transnazionali e di impianti di GNL non coincidono necessariamente con la liberalizzazione dei mercati e le incertezze riguardanti lo sviluppo dei progetti sono state esacerbate dalla tendenza a valutare 859 LA CONTRATTUALISTICA E LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE caso per caso il quadro regolamentare di ogni nuovo progetto. Questi cambiamenti hanno indotto molti a immaginare che nel prossimo futuro l’Europa nordoccidentale possa essere teatro di un riallineamento dei mercati del gas, simile a quello intervenuto negli Stati Uniti intorno alla metà degli anni Ottanta, nel corso delle cosiddette take or pay wars, o nel Regno Unito alla metà del decennio successivo, in seguito alla ristrutturazione dell’ex British Gas e dell’industria inglese del gas. A differenza però di questi riallineamenti, che interessarono solo il settore dei gasdotti, la situazione in Europa nordoccidentale è tale da far ritenere che il cambiamento si estenderà anche al settore del GNL. Negli Stati Uniti e nel Regno Unito i problemi avevano una dimensione locale, mentre in Europa nordoccidentale hanno sostanzialmente un carattere transnazionale, e la posizione dei contratti internazionali per la compravendita di gas di gasdotto o di GNL è quella potenzialmente più fragile. La ristrutturazione o la rinegoziazione di tali contratti non si svolgerà nel contesto delle leggi nazionali, come negli Stati Unti e nel Regno Unito, ma in quello della legge applicabile e del forum arbitrale designati. Queste sono alcune delle ragioni che giustificano la scelta di trattare insieme in questo capitolo le materie riguardanti i gasdotti e il settore del GNL. 13.2.2 Esame dei progetti di gasdotti e di GNL Progetti di gasdotti Da molto tempo, ormai, i progetti nel settore del gas naturale si collocano tra le più importanti realizzazioni nel campo dell’ingegneria e delle costruzioni a livello mondiale. La caduta della produzione locale o regionale nelle principali aree di consumo e l’aumento della domanda in molte altre regioni (tra cui quella di economie emergenti come l’India e la Cina) hanno posto le premesse per la realizzazione di nuovi impianti e il potenziamento di quelli esistenti. La ritrovata vitalità del settore energetico e i piani per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica (in particolare in Asia) contribuiscono a questa proliferazione di nuovi progetti di sviluppo. I progetti già approvati o ancora in fase di studio comprendono: un gasdotto Est-Ovest in Cina; il progetto North Transgas per un gasdotto che colleghi la Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico; il gasdotto Balgzand Bacton Line (BBL) dai Paesi Bassi all’Inghilterra; il progetto di un gasdotto da Papua Nuova Guinea all’Australia. Inoltre, in tutto il mondo si costruiscono, si potenziano, si ristrutturano o si progettano nuovi sistemi per la distribuzione del gas naturale. Tra i paesi che hanno in cantiere o stanno progettando i più grandi sistemi di distribuzione del gas ci sono il Regno Unito, la Spagna, 860 la Polonia, gli Emirati Arabi Uniti, il Sudafrica, l’India e il Pakistan. Anche questi recenti cambiamenti dipendono dall’evoluzione della situazione politica, economica e giuridica. Mentre i primi progetti per lo sviluppo di gasdotti nella regione del Caspio avevano come obiettivo le esportazioni verso i paesi dell’Europa occidentale (dove l’attuazione del Trattato sulla Carta dell’Energia, TCE, svolse un ruolo centrale), più recentemente l’attenzione si è spostata a oriente e alla prospettiva di esportare gas naturale da Russia, Kazakhstan e Turkmenistan verso i paesi asiatici. Nel 2005 esistevano circa quarantacinque terminali di importazione di GNL e una ventina di impianti di liquefazione, questi ultimi situati prevalentemente in Asia, Africa, Australia, Medio Oriente e nelle due Americhe. La maggior parte degli impianti di rigassificazione si trova invece in Asia settentrionale e, in numero crescente, negli Stati Uniti, in America Latina e in Europa. 13.2.3 Struttura dei progetti di gasdotti La progettazione di nuovi gasdotti transnazionali riflette le caratteristiche strutturali e il livello di sviluppo raggiunto dal settore energetico nella nazione produttrice, in quelle di transito e in quella a cui il gas è destinato. Uno dei principali problemi di questo settore riguarda la difficoltà di conciliare la natura a lungo termine degli accordi contrattuali e finanziari, necessaria per sostenere la costruzione iniziale del gasdotto, con le oscillazioni del mercato nei paesi consumatori. È un problema che si presenta sin dalle fasi iniziali di qualunque progetto e che lo accompagna lungo tutta la sua durata. Le iniziative assunte da molti paesi consumatori (e dalla Unione Europea nel suo complesso) a favore di una liberalizzazione non solo del mercato del gas, ma anche di quelli energetici, si troveranno spesso in contrasto con le strutture commerciali e contrattuali tradizionalmente adottate per la realizzazione e la gestione dei gasdotti transnazionali. Ciò è valido in tutti i casi, ma lo è particolarmente in quello di progetti di gasdotti che aspirino ad avere accesso a un finanziamento creditizio, sulla base del classico project financing. L’usuale richiesta delle banche finanziatrici di individuare tutti i rischi o le entrate e le uscite previste per l’intera durata del progetto, e quindi di fissarle o limitarle su una base a lungo termine (e comunque fino all’estinzione del debito), mal si concilia infatti con due di queste iniziative. La prima mira a garantire libertà di accesso alla capacità dei gasdotti, mentre la seconda riguarda le azioni volte a creare mercati del gas liquefatto trasparenti e a favorire il libero commercio di gas, o almeno la riapertura periodica degli accordi a lungo ENCICLOPEDIA DEGLI IDROCARBURI CONTRATTI DI IMPORTAZIONE E TRASPORTO DI GAS termine sui prezzi. È probabile tuttavia che la questione più importante per un gasdotto transnazionale sia quella delle entrate derivanti dalla vendita di gas in uno o più paesi consumatori. Nei mercati tradizionali, tali entrate (e i singoli prezzi del gas) saranno riferibili ai movimenti dei prezzi dei combustibili concorrenti, cioè, il più delle volte, a quelli del greggio. Ma nei mercati liberalizzati questo approccio tradizionale alla determinazione dei prezzi del gas sta perdendo terreno e la tendenza alla liberalizzazione appare destinata a manifestarsi con forza sempre maggiore nella gran parte dei mercati, indipendentemente dal loro grado di sviluppo al momento della realizzazione del progetto. Quando il tradizionale legame con i prezzi del greggio viene indebolito o abolito e si adotta un sistema separato di determinazione del prezzo di mercato del gas (basato sulla concorrenza tra gas di diversa provenienza), allora è probabile che siano rimessi in questione anche gli accordi finanziari e la politica dei prezzi posti alla base del finanziamento del progetto, con il ricorso al mercato azionario o creditizio. Nella maggior parte dei casi, tali accordi finanziari saranno rappresentati infatti da contratti a lungo termine, relativamente privi di flessibilità, incapaci di rispondere rapidamente ai cambiamenti che si manifestano in un mercato del gas sempre più dinamico e dominato dalle contrattazioni a breve termine. I fattori che possono militare a favore o contro la scelta di una particolare struttura per quanto riguarda l’entità destinata a realizzare, possedere e gestire il gasdotto, sono numerosi. Uno dei più importanti è lo scopo per cui il gasdotto è stato progettato. Se il gasdotto è stato progettato allo scopo di realizzare il valore del petrolio e del gas prodotti a monte, allora è probabile che i proprietari del gasdotto siano gli stessi degli idrocarburi. Per es., se è stato concesso un contratto di partecipazione alla produzione a favore di un certo numero di partecipanti a una joint venture contrattuale, allora è probabile che anche il gasdotto sia considerato parte dello sviluppo a monte, e che anche l’‘entità gasdotto’ assuma la forma di una joint venture contrattuale. In sostanza, il gasdotto fa parte in questo caso degli impianti a monte necessari a rendere disponibile il gas sul mercato. Se invece il gasdotto è stato progettato come un sistema di raccolta regionale o un gasdotto di trasmissione, con il presupposto che i suoi soci possano avere o non avere interessi nella fase produttiva, allora è più probabile che il veicolo prescelto sia una società di capitale. In questo caso, i soci promotori del progetto saranno soggetti interessati a operare nel settore dei gasdotti, il gasdotto assolverà le sue funzioni all’interno dell’infrastruttura regionale del gas e il suo assetto rifletterà gli interessi e gli obiettivi di chi opera nel campo delle infrastrutture, e non nel campo delle attività petrolifere upstream. Nel primo caso, la proprietà del gasdotto e le opportunità di VOLUME IV / ECONOMIA, POLITICA, DIRITTO DEGLI IDROCARBURI cessione a terzi dei diritti di accesso al gasdotto rappresentano attività secondarie rispetto alla commercializzazione degli idrocarburi; nel secondo, sono la principale finalità dell’impresa. Inoltre, le circostanze specifiche e, forse, il paese in cui si desidera stabilire la sede del veicolo del progetto possono consigliare la scelta di una società in nome collettivo o di una società in accomandita semplice. Altri fattori di cui occorre tener conto nella scelta dell’entità più adeguata sono: a) il trattamento fiscale e quello contabile; b) le restrizioni sulle proprietà o sugli investimenti esteri; c) gli obblighi di partecipazione di imprese locali; d ) la limitazione della responsabilità. Qualora un gasdotto transnazionale attraversi territori diversi, dove sono previsti requisiti diversi (come nel caso di due Stati, ciascuno con i propri requisiti di partecipazione), può verificarsi una separazione del gasdotto in vari tratti nazionali, collegati tra loro da un accordo ombrello. Allo stesso modo, trattandosi di strutture per loro stessa natura internazionali, non si può escludere che quello che materialmente è un unico gasdotto possa essere composto da due o più entità separate. Per es., può esserci il requisito di partecipazione di una compagnia di Stato in ogni paese attraversato dal gasdotto, in relazione a quella parte di esso che passa sul suo territorio. Oppure, può essere previsto che le compagnie che detengono una quota di un impianto petrolifero debbano essere costituite nel paese in cui sorge l’impianto. 13.2.4 Questioni legali relative alla realizzazione di gasdotti La costruzione di un gasdotto internazionale può far parte di un progetto più vasto che abbraccia, da un lato, la produzione di gas e, dall’altro, il suo consumo. Per avere successo, il progetto dovrà funzionare come un tutto integrato e ciascun anello della catena di accordi sarà influenzato da tutti gli altri. Nel caso di un gasdotto progettato per vendere il gas prodotto a monte, è probabile che si abbia una partecipazione integrata delle compagnie produttrici in tutte le fasi del progetto, in qualità di proprietarie del capitale del gasdotto e della titolarità dello sfruttamento della sua capacità, nonché di trasportatori della merce. È anche probabile che vengano conclusi con le stesse compagnie accordi di produzione e di lavorazione del gas prima della sua consegna al gasdotto e accordi di vendita del gas al punto di uscita dal gasdotto. Nel caso di un gasdotto regionale, al contrario, è probabile che vi sia una minore integrazione tra i proprietari e i gestori del gasdotto, rappresentati da entità separate da quelle che utilizzano il gasdotto per trasportare il proprio gas. Se il progetto è fortemente integrato, i suoi partecipanti possono sfruttare la possibilità di privilegiare un 861 LA CONTRATTUALISTICA E LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE certo anello della catena al posto di un altro. Per es., un partecipante può avere interesse ad aumentare gli utili della sua attività di produzione a monte, piuttosto che quelli derivanti dalle sue attività nel gasdotto. Analoghe considerazioni possono essere applicate anche al gasdotto in quanto tale, e una delle questioni che saranno analizzate in seguito è fino a che punto la proprietà del capitale del gasdotto coincida con la proprietà dello sfruttamento della sua capacità, o con il diritto di utilizzarla. Per quanto riguarda il gasdotto in quanto tale, la separazione della proprietà del capitale da quella dei diritti di utilizzo della sua capacità consente di distribuire rischi e vantaggi nel modo che meglio risponde agli interessi complessivi dei partecipanti. Due modelli a confronto: produttori di gas o gestori del gasdotto I fattori che possono influire su questa scelta comprendono: l’allocazione del rischio in generale, gli effetti sul piano fiscale e, nel caso di ricorso al finanziamento creditizio, la necessità di creare un flusso finanziario prevedibile a favore degli azionisti del gasdotto, per ottenere il quale si richiede spesso agli utenti del gasdotto (shipper) di accettare accordi di tipo particolare, noti come throughput o ship-or-pay commitments. In alcuni casi, gli sponsor del gasdotto mettono a disposizione di chi sia disposto a impegnarsi a prenotare una certa capacità di trasporto, una quota azionaria dell’impianto e i relativi diritti di proprietà, in proporzione all’estensione della capacità impegnata. Benché la situazione sia cambiata negli anni a causa del trasferimento di quote di interessi, la struttura originale dell’Interconnector che unisce il Regno Unito al continente europeo era stata studiata in modo da far coincidere il possesso di una certa quota della proprietà azionaria del gasdotto con il diritto di utilizzare in misura proporzionale la capacità dell’impianto. Tra l’altro, questo semplificò il finanziamento dell’interconnector, dato che i proprietari del gasdotto sapevano di poter contare su entrate garantite per tutta la durata del progetto, grazie all’impegno, assunto da quegli utenti, a versare annualmente una certa somma di denaro, a prescindere dal fatto che i diritti associati ai gasdotti fossero o meno effettivamente utilizzati per il trasporto fisico del gas. Accordi di trasporto e codici La natura degli accordi di trasporto può variare a seconda delle condizioni del territorio attraversato da un gasdotto transnazionale. Certi requisiti, come l’obbligo di partecipazione di un ente statale o il regime legale in vigore nei singoli Stati, possono far sì che l’accordo stabilito per il tratto di gasdotto che attraversa uno Stato differisca da quello applicabile a un tratto dello stesso gasdotto situato nel territorio di un altro Stato. 