La parità uomo-donna e la genitorialità nell`Unione Europea e in Italia

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Corso di Laurea magistrale
in Economia e Gestione delle Aziende
Tesi di Laurea
La parità uomo-donna e la
genitorialità nell’Unione Europea
e in Italia
Relatore
Ch. Prof. Vania Brino
Laureando
Chiara Carrieri
Matricola 816257
Anno Accademico
2012 / 2013
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“Viviamo(tutti(sotto(il(medesimo(cielo,(
ma(non(tutti(abbiamo(lo(stesso(orizzonte”(
(
K.(Adenauer(
!
1!
INDICE&
!
INTRODUZIONE!............................................................................................................................!4!
!
1.!LAVORO!O!FAMIGLIA:!UNA!SCELTA!NECESSARIA?!LA!DONNA!NEGLI!ANNI!
2000!...................................................................................................................................................!6!
1.1.!La!partecipazione!femminile!al!mondo!del!lavoro!...........................................!6!
1.2.!Le!scelte!professionali!che!caratterizzano!le!donne:!la!segregazione.!.....!9!
1.2.1.(La(segregazione(orizzontale(................................................................................(10(
1.2.2.(La(segregazione(verticale(.....................................................................................(11(
1.3.!Il!lavoro!a!tempo!parziale!tra!opportunità!e!minaccia.!...............................!13!
1.4.!Essere!mamme!e!lavoratrici!....................................................................................!14!
1.5.!I!differenziali!retributivi!tra!uomini!e!donne!...................................................!18!
1.6.!Il!ruolo!degli!uomini!nell’uguaglianza!di!genere!............................................!20!
!
2.!IL!DIRITTO!ANTIDISCRIMINATORIO!E!IL!CONCETTO!DI!EGUAGLIANZA!..!22!
2.1.! Il! principio! di! eguaglianza! e! parità! di! trattamento! nel! diritto!
antidiscriminatorio.!.............................................................................................................!22!
2.2.!La!normativa!comunitaria!in!materia!di!parità!tra!i!sessi!..........................!26!
2.2.1.(Le(fonti(primarie(del(diritto(comunitario:(i(Trattati(.................................(26(
2.2.2.(Le(fonti(secondarie(del(diritto(comunitario:(le(Direttive(.........................(39(
2.2.3.(La(normativa(vigente:(la(Direttiva(quadro(54/2006(................................(44(
2.3.!La!normativa!nazionale!in!materia!di!parità!tra!i!sessi!...............................!45!
2.3.1.(Partendo(dal(principio:(gli(articoli(3(e(37(della(Costituzione(................(45(
2.3.2.(Le(pari(opportunità(in(Italia:(un(excursus(storico(.....................................(47(
2.3.3.(“Il(codice(delle(pari(opportunità”(d.(lgs(198/2006(.....................................(52(
2.3.4.(Il(recepimento(della(direttiva(comunitaria:(il(d.(lgs(05/2010(...............(55(
!
3.!LA!TUTELA!DELLA!MATERNITÀ!E!I!CONGEDI!PARENTALI!..............................!59!
3.1.!Una!lettura!storica!della!regolamentazione!dei!rapporti!all’interno!del!
nucleo!familiare!tra!diritto!del!lavoro!e!politiche!sociali!....................................!59!
!
2!
3.2.!La!tutela!della!maternità!della!visione!europea!.............................................!63!
3.2.1.(La(Direttiva(n.(92/85/CEE(....................................................................................(64(
3.2.2.(La(Raccomandazione(n.(92/241/CEE(sulla(custodia(dei(bambini(......(66(
3.2.3.(Dall’Accordo(Quadro(sul(congedo(parentale(del(1995(alla(Direttiva(n.(
2010/18/UE(............................................................................................................................(67(
3.3.!La!normativa!interna!e!la!sua!evoluzione!..........................................................!75!
3.3.1(Prima(dell’8(marzo(2000.(La(normativa(italiana(degli(anni(‘70.(..........(75(
3.3.2.( La( Legge( n.( 53( dell’8( marzo( 2000( ed( il( D.( lgs,( n.( 151( del( 26( marzo(
2001( «Testo( Unico( delle( disposizioni( legislative( in( materia( di( tutela( e(
sostegno(della(maternità(e(della(paternità»(.............................................................(79(
3.3.3.(La(disciplina(dei(congedi(parentali(e(le(novità(introdotte(dalla(legge(
92/2012.(...................................................................................................................................(87(
3.4.! L’autoregolazione! aziendale! e! il! suo! contributo! alla! conciliazione! tra!
tempi!di!lavoro!e!tempi!di!vita.!.......................................................................................!91!
!
CONCLUSIONI!.............................................................................................................................!96!
!
BIBLIOGRAFIA!............................................................................................................................!99!
!
SITOGRAFIA!...............................................................................................................................!104!
!
!
!
&
3!
INTRODUZIONE&
!
Due! sono! gli! input! che! mi! hanno! spinta! ad! affrontare! un! tema! come! quello!
proposto.! Il! primo! dettato! dalle! esperienze! di! studio,! lavoro! e! volontariato!
fatte!in!Paesi!stranieri,!dove,!per!motivi!e!condizioni!diverse,!era!immediato!
fare!un!paragone!tra!la!cultura!di!genere!italiana!e!quella!dei!diversi!Paesi!che!
ho! avuto! modo! di! conoscere.! Il! secondo! da! un! episodio! riferito! alla! mia! vita!
privata,! episodio! tanto! banale! quanto! significativo.! Da! una! frase,! detta! in!
buona! fede! da! un! amico! davanti! ad! un! caffè,! è! arrivato! il! secondo! stimolo:!
“Saresti! tanto! una! brava! ragazza,! peccato! che! hai! questa! fissa! per! la!
carriera...”.!Sono!sorte,!quindi,!spontanee!in!me!le!domande:!Un!mio!coetaneo,!
maschio,! si! sarebbe! mai! sentito! rivolgere! un’affermazione! del! genere?! Lo!
farebbero!mai!sentire!in!colpa!per!la!sua!ambizione?!E!nel!2013,!in!generale,!a!
che!punto!siamo?!
Da!qui!sono,!perciò,!partita!scegliendo!di!affrontare!l’argomento!dal!punto!di!
vista! del! diritto! del! lavoro! completandolo! di! una! panoramica! iniziale! di!
stampo!statistico_sociologico.!
La!trattazione!di!seguito!presentata!si!compone!di!tre!capitoli.!!
Il! primo! capitolo! è! incentrato! sull’analisi! statistico_sociologica! della!
situazione!della!donna!lavoratrice,!ma!anche!moglie!e!madre.!In!questa!prima!
parte! si! vuole,! in! particolar! modo,! concentrare! l’attenzione! sulle! criticità!
tipiche! che! investono! le! donne! nel! mondo! del! lavoro! e! si! affrontano,! di!
conseguenza,! i! temi! della! segregazione! occupazionale,! del! lavoro! a! tempo!
parziale,! della! conciliazione! tra! tempi! di! cura! e! tempi! di! lavoro! e! dei!
differenziali!retributivi!uomo_donna.!
Il! secondo! capitolo! prosegue! poi! con! l’analisi! della! disciplina! contro! le!
discriminazioni! di! genere.! Esso! si! divide! idealmente! in! due! parti:! una! prima!
dedicata! alla! normativa! europea! e! una! seconda! al! percorso! svolto! dal!
legislatore!in!ambito!nazionale.!Per!ciascuna!delle!due!parti!si!è!partito!dalle!
fonti! del! diritto! primarie,! e! quindi! rispettivamente! dai! Trattati! e! dalla!
Costituzione,!per!poi!passare!alle!fonti!secondarie!attraverso!le!direttive!e!le!
leggi!ordinarie.!
!
4!
Il!terzo!e!ultimo!capitolo!si!concentra,!infine,!sulla!tutela!della!maternità!e!sul!
valore! della! genitorialità,! con! un! occhio! puntato! verso! la! disciplina! dei!
congedi!parentali.!Anche!quest’ultima!parte,!come!la!precedente,!si!divide!tra!
la!normativa!comunitaria!e!la!regolazione!all’interno!dei!confini!nazionali,!per!
poi! completare! il! quadro! con! un! breve! focus! sugli! strumenti! di!
autoregolazione!a!disposizione!dalle!aziende!al!fine!di!migliorare!il!cosiddetto!
worklife(balance.((
!
!
!
&
5!
1.& LAVORO& O& FAMIGLIA:& UNA& SCELTA& NECESSARIA?& LA&
DONNA&NEGLI&ANNI&2000&
&
&
Rilevare! le! soluzioni! politiche! e! legislative! al! fenomeno! della! disuguaglianza!
tra! generi!nel! mondo! del! lavoro! risulta! impossibile! senza! far! riferimento! al!
quadro!sociologico!in!cui!tale!fenomeno!prende!forma.!!
Malgrado,! infatti,! si! sia! in! presenza! di! un! aumento! della! percentuale! delle!
donne! che! entrano! nel! mondo! del! lavoro! rispetto! al! passato,! ciò! non! può!
essere!
considerata!
una!
conquista!
essendo!
comunque!
presenti!
condizionamenti! che! pregiudicano! la! qualità! e! la! continuità! dell’esperienza!
lavorativa!nel!tempo.!!
Per! tale! ragione! lungo! la! trattazione! verrà! descritta! la! condizione! in! cui!
vertono!le!donne!nel!contesto!lavorativo!attuale,!sia!nazionale!che!europeo.!Si!
darà! maggior! risalto! a! quegli! elementi! particolarmente! critici! come! il!
fenomeno!della!segregazione!nelle!sue!diverse!forme!(orizzontale!e!verticale),!
la! diffusione! del! part_time! come! mezzo! di! conciliazione! da! una! parte! e! di!
ulteriore! discriminazione! dall’altra,! l’adeguatezza! degli! strumenti! di!
protezione! e! supporto! alla! maternità! e! la! presenza! di! un! gender( pay( gap.!
Infine,! si! cercherà! di! inquadrare! il! ruolo! degli! uomini! nel! raggiungimento!
dell’equità!di!genere.!
1.1.&La&partecipazione&femminile&al&mondo&del&lavoro&
!
La! partecipazione! delle! donne! al! mercato! del! lavoro! non! è! un! fenomeno!
scontato! in! quanto! fortemente! influenzato! non! solo! dalla! volontà! personale!
dei! soggetti! in! considerazione,! ma! anche! dalla! presenza! di! servizi! atti! a!
supportare! la! conciliazione! tra! i! diversi! ruoli! impersonati! dalle! donne! in!
quanto!lavoratrici,!mogli!e!madri.!Non!da!ultimo,!risulta!fondamentale!per!il!
conseguimento!della!parità!sostanziale!tra!uomo!e!donna!la!propensione!della!
società!nei!confronti!del!lavoro!in!rosa:!se!infatti!il!lavoro!maschile!viene!visto!
!
6!
sostanzialmente!come!un!dovere,!l’impegno!professionale!femminile!è!ancora!
considerato!un!diritto!(più!o!meno!completamente!riconosciuto),!motivo!per!
il!quale!una!donna!che!sceglie!di!dedicarsi!esclusivamente!alle!cure!parentali!
non! viene! biasimata,! mentre! accadete! spesso! il! contrario! specialmente! in!
presenza!di!figli!piccoli(1).!
I!recenti!dati!raccolti!ed!elaborati!dall’ISTAT!nel!Rapporto!annuale!2013!uniti!
alle! ricerche! pubblicate! dalla! Banca! d’Italia! confermano! le! difficoltà!
incontrate! dalla! popolazione! femminile! che! partecipa! o! vorrebbe! prendere!
parte!al!mondo!del!lavoro.!
Nonostante! la! maggiore! tenuta! dell’occupazione! femminile! negli! anni! della!
crisi,! dovuta! soprattutto! al! crollo! dei! livelli! occupazionali! in! settori! ad! alta!
incidenza! maschile! come! l’edilizia! e! l’industria! in! senso! stretto,! la! quota! di!
donne! occupate! in! Italia! rimane! inferiore! a! quella! dell’UE! assestandosi! al!
47,1%! contro! una! media! europea! del! 58,6%.! Tale! tenuta! è! ascrivibile! in!
particolar! modo! all’aumento! delle! occupate! straniere! nei! ruoli! di! assistenza!
familiare! e! all’aumento! delle! lavoratrici! ultra! 49enni! che! compensano! la!
riduzione!occupazionale!delle!più!giovani.!L’inversione!di!tendenza,!registrata!
dallo!scoppio!della!crisi!a!oggi,!può!essere!interpretata!come!una!strategia!a!
supporto! dei! redditi! familiari! già! resi! precari! dai! processi! di!
“flessibilizzazione”(2 )! del! mercato! del! lavoro,! soprattutto! giovanile,! e! ora!
maggiormente! a! rischio! a! causa! dell’incremento! della! disoccupazione! nei!
settori! tradizionalmente! maschili.! Dalle! indagini! svolte! dall’Istat! risulta,!
infatti,! aumentato! il! numero! di! donne,! non! più! giovani,! che! cercano! per! la!
prima!volta!un!lavoro!o!che!decidono!di!rientrare!nel!mercato!dopo!una!lunga!
assenza.!Interessante!anche!il!monitoraggio!svolto!dall’Isfol(3)!sul!mercato!del!
lavoro! femminile! italiano! in! relazione! al! contesto! europeo.! Dalla! lettura! del!
testo!di!rileva,!infatti,!come,!sebbene!il!tasso!di!disoccupazione!femminile!sia!
in!linea!con!la!media!europea!(nel!2011!in!Italia!si!assesta!ad!un!9,6%!contro!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Pruna,!M.L.,!(2007)!“Donne!al!lavoro”,!ed.!Il!Mulino!Bologna!
2!Tra!la!fine!degli!anni!’90!e!l’inizio!del!secolo!si!assistette!all’avvio!di!un!profondo!cambiamento!!
della! legislazione! in! ambito! occupazionale! ascrivibile! principalmente! alla! Legge! 196/1997!
cosiddetta!“Legge!Treu”!e!alla!Legge!30/2003!cosiddetta!“Legge!Biagi”.!
3!Isfol,!(2013)!“Rapporto!di!monitoraggio!del!mercato!del!lavoro!2012”,!Roma.!
!
7!
il! 9,8%! in! Europa),! la! situazione! si! aggrava! quando! si! osserva! la!
disoccupazione! di! lunga! durata:! analizzando! i! dati! si! nota! come! il! nostro!
Paese! si! discosti! solo! di! uno! 0,3%! dalla! media! europea! dato! che! però! sale! a!
0,9%! nel! caso! lo! si! guardi! al! femminile,! e! come! valori! più! alti! dei! nostri! si!
riscontrino!nei!Paesi!dell’Est!europeo,!in!Grecia,!Spagna,!Portogallo!e!Croazia.!
Non! solo! il! basso! tasso! di! occupazione,! ma! anche! e! soprattutto! l’elevata!
inattività!femminile!caratterizzano!il!mercato!del!lavoro!italiano.!Rispetto!alla!
media!europea,!in!Italia,!si!rilevano!percentuali!più!alte!anche!per!le!persone!
disponibili! a! lavorare,! ma! non! alla! ricerca! di! un! impiego! (11,6%! in! Italia!
contro!3,6%!della!media!UE).!Tale!dato!è!ancora!più!marcato!se!si!guarda!alle!
donne! inattive! che! registrano! ben! 11,9! punti! percentuali! in! più! rispetto! alle!
europee!arrivando!ad!un!16,8%!che!è!il!valore!più!alto!tra!i!Paesi!europei.!
Istat | Rapporto annuale 2013
Fig.!1.1!Tasso!di!occupazione!delle!donne!per!classi!d’età!–!Anni!2008<2012!!
(valori!percentuali)!
Figura 3.10
Tasso di occupazione delle donne per classe di età – Anni 2008-2012 (valori percentuali)
!
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
Fig.! 3.11
1.2! Tasso!
disoccupazione!
femminile,!
media! annuale,!
II!– Anno
trimestre!
Figura
Occupatedi!
donne
in coppia con figli per
condizione occupazionale
del coniuge
2012
(variazioni tendenziali assolute in migliaia)
Tabella 4.1 Tasso di disoccupazione femminile, media annuale, II
2012,!variazione!2007<2011,!gap!di!genere!2011!(%)!
2007/2011, gap di genere 2011 (%)
Media 2011
Unione europea
9,8
Area euro
10,5
Italia
9,6
Norvegia
3,1
Austria
4,3
Paesi Bassi
4,4
Germania
5,6
Lussemburgo
6,2
Romania
6,8
Francia
10,2
Spagna
22,2
Grecia
21,4
Lettonia
13,8
Slovacchia
13,6
Lituania
13,0
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
Portogallo
13,2
Croazia
13,2
II trim 2012
10,4
11,3
11,4
2,5
5,1
5,2
6,4
6,3
10,2
24,8
14,7
14,4
11,7
15,5
15,5
trimestre 2012, variazione
Var. 2007/2011
1,9
1,8
1,7
0,6
-0,7
0,3
-3,2
0,9
1,4
1,2
11,3
8,6
7,8
0,8
9,0
3,2
2,8
Gap di genere 2011
0,2
-1,8
-9,0
-5,2
-8,4
-4,6
-11,9
0,0
-6,8
2,1
14,6
12,3
9,9
6,0
2,0
5,0
3,8
italiane
con uno o due figli in età scolare, per lo più occupate in impieghi part time (quasi escluFonte: Eurostat
!
sivamente involontario), principalmente come addette ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi
commerciali
o addette alle
di segreteria.
Incrementi
rilievo si registrano
anchedella
per lepoDi tale andamento
haattività
risentito
particolarmente
la di
componente
femminile
polazione,
che
ha visto crescere
la quota
di rispetto
attive in
cerca+84
di 2,3
percentuale,
donne
in nuclei
monogenitore
(+36 mila
occupate
al 2011;
milapunti
in confronto
al
ovvero poco più del doppio di quanto registrato tra gli uomini. È proprio in questo
2008),
in
crescita
soprattutto
nelle
regioni
meridionali
sebbene
oltre
la
metà
risieda
nel
Nord.
arco temporale che si delinea una nuova frattura con i dati del resto d’Europa: tali
infatti,
evidenziano
di gran
lunga
più
importanti
rispetto
alla media
Lavalori,
conferma
di queste
strategie aumenti
familiari per
far fronte
alla
crisi
è data anche
dall’aumento
europea
(+0,7%)
e in
si cerca
osserva,
inoltre, come
il fattore
genere
nonalsia
particolarmente
madri
in
coppia
di
occupazione
(+115
mila
in
confronto
2011,
+34,5
per
! delle
8!
incisivo a livello europeo dove, tra i due trimestri di riferimento, rileviamo un aucento;
+127
mila,
+39,4
per
cento
rispetto
al
2008).
La
ricerca
di
lavoro
è
attivata
non
solo
mento della disoccupazione pari allo 0,7% per entrambi i generi. Al contrario in Italia
disoccupazione
femminile,
tra primo
trimestre
primo in
trimestre
2012,
perla far
fronte alla perdita
di un impiego
precedente
(+562011
mila lee coppie
cui la donna
hasale
di 2,3 punti percentuale, mentre quella maschile solo dell’1,9%. Le donne italiane,
perso
il
lavoro),
ma
è
dovuta
anche
ad
una
decisione
di
rientrare,
o
entrare
per
la
prima
volta,
inoltre, risultano essere anche maggiormente colpite dalla disoccupazione di lunga
Tabella 4.2
Tasso di disoccupazione di lunga durata totale e femminile. Medie 2011
Territorio/Tempo
Totale
Donne
Unione europea
4,1
4,1
Fig.!1.3!Tasso!di!disoccupazione!di!lunga!durata!totale!e!femminile,!media!
Area euro
4,6
4,7
Svezia
1,4
1,2
Tabella 4.2
Tasso di disoccupazione di lunga durata totale e femminile. Medie 2011
2011!
Finlandia
1,7
1,2
Regno
Unito
2,7
2,0
Territorio/Tempo
Totale
Donne
Germania
2,8
2,6
Unione europea
4,1
4,1
Francia
4,0
4,2
Area euro
4,6
4,7
Irlanda
8,6
5,0
Svezia
1,4
1,2
Italia
4,4
5,0
Finlandia
1,7
1,2
Portogallo
6,2
6,4
Regno Unito
2,7
2,0
Croazia
8,6
8,6
Germania
2,8
2,6
Spagna
9,0
9,5
Francia
4,0
4,2
Grecia
8,8
11,5
Irlanda
8,6
5,0
ItaliaEurostat
Fonte:
4,4
5,0
Portogallo
6,2
6,4
Croazia
8,6
8,6
Rispetto
percentuali 9,5
più alte anSpagna alla media europea, nel nostro Paese, si registrano
9,0
che
per le persone disponibili a lavorare ma non in
Grecia
8,8 cerca di lavoro (11,6%
11,5 in Italia
contro 3,6% della UE). Tale dato ancora più marcato se si guarda alle donne inattive
che registrano ben 11,9 punti percentuale in più rispetto alle europee arrivando ad!
!un 16,8% che è il valore più alto tra i paesi europei (tabella 4.3).
Fonte: Eurostat
Rispetto alla media europea, nel nostro Paese, si registrano percentuali più alte an-
Fig.!
1.4!lePersone!
tra! i! 15! e!
i! 74! anni!
ma! non!
alla!
che per
persone disponibili
a lavorare
madisponibili!
non in cercaa!dilavorare,!
lavoro (11,6%
in Italia
Tabella 4.3
Persone tra i 15 e i 74 anni disponibili a lavorare ma non in cerca di lavoro.
attiva.
2011se si guarda alle donne inattive
contro 3,6% Incidenza
della UE).sulla
Talepopolazione
dato ancora
piùMedia
marcato
ricerca!di!un!lavoro.!Incidenza!sulla!popolazione!attiva.!Media!2011!
che registrano ben 11,9 punti percentuale in più rispetto alle europee arrivando ad
Territorio
Totale (tabella Donne
Uomini
un
16,8% che è il valore più alto tra i paesi europei
4.3).
Unione Europea
3,6
4,5
2,8
Area
euro
3,7
4,9
2,7
Tabella 4.3
Persone tra i 15 e i 74 anni disponibili a lavorare ma non in cerca di lavoro.
Italia
11,62011
16,8
7,9
Incidenza sulla popolazione attiva. Media
Germania
1,4
1,8
1,1
Irlanda
2
1,6
2,3
Territorio
Totale
Donne
Uomini
Grecia Europea
1,3
2,3
0,6
Unione
3,6
4,5
2,8
Spagna
4,2
6,2
2,5
Area
euro
3,7
4,9
2,7
Francia
1,1
1,3
0,9
Italia
11,6
16,8
7,9
Finlandia
3,7
3,5
3,9
Germania
1,4
1,8
1,1
Svezia
2,4
2,6
2,2
Irlanda
2
1,6
2,3
Regno Unito
2,4
2,8
2,2
Grecia
1,3
2,3
0,6
Spagna
4,2
6,2
2,5
Fonte: Eurostat
!
Francia
1,1
1,3
0,9
Finlandia
3,7
3,5
3,9
1.2.&Le&scelte&professionali&che&caratterizzano&le&donne:&la&segregazione.&
Svezia
2,4
2,6
2,2
Regno Unito
2,4
2,8
2,2
!
127
4
Il mercato del lavoro femminile
Fonte:
Eurostat
Se! da! un! lato! l’occupazione! femminile! è! un! trend! in! aumento,! dall’altro! lato!
permangono! e! si! rafforzano! fenomeni! di! segregazione! occupazionale! che!
portano!
le! donne! a! scegliere! settori! caratterizzati! da! un’alta! incidenza! della!
4
Il mercato del lavoro femminile
127
componente!femminile.!In!particolar!modo!si!possono!distinguere!due!tipi!di!
segregazione,! quella! orizzontale! e! quella! verticale.! La! segregazione!
orizzontale! può! essere! definita! come! un! fenomeno! sociale! che! determina! la!
concentrazione!dell’occupazione!femminile!in!pochi!settori!e!rami!dell’attività!
economica! e! in! un! numero! limitato! di! mestieri! e! professioni! a! fronte! di! una!
!
9!
presenza!esigua!in!altri!ambiti!lavorativi.!La!segregazione!verticale,!invece,!è!
un!
concetto!
utilizzato!
per!
indicare!
le!
barriere!
invisibili,!
ma!
straordinariamente!resistenti,!che!ostacolano!l’accesso!alle!donne!ai!livelli!più!
elevati!delle!gerarchie!aziendali!(Pruna,!2007).!
1.2.1.&La&segregazione&orizzontale&&
!
Per!quanto!concerne!il!primo!tipo!di!segregazione,!l’Istat!sottolinea!come!per!
spiegare! il! 50%! dell’occupazione! maschile! occorrano! 51! professioni,! mentre!
per! dar! conto! della! totalità! del! fenomeno! occupazionale! femminile! ne! siano!
sufficienti! 18.! L’effetto! di! maggior! rilievo! della! segregazione! orizzontale!
tuttavia! non! consiste! tanto! nella! perdurante! caratterizzazione! di! genere! di!
alcune!attività!(il!cosiddetto! sex(typing(in!base!al!quale!una!segretaria!o!una!
collaboratrice! domestica! non! possono! che! essere! donne,! così! come! un!
elettricista! o! un! saldatore! non! può! che! essere! uomo),! quanto! nelle!
caratteristiche! complessivamente! meno! vantaggiose! delle! occupazioni! a!
prevalenza! femminile! associate! spesso! a! profili! professionali! non! elevati,!
posizioni!subordinate,!retribuzioni!basse!e!scarse!opportunità!di!carriera.!Le!
professioni! nelle! quali! le! donne! si! concentrano! sono! infatti! attinenti!
principalmente! ai! servizi! sanitari! e! alle! famiglie,! all’educazione! primaria,! al!
commercio!al!dettaglio!e!alla!ristorazione.!!
Pur!essendo!l’Italia!al!101esimo!posto!per!quanto!riguarda!la!partecipazione!
economica! e! le! opportunità! secondo! il! Global(Gender(Gap(2012(4!)! stilato! dal!
Forum! Economico! Mondiale,! il! fenomeno! della! segregazione! non! riguarda!
solo! il! nostro! Paese.! L’OIL(5)! evidenzia! come! esso! sia! diffuso! in! tutte! le!
economie!mondiali!in!modo!indifferenziato!tra!Paesi!in!via!di!sviluppo!e!Paesi!
maturi! sotto! il! profilo! socio_economico.! La! principale! causa! del! fenomeno!
viene! individuata! nelle! differenti! scelte! a! livello! educativo! e! formativo!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!É! un! rapporto! internazionale! sul! divario! di! genere! pubblicato! per! la! prima! volta! nel! 2006! dal!
Forum!Economico!Mondiale.!Il!report!mira!a!rilevare!i!Paesi!che!distribuiscono!in!modo!più!equo!
le! proprie! risorse! tra! la! popolazione! femminile! e! quella! maschile,! senza! considerare! il! livello!
totale!delle!risorse!utilizzate.!
5!ILO,!(2012)!“Global!Employment!Trends!for!Women”,!Geneva.!
!
!
10!
soprattutto! per! quanto! riguarda! l’istruzione! scolastica! ed! il! percorso! di!
formazione! universitario,! oltre! che! nella! presenza! di! stereotipi! e! pregiudizi!
sulle!caratteristiche!intrinseche!nei!due!generi.!Le!donne!sono!maggioritarie!
nei!settori!di!cura!delle!persone!ricoprendo!ruoli!d’infermiera,!insegnante!di!
scuola! primaria! e! dell’infanzia,! assistente! sociale.! Tali! ruoli! rispondono! ai!
cinque!stereotipi!femminili!positivi!individuati!da!Anker(6):!propensione!alla!
cura! delle! persone,! propensione! alla! cura! della! casa,! destrezza! nelle! attività!
manuali,! profondo! senso! dell’onestà! e! attrattività! fisica.! Gli! uomini! tendono!
invece!a!concentrarsi!nel!settore!edilizio!e!nelle!aree!gestionali!associate!con!
la! necessità! di! assumersi! dei! rischi,! utilizzare! la! forza! fisica! e! prendere!
decisioni.! Anche! tali! caratteristiche! possono! essere! interpretate! attraverso!
quattro!stereotipi!femminili!negativi:!l’incapacità!di!supervisionare!gli!altri,!la!
minor! forza! fisica,! la! minor! abilità! nelle! scienze! e! nella! matematica,!
l’incapacità! di! affrontare! situazioni! di! pericolo.! Gli! uomini,! inoltre,! sono!
considerati! maggiormente! in! grado! di! sopportare! lunghi! turni! lavorativi.!
Queste! considerazioni,! sommate! agli! stimoli! sociali! che! forzano! le! donne! a!
cercare! un! equilibrio! tra! lavoro! e! responsabilità! familiari,! contribuiscono! a!
spiegare! la! maggiore! presenza! femminile! nei! settori! sopracitati! e,! come!
vedremo! poi,! la! maggior! incidenza! del! lavoro! a! tempo! parziale! nel! loro!
percorso!professionale.!
1.2.2.&La&segregazione&verticale&
!
L’innalzamento! del! livello! d’istruzione,! che! ha! dato! impulso! alla!
partecipazione!femminile!al!lavoro!e!ne!ha!ampliato!l’intensità!e!la!durata,!ha!
anche!alimentato!nel!tempo!le!aspettative!di!carriera!delle!donne.!Aspettative!
destinate! il! più! delle! volte! ad! essere! deluse:! il! miglioramento! delle! carriere!
femminili!appare,!infatti,!debole!e!lento.!L’aumento!della!presenza!femminile!
non!ha,!infatti,!risolto!le!disuguaglianze!di!genere,!ma!le!ha!spostate!dalla!fase!
d’inserimento! professionale! alla! progressione! di! carriera.! Basti! pensare! che,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Anker,!Melkas!and!Korten,!(2003)!“Gender!based!occupational!segregation!in!1990’s”,!ILO.
!
11!
anche! nei! settori! dove! le! donne! sono! più! presenti! e! presenti! da! più! tempo,!
non!vi!è!equilibrio!di!genere!nelle!posizioni!al!vertice!della!scala!gerarchica.!
Un!esempio!è!dato!dalla!scuola!dove!le!donne!sono!il!75%!del!corpo!docente,!
ma!meno!del!40%!dei!dirigenti!scolastici!sono!di!sesso!femminile.!
Tale! fenomeno! viene! spesso! interpretato! attraverso! elementi! di! stampo!
sociologico.! È! opinione! diffusa,! ad! esempio,! che! le! donne! siano! meno!
interessate! alla! carriera! dei! colleghi! maschi! e,! per! tale! ragione,! meno!
propense!a!sacrificare!la!propria!vita!privata!per!far!fronte!a!esigenze!di!tipo!
lavorativo.! Secondo! quest’ottica! la! segregazione! verticale! sarebbe! quindi! un!
falso! problema! essendo! considerata! implicitamente! una! scelte! delle! donne.!
Altri! punti! di! vista! sostengono! che! gli! uomini! al! comando! tenderebbero! al!
mantenimento! dello! status( quo! perpetuando! così! la! disparità! di! genere!
attraverso! meccanismi! di! reclutamento! imparziali.! Anche! le! caratteristiche!
organizzative! non! aiutano! le! carriere! in! rosa:! le! imprese! spesso! vincolano!
l’accesso!ai!ruoli!dirigenziali!all’accettazione!di!condizioni!di!lavoro!proibitive!
per!le!donne!con!responsabilità!familiari!che!le!costringono!a!rinunciare!a!un!
eventuale! incremento! di! carriera.! Tale! considerazione! è! ancora! più! vera! se!
consideriamo!che!le!carriere!si!costruiscono!nei!primi!anni!di!lavoro,!periodo!
coincidente! con! la! costruzione! della! famiglia.! La! concomitanza! di! questi!
eventi! penalizza! la! donna,! la! quale! a! differenza! dei! colleghi! maschi! deve!
affrontare!il!trade]off!tra!lavoro!e!famiglia!(Pruna,!2007).!
La! segregazione! occupazionale! limita! le! possibilità! di! scelta! delle! donne! nel!
mondo! del! lavoro! e! costituisce! il! maggior! ostacolo! all’uguaglianza! di!
opportunità! e! trattamento! tra! i! sessi.! Tale! fenomeno,! infatti,! è! causa! a! sua!
volta! della! maggior! incidenza! del! lavoro! part]time! tra! le! donne! e! della!
differenza!salariale!tra!esse!e!i!colleghi!maschi.!La!rimozione!dei!fenomeni!di!
segregazione!influenzerebbe,!inoltre,!il!modo!in!cui!gli!uomini!percepiscono!le!
donne! e! in! cui! le! donne! percepiscono! loro! stesse,! andando! ad! abolire! gli!
stereotipi! che! influenzano! negativamente! il! loro! ruolo! nella! vita! sociale! ed!
economica!e!scatenando!un!circolo!virtuoso!di!cambiamento.!A!tal!proposito!
agire! sul! sistema! educativo! e! scolastico! risulta! essere! il! punto! di! partenza!
imprescindibile!per!eliminare!preconcetti!e!modelli!obsoleti.!
!
12!
1.3.&Il&lavoro&a&tempo&parziale&tra&opportunità&e&minaccia.&
!
L’occupazione! a! tempo! parziale! è! la! modalità! lavorativa! femminile! per!
eccellenza.! Non! solo! in! Italia,! infatti,! le! donne! costituiscono! la! più! alta!
percentuale!di!lavoratori!a!tempo!ridotto.!Tale!tipologia!di!orario!presenta!sia!
caratteristiche! positive,! sia! negative.! Dal! punto! di! vista! macroeconomico! le!
politiche! occupazionali! a! supporto! del! part]time! fanno! aumentare! la!
partecipazione!al!mercato!del!lavoro!soprattutto!femminile,!allo!stesso!tempo!
tuttavia! possono! determinare! uno! spreco! di! risorse! in! capitale! umano! in!
quanto! le! competenze! dei! lavoratori! a! tempo! parziale,! anche! con! titoli! di!
studio!superiori,!vengono!spesso!sottoutilizzate.!Dal!punto!di!vista!dei!datori!
di!lavoro!il!lavoro!a!tempo!parziale!consente!di!utilizzare!le!risorse!nel!modo!
più! efficiente! possibile! in! base! alle! necessità! e,! contemporaneamente,! per!
quanto!riguarda!i!dipendenti,!permette!una!maggior!conciliazione!tra!lavoro!e!
responsabilità! familiari,! condizione! di! rilievo! soprattutto! per! la! componente!
femminile! della! popolazione.! Il! lavoro! a! tempo! parziale! non! è! tuttavia!
immune! da! lati! negativi:! a! causa! della! presenza! di! costi! fissi! (selezione,!
formazione,! etc.)! va! ad! incrementare! il! costo! del! lavoro! in! modo! più! che!
proporzionale! rispetto! a! quelli! di! un! contratto! a! tempo! pieno.! A! ciò! si!
aggiunga! che! si! configura! più! come! un! tipo! di! lavoro! che! come! una!
configurazione! dell’orario! andando! ad! estendere! la! parzialità! del! tempo!
lavorativo! al! ruolo! ricoperto! e! connotando! quindi! i! part]timers! come!
lavoratori! non! completamente! partecipi! ai! fini! dei! vertici! aziendali.! Questa!
situazione!rende!difficile!per!le!imprese!il!passaggio!da!un!rapporto!a!tempo!
pieno! a! un! rapporto! a! tempo! parziale! e! viceversa! poiché! implica! un!
cambiamento! nel! ruolo! del! lavoratore! e! non! solo! dei! tempi! di! lavoro.! Le!
donne,! poi,! che! sono! la! maggior! parte! dei! lavoratori! a! tempo! parziale,!
cominciano!ad!accettare!con!difficoltà!la!marginalità!professionale!che!il!part]
time!sembra!spesso!conferire(7).!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 !EUROFOUND,!
(2011)! “European! Company! Survey! 2009! –! Part! time! work! in! Europe”,!
Luxembourg!
!
13!
Secondo!i!dati!pubblicati!dall’OECD,!in!Europa!nel!2012!mediamente!il!19,3%!
delle!lavoratrici!part]time!preferirebbero!lavorare!a!tempo!pieno,!percentuale!
che!sale!al!43,5%!in!Italia.!Tale!evidenza,!giunta!alla!prevalenza!del!part]time!
in! rosa! porta! a! considerare! la! possibilità! che! il! lavoro! a! tempo! parziale!
involontario! sia! dettato! non! solo! dall’impossibilità! di! trovare! un! lavoro! a!
tempo! pieno,! ma! anche! dalla! difficoltà! d’accesso! ai! servizi! per! l’infanzia!
pubblici! e! all’onerosità! dei! servizi! offerti! da! enti! privati! che! costringono! le!
madri! a! scegliere! di! ridurre! l’orario! lavorativo.! Una! volta! che! i! figli! sono!
cresciuti! e! diventati! più! autonomi! le! madri! iniziano! ad! avere! l’esigenza!
ampliare! l’impegno! lavorativo,! tale! esigenza,! però,! viene! spesso! disattesa! e!
quando!ascoltata!non!riporta!ai!livelli!salariali!precedenti!il!periodo!di!lavoro!
a! tempo! ridotto.! All’impossibilità! prevalente! di! aumentare! le! ore! lavorate!
fuori! dal! nucleo! familiare,! si! deve! aggiungere! l’impossibilità! di! aspirare! a!
posizioni! manageriali.! Alcuni! datori! di! lavoro! sembrano! supportare! l’idea!
secondo! la! quale! le! posizioni! di! controllo! e! supervisione! dovrebbero! essere!
disponibili! solo! per! chi! lavora! a! tempo! pieno,! ciò! limita! il! numero! di! lavori!
part]time! qualificati! con! la! conseguenza! che! una! riduzione! dell’orario! di!
lavoro!spesso!porta!alla!retrocessione!ad!una!posizione!meno!qualificata!per!
la!quale!il!lavoratore!risulta!essere!più!che!competente!(ILO,!2012).!
