1. ------IND- 2015 0257 NL- IT- ------ 20150602 --- --

NOI
G
UGLIELMO
A
LESSANDRO,
PER GRAZIA DI DIO,
RE DEI PAESI BASSI,
PRINCIPE DI ORANGE-NASSAU,
ECC. ECC. ECC.
1. ------IND- 2015 0257 NL- IT- ------ 20150602 --- --- PROJET
PROGETTO del 15 maggio 2015
Decreto del
di modifica del decreto sulle attività di protezione ambientale (requisiti di
rendimento per le centrali a carbone)
Su proposta del segretario di Stato per le infrastrutture e l'ambiente del , n. IENM/BSK2015/92591, direzione generale per gli Affari amministrativi e giuridici, redatta anche a
nome del ministro dell'Economia;
visti la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre
2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento) (rifusione) (GU 2010, L 334) e l'articolo 8.40 della legge per la
protezione dell'ambiente;
sentito il parere della sezione consultiva del Consiglio di Stato (parere del , n. );
vista la relazione dettagliata del segretario di Stato per le infrastrutture e l'ambiente del
, n. IENM/BSK-2014/..., direzione generale per gli Affari amministrativi e giuridici,
pubblicata anche a nome del ministro dell'Economia;
Approviamo e decretiamo quanto segue:
Articolo I
Il decreto sulle attività di protezione ambientale è così modificato:
A
L'articolo 5.5 è così modificato:
1. Il secondo paragrafo è abrogato.
2. Con la nuova numerazione il terzo paragrafo diventa il paragrafo secondo.
B
Dopo l'articolo 5.12 è inserito il seguente articolo:
Articolo 5.12a
1. Ai fini del presente articolo per "rendimento elettrico netto" si intende:
l'elettricità fornita alla rete nazionale ad alta tensione, di cui all'articolo 1, primo
paragrafo, lettera j, della legge sull'elettricità del 1998, diviso il tenore
energetico dei combustibili impiegati.
2. Nel caso dell'erogazione di calore a una rete termica ai sensi dell'articolo 1,
lettera c, della legge sul calore, il rendimento elettrico netto di cui al primo
paragrafo:
a. per quanto riguarda il tenore energetico dei combustibili impiegati viene
corretto per il tenore energetico dei combustibili aggiuntivi utilizzati per
l'erogazione di calore, oppure
b. per quanto riguarda l'erogazione di elettricità è calcolato aggiungendo
all'elettricità fornita alla rete nazionale ad alta tensione la perdita di
elettricità dovuta all'erogazione di calore.
3. Il rendimento elettrico netto di un grande impianto di combustione alimentato a
carbon fossile o con una combinazione di carbon fossile e uno o più combustibili
di altra natura deve essere pari ad almeno il 40,00%.
4. Per il calcolo del rendimento elettrico netto si considera un periodo di cinque
anni oppure, se l'impianto di combustione è operativo da meno di cinque anni, si
considera il periodo in cui l'impianto ha fornito elettricità alla rete nazionale ad
alta tensione, partendo da un minimo di un anno.
5. Su richiesta delle autorità competenti i gestori della struttura presentano i dati
relativi al rendimento elettrico netto dell'impianto di combustione.
C
L'articolo 5.14, primo paragrafo, è così formulato:
1. In deroga all'articolo 5.12a, terzo paragrafo, fino al 1° luglio 2017 il rendimento
elettrico netto di un grande impianto di combustione alimentato a carbon fossile
o con una combinazione di carbon fossile e uno o più combustibili di altra natura
deve essere pari ad almeno il 38,00%.
D
Dopo l'articolo 5.28 si aggiungono i seguenti due articoli:
Articolo 5.28a
1. Ai fini del presente articolo per "rendimento elettrico netto" si intende:
l'elettricità fornita alla rete nazionale ad alta tensione, a norma dell'articolo 1,
primo paragrafo, lettera j, della legge sull'elettricità del 1998, diviso il tenore
energetico dei combustibili impiegati.
