Economia & Ambiente Articoli Rubriche IL DIRITTO ITALIANO DELL’AMBIENTE TRA PRINCIPI COSTITUZIONALI E REGOLE EUROPEE I principi europei, la Costituzione italiana e la normativa nazionale in materia ambientale – La Valutazione di Impatto Ambientale alla luce della nuova Direttiva europea – Degrado dell’ecosistema, principio “chi inquina paga” e le regole del risarcimento del danno di VITULIA IVONE ché la produzione di biossido di carbonio1. Sarebbe necessario invertire processi che hanno origini storiche consolidate nel modello di sviluppo e nei mutamenti economici, politici e sociali degli ultimi 250 anni, e che, per dimensioni e velocità, mostrano una inerzia molto elevata2. Come è comprensibile, opporsi a simili tendenze è un compito improbo, spettante ai governi e agli amministratori pubblici, che hanno di frequente dato dimostrazione di non avere a cuore le sorti del Pianeta terra. Appare chiaro l’indissolubile legame del concetto di ambiente a fattori di ordine sociale, economico, culturale ed etico, connessi alle condizioni e ai luoghi nei quali la persona umana vive ed esplica le proprie attività. Al contempo, con analoga incidenza, assume rilevanza il bene ambientale dal punto di vista giuridico; deriva da ciò la consapevolezza che per la sopravvivenza sulla terra e la salvaguardia delle generazioni future, i problemi debbano essere affrontati e le emergenze disciplinate. Nella disciplina giuridica della tutela ambientale Attuale degrado dell’ecosistema Secondo il prevalente parere degli esperti, la crisi ambientale globale si è notevolmente aggravata: dall’effetto serra alla perdita della biodiversità, alla deforestazione selvaggia e alla desertificazione, dalle forme più o meno recenti di inquinamento (atmosferico, idrico, acustico, elettromagnetico, inquinanti chimici persistenti, rischio biotecnologico etc.) al crescente volume di rifiuti, fino alla distruzione di interi ecosistemi o al depauperamento delle risorse marine, sono molti (troppi) e ben noti gli indicatori di un progressivo degrado dell’ecosistema planetario. L’influsso delle attività umane sull’ambiente ha assunto le attuali dimensioni preoccupanti soprattutto nel corso del XX secolo, in cui una violenta pressione umana sull’ambiente ha raggiunto, soltanto negli ultimi 100 anni, tassi incommensurabili rispetto a tutta la storia umana precedente: la popolazione del pianeta si è quadruplicata, il volume dell’economia mondiale è cresciuto, così come la produzione industriale, il consumo di energia, quello di acqua, non- 13 Economia & Ambiente non esiste, almeno fino ad oggi, un “sistema” proprio delle fonti del diritto costruito sulla individuazione di particolari atti o di particolari procedimenti per la produzione normativa in questa materia. Fino alla metà del secolo scorso i problemi ecologici erano scarsamente considerati, tant’è che la Costituzione del 1948 non faceva menzione dell’ambiente che entra, invece, nel lessico costituzionale soltanto nel più ampio contesto di revisione della parte seconda del titolo V, della Carta costituzionale 3 . Sulla necessità di un consistente adeguamento di tutela è giunta la sollecitazione del legislatore sovranazionale. Infatti, la disciplina giuridica rivolta alla tutela dell’ambiente nasce sul piano del diritto internazionale, tanto che, da tempo, si è cominciato a parlare di un vero e proprio «diritto internazionale dell’ambiente». Si tratta di una produzione normativa che ha assunto dimensioni significative a partire dalla prima metà degli anni settanta e che è in progressiva espansione, in quanto destinata a disciplinare non soltanto i fenomeni di inquinamento transfrontaliero tra Stati diversi, ma soprattutto i problemi ambientali a carattere globale. Articoli Rubriche territorio nella sua percezione visibile», come «forma e immagine dell’ambiente», «come ambiente visibile, ma inscindibile dal non visibile»: essa si volge dunque a criteri di integrità e globalità che comportano una considerazione nuova dell’intero territorio nazionale, frutto di un intenso lavoro della giurisprudenza costituzionale6. Ciò in perfetta coerenza con la collocazione costituzionale del paesaggio, nel secondo comma dell’art. 9, che lo individua al contempo come “prodotto” e come “presupposto” di quello «sviluppo della cultura» che il primo comma affida all’attività di promozione ad opera degli enti della Repubblica. Anche l’art. 32 Cost. concorre alla qualificazione del bene ambiente, posto che la giurisprudenza costituzionale, superando l’originario significato di tutela del singolo, ha interpretato la disposizione come diritto di ciascuno a vivere in un ambiente salubre, colmando un vuoto di disciplina contrastante con la pregnanza del bene in questione7. Importante è anche la libertà di iniziativa economica privata presente nell’art. 41 Cost.: questa norma, nell’enunciare che tale libertà non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, individua in altre libertà il contrappeso, allo scopo di evitare che si possa realizzare un conflitto con l’ecosistema 8. D’altra parte, la mancata indicazione del concetto giuridico di ambiente nella Carta costituzionale – introdotta soltanto con il novellato art. 117, in sede di ripartizione delle competenze tra Stato e regioni9 – non ha impedito l’interpretazione estensiva di disposizioni già presenti nella Carta fondamentale per conseguire una maggiore tutela del bene in esame. In altri termini, la natura di valore trasversale, idoneo a incidere anche su materie di competenza di altri enti nella forma degli standars minimi di tutela, già ricavabile dagli artt. 9 e 32 della Costituzione, trova conferma nella riforma del titolo V, parte II, Cost., la quale, modificando l’art. 117 della Carta costituzionale, ha attribuito alla legislazione esclusiva dello Stato la «materia» tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (comma 2, lett. s), mentre ha affidato espressamente alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni una serie di materie che presentano necessariamente forti profili di connessione con la tutela degli equilibri ecologici: valorizzazione dei beni culturali e ambientali, tutela della salute, governo del territorio, protezione civile, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, ricerca scientifica e tecnolo- Il diritto dell’ambiente nella Costituzione italiana La problematica sottesa ad una trattazione breve in materia di diritto dell’ambiente si basa sulla ricerca della sua fisionomia e della sua natura giuridica, allorché l’ordinamento riconosca l’istanza come giuridicamente rilevante. La progressiva affermazione del rilievo costituzionale dell’interesse all’ambiente salubre prende un sommesso avvio con l’art. 9, che garantisce la tutela del paesaggio e del patrimonio storico - artistico nazionale4: la nozione – che intendeva il paesaggio come semplice somma di alcuni beni giuridici determinati (ville, giardini di interesse artistico o storico e complessi di cose immobili avente valore estetico e tradizionale) – esprime