Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 1 Camera dei Deputati — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 7586 — PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato SANTORI Disposizioni per consentire l’utilizzazione dei defibrillatori cardiaci esterni semiautomatici da parte di personale non sanitario Presentata il 2 febbraio 2001 ONOREVOLI COLLEGHI ! — La « morte improvvisa » da arresto cardio-circolatorio è una delle principali cause di mortalità: ogni anno in Italia muoiono, infatti, circa 50 mila persone (un abitante su mille ogni anno è colpito da arresto cardiaco). La defibrillazione precoce costituisce un momento fondamentale del soccorso cardio-rianimatorio ed essa deve essere praticabile in tempi rapidi. I defibrillatori semiautomatici esterni (DAE), che esonerano l’operatore dalla necessità di interpretare l’elettrocardiogramma e danno istruzioni di comportamento vocale e su display, consentono un’estensione dell’effettuabilità della defibrillazione, indispensabile per ridurre la mortalità da arresto cardio-circolatorio primario (ACC). Le esperienze, internazionali e nazionali, hanno ampiamente dimostrato che l’aumento delle percentuali di sopravvivenza nell’ACC, all’interno dell’ospedale e nel territorio, è principalmente legato al rapido espletamento della defibrillazione, essendo le aritmie ipercinetiche ventricolari maligne la causa dell’ACC nella maggior parte dei casi. Tali aritmie sono attualmente trattabili solo con la defibrillazione. Si devono quindi implementare od attivare su tutto il territorio nazionale iniziative capaci di agevolare in ogni modo l’uso del DAE da parte del « primo soccorritore ». Tale soccorritore (medico, infermiere o soccorritore non sanitario a seconda della situazione contingente), se dotato di DAE ed opportunamente addestrato, costituisce la principale e più realistica possibilità di salvezza per la persona colta da ACC. Va incoraggiata ed implementata la realizzazione di iniziative volte Atti Parlamentari XIII LEGISLATURA — — 2 — Camera dei Deputati — 7586 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI alla creazione di reti di « soccorritori occasionali esperti » nel territorio, il cui addestramento deve includere anche l’apposito addestramento in « Basic life supportDefibrillation » (BLS-D). Tali soccorritori operano in stretto contatto con i sistemi di emergenza sanitaria, quali il numero telefonico 118, che fungono da loro naturale supporto logistico organizzativo. Vanno individuate, area per area, le categorie di « soccorritori non sanitari » da addestrare con priorità al BLS-D, privilegiando chi opera in zone più difficilmente raggiungibili in tempo utile dai soccorritori professionali. — DOCUMENTI L’idea di istituire un programma di defibrillazione precoce nasce dalla ferma consapevolezza che soltanto un sistema di emergenza basato sull’uso del DAE può ridurre la mortalità da arresto cardiacocircolatorio. Questo consentirebbe di dotare del DAE anche i comuni montani e comunque lontani dalle strutture ospedaliere e di pronto intervento. Data la delicatezza del problema e l’enorme rilevanza dell’uso del DAE nel garantire maggiori possibilità di sopravvivenza ai soggetti colpiti da ACC, si auspicano un largo consenso ed una rapida approvazione della presente proposta di legge. Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 3 — Camera dei Deputati — 7586 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI PROPOSTA DI LEGGE __ ART. 1. 1. Il defibrillatore cardiaco esterno è uno strumento in grado di erogare una o più scariche elettriche potenzialmente capaci di interrompere le aritmie cardiache responsabili di arresto cardio-circolatorio (ACC). 2. Il defibrillatore cardiaco esterno è definito « semiautomatico » (DAE) quando è in grado di analizzare il ritmo cardiaco, di identificare l’aritmia e di produrre automaticamente una scarica elettrica previo comando dell’operatore, verbalmente o tramite messaggio scritto, ad erogare la scarica medesima. ART. 2. 1. Il DAE, come definito dall’articolo 1, può essere utilizzato da personale medico e paramedico, nonché da personale non sanitario, previa partecipazione a corsi specifici di formazione realizzati dalle regioni, da attivare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso i centri di cui all’articolo 3, comma 1. ART. 3. 1. Al termine dei corsi di formazione realizzati dalle regioni ai sensi dell’articolo 2, è rilasciato da parte dei centri di formazione riconosciuti, ovvero dall’Italian Resucitation Council (IRC), dall’European Resucitation Council (ERC) o dall’American Heart Association (AHA), nonché dai centri che seguono le linee guida internazionali stabilite dall’International Liason Committee on Resucitation (ILCOR) individuati — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 4 — Camera dei Deputati — 7586 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI dalle regioni medesime, un attestato di abilitazione all’uso dei DAE. 2. Con cadenza almeno semestrale, i responsabili dei corsi di formazione di cui al comma 1 sono tenuti alla verifica della preparazione del personale abilitato ai sensi del medesimo comma 1. 3. Presso ogni centro medico di riferimento territoriale di cui al comma 1 è istituito un registro recante i nominativi dei soggetti abilitati ai sensi del medesimo comma 1. Il registro è aggiornato con cadenza trimestrale. ART. 4. 1. Gli enti pubblici dotati di DAE al fine di garantire un migliore utilizzo degli stessi apparecchi in caso di emergenza, sono tenuti a comunicarne il possesso alla centrale operativa del numero telefonico di emergenza sanitaria « 118 ». DDL13-7586 Lire 500