NOI G UGLIELMO A LESSANDRO, PER GRAZIA DI DIO, RE DEI PAESI BASSI, PRINCIPE DI ORANGE-NASSAU, ECC. ECC. ECC. 1. ------IND- 2015 0257 NL- IT- ------ 20150602 --- --- PROJET PROGETTO del 15 maggio 2015 Decreto del di modifica del decreto sulle attività di protezione ambientale (requisiti di rendimento per le centrali a carbone) Su proposta del segretario di Stato per le infrastrutture e l'ambiente del , n. IENM/BSK2015/92591, direzione generale per gli Affari amministrativi e giuridici, redatta anche a nome del ministro dell'Economia; visti la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (GU 2010, L 334) e l'articolo 8.40 della legge per la protezione dell'ambiente; sentito il parere della sezione consultiva del Consiglio di Stato (parere del , n. ); vista la relazione dettagliata del segretario di Stato per le infrastrutture e l'ambiente del , n. IENM/BSK-2014/..., direzione generale per gli Affari amministrativi e giuridici, pubblicata anche a nome del ministro dell'Economia; Approviamo e decretiamo quanto segue: Articolo I Il decreto sulle attività di protezione ambientale è così modificato: A L'articolo 5.5 è così modificato: 1. Il secondo paragrafo è abrogato. 2. Con la nuova numerazione il terzo paragrafo diventa il paragrafo secondo. B Dopo l'articolo 5.12 è inserito il seguente articolo: Articolo 5.12a 1. Ai fini del presente articolo per "rendimento elettrico netto" si intende: l'elettricità fornita alla rete nazionale ad alta tensione, di cui all'articolo 1, primo paragrafo, lettera j, della legge sull'elettricità del 1998, diviso il tenore energetico dei combustibili impiegati. 2. Nel caso dell'erogazione di calore a una rete termica ai sensi dell'articolo 1, lettera c, della legge sul calore, il rendimento elettrico netto di cui al primo paragrafo: a. per quanto riguarda il tenore energetico dei combustibili impiegati viene corretto per il tenore energetico dei combustibili aggiuntivi utilizzati per l'erogazione di calore, oppure b. per quanto riguarda l'erogazione di elettricità è calcolato aggiungendo all'elettricità fornita alla rete nazionale ad alta tensione la perdita di elettricità dovuta all'erogazione di calore. 3. Il rendimento elettrico netto di un grande impianto di combustione alimentato a carbon fossile o con una combinazione di carbon fossile e uno o più combustibili di altra natura deve essere pari ad almeno il 40,00%. 4. Per il calcolo del rendimento elettrico netto si considera un periodo di cinque anni oppure, se l'impianto di combustione è operativo da meno di cinque anni, si considera il periodo in cui l'impianto ha fornito elettricità alla rete nazionale ad alta tensione, partendo da un minimo di un anno. 5. Su richiesta delle autorità competenti i gestori della struttura presentano i dati relativi al rendimento elettrico netto dell'impianto di combustione. C L'articolo 5.14, primo paragrafo, è così formulato: 1. In deroga all'articolo 5.12a, terzo paragrafo, fino al 1° luglio 2017 il rendimento elettrico netto di un grande impianto di combustione alimentato a carbon fossile o con una combinazione di carbon fossile e uno o più combustibili di altra natura deve essere pari ad almeno il 38,00%. D Dopo l'articolo 5.28 si aggiungono i seguenti due articoli: Articolo 5.28a 1. Ai fini del presente articolo per "rendimento elettrico netto" si intende: l'elettricità fornita alla rete nazionale ad alta tensione, a norma dell'articolo 1, primo paragrafo, lettera j, della legge sull'elettricità del 1998, diviso il tenore energetico dei combustibili impiegati. 2. Nel caso dell'erogazione di calore a una rete termica, ai sensi dell'articolo 1, lettera c, della legge sul calore, il rendimento elettrico netto di cui al primo paragrafo: a. per quanto riguarda il tenore energetico dei combustibili impiegati viene corretto per il tenore energetico dei combustibili utilizzati per la produzione di calore, oppure b. per quanto riguarda l'erogazione netta di elettricità è calcolato aggiungendo all'elettricità fornita alla rete nazionale ad alta tensione la perdita di elettricità dovuta all'erogazione di calore. 