oggi un concetto più ampio, non limitato alle bellezze naturali da conservare come aspetto e forma del territorio statico5, bensì come valore in costante evoluzione e mutamento. La tutela del paesaggio diventa «forma del territorio o dell’ambiente, creata dalla comunità umana che vi è insediata, con una continua interazione della natura e dell’uomo […] come processo creativo continuo, incapace di essere configurato come realtà o dato immobile», come «modo di essere del 14 Economia & Ambiente gica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi (comma 3). Da allora, la giurisprudenza costituzionale afferma che l’ambiente è un “valore trasversale” di natura primaria più che una “materia” in senso stretto10. Tale evoluzione ha generato una definizione di ambiente quale bene immateriale unitario, elemento determinativo della qualità della vita alla cui base c’è l’esigenza di vivere in un habitat salubre quale condizione indispensabile ai fini del benessere psicofisico individuale11. Articoli Rubriche tutto attraverso l’utilizzo delle disposizioni sul mercato interno. In tal senso, settori come l’inquinamento delle acque e dell’aria – nonché la difficile gestione dell’inquinamento e dei rifiuti pericolosi – hanno ricevuto una disciplina atta ad armonizzare le legislazioni nazionali, per non ostacolare il commercio intracomunitario e salvaguardare anche la protezione della salute umana e dell’ambiente. Le modifiche apportate dall’Atto Unico Europeo al Trattato CEE hanno prodotto l’introduzione dell’art.130R-T nel quale si afferma che la Comunità ha tra i suoi obiettivi quello «di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente, di contribuire alla protezione della salute umana, di garantire un’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali» delimitando il suo campo di azione ai soli casi in cui un’azione possa essere meglio realizzata a livello comunitario piuttosto che a livello nazionale. Secondo la formulazione del trattato, il principio di sussidiarietà opera come principio regolatore dei rapporti tra Comunità e Stati membri, in ambiti di competenza concorrente. Tuttavia, la vera inclusione della protezione dell’ambiente tra gli obiettivi della Comunità avviene con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht: l’art. 2 pone tra i propri obiettivi quello di assicurare una crescita sostenibile che rispetti l’ambiente; di valorizzare il principio di precauzione accanto a quello di prevenzione e di riconoscere la necessità di un coordinamento dell’azione comunitaria a tutela dell’ambiente con quella a livello globale. Con il trattato di Lisbona viene poi introdotto l’art. 194 T.F.U.E. sulla competenza in materia di energia, secondo la quale la politica dell’Unione nel settore dell’energia deve tener conto dell’esigenza di preservare e migliorare l’ambiente, quale attuazione di una regola di solidarietà tra gli Stati Membri 14 . Alcuni importanti chiarimenti in merito all’applicazione del principio di sussidiarietà vengono forniti nel protocollo allegato al trattato CE dal trattato di Amsterdam del 1997 intitolato all’applicazione dei principî di sussidiarietà e di proporzionalità. Tali chiarimenti sembrano particolarmente significativi in quanto contenuti in un atto che costituisce l’espressione della volontà unanime degli Stati membri e si colloca, come i trattati, sul piano delle fonti “costituzionali” europee. L’elemento comune che emerge in tutto il protocollo è il chiaro intento di dare alla sussidiarietà un significato tendente a salvaguardare il ruolo degli I principi fondamentali europei in materia ambientale L’attenzione degli organi delle Comunità europee verso i problemi della questione ambientale nasce soltanto intorno ai primi anni settanta, trovando fondamento in alcune norme generali contenute nel trattato CEE. In particolare, la necessità di un intervento comunitario indirizzato a fini di tutela dell’ambiente viene desunta, in via interpretativa, dalla formulazione dell’art. 2, dove si fa riferimento all’esigenza di uno «sviluppo armonioso delle attività economiche nell’insieme della Comunità» e di «una espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano». Assieme all’art. 2, vengono richiamate, in questa prima fase, le disposizioni sul ravvicinamento delle legislazioni (artt. 100, 101 e 102), per la diretta incidenza sul funzionamento del mercato comune che può assumere una situazione di obiettiva divergenza o semplice disomogeneità tra le discipline giuridiche dei singoli Stati membri finalizzate alla protezione dell’ambiente, nonché l’art. 235 che prevede la possibilità di un’azione degli organi comunitari ogni volta che questa «risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità», anche in assenza di poteri d’azione espressamente previsti12. Nel Trattato istitutivo della CEE l’ambiente e nello specifico la sua protezione, rappresentano una delle finalità principali 13 ; appunto per questo, dal 1970 in poi, sono stati predisposti i Piani di Azione che mirando al raggiungimento di effetti ben precisi enucleavano, tra l’altro, materie ad alta priorità, per le quali venivano richiesti interventi puntuali soprat- 15 Economia & Ambiente Stati membri e a impedire che l’azione del livello di governo comunitario si espanda al di là di quanto strettamente necessario. In altri termini, con il trattato di Amsterdam firmato il principio dello sviluppo sostenibile entra a far parte degli obiettivi dell’Unione europea, nel senso che gli Stati membri sono «determinati a promuovere il progresso sociale ed economico dei propri popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell’ambiente». Dopo un altro summit della Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (UNCED, United Nations Conference on Environment and Development), il principio di protezione dell’ambiente è stato accolto anche nei trattati ambientali sottoscritti a Rio15. In particolare, l’art. 2 della Convenzione sulla biodiversità definisce sostenibile l’uso delle risorse biologiche secondo modalità che non ne comportino una riduzione a lungo termine e che preservino le capacità di soddisfare le esigenze delle generazioni presenti e future. Gli atti di Rio e le successive conferenze mondiali promosse dalle Nazioni Unite confermano un concetto di sviluppo sostenibile fondato su tre fattori interdipendenti: tutela dell’ambiente, crescita economica e sviluppo sociale, cui si affiancano – tra gli intenti della Comunità – anche la salvaguardia, la tutela ed il miglioramento della qualità dell’ambiente; protezione della salute umana; utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale e mondiale16. Anche la Carta dei diritti fondamentali dell’uomo impone agli Stati Membri dell’Unione Europea di integrare le proprie politiche per tutelare e migliorare l’ambiente garantendo un suo sviluppo sostenibile; l’art. 37 prevede standards qualitativi di livello elevato basati sul tale principio e rappresenta il tentativo di ricercare un equilibrio tra progresso tecnologico e