862 Oltre alla legislazione locale, possono esserci regolamenti e licenze derivanti da quella legislazione. Inoltre, occorre tener conto delle competenze dell’autorità generale sulla concorrenza, sebbene, in pratica, esse siano esercitate per lo più in senso convergente con quelle dell’organismo regolatore competente. In alcuni paesi esiste solo l’autorità sulla concorrenza, mentre in altri si possono trovare accordi di regolamentazione del settore energetico o perfino regolamenti separati per i settori dell’elettricità e del gas. A volte si deve fare riferimento anche a leggi o a norme valide a livello internazionale. Per es., gli Stati membri della Unione Europea (UE) sono soggetti, per quanto riguarda i gasdotti presenti sui loro territori, alle disposizioni delle direttive comunitarie e agli altri strumenti eventualmente in vigore. Inoltre, lo Stato in cui è prevista la realizzazione di un gasdotto può essere tenuto al rispetto di accordi internazionali o di trattati di più vasta applicazione. La natura degli accordi stabiliti per i gasdotti è influenzata da quella degli accordi legali e regolatori prevalenti. Un ruolo importante sarà giocato inoltre dalle caratteristiche economiche o commerciali di un territorio, dai partecipanti e dallo stadio di sviluppo raggiunto dalla relativa industria del gas lungo la cosiddetta time-line, o linea del tempo, che nel caso dell’industria del gas tende a svilupparsi da un iniziale modello di tipo monopolistico (caratterizzato dal sostegno statale e dalla presenza di un mercato protetto) verso una struttura più liberalizzata che prevede l’accesso regolamentato ai mercati e agli impianti comuni. Può essere utile offrire due esempi per illustrare le principali differenze tra le due situazioni. Il primo riguarda il caso di un gasdotto per il trasporto del gas prodotto (spesso in mare) al mercato locale, realizzato sin dall’inizio con un eccesso di capacità o che dispone a partire da un certo momento di un eccesso di capacità a causa del declino dei volumi inizialmente stabiliti dal contratto. Tali circostanze daranno origine a un sistema di raccolta del gas, con lo svolgimento di negoziati caso per caso e condizioni di trasporto slegate dalle condizioni commerciali applicate ad altri utenti che utilizzino occasionalmente lo stesso sistema. Il secondo esempio riguarda invece un sistema di trasmissione/distribuzione sulla terraferma, gestito da una azienda di servizi pubblici in un mercato liberalizzato in cui (a causa di provvedimenti legislativi o regolamentari) sia stato stabilito di applicare condizioni non discriminatorie di accesso a tutti gli utenti del gasdotto, sottoposti, come il trasportatore, a un costante controllo regolamentare. Nel caso di un sistema di raccolta del gas, e in assenza di un controllo regolamentare locale o regionale, le condizioni di trasporto saranno stabilite sulla base dei rapporti di forza commerciali tra il trasportatore e l’utente ENCICLOPEDIA DEGLI IDROCARBURI CONTRATTI DI IMPORTAZIONE E TRASPORTO DI GAS del gasdotto. In sostanza, il servizio che il trasportatore si impegna a fornire consiste nell’accettare il gas consegnato in un certo punto (a condizione che soddisfi i requisiti operativi e tecnici specificati) e nel consegnare a sua volta una quantità corrispondente di gas in un altro punto. Il servizio fornito dal trasportatore sarà probabilmente un pacchetto di servizi, nel senso che il servizio è fornito in blocco con un unico prezzo, in modo non del tutto trasparente per l’utente. Tra le condizioni commerciali più frequentemente applicate in questo genere di accordi si possono citare le seguenti: • gli accordi di trasporto saranno stabiliti tra i proprietari del gasdotto o della sua capacità operativa e coloro che desiderano avervi accesso; • gli accordi di trasporto indicheranno le quantità di gas naturale che saranno spedite di volta in volta; forniranno verosimilmente l’indicazione delle quantità che dovranno essere riconsegnate e sarà previsto il bilanciamento periodico delle quantità consegnate e ritirate dall’utente; • è probabile che lo schema di determinazione dei prezzi o delle tariffe preveda l’addebito di un costo per l’accesso alla capacità e un costo, distinto dal primo, per l’uso del gasdotto, che dipenderà dalla quantità di gas trasportato; • potranno esserci anche disposizioni che impongono il pagamento del trasporto di un certo volume di gas, a prescindere dal fatto che il gas sia stato effettivamente consegnato al trasportatore. Questo tipo di accordo prenderà il nome di ship-or-pay commitment o throughput commitment. Dato il carattere a lungo termine degli accordi di trasporto, potrà essere prevista una correzione periodica del prezzo della capacità e di quello della materia prima. Gli esempi di questo tipo di approccio comprendono le correzioni effettuate in riferimento al tasso generale di inflazione e al valore del gas che sarà trasportato; • saranno descritti in modo particolareggiato alcuni aspetti tecnici e operativi, come la qualità, la pressione e altri parametri a cui il gas deve rispondere nel punto in cui viene immesso nel sistema. Potranno esserci inoltre analoghe disposizioni concernenti la presenza, nel punto di riconsegna, di impianti compatibili con il sistema e capaci di gestire una quantità di gas corrispondente a quella precedentemente immessa nel gasdotto; • dato che il gas trasportato occasionalmente nel gasdotto apparterrà a utenti diversi, sarà necessario fornire norme che regolino l’allocazione e l’attribuzione dei diritti di proprietà dei singoli componenti contenuti nella miscela di gas trasportata. Tali accordi saranno presumibilmente complessi e prevederanno, tra l’altro, che la valutazione dei diritti di proprietà sia effettuata facendo riferimento a quantità misurate di energia VOLUME IV / ECONOMIA, POLITICA, DIRITTO DEGLI IDROCARBURI e a tutti i componenti immessi, e rimossi, dalla miscela di gas trasportata. Vi potranno anche essere disposizioni relative a questioni come la sostituzione di vari diritti e priorità con altri, nel caso si verifichino limitazioni di capacità all’interno del sistema. Al contrario, gli accordi di trasporto in un sistema di trasmissione/distribuzione non saranno oggetto di trattative separate tra i proprietari del sistema e i potenziali utenti. Saranno fissate, invece, norme generali e applicabili a tutti, con un’alta probabilità che sia il trasportatore a stabilire in modo autonomo le condizioni dell’affare, le tariffe e i ricavi che può ottenere dai propri impianti. In un quadro giuridico liberalizzato, è probabile che si proceda all’adozione di norme non discriminanti, applicabili a tutti, volte a offrire condizioni di eguaglianza di trattamento e di opportunità a tutti i potenziali utenti. In generale, verrà instaurato un sistema di controlli che garantisca il rispetto di norme giuste, sia per i proprietari degli impianti, sia per gli utenti. In certe giurisdizioni, si è andati oltre, sviluppando un regime legislativo che proibisce la partecipazione alle attività di trasporto via gasdotto o di spedizione di gas, al di fuori dei termini di concessione prescritti o dei codici approvati applicabili a tutti. 13.2.5 Allocazione e attribuzione Proseguendo l’analisi giuridica delle potenziali differenze tra i sistemi di raccolta di gas e quelli di trasmissione/distribuzione, può essere interessante considerare più da vicino le questioni relative all’allocazione e all’attribuzione nei due schemi. Il trasporto di gas nei gasdotti che coinvolgono una pluralità di parti rende necessario mescolare i gas prodotti da diverse fonti e appartenenti a diversi proprietari. I sistemi di raccolta di gas sono utilizzati per ricevere gas da differenti fonti e per trasportarli, mescolati insieme, agli impianti di lavorazione e infine a un punto di consegna comune. Questo punto di consegna comune è situato quasi sempre all’intersezione con il sistema di distribuzione di un’azienda di servizi pubblici, all’interno di un sistema di trasmissione/distribuzione. Il gas proveniente dai diversi giacimenti viaggerà (subendo perdite e dopo essere stato utilizzato in parte come combustibile) dal punto di immissione nel sistema fino al punto di consegna comune. Questa è la ragione per cui di solito le disposizioni che regolano le questioni di trasmissione della titolarità e della proprietà rispecchiano quelle contenute negli accordi di trasporto classici: l’utente trasferisce il possesso o il controllo al trasportatore ai fini del trasporto, ma conserva la proprietà del gas anche mentre questo è in possesso e sotto il controllo del trasportatore. Uno dei possibili modi di vedere questo tipo di accordi è quello di considerarli come 863 LA CONTRATTUALISTICA E LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE la fornitura di un servizio di trasporto da parte del gestore del gasdotto, senza alcun elemento concernente l’acquisizione di diritti di proprietà sui beni trasportati o il trasferimento di diritti di proprietà al momento della riconsegna. La situazione dei sistemi di trasmissione/distribuzione è diversa e gli accordi che riguardano tali sistemi possono essere visti non come la fornitura di un servizio di trasporto, ma come un’acquisizione della titolarità sul gas nel punto di immissione e il trasferimento della titolarità su una quantità corrispondente di gas nel punto di uscita. I sistemi di trasmissione sono caratterizzati in genere da un gran numero di punti di immissione e di uscita. Al contrario di quanto accadeva nell’esempio dei sistemi di raccolta, è improbabile che si accenni in qualche modo al fatto che l’utente riceverà a un certo punto di uscita il gas che ha immesso in precedenza nel sistema di trasmissione. Piuttosto, l’utente riceverà al punto di uscita una quantità di gas corrispondente alla quantità che ha introdotto nel sistema. Si tratta quindi di una questione assimilabile allo scambio di beni più che alla fornitura di un servizio di trasporto. Questo tipo di accordo prevede in genere che il trasportatore acquisisca la titolarità sul gas introdotto nel suo sistema nel punto di immissione e la trasferisca all’utente quando questi riceve il gas al punto di uscita. L’esempio del gas immesso in un sistema di raccolta del gas non è, forse, così inusuale dal punto di vista dell’analisi giuridica quando lo si consideri come la creazione di una massa accertabile di cui i rispettivi contributori divengano tutti insieme titolari in un unico punto di consegna. Presenta dei paralleli con la consegna all’ingrosso di cereali o di olio e con i problemi legati alla consegna di merci a un corriere e alla riconsegna delle rispettive quote da un unico aggregato, che sono stati molte volte sviscerati nelle aule di giustizia. Invece, l’esempio del gas trasportato in un sistema di distribuzione non solo è privo di analogie pratiche, ma è anche inusuale dal punto di vista commerciale. Le transazioni di riporto o di scambio vengono stimate in genere sulla base del valore dei beni riportati o scambiati, mentre il prezzo che deve essere corrisposto al proprietario di un sistema di trasmissione fa riferimento ai costi e alla natura dei servizi di trasporto offerti. Nel caso dei sistemi di raccolta del gas, vengono stipulati spesso accordi di allocazione, per regolare, tra l’altro, la ripartizione della produzione proveniente da diversi giacimenti. Le norme di legge applicabili nella maggior parte delle giurisdizioni sono quelle relative alla mescolanza di beni, quando non sia più possibile distinguere tra loro i singoli contributi originali. Il risultato di questa situazione è che normalmente ciascun proprietario che ha contribuito alla formazione dell’aggregato sarà considerato titolare di un diritto su di esso, in proporzione al contributo effettuato. I tipici accordi contrattuali 864 di allocazione sono in linea con questa analisi giuridica, anche se è raro che tale analisi sia espressamente enunciata. Gli accordi di allocazione si spingono in genere molto al di là di questi principii generali, per affrontare in modo dettagliato i diritti spettanti ai vari proprietari, laddove non solo i diversi proprietari abbiano contribuito alla creazione di una miscela indistinguibile, ma tale miscela sia, a causa delle differenze di qualità e di caratteristiche tecniche dei gas, diversa da ciascuna delle parti che la compongono. Gli accordi di allocazione sono in genere molto precisi nell’identificare, nella miscela di gas risultante, i diritti individuali di coloro che hanno contribuito alla sua formazione. Giurisdizioni diverse hanno sviluppato forme consuetudinarie diverse di accordi di allocazione, ma forse il paese in cui tali accordi sono più frequenti e, probabilmente, più complessi è il Regno Unito. Inoltre, le iniziative assunte a favore della liberalizzazione del mercato hanno prodotto la necessità di integrare gli accordi contrattuali, che si riferiscono all’allocazione nei sistemi di raccolta di gas, con i requisiti dei codici e delle licenze applicabili al sistema di trasmissione/distribuzione a essi connesso. Tali accordi si sono sviluppati nel contesto della legge inglese, che spesso è anche la legge scelta dalle parti nei progetti riguardanti il settore del gas anche in altre regioni del mondo. Per questi motivi, può essere interessante esaminarli più approfonditamente. Nel Regno Unito, fino alla metà degli anni Novanta, esisteva un unico acquirente del gas, che era anche l’unico proprietario del sistema di trasporto del gas sulla terraferma, ed era raro che si presentasse la necessità di andare oltre le assegnazioni di diritti previste dagli accordi di allocazione (in cui l’unico acquirente/proprietario era una delle parti contraenti). Tuttavia, in seguito alla liberalizzazione del mercato, allo sviluppo dei mercati del gas e alla diffusione di accordi commerciali più sofisticati, sorse l’esigenza di ridiscutere le assegnazioni di diritti sulla miscela di gas naturale trasportata nel gasdotto, per permettere il commercio all’ingrosso del gas prima dell’immissione nel sistema di trasmissione/distribuzione, e anche per stabilire i diritti sul gas naturale, in entrata nel sistema di trasmissione/distribuzione, spettanti a coloro che lo consegnavano al trasportatore. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che il gas possa essere definito un bene, nel senso attribuito a questo termine nella legislazione applicabile, anche se l’originalità delle sue caratteristiche può creare delle difficoltà quando si tenti di applicare al gas alcuni principii generalmente applicabili ai beni, quali per es. il diritto di ispezione o il diritto di accettare o rifiutare il gas che non rispetti i parametri specificati nel contratto. Di conseguenza, le questioni relative al diritto di proprietà, al possesso e alla consegna di gas non potranno essere giudicate nel contesto della legislazione relativa alla vendita ENCICLOPEDIA DEGLI IDROCARBURI CONTRATTI DI IMPORTAZIONE E TRASPORTO DI GAS di beni, così come gli accordi di compravendita, quelli di trasporto, quelli di allocazione e il più recente codice di rete, con i relativi accordi sussidiari. Gli accordi di allocazione, che erano sufficienti a individuare la titolarità e i diritti sul gas e a trasferirne la proprietà nel vecchio modello monopolistico, si dimostrarono inadeguati a risolvere le questioni di titolarità e di consegna del gas nel regime frammentato e disaggregato di autorizzazione, spedizione, fornitura e trasporto, emerso intorno alla metà degli anni Novanta in seguito all’adozione di misure legislative di liberalizzazione. Per es., in un sistema di trasmissione/distribuzione il trasportatore veniva informato della quantità complessiva di gas immessa nel sistema a ciascun punto di entrata, ma non conosceva l’esatta ripartizione dei diritti di proprietà relativi a tale aggregato. I singoli utenti reclamavano ciascuno i propri diritti sull’aggregato, ma non era affatto certo che la somma di tali rivendicazioni corrispondesse al totale misurato. I gestori di ciascun sistema di raccolta del gas sapevano quali erano i diritti dei vari utenti nel punto di consegna comune, conformemente agli accordi di allocazione e di attribuzione, ma non potevano essere a conoscenza di eventuali trasferimenti, parziali o totali, di tali diritti, effettuati in seguito. Ogni produttore sapeva di quali diritti era titolare, ma un produttore poteva non essere un utente. Per superare questi problemi, fu creato un organismo separato, incaricato di convalidare e certificare le quantità di gas spettanti a ciascuno, sulla base delle relative informazioni ricevute dai produttori, dai gestori del gasdotto e dei terminali, e dagli utenti. Se il risultato pratico della transizione dal modello monopolistico a quello liberalizzato è stato questo, l’analisi dei diritti e degli obblighi legali non è, per certi aspetti, altrettanto agevole. Sarebbe inusuale che le disposizioni contrattuali e regolamentari applicabili al commercio liberalizzato di gas non considerassero questioni quali la fornitura di garanzie di titolarità da parte dei venditori ai loro acquirenti e da parte degli utenti al trasportatore, e gli impegni a effettuare la consegna del gas. Nella legislazione applicabile, la consegna è definita nel seguente modo: «la consegna è il trasferimento volontario del possesso da una persona a un’altra». Tale definizione si applica ai contratti per la vendita di beni. Un contratto per la vendita di beni è descritto come un contratto con il quale il venditore trasferisce o accetta di trasferire la proprietà di un bene all’acquirente in cambio di un corrispettivo in denaro chiamato prezzo. Se appare chiaro che gli accordi per la vendita e l’acquisto di gas sono contratti di questo tipo, lo stesso non può dirsi degli accordi di trasporto in un sistema di raccolta del gas o, ancor meno, di quelli applicabili in base al codice di rete, e degli accordi di autorizzazione stipulati in un sistema di trasmissione/distribuzione. In questi casi, benché possa esserci effettivamente un passaggio di VOLUME IV / ECONOMIA, POLITICA, DIRITTO DEGLI IDROCARBURI proprietà dei beni, questo non si verifica sulla base del versamento di un corrispettivo in denaro. È opportuno che qualunque analisi del termine consegna sia effettuata nel contesto della definizione legislativa e del riferimento centrale al trasferimento del possesso, in essa contenuto. In genere, si ritiene che il possesso sia dimostrato dal controllo su certi beni e dall’intenzione di escludere gli altri da tali beni. Ma nel caso di una miscela di gas trasportati in un gasdotto, la sua stessa natura si oppone all’idea che un singolo utente sia in possesso del gas, su cui può tuttavia vantare un diritto di proprietà. Appare poco plausibile che un singolo utente possa essere in possesso del proprio gas indipendentemente dal gas appartenente agli altri utenti e più probabile, invece, che il possesso riguardi la miscela di gas trasportata come un aggregato e spetti in comune a tutti gli utenti. Se questa analisi è corretta allora sorge una difficoltà in base alla legislazione applicabile, poiché una parte indivisa della miscela trasportata non può essere fatta propria da un utente e, di conseguenza, l’acquirente o il trasportatore in rapporto con quell’utente non appaiono in condizione di acquisire la titolarità del gas dell’utente. La sezione 16 della Legge sulla Vendita di Beni (Sale of Goods Act 1979) dispone quanto segue: «qualora vi sia un contratto per la vendita di beni non accertati (unascertained) non vi è alcun trasferimento di proprietà all’acquirente a meno che e fino a quando i beni non siano stati accertati». Tali disposizioni hanno carattere obbligatorio e non possono essere escluse da un contratto. Inoltre, sulla base dei precedenti si può affermare che, nel caso in cui i beni venduti facciano parte di un aggregato, non c’è accertamento di tali beni fino a quando non vi sia stata una separazione fisica dell’aggregato e una porzione specifica di esso non sia stata allocata al relativo contratto. Una conseguenza di questa analisi è che in tali circostanze non può esserci passaggio di proprietà dall’utente che ha effettuato la spedizione al compratore o al trasportatore, dal momento che il gas dell’utente non viene mai accertato, ma rimane mescolato al resto. Tuttavia, questo non significa che tutti coloro che sono collettivamente titolari dell’aggregato non possano trasferire il diritto di proprietà sull’aggregato, per es. con la consegna della miscela di gas nella sua interezza al trasportatore. La legislazione non contiene alcuna definizione dell’espressione beni non accertati o del termine accertato e questa analisi è basata su precedenti riguardanti beni come la farina, il vino e i metalli preziosi, che possono essere separati fisicamente. Sembra che questo punto non sia ancora stato affrontato direttamente dalle corti e può darsi che la differenza della natura del gas rispetto a questi altri beni e l’esistenza di accordi contrattuali 865 LA CONTRATTUALISTICA E LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE complessi ed esaurienti in rapporto alla vendita, l’acquisto, il trasporto e l’allocazione di gas indichino la possibilità di considerare le cose da un diverso punto di vista. Per es., non sarebbe possibile vedere in questa transazione non una consegna all’ingrosso di gas (che richiede una divisione o spartizione fisica di qualche tipo), bensì una consegna simultanea di molte porzioni separate di gas, ciascuna delle quali, in virtù dei dettagliati accordi di allocazione e attribuzione stipulati, è individuata o accertata separatamente prima o al momento della consegna? 13.2.6 Struttura dei progetti di GNL L’industria del GNL poggia su almeno tre grandi pilastri infrastrutturali: • il primo è un progetto petrolifero upstream per l’estrazione e la produzione di gas e la sua consegna a un impianto di liquefazione; • il progetto di liquefazione rappresenta il secondo grande pilastro infrastrutturale: lo sviluppo di una installazione in grado di trattare e processare il gas naturale proveniente dal giacimento e trasformarlo in GNL, pronto per essere caricato sulle navi cisterna; • a loro volta, le navi cisterna consegneranno il gas a un’altra grande infrastruttura: un impianto di rigassificazione situato in un paese ricevente e progettato in modo da ricevere il GNL e rigassificarlo, per poterlo immettere nei gasdotti e distribuirlo ai consumatori. I progetti di GNL presentano in genere le seguenti caratteristiche: • grande distanza delle fonti di produzione dai mercati di consumo; • costi iniziali molto elevati per la realizzazione delle infrastrutture richieste e necessità dei partecipanti al progetto di recuperare queste spese e generare profitti (che si è tradotta nella nascita di strutture rigide ed esclusive, a volte con durate superiori ai 25 anni); • relativa scarsità dei partecipanti, dato che i produttori di gas naturale destinato alla liquefazione sono in genere le grandi compagnie petrolifere in società con un’entità dello Stato ospitante; e i proprietari degli impianti di rigassificazione (e acquirenti del GNL) sono prevalentemente grandi aziende di servizi pubblici possedute dallo Stato ospitante o operanti in un regime di esclusiva concesso dallo Stato ospitante. Le strutture contrattuali tradizionalmente utilizzate nell’industria del GNL erano caratterizzate da scarsa flessibilità e lunga durata. Le dimensioni dell’impegno finanziario richiesto e la natura essenzialmente interstatale delle transazioni hanno portato all’adozione di accordi contrattuali di lungo termine, che hanno preservato la 866 natura sostanzialmente esclusiva della transazione e la deliberata fedeltà tra i produttori, in quanto venditori di GNL, e i consumatori, in quanto acquirenti di GNL. Tali contratti riflettevano in primo luogo il desiderio di garantire la prevedibilità di costi e ricavi di ciascun elemento del progetto nel corso del tempo. Se da una parte favorivano il finanziamento (creditizio o azionario) del progetto, dall’altra questi obiettivi hanno ostacolato la facoltà dei produttori di avere accesso ad altri mercati e quella dei compratori di avere accesso ad altri fornitori. Inoltre, la natura del trasporto di GNL offre la possibilità di effettuare vendite franco a bordo (FOB, Free On Board) o franco a bordo nel porto di arrivo (ex-ship). Se in teoria un contratto FOB consente una maggiore flessibilità all’acquirente, e un contratto ex-ship la offre al produttore, è probabile che le disposizioni contrattuali applicabili, prevalse in passato, abbiano di fatto limitato questa apparente flessibilità. Una delle conseguenze del fatto che ogni progetto di GNL è composto da molti elementi infrastrutturali separati è che i diversi partecipanti possono intervenire in misura maggiore o minore nelle diverse fasi del progetto complessivo. Molti degli accordi relativi a un progetto di GNL sono quasi sempre specifici a quel dato progetto, sebbene si possano individuare alcuni punti di carattere generale in rapporto alle entità che vengono potenzialmente coinvolte: • il progetto per la produzione di gas naturale è conferito in genere a una joint venture contrattuale, che lo realizza in conformità ai diritti che le sono stati conferiti e vende il gas prodotto insieme e conformemente alla rispettiva quota di interessi nella joint venture non costituita in società; • il progetto di liquefazione è affidato in genere a una joint venture societaria, formata al solo scopo di acquistare gas e vendere GNL; • i compratori di GNL sono in genere singole imprese societarie e la tradizionale struttura dei progetti GNL richiede la partecipazione di compratori dotati di notevoli mezzi finanziari. In molti casi, gli acquirenti sono società di Stato o società operanti su concessione o con il sostegno dello Stato. Grazie alle dimensioni dei loro bilanci, tali società godono della fiducia necessaria ad assumere impegni di acquisto di lungo termine, sulla base della sicurezza delle loro attività, del loro giro di affari e della possibilità di accedere in modo continuativo a un mercato di consumatori di gas naturale. L’approccio tradizionale alla politica dei prezzi del GNL è stato