Rischio penale per altrui interferenza e cumulo di

ANNO XXII - N. 4 OTTOBRE-DICEMBRE 2009
diretta da
GIUSEPPE ZUCCALÀ
A. ALESSANDRI, P. BERNASCONI Lugano, C. BERTEL Innsbruck,
G. CASAROLI, I. CARACCIOLI, P. CONTE Bordeaux, M. DELMAS-MARTY Parigi, A. FIORELLA,
G.M. FLICK, G. FLORA, F. HÖPFEL, A. LANZI, P. MANGANO, C.E. PALIERO, A. PAGLIARO,
P. PATRONO, S. PROSDOCIMI, G. SCHIAVANO, K. TIEDEMANN Friburgo I. Br.
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Tariffa R.O.C.: Poste Italiane S.p.a. - Sped. in abb. post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA
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RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA
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ISBN 978-88-13-29349-9
4
2009
ISSN 1121-1725
Daniele Piva
assegnista di ricerca in diritto penale
nell’Università degli Studi Roma Tre
RISCHIO PENALE PER L’«ALTRUI INTERFERENZA» E CUMULO
DI RESPONSABILITÀ NELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE (*)
Sommario: 1. I c.d. rischi penali per le «interferenze» tra più violazioni: posizioni di garanzia e
«cumulo» delle responsabilità. – 1.1. Segue: obblighi di cooperazione e coordinamento
nella più recente legislazione antinfortunistica. – 2. La posizione del committente e la figura del responsabile dei lavori: responsabilità «alternative» e non «cumulative». 2.1. Segue:
rapporti tra committente (o responsabile dei lavori) e coordinatori dell’opera. – 3. Cumulo di responsabilità in regime di subappalto. – 4. Obblighi di cooperazione: ancora sulla
responsabilità del committente. – 5. Obblighi di coordinamento. – 5.1. La figura del coordinatore per la progettazione dei lavori. – 5.2. La figura del coordinatore per l’esecuzione
dei lavori. – 5.3. (In particolare) il rischio di cumulo di responsabilità tra coordinatori. – 6.
Cenni conclusivi sulle responsabilità dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti: la distinzione tra coordinamento «macro-organizzativo» e coordinamento «operativo».
1. – I rischi penali per le «interferenze» nelle attività di cantiere possono
essere di tre tipi: a) il primo è quello derivante dall’ingerenza esercitata da
un soggetto sull’attività altrui: è il caso del committente o dell’appaltatore
che intervengano attivamente nell’organizzazione del cantiere esercitando
poteri direttivi pur in presenza, rispettivamente, di appaltatori o di subappaltatori; b) il secondo è quello derivante dal mancato coordinamento tra
imprese operanti nel cantiere in regime di piena autonomia dirigenziale e
organizzativa, in cui il pericolo di violazione deriva proprio dal fatto che si
agisce ciascuno all’insaputa dell’altro; c) il terzo tipo attiene, infine, alle interferenze tra più violazioni ascrivibili a soggetti diversi che convergano
causalmente nella realizzazione di infortuni.
L’analisi si occuperà di questo terzo tipo di rischi, specie alla luce di alcuni sviluppi dei più recenti orientamenti giurisprudenziali che a questi casi
fanno corrispondere un «cumulo» di responsabilità tra soggetti, tutti investiti – sia pur a diverso livello – di una posizione di garanzia avente per oggetto la sicurezza dei cantieri, non sempre rispondente ai principi costituzionali e ai presupposti della responsabilità omissiva impropria (1).
(*) Testo, corredato di note, dell’intervento tenuto nel corso del Convegno «Responsabilità penale individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro» organizzato dall’A.I.D.P. (Associazione internazionale di diritto penale) – Gruppo Italiano Sezione Giovani
Penalisti, del 20 aprile 2009 in Roma, aggiornato alle modifiche intervenute con il d. lgs. 3
agosto 2009, n. 106 (recante Disposizioni integrative e correttive del d. lgs. 9 aprile 2008, n.
81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
( 1 ) Su cui vedi, per tutti, Fiorella, Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell’im-
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Nella più recente legislazione antinfortunistica, all’aumento esponenziale dei rischi di infortunio si fa infatti corrispondere la moltiplicazione dei
soggetti destinatari, a diverso titolo, di funzioni di sicurezza: rispetto al modello generale «quadripartito» (datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori) si sono aggiunte altre figure (committente, responsabile dei lavori,
coordinatore per la progettazione, coordinatore per la esecuzione dei lavori), la cui presenza, obbligatoria o facoltativa che sia, è stata prevista esclusivamente in funzione di garanzia (2).
Sennonché, la logica della «responsabilità condivisa» può legittimamente funzionare in relazione a meccanismi di responsabilità civile solidale
(art. 26, comma 4, d. lgs. 81/2008) (3), ma non può certo condurre ad
un’estensione dell’imputazione concorsuale idonea a produrre scivolamen-
presa, Firenze, 1984; nonché, Carmona, Premesse a un corso di diritto penale dell’economia,
Padova, 2002, 249 ss.; Grasso, Il reato omissivo improprio, Milano, 1983, 186 ss.; Mantovani, L’obbligo di garanzia ricostruito alla luce dei principi di legalità, solidarietà, di libertà e di responsabilità personale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 337 ss.; Ramacci, Corso di diritto penale, Torino, 2007, 290 ss.; Sgubbi, Responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento,
Padova, 1975; Stile, Omissione, rifiuto e ritardo di atti d’ufficio, Napoli, 1974.
( 2 ) Senza considerare la recente estensione della responsabilità degli enti collettivi ai reati
di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies, d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, introdotto dall’art. 9, l. 123/2007 e successivamente modificato dall’art. 300, d. lgs. 81/2008) su
cui vedi, per tutti, Di Giovine, Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli enti, in Cass. pen., 3/2009, 1325 ss. Per una prima affermazione giurisprudenziale di questa responsabilità nel merito, v. Trib. Trani, sez. di Molfetta, ud. 26.10.2009 (dep. 11.1.2010),
in www.rivista231.it, in cui il modello organizzativo della società che aveva appaltato lavori di
ripulitura e bonifica di container destinati al trasporto di sostanze pericolose non è stato ritenuto idoneo a prevenire infortuni proprio per l’assenza di misure volte a garantire l’adempimento da parte del committente, dell’obbligo di controllare l’osservanza delle regole di prevenzione da parte dell’appaltatore e di informarlo sui rischi specifici della prestazione oggetto del contratto.
( 3 ) Sul punto, cfr. anche Cass., sez. IV, 21.6.2005, n. 39388, in Cass. pen., 1/2007, 204,
con commento di Ruggiero (Osservazioni a Cass. Pen. del 21 giugno 2005 N. 39388), secondo cui l’art. 7, d. lgs. 494/1996 (trasfuso ora nell’art. 26, d. lgs. 81/2008), che impone un obbligo di cooperazione tra datore di lavoro appaltante e appaltatore per ciò che concerne l’osservanza delle misure di prevenzione e protezione, ben può fondare una responsabilità civile
dell’appaltante per gli infortuni incorsi a persone che da lui non dipendono, purché, per
qualsiasi ragione, queste si siano trovate ad operare sul luogo di lavoro e che vi sia stato affidamento delle opere appaltate all’interno dell’azienda, e cioè dell’unità produttiva di pertinenza del committente: nel caso di specie, sulla base di questo assunto si confermò la condanna dell’Anas, in qualità di responsabile civile in un processo per omicidio colposo, nel quale
erano imputati esclusivamente dipendenti della società che aveva preso in appalto opere di
ampliamento di una carreggiata autostradale. Su quest’ultimo aspetto, più di recente v. però
Cass., sez. IV, 30.9.2008, n. 41815, in Riv. pen., 2/2009, 168, secondo cui la responsabilità
dell’appaltante per eventi lesivi derivanti dalla violazione degli obblighi ora previsti dall’art.
26, d. lgs. 81/2008 va configurata come «responsabilità per fatto proprio non giustiziabile col
mezzo della chiamata del committente in responsabilità civile nel processo penale avente ad
oggetto il fatto dell’appaltatore», sulla base di una corretta applicazione dell’art. 185 c.p.
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ti verso forme di responsabilità «da posizione» (4). Peraltro, si tratta spesso
di ascrivere la responsabilità antinfortunistica a soggetti (committente,
coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione) che, non
essendo qualificabili come «datori di lavoro», risultano tendenzialmente
privi dei poteri direttivi (art. 2086 c.c.), e quindi anche dei doveri tipici (art.
2087 c.c.), della figura datoriale (5).
A tal fine – prescindendo dall’esame analitico di tutti i profili della legislazione vigente che sarebbe impossibile effettuare in questa sede – ci si
propone di passare in rassegna le diverse figure individuate dalla normativa, al fine di verificare se e in quali casi l’interferenza tra le violazioni dei loro presunti obblighi possa determinare un cumulo di responsabilità per
omesso impedimento degli infortuni.
In via preliminare, è bene chiarire quali sono le premesse di metodo e di
contenuto da cui si muove.
Anzitutto, vanno escluse dall’ambito delle omissioni rilevanti in tema di
sicurezza dei cantieri tutte le ipotesi in cui la violazione degli obblighi di
cooperazione e coordinamento si realizzi attraverso condotte «attive» (6):
per fare un esempio, si pensi alla consegna all’appaltatore, da parte del
committente, di un ambiente di lavoro non sicuro da cui derivi un determinato infortunio.
Con riferimento, poi, alla rilevanza di condotte omissive, presupponendo che l’obbligo giuridico di impedimento sia inevitabilmente caratterizza-
( 4 ) Sulle differenze tra responsabilità penale e responsabilità civile, specie in rapporto ai
profili inerenti l’accertamento del nesso casuale e della colpa, non può non rinviarsi, in questa
sede, a quanto di recente affermato da Cass., sez. un., 20.11.2007, in Foro it., 2008, c. 453.
( 5 ) A questo riguardo, è interessante segnalare come, anche con riferimento ai profili penalistici della disciplina, la giurisprudenza faccia ormai uso del criterio cd. «sostanziale» ampiamente diffuso in materia giuslavoristica (cfr., tra le tante, Cass., sez. lav., 18.4.2007, n.
9264, in Guida lav., n. 24/2007, 29; sez. lav., 7.12.2005, n. 5495, in Guida lav., n. 20/2006, 36;
sez. lav., 23.4.2006, n. 8307, in Foro it., 2006, I, c. 2451), secondo cui, ai fini dell’applicazione
delle norme relative alla sicurezza e l’igiene dei luoghi di lavoro, non è tanto rilevante il titolo
formale del contratto o l’oggetto della prestazione, quanto il dato empirico della effettiva natura del rapporto: solo per fare un esempio, cfr. Cass., sez. IV, 16.1.2008, n. 7730, in Cass.
pen., 12/2008, 4676 ss., riguardante la responsabilità di un parroco per lesioni colpose aggravate derivanti da un infortunio subito da un volontario nel corso del montaggio di alcuni teloni in vista della festa parrocchiale, in cui si afferma chiaramente che «l’approntamento di misure di sicurezza e quindi il rispetto delle norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di
un rapporto di lavoro subordinato» e riguarda anche «fattispecie di lavoro prestato per amicizia, per riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione di lavoro subordinato, purché detta prestazione sia stata effettuata in un ambiente che possa definirsi “di lavoro”».
( 6 ) Sulla rilevanza della non sempre facile distinzione tra reati commissivi e omissivi in
materia di infortuni sul lavoro, v. Blaiotta, Carichi esigibili e produttività, ma anche qualità
del decidere e rispetto del codice, in Cass. pen., 6/2009, 2263 ss.
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to dai requisiti della «specialità» ed «eccezionalità», e in conformità con la
nota distinzione tra funzioni di garanzia e funzioni di sorveglianza (7), si
muove dalla distinzione tra poteri a «diretta» efficacia impeditiva – che
consentono di bloccare immediatamente un processo causale infortunistico
– e poteri ad efficacia impeditiva «indiretta», idonei ad agevolare soltanto
l’adempimento dell’altrui posizione di garanzia (8): poteri cui corrispondono, rispettivamente, la gestione dell’esecuzione dei lavori in cantiere e le diverse funzioni di segnalazione, informazione, contestazione o controllo.