ambiente, il cui bilanciamento è irrinunciabile per il progresso dell’uomo e dell’ambiente17. Articoli Rubriche salute umana. Tralasciando le diverse impostazioni che si sono succedute, da tempo si è approdati alla formula secondo cui il diritto dell’ambiente non mira a proteggere in maniera distinta singoli fattori (aria, acqua, paesaggio ecc.), ma persegue una tutela integrale e complessiva dell’ecosistema18. Tra questi, svolge un ruolo fondamentale il principio di precauzione che, dapprima contenuto in strumenti a vocazione essenzialmente programmatica, è stato accolto dalla maggior parte delle convenzioni internazionali a portata regionale o universale consacrate alla protezione dell’ambiente e delle risorse naturali ed ha ispirato l’attività delle organizzazioni internazionali competenti in materia di protezione dell’ambiente e di tutela della salute dell’uomo. Anche quando non è espressamente richiamato dai testi (pur con formulazioni diverse: “approccio”, “metodo”, “principio”), è innegabile che il principio di precauzione giochi un ruolo determinante nel campo della tutela ambientale, con particolare riferimento alla gestione dei cc.dd. problemi ambientali globali19. Oltre al principio di proporzionalità20, è venuto in evidenza anche il principio di economicità, detto anche il principio del “chi inquina paga”: dopo essere stato elaborato, in sede internazionale, in due raccomandazioni OCse del 1972 e del 1974, esso è stato introdotto nel tessuto normativo europeo nel 1987 con l’Atto Unico Europeo e oggi – previsto dall’art. 191, par. 2, Tfue – ne rappresenta il principio fondamentale in materia ambientale. In un primo momento esso aveva una portata prettamente economica, essendo finalizzato, secondo la nota teoria dell’economia del benessere, a far assorbire all’imprenditore i costi connessi all’inquinamento ambientale provocato dalla propria attività21; ciò sulla base della circostanza che, in ambito economico, l’inquinamento è considerato un disequilibrio del mercato in quanto trasferisce a carico della collettività, o comunque di un soggetto diverso da quello responsabile della contaminazione, costi che non vengono contabilizzati nell’ambito del processo produttivo22. Successivamente, anche grazie al lavoro della giurisprudenza europea23, il principio ha assunto una forza giuridicamente vincolante ed oggi costituisce, oltre che il fulcro della politica ambientale dell’Unione Europea, anche una regola giuridica precettiva su cui si fonda tutto il sistema di responsabili- Il profilo del risarcimento del danno ambientale secondo il principio “chi inquina paga” Le finalità perseguite dall’Unione Europea sono il miglioramento dell’ambiente e la protezione della 16 Economia & Ambiente tà ambientale24, secondo cui i costi relativi alle misure di prevenzione e di riparazione ambientali devono essere sopportati dal soggetto responsabile dell’inquinamento. Il principio “chi inquina paga”, in altri termini, costituisce lo strumento per imputare i costi ambientali – che, come detto, sotto il profilo economico rappresentano costi sociali estranei alla contabilità ordinaria dell’impresa – al soggetto che ha causato la compromissione ecologica oltre i limiti legalmente tollerati25. Il principio assume una valenza sia repressiva, in una logica risarcitoria ex post factum, che preventiva, essendo volto ad incentivare la generalizzata incorporazione dei costi di alterazione dell’ambiente nelle dinamiche di mercato, attraverso la fissazione dei prezzi delle merci, con conseguente minor prezzo delle merci prodotte senza incorrere nei predetti costi sociali e conseguente indiretta incentivazione per le imprese a non danneggiare l’ambiente. Una importante sentenza del Consiglio di Stato ha tentato di rispondere al seguente quesito, ovvero se le conseguenze patrimoniali del danno ambientale possano essere riferite soltanto a “chi” abbia effettivamente inquinato (di cui sia stata, pertanto, accertata la responsabilità) o se, al contrario, pur in assenza dell’individuazione del soggetto responsabile, ovvero di impossibilità di questi a far fronte alle proprie obbligazioni, il principio “chi inquina paga” consideri di evitare che il costo degli interventi gravi sulla collettività, ponendo tali costi a carico del proprietario. In questo senso, nell’impossibilità di ottenere la riparazione da parte del responsabile della contaminazione, l’obbligo potrebbe essere imputato al proprietario, «perché quest’ultimo è colui che si trova nelle condizioni di controllare i rischi, cioè il soggetto che ha la possibilità della “cost-benefit analysis” per cui lo stesso deve sopportarne la responsabilità per trovarsi nella situazione più adeguata per evitarlo in modo più conveniente»26. Da questo punto di vista, sono coinvolti anche i principi di precauzione e di prevenzione, connessi a un approccio di tipo anticipatorio per la soluzione dei problemi ambientali, sulla base della considerazione che molti danni causati all’ambiente possono essere di natura irreversibile e, quindi, insuscettibili di riparazione. Tuttavia, essi si distinguono per il diverso grado di certezza in ordine al verificarsi dell’evento di danno 27 ; il principio di precauzione legittima l’adozione di misure di prevenzione, riparazione e contrasto ad una fase in cui il danno non solo non si è Articoli Rubriche ancora verificato, ma non esiste neanche la piena certezza scientifica che si verificherà28 ; il principio di prevenzione, invece, è finalizzato a prevenire gli eventi dannosi rispetto a rischi già conosciuti e scientificamente provati relativi a comportamenti o prodotti per i quali esiste la piena certezza circa la loro pericolosità per l’ambiente. La Valutazione di Impatto Ambientale alla luce della nuova Direttiva europea Il 15 maggio 2014 è entrata in vigore la direttiva n. 2014/52/Ue del 16 aprile 2014, con cui vengono apportate alcune rilevanti modifiche alla direttiva n. 2011/92/Ue, che disciplina la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La prima direttiva avente ad oggetto la disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati è la direttiva n. 85/337/Cee, modificata dalle direttive n. 97/11/Ce e n. 2003/35/Ce. Nel luglio 2009 la Commissione pubblica una Relazione sull’applicazione e l’efficacia della direttiva sulla VIA (COM(2009)378). Successivamente, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la direttiva VIA codificata il 13 dicembre 2011: il testo è pubblicato il 28 gennaio 2012 (direttiva n. 2011/92/Ue). Il 26 ottobre 2012 la Commissione elabora una proposta per una nuova direttiva. Il Parlamento Europeo dapprima introduce, il 9 ottobre 2013, una serie di emendamenti alla proposta, nonché adotta, il 13 marzo 2014, la sua posizione (poi approvata dal Consiglio dei Ministri il 14 aprile 2014). La direttiva n. 2014/52/Ue viene dunque pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 124 del 25 aprile 2014. L’ultima direttiva del 2014 dà atto, tra l’altro, della necessità di modificare la direttiva n. 