Appalto - Bollettino Adapt

Appalto
e
subfornitura
Gabriele Gamberini
[email protected]
Il contratto di appalto
tra regolamentazione civilistica e strumento di
organizzazione del lavoro nell’impresa
Appalto tra imprese: la giustificazione economica del
contratto
Opzione dell’impresa: “make or buy”
- make: internalizzazione ed integrazione
verticale;
- buy: esternalizzazione e disintegrazione
verticale.
v Appalto
operazione economica: esternalizzazione (Circolare n.
5/2011 MLPS “imprese e i datori di lavoro affidano intere fasi del proprio ciclo
produttivo a soggetti esterni”)
v Somministrazione
operazione economica: internalizzazione.
OUTSOURCING
SUBFORNITURA
NOLO
A CALDO
APPALTO
ESTERNALIZZAZIONI
(art. 29,
D.Lgs. n. 276/2003)
TRASFERIMENTO DI AZIENDA (o RAMO)
CONTRATTI
DI
LAVORO
INTERNALIZZAZIONI
SOMMINISTRAZIONE
(artt. 20-28, D.Lgs. n. 276/2003)
DISTACCO
(art. 30,
D.lgs.
n. 276/2003)
OUTSOURCING
Oggetto:
Strategia organizzativa diretta allo snellimento delle strutture
organizzative, adattamento flessibile ai mercati, mediante la cessione
all’esterno di attività in precedenza svolte all’interno dell’azienda.
Trasferimento di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c.
Modalità estreme di “outsourcing”:
-  “offshore”: produzione all’estero (diritto internazionale privato);
-  “crowdsourcing”: esternalizzazione di produzione prima interna ad una
comunità indistinta ed esterna (appalti).
L’appalto
v  Interdisciplinarietà delle competenze: diritto commerciale,
diritto civile e diritto del lavoro;
v  Contratto commerciale – Disciplina lavoristica;
v  Codice Civile: Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo III –
Dei singoli contratti, Capo VII – Dell'appalto, Artt. 1655 – 1677
v  Il contratto di appalto tra libera determinazione delle parti e
obblighi legali: l’importanza dello strumento contrattuale.
NOZIONE: Art. 1655 c.c.
L’appalto è il contratto col quale una parte (APPALTATORE)
assume,
-  con organizzazione dei mezzi necessari
- e con gestione a proprio rischio,
il compimento di un’opera o un servizio verso un
corrispettivo in denaro.
Oggetto: opera/servizio; prezzo.
Causa: esternalizzazione dell’esecuzione di opera o servizio.
Forma: libera (scritta nell’appalto pubblico).
Soggetti: almeno l’appaltatore deve essere un imprenditore
- organizzazione dei mezzi necessari, e
-  produzione/scambio di beni/servizi: v. 2082 c.c.
Obbligazione di risultato: compimento di opera o servizio;
La disciplina codicistica
v  disciplina del subappalto (1656 c.c.) - negativa:
•  la cessione del contratto (1406 c.c.) - positiva: il consenso del
contraente ceduto.
•  la forma del consenso, non deve necessariamente essere in
forma espressa, può risultare anche per facta concludentia;
•  rilevanza dello strumento contrattuale (volontà delle parti),
rapporto intuitus personae;
v  verifica nel corso di esecuzione dell’opera (1662 c.c.):
- comma 1: diritto di verifica nell’esecuzione dell’opera
(del servizio ex art. 1677 c.c.), facoltà del committente;
- comma 2: rimedio (mancato rispetto del contratto e lavorazioni
non a regola d’arte) – termine – risoluzione – risarcimento.
La disciplina codicistica
v  diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il
committente (1676 c.c.):
responsabilità solidale del committente:
Chi?
Art. 1676 c.c.
Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la
loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio
Cosa?
possono proporre azione diretta contro il committente per
conseguire quanto è loro dovuto,
Come?
fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso
l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.
v  Azione diretta sostitutoria;
v  Solidarietà passiva;
v  Nessun limite temporale.
