slide - Ordine Avvocati Busto Arsizio

La domanda giudiziale come figura centrale
del processo civile nella
quotidianità pratica della professione – Parte II
Relatore: Avv. Prof. Raffaella Muroni
Docente di diritto processuale civile
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Moderatore: Avv. Massimo Palazzi
Busto Arsizio, 28 gennaio 2015
30/01/2015
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LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE QUALE
FIGURA CENTRALE DEL PROCESSO CIVILE
Tale figura rileva per definire:
L’OGGETTO DEL GIUDIZIO ed il rapporto con altri giudizi
LA COMPETENZA E LA GIURISDIZIONE (ART. 10 c.p.c.)
LA PORTATA DEL GIUDICATO ED I RELATIVI LIMITI
OGGETTIVI E SOGGETTIVI
I POTERI EMENDATIVI DELLE PARTI IN PENDENZA
DEL GIUDIZIO (ANCHE IN APPELLO)
La buona padronanza di questa figura consente all’Avvocato
di impostare correttamente l’azione, di vagliare eventuali
iniziative giudiziali parallele e di svolgere le opportune
«correzioni di tiro» in pendenza di causa
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LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE QUALE
FIGURA CENTRALE DEL PROCESSO CIVILE
I Giudici sono abituati a ragionare dalla prospettiva della
domanda giudiziale, specie alla luce della sempre più
radicata teoria della cd. INDIVIDUAZIONE a scapito della
teoria della c.d. SOSTANZIAZIONE
NON RILEVA IL CD. EPISODIO DELLA VITA NELLA SUA
FATTUALITA’ STORICA NARRATO AL GIUDICE
BENSI’ LA FATTISPECIE GIURIDICA CHE L’EPISODIO
DELLA VITA INTEGRA
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LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE QUALE
FIGURA CENTRALE DEL PROCESSO CIVILE
Notevole compressione del cd. principio JURA NOVIT
CURIA in ragione del PRINCIPIO DELLA DOMANDA
(Da mihi factum, dabo tibi jus cede il passo al principio cd.
dispositivo)
E’ la parte (ovvero l’avvocato quale parte cd. tecnica) a dare
veste giuridica all’episodio della vita
LA GENERICA PRETESA DEL CLIENTE DEVE ESSERE
«VESTITA» DAL TECNICO
tramite l’esatta individuazione del diritto soggettivo da far
valere in giudizio
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La figura della domanda giudiziale
LA CORRETTA FORMULAZIONE DELLA DOMANDA
GIUDIZIALE, ALL’EVENIENZA ANCHE IN CUMULO
SUBORDINATO O ALTERNATIVO (SE AMMISSIBILE)
CON ALTRE POSSIBILI DOMANDE CONSENTE AL
GIUDICE DI ELARGIRE COMUNQUE TUTELA SENZA
COMMETTERE VIZIO DI ULTRA O EXTRAPETIZIONE
E’ una figura tecnica, che va conosciuta e studiata e la cui
compiuta formulazione richiede l’analisi giuridica
dell’episodio della vita
L’AVVOCATO DEDUCE FATTI GIURIDICI E FATTISPECIE
SOSTANZIALI
La figura della domanda giudiziale
CON LA DOMANDA GIUDIZIALE L’ATTORE (colui che
agisce in giudizio esercitando il potere di azione)
DEDUCE IN GIUDIZIO:
UN DIRITTO SOGGETTIVO (il diritto soggettivo al
pagamento del corrispettivo della compravendita)
UNO STATUS (es. Tizio che assume di essere figlio di
Caio, svolge domanda di riconoscimento della paternità
verso Caio)
UN RAPPORTO GIURIDICO CD. COMPLESSO (es.
azione di risoluzione, annullamento o nullità del contratto)
Perché la domanda DEFINISCE l’oggetto del giudizio e del
giudicato?
-Art.