2. Nel caso dell'erogazione di calore a una rete termica, ai sensi dell'articolo 1,
lettera c, della legge sul calore, il rendimento elettrico netto di cui al primo
paragrafo:
a. per quanto riguarda il tenore energetico dei combustibili impiegati viene
corretto per il tenore energetico dei combustibili utilizzati per la
produzione di calore, oppure
b. per quanto riguarda l'erogazione netta di elettricità è calcolato
aggiungendo all'elettricità fornita alla rete nazionale ad alta tensione la
perdita di elettricità dovuta all'erogazione di calore.
2
3. Il rendimento elettrico netto di un impianto che prevede la co-combustione di
rifiuti con una potenza termica di ingresso nominale pari o superiore a 300 MW,
alimentato a carbon fossile oppure con una combinazione di carbon fossile e uno
o più combustibili di altra natura, non destinato all'essiccatura o al trattamento
di oggetti o materiali mediante contatto diretto con i gas di combustione deve
essere pari ad almeno il 40,00%.
4. Per il calcolo del rendimento elettrico netto si considera un periodo di cinque
anni oppure, se l'impianto di co-combustione dei rifiuti di cui al terzo paragrafo è
operativo da meno di cinque anni, si considera il periodo in cui l'impianto ha
fornito elettricità alla rete nazionale ad alta tensione, partendo da un minimo di
un anno.
5. Su richiesta delle autorità competenti i gestori della struttura presentano i dati
relativi al rendimento elettrico netto dell'impianto alimentato con la cocombustione di rifiuti.
Articolo 5.28b
In deroga all'articolo 5.28a, terzo paragrafo, fino al 1° luglio 2017 il rendimento
elettrico netto di un impianto per la co-combustione di rifiuti ivi indicato deve essere
pari ad almeno il 38,00%.
Articolo II
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2016.
Si ordina e si dispone che il presente decreto sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale del
Regno dei Paesi Bassi unitamente alla nota esplicativa.
IL SEGRETARIO DI STATO PER LE INFRASTRUTTURE E L'AMBIENTE,
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA,
3
Nota esplicativa
I. Osservazioni generali
1. Motivazione
Con la presente modifica al decreto sulle attività di protezione ambientale (in appresso:
decreto sulle attività) si aggiornano le norme generali per i grandi impianti di
combustione, con l'obiettivo di introdurre requisiti di rendimento minimi per le centrali a
carbone dei Paesi Bassi. In tal modo si procede a una graduale eliminazione della
produzione elettrica a carbone a scarsa sostenibilità su scala nazionale.
Tali requisiti rappresentano una precisazione degli obiettivi internazionali relativi al
clima, all'energia e alla qualità dell'aria approvati nell'accordo sull'energia. L'accordo
sull'energia per la crescita sostenibile intende dare un forte slancio all'economia e
consentire di raggiungere nel 2050 un approvvigionamento energetico a impatto
climatico neutro. Esso contiene una serie di intese e provvedimenti, tra cui una
produzione energetica più pulita e rinnovabile nei Paesi Bassi. 1
2. Contenuti
Il presente decreto di modifica stabilisce requisiti di rendimento per i grandi impianti di
combustione alimentati a carbon fossile o con una combinazione di carbon fossile e altri
combustibili quali la biomassa. Nei Paesi Bassi il rendimento elettrico netto varia dal
37% dei grandi impianti (centrali a carbone) più vecchi al 46% delle centrali più recenti
(Centro per la ricerca energetica dei Paesi Bassi [ECN] 2014). Le centrali a carbone
costruite negli anni Ottanta presentano i rendimenti più bassi e sono pertanto
considerate le strutture con le tecniche meno sostenibili e i maggiori livelli di emissioni.
Ai fini della legge per la protezione dell'ambiente e della direttiva UE relativa alle
emissioni industriali2 le centrali a carbone degli anni Ottanta ormai non applicano più le
migliori tecniche disponibili (BAT). Il provvedimento stabilisce pertanto un rendimento
minimo obbligatorio del 40,00%, legato all'uso delle migliori tecniche disponibili.
Un requisito di rendimento minimo per le centrali a carbone contribuisce alla riduzione
del consumo di energia primario e pertanto contribuisce a una riduzione delle emissioni
delle centrali a carbone di CO2, NOx, SO2 e particolato nei Paesi Bassi. Il provvedimento
garantisce l'applicazione delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione e la
riduzione delle emissioni di tali sostanze, affinché le eccezioni esistenti in merito alle
emissioni di NOx per alcune centrali a carbone degli anni Ottanta possano decadere.
