Appalto e subfornitura Gabriele Gamberini [email protected] Il contratto di appalto tra regolamentazione civilistica e strumento di organizzazione del lavoro nell’impresa Appalto tra imprese: la giustificazione economica del contratto Opzione dell’impresa: “make or buy” - make: internalizzazione ed integrazione verticale; - buy: esternalizzazione e disintegrazione verticale. v Appalto operazione economica: esternalizzazione (Circolare n. 5/2011 MLPS “imprese e i datori di lavoro affidano intere fasi del proprio ciclo produttivo a soggetti esterni”) v Somministrazione operazione economica: internalizzazione. OUTSOURCING SUBFORNITURA NOLO A CALDO APPALTO ESTERNALIZZAZIONI (art. 29, D.Lgs. n. 276/2003) TRASFERIMENTO DI AZIENDA (o RAMO) CONTRATTI DI LAVORO INTERNALIZZAZIONI SOMMINISTRAZIONE (artt. 20-28, D.Lgs. n. 276/2003) DISTACCO (art. 30, D.lgs. n. 276/2003) OUTSOURCING Oggetto: Strategia organizzativa diretta allo snellimento delle strutture organizzative, adattamento flessibile ai mercati, mediante la cessione all’esterno di attività in precedenza svolte all’interno dell’azienda. Trasferimento di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c. Modalità estreme di “outsourcing”: - “offshore”: produzione all’estero (diritto internazionale privato); - “crowdsourcing”: esternalizzazione di produzione prima interna ad una comunità indistinta ed esterna (appalti). L’appalto v Interdisciplinarietà delle competenze: diritto commerciale, diritto civile e diritto del lavoro; v Contratto commerciale – Disciplina lavoristica; v Codice Civile: Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo III – Dei singoli contratti, Capo VII – Dell'appalto, Artt. 1655 – 1677 v Il contratto di appalto tra libera determinazione delle parti e obblighi legali: l’importanza dello strumento contrattuale. NOZIONE: Art. 1655 c.c. L’appalto è il contratto col quale una parte (APPALTATORE) assume, - con organizzazione dei mezzi necessari - e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro. Oggetto: opera/servizio; prezzo. Causa: esternalizzazione dell’esecuzione di opera o servizio. Forma: libera (scritta nell’appalto pubblico). Soggetti: almeno l’appaltatore deve essere un imprenditore - organizzazione dei mezzi necessari, e - produzione/scambio di beni/servizi: v. 2082 c.c. Obbligazione di risultato: compimento di opera o servizio; La disciplina codicistica v disciplina del subappalto (1656 c.c.) - negativa: • la cessione del contratto (1406 c.c.) - positiva: il consenso del contraente ceduto. • la forma del consenso, non deve necessariamente essere in forma espressa, può risultare anche per facta concludentia; • rilevanza dello strumento contrattuale (volontà delle parti), rapporto intuitus personae; v verifica nel corso di esecuzione dell’opera (1662 c.c.): - comma 1: diritto di verifica nell’esecuzione dell’opera (del servizio ex art. 1677 c.c.), facoltà del committente; - comma 2: rimedio (mancato rispetto del contratto e lavorazioni non a regola d’arte) – termine – risoluzione – risarcimento. La disciplina codicistica v diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente (1676 c.c.): responsabilità solidale del committente: Chi? Art. 1676 c.c. Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio Cosa? possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, Come? fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda. v Azione diretta sostitutoria; v Solidarietà passiva; v Nessun limite temporale. La legittimità dell’appalto nella disciplina giuslavoristica Rapporto interpositorio L. n. 1369/1960: • divieto di appalto di mere prestazioni di lavoro à sanzioni civili e penali «è considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o servizi, ove l’appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante, quand’anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all’appaltante». sfavore verso le ipotesi di c.d. decentramento produttivo Circolare n. 5/2011 MLPS «Anche il nostro ordinamento giuridico, seppure in ritardo rispe5o a quanto avvenuto in altri Paesi, ha avviato un processo di modernizzazione del quadro norma<vo di riferimento in materia, fermo restando il rispe>o di determina< obblighi finalizza<, in via generale, a salvaguardare i diriD dei prestatori di lavoro coinvol: nei processi di esternalizzazione. L’inadeguatezza e l’ina>ualità del precedente quadro norma<vo, a fronte del mutato contesto produ?vo imprenditoriale e della evoluzione dei modelli di organizzazione del lavoro, sono state superate con l’intervento della riforma