2909 c.c. «l’accertamento contenuto nella sentenza
passata in giudicato fa stato, a ogni effetto, tra le parti, i loro
eredi o aventi causa»
-Art. 2907 c.c. «Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede
l’autorità giudiziaria su domanda di parte»
-GIUDICATO
CIVILE = accertamento incontrovertibile
dell’esistenza/inesistenza del diritto soggettivo fatto valere in
giudizio con la domanda giudiziale
- OGNI DOMANDA DEDUCE UN DIRITTO SOGGETTIVO
- OGNI DOMANDA INDIVIDUA UNA CAUSA
- OGNI DOMANDA INDIVIDUA UNA DECISIONE
- TOT CAPITA TOT SENTENTIAE
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L’oggetto del giudizio e del giudicato
L’efficacia di accertamento propria del giudicato civile cade
esclusivamente sul diritto soggettivo dedotto con la domanda
giudiziale
IL GIUDICATO NON CADE MAI SULLE QUESTIONI
DI FATTO E DI DIRITTO
[che il giudice risolve INCIDENTER TANTUM al fine di
stabilire se la domanda giudiziale sia fondata]
La risoluzione delle predette questioni costituisce la
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
L’oggetto del giudizio e del giudicato civile
Deve essere chiara la differenza tra:
DOMANDA
deduce DIRITTO
SOGGETTIVO/STATUS/RAPPORTO GIURIDICO CD.
FONDAMENTALE
QUESTIONE
sono le singole QUESTIONI DI
FATTO E DI DIRITTO che si pongono al giudice
SOLO LE DOMANDE INDIVIDUANO L’OGGETTO DEL
GIUDIZIO E DEL GIUDICATO. LE QUESTIONI SONO
SEMPRE RISOLTE INCIDENTER TANTUM
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LA STRUTTURA DELLA SENTENZA
riflette tale distinzione
NELLA MOTIVAZIONE vengono risolte tutte le
QUESTIONI (DI FATTO E DI DIRITTO)
NEL DISPOSITIVO vengono decise tutte le DOMANDE
cumulate dall’attore ed in via riconvenzionale dal
convenuto e anche verso il terzo chiamato o tra convenuti
(cd. domanda incidente)
I giudici reinterpretano spesso le conclusioni delle parti
poiché distinguono tra vere e proprie domande e mere
questioni, queste ultime risolte solo in motivazione
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Il metodo per redigere correttamente le domande
giudiziali
CONOSCERE BENE
LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE
La teoria dei cd. ELEMENTI INDIVIDUATORI DELLA
DOMANDA GIUDIZIALE
LA RILEVANZA PRATICA DEI CD. ELEMENTI
INDIVIDUATORI DELLA DOMANDA GIUDIZIALE
IL DIRITTO SOGGETTIVO UNA VOLTA «CALATO» NEL
PROCESSO, PER ESSERE INDIVIDUATO RICHIEDE TRE
ELEMENTI:
I
SOGGETTI (DAL LATO ATTIVO E DAL LATO
PASSIVO)
CAUSA PETENDI o TITOLO
PETITUM
L’oggetto del giudizio è definito dalla domanda giudiziale che a
sua volta «contiene» nel senso che con essa si deduce in
giudizio un diritto soggettivo/uno status/un rapporto giuridico
complesso
GLI ELEMENTI INDIVIDUATORI
SOGGETTI: Colui che propone la domanda affermando di
essere titolare del diritto sostanziale (nel caso di
rappresentanza la parte è il rappresentato) ATTORE
-
Colui nei cui confronti viene fatto valere il diritto sostanziale
dedotto in giudizio CONVENUTO
PETITUM: il provvedimento richiesto dal giudice (sentenza di
accertamento, condanna o costitutiva)
CAUSA PETENDI: il titolo su cui si fonda il diritto sostanziale
dedotto in giudizio (contratto, illecito extracontrattuale, ex
lege, usucapione, etc.)