quello di stabilire un prezzo iniziale (espresso tipicamente in dollari) concordemente riconosciuto come prezzo effettivo in una data precisa e recente. Tale prezzo viene sottoposto in seguito ad aggiustamenti periodici, sulla base dei movimenti dei prezzi di altri combustibili, di solito di quelli con cui il GNL è ENCICLOPEDIA DEGLI IDROCARBURI CONTRATTI DI IMPORTAZIONE E TRASPORTO DI GAS in competizione sul mercato. Il prezzo più utilizzato come riferimento è sempre stato quello del greggio e sono state elaborate diverse formule di aggiornamento basate su un paniere o cocktail, composto da vari tipi di greggio o di altri prodotti petroliferi. Le norme previste per calcolare il prezzo corrente del GNL sono sempre state piuttosto complesse. Tuttavia, una delle caratteristiche degli accordi di compravendita del GNL è la presenza di uno schema di determinazione dei prezzi che si riferisce non solo al prezzo del prodotto, ma anche alle quantità di cui è prevista la consegna e il ritiro nel corso degli anni. Di solito, i contratti di compravendita di GNL contengono una clausola, detta take-or-pay, che impegna l’acquirente a ritirare o, se non lo fa, a pagare comunque una quantità minima prestabilita di GNL (o un certo numero di carichi). Questo impegno costituisce un obbligo in alternativa e dà al compratore solo due possibilità: ritirare il gas e pagarlo oppure pagarlo senza ritirarlo. Di solito, l’accettazione di una clausola take-or-pay da parte dell’acquirente comporta anche la possibilità per quest’ultimo di far valere in seguito il proprio diritto di proprietà (diritto di make-up), recuperando gratuitamente le quantità di GNL precedentemente pagate, ma non ritirate. Nella struttura tradizionale di un progetto di GNL, il finanziamento del progetto di sviluppo upstream, come quello dei progetti di liquefazione e di rigassificazione, avveniva principalmente con il ricorso ai capitali di rischio. Nella misura in cui il debito è stato contratto ai fini dello sviluppo, la tendenza prevalente è stata quella di far svolgere la raccolta di capitale a livello societario dai singoli partecipanti e non dai progetti in particolare. Dalla metà degli anni Novanta, nel settore del GNL si sono registrati alcuni importanti cambiamenti. Tra le cause che hanno prodotto tali cambiamenti si possono citare l’innovazione tecnica, la flessibilità commerciale, l’ingresso di nuovi partecipanti sul mercato e l’aumento delle dimensioni delle navi cisterna. Inoltre, molti acquirenti di gas si sono impegnati sempre più a fondo anche sul fronte della produzione. Questi cambiamenti hanno influito sulle forme dei contratti e delle strutture attualmente utilizzati nel settore del GNL. Per soddisfare le esigenze del mercato, sono state sviluppate condizioni contrattuali più flessibili. In alcuni casi il cambiamento ha interessato le condizioni degli accordi di compravendita, in particolare in quei casi in cui vi era un eccesso di disponibilità di GNL rispetto agli impegni previsti dai contratti a lungo termine, e dove esisteva la possibilità di accesso agli impianti di distribuzione, consentendo la fornitura di gas ai consumatori dei mercati liberalizzati. Sono cambiate anche le condizioni riguardanti la spedizione, soprattutto in quei paesi in cui le forze del mercato o la pressione regolatrice delle leggi hanno stimolato le richieste di maggiore flessibilità degli accordi di trasporto. Per es., VOLUME IV / ECONOMIA, POLITICA, DIRITTO DEGLI IDROCARBURI nell’inverno del 2000, il contemporaneo verificarsi di due fenomeni, la disponibilità di grandi quantità di GNL in Medio Oriente e gli alti prezzi del gas sui mercati aperti dell’America settentrionale, creò le condizioni per collegare la regione di produzione e quella di consumo utilizzando le navi cisterna, non però sulla base dei tradizionali impegni esclusivi e a lungo termine, ma attraverso la consegna di singoli carichi o altri accordi a breve termine. Questi cambiamenti sono stati favoriti anche dalla nascita di mercati aperti, con prezzi del gas trasparenti e accessibili. Per es., la possibilità di effettuare consegne a pronto sul mercato nordamericano durante l’inverno del 2000 e i prezzi relativamente elevati raggiunti sui rispettivi mercati a termine indussero alcuni operatori ad acquistare carichi di gas ai terminali di liquefazione con la certezza di conoscere il prezzo a termine a cui il gas avrebbe potuto essere ceduto e di poter effettuare la consegna. Questa situazione produsse inoltre un collegamento tra i mercati regionali del gas naturale e del GNL, fino a quel momento separati tra loro. Nella misura in cui veniva consentito dagli accordi contrattuali a lungo termine, le aziende di servizi pubblici francesi e belghe dirottarono verso gli Stati Uniti le navi cisterna dirette nei loro paesi, sostituendo il gas esportato con quello acquistato, via gasdotto, dal mercato energetico completamente liberalizzato del Regno Unito. Tra i risultati più significativi di tutti questi cambiamenti si segnalano l’indebolimento del tradizionale rapporto di fedeltà tra i partecipanti ai diversi stadi della catena del GNL e l’ingresso di nuove controparti e di nuovi partner in tutti gli anelli di tale catena. L’arrivo di queste nuove controparti è stato accompagnato dalla comparsa di prezzi di mercato e di condizioni di mercato anche in questo settore, prezzi e condizioni che naturalmente non coincidono con quelli applicabili in base agli accordi contrattuali a lungo termine, che hanno permesso lo sviluppo iniziale di impianti e di mercati, divenuti oggi accessibili anche ad altri operatori. Molte transazioni a breve termine sono ispirate più da motivi operativi che da ragioni commerciali. I casi più frequenti riguardano il desiderio di un produttore di utilizzare la propria capacità in eccesso, o la presenza di un impegno a mantenere operativa una flotta o variazioni occasionali della produzione e dei profili di ricezione. 13.2.7 Problemi di carattere generale Dopo aver analizzato alcune questioni riguardanti gli accordi contrattuali e le strutture nei progetti di gasdotti o in quelli di GNL, saranno affrontati ora alcuni problemi che possono presentarsi in entrambi i tipi di attività. 867 LA CONTRATTUALISTICA E LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Partecipazione dello Stato Lo sfruttamento delle riserve petrolifere e l’uso del territorio per permettere il transito di beni, la distribuzione e l’approvvigionamento di gas sono materie su cui i rispettivi Stati cercheranno inevitabilmente di esercitare una forte influenza o un completo controllo. In altri termini, i gasdotti internazionali e i progetti di GNL comportano altrettanto inevitabilmente la partecipazione di investitori stranieri e influiscono col tempo sulle relazioni politiche internazionali, e il ruolo degli Stati o degli enti pubblici può andare dagli interventi volti a favorire l’insediamento dei nuovi progetti, allo sviluppo di nuove industrie e infrastrutture, alla partecipazione ai vantaggi economici derivanti dagli stessi progetti. La sicurezza e la protezione accordate agli investimenti stranieri non sono le stesse in tutti gli Stati. Oltre a considerare la situazione politica, economica e sociale di un paese, occorre tener conto anche della legislazione interna applicabile e degli accordi internazionali bilaterali o multilaterali in vigore, nonché delle precedenti esperienze di quello Stato in rapporto agli investimenti stranieri. Una delle principali preoccupazioni degli investitori stranieri riguarda il rischio di esproprio del valore reale o economico delle attività o, addirittura, dell’intero progetto. Un altro rischio non trascurabile è quello di un cambiamento sfavorevole che potrebbe riguardare il quadro normativo, ma anche, più indirettamente, il regime fiscale, i controlli sul cambio, le norme sul lavoro e ambientali, quelle sull’abbandono degli impianti e la regolamentazione delle importazioni e delle esportazioni. Sarà importante, per gli sponsor del progetto, capire se tali rischi possono provenire dal governo centrale o da quelli locali. Gli sponsor del progetto potranno fare ben poco per impedire il verificarsi di modifiche sfavorevoli della normativa, e questo dovrebbe consigliarli di concentrarsi sulla possibilità di ottenere un indennizzo, nell’eventualità che dovessero essere adottate modifiche di questo tipo. La partecipazione dello Stato a un progetto di un gasdotto transnazionale sarà ovviamente, in primo luogo, una conseguenza della sua natura di soggetto dell’investimento dall’estero e, in genere, del ruolo di sostegno e di agevolazione che potrà svolgere nei riguardi della realizzazione del progetto e del suo funzionamento nel corso degli anni. Ma spesso lo Stato ricercherà forme più dirette di partecipazione, riservandosi una quota del capitale azionario del progetto stesso. In questo caso, la sua funzione non si esaurirà nel concedere diritti in cambio del versamento di canoni, tariffe o altri compensi, ma assumerà le dimensioni di una partecipazione a pieno titolo, di solito attraverso il veicolo di un’azienda petrolifera di Stato. In questo modo, lo Stato si espone (in proporzione alla sua quota azionaria) ai rischi del progetto 868 e diventa beneficiario dei vantaggi economici prodotti dalla sua attuazione. Transito e trasporto La libertà di transito dei beni costituisce un fattore di importanza cruciale per la riuscita di qualsiasi progetto di gasdotto o di GNL. Le leggi internazionali hanno riconosciuto già da tempo il diritto di uno Stato di godere di libertà di transito nel territorio di un altro Stato. Accanto a questo, e forse in contraddizione con questo, vi è il riconoscimento incondizionato del diritto sovrano di uno Stato sul suo territorio, che gli conferisce, tra l’altro, il potere di impedire o restringere il transito da parte di altri soggetti. La conclusione di accordi riguardanti progetti transnazionali nel settore del gas e la loro attuazione comportano il riconoscimento degli interessi di ogni singolo Stato e un loro bilanciamento a fronte degli interessi di tutti gli altri Stati in rapporto all’incremento degli scambi commerciali nella regione di cui fanno parte. L’attuazione e la regolamentazione degli accordi di transito avranno luogo sullo sfondo di un buon numero di trattati relativi al transito di beni e, in particolare, al transito di energia. Inoltre, il transito può assumere forme diverse. Il transito di attraversamento o transito classico è il movimento di beni, prodotti in uno Stato, che da qui vengono trasportati, attraverso il territorio di un altro Stato, fino al territorio di un terzo Stato. Lo Statuto sulla Libertà di Transito, approvata dalla Convenzione di Barcellona nel 1921, fu il primo accordo internazionale ad affrontare la questione del transito, che veniva così definito: «persone, bagagli e beni […] saranno considerati in transito attraverso un territorio […] quando il passaggio attraverso il detto territorio […] rappresenti solo una parte di un tragitto più lungo, i cui punti di partenza e di arrivo siano situati oltre le frontiere dello Stato attraverso il cui territorio si effettua il transito». La realizzazione del progetto di un gasdotto transnazionale può sollevare anche alcune questioni relative al transito di beni attraverso il territorio di un singolo Stato. Questa situazione viene definita a volte transito interno, ma il più delle volte è indicata con la parola trasporto. Tuttavia, si tratta di espressioni da usare con una certa cautela, in quanto prive di valore scientifico. Fino a un’epoca relativamente recente, il trasporto o il transito di gas erano effettuati da poche imprese in posizione di monopolio. Ma, negli ultimi anni, la liberalizzazione delle politiche energetiche nei paesi dell’Europa occidentale ha portato all’emanazione delle direttive sul transito di gas, e creato le condizioni per la stipula del TCE, avvenuta nel 1994. Mentre le direttive europee sul transito si basano sul concetto di transito transnazionale (stabilendo in questo modo la liberalizzazione dei regimi di import/export nell’ambito di un ENCICLOPEDIA DEGLI IDROCARBURI CONTRATTI DI IMPORTAZIONE E TRASPORTO DI GAS ‘mercato energetico interno’, piuttosto che in quello del transito classico), il TCE applica i principii generali del transito al caso specifico del commercio di energia. Inoltre, il TCE ha permesso di applicare i principii dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) anche agli Stati che non ne fanno parte. Imposte e struttura Come in tutti i progetti industriali, è importante valutare con attenzione gli aspetti fiscali e strutturali, che influiranno per sempre sulla natura dell’entità che sarà costituita. Per es., la scelta di utilizzare una joint venture contrattuale o una società semplice può comportare per gli sponsor maggiori o minori possibilità di detrazione dei costi, rispetto a quelli consentiti da una società per azioni. Benché sia priva di una personalità giuridica separata, una joint venture contrattuale non offrirà alcun tipo di schermatura fiscale ai singoli partecipanti. Lo stesso avverrà in genere nel caso di una società semplice, ma non sempre in quello di una società a responsabilità limitata, utilizzata come veicolo specifico (special purpose vehicle) per la realizzazione e la gestione del progetto. La scelta dell’entità da utilizzare può influire sull’ammortamento dei costi e sul diritto a effettuare tale detrazione, ma di solito non modificherà l’obbligo complessivo di pagare le imposte sui profitti realizzati dall’impresa. Mentre le regole fiscali possono variare nelle diverse giurisdizioni e secondo