Anteprima PDF - formula - edk

annuncio pubblicitario
AMMINISTRAZIONE F 88
Stefano Venturi
FORMULARIO
DEI CONTRATTI DI APPALTO
INFORMATICI
Guida alla gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture in modalità elettronica
I edizione
Disponibile anche in versione e-book
91514 Formulario
dei contratti
di appalto informatici.indd 1
frontespizio.indd
1
30/05/14 17:27
15.08
ISBN: 978-88-6368-273-1
Cod. 91514
FORMULARIO DEI CONTRATTI DI APPALTO INFORMATICI
I edizione 2014
© 2014 - MyO s.r.l.
Tutti i diritti riservati
MyO S.r.l.
Società soggetta a direzione e coordinamento del socio unico BI/Holding s.p.a.
Distributore del marchio EDK Editore
Via Santarcangiolese, loc. Torriana, n. 6
47824 Poggio Torriana (RN)
Tel. 0541 311311 - Fax 0541 311344
[email protected]
www.myo.it
Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi
mezzo elettronico, meccanico o altro senza l’autorizzazione scritta dei proprietari dei diritti e dell’editore.
Finito di stampare nel mese di giugno 2014
per conto di MyO s.r.l.
Formulario dei contratti
di appalto informatici.indd 2
91514 frontespizio.indd
2
17:27
30/05/14 15.08
14 15.08
FORMULARIO DEI CONTRATTI DI APPALTO INFORMATICI
indice
INDICE
Introduzione ................................................................................................. pag.
9
PARTE I
IL CONTRATTO DI APPALTO IN MODALITÀ ELETTRONICA
1234-
L’interpretazione dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006........
Autenticazione delle firme mediante scansione delle firme autografe .
La determinazione n. 1/2013 dell’AVCP................................................
Ambito di applicazione dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n.
163/2006................................................................................................
5 - Validità temporale della firma digitale e marca temporale....................
6 - Le copie conformi dei contratti di appalto ............................................
6.1 - Le copie conformi dei contratti di appalto stipulati in modalità
elettronica con forma di scrittura privata....................................
6.2 - Copie conformi all’originale di documenti contrattuali informatici
stipulati in forma pubblica ovvero di scrittura privata autenticata..
7 - La conservazione dei contratti .............................................................
7.1 - La raccolta degli atti ...................................................................
7.2 - Il numero di repertorio del contratto ..........................................
8 - Gli allegati al contratto di appalto ........................................................
8.1 - Il nuovo articolo in tema di allegati al contratto previsto nel
regolamento di esecuzione di attuazione del D.Lgs. 12 aprile
2006 n. 163, recante Codice dei contratti pubblici ..................
8.2 - Il capitolato speciale e l’elenco prezzi unitari costituiscono allegati obbligati solo per gli appalti di lavori pubblici ................
8.3 - Il DUVRI .......................................................................................
8.4 - La procura ...................................................................................
9 - Registrazione in modalità telematica ...................................................
9.1 - Registrazione telematica di documento contrattuale elettronico: il bollo ....................................................................................
9.2 - Procedura di registrazione telematica del contratto .................
9.3 - Imposta di bollo sulle scritture private semplici stipulate attraverso il mercato elettronico della stazione appaltante (MEPA)
10 - Note pratiche sugli atti notarili informatici ..........................................
10.1 - Attestazione di validità di firma digitale ....................................
10.2 - Attestazione di conformità del documento all’ordinamento ...
10.3 - Schemi di atti pubblici ..............................................................
10.3.1 - Atto pubblico sottoscritto con firma digitale..............
»
»
»
11
13
15
»
»
»
19
20
22
»
22
»
»
»
»
»
24
28
28
30
31
»
31
»
»
»
»
32
32
32
33
»
»
34
35
»
»
»
»
»
»
37
38
38
38
39
39
3
91514 Formulario dei contratti di appalto informatici.indd 3
30/05/14 17:27
indice
FORMULARIO DEI CONTRATTI DI APPALTO INFORMATICI
10.3.2 - Atto pubblico sottoscritto con firma autografa e
scansione dell’atto pubblico sottoscritto ................... pag.
10.3.3 - Atto pubblico sottoscritto con firma autografa acquisita digitalmente mediante firma grafometrica...........
»
10.4 - Formule per la sottoscrizione autenticata di scritture private ..
»
10.4.1 - Autenticazione di sottoscrizione di firma digitale.......
»
10.4.2 - Autenticazione di sottoscrizione di firma autografa
mediante scansione dell’atto negoziale .....................
»
10.4.3 - Autenticazione di sottoscrizione di firma autografa acquisita digitalmente mediante firma grafometrica ...................................................................
»
39
41
42
42
43
44
PARTE II
FORMULARIO
Note alla lettura delle formule negoziali sugli appalti di forniture e servizi .
»
45
»
48
»
55
»
62
»
70
»
78
»
85
»
92
»
100
CONTRATTI DI APPALTO DI SERVIZI
Appalto di servizi in forma di scrittura privata
1
2
3
4
5
6
7
8
Schema di contratto di appalto di servizi ad esecuzione continuata o
periodica in forma di scrittura privata semplice....................................
Schema generale di contratto di appalto di servizi ad esecuzione continuata o periodica con clausola arbitrale in forma di scrittura privata
semplice.................................................................................................
Schema generale di contratto di appalto di servizi ad esecuzione continuata o periodica con clausola arbitrale e norma sul sub-appalto in
forma di scrittura privata semplice .......................................................
Schema generale di contratto di appalto di servizi ad esecuzione continuata o periodica con clausola arbitrale, norma sul sub-appalto e
DUVRI in forma di scrittura privata semplice ........................................
Schema generale di contratto di appalto di servizi ad esecuzione
istantanea in forma di scrittura privata semplice ..................................
Schema generale di contratto di appalto di servizi ad esecuzione istantanea con clausola arbitrale in forma di scrittura privata
semplice................................................................................................
Schema generale di contratto di appalto di servizi ad esecuzione
istantanea con clausola arbitrale e norma regolatrice del sub-appalto
in forma di scrittura privata semplice....................................................
Schema generale di contratto di appalto di servizi ad esecuzione
istantanea con clausola arbitrale, norma regolatrice del sub-appalto e
DUVRI in forma di scrittura privata semplice ........................................
4
91514 Formulario dei contratti di appalto informatici.indd 4
30/05/14 17:27
FORMULARIO DEI CONTRATTI DI APPALTO INFORMATICI
indice
Appalto di servizi in forma di scrittura privata autenticata
9 Schema di contratto di appalto di servizi ad esecuzione continuata o
periodica in forma di scrittura privata autenticata.................................
10 Schema generale di contratto di appalto di servizi ad esecuzione continuata o periodica con clausola arbitrale in forma di scrittura privata
autenticata..............................................................................................
11 Schema generale di contratto di appalto di servizi ad esecuzione continuata o periodica con clausola arbitrale e norma sul sub-appalto in
forma di scrittura privata autenticata.....................................................
12 Schema generale di contratto di appalto di servizi ad esecuzione continuata o periodica con clausola arbitrale, norma sul sub-appalto e
DUVRI in forma di scrittura privata autenticata.....................................
13 Schema generale di contratto di appalto di servizi ad esecuzione
istantanea in forma di scrittura privata autenticata ...............................
14 Schema generale di contratto di appalto di servizi ad esecuzione istantanea con clausola arbitrale in forma di scrittura privata autenticata .....
15 Schema generale di contratto di appalto di servizi ad esecuzione
istantanea con clausola arbitrale e norma regolatrice del sub-appalto
in forma di scrittura privata autenticata ................................................
16 Schema generale di contratto di appalto di servizi ad esecuzione
istantanea con clausola arbitrale, norma regolatrice del su appalto e
DUVRI in forma di scrittura privata autenticata ....................................
pag. 108
»
116
»
125
»
133
»
142
»
149
»
157
»
165
»
173
»
181
»
189
»
197
»
205
»
212
»
220
»
228
Appalto di servizi in forma pubblica
17 Schema di contratto di appalto di servizi ad esecuzione continuata o
periodica in forma di atto pubblico .......................................................
18 Schema generale di contratto di appalto di servizi ad esecuzione continuata o periodica con clausola arbitrale in forma di atto pubblico ....