2011/92/Ue “per rafforzare la qualità della procedura” di VIA e “allineare tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation)” (considerando 3). Il considerando 7 afferma che alcune questioni ambientali, come l’efficienza delle risorse e la sostenibilità, la tutela della biodiversità, i cambiamenti climatici e i rischi di incidenti e calamità dovrebbero costituire elementi importanti all’interno dei processi di valutazione e decisionali. Il considerando 9, richiamando la Comunicazione della Commissione del 22 settembre 2006 (“Strategia tema- 17 Economia & Ambiente tica per la protezione del suolo”), la “Tabella di marcia per un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” e la Conferenza di Rio de Janeiro del 2012, sottolinea l’importanza economica e sociale di una corretta pianificazione territoriale, inclusi l’uso del suolo e la necessità di un’azione urgente intesa ad invertirne il degrado. “I progetti pubblici e privati dovrebbero pertanto prendere in considerazione il territorio e limitare il loro impatto, per quanto riguarda in particolare la sottrazione di territorio e di suolo, facendo riferimento inoltre alla componente organica, all’erosione, alla compattazione e all’impermeabilizzazione”. La direttiva ribadisce poi la necessità di tutelare la biodiversità e l’ambiente marino. Si afferma poi che è opportuno valutare l’impatto dei progetti sul clima, in quanto “i cambiamenti climatici continueranno a causare danni all’ambiente e a compromettere lo sviluppo economico”29. Inoltre, “per meglio preservare il patrimonio storico e culturale e il paesaggio, è importante tener conto, nelle valutazioni d’impatto ambientale, dell’impatto visivo dei progetti, ossia del cambiamento di aspetto o di visuale del paesaggio edificato o naturale e delle zone urbane”. Si afferma poi che l’applicazione della direttiva sulla VIA dovrebbe garantire una “crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, in linea con gli obiettivi di Europa 2020 (considerando 17). Positivo è certamente ogni intervento volto ad una maggiore tutela dell’ambiente, anche se va ricordato come, nell’iter che ha preceduto l’approvazione del testo finale della direttiva, siano stati abbandonati taluni emendamenti al testo, proposto dalla Commissione. A titolo esemplificativo, può citarsi il mancato inserimento dell’attività di estrazione del gas di scisto (c.d. fracking) tra i progetti che richiedono la VIA obbligatoria. Positivo è comunque l’inserimento della tutela della salute umana nel contenuto del rapporto, cosa che si auspica possa introdurre elementi della valutazione di impatto sulla salute (HIA)30 nella VIA. Sinteticamente, può dunque dirsi che la strada è quella giusta, ma si può ancora procedere oltre, nella prospettiva di una più concreta effettività nella protezione dell’ambiente. Articoli Rubriche come Testo Unico Ambientale (TUA), e dal d.l. n. 208 del 30 dicembre 2008 “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, che si è posto l’obiettivo di superare la frammentarietà della normativa antecedente nel settore delle risorse idriche e di predisporre misure non rinviabili per assicurare l’operatività di alcuni organismi deputati alla tutela ambientale31. Invece, la mancanza nel sistema penale italiano di norme idonee a fronteggiare i fenomeni più gravi di contaminazione ambientale, scaturita dalla ormai cronica inerzia del legislatore, ha prodotto l’indebita sostituzione della giurisprudenza al legislatore nell’attività di definizione delle norme incriminatrici. I giudici, infatti – probabilmente suggestionati e condizionati dal mito della completezza dell’ordinamento giuridico in base al quale deve essere possibile una risposta ad ogni questione giuridica, soprattutto di portata così impegnativa –, in presenza di un eclatante vuoto normativo e delle compresenti e contrapposte esigenze di tutela penale promananti dalla collettività e dalle voci delle migliaia di innocenti deceduti per malattie innescate dal contatto o dall’inalazione di sostanze nocive o dei loro familiari in cerca di una ‘giustizia postuma’, hanno agito supplendi causa, andando ben oltre gli incerti limiti letterali delle norme incriminatrici utilizzate e ponendo seri dubbi circa la legittimità di queste ultime sotto il profilo della precisione e determinatezza. Essi, talvolta, non si sono limitati a svolgere un ruolo ricognitivo del significato del precetto normativo e delle scelte del legislatore, bensì hanno esercitato un inammissibile ruolo costitutivo del diritto nel momento della concretizzazione giudiziale della legge32. In questo contesto, la legge 22 maggio 2015, n.68 tenta di disciplinare i reati contro l’ambiente, riforma attesa da lungo tempo e senz’altro necessaria, essendo oramai da tempo sotto gli occhi di tutti l’inefficacia e l’inadeguatezza degli strumenti offerti dal sistema vigente per la tutela dell’ambiente. Delle due norme centrali, ossia quella sul reato di inquinamento e sul reato di disastro ambientale, pare di poter esprimere un giudizio complessivamente positivo per quanto concerne la prima fattispecie, con la quale il legislatore ha saputo colmare una lacuna nella tutela dell’ambiente sanzionando in misura finalmente adeguata fatti che, fino a oggi, erano al più puniti con le blande sanzioni delle fattispecie contravvenzionali del testo unico ambiente. Purtroppo La nuova legge italiana sui reati ambientali Le norme in materia ambientale sono disciplinate, in Italia, dal D.Lgs. 152/2006,conosciuto anche 18 Economia & Ambiente profondamente diverso è il giudizio sul nuovo reato di disastro ambientale, reato che, per come è formulato, rischia addirittura di far rimpiangere il già travagliato panorama giurisprudenziale ante riforma. La soluzione individuata dal legislatore, infatti, non solo non risolve nessuno dei problemi quale quello dell’individuazione del dies a quo per il calcolo della prescrizione, ma addirittura ne aggiunge di nuovi e forse ancor più gravi. Problemi che difficilmente potranno trovare una soluzione in via interpretativa e che, quindi, finiscono per mettere seriamente in discussione la compatibilità della nuova fattispecie col dettato costituzionale. Un esito che forse avrebbe potuto essere evitato se la politica non avesse avuto l’arroganza di scrivere una riforma così complessa ignorando decenni di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, e in definitiva senza tener in alcun conto il diritto stesso. Articoli Rubriche gettive individuali, giacché spetta al legislatore ed ai poteri pubblici, in primo luogo, soddisfare le aspettative di benessere e di qualità della vita connesse alla tutela dell’ambiente, è invece certamente ammissibile, in relazione ai singoli fattori ecologici o a singole aspettative differenziate, la configurazione di specifiche situazioni soggettive direttamente tutelabili, come, ad esempio, il diritto all’ambiente salubre, i diritti di partecipazione ai processi decisionali, i diritti all’informazione sullo stato dell’ambiente, sulle attività e