2 3. Il rendimento elettrico netto di un impianto che prevede la co-combustione di rifiuti con una potenza termica di ingresso nominale pari o superiore a 300 MW, alimentato a carbon fossile oppure con una combinazione di carbon fossile e uno o più combustibili di altra natura, non destinato all'essiccatura o al trattamento di oggetti o materiali mediante contatto diretto con i gas di combustione deve essere pari ad almeno il 40,00%. 4. Per il calcolo del rendimento elettrico netto si considera un periodo di cinque anni oppure, se l'impianto di co-combustione dei rifiuti di cui al terzo paragrafo è operativo da meno di cinque anni, si considera il periodo in cui l'impianto ha fornito elettricità alla rete nazionale ad alta tensione, partendo da un minimo di un anno. 5. Su richiesta delle autorità competenti i gestori della struttura presentano i dati relativi al rendimento elettrico netto dell'impianto alimentato con la cocombustione di rifiuti. Articolo 5.28b In deroga all'articolo 5.28a, terzo paragrafo, fino al 1° luglio 2017 il rendimento elettrico netto di un impianto per la co-combustione di rifiuti ivi indicato deve essere pari ad almeno il 38,00%. Articolo II Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2016. Si ordina e si dispone che il presente decreto sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno dei Paesi Bassi unitamente alla nota esplicativa. IL SEGRETARIO DI STATO PER LE INFRASTRUTTURE E L'AMBIENTE, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA, 3 Nota esplicativa I. Osservazioni generali 1. Motivazione Con la presente modifica al decreto sulle attività di protezione ambientale (in appresso: decreto sulle attività) si aggiornano le norme generali per i grandi impianti di combustione, con l'obiettivo di introdurre requisiti di rendimento minimi per le centrali a carbone dei Paesi Bassi. In tal modo si procede a una graduale eliminazione della produzione elettrica a carbone a scarsa sostenibilità su scala nazionale. Tali requisiti rappresentano una precisazione degli obiettivi internazionali relativi al clima, all'energia e alla qualità dell'aria approvati nell'accordo sull'energia. L'accordo sull'energia per la crescita sostenibile intende dare un forte slancio all'economia e consentire di raggiungere nel 2050 un approvvigionamento energetico a impatto climatico neutro. Esso contiene una serie di intese e provvedimenti, tra cui una produzione energetica più pulita e rinnovabile nei Paesi Bassi. 1 2. Contenuti Il presente decreto di modifica stabilisce requisiti di rendimento per i grandi impianti di combustione alimentati a carbon fossile o con una combinazione di carbon fossile e altri combustibili quali la biomassa. Nei Paesi Bassi il rendimento elettrico netto varia dal 37% dei grandi impianti (centrali a carbone) più vecchi al 46% delle centrali più recenti (Centro per la ricerca energetica dei Paesi Bassi [ECN] 2014). Le centrali a carbone costruite negli anni Ottanta presentano i rendimenti più bassi e sono pertanto considerate le strutture con le tecniche meno sostenibili e i maggiori livelli di emissioni. Ai fini della legge per la protezione dell'ambiente e della direttiva UE relativa alle emissioni industriali2 le centrali a carbone degli anni Ottanta ormai non applicano più le migliori tecniche disponibili (BAT). Il provvedimento stabilisce pertanto un rendimento minimo obbligatorio del 40,00%, legato all'uso delle migliori tecniche disponibili. Un requisito di rendimento minimo per le centrali a carbone contribuisce alla riduzione del consumo di energia primario e pertanto contribuisce a una riduzione delle emissioni delle centrali a carbone di CO2, NOx, SO2 e particolato nei Paesi Bassi. Il provvedimento garantisce l'applicazione delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione e la riduzione delle emissioni di tali sostanze, affinché le eccezioni esistenti in merito alle emissioni di NOx per