19 Schema generale di contratto di appalto di servizi ad esecuzione continuata o periodica con clausola arbitrale e norma sul sub-appalto in
forma di atto pubblico ..........................................................................
20 Schema generale di contratto di appalto di servizi ad esecuzione continuata o periodica con clausola arbitrale, norma sul sub-appalto e
DUVRI in forma di atto pubblico ...........................................................
21 Schema generale di contratto di appalto di servizi ad esecuzione
istantanea in forma di atto pubblico .....................................................
22 Schema generale di contratto di appalto di servizi ad esecuzione
istantanea con clausola arbitrale in forma di atto pubblico ..................
23 Schema generale di contratto di appalto di servizi ad esecuzione
istantanea con clausola arbitrale e norma regolatrice del sub-appalto
in forma di atto pubblico .......................................................................
24 Schema generale di contratto di appalto di servizi ad esecuzione
istantanea con clausola arbitrale, norma regolatrice del su appalto e
DUVRI in forma di atto pubblico ...........................................................
5
91514 Formulario dei contratti di appalto informatici.indd 5
30/05/14 17:27
indice
FORMULARIO DEI CONTRATTI DI APPALTO INFORMATICI
CONTRATTI DI APPALTO DI FORNITURE
Appalto di forniture in forma di scrittura privata
25 Schema generale di contratto di appalto di forniture in forma di scrittura privata semplice .............................................................................
26 Schema generale di contratto di appalto di forniture con clausola di
arbitrato in forma di scrittura privata semplice .....................................
27 Schema generale di contratto di appalto di forniture con clausola di
arbitrato e con sub-appalto in forma di scrittura privata semplice ......
28 Schema generale di contratto di appalto di forniture con sub-appalto,
clausola arbitrale e DUVRI in forma di scrittura privata semplice ........
pag. 236
»
242
»
249
»
256
Appalto di forniture in forma di scrittura privata autenticata
29 Schema generale di contratto di appalto di forniture in forma di scrittura privata autenticata ..........................................................................
30 Schema generale di contratto di appalto di forniture con clausola di
arbitrato in forma di scrittura privata autenticata ..................................
31 Schema generale di contratto di appalto di forniture con clausola di
arbitrato e con sub-appalto in forma di scrittura privata autenticata ...
32 Schema generale di contratto di appalto di forniture con sub-appalto,
clausola arbitrale e DUVRI in forma di scrittura privata autenticata .....
»
263
»
270
»
277
»
285
»
293
»
300
»
307
»
314
37 Schema di contratto di appalto di lavori in forma di scrittura privata
semplice ................................................................................................. »
321
Appalto di forniture in forma di atto pubblico
33 Schema generale di contratto di appalto di forniture in forma di atto
pubblico .................................................................................................
34 Schema generale di contratto di appalto di forniture con clausola di
arbitrato in forma di atto pubblico .........................................................
35 Schema generale di contratto di appalto di forniture con clausola di
arbitrato e con sub-appalto in forma di atto pubblico ..........................
36 Schema generale di contratto di appalto di forniture con sub-appalto,
clausola arbitrale e DUVRI in forma di atto pubblico ............................
CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI PUBBLICI
Appalto di lavori in forma di scrittura privata
6
91514 Formulario dei contratti di appalto informatici.indd 6
30/05/14 17:27
FORMULARIO DEI CONTRATTI DI APPALTO INFORMATICI
indice
Appalto di lavori in forma di scrittura privata autenticata
38 Schema di contratto di appalto di lavori in forma di scrittura privata
autenticata ............................................................................................. pag. 329
Appalto di lavori in forma pubblica
39 Schema di contratto di appalto di lavori in forma di atto pubblico ...... »
337
CONTRATTI DI APPALTO DI FORNITURE E SERVIZI
MEDIANTE SCAMBIO DI LETTERE COMMERCIALI
Appalto di forniture
40 Schema generale di contratto di appalto di forniture mediante scambio di lettere commerciali ...................................................................... »
345
Appalto di servizi
41 Schema generale di contratto di appalto di servizi ad esecuzione
istantanea mediante scambio di lettere commerciali ........................... »
42 Schema generale di contratto di appalto di servizi ad esecuzione continuata o periodica mediante scambio di lettere commerciali .............. »
353
Indice analitico ............................................................................................. »
357
349
7
91514 Formulario dei contratti di appalto informatici.indd 7
30/05/14 17:27
FORMULARIO DEI CONTRATTI DI APPALTO INFORMATICI
Introduzione
Introduzione
Si è reso necessario l’intervento del legislatore per mettere la parola fine alla
questione interpretativa dell’art. 11, ultimo comma, del D.Lgs. n. 163/2006: con
il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 è stato ufficialmente confermato che il contratto
di appalto stipulato da un soggetto tenuto all’applicazione del Codice dei contratti ed un operatore economico dovrà transitare dalla modalità elettronica, a
pena di nullità.
Per il vero, la norma, a parere dello scrivente, andava in questa direzione già nella
sua prima declinazione, senza alcuna necessità di nuovi interventi legislativi, che
appaiono appunto sovrabbondanti, ma a quanto pare necessari per sgombrare il
campo da qualsiasi dubbio.
Ciò assodato, ora la partita si è spostata sull’interpretazione della modalità informatica del contratto che, come si avrà modo di vedere, conta almeno tre distinte
impostazioni, puntualmente analizzate nella prima parte di questo volume, in cui si
propone, per ciascuna di esse, una corrispondente formula negoziale.
La seconda parte dell’opera è dedicata alle formule dei contratti di appalto, avendo cura di inserire, a seconda delle esigenze di specie, le clausole corrispondenti in ossequio non solo alla legislazione vigente, ma, altresì, ai principi emersi
nell’ambito della giurisprudenza della Corte di Cassazione, tra cui quelli della causa concreta del contratto, della buona fede contrattuale e, non da ultimo, quello
dell’abuso del diritto.
Non appare superfluo rammentare che un contratto più è condiviso nel contenuto e
più il contenuto è chiaro, meno potranno essere le controversie legate alle prestazioni da eseguire da parte dell’operatore economico.
Il contratto rappresenta, inoltre, lo strumento di raccordo tra gli elaborati di gara
che, al fine di rendere il medesimo efficace e risolutivo, devono necessariamente
essere completi, chiari e comprensibili.
L’esecuzione del contratto non è meno importante della scelta del contraente poiché, se nella prima fase la Pubblica Amministrazione si premura di scegliere la migliore offerta, nella seconda parte ha l’onere di portare a compimento l’oggetto
dell’affidamento. Ebbene, non può sfuggire che la realizzazione dell’obiettivo finale
deve essere scandita da una regolamentazione in termini negoziali ben distinti, puntuali, legali e condivisi negli spazi di autonomia attributi dall’ordinamento.
Un aspetto che personalmente si ritiene rilevante è dato, infine, dalla sintesi, poiché più uno strumento contrattuale è sintetico e non sovrabbondante, più tende a
rispecchiare quel canone di semplificazione a cui ogni azione giuridica dovrebbe
tendere. Indubbiamente, la sintesi dello strumento contrattuale deve però poggiare su una documentazione (capitolati, progetti, ecc.) che sia il più possibile chiara
ed esaustiva.
Nella speranza di aver precostituito un bagaglio di linee guida e di schemi completo
9
91514 Formulario dei contratti di appalto informatici.indd 9
30/05/14 17:27
introduzione
FORMULARIO DEI CONTRATTI DI APPALTO INFORMATICI
e di concreta utilità, si desidera concludere sottolineando che, sempre nell’ottica di
voler offrire agli addetti ai lavori un testo dal taglio prettamente operativo, nella prima parte del volume, un paragrafo è appositamente dedicato alla tematica dell’imposta di bollo, con particolare attenzione agli allegati.
Stefano Venturi
10
91514 Formulario dei contratti di appalto informatici.indd 10
30/05/14 17:27
FORMULARIO DEI CONTRATTI DI APPALTO INFORMATICI
IL CONTRATTO DI APPALTO IN MODALITÀ ELETTRONICA
PARTE I
IL CONTRATTO DI APPALTO IN MODALITÀ ELETTRONICA
1 - L’interpretazione dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006
Come ormai noto, l’art. 6 del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012 dispone
che, a far data dal 1 gennaio 2013, il comma 13 dell’art. 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006
n. 163 sia sostituito con il seguente:
“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.”
