Il contenuto del diri-o internazionale: l’immunità dalla giurisdizione degli Sta7 stranieri e delle organizzazioni internazionali L’immunità degli Sta7 stranieri •  Ra#o: par in parem non habet iudicium –  Dire-a derivazione del principio di eguaglianza sovrana degli Sta7 –  Garan7sce le buone relazioni tra gli Sta7 •  Evoluzione storica –  La regola tradizionale dell’immunità assoluta •  Uno Stato non può essere so-oposto alla giurisdizione di un altro Stato se non col suo consenso –  Dall’immunità assoluta all’immunità rela7va •  Crescente partecipazione dello Stato ad aBvità imprenditoriali •  L’elaborazione, da parte della giurisprudenza (in par7colare italiana), della dis7nzione tra aB iure imperii e iure ges#onis –  Il tendenziale allargamento delle eccezioni all’immunità •  Le controversie in materia di responsabilità extra-­‐contra-uale •  Le controversie in materia di lavoro •  Le controversie riguardan7 le gravi violazioni dei diriB umani –  La Convenzione di New York del 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Sta7 e dei loro beni La Convenzione di New York del 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Sta7 e dei loro beni •  Non ancora in vigore –  21 Sta7 parte (necessarie 30 ra7fiche) –  Ra7ficata dall’Italia nel 2013 •  Stabilisce come regola generale l’immunità ed introduce una serie de-agliata di eccezioni •  U7lizzo in via giurisprudenziale –  In materia di rappor7 di lavoro •  Corte europea dei diriB dell’uomo (da ul7mo Naku c. Lituania, 2016) •  Corte di Cassazione (SS.UU., Lasaracina c. Emira# Arabi Uni#, 2014) La dis7nzione tra aB iure imperii e iure ges#onis •  AB iure ges#onis –  Pos7 in essere dallo Stato in qualità di sogge-o privato •  Ad es. s7pula di un contra-o di compravendita –  Immunità NON riconosciuta •  AB iure imperii –  Pos7 in essere dallo Stato a-raverso l’esercizio di poteri pubblicis7ci (o di imperio) •  Ad es. addestramento militare –  Immunità riconosciuta La dis7nzione tra aB iure imperii e iure ges#onis •  Problemi nell’applicazione della dis7nzione La qualificazione di un a-o come iure imperii o iure ges#onis si fonda sulla natura dell’a-o? O sullo scopo perseguito? Esempio: Acquisto di un immobile da un privato per stabilirvi un is7tuto di cultura La soluzione della Convenzione di New York del 2004 «Per determinare se un contra-o o una transazione sia una ‘transazione commerciale’ […] occorre tener conto in primo luogo della natura del contra-o o della transazione, ma bisogna prendere in considerazione anche il suo obieBvo se le par7 al contra-o o alla transazione l’hanno convenuto o se, nella prassi dello Stato del foro, tale obieBvo è per7nente per determinare la natura non commerciale del contra-o o della transazione» •  Natura dell’a-o come criterio prioritario •  Scopo rilevante solo se così convenuto (o se esso è rilevante secondo la prassi del foro) La dis7nzione tra aB iure imperii e iure ges#onis •  Problemi nell’applicazione della dis7nzione In caso di controversia riguardante il mancato pagamento di un 7tolo obbligazionario occorre considerare il contra-o iniziale (che è senz’altro iure ges#onis) o il provvedimento unilaterale di ristru-urazione del debito (iure imperii)? Giurisprudenza divisa sul caso argen7no •  Cassazione francese e Corte suprema USA –  Immunità negata (NML Capital, 2013; NML Capital, 2014) •  Cor7 italiane –  Immunità riconosciuta (Borri, 2005) Le controversie in materia di lavoro •  Difficile applicazione della dis7nzione tra aB iure imperii e iure ges#onis –  Il rapporto di lavoro si fonda, di norma, su un a-o di natura priva7s7ca (contra-o di lavoro) –  In base a tale contra-o, tu-avia, il datore di lavoro ha può esercitare poteri autorita7vi di 7po organizza7vo o disciplinare, incluso quello di licenziare il lavoratore –  E’ possibile che il lavoratore svolga funzioni aBnen7 all’esercizio di funzioni sovrane Le controversie in materia di lavoro •  La soluzione offerta dall’art. 11 della Convenzione di New York –  e applicata dai giudici italiani e dalla Corte europea dei diriB dell’uomo 1. Sempre che gli Sta7 interessa7 non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l’immunità giurisdizionale davan7 a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un contra-o di lavoro tra lo Stato e una persona fisica per un lavoro eseguito o da eseguirsi, interamente o in parte, sul territorio dell’altro Stato. 