Commissione Tributaria Regionale Firenze 6/10/2011 n. 71
Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Ambito di applicazione e
presupposti - Presupposti impositivi relativi all'installazione di cartello di cantiere.
La T. P. Srl, società che opera nel settore edilizio, ricorre contro un avviso di accertamento
notificatole l'11/11/2007 di €.55,40 relativo all'addebito dell'imposta sulla pubblicità per
ranno 2007 per la installazione di un cartello di cantiere, sulla S.P. Fondo Valle.
Detta società aggiudicataria di un appalto indotto dal Comune di Borgo a Mozzano aveva
posizionato nel rispettivo cantiere un cartello, quello ed. di cantiere, la cui esposizione è
obbligatoria per legge, indicando gli estremi dell'opera, il permesso di costruzione,
proprietà, progettista e D.L. e gli estremi della impresa appaltatrice.
La Srl Duomo, concessionaria del servizio pubbliche affissioni e pubblicità del comune
suindicato, ritiene che l'esposizione al pubblico del cartello di
cantiere sia assoggettato all'imposta di pubblicità ed emette l'avviso di accertamento
impugnato.
Nel ricorso la T. P. Srl contesta le finalità pubblicitarie del cartello in quanto non si
rinveniva né una finalità commerciale né una rilevanza economica.
La Duomo, costituendosi, evidenzia che la tassazione operata dal concessionario del
servizio va a riguardare il mezzo pubblicitario concretizzatosi con la scritta T. P. messa in
grande evidenza sul cartello riportante i dati obbligatori riferiti ai progettisti e alla
normativa sulla trasparenza del lavoro nei cantieri, come era facilmente evincibile dalla
foto riferita all'accertamento.
Non rientrando detto cartello per ubicazione e dimensioni, nella esenzione dell'imposta,
richiede il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale, ritenute fondate le argomentazioni della
concessionaria Duomo respinge il ricorso.
Avverso tale sentenza propone appello la società contribuente rilevando:
1) di non avere mai richiesto l'applicazione delle cause di esenzione dall'imposta di
pubblicità;
2) di non aver contestato che il cartello de quo possa assolvere, seppur incidenter tantum,
una funzione pubblicitaria;
3) di aver invece sostenuto che la forma pubblicitaria è indiretta e deriva dalla necessaria
osservanza dell'obbligo imposto dall'art.20 c. VII DPR 360/01 il cui scopo è la trasparenza
negli appalti pubblici e non certamente la pubblicità per la società appaltatrice;
4) che una recente sentenza della Commissione Regionale della Toscana ha ribadito
l'esclusione dell'imposta dei ed. cartelli indicatori stradali, con ciò sostenendo che
rimangono assoggettati all'imposta sulla pubblicità solo quei messaggi che rispondono a
finalità commerciali.
Conclude per l'annullamento dell'avviso.
L’appellata non si è costituita in giudizio.
La commissione osserva:
dalla foto in atti è evidente che sul cartello relativo alla trasparenza del lavoro si pone in
risalto, anche mediante cambiamento di colore del fondo, l'insegna della ditta con relativo
indirizzo, numero telefonico e attività. Si è sostenuto in giurisprudenza di legittimità che
qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico che risulti, indipendentemente dalla
ragione e finalità della sua adozione, obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero
indeterminato di persone il nome, l'attività e il prodotto di una azienda, è soggetto
all'imposta sulla pubblicità, restando irrilevante che detto mezzo di comunicazione
assolva anche ad una funzione reclamistica o propagandistica (Cass. Civ. Sez. Trib.
16/07/2010 n.16722). Di conseguenza il presupposto della imponibilità va ricercato nella
possibilità che il messaggio, in rapporto alla ubicazione della targa, possa avere una
numero indeterminato di destinatari, che divengono tali solo perché si trovano in quel
luogo, ed ai quali è data la possibilità di conoscere attività e prodotti dell'azienda.
Oggettivamente nella targa de qua è contenuto un messaggio pubblicitario ed anche se il
fine della sua collocazione non era né commerciale né economico, è pur tuttavia da
considerare mezzo pubblicitario e quindi assoggettata al tributo, non rientrando né per
ubicazione né per superficie né per attività della società nelle esenzioni dell'imposta
previste dall'art 17 D.Lgs. 507/93. L'appello viene respinto, le spese compensate in quanto
l'appellata non si è neppure costituita.
P.Q.M.
Respinge l'appello del contribuente. Spese compensate.