La legittimità dell’appalto
nella disciplina giuslavoristica
Rapporto interpositorio
L. n. 1369/1960:
•  divieto di appalto di mere prestazioni di lavoro à sanzioni
civili e penali
«è considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di
appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o servizi, ove
l’appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite
dall’appaltante, quand’anche per il loro uso venga corrisposto un
compenso all’appaltante».
sfavore verso le ipotesi di c.d. decentramento produttivo
Circolare n. 5/2011 MLPS «Anche il nostro ordinamento giuridico, seppure in ritardo rispe5o a quanto avvenuto in altri Paesi, ha avviato un processo di modernizzazione del quadro norma<vo di riferimento in materia, fermo restando il rispe>o di determina< obblighi finalizza<, in via generale, a salvaguardare i diriD dei prestatori di lavoro coinvol: nei processi di esternalizzazione. L’inadeguatezza e l’ina>ualità del precedente quadro norma<vo, a fronte del mutato contesto produ?vo imprenditoriale e della evoluzione dei modelli di organizzazione del lavoro, sono state superate con l’intervento della riforma del mercato del lavoro operata dal decreto legisla<vo 10 se>embre 2003, n. 276, che ha permesso di valutare come opportunità e non più come una strategia rischiosa, sul piano organizza:vo, la traslazione all’esterno, in capo all’appaltatore, sia pure solo in parte, del risultato produDvo e delle responsabilità connesse all’u:lizzo della forza-­‐lavoro». Art. 1655 c.c. L’appalto è un contra-o, col quale un sogge-o (commi.ente) i n c a r i c a u n i m p r e n d i t o r e ( a p p a l t a t o r e ) d i c o m p i e r e un’opera od un servizio, a fronte di un corrispeDvo in denaro. Art. 29, comma 1, D.lgs. n. 276/2003 Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente ;tolo, il contra.o di appalto, s;pulato e regolamentato ai sensi dell'ar;colo 1655 del codice civile, si dis@ngue dalla somministrazione di lavoro per •  la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedoB in contra-o, dall'esercizio del potere organizza;vo e direBvo nei confron; dei lavoratori u;lizza; nell'appalto, nonché per •  la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. Art. 29, comma 1, D.lgs. n. 276/2003 (art. 1655 c.c.)
Ø Distinzione tra appalto e somministrazione di lavoro.
Diversità dell’oggetto, un “fare” nell’appalto, un “dare”
nella somministrazione
Ø L’imprenditore (appaltatore) per compiere l’opera od il
servizio commissionati deve:
a) organizzare i mezzi necessari (dirige i lavoratori alle
proprie dipendenze, senza che il committente possa
interferire nelle modalità concrete di svolgimento del lavoro
stesso);
b) assumere il rischio d’impresa (rispondere del
risultato finale davanti al committente).
L’organizzazione dei mezzi necessari
v L’organizzazione dei mezzi può anche risultare,
- in relazione alle esigenze dell’opera o del
servizio dedotti in contratto,
- dall’esercizio del potere organizzativo e
direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati
nell’appalto (art. 29, comma 1, D.lgs. n. 276/2003).
Vd. Circolare n. 5/2011 MLPS: es. servizi di
facchinaggio o pulizia
Valorizzazione del fattore organizzativo
rispetto a quello strumentale
(v. interpello n. 77/2009)
Rischio di impresa
Circolare n. 5/2011 MLPS
Alcuni indici rivelatori della sua sussistenza:
Ø Appaltatore ha già in essere una attività imprenditoriale
che viene esercitata abitualmente
Ø Appaltatore svolge una propria attività produttiva in
maniera evidente e comprovata
Ø Appaltatore opera per conto di differenti imprese da più
tempo o nel medesimo arco temporale considerato
Appalto genuino
Un appalto è definito genuino quando l’appaltatore:
Ø  non è un mero intermediario,
Ø ma un vero imprenditore che:
Ø impieghi una propria organizzazione produttiva;
Ø assuma i rischi della realizzazione dell’opera, o del servizio pattuito.
DireFva sui servizi ispeFvi e le aFvità di vigilanza del 18 se.embre 2008: «obieDvo assoluto è il contrasto alla interposizione illecita e fraudolenta, mediante la verifica dei criteri di genuinità»
Somministrazione irregolare
Ø  In assenza di questi requisiti si configura una ipotesi di
somministrazione irregolare.
