ORIGINE DELLA COSTITUZIONE La Costituzione repubblicana

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La Costituzione Repubblicana
Origine, struttura e caratteri
ORIGINE DELLA COSTITUZIONE
La Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1°gennaio 1948, è la legge
fondamentale dell’ordinamento giuridico italiano. Essa svolge una duplice funzione, da
un lato illustra i principi ispiratori e i fondamentali diritti e doveri dei cittadini,
dall’altro descrive l’ordinamento statale.
STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE
La nostra Costituzione è composta da 139 articoli, suddivisi in due parti:
La parte prima ( artt.13-54) intitolata “DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI” enuncia
le libertà e i diritti della persona e li raggruppa in quattro titoli:
o Rapporti civili
o Rapporti etico-sociali
o Rapporti economici
o Rapporti politici
•
La parte seconda (artt. 55 al 139) intitolata “ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA” è
dedicata alla composizione ed al funzionamento degli organi costituzionali e
degli enti pubblici territoriali.
La prima parte è preceduta dai PRINCIPI FONDAMENTALI ( artt. 1-12), in cui sono
contenuti i principi e i valori a cui si ispira il nostro ordinamento costituzionale.
Il testo costituzionale si chiude con le disposizioni transitorie e finali ( 18 articoli),
necessarie per permettere il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento e a tutelare
la Repubblica e la democrazia.
•
PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 1-12
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
ART. 13-54
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
ART. 55-139
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 18 ARTICOLI
Prof.ssa Maria Rappazzo1
La Costituzione Repubblicana
Origine, struttura e caratteri
I CARATTERI DELLA COSTITUZIONE
La Costituzione italiana presenta i seguenti caratteri fondamentali:
•
è votata dall’Assemblea Costituente, eletta democraticamente dal popolo;
•
è scritta, cioè contenuta in un testo scritto facilmente consultabile.
•
è popolare, in quanto emanata da un organo rappresentativo del popolo;
•
è rigida, poiché può essere modificata solo attraverso un procedimento di
revisione costituzionale;
•
è democratica, in quanto garantisce al popolo una partecipazione attiva alla vita
dello Stato;
•
è lunga, cioè analitica poiché non si limita ad abbozzare l’assetto costituzionale
dello Stato e a fare una elencazione delle libertà civili e politiche, ma delinea un
insieme di principi e riconosce una pluralità di diritti ai cittadini;
•
è compromissoria, in quanto è il frutto del compromesso tra le diverse ideologie
politiche elette nell’Assemblea Costituente;
•
è programmatica, in quanto essa rappresenta un programma che le forze
politiche del tempo intesero realizzare per costituire uno Stato nuovo dopo la
drammatica esperienza vissuta nel ventennio fascista.
Prof.ssa Maria Rappazzo2
La Costituzione Repubblicana
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I PRINCIPI FONDAMENTALI
(
ARTT.
1-12
COST.)
Il principio democratico e lavorista
Art. 1 L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
L’art. 1 enuncia il principio democratico
Il 1° comma definisce la forma di governo repubblicana di tipo democratico e
sottolinea il ruolo determinante che coloro che lavorano sono chiamati a svolgere nella
vita politica del Paese.
La denominazione "Repubblica democratica" indica la forma di governo in cui è
riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di esercitare la sovranità popolare in varie
forme (principio democratico).
Affermare che l’Italia si fonda sul lavoro di tutti i suoi cittadini significa che a
fondamento della convivenza civile, vi è il lavoro, considerato come elemento portante
della crescita e dello sviluppo sociale (principio lavorista) e come diritto-dovere di
ogni italiano.
Il 2° comma specifica, infine, che la sovranità popolare deve essere esercitata nel
rispetto delle procedure e dei limiti fissati dalla Costituzione.
Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
L’art. 2 enuncia il principio personalista, il principio pluralista e il principio della
solidarietà.
Secondo il principio personalista non bisogna considerare la persona al servizio dello
Stato, ma lo Stato al servizio della persona.