alcune centrali a carbone degli anni Ottanta possano decadere. Il calcolo del rendimento elettrico tiene conto dell'eventuale erogazione di calore da parte della centrale. L'erogazione di calore accresce il rendimento energetico dell'impianto, ma il rendimento elettrico risulta leggermente ridotto. Per ovviare a tale effetto si apporta una correzione al calcolo del rendimento elettrico. Per la definizione della normativa sono state valutate varie opzioni. Dopo che nell'ambito dell'accordo sull'energia è stata definita auspicabile l'introduzione di un requisito ambientale per le centrali a carbone, è stata considerata la possibilità di agire attraverso la tassa sul carbone, con una modifica singola del decreto sulle attività oppure con una Atti parlamentari, seconda camera, 2012/13, 30196, n. 202 e 2013/14, 30196, n. 252 e 255. Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU 2010, L 334). 1 2 4 legge formale a sé stante.3 Il problema principale dell'introduzione di una tassa sul carbone differenziata (con una contribuzione più elevata per le centrali con prestazioni più modeste) risiede nell'aggravio degli oneri previsto per il settore e al contempo non offre alcuna garanzia sull'effettivo miglioramento delle prestazioni delle centrali a carbone. L'introduzione di una norma separata sulla CO2 per le centrali a carbone non era praticabile in quanto, in base alla direttiva UE sulle emissioni industriali, l'autorizzazione per le unità di combustione che rientrano nel sistema europeo per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra (ETS) 4 non può prevedere valori limite per le emissioni di tali gas. Lo svantaggio principale dell'introduzione di un requisito di rendimento mediante una legge formale a sé stante risiede in una procedura di adozione più lunga rispetto a una modifica del decreto sulle attività. Questo provvedimento si può anche ricondurre alle norme ambientali esistenti. Il presente decreto di modifica si può considerare pertanto l'opzione meno onerosa e di più rapida applicazione. I requisiti di rendimento si applicheranno ai grandi impianti di combustione con le seguenti modalità: dal 1° gennaio 2016 vigerà l'obbligo di un rendimento elettrico netto minimo pari al 38,00%, mentre dal 1° luglio 2017 la soglia minima sarà del 40,00%. Tale tempistica concede un po' di tempo ai produttori di energia e tiene conto degli obblighi contrattuali relativi all'erogazione di calore da parte degli impianti. Per le centrali a gas non si introduce alcun requisito di rendimento. Le centrali a gas hanno un rendimento elettrico più elevato e pertanto presentano un consumo di combustibile più contenuto rispetto al quantitativo di energia elettrica prodotto. Le nuove centrali a ciclo combinato gas-vapore presentano un rendimento di circa il 58%.5 Rispetto alle centrali a carbone, le centrali a gas producono inoltre un quantitativo di emissioni per unità di combustibile molto più contenuto. Le centrali a gas producono pertanto emissioni di gas a effetto serra e un inquinamento atmosferico molto più modesti rispetto alle centrali a carbone. Gli altiforni e i forni per cemento non devono sottostare alle prescrizioni indicate per i grandi impianti (articolo 5.1 del decreto sulle attività). Sebbene tali impianti utilizzino anch'essi carbon fossile, i loro processi non sono paragonabili a quelli delle centrali elettriche e pertanto non rientrano nell'ambito di applicazione del presente provvedimento. Per effetto dei futuri sviluppi nell'applicazione delle nuove tecniche il rendimento elettrico delle centrali a carbone può essere soggetto a pressioni laddove si auspichi il ricorso a tali metodi ai fini di una maggiore sostenibilità e di un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO2. A tale proposito si possono considerare le tecniche di CCS 6 (cattura e stoccaggio della CO2), un utilizzo più intensivo del calore (residuo) o un maggiore impiego della biomassa. Tali misure tecniche presentano la medesima finalità di fondo dei requisiti di rendimento, ossia la riduzione delle emissioni delle centrali di carbone, ma possono al contempo risultare in un'indesiderata riduzione del rendimento elettrico. Per tali motivi Atti parlamentari, seconda camera 2013/14, 30196, n. 252. Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità (GU 2003, L 275). 5 Fanno eccezione all'alto rendimento delle centrali a gas le turbine a gas impiegate nelle situazioni di picco e di emergenza. Tali impianti assumono una posizione particolare nel mercato in considerazione della loro flessibilità. Sono impiegate soltanto nelle ore di picco e devono essere avviate rapidamente, pertanto hanno un rendimento relativamente basso. Rispetto alle centrali a carbone questi impianti presentano un quantitativo annuo limitato di emissioni di sostanze nocive. 6 CCS sta per: Carbon Capture and Storage. 3 4 5 nel 2018 avrà luogo una valutazione. Se le parti, nell'ottica di accrescere la sostenibilità dell'approvvigionamento energetico come auspicato nell'accordo sull'energia, effettuano investimenti concreti nelle tecniche CCS o in altri espedienti tecnici che comportano una sostanziale riduzione del rendimento elettrico delle centrali a carbone sarà introdotta un'opportuna correzione al calcolo del rendimento elettrico. 3. Relazione con altri strumenti normativi I grandi impianti di combustione, anche in ottemperanza alla direttiva europea sulle emissioni industriali, devono osservare sia le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge di definizione di disposizioni generali sul diritto ambientale sia le norme generali del decreto sulle attività. I grandi impianti di combustione rientrano inoltre nel sistema europeo per lo scambio delle quote di emissioni. L'articolo 9 della direttiva UE sulle emissioni industriali non consente l'imposizione di valori limite per le emissioni di gas a effetto serra per le imprese partecipanti al sistema ETS. Il secondo paragrafo di tale articolo parte dal presupposto che gli Stati membri introducano requisiti di efficienza energetica: "Per le attività elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito." Finora i Paesi Bassi hanno usufruito di tale possibilità. Con la presente modifica i Paesi Bassi introducono invece requisiti di efficienza energetica per le centrali a carbone per dare ulteriore slancio a una produzione energetica più ecosostenibile. In tal modo si ricollegano al presupposto di base dell'articolo 9, secondo paragrafo, della direttiva UE sulle emissioni industriali. La direttiva si ispira, tra gli altri, al principio generale di un utilizzo razionale dell'energia. Il principio delle migliori tecniche disponibili (BAT) ripreso dalla direttiva presuppone che il gestore dell'impianto limiti le ripercussioni negative sull'ambiente, per quanto possibile a livello tecnico ed economico. I requisiti del decreto di modifica si ricollegano concettualmente alle conclusioni europee sulle migliori tecniche disponibili per i grandi impianti di combustione. Il rendimento prescritto è in linea con quello degli impianti con le migliori prestazioni in Europa.7 4. Impatto 4a. Impatto ambientale Per ogni unità di combustibile impiegata le centrali a carbone a basso rendimento presentano una produzione elettrica relativamente modesta e un quantitativo di emissioni relativamente elevato.8 Ai fini di un vantaggio ambientale si introducono dei requisiti di rendimento e l'eccezione che consente maggiori emissioni di ossidi di azoto è soppressa. Per esempio un rendimento elettrico netto del 36%-40% ed emissioni di ossidi di azoto pari a 90200 mg/Nm3 per le centrali a carbone esistenti (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/lcp_bref_0706.pdf) 8 Het Energieakkoord: Wat gaat het betekenen? Centro di ricerca per l'energia dei Paesi Bassi (ECN), settembre 2013 https://www.ecn.nl/fileadmin/ecn/units/bs/Energieakkoord/Hoofddocument.pdf 7 6 Tabella: Panoramica dei rendimenti elettrici, delle emissioni medie di CO2 e di altre emissioni per le varie generazioni di centrali (senza co-combustione di biomassa, escluse le correzioni per l'erogazione di calore). Centro di ricerca per l'energia dei Paesi Bassi (ECN), 2014 Generazione di centrali a carbone Rendimento elettrico Emissioni dirette per elettricità prodotta netta Emissioni di CO2 NOx (mg/kWh) SO2 (mg/kWh) Particolato (PM10, mg/kWh) (g/kWh) Anni '80 37-39% 698 - 1006 257 - 1721 194 - 889 13 – 33 Anni '90 41-43% 626 - 932 131 – 1103 73 - 737 4 – 13 Nuove 46% 750 130 – 260 30 - 140 2 - 14 4b. Impatto per le aziende Il presente decreto riguarda le centrali a carbone degli anni Ottanta. Spetta ai gestori degli impianti decidere se effettuare gli investimenti necessari a raggiungere la conformità ai requisiti di rendimento, passare all'uso di altri combustibili, per esempio 100% biomassa, oppure chiudere le centrali. Le centrali degli anni Ottanta hanno raggiunto la fine del loro ciclo di vita tecnico. Nel giro di alcuni anni si dovranno affrontare decisioni di investimento per allungare la vita utile di tali impianti. L'introduzione dei requisiti di investimento è riconducibile a tale ciclo di investimenti. Il provvedimento rappresenta un'alternativa a quanto concordato con l'accordo sull'energia in merito alla chiusura delle vecchie centrali a carbone ed è stato introdotto di concerto con tutte le imprese interessate. Pertanto la presente normativa non comporta costi di conformità, ossia ulteriori investimenti per l'adeguamento ai requisiti di rendimento. De facto, tali costi non vengono sostenuti. Il rendimento, il quantitativo di combustibili impiegato e l'elettricità e il calore erogati sono dati commerciali che i produttori di energia aggiornano con cura. I quantitativi e le tipologie di combustibili utilizzati sono già comunicati alle autorità competenti con cadenza annuale ai sensi della direttiva UE sulle emissioni industriali (e della precedente direttiva 2001/80 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione9). Le informazioni sulla produzione di elettricità devono essere trasmesse da ogni centrale al gestore della rete nazionale TenneT nell'ambito della responsabilità di programma. Ne consegue l'assenza di oneri amministrativi aggiuntivi. 5. Attuabilità e applicabilità Il citato collegamento con il ciclo degli investimenti semplifica l'attuazione da parte dei produttori di energia e consente una rapida introduzione del provvedimento. La sua definizione all'interno del decreto sulle attività garantisce che le centrali a carbone con prestazioni inferiori a quelle stabilite per legge in futuro non potranno essere più operative e che le eventuali centrali di nuova apertura dovranno comunque avere un rendimento almeno pari a quello previsto dai requisiti vigenti. Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GUCE 2001, L 309). 9 7 L'amministrazione provinciale (con il supporto amministrativo dei servizi ambientali) è già responsabile del controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali a norma del decreto sulle attività e delle autorizzazioni per le dieci centrali a carbone dei Paesi Bassi. Il controllo delle centrali a carbone non comporta alcun compito aggiuntivo. La valutazione della conformità ai requisiti di rendimento rientrerà nei controlli regolari. Anche le richieste di autorizzazione, per esempio, prevedono la presentazione di dati relativi al rendimento della centrale. Qualora vi siano dubbi, l'autorità competente inoltrerà una richiesta di informazioni una tantum ai produttori di energia. Non sono pertanto previsti oneri gestionali aggiuntivi. 6. Partecipazione Iter preliminare L'elaborazione del presente decreto è stata ampiamente discussa con le organizzazioni più coinvolte10 dall'accordo sull'energia. In considerazione degli aspetti concorrenziali sono state intraprese anche discussioni informali con le autorità garanti dei consumatori e del mercato (Autoriteit Consument & Markt, ACM) e con la Commissione europea. Le parti coinvolte nell'accordo sull'energia sottoscrivono l'esito di tali consultazioni, ossia l'introduzione di un requisito di rendimento per le centrali a carbone mediante una modifica del decreto sulle attività, in correlazione con gli altri provvedimenti dell'accordo sull'energia. 