del mercato del lavoro operata dal decreto legisla<vo 10 se>embre 2003, n. 276, che ha permesso di valutare come opportunità e non più come una strategia rischiosa, sul piano organizza:vo, la traslazione all’esterno, in capo all’appaltatore, sia pure solo in parte, del risultato produDvo e delle responsabilità connesse all’u:lizzo della forza-­‐lavoro». Art. 1655 c.c. L’appalto è un contra-o, col quale un sogge-o (commi.ente) i n c a r i c a u n i m p r e n d i t o r e ( a p p a l t a t o r e ) d i c o m p i e r e un’opera od un servizio, a fronte di un corrispeDvo in denaro. Art. 29, comma 1, D.lgs. n. 276/2003 Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente ;tolo, il contra.o di appalto, s;pulato e regolamentato ai sensi dell'ar;colo 1655 del codice civile, si dis@ngue dalla somministrazione di lavoro per • la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedoB in contra-o, dall'esercizio del potere organizza;vo e direBvo nei confron; dei lavoratori u;lizza; nell'appalto, nonché per • la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. Art. 29, comma 1, D.lgs. n. 276/2003 (art. 1655 c.c.) Ø Distinzione tra appalto e somministrazione di lavoro. Diversità dell’oggetto, un “fare” nell’appalto, un “dare” nella somministrazione Ø L’imprenditore (appaltatore) per compiere l’opera od il servizio commissionati deve: a) organizzare i mezzi necessari (dirige i lavoratori alle proprie dipendenze, senza che il committente possa interferire nelle modalità concrete di svolgimento del lavoro stesso); b) assumere il rischio d’impresa (rispondere del risultato finale davanti al committente). L’organizzazione dei mezzi necessari v L’organizzazione dei mezzi può anche risultare, - in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, - dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto (art. 29, comma 1, D.lgs. n. 276/2003). Vd. Circolare n. 5/2011 MLPS: es. servizi di facchinaggio o pulizia Valorizzazione del fattore organizzativo rispetto a quello strumentale (v. interpello n. 77/2009) Rischio di impresa Circolare n. 5/2011 MLPS Alcuni indici rivelatori della sua sussistenza: Ø Appaltatore ha già in essere una attività imprenditoriale che viene esercitata abitualmente Ø Appaltatore svolge una propria attività produttiva in maniera evidente e comprovata Ø Appaltatore opera per conto di differenti imprese da più tempo o nel medesimo arco temporale considerato Appalto genuino Un appalto è definito genuino quando l’appaltatore: Ø non è un mero intermediario, Ø ma un vero imprenditore che: Ø impieghi una propria organizzazione produttiva; Ø assuma i rischi della realizzazione dell’opera, o del servizio pattuito. DireFva sui servizi ispeFvi e le aFvità di vigilanza del 18 se.embre 2008: «obieDvo assoluto è il contrasto alla interposizione illecita e fraudolenta, mediante la verifica dei criteri di genuinità» Somministrazione irregolare Ø In assenza di questi requisiti si configura una ipotesi di somministrazione irregolare. Ø Conseguenze sanzionatorie: a) Sanzione civile: il lavoratore interessato può richiedere, mediante ricorso giudiziale ex art. 414 c.p.c. la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente irregolare ai sensi dell’art. 29, comma 3-bis, D.lgs., n. 276/03; b) Sanzione penale: il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con l’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore e per ogni giornata di occupazione. c) Ispettori intimano l’immediata cessazione della azione antidoverosa allo pseudo-committente e allo pseudoappaltatore Somministrazione fraudolenta Quando l’appalto illecito è stato posto in essere al fine di eludere, in tutto o in parte, i diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo si realizza anche l’ipotesi di reato di somministrazione fraudolenta, di cui all’art. 28 del D.lgs. n. 276/2003: Ø pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. Ø ammenda di euro 20 per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione Ø ispettori intimano il committente fraudolento a regolarizzare alle proprie dipendenze i lavoratori impiegati Cass. 11.9.2000 n. 11957 Gli indici rivelatori della mera fornitura di manodopera: v sottoposizione del personale dell’appaltatore alla direzione gerarchica dell’appaltante; v omogeneità dell’orario di lavoro tra appaltatore e appaltante; v commistione delle prestazioni dei dipendenti dell’appaltatore e quelli dell’appaltante; v coincidenza tra scopo sociale del committente e oggetto dell’appalto; v sussistenza o meno di un rischio di impresa