Ø  Conseguenze sanzionatorie:
a)  Sanzione civile: il lavoratore interessato può richiedere,
mediante ricorso giudiziale ex art. 414 c.p.c. la costituzione
di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente
irregolare ai sensi dell’art. 29, comma 3-bis, D.lgs., n. 276/03;
b)  Sanzione penale: il somministratore e l’utilizzatore sono
puniti con l’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore e per
ogni giornata di occupazione.
c)  Ispettori intimano l’immediata cessazione della azione
antidoverosa allo pseudo-committente e allo pseudoappaltatore
Somministrazione fraudolenta
Quando l’appalto illecito è stato posto in essere al fine di eludere, in tutto
o in parte, i diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili di
legge o di contratto collettivo si realizza anche l’ipotesi di reato di
somministrazione fraudolenta, di cui all’art. 28 del D.lgs. n. 276/2003:
Ø pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è
dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al
sestuplo.
Ø ammenda di euro 20 per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno
di somministrazione
Ø ispettori intimano il committente fraudolento a regolarizzare alle proprie
dipendenze i lavoratori impiegati
Cass. 11.9.2000 n. 11957
Gli indici rivelatori della mera fornitura di manodopera:
v  sottoposizione del personale dell’appaltatore alla
direzione gerarchica dell’appaltante;
v  omogeneità dell’orario di lavoro tra appaltatore e appaltante;
v  commistione delle prestazioni dei dipendenti dell’appaltatore
e quelli dell’appaltante;
v  coincidenza tra scopo sociale del committente e oggetto
dell’appalto;
v  sussistenza o meno di un rischio di impresa per l’appaltatore.
Distinzione tra appalto e somministrazione: il contratto
Valorizzazione dello strumento contrattuale ai fini di
evidenziare la regolarità dell’appalto:
v  esigenze organizzative del committente: preambolo;
v  specializzazione e competenza dell’appaltatore:
preambolo;
v  organizzazione dei mezzi necessari nell’appalto: clausola
descrittiva dell’assetto organizzativo del contratto nell’ambito
(“modalità di esecuzione dell’appalto”);
v  rischio d’impresa: clausola sul corrispettivo (mai
determinazione del prezzo rispetto alle ore lavorate o giornate
di lavoro che verranno eseguite).
Interpello Ministero del Lavoro n. 77/2009
Subappalto e proprietà dei mezzi
Ø  l’esame deve essere condotto rispetto al caso concreto
Ø «il solo utilizzo di strumenti di proprietà del committente ovvero
dell’appaltatore da parte dei dipendenti del subappaltatore non
costituisce di per sé elemento decisivo per la qualificazione
del rapporto in termini di appalto non genuino, attesa la
necessità di verificare tutte le circostanze complete dell’appalto e
segnatamente la natura e le caratteristiche dell’opera o del
servizio dedotti nel contratto di modo che, nel caso concreto, potrà
ritenersi compatibile con un appalto genuino anche un’ipotesi in
cui i mezzi materiali siano forniti dal soggetto che riceve il servizio,
purché la responsabilità del loro utilizzo rimanga totalmente in
capo all’appaltatore e purché attraverso la fornitura di tali mezzi
son sia invertito il rischio d’impresa, che deve in ogni caso
gravare sull’appaltatore stesso».
La Responsabilità solidale
Prospettive dell’appalto a legislazione vigente
La liberalizzazione dell’appalto:
maggiore spazio all’autonomia delle parti.
Il vincolo di solidarietà come strumento di bonifica
del mercato degli appalti.
La tutela nella segmentazione degli appalti:
l’estensione della solidarietà.
Il vincolo di solidarietà
Ø  Liberalizzazione del mercato
Ø  Responsabilizzazione degli operatori economici
(più libertà contrattuale
più responsabilità civile)
Ø Obbligazione solidale come sanzione civile
Ricordate? La disciplina codicistica
v  diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il
committente (1676 c.c.):
responsabilità solidale del committente:
Chi?
Art. 1676 c.c.
Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la
loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio
Cosa?
possono proporre azione diretta contro il committente per
conseguire quanto è loro dovuto,
Come?
fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso
l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.
v  Azione diretta sostitutoria;
v  Solidarietà passiva;
v  Nessun limite temporale.
Responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D.lgs. n. 276/2003
«Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali
sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative del settore che
possono individuare metodi e procedure di controllo e di
verifica della regolarità complessiva degli appalti…
Novità inserita dall’art. 4, comma 31, l. n. 92/2012
Per la prima volta viene introdotta una possibilità di deroga al
regime della responsabilità negli appalti
Responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D.lgs. n. 276/2003
«…in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o
datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con
ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla
cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto,
nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in
relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando
escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il
responsabile dell'inadempimento».
La responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D.lgs. n.
276/2003 si aggiunge a quella prevista dal codice civile.
Responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D.lgs. n. 276/2003
«Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il
pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori
subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire,
nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio
dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice
accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può
essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro
solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli
eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può
esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole
generali».
Novità inserita dall’art. 4, comma 31, l. n. 92/2012
Viene introdotto il c.d. beneficium excussionis
Responsabilità solidale, chi può beneficiarne?
Circolare n. 5/2011 MLPS à non soltanto i lavoratori subordinati
ma anche altri soggetti impiegati nell’appalto con diverse tipologie
contrattuali (ad es. collaboratori a progetto e associati in
partecipazione). Il regime di responsabilità opera a tutela di tutti i
lavoratori impiegati in un determinato appalto e nell’eventuale
subappalto e anche con riferimento ai lavoratori “in nero”.
Responsabilità solidale: soggetti esclusi
Ai sensi dell’art. 29, comma 3-ter,. D.lgs. n. 276/03, il
regime di responsabilità solidale negli appalti non si
applica qualora il committente sia una persona fisica
che non esercita attività di impresa o professionale
(Art. 29, commi 2 e 3-ter, D.lgs. n. 276/03);
Art. 35 d.l. 223/2006, conv. l. n. 248/2006 – modificato da
d.l. n. 83/2012 (conv. con modificazioni dalla l. n. 134/2012)
«28 In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in
solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del
corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento
dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’erario
in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di
subappalto. La responsabilità solidale viene meno se
l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del
versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo
precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati
correttamente eseguiti dal subappaltatore.»
Committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori
obbligati in solido ma con possibilità di deroga al regime
della responsabilità solidale
Appalto e consorzio: assimilazione alla figura del subappalto
Il negozio di affidamento all’impresa consorziata, rispetto
alla responsabilità solidale nell’appalto…
Cass., 7.3.2008, n. 6208
«l’aggiudicazione dei lavori da parte del
Consorzio e l'assegnazione alla singola impresa
consorziata costituiscono un fenomeno di subderivazione del contratto d'appalto e, in
definitiva, di “sostanziale subappalto”».
L’azione contro il committente
Art. 1676 c.c. ed art. 29, commi 2 e 3-bis, D.lgs. n. 276/03
L’azione diretta è pienamente distinta ed
autonoma rispetto a quella che,
eventualmente, venga simultaneamente
proposta nei confronti dell’appaltatoredatore di lavoro.
(Cass., 04-09-2000, n. 11607).
L’azione contro il committente
Art. 1676 c.c. ed art. 29, commi 2 e 3-bis, D.lgs. n. 276/03
v La semplice conoscenza del credito del dipendente
dell’appaltatore non fa sorgere alcun obbligo in capo
al committente (estraneo al rapporto di lavoro);
v  Solo dal momento della proposizione della
domanda giudiziale di pagamento da parte dei
dipendenti nei confronti del committente,
quest’ultimo non può più pagare all’appaltatore,
né a qualunque altro creditore
(Cass., 27-09-2000, n.12784)
Responsabilità solidale ed infortunio sul lavoro Art. 26, comma 4, D.lgs. n. 81/2008
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di
responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni
e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore
committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con
ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali
il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore,
non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto
di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni
del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei
rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o
subappaltatrici.
Ø  Responsabilità solidale del committente per infortunio:
v  Infortunio: del dipendente dell’appaltatore e dei subappaltatori;
v  Soggetto attivo: solo il Committente;
v  Ambito oggettivo: il cd. “danno differenziale”;
v  Ambito oggettivo (esclusione): il danno-conseguenza da rischio
specifico dell’appaltatore o subappaltatore (solo rischio organizzativo).
Rimedi contrattuali rispetto alla solidarietà
v  clausole fidejussorie e vincoli assicurativi;
v  esclusione del subappalto o clausola di espresso
gradimento: questa deve essere supportata da una
clausola risolutiva;
v  esclusione delle imprese in monocommittenza.