1.4.&Essere&mamme&e&lavoratrici&
!
La!relazione!tra!lavoro!in!rosa!e!maternità!è!stata!un!tema!al!centro!di!forti!
dibattiti!in!Europa!ed!in!particolare!in!Italia.!Come!testimoniato!da!numerosi!
studi! una! bassa! partecipazione! femminile! al! mercato! del! lavoro! è!
strettamente! correlata! alla! compatibilità! tra! il! lavoro! e! le! responsabilità!
familiari!oltre!che!alla!disponibilità!di!servizi!a!supporto!delle!cure!dei!figli!in!
età!prescolare.!
Altresì!è!ormai!chiara!la!correlazione!positiva!tra!la!crescita!demografica!e!la!
disponibilità!di!servizi!di!supporto!alla!conciliazione!tra!lavoro!e!famiglia.!Tali!
servizi,! oltre! che! alla! presenza! di! asili! nido! e! scuole! per! l’infanzia,! fanno!
riferimento! alla! possibilità! di! flessibilizzare! l’orario! di! lavoro,! di! accedere! ai!
!
14!
congedi!parentali!e!non!di!meno!alla!possibilità!di!scegliere!il!lavoro!a!tempo!
parziale,!soprattutto!nei!mesi!precedenti!e!successivi!alla!nascita,!come!mezzo!
per! evitare! l’uscita! dal! mondo! del! lavoro(8 ).! L’accesso! ai! servizi! di! cura!
dell’infanzia!è!comunque!un!nodo!fondamentale!soprattutto!nei!primi!anni!di!
vita! del! bambino:! la! presenza! di! tale! aiuto! sostiene! la! conciliazione! e,! al!
contempo,! aumentando! la! percentuale! di! madri! lavoratrici,! espande! la!
domanda!degli!stessi.!
In! Europa! la! partecipazione! femminile! al! lavoro! varia! profondamente! da!
Paese! a! Paese! e! ciò! è! ancor! più! vero! alla! presenza! di! uno! o! più! figli.! L’Italia!
occupa!l’ultimo!posto!per!occupazione!femminile!nella!fascia!d’età!tra!i!25!e!i!
49! anni! e! ciò! non! cambia! in! presenza! di! un! unico! figlio.! La! situazione! poi!
peggiora!se!si!considerano!le!donne!con!due!o!più!figli.!Al!contrario,!nei!Paesi!
scandinavi! la! maternità! non! sembra! avere! un! forte! impatto! nel! tasso! di!
occupazione!femminile!determinando,!in!Svezia,!una!caduta!di!soli!4,4!punti!
percentuali!tra!il!tasso!in!assenza!di!figli!(80%)!e!quello!in!presenza!di!tre!figli!
(75,6%)(
9
).! Il! tradizionale! modello! di! partecipazione! femminile! è!
caratterizzato! da! una! curva! ad! M! che! evidenzia! la! diminuzione! del! numero!
delle! lavoratrici! alle! prese! con! i! primi! anni! di! vita! dei! figli,! numero! che! poi!
torna!ad!aumentare!con!la!crescita!dei!bambini.!L’andamento!di!tale!curva!è!
più!o!meno!accentuato!a!seconda!dei!diversi!Paesi,!tuttavia!in!alcuni!Paesi,!tra!
cui!l’Italia,!la!percentuale!di!donne!occupate!continua!a!diminuire,!indice!di!un!
mancato! rientro! in! servizio(10).! A! conferma! di! tale! interpretazione! anche! il!
dato!secondo!il!quale!che!il!tasso!di!partecipazione!al!lavoro!delle!donne!con!
figli!tra!i!0!e!i!3!anni!è!pressoché!identico!a!quello!con!figli!tra!i!3!e!i!5!anni!e!
tra! i! 6! e! i! 14! anni,! ad! indicare! come! la! maggior! autonomia! degli! stessi! non!
influenzi!la!possibilità!di!un!rientro!al!lavoro(11).!
Come! già! accennato! la! presenza! di! servizi! di! sostegno! all’infanzia! è!
fondamentale! nell’implementare! la! partecipazione! delle! madri! al! mondo! del!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!Come!già!rilevato!la!reversibilità!dal!lavoro!part]time!al!lavoro!a!tempo!pieno!resta!condizione!
necessaria!affinché!si!possa!parlare!di!effettiva!flessibilità.!
9!Bergamante,! F.! (2013)! “Female! Participation! in! the! Labour! Market! in! Europe”,! Kluwer! Law!
International!BV,!The!Netherlands.!
10!OECD!Family!database!http://www.oecd.org/social/family/database!
11!OECD!Family!database!http://www.oecd.org/social/family/database!
!
15!
lavoro!extradomestico.!Il!nostro!Paese!è!caratterizzato!da!una!buona!offerta!
di! scuole! per! l’infanzia,! ma! un’offerta! ancora! insufficiente! per! quando!
riguarda! i! nidi,! infatti,! solo! l’11%! dei! bambini! italiani! va! al! nido,! ventuno!
punti!in!meno!rispetto!ai!numeri!raccomandati!dalla!strategia!di!Lisbona!del!
2002.! In! Europa,! l’Italia! si! trova! davanti! solo! a! Paesi! come! Polonia! e!
Repubblica! Ceca.! In! testa,! Danimarca,! Svezia! e! Islanda,! con! una! copertura! di!
posti!del!50!per!cento(12).!Tale!situazione,!sposta!la!cura!dei!bimbi!nei!primi!
anni! di! vita! dall’assistenza! per! così! dire! “formale”! al! sistema! di! solidarietà!
familiare.! Se! ciò! poteva! rappresentare! una! soluzione! equilibrata! in! passato,!
ora! le! reti! informali! sono! entrate! in! forte! crisi.! Secondo! le! stime! dell’Istat!
riportate! dal! CNEL! al! convegno! sulle! donne! al! lavoro! in! Italia,! considerando!
tre!generazioni!di!donne!nate!rispettivamente!nel!1940,!1960!e!1970,!risulta!
evidente!come!il!carico!di!lavoro!sia!aumentato.!Se!la!donna!nata!nel!1940!al!
compimento!del!quarantesimo!anno!d’età!poteva!contare!sul!supporto!di!altri!
9!adulti!per!la!cura!di!anziani!e!bambini,!la!donna!nata!nel!1970!può!contare!
al! massimo! su! 5! adulti.! A! ciò! si! deve! aggiungere! l’aumento! dell’intervallo! di!
tempo!caratterizzato!dalla!presenza!di!anziani!all’interno!della!rete!familiare.!
Se!negli!anni!’80!mediamente!un!anziano!era!presente!per!12!anni,!nel!2010!
gli! anni! sono! diventati! 22,! determinando! così! una! maggior! necessità! di!
assistenza! e! un! carico! di! lavoro! aggiuntivo! per! le! donne.! ! Anche! le! nonne,!
prevalente! aiuto! e! supporto! per! le! figlie,! sono! ormai! schiacciate! dal!
cambiamento! sociale! e! dalle! nuove! necessità! emergenti.! Il! progressivo!
aumento!dell’età!pensionabile,!la!prolungata!permanenza!dei!figli!all’interno!
della!famiglia!d’origine,!la!presenza!di!genitori!anziani,!porta!le!donne!quasi!
sessantenni!a!non!poter!più!essere!un!sostegno!esclusivo!alla!cura!dei!nipoti.!
Questi! fenomeni,! sommandosi,! portano! ad! una! crisi! del! modello! di! welfare!
basato! sugli! aiuti! intergenerazionali! e! evidenziano! la! necessità! del!
miglioramento!del!welfare!formale(13).!La!mancanza!d’assistenza,!oltre!a!bassi!
tassi! d’occupazione! femminile,! si! riversa! in! ambiti! diversi! da! quello!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 !Linkista! http://www.linkiesta.it/asili_nido_comunali.! Creato! il! 30! Maggio! 2013.! Ultima!
visualizzazione!31!luglio!2013.!
13!CNEL!,!(2012)!“Atti!del!convegno:!stati!generali!sul!lavoro!delle!donne!in!Italia.”,!Roma.!!
!
16!
strettamente! occupazionale,! basti! pensare! al! progressivo! invecchiamento!
della! popolazione! a! cui! si! assiste! da! ormai! molti! anni.! Storicamente! si! è!
sempre!pensato!che!le!scelte!di!fertilità!fossero!influenzate!dal!reddito!della!
famiglia!e!che!quindi!il!costo!dei!figli!aumentasse!con!il!reddito.!Questo!effetto!
porterebbe!a!supporre!una!relazione!negativa!tra!fertilità!e!occupazione,!ma!
dalla! fine! degli! anni! Ottanta! si! è! individuata! una! correlazione! positiva! tra!
tasso! di! fertilità! e! tasso! d’occupazione;! secondo! gli! studi! tale! effetto! è! da!
collegarsi!a!congedi!parentali!più!generosi,!maggiori!servizi!alle!famiglie!e!una!
maggiore!diffusione!del!lavoro!part]time.!A!conferma!di!ciò!si!nota!come!nei!
Paesi! nordici,! dove! vi! è! un’offerta! più! generosa! di! servizi! per! l’infanzia,! alti!
tassi!d’occupazione!femminile!coesistono!con!alti!tassi!di!fertilità;!al!contrario!
nei! Paesi! dell’Europa! meridionale! bassi! tassi! di! fertilità! sono! collegati! ad!
altrettanto!bassi!tassi!d’occupazione!femminile!(14).!
Oltre! che! provvedere! in! modo! più! efficace! alla! disposizione! di! servizi! di!
supporto! alla! maternità! e,! più! in! generale,! alla! cura! parentale,! emerge!
prepotentemente! la! necessità! di! stimolare! un! cambiamento! culturale! nella!
divisione! dei! ruoli! tra! uomini! e! donne.!! Negli! ultimi! anni! si! è! assistito! a! una!
progressiva! ridefinizione! dei! ruoli! all’interno! della! coppia! stimolando! e!
incoraggiando! una! corretta! ripartizione! dei! doveri! familiari.! Tuttavia! tale!
distribuzione! varia! notevolmente! da! Paese! a! Paese! in! virtù! del! background(
culturale!che!caratterizza!i!diversi!Stati.!
Se,!infatti,!nei!Paesi!scandinavi!vi!è!una!maggior!partecipazione!maschile!sia!
ai!doveri!di!cura!parentale!nei!confronti!di!figli!e!anziani,!che!alle!incombenze!
più! prettamente! domestiche,! nella! maggior! parte! dei! Paesi! del! sud! Europa!
emerge!ancora!un!modello!tradizionale!della!divisione!di!ruoli!all’interno!del!
nucleo! familiare.! Tali! influenze! culturali! a! loro! volta! determinano! differenti!
approcci! nell’implementazione! di! politiche! di! welfare! nazionali! provocando!
così!l’insorgere!di!un!circolo!virtuoso!o!vizioso!a!seconda!dei!casi.!!
Basterebbe,! tuttavia,! tenere! a! mente! che! una! migliore! distribuzione! delle!
mansioni! familiari! non! porta! solo! a! conseguenze! positive! in! termini! di!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!Boeri,!Van!Ours!(2009)!“Economia!dei!mercati!del!lavoro!imperfetti”,!Milano.!
!
17!
opportunità! lavorative! per! le! donna,! ma! anche! apprezzabili! miglioramenti!
nella! qualità! della! vita! dell’uomo,! dal! rapporto! con! i! figli! a! quello! con! la!
compagna(15).!
1.5.&I&differenziali&retributivi&tra&uomini&e&donne&
!
Il!gender(pay(gap((GPG),!ovvero!il!differenziale!retributivo!di!genere,!misura!
la! differenza! relativa! delle! retribuzioni! delle! donne! e! degli! uomini! (in! base!
alle! retribuzioni! orarie! medie! di! tutti! i! settori! dell’economia)! espressa! come!
percentuale!della!retribuzione!media!maschile.!Nel!2010!il!GPG!è!pari!al!16%!
nell’Unione! Europea! (UE27)! e! al! 5,3%! in! Italia.! (16).! Citando! Paola! Villa! (17):!
“E’!interessante!osservare!che!il!differenziale!è!inferiore!alla!media!nei!paesi!
in!cui!il!tasso!di!occupazione!femminile!è!relativamente!basso!(v.!Italia,!Malta,!
Polonia),!e!ciò!potrebbe!essere!spiegato!dalla!bassa!quota!di!donne!occupate!
in! lavori! manuali,! e/o! senza! qualifica.! Viceversa,! si! osserva! un! elevato!
differenziale!nei!mercati!del!lavoro!caratterizzati!da!una!elevata!segregazione!
(v.! Cipro,! Estonia,! Slovacchia,! Finlandia)! o! da! una! alta! incidenza! di! donne!
occupate! a! tempo! parziale! (v.! Germania,! Regno! Unito,! Olanda,! Austria,!
Finlandia)”.!!
Reyneri( 18 ),! confermando! quanto! affermato! dalla! Villa,! nota! come! tale!
situazione! sia! solo! apparentemente! poco! penalizzante! per! le! donne! italiane!
poiché! l’indice! che! colloca! l’Italia! in! una! posizione! favorevole! è! un! valore!
grezzo! che! non! tiene! conto! ! della! composizione! dell’occupazione.! Egli!
continua!osservando!come!tale!indicatore!sia!influenzato!dalla!quasi!assoluta!
assenza! di! differenziali! salariali! nel! settore! pubblico,! mentre! analizzando! la!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15!EUROPEAN!COMMISSION,!(2012)!“The!role!of!men!in!gender!equality!–!European!strategies!&!
insights”,!Vienna/Berlin/Graz.!!
16 !European! Commission,! (2013)! “Tackling! the! gender! pay! gap! in! the! European! Union”,!
Luxemburg!
17 !Villa,! P.! (2010)! “Differenziali! retributivi! di! genere! –! come! misurare! e! come! leggere! il!
differenziale!salariale!tra!uomini!e!donne”,!FSE!Bolzano!
18
!Reyneri,! E.! “Offerta! di! lavoro! e! occupazione! femminile”,! Cnel!
http://www.portalecnel.it/Portale/IndLavrapportiFinali.nsf/vwTuttiPerCodiceUnivoco/4_
1/$FILE/4%20_
%20OFFERTA%20DI%20LAVORO%20E%20OCCUPAZIONE%20FEMMINILE%20_
%20PARTE%20I.pdf!!
!
18!
situazione! nel! comparto! privato! si! nota! come! l’Italia! sia! a! pari! livello! con!
Paesi! come! la! Germania.! Osservando! poi! le! ragioni! che! portano! a! tale!
differenziale! è! esplicativo! notare! come! le! differenti! caratteristiche! personali!
ed!occupazionali!non!!abbiano!alcun!ruolo!nello!giustificare!tale!gap!mettendo!
in!luce!la!natura!meramente!discriminatoria!del!fenomeno!italiano.!!
Allontanandosi! dall’analisi! della! situazione! nazionale! si! può! comunque!
affermare! che! tale! complesso! fenomeno! incorpora! e! riflette! le! conseguenze!
prodotte! dalle! discriminazioni! già! affrontate! nel! corso! della! trattazione.! In!
alcuni! casi! uomini! e! donne! non! vengono! pagati! egualmente! malgrado!
svolgano! lo! stesso! lavoro! o! un! lavoro! di! uguale! valore,! tale! circostanza! può!
essere!considerata!una!discriminazione!diretta.!Vi!possono!poi!essere!casi!in!
cui! politiche! o! pratiche! non! volte! a! discriminare! portano! a! trattamenti!
diseguali.! Entrambi! i! tipi! di! discriminazioni,! come! vedremo! in! seguito,! sono!
proibiti! da! leggi! comunitarie,! ma! purtroppo! permangono! in! alcuni! luoghi! di!
lavoro.! Donne! e! uomini! inoltre! sono! presenti! in! diversi! settori! economici! e!
generalmente!i!comparti!ad!alta!intensità!di!lavoro!femminile!sono!quelli!con!
un!più!basso!livello!salariale.!Anche!la!concentrazione!del!lavoro!femminile!in!
ruoli!e!posizioni!non!standard!determina!una!paga!bassa!e!poche!possibilità!
di! crescita! professionale,! l'effetto! di! politiche! retributive! ad! personam! poi!
amplifica! le! differenze! tra! impiegati! allo! stesso! livello! e! diminuiscono! la!
trasparenza! nella! definizione! dei! livelli! retributivi! dei! lavoratori.! Non! da!
ultimo! l’impatto! di! una! non! equilibrata! distribuzione! dei! carichi! familiari!
porta!gli!uomini!a!potersi!dedicare!in!modo!più!costante!al!proprio!percorso!
di! avanzamento! gerarchico! rispetto! alle! donne,! evenienza! che! genera! una!
sotto!rappresentanza!femminile!in!posizioni!di!comando(19).!
Eliminare! il! Gender( Pay( Gap! non! è! solo! un! atto! di! giustizia! sociale! e! di!
promozione!dell’equità!tra!lavoratori!e!lavoratrici,!ma!una!necessità!al!fine!di!
prevenire! il! rischio! di! povertà! per! le! donne! nella! vecchiaia,! va! sempre!
ricordato! l’impatto! che! esso! ha! non! solo! sulle! retribuzioni! attuali,! ma! anche!
sulle!pensioni!future.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19!European!Commission,!(2013)!“Tackling!the!gender!pay!gap!in!the!European!Union”,!
Luxemburg!
!
19!
1.6.&Il&ruolo&degli&uomini&nell’uguaglianza&di&genere&
!
Sia! nei! Paesi! in! via! di! sviluppo! che! nei! paesi! facenti! parte! del! cosiddetto!
“Primo! mondo”! gli! uomini! continuano! ad! avere! un! enorme! potere! su! vari!
aspetti! della! vita! delle! donne.! Per! quanto! riguarda! la! sfera! pubblica! basti!
pensare! a! ministri,! leader! politici,! religiosi! o! alle! autorità! giudiziarie! per!
capire!come!gli!uomini!controllino!una!vasta!parte!delle!risorse!pubbliche!di!
cui!è!destinataria!tutta!la!popolazione,!donne!comprese.!Osservando!invece!la!
sfera!privata,!gli!uomini!in!quanto!padri!o!mariti,!influenzano!direttamente!il!
progresso! sociale! ed! economico! delle! donne.! Ignorare! gli! uomini! nella!
progettazione! e! nell’implementazione! delle! politiche! orientate! alle! pari!
opportunità!porta,!quindi,!non!solo!a!limitare!l’efficacia!delle!stesse,!ma!anche!
ad!ampliare!le!disparità!esistenti.!Uno!studio!della!Banca!Mondiale!(20)!mette!
in!luce!come!il!sesso!della!prole!influenzi!la!visione!politica!degli!uomini!e!le!
loro!preferenze!in!merito!alla!redistribuzione!del!potere!tra!uomini!e!donne.!
Si! evidenzia,! infatti,! come,! secondo! una! prospettiva! storica,! un! buon! livello!
d’istruzione! sia! interesse! prioritario! dei! padri! in! quanto! consente! di!
aumentare!il!“potere!contrattuale”!delle!figlie!all’interno!della!coppia,!potere!
che! oltre! ad! influenzare! direttamente! la! relazione! con! il! compagno,!
condiziona! l’educazione! ricevuta! dai! nipoti.! Si! noti! come! il! modello! teorico!
sopra! accennato! suggerisca! che! l’avanzamento! dei! diritti! delle! donne! sia!
attribuibile! principalmente! ad! interessi! tipicamente! maschili,! tale! evidenza!
suggerisce!come!politiche!di!rafforzamento!dei!diritti!delle!donne!in!accordo!
con! la! visione! maschile! siano! presumibilmente! più! efficaci! di! provvedimenti!
governativi! imposti! dall’alto.! Se! oggi! ciò! è! vero! soprattutto! per! quanto!
riguarda!i!Paesi!in!via!di!sviluppo,!anche!nelle!economie!moderne!gli!uomini!
con! un! livello! d’istruzione! elevato! cercano! compagne! istruite! poiché!
considerate,! in! chiave! prospettica,! maggiormente! capaci! di! stimolare!
l’accrescimento! delle! competenze! dei! figli.! Interessante! notare! come! negli!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20!Farré,! L.! (2013)! “The! Role! of! Men! in! the! Economic! and! Social! Development! of! Women:!
implications! on! gender! equality”,! policy! research! working! paper! n.! 6323,! Institut! d’anàlisi!
econòmica!and!Barcelona!GSE.!
!
20!
Stati!Uniti!e!in!Canada!l’interesse!per!politiche!indirizzate!all’equità!di!genere!
sia!particolarmente!forte!per!i!genitori!di!figlie!femmine,!soprattutto!padri,!i!
quali! sarebbero! favorevoli! a! politiche! volte! a! favore! delle! donne! come!
l’accesso! alla! contraccezione! per! le! adolescenti,! una! maggiore! flessibilità!
nell’orario!di!lavoro!e!una!riduzione!dei!costi!dell’istruzione.!Tale!attenzione!
porterebbe! questi! padri! a! preferire! politiche! di! stampo! più! democratico! e!
meno! conservatore,! determinando! anche! uno! spostamento! verso! sinistra!
nelle!scelte!elettorali.!!
Le! considerazione! sopra! esposte! unite! alla! necessità! di! un! maggior!
coinvolgimento! dei! padri! nell’educazione! e! nella! cura! dei! figli! portano! ad!
osservare!con!crescente!attenzione!le!scelte!di!Paesi!come!Norvegia!e!Svezia!
dove!i!permessi!di!maternità!sono!stati!estesi!anche!ai!padri!già!a!partire!dagli!
anni! ’70! e! dove! in! genere! si! verifica! una! maggiore! equità! di! ruoli! all’interno!
della!società.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
21!
2.& IL& DIRITTO& ANTIDISCRIMINATORIO& E& IL& CONCETTO& DI&
EGUAGLIANZA&
2.1.& Il& principio& di& eguaglianza& e& parità& di& trattamento& nel& diritto&
antidiscriminatorio.&&
!
La! situazione! sociologica! sopra! esposta! porta! ad! una! riflessione! giuridica! su!
quale!sia!il!modo!migliore!per!conciliare!le!necessità!emerse!(ed!emergenti)!
della! donna! sempre! più! emancipata! ed! il! suo! tradizionale! ruolo! di! supporto!
alla!famiglia!in!un’ottica!di!parità!di!genere.!
Con! l’affermarsi! di! un! modello! sociale! (oltre! che! economico)! improntato! sul!
modello! liberale! (e! liberista)! c’è! chi! sostiene! che! il! diritto! del! lavoro! debba!
evolvere,! mettendo! in! secondo! piano! le! identità! e! le! appartenenze! collettive!
che!hanno!caratterizzato!il!secolo!scorso,!per!concentrarsi!sulle!ritrovate!idee!
di! eguaglianza! e! libertà! individuale.! Ciò! anche! in! funzione! della! crescente!
globalizzazione!dei!sistemi!economici!nazionali!che!ha!contribuito!a!mettere!
in! crisi! il! diritto! del! lavoro! tradizionale,! il! quale,! continuando! ad! operare!
all’interno!del!territorio!nazionale,!non!funge!più!da!contrappeso!al!principio!
regolatore! della! competizione! economica.! Da! qui! nasce! un! dibattito! sul!
legame!tra!i!concetti!di!libertà!ed!eguaglianza.!Secondo!un’idea!di!eguaglianza!
puramente! formale,! essa! è! raffigurabile! come! eguaglianza! di! opportunità,!
intesa! come! libertà! dell’individuo! di! competere! lealmente.! Tale! idea! è!
connessa!a!quella!di!libertà!come!diritto!dell’individuo!di!provvedere!in!modo!
autonomo!alla!regolazione!dei!propri!affari!ed!interessi,!a!prescindere!da!ogni!
legame!
collettivo.!
Riprendendo!
un’interessante!
riflessione!
della!
Ballestrero(21)!si!può!affermare!che!tale!nuova!interpretazione!dei!concetti!di!
libertà! ed! eguaglianza! (sostanziale)! si! debba! al! fallimento! del! progetto!
politico! socialdemocratico! che,! come! già! ricordato,! ha! portato! al! formarsi! di!
un! nuovo! modello! dominante! che! tende! a! restituire! valore! primario!
all’individuo! nella! sua! unicità,! estraniandolo! dall’idea! di! collettività! e!
solidarietà.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21!Ballestrero,!M.V.!(2004)!“Eguaglianza!e!differenze!nel!diritto!del!lavoro.!Note!introduttive”!in!
Lavoro!e!Diritto!n.3_4/2004,!ed.!Il!Mulino,!Bologna.!
!
22!
Tale! visione! non! è! tuttavia! esente! da! critiche,! è! importante! sottolineare,!
infatti,! come! chi! sostiene! tale! tesi! vada! a! sovvertire! la! gerarchia! delle! fonti,!
interpretando! la! Costituzione! alla! luce! dell’evoluzione! della! legislazione!
ordinaria.! Tuttavia,! proprio! a! causa! del! cambiamento! storico! in! atto,! non! è!
possibile! chiudere! la! questione! semplicemente! riflettendo! sul! rapporto! tra!
fonti! primarie! e! fonti! secondarie.! Una! contrapposizione! tra! i! concetti! di!
eguaglianza!e!di!diritti!fondamentali!è,!infatti,!fondamentalmente!scorretta!in!
quanto! è! grazie! alla! prima! che! l’individuo! può! godere! in! modo! effettivo! dei!
secondi,! dando! senso! all’idea! di! eguaglianza! come! eguaglianza! nei! diritti,!
concetto! alla! base! delle! costituzioni! moderne.! Si! può! anzi! affermare! che!
proprio!la!deriva!mercantilistica!verso!la!quale!sta!approdando!il!mercato!del!
lavoro! rende! sempre! più! necessario! un! rafforzamento! del! concetto! di!
eguaglianza! sostanziale! in! ottica! collettivistica,! riequilibrando! i! rapporti! di!
forza! tra! le! parti! ed! eliminando! tutte! le! forme! di! disparità! che! minano!
l’eguaglianza! tra! i! lavoratori.! Sarebbe,! infatti,! deleterio,! ai! fine!
dell’affermazione!dei!principi!costituzionali,!avvicinare!il!diritto!del!lavoro!al!
diritto!civile!privilegiando!così!la!contrattazione!individuale,!poiché,!sebbene!
il!diritto!civile!sia!fondato!sull’idea!di!eguaglianza,!essa!si!connota!nell’ambito!
della!disciplina!civilistica!come!un’eguaglianza!formale,!ben!diversa!da!quella!
sostanziale!alla!base!del!diritto!del!lavoro.!
Parlare!di!eguaglianza!sostanziale!porta!inevitabilmente!a!riflettere!sul!diritto!
antidiscriminatorio! inteso! come! corpus! normativo! che! regola! il! modo! in! cui!
arrivare! all’eguaglianza! sostanziale! tra! soggetti! diversi.! Esso! non! mira! a!
eliminare!le!differenze,!ma!tende!piuttosto!ad!eliminare!le!diseguaglianze!e!le!
disparità! di! trattamento! basate! su! alcune! differenze! per! giungere!
all’eguaglianza.!Resta!poi!da!ribadire!come!non!tutte!le!diseguaglianze!e!non!
tutte! le! disparità! costituiscano! una! discriminazione! in! senso! giuridico.! La!
discriminazione!nasce,!infatti,!con!la!qualificazione,!da!parte!del!diritto,!della!
diseguaglianza!come!fattore!che!porta!a!conseguenze!discriminatorie!e!come!
tale!la!qualifica!come!illecita!nel!momento!in!cui!la!vieta.!Sempre!secondo!la!
Ballestrero,! le! regole! antidiscriminatorie! trovano! la! propria! base! in! due!
principi! correlati,! ma! autonomi:! la! discriminazione! diretta! nel! principio! di!
!
23!
eguaglianza!in!senso!formale,!secondo!cui!il!fattore!differenziale!individuato!è!
la! causa! del! trattamento! svantaggioso! e! la! discriminazione! indiretta! nel!
principio! di! eguaglianza! sostanziale,! dove! l’effetto! di! disparità! è! dato! dalla!
mancata! presa! in! considerazione! dell’esistenza! del! fattore! di! diversità!
creando!così!una!disparità!di!trattamento!degli!appartenenti!ad!un!genere,!un!
gruppo! o! una! categoria,! sebbene! la! misura! in! considerazione! sia! di! stampo!
totalmente!neutro.!
La! tendenza! in! atto,! in! campo! di! diritto! antidiscriminatorio,! è! comunque!
quella!di!riconoscere!le!differenze!esistenti!che!derivano!dalle!appartenenze!
e,! quindi,! teso! a! vietare! che! la! discriminazione! traduca! in! diseguaglianza! la!
differenza.!
Un’ulteriore!
riflessione!
è!
emersa!
dall’evoluzione!
del!
diritto!
antidiscriminatorio.!Ci!si!chiede,!infatti,!se!oltre!a!mostrare!una!tendenza!ad!
un!allargamento!universalistico!del!suo!raggio!d’azione!(per!quanto!riguarda!
il! diritto! del! lavoro! e! i! sistemi! di! protezione! sociale,! sembra! essere! l’ultimo!
strumento!atto!ad!arginare!la!deriva!mercantilistica!dei!rapporti!di!lavoro),!ci!
si! trovi! di! fronte! ad! una! nuova! nozione! di! discriminazione.! Marzia! Barbera!
(22)!sostiene!come:!!
“In! passato! l’attivismo! dei! giudici! sui! temi! dell’eguaglianza! e! della! non!
discriminazione! era! stato! favorito,! e! al! tempo! stesso! limitato,! da! alcune!
condizioni:!1)!i!divieti!di!discriminazione!erano!enumerati;!2)!si!trattava!di!un!
giudizio!di!tipo!comparativo:!i!giudici!dovevano!decidere!se!i!soggetti!tutelati!
erano! stati! più! svantaggiati! di! altri! (…);! 3)! i! diritti! in! questione! erano!
principalmente! di! contenuto! negativo;! 4)! il! concetto( di! eguaglianza! preso! a!
riferimento! era! di! tipo! formale! o! procedurale! (…)”! (Barbera,! 2007,! p.XXXI_
XXXII).!
Mentre!oggi!si!sta!assistendo!a!due!fenomeni!principali.!Il!primo,!secondo!cui,!
la! dimensione! comparativa! della! disciplina! antidiscriminatoria! è! stata!
sostituita!da!una!visione!del!diritto!antidiscriminatorio!di!tipo!assoluto,!per!il!
quale!non!è!più!necessario!essere!maggiormente!svantaggiati!rispetto!ad!un!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22!Barbera,! M.! (a! cura! di)! (2007),! “Il! nuovo! diritto! antidiscriminatorio”,! ed.! Giuffrè! Editore,!
Milano.!
!
24!
secondo! soggetto,! ma! è! sufficiente! essere! svantaggiati.! ! Il! secondo,! che! vede!
l’introduzione!di!diritti!a!contenuto!positivo!e!di!azioni!volte!all’eliminazione!
della!causa!che!porta!alla!diseguaglianza!(lo!strumento!delle!azioni!positive).!
Per! quanto! attiene! la! progressiva! dissoluzione! del! meccanismo! di!
comparazione,! l’autrice,! nel! sostenere! la! propria! tesi,! evidenzia! come! i!
soggetti! con! cui! l’individuo! che! lamenta! di! essere! vittima! di! diseguaglianze!
può! essere! comparato! possano! essere! individui! collocati! in! un! contesto!
temporale!diverso!o,!addirittura,!possano!essere!profili!meramente!ipotetici.!!
Così! interpretata! la! discriminazione! si! profilerebbe! come! uno! svantaggio!
sociale!da!una!parte!e!come!una!lesione!dei!diritti!fondamentali!dall’altra.!A!
sostegno! di! tale! quadro! vi! è! l’approccio! del! legislatore! comunitario! che!
definisce! le! molestie! come! “situazione! nella! quale! si! verifica! un!
comportamento! indesiderato! connesso! al! sesso! di! una! persona! avente! lo!
scopo! o! l’effetto! di! violare! la! dignità! di! tale! persona! e! di! creare! un! clima!
intimidatorio,! ostile,! degradante,! umiliante! e! offensivo”(art.2! co.1! Dir.!
2006/54/CE).! Tuttavia! altri! autori,! come! la! già! citata! Ballestrero,! fanno!
notare! come! non! sia! sufficiente! l’estensione! di! una! tecnica! di! tutela! per!
includere! le! molestie! all’interno! della! nozione! di! discriminazione! e! come! la!
comparazione! sia! un! elemento! fondamentale! affinché! si! possa! parlare!
effettivamente!di!discriminazione.!!
Tra! i! molteplici! fattori! di! discriminazione,! il! genere! mantiene! nel! diritto!
antidiscriminatorio! una! sua! specificità! e! una! disciplina! separata! (basti! a! tal!
proposito!pensare!agli!articoli!21!e!23!della!Carta!dei!diritti!fondamentali,!il!
primo! riferito! ad! una! pluralità! di! fattori! tra! cui! il! sesso,! il! secondo! riferito!
specificatamente! alla! parità! uomo_donna! in! tutti! i! campi).! Tale! separatezza!
evidenzia!la!natura!trasversale!del!fattore!“genere”,!infatti!se!per!esempio!non!
si!è!giovani!o!anziani!tutta!la!vita!e!quindi!il!fattore!discriminante!(in!ambito!
lavorativo)!può!venire!a!mancare,!si!è!donne!sempre!e!quindi!il!genere!è!una!
caratterizzazione! costante! dell’identità! personale.! Ciò! è! sicuramente! vero!
anche! per! altri! fattori,! come! ad! esempio! il! colore! della! pelle! o! le! disabilità!
congenite,! ma! solo! la! divisione! tra! uomini! e! donne! è! una! costante! anche! tra!
disabili,! stranieri! etc.! e! come! tale! può! dar! luogo! a! un’amplificazione!
!
25!
dell’intensità! del! fenomeno! discriminatorio.! Da! evidenziare! come! si! stia!
parlando!di!discriminazione!di!“genere”!e!non!di!“genere!femminile”,!infatti!se!
è! vero! che! lo! squilibrio! nei! rapporti! di! potere! crea! una! minoranza! (non!
numerica)! discriminata! identificabile! con! la! popolazione! femminile,! è!
ugualmente! vero! che! l’obiettivo! che! il! legislatore! comunitario! si! pone! non! è!
quello! di! una! mera! eguaglianza! formale,! che! miri! ad! eliminare! le! differenze!
nei! punti! di! partenza! tra! uomini! e! donne,! ma! un’eguaglianza! sostanziale! ed!
effettiva! che! porti! alla! pari! partecipazione! in! ambito! di! diritti,! di!doveri! e! di!
rappresentanza.!
2.2.&La&normativa&comunitaria&in&materia&di&parità&tra&i&sessi&
!
2.2.1.&Le&fonti&primarie&del&diritto&comunitario:&i&Trattati&
!
Pur! essendo! l’Unione! Europea! uno! dei! più! felici! esempi! moderni!
d’integrazione! tra! le! necessità! dettate! dal! mercato! e! la! garanzia! del! rispetto!
dei! diritti! fondamentali,! essa! non! nacque! con! tale! intento.! Risulta! quindi!
adeguato! ripercorrere! rapidamente! l’evoluzione! del! progetto! europeo! dalla!
sua!fondazione!ad!oggi!al!fine!di!contestualizzare!il!percorso!legislativo!che!ha!
accompagnato!la!sua!implementazione.!Prima!di!tutto,!ritengo!utile,!cercare!di!
capire! se! all’interno! del! diritto! comunitario,! ed! in! particolar! modo! partendo!
dai! Trattati,! esiste! una! definizione! certa! del! concetto! di! eguaglianza.! Silvia!
Borelli(23)!nota!come!il!diritto!del!lavoro!comunitario!non!si!costituisca!come!
un! corpus! ordinato! di! norme,! rendendo! così! necessario! analizzare! la!
normativa! comunitaria! antidiscriminatoria! partendo! dai! singoli! principi! per!
poi!procedere!alla!verifica!dell’esistenza!di!un!principio!formale!ed!univoco!di!
eguaglianza,! muovendosi! quindi! a! ritroso.! Al! principio! del! percorso! di!
formazione! dell’Unione! Europea,! al! tempo! ancora! Comunità! Economica!
Europea! (CEE),! si! ritrovano! solo! sporadiche! norme! che! regolano! la!
condizione! di! impiego! della! manodopera,! e! i! divieti! discriminatori! sono!
limitati!ad!alcuni!ambiti!circoscritti.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23!Borelli,!S.!(2007)!“Principi!di!non!discriminazione!e!frammentazione!del!lavoro”,!Giappichelli,!
Torino.!!
!
26!
