dossier Pdl 447 Disciplina della raccolta e

dossier
Pdl 447
Disciplina della raccolta e cessione di
piante di flora spontanea
1. Nota introduttiva
2. Quadro normativo di riferimento
3. Ambito di competenza
4. Impatto degli interventi
5. Analisi tecnico normativa
6. Ambito di comparazione
7. Considerazioni conclusive
8. Normativa altre regioni e sitografia.
CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO
Il dossier è stato chiuso il 29 ottobre 2014
Pdl 447
Disciplina della raccolta e cessione di piante della flora
spontanea
1 Nota introduttiva
sezione cur ata da: B richese F ran cesco
dirigente delle politiche agricole e forest ali
tel 041 2701378
e-mail brichesef@ cons igliovene to.it
CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO
Il presente dossier di approfondimento intende fornire alcuni dati di
supporto all’esame da parte dei consiglieri della commissione consiliare IV del
progetto di legge n. 447 inerente la disciplina della raccolta e cessione di piante
di flora spontanea, presentato il 9 luglio 2014 dal primo firmatario, consigliere
Davide Bendinelli.
Con detta proposta legislativa s’intende disciplinare in particolare la
raccolta di piante spontanee il cui uso rientra nelle antiche consuetudini locali,
in particolare per scopi alimentari.
L’uso di piante spontanee per insaporire cibi o arricchire pietanze è
ancora assai presente nelle tradizioni popolari e recentemente tale impiego ha
conosciuto una rinnovata diffusione, complici le nuove tendenze della
ristorazione di qualità che, in tempi di crisi, riscopre la cucina del territorio e i
locali a tema.
Tuttavia, secondo la normativa regionale vigente, la quantità raccoglibile
di specie della flora spontanea non soggetta a protezione giuridica è pari a “non
più di sei steli fioriferi al giorno, per persona”; quantità questa che, oltre a
essere inferiore per molte specie a quella detenibile per uso familiare stabilita
dall’elenco del regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 (che costituisce la norma
statale di riferimento), rappresenta un limite irragionevole sia dal punto di vista
della salvaguardia della biodiversità floristica del territorio, sia per promuovere
un’attività di raccolta che potrebbe rappresentare un’utile integrazione di
reddito e un elemento caratterizzante il patrimonio culturale del territorio.
La legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 “Norme per la tutela di
alcune specie della fauna inferiore e della flora”, se da un lato ha il grande
pregio di aver tutelato specie floristiche rare e di grande valore botanico,
dall’altro ha reso illegale qualsiasi tipo di raccolta che non fosse a fini scientifici
o didattici.
La proposta di legge intende istituire un elenco positivo delle specie di
piante spontanee che rientrano negli impieghi consuetudinari e disciplinarne la
raccolta e l’impiego, sia a carattere commerciale che non.
Nonostante il pdl n. 447 abbia avuto una lunga gestazione, dopo la sua
presentazione alla commissione competente è maturata la convinzione, da
parte del primo firmatario, che ci potessero essere ulteriori margini di
miglioramento sul piano della semplificazione.
E’ stato chiesto pertanto agli uffici della commissione di predisporre un
dossier di approfondimento per verificare lo stato dell’arte a livello delle altre
regioni e per formulare i miglioramenti al testo auspicati.
1
Oltre al presente documento, la segreteria della IV commissione
consiliare ha predisposto, a parte, una raccolta di tutte le leggi regionali di cui
comunque al paragrafo “Sitografia” si riportano gli indirizzi presso cui le stesse
sono reperibili sul web.
Il dossier è stato realizzato dal dirigente assegnato alla IV commissione
consiliare, Brichese Francesco, dal dr Giachetti Carlo, dirigente capo del
servizio assistenza legislativa.
Hanno collaborato Scattolin Sonia e Nicola Gervasutti della segreteria
della IV commissione consiliare.
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Pdl 447
Disciplina della raccolta e cessione di piante della flora
spontanea
2 Quadro normativo di
riferimento
sezione cur ata da: B richese F ran cesco
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a. Livello nazionale
CONSIGLIO
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A livello nazionale è ancora vigente la legge 6 gennaio 1931, n. 99 che
regolamenta le modalità di coltivazione, raccolta e commercio delle piante
officinali, il cui elenco è stabilito con regio decreto 26 maggio 1932, n. 772.
Nei primi decenni del secolo scorso si avvertì la necessità di disciplinare
l’impiego, anche commerciale, di svariate piante spontanee, la cui diffusione
destava qualche preoccupazione di ordine sanitario e agricolo.