11 Il titolare di un'unica centrale a carbone non sottoscrive l'introduzione dei requisiti di rendimento, ma ha dichiarato pubblicamente che l'impianto in questione non farà più uso di carbon fossile oppure sarà chiuso. In collaborazione con le organizzazioni maggiormente coinvolte dall'accordo sull'energia, esperti delle province e i servizi ambientali alla fine del 2014 è stato redatto il progetto di modifica del decreto sulle attività. Sulla base delle loro reazioni e informazioni sono stati scelti i termini e le definizioni per la descrizione del rendimento elettrico netto e sono stati convalidati i requisiti di rendimento. L'ambito di applicazione è stato ampliato per includere, oltre ai grandi impianti di combustione (paragrafo 5.1 del decreto sulle attività), anche gli impianti di co-combustione dei rifiuti (paragrafo 5.2 del decreto sulle attività), in quanto le centrali a carbone alimentate anche con la combustione di rifiuti rientrano in tale paragrafo. Nella nota esplicativa è stato inserito inoltre l'intento di condurre una valutazione dei requisiti di rendimento, con una generica descrizione dei punti da considerare. Procedura di controllo parlamentare e pubblicazione anticipata Il progetto di decreto è sottoposto a controllo da parte della prima e della seconda camera.12 Nella consultazione scritta sul progetto di decreto la seconda camera ha posto delle domande e il governo ha fornito ulteriori delucidazioni.13 Molti gruppi politici hanno domandato se le vecchie centrali a carbone sarebbero effettivamente state chiuse per effetto del provvedimento. Tale era l'intesa originariamente raggiunta in proposito nell'ambito dell'accordo sull'energia, ma poiché risultava in contrasto con le norme sulla concorrenza è venuta a cadere. La risposta dichiara che il decreto sulle attività non prevede l'obbligo di chiusura della centrale. L'obiettivo principale del decreto è l'introduzione di requisiti di rendimento. Gli operatori delle centrali a carbone devono I produttori di energia, le organizzazioni ambientaliste (Greenpeace, Natuur en Milieu) e le organizzazioni industriali olandesi VNO/NCW-MKBNederland. 11 Atti parlamentari, seconda camera 2013/14, 30 196, n. 252. 12 Atti parlamentari, seconda camera 2014/15, 29 383, n. 231. 10 13 Atti parlamentari, seconda camera 2014/15, 30 196, n. 234. 8 decidere autonomamente come intervenire per rispettare tali requisiti. Sulla base delle consultazioni con le imprese interessate si prevede che non vi saranno investimenti nella modernizzazione dei vecchi impianti a combustione di carbone. Molti gruppi politici hanno chiesto delucidazioni in merito al rapporto tra il presente decreto e l'esenzione dalla tassa sul carbone. Le parti si riferivano alla mozione Vos/Van Veldhoven, approvata, facente riferimento alle intese originarie nell'ambito dell'accordo sull'energia.14 La risposta dichiara che il collegamento con la tassa sul carbone non decade, ma viene associato al presente provvedimento. La supervisione del legame con la tassa sul carbone spetta alla commissione garante dell'accordo sull'energia. Alcuni gruppi politici hanno chiesto inoltre che il rendimento fosse espresso con due cifre decimali, e la proposta è stata accolta. A seguito della pubblicazione anticipata15 sono pervenuti i pareri di Natuur & Milieu, Delta N.V., Maasvlakte CCS Project C.V. (ROAD), GDF SUEZ Energie Nederland N.V., N.V. Nuon Energy, Energie-Nederland e Eneco. Oltre alle osservazioni appena descritte, che si ritrovano anche nei pareri pervenuti, a seguito di questi ultimi la valutazione si effettuerà nel 2018 invece che cinque anni dopo l'entrata in vigore del provvedimento. La nota esplicativa relativa alla valutazione è stata adeguata e resa più chiara. Nell'ambito del codice dei rapporti intergovernativi sono state consultate le