L’obiettivo!fondamentale!della!costituzione!della!comunità!era,!ed!è!rimasto!a!
lungo,!infatti,!di!tipo!squisitamente!mercantilistico!volto!quindi!ad!ottenere!il!
massimo! vantaggio! economico! dalla! collaborazione! tra! i! diversi! Stati.! Ogni!
riferimento!a!qualsivoglia!normativa!di!stampo!sociale!si!deve!quindi!leggere!
in!ottica!di!favoreggiamento!della!leale!concorrenza!tra!gli!Stati!membri.!A!ciò!
si!riferisce!esplicitamente!il!secondo!comma!dell’ex.!art.117!(ora!art.!136!del!
TCE)! quando! sostiene! la! necessità! della! promozione! di! un! miglioramento!
delle! condizioni! di! vita! e! di! lavoro! della! mano! d’opera! e! che! tale! evoluzione!
sarà! dovuta! anche! all’efficace! funzionamento! del! mercato! comune! secondo!
una! teoria! di! stampo! smithiano.! Anche! l’art.! 119! (ora! art.! 141! del! TCE),!
inerente! alla! parità! retributiva! tra! lavoratori! di! sesso! maschile! e! femminile!
per! uno! stesso! lavoro,! deve! essere! letta! secondo! una! logica! antidumping.!
Tradizionalmente,! infatti,! le! donne! partecipanti! al! mercato! del! lavoro! erano!
peggio!retribuite!rispetto!ai!colleghi!uomini!e!ciò!avrebbe!potuto!portare!ad!
una! posizione! competitiva! più! favorevole! per! il! datore! di! lavoro! che! avesse!
assunto! in! numero! maggiore! lavoratrici(
24
).! Anche! il! divieto! di!
discriminazione! in! base! al! genere! è! da! leggere! in! ottica! di! mercato.! Si!
vogliono,!infatti,!evitare!episodi!di!danno!economico!a!quei!Paesi!in!cui,!grazie!
al! rispetto! dei! diritti! di! parità! di! trattamento,! il! costo! della! manodopera!
femminile!risulta!superiore!rispetto!ad!altri!Stati!europei.!Malgrado!l’iniziale!
ratio!meramente!economica!di!tali!principi,!essi!si!sono!rivelati!poi!essere!una!
sorta! di! “embrionale! integrazione! politica! intorno! ai! valori! sociali! comuni”!
fondamentale! per! lo! sviluppo! di! una! politica! sociale! in! cui! prevalesse! la!
certezza!dei!diritti!fondamentali!del!cittadino!comunitario.!!
Doveroso! poi! è! ricordare! la! funzione! della! giurisprudenza! nell’affermazione!
dei! principi! di! cui! all’articolo! 141! ex.! art! 119.! Dall’entrata! in! vigore! del!
Trattato! nel! 1958! fino! all’Atto! Unico! del! 1987,! la! Corte! di! Giustizia,! spesso!
spinta! dai! giudici! nazionali! è! stata,! più! volte! chiamata! ad! esprimersi! in!
materia!di!parità!e!lavoro.!In!questa!sede!basti!ricordare!la!sentenza!Defrenne!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24!Foglia,! R.! e! Cosio,! R.! (a! cura! di),! (2011)! “Il! diritto! del! lavoro! nell’unione! europea”,! Giuffrè!
Editore,!Milano.!
!
27!
II(25),! in! cui! la! Corte! di! Giustizia! afferma! inequivocabilmente! il! principio! di!
parità! di! retribuzione! come! uno! dei! fondamenti! della! Comunità! Europea!!
riconoscendo!a!tale!disposizione!la!duplice!funzione!di!protezione!da!forme!di!
svantaggio! competitivo! per! le! aziende! che! hanno! attuato! tale! principio! e! di!
promozione!del!progresso!sociale.!!
Come!sopra!accennato,!l’Atto!Unico!europeo!può!essere!visto!come!il!secondo!
step(in! tema! di! politica! sociale! all’interno! della! Comunità! europea.! Esso! non!
tende! a! modificare! le! competenze! riconosciute! dal! precedente! Trattato,! ma!
piuttosto! le! integra! con! alcune! novità.! Anche! in! questo! caso! da! notare! la!
predominanza! di! una! ratio(di! tipo! economico! prima! che! sociale,! ciò! emerge!
dall’introduzione! dell’art.! 118! A! (ora! art.! 153! TFUE).! In! tale! disposizione! si!
ammette!la!possibilità!da!parte!del!Consiglio!di!adottare!decisioni,!in!materia!
di! ambiente! di! lavoro! e! sicurezza! dei! lavoratori,! non! più!all’unanimità,! ma! a!
maggioranza! qualificata.! Da! questo! consegue! che! ciascun! Paese! ha! un! peso!
rapportato! alla! sua! popolazione,! evitando! così! che! il! mercato! unico! apra! le!
porte! ad! una! concorrenza! sleale! fondata! sullo! sfruttamento! dei! lavoratori.!
Tale! possibilità! è! stata,! è! giusto! ricordarlo,! prevista,! anche,! per! una! ragione!
squisitamente! politica,! ovviare,! cioè! ai! numerosi! veti! posti! dal! Regno! Unito!
alle!innovazioni!in!ambito!sociale.!
Si! fai! poi! strada,! aprendo! le! porte! a! un’idea! di! politica! sociale! non! più!
conseguente! a! interessi! meramente! economici,! la! possibilità! di! un! “dialogo!
sociale! europeo”! tra! organizzazioni! dei! datori! di! lavoro! e! dei! lavoratori,! in!
un’ottica! che! tende! a! favorire! la! contrattazione! collettiva! ai! fini! di! una! più!
efficace! integrazione! comunitaria(
26
).! Tale! direzione! si! esprime!
successivamente!nelle!trattative!e!nella!redazione!del!Trattato!di!Maastricht,!
entrato! in! vigore! nel! 1993.! È! in! quest’occasione! che! emergono! chiaramente!
delle!differenze!sostanziali!tra!l’idea!di!protezione!sociale!dei!Paesi!membri.!A!
causa!di!un!percorso!storico,!politico!ed!economico!molto!diverso,!si!creano!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 !Sentenza! della! Corte! di! Giustizia! dell’8! aprile! 1976,! causa! 43/75.! Gabrielle! Defrenne,! ex!
hostess!della!compagnia!aerea!belga!Sabena,!chiede!un!risarcimento!per!la!violazione!dei!diritti!a!
cui!l’art.!119!fa!riferimento.!
26!Galantino,!L.!(2010)!“Diritto!Comunitario!del!lavoro”,!Giappichelli!editore,!Torino.!
!
28!
delle!spaccature!in!materia!sociale!tra!gli!Stati!membri!e!il!Regno!Unito!(27).!Si!
arriva!quindi!a!non!inserire!all’interno!del!Trattato!le!norme!sociali,!bensì!ad!
integrarle! ad! esso! allegando! un! “Accordo! sulla! politica! sociale”! previsto! dal!
“Protocollo! sulla! politica! sociale”! in! cui! si! afferma! la! volontà! di! undici! su!
dodici! Stati! membri! di! proseguire! sulla! strada! di! un! rafforzamento!
dell’autonomia!della!politica!sociale!della!Comunità.!
Non! solo! dall’escamotage! sopra! esposto! per! avere! la! possibilità! di!
implementare!la!politica!sociale!senza!scendere!a!compromessi!con!il!Regno!
Unito,!ma!anche!da!un!indizio!per!così!dire!“semantico”!si!nota!il!progressivo!
avanzamento! verso! un’idea! di! Europa! sociale! prima! che! economica.! Al!
Trattato! di! Maastricht! si! deve,! infatti,! l’eliminazione! dell’aggettivo!
“economica”:! con! l’entrata! in! vigore! del! Trattato! la! Comunità! Economica!
Europea,!diviene!la!Comunità!Europea!e!tale!resterà!fino!al!2009!anno!in!cui!
con! l’entrata! in! vigore! del! Trattato! di! Lisbona! nascerà! l’Unione! Europea! che!
conosciamo!oggi.!Per!quanto!riguarda!la!materia!qui!trattata,!l’Accordo!sulla!
politica!sociale!riprende!da!una!parte!(art.6!co.1_2)!il!diritto!alla!parità!della!
retribuzione! tra! lavoratori! e! lavoratrici! già! sancito! con! il! Trattato! di! Roma,!
dall’altra!(art.6!co.3)!la!Carta!Comunitaria!dei!diritti!sociali!fondamentali!dei!
lavoratori! (28),! approvata! a! Strasburgo! quattro! anni! prima! ed! ! in! cui! si! fa!
riferimento! alla! possibilità! di! adottare! azioni! positive! volte! ad! eliminare! le!
discriminazioni! possibili! per! le! donne! in! ambito! lavorativo,! oltre! che! alla!
previsione! di! una! più! corretta! redistribuzione! delle! responsabilità! familiari!
tra! uomo! e! donna! (ma! di! questo! ci! occuperemo! in! seguito).! Esso,! infatti,!
riporta! “Il! presente! articolo! non! osta! a! che! uno! Stato! membro! mantenga! o!
adotti!misure!che!prevedano!vantaggi!specifici!intesi!a!facilitare!l’esercizio!di!
un’attività!professionale!da!parte!delle!donne!ovvero!a!evitare!o!compensare!
svantaggi! nella! loro! carriera! professionale.”! Nell’analizzare! quanto! stabilito!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27!Ricordiamo! che! il! Regno! Unito! era! uscito! da! poco! da! quella! che! è! stata! poi! definita! “era!
thatcheriana”!caratterizzata!dalla!fusione!tra!conservatorismo!e!liberismo!economico.!
28!Tale!carta!può!essere!vista!come!una!sorta!di!prima!elaborazione!di!una!costituzione!sociale,!
nata! dall’esigenza! di! individuare! uno! “zoccolo! duro”! di! diritti! dai! quali! non! si! sarebbe! potuto!
prescindere! nello! sviluppo! del! progetto! europeo.! Sotto! il! profilo! giuridico! tale! Carta! è! un!
documento!di!soft(law(e!non!è!quindi!vincolante!per!i!firmatari,!si!può!quindi!affermare!che!ha!un!
valore!principalmente!politico.!
!
29!
dal!legislatore,!vorrei!porre!l’accento!su!due!punti!a!mio!parere!fondamentali:!
la! previsione! per! l’appunto! di! misure! di! diritto! diseguale! volte! a! consentire!
alle! lavoratrici! l’esercizio! del! proprio! diritto! al! lavoro! e! alla! carriera!
riequilibrando! una! situazione! inizialmente! sfavorevole(29).! E! la! previsione,!
per!riequilibrare!tale!situazione,!di!“vantaggi!specifici”,!anche!in!questo!caso!il!
legislatore!
getta!
le!
basi!
per!
una!
politica!
sociale!
orientata!
all’omogeneizzazione! al! rialto! dei! diritti.! In! nessun! caso! infatti! si! mira! a!
rivalutare! al! ribasso! i! diritti! dei! lavoratori.! Tali! evidenze! portano! in! primo!
piano! la! questione! sul! progressivo! passaggio! da! una! forma! di! eguaglianza!
formale!ad!un’idea!di!eguaglianza!sostanziale!che!si!concretizzerà!poi!in!modo!
più!deciso!con!la!Carta!di!Nizza.!!
È! con! il! Trattato! di! Amsterdam! però! che! si! fa! il! primo! vero! e! proprio! passo!
verso! una! politica! sociale! comunitaria! coesa! e! non! più! market( oriented,!
scatenando! anche! una! corposa! produzione! letteraria! sulla! questione! se! il!
Trattato!rappresenti!o!meno!la!“chiave!di!volta”!in!materia!diritti!sociali.!!
Questione!fondamentale!sulla!quale!si!era!incentrato!il!dibattito!antecedente!
alla!stesura!del!Trattato!in!esame!era!il!grave!problema!della!disoccupazione,!
in! area! europea! ben! più! presente! che! nelle! altre! economie! sviluppate,! quali!
Stati! Uniti! e! Giappone.! E! così! assieme! a! misure! di! stampo! economico! ed!
infrastrutturale,!vennero!suggerite!misure!atte!a!ad!assicurare!un!sistema!di!
garanzie! minimo,! non! solo! per! la! popolazione! attiva,! ma! anche! per! chi! si!
trovava!momentaneamente!escluso!dal!mercato!del!lavoro!professionale.!Tale!
esigenza!sorse!dalla!necessità!di!mantenere!e!rafforzare!un!sistema!di!welfare!
state!atto!a!evitare!l’emarginazione!dei!cittadini!verso!le!fasce!estreme!della!
società,!evenienza!che!avrebbe!dato!luogo!ad!episodi!di!instabilità!pericolosi!
tanto!quanto!una!qualsiasi!crisi!economica!(Foglia!e!Cosio,!2011).!
Nel! Trattato! vengono! perciò! seguite! più! direzioni! per! promuovere! un!
mercato! del! lavoro! dinamico! ed! efficiente.! Dal! focus! sulla! formazione!
continua! per! evitare! una! perdita! di! competitività! delle! risorse! umane,! alle!
agevolazioni! fiscali! volte! a! stimolare! la! creazione! di! nuovi! posti! di! lavoro,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29!Sciarra,!S.!(a!cura!di)!(2010),!“Manuale!di!diritto!sociale!europeo”,!Giappichelli!Editore,!Torino.!
!
30!
dalla!creazione!di!un!mercato!flessibile!e!al!contempo!di!tutela!nei!confronti!
dei! lavoratori! allo! sviluppo! di! una! politica! rigorosa! delle! risorse! umane! per!
far! fronte! alle! nuove! esigenze! organizzative! della! vita! lavorativa! che! aveva!
ormai! spostato! il! proprio! baricentro! dalla! società! industriale! a! quella! dei!
servizi.! Si! arriva! così! alla! definizione! degli! obiettivi! del! Trattato,! stipulato!
questa!volta!anche!dal!Regno!Unito.!Essi!sono!elencati!all’art.!1!(ora!art.!136!
TCE)! dell’Accordo! sulla! politica! sociale! che! con! il! Trattato! di! Amsterdam! è!
stato!integrato!nel!TCE:!!
− La!promozione!dell’occupazione!
− Il!miglioramento!delle!condizioni!di!vita!e!di!lavoro!
− Una!protezione!sociale!adeguata!
− Il!dialogo!sociale!
− Lo!sviluppo!delle!risorse!umane!
− La!lotta!all’emarginazione!
Si! conferma! poi! l’estensione! delle! competenze! comunitarie! del! Consiglio! ai!
seguenti!settori!(art.!137!TCE)!(Galantino,!2010):!
− Miglioramento!dell’ambiente!di!lavoro,!per!proteggere!la!sicurezza!e!la!
salute!dei!lavoratori!!
− Condizioni!di!lavoro!
− Una!protezione!sociale!adeguata!
− Integrazione!delle!persone!escluse!nel!mercato!del!lavoro!
− Parità! tra! uomini! e! donne! per! quanto! riguarda! le! opportunità!
professionali! ed! il! rispettivo! trattamento! sul! lavoro,! con! la! possibilità!
degli!Stati!di!mantenere!o!adottare!misure!di!diritto!disuguale!al!fine!di!
eleminare! o! compensare! gli! svantaggi! a! cui! sono! soggette! (art.! 141!
TCE).!
In!tali!materie!si!fa!riferimento!alla!regola!della!maggioranza!qualificata!di!cui!
abbiamo! già! parlato,! la! regola! dell’unanimità! continua! invece! ad! essere!
adottata!per!quanto!riguarda!le!norme!elencate!al!3°!comma!!dell’art!137!del!
TCE.! Restano! da! sottolineare:! l’esclusione! dalle! competenze! comunitarie!
alcune! importanti! questioni! sociali! quali! le! retribuzioni,! il! diritto! di!
!
31!
associazione,! il! diritto! di! sciopero! e! il! diritto! di! serrata! e! la! logica! di!
sussidiarietà! che! cerca! di! conciliare! l’esigenza! dell’integrazione! comunitaria!
con! la! necessaria! tutela! delle! diverse! tradizioni! nazionali.! ! Il! trattato! di!
Amsterdam! ha,! poi,! iscritto! la! parità! uomini_donne! tra! gli! obiettivi! della!
Comunità!(art.!2!del!TCE),!prevedendo!esplicitamente!che!in!ogni!sua!azione!
essa!debba!cercare!di!eliminare!le!disuguaglianze!e!promuovere!la!parità!tra!
uomini!e!donne!(art.3,!par.2,!TCE).!!
Il!nuovo!articolo!141!del!trattato!CE!implica!un!potenziamento!della!parità!di!
trattamento! tra! uomini! e! donne! e! della! parità! di! opportunità.! L'ex! articolo!
119,!infatti,!si!limitava!alle!questioni!relative!alla!parità!di!retribuzione!tra!i!
due! sessi! per! un! medesimo! lavoro.! La! nuova! disposizione! permette! al!
Consiglio!di!adottare,!previa!consultazione!del!Comitato!economico!e!sociale!e!
in! conformità! della! procedura! di! co_decisione,! misure! positive! volte! a!
garantire!l'applicazione!di!questo!principio.!Gli!Stati!membri!avranno!inoltre!
la! possibilità! di! mantenere! o! adottare! vantaggi! specifici! per! il! sesso!
sottorappresentato,!onde!agevolarlo!nell'esercizio!di!un'attività!professionale!
o! per! prevenire! o! compensare! eventuali! svantaggi! nella! carriera!
professionale(30).!!
Il! trattato! di! Amsterdam! segna! quindi! l’avvio! all’interno! della! Comunità!
Europea! di! quello! che! viene! chiamato! il! Gender( Mainstreaming.( Con! tale!
locuzione!si!intende!il!processo!di!valutazione!delle!implicazioni!per!uomini!e!
donne! discendenti! da! decisioni! in! ambito! sociale,! politico! legislativo,! ma! più!
in!generale!in!tutti!i!settori!e!a!tutti!i!livelli.!Tale!strategia!mira!a!“tenere!sotto!
controllo”! le! disparità! di! genere! ed! evitare! che! le! discriminazioni! e! le!
disparità! di! trattamento! si! perpetuino,! arrivando! all’obiettivo! finale!
identificato!con!la!parità!dei!sessi(31).!!
Tale!politica!era!già!stata!introdotta,!a!seguito!della!IV!Conferenza!mondiale!
sulle! donne! organizzata! a! Pechino! nel! 1995! dalle! Nazioni! Unite,! dalla!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
30
http://www.europamica.it/Database/europamica/europamica.nsf/pagine/8E226E227CDAE826
C12569DD0037D0A3?OpenDocument!
31!Strazzari,!D.!“Gender!Mainstreaming:!genesi!di!un!termine!comunitario!e!le!difficoltà!nella!sua!
traduzione”,!Rete!per!l’eccellenza!dell’italiano!istituzionale.!
!
32!
Comunicazione! della! Commissione! del! 21! febbraio! 1996! e! confermata! dalla!
Raccomandazione!del!Consiglio!del!2!dicembre!1996,!n.!96/694,!che!trova!ora!
formalmente! spazio! nell’art.2! par.2! del! Trattato! di! Amsterdam.! Il! legislatore!
comunitario,! lascia! ampio! spazio! di! manovra! al! legislatore! nazionale! nella!
scelta! dei! percorsi! più! idonei! al! raggiungimento! della! parità! soprattutto! nel!
caso! in! cui! si! vogliano! implementare! politiche! occupazionali! per! le! quali! la!
Comunità! Europea! intende! realizzare! una! strategia! sì! coordinata,! ma! con!
provvedimenti! di! tipo! soft( che! hanno! quindi! una! valenza! più! politica! che!
prescrittiva.!!
Un’applicazione! degna! di! nota! della! politica! di! gender( mainstreaming( è! il!
Gender(budgeting(“inteso!come!costruzione!dei!bilanci!pubblici!a!tutti!i!livelli!
della! prospettiva! di! genere”! (Galantino,! 2009).! Grazie! a! tale! strumento!
diventa!più!semplice!strutturare!la!spesa!pubblica!sulla!base!degli!obiettivi!di!
parità! tra! i! sessi.! Elemento! di! discussione! e! opinioni! contrastanti! in! merito!
alle! politiche! di! gender( mainstreaming( è! la! previsione! o! meno! di! “quote”!
(intese! come! una! percentuale! di! presenza! obbligatoria! di! individui! di! sesso!
femminile! all’interno! delle! istituzioni! al! fine! di! riequilibrare! la! distribuzione!
del!potere!politico!tra!i!sessi).!Tali!quote!possono!essere!“transitorie”!e!quindi!
solo! temporanee! oppure,! nel! caso! soprattutto! in! cui! la! rappresentanza!
politica! femminile! nel! Paese! sia! sotto! il! 30%,! possono! determinare! una!
riesamina!
dell’impatto!
differenziato!
dei!
sistemi!
elettorali!
sulla!
rappresentanza!politica!di!genere!e!incoraggiare!i!partiti!ad!introdurre!delle!
quote! al! loro! interno.! Aldilà! della! questione! di! principio! che! è! stata! spesso!
oggetto!di!discussione!nel!dibattito!non!solo!politico,!ma!anche!sociale,!per!la!
quale! ci! si! domanda! se! sia! corretto! riservare! obbligatoriamente! un!
determinato!numero!di!ruoli!a!delle!persone!semplicemente!in!base!al!sesso!o!
se! invece! non! si! dovrebbe! far! si! che! le! scelte! formative! e! professionali! delle!
donne! si! indirizzino! autonomamente! verso! percorsi! ad! oggi! tipicamente!
maschili,! aumentando! la! loro! presenza! e! rendendo! quindi! più! probabile! la!
scelta! di! un! profilo! femminile! non! in! quanto! donna,! ma! in! quanto!
professionista! preparata,! si! è! in! presenza! dell’intervento! della! Corte!
costituzionale.! Essa,! infatti,! si! è! espressa! dapprima! in! senso! contrario! alla!
!
33!
previsione! delle! cosiddette! “quote! rosa”(32)! per! poi! affermare! la! legittimità!
del! vincolo! in! quanto! esso! non! incide! sull’esito! della! competizione!
elettorale(33).!!
Prima! di! leggere! ed! analizzare! i! passi! successivi! all’entrata! in! vigore! del!
Trattato! di! Amsterdam,! è! interessante! cercare! di! capire! se! effettivamente!
esso! sia! un! punto! di! svolta! nel! piano! di! formazione! di! una! politica! sociale!
europea!o!se!in!realtà!rappresenti!in!qualche!modo!un!progetto!incompiuto.!
Secondo!il!“Rapporto!Simitis”(34)!il!Trattato!contiene!luci!ed!ombre,!in!quanto!
da! una! parte! afferma! esplicitamente! l’importanza! che! i! diritti! fondamentali!
hanno! nell’Unione! Europea! e! prevede! l’utilizzo! di! tecniche! e! strumenti! per!
implementarli! e! per! combattere! ogni! forma! di! discriminazione! (art.! 13! e!
art.136),! dall’altra! vi! sono! lacune! ed! incoerenze.! In! primo! luogo,! la!
commissione!di!esperti!che!ha!redatto!il!rapporto,!nota!come!il!rafforzamento!
dei! diritti! fondamentali! avvenga! solo! nell’ambito! di! competenze! del! “primo!
pilastro”! dell’Unione! Europea,! senza! coinvolgere! il! secondo! e! il! terzo(35)! ciò!
va! ad! inficiare! l’effettività! dell’impegno! dell’Unione! Europea! a! favore! dei!
diritti! fondamentali! che! dovrebbe! guidare! l’attività! di! tutte! e! tre! le! aree!
d’azione.!Secondariamente,!si!vede!come:!
!“L'attuale! sistema! di! riferimenti! ad! altre! convenzioni! è! confuso! e!
controproducente.! Mentre,! ad! esempio,! il! Trattato! sull'Unione! europea! cita!
due!volte!la!Convenzione!europea!dei!diritti!dell'uomo,!il!Trattato!CE!non!ne!
fa! mai! menzione.! Di! contro,! entrambi! i! documenti! citano! la! Carta! sociale!
europea! e! la! Carta! comunitaria.! Ma! se! il! preambolo! del! Trattato! UE! cita!
esplicitamente! entrambi! i! documenti,! l'Art.! 6! fa! riferimento! unicamente! alla!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32!Si!veda!a!tal!proposito!la!sentenza!Kalanke.!
33!Decisione!13!febbraio!2003,!n.49!
34 !Commissione! Europea! (1999),! “Per! l’affermazione! dei! diritti! fondamentali! nell’Unione!
Europea.!È!tempo!di!agire”!
35!I! tre! pilastri! dell’UE! sono! stati! istituiti! con! il! trattato! di! Maastricht! e! sono! stati! un! modo! per!
dividere!le!politiche!dell’Ue!in!tre!campi.!Il!primo:!riguarda!le!“Comunità!europee”,!la!creazione!di!
un! mercato! unico,! dell’unione! monetaria,! della! sanità,! la! ricerca,! il! welfare! etc.;! il! secondo,!
”Politica!estera!e!di!sicurezza!comune”!si!occupa!di!diritti!umani,!aiuti!umanitari,!democrazia;!il!
terzo,! “Cooperazione! di! polizia! e! giudiziaria! in! materia! penale”! ha! come! aree! di! competenza! il!
traffico! di! droga,! il! contrabbando! d’armi,! il! terrorismo,! il! traffico! di! esseri! umani,! le!
organizzazioni!criminali!e!la!corruzione!e!la!truffa.!I!tre!pilastri!sono!stati!in!segito!aboliti!con!il!
Trattato!di!Lisbona.!
!
34!
Convenzione!europea!dei!diritti!dell'uomo.!L'Art.!136!del!Trattato!CE,!invece,!
cita! la! Carta! sociale! europea! e! la! Carta! comunitaria,! ma! non! la! Convenzione!
europea! dei! diritti! dell'uomo,! nonostante! l'impatto! che! diritti! fondamentali,!
quali! la! libertà! d'associazione,! il! rispetto! della! vita! privata! e! familiare! o! la!
libertà! di! espressione,! esercitano! sui! rapporti! di! lavoro.”! (Commissione!
europea,!1999,!p.!9)!
Ciò!porta!a!riflettere!sul!fatto!che!si!ha!come!l’impressione!di!essere!davanti!
ad! un! “approccio! selettivo! dei! diritti! fondamentali”,! dove! taluni! godono! di!
effettiva!protezione!mentre!altri!non!vengono!presi!in!considerazione!come!il!
diritto!di!sciopero!e!di!serrata.!La!Commissione!conclude!poi!con!una!serie!di!
raccomandazioni:!
− Utilizzare!un!“Approccio!Globale”!poiché!la!possibilità!di!realizzare!una!
società! rispondente! agli! obiettivi! e! alle! aspirazioni! che! l’Unione! si! è!
data! dipenderà! dalla! possibilità! dei! propri! cittadini! di! comprendere! e!
vedere! riconosciuti! i! propri! diritti! fondamentali! in! tutte! le! sfere! di!
competenza!dell’Unione.!
− “Estendere!il!campo!d’applicazione”!dei!diritti!fondamentali!in!quanto!
vengono! considerati! alla! stregua! di! diritti! di! cittadinanza,! ma! tale!
interpretazione! va’! a! limitare! i! diritti! fondamentali! che! prima! del!
cittadino,!sono!dell’uomo.!
− Dare!maggiore!“Visibilità!ai!diritti”.!La!trasparenza!e!l’agevolazione!nel!
portare! a! conoscenza! i! cittadini! comunitari! dei! propri! diritti! può!
svolgere! una! funzione! di! maggiore! attaccamento! sociale! e! culturale!
all’Unione!Europea!portando!così!alla!creazione!di!un!effettivo!“popolo!
europeo”.!
− Fornire! un’effettiva! “Protezione! giudiziaria”.! Non! è! sufficiente!
proclamare! i! diritti! fondamentali,! bisogna! anche! renderli! reclamabili!
favorendo!l’introduzione!di!misure!regolamentari!specifiche.!
− In! merito! alle! “Competenze! comunitarie! e! quelle! nazionali”,! viene!
rivendicato!uno!sviluppo!parallelo!e!costante!dei!sistemi!normativi,!in!
modo!da!creare!un!corpus!normativo!coeso!e!coerente.!
!
35!
− Si!raccomanda!poi!il!dialogo!tra!le!parti!sociali!e!i!vari!organismi!non!
governativi! che! possono! fornire! punti! di! vista! e! pareri! utili! ad! uno!
sviluppo! della! normativa! rispondente! ai! bisogni! emergenti! della!
popolazione.!
Anche!Marzia!Barbera(36)!individua!una!sorta!di!ambivalenza!nel!Trattato!!in!
esame.! Secondo! la! giurista! l’aggettivo! più! utilizzato! dai! commentatori! ad! un!
primo!impatto!per!giudicare!il!Trattato!è!stato:!modesto,!soprattutto!se!messo!
in!comparazione!con!i!suoi!predecessori.!Non!bisogna!però!lasciarsi!trarre!in!
inganno! e! dare! giudizi! affrettati! in! quanto,! ad! un’analisi! più! approfondita,!
esso! si! rivela! ambiguo.! A! causa! nel! particolare! contesto! storico! in! cui! si!
svolgono! le! trattative! esso! si! trova! ad! affrontare! l’impossibilità! di!
un’armonizzazione! verso! l’alto! dei! diritti! sociali! dovuta! alla! crescita!
inflazionistica! che! caratterizzò! gli! anni! ’80! e! all’aumento! costante! della!
disoccupazione!all’interno!dell’area!d’applicabilità!dello!stesso.!
Bisogna! inoltre! notare! che! mentre! i! primi! Trattati! e! l’Atto! Unico!
rappresentavano! i! pilastri! fondativi! della! Comunità! Europea,! il! Trattato! di!
Amsterdam! mirava! ad! affinare! una! struttura! già! esistente! nel! tentativo! di!
donarle! un’identità! sovranazionale! e! una! legittimazione! (anche! di! tipo!
costituzionale)!agli!occhi!delle!nazioni!che!la!componevano.!!
Il! trattato! di! Amsterdam! si! può! quindi! definire! un! trattato! negoziato! in! una!
situazione! d’incertezza,! dove! non! vi! era! alle! spalle! un! progetto! ambizioso!
come!la!creazione!di!un!mercato!unico!di!scambio!o!una!moneta!unica,!ma!la!
condivisione! di! temi! e! idee! di! tipo! sociale! che,! soprattutto! in! tempo! di! crisi,!
tendono! a! rivendicare! una! dimensione! prettamente! nazionalistica.! Ecco!
perché! il! metodo! da! esso! seguito! è! una! sorta! di! “ibrido”,! all’insegna! della!
flessibilità,! tra! istituzioni! centralizzate! e! i! vari! enti! nazionali.! Ed! è! proprio!
questa!ambiguità!che!rende!difficile!determinare!il!ruolo!effettivo!del!Trattato!
nel!progetto!di!integrazione!europea.!!
Al! Trattato! di! Amsterdam! fa! seguito! un! anno! più! tardi! un! altro! tentativo! di!
omogeneizzazione! della! politica! sociale! europea.! Tale! tentativo! consiste!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36!Barbera,!M.!(2000)!“Dopo!Amsterdam!–!i!nuovi!confini!del!diritto!sociale!comunitario”,!ed.!
Promodis!Italia!Editrice.!
!
36!
nell’elaborazione! della! Carta! dei! Diritti! Fondamentali! dell’Unione! Europea,!
meglio! conosciuta! come! Carta! di! Nizza! dalla! città! in! cui! è! stata! approvata.!
Essa!si!configura!come!un!abbozzo!di!costituzione!europea!in!quanto!prende!
in! considerazione! i! cittadini! nella! sua! totalità! a! prescindere! dalla! loro!
caratterizzazione! come! lavoratori! o! membri! attivi! nel! tessuto! economico.!
Essa! inoltre! mette,! dieci! anni! dopo! la! Carta! del! 1989,! in! primo! piano! la!
questione! sociale,! tralasciando! le! ragioni! economiche! che! fino! ad! ora! erano!
sottese!agli!accordi!in!ambito!comunitario.!La!Carta!presenta!nel!suo!impianto!
i! sei! principi! su! cui! si! basa! il! modello! europeo:! la! dignità,! la! libertà,!
l’uguaglianza,! la! solidarietà,! la! cittadinanza! e! la! giustizia.! Essa! tuttavia! resta!
per! lungo! tempo! priva! di! un’efficacia! giuridica! vincolante! consistendo!
semplicemente!in!una!dichiarazione!solenne!firmata!da!tutti!i!Capi!di!Stato!e!
di!governo,!si!dovrà!attendere!la!firma!del!Trattato!di!Lisbona!per!rendere!la!
Carta! vincolante.! La! ritrosia! nel! rendere! vincolante! tale! Carta,! unita! ad! un!
periodo!
storico_economico! di! grande! apertura! e! globalizzazione!
accompagnato!dal!riaffermarsi!di!principi!di!stampo!liberista,!rende!lampante!
quanto! le! motivazioni! economiche! siano! ancora! preponderanti! alla! base! del!
progetto!europeo.!Tale!documento!è!comunque!estremamente!significativo!in!
quanto!introduce!rilevanti!novità.!In!tema!di!diritto!del!lavoro,!fondamentale!
è! segnalare! come! all’articolo! 15! essa! riconosca! il! lavoro! come! un! diritto! e!
colleghi!a!questo!il!diritto!ad!un’esistenza!dignitosa,!all’assistenza!abitativa!e!
all’informazione,! in! un’idea! dello! stesso! non! più! solo! come! mezzo! di!
produzione,! ma! come! caratteristica! implicita! nell’uomo! e! alla! base! della! sua!
dignità.! Allo! stesso! articolo,! al! co.! 3°,! per! la! prima! volta,! inoltre,! i! cittadini!
extra! comunitari! vengono! equiparati! ai! cittadini! europei! in! una! visione! di!
libera! circolazione! e! scambio.! Per! quanto! riguarda! la! parità! uomo_donna! di!
rilievo!è!l’articolo!23!che!per!la!prima!volta!supera!il!concetto!di!parità!nella!
retribuzione! e! nella! presenza! nel! mercato! del! lavoro,! per! sostituirla! con!
un’idea! di! parità! che! pervade! tutti! i! campi! della! vita! civile(37).! Da! ciò! si! può!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37!Carta! di! Nizza,! art.! 23:“La! parità! tra! uomini! e! donne! deve! essere! assicurata! in! tutti! i! campi,!
compreso!in!materia!di!occupazione,!di!lavoro!e!di!retribuzione.!Il!principio!di!parità!non!osta!al!
!
37!
dedurre! che! anche! nella! previsione! di! strumenti! atti! ad! eliminare! le!
disuguaglianze,! il! legislatore! faccia! riferimento! non! solo! al! lavoro! retribuito,!
ma!in!generale!al!ruolo!della!donna!nella!società.!
Nel! 2004,! la! Comunità,! con! l’idea! di! dar! vita! ad! una! vera! e! propria!
Costituzione!europea,!convoca!una!Conferenza!Intergovernativa!allo!scopo!di!
rivedere!i!Trattati!al!fine!di!renderli!più!comprensibili!e!unitari.!Tale!processo!
si! conclude! con! la! firma! a! Roma! di! un! Trattato! che! avrebbe! adottato! una!
Costituzione(per(l’Europa,! tuttavia! il! parere! contrario! all’introduzione! di! una!
Costituzione!europea!!di!alcuni!Stati,!fa!fare!un!passo!indietro!alla!Comunità!
che!sceglie!quindi!di!intraprendere!un!percorso!più!graduale!di!revisione!dei!
trattati! precedenti,! e! non! di! abrogazione! degli! stessi,! con! la! stipula! del!
Trattato!di!Lisbona!che!entra!in!vigore!il!1°!dicembre!2008.!Il!Trattato!quindi!
va’! a! modificare! i! Trattati! precedenti! e! li! riunisce! nel! Trattato! sull’Unione!
Europea! (TUE)! e! nel! Trattato! sul! Funzionamento! dell’Unione! (TFUE).! Tale!
processo! non! porta! però! a! una! maggiore! comprensione! dei! testi! (com’era!
nelle! intenzioni! iniziali! della! Comunità)! poiché! essi! presentano! oltre!
quattrocento!articoli!e!numerosi!protocolli!aggiuntivi!(Galantino,!2010).!
Il! Trattato! presenta! numerose! novità! volte! a! rafforzare! i! valori! democratici!
dell’Unione! e! la! sua! identità,! come! ad! esempio! il! rafforzamento! del! ruolo!
svolto! dal! Parlamento! europeo.! In! esso! viene! depennato! tuttavia! il!
riferimento! alla! supremazia! del! diritto! comunitario! sul! diritto! nazionale,!
presente! nell’iniziale! elaborazione! della! Costituzione! Europea.! Per! quanto!
riguarda! le! materie! sociali! è! importante! notare! come! la! Carta! dei! Diritti!
Fondamentali,!pur!non!essendo!stata!integrata!nel!testo!del!Trattato,!assuma!
valenza!pari!a!quella!dei!Trattati!stessi.!!
Ciò! rende! possibile! per! il! cittadino! europeo,! che! si! senta! vittima! della!
violazione!dei!diritti!ai!quali!ha!titolo,!di!rivolgersi!direttamente!alla!Corte!di!
Strasburgo,! bypassando! il! proprio! Stato! membro! e! riferendosi! quindi!
direttamente!al!testo!della!Carta,!mentre!prima!era!possibile!procedere!solo!
nei!confronti!di!quegli!Stati!che!attuavano!il!diritto!comunitario.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mantenimento!o!all’adozione!di!misure!che!prevedano!vantaggi!specifici!a!favore!del!sesso!sotto!
rappresentato.”!!
