INCLUSIONE
Docente relatrice
Nicoletta Silvestri
Cenni sulla legislazione italiana
riguardanti la scuola
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L. Casati 13/11/1859 Una delle prime leggi italiane sulla scuola. Riforma in modo
organico l'intero ordinamento scolastico, introducendo l'obbligo scolastico nel
regno. Non ci sono sanzioni per gli inadempienti.
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L. Coppino 1877 Stanzia fondi ai Comuni per le scuole e impone ai genitori di
mandare i figli a scuola fino a 9 anni. Introduce le sanzioni per gli inadempienti.
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Riforma Gentile 1923:
- innalza l’obbligo scolastico fino a 14 anni (5 anni elementari + 3 anni di
avviamento professionale per chi non va alle medie);
- rende obbligatorio l’insegnamento della religione cattolica;
- istituisce la fondazione delle scuole magistrali;
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Costituzione Italiana (1 Gennaio 1948)
- Art. 3: riconosce la diversità come risorsa da valorizzare e quindi combatte
l’emarginazione del disabile;
- Art. 38: tutti hanno diritto allo sviluppo della persona umana, anche gli inabili e i
minorati; lo Stato deve rimuovere gli ostacoli che impediscono tale
sviluppo.
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L. 517/77 Integrazione delle persone disabili nella scuola pubblica.
Legge 104/92 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate.
Ribadisce ed amplia il principio dell’integrazione sociale e scolastica come
momento fondamentale per la tutela della dignità umana della persona
con disabilità, impegnando lo Stato a rimuovere le condizioni invalidanti
che ne impediscono lo sviluppo, sia sul piano della partecipazione sociale
sia su quello dei deficit sensoriali e psico-motori per i quali prevede interventi
riabilitativi.
Il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato sono
dunque per questa Legge i momenti concreti in cui si esercita il diritto
all’istruzione e all’educazione dell’alunno con disabilità.
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Nel 2001, l’Assemblea Mondiale della Sanità dell’OMS ha approvato la nuova Classificazione
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (International Classification of
Functioning, Disability and Health – ICF), raccomandandone l’uso negli Stati parti.
L’ICF considera la persona non soltanto dal punto di vista “sanitario”, ma ne promuove
un approccio globale, attento alle potenzialità complessive, alle varie risorse del
soggetto, tenendo ben presente che il contesto, personale, naturale, sociale e culturale,
incide decisamente nella possibilità che tali risorse hanno di esprimersi.
Non solo descrive le capacità possedute ma anche le performance possibili
intervenendo sui fattori contestuali.
Nella prospettiva dell’ICF, la partecipazione alle attività sociali di una persona con
disabilità è determinata dall’interazione della sua condizione di salute (a livello di
strutture e di funzioni corporee) con le condizioni ambientali, culturali, sociali e personali
in cui essa vive.
Sulla base dell’ICF viene elaborata da parte degli operatori sanitari la Diagnosi
Funzionale.
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Legge n. 107 del 2015
Delega il Governo ad adottare uno o più decreti delegati che
dovranno avere come obiettivi la «promozione dell’inclusione
scolastica degli studenti con disabilità» e il «riconoscimento delle
differenti modalità di comunicazione».
Integrazione - Inclusione
L’inclusione si differenzia dall’integrazione in quanto
l’attenzione viene rivolta a tutti gli alunni della scuola:
il termine inclusione, infatti, non si limita agli alunni con
disabilità o agli alunni con bisogni educativi speciali, ma
prende in carico l’insieme delle differenze, comprendendo
anche gli alunni definiti “normodotati”.
Docente inclusivo
I quattro valori di riferimento condivisi dai docenti inclusivi
sono:
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(Saper) valutare la diversità degli alunni: la differenza tra gli
alunni è una risorsa e una ricchezza.
Sostenere gli alunni: i docenti devono coltivare aspettative
alte sul successo scolastico degli studenti.
Lavorare con gli altri: la collaborazione e il lavoro di gruppo
sono approcci essenziali per tutti i docenti.
Aggiornamento professionale continuo: l’insegnamento è
una attività di apprendimento e i docenti hanno la
responsabilità del proprio apprendimento permanente per
tutto l’arco della vita.
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di
strumenti e metodologie favorenti, quali:
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l’apprendimento cooperativo. Gli allievi collaborano per raggiungere un
obiettivo comune attraverso un lavoro di approfondimento e
apprendimento che porterà alla costruzione di nuove conoscenze.
il lavoro di gruppo e/o a coppie
il tutoring
l’apprendimento per scoperta. L’allievo non riceve il contenuto da
apprendere ma lo scopre e gli assegna un suo posto significativo nella
sua struttura cognitiva.
la suddivisione del tempo in tempi
l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di
software e sussidi specifici.
Bisogno Educativo Speciale
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È la condizione che vive uno studente che non
risponde nella maniera attesa al curricolo o non riesce a
fronteggiare il normale ambiente di classe senza aiuto
aggiuntivo.
Sono alunni che presentano una richiesta di
specifica attenzione.
L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata nel vasto
uso in Italia dopo l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27
dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni
Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica“.
In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di
speciale attenzione per una varietà di ragioni:
ü svantaggio sociale e culturale,
ü disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi
specifici,
ü difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della
lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”.
L’utilizzo dell’acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta area
di alunni per i quali il principio della personalizzazione
dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con
particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e
durata delle modificazioni.