il tipo di progetto, è probabile che l’impresa, nel caso sia stata costituita come azienda permanente, venga tassata nel paese dove si trova la sua sede principale. Le considerazioni di carattere locale possono essere soggette all’influenza di normative più ampie, come la Convenzione Modello sulla Doppia Imposizione Fiscale elaborata dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), anche se molti territori da cui si estrae gas, o attraversati dai gasdotti, non sono membri dell’OCSE e, di conseguenza, non sono tenuti all’applicazione delle norme stabilite dalla Convenzione Modello. Di norma, tuttavia, la società di joint venture è soggetta al versamento delle imposte in tutte queste giurisdizioni, sulla base della legislazione interna di ciascuna di esse. Essa deve anche rispettare le disposizioni di qualunque trattato internazionale o accordo locale a favore di un singolo progetto, che può assumere in molti casi la forma di un accordo del governo ospitante o di un accordo di attuazione. I proprietari dell’impresa possono essere soggetti a tassazione anche sul territorio di un altro paese, in cui siano residenti. A seconda del metodo adottato dal paese di residenza per alleviare la doppia imposizione, che può essere quello dell’esenzione oppure quello del credito di imposta, il contribuente potrà essere esonerato da ogni ulteriore imposta, oppure gli sarà riconosciuto un credito di imposta nel territorio in cui è residente, equivalente VOLUME IV / ECONOMIA, POLITICA, DIRITTO DEGLI IDROCARBURI alle tasse pagate nel paese in cui ha sede o in cui opera l’azienda produttrice di utili. Se nel paese di residenza l’aliquota fiscale sugli utili è maggiore, il contribuente dovrà versare allo Stato la differenza. Tuttavia, nel caso della conclusione di un accordo di moderazione fiscale tra il paese di residenza e quello in cui opera l’impresa, questa differenza potrà non essere addebitata al contribuente, in toto o solo in parte. Se il veicolo prescelto è una società per azioni, in generale, è questa la responsabile del pagamento delle imposte sugli utili nella giurisdizione dove è residente (fermo restando quanto si è detto sopra a proposito degli obblighi fiscali nel luogo in cui si svolgono le operazioni, se questo è diverso dal luogo di residenza) ed è autorizzata, nel calcolare tali utili, a detrarre le spese sostenute. Se non vi sono entrate da cui detrarre i costi, la detrazione di questi ultimi sarà rimandata al momento in cui la società comincerà a produrre un reddito, cioè di solito al momento in cui avrà inizio l’attività commerciale. La procedura di detrazione dei costi può essere accelerata, ossia utilizzata dagli azionisti della società, se il paese di residenza dell’azionista consente la cessione effettiva di questi sgravi fiscali dalla joint venture in base a disposizioni specifiche o al momento della dichiarazione dei redditi consolidata. Dato che in genere queste disposizioni, per essere applicabili, richiedono che l’attività commerciale abbia già avuto inizio e anche che la società e l’azionista abbiano la stessa residenza fiscale, le occasioni di accelerare la detrazione dei costi sono in pratica limitate. Nel caso di una società semplice, in base ad alcune norme del diritto comune, le responsabilità della società sono responsabilità dei soci, così come i redditi e i guadagni della società sono redditi e guadagni dei soci. Le quote del reddito, dei guadagni e delle responsabilità spettanti a ciascun socio sono stabilite nell’atto costitutivo della società. L’uso di una società con tali caratteristiche permette di attuare più rapidamente la detrazione dei costi, attraverso un rendiconto annuale del reddito, dei guadagni e delle perdite effettivamente realizzati da quando l’attività commerciale ha avuto inizio. Nel caso di una joint venture contrattuale, l’impresa non ha obblighi fiscali distinti da quelli delle società partecipanti. In genere, ogni singola società è responsabile di una quota percentuale dei costi e delle spese, ma gli utili non vengono ripartiti. Ogni società partecipante ha diritto a detrarre le spese sostenute, in base alle norme fiscali in vigore nel suo paese di residenza. Trattati internazionali e sostegno dello Stato Oltre all’applicazione generale dei trattati bilaterali e multilaterali riguardanti l’investimento e il commercio tra gli Stati, la realizzazione di un gasdotto transnazionale può comportare anche la conclusione di accordi 869 LA CONTRATTUALISTICA E LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE specifici tra gli Stati interessati, in relazione alla proprietà, alla costruzione e alla gestione dello stesso gasdotto, come è avvenuto, per es., nella regione del Caspio. È probabile che gli accordi internazionali di questo tipo facciano riferimento a principii esistenti, contenuti negli accordi riguardanti gli investimenti e il commercio, già sottoscritti dagli Stati interessati. Il nuovo accordo internazionale servirà ad applicare tali principii generali alla situazione specifica dei progetti per il trasporto di gas naturale, oltre a promuovere e proteggere gli investimenti effettuati dagli investitori stranieri e a perseguire obiettivi più ampi, come la diversificazione e la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e lo sviluppo delle infrastrutture regionali. Anche nel caso in cui la legislazione dei singoli Stati attraversati da un gasdotto non sia sufficientemente sviluppata, e gli stessi accordi relativi al progetto finiscano per essere incorporati nella legislazione locale, può ugualmente accadere che lo Stato in questione abbia sottoscritto uno o più trattati bilaterali o multilaterali di portata più ampia, che produrranno effetti anche in materia di costruzione e gestione dei gasdotti. Uno dei trattati che interessa maggiormente il settore dei gasdotti transnazionali è il TCE, un accordo multilaterale stipulato nel 1994, che regola il commercio, gli investimenti e molte altre materie nel campo energetico. Ha sostituito la Carta Europea dell’Energia, promulgata nel 1991. Al testo del Trattato si sono aggiunti numerosi accordi, dichiarazioni e protocolli riguardanti la stessa materia. Il suo campo di applicazione riguarda, come è stato definito, i «prodotti e materiali energetici» e l’«attività economica nel settore energetico». In linea generale, il TCE punta ad applicare i principii dell’Accordo Generale sulle Tariffe e il Commercio (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT 1994) e altri strumenti analoghi che accompagnano l’accordo dell’OMC agli accordi conclusi con le parti contraenti dello stesso TCE, che non siano membri dell’OMC, inserendoli in una cornice giuridica tesa a promuovere la cooperazione a lungo termine nel settore dell’energia. Tale obiettivo comporta, per le parti contraenti del TCE ma non appartenenti all’OMC, precisi obblighi di applicazione dei principii, stabiliti dal GATT, della nazione più favorita e del trattamento nazionale, al transito e agli investimenti relativi ai materiali e ai prodotti energetici. Inoltre, le disposizioni del TCE si applicano non solo alle decisioni emanate a livello del governo centrale, ma anche a quelle di altri organi dello Stato. Le procedure di risoluzione delle controversie stabilite dal TCE si applicano, tra l’altro, alle questioni riguardanti gli investimenti, il transito e la concorrenza. Oltre a questi trattati tra gli Stati interessati, la realizzazione dei progetti di gasdotti o di GNL può comportare la conclusione di accordi tra i singoli Stati e gli sponsor del progetto, sotto forma di accordi di sostegno 870 noti come accordi di attuazione (implementation agreements) o, più comunemente, accordi del governo ospitante (host government agreements). La natura e la portata di questo tipo di accordi dipenderà da numerosi fattori: la situazione dello Stato ospitante e lo sviluppo del suo regime giuridico e fiscale, la sua esperienza nel campo degli investimenti stranieri e il suo grado di adesione a concetti come il principio di legalità. Per es., la realizzazione di un gasdotto transnazionale in Europa occidentale, come l’Interconnector tra il continente e il Regno Unito, non richiederà verosimilmente alcun trattamento o sostegno specifici da parte dei governi ospitanti del Regno Unito e del Belgio, alla luce dell’elevato grado di sviluppo delle economie e dei regimi giuridici di questi due paesi. Diverso è il caso della realizzazione di gasdotti negli Stati dell’ex Unione Sovietica, dove sarà necessario ottenere uno specifico sostegno da parte dei governi ospitanti. È probabile che gli accordi conclusi con un governo ospitante riflettano gli obblighi stabiliti in un corrispondente accordo intergovernativo, riguardante materie come la protezione degli investimenti e il commercio. Generalmente parlando, tale accordo avrà posto le basi dell’azione di facilitazione e di sostegno al progetto di gasdotto svolta dal governo. Tra le materie regolate dall’accordo, vi saranno le concessioni di diritti sui terreni, gli impegni ad azioni di sostegno da parte del governo e di altri organismi statali, l’assegnazione delle licenze e dei permessi, l’importazione e l’esportazione di beni e di persone, i diritti di transito, e i problemi relativi alla sicurezza e alla protezione delle attività collegate al gasdotto. È probabile che siano affrontate anche le questioni fiscali o altre forme di partecipazione dello Stato, così come quelle relative alla disponibilità e alla convertibilità della valuta. Ogni accordo del governo ospitante riflette le condizioni particolari del suo paese, anche se si dovrebbe giungere in breve, grazie all’opera di diversi organismi e istituzioni, alla pubblicazione di modelli di accordo o di accordi quadro. Inoltre, è probabile che questo tipo di accordi si estenda anche alla partecipazione dello Stato ospitante (o di un ente statale operante nel settore petrolifero o di un’autorità locale, come può essere un governo regionale) nella società che gestisce il gasdotto o nel progetto del gasdotto più in generale. Le leggi e i regolamenti del paese ospitante possono trovarsi in una fase ancora iniziale di sviluppo (come, per es., nella regione del Caspio), rendendo necessaria l’adozione di accordi del governo ospitante estremamente dettagliati, senza escludere la possibilità di una promulgazione dei documenti relativi al progetto nella legislazione locale. Oppure, le leggi e i regolamenti locali possono essere già molto sviluppati, ma non sempre in modo tra loro coerente. Per es., nel Regno Unito esistono molti strumenti legislativi e regolamentari applicabili alle ENCICLOPEDIA DEGLI IDROCARBURI CONTRATTI DI IMPORTAZIONE E TRASPORTO DI GAS questioni relative alla costruzione e al funzionamento dei gasdotti e all’accesso a tali strutture. Espropriazione Gli Stati hanno il diritto esclusivo di controllo sull’ingresso e l’uscita dal loro territorio, nonché il diritto di disporre delle loro risorse naturali: ciò include il diritto all’esproprio e alla nazionalizzazione. Inoltre, uno Stato sovrano ha il diritto di regolare l’attività economica sul suo territorio come meglio crede. L’ondata di nazionalizzazioni e di rinegoziazioni forzate degli anni Settanta portò all’apertura di molte celebri cause arbitrali, per lo più tra la compagnia petrolifera internazionale nazionalizzata e lo Stato che ne aveva deciso la nazionalizzazione. I lodi arbitrali emessi nella controversia tra le compagnie petrolifere e la Libia sono quelli più conosciuti; in tutti i casi (compreso quello Kuwait/Aminoil), gli arbitri riconobbero la validità dei diritti di proprietà di fronte all’azione di esproprio del governo, ma anche – e in particolare nei casi più recenti – il diritto del governo a intraprendere legittimamente tale azione. In tutti i casi, fu stabilito e liquidato un indennizzo per la nazionalizzazione. Anche se il mondo è profondamente cambiato dai tempi delle espropriazioni dirette e totali, il rischio di un’espropriazione del valore reale o economico delle attività o, addirittura, dell’intero progetto, è ancora in cima alla lista delle preoccupazioni degli investitori internazionali nel settore petrolifero. Da qualche anno, tuttavia, quello che preoccupa maggiormente gli investitori internazionali non è tanto la minaccia di un’espropriazione diretta, quanto l’effetto composto di molte piccole misure che, sommate insieme, possono produrre un risultato analogo: la cosiddetta espropriazione strisciante. Anche gli investitori internazionali nel settore petrolifero temono soprattutto questo genere meno drastico di iniziative assunte dai paesi ospitanti per modificare le condizioni fiscali e regolamentari applicabili a particolari progetti, come i gasdotti. È stato scritto che «[i] cambiamenti al regime fiscale negoziato e stabilito dalle parti, introdotti successivamente, che vadano a detrimento del reddito e del flusso di cassa della compagnia, così come le restrizioni inattese sul rimpatrio dei guadagni in valuta estera, rappresentano forse i casi più eclatanti di rischio politico e sono molto più frequenti delle nazionalizzazioni dirette» (Wälde, 1994). La posizione attualmente prevalente è che l’espropriazione di una proprietà straniera effettuata da uno Stato sul suo territorio è legale, se accompagnata da un indennizzo pronto, adeguato ed effettivo. Stabilizzazione Le clausole di stabilizzazione (o di ‘congelamento’) hanno lo scopo di impedire a un governo di abrogare o VOLUME IV / ECONOMIA, POLITICA, DIRITTO DEGLI IDROCARBURI di intervenire in altro modo, con l’esercizio delle prerogative dello Stato, negli accordi di investimento conclusi con le compagnie