L’espressione “ la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo…”
vuol significare l’ammissione che tali diritti preesistono e sono autonomi rispetto allo
Stato. Lo Stato, nel garantire tali diritti, si assume l’impegno di renderli concreti.
Dall'articolo 2 emerge che la persona viene tutelata non solo come individuo singolo,
ma anche come membro delle formazioni sociali di cui entra a far parte nel corso
della vita (famiglia, partiti politici, associazioni culturali, confessioni religiose ecc.)(
principio puralista)
Prof.ssa Maria Rappazzo3
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Dall'articolo 2 discende inoltre il principio di solidarietà. Si tratta di un principio
innovatore, in quanto la solidarietà politica, economica e sociale è concepita come un
dovere giuridico che ogni cittadino ha verso la collettività e non come libera scelta.
Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.
L’art. 3 enuncia il principio di uguaglianza.
Il primo comma definisce l’uguaglianza formale, cioè l’uguaglianza di fronte alla
legge. Nell’affermazione “ Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge” non deve
essere ravvisata la volontà di annullare le differenze ( che al contrario devono essere
valorizzate) bensì quella di indirizzare il legislatore e gli organi giudicanti verso la
parità di trattamento, al fine di evitare le discriminazioni.
Per rendere effettiva l’uguaglianza (uguaglianza sostanziale) sancita dal 1° comma
occorre, però, che lo Stato si assuma il compito di realizzare le pari opportunità nella
società. Il dettato costituzionale affida, infatti, alla Repubblica il compito di
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto impediscono una reale
uguaglianza e limitano la libertà dei singoli.
Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendono effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società.
L'articolo 4 proclama il diritto-dovere del cittadino a svolgere un'attività lavorativa .
L'espressione "diritto al lavoro" non deve però essere intesa come un vero e proprio
diritto soggettivo, da cui deriva l'obbligo per lo Stato di garantire un lavoro a tutti. Il
principio che si ricava da tale espressione deve, piuttosto, essere considerato un
programma di politica sociale che si prefigge lo scopo di combattere la disoccupazione.
Lo Stato ha il dovere di impegnarsi con interventi adeguati per coordinare e
potenziare lo sviluppo economico del Paese al fine di realizzare la piena occupazione e
rendere quindi effettivo tale diritto. Deve intervenire anche con norme adeguate per
assicurare a ognuno pari opportunità di accesso al mercato del lavoro (ad es., norme
sul collocamento) e il diritto alla conservazione del posto di lavoro (ad es., discipline
sul licenziamento individuale).
Prof.ssa Maria Rappazzo4
La Costituzione Repubblicana
Origine, struttura e caratteri
Nel secondo comma al diritto al lavoro si affianca il dovere di lavorare
contribuire allo sviluppo e al benessere collettivo.
per
Art 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;
attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sue legislazione alle esigenze della
autonomia e del decentramento.
L’art. 5 formula il principio di unità ed indivisibilità, ma anche il principio
autonomista.
L'articolo 5, dopo aver affermato il carattere unitario dello Stato, configura un nuovo
assetto istituzionale fondato:
sull’autonomia, che prevede, accanto al riconoscimento degli enti territoriali
preesistenti ( Province e Comuni) la creazione di nuovi enti, le Regioni, attribuendo
ad essi la possibilità di emanare norme da applicare nei rispettivi territori e di dar
vita a una propria ed autonoma organizzazione amministrativa;
sul decentramento, secondo cui, per rendere più efficace ed efficiente l’attività
statale, molte decisioni da prendere nell’ambito della Pubblica Amministrazione
vengono attribuiti ad organi periferici locali dipendenti dai rispettivi Ministeri.
Art. 6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
L’art. 6 formula il principio della tutela delle minoranze linguistiche.
Questo articolo rappresenta uno dei tanti casi in cui nel testo costituzionale viene
ribadito e rafforzato l'impegno a eliminare tutti gli ostacoli che limitano l'uguaglianza
dei cittadini.
In passato, infatti, le differenze linguistiche erano state occasione di discriminazione,
perciò l'articolo 6 ha mirato ad eliminare tali disuguaglianze.