In questa direzione, particolare rilievo viene attribuito al contenuto oggettivo degli obblighi, specie a quelli di coordinamento e di controllo, individuando nella loro suddivisione in livelli (macro-organizzativo, organizzativo ed operativo) un tratto caratterizzante della disciplina vigente, costellata di obblighi di «secondo grado», come quelli di «verifica della verifica» o
di «organizzazione» della cooperazione e del coordinamento. Obblighi la
cui rilevanza ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p. non può ricavarsi – come sembra
fare la giurisprudenza che pure verrà esaminata – da una generica funzionalità rispetto all’adempimento della garanzia di sicurezza (9).
Non si tratta tanto di negare ogni possibilità di un’applicazione congiunta delle clausole di estensione della punibilità (40 cpv. e 110, c.p.), come si è pure teorizzato in dottrina (10), quanto di operare una ricostruzione
( 7 ) Cfr. Fiorella, Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell’impresa, cit., 175 ss.;
nonché Ronco-Ambrosetti-Mezzetti, Diritto penale dell’impresa, Bologna, 2009, 90 ss.;
Zannotti, Il nuovo diritto penale dell’economia, Milano, 2008, 43; e, con particolare riferimento alle figure di amministratore e di sindaco di società di capitali, Pisani, Controlli sindacali e responsabilità penali nelle società per azioni, Milano, 2003, 12 ss.
( 8 ) Sul potere di adempiere quale presupposto indefettibile dell’obbligo penalmente rilevante v. Fiorella, Il Trasferimento di funzioni, cit., 203 s.; nonché, fra gli altri, Alessandri,
voce «Impresa (responsabilità penali)», in Dig. disc. pen., VI, Torino, 1992, 202, 191 s., 277 s.,
347 ss.; Giunta, La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria, in
Dir. pen. e processo, 1999, n. 5, 620 ss.; Pagliaro, Problemi generali del diritto penale dell’impresa, in Indice penale, 1985, 17 ss.; Pisani, Controlli sindacali e responsabilità penale nelle società per azioni, cit., 43 ss.; Pulitanò, Posizioni di garanzia e criteri di imputazione personale
nel diritto penale del lavoro, in Riv. giur. lav., 1982, IV, 181 s.; Id., Organizzazione dell’impresa e diritto penale del lavoro, in Riv. giur. lav., 1985, IV, 8 ss.; Stella-Pulitanò, La responsabilità penale dei sindaci di società per azioni, in questa Rivista, 1990, n. 2-3, 563; in senso parzialmente diverso ma con gli stessi effetti pratici, v. Antolisei, L’obbligo di impedire l’evento,
cit., 319, secondo cui il dovere di attivarsi presuppone senza dubbio la possibilità di compiere
l’azione comandata, mentre il potere di impedimento è presupposto della connessione causale.
( 9 ) In tal senso v. Pisani, Posizioni di garanzia e colpa d’organizzazione nel diritto penale
del lavoro, in questa Rivista, 1-2/2009, 123 s., il quale, a fronte della «manipolabilità» cui è
notoriamente esposta la fattispecie omissiva impropria, ribadisce, anzitutto, la necessità di selezionare, tra gli obblighi giuridici di attivarsi, quelli che siano davvero idonei a fondare
l’equiparazione tra agire ed omettere.
( 10 ) Sul punto sia consentito in questa sede rinviare a Risicato, Combinazione e interferenza nelle forme di manifestazione del reato: contributo ad una teoria delle clausole generali di
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delle sfere di responsabilità per la sicurezza nei cantieri sulla base del criterio della corrispondenza tra poteri e doveri. Ciò che impone di considerare:
sul piano oggettivo, il rischio di un regresso all’infinito nell’imputazione
causale direttamente proporzionale al grado di «lontananza» del soggetto
dall’evento di infortunio (a seconda che si tratti di lavoratore, preposto, dirigente, datore di lavoro dell’impresa affidataria o esecutrice, coordinatore
per l’esecuzione e la progettazione, committente o responsabile dei lavori);
sul piano soggettivo, il rispetto dei principi di affidamento, autonomia e
specializzazione delle competenze in base ai quali, a fronte della nomina di
persona munita dei requisiti professionali eventualmente stabiliti dalla legge e al di fuori dei casi di ingerenza, può legittimamente confidarsi nella efficace attuazione, da parte di questi, delle prescrizioni antinfortunistiche (11).
Infine, una precisazione terminologica riguardante i concetti di «cooperazione» e «coordinamento», che pure compaiono insieme tra le «misure
generali di tutela» per la sicurezza nei cantieri (art. 95, comma 1, lett. g), d.
lgs. 81/2008), a seguito delle modifiche da ultimo apportate con l’art. 63,
comma 1, lett. b), d. lgs. 106/2009.
Premesso che entrambe le funzioni sono dirette a garantire, sia pur in
forma diversa, l’obiettivo prevenzionistico generale – ossia l’eliminazione
dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al processo tecnico (art. 15, d. lgs.
81/2008), con particolare riferimento a quelli derivanti dalle interferenze
tra i lavori delle diverse imprese operanti nel medesimo cantiere – ed appurata la loro comune rilevanza giuridica nella forma prevalentemente omissiva, mentre il significato del termine cooperazione rinvia all’«operare con altri» in rapporto di reciproca collaborazione, il concetto di coordinamento
postula anch’esso un reciproco scambio di informazioni (12) ma più marcatamente finalizzato a prevenire il suddetto rischio di interferenze e riguarda, ad esempio, l’utilizzo comune di infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (art. 2, comma 2, lett. f), e 4, comma 4, d.P.R. n. 222/2003).
incriminazione suppletiva, Milano, 2001, e ai riferimenti bibliografici ivi riportati; nonché a
Leoncini, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, Torino, 1999,
353 ss.
( 11 ) Sul punto, non è del tutto superfluo precisare che il parametro del giudizio di adeguatezza degli incarichi non coincide con le difficoltà della realizzazione dell’opera, bensì con
l’attuazione delle misure prevenzionistiche ovvero con quanto necessario per eliminare e, ove
ciò non sia possibile, ridurre al minimo, il rischio di infortuni: sicché, a nulla rileverebbe di
per sé l’aver selezionato persona di grandi capacità ed esperienza in rapporto ad un’opera
dalla semplice esecuzione, non essendovi necessariamente corrispondenza tra la complessità
del lavoro e il rischio di infortunio.
( 12 ) Art. 6, lett. d), direttiva 92/57/cee e già l’art. 6, par. 4, direttiva 89/391/cee.
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Nessun particolare chiarimento impone invece il concetto di controllo
che pure talora compare accanto a quello di coordinamento (o anche come
oggetto di quest’ultimo) (13), in guisa di ispezione o vigilanza, ogniqualvolta
si tratti di verificare l’applicazione o il rispetto di disposizioni specifiche
(art. 92, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 81/2008).
1.1. – Date le premesse, è necessario evidenziare il rilievo particolarmente significativo attribuito ai profili organizzativi nella più recente normativa a tutela della sicurezza nei cantieri, che introduce obblighi ulteriori
rispetto a quelli già stabiliti nella normativa di base, i cui rapporti vanno regolati secondo il principio di specialità (14).
In sostanza, all’aumento dei rischi da interferenze nei cantieri è seguita
la moltiplicazione degli strumenti di prevenzione, attraverso l’introduzione
di obblighi operativi o procedimentali «speciali» non sempre coordinati, vista la diversa tipologia, dimensione e pericolosità delle attività che rientrano nella sfera di applicazione della disciplina ai sensi dell’art. 88, d. lgs.
81/2008 (15). Si muove, cioè, dalla costatazione di rischi ulteriori e diversi
da quelli derivanti dalla organizzazione delle singole imprese, che richiedono di essere considerati in via autonoma e fronteggiati attraverso misure di
«secondo livello» a carattere macro-organizzativo, la cui idoneità preventiva presuppone un’applicazione fin dalla fase progettuale.
In tale contesto, la normativa non si limita ad introdurre obblighi di
cooperazione e coordinamento – peraltro già presenti nella normativa di
base in tema di affidamento di lavori in appalto (art. 7, d. lgs. 626/1994,
attualmente corrispondente all’art. 26, d. lgs. 81/2008) – ma finisce col
configurare obblighi di organizzazione della cooperazione e del coordina-
( 13 ) Art. 6, lett. e), direttiva 57/92/cee.
( 14 ) In tal senso deponevano già: l’art. 1, comma 2, d. lgs. 494/1996, che stabiliva l’applicazione congiunta della normativa sui cantieri e di quella contenuta nel d. lgs. 626/1994, con
la prevalenza delle sole disposizioni specifiche introdotte col provvedimento più recente;
nonché, a titolo particolare, l’art. 17 del medesimo decreto (oggi trasfuso nell’art. 104, d. lgs.
81/2008) volto a disciplinare le modalità attuative di obblighi già previsti nel d. lgs. 626/1994.
Attualmente, la questione trova univoca soluzione nell’art. 298, d. lgs. 81/2008 secondo cui
«quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale».
( 15 ) Senza considerare l’ulteriore necessità del coordinamento derivante dall’applicazione congiunta con la disciplina del Titolo I del Testo Unico. A questo proposito si consideri, a
titolo esemplificativo, la sussistenza di un duplice livello di misure «generali» di tutela (artt.
15 e 95, d. lgs. 81/2008), cui si aggiungono, secondo una scala di progressiva specializzazione
e concretizzazione della prevenzione, misure costruite in funzione di specifici obiettivi di garanzia (art. 108), regole sulla attuazione nei cantieri di obblighi altrove stabiliti (art. 104), ovvero disposizioni specifiche incentrate su determinati adempimenti, puntualmente circoscritti (artt. 113 e 116).
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mento, le cui modalità sono specificate nell’apposito piano previsto all’art.
101 (16).
Nel contempo, in conformità col principio di determinatezza si rafforzano i tratti di tipicità di una responsabilità per la difettosa organizzazione
generale della sicurezza nei cantieri, attraverso la definizione normativa di
alcuni dei suoi elementi costitutivi (17): si pensi alla «idoneità tecnico-professionale», intesa come il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori
da realizzare (art. 89, lett. l), quale oggetto di apposita valutazione da parte
del committente o del responsabile dei lavori nei confronti delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da
affidare (art. 90, comma 9) (18); o alle «scelte progettuali e organizzative» effettuate dal progettista dell’opera in collaborazione con il coordinatore per
la progettazione, rispettivamente nel campo delle scelte costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare, e in quello della pianificazione temporale e spaziale dei lavori (art. 1, lett. a), d.P.R. 222/2003).
2. – Per comprendere come al fenomeno delle interferenze tra più violazioni si faccia per lo più corrispondere, in giurisprudenza, un cumulo di responsabilità per tutti i soggetti obbligati a svolgere, a diverso titolo, funzioni di sicurezza nei cantieri, valore emblematico assume l’applicazione della
disciplina sui lavori affidati in appalto, con riferimento alla responsabilità
del committente, ora definito quale «soggetto per conto del quale l’intera
opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della
sua realizzazione» (art. 89, comma 1, lett. b), d. lgs. 81/2008).
Occorre premettere che, prima dell’intervento dell’art. 7, d. lgs. 626/
1994 sull’affidamento di lavori interni all’azienda o all’unità produttiva e,
soprattutto, del d. lgs. 494/1996 avente ad oggetto tutti i cantieri mobili o
temporanei con determinati requisiti dimensionali (19), si riteneva che l’au-
( 16 ) Su cui vedi anche art. 2, comma 2, lett. g), d.P.R. 3.7.2003, n. 222, recante il Regolamento sui contenuti minimi dei piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione dell’art.
31, comma 1, della legge 11.2.1994, n. 109.
( 17 ) In generale, sul ruolo delle norme penali «interpretative», si veda Ramacci, Introduzione all’analisi del linguaggio legislativo penale, Milano, 1970, 129 ss.
( 18 ) Requisito che, in caso di lavori privati, si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e
artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da altre autocertificazioni. Sui contrasti sorti in merito alla interpretazione del medesimo concetto, sotto il vigore
dell’art. 7, d. lgs. 626/1994, v. Bacchini, La sicurezza dei lavori in appalto, in ISL, n. 9, 1998,
465.