per l’appaltatore. Distinzione tra appalto e somministrazione: il contratto Valorizzazione dello strumento contrattuale ai fini di evidenziare la regolarità dell’appalto: v esigenze organizzative del committente: preambolo; v specializzazione e competenza dell’appaltatore: preambolo; v organizzazione dei mezzi necessari nell’appalto: clausola descrittiva dell’assetto organizzativo del contratto nell’ambito (“modalità di esecuzione dell’appalto”); v rischio d’impresa: clausola sul corrispettivo (mai determinazione del prezzo rispetto alle ore lavorate o giornate di lavoro che verranno eseguite). Interpello Ministero del Lavoro n. 77/2009 Subappalto e proprietà dei mezzi Ø l’esame deve essere condotto rispetto al caso concreto Ø «il solo utilizzo di strumenti di proprietà del committente ovvero dell’appaltatore da parte dei dipendenti del subappaltatore non costituisce di per sé elemento decisivo per la qualificazione del rapporto in termini di appalto non genuino, attesa la necessità di verificare tutte le circostanze complete dell’appalto e segnatamente la natura e le caratteristiche dell’opera o del servizio dedotti nel contratto di modo che, nel caso concreto, potrà ritenersi compatibile con un appalto genuino anche un’ipotesi in cui i mezzi materiali siano forniti dal soggetto che riceve il servizio, purché la responsabilità del loro utilizzo rimanga totalmente in capo all’appaltatore e purché attraverso la fornitura di tali mezzi son sia invertito il rischio d’impresa, che deve in ogni caso gravare sull’appaltatore stesso». La Responsabilità solidale Prospettive dell’appalto a legislazione vigente La liberalizzazione dell’appalto: maggiore spazio all’autonomia delle parti. Il vincolo di solidarietà come strumento di bonifica del mercato degli appalti. La tutela nella segmentazione degli appalti: l’estensione della solidarietà. Il vincolo di solidarietà Ø Liberalizzazione del mercato Ø Responsabilizzazione degli operatori economici (più libertà contrattuale più responsabilità civile) Ø Obbligazione solidale come sanzione civile Ricordate? La disciplina codicistica v diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente (1676 c.c.): responsabilità solidale del committente: Chi? Art. 1676 c.c. Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio Cosa? possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, Come? fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda. v Azione diretta sostitutoria; v Solidarietà passiva; v Nessun limite temporale. Responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D.lgs. n. 276/2003 «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti… Novità inserita dall’art. 4, comma 31, l. n. 92/2012 Per la prima volta viene introdotta una possibilità di deroga al regime della responsabilità negli appalti Responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D.lgs. n. 276/2003 «…in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento». La responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D.lgs. n. 276/2003 si aggiunge a quella prevista dal codice civile. Responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D.lgs. n. 276/2003 «Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali». Novità inserita dall’art. 4, comma 31, l. n. 92/2012 Viene introdotto il c.d. beneficium excussionis Responsabilità solidale, chi può beneficiarne? Circolare n. 5/2011 MLPS à non soltanto i lavoratori subordinati ma anche altri soggetti impiegati nell’appalto con diverse tipologie contrattuali (ad es. collaboratori a progetto e associati in partecipazione). Il regime di responsabilità opera a tutela di tutti i lavoratori impiegati in un determinato appalto e nell’eventuale subappalto e anche con riferimento ai lavoratori “in nero”. Responsabilità solidale: soggetti esclusi Ai sensi dell’art. 29, comma 3-ter,. D.lgs. n. 276/03, il regime di responsabilità solidale negli appalti non si applica qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale (Art. 29, commi 2 e 3-ter, D.lgs. n. 276/03); Art. 35 d.l. 223/2006, conv. l. n. 248/2006 – modificato da d.l. n. 83/2012 (conv. con modificazioni dalla l. n. 134/2012) «28 In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.» Committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori obbligati in solido ma con possibilità di deroga al regime della responsabilità solidale Appalto e consorzio: assimilazione alla figura del subappalto Il negozio di affidamento all’impresa consorziata, rispetto alla responsabilità solidale nell’appalto… Cass., 7.3.2008, n. 