Il calcolo del rendimento elettrico tiene conto dell'eventuale erogazione di calore da
parte della centrale. L'erogazione di calore accresce il rendimento energetico
dell'impianto, ma il rendimento elettrico risulta leggermente ridotto. Per ovviare a tale
effetto si apporta una correzione al calcolo del rendimento elettrico.
Per la definizione della normativa sono state valutate varie opzioni. Dopo che nell'ambito
dell'accordo sull'energia è stata definita auspicabile l'introduzione di un requisito
ambientale per le centrali a carbone, è stata considerata la possibilità di agire attraverso
la tassa sul carbone, con una modifica singola del decreto sulle attività oppure con una
Atti parlamentari, seconda camera, 2012/13, 30196, n. 202 e 2013/14, 30196, n. 252 e 255.
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU 2010, L 334).
1
2
4
legge formale a sé stante.3 Il problema principale dell'introduzione di una tassa sul
carbone differenziata (con una contribuzione più elevata per le centrali con prestazioni
più modeste) risiede nell'aggravio degli oneri previsto per il settore e al contempo non
offre alcuna garanzia sull'effettivo miglioramento delle prestazioni delle centrali a
carbone. L'introduzione di una norma separata sulla CO2 per le centrali a carbone non
era praticabile in quanto, in base alla direttiva UE sulle emissioni industriali,
l'autorizzazione per le unità di combustione che rientrano nel sistema europeo per lo
scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra (ETS) 4 non può prevedere valori
limite per le emissioni di tali gas. Lo svantaggio principale dell'introduzione di un
requisito di rendimento mediante una legge formale a sé stante risiede in una procedura
di adozione più lunga rispetto a una modifica del decreto sulle attività. Questo
provvedimento si può anche ricondurre alle norme ambientali esistenti. Il presente
decreto di modifica si può considerare pertanto l'opzione meno onerosa e di più rapida
applicazione.
I requisiti di rendimento si applicheranno ai grandi impianti di combustione con le
seguenti modalità: dal 1° gennaio 2016 vigerà l'obbligo di un rendimento elettrico netto
minimo pari al 38,00%, mentre dal 1° luglio 2017 la soglia minima sarà del 40,00%.
Tale tempistica concede un po' di tempo ai produttori di energia e tiene conto degli
obblighi contrattuali relativi all'erogazione di calore da parte degli impianti.
Per le centrali a gas non si introduce alcun requisito di rendimento. Le centrali a gas
hanno un rendimento elettrico più elevato e pertanto presentano un consumo di
combustibile più contenuto rispetto al quantitativo di energia elettrica prodotto. Le
nuove centrali a ciclo combinato gas-vapore presentano un rendimento di circa il 58%.5
Rispetto alle centrali a carbone, le centrali a gas producono inoltre un quantitativo di
emissioni per unità di combustibile molto più contenuto. Le centrali a gas producono
pertanto emissioni di gas a effetto serra e un inquinamento atmosferico molto più
modesti rispetto alle centrali a carbone. Gli altiforni e i forni per cemento non devono
sottostare alle prescrizioni indicate per i grandi impianti (articolo 5.1 del decreto sulle
attività). Sebbene tali impianti utilizzino anch'essi carbon fossile, i loro processi non sono
paragonabili a quelli delle centrali elettriche e pertanto non rientrano nell'ambito di
applicazione del presente provvedimento.
Per effetto dei futuri sviluppi nell'applicazione delle nuove tecniche il rendimento elettrico
delle centrali a carbone può essere soggetto a pressioni laddove si auspichi il ricorso a
tali metodi ai fini di una maggiore sostenibilità e di un'ulteriore riduzione delle emissioni
di CO2. A tale proposito si possono considerare le tecniche di CCS 6 (cattura e stoccaggio
della CO2), un utilizzo più intensivo del calore (residuo) o un maggiore impiego della
biomassa. Tali misure tecniche presentano la medesima finalità di fondo dei requisiti di
rendimento, ossia la riduzione delle emissioni delle centrali di carbone, ma possono al
contempo risultare in un'indesiderata riduzione del rendimento elettrico. Per tali motivi
Atti parlamentari, seconda camera 2013/14, 30196, n. 252.