sulle politiche che incidono sull’ambiente. Partendo dal presidio costituzionale dell’art.9, la rilevanza costituzionale della tutela dell’ambiente come valore fondamentale dell’ordinamento viene richiamata come dato ormai quasi scontato anche da molte pronunce della Corte costituzionale, che mostra di aver maturato una concezione pienamente corretta e moderna dell’ambiente come oggetto di tutela giuridica, abbandonando definitivamente le logiche tradizionali della ricostruzione della rilevanza dell’ambiente in termini di situazioni giuridiche soggettive e ancorando, invece, la pluralità degli interessi connessi con gli equilibri ambientali alla tavola dei valori che contraddistinguono l’assetto costituzionale. Il richiamo al carattere “polidimensionale” del valore costituzionale in questione ha qualificato la tutela dell’ambiente come un valore di sintesi, in una visione globale ed integrata, di una pluralità di aspetti e di una serie di altri valori che attengono non soltanto ad interessi meramente naturalistici o sanitari, ma anche ad interessi culturali, educativi, ricreativi e di partecipazione, tutti caratterizzati dall’importanza essenziale che rivestono per la vita del Paese. Anche nell’ambito dell’ordinamento comunitario, l’interesse per la tutela dell’ambiente ha assunto un vero e proprio rilievo costituzionale. Il semestre di presidenza dell’Unione europea ha rappresentato per l’Italia un impegno di notevole portata, data la mole poderosa di lavoro che il Paese si è trovato a gestire, dovuta in particolare alla straordinaria concentrazione di eventi internazionali. L’Italia ha quindi dovuto gestire in qualità di titolare della Presidenza una grande varietà di temi ambientali, connotati da grande rilevanza internazionale, ma anche da concreta incidenza sulle politiche ambientali a livello nazionale. Come avviene usualmente, svariate tematiche sono rimaste aperte e relativi processi decisionali pendenti verranno ora coordinati dalla presidenza lettone appena insediatasi. Conclusioni La capacità degli schemi e delle categorie giuridiche tradizionali di rappresentare e di contenere efficacemente le istanze collegate con l’esigenza di tutela dell’ambiente rivela tutti i suoi limiti, soprattutto con riferimento alle caratteristiche peculiari dell’oggetto della tutela che appare riottoso a definizioni aprioristiche, valide in ogni circostanza, e che perciò necessita di una determinazione in concreto che risulti dinamica e frutto di una pluralità di interventi coordinati e bilanciati anzitutto sul piano politico e amministrativo. La molteplicità delle opzioni e la complessità delle soluzioni tecniche che consentono, in continuo, prima di “definire” e poi di “garantire” gli obiettivi di tutela dell’ambiente rendono pressoché impossibile e comunque inefficace la configurazione di situazioni giuridiche soggettive riferite all’ambiente nel suo complesso o la qualificazione di questo come bene giuridico determinato; il che presupporrebbe la possibilità di riferirsi a posizioni consolidate nel tempo, secondo una determinazione statica degli interessi da tutelare. Dunque, quando si parla di “diritto all’ambiente” ci si riferisce ad una formula sintetica per individuare un fascio di situazioni soggettive diversamente strutturate e diversamente tutelate. Mentre l’ambiente come equilibrio ecologico non è un bene appropriabile o un bene su cui si possano vantare situazioni sog- 19 Economia & Ambiente Tra gli avanzamenti legislativi e non legislativi in materia ambientale seguiti dalla presidenza italiana, sia a livello globale che comunitario, si sottolineano gli sviluppi in tema di OGM, di rifiuti, di clima, di biodiversità globale e comunitaria. A livello europeo, è molto vivo il dibattito sul “degrado” dell’ambiente, determinato dalla piena conoscenza o prevedibilità che alcune attività umane, anche se necessarie, possono risultare devastanti per l’ecosistema; si pensi all’assottigliamento dello strato dell’ozono nell’atmosfera, all’innalzamento della temperatura terrestre, ai detriti presenti nello spazio extra-atmosferico: fenomeni di inquinamento globale, frutto di un uso distorto delle risorse ambientali e in parte dell’esplosione demografica, unita ad un incessante sviluppo industriale33. La grave crisi economica che ha avvolto molti Paesi ha rallentato la crescita di serie politiche tese allo sradicamento della povertà, al cambiamento dei modelli di consumo e produzione oramai insostenibili, alla protezione e gestione delle risorse naturali. Spetta a tutti il compito di rivolgere lo sguardo verso le nuove generazioni, affinché imparino da piccoli che il mondo non è nostro: ci è stato dato in affidamento, per essere trasmesso a coloro che verranno, ai futuri abitanti. 4 Articoli Rubriche F. Merusi, Art. 9, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione. Principi fondamentali, Bologna-Roma, 1975; S. Labriola, Dal paesaggio all’ambiente un caso di interpretazione evolutiva della norma costituzionale, in Dir. e soc., 1987, pp. 113-129. 5 S. Patti, Ambiente, in N. Irti (a cura di), Dizionario di diritto privato, Milano, 1981, p. 32; A. Predieri, voce Paesaggio, in Enc. dir., XXXI, Milano, 1981, p. 503 ss.; G. Torregrossa, Profili della tutela dell’ambiente, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1980, p. 1441; L. Bigliazzi Geri, Divagazioni su tutela dell’ambiente e uso della proprietà, in Riv. critica dir. priv., 1987, p. 496 ss.; F. Giampietro, La valutazione del danno all’ambiente: i primi passi dell’art. 18, legge 349/1986, in Foro amm., 1989, p. 2958; P. Carpentieri, La nozione giuridica di paesaggio, in Riv. trim. dir. pubb., 2004, p. 363 s.; F.S. Marini, Profili costituzionali della tutela dei beni culturali, in Nuova rass. leg. dottrina giur., 1999, p. 633 s.; B. Caravita, Profili costituzionali della tutela dell’ambiente in Italia, in Pol. dir., 1989, p. 569 ss.; A. Predieri, Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione, Milano, 1969; A.M. Sandulli, La tutela del paesaggio nella Costituzione, Giuffrè, 1967, vol. III, p. 893 s. 6 Corte cost., 28 luglio 1995, n.417; 1° aprile 1998, n.85; 27 luglio 2000, n.378; 4 dicembre 2002, n.505. 7 M. Luciani, Il diritto Costituzionale alla salute, in Dir. soc., 1980, pp. 769 ss.; P. Perlingieri, Il diritto alla salute quale diritto della personalità, in Rass. dir. civ., 1982, p. 1020 ss.; V.F. Mastropaolo, Il risarcimento del danno alla salute, Jovene, Napoli, 1983; B. Caravita, La disciplina Costituzionale della salute, in Dir. soc., 1984, pp. 21 ss.; R. Tommasini, Danno ambientale e danno alla salute, in Il danno ambientale con riferimento alla responsabilità civile, a cura di P. Perlingieri, Esi, Napoli, 1991, p. 139; R. Ferrara, Salute (diritto alla), in Digesto pubbl., vol. XIII, Torino, 1997. 