2. Il paragrafo 1 non si applica se: a) l’impiegato è stato assunto per adempiere funzioni par7colari nell’esercizio del potere pubblico; […] c) l’azione ha per ogge-o l’assunzione, la proroga del rapporto di lavoro o la reintegrazione di un lavoratore; d) l’azione ha per ogge-o il licenziamento o la risoluzione del contra-o di un impiegato e se, secondo il parere del capo dello Stato, del capo del governo o del ministro degli affari esteri dello Stato datore di lavoro, tale azione rischia di interferire con gli interessi dello Stato in materia di sicurezza; e) l’impiegato è ci-adino dello Stato datore di lavoro nel momento in cui l’azione è avviata, sempre che non abbia la residenza permanente nello Stato del foro; […] Le controversie in materia di lavoro •  La soluzione offerta dall’art. 11 della Convenzione di New York –  e applicata dai giudici italiani e dalla Corte europea dei diriB dell’uomo In sintesi Di regola, l’immunità non si applica se la prestazione lavora7va dev’essere svolta in tu-o o in parte nello Stato del foro. Eccezioni: 1.  l’impiegato svolge funzioni par7colari legate all’esercizio di poteri sovrani (le-. a) 2.  Il giudice non può mai imporre l’assunzione/proroga/reintegrazione del lavoratore (le-. c), ma può pronunciarsi su eventuali domande risarcitorie se non vi è interferenza con gli interessi dello Stato datore di lavoro (le-. d) 3.  Se l’impiegato è ci-adino dello Stato datore di lavoro, a meno che non abbia la residenza permanente nello Stato del foro (le-. e) La tort excep#on Art. 12 della Convenzione di New York […U]no Stato non può invocare l’immunità giurisdizionale davan7 a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un’azione di riparazione pecuniaria in caso di decesso o di lesione dell’integrità fisica di una persona, o in caso di danno o di perdita di un bene corporeo, dovu7 a un a-o o a un’omissione presumibilmente a-ribuibile allo Stato, se tale a-o o omissione si sono prodoB, interamente o in parte, sul territorio dell’altro Stato e se l’autore dell’a-o o dell’omissione era presente su tale territorio nel momento in cui si è prodo-o l’a-o o l’omissione. Immunità degli Sta7 stranieri da misure esecu7ve •  Applicazione della dis7nzione iure imperii e iure ges#onis –  Esecuzione consen7ta solo su beni NON des7na7 a funzione pubblica E i con# corren# bancari? Si tende a presumere che siano des7na7 a far fronte alle spese per l’esercizio di aBvità sovrane ⇒  immuni •  La soluzione offerta dalla Convenzione di New York –  Esecuzione forzata sui beni dello Stato straniero consen7ta solo con il suo consenso Immunità delle organizzazioni internazionali •  Fondamento consuetudinario o paBzio? –  Consuetudinario •  Prassi italiana •  Applicazione in via analogica del principio par in parem non habet iudicium –  PaBzio •  Di norma i tra-a7 is7tu7vi di organizzazioni internazionali contengono norme su immunità (ad es. art. 105(1) Carta NU) •  Prassi seguita nella gran parte degli altri Sta7 Immunità delle organizzazioni internazionali •  Controversie in materie di lavoro –  Quale tutela per i dipenden7 delle organizzazioni internazionali? –  Immunità va riconosciuta soltanto se l’organizzazione prevede un sistema di gius7zia interno con idonee garanzie di imparzialità e indipendenza (cd. tribunali amministra7vi internazionali) (Corte Edu, Waite e Kennedy c. Germania, 1999)