O R D I N A N Z A - Giurisprudenza delle imprese

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Ordinanza pubbl. il 6/7/2015
RG n. 14328/2015
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
nel procedimento di reclamo cautelare ex art.669 terdecies c.p.c. iscritto al n. r.g. 14328/2015
promossa da:
TWOE s.r.l. con l’avv. Rodolfo Ummarino e l’avv.Marco Zidarich
Reclamante
contro
BUSINESS FOR ENERGY (B4E) s.r.l. con l’avv.Mario Camerano
Reclamato
Il Tribunale di Torino,
composto dai signori:
dott. Umberto Scotti
dott. Giovanni Liberati
dott.ssa Maria Dolores Grillo
Presidente relatore
Giudice
Giudice
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 3 luglio 2015,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
§ 1. Brevi cenni sulla materia del contendere.
Con ricorso ai sensi dell’art.700 c.p.c. la s.r.l. TWOE, titolare di una quota del 20% del
capitale sociale di B4E s.r.l., ha fatto valere nei confronti della predetta società il diritto di
informativa ed accesso di cui all’art.2476 c.c. chiedendo un ordine di messa a disposizione,
anche al fine di trarne copia, della documentazione e dei libri sociali e fiscali della società,
meglio esemplificati in ricorso.
La ricorrente ha esposto:
 di aver già dovuto ricorrere alla tutela cautelare a tale proposito, ottenendo dal Tribunale il
diritto di accesso ex art.2476 c.c., nel 2011, superando le contestazione di B4E, fra le quali
quella circa la sua qualità di socio;
 di aver promosso azione di responsabilità ex art.2476 c.c. nei confronti degli
amministratori;
 che all’esito di complessa procedura di arbitrato rituale, con lodo dichiarato esecutivo il 2228.10.2014, gli amministratori erano stati condannati al pagamento in suo favore della
somma di € 350.000,00=;
 che nelle more la società era stata messa in liquidazione con la nomina a liquidatore del sig.
Cesare Gilardi, uno dei tre amministratori condannati;
 che il lodo arbitrale non era stato adempiuto, nè risultavano avviate azioni per il recupero
della consistente somma alle casse sociali;
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
di aver chiesto in data 30.1.2015 di accedere alla documentazione sociale ex art.2476,
comma 2, c.c., subendo dalla resistente il rifiuto o comunque il condizionamento
dell’accesso a limiti pretestuosi in data 11.2.2015.
Si è costituita nel procedimento cautelare la B4E, contestando la domanda di parte ricorrente
e assumendo il carattere ingiustificato della reiterazione della richiesta di accesso.
Il Giudice designato, all’esito del costituito contraddittorio, con ordinanza del 21.5.2015 ha
respinto la richiesta cautelare, osservando:
 che il socio di minoranza aveva già esercitato il controllo nel dicembre 2011 e che nel
giudizio arbitrale era stata esperita perizia contabile con riferimento alla fine del 2013 e
all’inizio del 2014;
 che la ricorrente non aveva specificato le ragioni per la richiesta di un nuovo controllo
ispettivo nel gennaio 2015;
 che la richiesta era generica, mentre parte ricorrente non aveva presenziato alle assemblee
di approvazione degli ultimi bilanci della società e neppure a quella in cui era stata
deliberata la messa in liquidazione;
 che la procedura esecutiva del lodo arbitrale era stata avviata;
 che il diritto di accesso ex art.2476, comma 2, c.c. trova limite della buona fede che
impedisce al socio di minoranza di abusare del proprio diritto;
 che nella fattispecie l’assenza di specifiche ragioni giustificatrici a pochi mesi
dall’accoglimento dell’azione di responsabilità connotava l’accesso richiesto come abusivo
e non conforme a buona fede.