Numero:
11949
Gli elementi individuatorii della domanda giudiziale:
POICHE’ LA DOMANDA GIUDIZIALE (E QUINDI IL
DIRITTO SOGGETTIVO CON ESSA DEDOTTO) VIENE
INDIVIDUATA DAI CD. TRIA (SOGGETTI, PETITUM,
CAUSA PETENDI)
LA DIVERSITA’ ANCHE SOLO DI UNO DI QUESTI
ELEMENTI INDIVIDUA UNA DIVERSA DOMANDA
GIUDIZIALE
LA DOMANDA DELL’ATTORE
I SOGGETTI
- RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
- I VIZI DI RAPPRESENTANZA PROCESSUALE: L’ART. 182
C.P.C. E LA SUA INTERPRETAZIONE “ALLARGATA” DA
PARTE DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE DEL
2010 (C S.U.19 aprile 2010 n. 9217)
- DIFFERENZA CON LA RAPPRESENTANZA CD. TECNICA
-
I VIZI DELLA PROCURA ALLE LITI: IL NOVELLATO ART.
182 C.P.C. (DOPO LE DUE COEVE SENTENZE SEZ. UN.
CASSAZIONE DEL 2005)
LA DOMANDA DELL’ATTORE
I SOGGETTI
- RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
- LA DIFFERENZA CON LA CD. SOSTITUZIONE
PROCESSUALE (ART. 81 C.P.C.)
IL SOSTITUTO E’ UN LEGITTIMATO STRAORDINARIO A
FAR VALERE UN DIRITTO ALTRUI IN NOME PROPRIO
IL CASO PARADIGMATICO DELL’AZIONE SURROGATORIA
LA DOMANDA DELL’ATTORE
CAUSA PETENDI
LE DOMANDE AUTO ED ETERODETERMINATE
1. AUTODETERMINATE: deducono diritti reali o assoluti che
non si individuano in base alla fattispecie acquisitiva e può
esserne titolare nello stesso istante un solo soggetto
(es. diritto di proprietà: sempre uguale a se stesso a
prescindere da modalità di acquisto)
2.
ETERODETERMINATE: deducono diritti relativi che si
individuano sulla base del titolo acquisitivo
(es. pagamento di 100 per mutuo, locazione, vendita; n. volte
quanti sono i titoli in capo allo stesso soggetto)
LE DOMANDE AUTO ED ETERODETERMINATE
QUESITO
PENDONO DUE GIUDIZI TRA TIZIO E CAIO
INNANZI A GIUDICI DIVERSI (TORINO E
MILANO) AVENTI PER OGGETTO
PROPRIETA’ BENE X, NEL PRIMO PER
USUCAPIONE, NEL SECONDO X
DONAZIONE;
C’E’ LITISPENDENZA?
LE DOMANDE AUTO ED ETERODETERMINATE
RISPOSTA POSITIVA: DOMANDE IDENTICHE
Analisi delle due domande
S1 (tizio attore)= S1 (Tizio attore)
S2 (Caio convenuto)=S2 (Caio convenuto)
Petitum=Petitum (accertamento proprietà bene x)
Causa petendi diversa (donazione/usucapione)
Ma non rileva ai fini dell’individuazione della
domanda autodeterminata
LE DOMANDE AUTO ED ETERODETERMINATE
Nelle domande autodeterminate la causa petendi
non rileva ai fini dell’individuazione della
domanda giudiziale (interpretazione restrittiva
dell’art. 164 c.p.c. sulla nullità della citazione per
vizio di editio actionis)
Ma rileva ai fini della trattazione.
VA SENZ’ALTRO DEDOTTA ENTRO LA
MEMORIA N. 1 IN SEDE DI PRECISAZIONE
DELLA DOMANDA E POI PROVATA
LA RILEVANZA PRATICA DELLA DISTINZIONE
auto/etero
IL POTERE EMENDATIVO DELLE PARTI
LITISPENDENZA
L’AMPIEZZA DELL’EFFETTO DI NE BIS IN
IDEM ED IL CD. PRINCIPIO DEL GIUDICATO
CHE COPRE IL DEDOTTO ED IL DEDUCIBILE
TECNICHE DI DIFESA “EMENDATIVA”
Cassazione civile sez. II 30 settembre 2013 n. 22316
Il giudicato formatosi sull'inesistenza di una servitù di
passaggio preclude la riproposizione, in un successivo
processo, della domanda di costituzione convenzionale
della medesima servitù in base ad un accordo stipulato in
epoca antecedente alla instaurazione del primo giudizio,
atteso che, in considerazione della natura autodeterminata
di una siffatta pretesa, la cui causa petendi si individua
nello stesso diritto azionato, e tenuto altresì conto che il
giudicato copre il dedotto ed il deducibile quanto ai fatti
verificatisi anteriormente ad esso, in quel giudizio si
sarebbero dovuti invocare i titoli di acquisto in virtù dei quali
il menzionato diritto sarebbe venuto ad esistenza.