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce
un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità (GU 2003, L
275).
5
Fanno eccezione all'alto rendimento delle centrali a gas le turbine a gas impiegate nelle situazioni
di picco e di emergenza. Tali impianti assumono una posizione particolare nel mercato in
considerazione della loro flessibilità. Sono impiegate soltanto nelle ore di picco e devono essere
avviate rapidamente, pertanto hanno un rendimento relativamente basso. Rispetto alle centrali a
carbone questi impianti presentano un quantitativo annuo limitato di emissioni di sostanze nocive.
6
CCS sta per: Carbon Capture and Storage.
3
4
5
nel 2018 avrà luogo una valutazione. Se le parti, nell'ottica di accrescere la sostenibilità
dell'approvvigionamento energetico come auspicato nell'accordo sull'energia, effettuano
investimenti concreti nelle tecniche CCS o in altri espedienti tecnici che comportano una
sostanziale riduzione del rendimento elettrico delle centrali a carbone sarà introdotta
un'opportuna correzione al calcolo del rendimento elettrico.
3. Relazione con altri strumenti normativi
I grandi impianti di combustione, anche in ottemperanza alla direttiva europea sulle
emissioni industriali, devono osservare sia le condizioni previste per il rilascio
dell'autorizzazione di cui alla legge di definizione di disposizioni generali sul diritto
ambientale sia le norme generali del decreto sulle attività. I grandi impianti di
combustione rientrano inoltre nel sistema europeo per lo scambio delle quote di
emissioni. L'articolo 9 della direttiva UE sulle emissioni industriali non consente
l'imposizione di valori limite per le emissioni di gas a effetto serra per le imprese
partecipanti al sistema ETS. Il secondo paragrafo di tale articolo parte dal presupposto
che gli Stati membri introducano requisiti di efficienza energetica: "Per le attività
elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri possono decidere di
non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riguardo alle unità di
combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito." Finora i Paesi
Bassi hanno usufruito di tale possibilità. Con la presente modifica i Paesi Bassi
introducono invece requisiti di efficienza energetica per le centrali a carbone per dare
ulteriore slancio a una produzione energetica più ecosostenibile. In tal modo si
ricollegano al presupposto di base dell'articolo 9, secondo paragrafo, della direttiva UE
sulle emissioni industriali. La direttiva si ispira, tra gli altri, al principio generale di un
utilizzo razionale dell'energia. Il principio delle migliori tecniche disponibili (BAT) ripreso
dalla direttiva presuppone che il gestore dell'impianto limiti le ripercussioni negative
sull'ambiente, per quanto possibile a livello tecnico ed economico. I requisiti del decreto
di modifica si ricollegano concettualmente alle conclusioni europee sulle migliori tecniche
disponibili per i grandi impianti di combustione. Il rendimento prescritto è in linea con
quello degli impianti con le migliori prestazioni in Europa.7
4. Impatto
4a. Impatto ambientale
Per ogni unità di combustibile impiegata le centrali a carbone a basso rendimento
presentano una produzione elettrica relativamente modesta e un quantitativo di
emissioni relativamente elevato.8 Ai fini di un vantaggio ambientale si introducono dei
requisiti di rendimento e l'eccezione che consente maggiori emissioni di ossidi di azoto è
soppressa.