!
38!
La! centralità! che! il! progetto! costituzionale! ha! avuto! soprattutto! nella!
redazione! degli! ultimi! Trattati! rende! interessante! una! breve! digressione!
sull’effettiva! possibilità! da! parte! dell’Unione! Europea! di! adottare! una!
Costituzione!e!sul!rapporto!tra!i!diritti!sociali!e!i!diritti!fondamentali.!!
Alla! domanda! “Può! l’Unione! Europea! avere! una! Costituzione?”! i!
commentatori! si! dividono! in! due! frange,! coloro! i! quali! danno! risposta!
negativa!e!coloro!che,!all’opposto,!non!negano!questa!possibilità(38).!I!primi,!
nell’argomentare! la! propria! posizione,! fanno! riferimento! ad! una! sorta! di!
“deficit!di!democrazia”!in!quanto!l’Unione!Europea!non!è!nata!da!una!volontà!
comune!del!popolo!che!la!compone,!ma!è!una!comunità!artificiale!nata!a!scopi!
economici,! senza! l’impulso! sociale! e! civile! che! ha! invece! caratterizzato! la!
nascita! degli! Stati! che! la! compongono.! Per! tale! ragione! se! mai! vi! sarà! una!
Costituzione! europea! essa! rientrerà! nel! campo! del! diritto! internazionale! e!
non! di! quello! costituzionale,! poiché! l’esistenza! di! un! popolo! europeo! è!
conditio( sine( qua( non( per! la! creazione! e,! soprattutto,! l’accettazione! di! una!
Costituzione! europea.! I! secondi! invece! partono! dal! presupposto! che! ciò! sia!
possibile! se! la! Costituzione! viene! intesa! come! un! progetto! politicamente!
neutro! per! disegnare! l’insieme! delle! norme! fondamentali! che! identificano! e!
caratterizzano! ciascun! ordinamento! giuridico.! Tra! questa! seconda! corrente!
poi! c’è! chi! vede! nei! principi! fondamentali! già! incorporati! nei! Trattati! la! sua!
“Costituzione”! e! che! quindi,! pur! ritenendolo! possibile,! non! crede! sia!
necessario!per!l’Unione!un!ulteriore!documento,!e!chi!già!sostiene!l’esistenza!
di!uno!“spazio!costituzionale!europeo”!fondato!sulla!legittimazione!reciproca!
dei!vari!Stati!che!lo!compongono!in!quanto!essi!stessi!rappresentano!il!potere!
costituente!dell’Unione.!!
!
2.2.2.&Le&fonti&secondarie&del&diritto&comunitario:&le&Direttive&
!
Le!Direttive!vincolano!lo!stato!membro!cui!sono!rivolte!per!quanto!riguarda!il!
risultato!da!raggiungere,!ma!fanno!salva!la!competenza!degli!Stati!per!quanto!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38!Ballestrero,! M.V.! (2000),! “Brevi! osservazioni! su! Costituzione! europea! e! diritto! del! lavoro!
italiano”,!in!Lavoro!e!Diritto!n.4/2000,!ed.!Il!Mulino,!Bologna.!
!
39!
riguarda! i! mezzi! e! le! modalità! più! idonee! per! raggiungerlo,! esse! assieme! ad!
altri!strumenti!danno!applicazione!ai!principi!affermati!nei!Trattati.!
Uno!degli!obiettivi!fin!da!subito!perseguiti!dall’allora!CEE!è!stata!la!parità!di!
trattamento!tra! uomo! e! donna! in! materia! di! lavoro.! Esso,! come! abbiamo! già!
ricordato,!è!stato!presente!fin!dagli!albori!del!progetto!europeista!e,!anche!se!
attinente! esclusivamente! all’aspetto! retributivo,! fu! inserito! nel! Trattato! di!
Roma.!
A! partire! dagli! anni! ’70! ha! inizio! poi! un’intensa! emanazione! di! direttive!
attinenti!le!pari!opportunità.!Ciò!presumibilmente!è!ricollegabile!al!periodo!di!
intensa! partecipazione! che! stava! vivendo! la! donna! per! far! valere! i! propri!
diritti! nei! confronti! di! una! società! a! misura! d’uomo.! La! prima! Direttiva!
emanata! è! stata! la! 75/117/CEE! che! dava! applicazione! al! diritto! alla! parità!
retributiva! sancito! nell’articolo! 119! del! Trattato! di! Roma.! Nella! direttiva!
76/207/CEE!si!afferma!invece!il!principio!di!parità!di!trattamento!per!quanto!
riguarda!l’accesso!al!lavoro,!alla!formazione!e!alle!condizioni!di!lavoro.!In!tale!
direttiva! si! vieta! esplicitamente! qualsiasi! tipo! di! discriminazione! diretta! o!
indiretta! fondata! sul! sesso,! in! particolare! mediante! riferimento! allo! stato!
matrimoniale! o! di! famiglia! (art.2).! Intendendo! per! discriminazione! diretta!
una! situazione! nella! quale! una! persona! è! trattata! meno! favorevolmente! in!
base!al!sesso!di!quanto!sia,!sia!stata!o!sarebbe!stata!trattata!in!una!situazione!
analoga!(art.!2!co.1!lett.!a).!La!discriminazione!diretta!a!sua!volta!può!essere!
implicita,!cioè!attraverso!il!riferimento!a!situazioni!specifiche!per!quel!genere!
(per!esempio!lo!stato!di!gravidanza!per!le!donne),!o!esplicita,!cioè!attraverso!
un! esplicito! riferimento! all’appartenenza! di! genere.! Per! discriminazione!
indiretta! si! intende! invece! la! situazione! nella! quale! una! disposizione,! un!
criterio! o! una! prassi,! apparentemente! neutri,! e! cioè! rivolti! indistintamente!
agli!appartenenti!ai!due!generi,!è!in!grado!di!produrre!effetti!svantaggiosi!per!
l’uno! o! per! l’altro! sesso,! fatto! salvo! che! tale! diversità! di! trattamento! sia!
sorretta!da!una!giustificazione!oggettiva!(art.!2!co.1!lett.!b).!!
In! tale! definizione! è! evidente! il! mutamento! di! prospettiva! rispetto! alla!
nozione! di! discriminazione! indiretta! introdotta! dall’art.! 2,! par.! 2! della!
direttiva! n.! 97/80/CE! sul! tema! dell’onere! della! prova,! che! riconosce! il!
!
40!
trattamento! discriminatorio! nel! caso! in! cui! gli! effetti! di! atti! formalmente!
neutri! ricadano! in! numero! maggiore! sugli! appartenenti! ad! un! sesso! rispetto!
all’altro.!Episodi!di!discriminazione!indiretta!possono,!ad!esempio,!prendere!
luogo! nel! terreno! fertile! del! lavoro! a! tempo! parziale! essendo! una! modalità!
lavorativa! principalmente! femminile,! pur! essendo! indirizzata! a! tutti! i!
lavoratori(39).!
All’interno! di! tale! direttiva! vi! sono! poi! anche! delle! deroghe! al! principio! di!
parità!di!trattamento,!il!quale!non!viene!applicato!in!tre!casi:!!
• Attività!professionali!per!le!quali,!in!considerazione!della!loro!natura!o!
del! contesto! per! il! loro! esercizio,! il! sesso! rappresenti! un! requisito!
essenziale!e!determinante,!purchè!l’obiettivo!sia!legittimo!e!il!requisito!
proporzionato;!
• Disposizioni!relative!alla!protezione!della!donna;!
• Disposizioni! relative! alla! protezione! della! donna! in! gravidanza! e!
maternità.!
In!questa!sede,!analizzerò!brevemente!solo!le!prime!due!deroghe!al!principio!
di! parità! di! trattamento,! rimandando! ad! un! momento! successivo! le!
considerazione!in!merito!alla!protezione!della!maternità.!
Per!quanto!riguarda!la!prima!deroga,!la!Corte!di!giustizia!ha!ritenuto!idoneo!
meglio! specificare! le! attività! per! le! quali! si! può! accettare! la! deroga! onde!
evitare! un’estensione! eccessiva! della! casistica.! Ad! esempio,! può! essere!
ritenuta! idonea! una! preferenza! per! i! lavoratori! di! sesso! maschile! in! ruoli!
come! quello! di! sorvegliante! capo! nelle! carceri,! mentre! è! giudicata! troppo!
limitante!l’esclusione!delle!donne!da!impieghi!che!implichino!l’uso!delle!armi.!
Per! quanto! riguarda! il! secondo! tipo! di! deroga! si! fa! spesso! riferimento! alla!
normativa!riguardo!il!divieto!di!lavoro!notturno.!Tale!previsione!di!legge!ha!
fatto! scaturire! un! dibattito! sul! fatto! se! fosse! in! realtà! una! violazione! del!
divieto!di!discriminazione!o!se!fosse!effettivamente!una!misura!a!favore!della!
protezione! della! donna.! Si! è! giunti! alla! conclusione! attraverso! diverse!
sentenze! della! Corte! di! giustizia! che! vietare! il! lavoro! notturno! alle! donne!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39!Sciarra,!S.!(a!cura!di),!(2010),!“Manuale!di!diritto!sociale!europeo”,!ed.!G.Giappichelli!Editore,!
Torino.!
!
41!
fosse! eccessivamente! restrittivo! e! discriminante! e! quindi! vengono! inserite,!
nella!direttiva!n.!93/104!solo!alcune!garanzie!particolari!per!tutti!i!lavoratori!
notturni.!
Vengono,! in! seguito,! emanate! la! Direttiva! 79/7/CEE,! relativa! alla! graduale!
attuazione! del! principio! di! parità! di! trattamento! in! materia! di! sicurezza!
sociale! e! la! Direttiva! 86/613/CEE,! relativa! all’attuazione! del! principio! della!
parità!di!trattamento!tra!uomini!e!donne!nei!regimi!professionali!di!sicurezza!
sociali.!!
La!Direttiva!79/7!è!rivolta!alla!popolazione!attiva,!escludendo!così!il!lavoro!di!
cura!qualora!non!retribuito.!Essa!inoltre!ammette,!tra!le!eccezioni!alla!parità,!
l’età! di! pensionamento! in! quanto! qualora! esistesse! una! differenza! di! età!
pensionabile! tra! lavoratori! e! lavoratrici,! sarebbe! legittimo! il! calcolo! della!
pensione! in! modo! diverso! a! seconda! del! sesso! del! lavoratore!
(Galantino,2009).!
Secondo! l’art.! 4,! la! parità! di! trattamento! riguarda! poi! tutto! il! campo! di!
applicazione!dei!regimi!previdenziali,!l’obbligo!di!versamento!dei!contributi,!
il!calcolo!degli!stessi,!le!condizioni!relative!alla!durata!e!al!mantenimento!del!
diritto!alle!prestazioni.!L’art.!6!istituisce!l’obbligo!da!parte!dei!diversi!Paesi!di!
rendere! possibile,! ai! lavoratori! lesi,! difendere! i! propri! diritti! per! via!
giudiziaria! o! attraverso! gli! organi! competenti.! Il! risarcimento! del! danno!
subito! tuttavia! non! è! scontato! in! quanto! la! violazione! deve! essere! grave! e!
manifesta! e! deve! essere! chiaro! il! legame! causale! tra! il! danno! subito! dal!
soggetto!e!la!violazione!del!diritto!da!parte!dello!Stato.!
La! Direttiva! n.! 86/378! ha! poi! esteso! l’obbligo! di! parità! di! trattamento! in!
campo! previdenziale! ai! sistemi! previdenziali! integrativi! o! sostitutivi,! a!
prescindere!dalla!loro!obbligatorietà.!Tale!direttiva!riunisce!le!decisioni!prese!
dalla! Corte! di! giustizia! in! merito! a! tale! fattispecie,! andando! ad! integrare! la!
precedente!direttiva.!Tale!provvedimento!si!giustifica!riferendo!i!contributi!e!
le!prestazioni!previdenziali,!pagati!a!fondi!pensionistici!privati,!compresi!nel!
concetto!di!retribuzione!esposto!all’art.141!del!Trattato!con!il!quale,!dunque,!i!
lavoratori,! sono! pienamente! soggetti! al! principio! di! parità! retributiva.! La!
stessa! direttiva! stabilisce! che! l’età! pensionabile! prevista! per! gli! uomini! e! le!
!
42!
donne! sia! identica! sempre! in! relazione! a! quanto! previsto! dall’art.! 141! del!
Trattato.! Tuttavia,! al! fine! di! cercare! un! equilibrio! tra! la! sostenibilità!
economico_finanziaria! di! tali! fondi! pensionistici! e! i! diritti! dei! lavoratori,!
stabilisce! tale! norma! come! applicabile! dal! 17! maggio! 1990,! prevedendo! la!
retroattività! della! norma! solo! nel! caso! in! cui! il! lavoratore! avesse! già! fatto!
valere! il! proprio! diritto! con! un! reclamo! o! un’azione! in! giudizio.! La! Direttiva!
continua! affermando! la! possibilità! di! opporre! la! normativa! interna! ai!
lavoratori!che!chiedono!il!riconoscimento!del!proprio!diritto!a!patto!che!tale!
normativa! sia! parimenti! o! maggiormente! favorevole! rispetto! alla! direttiva!
comunitaria,! che! si! pone! quindi! come! soglia! minima! di! tutela.! Infine! essa! si!
conclude! escludendo! le! prestazioni! finanziate! dai! lavoratori! su! base!
volontaria! dal! campo! di! azione! del! l’art.! 141! e! quindi! determinando! la! non!
applicabilità!della!direttiva.!
Un’altra!direttiva!che!da!applicazione!all’art.141!del!Trattato!di!Amsterdam!è!
la! n.! 2002/73/CE! che! ribadisce! l’utilizzo! delle! azioni! positive! per! la!
promozione!delle!pari!opportunità.!Essa!definisce!tali!misure!come!“vantaggi!
specifici”!volti!a!facilitare!l’inserimento!ed!il!percorso!professionale!del!sesso!
sottorappresentato.! In! altre! direttive! (n.! 2000/43! e! n.! 2000/78)! tali!
provvedimenti! non! vengono! definiti! come! vantaggi! specifici! bensì! come!
“misure!specifiche!destinate!ad!evitare!o!a!compensare!gli!svantaggi!legati!al!
sesso”.!
Resta! quindi! da! chiedersi! se! le! azioni! positive! debbano! dare! luogo! a! dei!
“vantaggi! aggiuntivi”.! In! tale! ambito! si! è! acceso! il! dibattito! circa! l‘utilizzo! di!
quote! che! si! è! concluso! ritenendo! legittimo! che,! in! un! ambito! in! cui! uno! dei!
due! sessi! sia! sottorappresentato,! a! parità! di! formazione! professionale! e!
competenze,! il! datore! di! lavoro! scelga! il! soggetto! appartenente! al! sesso!
sottorappresentato.! Si! è! quindi! escluso! ed! è! stato! ritenuto! illegittimo! un!
meccanismo! rigido! puramente! quantitativo! che! non! prendesse! in!
considerazione! i! curricula( e! le! competenze! dei! candidati.! Con! le! Direttive!
2000/43/CE,! 2000/78/CE! e! 2002/73/CE! si! rafforzano! gli! strumenti! di!
protezione! contro! le! molestie! sessuali! che! prima! erano! inseriti! all’interno!
della! Raccomandazione! della! Commissione! 92/131/CEE! e! si! equipara! la!
!
43!
molestia! alla! discriminazione! estendendo! tutte! le! norme! contro! la!
discriminazione! ai! casi! di! molestie.! L’oggetto! della! tutela! nello! specifico! si!
riferisce! alla! dignità! umana! e! per! tale! ragione! l’elemento! qualificante! della!
molestie! non! è! l’intenzione! che! sottostà! a! tale! comportamento,! ma!
l’indesideratezza! dello! stesso! unito! alla! percezione! avuta! dalla! vittima! del!
vessatore.! Da! tale! direttiva! nasce! anche! la! previsione! dell’attuazione! di!
politiche!di!gender(mainstreaming(di!cui!sopra!già!discusso.!
!
2.2.3.&La&normativa&vigente:&la&Direttiva&quadro&54/2006&
!
La!Direttiva!54/2006!si!propone!lo!scopo!di!razionalizzare!ed!integrare,!con!
le! disposizioni! emanate! nelle! sentenze! della! Corte! di! giustizia,! in! un! unico!
documento!tutte!le!precedenti!direttive!in!ambito!di!parità!di!trattamento!e!di!
opportunità.! Essa,! come! ci! ricorda! la! Barbera! ( 40 ),! contiene! quindi! le!
previsioni! sia! in! ambito! retributivo! che! quelle! in! merito! alla! parità! di!
trattamento! nel! settore! dei! regimi! professionali! e! di! sicurezza! sociale.! Per!
quanto!riguarda!gli!articoli!inerenti!al!diritto!di!parità!in!ambito!retributivo!si!
è! presenti! ad! una! modifica:! il! termine! “retribuzione”! è! sostituito! dalla!
locuzione! “qualunque! aspetto! o! condizione! della! retribuzione”! ciò! amplia,!
seguendo!le!indicazioni!della!Corte!di!Giustizia,!!l’idea!stessa!di!retribuzione!
integrandola!con!qualsiasi!tipo!di!pagamento!diretto!o!indiretto!che!il!datore!
di!lavoro!operi!in!favore!del!lavoratore!comprese!eventuali!integrazioni!della!
remunerazione! di! base.! La! verifica! di! tale! principio! implica,! quindi,! il!
confronto! tra! lavoratori! e! lavoratrici! che! svolgono! uno! stesso! lavoro! o! un!
lavoro!di!pari!valore!impiegati!simultaneamente!o!in!periodi!diversi.!L’idea!di!
“lavoro! di! pari! valore”! riguarda! aspetti! di! carattere! qualitativo! poiché! sono!
attinenti! alla! natura! delle! prestazioni! lavorative! compiuti! dagli! interessati.!
Per! tale! ragione! si! arriva! alla! conclusione! che! i! sistemi! classificatori! della!
classificazione! professionale! debbano! adottare! criteri! comuni! e! che! inoltre!
debbano! essere! formali! ed! analitici.! L’art.! 3! della! Direttiva! sostiene! che! le!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40!Barbera,! M.! (a! cura! di)! (2007),! “Il! nuovo! diritto! antidiscriminatorio”,! ed.! Giuffrè! Editore,!
Milano.!
!
44!
iniziative!dirette!ad!evitare!o!a!compensare!gli!svantaggi!correlati!ai!fattori!di!
discriminazione!vietati,!non!derogano!al!divieto!di!discriminazione,!ma!sono,!
insieme! a! questo,! gli! strumenti! fondamentali! per! la! promozione!
dell’uguaglianza! sostanziale.! Infatti,! se! il! divieto! di! discriminazione! è! lo!
strumento! scelto! per! raggiungere! l’uguaglianza! formale,! le! azioni! positive! lo!
sono! per! il! raggiungimento! dell’obiettivo! dell’uguaglianza! sostanziale.! Tali!
strumenti,!per!dirla!in!altri!termini,!sono!le!due!facce!di!una!stessa!medaglia!e!
quindi,! se! guardiamo! al! risultato! da! realizzare,! ogni! distinzione! potrebbe!
essere! considerata! fittizia.! Il! vero! problema! è! piuttosto! l’ammissione!
dell’utilizzo! di! azioni! positive! per! avvantaggiare! il! sesso! sottorappresentato,!
senza!però!obbligare!in!alcun!modo!gli!Stati!membri!a!rimuovere!gli!ostacoli!
che!impediscono!l’uguaglianza!formale.(Borelli,!2007)!
2.3.&La&normativa&nazionale&in&materia&di&parità&tra&i&sessi&
2.3.1.&Partendo&dal&principio:&gli&articoli&3&e&37&della&Costituzione&
!
I! principi! di! eguaglianza,! non! discriminazione! e! di! pari! opportunità! viene!
previsto! dallo! Stato! italiano! fin! dagli! albori,! inserendo! all’interno! della!
propria! Costituzione! tre! articoli,! riferiti:! al! principio! di! eguaglianza! in! senso!
generale! (art.! 3),! al! diritto! delle! lavoratrici! di! ottenere! pari! trattamento!
rispetto!ai!colleghi!maschi!(art.!37)!e!al!riequilibrio!nella!distribuzione!delle!
cariche! elettive! (art.! 51,! modificato! nel! 2002! appunto! per! garantire! una!
maggior!partecipazione!delle!donne!nella!vita!pubblica!dello!Stato).!
L’art.! 3! recita:! “Tutti! i! cittadini! hanno! pari! dignità! sociale! e! sono! eguali!
davanti!alla!legge,!senza!distinzione!di!sesso,!di!razza,!di!lingua,!di!religione,!
di!opinioni!politiche,!di!condizioni!personali!e!sociali.!
È! compito! della! Repubblica! rimuovere! gli! ostacoli! di! ordine! economico! e!
sociale,! che,! limitando! di! fatto! la! libertà! e! l'eguaglianza! dei! cittadini,!
impediscono! il! pieno! sviluppo! della! persona! umana! e! l'effettiva!
partecipazione! di! tutti! i! lavoratori! all'organizzazione! politica,! economica! e!
sociale!del!Paese.”!!
!
45!
Esso!sancisce!pari!dignità!sociale!e!uguaglianza!ai!cittadini!davanti!alla!legge!e!
si! rifà! al! diritto! all’eguaglianza! in! senso! formale! come! diritto! fondamentale!
della! persona,! da! una! parte,! e! come! criterio! di! giudizio! delle! leggi!
dall’altra(Borelli,! 2007).! Diritto! fondamentale! della! persona! inteso! come! il!
diritto! all’eguaglianza! e! al! divieto! di! porre! in! atto! discriminazioni! sulla! base!
delle!caratteristiche!riportate!al!primo!comma.!Tale!precetto!non!deve!essere!
confuso!con!la!totale!impossibilità!di!porre!in!atto!distinzioni,!in!quanto!vieta!
le! discriminazioni! arbitrarie,! mentre! accetta! e! valuta,! a! seconda! dei! casi,! le!
ragionevoli!giustificazioni!addotte!in!funzione!della!distinzione!effettuata.!Ciò!
è!legittimo!in!quanto,!sebbene!bisognerebbe!collegare!fattispecie!analoghe!e!
conseguenze!uguali!e!fattispecie!diverse!con!conseguenze!diverse,!ciò!è!reso!
impossibile! dall’eterogeneità! esistente! in! natura,! dove! è! impossibile! trovare!
due!soggetti!completamente!diversi!o!completamente!uguali.!!
Per! quanto! riguarda! invece! la! seconda! funzione! di! criterio! di! giudizio! delle!
leggi,! esso! va’! inteso! come! metodo! che! valuta! “se! il! legislatore,! nello! stesso!
atto! normativo! o! in! atti! normativi! diversi,! avesse! dichiarato! o! considerato!
dissimili!situazioni!identicamente!disciplinate”!o!“se,!attraverso!l’esame!delle!
situazioni! di! fatto,! la! qualificazione! legislativamente! introdotta! apparisse!
arbitraria!e!perciò!irragionevole”,!il!principio!di!eguaglianza!è!quindi!violato!
“quando!la!legge,!senza!un!ragionevole!motivo,!faccia!un!trattamento!diverso!
a! cittadini! che! si! trovino! in! situazioni! uguali.”(41)! Da! sottolineare! tuttavia,!
come!il!principio!di!parità!di!trattamento!(eguaglianza!formale)!tra!uomini!e!
donne! non! sia! sufficiente! a! garantirne! le! pari! opportunità! e! come! quindi! le!
leggi! nate! a! partire! dall’art.3! co.1! volte! a! combattere! le! discriminazioni!
evidenti! non! siano! state! sufficienti! a! garantire! un’effettiva! parità.! In!
particolare,! la! tutela! antidiscriminatoria,! attraverso! la! sola! imposizione! del!
divieto!di!determinati!comportamenti!di!sfavore,!si!è!dimostrata!insufficiente!
a! rimuovere! gli! ostacoli! che! di! fatto! il! mercato! e! l’organizzazione! del! lavoro!
frappongono! al! raggiungimento! della! concreta! eguaglianza! tra! lavoratore! e!
lavoratrice.!Con!il!secondo!comma!l’art.!3!prevede!la!necessità!di!raggiungere!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41!Borelli,!(2007)!cit.!p.18.!
!
46!
un’eguaglianza!di!tipo!sostanziale,!dando!l’avvio!a!politiche!e!programmi!volti!
all’effettiva!parità!di!opportunità!tra!uomini!e!donne!e!promuovendo!misure!
finalizzate!alla!rimozione!degli!ostacoli!alla!base!delle!difficoltà!nella!parità!di!
trattamento(42).!
L’art.!37,!1°!e!2°!comma,!secondo!il!quale:!“La!donna!lavoratrice!ha!gli!stessi!
diritti!e,!a!parità!di!lavoro,!le!stesse!retribuzioni!che!spettano!al!lavoratore.!
Le!condizioni!di!lavoro!devono!consentire!l'adempimento!della!sua!essenziale!
funzione!familiare!e!assicurare!alla!madre!e!al!bambino!una!speciale!adeguata!
protezione.”! Da! spazio! ad! alcune! ambiguità! per! la! sua! struttura! ed! ha!
alimentato! per! lungo! periodo! interpretazioni! sfavorevoli! al! diritto! della!
donna! all’eguaglianza,! vietandole! l’accesso,! ad! esempio! a! professioni!
tipicamente! maschili! come! quelle! attinenti! al! corpo! della! polizia! o! alle! forze!
armate.!
Nel! secondo! comma! dell’articolo! si! da,! infatti,! grande! rilevanza! al! ruolo! di!
donna!come!catalizzatore!della!famiglia!e!centro!di!essa.!Dagli!anni!’70!però,!
si! inizia! ad! assistere! ad! un! cambiamento! del! ruolo! della! donna! e!
all’affermazione! di! un! nuovo! modello! della! stessa! che! pretende,! da! un! lato,!
che! il! lavoro! di! cura! sia! egualmente! distribuito,! dall’altro! che! non! vi! sia!
subordinazione!tra!lavoro!professionale!retribuito!e!lavoro!di!cura!familiare.!
Ecco! che,! a! partire! da! queste! nuove! esigenze,! si! cercano! nuovi! strumenti! al!
fine! di! eliminare! l’ambiguità! dettata! dall’art.! 37,! elaborato! in! un! periodo!
storico!e!sociale!profondamente!diverso!da!quello!che!ci!si!stava!apprestando!
a!vivere.!
2.3.2.&Le&pari&opportunità&in&Italia:&un&excursus&storico&
!
I! provvedimenti! attinenti! allo! sviluppo! e! all’implementazione! delle! norme!
relative!al!principio!di!pari!opportunità!tra!generi,!sono!confluiti!negli!ultimi!
anni! nel! cosiddetto! “Codice! delle! pari! opportunità”,! utile! però! è! dapprima!
cercare!di!ripercorrere!i!principali!atti!normativi!che!hanno!affrontato!il!tema!
delle!pari!opportunità.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42!La!Tegola,!O.!“politiche!e!strumenti!di!pari!opportunità!tra!uomini!e!donne”!
http://strega.unisalento.it/pari_opportunita_dal_diritto_alle_azioni/la_tegola.ppt!
!
47!
Inizialmente! la! tutela! del! lavoro! femminile! e! la! lotta! alle! norme!
discriminatorie!erano!orientate!ai!principi!di!parità!retributiva,!dall’altro!alla!
tutela!e!quindi!al!preservare!le!donne!da!lavori!pesanti!o!pericolosi.!
Con! la! legge! n.! 903! del! 1977(43)! si! ha! il! primo! tentativo! di! realizzare! le! pari!
opportunità! in! senso! effettivo,! anche! a! seguito! dei! movimenti! femminili! di!
quegli! anni.! Si! vuole,! cioè,! tutelare! la! lavoratrice! creando! i! presupposti! per!
una!maggiore!autonomia.!
L’articolo! 1! vieta! ogni! forma! di! discriminazione! nell’accesso! al! lavoro! e! in!
ugual! misura! ogni! discriminazione! per! quanto! riguarda! i! percorsi! di!
orientamento,!perfezionamento,!formazione!e!aggiornamento!professionale.!
Anche!l’art.!3!vieta!le!discriminazioni!ponendo!l’accento!sull’obbligatorietà!di!
garantire! pari! opportunità! in! fase! di! attribuzione! delle! qualifiche,! delle!
mansioni!o!in!fase!avanzamento!della!carriera.!
Si!ripropone!la!parità!di!trattamento!retributivo!all’art.!2!e!all’articolo!4!si!da!
la!possibilità!alla!lavoratrice!di!allontanare!il!periodo!di!pensionamento!fino!
all’età! prevista! di! pensionamento! maschile,! dare! la! possibilità! alle! donne! di!
permanere!più!a!lungo!all’interno!del!mercato!del!lavoro!previene!il!pericolo!
di! povertà! e/o! il! pericolo! di! dipendenza! economica! dal! partner! e!
conseguentemente! va’! ad! incidere! sull’ampliamento! delle! libertà! e! del!
ventaglio! di! opportunità! per! le! donne.! All’interno! di! tale! legge! si! continua! a!
trovare! la! norma! che! vieta! il! lavoro! notturno,! normativa! che! poi! è! stata!
sostituita!con!la!legge!n.!25!del!1999!che!lo!vieterà!solo!alle!donne!in!stato!di!
gravidanza! e! fino! ad! un! anno! d’età! del! bambino! e! lo! renderà! facoltativo! nei!
casi!in!cui:!
• La!lavoratrice!sia!madre!di!un!figlio!di!età!inferiore!ai!3!anni;!
• La!lavoratrice!sia!l’unico!affidatario!e!convivente!di!un!figlio!fino!ai!12!
anni;!
• La!lavoratrice!abbia!a!proprio!carico!un!disabile.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43!http://www.solideadonne.org/pdf/legislazione/scheda_legge_903_1977.pdf!
ultima!visualizzazione!8!settembre!2013!
!
48!
Un! altro! importante! provvedimento! volto! alla! realizzazione! della! parità!
uomo_donna! è! la! legge! n.125! del! 1991( 44 ):! “Azioni! positive! per! la!
realizzazione!della!parità!uomo_donna!nel!lavoro”.!
L’obiettivo! della! legge! è! quello,! attraverso! meccanismi! di! eliminazione! dei!
possibili! fattori! discriminatori! che! impediscono! la! realizzazione! di! una!
effettiva! parità! di! opportunità! tra! uomini! e! donne,! di! stimolare! il!
rafforzamento! della! presenza! femminile! nel! mercato! del! lavoro! e! di!
migliorare! la! qualità! delle! mansioni! femminili,! avendo! quindi! un! occhio! di!
riguardo! verso! non! solo! la! quantità,! ma! anche! la! qualità! del! lavoro! e! la!
possibilità!di!raggiungere!elevate!posizioni!gerarchiche!e/o!la!opportunità!di!
lavorare!in!settori!in!cui!la!popolazione!femminile!è!sottorappresentata.!
In!particolare!all’articolo!1!si!individuano!gli!obiettivi!di!tali!azioni!positive:!
a) eliminare! le! disparità! di! fatto! di! cui! le! donne! sono! oggetto! nella!
formazione! scolastica! e! professionale,! nell'accesso! al! lavoro,! nella!
progressione!di!carriera,!nella!vita!lavorativa!e!nei!periodi!di!mobilità;!
b) favorire! la! diversificazione! delle! scelte! professionali! delle! donne! in!
particolare! attraverso! l`orientamento! scolastico! e! professionale! e! gli!
strumenti! della! formazione;! favorire! l`accesso! al! lavoro! autonomo! e!
alla!formazione!imprenditoriale!e!la!qualificazione!professionale!delle!
lavoratrici!autonome!e!delle!imprenditrici;!!
c) superare! condizioni,! organizzazione! e! distribuzione! del! lavoro! che!
provocano! effetti! diversi,! a! seconda! del! sesso,! nei! confronti! dei!
dipendenti! con! pregiudizio! nella! formazione! nell`avanzamento!
professionale! e! di! carriera! ovvero! nel! trattamento! economico! e!
retributivo;!
d) promuovere! l`inserimento! delle! donne! nelle! attività! nei! settori!
professionali! e! nei! livelli! nei! quali! esse! sono! sottorappresentate! e! in!
particolare! nei! settori! tecnologicamente! avanzati! ed! ai! livelli! di!
responsabilità;!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44!http://www.solideadonne.org/pdf/legislazione/scheda_legge_125_1991.pdf!
ultima!visualizzazione!8!settembre!2013.!
!
!
49!
e) favorire! anche! mediante! una! diversa! organizzazione! del! lavoro,! delle!
condizioni!e!del!tempo!di!lavoro!l`equilibrio!tra!responsabilità!familiari!
e! professionali! e! una! migliore! riparazione! di! tali! responsabilità! tra! i!
due!sessi.!
Per!far!ciò!viene!poi!previsto!all’art.!5!l’istituzione!di!un!“Comitato!nazionale!
per! l’attuazione! dei! principi! di! parità! di! trattamento! ed! uguaglianza! di!
opportunità! tra! lavoratori! e! lavoratrici”(45),! da! notare! come! tale! organismo!
preveda! la! partecipazione! di! quaranta! soggetti,! cosa! che! rende! dubbia! la!
possibilità!di!interventi!rapidi!ed!efficienti.!I!compiti!di!tale!Comitato!sono:!
promuovere!le!azioni!positive!ed!informare!e!sensibilizzare!riguardo!al!tema,!
dare!pareri!sui!progetti!da!finanziare!ed!elaborare!codici!di!comportamento,!
verificare!l’applicazione!delle!leggi!in!materia!di!parità,!fare!da!supporto!nella!
risoluzione!delle!controversie!e!richiedere!all’ispettorato!del!lavoro!rapporti!
sui!luoghi!di!lavoro.!
Le! azioni! positive! previste! possono! essere! di! tre! tipi! a! seconda! degli! effetti!
prodotti:!
− simboliche:! finalizzate! all’inserimento,! in! ruoli! spesso! a! loro! esclusi,!
delle! donne.! Coinvolgono! un! numero! ridotto! di! soggetti,! ma! sono!
altamente!rappresentative;!
− strategiche:!orientate!a!un!miglioramento!effettivo!e!percepibile!nella!
realtà!aziendale;!
− di! sensibilizzazione:! prevedono! attività! formative! e! di! promozione! al!
fine!di!contrastare!le!discriminazioni!indirette;!
è!possibile!operare!un!secondo!tipo!di!distinzione:!le!azioni!positive!di!natura!
promozionale,! volte! al! superamento! di! posizioni! di! svantaggio! e! le! azioni!
positive! di! natura! risarcitoria! che! propongono! soluzioni! al! tema!
dell’uguaglianza!retributiva!e!della!carriera.!
Da!sottolineare,!infine,!come!per!la!prima!volta!il!legislatore!nazionale!dia!una!
definizione!di!discriminazione!indiretta.!All’art.!4!co.!2,!il!legislatore!definisce!
la! discriminazione! indiretta! come! “ogni! trattamento! pregiudizievole!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45!Tale! comitato! era! già! stato! istituito! nel! 1983! presso! il! Ministero! del! lavoro,! ma! viene! meglio!
definito!sia!nella!struttura!che!nei!compiti!con!la!legge!oggetto!d’analisi.!!
!
50!
conseguente!
all’adozione!
di!
criteri!
che!
svantaggino!
in!
modo!
proporzionalmente! maggiore! i! lavoratori! dell’uno! o! dell’altro! sesso! e!
riguardano! requisiti! non! essenziali! allo! svolgimento! dell’attività! lavorativa.”!
Unica!deroga!resta,!quindi,!la!natura!particolare!dell’attività!lavorativa,!della!
quale,!comunque,!il!datore!di!lavoro!ha!l’onere!della!prova.!!
In! ordine! alla! valutazione! di! tale! legge! si! riconoscono! alcuni! elementi! di!
innovazione! (46):! il! primo! è! il! principio! di! eguaglianza! sostanziale,! che! va’! a!
compensare! i! processi! di! diversificazione! del! diritto! del! lavoro! dovuti! alla!
“perdita!di!generalità”!dello!stesso!per!confluire!in!una!diversificazione!delle!
discipline!applicabili.!Infatti!se!il!processo!di!diversificazione,!soprattutto!tra!
lavoratori,! si! scontra! negativamente! con! il! principio! di! uguaglianza! formale,!
non! è! invece! in! contrasto! con! il! principio! di! uguaglianza! sostanziale! sempre!
che! i! diversi! trattamenti! siano! giustificati! alla! luce! di! considerazioni!!
meritevoli! di! tutela.! Questo! principio! viene,! in! questo! testo,! affermato! con!
decisione! dal! legislatore! in! riferimento! alle! donne.! Tale! riaffermazione! del!
principio!di!eguaglianza!sostanziale!è!il!presupposto!su!cui!sono!incentrate!le!
azioni! positive! al! centro! della! legge.! Esse! mirano! non! ad! eliminare! le!
differenze,!bensì!ad!eliminare!gli!effetti!negativi!che!possono!derivare!da!tali!
differenze,!nel!rispetto!della!diversità!delle!persone.!Un!secondo!elemento!di!
novità!è!ravvisato!dalla!Ballestrero,!nella!definizione!di!discriminazione,!che,!
secondo! la! giurista,! si! spinge! oltre! le! discriminazioni! di! sesso,! per! guardare!
soprattutto! alle! discriminazioni! raziali.! L’elemento! di! originalità! si! ritrova!
nell’idea! della! discriminazione! indiretta! come! una! discriminazione! che!
interessa! una! categoria! di! soggetti,! tuttavia! non! viene! introdotto! uno!
strumento! tale! da! rendere! la! tutela! effettiva.! Manca! infatti! la! previsione! di!
uno!strumento!equiparabile!ad!una!class(action(di!stampo!statunitense.!