( 19 ) Per un commento a tale decreto v., tra gli altri, AA.VV., La sicurezza del lavoro. Commento al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, a cura di Galantino, Milano, 1995; De
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tonomia organizzativa dell’appaltatore comportasse la sua esclusiva responsabilità in materia antinfortunistica (20), potendo il committente rispondere in concorso solo nel caso in cui avesse scelto un soggetto inadeguato o avesse esercitato – personalmente o attraverso la nomina di un proprio direttore dei lavori – un’ingerenza nella organizzazione del cantiere, al
di là dei controlli di cui all’art. 1662 c.c. (21) o della mera sollecitazione all’osservanza delle norme di sicurezza (22). Fermo restando che, facendo leva
soprattutto sull’art. 2087 c.c., nel caso di appalti aziendali interni si affermava, comunque, l’obbligo di assicurare all’appaltatore un ambiente di lavoro sicuro, di informarlo sui rischi specifici ivi esistenti e di compiere
eventualmente opere provvisionali necessarie a garantire la sicurezza. Mentre nel caso di appalti plurimi o «scorporati» si riconosceva un obbligo di
intervento del committente, limitatamente al coordinamento necessario a
fronteggiare i rischi derivanti dall’interferenza di più operatori (23).
Come già detto, proprio al fine di garantire una prevenzione «speciale»
dei rischi da interferenze nei cantieri, il legislatore ha voluto progressivamente rafforzare gli obblighi di coordinamento del committente, rapportando la loro violazione al piano della responsabilità per la difettosa orga-
Falco, Il decreto legislativo 14 agosto 1996, N. 494 e la sicurezza nei cantieri, in Cass. pen.,
10/1997, 2931 ss. Guariniello, Il diritto penale del lavoro nell’impatto con le direttive CEE,
in Dir. pen. e processo, 1997, n. 1, 83 ss.; Loy, La tutela della salute nei luoghi di lavoro, Padova,
1996; Montuschi, Sicurezza del lavoro e responsabilità penale, in Giur. lav., 1996, n. 2, 97 ss.
( 20 ) In tal senso v., per tutte, Cass., 1.7.1985, in Giust. pen., 1986, 306. Per un approfondimento sull’evoluzione normativa e giurisprudenziale si veda, infine, Venafro, La disciplina
sui cantieri alla luce del nuovo diritto penale del lavoro, in Dir. pen. e processo, 2005, n. 5, 635642; Id., Sicurezza e responsabilità nei cantieri. Analisi giuridico sistematica del DL n. 494/96
coordinato con il DL n. 626/94. Responsabilità e sanzioni, Milano, 2000.
( 21 ) V. Cass., sez. IV, 18.6.2009, n. 36581, in dejure.giuffre.it (d’ora in poi DJG); sez. IV,
6.7.2005, in Dir. prat. lav., 2006, 521; sez. IV, 11.7.2001, n. 35823, in Mass. giur. lav., 2002,
406; e, già in precedenza: Cass., sez. IV, 15.12.1998, n. 2800, in questa Rivista, 1999, 828;
Cass., 18.10.1990, in Cass. pen., 1992, 242; Cass., 10.10.1991, in Dir. prat. lav., 1991, 3131;
Cass., 23.5.1986, ivi, 1988, 1250; la stessa regola si applicava al caso di subappalto totale dei
lavori: Cass., 3.3.1998, in Riv. pen., 1998, 727; Cass., 20.4.1995, ivi, 1996, 398; Cass.,
5.7.1990, in questa Rivista, 1991, 1243. Nel senso che l’eventuale margine di discrezionalità
conferito all’appaltatore o al direttore di lavori non esclude di per sé la colpa concorrente, anche sotto il profilo eziologico, del committente, v. Cass., sez. III, 24.4.1992, in Giust. pen.,
1993, II, 357 (s.m.).
( 22 ) V. Cass., sez. IV, 14.12.2000, n. 3516, in questa Rivista, 2001, 768 e in Cass. pen.,
2002, 1146.
( 23 ) Cfr. Cass., sez. IV, 15.12.1998, n. 2800, cit.; Cass., 9.11.1989, in Riv. pen., 1989, 788;
Cass., 26.4.1989, in Mass. giur. lav., 1989, 671; Cass., 26.6.1986, in Riv. pen., 1987, 888; Cass.,
5.7.1990, ivi, 1991, 659; Cass., 13.10.1989, in Mass. giur. lav., 1990, 68. Peraltro, l’eventuale
violazione di obblighi antinfortunistici da parte del committente non è comunque idonea ad
esonerare da responsabilità l’appaltatore, il quale non abbia sollecitato gli adempimenti che si
assumevano mancanti, rifiutandosi, nelle more, di eseguire le opere commissionategli: cfr., in
tal senso, Cass., sez. IV, 13.11.2008, n. 47485, in Guida al dir., 2009, 11, 63.
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nizzazione generale piuttosto che a quella connessa all’esercizio delle singole attività di cantiere: distinzione, quest’ultima, già accolta nella previgente
normativa antinfortunistica di base in cui, specie attraverso la selezione di
obblighi indelegabili da parte del datore di lavoro (art. 1, comma 4 ter, d.
lgs. 626/1994, attualmente art. 17, d. lgs. 81/2008), si esprimeva la concentrazione nel vertice di una responsabilità per l’organizzazione complessiva
dell’impresa (o di una sede secondaria o ramo particolare), quale cardine di
un sistema generale e meglio strutturato delle responsabilità penali in materia (24).
Tali obblighi – posti tutti, in via alternativa, in capo al committente «o»
al responsabile dei lavori (25) – sono attualmente elencati all’art. 90, d. lgs.
81/2008 e sanzionati al successivo art. 157. Tra questi, cui si aggiungono gli
obblighi di notifica preliminare (art. 99) e di trasmissione (art. 101), particolare rilievo assumono: la nomina dei coordinatori per la progettazione e
per l’esecuzione dei lavori (26), nei casi di presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (art. 90, commi 3 e 4), a meno che non si tratti di lavori privati esclusi dall’obbligo di richiesta del permesso a costruire
in cui l’impresa affidataria non abbia subappaltato parte dei lavori (comma
11 e art. 92, comma 2); la comunicazione dei loro nominativi alle imprese
affidatarie e/o ai lavoratori autonomi (comma 7); la verifica della idoneità
( 24 ) Così Fiorella, I principi generali del diritto penale dell’impresa, in Trattato di diritto
commerciale e di diritto pubblico dell’economia, a cura di Galgano, vol. XXV, Il diritto penale
dell’impresa, a cura di Conti, Padova, 2001, 132 s. In argomento v. anche Ronco-Ambrosetti-Mezzetti, Diritto penale dell’impresa, cit., 64: Marra, Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale. Tre studi sulla tutela della sicurezza sul lavoro, Torino, 2009, 166 ss.
( 25 ) Peraltro, a conferma del rapporto di alternatività tra le responsabilità del committente e quelle del responsabile dei lavori, depongono anche diverse disposizioni correttive contenute nel recente d. lgs. 106/2009: l’art. 58, comma 1, lett. a), che definisce quest’ultimo come
«il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal
presente decreto»; l’art. 61, comma 1, lett. c), secondo cui la segnalazione cui è tenuto il coordinatore per l’esecuzione ai sensi dell’art. 92, comma 1, lett. e), va effettuata non più congiuntamente ma alternativamente al committente «o» al responsabile dei lavori (ove nominato);
l’art. 62, comma 1, lett. b), che aggiunge il committente al responsabile dei lavori tra i soggetti
non esonerati, ai sensi dell’art. 93, comma 2, dall’adempimento di determinati obblighi antinfortunistici in conseguenza della mera designazione dei coordinatori per la progettazione e
per l’esecuzione dell’opera. Non appare pertanto condivisibile quanto già affermato in Cass.,
sez. III, 22.6.2006, n. 29138, in Cass. pen., 1/2008, 360, secondo cui, pur essendo posto l’obbligo di nomina dei coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori in via alternativa in capo al committente o al responsabile dei lavori, in caso di mancata nomina entrambi incorrerebbero in responsabilità penale.
( 26 ) La cui mancanza determina, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, la
responsabilità del committente anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori ad un’impresa, l’esecuzione degli stessi sia stata subappaltata a più imprese: in tal senso v., per tutte,
Cass., sez. IV, 30.9.2008, n. 42131; Trib. Torino, sez. IV, 27.3.2009, entrambe in DJG.
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tecnico-professionale delle imprese affidatarie e dei lavoratori autonomi
(comma 9, lett. a) (27).
Sennonché, «rompendo gli argini» entro cui si era mosso l’intervento
normativo, la giurisprudenza ha indifferentemente attribuito a tali obblighi
una generale funzione di garanzia ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p., individuando nel committente «il perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri» (28). Al punto che, se nei confronti dell’appaltatore rimangono senz’altro
applicabili tutti gli obblighi di sicurezza ora riferiti ai datori di lavoro (artt.
26, comma 2, e 96, d. lgs. 81/2008) diretti alla tutela dell’incolumità dei lavoratori e dei terzi sia nel corso dell’esecuzione dei lavori che nei periodi di
sospensione (29), il committente è ritenuto corresponsabile dell’infortunio
dovuto alla consegna di un ambiente di lavoro in condizioni pericolose (30)
ovvero responsabile in via esclusiva ove manchi un appaltatore unico incaricato della realizzazione di tutte le opere edili affidate ad una pluralità di
piccole imprese non aventi i requisiti minimi per l’attuazione delle misure
di sicurezza (31).
Da questo punto di vista, un possibile profilo di ambiguità della disciplina poteva semmai derivare, prima della sua soppressione avvenuta con
l’art. 62, comma 1, lett. a), d. lgs. 106/2009, dall’art. 93, comma 1, d. lgs.
81/2008 che, riportando integralmente quanto già stabilito dall’art. 6, comma 1, d. lgs. 494/1996 come modificato dal d. lgs. 528/1999, escludeva dal
normale effetto di esonero per il committente le responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli artt. 90, 92, comma
1, lett. e) e 99. Laddove, in attuazione dell’art. 7, comma 1, della Direttiva
( 27 ) Per un inquadramento della responsabilità del committente per la violazione di questo obbligo di verifica nei termini dell’omesso impedimento del reato altrui, v. Cass., sez. IV,
14.1.2008, n. 8589, in Cass. pen., 3/2009, 1232, secondo cui, peraltro, l’eventuale colpa dell’assuntore dei lavori (nella fattispecie, un muratore esperto già in pensione, zio della persona
offesa) o della vittima non è affatto idonea ad interrompere il nesso di casualità tra l’evento e
la violazione delle norme sulla scelta dell’impresa.
( 28 ) Cass., sez. III, 25.1.2007, n. 7209, in DJG; sez. III, 7.7.2003, n. 28774, in Mass. giur.
lav., 2003, 884 e in Dir prat. lav., 2003, 1983; analogamente già Cass., sez. III, 19.8.1999, n.
11813, in Cass. pen., 2002, 1143. In argomento v., fra i tanti, Lorusso, Sui rapporti fra committente ed appaltatore in tema di sicurezza sul lavoro, in Mass. giur. lav., 1997, I, 676; Marando, Sicurezza del lavoro e responsabilità nell’appalto, nel contratto d’opera e nella gestione dei
cantieri edili, in Resp. civ. prev., 1998, 33 ss.; Morgante, Le posizioni di garanzia nella prevenzione antinfortunistica in materia d’appalto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 88; Cottinelli, Attuazione della direttiva sulle prescrizioni minime di tutela nei cantieri temporanei o mobili. Il commento, in Dir. pen. proc., 2/1997, 230; Palladini, Responsabilità di committente ed
appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro, in Mass. giur. lav., 2001, II, 1278; Stolfa, Sicurezza nei cantieri: prime riflessioni, in ISL, 1997, 230 ss.
( 29 ) V. Cass., sez. IV, 5.6.2002, n. 31445, in Ambiente e sicur., 2003, 7, 56.
( 30 ) V. Cass., sez. IV, 15.3.2007, n. 19372, in Guida al dir., 2007, 28, 72 (s.m.).
( 31 ) V. Cass., sez. IV, 11.7.2001, n. 35823, in Riv. pen., 2002, 44.
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52/97/cee (32) il comma 2 stabilisce, parallelamente, che la designazione
dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori non esonera il committente – così come il responsabile eventualmente nominato –
dalle responsabilità connesse alla verifica dei loro adempimenti (art. 91,
comma 1 e 92, comma 1, lett. a), b), c), d).
Si era infatti sostenuto, in dottrina, che in tal modo il legislatore avesse
voluto configurare forme di responsabilità svincolate dall’accertamento di
coefficienti minimi di culpa in eligendo o culpa in vigilando, in contrasto col
principio di affidamento (33) e apparentemente sottratte ad un giudizio di
rimproverabilità personale diverso da quello fondato sul mero fatto di rivestire una determinata posizione (34).