Con la legge 99/31 fu definita la categoria delle piante officinali (“piante
medicinali, aromatiche e da profumo”) e venne stabilito che la loro raccolta
poteva essere fatta solo con l’ottenimento della “carta di autorizzazione” da
parte di “raccoglitori” e l’utilizzo veniva consentito solo a professionisti in
possesso del diploma di erborista.
Altre leggi hanno trattato la materia in modo settoriale, come nel caso
della legge 30 ottobre 1940, n. 1724, che disciplina la raccolta e la vendita
della camomilla oppure della legge 9 ottobre 1942, n. 1421 relativa alla
raccolta e al commercio della digitale.
A seguito del trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle
regioni, con il dpr 616/77, e dell’emanazione della legge 27 dicembre 1977, n.
984, meglio nota come “legge quadrifoglio”, la materia della flora spontanea fu
delegata alle regioni.
Comunque, ancora prima di questa delega, il Veneto, come altre regioni
(Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, province autonome
di Trento e Bolzano), aveva già legiferato in merito, emanando la citata legge
regionale n. 53 del 1974 che ancora oggi disciplina la materia a livello della
regione Veneto.
La successiva revisione della costituzione (a opera della legge
costituzionale n. 3 del 2001 che ha modificato la parte seconda del titolo
quinto) ha attratto nuovamente allo Stato la competenza legislativa esclusiva
in materia di tutela della flora spontanea (lettera s) dell’articolo 117 “tutela
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”).
Tuttavia, il tema del progetto di legge potrebbe riguardare anche le
materie della salute e dell’alimentazione, su cui la competenza legislativa delle
regioni va esercitata nel rispetto di principi fondamentali fissati dallo Stato.
3
Alla luce di quanto esposto e in carenza di una normativa a livello
nazionale che promuova anche impieghi culturali ed economici delle piante
spontanee, pur nel quadro della salvaguardia delle specie vegetali che
richiedono una rigorosa protezione [ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n, 357
di attuazione della direttiva 92/43/CEE (“direttiva habitat”)], risulta opportuno
intervenire a livello di disciplina regionale.
b. Livello europeo
In un’epoca di crescente attenzione alle tematiche connesse alla tutela
ambientale, la problematica centrale di cui si è maggiormente occupata la
normativa comunitaria è stata quella della salvaguardia della ricchezza di specie
animali e vegetali degli ecosistemi e più in generale del tema della
conservazione della biodiversità.
Il problema della biodiversità e della sua conservazione è diventato una
priorità per la maggior parte dei paesi di ogni continente e vari sono gli
strumenti
operativi
scaturiti
dagli
accordi
internazionali
e
dalla
regolamentazione comunitaria, con finalità di protezione degli organismi
viventi.
Quello più organico a livello unionale è la cosiddetta “direttiva habitat”
(direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche recepita, prima, con DPR 357/1997 e con DPR 120/2003, poi), con
cui l’Unione europea ha assicurato la realizzazione di una rete ecologica
europea, definita “Natura 2000”, che comprende l’adozione di una serie di
misure atte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di
conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e
flora selvatiche di interesse comunitario.
Per le piante elencate nell’allegato IV, lettera b), viene istituito un regime
di rigorosa tutela mentre per quelle dell’allegato V viene prevista l’ipotesi del
prelievo di esemplari e il loro sfruttamento compatibilmente con il
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente.
Il progetto di legge, nel fare salva detta normativa vincolistica europea,
prende in considerazione le specie vegetali di uso locale consuetudinario.
In tale contesto, grazie alle conoscenze acquisite sul territorio, risulta
relativamente facile determinare se la raccolta di una determinata pianta o parti
di essa, che non rientri ovviamente tra quelle tutelate, possa rappresentare un
pericolo per la conservazione della specie stessa o per habitat ad essa collegati.
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Pdl 447
Disciplina della raccolta e cessione di piante della flora
spontanea
3 Ambito di competenza
sezione cur ata da: B richese F ran cesco
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Dal punto di vista della tecnica legislativa, analogamente a come fu fatto
per la disciplina regionale relativa alla raccolta dei funghi epigei (LR 23/96) e dei
tartufi (LR 30/88), il progetto di legge prende origine dagli articoli del titolo III
della legge regionale 53/74 relativi alla tutela della flora di cui ne sviluppa il
contenuto.
In particolare, rilevando che i limiti ai quantitativi posti dalla vigente
normativa regionale non consentono di poter svolgere una proficua attività di
raccolta delle specie floricole spontanee non soggette a protezione giuridica, si
ipotizza una disciplina della raccolta e dell’impiego consuetudinario di tali specie,
secondo l’elenco e le quantità indicate nell’apposito allegato.