straniere. Gli sponsor dei progetti energetici a lungo termine hanno sempre cercato di ottenere una maggiore protezione dell’investimento, oltre i normali requisiti di stabilità validi per i progetti industriali a breve-medio termine. Nei negoziati relativi agli investimenti sulle risorse energetiche, come i progetti di gasdotti, si tende quindi a utilizzare tutti i metodi contrattuali di gestione del rischio politico disponibili, comprese le clausole di stabilizzazione. Con il termine stabilizzazione si indica la raccolta di disposizioni in base alle quali lo Stato concorda con la società del gasdotto di non esercitare i poteri, di cui gode in quanto Stato, per emendare o modificare gli accordi contrattuali attraverso azioni legislative o amministrative. Tali disposizioni possono spingersi fino a stabilire le misure di livellamento, che consentono ai soci promotori di mantenere nel tempo il valore economico di un gasdotto o di un progetto di GNL. L’obiettivo tradizionale delle clausole di stabilizzazione è di congelare la legge applicabile, il regime fiscale o altre condizioni di investimento essenziali. Tali clausole, cadute progressivamente in disuso negli anni Settanta, sono tornate in auge negli anni Ottanta e Novanta, e in particolare nei paesi caratterizzati da regimi economici in transizione, come quelli già appartenenti all’Unione Sovietica e i paesi in via di sviluppo, interessati a incoraggiare gli investimenti dall’estero. A differenza delle prime clausole di stabilizzazione (risalenti agli anni Sessanta e Settanta), le clausole di stabilizzazione moderne non impegnano il governo in quanto tale, ma fanno ricadere sull’impresa di Stato la responsabilità di un’azione unilaterale da parte del suo governo. Sebbene si riconosca che le imprese di Stato non sono in grado di controllare l’operato dei loro governi, si pensa che possano assumersi il rischio finanziario di origine politica nei loro rapporti contrattuali. Nella pratica corrente sembra prevalere questa tendenza ad allocare il rischio politico alla compagnia di Stato, poiché si ritiene che essa si trovi non solo in una posizione migliore per influire su questo rischio, ma anche più vicina alla fonte di questo rischio. In questo senso, le moderne clausole di stabilizzazione funzionano in effetti come disposizioni di allocazione del rischio. Anche se è improbabile che l’esistenza di una clausola di stabilizzazione sia di per sé sufficiente a impedire a uno Stato sovrano di modificare i termini o l’equilibrio di un contratto mediante un atto legislativo o amministrativo, la forma e la sostanza della clausola possono assumere un peso significativo al momento di valutare le dimensioni dell’indennizzo spettante all’investitore straniero. I lodi arbitrali finora emessi su tale materia indicano che, a prescindere dai diversi termini utilizzati, 871 LA CONTRATTUALISTICA E LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE l’identità dell’arbitro può influire sulla decisione in merito alla natura e agli effetti di una clausola di stabilizzazione. Sugli effetti legali delle clausole di stabilizzazione esistono numerose scuole di pensiero, che si sono espresse nel contesto del conflitto di leggi (dove la clausola di stabilizzazione è vista sostanzialmente come una clausola che limita la scelta della legge, stabilendo la non applicabilità di certe leggi) o nel contesto del diritto sostanziale, che esamina se l’azione contraria a una clausola di stabilizzazione condotta da uno Stato rappresenti una violazione del diritto internazionale. In termini generali, una clausola di stabilizzazione rappresenta un compromesso tra gli interessi dell’investitore straniero, che desidera un ambiente trasparente e stabile per i suoi investimenti, e la sovranità dello Stato, ivi compresa la sua libertà di legiferare e di perseguire i propri interessi. I precedenti più recenti sembrano suggerire un approccio alle clausole di stabilizzazione che non cerca di congelare la legge e l’esercizio della sovranità per il periodo dell’accordo ma si concentra piuttosto sulle conseguenze dell’esercizio dei diritti sovrani di uno Stato, tra cui il diritto a nazionalizzare. In tali circostanze, le parti ricercheranno insieme le disposizioni più idonee ad affrontare le conseguenze di un atto del genere, che prevederanno il più delle volte il versamento di un pronto, adeguato ed effettivo indennizzo all’investitore straniero o, in un numero minore di casi, la possibilità di rivedere i termini dell’accordo, per adeguarli ai cambiamenti prodotti dall’eventuale decisione dello Stato di esercitare i propri poteri sovrani. Liberalizzazione e regolamentazione Nel considerare i processi di liberalizzazione, occorre tener conto delle diverse fasi attraversate da questi processi e di quanto sia avanzato lungo la linea del tempo lo sviluppo delle infrastrutture del settore del gas in un dato paese. Infatti, mentre alcuni Stati hanno già sviluppato un sistema di infrastrutture adeguato, altri sono ancora alle prese con la sua realizzazione. Sebbene tendenze alla liberalizzazione dei mercati del gas siano affiorate in molte giurisdizioni, è forse preferibile esaminare tali processi nel contesto della UE. La loro evoluzione non costituisce forse un precedente per le altre giurisdizioni, ma può aiutarci a individuare alcuni principii di più vasta applicazione. Tra i diversi Stati membri della UE, la maggior parte ha sviluppato la propria industria del gas come un’impresa monopolistica protetta o sostenuta dallo Stato. Alcuni di essi, tuttavia, si sono orientati ultimamente verso un frazionamento della proprietà o della gestione degli impianti e dei sistemi, e l’adozione di condizioni di accesso agli impianti trasparenti e non discriminatorie. È probabile però che anche i paesi che si sono mossi in questa direzione conservino in futuro i propri ‘campioni nazionali’, con i quali i nuovi partecipanti dovranno venire a patti se vorranno 872 approfittare delle nuove opportunità offerte dalla liberalizzazione. La costruzione di nuovi terminali di rigassificazione del GNL provoca necessariamente problemi a livello locale, che comprendono le preoccupazioni per i possibili danni ambientali e la formazione del consenso amministrativo e politico. Una situazione di questo tipo si è presentata in seguito alla prevista vendita di GNL nigeriano all’italiana Enel negli anni Novanta, quando il progetto di costruzione di un impianto di rigassificazione in Italia dovette essere abbandonato, per l’opposizione delle forze politiche e ambientaliste locali. Si può prevedere l’emergere di analoghe difficoltà in relazione a tutti i nuovi terminali proposti; questo potrebbe valere anche per l’ampliamento degli impianti già esistenti, anche se probabilmente in misura minore. Al di là dei problemi locali, i contenuti del più ampio dibattito sulla struttura e lo sviluppo complessivi del settore del gas in Europa sono mutati negli ultimi anni. Le compagnie energetiche statunitensi, fortemente orientate al mercato, si sono sostanzialmente ritirate dai mercati europei, e la loro partenza ha coinciso con un indebolimento della spinta iniziale verso la liberalizzazione e la creazione di nuovi mercati. Senza rinnegare l’importanza di queste iniziative, sono stati rivalutati ultimamente anche altri aspetti, come quelli relativi alla sicurezza e alla diversificazione degli approvvigionamenti. In tutta la UE esistono disposizioni che regolano l’accesso per i terzi agli impianti e alle infrastrutture, ma tali requisiti sono temperati dalla presenza di esenzioni per incoraggiare lo sviluppo di nuovi impianti e di deroghe che riconoscono la diminuita capacità dei proprietari in carica di rispondere alle domande di accesso, a causa di impegni precedenti. Alle spinte iniziali verso la creazione di mercati del gas naturale come materia prima si sono affiancate oggi quelle verso un cambiamento delle strutture e delle aziende. Per es., è stato stabilito l’obbligo, per tutti i paesi membri della UE, di nominare un’autorità di regolamentazione indipendente per il settore del gas naturale. Inoltre, sono state introdotte norme relative al frazionamento obbligatorio delle aziende, che costringeranno molti degli attuali proprietari, come l’olandese Gasunie, a disaggregare le attività legate alla proprietà e alla gestione delle infrastrutture da quelle riguardanti la vendita, l’acquisto e il commercio del gas naturale. Oltre a questi cambiamenti obbligati, molte imprese esistenti hanno avviato spontaneamente una ristrutturazione delle loro attività, quando hanno ritenuto che ciò potesse andare a vantaggio della loro azienda. Un esempio di questa tendenza potrebbe essere la scissione di British Gas (BG), avvenuta alla metà degli anni Novanta. British Gas decise di separare i suoi interessi nel settore della vendita all’ingrosso e al dettaglio del gas (confluiti in Centrica) da quelli riguardanti le attività upstream ENCICLOPEDIA DEGLI IDROCARBURI CONTRATTI DI IMPORTAZIONE E TRASPORTO DI GAS e la proprietà dei sistemi (confluiti in BG). Il processo di disaggregazione è proseguito poi, sotto il controllo della BG, con la separazione delle attività relative alla proprietà dei sistemi e la loro fusione con National Grid, proprietaria delle infrastrutture elettriche, che portò alla nascita di National Grid Transco. Questa tendenza è stata ulteriormente accentuata dalla recente cessione di alcune parti del sistema di distribuzione del gas effettuata da National Grid Transco a favore di altri investitori, tra cui alcune banche di investimento. La seconda Direttiva europea sul gas (2003/55/CE) fu adottata il 26 giugno 2003 e, sebbene sia generalmente applicabile a tutti i paesi membri della UE, i modi e gli effetti della sua attuazione nella legislazione dei vari paesi possono variare. Per es., nel Regno Unito, le disposizioni applicabili relative agli interconnector sono soggette al rilascio di una serie di autorizzazioni. Le disposizioni riguardanti i terminali GNL sono enunciate in un regolamento, mentre non esiste un regolamento riguardante la procedura di autorizzazione dei terminali dei gasdotti, che è soggetta alla supervisione del Ministero del Commercio e dell’Industria. Questa differenza di approccio può apparire sorprendente, quando si consideri che questi regimi separati si applicano a infrastrutture fisiche, che producono l’identico effetto di immettere gas naturale in un unico sistema di distribuzione. Che differenza può esserci infatti tra le molecole di gas naturale introdotte nel sistema di trasmissione/distribuzione dal gasdotto BBL e le molecole di gas naturale introdotte nello stesso sistema di trasmissione/distribuzione dal terminale GNL Dragon? Tra gli obblighi previsti dalla seconda Direttiva sul gas vi è quello di consentire l’accesso agli impianti di gas naturale, compresi quelli di GNL, in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio. Tuttavia, tali obblighi possono essere soggetti a deroghe, in particolari circostanze. Il primo caso riguarda l’eventualità che il rispetto della Direttiva contrasti con quello degli impegni assunti in base ai contratti esistenti. Il secondo riguarda le nuove infrastrutture, suscettibili di aumentare il livello di competizione ma che non potrebbero essere sviluppate in assenza di un’esenzione di questo tipo. Un esempio degli effetti pratici di tali disposizioni è fornito dalla storia del terminale di GNL Dragon a Milford Haven, nel Galles. Questo impianto di rigassificazione, promosso da Petroplus, passò in seguito sotto il controllo di BG e Petronas. In seguito a un’indagine condotta dall’autorità di regolamentazione dell’industria del gas nel Regno UNito, l’impianto fu esentato dagli obblighi previsti dalla seconda Direttiva sul gas in base alle seguenti considerazioni: a) l’impianto avrebbe aumentato la concorrenza e la sicurezza degli approvvigionamenti; b) la separazione della proprietà legale e la struttura delle cariche non avrebbero ostacolato lo sviluppo della concorrenza; c) il livello di rischio del VOLUME IV / ECONOMIA, POLITICA, DIRITTO DEGLI IDROCARBURI progetto giustificava l’esenzione; d ) lo sviluppo dell’impianto non avrebbe diminuito l’efficienza del mercato interno del gas. La seconda Direttiva sul gas è considerata di solito un passo importante verso la realizzazione di un mercato unificato e liberalizzato del gas naturale. Rimangono tuttavia un certo numero di questioni che dovranno essere oggetto di un ulteriore approfondimento, quali, per es.: la natura e la portata del processo di disaggregazione (e se debba essere applicato alle attività di gestione o alla proprietà degli impianti); l’opportunità di introdurre disposizioni del tipo use it or lose it in relazione alla capacità disponibile; la sovrapposizione, e in alcuni casi il contrasto, tra le norme emesse dai vari organismi politici, enti amministrativi e garanti della concorrenza, riguardanti il settore del gas naturale. Nel luglio del 2005, il Consiglio e il Parlamento europei hanno approvato il Regolamento (CE) 1775/2005 (il nuovo Regolamento), che contiene una serie di norme supplementari relative all’accesso per i terzi alle reti di distribuzione del gas nella UE. Il nuovo Regolamento mira a stabilire regole non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di distribuzione del gas, che tengano conto delle condizioni specifiche dei mercati nazionali e regionali. Il nuovo Regolamento affronta molti punti essenziali: le tariffe per accedere alla rete, o i metodi con cui devono essere calcolate; la garanzia dei diritti di accesso per i terzi; la gestione della congestione; la definizione degli