Nondimeno, ad un’attenta analisi la tesi qui prospettata non sembrava
trovare riscontro anche prima della riforma avvenuta col d. lgs. 106/2009,
fermo restando che, anche ove sussistano più interpretazioni possibili,
avrebbe dovuto senz’altro privilegiarsi quella costituzionalmente orientata,
idonea a ricondurre l’incriminazione entro i confini del principio di personalità.
Anzitutto, sembra potersi dubitare a livello sistematico dell’assunto –
da cui implicitamente muoveva la tesi in oggetto – secondo cui i rapporti tra
committente e responsabile dei lavori sarebbero inquadrabili nei termini
del trasferimento di funzioni (35), sebbene in tal senso deponga un recente
indirizzo giurisprudenziale, in base al quale le funzioni trasferite al responsabile dei lavori devono essere indicate in un atto di «delega» comunque distinto (anche laddove incorporato nello stesso documento) da quello di
«nomina» (36).
Piuttosto, il tipo di coordinamento a carattere «macro-organizzativo»
che, nella più recente normativa, contraddistingue la posizione del commit-
( 32 ) V. Che testualmente recita: «Qualora un committente o un responsabile dei lavori
abbia designato uno o più coordinatori [...] ciò non lo esonera dalle proprie responsabilità in
materia».
( 33 ) Su cui vedi ampiamente Mantovani, Il principio dell’affidamento nel reato colposo,
Milano, 1997, spec. 245 ss.
( 34 ) In argomento Veneziani, Infortuni sul lavoro e responsabilità per omesso impedimento dell’evento: problemi attuali, in questa Rivista, 1998, 525 ss.; Cottinelli, Commento,
cit., 231.
( 35 ) Cfr. Soprani, La delega di funzioni al responsabile dei lavori, in A&S, 14/2009, 64 s.;
nonché, già in precedenza, Bacchini, Coordinamento del d.lg. n. 494 del 1996 con la disciplina previgente e successiva in materia di sicurezza sul lavoro, in Igiene e sicurezza del lavoro,
2001, 253; Masini, Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili e responsabilità del committente,
in Mass. giur. lav., 2003, 889.
( 36 ) Cfr. Cass., sez. IV, 14.3.2008, n. 23090, in Foro it., 9/2008, 413; sez. I, 22.6.2006, n.
29149, in ISL, 4/2007, 306.
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tente sembra presupporre proprio l’assenza di una titolarità in via originaria dei singoli obblighi antinfortunistici: nella logica del legislatore, prima
comunitario poi nazionale, ai rischi da interferenze nei cantieri corrispondono, infatti, sfere di competenza organizzativa e livelli di responsabilità
del tutto autonomi rispetto a quelli connessi all’esercizio delle singole attività.
Né il conferimento di un incarico ad un determinato soggetto implicherebbe necessariamente la titolarità delle corrispondenti funzioni, potendo
l’incarico avere ad oggetto anche obblighi non propri, dei quali si sia comunque chiamati a verificare l’adempimento.
Particolare rilievo assume, in proposito, la nota distinzione tra l’investitura nelle funzioni assunta a titolo originario e il loro trasferimento a titolo
derivativo, in base alla quale mentre nel caso di «delega» il soggetto, indicato dalla legge come titolare in via primaria ed esclusiva di determinate funzioni, trasferisce in capo ad altri i poteri e doveri corrispondenti con un
proprio atto di volontà negoziale, nel caso di «nomina» è la legge a prevedere direttamente una pluralità di soggetti, ciascuno titolare di poteri e doveri
secondo una ripartizione delle competenze e delle responsabilità operata
già a livello normativo (37).
Con il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori il committente adempie un obbligo «generale» di coordinamento diverso dalle funzioni antinfortunistiche connesse all’esercizio delle singole attività di cantiere e il relativo atto di nomina, lungi dal produrre un effetto «costitutivo»
di responsabilità originariamente proprie ad altri trasferite, svolge un’efficacia meramente «dichiarativa», identificando soggetti già individuati dalla
legge come titolari delle predette responsabilità.
In questa logica si spiega la clausola finale, in vigore anche dopo le modifiche apportate con l’art. 62, d. lgs. 106/2009, secondo cui il committente
è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi
«limitatamente all’incarico conferito»: se, infatti, rispetto agli obblighi del
responsabile dei lavori il committente è chiamato a svolgere una funzione di
coordinamento organizzativo, scopo della previsione è quello di circoscri-
( 37 ) Tali distinzioni sembrano riflettersi anche nella più recente giurisprudenza di Cassazione, la quale, proprio in materia antinfortunistica, ha avuto modo di precisare che «per il
solo fatto di essere inquadrati come dirigenti o preposti e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i collaboratori del datore di lavoro vanno ormai considerati destinatari
degli obblighi di sicurezza, indipendentemente dal conferimento di una specifica delega o
dalla sua piena prova, in quanto, essendo questi quotidianamente presenti sui luoghi di lavoro e a costante contatto con i lavoratori, possono garantire una tutela antinfortunistica più
immediata e, quindi, più incisiva ed efficace»: cfr. Cass., sez. IV, 13.6.2006, in Italia Oggi,
15.6.2006, 39; analogamente Cass., sez. V, 8.2.2008, n. 1782, in DJG.
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vere l’effetto di esonero connesso alla nomina del responsabile dei lavori al
coordinamento relativo ai soli obblighi oggetto dell’incarico.
Del resto, che non si tratti di una vera e propria delega di funzioni risulterebbe anche dall’assenza, in tema di rapporti tra committente e responsabile dei lavori (art. 89, comma 1, lett. c) o art. 93), di qualsiasi rinvio, sia pur
indiretto, all’art. 16 dove pure viene prevista una disciplina generale dei limiti e delle condizioni dell’istituto (38); né è richiesto che l’incarico venga
conferito (e accettato) con atto scritto e che ne venga data adeguata e tempestiva pubblicità, o che il responsabile dei lavori venga dotato dei poteri e
dell’autonomia di spesa necessari a svolgere le proprie funzioni.
Che poi – quantomeno rispetto all’obbligo di attuare le misure generali
di tutela di cui all’art. 15 nella fase progettuale, ed in particolare al momento delle scelte architettoniche, tecniche, ed organizzative (art. 90, comma 1)
– il coordinamento imposto al committente si esaurisca nella nomina di un
responsabile dei lavori professionalmente qualificato, troverebbe ulteriore
conferma nel fatto che non è invece richiesto, da parte sua, il possesso dei
medesimi requisiti tecnico-professionali (art. 98) (39). Sarebbe dunque disfunzionale, oltre che contraddittorio, imporre al committente un obbligo
di verifica (o anche di vigilanza ai sensi dell’art. 16, comma 3, d. lgs.
81/2008) che richieda quelle medesime competenze, la cui violazione determini una responsabilità per omesso impedimento (40).
Peraltro, ove anche si ragionasse nel senso del trasferimento di funzioni
tra committente e responsabile dei lavori, la sussistenza di un obbligo di
«verificare» (e non di «assicurare» o «garantire») l’adempimento degli obblighi trasferiti – quale era quello del secondo periodo dell’art. 93, comma
1 (ora soppresso) – di per sé non avrebbe escluso la validità e l’efficacia della delega individuata, per l’appunto, nel mutamento di contenuto della posizione del delegante, da obbligo di garanzia a obbligo di controllo (41). Né,
( 38 ) In tema v. Ronco-Ambrosetti-Mezzetti, Diritto penale dell’impresa, cit., 65 ss.;
Pisani, Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in Dir. pen.
proc., 7/2008, 829 ss.; Amato, Le novità normative in tema di delega di funzioni, in Cass. pen.,
5/2009, 2096 ss.; nonché, con riferimento alle modifiche apportate con l’art. 12, d. lgs. 106/
2009 in tema di obblighi di vigilanza e facoltà di subdelega, Russo, Delega di funzioni e obblighi del datore di lavoro non delegabili, in Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dopo il correttivo (D.lgs. n. 106/2009), a cura di Tiraboschi-Fantini, Milano, 2009, 337 ss.
( 39 ) Sul punto v. Catanoso, Cantieri mobili e temporanei, in Il testo unico della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro dopo il correttivo (D.lgs. n. 106/2009), a cura di Tiraboschi-Fantini, cit., 834.
( 40 ) In tal senso v. anche Russo, La delega di funzioni nei cantieri temporanei mobili, Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dopo il correttivo (D.lgs. n. 106/2009), a
cura di Tiraboschi-Fantini, cit., 846.
( 41 ) Del resto, la stessa Corte di Cassazione ha individuato nella delega la fonte costituti-
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infine, poteva addursi a sostegno della tesi qui criticata l’eventuale indelegabilità degli obblighi dell’art. 93, giacché l’invalidità della delega e la permanente titolarità delle funzioni in capo al committente non sarebbe comunque sufficiente a fondare una responsabilità «da posizione», in quanto
inciderebbe unicamente sulla tipicità oggettiva della eventuale condotta
omissiva, senza esprimere alcunché dal punto di vista dell’elemento soggettivo. Senza considerare che, come già detto, il committente non è di regola
qualificabile, sia pur in termini funzionali e limitatamente al settore antinfortunistico, come «datore di lavoro» dei diversi operatori di cantiere.
2.1. – Analogo ragionamento può farsi per la seconda paventata ipotesi
di responsabilità per omesso impedimento, relativa ai rapporti tra committente o responsabile dei lavori, da un lato, e coordinatori per la progettazione o l’esecuzione dei lavori dall’altro (art. 93, comma 2, d. lgs. 81/2008), la
cui titolarità originaria ed esclusiva di funzioni risulta chiaramente dal contesto normativo, in cui sono previste definizioni precise (art. 89, lett. e) e f),
anche mediante la specificazione di eventuali incompatibilità soggettive
(art. 89, lett. f) e dei requisiti professionali richiesti (art. 98), ed in cui vengono disciplinati obblighi e responsabilità (artt. 91-92 e 158), stabilendosi
in capo al committente (o al responsabile dei lavori) una funzione di mera
nomina (art. 90, comma 3 e 4) o sostituzione (comma 8).
Ciò premesso, può meglio determinarsi il significato della regola secondo cui «la designazione di questi soggetti non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), e d)».
Anzitutto si noti che, almeno fino all’intervento delle modifiche introdotte con l’art. 62, comma 1, lett. b), d. lgs. 106/2009, tale previsione si riferiva al solo responsabile dei lavori e non anche al committente: sicché, la
permanente affermazione di una responsabilità di quest’ultimo ai sensi dell’art. 93, comma 2, non soltanto si poneva in contrasto con l’interpretazione
letterale del dato normativo ma integrava pure un’inammissibile procedimento analogico in malam partem.
Sennonché, pur superato l’argomento testuale sarebbe comunque con-
va di una posizione di garanzia autonoma ed alternativa a quella del committente, non essendo sufficiente a tal fine il semplice atto di nomina del responsabile dei lavori: v. Cass., sez. IV,
14.3.2008, cit.; sez. III, 21.2.2007, n. 7209, in Cass. pen., 2008, n. 1, 303 ss., con commento di
Potetti, La responsabilità del committente dei lavori nei cantieri edili, secondo cui dovrebbe
tuttavia ritenersi sufficiente un’espressione scritta dalla quale emerga la volontà negoziale del
committente di un generale affidamento al responsabile dei lavori di tutti i compiti antinfortunistici, con indicazione di eventuali riserve a proprio favore.
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traddittorio ed illogico imputare un obbligo di controllo sull’esercizio di
determinate competenze tecniche in capo a chi, essendone sprovvisto, non
potrebbero esprimere un reale coefficiente di colpa.
Si noti poi che, analogamente a quanto veniva stabilito nel comma 1
dell’art. 93, si tratta di un obbligo di «verifica» diverso da quello di impedimento che, limitatamente agli obblighi di cui all’art. 92, comma 1, lett. a) e
b), si riduce alla «verifica della verifica» in ordine all’applicazione, da parte
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro
pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento. Ora, l’omissione di questo controllo può determinare diversi tipi di responsabilità, come conferma l’espressione legislativa «responsabilità connesse». Si tratta
allora di distinguere le ipotesi di mera culpa in vigilando (omessa verifica),
rispetto alle quali mancherebbe una norma sanzionatoria ad hoc, e quelle di
mancato esercizio dei poteri di fatto e di diritto ad effettiva idoneità impeditiva che può determinare un concorso per omissione, quantomeno nel caso in cui il soggetto sia venuto a conoscenza, nell’esercizio della sua funzione di controllo, di presunte violazioni antinfortunistiche dei coordinatori
(42). Sotto questo profilo, per quanto attiene al potere di sostituire in qualsiasi momento i coordinatori (art. 90, comma 8), o anche ai rimedi che possono essere esperiti dal punto di vista contrattuale (non da ultimo l’eventuale risoluzione del contratto) a fronte delle violazioni del piano di sicurezza e coordinamento quale parte integrante del contratto d’appalto (art. 100,
comma 2), si consideri tuttavia che, sia pur ravvisando in essi una qualche
funzionalità preventiva, trattasi pur sempre di poteri non idonei ad impedire l’evento ma solo a ridurre eventuali rischi antinfortunistici.
