La Costituzione Repubblicana Origine, struttura e caratteri ORIGINE DELLA COSTITUZIONE La Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1°gennaio 1948, è la legge fondamentale dell’ordinamento giuridico italiano. Essa svolge una duplice funzione, da un lato illustra i principi ispiratori e i fondamentali diritti e doveri dei cittadini, dall’altro descrive l’ordinamento statale. STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE La nostra Costituzione è composta da 139 articoli, suddivisi in due parti: La parte prima ( artt.13-54) intitolata “DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI” enuncia le libertà e i diritti della persona e li raggruppa in quattro titoli: o Rapporti civili o Rapporti etico-sociali o Rapporti economici o Rapporti politici • La parte seconda (artt. 55 al 139) intitolata “ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA” è dedicata alla composizione ed al funzionamento degli organi costituzionali e degli enti pubblici territoriali. La prima parte è preceduta dai PRINCIPI FONDAMENTALI ( artt. 1-12), in cui sono contenuti i principi e i valori a cui si ispira il nostro ordinamento costituzionale. Il testo costituzionale si chiude con le disposizioni transitorie e finali ( 18 articoli), necessarie per permettere il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento e a tutelare la Repubblica e la democrazia. • PRINCIPI FONDAMENTALI ART. 1-12 DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI ART. 13-54 ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ART. 55-139 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 18 ARTICOLI Prof.ssa Maria Rappazzo1 La Costituzione Repubblicana Origine, struttura e caratteri I CARATTERI DELLA COSTITUZIONE La Costituzione italiana presenta i seguenti caratteri fondamentali: • è votata dall’Assemblea Costituente, eletta democraticamente dal popolo; • è scritta, cioè contenuta in un testo scritto facilmente consultabile. • è popolare, in quanto emanata da un organo rappresentativo del popolo; • è rigida, poiché può essere modificata solo attraverso un procedimento di revisione costituzionale; • è democratica, in quanto garantisce al popolo una partecipazione attiva alla vita dello Stato; • è lunga, cioè analitica poiché non si limita ad abbozzare l’assetto costituzionale dello Stato e a fare una elencazione delle libertà civili e politiche, ma delinea un insieme di principi e riconosce una pluralità di diritti ai cittadini; • è compromissoria, in quanto è il frutto del compromesso tra le diverse ideologie politiche elette nell’Assemblea Costituente; • è programmatica, in quanto essa rappresenta un programma che le forze politiche del tempo intesero realizzare per costituire uno Stato nuovo dopo la drammatica esperienza vissuta nel ventennio fascista. Prof.ssa Maria Rappazzo2 La Costituzione Repubblicana Origine, struttura e caratteri I PRINCIPI FONDAMENTALI ( ARTT. 1-12 COST.) Il principio democratico e lavorista Art. 1 L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. L’art. 1 enuncia il principio democratico Il 1° comma definisce la forma di governo repubblicana di tipo democratico e sottolinea il ruolo determinante che coloro che lavorano sono chiamati a svolgere nella vita politica del Paese. La denominazione "Repubblica democratica" indica la forma di governo in cui è riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di esercitare la sovranità popolare in varie forme (principio democratico). Affermare che l’Italia si fonda sul lavoro di tutti i suoi cittadini significa che a fondamento della convivenza civile, vi è il lavoro, considerato come elemento portante della crescita e dello sviluppo sociale (principio lavorista) e come diritto-dovere di ogni italiano. Il 2° comma specifica, infine, che la sovranità popolare deve essere esercitata nel rispetto delle procedure e dei limiti fissati dalla Costituzione. Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. L’art. 2 enuncia il principio personalista, il principio pluralista e il principio della solidarietà. Secondo il principio personalista non bisogna considerare la persona al servizio dello Stato, ma lo Stato al servizio della persona. L’espressione “ la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo…” vuol significare l’ammissione che tali diritti preesistono e sono autonomi rispetto allo Stato. Lo Stato, nel garantire tali diritti, si assume l’impegno di renderli concreti. Dall'articolo 2 emerge che la persona viene tutelata non solo come individuo singolo, ma anche come membro delle formazioni sociali di cui entra a far parte nel corso della vita (famiglia, partiti politici, associazioni culturali, confessioni religiose ecc.)( principio puralista) Prof.ssa Maria Rappazzo3 La Costituzione Repubblicana Origine, struttura e caratteri Dall'articolo 2 discende inoltre il principio di solidarietà. Si tratta di un principio innovatore, in quanto la solidarietà politica, economica e sociale è concepita come un dovere giuridico che ogni cittadino ha verso la collettività e non come libera scelta. Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. L’art. 3 enuncia il principio di uguaglianza. Il primo comma definisce l’uguaglianza formale, cioè l’uguaglianza di fronte alla legge. Nell’affermazione “ Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge” non deve essere ravvisata la volontà di annullare le differenze ( che al contrario devono essere valorizzate) bensì quella di indirizzare il legislatore e gli organi giudicanti verso la parità di trattamento, al fine di evitare le discriminazioni. Per rendere effettiva l’uguaglianza (uguaglianza sostanziale) sancita dal 1° comma occorre, però, che lo Stato si assuma il compito di realizzare le pari opportunità nella società. Il dettato costituzionale affida, infatti, alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto impediscono una reale uguaglianza e limitano la libertà dei singoli. Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. L'articolo 4 proclama il diritto-dovere del cittadino a svolgere un'attività lavorativa . L'espressione "diritto al lavoro" non deve però essere intesa come un vero e proprio diritto soggettivo, da cui deriva l'obbligo per lo Stato di garantire un lavoro a tutti. Il principio che si ricava da tale espressione deve, piuttosto, essere considerato un programma di politica sociale che si prefigge lo scopo di combattere la disoccupazione. Lo Stato ha il dovere di impegnarsi con interventi adeguati per coordinare e potenziare lo sviluppo economico del Paese al fine di realizzare la piena occupazione e rendere quindi effettivo tale diritto. Deve intervenire anche con norme adeguate per assicurare a ognuno pari opportunità di accesso al mercato del lavoro (ad es., norme sul collocamento) e il diritto alla conservazione del posto di lavoro (ad es., discipline sul licenziamento individuale). Prof.ssa Maria Rappazzo4 La Costituzione Repubblicana Origine, struttura e caratteri Nel secondo comma al diritto al lavoro si affianca il dovere di lavorare contribuire allo sviluppo e al benessere collettivo. per Art 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sue legislazione alle esigenze della autonomia e del decentramento. L’art. 5 formula il principio di unità ed indivisibilità, ma anche il principio autonomista. L'articolo 5, dopo aver affermato il carattere unitario dello Stato, configura un nuovo assetto istituzionale fondato: sull’autonomia, che prevede, accanto al riconoscimento degli enti territoriali preesistenti ( Province e Comuni) la creazione di nuovi enti, le Regioni, attribuendo ad essi la possibilità di emanare norme da applicare nei rispettivi territori e di dar vita a una propria ed autonoma organizzazione amministrativa; sul decentramento, secondo cui, per rendere più efficace ed efficiente l’attività statale, molte decisioni da prendere nell’ambito della Pubblica Amministrazione vengono attribuiti ad organi periferici locali dipendenti dai rispettivi Ministeri. Art. 6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. L’art. 6 formula il principio della tutela delle minoranze linguistiche. Questo articolo rappresenta uno dei tanti casi in cui nel testo costituzionale viene ribadito e rafforzato l'impegno a eliminare tutti gli ostacoli che limitano l'uguaglianza dei cittadini. In passato, infatti, le differenze linguistiche erano state occasione di discriminazione, perciò l'articolo 6 ha mirato ad eliminare tali disuguaglianze. Art. 7 Lo Stato e la chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Prof.ssa Maria Rappazzo5 Percorso breve:La Costituzione della Repubblica Origine,Struttura e Caratteristiche_7 Gli articoli 7 e 8 della Costituzione nel loro insieme dettano le norme fondamentali del sistema di rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose. L’art. 7 regola le relazioni con la Chiesa cattolica. Il primo comma sancisce la reciproca indipendenza dello Stato e della Chiesa cattolica: la Chiesa e lo Stato sono indipendenti e sovrani, hanno ordinamenti distinti e perseguono fini propri. Il secondo comma stabilisce che i rapporti con la Chiesa Cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi stipulati nel 1929, per la cui modifica su accordo bilaterale non è richiesta l’adozione di una legge costituzionale. L’art. 8 regola le relazioni con tutte le altre confessioni. Il 1° comma sancisce l’uguale libertà di tutte le confessioni religiose di fronte alla legge. Il 2° comma riconosce a tutte le confessioni religiose il diritto di organizzarsi sulla base di statuti, purché questi ultimi non contrastino con il nostro ordinamento. Il 3° comma, infine, stabilisce che i rapporti tra lo Stato e le confessioni vengano definiti mediante leggi ordinarie, previa intesa con le confessioni stesse. Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della culture e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Lo sviluppo della cultura e della ricerca, la tutela del paesaggio e di tutti quei beni che rappresentano un simbolo e una testimonianza delle nostre radici storiche sono l'essenza dello sviluppo civile della nazione e, proprio per questo, la Costituzione li considera nei principi fondamentali. L’art.9, dunque, impegna lo Stato da una parte ad incentivare la cultura e la ricerca e dall’altra a tutelare il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico italiano. Il termine “paesaggio” in origine aveva un significato prevalentemente estetico, oggi tale termine ha assunto una connotazione più ampia fino a ricomprendere il rapporto uomonatura e le problematiche ambientali. Art. 10 L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. Prof.ssa Maria Rappazzo Percorso breve:La Costituzione della Repubblica Origine,Struttura e Caratteristiche_7 L’art 10 formula il principio internazionalista ed affronta la condizione giuridica dello straniero. Il primo comma prevede l’adesione dello Stato alle consuetudini scritte e ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti per regolare i rapporti tra gli Stati. Nel secondo comma è stabilito il principio in base al quale la condizione giuridica dello straniero è regolata da leggi ordinarie, nel rispetto del diritto e dei trattati internazionali. Il terzo comma riconosce il diritto di asilo in territorio italiano allo straniero che nel proprio Paese non possa godere delle libertà riconosciute dalla Costituzione. L’ultimo comma, infine, stabilisce il divieto di estradizione dello straniero per reati politici. Art. 11 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. L‘art. 11 sancisce il ripudio della guerra ed il principio di coesistenza pacifica. In base a tale articolo, l’Italia è chiamata a risolvere in modo pacifico le eventuali controversie che sorgono con gli altri Stati, mediante la mediazione diplomatica e nel rispetto della libertà degli altri popoli. Il ricorso alla guerra viene dunque respinto e condannato e considerato come estremo rimedio di difesa solo in caso di aggressioni esterne. L’art. 11 stabilisce, inoltre, che l’Italia, a condizione che venga garantita una posizione paritaria rispetto agli altri Stati membri, limita la propria sovranità a favore di un ordinamento volto a garantire la pace e la giustizia tra le nazioni ed inoltre promuove e favorisce le organizzazioni internazionali volte a tutelare la pace. Art. 12 La bandiera delle Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. La bandiera è il simbolo dell’Unità nazionale e dell’indipendenza dello Stato. Prof.ssa Maria Rappazzo