Atti Parlamentari
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Camera dei Deputati
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
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DOCUMENTI
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 7586
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PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato SANTORI
Disposizioni per consentire l’utilizzazione dei defibrillatori cardiaci esterni semiautomatici da parte di personale non sanitario
Presentata il 2 febbraio 2001
ONOREVOLI COLLEGHI ! — La « morte improvvisa » da arresto cardio-circolatorio è
una delle principali cause di mortalità: ogni
anno in Italia muoiono, infatti, circa 50
mila persone (un abitante su mille ogni
anno è colpito da arresto cardiaco).
La defibrillazione precoce costituisce
un momento fondamentale del soccorso
cardio-rianimatorio ed essa deve essere
praticabile in tempi rapidi.
I defibrillatori semiautomatici esterni
(DAE), che esonerano l’operatore dalla necessità di interpretare l’elettrocardiogramma e danno istruzioni di comportamento vocale e su display, consentono
un’estensione dell’effettuabilità della defibrillazione, indispensabile per ridurre la
mortalità da arresto cardio-circolatorio
primario (ACC).
Le esperienze, internazionali e nazionali, hanno ampiamente dimostrato che
l’aumento delle percentuali di sopravvivenza nell’ACC, all’interno dell’ospedale e
nel territorio, è principalmente legato al
rapido espletamento della defibrillazione,
essendo le aritmie ipercinetiche ventricolari maligne la causa dell’ACC nella maggior parte dei casi. Tali aritmie sono attualmente trattabili solo con la defibrillazione.
Si devono quindi implementare od attivare su tutto il territorio nazionale iniziative capaci di agevolare in ogni modo
l’uso del DAE da parte del « primo soccorritore ». Tale soccorritore (medico, infermiere o soccorritore non sanitario a
seconda della situazione contingente), se
dotato di DAE ed opportunamente addestrato, costituisce la principale e più realistica possibilità di salvezza per la persona
colta da ACC. Va incoraggiata ed implementata la realizzazione di iniziative volte
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alla creazione di reti di « soccorritori occasionali esperti » nel territorio, il cui addestramento deve includere anche l’apposito addestramento in « Basic life supportDefibrillation » (BLS-D). Tali soccorritori
operano in stretto contatto con i sistemi di
emergenza sanitaria, quali il numero telefonico 118, che fungono da loro naturale
supporto logistico organizzativo.
Vanno individuate, area per area, le
categorie di « soccorritori non sanitari » da
addestrare con priorità al BLS-D, privilegiando chi opera in zone più difficilmente
raggiungibili in tempo utile dai soccorritori
professionali.
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L’idea di istituire un programma di
defibrillazione precoce nasce dalla ferma
consapevolezza che soltanto un sistema di
emergenza basato sull’uso del DAE può
ridurre la mortalità da arresto cardiacocircolatorio. Questo consentirebbe di dotare del DAE anche i comuni montani e
comunque lontani dalle strutture ospedaliere e di pronto intervento.
Data la delicatezza del problema e
l’enorme rilevanza dell’uso del DAE nel garantire maggiori possibilità di sopravvivenza ai soggetti colpiti da ACC, si auspicano un largo consenso ed una rapida approvazione della presente proposta di legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
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ART. 1.
1. Il defibrillatore cardiaco esterno è
uno strumento in grado di erogare una o
più scariche elettriche potenzialmente capaci di interrompere le aritmie cardiache
responsabili di arresto cardio-circolatorio
(ACC).
2. Il defibrillatore cardiaco esterno è
definito « semiautomatico » (DAE) quando
è in grado di analizzare il ritmo cardiaco,
di identificare l’aritmia e di produrre automaticamente una scarica elettrica previo
comando dell’operatore, verbalmente o
tramite messaggio scritto, ad erogare la
scarica medesima.
ART. 2.
1. Il DAE, come definito dall’articolo 1,
può essere utilizzato da personale medico
e paramedico, nonché da personale non
sanitario, previa partecipazione a corsi
specifici di formazione realizzati dalle regioni, da attivare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso i centri di cui all’articolo 3, comma 1.
ART. 3.
1. Al termine dei corsi di formazione
realizzati dalle regioni ai sensi dell’articolo
2, è rilasciato da parte dei centri di formazione riconosciuti, ovvero dall’Italian
Resucitation Council (IRC), dall’European
Resucitation Council (ERC) o dall’American
Heart Association (AHA), nonché dai centri
che seguono le linee guida internazionali
stabilite dall’International Liason Committee on Resucitation (ILCOR) individuati
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dalle regioni medesime, un attestato di
abilitazione all’uso dei DAE.
2. Con cadenza almeno semestrale, i
responsabili dei corsi di formazione di cui
al comma 1 sono tenuti alla verifica della
preparazione del personale abilitato ai
sensi del medesimo comma 1.
3. Presso ogni centro medico di riferimento territoriale di cui al comma 1 è
istituito un registro recante i nominativi
dei soggetti abilitati ai sensi del medesimo
comma 1. Il registro è aggiornato con
cadenza trimestrale.
ART. 4.
1. Gli enti pubblici dotati di DAE al fine
di garantire un migliore utilizzo degli stessi
apparecchi in caso di emergenza, sono
tenuti a comunicarne il possesso alla centrale operativa del numero telefonico di
emergenza sanitaria « 118 ».
DDL13-7586
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