Per esempio un rendimento elettrico netto del 36%-40% ed emissioni di ossidi di azoto pari a 90200 mg/Nm3 per le centrali a carbone esistenti
(http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/lcp_bref_0706.pdf)
8
Het Energieakkoord: Wat gaat het betekenen? Centro di ricerca per l'energia dei Paesi Bassi
(ECN), settembre 2013
https://www.ecn.nl/fileadmin/ecn/units/bs/Energieakkoord/Hoofddocument.pdf
7
6
Tabella: Panoramica dei rendimenti elettrici, delle emissioni medie di CO2 e di altre emissioni
per le varie generazioni di centrali (senza co-combustione di biomassa, escluse le correzioni
per l'erogazione di calore). Centro di ricerca per l'energia dei Paesi Bassi (ECN), 2014
Generazione
di centrali a
carbone
Rendimento
elettrico
Emissioni dirette per elettricità prodotta netta
Emissioni di
CO2
NOx
(mg/kWh)
SO2
(mg/kWh)
Particolato
(PM10,
mg/kWh)
(g/kWh)
Anni '80
37-39%
698 - 1006
257 - 1721
194 - 889
13 – 33
Anni '90
41-43%
626 - 932
131 – 1103
73 - 737
4 – 13
Nuove
46%
750
130 – 260
30 - 140
2 - 14
4b. Impatto per le aziende
Il presente decreto riguarda le centrali a carbone degli anni Ottanta. Spetta ai gestori
degli impianti decidere se effettuare gli investimenti necessari a raggiungere la
conformità ai requisiti di rendimento, passare all'uso di altri combustibili, per esempio
100% biomassa, oppure chiudere le centrali. Le centrali degli anni Ottanta hanno
raggiunto la fine del loro ciclo di vita tecnico. Nel giro di alcuni anni si dovranno
affrontare decisioni di investimento per allungare la vita utile di tali impianti.
L'introduzione dei requisiti di investimento è riconducibile a tale ciclo di investimenti.
Il provvedimento rappresenta un'alternativa a quanto concordato con l'accordo
sull'energia in merito alla chiusura delle vecchie centrali a carbone ed è stato introdotto
di concerto con tutte le imprese interessate. Pertanto la presente normativa non
comporta costi di conformità, ossia ulteriori investimenti per l'adeguamento ai requisiti di
rendimento. De facto, tali costi non vengono sostenuti.
Il rendimento, il quantitativo di combustibili impiegato e l'elettricità e il calore erogati
sono dati commerciali che i produttori di energia aggiornano con cura. I quantitativi e le
tipologie di combustibili utilizzati sono già comunicati alle autorità competenti con
cadenza annuale ai sensi della direttiva UE sulle emissioni industriali (e della precedente
direttiva 2001/80 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni
inquinanti originati dai grandi impianti di combustione9). Le informazioni sulla produzione
di elettricità devono essere trasmesse da ogni centrale al gestore della rete nazionale
TenneT nell'ambito della responsabilità di programma. Ne consegue l'assenza di oneri
amministrativi aggiuntivi.
5. Attuabilità e applicabilità
Il citato collegamento con il ciclo degli investimenti semplifica l'attuazione da parte dei
produttori di energia e consente una rapida introduzione del provvedimento. La sua
definizione all'interno del decreto sulle attività garantisce che le centrali a carbone con
prestazioni inferiori a quelle stabilite per legge in futuro non potranno essere più
operative e che le eventuali centrali di nuova apertura dovranno comunque avere un
rendimento almeno pari a quello previsto dai requisiti vigenti.
Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la
limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di
combustione (GUCE 2001, L 309).
9
7
L'amministrazione provinciale (con il supporto amministrativo dei servizi ambientali) è
già responsabile del controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali a norma del
decreto sulle attività e delle autorizzazioni per le dieci centrali a carbone dei Paesi Bassi.
Il controllo delle centrali a carbone non comporta alcun compito aggiuntivo. La
valutazione della conformità ai requisiti di rendimento rientrerà nei controlli regolari.
Anche le richieste di autorizzazione, per esempio, prevedono la presentazione di dati
relativi al rendimento della centrale. Qualora vi siano dubbi, l'autorità competente
inoltrerà una richiesta di informazioni una tantum ai produttori di energia. Non sono
pertanto previsti oneri gestionali aggiuntivi.
6. Partecipazione
Iter preliminare
L'elaborazione del presente decreto è stata ampiamente discussa con le organizzazioni
più coinvolte10 dall'accordo sull'energia. In considerazione degli aspetti concorrenziali
sono state intraprese anche discussioni informali con le autorità garanti dei consumatori
e del mercato (Autoriteit Consument & Markt, ACM) e con la Commissione europea. Le
parti coinvolte nell'accordo sull'energia sottoscrivono l'esito di tali consultazioni, ossia
l'introduzione di un requisito di rendimento per le centrali a carbone mediante una
modifica del decreto sulle attività, in correlazione con gli altri provvedimenti dell'accordo
sull'energia. 11 Il titolare di un'unica centrale a carbone non sottoscrive l'introduzione dei
requisiti di rendimento, ma ha dichiarato pubblicamente che l'impianto in questione non
farà più uso di carbon fossile oppure sarà chiuso.