Concludiamo,!prima!di!passare!all’analisi!del!“Codice!delle!pari!opportunità”,!
accennando! alla! legge! n.215! del! 1992! “Azioni! positive! per! l’imprenditoria!
femminile”(
47
).! Gli! obiettivi! del! disegno! di! legge! sono! lo! sviluppo!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46!Ballestero,M.V.,(1993)! “Dopo! la! L.! 125/1991:! valutazioni,! esperienze! e! prospettive”! in! “Le!
azioni!positive!un!primo!bilancio!sulla!legge!125/1991”!ed.!FrancoAngeli,!Milano.!
47!Solidea:!http://www.solideadonne.org/pdf/legislazione/scheda_legge_215_1992.pdf.!!
!
51!
dell’imprenditoria! femminile! anche! in! forme! cooperative,! la! qualificazione!
professionale! dell’imprenditrice,! l’accesso! al! credito! agevolato! e! la!
promozione! dell’imprenditoria! femminile! in! settori! innovativi.! Le!
agevolazioni!previste!sono!di!tipo!economico_finanziario!e!per!la!gestione!dei!
fondi! e! l’analisi! dei! progetti! presentati! è! stato! istituito! un! “Comitato! per!
l’imprenditoria!femminile”!(art.!5).!Per!poter!beneficiare!dei!fondi!predisposti!
è!necessario!che!le!imprese!richiedenti!siano!a!partecipazione!maggioritaria!
femminile! e! che! si! impegnino! a! mantenere! la! maggioranza! di! presenza!
femminile!per!almeno!cinque!anni,!pena!la!revoca!del!prestito.!
2.3.3.&“Il&codice&delle&pari&opportunità”&d.&lgs&198/2006&
!
Il! codice! delle! pari! opportunità! dovrebbe! riassumere! e! riordinare,! in! modo!
organico,! eliminando! le! sovrapposizioni,! il! corpus! di! leggi! e! di! decreti!
legislativi! che! è! stato! prodotto! negli! anni! in! tema! di! pari! opportunità.! Esso,!
secondo! l’idea! iniziale,! non! dovrebbe! contenere! solo! le! previsioni! contro! le!
discriminazioni! di! genere,! bensì! anche! le! disposizioni! contro! le!
discriminazioni! di! razza,! origine! etnica,! credenze! religiose! o! convinzioni!
personali,! disabilità,! età,! e! orientamento! sessuale.! Le! disposizioni! inserite! in!
tale!codice!non!riguardano!solo!le!pari!opportunità!nei!rapporti!di!lavoro,!ma!
racchiudono! anche! la! normativa! vigente! nei! confronti! dei! rapporti! sociali,!
civili!e!politici.!
Il! codice! si! compone! di! 58! articoli! suddivisi! in! 4! libri! a! seconda! del! tema!
trattato.!Il!primo!libro!“Disposizioni!per!la!promozione!delle!pari!opportunità!
tra! uomo! e! donna”! racchiude! due! titoli.! Il! primo! che! vieta! ogni! forma! di!
discriminazione!tra!uomini!e!donne,!il!secondo!che!individua!e!caratterizza!gli!
organismi!preposti!alla!promozione!della!pari!opportunità!(Commissione!per!
le!pari!opportunità!tra!uomo!e!donna,!Comitato!nazionale!per!l’attuazione!dei!
principi!di!parità!di!trattamento!ed!eguaglianza!di!opportunità!tra!lavoratori!e!
lavoratrici,! consigliere! e! consiglieri! di! parità,! Comitato! per! l’imprenditoria!
femminile).! Il! secondo! libro! si! compone! di! due! titoli! ed! ha! come! oggetto! la!
parità! uomo_donna! nei! rapporti! etico_sociali! e,! in! particolar! modo,! il! tema!
!
52!
delle! violenze! nelle! relazioni! famigliari.! A! causa! dell’imponenza! del! corpus!
normativo!esistente,!si!adotta!la!tecnica!del!rinvio!integrale!che!rinvia!ad!altri!
luoghi!dell’ordinamento.!Il!terzo!libro,!“Parità!tra!uomini!e!donne!nei!rapporti!
economici”,! si! articola! nelle! disposizioni! per! le! pari! opportunità! nel! lavoro,!
per!la!tutela!giudiziaria,!per!la!promozione!delle!pari!opportunità!e!per!le!pari!
opportunità! nell’esercizio! dell’attività! di! impresa.! Nel! primo! titolo! del! terzo!
libro! si! va! dalla! definizione! di! discriminazione! alle! tutele! per! la! maternità! e!
per! la! paternità.! Nel! secondo! libro! si! lascia,! invece,! spazio! alle! agevolazioni!
previste!per!la!parità!di!genere!nelle!attività!imprenditoriali.!Infine,!il!quarto!
libro! si! occupa! delle! pari! opportunità! nell’accesso! alle! cariche! elettive! e!
stabilisce! una! quota! di! rappresentanza! presso! il! Parlamento! europeo! non!
superiore!ai!2/3!per!ogni!sesso.!
Pur!non!contenendo!novità!rilevanti,!il!codice!produce!alcuni!benefici!poiché!
rende!di!più!facile!comprensione!il!contesto!in!cui!ci!si!sta!muovendo!(anche!
se! come! vedremo! poi! vi! sono! alcune! lacune).! Il! codice! sostiene! il! divieto! a!
qualsiasi!tipo!di!discriminazione!che!riguardi:!
− l’accesso!al!lavoro!(art.27);!
− la!retribuzione!(art.28);!
− la!prestazione!lavorativa!e!la!carriera!(art.29);!
− l’accesso!alle!prestazioni!previdenziali!(art.30);!
− l’accesso!ad!impieghi!pubblici!(art.31);!
− l’arruolamento!nelle!forze!armate!e!nei!corpi!speciali!(art.!32,!33,!34);!
− il!divieto!di!licenziamento!per!causa!di!contratto!matrimonio!(art.35).!
La! Barbera,! ci! fa! notare! come! tale! codice! sia! stato! promulgato! in!
contemporanea! con! il! riassetto! sul! medesimo! tema! compiuto! dall’Unione!
Europea!con!la!dir.!54/2006!di!cui!abbiamo!già!parlato.!!
Tale! percorso,! tuttavia,! non! risulta! parallelo! in! quanto,! mentre! il! legislatore!
comunitario! ha! scelto! di! distinguere! la! normativa! in! merito! al! divieto! di!
discriminazione! in! funzione! del! genere! da! tutte! le! altre! fattispecie!
discriminatorie,!il!legislatore!italiano!ha!optato!inizialmente!per!un!percorso!
di!integrazione!per!poi!focalizzarsi!sulla!questione!di!genere.!In!realtà!come!si!
!
53!
ha! avuto! modo! di! considerare! precedentemente,! il! fattore! di! genere! è! un!
fattore! trasversale! quindi! l’idea! di! mantenere! separata! la! normativa! sulla!
discriminazione!di!genere!da!quella!riferita!agli!altri!fattori!di!rischio!risulta!
preferibile.! Pur! titolando! “Divieto! di! discriminazione! tra! uomo! e! donna”!
l’art.1!che!così!recita:!“Le!disposizioni!del!presente!decreto!hanno!ad!oggetto!
le!misure!volte!ad!eliminare!ogni!distinzione,!esclusione!o!limitazione!basata!
sul!sesso,!che!abbia!come!conseguenza,!o!come!scopo,!di!compromettere!o!di!
impedire!il!riconoscimento,!il!godimento!o!l'esercizio!dei!diritti!umani!e!delle!
libertà!fondamentali!in!campo!politico,!economico,!sociale,!culturale!e!civile!o!
in! ogni! altro! campo”! non! nomina! le! discriminazioni! che! la! donna,(in! quanto!
soggetto! debole,! subisce,! ma! si! limita! ad! una! disposizione! neutra,! dove! il!
soggetto!non!viene!menzionato.!!
Il! testo! non! dedica! spazio! neppure! alle! politiche! di! gender(mainstreaming(e,!
anzi,! restringe! il! campo! degli! strumenti! atti! ad! implementare! delle! politiche!
efficienti! in! campo! di! parità.! Se! all’art.1! co.1! della! legge! 125/1991! il!
legislatore!indicava!“anche”!le!azioni!positive!come!mezzo!di!favoreggiamento!
dell’uguaglianza! tra! uomini! e! donne! (quindi! prevedeva! altri! strumenti),!
all’articolo!42!del!Codice!tale!congiunzione!scompare.!
Malgrado!l’intento!della!legge!delega!n.!246/2005!fosse!quello!di!un!riassetto!
delle!disposizioni!vigenti!che!devono!essere!unite!e!coordinate,!il!risultato!che!
ottiene!è!un!mero!riordino,!che!non!riforma!e!tantomeno!innova!le!sue!norme.!
Questa! considerazione! fa! sorgere! il! dubbio! se! esso! possa! quindi! essere!
considerato! un! codice,! in! quanto,! secondo! la! definizione! di! Codice,! esso!
dovrebbe! essere! un! sistema! cioè! un! ordine! e! tuttavia! quest’ordine! non! si!
rinviene.! Sempre! secondo! Barbera! tale! documento! non! è! neppure!
classificabile!come!Testo!Unico,!in!quanto,!oltre!a!mancare!un!nesso!causale!
che!ripercorra!la!ratio(seguita!nella!stesura!dei!diversi!articoli,!non!contiene!
neppure! la! totalità! della! normativa! collegata! alla! materia.! Mancano,! ad!
esempio,! i! riferimenti! inerenti! alla! parità! di! trattamento! nell’accesso! alla!
fornitura! di! beni! e! servizi! e! nel! Libro! III,! dedicato! alle! Pari! opportunità! nei!
rapporti!economici,!si!parla!dell’esercizio!dell’attività!di!impresa!e!del!lavoro,!
senza! menzionare! il! lavorato! autonomo.! Il! Codice! così! risulta! una! sorta! di!
!
54!
progetto! incompiuto! anche! a! causa! di! una! mancata! sinergia! tra! i! vari! attori!
che! avrebbero! potuto! apportare! contributi! significativi! al! progetto! di!
coordinamento! normativo,! come! le! Regioni,! gli! organismi! rappresentativi! a!
livello! nazionale,! tecnici! ed! esperti! e! così! via.! La! speranza,! in! definitiva,! è!
quella!di!una!nuova!riformulazione!e!riordino!del!corpus!normativo,!in!modo!
più!coerente!e!coeso.!
2.3.4.&Il&recepimento&della&direttiva&comunitaria:&il&d.&lgs&05/2010&
!
La!Direttiva!comunitaria!54/2006!è!stata!recepita,!con!un!ritardo!di!circa!due!
anni! rispetto! al! tempo! massimo! fornito! dall’Unione! Europea,! con! il! d.! lgs!
05/2010.!La!causa!del!ritardo,!è!stata!dovuta,!ad!una!difficoltà!nell’accogliere!
l’aumento! della! protezione! della! maternità! anche! dal! punto! di! vista!
economico_finanziario! promossa! dal! testo! comunitario,! con! i! vincoli! di!
bilancio! a! cui! l’Italia! non! può! non! sottostare,! giungendo! alla! fine! ad! una!
implementazione! della! direttiva! senza! un! finanziamento! ad! esso! dedicato,!
poiché,! come! vedremo! in! un’altra! sede,! ha! puntato! su! altre! forme! di!
finanziamento!come!i!voucher!per!gli!asili!nido!e!le!babysitter.!
Tale! decreto! va’! a! modificare! il! “Codice! delle! Pari! opportunità”! del! 2006,! il!
Testo! Unico! sulla! maternità! e! sulla! paternità! e! i! due! decreti! recanti! il!
regolamento! per! il! riordino,! rispettivamente,! della! Commissione! per!
l'imprenditoria! femminile! e! della! Commissione! per! le! pari! opportunità,! ! in!
alcuni!punti!sostanziali.!
Già! l’articolo! 1! del! d.lgs! 198/2006! viene! completamente! riscritto,! facendo!
esplicito!riferimento!ai!soggetti!oggetto!della!disposizione!(uomo!e!donna)!e!
ovviando! all’astrattismo! che! aveva! operato! il! legislatore! italiano! in! prima!
battuta.! In! tale! articolo! iniziale,! viene! inoltre! specificato! che! la! parità! di!
trattamento! deve! avvenire! in! tutti! i! campi,! compreso! il! campo! retributivo! e!!
che!comunque!ciò!non!influisce!nella!possibilità!di!adottare!particolari!misure!
volte!a!fornire!vantaggi!specifici!al!sesso!sottorappresentato.!
Anche! per! quanto! riguarda! il! comitato! parità,! di! cui! all’art.! 8,! si! presentano!
alcune!novità.!Il!comma!1!viene!infatti!integrato!prevedendo!che!il!Comitato!
!
55!
attui!i!principi!di!parità!ed!uguaglianza!non!solo!per!quanto!riguarda!l’accesso!
al!lavoro!e!alle!prospettive!di!carriera,!ma!anche!“…nelle!condizioni!di!lavoro,!
compresa! la! retribuzione,! non! in! relazione! alle! forme! pensionistiche!
complementari!collettive…”.!Il!comma!3!è!parzialmente!riscritto:!in!merito!al!
funzionamento! del! Comitato! si! stabilisce! che! devono! partecipare,! senza!
diritto! di! voto,! non! più! “sei! esperti! in! materie! giuridiche,! economiche! e!
sociologiche,! con! competenze! in! materia! di! lavoro”,! bensì! “sei! esperti! in!
materie!giuridiche,!economiche!e!sociologiche,!con!competenze!in!materia!di!
lavoro!e!politiche(di(genere”!(comma!3!lett.a)!alla!lett.b!invece,!si!aumentano!i!
da!5!a!6!i!rappresentati!che!devono!partecipare!al!Comitato!individuandoli!tra!
i! Ministeri! già! previsti! con! l’aggiunta! del! coinvolgimento! del! Ministero! dello!
Sviluppo! Economico! e! del! Dipartimento! per! le! politiche! per! la! famiglia.! La!
logica! sottostante! a! questa! aggiunta! è! sicuramente! prevedere! un’azione!
congiunta! e! quindi! probabilmente! più! efficace! per! l’implementazione! delle!
politiche!di!genere.!Sempre!sul!Comitato!per!le!pari!opportunità!è!incentrato!
l’art.! 10! che! ne! individua! i! compiti.! In! questo! caso! vengono! fatte! delle!
aggiunte!al!testo!già!in!vigore.!È!infatti!precisata!la!necessità!di!utilizzare!un!
metodo! tecnico_scientifico! per! la! valutazione! dei! progetti! da! finanziare!
mentre! in! precedenza! non! era! fatta! menzione! della! tecnica! valutativa! da!
utilizzare.!Alle!lettere!f_bis!e!g_bis!viene!poi!promosso!il!dialogo!con!le!parti!
sociali! e! con! le! organizzazioni! non! governative! che! hanno! un! interesse!
legittimo!nella!lotta!contro!le!discriminazioni!uomo_donna!nel!lavoro.!Anche!
quest’ultimo!accento!sul!dialogo!tra!soggetti!diversi!può!essere!letto!alla!luce!
di!un!maggior!arricchimento!nella!costruzione!del!contesto!su!cui!andare!ad!
agire! per! pervenire! così! a! risultati! più! efficaci.! Alla! lettera! i_ter,! in! tema! di!
azioni!positive,!torna!la!congiunzione!“anche”!(provvede,!anche!attraverso!la!
promozione!di!azioni!positive,!alla!rimozione!degli!ostacoli…)!che!era!sparita!
nel! precedente! testo! normativo! come! già! fatto! notare! dalla! Barbera.! In! tal!
modo! si! amplia! il! ventaglio! di! provvedimenti! utilizzabili! per! combattere! la!
disparità!di!trattamento.!
!
56!
È! stata! poi! modificata! anche! la! definizione! di! discriminazione! inserendo! tra!
ciò! che! potrebbe! determinare! un! episodio! di! discriminazione! diretta,!
“…qualsiasi!disposizione,!criterio,!prassi,!atto,!patto!o!comportamento…”!
Più! interessante! è! l’aggiunta! del! comma! 2_bis! che! identifica! come! atto!
discriminatorio! “ogni! trattamento! meno! favorevole! in! ragione! dello! stato! di!
gravidanza,! nonché! di! maternità! e! paternità,! anche! adottive,! ovvero! in!
ragione!della!titolarità!e!dell’esercizio!dei!relativi!diritti.”!
Il! concetto! di! diritto! alla! parità! retributiva! tra! uomini! e! donne! viene! poi!
rivisto! e! nell’articolo! attualmente! in! vigore! si! vieta! in! modo! esplicito! la!
discriminazione,! sia! diretta! che! indiretta! (1°comma).! Al! 2°! comma,! si!
aggiunge! all’elaborazione! di! criteri! di! classificazione! professionale! comuni!
per!uomini!e!donne!il!fatto!che!tali!criteri!debbano!essere!elaborati!in!modo!
da!eliminare!le!discriminazioni.!
Novità!anche!in!merito!alle!pensioni!in!quanto!si!elimina!la!necessità!di!dare!
comunicazione! al! datore! di! lavoro,! almeno! tre! mesi! prima! della! data! di!
perfezionamento! del! diritto! alla! pensione! di! vecchiaia,! della! volontà! di!
proseguire!l’attività!professionale(art.!30).!
In! tema! sanzionatorio,! le! pene! per! la! mancata! ottemperanza! del! divieto! di!
discriminazione! diventano! più! severe! con! l’intento! di! sensibilizzare!
maggiormente! i! datori! di! lavoro! in! tema! di! pari! opportunità.! È,! infatti,!
prevista! sanzione! amministrativa! che! va! dai! 250! ai! 1500! euro! in! caso! di!
inosservanza!dei!principi!di!parità!di!trattamento,!mentre!in!caso!di!condanna!
per!comportamenti!discriminatori,!l’inottemperanza!dei!provvedimenti!presi!
dal! giudice! porta! al! pagamento! di! un’ammenda! di! 50000! euro! e! ad! una!
condanna!di!massimo!sei!mesi!di!carcere.!
Al! Codice! sulle! pari! opportunità! vengono! poi! aggiunti! due! articoli! ex! novo,!
l’art.! 41_bis! e! l’art.! 50_bis.! Il! primo! prevede! l’estensione! della! tutela! anche! a!
chi,! vittima! o! meno! di! discriminazione,! tenta! di! far! valere! i! propri! diritti! in!
tema!di!parità!di!opportunità!e!in!virtù!di!ciò!viene!vessato.!!
L’art.!50_bis.!introduce!la!possibilità!di!inserire!nei!contratti!collettivi,!prassi,!
buone! pratiche,! codici! di! condotta! volti! a! prevenire! ogni! forma! di!
discriminazione!nei!rapporti!di!lavoro.!
!
57!
Vengono,!infine,!poste!in!essere!modifiche!anche!per!quanto!riguarda!il!d.!lgs.!
151/2001! in! tema! di! tutela! della! maternità! e! della! paternità,! che! tuttavia! si!
preferisce!per!ora!tralasciare!!
La! revisione! del! Codice! delle! pari! opportunità,! ha! sicuramento! ovviato! ad!
alcune! delle! molte! lacune! presenti! nel! testo! iniziale,! tuttavia! continua! a!
mancare! un! riferimento! chiaro! all’implementazione! di! politiche! di!
mainstreaming! che! a! livello! europeo! sono! considerate! essenziali! per! il!
raggiungimento! di! un’effettiva! coscienza! sociale! sul! diritto! alle! pari!
opportunità.! Anche! solo! il! fatto! che! il! ritardo,! di! ben! due! anni,! nel!
recepimento! della! direttiva! europea! sia! passato! sotto! silenzio,! la! dice! lunga!
sul!livello!di!consapevolezza!e!reale!sensibilità!rispetto!al!tema!presente!nel!
nostro!Paese!a!livello!sia!politico!che!sociale.!
!
!
!
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!
58!
3.&LA&TUTELA&DELLA&MATERNITÀ&E&I&CONGEDI&PARENTALI&
3.1.& Una& lettura& storica& della& regolamentazione& dei& rapporti& all’interno& del&
nucleo&familiare&tra&diritto&del&lavoro&e&politiche&sociali&
!
La! tutela! del! diritto! alla! non! discriminazione! tra! generi! è! intimamente!
collegata! alla! tutela! della! maternità! poiché! la! funzione! procreativa! è! una!
caratteristica!congenita!dell’essere!donna!e,!in!quanto!tale,!necessita!di!essere!
protetta! dalle! logiche! utilitaristiche! che! potrebbero! escludere! la! madre!
lavoratrice! dal! mercato! del! lavoro.! In! quest’ottica! la! tutela! della! maternità!
interessa!da!un!lato!le!politiche!sociali!e!per!la!famiglia,!dall’altro!il!diritto!del!
lavoro!e!il!diritto!antidiscriminatorio!in!un!rapporto!complesso!a!metà!tra!la!
protezione!effettiva!e!il!rischio!collaterale!di!ulteriore!segregazione.(48)!
Il! rapporto! tra! le! politiche! del! lavoro! e! le! politiche! della! famiglia! seguono!
inizialmente!tre!direzioni!(49):!
1. La!regolamentazione!del!lavoro!delle!donne!e!dei!fanciulli!
2. L’assicurazione! contro! il! rischio! di! povertà! derivato! dalla! perdita! del!
lavoro!e!del!guadagno!a!esso!connesso!(vedi!ad!esempio!l’introduzione!
del!sussidio!di!disoccupazione,!dell’indennità!in!caso!di!malattia,!delle!
pensioni!d’anzianità…)!
3. Il!sostegno!alla!famiglia!rivolgendosi,!in!particolar!modo,!ai!lavoratori!
con!familiari!a!carico!(vedi!in!questo!caso!l’introduzione!degli!assegni!
familiari,!la!reversibilità!delle!pensioni...)!
Come!osservato!in!dottrina,!nel!regolare!le!condizioni!di!lavoro,!nel!definire!le!
politiche! per! la! famiglia! e! nel! decidere! quali! bisogni! debbano! essere!
considerati! responsabilità! dell’individuo! o! debbano! piuttosto! essere! inseriti!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48!È!il!caso,!ad!esempio!in!Italia,!dell’introduzione!dell’astensione!obbligatoria!dal!lavoro!in!caso!
di!maternità!introdotta!con!la!Legge!Carcano!(l.!242!del!1902),!che!prevedeva!il!divieto!di!adibire!
le! donne! al! lavoro! se! non! dopo! che! fosse! trascorso! un! mese! dalla! data! del! parto,! e!
dell’introduzione! dell’indennità! di! maternità! che! viene! introdotta! più! tardi! e! separatamente! (l.!
520!del!1910),!mettendo!le!madri!di!fronte!al!dilemma!di!dover!scegliere!tra!la!propria!salute!e!
quella!del!nascituro!ed!un!reddito!quanto!mai!necessario.!
49!Saraceno,! C.! (2001)! “Politiche! del! lavoro! e! politiche! della! famiglia:! una! alleanza! lunga! e!
problematica”!in!Lavoro!e!Diritto!n.1!del!2011,!ed.!Il!Mulino,!Bologna.!
!
59!
negli!interessi!della!comunità,!l’azione!del!legislatore!plasma!i!modi!e!i!tempi!
di!formazione!della!famiglia!e!i!rapporti!di!forza!al!suo!interno(50).!
Partendo! dalla! definizione! di! famiglia! data! dall’art.! 29! della! nostra!
Costituzione! come! istituzione! formata! da! persone! di! sesso! diverso! legate! da!
una! rete! complessa! di! obblighi! e! diritti( 51 ),! appare! evidente! come! le!
limitazioni! poste! in! essere! dal! legislatore! in! relazione! all’utilizzo! del! lavoro!
delle! donne! e! dei! bambini,! assieme! all’introduzione! di! un! livello! minimo! di!
scolarità! obbligatoria,! abbiano! contribuito! alla! definizione! e! alla! regolazione!
dei!rapporti!interni!ad!essa!anzitutto!distinguendo!i!lavoratori!dai!familiari!a!
carico.!
Le!prime!forme!di!legislazione!sociale,!le!cosiddette!leggi!protettive!hanno!in!
generale! riguardato! i! lavoratori! “deboli”! cioè! donne! e! ragazzi! e! non! i!
lavoratori! maschi! e! qualificati! com’era,! invece,! avvenuto! con! le! norme!
previste!in!caso!di!malattia,!infortunio!o!disoccupazione.!Tali!protezioni,!come!
già! accennato,! hanno! assunto! più! la! forma! di! vincolo! che! non! quella! di!
effettiva!tutela,!vincolo!soprattutto!per!quanto!concerne!gli!orari!e!l’accesso!a!
determinate! mansioni(52 ).! Così! facendo! la! legislazione! sociale! ha! definito!
nettamente! i! ruoli! individuando! nel! maschio! il! capofamiglia! breadwinner,!
recettore!delle!agevolazioni!a!sostegno!del!reddito!familiare!e!dei!familiari!a!
carico!e,!nella!donna,!la!titolare!e!responsabile!delle!mansioni!di!cura,!sia!dei!
bambini! che! degli! anziani.! Ciò! ha! contribuito! a! determinare! una! sempre!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50!A! tal! proposito! basti! pensare! all’introduzione! delle! pensioni! di! vecchiaia! e! a! come! la! loro!
introduzione! abbia! sollevato,! almeno! in! parte,! le! generazioni! più! giovani! dalla! preoccupazione!
derivata! dal! mantenimento! dei! genitori! anziani,! o! a! come,! in! tempi! più! recenti,! si! stia!
riaccendendo! il! dibattito! sulla! definizione! di! famiglia! che! influisce! sui! diritti! delle! cosiddette!
coppie!di!fatto,!sia!etero!che!omossessuali.!!
51!Definizione,! è! giusto! ricordarlo,! di! formulazione! travagliata! durante! i! lavori! dell’Assemblea!
costituente! e! tuttora! oggetto! di! dibattiti! si! veda,! a! titolo! esemplificativo,!
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/relazione_criscuolo.pdf! e! Bin,!
R.! “Per! una! lettura! non! svalutativa! dell’art.! 29”! in! Forum! di! Quaderni! Istituzionali!
http://www.forumcostituzionale.it/site/content/view/3/3/#b!!
52!Pensiamo!alle!norme!contenute!nelle!leggi!n.!416!del!7!luglio!1907!e!n.!653/1934,!poi!ritenute!
incostituzionali! in! virtù! dell’articolo! 37! della! Costituzione! successivamente! emanata,! che!
prevedevano! il! divieto! generale! di! lavoro! notturno! per! le! donne! e! il! divieto! a! lavori! pericolosi,!
faticosi,!insalubri,!oltre!che!il!divieto!di!trasporto!e!sollevamento!di!pesi.!
!
60!
maggiore! rigidità! della! manodopera! femminile! alimentando! la! convinzione!
che!essa!fosse!meno!competitiva!rispetto!a!quella!maschile(53).!
Con! l’evoluzione! sociale! e! le! spinte! per! ottenere! una! maggiore! parità! uomo_
donna!attraverso,!da!una!parte,!una!distribuzione!più!equa!del!lavoro!di!cura!
tra! partner! e,! dall’altra,! una! equiparazione! tra! lavoro! di! cura! e! lavoro!
professionale,!si!giunge!ad!una!profonda!revisione!della!disciplina!che!porta,!
in! Italia,! alla! promulgazione! della! legge! 903/77! nel! tentativo! di! migliorare!
l’accesso!al!lavoro!professionale!per!le!donne!e!di!tutelare!le!loro!specificità,!
in! primis! riconoscendo! il! valore! della! maternità.! In! tale! legge! viene! poi!
previsto,!come!già!al!2°comma!dell’art.!15!della!l.!n.!1204!del!1971,!anche!per!
il! padre! il! diritto! ad! assentarsi! dal! lavoro! e! al! trattamento! economico!
corrispondente,! anche! se! in! una! logica! di! diritto! derivato! in! quanto!
subordinato! alla! rinuncia! del! godimento! di! tale! diritto! della! madre( 54 ).!
Malgrado! la! valenza! simbolica! di! questa! innovazione,! tale! opzione! ha! avuto!
scarsa!applicazione,!sia!per!ragioni!di!costume!sociale!e!sopravvissuti!retaggi!
culturali,! che! per! motivazioni! imputabili! a! questioni! di! origine! economica,!
poiché:! “trattandosi! di! congedi! non! assistiti! da! una! completa! indennità,! il!
costo!dell’assenza!è!minore!per!il!reddito!familiare!nel!caso!che!ad!usufruirne!
sia! la! madre,! a! causa! del! fenomeno,! ancora! prevalente,! di! svolgimento! di!
attività!a!minore!contenuto!professionale!retribuito”!(Scarponi,!2001,!pg.103)!
Come! si! vedrà! in! seguito,! la! normativa! nazionale! evolverà! soprattutto! a!
seguito!dell’attualità!che!il!tema!delle!politiche!per!la!famiglia!ritroverà!negli!
anni! ’90.! Il! calo! delle! nascite,! i! mutamenti! dei! comportamenti! femminili,!
l’aumento! della! popolazione! anziana! e! la! crisi! di! risorse! finanziarie! che! ha!
interessato! (e! continua! ad! interessare)! lo! Stato,! ripropongono,! infatti,!
l’esigenza! di! rafforzare! le! tradizionali! responsabilità! familiari! attribuite! alla!
figura!femminile!con!il!miglioramento!del!suo!ruolo!di!lavoratrice,!non!solo!in!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53!Scarponi,!S.!(2001)!“Il!lavoro!delle!donne!fra!produzione!e!riproduzione:!profili!costituzionali!e!
citizenship”!in!Lavoro!e!Diritto!n.1!del!2001,!ed.!Il!Mulino,!Bologna!
54 !“Il! diritto! di! assentarsi! dal! lavoro! e! il! trattamento! economico! previsti! rispettivamente!
dall'articolo!7!e!dal!secondo!comma!dell'articolo!15!della!legge!30!dicembre!1971,!n.1204!,!sono!
riconosciuti! anche! al! padre! lavoratore,! anche! se! adottivo! o! affidatario! ai! sensi! dell'articolo!
314/20!del!codice!civile,!in!alternativa!alla!madre!lavoratrice!ovvero!quando!i!figli!siano!affidati!
al!solo!padre”!1°co.,!Art.7,!l.!903/77.!
!
61!
termini!quantitativi,!ma!ora!soprattutto!qualitativi.!Si!arriverà!così!alla!legge!
n.!285!del!1997!“Disposizioni!per!la!promozione!di!diritti!e!di!opportunità!per!
l'infanzia! e! l'adolescenza”! e! al! “Testo! unico! delle! disposizioni! legislative! in!
materia! di! tutela! e! sostegno! della! maternità! e! della! paternità”! (D.! lgs,! n.! 151!
del! 26! marzo! 2001),! provvedimenti! tesi! a! riconoscere! la! rilevanza! positiva!
dell’assunzione! di! responsabilità! intergenerazionali! ! in! coerenza! con! il! modello!
improntato! dalle! politiche! promosse! dall’Unione! Europea! che! vede! il!
coinvolgimento!contemporaneo!di!più!attori!tra!cui!le!famiglie,!lo!Stato,!gli!Enti!
locali,!le!imprese!e!quanti!operano!nel!Terzo!settore.!
Per! quanto! riguarda! le! politiche! sociali! a! livello! europeo,! si! delinea! una!
sempre!maggior!importanza!rivestita!dalle!politiche!a!sostegno!della!famiglia.!
A!tal!proposito!si!può!osservare!come!gli!interventi!al!fine!di!promuovere!la!
parità!uomo_donna!siano!stati!spesso!il!pretesto!per!adottare!provvedimenti!
atti! a! conciliare! la! vita! professionale! con! la! dimensione! familiare.! D’altra!
parte,! pur! non! entrando! direttamente! nei! settori! d’intervento! dell’Unione!
Europea,! è! chiaro! il! ruolo! che! quest’ultima! può! ricoprire! nell’indirizzare! le!
attività! legislative! nazionali! in! materia! familiare! attraverso! le! direttive!
promosse! al! fine! di! una! maggiore! conciliazione! tra! vita! familiare! e!
professionale,! nel! campo! di! un! pieno! raggiungimento! della! parità! tra! i! sessi!
nell’ambiente!lavorativo!e!nello!sviluppo!e!nella!protezione!dell’infanzia.(55)!
Sostanziale! a! tal! proposito! è! la! Direttiva! n.! 92/85/CEE! sull’introduzione! di!
misure! volte! a! tutelare! la! salute! e! la! sicurezza! sul! lavoro! di! lavoratrici!
gestanti,!puerpere!o!che!stiano!allattando,!seguita!dalla!direttiva!n.!96/34,!ora!
n.!2010/18.!Da!notare!che!se!in!tempi!più!recenti!è!stato!sempre!più!chiaro!ed!
incisivo!il!tentativo!di!modificare!la!tradizionale!divisione!dei!ruoli!all’interno!
del!nucleo!familiare!da!parte!della!produzione!normativa!europea,!guardando!
al!passato!si!può!affermare!che!non!sia!stato!sempre!così.!Basti!pensare!alla!
sentenza!secondo!la!quale!la!previsione!dettata!dalla!normativa!italiana,!che!
consentiva!solo!alle!donne!la!fruizione!del!congedo!per!maternità,!non!veniva!
giudicata!contraria!ed!incompatibile!alla!disciplina!comunitaria,!mantenendo,!
come! effetto! collaterale! di! tale! decisione,! una! visione! della! donna! come!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55!Bergamini,!E.!(2012)!“La!famiglia!nel!diritto!dell’unione!europea”,!ed.!Giuffrè!Editore,!Milano.!
!
62!
titolare! delle! funzioni! di! cura! e! minando! il! tentativo! di! cambiamento! della!
tradizionale! ripartizione! dei! ruoli(56).! Fortunatamente! tale! atteggiamento! è!
cambiato! come! dimostrato! dalla! sentenza! Roca( Álvarez( 57 )( in! cui! viene!
pienamente!riconosciuto!il!ruolo!paterno!nello!sviluppo!e!nell’educazione!dei!
figli! e! in! cui! si! tenta! di! contrastare! la! tradizionale! ripartizione! dei! ruoli!
familiari!(Bergamini,!2012).!
3.2.&La&tutela&della&maternità&della&visione&europea&
!
La! tutela! della! maternità! e! la! conciliazione! tra! i! tempi! di! lavoro! e! i! tempi! di!
cura,! come! detto,! entrano! prepotentemente! nell’agenda! europea! degli! anni!
’90.!Gli!obiettivi!proposti!si!distinguono!in!due!filoni:!quello!della!tutela!della!
salute!della!lavoratrice!e!quello!relativo!alla!custodia!dei!bambini!che!include!
la! disciplina! in! merito! ai! congedi! parentali.! Per! quanto! riguarda! il! primo!
indirizzo! si! fa! riferimento! principalmente! alla! Direttiva! n.! 92/85/CEE,! per!
quanto! vige! la! seconda! direttrice! ritroviamo,! invece,! la! Raccomandazione!
92/241/CEE! poi! evoluta! nella! Direttiva! 96/34/CE! (ora! Direttiva!
18/2010/UE).!
La!necessità!di!conciliare!il!lavoro!e!la!vita!familiare!e!sociale!è!un!obiettivo!
che!può!essere!ascritto!a!quello!più!generale!inerente!al!raggiungimento!della!
parità! effettiva! di! trattamento! fra! donne! e! uomini! nel! mondo! professionale.!
Ciò! è! largamente! confermato! dalle! evidenze! empiriche,! basti! pensare! alle!
conseguenze! positive! che,! negli! anni,! l’introduzione! dei! servizi! per! l’infanzia!
hanno!avuto!nel!coinvolgimento!delle!donne!nel!mercato!del!lavoro.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56!Ci!si!riferisce!alla!sentenza!del!1983!Commissione(c.(Italia,(nella!quale!la!normativa!italiana,!che!
ammetteva!le!sole!donne!al!godimento!del!congedo!di!tre!mesi!per!maternità!in!caso!di!adozione!
(l.! n.! 903/1977),! è! stata! considerata! compatibile! alla! direttiva! 76/207/CEE! in! materia! di! parità!
uomo_donna.!
57 !Un! padre,! lavoratore! subordinato,! chiedeva! di! poter! usufruire! di! un! permesso,! previsto!
dall’ordinamento! iberico,! chiamato! “permesso! per! allattamento”(art.! 37! n.! 4! dello! Statuto! dei!
lavoratori! spagnolo).! Essendo! la! moglie! lavoratrice! autonoma,! il! signor! Roca! Álvarez! si! vedeva!
negato!tale!permesso.!La!Corte!riconosce!al!padre!in!questione!il!diritto!di!godere!di!tale!diritto!in!
virtù! della! parità! di! ruoli! tra! padre! e! madre! nell’educazione! dei! figli.! (sentenza! 30! settembre!