La norma, che non brilla certo per chiarezza, è stata oggetto di molte interpretazioni, ed attualmente si possono rintracciare ben tre orientamenti interpretativi:
1) un primo orientamento ritiene che i contratti di appalto, a prescindere dalla forma
(scrittura privata, scrittura privata autenticata, atto pubblico) debbano transitare
dalla modalità elettronica, ossia essere concepiti ab origine come documento
elettronico con conseguente sottoscrizione mediante firma digitale;
2) un secondo orientamento distingue a seconda della forma, in quanto si ritiene
che i contratti di appalto in forma di scrittura privata semplice possano continuare ad essere stipulati in modalità cartacea, mentre i contratti stipulanti in forma
di scrittura privata autenticata od atto pubblico vadano stipulati in modalità elettronica (AVCP, determinazione n. 1/2013);
3) un terzo orientamento ritiene, invero, che non esista nemmeno per gli atti pubblici un obbligo cogente di transitare dalla modalità elettronica, potendo la Pubblica Amministrazione continuare a stipulare in modalità cartacea anche gli atti
pubblici (Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n.
97/2013 e n. 121/2013).
Rispetto alle tre suddette impostazioni, si ritiene di aderire alla prima, per una pluralità di motivazioni che si andranno ad esporre nel dettaglio.
A) L’interpretazione letterale. L’art. 12 delle preleggi al codice civile ci rammenta
che “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto
palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla
intenzione del legislatore.”
L’interpretazione letterale della norma, sulla base della considerazione che giuridicamente non esiste il concetto di forma elettronica del contratto, suggerisce di
strutturare la medesima secondo questa sequenza grammaticale:
Il contratto è stipulato, a pena di nullità,
•con atto pubblico notarile informatico,
11
91514 Formulario dei contratti di appalto informatici.indd 11
30/05/14 17:27
IL CONTRATTO DI APPALTO IN MODALITÀ ELETTRONICA
FORMULARIO DEI CONTRATTI DI APPALTO INFORMATICI
•ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante,
- in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice
- o mediante scrittura privata.
B) La modalità elettronica e la forma negoziale. Sul punto occorre sottolineare
a viva forza che la modalità elettronica di stipula del contratto non costituisce una
nuova forma negoziale, ma costituisce, più propriamente, un strumento innovativo
attraverso cui viene a formarsi il vincolo giuridico che, una volta costituto, lo stesso
legislatore si è preoccupato di allocare nel novero delle forme negoziali già esistenti.
L’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 dispone testualmente che “il documento
informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato
nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, che garantiscano
l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile.” Il legislatore, quindi, a riprova
di quanto sopra evidenziato, sottolinea che il contratto elettronico equivale ad una
scrittura privata rinforzata in quanto, a differenza di quella classica, l’utilizzo del
dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
La norma invero, sulla base di quanto evidenziato, dispone che il contratto venga stipulato in modalità elettronica, ma poi distingue tra la forma pubblica e quella privata.
C) La riscrittura della disposizione. Il legislatore ha riscritto completamente la norma, e se lo scopo fosse stato esclusivamente quello di inserire la sanzione della nullità
circoscrivendo l’obbligo della modalità elettronica al solo contratto notarile informatico, la novella sarebbe priva di rilievo sostanziale, in quanto la sanzione della nullità
che colpisce il contratto stipulato in una forma diversa da quella indicata dalla norma
ha un senso solo se la norma perimetra una determinata modalità di stipulazione,
giacché costituisce ormai ius receptum che il mancato utilizzo della forma scritta nei
contratti della Pubblica Amministrazione comporta la nullità virtuale del contratto1.
Non da ultimo, il legislatore avrebbe potuto, tenendo inalterato il testo previgente,
semplicemente aggiungere la sanzione della nullità e chiarire che l’atto notarile deve
essere informatico, mentre invece ha consapevolmente riscritto integralmente la
norma, concependo una nuova disposizione che innova nella sostanza.
D) Collocazione sistematica della norma. La disposizione deve, inoltre, essere
collocata nel più ampio quadro di riforme che il legislatore ha apportato e che manifestano una chiara propensione all’utilizzo del documento informatico in luogo di
quello cartaceo (c.d. ex lege analogico). Vedasi l’art. 7 del D.L. n. 52/2012, che ha
introdotto l’obbligo dell’utilizzo del mercato elettronico per gli acquisiti sotto soglia
Tra le tante si ricorda questa recente pronuncia della Cassazione, Sez. III Civile, sentenza 28 settembre 2010, n. 20340, che ribadisce che la Pubblica Amministrazione non può stipulare contratti se non
in forma scritta, ad substantiam, il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell’atto, rilevabile
anche d’ufficio.
1
12
91514 Formulario dei contratti di appalto informatici.indd 12
30/05/14 17:27
FORMULARIO DEI CONTRATTI DI APPALTO INFORMATICI
IL CONTRATTO DI APPALTO IN MODALITÀ ELETTRONICA
comunitaria, ove è necessario l’uso della firma digitale; vedasi la modifica apportata
all’art. 15 della L. n. 241/1990, in cui si prevede che, a far data dal 1° gennaio 2013,
gli accordi di cui al comma 1 (c.d. accordi orizzontali tra Pubbliche Amministrazioni)
siano sottoscritti con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82, quindi con firma elettronica avanzata (art. 1, comma 1, lett. q-bis, D.Lgs. n.
82/2005), ovvero con altra firma elettronica qualificata (art. 1, comma 1, lett. r, D.Lgs. n. 82/2005), pena la nullità degli stessi.
In quest’ottica, pertanto, non ci si può esimere dall’interpretare la norma quale mera
attuazione della più ampia finalità ad essa sottesa. Dirimente, peraltro, è la collocazione dell’inciso “secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante”, che
viene inserito anteponendolo alla forma pubblica e mediante scrittura privata.
E) Omogeneità di gestione. Sarebbe, invero, quantomeno discutibile una riforma
che abbraccia gli appalti pubblici nella quale una parte dei contratti venga stipulata
in modalità cartacea ed un’altra in modalità elettronica; se, infatti, lo scopo della
digitalizzazione è quello di eliminare la carta, valorizzando gli strumenti informatici,
appare in controtendenza l’aver informatizzato l’atto pubblico, che in percentuale rappresenta una forma negoziale statisticamente minimale rispetto alla scrittura
privata.
F) La sanzione della nullità. Posto che la sanzione per l’eventuale utilizzo di una
forma non consentita è la nullità, appare più prudente, in attesa di una interpretazione autentica del legislatore, ovvero in attesa di una pronuncia del giudice ordinario, un’interpretazione prudenziale nella scelta della forma, rectius della modalità
più opportuna. Se dubbi non vi sono sulla circostanza che la modalità elettronica
costituisca quella in cui possano confluire tutte le altre, laddove il dubbio residua
eventualmente sulla possibilità di utilizzare ancora la modalità cartacea, appare evidente che, mentre l’utilizzo della modalità cartacea può essere oggetto di censura,
la modalità elettronica costituisce oggi verosimilmente la modalità di stipula su cui
nessuno può avanzare censure di nullità.
Tutte queste considerazioni costituiscono elementi che conducono ad una soluzione
interpretativa in cui si vede il contratto di appalto transitare, a pena di nullità, dalla
modalità elettronica, sia che questo venga stipulato all’esterno (con notaio) ovvero
all’interno (ufficiale rogante per l’atto pubblico o dirigente per la scrittura privata).
Ne consegue che il contratto di appalto, a decorrere dal 1 gennaio 2013, deve essere stipulato, a pena di nullità:
• con atto pubblico notarile informatico;
• in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice;
• in modalità elettronica mediante scrittura privata.