Si ribadisce che la raccolta non è libera, ma soggetta all’acquisizione di uno
specifico permesso di validità quinquennale rilasciato dagli enti competenti per
territorio (unioni montane, province, enti gestori di parchi o aree demaniali
regionali). Vengono altresì stabilite esenzioni, come pure restrizioni e divieti di
tipo spaziale o temporale.
Tuttavia, tenendo presente che il progetto di legge non ha l’obiettivo di
disciplinare la raccolta e l’uso delle piante spontanee in generale ma si rivolge
esclusivamente alla particolare categoria delle specie della flora spontanea che
hanno impieghi erboristici e alimentari secondo le consuetudini locali, risulta
prima necessario cercare di inquadrare giuridicamente tale categoria di piante.
Si tratta innanzitutto di verificare se la categoria delle piante spontanee di
uso consuetudinario sia inclusa, in toto o in parte, nell’ambito delle piante
officinali spontanee, come definite dalla normativa statale.
Da un primo esame si potrebbe ritenere che tutte e tre le sottocategorie
delle piante officinali (medicinali, aromatiche e da profumo) si possono prestare
a comprendere detta categoria delle specie di uso tradizionale locale.
Di converso, non pare che l’elenco di specie fornito dal RD 772/1932
consenta di esaurire il nutrito elenco di piante spontanee che, secondo gli usi e i
costumi locali, trovano comunemente impiego in cucina o in erboristeria.
A ben vedere il generico riferimento alle “antiche consuetudini locali”
dell’allegato alla proposta di legge non trova alcuna corrispondenza giuridica
nell’ordinamento statale e tanto meno in quello unionale.
5
A livello dell’ordinamento regionale, per esempio, la Regione Molise,
nell’ambito della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 9 “Norme per la tutela
della flora in via di estinzione e di quella autoctona e incentivi alla coltivazione
delle piante del sottobosco e officinali”, ha coniato all’articolo 3 il termine di
“Piante alimentari”.
Tuttavia, confrontando l’elenco delle piante alimentari secondo la Regione
Molise con quello del progetto di legge, risulta che i due elenchi differiscono
alquanto, presentando in comune soltanto una specie: lo spinacio di montagna
(Chenopodium bonus-enricus).
La differenza non sembra dipendere tanto da una diversa cultura materiale
fra le due regioni quanto piuttosto dal diverso obiettivo perseguito dalla legge: di
tipo esemplificativo, nel caso della Regione Molise; di tipo ricognitivo-esaustivo,
nel caso del progetto di legge n. 447.
Mentre infatti il primo elenco è composto di solo 15 specie di piante ad uso
alimentare (erbacee e arbustive), nel secondo (assai più numeroso) ne
compaiono 50 di specie e comprende anche piante ti tipo arboreo.
La legge della Regione Molise appare tuttavia interessante per l’aspetto
legato alla disciplina della raccolta, in base alla quale per gli usi di tipo personale
la raccolta giornaliera di piante alimentari non necessita di alcuna autorizzazione.
Questa impostazione, ribaltata rispetto il progetto di legge in esame, può
offrire degli spunti di miglioramento della proposta, soprattutto in termini di
semplificazione, in quanto consentirebbe di sopprimere gli adempimenti ora
previsti dal progetto a carico della vasta platea dei raccoglitori casuali, senza
eccessivamente aggravare le procedure per l’acquisizione del titolo relativo alla
raccolta di tipo commerciale a carico del circoscritto numero di raccoglitori
“professionali” ed erboristi.
Una piena rispondenza fra elenchi la si trova invece con l’allegato B del
decreto n. 23 del 26 ottobre 2009 del presidente della Provincia di Trento che,
come nel caso dell’allegato del progetto di legge tratta delle “specie vegetali il
cui utilizzo rientra tra le antiche consuetudini”.
Si tratta del regolamento di applicazione previsto dall’articolo 25, comma 3
della legge provinciale n. 11 del 23 maggio 2007 “Governo del territorio forestale
e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette” che, nell’ambito delle specie
non tutelate, individua, come nel caso del progetto di legge in esame, una
sottocategoria di specie per le quali, rinviando ad apposito regolamento,
vengono stabilite specifiche quantità e modalità di raccolta, per la ragione
appunto che l’uso di tali specie rientra nelle tradizioni locali.
Dall’esame dell’elenco si possono scorgere piante spontanee usate in
cucina per insaporire i cibi, ma anche specie di impiego diverso ascrivibili, per
esempio, alle categorie da profumo o medicinali.