2010,!causa!C_104/09)!
!
63!
3.2.1.&La&Direttiva&n.&92/85/CEE&
!
Dalla!lettura!del!titolo! (Direttiva…concernente!l'attuazione!di!misure!volte!a!
promuovere! il! miglioramento! della! sicurezza! e! della! salute! sul! lavoro! delle!
lavoratrici! gestanti,! puerpere! o! in! periodo! di! allattamento)! la! direttiva! in!
esame! può! sembrare! limitata! alla! tutela! della! salute! della! lavoratrice,! ma! in!
realtà,! come! ci! fa! notare! la! Gottardi! (58),! essa! estende! il! suo! campo! d’azione!
fino! a! dare! indicazioni! sulla! durata! minima! e! sul! trattamento! economico!
previsto!nei!casi!di!astensione!dal!lavoro.!Rilevanza!specifica!viene!comunque!
riservata! alla! protezione! dall’esposizione! a! sostanze! nocive,! alla! tutela! da!
lavori!pesanti!(e!di!conseguenza!pericolosi!per!la!salute!della!donna!incinta)!e!
alla!normativa!in!tema!di!lavoro!notturno.!
La!direttiva!in!esame!segue!quindi!quattro!linee!guida!(Sciarra,!2010):!
1. L’obbligo!per!il!datore!di!lavoro!di!attuare!una!specifica!valutazione!dei!
rischi! ai! quali! possono! ritrovarsi! esposte! le! gestanti! e! di! predisporre!
misure! idonee! ad! evitare! conseguenze! dannose! per! la! salute! delle!
lavoratrici!in!stato!interessante.!
2. La!possibilità!per!le!lavoratrici!durante!la!gravidanza!e!l’allattamento,!
di! rifiutare! di! essere! esposte! a! quelle! condizioni! di! lavoro! o! a! quegli!
agenti! nocivi! indicati! nella! direttiva! stessa! e! di! essere! esonerate! dal!
lavoro! notturno! (art.! 6! e! 7).! La! possibilità! di! esonero! dal! lavoro!
notturno!diventa!un!divieto!allo!stesso!nel!caso!in!cui!venga!presentato!
un!certificato!medico.!
3. La! tutela! della! gravidanza! e! della! maternità! anche! attraverso! la!
previsione!di!un!congedo!di!almeno!14!settimane!ininterrotte!di!cui!2!
obbligatorie! (art.8)! e! la! previsione! di! sospensione! del! servizio!
lavorativo,!senza!perdita!della!retribuzione,!al!fine!di!effettuare!esami!
clinici!prenatali!(art.9)(59).!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58!Gottardi,!D.!(1996)!“La!direttiva!europea!del!marzo!1996! –!I!congedi!parentali!in!Europa”!in!
Lavoro!Informazione!n.!9,!ed.!Franco!Angeli,!Milano.!
59!Si!noti!come!tale!previsione!era!completamente!assente!dal!panorama!legislativo!italiano.!
!
64!
4. Il! divieto! di! licenziamento! dall’inizio! dello! stato! di! gravidanza! al!
termine! del! congedo! di! maternità,! posto! che! il! datore! di! lavoro! deve!
essere!a!conoscenza!dello!stato!della!lavoratrice.!Si!prevede,!inoltre,!la!
garanzia!della!retribuzione!o!del!versamento!di!un’adeguata!indennità!
sostitutiva!durante!i!periodi!di!sospensione!dell’attività!lavorativa!per!
ragioni!connesse!alla!gravidanza!e!alla!maternità!(art.11).!
In!relazione!al!divieto!di!licenziamento,!si!noti!come,!già!prima!l’emanazione!
della! direttiva! in! esame,! la! Corte! di! Giustizia! si! fosse! pronunciata!
sull’illegittimità! di! qualsivoglia! previsione! nazionale! che! consentisse! il!
licenziamento!della!lavoratrice!madre,!adducendo!a!ragione!di!tali!pronunce!
il!rispetto!del!divieto!alla!discriminazione!in!ragione!del!sesso!del!lavoratore.!
La! Corte! ha! poi! esteso! le! previsioni! di! tutela,! da! una! parte,! ai! casi! di!
licenziamento! notificati! dopo! la! scadenza! del! periodo! protetto,! ma! i! cui! atti!
preparatori!fossero!stati!posti!in!essere!prima!di!tale!momento,!dall’altra,!alle!
ipotesi! di! mancato! rinnovo! di! un! contratto! a! tempo! determinato! motivato!
dallo! stato! di! gravidanza! della! lavoratrice( 60 !).! La! giustificazione! di! tale!
interpretazione! estensiva! è! ricondotta! ad! una! protezione! della! salute! della!
lavoratrice! non! solo! dal! punto! di! vista! fisico,! ma! anche! psicologico,!
consentendole! di! vivere! lo! stato! di! maternità! in! un! contesto! di! maggior!
tranquillità!possibile.!
Da! notare! che! i! livelli! di! protezione! minimi! assicurati! dalla! Direttiva! sono!
sostanzialmente!inferiori!a!quelli!già!assicurati!in!alcuni!Stati!membri!e!che,!
onde! evitare! una! rilettura! al! ribasso! dei! diritti! conquistati,! essa! riporta! in!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60!Si! vedano! le! Sentenze! della! Corte! nelle! cause! C_438/99! e! C_109/00! relative! al! caso! Melgar! e!
Nielsen.! La! prima,! firmataria! di! un! contratto! a! tempo! determinato! e! ridotto,! veniva! licenziata!
durante!il!periodo!di!gravidanza;!la!seconda,!anch’essa!lavoratrice!a!tempo!determinato,!per!non!
aver! informato! il! datore! di! lavoro! del! suo! stato! interessante! al! momento! dell’assunzione.! Per!
quanto!riguarda!il!primo!caso!la!Corte!ha!stabilito!che!“il(divieto(di(licenziamento(di(donne(gestanti(
sancito( nelle( disposizioni( comunitarie,( …( ,( si( applica( tanto( ai( contratti( di( lavoro( a( tempo(
determinato(quanto(a(quelli(conclusi(a(tempo(indeterminato.”,!per!il!secondo!caso!ha!ribadito!che!
“il( rifiuto( di( assunzione( a( causa( dello( stato( interessante( non( può( trovare( giustificazione( in( motivi(
relativi(al(danno(economico(eventualmente(subìto(dal(datore(di(lavoro”(
!
65!
apertura!il!divieto!di!abbassamento!del!livello!di!protezione!delle!lavoratrici!
(art.1!co.3)!(61).!!
In!merito!all’importo!previsto!come!indennizzo!per!il!congedo!di!maternità!si!
può!osservare!come!al!3°comma!dell’art.!11!esso!venga!rapportato!ai!“redditi!
almeno!equivalenti!a!quelli!che!la!lavoratrice!interessata!otterrebbe!in!caso!di!
interruzione! delle! sue! attività! per! motivi! connessi! allo! stato! di! salute”.! Dal!
punto! di! vista! simbolico! questa! equiparazione! è! scorretta! in! quanto! si!
paragona! uno! stato! patologico,! ad! una! funzione! sociale! e! naturale!
riconosciuta.!
3.2.2.&La&Raccomandazione&n.&92/241/CEE&sulla&custodia&dei&bambini&
!
Precorritrice! dell’Accordo! Quadro! del! 1995! è! la! raccomandazione! in!
questione,! in! quanto,! pur! nella! sua! natura! non! vincolante,! ispirandosi! ai!
principi!della!Carta!comunitaria!dei!diritti!sociali!fondamentali!dei!lavoratori,!
si! pone! l’obiettivo! di! “conciliare! le! responsabilità! professionali! con! quelle!
familiari!ed!educative!derivanti!dalla!custodia!dei!bambini.”(art.1)!
Essa! già! nella! sua! premessa! individua! i! punti! critici! caratterizzanti! l’area!
comunitaria!e!le!necessità!più!incombenti!per!la!realizzazione!di!una!effettiva!
conciliazione!dei!tempi!di!vita!e!di!lavoro.!
In! particolare,! riconosce! nella! generale! inadeguatezza! dei! servizi! per!
l’infanzia! (soprattutto! in! termini! di! accessibilità! economica)! un! ostacolo! ad!
una!più!efficace!partecipazione!femminile!al!mercato!del!lavoro,!alla!parità!tra!
uomini! e! donne! e! alla! loro! presenza! nei! vari! settori! della! società.! Sottolinea!
come! le! responsabilità! derivanti! dalla! custodia! dei! bambini! e! dalla! loro!
educazione! vada! oltre! il! periodo! di! scolarità! e! riconosce! il! ruolo! che! lo!
sviluppo! di! un! ambiente! di! lavoro! appropriato! e! la! presenza! di! servizi! di!
custodia!rispondenti!alle!diverse!esigenze!rivestono!nel!soddisfacimento!delle!
necessità! del! bambino.! Infine,! pone! l’accento! sulla! necessità! di! una! politica!
globale! che! veda! la! partecipazione! di! tutti! gli! attori! sociali! in! ragione! anche!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61!In!Italia!tuttavia!lo!stato!delle!finanze!pubbliche,!il!bilancio!negativo!dell’Inps,!l’alto!costo!del!
lavoro! sommati! alla! crescente! concorrenza! economica! internazionale,! rendono! sempre! più!
difficile!mantenere!e!migliorare!le!conquiste!sociali!ottenute!precedentemente.!
!
66!
del! fatto! che! “In! taluni! Stati! membri,! a! motivo! del! basso! livello! del! reddito!
nazionale! e! della! necessità! di! ridurre! rigorosamente! l'aumento! delle! spese!
pubbliche,!il!ruolo!delle!autorità!pubbliche!può!essere!sottoposto!a!particolari!
costrizioni.”!
Analizzando!il!testo!della!Raccomandazione!si!nota!come!gli!obiettivi!proposti!
siano!riassunti!in!quattro!settori!di!iniziative!(art.!2):!
1. L’organizzazione! dei! servizi! di! custodia! dei! bambini! sia! in! forma!
collettiva!che!individuale,!che!pubblica!o!privata,!in!relazione!ai!tempi!
di!lavoro,!di!formazione!e!di!ricerca!del!lavoro!da!parte!dei!genitori!
(art.!3).!
2. La!concessione!di!congedi!parentali!ai!genitori!lavoratori!che!hanno!la!
custodia!dei!figli!(art.!4).!
3. L’ambiente,! le! strutture! e! l’organizzazione! del! lavoro! al! fine! di!
adeguarli!alle!necessità!dei!bambini!e!dei!genitori!stessi!(art.!5)(62).!
4. Le! azioni! per! un’equa! condivisione! delle! responsabilità! parentali! fra!
donne!e!uomini!(art.!6).!
Pur! rispettando! la! sua! natura! non! vincolante,! la! Raccomandazione! prevede!
l’obbligo!da!parte!degli!Stati!membri,!entro!tre!anni!dalla!data!di!adozione,!di!
predisporre!una!relazione!sulle!misure!intraprese!per!attuarla!(art.!7).!
Si!può!quindi!concludere!osservando!come!la!raccomandazione!qui!esaminata!
si!sia!posta!l’obiettivo!di!un!cambio!di!prospettiva:!dalla!visione!dei!congedi!
come! benefici! professionali,! alla! considerazione! degli! stessi! in! quanto! diritti!
atti!a!svolgere!una!funzione!sociale,!quella!di!genitori!(Saraceno,!2001).!
!
3.2.3.& Dall’Accordo& Quadro& sul& congedo& parentale& del& 1995& alla& Direttiva& n.&
2010/18/UE&
&
Il!14!dicembre!1995!UNICE,!CEEP!e!CES(63)!hanno!siglato!un!“Accordo!quadro!
sul! congedo! parentale”,! esempio! di! dialogo! fra! le! parti! sociali! come! fattore!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62!Tale! articolo,! giunto! alla! considerazione! letteralmente! citata! relativa! ai! vincoli! di! spesa! dello!
Stato,! fa! presumere! che! il! coinvolgimento! dei! diversi! attori! non! debba! essere! limitato!
all’organizzazione!dei!servizi,!ma!anche!al!cofinanziamento!degli!stessi.!
!
67!
propulsivo! della! legislazione! sociale! che! mira! ad! intervenire! dove! vi! sia! una!
difficoltà!d’azione!da!parte!dagli!organi!istituzionali!dettata!dell’impossibilità!
di!trovare!un!accordo!tale!da!permettere!l’emanazione!di!una!direttiva.(64)!
Tale! forma! di! dialogo! sociale,! sopra! richiamata,! trova! legittimazione! nei!
principi! introdotti! con! il! Protocollo! Sociale! di! Maastricht! e! poi! integrati! nel!
Trattato! di! Amsterdam,! principi! che! “promuovono! e! valorizzano! il! ruolo!
dell’autonomia! collettiva! dei! partners( sociali! europei,! assicurando! a! questi!
ultimi! la! possibilità! di! giocare! un! ruolo! di! rilievo! nello! scenario! politico! ed!
istituzionale!comunitario”(65).!
Tale!Accordo!è!stato!poi!recepito!dalla!direttiva!96/34/CE!che!non!modifica!i!
contenuti!dell’Accordo,!ma!si!limita!ad!allegarli!al!testo!della!stessa,!mirando!
all’individuazione!di!alcuni!strumenti!minimi!atti!alla!conciliazione!tra!tempi!
di! lavoro! e! tempi! di! vita,! in! una! visione! di! una! più! equa! distribuzione! dei!
carichi!familiari!in!senso!generale,!oltre!che!di!pari!responsabilità!tra!genitori!
per!ciò!che!riguarda!in!primo!luogo!l’educazione!dei!figli.!
Anche!qui,!come!prima!con!la!raccomandazione!sulla!custodia!dei!bambini,!si!
passa! da! un! concetto! di! pari! opportunità! riferito! principalmente! alla! tutela!
della!donna,!a!un’evoluzione!dello!stesso,!verso!un’idea!più!concreta!di!“pari!
responsabilità”!tra!uomini!e!donne,!facendo!così!riferimento!non!tanto!ad!una!
semplice! parificazione! dei! punti! di! partenza,! ma! ad! un’uguaglianza!
sostanziale!tra!i!generi(66).!
Alla! lettura! della! direttiva! appare! immediata! la! distinzione! operata! tra!
congedi! di! maternità,! diretti! alla! protezione! della! salute! della! madre! e! del!
nascituro,! e! congedi! parentali,! volti! invece! indifferentemente! al! padre! o! alla!
madre!al!fine!di!assistere!il!bambino!durante!la!fase!di!sviluppo!e!di!crescita.!
A! ulteriore! riprova! della! volontà! di! attribuire! gli! stessi! diritti! e! gli! stessi!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63!UNICE:!rappresenta!la!più!grande!organizzazione!di!grandi,!medie!e!piccole!imprese!europee,!
può!essere!vista!come!una!sorta!di!“confindustria!europea”.!CEEP:!Centro!europeo!per!le!imprese!
pubbliche.!CES:!Confederazione!Europea!dei!Sindacati.!
64!Gottardi,!D.!(1999)!“I!congedi!parentali!nell’ordinamento!italiano”,!in!Lavoro!e!Diritto,!n.!3!del!
1999,!ed.!Il!Mulino,!Bologna.!
65!Nunin,!R.!“La!direttiva!n.!96/34/CE!in!materia!di!congedi!parentali”!in!Miscione,!M.!(a!cura!di)!
(2001),!“I!congedi!parentali”,!ed.!IPSOA,!p.!13.!
66!Calafà,!L.!(2007)!“Paternità!e!lavoro”,!ed.!Il!Mulino,!Bologna.!
!
68!
doveri! ad! entrambi! i! genitori,! vi! è! la! trasformazione! del! congedo! parentale,!
riferito!al!padre,!da!diritto!derivato!dalla!rinuncia!di!godimento!della!madre!a!
diritto! potestativo,! riconosciuto! al! genitore! di! sesso! maschile! a! prescindere!
dalla! volontà! della! madre! di! usufruirne.! Alla! clausola! 2.2! si! afferma,! infatti:!
“Per! promuovere! la! parità! di! opportunità! e! di! trattamento! tra! gli! uomini! e! le!
donne,! le! parti! firmatarie! del! presente! accordo! considerano! che! il! diritto! al!
congedo!parentale(67)…!dovrebbe,!in!linea!di!principio,!essere!attribuito!in!forma!
non! trasferibile.”! Resta,! tuttavia,! la! locuzione! “in! linea! di! principio”,! che! mitiga!
l’idea!di!non!trasferibilità!del!diritto!lasciando!un!margine!d’azione!ai!legislatori!
dei! vari! Stati! membri! ai! quali! spetterà! decidere! come! rendere! operativamente!
efficace!quanto!previsto!dalla!Direttiva!(e!quindi!dall’Accordo).!
Per!quanto!riguarda!l’accesso!a!tale!diritto!il!tentativo!è!quello!di!garantirne!
la! fruibilità! senza! danneggiare! il! datore! di! lavoro! più! del! necessario,!
soprattutto! nel! caso! in! cui! il! lavoratore! subordinato! sia! impiegato! in! una!
piccola!o!media!impresa.!Le!piccole!e!medie!imprese!sono,!infatti,!considerate!
mediamente! più! sensibili! agli! “scossoni”! organizzativi,! e! di! conseguenza!
anche! economici,! derivanti! dall’introduzione! di! diritti! che! incidono!
direttamente!sui!tempi!di!lavoro.!La!direttiva!a!tal!proposito!prevede!che!gli!
Stati!membri!e/o!le!parti!sociali!possono!in!particolare:!
a) stabilire!che!il!congedo!parentale!sia!accordato!a!tempo!pieno,!a!tempo!
parziale,!in!modo!frammentato!o!nella!forma!di!un!credito!di!tempo;!
b) subordinare! il! diritto! al! congedo! parentale! ad! una! determinata!
anzianità!lavorativa!e/o!aziendale!che!non!può!superare!un!anno;!
c) adeguare! le! condizioni! di! accesso! e! le! modalità! d'applicazione! del!
congedo!parentale!alle!circostanze!particolari!proprie!dell'adozione;!
d) fissare!i!termini!del!preavviso!che!il!lavoratore!deve!dare!al!datore!di!
lavoro! allorché! intendesse! esercitare! il! diritto! al! congedo! parentale;!
tale!preavviso!deve!indicare!l'inizio!e!la!fine!del!periodo!di!congedo(68);!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67!La!durata!minima!del!congedo!è!fissata!in!3!mesi!da!godersi!entro!gli!8!anni!d’età!del!bambino!
(clausola!2.1!dell’Accordo)!
68!Emerge!qui!la!difficoltà!per!il!genitore!di!definire!con!chiarezza!la!fine!del!periodo!di!congedo,!
in! quanto,! soprattutto! nel! caso! optasse! per! un! uso! frazionato! del! congedo! parentale,! potrebbe!
!
69!
e) definire!le!circostanze!in!cui!il!datore!di!lavoro,!previa!la!consultazione!
conforme! alla! legge,! ai! contratti! collettivi! e! alle! prassi! nazionali,! è!
autorizzato! a! rinviare! la! concessione! del! congedo! parentale! per!
giustificati!motivi!attinenti!al!funzionamento!dell'impresa!(ad!esempio!
allorché!il!lavoro!è!di!natura!stagionale,!o!se!non!è!possibile!trovare!un!
sostituito!durante!il!periodo!di!preavviso,!o!se!una!quota!significativa!
della! manodopera! domanda! il! congedo! parentale! allo! stesso! tempo,! o!
allorché! una! funzione! particolare! rivesta! importanza! strategica).!
Qualsiasi!difficoltà!derivante!dall'applicazione!di!questa!clausola!deve!
essere! risolta! secondo! la! legge,! i! contratti! collettivi! e! le! prassi!
nazionali(69);!
f) in! aggiunta! a! quanto! stabilito! nella! lettera! e),! autorizzare! accordi!
particolari! intesi! a! soddisfare! le! esigenze! operative! e! organizzative!
delle!piccole!imprese.!
Le! ultime! disposizioni! dell’Accordo! toccano! il! sistema! di! tutele! individuali.!
Viene!ribadito!il!divieto!di!licenziamento!dovuto!alla!richiesta!o!alla!fruizione!
del! congedo! parentale! (clausola! 2.4),! affermato! il! diritto,! al! termine! del!
periodo!di!congedo,!di!rientrare!nella!propria!posizione!lavorativa!o,!dove!ciò!
non!fosse!possibile,!essere!adibiti!a!una!mansione!di!pari!valore!(clausola!2.5)!
e!riconosciuto!il!mantenimento!dei!diritti!acquisiti!o!in!acquisizione!fino!alla!
data!di!fine!congedo,!termine!oltre!il!quale!vengono!applicate!le!modificazioni!
introdotte!dai!contratti!collettivi!nazionali,!dalle!leggi!o!dalle!prassi!nazionali!
(clausola!2.6).!!
Le! disposizioni! finali! rinviano! agli! Stati! membri! e/o! alle! parti! sociali! la!
definizione! del! contratto! o! del! rapporto! di! lavoro! durante! il! periodo! di!
congedo! parentale! (clausola! 2.7),! la! stessa! logica! viene! seguita! per! quanto!
riguarda! le! questioni! di! previdenza! e! assistenza! sociale! in! cui! si! rinvia! agli!
organismi!preposti!a!livello!nazionale!(clausola!2.8).!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
essere! quanto! meno! complicato! prevedere! i! tempi! in! cui! dare! risposta! alle! necessità! familiare!
emergenti.!
69!Si! noti! come! si! tende! a! limitare! in! modo! ben! definito! i! casi! in! cui! il! diritto! al! congedo! possa!
essere!rinviato,!e!mai,!si!badi!bene,!negato.!!
!
70!
Interessante! notare,! il! testo! della! clausola! 4.2.! Esso! oltre! a! prevedere! la!
classica! predisposizione! di! divieto! di! riduzione! del! livello! generale! di!
protezione! rispetto! a! quello! dato! dalla! Direttiva! e! di! salvaguardia! delle!
disposizioni!nazionali!più!favorevoli,!non!vieta!la!possibilità!“di!stabilire!con!
l'evolversi! della! situazione! (compresa! anche! l'introduzione! della! non!
trasferibilità)! disposizioni! legislative,! regolamentari! o! contrattuali! diverse,!
purché!le!prescrizioni!minime!previste!nel!presente!accordo!siano!rispettate.”!
Sembra!quasi,!cioè,!che!prima!si!vieti!di!scendere!al!di!sotto!del!“trattamento!
di! miglior! favore”! per! poi! confondere! il! lettore! impedendogli! di! capire! se!
attraverso! il! processo! di! armonizzazione! vi! sia! effettivamente! stato! un!
innalzamento!o!un!abbassamento!della!protezione.!
Si!osservi!che!nulla!viene!detto!in!merito!al!trattamento!economico!previsto!
in!caso!di!fruizione!del!congedo!parentale.!Qualsiasi!decisione!in!merito!viene!
rimandata!ai!diversi!legislatori!nazionali!che!possono!decidere!in!merito!alla!
presenza!o!meno!di!un!indennizzo!ed,!eventualmente,!alla!misura!in!cui!spetta!
al! lavoratore.! Tale! decisione! è! guidata! dalla! necessità! di! preservare! da!
ulteriori! difficoltà! i! bilanci! degli! Stati! membri,! anche! se,! in! assenza! di! un!
indennizzo!più!che!simbolico,!si!ha!l’impressione!che!gli!intenti!alla!base!della!
Direttiva!siano!destinati!a!rimanere!disattesi!e!quindi!il!percorso!di!riforma,!
anche!culturale,!destinato!a!bloccarsi.(Miscione,!2001)!
!
LA!DIRETTIVA!18/2010/UE!(70)!
!
Quattordici! anni! dopo! l’emanazione! della! Direttiva! incorporante! l’Accordo!
quadro!di!cui!abbiamo!già!provveduto!alla!disamina,!le!parti!sociali!europee!si!
riuniscono! nuovamente! con! l’intento! di! revisionare! la! disciplina! iniziale.! È!
così! che! nel! giugno! 2009,! facendo! seguito! alle! sollecitazioni! della!
Commissione! europea,! CES,! BUSINESSEUROPE( 71 ),! UEAPME! e! CEEP( 72 )!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 !Nilson,! V.,! Sechi,! C.! e! Clauwaert,! S.! (a! cura! di)! “Accordo! quadro! sul! congedo! parentale!
(riveduto)_guida!interpretativa!della!CES”,!ETUC.!
71!La! dicitura! BUSINESSEUROPE! sostituisce! la! vecchia! UNICE,! fermo! restando! che! si! individua!
sempre!lo!stesso!attore!sociale!firmatario!dell’Accordo!precedente.!
!
71!
firmano! la! revisione! dell’accordo! sui! congedi! parentali.! Tale! revisione,!
sebbene!il!testo!iniziale!avesse!avuto!un!impatto!positivo!nella!conciliazione!
tra!tempi!di!vita!e!tempi!di!lavoro,!si!proponeva!di!adeguare!e!rivedere!alcuni!
elementi! dell’Accordo! al! fine! di! meglio! adattarli! alle! trasformazioni! sociali!
che,!anche!a!causa!del!cambiamento!nella!struttura!della!famiglia,!richiedeva!
nuovi!strumenti!al!fine!di!agevolare!soprattutto!l’accesso!dei!padri!ai!congedi!
parentali.!
In! particolare,! l’accordo! riveduto! estende! il! periodo! di! congedo! da! tre! a!
quattro!mesi,!di!cui!uno!intrasferibile;!prevede!un’indennità!di!congedo!al!fine!
di! agevolare! l’accesso! ad! esso;! predispone! la! possibilità! per! il! lavoratore! di!
richiedere!una!maggiore!flessibilità!dei!tempi!di!lavoro!una!volta!rientrato!dal!
periodo! di! congedo;! sollecita! gli! Stati! membri! ad! esprimersi! circa! la!
definizione!dei!tempi!di!preavviso!che!il!lavoratore!è!tenuto!a!dare!al!datore!
di! lavoro;! si! impegna,! infine,! a! riconoscere! la! trasformazione! dell’istituzione!
familiare! e! a! incoraggiare! una! maggior! ripartizione! delle! responsabilità!
familiari!tra!uomini!e!donne.!
La! direttiva! aggiornata! contiene! numerose! novità.! Già! nelle! Osservazioni!
Generali!fa!riferimento!non!solo!alle!fonti!diritto!primario!che!ne!legittimano!
l’azione,!ma!riprende!le!fonti!secondarie!ed!in!particolare!le!direttive!fino!ad!
allora!emanate!riguardanti!la!parità!uomo_donna!(73).!Oltre!a!ciò,!fa!esplicito!
riferimento! agli! obiettivi! della! strategia! di! Lisbona! per! la! crescita! e!
l’occupazione!che!prevedevano!di!portare!il!tasso!di!occupazione!complessivo!
al!70%,!quello!femminile!al!60%!e!quello!relativo!ai!lavoratori!anziani!al!50%!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72!Ai! tre! attori! originari,! si! aggiunge! in! questa! sede! l’UEAPME! che! rappresenta! gli! interessi! in!
ambito!europeo!delle!piccole!e!medie!imprese.!Si!ricorda!in!questa!sede!che!ai!tempi!del!primo!
accordo! quadro,! l’UEAPME! aveva! lamentato! di! essere! stata! esclusa! arbitrariamente! dalle!
trattative,!tuttavia!il!Tribunale!europeo!in!quell’occasione!non!si!è!espresso!in!merito!ai!criteri!di!
rappresentatività! da! seguire,! ma! si! è! limitato! piuttosto! limitato! a! dichiarare! sufficiente! la!
rappresentatività!data!dalle!tre!associazioni!originarie.!(causa!T_135/96)!
73!Si!ricorda!una!volta!di!più!che!l’Unione!Europea!non!ha!competenza!in!merito!alla!produzione!
normativa! in! tema! di! diritto! di! famiglia! e! che! perciò! ogni! norma! emanata,! anche! se! va’! a!
rispondere!ad!esigenze!di!tale!istituzione,!si!colloca!nel!campo!della!parità!uomo_donna.!Ciò!viene!
confermato!anche!nel!Considerando!n.!8!della!presente!direttiva:!“considerando!che!le!politiche!
familiari! dovrebbero! contribuire! al! conseguimento! della! parità! di! genere! e! che! andrebbero!
considerate! alla! luce! dell'evoluzione! demografica,! delle! conseguenze! dell'invecchiamento! della!
popolazione,! del! superamento! del! divario! generazionale,! della! promozione! della! partecipazione!
delle! donne! al! mondo! del! lavoro! e! della! ripartizione! delle! responsabilità! familiari! tra! donne! e!
uomini”!
!
72!
entro! il! 2010! e! a! quelli! di! Barcellona(74)! sulla! disponibilità! di! servizi! per!
l’infanzia!volti!a!conciliare!“vita!professionale,!privata!e!familiare”(75).!
Nel! considerando! n.! 12! si! ammette! l’insufficienza! dei! risultati! raggiunti! in!
termini!di!equa!ripartizione!dei!doveri!familiari,!le!azioni!di!sensibilizzazione!
già!previste!nell’accordo!precedente!non!hanno,!infatti,!dato!i!risultati!attesi,!
si!cerca!così!di!prevedere!azioni!più!stringenti!come!la!non!trasferibilità!di!un!
mese! di! congedo! (considerando! n.! 16)! e! la! previsione! del! pagamento! di!
un’indennità!al!lavoratore!che!gode!del!diritto!di!cui!è!titolare!(considerando!
n.20).!
Andando! poi! ad! esaminare! le! clausole! si! trova! subito! una! precisazione! sui!
destinatari!del!congedo.!Adattandosi!ai!cambiamenti!avvenuti!nel!mercato!del!
lavoro! e! alla! progressiva! moltiplicazione! delle! fattispecie! contrattuali,! si!
precisa,! nella! clausola! 1.3,! che! non! si! escludono! dall’accordo! “i! lavoratori,! i!
contratti! di! lavoro! o! i! rapporti! di! lavoro! unicamente! per! il! fatto! che!
riguardano! lavoratori! a! tempo! parziale,! lavoratori! a! tempo! determinato! o!
persone! che! hanno! un! contratto! di! lavoro! o! un! rapporto! di! lavoro! con!
un'agenzia!interinale”.!!
La! clausola! 2.2! estende! il! congedo! da! tre! a! quattro! mesi! di! cui! uno! non!
trasferibile! tra! i! genitori.! Tale! previsione! è! stata! introdotta! poiché! nella!
maggioranza! degli! Stati! membri! il! congedo! parentale! era! un! diritto!
individuale!trasferibile!e!ciò!portava!a!un!maggior!godimento!dello!stesso!da!
parte!delle!donne,!si!voleva,!invece,!promuovere!una!partecipazione!più!attiva!
dei!padri!alle!cure!parentali.!
Passando! alle! “Modalità! di! applicazione”! si! evince! come! il! diritto! di! cui! alla!
clausola! 1.3! venga! rafforzato! al! punto! 1! lettera! b! dove! viene! chiaramente!
stabilito! che,! in! caso! di! più! contratti! a! tempo! determinato! presso! lo! stesso!
datore!di!lavoro,!occorre!tener!conto!della!durata!complessiva!di!tali!contratti!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74!Al! fine! di! eliminare! ogni! disincentivo! alla! partecipazione! femminile! al! mondo! del! lavoro,! il!
Consiglio!Europeo!pone!l’obiettivo!di!garantire,!entro!il!2010,!una!copertura!del!90%!per!quanto!
riguarda! i! servizi! per! l’infanzia! dei! bambini! superiori! ai! 3! anni! d’età,! e! almeno! del! 33%! per! i!
bimbi!di!età!inferiore!ai!3!anni.!
75!Interessante!è!notare!come!non!venga!fatta!una!distinzione!esclusiva!tra!vita!professionale!e!
familiare,!ma!venga!introdotto!il!concetto!di!vita!privata!e!quindi!di!tempo!libero!ad!uso!esclusivo!
dell’individuo.!
!
73!
per! il! calcolo! dell’anzianità! minima! per! accedere! al! diritto! al! congedo.!
Anzianità! lavorativa! e/o! aziendale( 76 )! che! non! può! comunque! essere!
superiore!ad!un!anno.!
Una! delle! novità! più! significative! dell’Accordo! si! ritrova! nella! clausola! 5!
relativa!ai!diritti!dei!lavoratori!alla!non!discriminazione.!In!essa!si!ritrova!un!
affermazione! aggiuntiva,! rispetto! all’Accordo! del! 1995,! sull’importanza! del!
reddito! nel! godimento! del! congedo! (punto! 5! della! clausola).! Ulteriore!
rafforzamento! rispetto! al! passato! si! ha! anche! nella! protezione! rispetto,! non!
solo!al!licenziamento,!ma!anche!i!“trattamenti!meno!favorevoli”!derivati!dalla!
domanda! di! godimento! o! dal! godimento! del! congedo.! Viene! poi! introdotta,!
nella! clausola! successiva,! la! possibilità! di! usufruire! di! turni! lavorativi! più!
flessibili!in!fase!di!rientro!dal!periodo!di!congedo.!Tale!previsione!deve!essere!
concordata!con!il!datore!di!lavoro,!il!quale!non!potrà!in!alcun!modo!anteporre!
tale!flessibilità!come!motivo!in!ragion!del!quale!ridurre!il!tempo!del!congedo.!
Per! concludere,! uno! spunto! di! riflessione! può! essere! dato! dall’assenza! di! un!
richiamo!all’art.!16!della!direttiva!54/2006!il!quale!“lascia!impregiudicata!la!
facoltà! degli! Stati! membri! di! riconoscere! diritti! distinti! di! congedo! di!
paternità!e/o!adozione”.!Ad!oggi,!a!livello!comunitario,!infatti,!non!vi!è!alcun!
obbligo!relativo!all’introduzione!di!un!congedo!diverso!da!quelli!di!maternità!
e! parentale,! tale! mancanza! potrebbe! essere! interpretata! come! una! “non!
esigenza”,!ciò!è!vero!nel!caso!in!cui!il!congedo!di!maternità!venga!considerato!
principalmente! ! atto! alla! protezione! della! salute! della! madre! e! del! figlio,!
protezione!della!salute!che,!ovviamente,!non!è!necessaria!nel!caso!del!padre.!
D’altra!parte!potrebbe!essere!visto!in!ottica!negativa!e!quindi!come!una!non!
raggiunta!consapevolezza!dell’importanza!del!ruolo!del!padre!nello!sviluppo!
dei! figli! oppure! secondo! una! visione! strumentale! che! non! vuole! aggravare,!
con!nuove!disposizioni!di!protezione!sociale,!i!bilanci!statali!in!un!periodo!di!
difficoltà!economiche!generalizzate!all’interno!dell’Unione.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76!Per!anzianità!lavorativa!si!intende!il!tempo!complessivo!di!lavoro!a!prescindere!dal!numero!di!
contratti!e!dal!numero!di!datori!di!lavoro.!Per!anzianità!aziendale!invece!si!sottostà!al!calcolo!del!
servizio!prestato!ad!un!unico!datore!di!lavoro,!a!prescindere!dal!numero!di!contratti.!La!scelta!di!
operare! tale! distinguo! risponde! alla! volontà! di! lasciare! libero! margine! d’azione! agli! Stati! e! alle!
parti!sociali!di!definire!in!modo!più!precisi!i!criteri!d’accesso!
!
74!
3.3.&La&normativa&interna&e&la&sua&evoluzione&
3.3.1&Prima&dell’8&marzo&2000.&La&normativa&italiana&degli&anni&‘70.&
!
Nel! periodo! fascista! la! donna! era! vista! come! funzionale! all’espansione!
demografica! promossa! dal! regime,! ciò! influenzò! le! politiche! di! protezione!
della!donna;!se!da!una!parte,!infatti,!le!lavoratrici!in!stato!di!gravidanza!erano!
fortemente! tutelate! al! fine! di! garantirne! la! salubrità,! dall’altra,! proprio! la!
visione! della! donna! come! mezzo! atto! alla! procreazione,! la! porta! ad! essere! il!
più! possibile! esclusa! dal! mercato! del! lavoro! riservato! principalmente! agli!
uomini.! All’indomani! della! liberazione! del! Paese,! con! la! nascita! della!
Repubblica!e!la!scrittura!della!Costituzione,!si!ha!l’occasione!per!liberarsi!dai!
retaggi! d’epoca! fascista! e! dare! un! forte! segnale! di! cambiamento.! È! così! che!
viene! inserito! l’art.! 37! della! Costituzione! relativo! alla! parità! tra! uomini! e!
donne!nel!lavoro.!Ovvio!fu!fin!dal!principio!che!la!disposizione!di!tale!articolo!
non!sarebbe!stata!sufficiente!a!cambiare!le!cose!e!che!premeva!la!necessità!di!
individuare! in! tale! principio! un! sistema! di! valori! atto! a! guidare! la!
formulazione! delle! leggi! ordinarie! volte! a! renderlo! effettivo.! Si! chiedeva,!
quindi,!al!costituente!di!recuperare!la!parte!migliore!della!normativa!che!fino!
ad! allora! aveva! guidato! il! Paese! e! di! rileggerla! e! riadattarla! secondo! le!
esigenze!delle!lavoratrici!in!quanto!donne!e!madri.!Ciò!non!fu!facile!e!così!il!
tentativo! di! unire! eguaglianza! di! diritti! e! una! protezione! speciale! si! risolse!
con!un!ambiguo!compromesso!(l’art.!37),!in!cui!si!nota!l’incerta!maturazione!
raggiunta!dai!partiti!sul!ruolo!da!assegnare!al!lavoro!della!donna!nella!nuova!
società!repubblicana.!Esso,!infatti,!è!il!risultato!del!compromesso!tra!la!fronda!
democristiana,!che!rinveniva!nella!donna!la!base!dell’istituzione!familiare,!e!lo!
schieramento! comunista,! che! vedeva! nel! lavoro! in! fabbrica! la! chiave! per! la!
vera!emancipazione!(77).!Ma!è!con!i!movimenti!femministi!e!le!lotte!sindacali!
che!si!arriva!alle!prime!significative!riforme!degli!anni’70.!!!