obblighi di trasparenza; le regole sul bilanciamento e gli oneri di sbilancio; l’agevolazione della compravendita di capacità. Leggi sulla concorrenza Negli ultimi anni, la Commissione Europea ha assunto un atteggiamento più risoluto nei riguardi delle pratiche seguite nel settore del gas naturale, attraverso l’applicazione della legislazione europea sulla concorrenza. Gli interventi che hanno interessato l’industria del GNL e del gas di condotta sono stati: • nel 2001, la Commissione comunicò ai produttori di Corrib Field, in Irlanda, di non avere intenzione di approvare il loro progetto comune per la vendita di gas in Irlanda; • nel 2002, fu imposto al gruppo commerciale norvegese, noto come GFU, di rivedere gli accordi per la commercializzazione e la vendita in comune di gas naturale; • sempre nel 2002, i venditori di GNL nigeriano sui mercati europei accettarono di cancellare le clausole di destinazione dai loro contratti. Analoghe discussioni, intavolate dalla Commissione Europea con i produttori algerini, non portarono ad alcun risultato; • nel 2003, la russa Gazprom accettò di emendare i contratti a lungo termine per la vendita di gas in Italia, 873 LA CONTRATTUALISTICA E LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE eliminando le clausole di destinazione. Sia Eni che Gazprom chiesero alla Commissione Europea di non introdurre clausole di destinazione nei loro contratti a lungo termine. Le parti si accordarono invece su una revisione dei prezzi. Nel 2004 e nel 2005, le clausole di destinazione furono eliminate anche dai contratti a lungo termine tra Gazprom e Ruhrgas (Germania) e OMV (Austria); • sempre nel 2003, la Commissione ordinò il rilascio della capacità degli impianti di rigassificazione operanti in Spagna, giudicando che la tesi che non vi fosse capacità disponibile non potesse essere sostenuta nelle condizioni date, in cui la stessa capacità era tenuta in riserva sulla base di un contratto di opzione concluso con una società affiliata; • nel 2004, la Commissione aprì un’indagine riguardante le clausole di destinazione contenute nei contratti per il trasporto (e non per la compravendita) di gas, sottoscritti da Gaz de France (il trasportatore) e da Eni ed Enel (gli utenti). L’indagine fu chiusa dopo che le parti accettarono volontariamente di cancellare le clausole di destinazione dai relativi contratti. Non si deve inoltre dimenticare che la legge europea sulla concorrenza produce un effetto immediato sui mercati. A differenza di molti regimi giuridici basati sulla common law, che puntano a mantenere inalterati i termini concordati tra le parti per tutta la durata di un contratto, le leggi europee sulla concorrenza possono disporre una revisione delle condizioni contrattuali nel contesto dei mercati e dei cambiamenti intervenuti nel corso degli anni. In tal modo, un contratto a lungo termine, che aveva avuto una funzione di stimolo della concorrenza nelle condizioni legali ed economiche in cui era stato stipulato, può essere rimesso in discussione in seguito al cambiamento di tali condizioni. Oltre a questi elementi della legge europea sulla concorrenza, che agiscono sul mercato del gas naturale e sugli accordi che possono impedire, distorcere o limitare la concorrenza, l’industria del gas naturale è influenzata anche dalle norme sulla concorrenza che riguardano le joint venture, le fusioni e altre forme di concentrazione economica. Uno dei primi casi di questo tipo è stata la fusione tra Exxon e Mobil, quando, in conformità alla legge europea sulla concorrenza, fu richiesto all’entità assorbita di cedere la propria partecipazione nell’olandese MEGAS, affiliata alla Mobil, come condizione per l’approvazione della fusione. Scelta della legge In genere, le parti contraenti sono libere di pattuire quali leggi e norme desiderano siano applicate al loro affare e alla risoluzione di eventuali controversie, in base ai loro accordi contrattuali. Con la scelta di una legge regolatrice del contratto si tenta di solito di ridurre al minimo il rischio che una corte o un altro tribunale 874 interpretino un accordo in modo diverso da quello indicato dalla legge specificata. In assenza di motivi di ordine pubblico, il caso più frequente nella maggior parte delle giurisdizioni è che le corti diano effetto alla scelta di legge specificata dalle parti nei loro accordi. La ratifica della natura e dell’effetto della legge scelta dalle parti nel contesto di una particolare controversia sarà quindi oggetto di una specifica perizia. Anche se la legge scelta è quella di un sistema giuridico nazionale, sarà comunque necessario considerare se tale legge sia applicabile in tutti i casi. È raro che l’indicazione della propria legge domestica, come scelta preferita di una parte, sia giudicata accettabile dall’altra. In molti casi ci si orienta quindi verso un’alternativa neutrale, che può essere rappresentata dalla legge di un altro Stato o da una legge composita, che punti, per es., a ribadire i principii legali comuni ai due sistemi giuridici nazionali. A volte ci si accorda sull’applicazione di una lex mercatoria, che faccia riferimento all’ordinamento giuridico generale ricavabile dai trattati multilaterali, dalle regole seguite dagli organismi arbitrali e dagli usi commerciali o, più genericamente, dai principii applicabili a tutti i sistemi giuridici sviluppati. L’opinione prevalente è che sia comunque preferibile accordarsi su una chiara indicazione della legge scelta, piuttosto che lasciare che siano le regole della legge internazionale a determinare la materia. Nel considerare le questioni riguardanti la legge applicabile, occorre valutare anche il livello di sviluppo della legislazione locale e del sistema giudiziario locale. In certe condizioni, i soci fondatori del gasdotto possono chiedere che i contratti stipulati con la controparte siano trasformati in leggi, entrando a far parte della legislazione dello Stato ospitante. In questa situazione, piuttosto frequente, si deve fare attenzione al rischio di sovrapposizioni o di veri e propri conflitti tra la scelta di una legge neutrale, come può essere la legge inglese, e l’incorporazione del contratto nella legislazione locale, che trasforma quella scelta in una parte della legge locale. La soluzione della questione di quale legge debba regolare un contratto e della libertà delle parti di scegliere la legge che preferiscono sarà fortemente influenzata dalla situazione del paese ospitante e dalla natura e dalle dimensioni del gasdotto o del progetto di GNL che si intende realizzare. Recentemente questi aspetti degli accordi contrattuali sono diventati elementi importanti dei negoziati. A volte, l’unica condotta possibile è accettare l’imposizione della legge dello Stato ospitante. Nel caso di un gasdotto transnazionale, questo può portare alla segmentazione di un unico gasdotto in tratti soggetti a leggi applicabili differenti (a seconda del territorio in cui sono situati i diversi tratti), limitando le possibilità di una strutturazione ottimale del progetto e riducendo in ogni caso la flessibilità degli accordi finanziari. ENCICLOPEDIA DEGLI IDROCARBURI CONTRATTI DI IMPORTAZIONE E TRASPORTO DI GAS Dal punto di vista della certezza, la scelta di un sistema giuridico nazionale offre sicuramente le maggiori garanzie, ma non sempre è una soluzione praticabile. È anche possibile che la legge scelta assuma la forma di una legge ibrida, che può inglobare i principii comuni alla legge dell’investitore straniero e a quella dello Stato ospitante, oppure, in mancanza di tali principii comuni, contenere una clausola per l’applicazione delle leggi di un sistema giuridico specificato. In ogni caso, l’indicazione di qualche forma di legge applicabile è preferibile al silenzio su questo punto. Quanto minore sarà la certezza contenuta nella clausola di scelta della legge, tanto maggiore sarà il grado di discrezionalità accordato al giudice o all’arbitro. Di conseguenza, aspetti come la personalità dell’arbitro o la sua nazionalità possono diventare elementi importanti del processo di risoluzione delle controversie. Qualora le parti contraenti si accordino per indicare una legge nazionale come legge applicabile del contratto, è probabile che si svolgano ulteriori trattative per stabilire quale particolare legge nazionale dovrà essere applicata. Ogni legge nazionale presenterà aspetti vantaggiosi e svantaggiosi, e la struttura complessiva del progetto, così come i suoi scopi, determineranno quale scelta sarà più adatta alle circostanze (quella di un singolo sistema giuridico nazionale o di un sistema composito). Tra gli aspetti di cui si dovrà tenere conto a tale riguardo, i principali sono i seguenti. • Nell’eventualità di una rottura del contratto, la legge scelta prevede un normale risarcimento o un indennizzo punitivo, con il pagamento di una somma superiore al danno cagionato? • La legge scelta riconosce la personalità giuridica separata e punta a proteggere i diritti di proprietà? • Riconosce le garanzie mobiliari e gli accordi fiduciari ed è accettabile per le banche e gli altri istituti di credito? • In che misura tale legge rispetta l’esecutorietà di un contratto in conformità con i suoi termini e si oppone al principio secondo cui il mutamento delle circostanze può giustificare un cambiamento degli obblighi contrattuali? • La legge scelta possiede un adeguato livello di certezza e affidabilità? • Viene comunemente adottata come fonte del diritto o come autorità persuasiva, in particolare nei mercati emergenti? • La legge scelta è un sistema di common law, basato sui precedenti, o di diritto civile, basato sull’interpretazione di un codice? • La legge scelta è adeguatamente accessibile e vi è un numero sufficiente di legali in quella giurisdizione, esperti nelle questioni relative ai gasdotti e agli impianti di GNL? VOLUME IV / ECONOMIA, POLITICA, DIRITTO DEGLI IDROCARBURI Risoluzione delle controversie Se un tempo le questioni relative alla risoluzione delle controversie erano considerate un elemento secondario degli accordi contrattuali e non venivano quasi mai discusse, oggi non è più così. Infatti, nella documentazione dei progetti saranno quasi sempre presenti disposizioni che prevedono il ricorso a un arbitrato in una giurisdizione esterna. Inoltre, spesso vengono inserite disposizioni supplementari concernenti la possibilità di unificare le controversie comuni in base ai diversi documenti del progetto, e il raggiungimento dell’eliminazione delle incongruenze esistenti tra le disposizioni sulla risoluzione delle controversie, contenute nel documento di progetto e negli accordi o nei trattati internazionali applicabili, come il TCE. Nelle pagine seguenti saranno delineate alcune delle questioni che si presentano più frequentemente e che occorre risolvere in relazione a tali disposizioni. In primo luogo, occorre decidere se l’arbitrato debba essere ad hoc (in cui le parti stabiliscono le regole e le procedure da applicare), istituzionale, o amministrato e pertanto soggetto alle regole e alle procedure di un corpo arbitrale internazionale (come la Camera di Commercio Internazionale, CCI, o il Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie sugli Investimenti, CIRDI). La Commissione delle Nazione Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (CNUDCI) ha elaborato un quadro generale di regole appositamente concepite per gli arbitrati ad hoc. Nella misura in cui il successo di un arbitrato ad hoc dipende dalla disponibilità delle parti a collaborare per stabilire le necessarie procedure, in un momento in cui il loro rapporto potrebbe risultare già compromesso, questa soluzione può dare origine a lunghe (e costose) richieste di ricusazione, nei confronti della corte interessata o del tribunale. Nel complesso, è difficile stabilire regole generali riguardo al metodo più opportuno: ogni decisione dovrà tener conto inevitabilmente delle caratteristiche particolari di ciascun caso. Nell’ipotesi che le parti si accordino su un arbitrato di tipo istituzionale, è importante che l’istituzione prescelta sia indicata correttamente. Per es., in un caso si è fatto riferimento alla Camera di Commercio Internazionale di Ginevra, mentre la sede centrale della CCI è a Parigi. Per evitare dubbi, e costosi ritardi, è consigliabile utilizzare la clausola di arbitrato standard fornita dalle varie istituzioni. Le parti si accorderanno inoltre in anticipo sul numero degli arbitri e sul modo di designarli. I principali vantaggi della designazione di un arbitro unico sono: maggiore facilità di organizzazione delle udienze, semplificazione della gestione dell’azione legale e minori costi. La scelta di un arbitro unico, tuttavia, comporta anche inconvenienti non trascurabili, sia per la designazione sia per il raggiungimento di una decisione. A parte i casi in cui la natura della controversia sia tale da indurre le parti a dare la precedenza al risparmio di tempo e di denaro, si preferisce quasi sempre 875 LA CONTRATTUALISTICA E LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE designare un tribunale composto da tre membri, in cui ciascuna delle parti designa un arbitro e i due arbitri designati si accordano sull’identità del terzo. È preferibile che le parti specifichino cosa accadrebbe nel caso di mancata designazione di un arbitro. Per es., nell’accordo di arbitrato, le parti possono indicare un’autorità designante incaricata di scegliere l’arbitro, nel caso in cui esse non riescano a raggiungere un accordo entro un tempo prestabilito. Un altro aspetto che merita di essere preso in considerazione è la questione della riservatezza. Una delle ragioni principali