Commissione trib. prov. Reggio Emilia, sez. I, sentenza 20 dicembre 2010, n. 272 Svolgimento del processo 1-La Ce. S.p.A. ricorre nei confronti della Tre Esse Italia S.r.l., quale Concessionaria dell'imposta comunale sulla pubblicità del Comune di Casalgrande, avverso avviso di accertamento, invito di pagamento e irrogazione sanzioni amministrative, emesso per l'anno 2008, per omesso, insufficiente versamento dell'imposta in ordine a quattro mezzi pubblicitari di cui tre luminosi od illuminati; valore della lite Euro 578,00. 2-La Ricorrente deduce che: - la materia del contendere verte in ordine ad "una insegna murale, due pali con insegna pubblicitaria ed... un cartello pubblicitario (non più esistente) al campo sportivo..."; - "secondo la concessionaria la differenza d'imposta deriva dal considerare tali insegne come luminose e non prive di illuminazione come in effetti sono, oltre a calcolare nell'imponibile un cartello pubblicitario inesistente"; - "i due pali pubblicitari bifacciali posti lungo la strada statale non sono luminosi così come non è illuminata l'insegna murale sullo stabilimento"; - la suddetta insegna "non è luminosa autonomamente, non è illuminata da fari installati dalla società e non è illuminata dai lampioni stradali, posti a circa 26 metri lineari di distanza; tali lampioni sono tra l'altro posti ad un'altezza inferiore rispetto l'insegna, con il fascio luminoso rivolto verso il basso al solo scopo di illuminare la strada e per niente in grado di illuminare l'insegna"; - tutto quanto sopra dedotto risulta confermato dalle fotografie, sia diurne che notturne, allegate al ricorso; - il cartellone pubblicitario presso il campo sportivo è stato rimosso da tempo e non più sostituito. La Ricorrente, infine, chiede che venga annullato l'impugnato avviso. 3-La Concessionaria si costituisce in giudizio con controdeduzioni e produce memorie illustrative con cui deduce che: - secondo il vocabolario della lingua italiana, Per la pubblicità effettuata in forma luminosa deve intendersi "un corpo che invia luce propria, sorgente primaria di luce" ... mentre per pubblicità effettuata in forma illuminata deve intendersi un "corpo rischiarato dalla luce;" - "E' evidente quindi che lo scopo raggiunto da un cartello luminoso e da un cartello illuminato è identico "ed infatti le due tipologie sono state accumunate dal Legislatore ai fini impositivi ex art. 7, comma 7°, D.Lgs. 507/93 con la previsione che "la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento"; - l'art 47, n. 3, D.P.R. 495/92, che contiene il regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, "definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminati che diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali"; - la suddetta norma "rimette ogni valutazione circa la realizzazione della fattispecie impositiva alla idoneità della sorgente luminosa"; - nella fattispecie dedotta in giudizio, "per la notevole dimensione degli impianti pubblicitari, per la loro collocazione a ridosso di una strada principale e altamente trafficata... qualsiasi forma di illuminazione anche indiretta, è sufficiente a rendere tali insegne persuasive anche nelle ore notturne"; - "Pertanto la luminosità delle fonti, che indirettamente raggiunge i messaggi esposti", così come sarebbe dimostrato dalle fotografie prodotte dalla stessa Ricorrente, "è stata ritenuta idonea a colpire l'attenzione dei destinatari. Sicuramente contribuisce a ciò l'estesa superficie e la collocazione, tale per cui si permette l'agevole visione del mezzo pubblicitario, anche in ore notturne". La Concessionaria, infine, chiede il rigetto del ricorso. Motivi della decisione 4-L'art. 5 del D.P.R. 507/93, che definisce il presupposto dell'imposta sulla pubblicità, al 1° comma, dispone, per la parte che qui interessa, che "La diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, ..., in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tale luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto"; come già ricordato, qualora la pubblicità venga effettuata "in forma luminosa od illuminata" la relativa tariffa d'imposta è raddoppiata. 5-Il presupposto dell'imposta sulla pubblicità si concretizza .dunque .nella "diffusione di messaggi pubblicitari "che" nel caso venga effettuata in forma luminosa od illuminatala raddoppiare l'aliquota. 5.1-Va, peraltro, risolto il problema se la norma, con l'aggettivo "illuminata" faccia riferimento al semplice risultato dell'illuminazione (l'importante che il mezzo pubblicitario risulti illuminato non interessa da cosa, al limite anche dalla luce proveniente da una finestra aperta nelle vicinanze, o da un lampione posto lungo la strada o in un giardino pubblico), o, piuttosto, se non richieda, la presenza di una fonte luminosa appositamente installata ed attivata dal soggetto d'imposta, (ad es. un faro che diriga il proprio fascio di luce verso il mezzo pubblicitario), talché solo in quest'ultimo caso "scatti" il presupposto d'imposta; dalla lettura complessiva del combinato disposto degli artt. 5 e 7 D.P.R. 507/93, ed, in particolare, dall'uso ripetuto che il legislatore ha fatto del participio passato del verbo "effettuare" cioè di un verbo che indica un "facere", se ne può trarre la conseguenza che la norma, per far scattare il presupposto d'imposta, richieda che l'illuminazione del mezzo pubblicitario avvenga a mezzo di una fonte luminosa appositamente e specificatamente installata da parte del soggetto d'imposta. 6-Facendo ora applicazione di questi principi alla fattispecie dedotta in giudizio va affermato come risulti non integrare, neppure in ipotesi, il presupposto dell'imposta sulla pubblicità illuminata l'affermazione della Concessionaria, al di là della verifica fattuale della sua veridicità, che i mezzi pubblicitari sarebbero illuminati, in maniera indiretta, da un lampione situato lungo la strada statale, posto che "questo" non è stato, ovviamente, installato dalla Ricorrente. 7-Per quanto attiene al cartellone pubblicitario posto presso il campo sportivo la Concessionaria non ha contro dedotto per cui va affermata la sua acquiescenza sul punto. 8-In conclusione le doglianze di parte Ricorrente appaiono fondate ed il ricorso va accolto con annullamento dell'impugnato avviso. 9-Le spese di giudizio, quantificate in Euro 200,00 seguono la soccombenza. P.Q.M. La Commissione, in accoglimento del ricorso annulla l'avviso di accertamento n. 33 anno 2008 della Tre Esse Italia S.r.l.; condanna la Tre Esse Italia S.r.l. in persona del Legale Rappresentante al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 200,00 a favore della ricorrente Ce. S.p.A. in persona del legale rappresentante.