8 C. Salvi, Libertà economiche, funzione sociale e diritti personali e sociali tra diritto europeo e diritti nazionali – Economic freedom, personal and social rights and social scope between European and state law, in Eur. dir. priv., 2011, p. 437 s. 9 Con legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001. G. De Vergottini, La ripartizione dei poteri in materia ambientale, tra comunità, Stato e Regioni, in C. Murgia (a cura di), L’ambiente e la sua protezione, Milano, 1991, pp. 39 ss.; Id., La tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico fra Unione Europea, Stato e Regioni, in Riv. giur. urb., 1996; M. Cecchetti, L’ambiente tra fonti statali e fonti regionali alla luce della riforma costituzionale del Titolo V, in U. De Siervo (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2001, Torino, Giappichelli, 2002, 273; G.F. Cartei, Il Vitulia Ivone Vitulia Ivone è Professore associato confermato di Istituzioni di diritto privato nel Dipartimento di Scienze giuridiche – Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Salerno. Note 1 G. Bologna, Verso una scienza della sostenibilità, in Equilibri, 2004, pagg. 75 e segg.; S. Grassi, Introduzione, in S. Grassi, M. Cecchetti, A. Andronio (a cura di), Ambiente e diritto, 2 , Firenze, Olschki, 1999. 2 S. Zamberlan, Calamità naturali e cambiamento climatico, In Economia e ambiente, n.3, 2010, p.19. 3 S. Grassi, Costituzioni e tutela dell’ambiente, in S. Scamuzzi (a cura di), Costituzione, razionalità, ambiente, Torino, 1994, pp. 389 ss.; G. Cordini, Il diritto ambientale comparato, in G. Cordini - P. Fois - S. Marchisio, Diritto ambientale, Profili internazionali europei e comparati, Giappichelli, Torino, 2005, p. 95 ss. 20 Economia & Ambiente paesaggio, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale, IV, Milano, Giuffrè, 2003, p.2110 ss.; N. Olivetti Rason, Tutela dell’ambiente: il giudice delle leggi rimane fedele a se stesso, in Foro it., 2003, I, c. 696 ss.; C. Sartoretti, La tutela dell’ambiente dopo la riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione: valore costituzionalmente protetto o materia in senso tecnico?, in Giur. it., 2003, p. 417 ss.; M. Olivetti, Tutela dell’ambiente in Costituzione: una buona occasione da non perdere, in Guida dir., 2004, n. 34, p. 10; E. Giardini, La nozione giuridica di ambiente e la sua configurazione nella disciplina costituzionale, in Arch. giur. CCXXV, 2005. p. 199 ss.; G. Villanacci, L’opaco profilo del risarcimento civilistico nella complessa disciplina ambientale, in Contratto e impresa, n.3, 2014, p.610. 10 In tema di rifiuti, secondo la giurisprudenza costituzionale (ex plurimis sentenze n. 285 del 2013, n. 244 del 2011, n. 249 del 2009, n. 62 del 2008), la disciplina dei rifiuti «si colloca ... nell’àmbito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (così, in particolare, la sentenza n. 249 del 2009)» (sentenza n. 259 del 2014). Quindi, «non può riconoscersi una competenza regionale in materia di tutela dell’ambiente», anche se le Regioni possono stabilire «per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze livelli di tutela più elevati», pur sempre nel rispetto «della normativa statale di tutela dell’ambiente (sentenza n. 61 del 2009)» (sentenza n. 285 del 2013). Di recente, ciò è stato ribadito nell’intervento della Corte costituzionale, con la sentenza 14 luglio 2015, n.149. 11 Secondo Cass. 21 febbraio 2002, n.2515, potrebbe comunque delinearsi un danno ambientale quale dannoevento, ove è configurabile una lesione alla salute anche a cagione di un’alterazione peggiorativa dell’ambiente circostante, poiché l’habitat salubre costituisce una delle condizioni indispensabili ai fini del benessere psico-fisico individuale. D’altra parte, si ricordi come la liquidazione del danno morale quale mera conseguenza di una menomazione psico-fisica non rinvenga alcun fondamento né nell’art. 185 cod. pen. né all’interno dell’art. 2059 cod. civ., dove il pretium doloris è unicamente subordinato all’integrazione di un reato. 12 S. Amorosino, Ambiente e privatizzazione delle funzioni amministrative, in S. Grassi, M. Cecchetti, A. Andronio (a cura di), Ambiente e diritto, II, p.349 ss. 13 G. Cordini, Il terzo programma d’azione della comunità europea in materia di ambiente, in Foro pad., 1983, p. 247 s.; P. Fois, Il diritto ambientale nell’ordinamento Articoli Rubriche dell’Unione Europea, in G. Cordini - P. Fois - S. Marchisio, Diritto ambientale, Profili internazionali europei e comparati, Giappichelli, Torino, 2005, p. 51 ss.; O. Porchia, Le competenze dell’Unione Europea in materia ambientale, in R. Ferrara (a cura di), La tutela dell’ambiente, Torino, 2006, p. 37 s.; G. Amato - E. Griglio - V. Marroccoli - S. Napolitano - G. Varani - E. Varano, Il percorso giuridico per la creazione di una comunità sostenibile, in www.federalismi.it, 2011, p. 35 s. 14 F. Salvia, Ambiente e sviluppo sostenibile, in Riv. giur. ambiente, 1998, pp. 235 ss. 15 Al Vertice sulla Terra del 1992 a Rio de Janeiro, i leader mondiali hanno concordato una strategia globale di “sviluppo sostenibile”: soddisfare le nostre esigenze, garantendo nel contempo un mondo sano e vitale da lasciare alle generazioni future. Uno dei principali accordi adottati a Rio è stata la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), aperta alla firma il 5 Giugno 1992 ed entrata in vigore il 29 Dicembre 1993. Ad oggi, ci sono 193 Parti. La CBD è un trattato internazionale giuridicamente vincolante con tre principali obiettivi: conservazione della biodiversità, uso sostenibile della biodiversità, giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche. Il suo obiettivo generale è quello di incoraggiare azioni che porteranno ad un futuro sostenibile. La Convenzione copre la biodiversità a tutti i livelli: ecosistemi, specie e risorse genetiche, ed anche le biotecnologie, attraverso il Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza. In realtà, copre tutti i possibili domini che sono direttamente o indirettamente legati alla biodiversità e al suo ruolo nello sviluppo, che va dalla scienza, alla politica e all’educazione fino all’agricoltura, al commercio, alla cultura. S. Negri, Special Issue of the International Community Law Review: Strategies for the Future of a Sustainable Environment after Rio+20 (Guest Editor Stefania Negri), Leiden. Brill - Martinus Nijhoff Publishers;16.2, p.147-257. 16 C. Romano, La prima conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, Da Rio a Kyoto via Berlino, in Riv. giur. ambiente, 1996, 1, p. 163 s.; E. Rozo Acuna (a cura di), Profili di diritto ambientale da Rio de Janeiro a Johannesburg. Saggi di diritto internazionale, pubblico comparato, penale ed amministrativo, Torino, 2004; S. Marchisio, Il diritto internazionale ambientale da Rio a Johannesburg, in E. Rozo Acuna (a cura di), Profili di diritto ambientale da Rio de Janeiro a Johannesburg. Saggi di diritto internazionale, pubblico comparato, penale ed amministrativo, Torino, 2004, pp. 21 ss.; S. Negri – S. Maljean-Dubois, Introduction. In Environmental Protection and Sustainable Development from Rio to Rio+20 / Protection de l’environnement et développement durable de Rio à Rio+20, Leiden, Brill - Martinus Nijhoff Publishers, p.3, 2014. 