In linea di principio, sembra dunque potersi affermare che il committente (o il responsabile dei lavori eventualmente nominato) non possa esse-
( 42 ) Né tale responsabilità risulta esclusa per il datore di lavoro committente ai sensi dell’art. 26, comma 3, (ex art. 7, comma 3, d. lgs. 626/1994), in quanto «per “rischi specifici delle
attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi” vanno riferiti non alle generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti
ma alle sole regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale – generalmente
mancante in chi opera in settori diversi – nella conoscenza delle procedure da adottare nelle
singole lavorazioni o nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine»: Cass., sez. IV, 17.5.2005, n. 31296, in Cass. pen., 7-8/2006, 2586 ss. richiamata anche in
sez. IV, 14.3.2008, n. 23090, cit., in cui si è invece affermata la responsabilità del committente
per l’infortunio dovuto alla mancata esecuzione, in condizioni di sicurezza, di un’attività di
demolizione di una parte perimetrale esterna di un edificio collocata alla seconda elevazione
del fabbricato a circa sei metri d’altezza; nello stesso senso Trib. Milano, 25.1.2000, in Foro
ambr., 2000, 382, in cui si nega pure validità ad una diversa regolamentazione contrattuale
che ponga in capo all’appaltatore l’obbligo di attuare, sotto la propria esclusiva responsabilità, tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni.
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re chiamato a rispondere per omesso impedimento delle violazioni antinfortunistiche commesse dai coordinatori e che nei diversi approdi giurisprudenziali – volti a ravvisare nella presunta interferenza di più violazioni
un cumulo delle responsabilità – possa piuttosto intravedersi un’illegittima
importazione, in sede penale, degli schemi della «solidarietà passiva» tipici
della responsabilità civile. Operazione che diventa ancora più palese laddove si afferma che le responsabilità del committente per l’omessa attività di
«supercontrollo» ai sensi dell’art. 93, comma 2, trattandosi di soggetto nel
cui interesse l’opera viene realizzata, si spiegano considerando il principio
generalissimo del nostro ordinamento secondo cui ubi commoda ibi incommoda (43).
3. – Vi è, poi, un certo parallelismo tra la posizione del committente e
quella dell’appaltatore nel caso di esecuzione in cantiere di opere parziali e
specialistiche in regime di subappalto (44). Ciononostante la giurisprudenza
si è generalmente orientata nel senso del «cumulo» delle responsabilità,
non attribuendo validità alcuna ad eventuali diverse regolamentazioni contrattuali interne tra appaltatore e subappaltatori (45).
Il diverso regime delle responsabilità del committente e dell’appaltatore si giustifica col fatto che, ferma la possibilità di una vera e propria inge-
( 43 ) Così, per l’appunto, Cass., sez. IV, 6.12.2007, n. 7714, in DJG.
( 44 ) Sul punto v. già Bellagamba, Appalto, subappalto e responsabilità penale in caso di
infortunio sul lavoro, in Cass. pen., 6/1998, 1824 ss.
( 45 ) Si noti che la medesima responsabilità è stata tradizionalmente attribuita, specie dalla giurisprudenza di merito, anche allo «pseudo-appaltatore», pur essendosi riconosciuto che
l’unico vero datore di lavoro, come tale destinatario primario degli obblighi antinfortunistici,
rimane in tal caso il committente: cfr., per tutte, Cass., sez. IV, 21.6.2006, n. 21471, in Riv.
pen., 03/2007, 280 ss., con commento di Del Forno, Prevenzione infortuni all’interno di
grandi cantieri: la responsabilità del subappaltatore, in cui entrambi gli imputati, in qualità di
appaltatore e subappaltatore, sono stati condannati per l’infortunio mortale subito da un lavoratore che, nello scendere dalle scale da un piano all’altro dell’immobile in costruzione inciampava sbattendo contro le traverse di legno poste a protezione del vano ascensore e, a causa dell’inidoneità di tale barriera ad evitare il pericolo di caduta dall’alto, precipitava verso il
basso per molti metri. Analogamente Corte d’Appello di Perugia, 23.12.2008, n. 840, in
www.penale.it, che, in applicazione del principio del cumulo delle responsabilità per la sicurezza nei cantieri, per l’infortunio subito da un dipendente della ditta subappaltatrice condanna in concorso, oltre al datore di lavoro della vittima e al rappresentante legale della ditta
appaltatrice, anche il direttore dei lavori per la violazione dei propri obblighi di direzione e
vigilanza. Significativo, a questo riguardo, quanto affermato nella sentenza, secondo cui «la
verificazione dell’evento mortale sarebbe a lui riferibile in quanto egli avrebbe avuto il dovere
prima ancora che il potere di evitarla, vigilando sul cantiere, dirigendo adeguatamente i lavori
ed esigendone l’esecuzione in conformità alla legge»: in sostanza, l’estensione delle responsabilità attraverso l’applicazione della disciplina concorsuale rischia di porsi ai limiti imposti
dallo stesso principio di personalità nella misura in cui, dalle espressioni utilizzate, si ricavi la
possibilità di deroghe al principio della corrispondenza tra poteri e doveri del soggetto.
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renza nella organizzazione del cantiere, quest’ultimo rimane comunque titolare di «poteri direttivi generali», specie quando il responsabile di cantiere appartenga al suo stesso organico (46): ne deriva il riconoscimento di una
posizione di garanzia estesa a tutti i rischi di cantiere e non solo a quelli derivanti dalle interferenze tra le diverse imprese ivi operanti (47).
Parimenti, al subappaltatore viene imputato l’obbligo di riscontrare ed
accertare la sicurezza nei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga
contestualmente ad altra e sebbene l’organizzazione del cantiere sia riconducibile all’appaltatore che vi presenzi insieme ad un rappresentante del
committente (48): una responsabilità, questa, il cui fondamento viene ravvisato nella costante e quotidiana presenza nel cantiere che garantisce una tutela più immediata della sicurezza attraverso un controllo puntuale sull’esecuzione dei lavori, piuttosto che nella titolarità di poteri organizzativi (49).
Da questo punto di vista, ci sembra debba operarsi un distinguo.
In base al principio della corrispondenza tra poteri e doveri, che garantisce il rispetto del principio di personalità della responsabilità penale, al
subappaltatore è imputabile una responsabilità per omesso impedimento
solo nei casi in cui sia effettivamente titolare dell’organizzazione dei lavori
nel corso della cui esecuzione si sia verificato l’infortunio per omessa predisposizione di misure preventive rientranti nella sua diretta disponibilità.
All’opposto, nel caso in cui – come affermano le pronunce di cui al suddetto orientamento giurisprudenziale – all’appaltatore sia «riconducibile
l’organizzazione del cantiere» in modo che, a prescindere da una sua ingerenza nella direzione dei lavori, rientrino nei suoi «poteri direttivi generali»
anche quelli decisionali e di spesa inerenti la sicurezza, deve riconoscersi
esclusivamente in capo a questo la qualifica di «datore di lavoro» ai sensi
dell’art. 96, d. lgs. 81/2008. Mentre al subappaltatore potrà semmai essere
richiesto di vigilare sull’esecuzione dei lavori, segnalando eventuali situa-
( 46 ) Sulla responsabilità del capo-cantiere della ditta appaltatrice per infortuni relativi all’esecuzione di lavori subappaltati, cfr. Cass., sez. IV, 4.3.2009, n. 12673, in DJG.
( 47 ) Cass., sez. IV, 16.7.2009, n. 42477, in DJG; sez. IV, 13.11.2008, n. 47485, in Guida al
dir., 2009, 11, 63 (s.m.); sez. IV, 15.12.2005, n. 5977, in Guida al dir., 2006, 18, 95 (s.m.).
( 48 ) Cfr. Cass., sez. IV, 16.7.2009, n. 42477, cit., secondo cui «gli obblighi di osservanza
delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all’esecuzione di lavori in subappalto all’interno di un unico cantiere edile predisposto dall’appaltatore, grava su tutti coloro che
esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all’esecuzione di un’opera
parziale e specialistica, che ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l’organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all’appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali».
( 49 ) Così già Pret. Milano, 17.4.1984, in Riv. giur. lav., 1985, IV, 184.
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zioni di rischio che impongano l’adozione di misure organizzative speciali
da parte dell’appaltatore.
In applicazione del medesimo principio, la responsabilità dell’appaltatore andrebbe rimodulata secondo gli obblighi di cooperazione e coordinamento, al pari di quella del vero e proprio committente, ogniqualvolta i subappaltatori operino in condizioni di autonomia tali da poterli qualificare
come «datori di lavoro»: in modo da poterne circoscrivere la rilevanza concorsuale ai casi in cui sia a questo riconducibile l’organizzazione generale
del cantiere ovvero si utilizzino comunque – per contratto, consuetudine o
anche solo per tolleranza – strutture di supporto, opere provvisionali o
strumenti suoi propri.
In buona sostanza, deve escludersi la responsabilità dell’appaltatore in
tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro nel caso in cui, nel medesimo
cantiere, si inserisca l’attività del subappaltatore per l’esecuzione di un’opera parziale e specialistica svolta in piena e assoluta autonomia organizzativa
e dirigenziale (50). Peraltro, che costituisca principio «generale» del nostro
ordinamento quello secondo cui il titolare di lavorazioni specialistiche, sia
pur estraneo alla organizzazione del lavoro, sia responsabile in via autonoma della sicurezza per la parte di lavoro di propria spettanza, risulta anche
dal fatto che se ne rintracciano applicazioni «particolari» anche nelle diverse discipline di settore: si osservi, ad esempio, l’art. 9, comma 2, lett. c), d.
lgs. 624/1996 recante norme sulla prevenzione nelle industrie estrattive, in
cui si stabilisce che, pur dovendo il titolare della cava o della miniera redigere il documento di sicurezza e salute coordinato, ciascun appaltatore, mediante la sottoscrizione di questo, ne diviene responsabile «per l’attuazione
della parte di specifica competenza».
4. – Per quanto concerne la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi, essa viene indicata tra le «misure generali di tutela» nei cantieri (art. 95, comma 1, lett. g) per poi essere inclusa, più nello specifico, quale
obbligo a carattere organizzativo del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 92, comma 1, lett. c), sanzionato con la pena alternativa dell’arresto da tre a sei mesi o dell’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 158, comma
2, lett. a), così come modificato dall’art. 87, d. lgs. 106/2009).
( 50 ) Analogamente, con riferimento ai rapporti tra committente e appaltatore, v. Cass.,
sez. IV, 20.6.1997, n. 10436, in Riv. pen., 1998, 262. Nei medesimi termini si esprime anche la
giurisprudenza civile: cfr. Cass., sez. lav., 15.10.2007, n. 21540, in Giust. civ., 10/2008, 2198,
secondo cui «il subappaltatore, anche se attua lavori precedentemente appaltati ad altri, assume con l’autonoma gestione del lavoro la piena responsabilità di quanto si svolge nel luogo di
lavoro».
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Ora, che tutti i soggetti debbano cooperare per garantire la maggiore
tutela antinfortunistica possibile è principio ampiamente desumibile già
dalla normativa previgente, nella quale pure non ne mancava puntuale ed
espressa menzione (51). Del resto, la cooperazione e il coordinamento hanno sempre costituito i rimedi tradizionali contro i rischi da interferenze come dimostra la richiamata disciplina in tema di affidamento di lavori in appalto, nonché il noto orientamento giurisprudenziale secondo cui il titolare
dell’impresa esecutrice è tenuto a cooperare con i lavoratori autonomi cui
abbia appaltato lavori parziali, specie a livello di informazione su potenziali
rischi da interferenze con l’organizzazione del proprio cantiere (52).