La! legge! 30! dicembre! 1971,! n.! 1204! "Tutela! delle! lavoratrici! madri",!
approvata! in! sostituzione! della! precedente! legge! 26! agosto! 1950,! n.! 860,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77!Ballestrero,!M.V.,!(1979)!“Dalla!tutela!alla!parità”,!ed.!Il!Mulino,!Bologna.!
!
75!
costituì! un! notevole! avanzamento! dei! diritti! delle! lavoratrici! madri.! Essa! fa’!
della!protezione!della!lavoratrice!in!dolce!attesa!il!nodo!principale:!prevede!il!
divieto! di! licenziamento! durante! il! periodo! di! gestazione! (78),! attribuisce! il!
diritto!a!un!congedo!di!maternità!della!durata!totale!di!cinque!mesi!ripartiti!
tra! prima! (due! mesi)! e! dopo! il! parto! (tre! mesi),! concede! un! periodo! di!
astensione! facoltativa! di! sei! mesi! da! utilizzare! in! modo! anche! frazionato!
durante! il! primo! anno! d’età! del! bambino! e! riconosce! un’indennità! pari!
all’80%! della! retribuzione! nel! caso! di! astensione! obbligatoria! e! del! 30%!
durante!il!godimento!dell’astensione!facoltativa.!
Per!quanto!riguarda!il!divieto!di!licenziamento!della!lavoratrice!madre,!sono!
destinatarie!di!tale!norma!protettiva!anche!le!lavoratrici!assunte!in!prova!non!
escludendo!però!il!licenziamento!per!esito!negativo!della!prova!(art.!1!D.P.R.!
n.!1026/1976).!È!evidente!a!questo!punto,!essendo!il!datore!di!lavoro!colui!il!
quale! decide! in! modo! discrezionale! l’esito! del! periodo! di! prova,! che! egli!
potrebbe! preferire! interrompere! il! rapporto! di! lavoro! celando! la! vera!
motivazione! (cioè! lo! stato! interessante! della! lavoratrice)! dietro! la! mancata!
adeguatezza!lavorativa!della!donna!in!valutazione.!Malgrado!tale!anomalia,!la!
legge!in!questione!ha!fatto!un!passo!in!avanti!rispetto!alla!precedente!legando!
il!divieto!di!licenziamento!non!alla!sua!certificazione,!ma!allo!stato!oggettivo!
di!gravidanza!(79).!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78!A! meno! di:! colpa! grave! da! parte! della! lavoratrice,! costituente! giusta! causa! per! la! risoluzione!
del! rapporto! di! lavoro;!di! cessazione! dell'attività! dell'azienda! cui! essa! è! addetta;! di! ultimazione!
della!prestazione!per!la!quale!la!lavoratrice!è!stata!assunta!o!di!risoluzione!del!rapporto!di!lavoro!
per!la!scadenza!del!termine.(titolo!1!punto!2)!
79!Con! la! legge! n.! 860/1950,! il! divieto! di! licenziamento! entrava! in! azione! nel! momento! in! cui! il!
datore!di!lavoro!veniva!messo!a!conoscenza!dello!stato!di!gravidanza!della!lavoratrice,!ora!invece!
tale! divieto! prescinde! dalla! comunicazione! al! datore! di! lavoro! e! vige! dal! momento! di!
accertamento! dello! stato! di! gravidanza! della! stessa.! Nel! caso! in! cui! tale! norma! venga! violata,!
tuttavia! secondo! l’art.4! del! Regolamento! d’esecuzione! della! legge:! “Per! la! determinazione!
dell'inizio! del! periodo! di! gravidanza! ai! fini! previsti! dall'art.! 2,! secondo! comma,! della! legge,! si!
presume! che! il! concepimento! sia! avvenuto! 300! giorni! prima! della! data! del! parto,! indicata! nel!
certificato!medico!di!cui!al!successivo!art.!14.!
Il! termine! di! 90! giorni! fissato! per! la! presentazione! della! certificazione! decorre! dal! giorno!
successivo! a! quello! nel! quale! si! è! determinata! la! cessazione! effettiva! del! rapporto! di! lavoro.!
La! mancata! prestazione! di! lavoro! durante! il! periodo! di! tempo! intercorrente! tra! la! data! di!
cessazione!effettiva!del!rapporto!di!lavoro!e!la!presentazione!della!certificazione!non!dà!luogo!a!
retribuzione.! Il! periodo! stesso! è! tuttavia! computato! nell'anzianità! di! servizio,! esclusi! gli! effetti!
relativi! alle! ferie! e! alla! tredicesima! mensilità,! o! gratifica! natalizia.”! Ciò! fa! ricadere! sulle! spalle!
della!lavoratrice!il!danno!economico!derivato!dal!licenziamento!senza!giusta!causa.!
!
76!
Altre! innovazioni! riguardanti! la! tutela! della! salute! della! lavoratrice! madre!
sono! state! introdotte! rispetto! alla! legge! precedente.! Per! quanto! riguarda! le!
modificazioni!alle!tutele!già!prima!previste,!!basti!qui!ricordare!che!il!periodo!
di!astensione!obbligatoria!dal!lavoro!è!stato!allungato!a!due!mesi!precedenti!
la!data!del!parto!fino!ai!tre!mesi!successivi!(prima!variava!in!base!al!tipo!di!
impiego,! se! industriale,! agricolo! o! dia! altro! genere)! e! il! divieto! di! adibire! le!
gestanti!a!lavori!pesanti!è!stato!allungato!a!sette!mesi!dopo!il!parto!(prima!era!
di!tre!mesi,!estendibili!a!sette!nel!caso!di!allattamento).!
Guardando,!invece,!alle!nuove!disposizioni!menzione!va’!fatta!all’introduzione!
dell’astensione!facoltativa.!L’art.!7!prevede,!infatti,!la!possibilità!per!la!madre!
lavoratrice!di!assentarsi!per!un!periodo!di!sei!mesi!durante!il!primo!anno!di!
vita!del!figlio,!tale!istituto!risponde!alla!necessità!della!madre!di!occuparsi!del!
figlio! nella! consapevolezza! che! i! servizi! sociali! volti! alla! conciliazione! tra!
tempi!di!lavoro!e!tempi!di!cura!sono!ancora!insufficienti!(Ballestrero,!1979).!
In! relazione! alla! necessità! di! servizi! di! supporto! alla! conciliazione! lavoro_
famiglia,! completamento! naturale! della! legge! sopra! esaminata! è! la! legge! n.!
1044! del! 6! dicembre! 1971.! Essa! predispone! un! piano! quinquennale! di!
finanziamento!per!l’istituzione!di!asili!nido!comunali!individuando!in!essi!“un!
servizio!sociale!di!interesse!pubblico”(art.!1!co.1)!e!lo!strumento!idoneo!per!
“assicurare! una! adeguata! assistenza! alla! famiglia! e! anche! per! facilitare!
l'accesso!della!donna!al!lavoro!nel!quadro!di!un!completo!sistema!di!sicurezza!
sociale”! (art.1! co.2)! (80).! Tale! legge! è! importante! su! due! fronti,! da! una! parte!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80!Si! osservi! come! nulla! viene! detto! in! merito! alla! funzione! educativa! degli! stessi,! che! vengono!
visti! come! meri! strumenti! di! custodia.! Si! dovrà! aspettare! la! sentenza! della! Corte! Costituzionale!
n.467/2002! per! vedere! riconosciuto! il! ruolo! educativo! degli! stessi.(“l! servizio! fornito! dall'asilo!
nido!non!si!riduce!ad!una!funzione!di!sostegno!alle!famiglie!nella!cura!dei!figli!o!di!mero!supporto!
per! facilitare! l'accesso! dei! genitori! al! lavoro,! ma! comprende! anche! finalità! formative,! essendo!
rivolto!a!favorire!l'espressione!delle!potenzialità!cognitive,!affettive!e!relazionali!del!bambino.!Le!
finalità!di!educazione!e!formazione!sono!peraltro!confermate!a!livello!normativo,!essendo!ora!gli!
asili!nido!riconosciuti!come!"strutture!dirette!a!garantire!la!formazione!e!la!socializzazione!delle!
bambine! e! dei! bambini! di! età! compresa! tra! i! tre! mesi! e! i! tre! anni! ed! a! sostenere! le! famiglie! e! i!
genitori"! (art.! 70! della! legge! 28! dicembre! 2001,! n.! 448,! "Disposizioni! per! la! formazione! del!
bilancio!annuale!e!pluriennale!dello!Stato!_!legge!finanziaria!per!il!2002")!Anche!se!menzione!sul!
ruolo! degli! asili! nido! era! già! stata! nel! disegno! di! legge! n.118! del! 9! maggio! 1996! in! cui! si!
proponeva! di! sostituire! il! 1°! e! 2°! co.! con:! "Gli! asili! nido! sono! servizi! socio_educativi! rivolti! ai!
bambini! di! età! fino! ai! tre! anni.! ! Hanno! finalità! di! aggregazione! e! socializzazione! che! realizzano!
mediante! attività! ludiche,! educative! e! culturali! e! devono! rispondere! ai! differenti! bisogni! delle!
famiglie!con!particolare!attenzione!a!quelle!monoparentali".!
!
77!
costituisce! un! primo! passo! verso! la! “deprivatizzazione! della! condizione! di!
madre”(81),!dall’altra!attribuisce!alle!Regioni!la!competenza!per!lo!sviluppo!di!
una!rete!rispondente!alle!esigenze,!anche!logistiche,!della!popolazione.!
Un! vero! e! proprio! riconoscimento! della! funzione! materna! come! funzione!
sociale,!che!va’!aldilà!del!riconoscimento!e!della!protezione!dello!stato!fisico!
della!donna!in!gravidanza,!si!ha!con!l’introduzione!della!legge!903/1977.!
Essa,!come!già!precedentemente!affermato,!si!occupa!in!generale!della!parità!
di! trattamento! uomo_donna,! tuttavia! contiene! due! previsioni! interessanti! ai!
fini! della! nostra! analisi! sulla! valorizzazione! e! la! tutela! della! maternità! e! da!
questo!momento!anche!della!paternità.!Per!quanto!riguarda!il!riconoscimento!
del! valore! della! maternità,! all’articolo! 6! della! stessa! il! legislatore! estende! i!
diritti! concessi! alle! madri! naturali! nella! precedente! legge! 1204/1971! anche!
alle! madri! adottive! o! che! li! abbiano! ottenuti! in! affidamento! preadottivo! e!
consente!il!godimento!dell’astensione!facoltativa!non!più!entro!il!primo!anno!
d’età! del! bambino,! ma! entro! i! primi! tre! anni! (82).! Per! quanto! vige,! invece,! il!
ruolo!dei!padri,!il!legislatore!introduce!la!possibilità!per!essi!di!usufruire!del!
periodo!di!astensione!facoltativa!nel!caso!in!cui!la!madre!vi!rinunci!o!egli!sia!
l’unico! affidatario! dei! figli.! Se! da! una! parte! ciò! è! un! passo! verso! la!
corresponsabilità! dei! genitori! nella! crescita! dei! figli,! dall’altro! continua! a!
presentare!forti!criticità.!Esso!oltre!a!configurarsi!come!un!diritto!derivato,!in!
quanto!subordinato!alla!rinuncia!del!diritto!materno,!mette!il!padre!di!fronte!
a!effettive!difficoltà!burocratiche!per!accedere!!a!tale!privilegio.!!
Infatti,!al!fine!di!godere!del!periodo!di!astensione,!il!lavoratore!non!solo!ha!il!
dovere! di! dare! comunicazione! al! proprio! datore! di! lavoro! dell’intenzione! di!
sospendere! la! prestazione! e! di! fornirgli! un’adeguata! documentazione! circa!
l’effettiva! presenza! del! bambino! in! famiglia! e! l’età! dello! stesso,! ma! è! anche!
tenuto! a! prestare! una! dichiarazione! di! rinuncia! della! madre! e,! entro! dieci!
giorni! dalla! data! di! tale! privazione,! deve! consegnare! una! dichiarazione! del!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81!Ballestrero,!1979,!p.!183.!
82!Non! è! nel! testo! normativo! fatto! esplicito! riferimento! alla! previsione! di! un’indennità! per! le!
madri! adottive,! ma! al! fine! di! rendere! effettivo! il! diritto! e! a! non! creare! una! sorta! di! “diritto! a!
metà”,! viene! applicata! la! norma! sul! trattamento! economico! previsto! per! le! madri! naturali! in!
modo!estensivo.!
!
78!
datore!di!lavoro!dell’altro!genitore!a!conferma!dell’effettività!di!tale!rinuncia!
(art.!7)(83).!
Essendo! un! diritto! derivato! si! supponeva,! inoltre,! che! egli! potesse! goderne!
solo!nel!caso!in!cui!la!madre!fosse!una!lavoratrice!subordinata!in!quanto!ella!
doveva!detenere!un!diritto!al!quale!rinunciare.!Come!ci!ricorda!la!Vallauri!(84),!
la!dottrina!aveva!ritenuto!opportuno!un’interpretazione!estensiva!del!diritto!
considerando! ingiusta! la! penalizzazione! delle! coppie! in! cui! la! madre! fosse!
lavoratrice!autonoma!o!libera!professionista!intenzionata!a!non!interrompere!
la! propria! attività,! ma! impossibilitata! a! farlo! per! non! lasciare! il! figlio! privo!
delle! cure! necessarie,! tuttavia! la! Corte! Costituzionale! aveva! ribadito!
l’esclusione! di! tale! diritto! in! capo! ai! padri! di! figli! di! lavoratrici! autonome,!
riferendosi! alla! situazione! delle! stesse! come! non! rapportabile! a! quella! delle!
lavoratrici!subordinate.!
L’iter! burocratico! complesso! unito! alla! natura! deriva! del! diritto! del! padre!
portano,! fortunatamente,! con! la! legge! 53/2000,! il! legislatore! ad! intervenire!
nel!correggere!tali!criticità.!
3.3.2.& La& Legge& n.& 53& dell’8& marzo& 2000& ed& il& D.& lgs,& n.& 151& del& 26& marzo& 2001&
«Testo&Unico&delle&disposizioni&legislative&in&materia&di&tutela&e&sostegno&della&
maternità&e&della&paternità»&
!
Un!primo!tentativo!di!introdurre!una!disciplina!sui!congedi!parentali!si!ebbe!
nel! 1998! quando! il! governo! presentò! un! disegno! di! legge! specifico! sul! tema!
(d.d.l.!n.!4624),!tuttavia,!durante!la!discussione!parlamentare,!la!procedura!di!
approvazione!subì!una!battuta!d’arresto!dovuta!alla!riscoperta!di!una!vecchia!
proposta! di! legge! d’iniziativa! popolare! titolata! “Le! donne! cambiano! i!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83!La!lavoratrice!che!voglia!avvalersi!del!periodo!di!astensione!facoltativa!ha,!invece,!come!unico!
onere! la! comunicazione! al! datore! di! lavoro! e! all’istituto! assicurativo! nel! caso! in! cui! le! spetti!
un’indennità!(art.!8!D.P.R.!25!novembre!1976,!n.!1026).!
84!Vallauri,!M.L.!“Il!congedo!parentale”!in!Gottardi,!D.!e!Del!Punta,!R.!(2001)!“I!nuovi!congedi”!ed.!
Il!Sole!24!Ore,!Milano.!!
!
79!
tempi”(85)!(86).!Tale!mescolanza!di!iniziative!diverse!ha!portato!ad!allungare!i!
tempi! di! approvazione! di! una! normativa! che! si! occupasse,! in! modo!
indipendente,! di! congedi! parentali,! per! arrivare! poi! ad! una! legge! che,!
partendo!dalle!proposte!del!1988,!si!occupasse!dei!tempi!di!vita!delle!persone!
alla!luce!dell’evoluzione!che!la!società!stava!vivendo.!
La! legge! 53! del! 2000! da’! forma! normativa! a! questo! nuovo! punto! di! vista!
concependo,!per!la!prima!volta,!il!tempo!libero!come!concettualmente!diverso!
dal! tempo! extra! lavorativo! (87).! Tale! prospettiva! è! totalmente! nuova! per! il!
diritto! del! lavoro! che! deve! fare! i! conti! con! la! riflessione! sociale! che! ha!
caratterizzato!gli!anni!’80!e!’90.!È!chiaro,!infatti,!che!essendo!il!lavoro!l’attività!
che!assorbe!maggior!tempo!nell’arco!della!vita,!non!si!poteva!che!partire!dalla!
legislazione! che! lo! riguarda.! Partendo! da! qui,! si! può! quindi! affermare! che! la!
legge! in! esame! equipara! i! tempi! di! lavoro! e! i! tempi! di! vita! rivolgendosi! non!
più! alle! donne! o! agli! uomini,! ma! ai! cittadini! nella! loro! totalità.! Per! questa!
visione! complessiva! del! problema! della! conciliazione! tra! i! diversi! momenti!
della! vita! (88)! sarebbe! riduttivo! leggere! tale! legge! semplicemente! come! il!
recepimento!della!direttiva!europea!96/34!(89).!!
Prima! di! analizzare! il! testo! della! legge! e! di! concentrarsi! sul! suo! contenuto! e!
sui!cambiamenti!che!ne!derivano,!osserviamo!come!tra!la!legge!903!del!1977!
e! quella! in! esame! si! presenti! un’evoluzione! non! solo! sostanziale,! ma! anche!
formale.! Si! passa! difatti! dall’utilizzo! del! sostantivo! “astensione”! a! quello! di!
“congedo”.! Tale! sostituzione! omogeneizza! la! normativa! nazionale! con! quella!
europea!creando!però,!inizialmente,!confusione,!in!quanto!a!livello!nazionale!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85!Proposta!di!legge!datata!1988!ad!opera!delle!donne!del!PCI,!mette!al!centro!la!conciliazione!tra!
tempi! di! cura,! di! lavoro! e! momenti! per! sé! facendo,! per! la! prima! volta,! del! problema,! una!
questione!sociale!e!anche!politica.!
39!Calafà,!L.!(2004)!“Congedi!e!rapporto!di!lavoro”,!ed.!CEDAM,!Padova.!
87!Il!lavoro!familiare!e!di!cura!non!è!più!considerato,!nell’epoca!contemporanea,!tempo!libero.!Il!
tempo!libero!nell’accezione!moderna!comprende!lo!svago,!da!un!parte,!ma!anche!le!attività!legate!
ad!impegni!sociali,!culturali!e!politici,!dall’altra.!(Calafà,!2004)!
88!Già! dal! titolo! della! legge! in! esame! (“Disposizioni! per! il! sostegno! della! maternità! e! della!
paternità,!per!il!diritto!alla!cura!e!alla!formazione!e!per!il!coordinamento!dei!tempi!delle!città”)!è!
chiaro!come!tale!legge!promuova!l’equilibrio!dei!tempi!di!vita!attraverso!l’istituzione!dei!congedi,!
da!una!parte,!e!il!coordinamento!dei!tempi!di!funzionamento!delle!città!,!dall’altra.!
89!Miscione,!M.!“La!legge!sui!congedi!parentali!per!modificare!la!società”!in!Miscione,!M.!(a!cura!
di)!(2001),!“I!congedi!parentali”,!ed.!IPSOA.!
!
80!
il! termine! “congedo”! veniva! utilizzato! in! relazione! alla! sospensione! del!
servizio! lavorativo! in! ambito! pubblico! ed,! in! particolare,! in! riferimento! al!
servizio!militare!o!al!congedo!matrimoniale.!
Con! il! d.! lgs.! 151/2001! il! legislatore! attua! un’armonizzazione! del! linguaggio!
rispetto! alla! normativa! degli! anni! ’70! e! nell’art.! 2! (90)! equipara! il! termine!
“congedo”! a! quello! di! “astensione”,! obbligatoria! o! facoltativa! a! seconda! dei!
casi.!
A!livello!contenutistico!la!rivisitazione!dell’istituto!dell’astensione!facoltativa!
è!la!novità!che,!ai!fini!della!nostra!analisi,!risulta!di!maggior!interesse!e!fa!da!
indicatore!della!nuova!filosofia!che!sta!alla!base!del!testo!normativo!nel!suo!
insieme.!I!nuovi!congedi!parentali!si!caratterizzano,!infatti,!per!il!passaggio!da!
una!logica!incentrata!sull’idea!del!congedo!rivolto!alla!donna!come!principale!
destinataria,! al! riconoscimento! della! presenza! di! uguali! responsabilità! nel!
“mantenere,!istruire!ed!educare!la!prole”!(art.!147!codice!civile)!
In!questa!prospettiva!la!direttiva!comunitaria!prima!e!il!nostro!ordinamento!
poi,!hanno!consacrato!in!via!definitiva!la!distinzione!tra!congedo!di!maternità!
e!di!paternità!e!congedo!parentale.!I!primi!sono!riferiti!alla!tutela!della!salute!
della! madre! e! del! neonato! ( 91 ),! il! secondo! è! invece! volto! all’effettiva!
conciliazione! della! vita! professionale! e! familiare! chiamando! entrambi! i!
genitori!a!farsi!carico!delle!responsabilità!domestiche.!(Vallauri,!2001)!
Ciò!viene!attuato!attraverso!la!“duplicazione”!dei!destinatari!del!diritto.!Esso,!
infatti,! non! è! più! un! diritto! derivato,! ma! diviene! potestativo! e! come! tale! è!
riconducibile!ad!un!genere!neutro!riferendosi!difatti!ad!entrambi!i!genitori!ed!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90 !“…a)!
per! "congedo! di! maternità"! si! intende! l'astensione! obbligatoria! dal! lavoro! della!
lavoratrice;!
b)! per! "congedo! di! paternità"! si! intende! l'astensione! dal! lavoro! del! lavoratore,! fruito! in!
alternativa!al!congedo!di!maternità;!
c)!per!"congedo!parentale",!si!intende!l'astensione!facoltativa!della!lavoratrice!o!del!lavoratore;!
d)! per! "congedo! per! la! malattia! del! figlio"! si! intende! l'astensione! facoltativa! dal! lavoro! della!
lavoratrice!o!del!lavoratore!in!dipendenza!della!malattia!stessa…”!(art.2!d.lgs.!151/2001)!
nulla! viene! invece! detto! in! relazione! ai! congedi! formativi! e! ai! congedi! per! eventi! e! cause!
particolari.!
91!Il!congedo!di!paternità!infatti!sostituisce!quello!di!maternità!solo!in!casi!particolari!e!conil!fine!
di! preservare! la! salute! del! neonato.! (“il! padre! lavoratore! ha! diritto! di! astenersi! dal! lavoro! per!
tutta! la! durata! del! congedo! di! maternità! o! per! la! parte! residua! che! sarebbe! spettata! alla!
lavoratrice,! in! caso! di! morte! o! di! grave! infermità! della! madre! ovvero! di! abbandono,! nonchè! in!
caso!di!affidamento!esclusivo!del!bambino!al!padre.”!Art.!28!d.lgs.!151/2001)!
!
81!
estendendo!l’ambito!di!applicazione!della!disciplina!anche!a!tutti!i!casi!in!cui!
l’altro!genitore!non!ne!abbia!diritto.!
Ma! partiamo! con! ordine.! La! legge! 53,! secondo! le! finalità! che! si! propone,! si!
divide!in!tre!ambiti!di!applicazione!(art.1):!
− l'istituzione!dei!congedi!dei!genitori!e!l'estensione!del!sostegno!ai!genitori!
di!soggetti!portatori!di!handicap;!
− l'istituzione! del! congedo! per! la! formazione! continua! e! l'estensione! dei!
congedi!per!la!formazione;!!
− il!coordinamento!dei!tempi!di!funzionamento!delle!città!e!la!promozione!
dell'uso!del!tempo!per!fini!di!solidarietà!sociale;!
creando!norme!che!verranno!poi!integrate!nel!"Testo!unico!delle!disposizioni!
legislative! in! materia! di! tutela! e! sostegno! della! maternità! e! della! paternità”.!
Tale!testo,!infatti,!recepisce!la!“legge!sui!congedi!parentali”(92)!e!la!integra!con!
la! precedente! regolamentazione,! creando! un! corpus! normativo! compatto.! Ai!
fini!della!nostra!analisi!ci!concentreremo!prevalentemente!sulla!parte!che!si!
riferisce!ai!congedi!e!al!recepimento!della!direttiva!comunitaria.!
Il! 2°! art.! fa! riferimento! alla! diffusione! delle! disposizioni! della! legge! in!
questione! e! prevede! la! predisposizione! di! campagne! informative! tramite!!
mezzi! stampa,! mezzi! radio_televisivi! e! ogni! altro! mezzo! utile! al! fine! di!
aumentare!la!consapevolezza!e!la!fruibilità!della!stessa!da!parte!dei!cittadini.!
Con!l’articolo!3!si!entra!nel!vivo!del!testo!normativo.!Esso,!nel!primo!comma,!
estende! il! diritto! all’astensione! facoltativa! previsto! per! la! madre! nella! legge!
1204! del! 1971! al! padre,! anche! nel! caso! in! cui! la! madre! non! è! abbia! diritto.!
Interessante!notare!il!linguaggio!utilizzato!dal!legislatore!che!pur!riferendosi!
chiaramente! alla! figura! maschile! (poiché! le! madri! erano! già! titolari! di! tale!
diritto!potestativo)!utilizza!il!termine!neutro!“genitore”!(93).!Al!fine!di!rendere!
più!agevole!l’accesso!al!diritto!da!parte!del!padre,!viene!eliminato!l’onere!di!
produrre! la! complessa! documentazione! di! cui! alla! legge! 903/77! e! impone!
come!unico!limite!procedurale!la!comunicazione!con!un!preavviso!di!almeno!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92!Altro!nome!con!cui!è!conosciuta!la!legge!53/2000.!
93!…Il! diritto! di! astenersi! dal! lavoro! di! cui! all'articolo! 7,! ed! il! relativo! trattamento! economico,!
sono!riconosciuti!anche!se!l'altro!genitore!non!ne!ha!diritto…!(art.!3!co.1)!
!
82!
quindici!giorni!al!datore!di!lavoro,!salvo!i!casi!di!oggettiva!impossibilità.!Oltre!
a! ciò! estende! la! titolarità! del! diritto! al! congedo! parentale! anche! alle!
lavoratrici! autonome! dimezzandone! però! la! durata.! L’ampliamento! della!
tutela! della! maternità! si! evince,! quindi,! anche! dall’estensione! della! stessa! a!
nuove! beneficiarie,! la! differenza! di! tutela! è! ritenuta! giustificata! in! virtù!
dell’obbligo! per! le! lavoratrici! subordinate! di! sospendere! la! prestazione!
lavorativa,! a! fronte! della! possibilità! di! scelta! di! cui! invece! dispongono! le!
lavoratrici! autonome.! Quindi,! se! si! può! dire! che! la! totale! mancanza! di! tutela!
sarebbe! stata! discriminatoria,! una! giustificazione! si! può! trovare! nella!
differenza!di!trattamento(94).!
Ulteriore!innovazione!è!data!dal!notevole!ampliamento!del!periodo!temporale!
in!cui!è!possibile!fruire!del!congedo!infatti!il!nuovo!congedo!si!è!arricchito!in!
termini!non!solo!di!durata,!ma!anche!di!frazionabilità!(si!può!usufruire!di!un!
solo!giorno!per!volta),!dilazionabilità!(non!è!più!necessario!il!godimento!entro!
il! primo! anno! d’età! del! bambino,! ma! entro! agli! 8! anni)! e! compresenza! nella!
cura! (possono! fruirne! contemporaneamente! entrambi! i! genitori)! ( 95 ).!
(Miscione,! 2001)! A! ciò! si! aggiunga! anche! che! la! durata! del! congedo! si!
moltiplica! in! caso! di! parto! gemellare! o! plurigemellare! al! fine! di! agevolare!
l’evidente!aumento!del!carico!di!lavoro!di!cura!previsto.!
E’! interessante! notare! come! il! legislatore! italiano! sia! andato! oltre! la! tutela!
prevista! dalla! Direttiva! europea! nella! parte! in! cui! richiede! di! “definire! le!
circostanze!in!cui!il!datore!di!lavoro…!è!autorizzato!a!rinviare!la!concessione!
del! congedo! parentale! per! giustificati! motivi! attinenti! al! funzionamento!
dell’impresa”,! scegliendo! di! non! inserire! tale! opzione! nella! volontà! di!
privilegiare,! a! qualsiasi! motivazione! economica! e! organizzativa,! la! cura! del!
minore! e! la! condivisione! delle! responsabilità! familiari.! Anche! per! quanto!
riguarda!le!ragioni!che!determinano!l’accesso!al!congedo,!il!legislatore!non!ha!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94!Bozzao,! P.,! (2001),! “La! protezione! sociale! della! famiglia”,! Lavoro! e! Diritto! n.1/2001,! ed.! Il!
Mulino,!Bologna!
95!Fino!ad!un!massimo!di!sei!mesi!per!genitore!e!dieci!mesi!per!coppia,!elevabili!a!undici!mesi!nel!
caso!in!cui!il!padre!eserciti!il!diritto!al!congedo!parentale!per!un!periodo!non!inferiore!ai!tre!mesi.!
Tale! “mese! premio”! è! chiaramente! un! modo! posto! in! atto! dal! legislatore! per! implementare! la!
fruizione!del!congedo!da!parte!nei!padri.!!
!
83!
posto!alcun!limite,!lasciando!ai!genitori!la!possibilità!di!accedere!al!diritto!di!
cui!sono!titolari!per!qualsivoglia!ragione!(Vallauri,!2001).!
L’astensione! per! malattia! del! bambino! e! il! relativo! diritto! viene! poi!
riconosciuto!ad!entrambi!i!genitori,!senza!limiti!di!tempo!se!il!figlio!ha!meno!
di!tre!anni,!nel!limite!di!cinque!giorni!lavorativi!all’anno!se!l’età!del!bambino!è!
compresa!tra!i!tre!e!gli!otto!anni.!
L’articolo! 3! della! legge! in! questione! modifica! inoltre! l’art.15! della! 1204/71!
prevedendo! una! modulazione! differente! dell’indennità! economica! per! i!
periodi!di!astensione!facoltativa!in!relazione!al!reddito!dell’interessato.!Oltre!
a! ciò! ha! rimodulato! le! ipotesi! di! accredito! figurativo! dei! contributi!
previdenziali!in!relazione!alla!nuova!configurazione!dettata!per!l’istituto!delle!
astensioni!figurative:!per!i!periodi!di!astensione!oltre!i!sei!mesi!fino!al!terzo!
anno! d’età! del! figlio! la! copertura! contributiva! figurativa! è! pari! “al! 200! per!
cento! del! valore! massimo! dell'assegno! sociale,! proporzionato! ai! periodi! di!
riferimento,! salva! la! facoltà! di! integrazione! da! parte! dell'interessato”! (art.! 3!
co.4!lett.!b).!
Ulteriore!strumento!a!sostegno!della!conciliazione!tra!tempi!di!lavoro!e!tempi!
di! vita! è! la! previsione! di! cui! all’art.! 9! titolato! “Misure! a! sostegno! della!
flessibilità!di!orario”(96).!Esse!prevedono!delle!agevolazioni!per!le!imprese,!in!
particolar! modo! quelle! sotto! i! cinquanta! dipendenti,! al! fine! di! promuovere!
azioni! volte! alla! facilitazione! del! reintegro! in! azienda! del! dipendente! che!
rientra! al! termine! del! congedo.! Tale! previsione! normativa! è! senza! dubbio!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96!Al!fine!di!promuovere!e!incentivare!forme!di!articolazione!della!prestazione!lavorativa!volte!a!
conciliare!tempo!di!vita!e!di!lavoro,!nell'ambito!del!Fondo!per!l'occupazione!di!cui!all'articolo!1,!
comma!7,!del!decreto_legge!20!maggio!1993,!n.!148,!convertito,!con!modificazioni,!dalla!legge!19!
luglio! 1993,! n.! 236,! è! destinata! una! quota! fino! a! lire! 40! miliardi! annue! a! decorrere! dall'anno!
2000,! al! fine! di! erogare! contributi,! di! cui! almeno! il! 50! per! cento! destinato! ad! imprese! fino! a!
cinquanta! dipendenti,! in! favore! di! aziende! che! applichino! accordi! contrattuali! che! prevedono!
azioni!positive!per!la!flessibilità,!ed!in!particolare:!
a)(progetti! articolati! per! consentire! alla! lavoratrice! madre! o! al! lavoratore! padre,! anche! quando!
uno! dei! due! sia! lavoratore! autonomo,! ovvero! quando! abbiano! in! affidamento! o! in! adozione! un!
minore,!di!usufruire!di!particolari!forme!di!flessibilità!degli!orari!e!dell'organizzazione!del!lavoro,!
tra!cui!part(time!reversibile,!telelavoro!e!lavoro!a!domicilio,!orario!flessibile!in!entrata!o!in!uscita,!
banca! delle! ore,! flessibilità! sui! turni,! orario! concentrato,! con! priorità! per! i! genitori! che! abbiano!
bambini! fino! ad! otto! anni! di! età! o! fino! a! dodici! anni,! in! caso! di! affidamento! o! di! adozione;!
b)( programmi! di! formazione! per! il! reinserimento! dei! lavoratori! dopo! il! periodo! di! congedo;!
c)(progetti!che!consentano!la!sostituzione!del!titolare!di!impresa!o!del!lavoratore!autonomo,!che!
benefici!del!periodo!di!astensione!obbligatoria!o!dei!congedi!parentali,!con!altro!imprenditore!o!
lavoratore!autonomo.!(art.!9!legge!53/2000)!
!
84!
utile!allo!scopo!che!si!prefigge,!deve!però!essere!accompagnata!da!una!miglior!
redistribuzione! dei! ruoli! familiari! e! quindi! da! un! cambiamento! culturale!
sottostante,! ed! inoltre,! andando! verso! una! individualizzazione! dell’orario! di!
lavoro!per!rispondere!alle!esigenze!del!singolo!lavoratore,!deve!rispondere!al!
rischio! che! da! strumento! di! conciliazione! diventi! strumento! di!
“subordinazione!dell’individuo!all’organizzazione”!(97).!
In! definitiva,! possiamo! concludere! affermando! che! la! legge! 53! è! un! corpus!
normativo! che! a! partire! dalla! disciplina! sulla! maternità,! va! a! toccare! vari!
punti!focali!come!i!congedi,!le!misure!a!favore!della!flessibilità!del!lavoro!e!i!
progetti!di!armonizzazione!territoriale.!Il!filo!conduttore!di!ciò!è!il!passaggio!
dalle!politiche!di!conciliazione!a!quelle!di!redistribuzione!delle!responsabilità!
familiari! che! consenta! alle! donne! di! godere! del! tempo! liberato! dal! lavoro!
senza!che!si!trasformi!necessariamente!in!tempo!di!cura!dei!familiari.!
Come! ci! fanno! notare! la! Gottardi! e! Del! Punta! sono! ancora! tuttavia! presenti!
alcuni! punti! critici! come! la! difficoltà! a! far! decollare! il! part_time! che!
rappresenta! una! delle! forme! di! flessibilità! più! importanti,! la! troppo! limitata!
presenza!di!incentivi!alle!imprese!che!ricorrano!alla!sostituzione!di!lavoratori!
assenti! con! diritto! alla! conservazione! del! posto( 98 )! e! l’assenza! della!
previsione!di!un!congedo!parentale!per!le!libere!professioniste!e!co.co.co.!
!
BREVE!INCISO!SULL’EFFICACIA!DELLA!LEGGE!IN!ESAME!
!
A! questo! punto! è! legittimo! chiedersi! quanto! una! disciplina! sicuramente!
innovativa! come! quella! presentata! sia! stata! effettivamente! assimilata! e!
utilizzata! dai! cittadini.! Alla! lettura! della! ricerca! sui! congedi! parentali!
effettuata!dall’Osservatorio!Nazionale!sulla!Famiglia!(99)!emergono!profonde!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97!Allamprese,! A.,! “Il! sostegno! delle! forme! di! flessibilità! di! orario”! in! Miscione,! M.! (a! cura! di),!
(2001)!“I!congedi!parentali”,!ed.!IPSOA,!p.132.!
98!gli!incentivi!sono!previsti!solo!per!il!congedo!durante!il!primo!anno!di!vita!del!figlio!e!solo!per!
le!imprese!fino!a!20!dipendenti.!
99!L’UTILIZZO!DEI!CONGEDI!GENITORIALI!IN!ITALIA!!
http://www.osservatorionazionalefamiglie.it/images/documenti/ricerche/sintesi%20ricerca%
20sui%20congedi%20genitoriali_de_pasquale.pdf!ultima!visualizzazione!22!settembre!