2 - Autenticazione delle firme mediante scansione delle firme autografe
Secondo alcuni è possibile acquisire le firme autografe e poi scansionare il documento contrattuale su cui sono apposte, aggiungendo infine la firma digitale del
13
91514 Formulario dei contratti di appalto informatici.indd 13
30/05/14 17:27
IL CONTRATTO DI APPALTO IN MODALITÀ ELETTRONICA
FORMULARIO DEI CONTRATTI DI APPALTO INFORMATICI
segretario generale. Lo scrivente non condivide questa modalità operativa (“se non
per venircene fuori”) in quanto, anche se la medesima “sembra ammessa” dal Codice dell’amministrazione digitale (art. 25), non è possibile dimenticare che il contratto
e l’autenticazione delle firme sono due atti distinti e distanti.
L’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 dispone che “l’autenticazione della firma elettronica,
anche mediante l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell’attestazione, da parte del
pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo
accertamento della sua identità personale, della validità dell’eventuale certificato
elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con
l’ordinamento giuridico.”
Dalla lettura della norma si evince chiaramente che è possibile acquisire l’autentica
mediante l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa e non del documento
negoziale. Infatti, rimane impregiudicato il fatto che l’autentica del segretario è un
fatto giuridico distinto dal contratto, il quale, ex lege, deve essere comunque stipulato in modalità elettronica.
Tecnicamente, la scansione dell’atto costituisce una copia per immagine su
supporto informatico di un documento analogico (art. 1, comma 1, lett. i-ter
del CAD).
Per cui, se il contratto, a pena di nullità, deve nascere come documento in modalità
elettronica e le parti devono apporvi la loro manifestazione di volontà, ne consegue,
inevitabilmente, che ad un file si possa apporre solo una sottoscrizione in modalità
elettronica, ossia la firma digitale ovvero una scansione di una firma autografa, ma
il contratto non può che nascere in modalità elettronica.
La teoria di scansionare l’atto cartaceo con le firme autografe non trova conforto
in alcuna norma di legge, in quanto l’art. 52-bis della L. n. 89/1913 afferma testualmente che “le parti, i fidefacenti, l’interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l’atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.” Si comprende con facile intuizione che l’acquisizione digitale è perimetrata
alla sottoscrizione e non all’atto negoziale, che è e rimane elettronico. Questa precisazione comporta, peraltro, una reale difficoltà operativa per gli enti che vogliano
utilizzare questa facoltà prevista dall’art. 52-bis, in quanto dovranno munirsi di un
valido e legale strumento che trasli la firma autografa all’interno dell’atto elettronico
mediante un’apposita apparecchiatura elettronica che ha un notevole costo2. Non
rimane quindi che l’utilizzo della firma digitale ab origine, poiché volendo semplificare attraverso la scansione, si otterrebbe in realtà un risultato più complesso ed
economicamente oneroso.
In sostanza, si dovrebbe introdurre un sistema denominato “firma grafometrica”, che si fonda sulla
disciplina scientifica della biometria. Si tratta di un particolare tipo di firma elettronica avanzata che si
ottiene dal rilevamento dinamico dei dati calligrafici (ritmo, pressione, velocità, movimento e via dicendo)
della firma di un individuo che utilizza una penna elettronica per scrivere su una tavoletta (tablet) biometrica, cioè dotata di particolari sensori.
2
14
91514 Formulario dei contratti di appalto informatici.indd 14
30/05/14 17:27
FORMULARIO DEI CONTRATTI DI APPALTO INFORMATICI
IL CONTRATTO DI APPALTO IN MODALITÀ ELETTRONICA
3 - La determinazione n. 1/2013 dell’AVCP
Con la determinazione n. 1/2013, l’AVCP ritiene che l’applicazione dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. i, nel testo novellato dall’art. 6,
comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella L.
17 dicembre 2012, n. 221, sia circoscritta alla species di contratto pubblico di cui
all’art. 3 del Codice dei contratti, potendosi le scritture private continuare ad essere
stipulate in modalità cartacea. Mentre i contratti pubblici di cui all’art. 3 del medesimo Codice devono essere redatti, a pena di nullità, o mediante atto pubblico notarile informatico ovvero in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica.
In sostanza, per l’AVCP, mentre l’atto pubblico deve transitare dalla modalità elettronica, resta ammissibile la forma cartacea per le scritture private.
L’AVCP giunge a questa conclusione attraverso alcune riflessioni, e precisamente ritiene che “dall’esegesi letterale delle due disposizioni succedutesi nel tempo,
detto obbligo appare circoscritto alla stipulazione in forma pubblica amministrativa,
non essendovi una analoga specificazione con riguardo all’utilizzo della scrittura
privata, nei casi in cui detto utilizzo è consentito. La presenza della congiunzione
avversativa “o”, prima dell’espressione “mediante scrittura privata”, non depone nel
senso di poter ritenere estendibile l’inciso “in modalità elettronica” anche alla stipulazione per scrittura privata. A corroborare tale interpretazione concorre il fatto che
la modalità elettronica debba avvenire “secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante”: detta specificazione sembra logicamente riferita alla sola forma
pubblica amministrativa, per la quale l’intervento dell’Ufficiale rogante della stazione
appaltante lascia presupporre una specifica disciplina di dettaglio, prevista da ciascuna amministrazione, per la stipula dei contratti allo stesso demandata.
Una tale interpretazione sembra, inoltre, coerente anche con il disposto dell’art.
334, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2012, n. 207 (nel seguito, Regolamento), in
materia di servizi e forniture, a tenore del quale «il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in
apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione dei
beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito».
Vale, altresì osservare, che, in caso di scrittura privata, non interviene alcun pubblico ufficiale rogante in grado di accertare la validità dei certificati di firma digitale
o la provenienza dalle parti della sottoscrizione autografa scansionata ed allegata
all’eventuale file del contratto (sul punto, si rinvia a quanto osservato al paragrafo 3).
Pertanto, la modalità elettronica costituisce una modalità attuativa obbligatoria della
forma pubblica amministrativa e non una forma alternativa alla stessa (in questo
senso, cfr. anche disegno di legge A.S. n. 3533 “Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese” Vol. II - Sintesi e schede di lettura, ottobre 2012, n. 97/II, pagg. 85-86). In altri
termini, stante il tenore letterale della disposizione, la “forma elettronica” è l’unica
modalità ammessa per la stesura degli atti in forma pubblica amministrativa, mentre
la forma cartacea resta legittima in caso di scrittura privata.
A parere dello scrivente, proprio le considerazioni annotate dall’AVCP non fanno
altro che avvalorare l’assunto secondo cui in realtà la modalità elettronica è obbligatoria sia per gli atti pubblici che per le scritture private. L’AVCP, infatti, nel ragionamento esposto, si presta ad alcune censure:
15
91514 Formulario dei contratti di appalto informatici.indd 15
30/05/14 17:27
IL CONTRATTO DI APPALTO IN MODALITÀ ELETTRONICA
FORMULARIO DEI CONTRATTI DI APPALTO INFORMATICI
A) Richiamo dell’art. 334, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. L’AVCP
richiama questa disposizione nella parte in cui prevede che “il contratto affidato
mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche
consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone
l’ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla
lettera di invito.”
A ben vedere, dopo l’entrata in vigore dell’art. 7 del D.L. n. 52/2012, i contratti di
cottimo (allocati tra gli affidamenti in economia e quindi, per definizione, tra gli affidamenti sotto soglia comunitaria) devono transitare obbligatoriamente per il tramite del
mercato elettronico di cui all’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. A sua volta,
l’utilizzo del mercato elettronico presuppone che tutti i contraenti, a pena di impossibilità di costituire il vincolo giuridico, devono essere dotati di firma digitale. Ergo, per
sillogismo, laddove il contratto non può che perfezionarsi in via telematica, l’utilizzo
della modalità elettronica è l’unica oggettivamente praticabile, pena la violazione della
norma. È noto a tutti, invero, che nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione senza la firma digitale non si riesce nemmeno ad utilizzare la piattaforma.
Non appare superfluo, poi, sottolineare che l’art. 7 del D.L. n. 52/2012 non solo
rappresenta una disposizione cronologicamente posteriore a quella dell’art. 334 del
D.P.R. n. 207/2010, ma è, altresì, di rango sovraordinato a tale decreto.
Ne consegue, in base ad un elementare principio di diritto, che per l’acquisizione
di beni e servizi l’art. 334 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è stato oggettivamente
superato dall’art. 7 del D.L. n. 52/2012, come convertito in L. n. 94/2012.