Piuttosto, uno dei profili di novità e specialità della disciplina della sicurezza nei cantieri consiste nel riferimento espresso alla organizzazione
della cooperazione, ossia nella sua pianificazione, programmazione e proceduralizzazione, anticipata alla fase progettuale. Di qui l’esigenza di individuare criteri selettivi, in base ai quali stabilire se e a quali condizioni la
violazione dell’art. 92, comma 1, lett. c) possa integrare una forma di responsabilità ai sensi dell’art. 40 cpv., stante la necessità di accertare comunque un nesso eziologico tra l’evento infortunistico e il difetto di cooperazione, nonché la rappresentazione da parte del coordinatore per l’esecuzione
dei lavori dell’effetto della propria dis-organizzazione sull’operato altrui.
L’art. 26 prevede poi che i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, cooperino all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e che il
committente (ovvero il titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla
gestione dello specifico appalto pubblico, cui si applichi il d. lgs. 163/2006)
promuova la suddetta cooperazione elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (c.d. DUVRI) che elimini o, ove ciò non sia possibile, riduca al minimo i rischi da interferenze (53).
( 51 ) Basti solo citare l’art. 5, comma 4, d. lgs. 277/1991 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
( 52 ) Cfr., tra le più recenti, Cass., sez. IV, 20.6.2007, n. 29204, in Riv. pen., 4/2008, 421
ss., in cui l’imputato viene condannato per l’infortunio subito da un lavoratore a seguito della
caduta dal ponteggio utilizzato dal lavoratore autonomo incaricato di lavori di rifinitura, cui
non era stata fornita la prevista cintura di sicurezza e che non era stato, per l’appunto, informato sui rischi conseguenti all’avvenuto parziale smontaggio della struttura da parte dei dipendenti dell’impresa esecutrice.
( 53 ) Tale documento, che deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, viene poi allegato al contratto d’appalto nel quale devono essere pure indicati, a pena di nullità
ai sensi dell’art. 1418 c.c., i costi relativi alle predette misure di prevenzione finalizzate a eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze: cfr. art. 26, commi 3 e 5, così come modificati dall’art. 16, comma 2, lett. a) e b), e comma 4, d. lgs. 106/2009, su cui v., in dettaglio,
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Si tratta di un livello di prevenzione «speciale» ed aggiuntivo rispetto a
quello «primario» o «di base», che rimane appannaggio dei singoli datori di
lavoro (appaltatori o subappaltatori) (54). Un livello che si pone in un rapporto di «lontananza» con i singoli infortuni, pur sempre mediato dalle
scelte autonome delle imprese di cantiere e che si sostanzia nella informazione sulle caratteristiche degli ambienti di lavoro o nelle direttive impartite
per l’uso di attrezzature o strutture comuni, alle quali non corrisponde alcun potere di ingerenza nell’organizzazione altrui.
Suddetti obblighi non appaiono pertanto idonei a costituire la fonte di
vere e proprie posizioni di garanzia, vista la mancanza di poteri speciali corrispondenti, a meno di voler presupporre nell’obbligo di cooperazione e
coordinamento del committente un dovere di ingerenza nell’organizzazione altrui che però sovvertirebbe del tutto le regole dell’appalto (55).
Ciononostante, in giurisprudenza si afferma la responsabilità del committente per l’infortunio ogniqualvolta la mancata adozione delle misure di
prevenzione da parte dell’appaltatore sia immediatamente percepibile senza particolari indagini, non essendo sufficiente l’aver impartito le direttive
da seguire a tale scopo senza averne poi controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza (56).
Parimenti, si afferma che «la stessa esistenza di obblighi positivi di verifica, informazione, cooperazione e coordinamento in capo all’appaltante,
tanto più se accompagnata dalla somministrazione di attrezzi di lavoro, vale
a connotare in termini di inadempimento il loro omesso o insufficiente
espletamento», con la conseguente responsabilità per gli infortuni che ne
siano derivati (57).
In relazione all’obbligo di cooperazione del committente, si è invece
precisato che esso impone senz’altro un’informazione dettagliata sui rischi
specifici dell’ambiente di lavoro e una collaborazione nell’apprestamento
delle misure di sicurezza a favore di tutti i lavoratori, indipendentemente
dall’impresa di appartenenza, ma non certo un intervento in supplenza dell’appaltatore che ometta, per qualsiasi ragione, di adottare misure di prevenzione prescritte a tutela «esclusiva» dei propri lavoratori, risolvendosi
Tschöll, Committenti e appaltatori, in Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dopo il correttivo (D.lgs. n. 106/2009), a cura di Tiraboschi-Fantini, cit., 296 ss.
( 54 ) Cass., sez. IV, 19.12.2001, n. 6840, in Ambiente e sicur., 2003, 3, 45.
( 55 ) Così Veneziani, Infortuni sul lavoro, cit., 525; contra Padovani, Il nuovo volto del
diritto penale del lavoro, in questa Rivista, 1996, 1167.
( 56 ) Cass., sez. IV, 15.3.2007, n. 19372, in Guida al dir., 2007, 28, 72 (s.m.); Trib. Milano,
25.1.2000, cit.
( 57 ) Cass., sez. IV, 7.11.2008, cit.
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questo in un’indebita ingerenza nell’attività altrui (58). In altri termini, la
cooperazione si riferisce alle sole misure rivolte alla eliminazione dei pericoli che, per effetto dell’esecuzione dei lavori, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell’appaltante che su quelli degli appaltatori, mentre per il resto
ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente, assumendosene
la relativa responsabilità.
Un ulteriore limite deriva dall’ultima parte della disposizione in esame,
che esclude dall’obbligo di cooperazione i «rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi», riferiti non alle generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro, bensì alle sole regole che richiedono una competenza tecnica settoriale – generalmente
mancante in chi opera in settori diversi – ovvero una specifica conoscenza
delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell’utilizzazione di
speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine (59).
5. – Diverso ed assai più pregnante, dal punto di vista prevenzionistico,
è il ruolo attribuito al principio del coordinamento delle attività nel cantiere, nell’ambito della normativa comunitaria come di quella nazionale.
Occorre dunque procedere ad un esame analitico delle due figure di
coordinamento nei cantieri, per comprendere quali siano le conseguenze
della violazione dei rispettivi obblighi, ed in quali casi ciò possa determinare una responsabilità per il singolo infortunio, specie nei termini dell’omesso impedimento.
5.1. – Anzitutto, il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo rischi affidato al coordinatore per la progettazione (art.
91, comma 1, lett. a) e b) conferma che una buona organizzazione presuppone senz’altro una documentazione puntuale e completa dell’attività di
prevenzione, specie in rapporto all’analisi e valutazione dei rischi, all’individuazione delle misure e delle procedure antinfortunistiche e alla stima dei
relativi costi. Il piano è infatti costituito da una «relazione tecnica e prescri-
( 58 ) Cfr. Cass., sez. IV, 3.7.2002, n. 31459, in Cass. pen., 2003, 2779.
( 59 ) Così Cass., sez. IV, 17.5.2005, n. 31296, cit.; sez. IV, 29.1.2008, n. 12348, in Cass.
pen., 5/2009, 2107 ss., con commento di Verrico (L’infortunio sul lavoro in materia di appalti: l’autore e la vittima del reato), in cui è stata affermata la responsabilità dell’appaltatore per
la mancata predisposizione nel cantiere – in cui era stato chiamato a prestare la propria attività, a titolo di subappalto, il lavoratore autonomo infortunatosi – di un parapetto idonea ad
evitare cadute a chi operava in altezza; nonché Trib. Milano, 25.1.2000, cit., in cui si escludono da tali rischi quelli preesistenti nell’ambiente di lavoro originati dal tipo di difesa inadeguato approntato dal committente, in relazione all’attività di cantiere da lui organizzata; Trib.
Milano, 16.10.2000, in Foro ambr., 2000, 551.
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zioni operative correlate alla complessità dell’opera ed alle eventuali fasi
critiche del processo di costruzione dell’opera» unitamente ad una planimetria dell’organizzazione del cantiere (art. 100, comma 1). Il fascicolo,
avente per oggetto l’elencazione preventiva dei rischi impiantistici, architettonici e strutturali, è finalizzato alla eventuale integrazione dell’opera
con i sistemi e gli accorgimenti indispensabili a fronteggiare rischi che si
presentino nelle fasi successive dei lavori (60).
Il coordinamento va qui rapportato all’uso comune, da parte di più imprese e/o lavoratori autonomi, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, nonché ai rischi aggiuntivi derivanti dalle interferenze reciproche tra i diversi operatori di cantiere, in rapporto ai quali la direttiva 52/97/cee imponeva di anticipare la ricerca delle
migliori scelte prevenzionali alla fase progettuale. Da questo punto di vista,
la normativa italiana sembra aver dato piena attuazione ai principi comunitari, rendendo obbligatoria la predisposizione di un documento ulteriore
avente tali specifiche finalità (61), diverso dal piano operativo di sicurezza
predisposto dai datori di lavoro delle singole imprese affidatarie ed esecutrici (art. 89, comma 1, lett. h) e 96, comma 1, lett. g), e al piano di igiene e
sicurezza previsto per gli appalti pubblici (art. 18, comma 8, l. 55/1990),
esonerando il coordinatore da quest’obbligo solo a fronte di particolari
istanze altrettanto preventive connesse a lavori, la cui esecuzione immediata sia necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione, quali corrente
elettrica, acqua, gas, reti di comunicazioni (art. 100, comma 6).
Sennonché, il semplice obbligo redazionale, sanzionato in via autonoma dall’art. 158, comma 1, non appare idoneo ad integrare alcuna posizione di garanzia, nei termini dell’omesso impedimento di eventi infortunistici, trattandosi di obbligo non specifico, come tale non rilevante ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p. (62). Senza considerare che, sulla base della normativa vigente, il coordinatore per la progettazione non è tenuto a controllarne l’attuazione e non ha poteri di intervento ad efficacia realmente impeditiva, ma
solo di segnalazione o denuncia all’autorità (63).
( 60 ) Così Catanoso, Cantieri mobili e temporanei, cit., 836, secondo cui, al momento
della progettazione, non si tratta di prevedere le modalità operative specifiche dell’esecuzione dei lavori, bensì le misure preventive e protettive in dotazione all’opera e quelle ausiliarie
che saranno richieste come requisiti minimi indispensabili alle imprese esecutrici.
( 61 ) Cfr. art. 2, comma 2, lett. c), e), f) e art. 4, d.P.R. 222/2003.
( 62 ) Così anche Potetti, I coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
nei cantieri temporanei o mobili, in Cass. pen., 1/2008, 329.
( 63 ) Peraltro, l’eventuale successivo contributo del coordinatore per l’esecuzione potreb-
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5.2. – Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è obbligato ad eseguire
azioni di coordinamento e di controllo per la verifica dell’applicazione, da
parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni
loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e delle relative procedure di lavoro (art. 92, comma 1, lett. a) e 4, comma 3, d.P.R.
222/2003).
Il «coordinamento» va rapportato alle misure di prevenzione previste
nel piano per fronteggiare i rischi da interferenze tra le imprese e/o lavoratori autonomi e a ciò che realmente avviene durante i lavori (64).
Il «controllo» è invece di tipo propositivo, ed è funzionale a quanto previsto alla lettera e) del medesimo comma, ossia alla segnalazione al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese
e/o ai lavoratori autonomi interessati, delle ravvisate eventuali inosservanze
alle disposizioni di cui agli artt. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, con la contestuale proposta di misure correttive
(sospensione dei lavori, allontanamento dei contravventori dal cantiere o risoluzione del contratto) o la diretta sospensione dei lavori nel caso di pericolo grave e imminente (65). La violazione di questi obblighi, unitamente a
quello di organizzare il coordinamento delle attività dei datori di lavoro e
dei lavoratori autonomi, stabilendone le modalità nel piano di sicurezza e
coordinamento (art. 92, comma 1, lett. c), viene penalmente sanzionata all’art. 158, comma 1, lett. a).
Sennonché, la giurisprudenza più recente tende ad attribuire al coordinatore una responsabilità per omesso impedimento degli infortuni di cantiere, specie nel caso di violazione degli obblighi di segnalazione, contestazione, denuncia o sospensione dei lavori indicati all’art. 92, comma 1, lett.
e) ed f) (66).
be porsi come fattore interruttivo del nesso eziologico tra l’infortunio e la scorretta o incompleta elaborazione del piano di sicurezza: v. Trib. Milano, 10.3.2003, in Foro ambr., 2003,
234, in cui un tale valore è stato attribuito alla circostanza per cui il coordinatore per l’esecuzione neppure aveva preso cognizione dei contenuti del suddetto piano.
