La responsabilità degli
amministratori
nella S.R.L.
Intervento del
Dott. Michele Spallino
Palermo 26 novembre 2009
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Chi amministra la s.r.l.
Art. 2475 c.c. Amministrazione della società.
•
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più
soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.
•
All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 2383.
•
Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di
amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo
comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure
congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.
•
Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le
decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per
iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza
l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
•
La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di
aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo
amministrativo.
Poteri degli amministratori
Gestori
Gestori
Nella fattispecie però, non si fa
riferimento alcuno alla esclusiva
competenza amministrativa come
riservata agli amministratori della
SPA, statuito dall’art. 2380 bis c.c..
Rappresentanza
Rappresentanza
Si ripete sia pur in altre
forme quanto disposto all’art.
2384
c.c.
per
gli
amministratori della SPA,
decretandone
una
rappresentanza generale !
Responsabilità degli amministratori
Art. 2476 c.c.
Gli
amministratori
sono
solidalmente
responsabili verso la società dei danni
derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi
imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per
l'amministrazione della società. Tuttavia la
responsabilità non si estende a quelli che
dimostrino di essere esenti da colpa e,
essendo a cognizione che l'atto si stava per
compiere, abbiano fatto constare del proprio
dissenso …
segue…
Commento
• E’ da notare la totale assenza, rispetto all’art.
2392 c.c. del riferimento alla diligenza con cui gli
amministratori devono adempiere il proprio
mandato.
• Art. 2392 c.c. (I comma) “Gli amministratori
devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla
legge e dallo statuto con la diligenza richiesta
dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche
competenze …”
segue…
• Autorevole dottrina (ABRIANI) sostiene che
per “esigenze di coerenza sistematica” non
può essere diversamente.
Legittimazione ad agire
A differenza di quanto ci aspetteremmo, circa
il tenore letterale del I comma del 2476 c.c., il
III comma recita: “l'azione di responsabilità
contro gli amministratori è promossa da
ciascun socio…”
In tal modo sembrerebbe conferita in via
esclusiva ai singoli soci la legittimazione a
promuovere l’azione sociale di responsabilità.
segue…
Art. 2476 c.c.
Gli
amministratori
sono
responsabili verso la società …
solidalmente
Conseguenze
In tal modo le spese di causa gravano sul
singolo socio, e solo in caso di accoglimento
della domanda la società rimborserà agli attori
le “spese del giudizio e quelle da essi sostenuti
per l’accertamento dei fatti” (comma IV - 2476
c.c.).
Operativamente
Sembra evidente che la società nel giudizio
deve essere chiamata in causa, configurandosi
l’ipotesi di una sostituzione processuale,
affinché gli esiti del giudizio facciano stato
anche nei suoi confronti.
Gli interpreti
La dottrina tende comunque, sia pur nel
silenzio della legge, a riconoscere tale
legittimazione, manifestando la necessità di
decidere l’azione alternativamente in:
1. assemblea
2. consultazione scritta.
Rinuncia o transazioni
La società considerata “estensivamente”
soggetto legittimato all’esercizio dell’azione di
responsabilità, torna ad essere in primis
soggetto attivo nell’eventuale azione di
rinuncia o transazione con il comma V che
espressamente recita : “l'azione di
responsabilità contro gli amministratori può
essere oggetto di rinuncia o transazione da
parte della società, …”
Dicotomie
del 2476 c.c.
La società :
• Ente nei cui confronti gli amministratori sono
responsabili, (comma I 2476 cc);
• Legittimata a transigere l’azione stessa e a
rinunciarvi (comma V 2476 cc);
• In diritto non è autorizzata ad agire per far
valere tale responsabilità.
Limiti alla rinuncia o transazione
l'azione di responsabilità contro gli
amministratori può essere oggetto di rinuncia
o transazione da parte della società, purché vi
consenta una maggioranza dei soci
rappresentante almeno i due terzi del capitale
sociale e purché non si oppongano tanti soci
che rappresentano almeno il decimo del
capitale sociale.
I soci non amministratori
Sono altresì solidalmente responsabili con gli
amministratori, ai sensi dei precedenti commi,
che hanno intenzionalmente deciso o
autorizzato il compimento di atti dannosi per
la società, i soci o i terzi. (la legge non
menziona i creditori sociali!)
Natura della responsabilità e
motivi del dettato normativo
•
•
Natura contrattuale
Lo si deve fondamentalmente al fatto che
la nuova disciplina consente ai soci una
ampia possibilità di interferire nella gestione.
Art. 2476 Comma VI
tutela del singolo socio o del terzo
Le disposizioni dei precedenti commi non
pregiudicano il diritto al risarcimento dei
danni spettante al singolo socio o al terzo che
sono stati direttamente danneggiati da atti
dolosi o colposi degli amministratori.
I creditori sociali
La norma è priva di riferimenti per una azione
dei creditori sociali.
Il perché di un simile silenzio
Ibrida natura
corporativa con
richiami alle
norme delle
società di
persone
Circoscritta
tipologia di
creditori
Creditori sociali
quali tutele
Azione sociale in via
surrogatoria
Azione aquiliana
Ex art. 2043 c.c.
dolo
colpa