6208 «l’aggiudicazione dei lavori da parte del Consorzio e l'assegnazione alla singola impresa consorziata costituiscono un fenomeno di subderivazione del contratto d'appalto e, in definitiva, di “sostanziale subappalto”». L’azione contro il committente Art. 1676 c.c. ed art. 29, commi 2 e 3-bis, D.lgs. n. 276/03 L’azione diretta è pienamente distinta ed autonoma rispetto a quella che, eventualmente, venga simultaneamente proposta nei confronti dell’appaltatoredatore di lavoro. (Cass., 04-09-2000, n. 11607). L’azione contro il committente Art. 1676 c.c. ed art. 29, commi 2 e 3-bis, D.lgs. n. 276/03 v La semplice conoscenza del credito del dipendente dell’appaltatore non fa sorgere alcun obbligo in capo al committente (estraneo al rapporto di lavoro); v Solo dal momento della proposizione della domanda giudiziale di pagamento da parte dei dipendenti nei confronti del committente, quest’ultimo non può più pagare all’appaltatore, né a qualunque altro creditore (Cass., 27-09-2000, n.12784) Responsabilità solidale ed infortunio sul lavoro Art. 26, comma 4, D.lgs. n. 81/2008 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. Ø Responsabilità solidale del committente per infortunio: v Infortunio: del dipendente dell’appaltatore e dei subappaltatori; v Soggetto attivo: solo il Committente; v Ambito oggettivo: il cd. “danno differenziale”; v Ambito oggettivo (esclusione): il danno-conseguenza da rischio specifico dell’appaltatore o subappaltatore (solo rischio organizzativo). Rimedi contrattuali rispetto alla solidarietà v clausole fidejussorie e vincoli assicurativi; v esclusione del subappalto o clausola di espresso gradimento: questa deve essere supportata da una clausola risolutiva; v esclusione delle imprese in monocommittenza. Rimedi contrattuali rispetto alla solidarietà acquisizione della documentazione che evidenzia gli adempimenti retributivi e contributivi dell’appaltatore: - DURC mensile; - LUL; - Comunicazioni al CpI; - Pagamento retribuzioni. Obblighi retributivi Determinazione dei trattamenti retributivi minimi da garantirsi ai lavoratori impiegati nell’appalto è affidata alla autonomia contrattuale collettiva, fermi restando il disposto: Ø dell’art. 36 della Cost. Ø dell’art. 36 della l. n. 300/1970 Possibili divaricazioni salariali, all’interno del medesimo appalto, tra i dipendenti del committente e quelli dell’appaltatore, le cui prestazioni possano apparire astrattamente omogenee o comparabili Comma 1175 dell’art. 1, della l. n. 296/2006 (c.d. legge finanziaria 2007) stabilisce l’obbligo del rispetto «degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi favorendo pertanto l’applicazione delle tariffe minime retributive previste dalla contrattazione collettiva e il rispetto delle norme contrattuali relative al personale nei casi di cambio d’appalto. DUVRI, Costi della sicurezza, DURC, Certificazione DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) Necessaria cooperazione e coordinamento tra committenti e appaltatori nella predisposizione della sicurezza “globale” delle opere e dei servizi da realizzare. Specifico documento che formalizza tutta l’attività di cooperazione, coordinamento e informazione reciproca delle imprese coinvolte ai fini della eliminazione ovvero della riduzione dei possibili rischi legati alla interferenza delle diverse lavorazioni Obiettivo di lasciare una traccia precisa e puntuale delle “attività prevenzionistiche” poste in essere da tutti i soggetti che, a qualunque titolo, interagiscono nell’appalto. Il DUVRI: art. 26, comma 3, D.lgs. n. 81/2008 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Ø DUVRI: v Allegato al contratto di appalto; v Scopo: eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze, da cd. “criterio topografico” (L. 1369/60) a “criterio funzionale” DUVRI: eccezioni 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. Costi della sicurezza 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione (…), devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. D.U.R.C. documento unico di regolarità contributiva Allo stato attuale la legge assegna alla documentazione della regolarità contributiva molti ruoli, è necessaria : Per operare negli appalti pubblici (ogni settore) Per usufruire dei benefici e delle sovvenzioni comunitarie “per la realizzazione di investimenti” Per operare negli appalti privati in edilizia Per usufruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legisl. soc.le L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) art. 1, comma 1175 