( 64 ) Cfr. Catanoso, Cantieri mobili e temporanei, cit., 836.
( 65 ) Obbligo di comunicazione esteso alla azienda sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, nel caso in cui il committente o il responsabile
dei lavori non adottino alcun provvedimento senza fornire congrua motivazione.
( 66 ) Cfr. Cass., sez. IV, 4.6.2008, n. 27442, in DJG. Tale responsabilità viene esclusa solo
nel caso in cui, in presenza di un valido piano di sicurezza, il soggetto abbia adempiuto a tutti
gli obblighi previsti dalla legge: sul punto v. Trib. Milano, 10.3.2003, cit., in cui non è stato ritenuto responsabile della morte di un operaio coinvolto nel crollo di un muro in fase di demolizione il coordinatore per l’esecuzione che aveva pur richiamato più volte tutti al rispetto
delle norme di sicurezza nel cantiere, senza però essere informato dell’uso di un mezzo escavatore non previsto nel suddetto piano dal cui utilizzo era derivato l’infortunio.
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Soluzione che, da un lato, rischia di vanificare la finalità del legislatore
di circoscrivere la responsabilità del coordinatore, altrimenti estesa a qualsiasi irregolarità nel cantiere, mediante un riferimento espresso ad obblighi
di «verifica» e non più di garanzia (67), che certo non può sbrigativamente
liquidarsi come questione attinente ad una «variazione puramente terminologica» (68).
Dall’altro, finisce di fatto con il riconoscere un eguale trattamento sanzionatorio alle ipotesi di omessa segnalazione, contestazione o denuncia
(lett. e) e omessa sospensione (lett. f), sulla base di una loro comune funzionalizzazione in chiave preventiva, in totale spregio della loro oggettiva diversità di contenuti, presupposti e disvalore (69). In particolare, mentre
l’obbligo di segnalazione si riferisce alle inosservanze antinfortunistiche (70)
e serve soltanto ad agevolare l’adempimento dell’altrui posizione di garanzia da parte del committente (o del responsabile dei lavori), la sospensione
dei lavori presuppone un intervento diretto e «un pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato», tale da poter produrre danni alla salute o
all’incolumità dei lavoratori ed evidentemente riconoscibile da chiunque
abbia un minimo di competenza nel settore delle costruzioni. Tant’è che,
alle diverse situazioni fattuali, la normativa fa corrispondere altrettante posizioni giuridiche del coordinatore, graduando l’incisività dei suoi poteri e
dei sui doveri, a seconda del tasso di pericolosità e della urgenza preventiva.
Semmai, il coordinatore potrà rispondere ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p. solo
per l’omesso impedimento di quell’infortunio che costituisca la concretizzazione del pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato, avvenuta
( 67 ) Già l’art. 5, lett. a), d. lgs. 494/1996 era stato infatti modificato per effetto dell’art. 5,
d. lgs. 528/1999, nel senso di richiedere al coordinatore di «verificare» e non più di «assicurare» il rispetto dell’intero piano di sicurezza e coordinamento e delle procedure di lavoro.
( 68 ) Così invece Cass., sez. IV, 9.7.2008, n. 38002, in Guida al dir., 2008, 45, 83 e in Dir.
relaz. ind., 2009, II, 408.
( 69 ) Oltretutto, ciò si ripercuote anche sui diritti di difesa in quanto, di regola, la contestazione ha per oggetto non la specifica violazione di uno degli obblighi del coordinatore,
bensì la violazione integrale ed indifferenziata della norma che li prevede, ma pur sempre con
l’indicazione, in via residuale, dell’omessa sospensione dei lavori in caso di pericolo: cfr., ad
esempio, Cass., sez. IV, 3.4.2004, n. 24010, in Dir. prat. lav., 2004, 1932, in cui veniva confermata la condanna dell’imputato per l’infortunio determinatosi a seguito di una intervenuta
modifica nell’esecuzione dei lavori, in relazione alla quale egli avrebbe dovuto adeguare il
piano di sicurezza «e comunque, in caso di assenza di tali necessarie modifiche, disporre la
sospensione dei lavori».
( 70 ) Critico rispetto alla soluzione normativa Catanoso, Cantieri mobili e temporanei,
cit., 837, secondo cui l’obbligo di segnalazione andava invece condizionato al diretto riscontro delle inosservanze da parte del coordinatore, la cui responsabilità viene così estesa – come, del resto, in passato – ad ogni tipo di violazione che l’ente di vigilanza rilevi durante i sopralluoghi nel cantiere, comprese quelle concretizzatesi dopo una recente visita del coordinatore o da questi già contestate informalmente al committente o al responsabile dei lavori.
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a causa della mancata sospensione dei lavori, necessaria per ripristinare le
condizioni di sicurezza nel cantiere (71).
Si noti, poi, che l’oggetto della verifica imposta al coordinatore non
consiste genericamente nell’osservanza da parte dei singoli operai del rispetto delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento o delle
procedure di lavoro – o tantomeno nella manutenzione degli impianti e dei
dispositivi di sicurezza, che ricade sotto la vigilanza del datore di lavoro delle singole imprese affidatarie (97, comma 1) (72) – ma piuttosto nelle scelte
«organizzative» degli appaltatori e dei lavoratori autonomi. Ciò in quanto
la figura del coordinatore è stata introdotta per affiancare e non per sostituire i datori di lavoro delle imprese esecutrici, in funzione di un coordinamento «organizzativo» attuato a livello datoriale e non dei singoli lavoratori.
Senza considerare che è lo stesso legislatore a mostrare di non voler attribuire alcuna destinazione impeditiva diretta all’obbligo di segnalazione,
tenuto conto del rapporto fiduciario sussistente tra il coordinatore e il committente e il responsabile dei lavori che provvedono alla sua nomina (73).
Né alcun potere sostitutivo è attribuito al coordinatore nel caso di inerzia altrui, essendo solo previsto un obbligo di denuncia alle autorità, ove
non venga adottato alcun provvedimento in merito alla segnalazione, subordinato peraltro ad una valutazione discrezionale sulla idoneità della motivazione eventualmente addotta (art. 92, comma 1, lett. e) (74).
Ne risulta un modello di sicurezza «tripartito», che presuppone l’individuazione di diversi livelli organizzativi, in corrispondenza dei quali le funzioni vengono distinte, secondo una scala di progressiva vicinanza ai beni
( 71 ) Sulla parificazione dell’omessa sospensione all’omesso impedimento v., da ultimo,
Cass., sez. IV, 13.3.2008, n. 17502, in Riv. pen., 2008, 9, 888, in cui – come affermato dalla
Corte in motivazione – lo stesso ricorrente, dopo avere affermato che il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori non sarebbe titolare di una posizione di garanzia posta a tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori, finisce per contraddirsi quando ammette che il coordinatore è per legge munito di poteri a contenuto impeditivo, segnatamente del potere di sospendere i lavori, seppure in situazioni di pericolo grave ed imminente. In senso analogo, v.
Cass., sez. IV, 9.7.2008, n. 38002, cit.
( 72 ) Così anche Cass., sez. III, 19.3.2003, n. 21995, in Mass. giur. lav., 2003, 884, Ambiente e sicur., 2003, 21, 56 e Dir. prat. lav., 2003, 1984.
( 73 ) Da questo punto di vista, sarebbe stato più efficace imporre un obbligo di segnalazione alle autorità di vigilanza, nel caso in cui le imprese non avessero provveduto a regolarizzare le inosservanze riscontrate nei modi e nei tempi indicati dal coordinatore: così Catanoso, Cantieri mobili e temporanei, cit., 838.
( 74 ) Obbligo di segnalazione che risulta ulteriormente rafforzato dal fatto che la comunicazione da parte del coordinatore alle autorità di vigilanza deve avvenire il più presto possibile, trattandosi di prescrizione imposta per assicurare la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei cantieri, in modo che «un ingiustificato ritardo equivarrebbe comunque ad omessa
comunicazione»: Cass., sez., III, 18.11.2004, n. 1722, in DJG.
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giuridici protetti, in: coordinamento, supervisione, controllo, intervento e
impedimento. Là dove il controllo e il coordinamento assumono un carattere «macro-organizzativo» e procedurale, la cui funzione è quella di garantire il rispetto delle istanze preventive a livello delle scelte operate dagli appaltatori e lavoratori autonomi.
In questo modello, il coordinatore deve considerare i rischi aggiuntivi
derivanti dalle interferenze delle imprese esecutrici, specie in funzione della
predisposizione di un loro sistema di autogoverno, interno idoneo a garantire il rispetto della normativa prevenzionale «primaria» nell’ambito di ciascuna unità produttiva. Non si tratta, cioè, di una funzione di controllo sul
rispetto delle norme antinfortunistiche e sull’utilizzo nel cantiere dei dispositivi di sicurezza, come tale ausiliaria a quella dei datori di lavoro e propria
di un dirigente o di un preposto, bensì di un coordinamento organizzativo
diretto a rendere coerenti ed efficienti le misure predisposte nella fase progettuale (75).
Ne deriva che – salvo il caso di indebita ingerenza nell’organizzazione del
lavoro, mediante direttive impartite direttamente nei confronti dei singoli
operai – mai potrebbe addebitarsi al coordinatore una responsabilità ai sensi
dell’art. 40 cpv. c.p., sia per l’oggettiva diversità di contenuti tra funzioni di
verifica e funzioni di garanzia, sia per la mancanza di poteri impeditivi, i quali
presuppongono un controllo diretto e continuativo di ben altro tipo (76).
In buona sostanza, a quest’ultimo spetta il compito di verificare il rispetto, da parte dei datori di lavoro e lavoratori autonomi, delle regole dettate nel piano di sicurezza in ordine alla organizzazione del cantiere, alla disciplina delle interferenze, all’uso comune di strutture o materiali e allo
scambio di informazioni, in funzione della eventuale segnalazione di cui alla lettera e), che agevoli l’adempimento della garanzia da parte del committente (77). Oltre a quello di verificare l’attuazione di quanto previsto negli
accordi tra le parti sociali al fine di realizzare un coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza (art. 92, comma 1, lett. d), la cui omissione è penalmente sanzionata all’art. 158, comma 1, lett. b).
( 75 ) In questi termini Potetti, I coordinatori, cit., 338; analogamente v. Di Lecce, Modifiche alle norme in materia di prescrizioni di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili
(d.lg. 19 novembre 1999, n. 528), in Dir. pen. proc., 2000, 452; Moccia, La «Direttiva cantieri» e il «coordinatore» per l’esecuzione dei lavori, cit., 191.
( 76 ) Cfr. Trib. Milano, 25.1.2000, cit.
( 77 ) Diversamente Potetti, I coordinatori, cit., 339 ss., che propone anche la qualificazione del coordinatore per l’esecuzione in termini di pubblico ufficiale, valorizzando gli effetti di deterrenza che ciò produrrebbe in rapporto alla eventuale applicazione degli artt. 328,
336 e 337 c.p. In senso contrario, la dottrina prevalente: v., per tutti, Soprani, L’obbligo di
segnalazione e di comunicazione, cit., 567; Catanoso, Cantieri temporanei e mobili, cit., 838.
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5.3. – Se al coordinatore per la progettazione spetta, dunque, il compito
di redigere il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo rischi, mentre al coordinatore per l’esecuzione quello di verificarne, con opportune
azioni di controllo e coordinamento, l’applicazione da parte delle imprese
esecutrici, occorre verificare come vadano ripartite le rispettive responsabilità nell’ipotesi in cui un determinato infortunio si realizzi a causa di scelte
progettuali errate, puntualmente attuate nel corso dei lavori.
A questo riguardo la legge considera, anzitutto, l’eventualità di un necessario adeguamento di tali scelte rispetto all’evoluzione dei lavori e alle
modifiche intervenute, prevedendo un corrispondente obbligo per il coordinatore per l’esecuzione (art. 92, comma 1, lett. b), sul quale dovrebbe pertanto ricadere, in via esclusiva, la responsabilità per omesso impedimento
dell’evento.
Analogamente, nel caso in cui il coordinatore per l’esecuzione non abbia neppure preso visione del piano di sicurezza predisposto – sia pure in
modo incompleto – dal coordinatore per la progettazione, le due violazioni non comporterebbero un concorso di responsabilità, nella misura in cui
tale omissione interrompa ogni nesso causale tra l’inadeguatezza delle misure progettuali e la realizzazione dell’infortunio, ai sensi dell’art. 41 cpv.
c.p. (78).