In collaborazione con le organizzazioni maggiormente coinvolte dall'accordo sull'energia,
esperti delle province e i servizi ambientali alla fine del 2014 è stato redatto il progetto
di modifica del decreto sulle attività. Sulla base delle loro reazioni e informazioni sono
stati scelti i termini e le definizioni per la descrizione del rendimento elettrico netto e
sono stati convalidati i requisiti di rendimento. L'ambito di applicazione è stato ampliato
per includere, oltre ai grandi impianti di combustione (paragrafo 5.1 del decreto sulle
attività), anche gli impianti di co-combustione dei rifiuti (paragrafo 5.2 del decreto sulle
attività), in quanto le centrali a carbone alimentate anche con la combustione di rifiuti
rientrano in tale paragrafo. Nella nota esplicativa è stato inserito inoltre l'intento di
condurre una valutazione dei requisiti di rendimento, con una generica descrizione dei
punti da considerare.
Procedura di controllo parlamentare e pubblicazione anticipata
Il progetto di decreto è sottoposto a controllo da parte della prima e della seconda
camera.12 Nella consultazione scritta sul progetto di decreto la seconda camera ha posto
delle domande e il governo ha fornito ulteriori delucidazioni.13 Molti gruppi politici hanno
domandato se le vecchie centrali a carbone sarebbero effettivamente state chiuse per
effetto del provvedimento. Tale era l'intesa originariamente raggiunta in proposito
nell'ambito dell'accordo sull'energia, ma poiché risultava in contrasto con le norme sulla
concorrenza è venuta a cadere. La risposta dichiara che il decreto sulle attività non
prevede l'obbligo di chiusura della centrale. L'obiettivo principale del decreto è
l'introduzione di requisiti di rendimento. Gli operatori delle centrali a carbone devono
I produttori di energia, le organizzazioni ambientaliste (Greenpeace, Natuur en Milieu) e le
organizzazioni industriali olandesi VNO/NCW-MKBNederland.
11
Atti parlamentari, seconda camera 2013/14, 30 196, n. 252.
12
Atti parlamentari, seconda camera 2014/15, 29 383, n. 231.
10
13
Atti parlamentari, seconda camera 2014/15, 30 196, n. 234.
8
decidere autonomamente come intervenire per rispettare tali requisiti. Sulla base delle
consultazioni con le imprese interessate si prevede che non vi saranno investimenti nella
modernizzazione dei vecchi impianti a combustione di carbone.
Molti gruppi politici hanno chiesto delucidazioni in merito al rapporto tra il presente
decreto e l'esenzione dalla tassa sul carbone. Le parti si riferivano alla mozione Vos/Van
Veldhoven, approvata, facente riferimento alle intese originarie nell'ambito dell'accordo
sull'energia.14 La risposta dichiara che il collegamento con la tassa sul carbone non
decade, ma viene associato al presente provvedimento. La supervisione del legame con
la tassa sul carbone spetta alla commissione garante dell'accordo sull'energia. Alcuni
gruppi politici hanno chiesto inoltre che il rendimento fosse espresso con due cifre
decimali, e la proposta è stata accolta.
A seguito della pubblicazione anticipata15 sono pervenuti i pareri di Natuur & Milieu,
Delta N.V., Maasvlakte CCS Project C.V. (ROAD), GDF SUEZ Energie Nederland N.V.,
N.V. Nuon Energy, Energie-Nederland e Eneco. Oltre alle osservazioni appena descritte,
che si ritrovano anche nei pareri pervenuti, a seguito di questi ultimi la valutazione si
effettuerà nel 2018 invece che cinque anni dopo l'entrata in vigore del provvedimento.
La nota esplicativa relativa alla valutazione è stata adeguata e resa più chiara.