1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Lo stato dell’arte sul DURC D.M. 24 ottobre 2007 art. 1 1. Il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia. Presupposto: regolarità contributiva Art. 5 DM 24.10.2007 Circolare Inail 5 febbraio 2008 Requisiti necessari per la regolarità contributiva La regolarità contributiva è attestata qualora ricorrano le seguenti condizioni: • Correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici; • Corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti; • Inesistenza di inadempienze in atto; … sono altresì regolari le seguenti situazioni: • Richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole; • Sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative; • Istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito. Articolo 84 D.lgs. n. 276/2003 (Certificazione dell’Appalto) 1. Le procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo. v Tutela per le aziende (certezza della legittimità e dunque della stabilità dei rapporti contrattuali); v Aumento del livello di qualità degli appalti e di autoregolazione del mercato. Una figura vicina, ma differente: La successione nell’appalto v S e il programma di esternalizzazione avviene attraverso due operazioni distinte sul piano logico-giuridico ma espressione di un'unica operazione economica: a) l’impresa fa un trasferimento di ramo d’azienda; b) poi, stipula con l’acquirente un contratto di appalto avente ad oggetto opere o servizi che l’acquirente esegue mediante il ramo d’azienda ceduto…. N.B.: Questa ipotesi non è di successione nei contratti di appalto, che non prevede di per sé alcuna cessione di ramo d’azienda. In questo caso: - trovano applicazione la disciplina e le tutele di cui all’art. 2112 c.c.; - opera il regime di responsabilità solidale (art. 2112, comma 6). Vedi il richiamo espresso alla responsabilità solidale tra committente ed appaltatore di cui all’art. 29, comma 2, D.lgs. n. 276/2003. Esternalizzazioni temporanee Affitto d’azienda (art. 2112, comma 5, c.c.) v riguarda tutti i fattori della produzione (azienda: art. 2555 c.c.); v può essere a tempo indeterminato o determinato; v si applica l’art. 2112 c.c. (trasferimento d’azienda). Distacco dei lavoratori (art. 30 D.lgs. n. 276/2003) v riguarda i soli lavoratori; v può essere solo a tempo determinato; v non si applica l’art. 2112 c.c. (trasferimento d’azienda). NOLO A CALDO: una difficile qualificazione del contratto Attività esercitata: - Produzione macchinari e vendita; - Nolo macchinari (anche a caldo). Contratto di nolo (vd. Interpello MLPS n. 2/2012) Se invece il macchinario me lo procuro mediante un contratto Con terzi (es. nolo, leasing, ecc.) … è un appalto (organizzazione dei Mezzi necessari) Tribunale di Milano, 29 novembre 2007 Il contratto con il quale un imprenditore si obbliga nei confronti di altro imprenditore alla fornitura di stoviglie e posate per il servizio di ristorazione e all'attività di consegna, ritiro, detersione, sanificazione e riconsegna, collegate alla fornitura stessa, integra un contratto di appalto di servizi e non un contratto di noleggio, in quanto risulta prevalente l'obbligazione di "facere" rispetto a quella di dare; ne segue la applicazione dell'art. 29 comma 2 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 in materia di responsabilità solidale tra appaltante e appaltatore per le obbligazioni retributive afferenti al rapporto di lavoro dei soggetti impiegati nell'appalto. La subfornitura industriale Art. 1, l. n. 192/1998 La subfornitura è un contratto attraverso cui: «un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.» L. n. 192/1998 • Di quali argomenti si occupa? • La subfornitura può essere considerata una fattispecie contrattuale giuridicamente tipica? Quali fattispecie contrattuali ricorda? Contratto di appalto Contratto di vendita di cosa futura Contratto di somministrazione di beni Contratto d’opera Subfornitura e appalto • Differenze con la somministrazione di lavoro • Applicabilità della responsabilità solidale – MLPS richiesta chiarimenti DTL Pisa recante ad oggetto la possibile applicazione del regime di responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 alle c.d. lavorazioni per conto terzi + Es.: contratto di trasporto (vd. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento Trasporti terresti, nota 13 gennaio 2010, prot. n. 0002513; MLPS circolare n. 17/2012) e nolo a caldo (interpello MLPS n. 2/2012) • Salute e sicurezza • Certificazione Grazie per l’attenzione! Gabriele Gamberini [email protected]