Rimedi contrattuali rispetto alla solidarietà
acquisizione della documentazione che evidenzia gli
adempimenti
retributivi e contributivi dell’appaltatore:
- DURC mensile;
- LUL;
- Comunicazioni al CpI;
- Pagamento retribuzioni.
Obblighi retributivi
Determinazione dei trattamenti retributivi minimi da garantirsi ai
lavoratori impiegati nell’appalto è affidata alla autonomia contrattuale
collettiva, fermi restando il disposto:
Ø  dell’art. 36 della Cost.
Ø  dell’art. 36 della l. n. 300/1970
Possibili divaricazioni salariali, all’interno del medesimo appalto, tra i
dipendenti del committente e quelli dell’appaltatore, le cui prestazioni
possano apparire astrattamente omogenee o comparabili
Comma 1175 dell’art. 1, della l. n. 296/2006 (c.d.
legge finanziaria 2007)
stabilisce l’obbligo del rispetto «degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale» ai fini della fruizione dei benefici normativi e
contributivi favorendo pertanto l’applicazione delle tariffe minime
retributive previste dalla contrattazione collettiva e il rispetto delle
norme contrattuali relative al personale nei casi di cambio d’appalto.
DUVRI, Costi della
sicurezza, DURC,
Certificazione
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenziali)
Necessaria cooperazione e coordinamento tra committenti e
appaltatori nella predisposizione della sicurezza “globale”
delle opere e dei servizi da realizzare.
Specifico documento che formalizza tutta l’attività di
cooperazione, coordinamento e informazione reciproca delle
imprese coinvolte ai fini della eliminazione ovvero della
riduzione dei possibili rischi legati alla interferenza delle
diverse lavorazioni
Obiettivo di lasciare una traccia precisa e puntuale delle
“attività prevenzionistiche” poste in essere da tutti i soggetti
che, a qualunque titolo, interagiscono nell’appalto.
Il DUVRI: art. 26, comma 3, D.lgs. n. 81/2008
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione
ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo
i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di
appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei
lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25
agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il
documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro
tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Ø  DUVRI:
v  Allegato al contratto di appalto;
v  Scopo: eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze,
da cd. “criterio topografico” (L. 1369/60) a “criterio funzionale”
DUVRI: eccezioni
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2,
l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di
natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o
attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata
non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non
comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti
cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla
presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
Costi della sicurezza
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di
somministrazione (…), devono essere specificamente
indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice
civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò
non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze
delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non
sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al
precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi
della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31
dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso
a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi
locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
D.U.R.C.
documento unico di regolarità contributiva
Allo stato attuale la legge assegna alla documentazione
della regolarità contributiva molti ruoli, è necessaria :
Per operare
negli appalti pubblici
(ogni settore)
Per usufruire dei benefici e
delle sovvenzioni comunitarie
“per la realizzazione di
investimenti”
Per operare negli appalti
privati in edilizia
Per usufruire dei benefici
normativi e contributivi
previsti dalla normativa in
materia di lavoro e legisl. soc.le
L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
art. 1, comma 1175
1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici
normativi e contributivi previsti dalla normativa in
materia di lavoro e legislazione sociale sono
subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro,
del documento unico di regolarità contributiva, fermi
restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli
accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli
regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
Lo stato dell’arte sul DURC
D.M. 24 ottobre 2007
art. 1
1. Il possesso del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) è richiesto ai datori di lavoro ai fini
della fruizione dei benefici normativi e contributivi in
materia di lavoro e legislazione sociale previsti
dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici
e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai
sensi della vigente normativa il DURC è inoltre richiesto ai
datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle
procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e
nei lavori privati dell'edilizia.
Presupposto: regolarità contributiva
Art. 5 DM 24.10.2007
Circolare Inail 5 febbraio 2008
Requisiti necessari per la regolarità contributiva
La regolarità contributiva è attestata qualora ricorrano le seguenti
condizioni:
• Correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
• Corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati
dagli Istituti previdenziali come dovuti;
• Inesistenza di inadempienze in atto;
… sono altresì regolari le seguenti situazioni:
• Richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente
abbia espresso parere favorevole;
• Sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
• Istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il
credito.