Testualmente, l’art. 7 del D.L. n. 52/2012, come convertito in L. n. 94/2012, integrando l’art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, dispone che “fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328.”
Per quanto attiene alla questione, appare evidente che l’aver voluto rintracciare un
elemento a comprova della sussistenza della mera forma cartacea nell’art. 334 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 non risulta appagante, giacché, come oggettivamente dimostrato poc’anzi, l’interpretazione dell’AVCP si basa su di un ragionamento
giuridico censurabile.
B) Sistema incoerente ed antitetico all’idea complessiva del legislatore. L’interpretazione dell’AVCP si pone, inoltre, come in antitesi ad una volontà legislativa che
spinge a viva forza verso la digitalizzazione dell’attività della Pubblica Amministrazione, con la conseguenza che in punto di coerenza e logica non si comprenderebbe perché il legislatore possa aver disposto l’obbligo dell’atto pubblico in modalità
elettronica, mantenendo la scrittura privata in forma cartacea, laddove, peraltro,
attraverso un semplice assunto di economia del diritto, si può facilmente riscontrare
che mentre il numero degli atti pubblici è relativamente esiguo, il numero delle scritture private è di gran lunga maggiore; per cui, si tratterebbe di una modifica che non
comporterebbe alcuna reale e concreta rilevanza dal punto di vista di un eventuale
alleggerimento della carta in luogo della modalità elettronica.
Nulla si dice, poi, della scrittura privata con sottoscrizione autenticata, che rappre16
91514 Formulario dei contratti di appalto informatici.indd 16
30/05/14 17:27
FORMULARIO DEI CONTRATTI DI APPALTO INFORMATICI
IL CONTRATTO DI APPALTO IN MODALITÀ ELETTRONICA
senta ex lege una possibilità prevista non solo dal codice civile, ma altresì dall’art.
97 del TUEL, e che trova una discreta diffusione tra gli Enti Locali.
La scrittura privata autenticata è un atto notarile a tutti gli effetti e come tale dovrebbe, per coerenza, essere attratto dalla modalità elettronica.
Il panorama, allora, diverrebbe ancora più articolato e complesso, perché mentre le
scritture private potrebbero essere stipulate in forma cartacea, le scritture private
con autentica sarebbero stipulate in modalità elettronica. Laddove, invece, l’AVCP
ritenesse che anche le scritture private autenticate possano essere stipulate in forma cartacea, ci si dovrebbe però chiedere sulla base di quale ragionamento, posto
che si tratta in ogni caso a tutti gli effetti di un atto notarile.
C) Scansione delle firme per l’atto pubblico. Si ritiene, infine, non formalmente
corretto l’inciso secondo cui la “modalità elettronica” della forma pubblica amministrativa può essere assolta anche attraverso l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 25, comma 2, del D.Lgs.
7 marzo 2005, n. 82.
Ciò in quanto, espressis verbis, la legge notarile, quando rinvia all’art 25, comma 2,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, chiarisce puntualmente che il rinvio è in funzione
delle scritture private autenticate, e non per l’atto pubblico.
Infatti, l’art. 47-bis della legge notarile, mentre al primo comma dispone per l’atto
pubblico che “all’atto pubblico di cui all’articolo 2700 del codice civile, redatto con
procedure informatiche si applicano le disposizioni della presente legge e quelle
emanate in attuazione della stessa”, nel secondo comma chiarisce, esclusivamente
per l’autenticazione delle scritture private che, “l’autenticazione di cui all’articolo
2703, secondo comma, del codice civile, è regolata, in caso di utilizzo di modalità
informatiche, dall’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”
D) L’uso dei verbi. La stessa AVCP è molto cauta, poiché nell’intero articolato della
determinazione non si utilizza mai il presente indicativo quale sinonimo di certezza
e di vincolatività, ma si utilizzano le seguenti affermazioni: “detto obbligo appare” …
“detta specificazione sembra” … “una tale interpretazione sembra inoltre”.
Si rammenta però che la sanzione prevista per la violazione della forma è la nullità.
La Corte dei conti (Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 97/2013 e n. 121/2013) ha invece sostenuto la seguente interpretazione:
“Ciò posto, al fine di rispondere ai singoli quesiti prospettati dall’amministrazione,
alla luce del dato testuale, la Sezione si ritiene che:
a) la disciplina prevista dall’art. 11 comma 13 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 è
speciale rispetto alla disciplina che regola la forma degli atti contenuta nella legge
di contabilità pubblica.
b) la comminatoria di nullità prevista dalla norma è riferita a tutte le forme ad substantiam di stipulazione previste dalla citata disposizione;
c) in quanto forme scritte peculiari di scrittura privata (scambio di proposta ed accettazione nei contratti inter absentes), in caso di trattativa privata, conservano piena validità le forme di stipulazione, previste dall’art. 17 del R.D. 18 novembre 1923
n. 2440 (la scrittura privata è prevista anche nell’art. 11 comma 13 del D. Lgs. 12
aprile 2006, n.163);
17
91514 Formulario dei contratti di appalto informatici.indd 17
30/05/14 17:27
IL CONTRATTO DI APPALTO IN MODALITÀ ELETTRONICA
FORMULARIO DEI CONTRATTI DI APPALTO INFORMATICI
d) la stipulazione in forma pubblica amministrativa deve avvenire in modalità elettronica solo se essa è prevista quale metodologia esclusiva da specifiche norme di
legge o di regolamento applicabili alla stazione appaltante, essendo ancora validamente stipulabile il contratto in forma pubblica amministrativa su supporto cartaceo;
e) l’adozione del rogito notarile condurrà invece all’utilizzo esclusivo del documento informatico notarile, alla stregua del richiamo selettivo contenuto nella dizione
normativa;”
Ora, a chiarire ogni dubbio è intervenuto il legislatore che, con i commi 6 e 7 dell’art.
6 del D.L. n. 145/2013 ha stabilito che le disposizioni in oggetto si applicano a fare
data dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a
far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata.
La soluzione interpretativa giunge dal comma 7, nel quale si prevede che sono validi
i contratti non stipulati in modalità elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e fino
alle date in cui la stipula in modalità non elettronica diventa obbligatoria ai sensi,
rispettivamente, dei citati artt. 15, comma 2-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241, e 6,
comma 4, del citato D.L. n. 179/2012.
La norma con funzione di sanatoria, nel provvedere a sanare gli atti stipulati in modalità non elettronica medio tempore stipulati, indirettamente ci dice anche che i
contratti andavano stipulati proprio in modalità elettronica.
Sul punto, ogni altra dissertazione appare ridondante.
D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145
Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento
delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché
misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (convertito in
L. n. 9/2014)
(G.U. 23 dicembre 2013, n. 300)
Art. 6 - Misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole
e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale
terrestre, comunicazioni ed editoria
6. All’articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far
data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata.». 7. Sono validi gli accordi di cui all’articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto
1990, n. 241, e di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché i contratti di cui all’articolo
6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non stipulati in modalità elettronica a
far data dal 1° gennaio 2013 e fino alle date in cui la stipula in modalità elettronica
diventa obbligatoria ai sensi, rispettivamente, dei citati articoli 15, comma 2-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 6, comma 4, del citato decreto-legge n. 179
del 2012.