Con reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. proposto il 4.6.2015 la TWOE ha impugnato la
decisione negativa, reiterando le richieste cautelari e ha osservato:
 che l’ordinanza reclamata aveva accollato al socio di minoranza richiedente oneri che non
gli competevano in tema di motivazione della propria richiesta;
 che era pur vero che il diritto di accesso poteva incontrare limiti nell’abuso in malafede ma
che ciò connotava una sorta di exceptio doli, al cui proposito gli oneri probatori
competevano alla società resistente, mentre al socio era sufficiente allegare la qualità di
socio e la propria richiesta;
 che la precedente richiesta risaliva a quasi quattro anni prima ed era stata soddisfatta solo
con l’intervento del Tribunale;
 che la c.t.u. svoltasi in sede arbitrale ( e volta all’analisi di fatti specifici e precedenti) e
l’accesso concernevano procedimenti del tutto distinti;
 che la documentazione di B4E non era stata sottoposta verifiche contabili anche con
riferimento al 2014, come sostenuto erroneamente nell’ordinanza reclamata;
 che il richiamo alla mancata partecipazione alle assemblee, contenuto nell’ordinanza
reclamata, era del tutto irrilevante e inconferente, che comunque il capitale sociale all’80%
era detenuto dai tre ex amministratori condannati al risarcimento dei danni e l’ultimo
bilancio approvato si riferiva alla situazione dei conti al 31.12.2013;
 che era irrilevante la nomina di un curatore speciale da parte del Tribunale per l’esecuzione
della condanna.
Si è costituita in giudizio la B4E s.r.. chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma
dell’ordinanza reclamata.
La reclamata:
 ribadisce che il diritto al penetrante controllo attributo al socio di minoranza trova limiti
che mirano a impedire abusi;
 precisa che il primo accesso, richiesto a dicembre 2011, si era concluso a marzo del 2012,
sicché erano decorsi poco più di due anni fra la prima verifica e la richiesta della seconda;
 puntualizza che l’arbitrato aveva accolto solo in mima parte le contestazioni di TWOE;
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

contesta la produzione di documenti nuovi ( producibili già in sede di prime cure cautelari)
in sede di reclamo;
sottolinea l’esigenza dell’indicazione di una apprezzabile ragione della richiesta di accesso,
legata a fatti sopravvenuti, senza di che la richiesta risulta abusiva e contraria a buona fede
e pregiudizievole per la normale gestione societaria.
§ 2. La produzione di nuovi documenti in sede di reclamo.
In via preliminare processuale occorre esaminare l’eccezione della parte reclamata che contesta
la produzione ex adverso di nuovi documenti in sede di reclamo.
In sede di reclamo parte ricorrente ha prodotto come documenti nuovi i bilanci completi B4E
s.r.l. con i relativi verbali di approvazione rispettivamente al 31.12.2012 e al 31.12.2013 e copia
della relazione di C.T.U. del prof.Cerri in sede arbitrale.
L’eccezione processuale è infondata.
L’art.669 terdecies c.p.c. al comma 4, secondo periodo, introdotto dalla riforma c.d. “della
competitività” (art.2 comma 3, lett. e bis, n.4.2 del d.l. 14.3.2005 n.35 conv. con modificazioni
dalla legge 14.5.2005 n.80) ha espressamente ammesso l’introduzione di nuovi documenti in
sede di reclamo cautelare, risolvendo le precedenti discussioni dottrinali e giurisprudenziali sul
punto.
Né potrebbe ritenersi, come forse implicitamente suggerisce la difesa della reclamata, che le
nuove produzioni ammissibili sono limitate ai documenti che non siano stati prodotti in
prime cure cautelari per causa non imputabile alla parte interessata:
 sia per il carattere additivo e antiletterale dell’interpretazione proposta,
 sia, comunque, perchè perché evidentemente in tal caso la disposizione si
rivelerebbe inutilmente duplicativa del principio generale della remissione in termini
attualmente codificato in linea generale dall’art.153, comma 2, c.p.c.
Altro discorso, evidentemente, attiene al divieto di innovare i fatti costitutivi della domanda
azionata in prime cure cautelari, invocato da parte reclamata alla pagina 7, in fondo, della sua
memoria costitutiva, allorché censura la deduzione di fatti nuovi tali da ampliare
ingiustificatamente la materia del contendere.