Art. 7 Lo Stato e la chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti,
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le
relative rappresentanze.
Prof.ssa Maria Rappazzo5
Percorso breve:La Costituzione della Repubblica
Origine,Struttura e Caratteristiche_7
Gli articoli 7 e 8 della Costituzione nel loro insieme dettano le norme fondamentali del
sistema di rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose.
L’art. 7 regola le relazioni con la Chiesa cattolica.
Il primo comma sancisce la reciproca indipendenza dello Stato e della Chiesa cattolica: la
Chiesa e lo Stato sono indipendenti e sovrani, hanno ordinamenti distinti e perseguono
fini propri.
Il secondo comma stabilisce che i rapporti con la Chiesa Cattolica sono regolati dai Patti
Lateranensi stipulati nel 1929, per la cui modifica su accordo bilaterale non è richiesta
l’adozione di una legge costituzionale.
L’art. 8 regola le relazioni con tutte le altre confessioni.
Il 1° comma sancisce l’uguale libertà di tutte le confessioni religiose di fronte alla legge.
Il 2° comma riconosce a tutte le confessioni religiose il diritto di organizzarsi sulla base
di statuti, purché questi ultimi non contrastino con il nostro ordinamento.
Il 3° comma, infine, stabilisce che i rapporti tra lo Stato e le confessioni vengano definiti
mediante leggi ordinarie, previa intesa con le confessioni stesse.
Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della culture e la ricerca scientifica e
tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.
Lo sviluppo della cultura e della ricerca, la tutela del paesaggio e di tutti quei beni che
rappresentano un simbolo e una testimonianza delle nostre radici storiche sono l'essenza
dello sviluppo civile della nazione e, proprio per questo, la Costituzione li considera nei
principi fondamentali.
L’art.9, dunque, impegna lo Stato da una parte ad incentivare la cultura e la ricerca e
dall’altra a tutelare il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico italiano.
Il termine “paesaggio” in origine aveva un significato prevalentemente estetico, oggi tale
termine ha assunto una connotazione più ampia fino a ricomprendere il rapporto uomonatura e le problematiche ambientali.
Art. 10 L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle
norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio
della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
Prof.ssa Maria Rappazzo
Percorso breve:La Costituzione della Repubblica
Origine,Struttura e Caratteristiche_7
L’art 10 formula il principio internazionalista ed affronta la condizione giuridica
dello straniero.
Il primo comma prevede l’adesione dello Stato alle consuetudini scritte e ai principi di
diritto internazionale generalmente riconosciuti per regolare i rapporti tra gli Stati.
Nel secondo comma è stabilito il principio in base al quale la condizione giuridica dello
straniero è regolata da leggi ordinarie, nel rispetto del diritto e dei trattati
internazionali.
Il terzo comma riconosce il diritto di asilo in territorio italiano allo straniero che nel
proprio Paese non possa godere delle libertà riconosciute dalla Costituzione.
L’ultimo comma, infine, stabilisce il divieto di estradizione dello straniero per reati
politici.
Art. 11 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in
condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce
le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
L‘art. 11 sancisce il ripudio della guerra ed il principio di coesistenza pacifica.
In base a tale articolo, l’Italia è chiamata a risolvere in modo pacifico le eventuali
controversie che sorgono con gli altri Stati, mediante la mediazione diplomatica e nel
rispetto della libertà degli altri popoli. Il ricorso alla guerra viene dunque respinto e
condannato e considerato come estremo rimedio di difesa solo in caso di aggressioni
esterne.
L’art. 11 stabilisce, inoltre, che l’Italia, a condizione che venga garantita una posizione
paritaria rispetto agli altri Stati membri, limita la propria sovranità a favore di un
ordinamento volto a garantire la pace e la giustizia tra le nazioni ed inoltre promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali volte a tutelare la pace.
Art. 12 La bandiera delle Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a
tre bande verticali di eguali dimensioni.
La bandiera è il simbolo dell’Unità nazionale e dell’indipendenza dello Stato.
Prof.ssa Maria Rappazzo
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