province (IPO), le quali hanno richiamato l'attenzione sui costi di applicazione imprevisti qualora una o più centrali a carbone non collaborino. Considerate le posizioni dei proprietari delle centrali a carbone non prevedo alcun rischio per le province. Qualora tuttavia si rendesse necessario un intervento di esecuzione, esso rientra negli obblighi di legge esistenti a carico delle province. Si prevede che possano insorgere rischi di carattere giuridico soltanto per eventuali decreti di attuazione, che pertanto sarebbero di competenza delle province, naturalmente con la disponibilità del governo a offrire il proprio sostegno qualora si rendesse necessario. 7. Notifica Il progetto di regolamento è stato trasmesso in data (da stabilire) alla Commissione europea (notifica n. da definire 2014), in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998 (GU L 217). Le seguenti disposizioni potrebbero contenere prescrizioni tecniche: da stabilire. Il progetto del decreto di modifica non è stato notificato all'OMC in quanto non presenta ripercussioni significative in tale ambito. 8. Entrata in vigore La data stabilita per l'entrata in vigore del presente decreto di modifica è il 1° gennaio 2016. La data di entrata in vigore prevista è un momento di svolta prestabilito. Il decreto di modifica è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con largo anticipo rispetto al 1° gennaio 2016 per consentire l'adeguamento delle condizioni operative. II. Articoli 14 15 Atti parlamentari, seconda camera 2014/15, 30 196, n. 281. GU 2015, n. 300. 9 Articolo I Lettera A (modifica dell'articolo 5.5) Le emissioni di ossidi di azoto di un grande impianto di combustione non possono superare i valori indicati nel primo paragrafo. Il secondo paragrafo presentava un'eccezione relativa ai grandi impianti di combustione esistenti con una potenza termica di ingresso nominale superiore a 300MW alimentati con combustibili solidi, che non rientravano nei limiti di emissione di cui al primo paragrafo. Tale eccezione decade, in quanto si addiceva soltanto a tre centrali a carbone degli anni Ottanta. Per effetto del requisito di rendimento introdotto tali impianti dovranno rispettare i valori limite di emissione indicati nel primo paragrafo. Lettera B (nuovo articolo 5.12a) Con questo nuovo articolo si introduce al terzo paragrafo un rendimento elettrico netto minimo del 40,00% per i grandi impianti di combustione alimentati a carbon fossile o con una combinazione di carbon fossile e uno o più combustibili di altra natura, quali la biomassa. Il primo paragrafo spiega cosa si intenda per "rendimento elettrico netto": rendimento elettrico netto = erogazione elettrica netta / combustibile impiegato. L'espressione "rete nazionale ad alta tensione" è ripresa dall'articolo 1, primo paragrafo, lettera j, in combinato disposto con l'articolo 10, primo paragrafo, della legge sull'elettricità, e si riferisce alle reti destinate al trasporto dell'elettricità a una tensione pari o superiore a 110 kV e che siano sfruttate come tali, nonché alle reti transnazionali a corrente alternata. Per il calcolo del rendimento esistono norme di misurazione internazionali. Per il rendimento termico delle caldaie esiste la norma NEN-EN 1295215:2003 - Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 15: Prove di accettazione. Per il rendimento elettrico delle turbine a vapore esiste la norma NEN-ENIEC 60953-3:2002 - Norme per le prove di accettazione termiche delle turbine a vapore - Parte 3: Prove termiche per la verifica delle proprietà delle nuove versioni di turbine a vapore. Ai fini della definizione del rendimento si tiene conto dell'eventuale erogazione di calore. Al secondo paragrafo, lettera a, si richiama in proposito il calcolo correttivo basato su un fattore di combustione del calore, come applicato nell'ambito del programma di sovvenzioni per la produzione di energia elettrica per la qualità dell'ambiente:16 rendimento elettrico = erogazione elettrica netta / combustibile impiegato – (erogazione termica x fattore di combustione del calore). Al contempo, ai fini della coerenza, alla lettera b si introduce anche la formula di calcolo in base al fattore di perdita di potenza del calore, come impiegato nella pratica (Programma di incentivi per la produzione di energia sostenibile (SDE+)): rendimento elettrico = erogazione elettrica netta + (erogazione di calore x fattore di perdita di potenza del calore) / combustibile impiegato. A parità di combustibile impiegato entrambi i metodi di calcolo determinano risultati analoghi. L'espressione "erogazione di calore" è ripresa dall'articolo 1, lettera c, della legge sul calore e indica l'insieme delle tubature tra loro connesse e collegate, i relativi impianti e gli altri strumenti destinati al trasporto del calore, salvo nella misura in cui tali Regolamento 2005 per la definizione delle sovvenzioni per la produzione di energia elettrica per la qualità dell'ambiente (in vigore fino al 1° gennaio 2007). 16 10 tubature, impianti e risorse si trovino in un edificio o struttura di un consumatore o di un produttore e servano all'approvvigionamento o allo smaltimento di calore a favore di tale edificio o struttura. Il rendimento è influenzato anche dall'avvio e dal blocco dell'impianto e dal regime di carico (pieno carico o carico parziale). Tali condizioni operative particolari non sono indicative del rendimento effettivo e pertanto non possono rivelarsi decisive ai fini della definizione dell'osservanza delle norme.17 Si calcola pertanto una media del rendimento nell'arco di cinque anni (quarto paragrafo). Per le centrali nuove o più recenti e operative da meno di cinque anni il rendimento si definisce in base al periodo di erogazione alla rete pubblica, partendo da un minimo di un anno. Nel calcolo non rientrano le fasi di prova, in quanto rappresentano condizioni operative particolari. Il quinto paragrafo dispone che i gestori dell'attività, su richiesta delle autorità competenti, presentino informazioni relative al rendimento elettrico netto ai fini delle attività di vigilanza e attuazione delle norme. Trattasi di una procedura di informazione una tantum qualora il rendimento non sia già stato comunicato (per esempio con la richiesta di autorizzazione). Lettera C (modifica dell'articolo 5.14) Il primo paragrafo (nuovo) stabilisce un rendimento elettrico netto minimo del 38,00% fino al 1° luglio 2017. Tale percentuale è in vigore tra il 1° gennaio 2016 e il 1° luglio 2017. Dal 1° luglio 2017 entra in vigore la percentuale minima del 40,00% ai sensi dell'articolo 5.12a, terzo paragrafo. Il primo paragrafo (vecchio) è soppresso. Riguardava una disposizione transitoria in vigore fino al 1° gennaio 2016 e rielaborata dopo l'entrata in vigore del presente decreto di modifica. Lettera D (nuovi articoli 5.28a e 5.28b) Le centrali di carbone che prevedono la co-combustione di rifiuti rientrano nel paragrafo 5.2 del decreto sulle attività relativo agli impianti alimentati (anche) dalla combustione di rifiuti. Affinché i requisiti di rendimento si applichino anche alle centrali a carbone con co-combustione di rifiuti sono stati aggiunti gli articoli 5.28a e 5.28b. Detti articoli mantengono il medesimo ambito di applicazione del paragrafo 5.1 relativo ai grandi impianti di combustione. Le eccezioni consistono nell'applicazione dei requisiti a partire da una capacità di 300 MW e l'esonero per gli altiforni e per i forni per cemento. Quest'ultimo caso è indicato con una ripetizione dell'eccezione di cui all'articolo 5.1, primo paragrafo, lettera a, del decreto sulle attività, secondo cui l'essiccatura o il trattamento di oggetti o materiali mediante contatto diretto con i gas di combustione costituisce un'eccezione. IL SEGRETARIO DI STATO PER LE INFRASTRUTTURE E L'AMBIENTE, Si viene a creare così una situazione paragonabile al rendimento, come nelle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione. In tal caso si presuppone anche una condizione di carico uniforme. 17 11 Wilma J. Mansveld 12