Il che, però, a prescindere dal fatto che il comma 4 , prima parte del citato articolo, ammette
espressamente la deduzione di “circostanze e motivi o sopravvenuti”, non è affatto avvenuto nella
presente fattispecie processuale.
§ 3. L’art.2476 c.c.
L’art.2476 c.c. in tema di “Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci” dispone:
“[I]. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza
dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la
responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si
stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
[II]. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli
amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche
tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi
all'amministrazione.
[III]. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì
chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di
revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di
apposita cauzione.
[IV]. In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli
amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.
[V]. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può
essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci
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rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano
almeno il decimo del capitale sociale.
[VI]. Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al
singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.
[VII]. Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che
hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
[VIII]. L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci
per le responsabilità incorse nella gestione sociale.”
Il comma 2 sancisce un ben preciso diritto del socio non partecipante all'amministrazione ad
avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche
tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.
Tale diritto svolge nel sistema normativo delle società a responsabilità limitata derivante dalla
riforma del 2003 una precisa funzione compensativa dell’eliminazione del controllo pubblico,
precedentemente previsto attraverso l’istituto di cui all’art.2409 c.c., quantomeno laddove non
sia istituito il collegio sindacale, tanto che in giurisprudenza si è parlato di “privatizzazione del
controllo sull’operato dell’organo amministrativo” (Tribunale di Milano 27.3.2014, in Portale
Giurisprudenza delle Imprese).
Il diritto di informazione, inderogabile da parte degli statuti sociali, viene così inteso in senso
molto ampio e permette al socio di attingere informazioni sul generale andamento degli affari
sociali ovvero su singole operazioni.
Per tali ragioni la giurisprudenza ha ampiamente ammesso la tutela cautelare ex art.700 c.p.c.
del diritto (a partire da Pret.Venezia 27.2.1990 in Foro it. 1990, I,2,3272; Trib.Catania
5.3.21006, Giur.comm. 2007, 4, 920; Trib. S.Maria Capua Vetere 10.6.2011; Trib. Ivrea 4.7.2005,
Giur.comm.2007, 3, 748).
In tal senso la giurisprudenza anche di questo Tribunale:
 a partire dai provvedimenti prodotti del 22.12.2011 e del 31.1.2012, resi per giunta
inter partes, secondo cui “ il diritto di controllo del socio ex art.2476, 2° c., c.c. infatti, soddisfa
l’esigenza di informazioni utili in merito alle modalità di effettivo svolgimento della funzione…
gestoria degli amministratori senza che possa opporsi da parte degli amministratori il diritto alla
riservatezza dei dati commerciali della società”;
 “La funzione della disposizione contenuta nel 2° comma dell’art. 2476 c.c. è ravvisabile nella
necessità di permettere al socio che non partecipa all’amministrazione un controllo sulla società e di
consentirgli un utilizzo consapevole dei suoi diritti, pertanto il riferimento normativo ivi previsto ai
‘documenti relativi all’amministrazione’ si estende a tutti i documenti, le scritture contabili, i
documenti fiscali e quelli riguardanti singoli affari sociali.La disposizione contenuta nel 2° comma
dell’art. 2476 c.c. impone all’amministratore di assolvere secondo buona fede l’obbligo di evadere le
richieste di informazione e di ispezione avanzate dai soci. Nel procedimento cautelare promosso per
ottenere provvedimenti necessari e idonei a far cessare la condotta pregiudizievole di un amministratore,
il quale non abbia assolto l’obbligo di cui al 2° comma dell’art. 2476 c.c., è inconferente il richiamo
all’art. 210 c.p.c., ogni qualvolta il giudice possa plasmare i suddetti provvedimenti secondo le
circostanze del caso concreto e tenendo conto degli sviluppi fattuali della vicenda (nella specie il
Tribunale ha rigettato la richiesta formulata ex art. 210 c.p.c. per l’esibizione di una fideiussione,
avendo già ordinato al resistente, in virtù di una lettura estensiva da attribuire alla lettera del 2° co.