21 Economia & Ambiente 17 U. Fantigrossi, Debole sull’ambiente il progetto di carta fondamentale dell’Unione, in, Riv. amm. R. it., 2000; P. Maddalena, L’evoluzione del diritto e della politica per l’ambiente nell’Unione Europea. Il problema dei diritti fondamentali, in Riv. amm. R. it., 2000; R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto (a cura di), L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Bologna, 2001; G. Recchia, La tutela dell’ambiente in Italia: dai principi comunitari alle discipline nazionali di settore, in Diritto e gestione dell’ambiente, 2001, p. 29 s. 18 R. Bin, Diritti e argomenti: il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 1992; G. Zagrebelsky, Il diritto mite, Einaudi, Torino, 1992, p. 203 s.; M. Catenacci, La tutela penale dell’ambiente, Padova, 1996, p. 2 s.; L. Ramacci, I reati ambientali e il principio di offensività, in Giur. mer., 4, 2003, p. 820 s.; B. Caravita, Diritto dell’ambiente, Bologna, 2005, p. 17 ss.; G. Scaccia, Controllo di ragionevolezza delle leggi e applicazione della Costituzione, in Nova juris interpretatio, Roma, 2007, p. 286 s.; L. Siracusa, La tutela penale dell’ambiente: bene giuridico e tecniche di incriminazione, Milano, 2007, p. 8 s. 19 L. MARINI, Il Principio di precauzione nel diritto internazionale e comunitario. Disciplina del commercio di organismi geneticamente modificati e profili di sicurezza alimentare, 2004, Padova, pag.16; G. D. Comporti, Contenuto e limiti del governo amministrativo dell’inquinamento elettromagnetico alla luce del principio di precauzione, in Riv.giur.ambiente, 2005, p.635; A. Zei, voce Principio di precauzione, in Dig.pubblico, II, 2008, p.670; L. Marini – L. Palazzani, Il principio di precauzione tra filosofia, biodiritto e biopolitica, Roma, 2008; E. Del Prato, Il principio di precauzione nel diritto privato, in Rass.dir.civ., 2009, p. 634. 20 Il principio di proporzionalità mira a conciliare le esigenze di protezione sanitaria e ambientale con gli interessi economici e sociali sottesi ad attività potenzialmente rischiose. In altri termini, il principio di proporzionalità è volto ad evitare che l’applicazione del metodo precauzionale conduca a conseguenze “paralizzanti”, e rende le misure precauzionali più accettabili per i pubblici poteri e per gli operatori economici. Infine, deve notarsi come a quello di proporzionalità sia strettamente legato il principio di coerenza. 21 M. Clarich, La tutela dell’ambiente attraverso il mercato, in giustiziaamministrativa.it e in Dir. pubbl., 2007, 219 ss.; M. Meli, Il principio “chi inquina paga” nel codice dell’ambiente, in Danno e resp., 2009, p.811; R. Lombardi, Ambiente e mercato: note minime per una nuova prospettiva d’indagine sui beni comuni, in Trattato di diritto dell’ambiente, Tomo I., a cura di A. Crosetti, R. Ferrara, C.E. Gallo, S. Grassi, M.A. Sandulli, cit., 67 ss.; M. Cafagno, F. Fonderico, Riflessione economica e modelli di Articoli Rubriche azione amministrativa a tutela dell’ambiente, in Trattato di diritto dell’ambiente. Vol. I, a cura di E. Picozza, P. Dell’Anno, cit., 2012, 487 ss. 22 M. Meli, Il principio “chi inquina paga” nel codice dell’ambiente, cit., p.69 ss. 23 G. Lo Schiavo, La Corte di Giustizia e l’interpretazione della direttiva 35/2004 sulla responsabilità per danno ambientale: nuove frontiere, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2011, 1, p.83 ss.; M. Lombardo, Il principio “chi inquina paga” e la responsabilità ambientale da inquinamento diffuso nel diritto dell’Unione europea, cit., p.714 ss. 24 F.G. Scoca, Osservazioni sugli strumenti giuridici di tutela dell’ambiente, in Dir. Soc., 1993, p.399 ss.; M. Cafagno, La cura dell’ambiente tra mercato ed intervento pubblico. Spunti dal pensiero economico, in Ambiente, attività amministrativa e codificazione: atti del primo colloquio di diritto dell’ambiente, a cura di D. De Carolis, E. Ferrari, A. Police, Milano, 2005, p.191 ss.; M. Clarich, La tutela dell’ambiente attraverso il mercato, in giustiziaamministrativa.it e in Dir. pubbl., 2007, p.219 ss.; G.M. Esposito, Tutela dell’ambiente e attività dei pubblici poteri, Torino, 2008; F. Fracchia, I procedimenti amministrativi in materia ambientale, in Diritto dell’ambiente, a cura di A. Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia, N. Olivetti Rason, Bari, 2008; M. Cafagno, Strumenti di mercato a tutela dell’ambiente, in Diritto dell’ambiente, a cura di G. Rossi, Torino, 2011, p.182 ss.; M. Antonioli, Consensualità e tutela ambientale fra transazioni « globali » e accordi di programma, in Dir. amm., 2012, 4, p.749 ss.; W. Giulietti, Danno ambientale e azione amministrativa, Napoli, 2012, p.17 ss. 25 G. Morbidelli, Strumenti privatistici contro l’inquinamento delle acque interne, in Foro amm., 1971, p.380 ss.); M. Paradiso, Inquinamento delle acque interne e strumenti privatistici di tutela, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1977, p.1391 ss.; G. Visintini, Il divieto di immissioni e il diritto alla salute nella giurisprudenza odierna e nei rapporti con le recenti leggi ecologiche, in Riv. dir. civ., 1980, p.249 ss.; F. Fonderico, “Rischio” e “precauzione” nel nuovo procedimento di bonifica dei siti inquinati, in Riv. giur. amb., 2006, 3-4, p.419 ss.; F. De Leonardis, Principio di prevenzione e novità normative in materia di rifiuti, in Scritti in onore di Alberto Romano, AA.VV., Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, p.2079 ss., e in Rivista quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente, 2, 2011, p.14 ss. e 23 ss. 26 Cons. Stato, Ad. Plen., ord. 25 settembre 2013, n. 21, in cui si ripercorre anche la tesi secondo cui il punto di equilibrio fra i diversi interessi di rilevanza costituzionale alla tutela della salute, dell’ambiente e dell’iniziativa economica privata andrebbe ricercato in un criterio di “oggettiva responsabilità imprenditoriale”, in base al quale gli operatori economici che producono e ritraggono profitti attraverso l’esercizio di attività pericolose, in quanto ex se in- 22 Economia & Ambiente quinanti, o anche in quanto semplici utilizzatori di strutture produttive contaminate e fonte di perdurante contaminazione, sono perciò stesso tenuti a sostenere integralmente gli oneri necessari a garantire la tutela dell’ambiente e della salute della popolazione. 27 F. De Leonardis, Principio di prevenzione e novità normative in materia di rifiuti, in Scritti in onore di Alberto Romano, AA.VV., Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, 2079 ss., e in Rivista quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente, 2/2011, 14 ss. 28 F. Fonderico, “Rischio” e “precauzione” nel nuovo procedimento di bonifica dei siti inquinati, in Riv. giur. amb., 2006, 3-4, 422 ss. 29 V. Cavanna, Il Cambiamento climatico globale: il Quinto Rapporto IPCC, in Riv. Giur. Amb., 2014, 3-4, 425 e seguenti. 30 V. Cavanna, La Valutazione di Impatto sulla Salute (HIA): applicazione in ambito nazionale e internazionale, in questa Rivista, 2014, 2, 123. 