Nell'ambito del codice dei rapporti intergovernativi sono state consultate le province
(IPO), le quali hanno richiamato l'attenzione sui costi di applicazione imprevisti qualora
una o più centrali a carbone non collaborino. Considerate le posizioni dei proprietari delle
centrali a carbone non prevedo alcun rischio per le province. Qualora tuttavia si rendesse
necessario un intervento di esecuzione, esso rientra negli obblighi di legge esistenti a
carico delle province. Si prevede che possano insorgere rischi di carattere giuridico
soltanto per eventuali decreti di attuazione, che pertanto sarebbero di competenza delle
province, naturalmente con la disponibilità del governo a offrire il proprio sostegno
qualora si rendesse necessario.
7. Notifica
Il progetto di regolamento è stato trasmesso in data (da stabilire) alla Commissione
europea (notifica n. da definire 2014), in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, della
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 22
giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione
(GU L 204), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998 (GU L 217). Le
seguenti disposizioni potrebbero contenere prescrizioni tecniche: da stabilire.
Il progetto del decreto di modifica non è stato notificato all'OMC in quanto non presenta
ripercussioni significative in tale ambito.
8. Entrata in vigore
La data stabilita per l'entrata in vigore del presente decreto di modifica è il 1° gennaio
2016. La data di entrata in vigore prevista è un momento di svolta prestabilito. Il
decreto di modifica è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con largo anticipo rispetto al 1°
gennaio 2016 per consentire l'adeguamento delle condizioni operative.
II. Articoli
14
15
Atti parlamentari, seconda camera 2014/15, 30 196, n. 281.
GU 2015, n. 300.
9
Articolo I
Lettera A (modifica dell'articolo 5.5)
Le emissioni di ossidi di azoto di un grande impianto di combustione non possono
superare i valori indicati nel primo paragrafo. Il secondo paragrafo presentava
un'eccezione relativa ai grandi impianti di combustione esistenti con una potenza termica
di ingresso nominale superiore a 300MW alimentati con combustibili solidi, che non
rientravano nei limiti di emissione di cui al primo paragrafo. Tale eccezione decade, in
quanto si addiceva soltanto a tre centrali a carbone degli anni Ottanta. Per effetto del
requisito di rendimento introdotto tali impianti dovranno rispettare i valori limite di
emissione indicati nel primo paragrafo.
Lettera B (nuovo articolo 5.12a)
Con questo nuovo articolo si introduce al terzo paragrafo un rendimento elettrico netto
minimo del 40,00% per i grandi impianti di combustione alimentati a carbon fossile o
con una combinazione di carbon fossile e uno o più combustibili di altra natura, quali la
biomassa.
Il primo paragrafo spiega cosa si intenda per "rendimento elettrico netto": rendimento
elettrico netto = erogazione elettrica netta / combustibile impiegato.
L'espressione "rete nazionale ad alta tensione" è ripresa dall'articolo 1, primo paragrafo,
lettera j, in combinato disposto con l'articolo 10, primo paragrafo, della legge
sull'elettricità, e si riferisce alle reti destinate al trasporto dell'elettricità a una tensione
pari o superiore a 110 kV e che siano sfruttate come tali, nonché alle reti transnazionali
a corrente alternata. Per il calcolo del rendimento esistono norme di misurazione
internazionali. Per il rendimento termico delle caldaie esiste la norma NEN-EN 1295215:2003 - Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 15: Prove di
accettazione. Per il rendimento elettrico delle turbine a vapore esiste la norma NEN-ENIEC 60953-3:2002 - Norme per le prove di accettazione termiche delle turbine a vapore
- Parte 3: Prove termiche per la verifica delle proprietà delle nuove versioni di turbine a
vapore.
Ai fini della definizione del rendimento si tiene conto dell'eventuale erogazione di calore.
Al secondo paragrafo, lettera a, si richiama in proposito il calcolo correttivo basato su un
fattore di combustione del calore, come applicato nell'ambito del programma di
sovvenzioni per la produzione di energia elettrica per la qualità dell'ambiente:16
rendimento elettrico = erogazione elettrica netta / combustibile impiegato – (erogazione
termica x fattore di combustione del calore).
