La domanda giudiziale come figura centrale del processo civile nella quotidianità pratica della professione – Parte II Relatore: Avv. Prof. Raffaella Muroni Docente di diritto processuale civile Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Moderatore: Avv. Massimo Palazzi Busto Arsizio, 28 gennaio 2015 30/01/2015 [email protected] LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE QUALE FIGURA CENTRALE DEL PROCESSO CIVILE Tale figura rileva per definire: L’OGGETTO DEL GIUDIZIO ed il rapporto con altri giudizi LA COMPETENZA E LA GIURISDIZIONE (ART. 10 c.p.c.) LA PORTATA DEL GIUDICATO ED I RELATIVI LIMITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI I POTERI EMENDATIVI DELLE PARTI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO (ANCHE IN APPELLO) La buona padronanza di questa figura consente all’Avvocato di impostare correttamente l’azione, di vagliare eventuali iniziative giudiziali parallele e di svolgere le opportune «correzioni di tiro» in pendenza di causa 30/01/2015 [email protected] LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE QUALE FIGURA CENTRALE DEL PROCESSO CIVILE I Giudici sono abituati a ragionare dalla prospettiva della domanda giudiziale, specie alla luce della sempre più radicata teoria della cd. INDIVIDUAZIONE a scapito della teoria della c.d. SOSTANZIAZIONE NON RILEVA IL CD. EPISODIO DELLA VITA NELLA SUA FATTUALITA’ STORICA NARRATO AL GIUDICE BENSI’ LA FATTISPECIE GIURIDICA CHE L’EPISODIO DELLA VITA INTEGRA 30/01/2015 [email protected] LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE QUALE FIGURA CENTRALE DEL PROCESSO CIVILE Notevole compressione del cd. principio JURA NOVIT CURIA in ragione del PRINCIPIO DELLA DOMANDA (Da mihi factum, dabo tibi jus cede il passo al principio cd. dispositivo) E’ la parte (ovvero l’avvocato quale parte cd. tecnica) a dare veste giuridica all’episodio della vita LA GENERICA PRETESA DEL CLIENTE DEVE ESSERE «VESTITA» DAL TECNICO tramite l’esatta individuazione del diritto soggettivo da far valere in giudizio 30/01/2015 [email protected] La figura della domanda giudiziale LA CORRETTA FORMULAZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE, ALL’EVENIENZA ANCHE IN CUMULO SUBORDINATO O ALTERNATIVO (SE AMMISSIBILE) CON ALTRE POSSIBILI DOMANDE CONSENTE AL GIUDICE DI ELARGIRE COMUNQUE TUTELA SENZA COMMETTERE VIZIO DI ULTRA O EXTRAPETIZIONE E’ una figura tecnica, che va conosciuta e studiata e la cui compiuta formulazione richiede l’analisi giuridica dell’episodio della vita L’AVVOCATO DEDUCE FATTI GIURIDICI E FATTISPECIE SOSTANZIALI La figura della domanda giudiziale CON LA DOMANDA GIUDIZIALE L’ATTORE (colui che agisce in giudizio esercitando il potere di azione) DEDUCE IN GIUDIZIO: UN DIRITTO SOGGETTIVO (il diritto soggettivo al pagamento del corrispettivo della compravendita) UNO STATUS (es. Tizio che assume di essere figlio di Caio, svolge domanda di riconoscimento della paternità verso Caio) UN RAPPORTO GIURIDICO CD. COMPLESSO (es. azione di risoluzione, annullamento o nullità del contratto) Perché la domanda DEFINISCE l’oggetto del giudizio e del giudicato? -Art. 2909 c.c. «l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato, a ogni effetto, tra le parti, i loro eredi o aventi causa» -Art. 2907 c.c. «Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda di parte» -GIUDICATO CIVILE = accertamento incontrovertibile dell’esistenza/inesistenza del diritto soggettivo fatto valere in giudizio con la domanda giudiziale - OGNI DOMANDA DEDUCE UN DIRITTO SOGGETTIVO - OGNI DOMANDA INDIVIDUA UNA CAUSA - OGNI DOMANDA INDIVIDUA UNA DECISIONE - TOT CAPITA TOT SENTENTIAE 30/01/2015 [email protected] L’oggetto del giudizio e del giudicato L’efficacia di accertamento propria del giudicato civile cade esclusivamente sul diritto soggettivo dedotto con la domanda giudiziale IL GIUDICATO NON CADE MAI SULLE QUESTIONI DI FATTO E DI DIRITTO [che il giudice risolve INCIDENTER TANTUM al fine di stabilire se la domanda giudiziale sia fondata] La risoluzione delle predette questioni costituisce la MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA L’oggetto del giudizio e del giudicato civile Deve essere chiara la differenza tra: DOMANDA deduce DIRITTO SOGGETTIVO/STATUS/RAPPORTO GIURIDICO CD. FONDAMENTALE QUESTIONE sono le singole QUESTIONI DI FATTO E DI DIRITTO che si pongono al giudice SOLO LE DOMANDE INDIVIDUANO L’OGGETTO DEL GIUDIZIO E DEL GIUDICATO. LE QUESTIONI SONO SEMPRE RISOLTE INCIDENTER TANTUM 30/01/2015 30/01/2015 www.metisformazione.it 9 9 LA STRUTTURA DELLA SENTENZA riflette tale distinzione NELLA MOTIVAZIONE vengono risolte tutte le QUESTIONI (DI FATTO E DI DIRITTO) NEL DISPOSITIVO vengono decise tutte le DOMANDE cumulate dall’attore ed in via riconvenzionale dal convenuto e anche verso il terzo chiamato o tra convenuti (cd. domanda incidente) I giudici reinterpretano spesso le conclusioni delle parti poiché distinguono tra vere e proprie domande e mere questioni, queste ultime risolte solo in motivazione 30/01/2015 30/01/2015 www.metisformazione.it 10 10 Il metodo per redigere correttamente le domande giudiziali CONOSCERE BENE LA FIGURA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE La teoria dei cd. ELEMENTI INDIVIDUATORI DELLA DOMANDA GIUDIZIALE LA RILEVANZA PRATICA DEI CD. ELEMENTI INDIVIDUATORI DELLA DOMANDA GIUDIZIALE IL DIRITTO SOGGETTIVO UNA VOLTA «CALATO» NEL PROCESSO, PER ESSERE INDIVIDUATO RICHIEDE TRE ELEMENTI: I SOGGETTI (DAL LATO ATTIVO E DAL LATO PASSIVO) CAUSA PETENDI o TITOLO PETITUM L’oggetto del giudizio è definito dalla domanda giudiziale che a sua volta «contiene» nel senso che con essa si deduce in giudizio un diritto soggettivo/uno status/un rapporto giuridico complesso GLI ELEMENTI INDIVIDUATORI SOGGETTI: Colui che propone la domanda affermando di essere titolare del diritto sostanziale (nel caso di rappresentanza la parte è il rappresentato) ATTORE - Colui nei cui confronti viene fatto valere il diritto sostanziale dedotto in giudizio CONVENUTO PETITUM: il provvedimento richiesto dal giudice (sentenza di accertamento, condanna o costitutiva) CAUSA PETENDI: il titolo su cui si fonda il diritto sostanziale dedotto in giudizio (contratto, illecito extracontrattuale, ex lege, usucapione, etc.) Numero: 11949 Gli elementi individuatorii della domanda giudiziale: POICHE’ LA DOMANDA GIUDIZIALE (E QUINDI IL DIRITTO SOGGETTIVO CON ESSA DEDOTTO) VIENE INDIVIDUATA DAI CD. TRIA (SOGGETTI, PETITUM, CAUSA PETENDI) LA DIVERSITA’ ANCHE SOLO DI UNO DI QUESTI ELEMENTI INDIVIDUA UNA DIVERSA DOMANDA GIUDIZIALE LA DOMANDA DELL’ATTORE I SOGGETTI - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - I VIZI DI RAPPRESENTANZA PROCESSUALE: L’ART. 182 C.P.C. E LA SUA INTERPRETAZIONE “ALLARGATA” DA PARTE DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE DEL 2010 (C S.U.19 aprile 2010 n. 9217) - DIFFERENZA CON LA RAPPRESENTANZA CD. TECNICA - I VIZI DELLA PROCURA ALLE LITI: IL NOVELLATO ART. 182 C.P.C. (DOPO LE DUE COEVE SENTENZE SEZ. UN. CASSAZIONE DEL 2005) LA DOMANDA DELL’ATTORE I SOGGETTI - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - LA DIFFERENZA CON LA CD. SOSTITUZIONE PROCESSUALE (ART. 81 C.P.C.) IL SOSTITUTO E’ UN LEGITTIMATO STRAORDINARIO A FAR VALERE UN DIRITTO ALTRUI IN NOME PROPRIO IL CASO PARADIGMATICO