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LA RILEVANZA PRATICA DELLA DISTINZIONE
auto/etero
NELLE DOMANDE AUTODETERMINATE:
AMPIO POTERE/ONERE EMENDATIVO (ENTRO
LA N. 1)
AMPIO EFFETTO DI LITISPENDENZA
AMPIO EFFETTO DI NE BIS IN IDEM ED IL
CD. PRINCIPIO DEL GIUDICATO CHE
COPRE IL DEDOTTO ED IL DEDUCIBILE
LA RILEVANZA pratica della distinzione d.
auto/etero
Memoria n. 1:
Differenza tra inammissibile mutatio libelli ed ammissibile
emendatio libelli
• Si possono ancora dedurre fatti costitutivi nuovi che non
modificano il diritto dedotto in giudizio (solo domande
cd.autodeterminate: vendita – usucapione). Mai per diritti
di credito: sono sempre eterodeterminati e rileva qui la
causa petendi indicata in origine
• Si possono qualificare giuridicamente ma in modo
diverso i fatti costitutivi già dedotti ma non introdurne di
nuovi (difficile passaggio da responsabilità contrattuale a
arricchimento senza giusta causa)
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LA DOMANDA DELL’ATTORE
IL CUMULO DI DOMANDE:
SEMPLICE
CONDIZIONALE
ALTERNATIVO
E’ il diritto sostanziale a determinare i rapporti tra domande
- ESEMPI
- Tecniche di redazione delle CONCLUSIONI
LA DOMANDA DELL’ATTORE
IL CUMULO DI DOMANDE: ESEMPI
In tema di appalto, le domande di risoluzione del contratto e di
eliminazione dei vizi non sono incompatibili, sicché è
ammissibile la modifica della seconda nella prima nel corso
del processo, nonché il cumulo di entrambe proposte
contestualmente in un unico giudizio, non ostandovi il
disposto dell'art. 1453, secondo comma, cod. civ., che
impedisce di chiedere l'adempimento dopo che sia stata
domandata la risoluzione del contratto con il solo limite della
sussistenza di un interesse attuale all'adempimento del
contraente che ha richiesto anche la risoluzione, e, dunque,
con un rapporto di subordinazione della prima rispetto alla
seconda. (Cass. 19.9.2014 sez. II n. 19825)
LA DOMANDA DELL’ATTORE
IL CUMULO DI DOMANDE SOGGETTIVAMENTE
ALTERNATIVE: DUE DOMANDE/DUE CAUSE:
ATTENZIONE IN APPELLO
Cass. sez. lav. 23.12.2011 n. 28711: Nel caso di domanda
proposta alternativamente nei confronti di due diversi
convenuti, che venga accolta nei confronti di uno solo di questi
ultimi e rigettata nei confronti dell'altro, l'appello del
soccombente
non
basta
a
devolvere
al
giudice
dell'impugnazione anche la cognizione circa la pretesa
dell'attore nei confronti del convenuto alternativo, posto che
l'unicità del rapporto sostanziale, con titolare passivo incerto,
non toglie che due e distinte siano le formali pretese,
caratterizzate — pur nell'unità del petitum — dalla diversità dei
soggetti convenuti (personae) e, in parte, dei fatti e degli
argomenti di sostegno (causae petendi); in relazione alla
suddetta pretesa
LA DOMANDA DELL’ATTORE
IL CUMULO DI DOMANDE soggette a riti diversi: la disciplina
dell’art. 40 c.p.c.