dell’art. 2476 c.c., di fornire tutta la documentazione sociale, ivi compresa la
fideiussione).”(Tribunale Torino – Sezione specializzata in materia di Impresa
15.10.2014, Portale Giurisprudenza delle Imprese);
 “La norma di cui all’art. 2476 c.c. contempla il diritto di accesso ai documenti dei soci estranei
all’amministrazione senza limiti di alcun genere e senza alcun vincolo di strumentalità ad atti da
compiere o delibere da adottare.” (Tribunale Torino, 15.10.2013, Portale Giurisprudenza delle
Imprese). In particolare, in motivazione di tale provvedimento: “Per ciò che concerne, infine,
la richiesta dei ricorrenti di accesso alla documentazione sociale, fondata sulla previsione del secondo
comma dell'articolo 2476 c.c., secondo cui "i soci che non partecipano all'amministrazione hanno
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diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali di consultare, anche
tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione". Ora,
nel caso di specie, come notato, nel corso dell'udienza del 13 settembre 2013 l'amministratore della
NEU ha dichiarato che non vi è stato alcun ostacolo all'esame della documentazione sociale e di aver
autorizzato i ricorrenti a esaminare la documentazione contabile limitatamente all'esercizio 2012,
mentre i ricorrenti, nel corso della medesima udienza, hanno ribadito la loro richiesta di esaminare
anche i documenti contabili relativi al primo semestre 2013. Ne consegue la sussistenza del diritto dei
ricorrenti ad avere accesso anche a tali ultimi documenti, non essendo prevista una limitazione come
quella opposta dall'amministratore della società, che, sostanzialmente, ha inteso limitare l'esercizio del
diritto di accesso ai documenti contabili ai soli documenti rilevanti ai fini dell'approvazione del
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. Una tale limitazione non è, però, conforme al chiaro tenore
della norma, che, come notato, contempla il diritto di accesso dei soci estranei all'amministrazione
senza limiti di alcun genere e senza alcun vincolo di strumentalità ad atti da compiere o delibere da
adottare. Deve, pertanto, in accoglimento della istanza formulata dei ricorrenti, ordinarsi alla società
convenuta di consentire loro l'accesso ai libri sociali ed ai documenti relativi all'amministrazione anche
tramite professionisti di loro fiducia.”
Non diversamente opinano altri Tribunali:
 “Il diritto alla consultazione della documentazione sociale di cui all’art. 2476, comma 2, c.c. include
anche la facoltà per i soci di estrarre, a proprie spese, copie della stessa. E’ ammissibile anche in sede
cautelare l’adozione delle misure di esecuzione indiretta degli obblighi di fare infungibile di cui all’art.
614-bis c.p.c. (nelle specie, tuttavia, il giudice ha ritenuto di non disporle, ritenendole manifestamente
inique). (Tribunale di Milano 2.3.2014, Portale Giurisprudenza delle Imprese);
 “L’art. 2476, comma 2, c.c. attribuisce al socio non amministratore di s.r.l. un potere incondizionato
di controllo sulla gestione sociale attraverso l’accesso in qualsiasi momento dell’esercizio alla più ampia
gamma di informazioni, anche attraverso un professionista di fiducia, e con la possibilità di estrarre
copia della documentazione consultata, stante la complessità delle scritture contabili. Tale diritto
soggettivo potestativo può essere tutelato dal socio con azione di merito o, in caso di periculum in mora,
anche in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. “(Tribunale Milano 8.5.2014, Portale Giurisprudenza
delle Imprese);
 “Nel diritto del socio di s.r.l. di consultare i libri sociali rientra il diritto di estrarne copia, spettante
anche per i documenti relativi all'amministrazione previamente consultati.”(Tribunale Verona,
30.8.2011, Portale Giurisprudenza delle Imprese).
§ 4. L’ inversione degli oneri probatori.
Il provvedimento impugnato non ha correttamente applicato i citati principi, allorché ha
preteso da parte ricorrente una deduzione specifica e motivata delle ragioni giustificatrici del
diritto di accesso per affrancare la propria richiesta dal carattere abusivo e contrario a buona
fede, ex adverso eccepito.