6
E’ evidente che il potenziale conflitto della disciplina della provincia di
Trento con la normativa nazionale sulle piante officinali (l. 99/31) sembra sia
stato risolto dal fatto che, per le specie raccoglibili in quanto di uso tradizionale
locale, vengono definite quantità e modalità di raccolta che in alcuni casi sono
anche inferiori ai quantitativi previsti dal regio decreto n. 772 del 1932
.
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Pdl 447
Disciplina della raccolta e cessione di piante della flora
spontanea
4 Impatto degli interventi
sezione cur ata da: B richese F ran cesco
dirigente delle politiche agricole e forest ali
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DEL VENETO
Il progetto di legge n. 447, riconoscendo un’identità di
consuetudini e usi locali con il confinante territorio trentino, prevede
di fare proprio il relativo elenco delle specie raccoglibili, adottando
altresì la medesima disciplina per quanto riguarda le quantità
giornaliere di raccolta a persona.
Rispetto alla vigente disciplina regionale, per la quale vige il
limite massimo dei 6 steli per specie/persona/giorno, il progetto di
legge istituisce, analogamente alla Provincia di Trento, una
sottocategoria di piante spontanee che normalmente e da tempo
rientrano nell’uso anche le popolazioni del territorio veneto e
consente una quantità di raccolta superiore, ma comunque entro
specifici limiti a tutela della salvaguardia della biodiversità del
territorio.
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Pdl 447
Disciplina della raccolta e cessione di piante della flora
spontanea
5 Analisi tecnico-normativa
sezione cur ata da: Giachetti Carlo
dirigente capo serv izio affar i giur idici e le gis lat iv i
tel 041 2703301
e-mail giachett [email protected]
CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO
Il progetto di legge e la disciplina introdotta, se astrattamente
possono ritenersi afferenti alla materia “agricoltura e foreste” di
competenza esclusiva regionale ai sensi del comma quarto
dell’articolo 117 della Costituzione (e ciò anche in quanto la disciplina
delle coltivazioni arboree ed erbacee e le relative produzioni risultava
a tale materia ascrivibile già ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 15
gennaio 1972, n. 11 recante “Trasferimento alle Regioni a statuto
ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di
agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei
relativi personali ed uffici” poi confermate con il DPR n. 616 del
1977) è materia con il tempo incisa da altri e diversi titoli di
competenza legislativa statale e regionale, discendenti dalla
qualificazione operata dalla legislazione, anche a livello di
convenzioni internazionali e dalla stessa giurisprudenza costituzionale
(vedi, fra le altre, la sentenza della Corte costituzionale n. 1002 del
1988) della flora, unitamente peraltro alla fauna selvatica, quale
patrimonio naturale di valore estetico, scientifico, culturale,
ricreativo, economico ed intrinseco che va preservato e trasmesso
alle generazioni future, nonchè dal ruolo fondamentale riconosciuto
alla flora, sempre al pari di quello della fauna selvatica, per il
mantenimento complessivo degli equilibri biologici: e di tale
ricostruzione ed in inquadramento normativo costituisce espressione
e sintesi, da un lato la legge 6 gennaio 1931, n. 99 e dall’altro il dpr
8 settembre 1997, n. 37 di attuazione della direttiva habitat.
La disciplina delineata dal progetto di legge, così come oggetto
di proposte di modifica, nell’attualizzare e tradurre in norma di diritto
positivo la pluralità di finalità cui può riconnettersi la raccolta della
flora spontanea, dando così organica definizione ad una finalità
peraltro già rinvenibile nell’ambito di taluni interventi operati dal
legislatore regionale (basti ricordare la previsione di cui all’articolo
15, recante “Interventi a favore delle colture alternative” della legge
regionale n. 2 del 1994 “Provvedimenti per il consolidamento e lo
sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la
valorizzazione dei territori montani), si configura nel rispetto dei
principi delineati dalla risalente legislazione statale, legge 6 gennaio
1931, n. 99 “Disciplina della coltivazione, della raccolta e commercio
9
delle piante officinali” ed assumibili, in vigenza del nuovo assetto di
competenze delineate dal Titolo V riformato della Costituzione, quali
principi fondamentali cui il legislatore regionale è tenuto a conformare
la propria azione; quanto sopra sia per quanto attiene ai regimi di
salvaguardia per la tutela delle specie di piante di flora spontanea, sia
per quanto riguarda la regolamentazione dei titoli alla raccolta in
relazione alle finalità della medesima.
In merito, in ordine alla individuazione del diploma di erborista
quale titolo legittimante alla raccolta per finalità già prevista ai sensi
dell’articolo 7 e seguenti della legge n. 99 del 1931, pare opportuno
valutare e prevedere la sussistenza di titoli equipollenti, anche in
forma di mero rinvio a titoli equipollenti al diploma di erborista.