31 Il Testo Unico, che al suo interno contiene tutte le norme regolamentari come i limiti di emissione, gli standard per le bonifiche, i limiti di scarico ecc, regolamenta sei aree: disposizioni comuni, finalità, campo di applicazione; valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, autorizzazione unica; difesa del suolo e tutela e gestione delle acque; rifiuti e bonifiche; tutela dell’aria; danno ambientale. Uno degli aspetti principali del TUA è rappresentato dal ruolo centrale che viene conferito al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, soprattutto in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (come recepimento della Direttiva 2004/35/CE). Spetta infatti al dicastero esigere dai soggetti responsabili di minaccia di danno ambientale l’adozione di misure preventive, mentre in caso di danno avvenuto, sarà sempre compito del ministero imporre ai soggetti stessi l’adozione di misure di ripristino e il risarcimento del danno ambientale. 32 C. Ruga Riva, I nuovi ecoreati. Commento alla Legge 22 maggio 2015, n.68, Milano, 2015. 33 M.S. Giannini, Ambiente: saggio sui diversi aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973, p. 15 ss.; S. Patti, La tutela civile dell’ambiente, Padova, 1979; E. Capaccioli D. Dal Piaz, voce Ambiente (tutela dell’), Parte generale e diritto amministrativo, in Noviss. Dig. It. App., Torino, 1980; M. Arena, L’Ambiente territorio come bene oggetto Articoli Rubriche di tutela giuridica e la sua proiezione costituzionale, in Il Foro napoletano, 1981, p. 241 ss.; G. Torregrossa - A. Clarizia (a cura di), Tutela del paesaggio e vincoli sulla proprietà nella recente L. 8 agosto 1985, n. 431, Rimini, 1986; M. Bello, Principi fondamentali della tutela dell’ambiente, in Nuova rass., 1989, p. 2193 ss.; L. Francario, Danni ambientali e tutela civile, Napoli, 1990; P. Maddalena, Il diritto all’ambiente ed i diritti dell’ambiente nella costruzione della teoria del risarcimento del danno pubblico ambientale, in Riv. giur. ambiente, 1990, p. 469 ss.; M. Franzoni, Il danno all’ambiente, in questa rivista, 1992, p. 1015 ss.; M. Cecchetti, Rilevanza costituzionale dell’ambiente e argomentazioni della Corte, in Riv. giur. ambiente, 1994, p. 252.; S. Nespor (a cura di), Rapporto mondiale sul diritto dell’ambiente, A World Survey of Environmental Law, Milano, 1996; G. Cocco - A. Marzanati - R. Pupilella - A. Russo, Ambiente, in M.P. Chiti - G. Greco, Trattato di diritto amministrativo europeo, Milano, 1997; P. M. Chiti, Ambiente e ‘Costituzione’ europea: alcuni nodi problematici, in Riv. it. dir. pub. com., 1998, p. 1423 ss.; G. Cocco, Nuovi principi ed attuazione della tutela ambientale tra diritto comunitario e diritto interno, in S. Grassi, M. Cecchetti, A. Andronio (a cura di), Ambiente e diritto, vol. I, Firenze, 1999, pp. 147 ss.; M. Cecchetti, Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente, Milano, 2000; M. Patrono, I diritti dell’uomo nel paese d’Europa. Conquiste e nuove minacce nel paesaggio da un millennio all’altro, Padova, 2000; P. Lombardi, I profili giuridici della nozione di ambiente: aspetti problematici, in Foro amm., 2002, p. 764 ss.; R. Ferrara, La tutela dell’ambiente fra Stato e regioni: una storia infinita, in Foro it., 2003, I, c. 692 ss.; P. Mantini, Per una nozione costituzionalmente rilevante di ambiente, in Riv. giur. ambiente, 2006, p. 207 ss.; F. Fracchia, Sulla configurazione giuridica unitaria dell’ambiente, 2007, p. 187 ss.; P. Dell’Anno, La tutela dell’ambiente come ‘materia’ e come valore costituzionale di solidarietà e di elevata protezione, in Ambiente e sviluppo, 2009, p. 585 ss.; S. De Laurentis, L’evoluzione della disciplina prevista in tema di paesaggio tra modelli di tutela di fonte costituzionale e onnicomprensività della nozione di ambiente, in Riv. giur. edil., 2010, p. 756 ss.; E. Leccese, Danno all’ambiente e danno alla persona, Milano, 2011, p. 30 ss.; S. Negri, La tutela della salute pubblica internazionale tra governance globale, “sovranità sanitaria” e diritti fondamentali, in Studi in onore di Augusto Sinagra, Roma, 2013, p.339. 23 Economia &Ambiente COMITATO SCIENTIFICO Rita Levi Montalcini, Premio Nobel; Ilya Prigogine, Premio Nobel; Kennet E. Boulding, prof. ord. nell’Univ. del Colorado; Vittorio Bonuzzi, prof. nell’Univ. di Verona; Giovanni Cannata, Rettore dell’Università del Molise; Orazio Ciancio, Presidente dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali; Barry Commoner, prof. ord. nel Queens College; Nicholas Georgescu-Roegen, prof. ord. nell’Univ. di Nashville; Emilio Gerelli, prof. ord. nell’Univ. di Pavia; Siro Lombardini, prof. ord. nell’Univ. di Torino; Romano Molesti, prof. ord. nell’Univ. di Verona; Ignazio Musu, prof. ord. nell’Univ. di Venezia; Giorgio Nebbia, prof. emerito nell’Univ. di Bari; Giovanni Padroni, prof. ord. nell’Univ. di Pisa; Fulco Pratesi, Presidente del WWF; Sergio Vellante, prof. ord. nella Seconda Univ. di Napoli; Antonino Zichichi, Presidente del World Lab. COMITATO REDAZIONALE Sergio Bindi, Stefano Presa, Silvio Trucco, Stefano Zamberlan Redattore Capo DIRETTORE RESPONSABILE: Romano Molesti Sommario Anno XXXIV - N. 5-6 Settembre-Dicembre 2015 EDITORIALE RUBRICHE Romano Molesti, Un nuovo approccio alle politiche ambientali . . . . . . Pag. 3 ENERGIA E AMBIENTE Stefano Zamberlan, Il World Efficiency e il caso ROCKWOOL . . . . . . . " 45 ARTICOLI Federico Niccolini, Quale governance per le aree protette? . . . . . . . . " 7 ECONOMIA E TERRITORIO (S. Bindi) Lifegate: il primo osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile . . . . . " 41 Vitulia Ivone, Diritto italiano dell’ambiente tra principi costituzionali e regole europee. . . . " 13 ARTE E AMBIENTE (V. Campetti) La mostra “Mito e natura. Dalla Grecia a Pompei” . . . . . . " 55 Francesco Bozzo, Vincenzo Fucilli, Francesco Petrillo, Requisiti per un sistema agrituristico di qualità . " 25 NOTIZIE DELL’AMBIENTE (S. Presa) Innovazione e solidarietà . . . . . . " 61 Saverio Ragazzi, La valutazione monetaria dei servizi idrici . . . . . " 37 I LIBRI . . . . . . . . . . . . . " 65 INDICE DELL’ANNATA 2015 . . . " 68 ISSN 1593-9499 Le foto di copertina è di Romano Molesti, le foto a pagina 5, 41 e del retro di copertina sono di Stefano Zamberlan, la foto a pagina 17 è di Federico Niccolini, le foto a pagina 29 e 33 sono di Francesco Petrillo. Economia & Ambiente, rivista bimestrale dell’ANEAT – Associazione Nazionale Economisti Ambiente e Territorio - onlus Direzione e Amministrazione: via Pratale, 64 – Pisa, Tel. 050/571181, Fax 050/571198 Condizioni di abbonamento annuale Abbonamento ordinario € 46,00 – estero € 85,00 – sostenitore € 160,00 – benemerito € 195,00 Prezzo di un fascicolo € 12,00 – arretrato il doppio Conto corrente postale n. 10568566 intestato a: «Economia & Ambiente» - Via Pratale, 64/A – 56127 Pisa, oppure sul conto corrente bancario dell’ANEAT, IBAN IT08G0103014000000003237896, Monte dei Paschi, Pisa. 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