18
91514 Formulario dei contratti di appalto informatici.indd 18
30/05/14 17:27
CONTRATTI DI APPALTO DI SERVIZI
FORMULARIO DEI CONTRATTI DI APPALTO INFORMATICI
CONTRATTI DI APPALTO DI SERVIZI
Appalto di servizi in forma di scrittura privata
1
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI AD ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA SEMPLICE
OGGETTO: Contratto di appalto di servizi (…)
Tra le parti:
- Comune di (…) rappresentato da (…) nato/a a (…), il giorno (…) del mese di
(…) dell’anno (…) che, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 interviene
nel presente atto in qualità di (…) del Comune di (…), con sede in (…), codice
fiscale / partita IVA n. (…), giusto decreto sindacale n. (…) di data (…),
protocollo (…) e quindi titolato a rappresentare il Comune negli atti aventi
rilevanza negoziale, d’ora in poi denominato: STAZIONE APPALTANTE;
-(…) rappresentata/o da (…), nato/a a (…), il giorno (…) del mese di (…)
dell’anno (…) e residente a (…), in via (…), n. civico (…), codice fiscale (…) .,
in qualità di (…) e domiciliato per la carica presso (…), con sede legale in (…),
via (…), partita IVA (…), d’ora in poi denominato: OPERATORE ECONOMICO;
PREMESSO
• che mediante determinazione di aggiudicazione definitiva (…) l’operatore
economico (…) è risultato aggiudicatario dell’appalto avente ad oggetto (…);
• che sono decorsi almeno 35 giorni dalla data di invio dell’ultima delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006;
• che, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 104/2010, non sono pervenuti ad oggi ricorsi giurisdizionali al T.A.R. aventi ad oggetto il presente
affidamento;
• che sono stati esperiti i controlli di rito disciplinati dall’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e che dagli stessi non sono emersi elementi ostativi alla stipula;
Visto l’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006,
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
OGGETTO DELL’APPALTO
La stazione appaltante, per mezzo del suo rappresentante, come sopra
individuato, affida all’operatore economico che, a mezzo del suo rappresentante,
come sopra individuato accetta, l’affidamento in appalto del seguente servizio:
(…).
Ad ogni effetto di legge il presente contratto è identificato dal seguente CIG: (…)
48
91514 Formulario dei contratti di appalto informatici.indd 48
30/05/14 17:27
FORMULARIO DEI CONTRATTI DI APPALTO INFORMATICI
CONTRATTI DI APPALTO DI SERVIZI
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEGLI ONERI DI RESPONSABILITÀ
NELLA GESTIONE DELL’APPALTO
L’operatore economico (in qualità di appaltatore), dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell’organizzazione, gestione e controllo
dell’appalto. L’operatore economico assume inoltre la piena ed assoluta responsabilità dei danni provocati a terzi nell’esecuzione dell’appalto con conseguente
obbligo di qualunque risarcimento che derivi dall’esecuzione del medesimo. L’operatore economico si farà quindi carico di qualsiasi danno che possa derivare
dallo svolgimento dell’appalto in particolare manlevando la stazione appaltante
da qualsivoglia richiesta di risarcimento del danno da parte di soggetti terzi derivante dall’esecuzione del medesimo, questo sia che i danni siano provocati dai
dipendenti o ausiliari, sia che derivino da strumenti o beni che possano rientrare
nella disponibilità giuridica dell’operatore economico.
CAUZIONE DEFINITIVA
L’operatore economico, in esecuzione dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, ha
prestato in data (…) protocollo n. (…) la seguente cauzione definitiva: (…)
DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO
DELL’APPALTO
Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell’esecuzione del contratto e delle
prestazioni dell’operatore economico, le parti di comune accordo, rinviano capitolato speciale quale documento contrattuale materialmente allegato al presente
contratto costituendone per altro parte integrante.
L’operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da
svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare. Dichiara
inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l’esecuzione delle
prestazioni è pienamente remunerativo.
DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è la seguente: (…)
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
I pagamenti, secondo quanto previsto dal combinato disposto dei commi 1, lett.
d) e 6 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012,
sono effettuati entro trenta (30) giorni decorrenti dall’accertamento della conformità della prestazione alle previsioni contrattuali.
Trattandosi di prestazione continuativa, le fatture vengono emesse tendenzialmente con cadenza (…) e hanno ad oggetto il pagamento delle prestazioni già
poste in essere dall’operatore economico; le parti convengono espressamente
invero che ogni fattura venga emessa e comunicata alla stazione appaltante solo
ed esclusivamente dopo l’avvenuta conclusione della prestazione oggetto di pagamento.
L’esecuzione della prestazione dedotta in contratto in attuazione dell’art. 309 del
D.P.R. n. 207/2010 è soggetta ai fini del pagamento, a procedimento di verifica
circa la sua correttezza ed idoneità rispetto il contratto ed al capitolato speciale
di appalto.
La procedura di accertamento di corretta esecuzione, trattandosi di contratto ad
49
91514 Formulario dei contratti di appalto informatici.indd 49
30/05/14 17:27
CONTRATTI DI APPALTO DI SERVIZI
FORMULARIO DEI CONTRATTI DI APPALTO INFORMATICI
esecuzione continuativa ha ad oggetto le prestazioni svolte con la decorrenza
prevista dal seguente articolo e sulla cui base vengono emesse regolari fatture.
La verifica della correttezza della prestazione dedotta in contratto in attuazione dell’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n.
192/2012, deve essere espletata entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione
esecuzione della prestazione. A tal fine l’operatore economico si impegna sulla
base di quanto espressamente stabilito dall’art. 309 del D.P.R. n. 207/2010, ed
anche in base ai principi di collaborazione e buona fede, a dare comunicazione
scritta al direttore dell’esecuzione circa l’avvenuta esecuzione della prestazione
affinché il RUP possa procedere alle verifiche di adeguatezza della medesima.
In dettaglio l’operatore economico dovrà inviare in modalità elettronica e via PEC
al seguente indirizzo: (…) un rapporto chiaro avente ad oggetto quanto segue:
(…)
Decorso del termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra, senza che
siano intervenuti atti espressi da parte del RUP che contestino la corretta esecuzione delle prestazioni, la verifica si intende posta in essere con esisto positivo ed
iniziano a decorrere i termini di 30 giorni di pagamento della fattura.
Per eventuali ritardi nei pagamenti le parti concordano di comune accordo di
applicare gli interessi legali di mora secondo quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs.
n. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.
DICHIARAZIONE DI ADEMPIMENTO E DI TUTELA DELLA SICUREZZA DEI
LAVORATORI
L’operatore economico si impegna formalmente ad applicare tutte le disposizioni
di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
e tutte le normative vigenti in materia, esonerando espressamente la stazione
appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in merito avente ad oggetto la sicurezza e la tutela dei lavoratori dipendenti.
Il presente contratto è privo del DUVRI in quanto la sua esecuzione, come si evince dagli atti di affidamento, non presenta rischi da interferenza.
OBBLIGHI IN TEMA DI APPLICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO
L’operatore economico si impegna formalmente ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati nel servizio costituenti l’oggetto dell’appalto, condizioni normative
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie e dagli accordi integrativi locali.
In caso di inadempienza degli obblighi prescritti nel presente articolo, accertata
dalla stazione appaltante, la medesima comunicherà all’operatore economico e
nel caso all’Ispettorato del Lavoro, l’irregolarità accertata e procederà alla sospensione del pagamento delle fatture presentate e non ancora liquidate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il provvedimento di sospensione decadrà automaticamente nel
momento in cui l’ispettorato del lavoro abbia accertato l’avvenuto ed integrale
adempimento degli obblighi in oggetto.
Per quanto attiene alle detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, le
parti concordano che, salva l’eccezione di dolo, l’operatore economico non possa comunque opporre nessuna eccezione nei confronti della stazione appaltante,
né tanto meno ha titolo per chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni o indennizzi di alcun genere.
50
91514 Formulario dei contratti di appalto informatici.indd 50
30/05/14 17:27
FORMULARIO DEI CONTRATTI DI APPALTO INFORMATICI
CONTRATTI DI APPALTO DI SERVIZI
In attuazione dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/ovvero
della verifica di conformità28, previo rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC).
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietata la cessione del contratto. Le modifiche soggettive del rapporto contrattuale sono ammesse solo ed esclusivamente in attuazione dell’art. 116 del D.Lgs.
n. 163/2006.
IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO AGLI EFFETTI FISCALI
Agli effetti fiscali l’importo contrattuale stimato, così come risultante dalla determina di aggiudicazione definitiva (determinazione del (…) numero (…) di data (…)
), è pari ad euro (…) oltre IVA al (…) % e così in totale pari ad euro (…).
Le parti prendono atto che i costi della sicurezza, come indicato negli atti di affidamento, sono pari a: (…)
REVISIONE PREZZI29
Le parti, trattandosi di contratto ad esecuzione periodica, prendono atto che il
medesimo è soggetto a revisione periodica dei prezzi secondo quanto stabilito
dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006.
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE
Le parti danno atto che le varianti al presente contratto sono disciplinate dall’art.