per cui si desidera ricorrere all’arbitrato è la convinzione e l’aspettativa che i procedimenti arbitrali abbiano un carattere di riservatezza. Le corti inglesi hanno reputato che gli accordi di arbitrato contengano implicitamente la condizione della riservatezza, tranne alcune eccezioni, come nei casi in cui la divulgazione sia necessaria all’esecuzione del lodo. In altre giurisdizioni (per es., in Svezia e in Australia), le autorità hanno ritenuto al contrario che la riservatezza non sia un requisito essenziale dell’arbitrato e non dovrebbe quindi essere considerata implicita per legge. Anche se l’obbligo della riservatezza è contemplato da alcuni regolamenti istituzionali (come l’art. 30.1 delle Regole arbitrali della Corte Arbitrale Internazionale di Londra, LCIA - London Court of International Arbitration), è quasi sempre preferibile includere espressamente tale condizione nell’accordo arbitrale. Anche la possibilità di disporre misure cautelari – stabilite dagli arbitri o dalla corte competente – può essere presa in considerazione, allo scopo di evitare ritardi e incertezze non necessari. Molti regolamenti istituzionali, compreso quello della CNUDCI, forniscono agli arbitri la possibilità di accordare misure cautelari di questo tipo. Tuttavia, considerata la riluttanza di molti arbitri alla concessione di tali misure, può essere comunque utile inserire nell’accordo di arbitrato una clausola che le preveda espressamente. Molti regolamenti istituzionali (compresi quelli della CCI e della LCIA) prevedono che le parti rinuncino a qualunque ricorso o diritto di appello, nella misura in cui tale rinuncia è consentita dalle leggi. Tale disposizione manca, tuttavia, dal regolamento CNUDCI. Il carattere definitivo del lodo arbitrale può avere un effetto positivo laddove si richieda soprattutto una rapida risoluzione delle controversie, ma la presenza di una clausola di questo tipo limita seriamente il diritto delle parti in causa di ricorrere contro una decisione sbagliata. È consigliabile inoltre specificare sempre la lingua ufficiale dell’arbitrato, includendo possibilmente la condizione che tutti i documenti scritti in una lingua diversa siano accompagnati da una traduzione nella lingua ufficiale dell’arbitrato. La scelta della giurisdizione o della sede dell’arbitrato non dovrebbe essere compiuta con leggerezza. È 876 probabile che la legislazione della sede fornisca, quanto meno, la legge procedurale dell’arbitrato. Pertanto, sarà opportuno valutare attentamente le caratteristiche di quel sistema giuridico, che possono avere conseguenze decisive su questioni procedurali di importanza fondamentale, quali il diritto delle parti di ricorrere contro una sentenza o la capacità delle corti locali di interferire con il processo arbitrale o di integrarlo. La scelta della sede arbitrale può influire anche sulla scelta degli arbitri e, in particolare, sulle probabilità di avere a che fare con arbitri dotati di una formazione basata sul diritto civile piuttosto che sulla common law. L’identità degli arbitri svolge un ruolo di fondamentale importanza nel determinare le caratteristiche e l’‘aroma’ di un arbitrato. Ottenere una decisione favorevole in un arbitrato e non avere la possibilità di far eseguire o rispettare quel lodo arbitrale significa conseguire una vittoria priva di valore. Per questa ragione, tra gli aspetti presi in considerazione dalle parti figurano molto spesso quelli relativi alla possibilità e alla facilità di esecuzione delle decisioni, a cui dovrebbe affiancarsi una valutazione dei trattati internazionali e della loro applicazione ai singoli Stati. Anche se l’arbitrato rappresenta uno dei mezzi più comuni di risoluzione delle controversie riguardanti gli accordi contrattuali di un progetto di GNL o di un gasdotto, in certe condizioni è possibile anche il ricorso ad altri mezzi. Nel caso di controversie riguardanti materie tecniche, o comunque di natura meno legale e più legate a problemi di calcolo o di valutazione economica, può essere utile prevedere un meccanismo complementare di perizie. Finanziamento Come per molti altri elementi della strutturazione di un progetto di GNL o di un gasdotto transnazionale, lo scopo del progetto e la natura dei partecipanti influirà fortemente sulla natura del suo finanziamento. Si prenda l’esempio di un gasdotto realizzato soprattutto per trasportare il gas dal punto di produzione fino a quello di vendita. In questo caso, è probabile che tra i partecipanti vi siano le società che si occupano delle attività petrolifere upstream e che sia strutturato come una joint venture contrattuale, conformemente a questi interessi produttivi. In tali circostanze, l’approccio tradizionale nell’industria petrolifera upstream (ovvero, la raccolta di fondi effettuata a livello societario e non del progetto e l’investimento dei fondi nei singoli progetti come capitale netto) prevarrà sul classico project financing. Se il gasdotto transnazionale è stato concepito invece come parte costitutiva di un’infrastruttura regionale, e lo scopo principale dei partecipanti è quello di operare insieme nel campo dei gasdotti, e non quello di far arrivare sul mercato il gas prodotto dai loro impianti, allora è più probabile che il veicolo del progetto sia una ENCICLOPEDIA DEGLI IDROCARBURI CONTRATTI DI IMPORTAZIONE E TRASPORTO DI GAS società per azioni (in cui gli sponsor possiedono una quota di partecipazione in qualità di azionisti). In questo caso, sarà più agevole applicare i principii del project financing classico. Il procedimento più comune è che le modalità di finanziamento entrino a far parte sin da subito del processo di strutturazione e delle trattative riguardanti il progetto, e che vengano sviluppate diverse opzioni finanziarie, per evitare che la scelta di seguire certi percorsi possa causare in seguito problemi in rapporto a una forma preferita di finanziamento. In genere, i produttori di idrocarburi non sono interessati alla costruzione di gasdotti per il trasporto del gas a grande distanza. Anche se è raro che i ricavi potenziali costituiti dal pagamento delle tariffe per l’utilizzo del gasdotto da parte di terzi siano esclusi dai loro calcoli, è altrettanto improbabile che siano considerati un fattore commerciale di primaria importanza. Il trasporto del gas a grande distanza è gestito quasi sempre in un regime di monopolio, e viene percepito spesso come un’attività a basso rischio e a basso margine di profitto. Nei mercati sviluppati, il mercato del trasporto del gas a lungo termine è dominato dalle società di servizi pubblici o dei gasdotti, che fanno ricorso al finanziamento creditizio a condizioni che riflettono uno scarso livello di rischio per gli investitori. La costruzione di un nuovo gasdotto o il potenziamento di uno già esistente avvengono di regola solo quando vi sia la certezza della loro redditività economica. Quest’ultima è assicurata di solito grazie alla conclusione di contratti di capacità o di volume minimo a lungo termine, in grado di coprire i costi operativi fissi e variabili, la redditività del capitale e il rimborso del debito. Nei paesi emergenti, è raro che i gasdotti transnazionali siano realizzati dalle società di servizi. Di solito, infatti, sono i produttori a promuovere la realizzazione dei gasdotti, di cui hanno bisogno per convertire la propria produzione in valuta pregiata sui mercati esteri. Tali progetti sono in genere molto costosi e vengono realizzati da un gruppo di partecipanti, sia per ripartire i rischi, sia a causa delle norme vigenti sul territorio in cui si svolgono le attività di produzione. Nel caso dei progetti di GNL, il project financing offre diverse opzioni di finanziamento del progetto di liquefazione. Tuttavia, questa diversificazione delle forme di finanziamento può essere pagata con una minore flessibilità del progetto di liquefazione, in rapporto alla sua strutturazione complessiva e alle condizioni di vendita del GNL. Per es., nel caso del progetto Ras Laffan, le obbligazioni furono emesse sulla base di un contratto di vendita soggiacente, con un prezzo minimo specificato. Quando questo prezzo minimo fu abbassato in seguito a un aumento dei volumi di produzione, gli obbligazionisti protestarono e alcuni degli sponsor del progetto avanzarono la richiesta di un sostegno finanziario aggiuntivo. VOLUME IV / ECONOMIA, POLITICA, DIRITTO DEGLI IDROCARBURI C’è il rischio che la documentazione richiesta per il project financing e il ruolo intrusivo dei finanziatori provochino un aumento dei costi diretti del finanziamento. È anche probabile che il project financing sia più lento e provochi un allungamento dei tempi di realizzazione, che di solito si verificherà proprio nel momento in cui i partecipanti al progetto ne avrebbero fatto volentieri a meno. Per i sostenitori del project financing, i suoi principali vantaggi sono rappresentati dalla possibilità di escludere il debito del progetto dai propri rendiconti finanziari, di limitare l’esposizione del progetto, e di liberare risorse per le attività di produzione, potenzialmente più redditizie. Queste società possono servirsi dei finanziatori come di un ulteriore strumento al tavolo delle trattative, sostenendo in pratica che, per ottenere il finanziamento, siano necessari particolari accordi commerciali (vantaggiosi per la società). Per quanto riguarda i progetti nei mercati emergenti, l’analisi degli accordi finanziari sarà basata non solo su considerazioni di natura finanziaria, ma anche sulla valutazione della gestione del rischio, sia politico sia commerciale. Molti nuovi progetti sono situati in regioni afflitte da tensioni etniche o con un passato coloniale. È anche ragionevole presumere che molti progetti saranno realizzati in aree ad alto rischio di instabilità politica e nazionale. È in queste circostanze che l’intervento delle istituzioni finanziarie internazionali può avere un peso che va al di là dell’erogazione di un finanziamento. Molte istituzioni finanziarie internazionali offrono tra i loro servizi un’assicurazione del rischio politico ma, oltre a questi servizi formali, portano con sé un valore aggiunto (il cosiddetto effetto alone), in grado di scoraggiare gli Stati o i territori interessati dall’assumere azioni o decisioni ostili al progetto. Nel caso si verifichino avvenimenti ad alto rischio politico, la partecipazione delle istituzioni finanziarie internazionali al progetto permette ai suoi sponsor di disporre di un formidabile alleato. Il governo ospitante sarà infatti obbligato a tener conto del fatto che una sua eventuale iniziativa costituirebbe non solo una rottura degli accordi contrattuali nei riguardi degli sponsor del progetto, ma anche un’inadempienza nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali e una violazione dei trattati. La presenza delle istituzioni finanziarie internazionali non impedirà agli Stati ospitanti di assumere iniziative in relazione al progetto, ma è probabile che produca il risultato di collocare la società del progetto in compagnia di alleati molto utili in tali circostanze. La preferenza riservata alle istituzioni finanziarie internazionali può offrire una certa protezione agli sponsor del progetto; se si considera che probabilmente i mercati emergenti non potranno fare a meno dell’assistenza internazionale per molti anni a venire, è ragionevole infatti presumere che i prestiti accordati 877 LA CONTRATTUALISTICA E LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE dalle istituzioni finanziarie internazionali si trovino in fondo alla lista degli impegni che il governo ospitante può permettersi di violare. 13.2.8 Conclusione Lo scopo di questo capitolo era quello di esaminare alcuni temi relativi al commercio transnazionale di gas. In questo settore vengono realizzati progetti di grandi dimensioni, ad alta intensità di capitale, estesi attraverso molte giurisdizioni e sostenuti da una pluralità di partecipanti. Inoltre, la loro collocazione geografica comporta a volte l’assenza di regimi giuridici stabiliti o consolidati nei territori nei quali si sviluppano e l’esigenza di un sostegno solido e durevole da parte dei governi ospitanti. Il settore dei gasdotti è sempre stato limitato per necessità all’ambito locale o, al massimo, regionale. Il settore del GNL, al contrario, è internazionale e collega Stati molto distanti tra loro, anche se sulla base di accordi a lungo termine e, in una certa misura, non flessibili. La trasformazione del settore di distribuzione del gas negli Stati sviluppati, avvenuta negli ultimi anni, ha avuto un notevole impatto sulla natura delle strutture e sulla documentazione contrattuale dei progetti di GNL. 878 Queste tematiche sono state affrontate in una prospettiva giuridica, ma non bisogna dimenticare che le considerazioni legali sono solo una categoria di considerazioni. Le questioni politiche ed economiche rivestono un ruolo altrettanto importante o, molto probabilmente, ancora più importante nello sviluppo di molti progetti transnazionali in questo settore. Se è vero che, una volta uscito dalla bottiglia, il genio della liberalizzazione difficilmente vi fa ritorno, sembrano esserci poche ragioni di dubitare che questi processi di cambiamento siano destinati a proseguire. Bibliografia citata Wälde T.W. (1994) Stabilising international investment commitments: international law versus contract interpretation, Dundee, University of Dundee, Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy. Paul Griffin Partner, Studio legale Herbert Smith Londra, Regno Unito Silke Muter Goldberg Associate, Studio legale Herbert Smith Londra, Regno Unito ENCICLOPEDIA DEGLI IDROCARBURI