!
!
85!
disparità!tra!l’utilizzo!dei!congedi!da!parte!dei!lavoratori!impiegati!presso!la!
Pubblica! Amministrazione! e! i! lavoratori! occupati! presso! aziende! private,!
disparità!che!si!amplificano!se!si!fa!poi!riferimento!alle!lavoratrici!autonome,!
e,!all’interno!delle!diverse!categorie,!tra!il!godimento!del!diritto!da!parte!degli!
uomini!e!donne!(100).!
Nel!corso!del!2009!il!congedo!parentale!è!stato!utilizzato!dal!4,9%! del!totale!
dei!dipendenti!pubblici!inclusi!nella!rilevazione,!con!differente!importanti!se!
si! guarda! alla! distribuzione! per! genere.! Si! rileva,! infatti,! che! il! 76%! delle!
utilizzatrici!sono!donne!contro!il!24%!dei!colleghi!uomini,!in!termini!relativi!
rispetto!al!totale!degli!occupati!(utilizzatrici!donne!sul!totale!delle!dipendenti!
donne! e! utilizzatori! uomini! sul! totale! dei! dipendenti! uomini)! il! 6,2%! dei!
fruitori!del!congedo!sono!donne,!mentre!il!2,9%!uomini.!
Osservando! poi! le! giornate! utilizzate! in! un! anno! solare,! si! nota! come! esse!
sono!impiegate!in!numero!maggiore!per!le!donne!(mediamente!36!giornate!le!
donne!contro!le!14!dei!padri)!ed!in!special!modo!per!le!madri!con!figli!entro!il!
primo!anno!d’età!(61!giorni!di!congedo!nell’anno!solare).!
In!generale!il!congedo!viene!richiesto!anche!per!figli!con!più!di!un!anno!d’età!
però! le! giornate! godute! diminuiscono! in! proporzione! all’aumentare! dell’età!
del!figlio.!!
Come!ci!si!può!aspettare!l’entità!dell’indennità!corrisposta!influenza!l’utilizzo!
del!congedo,!soprattutto!per!quanto!riguarda!gli!uomini!(101).!A!fronte!di!un!
55,6%!di!madri!che!utilizzano!il!congedo!retribuito!al!30%,!solo!il!17,5%!dei!
padri! ne! fruisce,! percentuale! che! scende! all’11,2%! se! le! giornate! non! sono!
retribuite.!
Secondo! la! ricerca! svolta! tuttavia! vi! sono! segnali! incoraggianti,! soprattutto!
per!quanto!riguarda!l’utilizzo!del!diritto!da!parte!dei!padri.!Dal!2002!al!2009,!
infatti,!essi!sono!passati!dall’essere!il!19%!del!totale!degli!utenti!al!24%.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100 !Nota! metodologica:! Per! i! lavoratori! dipendenti! del! settore! pubblico! (per! i! quali! non! è!
disponibile! un! archivio! centralizzato! dei! dati)! si! tratta! di! una! ricerca! campionaria! compiuta! su!
106!enti!pubblici;!per!tutte!le!tipologie!di!impiego!privato,!invece,!i!dati!sono!esaustivi.!Per!queste!
ultime,!le!elaborazioni!sono!state!compiute!dalla!curatrice!della!ricerca!a!partire!dai!dati!estratti!
dagli!archivi!centralizzati!dell’INPS.!I!dati!di!riferimento!si!riferiscono!al!2009!per!gli!enti!pubblici!
e!al!triennio!2007_2009!per!tutte!le!altre!categorie.!
101 !Si!tenga!presente!che!in!un!ottica!migliorativa!rispetto!alla!legge,!per!la!P.A.!i!primi!30!giorni!
di!congedo!parentale!vengono!indennizzati!al!100%.!
!
86!
La! situazione! è! diversa! osservando! il! comparto! privato.! Per! i! lavoratori!
dipendenti!l’utilizzo!del!congedo!è!stato,!nel!2009,!del!1,8%!crescendo!di!0,2!
punti! percentuali! rispetto! al! 2007;! tuttavia! a! fronte! di! 259.180! lavoratori!
dipendenti! privati! che! hanno! utilizzato! almeno! un! giorno! di! congedo!
parentale,! il! 91,6%! sono! donne! (237.455)! e! solo! il! restante! 8,4%! uomini!
(21.725).! Osservando! i! dati! relativi! alle! lavoratrici! autonome! (102)! l’utilizzo!
del! congedo! parentale! è! rimasto! a! livelli! bassi! e! costanti! dalla! sua!
introduzione! al! 2009,! assestandosi! allo! 0,2%,! ciò! è! confermato! dallo! scarto!
rispetto!alle!lavoratrici!che!hanno!utilizzato!il!congedo!di!maternità!(20.615)!
e! quelle! che! nello! stesso! periodo! hanno! utilizzato! il! congedo! parentale!
(2.883).!
In! conclusione! si! può! affermare! che! lo! strumento! dei! congedi! parentali! non!
sia!ancora!stato!pienamente!accolto!dalla!cittadinanza!poiché!viene!utilizzato!
in!misura!inferiore!rispetto!a!quanto!sarebbe!previsto!per!la!legge.!Tuttavia!si!
nota! come! le! differenze! siano! più! marcate! tra! lavoro! dipendente! nel! settore!
pubblico! e! in! quello! privato! soprattutto! per! quanto! riguarda! il! genere!
maschile.! Ciò! è! in! parte! sicuramente! riconducibile! alle! condizioni! più!
favorevoli! riservate! ai! dipendenti! della! P.A.,! ma! anche! alla! presenza! di! un!
gender(pay(gap(più!alto!nel!comparto!privato!che!rende!più!economicamente!
svantaggioso,! ai! fini! del! bilancio! familiare,! assentarsi! dal! lavoro! per! l’uomo!
che!per!la!donna!avendo!ella!una!retribuzione!mediamente!più!bassa.!
!
3.3.3.& La& disciplina& dei& congedi& parentali& e& le& novità& introdotte& dalla& legge&
92/2012.&
!
!
Novità!rilevanti!per!quanto!riguarda!i!congedi!parentali,!ma!più!in!generale!le!
politiche! per! il! lavoro! femminile! sono! state! introdotte! con! la! legge! 92/2012!
cosiddetta!“Legge!Fornero”.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102 !Ricordiamo!che!per!i!lavoratori!autonomi!il!congedo!può!essere!utilizzato!solo!dalle!madri!e!
per!un!periodo!di!tre!mesi!entro!il!primo!anno!di!vita!del!figlio.!
!
!
87!
Prima! di! tentare! di! dare! un! giudizio! di! valore! sulla! riforma! in! oggetto!
individuiamo!le!direttrici!seguite!dal!legislatore.!!
Fin! dal! 1°! comma! dell’art.! 1! si! fa! espresso! riferimento,! tra! i! macro! obiettivi!
proposti,!alla!promozione!di!una!“maggiore!inclusione!!delle!donne!nella!vita!
economica”.!Obiettivo!comunque!non!nuovo,!in!quanto,!a!più!riprese!e!da!più!
parti! sollecitato! al! fine! di! rafforzare! la! nostra! economia! attraverso!
l’incremento! del! PIL! che! deriverebbe! da! una! maggior! partecipazione!
femminile!al!mercato!del!lavoro!(103).!
Nello!specifico!il!legislatore!si!propone!di:!!
− contrastare! il! fenomeno! delle! “dimissioni! in! bianco”,! attraverso! un!
controllo!del!servizio!ispettivo!del!Ministero!del!lavoro!e!delle!politiche!
sociali! competente! nel! caso! di! “dimissioni! presentate! durante! alla!
lavoratrice,! durante! il! periodo! di! gravidanza,! e! dalla! lavoratrice! o! dal!
lavoratore!durante!i!primi!tre!anni!di!vita!del!bambino!o!nei!primi!tre!
anni!di!accoglienza!del!minore!adottato!o!in!affidamento”!(art.!3!co.!16)!
− implementare! il! ruolo! dei! padri! nella! genitorialità! attraverso!
l’istituzione,! in! via! sperimentale! per! il! biennio! 2013_2015,! di! un!
congedo!di!paternità!obbligatorio!di!un!giorno!lavorativo!e!facoltativo!
per! ulteriore! due! giorni! lavorativi,! anche! continuativi,! entro! i! 5! mesi!
dalla! nascita! del! figlio,! tale! congedo! è! indennizzato! nella! misura! del!
100%.!Si!precisa!che!il!godimento!dei!due!giorni!di!congedo!facoltativi!
sono!subordinati!alla!rinuncia!da!parte!della!madre!di!un!equivalente!
periodo!relativamente!al!congedo!di!maternità.!(art.!3!co.!24!lett.!a)!
− conciliare! i! tempi! di! vita! con! i! tempi! di! lavoro! attraverso! “la!
corresponsione! di! voucher! per! l'acquisto! di! servizi! di! baby]sitting,!
ovvero! per! fare! fronte! agli! oneri! della! rete! pubblica! dei! servizi! per!
l'infanzia! o! dei! servizi! privati! accreditati,! da! richiedere! al! datore! di!
lavoro.”! Tali! voucher! possono! essere! richiesti! per! gli! undici! mesi!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
103 !Così! ad! esempio! l’ex! governatore! della! Banca! d’Italia,! ora! Ministro! dell’Economia! e! delle!
Finanze,!Fabrizio!Saccomanni!all’apertura!del!convegno!“Crescita!economica,!equità,!uguaglianza:!
il!ruolo!delle!donne”.!
!
88!
successivi! il! termine! del! congedo! di! maternità! ed! in! alternativa! al!
godimento!del!congedo!parentale.!(art.!3!co.!24!lett.!b)!!
− potenziare! l’accesso! delle! donne! a! posizioni! gerarchicamente! elevate!
attraverso!l’introduzione!di!“quote!rose”!nelle!società!controllate!dalla!
pubblica!amministrazione.!(D.P.R!251/2012)!
Andando! ad! esaminare! i! commenti! dei! giuslavoristi! alla! legge! in! esame! si!
evince,! non! solo! per! le! norme! inerenti! alla! disciplina! sulla! genitorialità! e! la!
non!discriminazione,!una!sostanziale!inadeguatezza!della!stessa!di!fronte!alle!
problematicità!del!sistema!lavorativo!nazionale.!!
Per!quanto!riguarda!il!tema!qui!trattato,!lapalissiana!è!la!sostanziale!inutilità!
del!congedo!di!paternità!qui!previsto.!L’introduzione!dell’obbligo!di!un!giorno!
di! congedo! obbligatorio! non! risponde! in! alcun! modo! né! alle! necessità!
concrete!del!padre!lavoratore,!né!tantomeno!appare!efficace!nell’ottica!di!una!
effettiva!educazione!alla!ripartizione!degli!obblighi!familiari.!!
Sorge! quindi! spontaneo! chiedersi! come! i! “nuovi! congedi! di! paternità”!
rientrino!nella!ratio(che!ha!portato!alla!previsione!dei!congedi!di!maternità!e!
parentali.! Si! ricorda,! infatti,! che! i! primi! hanno! come! obiettivo! la! tutela! della!
madre! e! del! nascituro,! mentre! i! secondi! una! maggiore! condivisione! della!
funzione! educative! nei! confronti! della! prole,! il! congedo! di! paternità! così!
formulato!non!sembra!rispondere!a!nessuna!di!queste!due!logiche.!Ciò!è!tanto!
più!vero!se!si!nota,!come!fa!Gisella!De!Simone!(104),!che!con!alta!probabilità!il!
giorno!o!i!giorni!fruiti!saranno!quelli!in!occasione!del!parto!(la!cui!data!non!è!
prevedibile!con!esattezza),!e!che!malgrado!ciò!rimane!l’obbligo!di!preavviso!al!
datore!di!lavoro!di!almeno!quindici!giorni.!!
Sullo!stesso!tema!interviene!anche!la!Gottardi!(105)!che!pone!in!luce!ulteriori!
discriminazioni,!come!il!diverso!trattamento!economico!riservato!al!congedo!
di! paternità! (100%! della! retribuzione)! rispetto! a! quello! di! maternità! (80%!
della! retribuzione)! e! incomprensibili! decisioni! come! la! configurazione! di! un!
giorno! di! congedo! come! obbligo! e! non! come! scelta! nella! sua! interezza.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104 !De! Simone,! G.! (2012),! “Tra! il! dire! e! il! fare.! Obiettivi! e! tecniche! delle! politiche! per! il! lavoro!
femminile!nella!riforma!Fornero”,!Lavoro!e!Diritto!n.3_4/2012,!ed.!Il!Mulino,!Bologna.!
105 !Gottardi,!D.!(2012),!“Responsabilità!genitoriali!in!salsa!italiana”,!Lavoro!e!Diritto!n.!3_4/2012,!
ed.!Il!Mulino,!Bologna.!
!
89!
Evidenzia!ancora!come!“la!necessità!dello!scambio!di!presenza!per!la!cura!del!
figlio!tra!il!padre!e!la!madre!significa!che,!affinchè!il!padre!possa!goderne,!è!
necessario! che! la! madre! sia! una! lavoratrice! subordinata,! ancorando! ancora!
una! volta! l’esercizio! di! un! diritto! del! padre! alla! peculiare! condizione!
lavorativa!della!madre”(Gottardi,!2012,!p.614).!La!giurista!sottolinea,!inoltre,!
come!il!finanziamento!di!tale!diritto!sia!a!carico!della!comunità!(i!due!giorni!
di! indennità! di! congedo! facoltativo! vengono! corrisposti! dall’INPS)! e! che,! gli!
stimati! 78! milioni! di! euro! necessari,! verranno! sottratti! dal! “Fondo! per! il!
finanziamento!di!interventi!a!favore!dell’incremento!in!termini!quantitativi!e!
qualitativi! dell’occupazione! giovanile! e! delle! donne.”! determinando,! vista!
l’inutilità! sostanziale! del! congedo! così! concepito,! ulteriori! sprechi! a! carico!
della!collettività.!
Altre! critiche! possono! poi! essere! fatte! in! relazione! all’introduzione! dei!
voucher(per!l’acquisto!di!servizi!di!sostegno!all’infanzia.!Il!diritto!agli!stessi!è,!
infatti,! subordinato! alla! rinuncia! della! fruizione! del! congedo! parentale! da!
parte! della! madre,! la! quale! viene! posta! di! fronte! alla! scelta! tra! uno! o! l’altro!
diritto,! quasi! a! voler! spingere! la! madre! a! tornare! immediatamente! al! lavoro!
privilegiando! logiche! legate! al! mercato! e! alla! produttività! rispetto! al! valore!
del! legame! madre_figlio! che! si! viene! a! creare! nei! primi! mesi! di! vita,! anche!
attraverso! l’allattamento! al! seno,! e! la! possibilità! di! assecondare! le! diverse!
esigenze! che! possono! nascere! nella! totalità! del! periodo! di! godimento! del!
congedo!parentale!(fino!agli!otto!anni!d’età!del!figlio).!Sempre!la!Gottardi!fa!
notare! come! l’opzione! di! scambio! tra! congedo! parentale! ! e! sostegno!
economico! ai! servizi! per! l’infanzia! vada! contro! la! direttiva! europea! 96/34!
anche!per!il!semplice!fatto!che,!nel!caso!del!congedo!parentale!la!madre!può!
decidere!se!e!quando!utilizzarlo!nell’arco!dei!primi!otto!anni!della!nascita!del!
figlio,! mentre,! la! scelta! di! usufruire! dei! voucher! si! riduce! agli! undici! mesi!
successivi!il!rientro!dal!congedo!di!maternità.!
Oltre!a!quanto!detto,!“Colpisce!il!fatto!che!tale!scelta!tra!congedo!parentale!e!
voucher(sia!prevista!per!la!sola!madre,!e!non!invece!per!il!padre:!certo,!nulla!
cambierebbe! se! potesse! scegliere! anche! il! padre…per! quanto! riguarda!
l’assistenza!al!figlio,!ma!molto!cambierebbe!nel!riparto!dei!costi!“sociali”,!che!
!
90!
gravano!sul!datore!di!lavoro!della!sola!madre,!rendendo!ancora!una!volta!più!
costoso,! e! dunque! meno! appetibile,! il! lavoro! femminile.”! (De! Simone,! 2012,!
pp.!601_602)!
A! parere! di! chi! scrive! probabilmente! nell’intento! del! legislatore! vi! era! il!
tentativo! di! “obbligare”! in! qualche! modo! i! padri! ad! usufruire! dei! congedi!
parentali!così!da!implementare!il!tempo!effettivo!che!essi!passano!con!i!figli.!
Tale! considerazione! pone! però! davanti! ad! un! altro! problema:! la! durata!
massima! di! godimento! del! congedo! per! coppia! genitoriale! è! di! dieci! mesi! di!
cui!al!massimo!sette!destinati!al!padre!e!sei!alla!madre,!se!la!madre!rinuncia!al!
congedo!parentale,!di!sei!mesi,!a!favore!dei!voucher,!validi!per!undici!mesi,!a!
quanto! ammonta! il! congedo! parentale! destinato! al! padre?! L’unica!
interpretazione! possibile,! sempre! secondo! la! Gottardi,! è! che! lo! scambio!
avvenga! solo! per! quanto! riguarda! il! diritto! attribuibile! alla! madre! e! che,! di!
conseguenza,!rimangano!fruibili!cinque!dei!sette!mesi!di!congedo!previsti!per!
il! padre.! Se! così! non! fosse! si! andrebbe! ad! intaccare! in! modo! macroscopico!
anche!i!diritti!dei!padri.!
In! definitiva! sembra! che,! fatta! salva! la! previsione! di! controllo! in! caso! di!
dimissioni! durante! il! periodo! di! maternità! e! nei! primi! anni! di!
vita/affidamento! del! bambino,! nulla! di! buono! abbia! introdotto! la! riforma!
Fornero!per!quanto!riguarda!le!donne!e!la!conciliazione!dei!tempi!di!vita,!ma!
che!anzi!abbia!ampliato!la!confusione!normativa!sulla!disciplina.!
!
3.4.& L’autoregolazione& aziendale& e& il& suo& contributo& alla& conciliazione& tra&
tempi&di&lavoro&e&tempi&di&vita.&
&
In!un!contesto!normativo!tanto!complesso!in!cui!a!volte!non!è!facile!accedere!
ai! propri! diritti! o! non! è! conveniente! farlo,! una! risposta! ad! alcune! concrete!
esigenze! del! lavoratore! e! della! lavoratrice! possono! provenire! direttamente!
dalle!imprese.!
Soprattutto! negli! ultimi! anni,! a! seguito! dello! sviluppo! di! tecniche! di!
management! innovative! e! a! politiche! aziendali! che! riscoprono! la!
!
91!
valorizzazione!delle!risorse!umane,!si!assiste!ad!una!sorta!di!integrazione!tra!
welfare! pubblico! e! privato! che! va’! in! qualche! modo! ad! integrare! le! aree!
lasciate!scoperte!dallo!Stato.!
Ciò! è! tanto! più! vero! se! letto! attraverso! il! contesto! storico,! culturale! ed!
economico! attuale.! Da! una! parte! si! vorrebbe! porre! al! centro! l’esigenza!
dell’individuo!come!uomo!con!doveri!sì,!ma!anche!diritti,!desideri!e!necessità!
specifiche,!dall’altro!ci!si!deve!scontrare!con!un!mercato!sempre!più!globale!e!
concorrenziale!che!sembra!(?)!dare!più!rilevanza!all’uomo!nella!sua!accezione!
di!consumatore!che!all’uomo!nella!sua!essenza!di!individuo.!A!ciò!si!deve!poi!
aggiungere!la!situazione!economica!mondiale!che,!specialmente!in!Paesi!come!
il! nostro,! impone! il! rispetto! di! vincoli! di! bilancio! tali! da! rendere! necessaria!
una! forte! selezione! sulla! destinazione! da! dare! alle! risorse! a! disposizione,!
scegliendo!cosa!è!un!diritto!minimo!imprescindibile!e!cosa!può!essere!lasciato!
alla!sfera!privata!del!singolo!cittadino.!É!qui!che!i!servizi!messi!a!disposizione!
da!imprese!e!associazioni!trovano!il!loro!spazio!naturale.!!
La! possibilità! per! organismi! privati! di! organizzarsi! per! finalità! inerenti! a!
bisogni! sociali! come! quelli! previdenziali,! assistenziali! e,! per! altro! verso,!
culturali!e!di!istruzione!è!prevista!dalla!Costituzione!negli!articoli!18,!33,!38!e!
39! e! legittima! il! contributo! dei! privati! nel! raggiungimento! del! benessere!
sociale,! non! solo! la! Carta! costituzionale,! ma! anche! le! leggi! ordinarie!
promuovono! il! rilievo! sociale! di! ulteriori! forme! di! risposta! ai! bisogni! dei!
cittadini! organizzate! dai! privati,! attraverso! la! previsione! di! regimi!
contributivi! e! fiscali! favorevoli! che! mirano! ad! incentivare! la! libera! iniziativa!
dell’impresa! e! l’integrazione! tra! welfare! e! welfare( State! (106).! Aldilà! degli!
strumenti! più! diffusi! (e! discussi)! inerenti! all’assicurazione! sanitaria! e!
previdenziale!integrativa,!altri!nuovi!benefits!si!stanno!diffondendo!all’interno!
delle!imprese!dirigendosi,!più!che!al!singolo!lavoratore,!alla!famiglia!nel!suo!
insieme.! Tali! misure! non! sono! erogate! sotto! forma! monetaria,! ma!
prevalentemente! elargendo! servizi! che! vanno! dal! sostegno! psicologico,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106 !Treu,!T.!(2013),!“welfare!e!benefit:!esperienze!aziendali!e!territoriali”!in!Treu,!T.!(a!cura!di)!
“Welfare!aziendale:!migliorare!la!produttività!e!il!benessere!dei!dipendenti”,!ed.!Wolters!Kluwer!
Italia!S.r.l,!Milano.!
!
!
92!
all’assistenza!agli!anziani!o!alle!persone!affette!da!disabilità,!alla!custodia!dei!
figli,!bambini!e!adolescenti.!Proprio!quest’ultimo!strumento!fa!parte!delle!più!
ampie! politiche! rivolte! alla! famiglia,! dove! oltre! ai! servizi! elargiti,! stanno!
prendendo! sempre! più! piede! le! misure! volte! alla! flessibilità! d’orario!
all’interno!delle!iniziative!di!worklife(balance(che!mirano!al!raggiungimento!di!
un! corretto! equilibrio! tra! vita! lavorativa! ed! extra! lavorativa! attraverso!
concreti! accorgimenti:! dal! servizio! di! lavanderia,! allo! psicologo! aziendale,!
dall’asilo!nido!per!i!dipendenti!alla!flessibilità!negli!orari!di!lavoro,!e!così!via.!
Ciò!è!di!preminente!importanza!soprattutto!se!riferito!alla!figura!della!donna,!
essa,! infatti,! vive! più! dei! colleghi! maschi! la! tensione! tra! il! proprio! ruolo!
professionale! e! quello! di! responsabile! dei! servizi! di! cura! all’interno! della!
famiglia.!Ciò!porta,!come!abbiamo!avuto!modo!di!notare!precedentemente,!ad!
una!maggiore!fruizione!dei!congedi!parentali!da!parte!delle!donne!rispetto!ai!
colleghi!uomini,!ad!un!più!alto!tasso!di!part]timers(tra!le!lavoratrice!che!tra!i!
lavoratori!e!ad!una!percentuale!di!abbandono!del!posto!di!lavoro!più!alto!per!
le!donne!che!per!i!colleghi.!
I! servizi! di! welfare! aziendale,! già! largamente! diffusi! all’estero,! hanno!
incontrato! inizialmente! forti! resistenze! nel! nostro! Paese! da! parte! sia! delle!
organizzazioni! sindacali! che! dei! lavoratori! stessi! i! quali! temevano! una!
diminuzione! progressiva! del! welfare! pubblico! e! un! atteggiamento!
opportunistico! da! parte! delle! imprese! stesse.! Tali! diffidenze! sono! in! parte!
state! superate! e! la! previsione! di! servizi! integrativi! è! una! possibilità! sempre!
più!discussa!in!sede!di!contrattazione!collettiva,!rendendo!conseguentemente!
sempre!più!diffusi!gli!esempi!di!buone!pratiche!aziendali!(Treu,!2013).!
Guardando! alla! struttura! dei! modelli! organizzativi! concilianti,! si! possono!
individuare!quattro!categorie!di!misure!(107):!
− misure!che!riducono!o!articolano!diversamente!il!tempo!di!lavoro;!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107 !PROGETTO!DI!SUPPORTO!ALLE!ATTIVITÀ!DELL’UFFICIO!DELLA!CONSIGLIERA!NAZIONALE!
DI!PARITÀ!_!buone!prassi!per!la!conciliazione!dei!tempi!di!cura!e!di!lavoro!in!italia.!
http://annazavaritt.blog.ilsole24ore.com/files/osservatorio_buone_prassi.pdf!
!
!
!
93!
− misure! che! supportano! il! rientro! dalla! maternità! o! dai! congedi!
parentali;!
− misure!che!supportano!il!lavoro!di!cura;!
− misure!che!liberano!il!tempo.!
Concretamente! nel! primo! gruppo! di! misure! possono! rientrare! le! pratiche! di!
flessibilità!nell’entrata!al!lavoro!che!permette,!ad!esempio,!di!accompagnare!i!
figli! a! scuola,! il! part_time! reversibile,! l’interscambiabilità! dei! dipendenti! o! la!
banca!ore.!
All’interno! del! secondo! gruppo! possono! rientrare! strumenti! di! supporto! di!
tipo! organizzativo! (attraverso! tutor! che! aiutino! a! gestire! la! nuova! realtà!
familiare!che!si!è!creata)!o,!per!altro!verso,!psicologico,!utile!sia!per!affrontare!
il! rientro! al! lavoro! che! il! profondo! cambiamento! che! investe! la! vita! dei!
neogenitori.!
Per! quanto! riguarda! i! servizi! di! cura,! sicuramente,! strumenti! largamente!
diffusi!sono!gli!asili!nido!e!le!scuole!per!l’infanzia!aziendali,!essi!consentono!di!
ottimizzare!i!tempi!di!spostamento!e!di!affrontare!il!rientro!al!lavoro!con!una!
maggiore!serenità.!
Tali! servizi! oltre! che! un! impatto! positivo! sui! dipendenti! dell’azienda,! si!
possono!riversare!sulla!collettività!del!territorio!dove!è!sita!l’impresa.!Si!pensi!
ad!esempio!al!caso!di!Calzedonia!Spa,!la!quale,!quando!aprì!il!primo!asilo!nido!
aziendale! nel! 1987! a! Vallese! di! Oppeano! in! provincia! di! Verona,! fece! un!
accordo! con! il! Comune! in! questione! secondo! il! quale,! al! fine! di! sfruttare! la!
capacità! della! struttura! nella! sua! interezza,! si! prevedeva! l’accesso,! a! retta!
agevolata,!ai!figli!delle!famiglie!più!indigenti!residenti!nel!territorio.!
All’interno! dell’ultimo! gruppo! rientrano,! infine,! le! convenzioni! con! erogatori!
di!servizi!esterni.!Tali!accordi!possono!andare!dalla!fruizione!di!servizi!per!i!
ragazzi! (colonie! estive,! vacanze! studio,! nursery,! ecc.),! all’assistenza! per! gli!
anziani! non! autosufficienti,! al! godimento! di! servizi! di! pulizia,! stiratura,!
disbrigo!pratiche!e!così!via.!
È!chiaro!che!le!politiche!aziendali!volte!al!sostegno!del!lavoratore!e!della!sua!
famiglia! non! sono! un! atto! di! carità! da! parte! dell’impresa,! ma! mirano,!
!
94!
attraverso! le! agevolazioni! concesse,! a! stimolare! un! aumento! della!
produttività,! un! maggior! attaccamento! all’azienda! e! ad! attrarre! lavoratori!
qualificati.! Tutto! ciò,! a! parere! di! chi! scrive,! non! mina! l’apprezzabilità! di!
politiche!aziendali!e!di!stili!di!management!lungimiranti!in!un’ottica!win]win.(
Ciò! è! ancor! più! vero! se! consideriamo! che! nel! luogo! di! lavoro! ognuno! di! noi!
trascorre!la!maggior!parte!della!giornata!e!che!quindi!un!clima!più!disteso!e!
rispondente! alle! esigenze! della! lavoratrice! (lavoratore)! in! quanto! madre!
(padre)!e/o!moglie!(marito)!sia!sicuramente!benefico.!
!
!
!
95!
CONCLUSIONI&
Durante!la!trattazione!si!è!potuta!osservare!l’evoluzione!della!disciplina!sulla!
tutela! contro! la! discriminazione! di! genere! e! in! merito! alla! tutela! della!
maternità! e,! in! generale,! della! genitorialità.! Per! quanto! riguarda! il! percorso!
attuato!dal!legislatore!comunitario,!è!chiaro!come!le!logiche!economiche,!che!
hanno! accompagnato! i! primi! provvedimenti,! siano! andate! pian! piano!
scemando! lasciando! spazio! ad! una! più! profonda! coscienza! sociale! del!
problema!dell’uguaglianza!di!genere.!
Ciò!è!confermato!sia!dalla!strategia!per!la!parità!proposta!dalla!Commissione!
europea! per! il! periodo! 2011_2015,! sia! dal! Patto! europeo! per! la! parità! di!
genere!2011_2020!riconosciuto!dal!Consiglio!dell’Unione!Europea!all’interno!
della!strategia!“Europa!2020”!per!un’occupazione!e!una!crescita!sostenibile.!
Entrambe!mirano!al!raggiungimento!di!un!tasso!d’occupazione!femminile!pari!
al!75%,!a!una!maggiore!emancipazione!femminile,!alla!parità!di!retribuzione,!
allo! sviluppo! di! una! cultura! della! parità! e! alla! diminuzione! delle! violenze!
contro!le!donne,!lasciando,!tuttavia,!agli!Stati!membri!l’elaborazione!dei!piani!
d’azione!nazionali.!Anche!per!quanto!riguarda!la!protezione!della!maternità!si!
è! assistito! ad! un! progressivo! ampliamento! delle! tutele,! malgrado! queste!
rimangano! inferiori! rispetto! alle! tutele! già! garantite! da! alcuni! Stati! membri.!
La! protezione! della! maternità! e,! in! seguito,! la! tutela! della! genitorialità! e! il!
riconoscimento! del! ruolo! del! padre! rientrano,! in! parte,! all’interno! della!
strategia!per!un’effettiva!uguaglianza!di!genere.!Attraverso!esse!il!legislatore!
vuole,!infatti,!evitare!che!la!peculiarità!tipica!dell’essere!donna!diventi!motivo!
di!discriminazione!e!svantaggio!nell’ambito!lavorativo!e!al!contempo!desidera!
stimolare! una! corretta! ripartizione! dei! doveri! familiari! all’interno! della!
coppia.!!
Dall’altra!parte!abbiamo!poi!il!legislatore!nazionale,!che!sviluppa!in!un!senso!
un!percorso!di!evoluzione!autonomo,!dettato!dalle!necessità!emergenti!e!dai!
cambiamenti! culturali! e! sociali! che! hanno! caratterizzato! il! Paese! dalla! sua!
unificazione! ad! oggi,! nell’altro! attua! le! direttive! europee! attraverso! gli!
strumenti!a!disposizione.!
!
96!
Se! però! il! percorso! europeo! sembra! abbastanza! lineare! e! all’insegna! di! un!
progressivo! aumento! della! tutela! (pur! essendo! iniziato! con! significativo!
ritardo! rispetto! a! quello! dei! Paesi! che! compongono! l’Unione! Europea)! lo!
stesso!non!si!può!dire!per!la!normativa!nazionale.!Si!ha!come!l’impressione,!
infatti,!che!dopo!lo!sviluppo!intercorso!tra!il!dopo!guerra!e!la!fine!degli!anni!
’70,! ci! si! sia! limitati! al! recepimento! delle! direttive! europee! da! una! parte! e!
dedicati! alla! costruzione! di! un! mercato! del! lavoro! sempre! meno! tutelato!
dall’altra,! nel! tentativo,! attraverso! la! flessibilizzazione! (precarizzazione?),! di!
risolvere!la!delicata!situazione!occupazionale!del!Paese.!Un!chiaro!esempio!di!
tale! tendenza,! per! quanto! riguarda! (anche)! il! lavoro! femminile,! si! ha!
guardando! al! “contratto! d’inserimento”! introdotto! dalla! legge! n.! 30/2003.!
Questo,! infatti,! concede! agevolazioni! alle! imprese! che! assumono! i! cosiddetti!
“lavoratori! svantaggiati”,! consentendo! di! assumere! il! lavoratore! ad! un!
inquadramento! di! due! livelli! inferiore! rispetto! al! livello! spettante! secondo! il!
contratto! nazionale! per! i! lavoratori! che! svolgono! la! stessa! mansione.! Tale!
previsione,! nel! caso! femminile,! è! chiaramente! discriminatoria! in! quanto!
colpisce! tutte! le! donne! residenti! in! zone! in! qui! il! tasso! di! occupazione!
maschile!sia!di!almeno!20!punti!percentuali!superiore!a!quello!femminile!o!il!
tasso! di! disoccupazione! femminile! più! alto! di! almeno! un! 10%! di! quello!
maschile,!il!che!si!verifica!da!anni!in!tutto!il!Paese!(108).!!
C’è! da! chiedersi,! quindi,! quale! sia! il! limite! tra! il! principio! di! non!
discriminazione!e!il!riconoscimento!delle!“azioni!positive”!atte!ad!eliminare!le!
disuguaglianze! e! se! veramente,! utilizzando! una! popolare! espressione,! “il!
gioco!valga!la!candela”.!
Si! nota,! inoltre,! che! la! maggior! parte! delle! misure! attuate! per! eliminare! le!
disparità!vanno!ad!inserirsi!nell’ambito!degli!sgravi!per!le!imprese!cercando!
in! tal! modo! di! rendere! la! categoria! di! lavoratori! in! oggetto! più! “appetibile”.!
Nulla! si! è! fatto! in! tema! di! politiche! attive! diverse! come! quelle! orientate! al!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108 !È!sufficiente!guardare!le!serie!storiche!dell’Istat!per!rendersi!conto!che!tali!valori!limite!sono!
esigui! rispetto! alle! reali! differenze! tra! i! tassi! di! occupazione/disoccupazione! maschile! e!
femminile!nel!Paese.!
!
97!
supporto!nella!ricerca!del!lavoro!e!nella!formazione!continua,!ambiti!in!cui!si!
spende!poco!e!male.!
Ciò,!a!mio!parere,!è!sintomo!di!una!mancata!visione!di!lungo!periodo!dovuta!
anche! all’immobilismo! politico,! prima,! e! all’instabilità,! poi,! che! da! anni!
impedisce!di!attuare!riforme!realmente!strutturali.!!
Oltre!a!tutto!questo!vi!è,!sempre!secondo!la!mia!personale!opinione,!una!forte!
resistenza!al!cambiamento!culturale!necessario!per!poter!veramente!parlare!
efficacemente!di!equità!ed!uguaglianza.!Ciò!si!nota!non!solo!per!la!quasi!totale!
assenza!nel!dibattito!pubblico!e!politico!di!discussioni!sui!diritti!delle!donne!
(ad!esclusione!del!dibattito,!purtroppo!attuale,!sul!cosiddetto!“femminicidio”!
e!sul!fenomeno!dello!stalking),!ma!anche!dal!perpetrarsi!di!modelli!educativi!
obsoleti! che! vedono,! già! dai! primi! libri! di! scuola,! insidiarsi! nell’immaginario!
infantile!una!moltitudine!di!stereotipi!di!genere.!Interessante!a!tal!proposito!è!
l’articolo! apparso! su! Linkiesta.it! (109)! che! evidenzia! come,! sia! a! livello! di!
mansioni!svolte,!che!a!livello!di!caratteristiche!distintive!della!personalità!dei!
soggetti! presi! ad! esame,! vi! sia,! nei! libri! di! scuola! elementare,! un! diffuso!
sessismo,!per!il!quale!le!donne!“sono!pettegole,!invidiose,!vanitose,!smorfiose,!
affettuose,! apprensive,! angosciate,! premurose,! pazienti,! tenere,! vergognose,!
silenziose,! servizievoli,! comprensive,! docili.! Tra! gli! aggettivi! riferiti! invece!
esclusivamente! al! genere! maschile! si! trovano:! sicuro,! coraggioso,! serio,!
orgoglioso,!onesto,!ambizioso,!minaccioso,!pensieroso,!concentrato,!generoso,!
fiero,!duro,!egoista,!iroso,!virtuoso,!saggio,!deciso,!audace,!libero.”!
Da! qui,! per! concludere,! bisognerebbe! partire.! Da! qui! e! da! una! sorta! di!
“educazione!genitoriale”!che!porti!i!padri!e!le!madri!del!futuro!a!non!replicare!
tout(court(i! modelli! educativi! ricevuti! dai! rispettivi! genitori,! ma! che! siano! in!
grado! di! rispettare! le! naturali! inclinazioni! dei! figli! e! delle! figlie! aldilà! degli!
schemi!sociali!precostituiti.!!
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109 !http://www.linkiesta.it/discriminazione_libri_scolastici#ixzz2g0HWPYRE!
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