311 del D.P.R. n. 207/2010. Le parti precisano altresì che la stazione appaltante ha facoltà di chiedere unilateralmente all’operatore economico variazioni in
aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del
prezzo complessivo previsto dal contratto e che l’operatore economico, senza
riserva alcuna, è disposto ed in grado di eseguirle, previa sottoscrizione di un
atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto
e senza che la variazione dia diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
L’operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010,
dichiara espressamente che, laddove le variazioni dovessero superare il quinto
del prezzo complessivo previsto dal presente contratto, lo stesso è disponibile
ed in grado di eseguirle sino (…) del prezzo complessivo, previa stipula di un
contratto aggiuntivo al contratto principale agli stessi patti, prezzi e condizioni
del contratto originario senza che la variazioni diano diritto ad alcuna indennità
ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
MANDATI DI PAGAMENTO
I mandati di pagamento riferiti al servizio di cui al presente contratto, saranno
Del certificato di collaudo o della verifica di conformità in ragione del tipo di appalto di cui trattasi.
Solo nel caso in cui si tratti di contratto ad esecuzione periodica o continuativa. Mentre nel caso di
esecuzione istantanea la norma non trova applicazione.
28
29
51
91514 Formulario dei contratti di appalto informatici.indd 51
30/05/14 17:27
CONTRATTI DI APPALTO DI SERVIZI
FORMULARIO DEI CONTRATTI DI APPALTO INFORMATICI
intestati all’operatore economico (…) - codice CIG (…) - il quale richiede che i
pagamenti avvengano tramite bonifico bancario e appoggiati presso (…), a ciò
venendo autorizzata la stazione appaltante, la quale pertanto resta esonerata da
ogni responsabilità.
DICHIARAZIONE PIENA CONOSCENZA DELL’OGGETTO DEL SERVIZIO E
DI CONGRUITÀ DELL’OFFERTA
L’operatore economico dichiara espressamente che tutti i documenti del contratto allegati al presente atto o richiamati dal medesimo, sono pienamente sufficienti ed idonei ad individuare compiutamente ed in modo chiaro l’oggetto e le
modalità di realizzazione del servizio da realizzare ed a consentirne quindi l’esatta esecuzione; contestualmente dichiara e ribadisce la congruità della propria
offerta per garantire l’esecuzione di un servizio pienamente corrispondente al
capitolato ed al presente contratto.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione di dati
personali” la stazione appaltante informa che i dati personali forniti dall’operatore
economico saranno raccolti e conservati presso (…)
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione),
svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e
riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata
nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione di dati personali”.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’operatore economico gode dei diritti
di cui al Titolo II (artt. 7-8-9-10) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione di dati personali” tra i quali figura il diritto di accesso ai dati,
che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei,
incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti della stazione appaltante, titolare del trattamento.
DICHIARAZIONI FINALI DI LEGGE DELL’OPERATORE ECONOMICO
L’operatore economico, consapevole delle conseguenze penali in tema di false
dichiarazioni provvede a fornire:
DICHIARAZIONE DI CUI ALLA L. N. 136/2010 RUBRICATA “PIANO STRAORDINARIO CONTRO LE MAFIE, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA
DI NORMATIVA ANTIMAFIA”: L’operatore economico in attuazione degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 dichiara di assumere tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.
DICHIARAZIONE DI CUI AL D.P.R. N. 62/2013: L’operatore economico dichiara
e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si estendono
anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal
proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuale comportamenti elu-
52
91514 Formulario dei contratti di appalto informatici.indd 52
30/05/14 17:27
FORMULARIO DEI CONTRATTI DI APPALTO INFORMATICI
2
CONTRATTI DI APPALTO DI SERVIZI
SCHEMA GENERALE DI CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI AD ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA CON CLAUSOLA ARBITRALE IN
FORMA DI SCRITTURA PRIVATA SEMPLICE
OGGETTO: Contratto di appalto di servizi (…)
Tra le parti:
- Comune di (…) rappresentato da (…) nato/a a (…), il giorno (…) del mese di
(…) dell’anno (…) che, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 interviene
nel presente atto in qualità di (…) del Comune di (…), con sede in (…), codice
fiscale / partita IVA n. (…), giusto decreto sindacale n. (…) di data (…), protocollo (…) e quindi titolato a rappresentare il Comune negli atti aventi rilevanza
negoziale, d’ora in poi denominato: STAZIONE APPALTANTE;
- (…) rappresentata/o da (…), nato/a a (…), il giorno (…) del mese di (…) dell’anno (…) e residente a (…), in via (…), n. civico (…), codice fiscale (…) ., in qualità
di (…) e domiciliato per la carica presso (…), con sede legale in (…), via (…),
partita IVA (…), d’ora in poi denominato: OPERATORE ECONOMICO;
PREMESSO
• che mediante determinazione di aggiudicazione definitiva (…) l’operatore
economico (…) è risultato aggiudicatario dell’appalto avente ad oggetto (…);
• che sono decorsi almeno 35 giorni dalla data di invio dell’ultima delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006;
• che, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 104/2010, non sono pervenuti ad oggi ricorsi giurisdizionali al T.A.R. aventi ad oggetto il presente
affidamento;
• che sono stati esperiti i controlli di rito disciplinati dall’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e che dagli stessi non sono emersi elementi ostativi alla stipula;
Visto l’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006,
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
OGGETTO DELL’APPALTO
La stazione appaltante, per mezzo del suo rappresentante, come sopra individuato, affida all’operatore economico che, a mezzo del suo rappresentante, come
sopra individuato accetta, l’affidamento in appalto del seguente servizio: (…).
Ad ogni effetto di legge il presente contratto è identificato dal seguente CIG: (…)
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEGLI ONERI DI RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DELL’APPALTO
L’operatore economico (in qualità di appaltatore), dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell’organizzazione, gestione e controllo
dell’appalto. L’operatore economico assume inoltre la piena ed assoluta responsabilità dei danni provocati a terzi nell’esecuzione dell’appalto con conseguente
obbligo di qualunque risarcimento che derivi dall’esecuzione del medesimo. L’operatore economico si farà quindi carico di qualsiasi danno che possa derivare
dallo svolgimento dell’appalto in particolare manlevando la stazione appaltante
55
91514 Formulario dei contratti di appalto informatici.indd 55
30/05/14 17:27
CONTRATTI DI APPALTO DI SERVIZI
FORMULARIO DEI CONTRATTI DI APPALTO INFORMATICI
da qualsivoglia richiesta di risarcimento del danno da parte di soggetti terzi derivante dall’esecuzione del medesimo, questo sia che i danni siano provocati dai
dipendenti o ausiliari, sia che derivino da strumenti o beni che possano rientrare
nella disponibilità giuridica dell’operatore economico.
CAUZIONE DEFINITIVA
L’operatore economico, in esecuzione dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, ha
prestato in data (…) protocollo n. (…) la seguente cauzione definitiva: (…)
DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO
DELL’APPALTO
Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell’esecuzione del contratto e delle
prestazioni dell’operatore economico, le parti di comune accordo, rinviano capitolato speciale quale documento contrattuale materialmente allegato al presente
contratto costituendone per altro parte integrante.
L’operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da
svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare. Dichiara
inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l’esecuzione delle
prestazioni è pienamente remunerativo.
DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è la seguente: (…)
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
I pagamenti, secondo quanto previsto dal combinato disposto dei commi 1, lett.
d) e 6 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012,
sono effettuati entro trenta (30) giorni decorrenti dall’accertamento della conformità della prestazione alle previsioni contrattuali.
Trattandosi di prestazione continuativa, le fatture vengono emesse tendenzialmente
con cadenza (…) e hanno ad oggetto il pagamento delle prestazioni già poste in essere dall’operatore economico; le parti convengono espressamente invero che ogni
fattura venga emessa e comunicata alla stazione appaltante solo ed esclusivamente
dopo l’avvenuta conclusione della prestazione oggetto di pagamento.
L’esecuzione della prestazione dedotta in contratto in attuazione dell’art. 309 del
D.P.R. n. 207/2010 è soggetta ai fini del pagamento, a procedimento di verifica
circa la sua correttezza ed idoneità rispetto il contratto ed al capitolato speciale
di appalto.