Attese le proposte di modifica introdotte come da specifica
sezione del presente dossier, per un coordinamento fra la disciplina
della legge regionale n. 53 del 1974 e la disciplina della nuova
normativa oggetto del presente progetto di legge, si suggerisce di
operare, con apposita novellazione nell’ambito dell’articolo 8 della
legge 53 del 1974, disponendo che devono intendersi fatte salve le
previsioni della disciplina regionale vigente in materia di raccolta e
cessione di piante della flora spontanea il cui utilizzo rientra nelle
antiche consuetudini locali ed è oggi attualizzato anche in funzione di
offerta di prodotti naturali per usi alimentari, di promozione di forme
di offerta turistica gastronomica legata alle tradizioni locali e di
integrazione di reddito (ovvero della disciplina introdotta con il
presente progetto di legge)
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Pdl 447
Disciplina della raccolta e cessione di piante della flora
spontanea
6 Ambito di comparazione
sezione cur ata da: B richese F ran cesco
dirigente delle politiche agricole e forest ali
tel 041 2701378
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REGIONALE
DEL VENETO
Allo scopo di corrispondere al mandato della commissione consiliare che
auspicava un approfondimento tecnico-giuridico del testo ai fini di una
semplificazione delle procedure previste per quanto riguarda il rilascio di permessi e
autorizzazioni, è stato osservato che, in entrambi gli ordinamenti sopra esaminati
(Molise e Trento), la raccolta delle quantità massime indicate negli allegati non
necessita di rilascio di alcun titolo alla raccolta.
Mentre per scopi commerciali (farmaceutici, erboristici, ecc.) sussiste l’obbligo
in capo ai soggetto titolare di acquisire il relativo titolo alla raccolta.
Questa diversa disciplina, che tiene conto dei due diversi scopi della raccolta ai
fini dell’impatto ambientale dell’attività stessa, suggerisce una modifica del testo del
progetto di legge che forse nella stesura originaria risente di un’impostazione
esageratamente garantista; giustificabile nel caso della disciplina della raccolta dei
funghi spontanei (LR n. 23 del 1996) cui la proposta di legge sembra ispirarsi, ma
forse fuori luogo nel caso le piante spontanee non giuridicamente protette per le
quali la pressione antropica appare sicuramente inferiore rispetto ai funghi o ai
tartufi.
Per cui, prendendo spunto da queste osservazioni, si potrebbe istituire, per
quanto riguarda le specie vegetali spontanee oggetto di utilizzo secondo antiche
consuetudini, un regime di libera raccolta nell’ambito dell’elenco allegato al progetto
di legge e nel rispetto delle relative quantità, assieme a un regime di raccolta
regolamentata a scopo commerciale, realizzata da “raccoglitori” o erboristi, in
deroga ai quantitativi previsti dal suddetto allegato.
Entrambi questi regimi di nuova istituzione dovrebbero poi convivere con la
disciplina regionale in materia di tutela della flora spontanea (LR 53/1974) che già
prevede, da un lato, il divieto assoluto di raccolta per le specie protette (articolo 7)
e, dall’altro, prevede una raccolta consentita (articolo 8) per le specie che non
godono della protezione giuridica piena e che possono essere raccolte in un numero
non superiore a 6 esemplari.
Tenuto conto di questo quadro articolato di regimi si rende altresì necessario
rivedere la norma relativa alle abrogazioni
11
che, concepita inizialmente come necessaria in funzione della istituenda disciplina
relativa alla raccolta di specie secondo antiche, ora potrebbe creare un vuoto
legislativo.
Pertanto, vengono fatti salvi gli articoli da 8 a 11 della legge regionale n. 53 del
1974, ritenendo che il divieto generale di commercializzazione di piante spontanee
nel territorio regionale, previsto dall’articolo 10 si deve intendere non più vigente per
le piante di cui all’elenco della proposta legislativa in esame raccolte a fini
commerciali (articolo 4).
In concreto, si indica di seguito il quadro comparato delle modifiche suggerite di
alcuni articoli del testo del progetto presentato n. 447.
12
Articoli Pdl n. 447 Testo presentato
Articoli modificati
Art. 2 – Ricerca, raccolta non commerciale e
diritti di riserva.
1. La ricerca e la raccolta non commerciale
di specie della flora spontanea allo stato fresco
per scopi didattici o alimentari, secondo gli usi e le
consuetudini locali, è ammessa con le modalità e i
limiti quantitativi unitari e giornalieri indicati in
allegato alla presente legge.