LA CONNESSIONE TRA DOMANDE
Meramente soggettiva (ART. 104 C.P.C.)
Totalmente o parzialmente per causa petendi (ART.
103 C.P.C.)
Identità di petitum (compatibile o incompatibile) (ART.
103 C.P.C.)
Per cd. PREGIUDIZIALITA’-DIPENDENZA
La cd. connessione IMPROPRIA: solo identità di
questioni ma elementi individuatori diversi (ESEMPI)
LA DOMANDA DELL’ATTORE
IL CUMULO DI DOMANDE soggette a riti diversi: la disciplina
dell’art. 40 c.p.c.
RITO SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON CUMULO DI
DOMANDE DI SEPARAZIONE, DI ACCERTAMENTO
DELL’ADDEBITO, DI RISARCIMENTO DEI DANNI
(Cass. 8.9.2014 sez. I n. 18870)
L'art. 40 cod. proc. civ. consente il cumulo nello stesso
processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente
in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per
subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 C.P.C.)
stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o
successivamente riunite, devono essere trattate secondo il
rito ordinario, salva l'applicazione del rito del lavoro
LA DOMANDA DELL’ATTORE
IL CUMULO DI DOMANDE soggette a riti diversi: la disciplina
dell’art. 40 c.p.c.
RITO SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON CUMULO DI
DOMANDE DI SEPARAZIONE, DI ACCERTAMENTO
DELL’ADDEBITO, DI RISARCIMENTO DEI DANNI
L'art. 40 cod. proc. civ. esclude la possibilità di proporre più
domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o
dell'art. 103 cod. proc. civ., e soggette a riti diversi (v. Cass.,
sentt. n. 20638 del 2004).
Nella specie, la connessione tra la domanda di risarcimento
danni e quella di separazione personale con addebito è
riconducibile alla previsione dell'art. 33 cod. proc. civ. trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo
parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa
una ipotesi di connessione "forte".
LA DOMANDA DELL’ATTORE
IL CUMULO SOPRAVVENUTO DI DOMANDE PER EFFETTO
DELLA CHIAMATA IN GARANZIA: ART. 32 C.P.C.
«La domanda di garanzia può essere proposta al giudice
competente per la causa principale affinché sia decisa nello
stesso processo.
ATTENZIONE: PRESUPPONE UN RAPPORTO DI
PREGIUDIZIALITA’-DIPENDENZA SOSTANZIALE TRA I
DUE RAPPORTI GIURIDICI DEDOTTI IN GIUDIZIO
Non si applica alle cd. CHIAMATE IN GARANZIA IMPROPRIE
MERA IDENTITA’ DI QUESTIONI DI FATTO (E FORSE DI
DIRITTO)
LA DOMANDA DELL’ATTORE
IL CUMULO SOPRAVVENUTO DI DOMANDE PER EFFETTO
DELLA CHIAMATA IN GARANZIA: ART. 32 C.P.C.
App. Roma 23/02/2009: L’ipotesi della chiamata in causa del
terzo avvenuta a titolo di garanzia impropria si ravvisa sia
quando. A) la responsabilità del convenuto chiamante e quella
del chiamato traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche
diverse ed è esclusa l'esistenza di ogni legame tra il preteso
creditore ed il garante;
B) quando il convenuto designa un terzo come responsabile di
quanto lamentato dall'attore, poiché la domanda proposta nei
confronti del terzo si basa su un titolo diverso e indipendente da
quello su cui si fonda la domanda principale. La domanda
proposta nei confronti del terzo introduce, pertanto, una causa
LA DOMANDA DELL’ATTORE
IL CUMULO SOPRAVVENUTO DI DOMANDE PER EFFETTO
DELLA CHIAMATA IN GARANZIA: ART. 32 C.P.C.
Per l’ipotesi della chiamata in garanzia del subappaltatore, cfr.
