AS1079 – ACCORDI PER LA DISTRIBUZIONE DI FARMACI RICOMPRESI NEL PRONTUARIO OSPEDALE-TERRITORIO Roma, 3 ottobre 2013 Ministro della Salute Presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco Presidente della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Bolzano e Trento L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune osservazioni in merito alle possibili limitazioni alla concorrenza derivanti dalle modalità di gestione del Prontuario Ospedale-Territorio (“PHT”) comunemente adottate dagli enti pubblici competenti. Il PHT rappresenta una forma di distribuzione dei farmaci di fascia A – destinati al trattamento delle patologie più gravi/croniche e le cui spese risultano tendenzialmente a carico esclusivo del Sistema Sanitario Nazionale – volta a sfruttare la capillarità territoriale delle farmacie ed evitare agli enti pubblici competenti, quali le Aziende Sanitarie Locali, di sostenere i relativi oneri organizzativi. Al proposito, l’art. 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria , così come convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, ha stabilito che ”le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di: (a) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione […]”1. Sulla base di quanto verificato dall’Autorità, risulta che la stipula di tali accordi sia diffusa su tutto il territorio nazionale, ma con differenze anche molto significative – oltre che nelle modalità di accesso al servizio da parte dei cittadini a seconda delle aree del paese – nei corrispettivi riconosciuti alla distribuzione intermedia (responsabile delle attività di ritiro dal produttore, stoccaggio, trasporto e consegna dei farmaci ai farmacisti) e alle farmacie convenzionate (responsabili della distribuzione finale ai pazienti) per l’espletamento dei rispettivi servizi2. Ancora, risulta che in alcuni casi sia stata direttamente l’associazione locale di categoria dei farmacisti, in quanto parte dell’accordo per la gestione A tale normativa ha dato concretamente seguito un atto dell’Agenzia Italiana del Farmaco, che con una determinazione del 29 ottobre 2004 ha individuato un elenco di farmaci facenti parte del PHT – Prontuario della distribuzione diretta, i quali possono essere oggetto di forme alternative di distribuzione in grado di garantire uno specifico monitoraggio dei consumi e la continuità assistenziale Ospedale-Territorio. 2 Sulla base delle informazioni disponibili, le differenze nella remunerazione riconosciuta a farmacie convenzionate e distribuzione intermedia dai diversi accordi stipulati in aree distinte del paese risultano effettivamente significative: a titolo d’esempio, si va da casi - come quello dell’accordo stipulato nel 2012 tra Regione Liguria e associazioni regionali di categoria di farmacisti e distributori intermedi - in cui la remunerazione complessiva prevista è di 5,50 euro per confezione (iva esclusa), di cui 3,80 euro destinati ai farmacisti e 1,70 euro ai distributori intermedi, a casi - come quello degli accordi stipulati dalle Regioni Lazio e Lombardia nel 2011 - in cui, in virtù di remunerazioni previste come percentuali sul prezzo dei farmaci, gli importi corrisposti a farmacisti e a distributori intermedi possono superare rispettivamente i 30 euro e 7 euro per singola confezione. 1 del PHT, ad aver avuto facoltà di scelta dei distributori intermedi dei farmaci, senza un’opportuna previsione di criteri di trasparenza della stessa3. A fronte di tali elementi, l’Autorità rileva come il precitato art. 8 del decreto-legge n. 347/01, così come convertito dalla legge n. 405/01, preveda la stipula di simili accordi quale semplice facoltà, e non come unica soluzione operativa a disposizione delle amministrazioni competenti, ben potendosi dunque perseguire modalità maggiormente competitive per la selezione dei distributori intermedi e finali dei farmaci ricompresi nel PHT, anche in vista di maggiori risparmi di spesa a favore del SSN4. Al proposito, va considerato come la normativa appena citata – e più ancora la sua prassi applicativa – si mostri disallineata rispetto a principi e disposizioni della più recente disciplina generale degli appalti di servizi, tenuto conto che i livelli di spesa riconducibili agli accordi in discorso risultano regolarmente superiori alle soglie che il codice degli appalti prevede per il ricorso obbligatorio a procedure di gara5. Tenuto conto, dunque, della semplice facoltatività della stipula di simili accordi prevista dalla legge, l’Autorità auspica il ricorso alla stessa solo in via residuale, con un più regolare ricorso a procedure di selezione a evidenza pubblica dei soggetti operativamente rilevanti per la distribuzione dei farmaci ricompresi nel PHT. IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella Si richiama al proposito il caso dell’accordo stipulato il 4 agosto 2011 dalla ASL di Avellino con la locale associazione dei farmacisti, oggetto di una specifica segnalazione ricevuta dall’Autorità. 4 In effetti, per quanto l’adozione del PH-T non sia scaturita prioritariamente dalla necessità di un contenimento della spesa sanitaria, bensì dalla necessità di perseguire nuove strategie assistenziali sul territorio, la giurisprudenza amministrativa ha già opportunamente rilevato come, a fronte della sua introduzione “i benefici per la spesa sanitaria sono evidenti, in quanto l’acquisto diretto dei medicinali dalle imprese farmaceutiche dà luogo ad uno sconto obbligatorio, riducendo i costi che conseguirebbero alla dispensazione dei farmaci a mezzo dell’ordinario canale distributivo” (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 3991 del 15 giugno 2004). 5 V. l’art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo cui l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture deve garantire tra l’altro “i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità”, mentre l’art. 28 stabilisce per gli appalti di servizi soglie di riferimento pari rispettivamente a 137.000 e 211.000 euro. 3