Ben vero, il diritto di accesso informativo del socio non partecipante all’amministrazione della
s.r.l. trova limite, invero come ogni altro diritto riconosciuto dall’ordinamento, nel divieto
degli atti emulativi (la cui violazione induce abuso) e nel dovere di comportarsi secondo
correttezza e buona fede.
Tuttavia ciò configura una vera e propria eccezione di dolo, al cui proposito gli oneri di
deduzione e di prova incombono, secondo le regole generali, alla parte che la formula.
Pertanto, se è vero – come affermato dal Giudice delle prime cure – che il diritto di accesso ex
art.2476, comma 2, c.c. trova limite della buona fede che impedisce al socio di minoranza di
abusare del proprio diritto, non può essere condiviso il corollario che l’assenza di specifiche
ragioni giustificatrici a pochi mesi dall’accoglimento dell’azione di responsabilità connotava
l’accesso richiesto come abusivo e non conforme a buona fede.
Parte resistente – reclamata avrebbe invece dovuto far riferimento alla pronuncia del
Tribunale di Torino del 22.12.2011, prodotta sub 7, resa proprio nei suoi confronti, laddove
limpidamente è stato osservato che “ Il voler esigere la previa indicazione dello scopo che si intende
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perseguire con una simile richiesta significherebbe subordinare l’esercizio di tale diritto in relazione e in
dipendenza di altra intenzione che proprio in assenza di sufficiente informazione sarebbe difficilmente
individuabile ex ante. Il diritto di consultazione viene riconosciuto in sé e non in quanto finalizzato ad una
eventuale azione da instaurarsi contro chicchessia. Del resto solo visionando la documentazione il socio non
amministratore può avvedersi di una dapprima sconosciuta necessità di ottenere un provvedimento cautelare
volto a bloccare una operazione illecita o ad assumere le cautele e contromisure anche non giudiziarie necessarie
a tutelare gli interessi propri e della società stessa.”
§ 5. Gli specifici elementi.
In ogni caso gli specifici elementi presi in considerazione in motivazione dell’ordinanza
reclamata a sostegno della valutazione non sono condivisibili.
Infatti:
1. la precedente richiesta di accesso informativo del socio TWOE risaliva a quasi
quattro anni prima (ottobre-novembre 2011) ed era stata soddisfatta solo con
l’intervento del Tribunale;
2. tale circostanza non è affatto irrilevante e anche di per sé sola autorizza la diagnosi
positiva di un fumus giustificativo, non essendo affatto normale che il socio di
minoranza debba passare attraverso un procedimento cautelare di urgenza, un
procedimento di reclamo con “doppia conforme” e un procedimento di attuazione ex
art.669 duodecies per visionare carte e registri sociali;
3. si aggiunga che la stigmatizzata resistenza non era senza ragioni, considerato che
l’azione di responsabilità successivamente esperita in sede arbitrale ha avuto esito,
seppur limitatamente positivo, per somma comunque di notevole consistenza;
4. la c.t.u. svoltasi in sede arbitrale era volta all’analisi di fatti specifici e precedenti
oggetto del quesito (né poteva essere diversamente); sulla base del lodo e della
relazione peritale il C.t.u. prof.Cerri pare aver chiesto alla società reclamata
documentazione, peraltro risalente, e non un’ostensione generalizzata; in ogni caso,
come espressamente puntualizzato da parte reclamata, l’indagine peritale è rimasta
circoscritta alla data del 31.12.2013;
5. pertanto, evidentemente e sicuramente, la documentazione di B4E non è stata
sottoposta a verifiche contabili anche con riferimento al 2014;
6. è del tutto inconferente l’obiezione della reclamata che la società è stata
semplicemente inattiva nel periodo successivo al 31.12.2013; è chiaro che in tale
ipotesi l’accesso informativo permetterà di verificare tale circostanza; non si
vede poi come l’accesso possa perturbare una società totalmente inattiva;
7. è invece decisamente sospetta la resistenza opposta in questa sede dall’attuale
liquidatore al socio di minoranza a mostrare conti e registri di una società
asseritamente inattiva;
8. il richiamo alla mancata partecipazione alle assemblee, contenuto nell’ordinanza
reclamata, é irrilevante e inconferente nella prospettiva del diritto azionato, tanto più
che l’ultimo bilancio approvato è quello chiuso al 31.12.2013 e parte ricorrente
è soprattutto interessata ai movimenti del 2014;
9. comunque il capitale sociale all’80% é detenuto dai tre ex amministratori condannati
al risarcimento dei danni e l’attuale liquidatore è uno di loro;
10. nella lettera 11.2.2015 la resistente ha sostanzialmente negato il diritto di accesso,
subordinandolo (senz’altro illegittimamente) al pagamento di somme asseritamente
dovute che avrebbe semmai dovuto richiedere nelle competenti sedi e nelle forme di
legge.
