INCLUSIONE Docente relatrice Nicoletta Silvestri Cenni sulla legislazione italiana riguardanti la scuola L. Casati 13/11/1859 Una delle prime leggi italiane sulla scuola. Riforma in modo organico l'intero ordinamento scolastico, introducendo l'obbligo scolastico nel regno. Non ci sono sanzioni per gli inadempienti. L. Coppino 1877 Stanzia fondi ai Comuni per le scuole e impone ai genitori di mandare i figli a scuola fino a 9 anni. Introduce le sanzioni per gli inadempienti. Riforma Gentile 1923: - innalza l’obbligo scolastico fino a 14 anni (5 anni elementari + 3 anni di avviamento professionale per chi non va alle medie); - rende obbligatorio l’insegnamento della religione cattolica; - istituisce la fondazione delle scuole magistrali; Costituzione Italiana (1 Gennaio 1948) - Art. 3: riconosce la diversità come risorsa da valorizzare e quindi combatte l’emarginazione del disabile; - Art. 38: tutti hanno diritto allo sviluppo della persona umana, anche gli inabili e i minorati; lo Stato deve rimuovere gli ostacoli che impediscono tale sviluppo. L. 517/77 Integrazione delle persone disabili nella scuola pubblica. Legge 104/92 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Ribadisce ed amplia il principio dell’integrazione sociale e scolastica come momento fondamentale per la tutela della dignità umana della persona con disabilità, impegnando lo Stato a rimuovere le condizioni invalidanti che ne impediscono lo sviluppo, sia sul piano della partecipazione sociale sia su quello dei deficit sensoriali e psico-motori per i quali prevede interventi riabilitativi. Il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato sono dunque per questa Legge i momenti concreti in cui si esercita il diritto all’istruzione e all’educazione dell’alunno con disabilità. Nel 2001, l’Assemblea Mondiale della Sanità dell’OMS ha approvato la nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF), raccomandandone l’uso negli Stati parti. L’ICF considera la persona non soltanto dal punto di vista “sanitario”, ma ne promuove un approccio globale, attento alle potenzialità complessive, alle varie risorse del soggetto, tenendo ben presente che il contesto, personale, naturale, sociale e culturale, incide decisamente nella possibilità che tali risorse hanno di esprimersi. Non solo descrive le capacità possedute ma anche le performance possibili intervenendo sui fattori contestuali. Nella prospettiva dell’ICF, la partecipazione alle attività sociali di una persona con disabilità è determinata dall’interazione della sua condizione di salute (a livello di strutture e di funzioni corporee) con le condizioni ambientali, culturali, sociali e personali in cui essa vive. Sulla base dell’ICF viene elaborata da parte degli operatori sanitari la Diagnosi Funzionale. Legge n. 107 del 2015 Delega il Governo ad adottare uno o più decreti delegati che dovranno avere come obiettivi la «promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità» e il «riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione». Integrazione - Inclusione L’inclusione si differenzia dall’integrazione in quanto l’attenzione viene rivolta a tutti gli alunni della scuola: il termine inclusione, infatti, non si limita agli alunni con disabilità o agli alunni con bisogni educativi speciali, ma prende in carico l’insieme delle differenze, comprendendo anche gli alunni definiti “normodotati”. Docente inclusivo I quattro valori di riferimento condivisi dai docenti inclusivi sono: ü ü ü ü (Saper) valutare la diversità degli alunni: la differenza tra gli alunni è una risorsa e una ricchezza. Sostenere gli alunni: i docenti devono coltivare aspettative alte sul successo scolastico degli studenti. Lavorare con gli altri: la collaborazione e il lavoro di gruppo sono approcci essenziali per tutti i docenti. Aggiornamento professionale continuo: l’insegnamento è una attività di apprendimento e i docenti hanno la responsabilità del proprio apprendimento permanente per tutto l’arco della vita. La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strumenti e metodologie favorenti, quali: § § § § § § l’apprendimento cooperativo. Gli allievi collaborano per raggiungere un obiettivo comune attraverso un lavoro di approfondimento e apprendimento che porterà alla costruzione di nuove conoscenze. il lavoro di gruppo e/o a coppie il tutoring l’apprendimento per scoperta. L’allievo non riceve il contenuto da apprendere ma lo scopre e gli assegna un suo posto significativo nella sua struttura cognitiva. la suddivisione del tempo in tempi l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. Bisogno Educativo Speciale È la condizione che vive uno studente che non risponde nella maniera attesa al curricolo o non riesce a fronteggiare il normale ambiente di classe senza aiuto aggiuntivo. Sono alunni che presentano una richiesta di specifica attenzione. L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata nel vasto uso in Italia dopo l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: ü svantaggio sociale e culturale, ü disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, ü difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. L’utilizzo dell’acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per i quali il principio della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle modificazioni. I BES possono presentarsi con continuità, oppure per periodi circoscritti della vita dell’alunno, in quanto le cause che li generano possono anche avere origine fisica, biologica, fisiologica, psicologica o sociale. Quindi è necessario prestare attenzione in classe e cercare di individuare tutti quegli alunni che necessitano di un’attenzione speciale a causa di uno svantaggio sociale e culturale in cui vivono. L’area dei Bisogni Educativi Speciali rappresenta quell’area dello svantaggio scolastico che comprende tre grandi sottocategorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici; quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. Il funzionamento cognitivo limite, invece, rappresenta il limite di separazione fra disabilità e disturbo specifico. Com’è bene comprendere, queste problematiche non possono essere tutte certificate ai sensi della legge 104/92, proprio perché non rappresentano delle patologie invalidanti. Di conseguenza si è resa necessaria una normativa di riferimento che garantisse a questi alunni la possibilità di ricevere la giusta attenzione in ambito scolastico. A tal fine è stata emanata la legge 170/2010 che focalizza l’attenzione sugli gli alunni con DSA. Infatti, in essa vengono presi in considerazioni tutti quegli alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate che, per specifici problemi, possono incontrare delle rilevanti difficoltà in ambito scolastico, le quali sono causa di insuccesso. Per questi alunni la legge prevede che si programmino le opportune metodologie e strategie di intervento, proprio per garantire l’inclusività. La direttiva dedica una sezione a sé agli alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell’attività, spesso definiti con l’acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) L’ADHD ha un’origine neurobiologica e comporta delle difficoltà di pianificazione, apprendimento e socializzazione; inoltre risulta spesso associato a un DSA. Più frequentemente l’ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi dell’età evolutiva causando: disturbi oppositivi provocatori; disturbi della condotta in età adolescenziale; DSA; disturbi d’ansia; disturbi dell’umore. Nel caso di studenti con ADHD con un quadro clinico grave, è necessaria la presenza del docente di sostegno. In Italia i ragazzi con ADHD sono moltissimi e per tale ragione, anche se il disturbo non è considerato così grave da poter ottenere una certificazione ai sensi della legge 104/92, è necessario garantire il diritto al loro successo formativo. Come intervenire in presenza di alunni con BES? La direttiva specifica che è necessario elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con BES, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate. Inoltre, le scuole, dopo aver esaminato eventuali certificazioni o dopo aver individuato, sulla base di attente considerazioni didattiche e psicopedagogiche, gli allievi con BES, possono avvalersi per tutti gli alunni con BES di opportuni strumenti compensativi e di misure dispensative previste già dalla legge 170/2010. 1. Gli studenti con BES hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 2. Agli studenti con BES le istituzioni scolastiche devono garantire: a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. 3. Le suddette misure devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 4. Agli studenti con BES sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli Esami di Stato e di ammissione all‘Università nonché gli esami universitari. Cosa da tenere presente ü L’inclusione si delinea in termini di presenza (accesso all’istruzione), partecipazione (qualità dell’esperienza di apprendimento) e conseguimento (dei risultati educativi e del successo scolastico) di tutti gli studenti. ü Partecipazione significa che gli alunni devono essere impegnati in attività di apprendimento utili ed importanti per loro. ü La classificazione e la catalogazione degli alunni può avere un impatto negativo sulle opportunità di apprendimento. ü I docenti devono capire i percorsi tipici e atipici della crescita. ü Gli insegnanti capaci insegnano a tutti gli alunni. ü I metodi di valutazione devono incentrarsi sui punti di forza di un allievo. Dossier alunno diversamente abile Diagnosi funzionale: va fatta una sola volta nella vita dell’alunno dai neuropsichiatri. Progetto educativo individualizzato (P.E.I.): viene redatto ogni anno entro ottobre dal Team docenti e riguarda la programmazione per l’alunno relativa all’anno scolastico in corso. Va condivisa con i genitori. Profilo dinamico funzionale (P.D.F.): viene redatto dal Team docenti in collaborazione con l’equipe medica che segue l’alunno generalmente entro febbraio e riporta ciò che sa fare l’alunno nel sociale. Viene redatto in ingresso ed in uscita da ogni ordine scolastico e tutte le volte in cui si presentino degli elementi rilevanti per modificarlo.