DELL’AZIONE SURROGATORIA LA DOMANDA DELL’ATTORE CAUSA PETENDI LE DOMANDE AUTO ED ETERODETERMINATE 1. AUTODETERMINATE: deducono diritti reali o assoluti che non si individuano in base alla fattispecie acquisitiva e può esserne titolare nello stesso istante un solo soggetto (es. diritto di proprietà: sempre uguale a se stesso a prescindere da modalità di acquisto) 2. ETERODETERMINATE: deducono diritti relativi che si individuano sulla base del titolo acquisitivo (es. pagamento di 100 per mutuo, locazione, vendita; n. volte quanti sono i titoli in capo allo stesso soggetto) LE DOMANDE AUTO ED ETERODETERMINATE QUESITO PENDONO DUE GIUDIZI TRA TIZIO E CAIO INNANZI A GIUDICI DIVERSI (TORINO E MILANO) AVENTI PER OGGETTO PROPRIETA’ BENE X, NEL PRIMO PER USUCAPIONE, NEL SECONDO X DONAZIONE; C’E’ LITISPENDENZA? LE DOMANDE AUTO ED ETERODETERMINATE RISPOSTA POSITIVA: DOMANDE IDENTICHE Analisi delle due domande S1 (tizio attore)= S1 (Tizio attore) S2 (Caio convenuto)=S2 (Caio convenuto) Petitum=Petitum (accertamento proprietà bene x) Causa petendi diversa (donazione/usucapione) Ma non rileva ai fini dell’individuazione della domanda autodeterminata LE DOMANDE AUTO ED ETERODETERMINATE Nelle domande autodeterminate la causa petendi non rileva ai fini dell’individuazione della domanda giudiziale (interpretazione restrittiva dell’art. 164 c.p.c. sulla nullità della citazione per vizio di editio actionis) Ma rileva ai fini della trattazione. VA SENZ’ALTRO DEDOTTA ENTRO LA MEMORIA N. 1 IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLA DOMANDA E POI PROVATA LA RILEVANZA PRATICA DELLA DISTINZIONE auto/etero IL POTERE EMENDATIVO DELLE PARTI LITISPENDENZA L’AMPIEZZA DELL’EFFETTO DI NE BIS IN IDEM ED IL CD. PRINCIPIO DEL GIUDICATO CHE COPRE IL DEDOTTO ED IL DEDUCIBILE TECNICHE DI DIFESA “EMENDATIVA” Cassazione civile sez. II 30 settembre 2013 n. 22316 Il giudicato formatosi sull'inesistenza di una servitù di passaggio preclude la riproposizione, in un successivo processo, della domanda di costituzione convenzionale della medesima servitù in base ad un accordo stipulato in epoca antecedente alla instaurazione del primo giudizio, atteso che, in considerazione della natura autodeterminata di una siffatta pretesa, la cui causa petendi si individua nello stesso diritto azionato, e tenuto altresì conto che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile quanto ai fatti verificatisi anteriormente ad esso, in quel giudizio si sarebbero dovuti invocare i titoli di acquisto in virtù dei quali il menzionato diritto sarebbe venuto ad esistenza. 30/01/2015 [email protected] LA RILEVANZA PRATICA DELLA DISTINZIONE auto/etero NELLE DOMANDE AUTODETERMINATE: AMPIO POTERE/ONERE EMENDATIVO (ENTRO LA N. 1) AMPIO EFFETTO DI LITISPENDENZA AMPIO EFFETTO DI NE BIS IN IDEM ED IL CD. PRINCIPIO DEL GIUDICATO CHE COPRE IL DEDOTTO ED IL DEDUCIBILE LA RILEVANZA pratica della distinzione d. auto/etero Memoria n. 1: Differenza tra inammissibile mutatio libelli ed ammissibile emendatio libelli • Si possono ancora dedurre fatti costitutivi nuovi che non modificano il diritto dedotto in giudizio (solo domande cd.autodeterminate: vendita – usucapione). Mai per diritti di credito: sono sempre eterodeterminati e rileva qui la causa petendi indicata in origine • Si possono qualificare giuridicamente ma in modo diverso i fatti costitutivi già dedotti ma non introdurne di nuovi (difficile passaggio da responsabilità contrattuale a arricchimento senza giusta causa) 30/01/2015 24 LA DOMANDA DELL’ATTORE IL CUMULO DI DOMANDE: SEMPLICE CONDIZIONALE ALTERNATIVO E’ il diritto sostanziale a determinare i rapporti tra domande - ESEMPI - Tecniche di redazione delle CONCLUSIONI LA DOMANDA DELL’ATTORE IL CUMULO DI DOMANDE: ESEMPI In tema di appalto, le domande di risoluzione del contratto e di eliminazione dei vizi non sono incompatibili, sicché è ammissibile la modifica della seconda nella prima nel corso del processo, nonché il cumulo di entrambe proposte contestualmente in un unico giudizio, non ostandovi il disposto dell'art. 1453, secondo comma, cod. civ., che impedisce di chiedere l'adempimento dopo che sia stata domandata la risoluzione del contratto con il solo limite della sussistenza di un interesse attuale all'adempimento del contraente che ha richiesto anche la risoluzione, e, dunque, con un rapporto di subordinazione della prima rispetto alla seconda. (Cass. 19.9.2014 sez. II n. 19825) LA DOMANDA DELL’ATTORE IL CUMULO DI DOMANDE SOGGETTIVAMENTE ALTERNATIVE: DUE DOMANDE/DUE CAUSE: ATTENZIONE IN APPELLO Cass. sez. lav. 23.12.2011 n. 28711: Nel caso di domanda proposta alternativamente nei confronti di due diversi convenuti, che venga accolta nei confronti di uno solo di questi ultimi e rigettata nei confronti dell'altro, l'appello del soccombente non basta a devolvere al giudice dell'impugnazione anche la cognizione circa la pretesa dell'attore nei confronti del convenuto alternativo, posto che l'unicità del rapporto sostanziale, con titolare passivo incerto, non toglie che due e distinte siano le formali pretese, caratterizzate — pur nell'unità del petitum — dalla diversità dei soggetti convenuti (personae) e, in parte, dei fatti e degli argomenti di sostegno (causae petendi); in relazione alla suddetta pretesa LA DOMANDA DELL’ATTORE IL CUMULO DI DOMANDE soggette a riti diversi: la disciplina dell’art. 40 c.p.c. LA CONNESSIONE TRA DOMANDE Meramente soggettiva (ART. 104 C.P.C.) Totalmente o parzialmente per causa petendi (ART. 103 C.P.C.) Identità di petitum (compatibile o incompatibile) (ART. 103 C.P.C.) Per cd. PREGIUDIZIALITA’-DIPENDENZA La cd. connessione IMPROPRIA: solo identità di questioni ma elementi individuatori diversi (ESEMPI) LA DOMANDA DELL’ATTORE IL CUMULO DI DOMANDE soggette a riti diversi: la disciplina dell’art. 40 c.p.c. RITO SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON CUMULO DI DOMANDE DI SEPARAZIONE, DI ACCERTAMENTO DELL’ADDEBITO, DI RISARCIMENTO DEI DANNI (Cass. 8.9.2014 sez. I n. 18870) L'art. 40 cod. proc. civ. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 C.P.C.) stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito del lavoro LA DOMANDA DELL’ATTORE IL CUMULO DI DOMANDE soggette a riti diversi: la disciplina dell’art. 40 c.p.c. RITO SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON CUMULO DI DOMANDE DI SEPARAZIONE, DI ACCERTAMENTO DELL’ADDEBITO, DI RISARCIMENTO DEI DANNI L'art. 40 cod. proc. civ. esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 cod. proc. civ., e soggette a riti diversi (v. Cass., sentt. n. 20638 del 2004). Nella specie, la connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale con addebito è riconducibile alla previsione dell'art. 33 cod. proc. civ. trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte". LA DOMANDA DELL’ATTORE IL CUMULO SOPRAVVENUTO DI DOMANDE PER EFFETTO DELLA CHIAMATA IN GARANZIA: ART. 32 C.P.C. «La domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo. ATTENZIONE: PRESUPPONE UN RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITA’-DIPENDENZA SOSTANZIALE TRA I DUE RAPPORTI GIURIDICI DEDOTTI IN GIUDIZIO Non si applica alle cd. CHIAMATE IN GARANZIA IMPROPRIE MERA IDENTITA’ DI QUESTIONI DI FATTO (E FORSE DI DIRITTO) LA DOMANDA DELL’ATTORE IL CUMULO SOPRAVVENUTO DI