2. La raccolta è consentita nei boschi e nei
terreni non coltivati, a condizione che sui
medesimi non sia esplicitamente esercitato il
diritto di riserva da parte del proprietario o
conduttore dei fondi tramite l’affissione di proprie
tabelle.
3. In attuazione
di quanto disposto
dall’articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n.
1766, nei terreni gravanti da uso civico è
confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte
degli utenti.
Art. 2 – Ricerca, raccolta non commerciale e
diritti di riserva Quantità e modalità di
raccolta di particolari specie.
1. La ricerca e raccolta non commerciale di
specie della flora spontanea allo stato fresco per
scopi didattici o alimentari, secondo gli usi e le
consuetudini locali, il cui utilizzo rientra nelle
antiche consuetudini locali è ammessa con le
modalità e nei limiti quantitativi unitari e
giornalieri indicati in allegato alla presente legge.
2. La raccolta di cui al comma 1 non
richiede il rilascio di titolo alla raccolta ed è
consentita nei boschi e nei terreni non coltivati, a
condizione
che
sui
medesimi
non
sia
esplicitamente esercitato il diritto di riserva da
parte del proprietario o conduttore dei fondi
tramite l’affissione di proprie tabelle.
3. In attuazione di quanto disposto dall’articolo
4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni
gravanti da uso civico è confermato il diritto
esclusivo di raccolta da parte degli utenti.
Art. 3 – Titolo per la raccolta non
commerciale.
1. Costituisce titolo per la raccolta non
commerciale delle piante di flora spontanea il
permesso rilasciato:
a) dalle unioni montane, nell’ambito del territorio
di propria competenza (nonché nei comuni
parzialmente montani);
b) dalle province per la restante parte del
territorio regionale, salvo quanto previsto dalle
successive lettere c), d) ed e);
c) dagli enti gestori, nei territori appartenenti al
demanio regionale;
d) dall’ente gestore del parco, nei territori
ricadenti
nei
parchi
naturali
regionali,
limitatamente alle zone appositamente individuate
dallo strumento di pianificazione ambientale; nei
territori dei parchi naturali nazionali, insistenti sul
territorio
regionale,
trova
applicazione
la
regolamentazione del rispettivo ente gestore;
e) dal presidente della regola nel territorio
regoliero.
2. Il permesso di cui al comma 1 ha validità
quinquennale e, accompagnato da documento di
identità in corso di validità, è esibito a richiesta
del personale addetto alla vigilanza.
3. Sono esentati dal titolo di cui al comma 1 i
proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori
e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su
aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso
civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; gli enti
di cui al comma 1 possono altresì esentare dal
titolo per la raccolta i residenti nei rispettivi ambiti
territoriali nonché, anche se non residenti, i
soggetti portatori di handicap così come
individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104
“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”.
4. Al fine di consentire i controlli, i soggetti di
cui al comma 3 devono essere in possesso di
documento di identità in corso di validità e
comprovare i titoli che consentono l’esenzione
tramite
la
presentazione
di
dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47
Art. 3 – Titolo per la raccolta non
commerciale. (Soppresso)
1. Costituisce titolo per la raccolta non
commerciale delle piante di flora spontanea il
permesso rilasciato:
a) dalle unioni montane, nell’ambito del territorio
di propria competenza (nonché nei comuni
parzialmente montani);
b) dalle province per la restante parte del
territorio regionale, salvo quanto previsto dalle
successive lettere c), d) ed e);
c) dagli enti gestori, nei territori appartenenti al
demanio regionale;
d) dall’ente gestore del parco, nei territori
ricadenti
nei
parchi
naturali
regionali,
limitatamente alle zone appositamente individuate
dallo strumento di pianificazione ambientale; nei
territori dei parchi naturali nazionali, insistenti sul
territorio
regionale,
trova
applicazione
la
regolamentazione del rispettivo ente gestore;
e) dal presidente della regola nel territorio
regoliero.
2. Il permesso di cui al comma 1 ha validità
quinquennale e, accompagnato da documento di
identità in corso di validità, è esibito a richiesta
del personale addetto alla vigilanza.
3. Sono esentati dal titolo di cui al comma 1 i
proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori
e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su
aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso
civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; gli enti
di cui al comma 1 possono altresì esentare dal
titolo per la raccolta i residenti nei rispettivi ambiti
territoriali nonché, anche se non residenti, i
soggetti portatori di handicap così come
individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104
“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”.