§ 6. L’urgenza.
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L’urgenza di provvedere è praticamente in re ipsa¸il diritto al controllo ispettivo risulta per sua
natura vanificato se assoggettato ai tempi di un giudizio di cognizione, che nella migliore delle
ipotesi si parametrano a cadenze superiori a quelle degli esercizi sociali.
Nello stesso senso, ancora con limpida chiarezza, il precedente provvedimento inter partes
recitava: “Parimenti sussistente è il requisito del periculum in mora: esso è infatti intrinseco alla necessità
di garantire l’effettività del diritto del singolo socio a conoscere l’andamento e l’amministrazione della società e
così assumere le iniziative consentitegli ex lege e ritenute necessarie per la tutela dell’interesse sociale.”
Va quindi concessa la tutela cautelare richiesta, denegata in prime cure.
§ 7. Spese processuali.
Le spese del doppio grado cautelare debbono essere liquidate, stante la natura anticipatoria del
provvedimento emanato, ex art.669 octies, commi 6 e 7, c.p.c. e seguono la soccombenza,
liquidate come segue:
 primo grado - € 518,00 per esposti, € 3.645,00 per compensi professionali (€ 1.690,00
per fase di studio, € 810,00 per fase introduttiva, € 1.145,00 per fase decisoria);
 secondo grado - € 294,00 per esposti, e € 3.645,00 per compensi professionali (€
1.690,00 per fase di studio, € 810,00 per fase introduttiva, € 1.145,00 per fase
decisoria);
 il tutto oltre rimb.forf.15% e oneri fiscali e previdenziali secondo legge.
P.Q.M.
Il Tribunale,
revoca il provvedimento emesso il 21.5.2015 dal Giudice designato, qui reclamato;
ordina a Business for Energy s.r.l. in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, con
sede legale in Torino via P.Cossa 10, di mettere a disposizione di parte ricorrente TWOE s.r.l.
e dei consulenti da questa incaricati, dott.ri Paolo Vernero e Livio Manavella, a fini di
consultazione, con diritto all’estrazione di copie, tutta la documentazione e i libri sociali e
fiscali di B4E, meglio esemplificati alla pagina 10, punti 1-7, del ricorso per reclamo 28.54.6.2015;
ordina a Business for Energy s.r.l. in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, di
rispondere alla richieste rivoltegli per chiarimenti e delucidazioni da parte ricorrente e dei suoi
consulenti;
dichiara tenuta e condanna Business for Energy s.r.l. in liquidazione, in persona del
Liquidatore pro tempore, a pagare a TWOE s.r.l. le seguenti somme a titolo di rifusione spese
processuali:
 primo grado - € 518,00 per esposti e € 3.645,00 per compensi professionali, oltre
rimb.forf.15% e oneri fiscali e previdenziali secondo legge;
 secondo grado - € 294,00 per esposti e € 3.645,00 per compensi professionali oltre
rimb.forf.15% e oneri fiscali e previdenziali secondo legge.
Si comunichi.
Così deciso in Torino in data 3 luglio 2015
Il Presidente relatore ed estensore
dott. Umberto Scotti
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