Cass. Sez. II, 22/01/2010, n. 1197
«Nel caso di chiamata in causa per garanzia impropria - che si
verifica allorché colui che sia stato convenuto in giudizio dallo
attore intende essere rilevato dal garante di quanto sia
eventualmente condannato a pagare - l'azione principale e
quella di garanzia sono fondate su due titoli diversi, con la
conseguenza che le due cause sono distinte e scindibili»
LA DOMANDA DELL’ATTORE
GLI EFFETTI SOSTANZIALI
- INTERRUZIONE ISTANTANEA E PERMANENTE DELLA
PRESCRIZIONE (I RISCHI IN CASO DI ESTINZIONE)
- IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA (IN TUTTI I CASI DI
AZIONI COSTITUTIVE SI ASSISTE AD UNA FORMA DI
“DECADENZA” MAI DI PRESCRIZIONE)(
Esempi: revocatoria; annullamento contratto)
- TRASCRIZIONE: ONERE E NON OBBLIGO ATTORE
LA DOMANDA DELL’ATTORE
GLI EFFETTI PROCESSUALI
PENDENZA DELLA LITE AI FINI DI:
- LITISPENDENZA
- EFFICACIA MISURA CAUTELARE CONSERVATIVA
ANTE CAUSAM
- RES LITIGIOSA EX ART. 111 C.P.C.
Il fallimento lite pendente della controparte nel giudizio di
risoluzione contrattuale con cumulo di domande consequenziali
• ART. 72 COMMA 5 L.F.: GIUDIZIO DI RISOLUZIONE
• «L’azione di risoluzione del contratto promossa prima del
fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i
suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi
previsti, l’efficacia della trascrizione della domanda;
• Se il contraente intende ottenere con la pronuncia di
risoluzione la restituzione di una somma o di un bene,
ovvero il risarcimento del danno, deve proporre domanda di
insinuazione al passivo»
• SCISSIONE SOPRAVVENUTA DEL CUMULO ORIGINARIO
DELLE DOMANDE: TRANSLATIO DI QUELLE
CONDANNATORIE IN SEDE FALLIMENTARE
25/02/2010
a
PAUSA
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L’ONERE DI ALLEGAZIONE DELL’ATTORE
L’ATTORE HA L’ONERE DI ALLEGARE I FATTI GIURIDICI
POSTI A FONDAMENTO DELLA PROPRIA PRETESA
I CD. FATTI COSTITUTIVI:
ELEMENTI DELLA FATTISPECIE GIURIDICA SOSTANZIALE
DA CUI SORGE IL DIRITTO DEDOTTO IN GIUDIZIO
ESEMPI
LA RILEVANZA SISTEMATICA DELL’ART. 2697 C.C.
• ART. 2697 C.C.:
Rilevanza della distinzione tra
Primo comma: Fatti costitutivi (intesi in senso giuridico come
elementi della fattispecie del diritto dedotto in giudizio)
Secondo comma: Fatti impeditivi, modificativi e estintivi
(esterni alla fattispecie costitutiva ma con effetto impediente.
Modificativo o estintivo della stessa)
ONERI E POTERI DEL CONVENUTO
Le difese del convenuto possono tradursi in:
- Mere difese: contestazione dei fatti costitutivi dell’attore,
anche attraverso (ma non necessariamente) l’allegazione di
fatti cd. secondari funzionali a dimostrare la non veridicità dei
fatti costitutivi
SI MUOVONO NELL’AMBITO DEL PRIMO COMMA
DELL’ART. 2697 C.C.
- Eccezioni: deduzione e allegazione di nuovi e diversi fatti
cd. principali, di natura estintiva (prescrizione), modificativa
(accordo sopravvenuto) o impeditiva (nullità contratto) di cui
ha diretto onere probatorio
SI MUOVONO NELL’AMBITO DEL SECONDO COMMA
DELL’ART. 2697 C.C.
I FATTI RILEVANTI DI CAUSA
Distinzione tradizionale tra
• FATTI CD. PRINCIPALI DI CAUSA : ART. 2697 C.C.