Articolo 84 D.lgs. n. 276/2003 (Certificazione dell’Appalto)
1. Le procedure di certificazione di cui al capo primo possono
essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui
all'articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione
del relativo programma negoziale, anche ai fini della
distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e
appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del
presente decreto legislativo.
v  Tutela per le aziende (certezza della legittimità e
dunque della stabilità dei rapporti contrattuali);
v  Aumento del livello di qualità degli appalti e di
autoregolazione del mercato.
Una figura vicina, ma differente:
La successione nell’appalto
v S e il programma di esternalizzazione avviene attraverso due
operazioni distinte sul piano logico-giuridico ma espressione di un'unica
operazione economica:
a) l’impresa fa un trasferimento di ramo d’azienda;
b) poi, stipula con l’acquirente un contratto di appalto avente ad
oggetto opere o servizi che l’acquirente esegue mediante il ramo
d’azienda ceduto….
N.B.: Questa ipotesi non è di successione nei contratti di appalto, che non
prevede di per sé alcuna cessione di ramo d’azienda. In questo caso:
- trovano applicazione la disciplina e le tutele di cui all’art. 2112 c.c.;
- opera il regime di responsabilità solidale (art. 2112, comma 6). Vedi il
richiamo espresso alla responsabilità solidale tra committente ed
appaltatore di cui all’art. 29, comma 2, D.lgs. n. 276/2003.
Esternalizzazioni temporanee
Affitto d’azienda (art. 2112, comma 5, c.c.)
v  riguarda tutti i fattori della produzione (azienda: art. 2555 c.c.);
v  può essere a tempo indeterminato o determinato;
v  si applica l’art. 2112 c.c. (trasferimento d’azienda).
Distacco dei lavoratori (art. 30 D.lgs. n. 276/2003)
v  riguarda i soli lavoratori;
v  può essere solo a tempo determinato;
v  non si applica l’art. 2112 c.c. (trasferimento d’azienda).
NOLO A CALDO:
una difficile qualificazione del contratto
Attività esercitata:
- Produzione macchinari e vendita;
- Nolo macchinari (anche a caldo).
Contratto di nolo
(vd. Interpello MLPS
n. 2/2012)
Se invece il macchinario me lo
procuro mediante un contratto
Con terzi (es. nolo, leasing, ecc.)
… è un appalto (organizzazione dei
Mezzi necessari)
Tribunale di Milano, 29 novembre 2007
Il contratto con il quale un imprenditore si obbliga nei confronti
di altro imprenditore alla fornitura di stoviglie e posate per il
servizio di ristorazione e all'attività di consegna, ritiro,
detersione, sanificazione e riconsegna, collegate alla fornitura
stessa, integra un contratto di appalto di servizi e non un
contratto di noleggio, in quanto risulta prevalente
l'obbligazione di "facere" rispetto a quella di dare; ne segue la
applicazione dell'art. 29 comma 2 d.lgs. 10 settembre 2003 n.
276 in materia di responsabilità solidale tra appaltante e
appaltatore per le obbligazioni retributive afferenti al rapporto
di lavoro dei soggetti impiegati nell'appalto.
La subfornitura industriale
Art. 1, l. n. 192/1998
La subfornitura è un contratto attraverso cui:
«un imprenditore si impegna a effettuare per conto di
una impresa committente lavorazioni su prodotti
semilavorati o su materie prime forniti dalla committente
medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o
servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad
essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del
committente o nella produzione di un bene complesso,
in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche
e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa
committente.»
L. n. 192/1998
•  Di quali argomenti si occupa?
•  La subfornitura può essere considerata una
fattispecie contrattuale giuridicamente tipica?
Quali fattispecie contrattuali
ricorda?
Contratto di appalto
Contratto di vendita
di cosa futura
Contratto di
somministrazione di
beni
Contratto d’opera
Subfornitura e appalto
•  Differenze con la somministrazione di lavoro
•  Applicabilità della responsabilità solidale – MLPS
richiesta chiarimenti DTL Pisa recante ad oggetto la
possibile applicazione del regime di responsabilità
solidale ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 alle
c.d. lavorazioni per conto terzi + Es.: contratto di
trasporto (vd. Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, Dipartimento Trasporti terresti, nota 13
gennaio 2010, prot. n. 0002513; MLPS circolare n.
17/2012) e nolo a caldo (interpello MLPS n. 2/2012)
•  Salute e sicurezza
•  Certificazione
Grazie per l’attenzione!
Gabriele Gamberini [email protected]