Ma, al di fuori di queste ipotesi, resta da stabilire se e in quali limiti potrebbe affermarsi, in via generale, una responsabilità del coordinatore per
l’esecuzione per aver consentito l’attuazione di misure prevenzionistiche rivelatesi poi inadeguate. Quesito la cui risposta dipende dal riconoscimento
o meno di un obbligo, da parte sua, di valutare e correggere eventuali errori
compiuti, dal punto di vista strutturale, architettonico ovvero organizzativo, nella fase progettuale.
Al riguardo, si è fatto cenno ai principi di affidamento, autonomia e
specializzazione delle competenze, che dovrebbero orientare l’individuazione delle responsabilità penali per la sicurezza nei cantieri di cui, come
già visto, non mancano applicazioni particolari sia in giurisprudenza, con
riferimento all’appalto di attività specialistiche e parziali in piena autonomia dirigenziale e organizzativa, sia nella legislazione di settore, come in
materia di sicurezza nelle industrie estrattive. Principi che dovrebbero trovare applicazione anche in tema di rapporti tra coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione al fine di escludere un cumulo di responsabilità, trattandosi di soggetti che operano in fasi distinte e in piena
autonomia, non essendo previsto né un obbligo di controllo da parte del
( 78 ) In tal senso, Trib. Milano, 10.3.2003, cit.
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primo sull’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento (79), né alcun
tipo di intervento da parte del secondo in ordine alla determinazione delle
scelte prevenzionistiche a livello progettuale.
Né a diverse conclusioni potrebbe giungersi solo perché, essendo il
coordinatore per l’esecuzione tendenzialmente munito dei medesimi requisiti professionali del coordinatore per la progettazione (art. 98, d. lgs.
81/2008) (80), questi avrà «di fatto» la possibilità di rilevare e correggere
eventuali lacune del piano di sicurezza e coordinamento. Se è vero, infatti,
che presupposto delle posizioni di garanzia è la sussistenza di poteri non solo di fatto ma anche di diritto cui corrisponda un dovere di esercizio in funzione impeditiva, non sono rinvenibili norme da cui possa evincersi, al di là
del caso di cui all’art. 92, comma 1, lett. b), alcun obbligo da parte di chi
venga nominato coordinatore per l’esecuzione di esercitare, per ciò solo, le
sue competenze in funzione correttiva degli errori progettuali altrui.
Sennonché, in giurisprudenza si è di recente affermato che eventuali lacune del piano di sicurezza e coordinamento, consistenti in particolare nella genericità e inadeguatezza di alcune sue previsioni, devono essere colmate attraverso una puntuale e concreta azione di controllo da parte del coordinatore per l’esecuzione: «azione che costituisce il contenuto tipico e specifico degli obblighi sullo stesso gravanti e la ragione della creazione di tale
figura» (81). Ora, sebbene tale pronuncia tragga spunto da un caso ben diverso, in cui le funzioni di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione erano state svolte dalla medesima persona, quanto in essa contenuto
potrebbe prestarsi ad una generalizzazione, nel senso di affermare in casi
analoghi un cumulo di responsabilità in corrispondenza di un presunto
concorso di violazioni. Conclusione che, unita alla tendenziale sovrapposi-
( 79 ) Obbligo invece previsto a carico del committente (o del responsabile dei lavori) chiamato a «prendere in considerazione» (secondo le modifiche apportate dall’art. 59, comma 1,
lett. c), d. lgs. 106/2009) sia il piano di sicurezza e coordinamento che il fascicolo rischi ai sensi dell’art. 90, comma 2, d. lgs. 81/2008.
( 80 ) Si noti peraltro che, a seguito delle modifiche introdotte con l’art. 66, comma 1, lett.
a), d. lgs. 106/2009, i soggetti devono risultare in possesso «di uno» tra i requisiti richiesti.
( 81 ) Cass., sez. IV, 4.3.2008, n. 18472, in Cass. pen., 5/2009, 2154 ss.: si trattava, nel caso di specie, dell’infortunio subito da un lavoratore nel corso di lavori di controsoffittatura
a causa dell’inadeguata protezione del vano ascensori che ne aveva procurato la caduta con
esito mortale: circostanza, questa, non contemplata nel piano di sicurezza relativamente a
tali specifiche mansioni. Analogamente, v. Cass., sez. IV, 10.2.2009, n. 20395, in Guida al
dir., 2009, 25, 81, in cui si è affermata la responsabilità del coordinatore per l’esecuzione dei
lavori della ditta sub-appaltatrice per l’infortunio derivante dall’esecuzione di un progetto
redatto dalla società sub-appaltante, in quanto «la presenza di un progetto di massima dei
lavori, non esclude che l’esecutore si debba rendere conto dei rischi connessi all’esecuzione
dell’opera, in concerto ed in loco, ponendo in atto gli accorgimenti necessari per evitare pericoli».
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zione tra le funzioni del coordinatore per l’esecuzione e quelle dei datori di
lavoro, dirigenti o preposti delle singole imprese esecutrici dei lavori, rischia di snaturare del tutto tale figura, in contrasto col ruolo di mero coordinamento che la legge gli assegna, trasformandolo in una sorta di «superpreposto» alla sicurezza nei cantieri chiamato ad impedire tutte le violazioni infortunistiche altrui, siano esse commesse «a monte» nella fase progettuale che «a valle» nella fase esecutiva.
6. – In conclusione, un rapido cenno alle funzioni di coordinamento dei
datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.
Non tanto a quello diretto «verso l’alto», ossia con il committente (o il
responsabile dei lavori), riguardante la cura delle condizioni di rimozione
dei materiali pericolosi (art. 96, comma 1, lett. e), d. lgs. 81/2008), la cui
inosservanza non determina alcun tipo di sanzione, trattandosi di attività
presumibilmente informativa rimessa alla valutazione discrezionale dei medesimi soggetti, visto l’utilizzo dell’espressione «se del caso». Quanto a
quello, ben più significativo, diretto «verso il basso» che, ai sensi dell’art.
97, comma 3, lett. a), spetta ai datori di lavoro delle imprese affidatarie (cui
sono estesi gli obblighi previsti all’art. 26) e riguarda tutti gli interventi relativi alle misure generali di tutela nei cantieri (art. 95), nonché gli adempimenti dei diversi datori di lavoro, dirigenti e preposti (art. 96).
In esso si coglie, infatti, un’ulteriore conferma della distinzione normativa tra diversi livelli di coordinamento e sfere soggettive di competenza:
quello di tipo «macro-organizzativo», effettuato dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, al quale spetta di controllare l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) da parte dell’appaltatore e dei subappaltatori; e quello di tipo «operativo», rimesso al datore di lavoro dell’impresa
affidataria, il quale, in virtù dei propri poteri di gestione dell’appalto e di
organizzazione del lavoro, adotta in concreto le misure previste nel suddetto piano imponendone il rispetto ai subappaltatori e predispone, per l’appunto, il piano operativo di sicurezza (POS) verificandone poi la congruità
con quelli delle diverse imprese esecutrici (82).
Ma anche in quest’ultimo caso, poiché «coordinare» non significa «effettuare» i suddetti interventi, a meno di voler sostenere che l’obbligo di
coordinamento di per sé includa quello di «ingerenza sostitutiva» (83) – la
violazione di predetto obbligo potrà rilevare solo ai sensi dell’art. 159, com-
( 82 ) Cfr. Catanoso, Cantieri mobili e temporanei, cit., 839.
( 83 ) Cfr., in tal senso, anche Padovani, loc. ult. cit.; nonché Grillo, Sicurezza ed igiene
sul lavoro: nuovo apparato sanzionatorio e primi problemi, in Cass. pen., 1995, 2730.
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ma 1, lett. c), e non dell’art. 40 cpv. c.p. per mancanza dei corrispondenti
poteri giuridici di impedimento.
Un’ulteriore conferma, questa, di come le ragioni della complessità dell’attuale normativa sulla sicurezza nei cantieri vadano ben oltre la tecnicità
e specificità della disciplina. Le distinzioni tra obblighi di garanzia e obblighi di controllo e tra coordinamento macro-organizzativo e operativo rendono infatti l’interpretazione delle vigenti disposizioni meno scontata di
quanto sembri, specie rispetto all’esigenza di attuare un processo di individuazione delle responsabilità penali di cantiere.
Ciò anche alla luce delle recenti modifiche apportate con il d. lgs. 106/
2009, cui pure si è fatto cenno, che, sebbene confermino una speciale attenzione del legislatore alla materia della sicurezza nei cantieri, non sembrano
risolvere del tutto i problemi applicativi emersi nella giurisprudenza dal
1996 ad oggi (84).
Zusammenfassung
Die Aneinanderreihung mehrerer Gesetzesverletzungen auf der Baustelle
führt laut Rechtsprechung zu einer «Häufung» der Verantwortlichkeiten im
Zusammenhang mit Arbeitsunfällen. Grundlage dafür ist die stetig steigende
Anzahl der Garantenstellungen im Bereich der Sicherheit.
Dadurch wird riskiert, dass es trotz Fehlens der Voraussetzungen für eine
Verantwortlichkeit wegen unterlassener Verhinderung des Erfolgs und im
Widerspruch zum Prinzip der Spezialisierung der Zuständigkeiten zu Formen
der Verantwortlichkeit allein aufgrund der «Stellung» kommt.
Aus diesem Grund muss dem objektiven Inhalt der Koordinierungspflichten besondere Beachtung geschenkt werden. Die Unterteilung in unterschiedliche Ebenen (makro-organisatorisch, organisatorisch und operativ) ist ein
charakteristisches Merkmal der geltenden Regelung, die erst durch das gesetzesvertretende Dekret 106/2009 geändert wurde. Dem exponentiellen Anstieg der Risiken auf der Baustelle entspricht die Einführung von sog. Maßnahmen der «zweiten Ebene» makro-organisatorischer Natur. Deren präventive Eignung gebietet es, sie ab dem Moment der Planung der Arbeiten anzuwenden.
Es ist notwendig, zwischen Verpflichtung und Verantwortlichkeit der
( 84 ) Più in generale, sul limitato impatto normativo del d. lgs. 106/2009 v., da ultimo, Pulitanò, Sicurezza del lavoro: le novità di un decreto poco correttivo, in Dir. pen. proc., 1/2010,
102 ss.
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verschiedenen Rechtssubjekte zu unterscheiden, die im Rahmen von Werkverträgen und Unterwerkverträgen mit Koordinierungsaufgaben betraut sind
(Auftraggeber, Bauleiter, Auftragnehmer und Unterauftragnehmer, Koordinatoren für das Projekt und für die Ausführung der Arbeiten), um zu überprüfen, ob und in welchen Fällen die Aneinanderreihung mehrerer Gesetzesverletzungen gerechtfertigterweise zu einer Häufung der Verantwortlichkeit
für Baustellenunfälle führen kann.
Résumé
L’interférence entre diverses infractions commises lors des activités de
chantier détermine, en jurisprudence, un cumul de responsabilités pour accidents du travail, dans le cadre d’un processus de multiplication des positions
de garantie en matière de sécurité.
Or, ce processus risque d’entraîner des glissements vers des formes de responsabilité «de position» même en l’absence des présupposés de la responsabilité pour n’avoir pas empêché le fait dommageable et en contraste avec le
principe de spécialité des compétences.
À ces fins, une importance particulière doit être attribuée au contenu objectif des obligations de coordination en reconnaissant, dans leur subdivision
en différents niveaux (macro-organisationnel, organisationnel et opérationnel), un trait caractéristique de la législation en vigueur, modifiée en dernier
par le décret législatif 106 de 2009. À l’augmentation exponentielle des risques attachés aux activités de chantier correspond en effet l’institution de mesures de «second niveau» à caractère macro-organisationnel, qui ne peuvent
avoir une réelle efficacité préventive que si elles trouvent application dès la
phase de conception des travaux.
C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de distinguer obligations et
responsabilités des différentes figures de coordination, prévues par la législation, des activités exercées en régime d’entreprise ou de sous-traitance (commettant, responsable des travaux, entrepreneur ou sous-traitant, coordinateurs pour la conception et pour l’exécution des travaux, employeurs des entreprises auxquelles ont été confiés les travaux), afin de vérifier si, et dans
quels cas, l’interférence entre plusieurs infractions pourrait légitimement déterminer un cumul de responsabilités pour les accidents sur les chantiers.
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