4. Al fine di consentire i controlli, i soggetti di
cui al comma 3 devono essere in possesso di
documento di identità in corso di validità e
comprovare i titoli che consentono l’esenzione
tramite
la
presentazione
di
dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47
13
del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa”.
5. Gli enti di cui al comma 1 determinano su base
annua:
a) il numero massimo di permessi, in relazione
all'estensione ed alla qualità del territorio, nonché
al numero degli abitanti;
b) le giornate nelle quali è consentita la raccolta,
fatte salve le limitazioni temporali di cui
all’articolo 6;
6. Nell’ambito della disciplina dei divieti di
raccolta di cui all’articolo 5, gli enti di cui al
comma 1 possono definire ulteriori zone di
particolare pregio naturalistico-ambientale nelle
quali vietare la raccolta delle specie floricole
spontanee.
del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa”.
5. Gli enti di cui al comma 1 determinano su base
annua:
a) il numero massimo di permessi, in relazione
all'estensione ed alla qualità del territorio, nonché
al numero degli abitanti;
b) le giornate nelle quali è consentita la raccolta,
fatte salve le limitazioni temporali di cui
all’articolo 6;
6. Nell’ambito della disciplina dei divieti di
raccolta di cui all’articolo 5, gli enti di cui al
comma 1 possono definire ulteriori zone di
particolare pregio naturalistico-ambientale nelle
quali vietare la raccolta delle specie floricole
spontanee.
Art. 5 – Sanzioni amministrative.
1. Per la inosservanza delle disposizioni
della
presente
legge,
ferma
restando
l’applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto
costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:
a) da euro 20,00 a euro 100,00 per la violazione
ai divieti e vincoli di cui all’articolo 3;
b) da euro 100,00 a euro 250 per le violazioni ai
divieti e ai vincoli di cui all’articolo 4.
2. Nei casi di cui al comma 1 si applica
inoltre la confisca amministrativa delle specie
della flora tutelate dalla presente legge.
3. Le sanzioni di cui al presente articolo, ai
sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10
“Disciplina e delega delle funzioni inerenti
all’applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale”, sono comminate e
introitate dagli enti competenti per territorio che
impiegano le relative somme per lo svolgimento di
attività di promozione e informazione in materia
ambientale.
Art. 5 – Sanzioni amministrative.
1. Per la inosservanza delle disposizioni
della
presente
legge,
ferma
restando
l’applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto
costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:
a) da euro 20,00 a euro 100,00 per la violazione
ai divieti e vincoli di cui all’articolo 3;
b) da euro 100,00 a euro 250 per le violazioni ai
divieti e ai vincoli di cui all’articolo 4.
2. Nei casi di cui al comma 1 si applica
inoltre la confisca amministrativa delle specie
della flora tutelate dalla presente legge.
3. Le sanzioni di cui al presente articolo, ai
sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10
“Disciplina e delega delle funzioni inerenti
all’applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale”, sono comminate e
introitate dagli enti competenti per territorio che
impiegano le relative somme per lo svolgimento di
attività di promozione e informazione in materia
ambientale.
Art. 6 – Norme di abrogazione.
1. Dall’entrata in vigore della presente legge
sono o restano abrogati gli articoli 8, 9, 10 e 11
della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53.
Art. 6 – Norme di abrogazione. (Soppresso)
1. Dall’entrata in vigore della presente legge sono
o restano abrogati gli articoli 8, 9, 10 e 11 della
legge regionale 15 novembre 1974, n. 53.
14
Pdl 447
Disciplina della raccolta e cessione di piante della flora
spontanea
7 Considerazioni conclusive
sezione cur ata da: B richese F ran cesco
dirigente delle politiche agricole e forest ali
tel 041 2701378
e-mail brichesef@ cons igliovene to.it
CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO
Gli elementi di giudizio inerenti al Pdl n. 447 all’esame della IV commissione
consiliare che con il presente dossier si è cercato di fornire hanno riguardato
soprattutto:
a) il confronto con la normativa statale e unionale;
b) gli spunti offerti dalla normativa delle altre regioni;
c) le proposte di modifiche al testo, come prospettato nel mandato della
commissione consiliare.
Per quanto riguarda il primo punto, è risultato che la normativa statale e unionale si
occupa in prevalenza di elencare le specie vegetali spontanee oggetto di protezione
piena, in quanto minacciate di estinzione o perché pericolose per la salute umana.
Per la vasta moltitudine delle restanti piante spontanee la normativa statale e la
stessa disciplina veneta (LR 53/1974) prevedono un previevo massimo di 6
esemplari/persona/giorno.
