Commissione Tributaria Regionale Firenze 6/10/2011 n. 71 Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Ambito di applicazione e presupposti - Presupposti impositivi relativi all'installazione di cartello di cantiere. La T. P. Srl, società che opera nel settore edilizio, ricorre contro un avviso di accertamento notificatole l'11/11/2007 di €.55,40 relativo all'addebito dell'imposta sulla pubblicità per ranno 2007 per la installazione di un cartello di cantiere, sulla S.P. Fondo Valle. Detta società aggiudicataria di un appalto indotto dal Comune di Borgo a Mozzano aveva posizionato nel rispettivo cantiere un cartello, quello ed. di cantiere, la cui esposizione è obbligatoria per legge, indicando gli estremi dell'opera, il permesso di costruzione, proprietà, progettista e D.L. e gli estremi della impresa appaltatrice. La Srl Duomo, concessionaria del servizio pubbliche affissioni e pubblicità del comune suindicato, ritiene che l'esposizione al pubblico del cartello di cantiere sia assoggettato all'imposta di pubblicità ed emette l'avviso di accertamento impugnato. Nel ricorso la T. P. Srl contesta le finalità pubblicitarie del cartello in quanto non si rinveniva né una finalità commerciale né una rilevanza economica. La Duomo, costituendosi, evidenzia che la tassazione operata dal concessionario del servizio va a riguardare il mezzo pubblicitario concretizzatosi con la scritta T. P. messa in grande evidenza sul cartello riportante i dati obbligatori riferiti ai progettisti e alla normativa sulla trasparenza del lavoro nei cantieri, come era facilmente evincibile dalla foto riferita all'accertamento. Non rientrando detto cartello per ubicazione e dimensioni, nella esenzione dell'imposta, richiede il rigetto del ricorso. La Commissione Tributaria Provinciale, ritenute fondate le argomentazioni della concessionaria Duomo respinge il ricorso. Avverso tale sentenza propone appello la società contribuente rilevando: 1) di non avere mai richiesto l'applicazione delle cause di esenzione dall'imposta di pubblicità; 2) di non aver contestato che il cartello de quo possa assolvere, seppur incidenter tantum, una funzione pubblicitaria; 3) di aver invece sostenuto che la forma pubblicitaria è indiretta e deriva dalla necessaria osservanza dell'obbligo imposto dall'art.20 c. VII DPR 360/01 il cui scopo è la trasparenza negli appalti pubblici e non certamente la pubblicità per la società appaltatrice; 4) che una recente sentenza della Commissione Regionale della Toscana ha ribadito l'esclusione dell'imposta dei ed. cartelli indicatori stradali, con ciò sostenendo che rimangono assoggettati all'imposta sulla pubblicità solo quei messaggi che rispondono a finalità commerciali. Conclude per l'annullamento dell'avviso. L’appellata non si è costituita in giudizio. La commissione osserva: dalla foto in atti è evidente che sul cartello relativo alla trasparenza del lavoro si pone in risalto, anche mediante cambiamento di colore del fondo, l'insegna della ditta con relativo indirizzo, numero telefonico e attività. Si è sostenuto in giurisprudenza di legittimità che qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico che risulti, indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di persone il nome, l'attività e il prodotto di una azienda, è soggetto all'imposta sulla pubblicità, restando irrilevante che detto mezzo di comunicazione assolva anche ad una funzione reclamistica o propagandistica (Cass. Civ. Sez. Trib. 16/07/2010 n.16722). Di conseguenza il presupposto della imponibilità va ricercato nella possibilità che il messaggio, in rapporto alla ubicazione della targa, possa avere una numero indeterminato di destinatari, che divengono tali solo perché si trovano in quel luogo, ed ai quali è data la possibilità di conoscere attività e prodotti dell'azienda. Oggettivamente nella targa de qua è contenuto un messaggio pubblicitario ed anche se il fine della sua collocazione non era né commerciale né economico, è pur tuttavia da considerare mezzo pubblicitario e quindi assoggettata al tributo, non rientrando né per ubicazione né per superficie né per attività della società nelle esenzioni dell'imposta previste dall'art 17 D.Lgs. 507/93. L'appello viene respinto, le spese compensate in quanto l'appellata non si è neppure costituita. P.Q.M. Respinge l'appello del contribuente. Spese compensate.