I BES possono presentarsi con continuità, oppure per periodi
circoscritti della vita dell’alunno, in quanto le cause che li
generano possono anche avere origine fisica, biologica,
fisiologica, psicologica o sociale.
Quindi è necessario prestare attenzione in classe e cercare di
individuare tutti quegli alunni che necessitano di un’attenzione
speciale a causa di uno svantaggio sociale e culturale in cui
vivono.
L’area dei Bisogni Educativi Speciali rappresenta quell’area
dello svantaggio scolastico che comprende tre grandi sottocategorie:
› quella della disabilità;
› quella dei disturbi evolutivi specifici;
› quella dello svantaggio socio-economico, linguistico,
culturale.
Il funzionamento cognitivo limite, invece, rappresenta il limite di
separazione fra disabilità e disturbo specifico.
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Com’è bene comprendere, queste problematiche non possono
essere tutte certificate ai sensi della legge 104/92, proprio perché
non rappresentano delle patologie invalidanti. Di conseguenza si è
resa necessaria una normativa di riferimento che garantisse a
questi alunni la possibilità di ricevere la giusta attenzione in ambito
scolastico.
A tal fine è stata emanata la legge 170/2010 che focalizza
l’attenzione sugli gli alunni con DSA. Infatti, in essa vengono presi in
considerazioni tutti quegli alunni con competenze intellettive nella
norma o anche elevate che, per specifici problemi, possono
incontrare delle rilevanti difficoltà in ambito scolastico, le quali sono
causa di insuccesso.
Per questi alunni la legge prevede che si programmino le opportune
metodologie e strategie di intervento, proprio per garantire
l’inclusività.
La direttiva dedica una sezione a sé agli alunni con problemi di controllo
attentivo e/o dell’attività, spesso definiti con l’acronimo A.D.H.D. (Attention
Deficit Hyperactivity Disorder)
L’ADHD ha un’origine neurobiologica e comporta delle difficoltà di
pianificazione, apprendimento e socializzazione; inoltre risulta spesso
associato a un DSA.
Più frequentemente l’ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi dell’età
evolutiva causando:
› disturbi oppositivi provocatori;
› disturbi della condotta in età adolescenziale;
› DSA;
› disturbi d’ansia;
› disturbi dell’umore.
Nel caso di studenti con ADHD con un quadro clinico grave, è necessaria la
presenza del docente di sostegno.
In Italia i ragazzi con ADHD sono moltissimi e per tale ragione, anche se il
disturbo non è considerato così grave da poter ottenere una certificazione
ai sensi della legge 104/92, è necessario garantire il diritto al loro successo
formativo.
Come intervenire in presenza di alunni
con BES?
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La direttiva specifica che è necessario elaborare un
percorso individualizzato e personalizzato per alunni e
studenti con BES, anche attraverso la redazione di un Piano
Didattico Personalizzato (PDP), che serva come strumento
di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di
documentare alle famiglie le strategie di intervento
programmate.
Inoltre, le scuole, dopo aver esaminato eventuali
certificazioni o dopo aver individuato, sulla base di attente
considerazioni didattiche e psicopedagogiche, gli allievi
con BES, possono avvalersi per tutti gli alunni con BES di
opportuni strumenti compensativi e di misure dispensative
previste già dalla legge 170/2010.
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1. Gli studenti con BES hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti
dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di
istruzione e formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con BES le istituzioni scolastiche devono garantire:
a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme
efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche
di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo,
adottando una metodologia e una strategia educativa
adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di
apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché
misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della
qualità dei concetti da apprendere;
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti
compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che
assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo
anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.
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3. Le suddette misure devono essere sottoposte periodicamente a
monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli
obiettivi.
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4. Agli studenti con BES sono garantite, durante il percorso di
istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate
forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli
Esami di Stato e di ammissione all‘Università nonché gli esami
universitari.
Cosa da tenere presente
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L’inclusione si delinea in termini di presenza (accesso all’istruzione),
partecipazione (qualità dell’esperienza di apprendimento) e
conseguimento (dei risultati educativi e del successo scolastico) di
tutti gli studenti.
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Partecipazione significa che gli alunni devono essere impegnati in
attività di apprendimento utili ed importanti per loro.
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La classificazione e la catalogazione degli alunni può avere un
impatto negativo sulle opportunità di apprendimento.
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I docenti devono capire i percorsi tipici e atipici della crescita.
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Gli insegnanti capaci insegnano a tutti gli alunni.
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I metodi di valutazione devono incentrarsi sui punti di forza di un
allievo.
Dossier alunno diversamente abile
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Diagnosi funzionale: va fatta una sola volta nella vita
dell’alunno dai neuropsichiatri.
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Progetto educativo individualizzato (P.E.I.): viene redatto ogni
anno entro ottobre dal Team docenti e riguarda la
programmazione per l’alunno relativa all’anno scolastico in
corso. Va condivisa con i genitori.
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Profilo dinamico funzionale (P.D.F.): viene redatto dal Team
docenti in collaborazione con l’equipe medica che segue
l’alunno generalmente entro febbraio e riporta ciò che sa fare
l’alunno nel sociale. Viene redatto in ingresso ed in uscita da
ogni ordine scolastico e tutte le volte in cui si presentino degli
elementi rilevanti per modificarlo.