In questo panorama “monolitico”, la Regione Molise, prima, e la Provincia di Trento,
poi, sono intervenute con propri provvedimenti legislativi a favore di una raccolta di
alcune specie spontanee per usi alimentari e consuetudinari, nel rispetto di
determinate quantità giornaliere, per persona.
Inoltre, le modalità di raccolta previste dalle suddette leggi regionali e dai loro atti di
attuazione (libera o vincolata all’acquisizione di uno specifico titolo alla raccolta)
hanno suggerito di ipotizzare alcune modifiche al testo del progetto di legge, in
modo da sollevare da onerosi adempimenti burocratici i soggetti che effettuano la
raccolta per uso personale e limitare gli oneri amministrativi ai soli soggetti
professionali (erboristi, raccoglitori).
Comunque, a salvaguardia della conservazione del patrimonio di specie vegetali
degli ecosistemi del Veneto, è previsto che in ogni momento la Giunta regionale
potrà interdire la raccolta per ragioni ambientali o climatiche.
15
Pdl 447
Disciplina della raccolta e cessione di piante della flora
spontanea
8 Normativa altre regioni e
sitografia
sezione cur ata da: Sonia Scattolin e Nicola Ger vasutt i
segreter ia IV commiss ione cons iliare
tel 041 2701378
e-mail scattolins@cons igliovenet o.it , gerv asutt in@ cons igliove neto.it
CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO
Di seguito si riportano gli estremi delle leggi delle regioni italiane a
statuto ordinario che si riferiscono all’istituzione, modifica o soppressione dei
relativi enti di sviluppo agricolo.
Per ognuna di esse viene riportato anche il relativo sito web.
In ogni caso presso la segreteria della IV commissione consiliare è disponibile
una copia cartacea della raccolta di tutte la normativa regionale sopra
richiamata.
• Provincia di Trento e Bolzano
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg
“Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e
tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11(Legge provinciale sulle foreste e
sulla protezione della natura)
Link:
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codiceprovinciale/archivio/Pages/Decreto%20del%20presidente%20della%20provincia%2026%20o
ttobre%202009,%20n.%2023-25Leg_20796.aspx?zid=
LEGGE PROVINCIALE SULLE FORESTE E SULLA PROTEZIONE DELLA NATURA 23 maggio
2007, n. 11 (1 )
Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette
Link:
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codiceprovinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2023%20maggio%202007,%20n.%2011_
16530.aspx?zid=
LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 2010 n. 6 “Legge di tutela della natura e altre
disposizioni” art. 4
Link:
http://pubsrv.provinz.bz.it/apps/(lexweb/current/lp-2010-6.html
16
• Regione Umbria
Legge regionale 19 novembre 2001, n.28 – art. 14 “Testo unico per le foreste”
Link: http://www.cmaltochiascio.it/public/File/Moduli_LR_28_01/LR28_2001.pdf
• Regione Toscana
Legge regionale 6 aprile 2000, n.56– art. 6 e 7 “Norme per la conservazione e la
tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche –
Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n.7 – Modifiche alla legge regionale
11 aprile 1995,n.49.
Link: http://www.cmaltochiascio.it/public/File/Moduli_LR_28_01/LR28_2001.pdf
• Regione Sicilia
Legge regionale 6 aprile 1996 n. 16, art. 11 “Riordino della legislazione in materia
forestale e di tutela della vegetazione”
http://www.regione.sicilia.it/presidenza/personale/n2/Sito_HTML/leggi/1996-04Link:
06%20Legge%20Reg.%206%20aprile%201996%20%20n.%2016.pdf
• Regione Piemonte
Legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, art. 15 “Norme per la conservazione del
patrimonio naturale e dell’assetto ambientale”
Link:
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1982032.html
• Regione Liguria
Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 9 “Norme per la protezione della flora spontanea”
Link:
https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:198
4-01-30;9&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
17
• Regione Campania
Legge regionale 25 novembre 1994, n. 40 “Tutela della flora endemica e rara”
Link:
http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali1994/lr40_1994.pdf
• Regione Abruzzo
Legge regionale 11 settembre 1979, n.45 “Provvedimenti per la protezione della flora in
abruzzo”
Link:
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/1979/lr79045.htm
• Regione Veneto
Legge regionale 15 novembre 1974, n.53 “Norme per la tutela di alcune specie della
fauna inferiore e della flora”
Link:
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1974/74lr0053.html
• Regione Valle d’Aosta
Legge regionale 7 dicembre 2009, n.45 “Disposizioni per la tutela e la conservazione
della flora alpina. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 1977,n.17.
Link:
http://www.regione.vda.it/risorsenaturali/conservazione/normativa/legge_flora_i.asp
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