DOMANDE PER EFFETTO DELLA CHIAMATA IN GARANZIA: ART. 32 C.P.C. App. Roma 23/02/2009: L’ipotesi della chiamata in causa del terzo avvenuta a titolo di garanzia impropria si ravvisa sia quando. A) la responsabilità del convenuto chiamante e quella del chiamato traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche diverse ed è esclusa l'esistenza di ogni legame tra il preteso creditore ed il garante; B) quando il convenuto designa un terzo come responsabile di quanto lamentato dall'attore, poiché la domanda proposta nei confronti del terzo si basa su un titolo diverso e indipendente da quello su cui si fonda la domanda principale. La domanda proposta nei confronti del terzo introduce, pertanto, una causa LA DOMANDA DELL’ATTORE IL CUMULO SOPRAVVENUTO DI DOMANDE PER EFFETTO DELLA CHIAMATA IN GARANZIA: ART. 32 C.P.C. Per l’ipotesi della chiamata in garanzia del subappaltatore, cfr. Cass. Sez. II, 22/01/2010, n. 1197 «Nel caso di chiamata in causa per garanzia impropria - che si verifica allorché colui che sia stato convenuto in giudizio dallo attore intende essere rilevato dal garante di quanto sia eventualmente condannato a pagare - l'azione principale e quella di garanzia sono fondate su due titoli diversi, con la conseguenza che le due cause sono distinte e scindibili» LA DOMANDA DELL’ATTORE GLI EFFETTI SOSTANZIALI - INTERRUZIONE ISTANTANEA E PERMANENTE DELLA PRESCRIZIONE (I RISCHI IN CASO DI ESTINZIONE) - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA (IN TUTTI I CASI DI AZIONI COSTITUTIVE SI ASSISTE AD UNA FORMA DI “DECADENZA” MAI DI PRESCRIZIONE)( Esempi: revocatoria; annullamento contratto) - TRASCRIZIONE: ONERE E NON OBBLIGO ATTORE LA DOMANDA DELL’ATTORE GLI EFFETTI PROCESSUALI PENDENZA DELLA LITE AI FINI DI: - LITISPENDENZA - EFFICACIA MISURA CAUTELARE CONSERVATIVA ANTE CAUSAM - RES LITIGIOSA EX ART. 111 C.P.C. Il fallimento lite pendente della controparte nel giudizio di risoluzione contrattuale con cumulo di domande consequenziali • ART. 72 COMMA 5 L.F.: GIUDIZIO DI RISOLUZIONE • «L’azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l’efficacia della trascrizione della domanda; • Se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre domanda di insinuazione al passivo» • SCISSIONE SOPRAVVENUTA DEL CUMULO ORIGINARIO DELLE DOMANDE: TRANSLATIO DI QUELLE CONDANNATORIE IN SEDE FALLIMENTARE 25/02/2010 a PAUSA [email protected] L’ONERE DI ALLEGAZIONE DELL’ATTORE L’ATTORE HA L’ONERE DI ALLEGARE I FATTI GIURIDICI POSTI A FONDAMENTO DELLA PROPRIA PRETESA I CD. FATTI COSTITUTIVI: ELEMENTI DELLA FATTISPECIE GIURIDICA SOSTANZIALE DA CUI SORGE IL DIRITTO DEDOTTO IN GIUDIZIO ESEMPI LA RILEVANZA SISTEMATICA DELL’ART. 2697 C.C. • ART. 2697 C.C.: Rilevanza della distinzione tra Primo comma: Fatti costitutivi (intesi in senso giuridico come elementi della fattispecie del diritto dedotto in giudizio) Secondo comma: Fatti impeditivi, modificativi e estintivi (esterni alla fattispecie costitutiva ma con effetto impediente. Modificativo o estintivo della stessa) ONERI E POTERI DEL CONVENUTO Le difese del convenuto possono tradursi in: - Mere difese: contestazione dei fatti costitutivi dell’attore, anche attraverso (ma non necessariamente) l’allegazione di fatti cd. secondari funzionali a dimostrare la non veridicità dei fatti costitutivi SI MUOVONO NELL’AMBITO DEL PRIMO COMMA DELL’ART. 2697 C.C. - Eccezioni: deduzione e allegazione di nuovi e diversi fatti cd. principali, di natura estintiva (prescrizione), modificativa (accordo sopravvenuto) o impeditiva (nullità contratto) di cui ha diretto onere probatorio SI MUOVONO NELL’AMBITO DEL SECONDO COMMA DELL’ART. 2697 