- FATTI COSTITUTIVI (in senso giuridico) del diritto fatto valere:
onere di prova attore
- FATTI ESTINTIVI IMPEDITIVI E MODIFICATIV (in senso
giuridico)I: oggetto di eccezione del convenuto che ha onere di
prova
Nota: i fatti principali sono oggetto di prova diretta (per l’attore f.c. e
per il convenuto i f.e.i.m.)
• FATTI SECONDARI. Sono fatti materiali diversi ed ulteriori che
meglio circoscrivono il caso concreto ma non spostano l’onere di
prova e, se dedotti dal convenuto, sono infatti oggetto della cd.
prova contraria
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IL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE
L’onere di contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. attiene
solo ai fatti principali di causa:
• Il convenuto ha l’onere di contestare i fatti costitutivi posti
dall’attore a fondamento della sua pretesa
• Fatto costitutivo è in senso giuridico: elemento costitutivo
della fattispecie giuridica su cui si fonda la pretesa
dell’attore: non mero fatto o accadimento storico
Esempio: Cass. civ. Sez. III 21 maggio 2008 n. 13079:
Qualità di affittuario coltivatore diretto richiede due fatti
costitutivi del diritto:
-coltivazione fondo col lavoro proprio o famiglia
- Forza lavoro almeno 1/3 occorrente per la normale
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necessità di coltivazione
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PROVA DIRETTA E PROVA CONTRARIA
• LA NOZIONE DI CD. FATTO PRINCIPALE
• LA NOZIONE DI CD. FATTO SECONDARIO: NON SPOSTA
L’ONERE DI PROVA
• L’ATTENUAZIONE DELLA BARRIERA PRECLUSIVA
DELL’ONERE DI ALLEGAZIONE E DI CONTESTAZIONE
PER I CD. FATTI SECONDARI
• LA MEMORIA EX ART. 183 SESTO CO. N. 3 C.P.C.:
POSSIBILI CONTENUTI E POSSIBILI PROVE DEDUCIBILI
PRECLUSIONI ALL’UDIENZA DI TRATTAZIONE
Attore è tenuto a pena di decadenza a:
1) Proporre domande riconvenzionali o eccezioni che
sono conseguenza delle domande riconvenzionali o
eccezioni sollevate dal convenuto nella comparsa di
risposta
La differenza tra reconventio reconventionis e
inammissibile domanda nuova
- La reconventio non poteva essere svolta ab initio in
cumulo semplice con la domanda originaria
- La reconventio «scatta» ogni qual volta il convenuto
aggredisce in modo tranchant il titolo su cui si fonda la
domanda principale
- ESEMPI: azione di arricchimento; azione di ripetizione
per nullità contratto
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PRECLUSIONI ALL’UDIENZA DI TRATTAZIONE
Attore è tenuto a pena di decadenza a:
1) Proporre domande riconvenzionali o eccezioni che
sono conseguenza delle domande riconvenzionali o
eccezioni sollevate dal convenuto nella comparsa di
risposta
La «contro-eccezione»
ESEMPI
• Eccezione di decadenza denuncia dei vizi
• Eccezione di interruzione della prescrizione (qui però
Cass. Sez. Un .2005 la considera rilevabile d’ufficio: no
preclusione)
• Eccezione di interruzione della usucapione
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PRECLUSIONI ALL’UDIENZA DI TRATTAZIONE
- Attore è tenuto a pena di decadenza:
2) A richiedere di essere autorizzato a chiamare in causa
un terzo ex art. 269 c.p.c. se esigenza conseguente alle
difese del convenuto
Potere sollecitato dalle difese del convenuto: CASISTICA
Chiamata del cd. vero legittimato passivo
Chiamata del cd. terzo pretendente
Chiamata del coobbligato solidale da parte dell’attore
(dubbio)
Nota: Fa eccezione il caso di eccezione rilevabile d’ufficio e
sollevata all’udienza: qui ammesso slittamento eventuali
domande nella memoria n. 1 (anche senza rimessione in
termini); idem nel caso di intervento del terzo all’udienza
183 c.p.c
30/01/2015
Docente: Raffaella Muroni
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
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