La responsabilità degli amministratori nella S.R.L. Intervento del Dott. Michele Spallino Palermo 26 novembre 2009 [email protected] Chi amministra la s.r.l. Art. 2475 c.c. Amministrazione della società. • Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479. • All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 2383. • Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258. • Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. • La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo. Poteri degli amministratori Gestori Gestori Nella fattispecie però, non si fa riferimento alcuno alla esclusiva competenza amministrativa come riservata agli amministratori della SPA, statuito dall’art. 2380 bis c.c.. Rappresentanza Rappresentanza Si ripete sia pur in altre forme quanto disposto all’art. 2384 c.c. per gli amministratori della SPA, decretandone una rappresentanza generale ! Responsabilità degli amministratori Art. 2476 c.c. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso … segue… Commento • E’ da notare la totale assenza, rispetto all’art. 2392 c.c. del riferimento alla diligenza con cui gli amministratori devono adempiere il proprio mandato. • Art. 2392 c.c. (I comma) “Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze …” segue… • Autorevole dottrina (ABRIANI) sostiene che per “esigenze di coerenza sistematica” non può essere diversamente. Legittimazione ad agire A differenza di quanto ci aspetteremmo, circa il tenore letterale del I comma del 2476 c.c., il III comma recita: “l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio…” In tal modo sembrerebbe conferita in via esclusiva ai singoli soci la legittimazione a promuovere l’azione sociale di responsabilità. segue… Art. 2476 c.c. Gli amministratori sono responsabili verso la società … solidalmente Conseguenze In tal modo le spese di causa gravano sul singolo socio, e solo in caso di accoglimento della domanda la società rimborserà agli attori le “spese del giudizio e quelle da essi sostenuti per l’accertamento dei fatti” (comma IV - 2476 c.c.). Operativamente Sembra evidente che la società nel giudizio deve essere chiamata in causa, configurandosi l’ipotesi di una sostituzione processuale, affinché gli esiti del giudizio facciano stato anche nei suoi confronti. Gli interpreti La dottrina tende comunque, sia pur nel silenzio della legge, a riconoscere tale legittimazione, manifestando la necessità di decidere l’azione alternativamente in: 1. assemblea 2. consultazione scritta. Rinuncia o transazioni La società considerata “estensivamente” soggetto legittimato all’esercizio dell’azione di responsabilità, torna ad essere in primis soggetto attivo nell’eventuale azione di rinuncia o transazione con il comma V che espressamente recita : “l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, …” Dicotomie del 2476 c.c. La società : • Ente nei cui confronti gli amministratori sono responsabili, (comma I 2476 cc); • Legittimata a transigere l’azione stessa e a rinunciarvi (comma V 2476 cc); • In diritto non è autorizzata ad agire per far valere tale responsabilità. Limiti alla rinuncia o transazione l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale. I soci non amministratori Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. (la legge non menziona i creditori sociali!) Natura della responsabilità e motivi del dettato normativo • • Natura contrattuale Lo si deve fondamentalmente al fatto che la nuova disciplina consente ai soci una ampia possibilità di interferire nella gestione. Art. 2476 Comma VI tutela del singolo socio o del terzo Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori. I creditori sociali La norma è priva di riferimenti per una azione dei creditori sociali. Il perché di un simile silenzio Ibrida natura corporativa con richiami alle norme delle società di persone Circoscritta tipologia di creditori Creditori sociali quali tutele Azione sociale in via surrogatoria Azione aquiliana Ex art. 2043 c.c. dolo colpa