Al contempo, ai fini della coerenza, alla lettera b si introduce anche la formula di calcolo
in base al fattore di perdita di potenza del calore, come impiegato nella pratica
(Programma di incentivi per la produzione di energia sostenibile (SDE+)): rendimento
elettrico = erogazione elettrica netta + (erogazione di calore x fattore di perdita di
potenza del calore) / combustibile impiegato.
A parità di combustibile impiegato entrambi i metodi di calcolo determinano risultati
analoghi. L'espressione "erogazione di calore" è ripresa dall'articolo 1, lettera c, della
legge sul calore e indica l'insieme delle tubature tra loro connesse e collegate, i relativi
impianti e gli altri strumenti destinati al trasporto del calore, salvo nella misura in cui tali
Regolamento 2005 per la definizione delle sovvenzioni per la produzione di energia elettrica per
la qualità dell'ambiente (in vigore fino al 1° gennaio 2007).
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tubature, impianti e risorse si trovino in un edificio o struttura di un consumatore o di un
produttore e servano all'approvvigionamento o allo smaltimento di calore a favore di tale
edificio o struttura.
Il rendimento è influenzato anche dall'avvio e dal blocco dell'impianto e dal regime di
carico (pieno carico o carico parziale). Tali condizioni operative particolari non sono
indicative del rendimento effettivo e pertanto non possono rivelarsi decisive ai fini della
definizione dell'osservanza delle norme.17 Si calcola pertanto una media del rendimento
nell'arco di cinque anni (quarto paragrafo). Per le centrali nuove o più recenti e operative
da meno di cinque anni il rendimento si definisce in base al periodo di erogazione alla
rete pubblica, partendo da un minimo di un anno. Nel calcolo non rientrano le fasi di
prova, in quanto rappresentano condizioni operative particolari. Il quinto paragrafo
dispone che i gestori dell'attività, su richiesta delle autorità competenti, presentino
informazioni relative al rendimento elettrico netto ai fini delle attività di vigilanza e
attuazione delle norme. Trattasi di una procedura di informazione una tantum qualora il
rendimento non sia già stato comunicato (per esempio con la richiesta di
autorizzazione).
Lettera C (modifica dell'articolo 5.14)
Il primo paragrafo (nuovo) stabilisce un rendimento elettrico netto minimo del 38,00%
fino al 1° luglio 2017. Tale percentuale è in vigore tra il 1° gennaio 2016 e il 1° luglio
2017. Dal 1° luglio 2017 entra in vigore la percentuale minima del 40,00% ai sensi
dell'articolo 5.12a, terzo paragrafo. Il primo paragrafo (vecchio) è soppresso.
Riguardava una disposizione transitoria in vigore fino al 1° gennaio 2016 e rielaborata
dopo l'entrata in vigore del presente decreto di modifica.
Lettera D (nuovi articoli 5.28a e 5.28b)
Le centrali di carbone che prevedono la co-combustione di rifiuti rientrano nel paragrafo
5.2 del decreto sulle attività relativo agli impianti alimentati (anche) dalla combustione
di rifiuti. Affinché i requisiti di rendimento si applichino anche alle centrali a carbone con
co-combustione di rifiuti sono stati aggiunti gli articoli 5.28a e 5.28b. Detti articoli
mantengono il medesimo ambito di applicazione del paragrafo 5.1 relativo ai grandi
impianti di combustione. Le eccezioni consistono nell'applicazione dei requisiti a partire
da una capacità di 300 MW e l'esonero per gli altiforni e per i forni per cemento.
Quest'ultimo caso è indicato con una ripetizione dell'eccezione di cui all'articolo 5.1,
primo paragrafo, lettera a, del decreto sulle attività, secondo cui l'essiccatura o il
trattamento di oggetti o materiali mediante contatto diretto con i gas di combustione
costituisce un'eccezione.
IL SEGRETARIO DI STATO PER LE INFRASTRUTTURE E L'AMBIENTE,
Si viene a creare così una situazione paragonabile al rendimento, come nelle conclusioni sulle
BAT per i grandi impianti di combustione. In tal caso si presuppone anche una condizione di carico
uniforme.
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Wilma J. Mansveld
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