C.C. I FATTI RILEVANTI DI CAUSA Distinzione tradizionale tra • FATTI CD. PRINCIPALI DI CAUSA : ART. 2697 C.C. - FATTI COSTITUTIVI (in senso giuridico) del diritto fatto valere: onere di prova attore - FATTI ESTINTIVI IMPEDITIVI E MODIFICATIV (in senso giuridico)I: oggetto di eccezione del convenuto che ha onere di prova Nota: i fatti principali sono oggetto di prova diretta (per l’attore f.c. e per il convenuto i f.e.i.m.) • FATTI SECONDARI. Sono fatti materiali diversi ed ulteriori che meglio circoscrivono il caso concreto ma non spostano l’onere di prova e, se dedotti dal convenuto, sono infatti oggetto della cd. prova contraria 30/01/2015 41 IL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE L’onere di contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. attiene solo ai fatti principali di causa: • Il convenuto ha l’onere di contestare i fatti costitutivi posti dall’attore a fondamento della sua pretesa • Fatto costitutivo è in senso giuridico: elemento costitutivo della fattispecie giuridica su cui si fonda la pretesa dell’attore: non mero fatto o accadimento storico Esempio: Cass. civ. Sez. III 21 maggio 2008 n. 13079: Qualità di affittuario coltivatore diretto richiede due fatti costitutivi del diritto: -coltivazione fondo col lavoro proprio o famiglia - Forza lavoro almeno 1/3 occorrente per la normale 30/01/2015 necessità di coltivazione 42 PROVA DIRETTA E PROVA CONTRARIA • LA NOZIONE DI CD. FATTO PRINCIPALE • LA NOZIONE DI CD. FATTO SECONDARIO: NON SPOSTA L’ONERE DI PROVA • L’ATTENUAZIONE DELLA BARRIERA PRECLUSIVA DELL’ONERE DI ALLEGAZIONE E DI CONTESTAZIONE PER I CD. FATTI SECONDARI • LA MEMORIA EX ART. 183 SESTO CO. N. 3 C.P.C.: POSSIBILI CONTENUTI E POSSIBILI PROVE DEDUCIBILI PRECLUSIONI ALL’UDIENZA DI TRATTAZIONE Attore è tenuto a pena di decadenza a: 1) Proporre domande riconvenzionali o eccezioni che sono conseguenza delle domande riconvenzionali o eccezioni sollevate dal convenuto nella comparsa di risposta La differenza tra reconventio reconventionis e inammissibile domanda nuova - La reconventio non poteva essere svolta ab initio in cumulo semplice con la domanda originaria - La reconventio «scatta» ogni qual volta il convenuto aggredisce in modo tranchant il titolo su cui si fonda la domanda principale - ESEMPI: azione di arricchimento; azione di ripetizione per nullità contratto 30/01/2015 PRECLUSIONI ALL’UDIENZA DI TRATTAZIONE Attore è tenuto a pena di decadenza a: 1) Proporre domande riconvenzionali o eccezioni che sono conseguenza delle domande riconvenzionali o eccezioni sollevate dal convenuto nella comparsa di risposta La «contro-eccezione» ESEMPI • Eccezione di decadenza denuncia dei vizi • Eccezione di interruzione della prescrizione (qui però Cass. Sez. Un .2005 la considera rilevabile d’ufficio: no preclusione) • Eccezione di interruzione della usucapione 30/01/2015 PRECLUSIONI ALL’UDIENZA DI TRATTAZIONE - Attore è tenuto a pena di decadenza: 2) A richiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo ex art. 269 c.p.c. se esigenza conseguente alle difese del convenuto Potere sollecitato dalle difese del convenuto: CASISTICA Chiamata del cd. vero legittimato passivo Chiamata del cd. terzo pretendente Chiamata del coobbligato solidale da parte dell’attore (dubbio) Nota: Fa eccezione il caso di eccezione rilevabile d’ufficio e sollevata all’udienza: qui ammesso slittamento eventuali domande nella memoria n. 1 (anche senza rimessione in termini); idem nel caso di intervento del terzo all’udienza 183 c.p.c 30/01/2015 Docente: Raffaella Muroni Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 30/01/2015 [email protected]