La procedura di accertamento di corretta esecuzione, trattandosi di contratto
ad esecuzione continuativa ha ad oggetto le prestazioni svolte con la decorrenza prevista dal seguente articolo e sulla cui base vengono emesse regolari
fatture.
La verifica della correttezza della prestazione dedotta in contratto in attuazione dell’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs.
n. 192/2012, deve essere espletata entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione esecuzione della prestazione. A tal fine l’operatore economico si impegna sulla base di quanto espressamente stabilito dall’art. 309 del D.P.R. n.
207/2010, ed anche in base ai principi di collaborazione e buona fede, a dare
comunicazione scritta al direttore dell’esecuzione circa l’avvenuta esecuzione
56
91514 Formulario dei contratti di appalto informatici.indd 56
30/05/14 17:27
FORMULARIO DEI CONTRATTI DI APPALTO INFORMATICI
CONTRATTI DI APPALTO DI SERVIZI
della prestazione affinché il RUP possa procedere alle verifiche di adeguatezza
della medesima.
In dettaglio l’operatore economico dovrà inviare in modalità elettronica e via PEC
al seguente indirizzo: (…) un rapporto chiaro avente ad oggetto quanto segue: (…)
Decorso del termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra, senza che
siano intervenuti atti espressi da parte del RUP che contestino la corretta esecuzione delle prestazioni, la verifica si intende posta in essere con esisto positivo ed
iniziano a decorrere i termini di 30 giorni di pagamento della fattura.
Per eventuali ritardi nei pagamenti le parti concordano di comune accordo di
applicare gli interessi legali di mora secondo quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs.
n. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.
DICHIARAZIONE DI ADEMPIMENTO E DI TUTELA DELLA SICUREZZA DEI
LAVORATORI
L’operatore economico si impegna formalmente ad applicare tutte le disposizioni
di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
e tutte le normative vigenti in materia, esonerando espressamente la stazione
appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in merito avente ad oggetto la sicurezza e la tutela dei lavoratori dipendenti.
Il presente contratto è privo del DUVRI in quanto la sua esecuzione, come si evince dagli atti di affidamento, non presenta rischi da interferenza.
OBBLIGHI IN TEMA DI APPLICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO
L’operatore economico si impegna formalmente ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati nel servizio costituenti l’oggetto dell’appalto, condizioni normative
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie e dagli accordi integrativi locali.
In caso di inadempienza degli obblighi prescritti nel presente articolo, accertata
dalla stazione appaltante, la medesima comunicherà all’operatore economico e
nel caso all’Ispettorato del Lavoro, l’irregolarità accertata e procederà alla sospensione del pagamento delle fatture presentate e non ancora liquidate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il provvedimento di sospensione decadrà automaticamente nel
momento in cui l’ispettorato del lavoro abbia accertato l’avvenuto ed integrale
adempimento degli obblighi in oggetto.
Per quanto attiene alle detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, le
parti concordano che, salva l’eccezione di dolo, l’operatore economico non possa comunque opporre nessuna eccezione nei confronti della stazione appaltante,
né tanto meno ha titolo per chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni o indennizzi di alcun genere.
In attuazione dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/ovvero
della verifica di conformità30, previo rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC).
30
Del certificato di collaudo o della verifica di conformità in ragione del tipo di appalto di cui trattasi.
57
91514 Formulario dei contratti di appalto informatici.indd 57
30/05/14 17:27
CONTRATTI DI APPALTO DI SERVIZI
FORMULARIO DEI CONTRATTI DI APPALTO INFORMATICI
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietata la cessione del contratto. Le modifiche soggettive del rapporto contrattuale sono ammesse solo ed esclusivamente in attuazione dell’art. 116 del D.Lgs.
n. 163/2006.
IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO AGLI EFFETTI FISCALI
Agli effetti fiscali l’importo contrattuale stimato, così come risultante dalla determina di aggiudicazione definitiva (determinazione del (…) numero (…) di data
(…)), è pari ad euro (…) oltre IVA al (…) % e così in totale pari ad euro (…).
Le parti prendono atto che i costi della sicurezza, come indicato negli atti di affidamento, sono pari a : (…)
REVISIONE PREZZI31
Le parti, trattandosi di contratto ad esecuzione periodica, prendono atto che il
medesimo è soggetto a revisione periodica dei prezzi secondo quanto stabilito
dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006.
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE
Le parti danno atto che le varianti al presente contratto sono disciplinate dall’art.
311 del D.P.R. n. 207/2010. Le parti precisano altresì che la stazione appaltante ha facoltà di chiedere unilateralmente all’operatore economico variazioni in
aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del
prezzo complessivo previsto dal contratto e che l’operatore economico, senza
riserva alcuna, è disposto ed in grado di eseguirle, previa sottoscrizione di un
atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto
e senza che la variazione dia diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
L’operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010,
dichiara espressamente che, laddove le variazioni dovessero superare il quinto
del prezzo complessivo previsto dal presente contratto, lo stesso è disponibile
ed in grado di eseguirle sino (…) del prezzo complessivo, previa stipula di un
contratto aggiuntivo al contratto principale agli stessi patti, prezzi e condizioni
del contratto originario senza che la variazioni diano diritto ad alcuna indennità
ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
MANDATI DI PAGAMENTO
I mandati di pagamento riferiti al servizio di cui al presente contratto, saranno
intestati all’operatore economico (…) - codice CIG (…) - il quale richiede che i
pagamenti avvengano tramite bonifico bancario e appoggiati presso (…), a ciò
venendo autorizzata la stazione appaltante, la quale pertanto resta esonerata da
ogni responsabilità.
DICHIARAZIONE PIENA CONOSCENZA DELL’OGGETTO DEL SERVIZIO E
DI CONGRUITÀ DELL’OFFERTA
L’operatore economico dichiara espressamente che tutti i documenti del con-
Solo nel caso in cui si tratti di contratto ad esecuzione periodica o continuativa. Mentre nel caso di
esecuzione istantanea la norma non trova applicazione.
31
58
91514 Formulario dei contratti di appalto informatici.indd 58
30/05/14 17:27
FORMULARIO DEI CONTRATTI DI APPALTO INFORMATICI
CONTRATTI DI APPALTO DI SERVIZI
tratto allegati al presente atto o richiamati dal medesimo, sono pienamente sufficienti ed idonei ad individuare compiutamente ed in modo chiaro l’oggetto e le
modalità di realizzazione del servizio da realizzare ed a consentirne quindi l’esatta esecuzione; contestualmente dichiara e ribadisce la congruità della propria
offerta per garantire l’esecuzione di un servizio pienamente corrispondente al
capitolato ed al presente contratto.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione di dati
personali” la stazione appaltante informa che i dati personali forniti dall’operatore
economico saranno raccolti e conservati presso (…)
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione),
svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e
riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata
nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione di dati personali”.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’operatore economico gode dei diritti
di cui al Titolo II (artt. 7-8-9-10) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione di dati personali” tra i quali figura il diritto di accesso ai dati,
che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei,
incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti della stazione appaltante, titolare del trattamento.
DICHIARAZIONI FINALI DI LEGGE DELL’OPERATORE ECONOMICO
L’operatore economico, consapevole delle conseguenze penali in tema di false
dichiarazioni provvede a fornire:
DICHIARAZIONE DI CUI ALLA L. N. 136/2010 RUBRICATA “PIANO STRAORDINARIO CONTRO LE MAFIE, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA
DI NORMATIVA ANTIMAFIA”: L’operatore economico in attuazione degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 dichiara di assumere tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.
DICHIARAZIONE DI CUI AL D.P.R. N. 62/2013: L’operatore economico dichiara
e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si estendono
anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal
proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuale comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013,
n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.
DICHIARAZIONE DI CUI AL COMMA 16-TER DELL’ART. 53 DEL D.LGS. N.
165/2001: Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n.
165/2001 dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra
situazione che possa rientrare nell’ambito di applicazione del comma citato; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere e che viene per altro allegata al
presente atto negoziale. La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e
59
91514 Formulario dei contratti di appalto informatici.indd 59
30/05/14 17:27
Scarica