Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale e tutela dei diritti fondamentali Giancarlo Rolla Università di Genova Somario: 1.Le essenziali finalità del processo costituzionale. 2.Verso la progressiva convergenza di modelli originariamente contrapposti .3.La peculiarità del controllo di costituzionalità in via incidentale. 4. Alcuni istituti processuali idonei a favorire la tutela concreta dei diritti costituzionali. 5. Il controllo sulla validità della legislazione anteriore alla Costituzione. 6. Tecniche e clausole di interpretazione che favoriscono, nei sistemi di giustizia costituzionale in via incidentale ,una tutela concreta dei diritti fondamentali. 1.Le essenziali finalità del processo costituzionale E’ indubbio che l’esperienza del costituzionalismo contemporaneo registra una significativa diffusione della giustizia costituzionale: uno sviluppo che ha interessato in misura omogenea i diversi ordinamenti giuridici,faendo dei tribunali costituzionali l’istituzione più diffusa nelle Costituzioni più recenti e più tipica del costituzionalismo del costituzionalismo del secolo passato. L’espansione della giustizia costituzionale ha raggiunto la quasi totalità dei paesi europei; d’altra parte, il processo di democratizzazione che ha caratterizzato moltissimi paesi dell’Europa orientale e dell’America latina si qualifica per il riconoscimento dei diritti fondamentali ,per l’introduzione di molti istituti tipici dello Stato di diritto,per la istituzionalizzazione di forme di giustizia costituzionale.1 Tra i possibili motivi di sviluppo della giustizia costituzionale vi è il fatto che il processo costituzionale persegue una pluralità di finalità, tutte riconducibili – ovviamente – alla rigidità delle 1 Per una panoramica sulle principali esperienze di giustizia costituzionale si veda: L.PEGORARO,Lineamenti di giustizia costituzionale comparata,Giappichelli,Torino,1998,39ss;G.LOMBARDI (cur.),Costituzione e giustizia costituzionale nel diritto comparato,Maggioli,Rimini,1979;J.LUTHER-R.ROMBOLI-R.TARCHI,Esperienze di giustizia costituzionale,Giappichelli,Torino,200;J.JULIO FERNANDEZ RODRIGUEZ,La justicia constitucional europea ante el siglo XX,Tecnos,Madrid,2002; M.MAZZA,La giustizia costituzionale in Europa orientale, Cedam,Padova,1999; M.VERDUSSEN (dir),La Justice constitutionnelle en Europe centrale,Bruylant,Bruxelles,1997S.BARTOLE,Modelli di giustizia costituzionale aconfronto:alcune recenti esperienze dell’Europa centro-orientale,Quaderni cost.,1996,230ss; In merito allo sviluppo della giustizia costituzionale in America latina si veda, oltre alle diverse annate de l’Anuario iberoamericano de justicia constitucional,Centro de estudios políticos y constitucionales,Madrid, il fondamentale lavoro di:D.GARCIA BALAUNDE -F.FERNANDEZ SEGADO,La jurisdiccion constituciona en Iberoamerica,Dykinson,Madrid,1997. San José Costa Rica luglio 2004 1 Costituzione, al principio della supremazia delle norme costituzionali ed alla conseguente illegittimità degli atti contrari . In primo luogo, il processo costituzionale,conformemente alla teoria Kelseniana della Corte costituzionale come “legislatore negativo”, assolve al compito di assicurare la razionalità ed omogeneità del sistema giuridico, di favorirne l’intima coerenza: non solo annullando le norme di legge contrastanti con quelle di rango costituzionale, ma anche assolvendo al compito di interpretazione autentica del significato delle disposizioni costituzionali ovvero di unificazione degli orientamenti giurisprudenziali in ordine ai diversi articoli della Costituzione. Siffatto ruolo è,in alcuni ordinamenti, espressamente riconosciuto e codificato;2 in altri,invece, sia pure in assenza di esplicite previsioni normative,si perviene ai medesimi risultati in via di prassi: a causa dell’esistenza del principio dello stare decisis, che vincola i giudici al precedente giudiziario fornito dalle decisioni del giudice costituzionale, o in conseguenza dell’auctoritas di cui godono le decisioni delle Corti costituzionali, della loro forza persuasiva, del consenso che le stesse acquisiscono presso gli operatori giuridici e gli interpreti del diritto.3 In secondo luogo, la giustizia costituzionale – coerentemente con le elaborazioni in tema di “custode della Costituzione” – si propone di assicurare l’equilibrio istituzionale tra i poteri dello Stato e tra lo Stato centrale le Regioni (o gli Stati membri negli ordinamenti federali). I giudici costituzionali rafforzano la loro posizione sistemica di difensori della Costituzione svolgendo un ruolo arbitrale, di garante del rispetto formale e sostanziale del principio della separazione dei poteri, intesa sia nella sua proiezione orizzontale che verticale.Grazie alla presenza dei Tribunali costituzionali i conflitti che insorgono tra i poteri e tra i diversi livelli istituzionali sono canalizzati all’interno dei procedimenti giurisdizionali, invece di trovare una soluzione di carattere meramente politico.4 2 Ad esempio, il Tribunale costituzionale della Repubblica federale tedesca decide sull’interpretazione della legge fondamentale sia in occasione di controversie sulla portata dei diritti e dei doveri di un organo supremo federale, sia nei casi di divergenza di opinioni o di dubbi sulla compatibilità del diritto con la Costituzione ovvero sulla sopravvivenza di norme come diritto federale. Egualmente, il Tribunale costituzionale spagnolo è competente a correggere con le proprie decisioni che risolvono i ricorsi e le questioni di incostituzionalità la giurisprudenza dei giudici comuni. Per ulteriori considerazioni circa la portata dell’art.164.1 Cost.spagnola si rinvia a:G.ROLLA,Indirizzo politico e Tribunale costituzionale in Spagna,Jovene, Napoli,1986,278ss. 3 Secondo A.PIZZORUSSO,Garanxzie costituzionali.Art.136,Commentario della Costituzione,Zanichelli,Bologna,1981,175 ss le sentenze di accoglimento,stante la loro efficacia erga omnes,debbono essere annoverate tra le fonti del diritto,mentre le rationes decidendi possiedono una efficacia persuasiva assimilabile a quella propria del precedente. 4 Basti considerare, ad esempio: l’art. 134 Cost. secondo cui la Corte costituzionale italiana giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni; l’art. 13 della legge sul Tribunale costituzionale della Repubblica federale di Germania che assegna a tale organo la competenza a decidere, tra l’altro, sulle controversie di diritto pubblico tra lo Stato centrale e i Länder, tra i diversi Länder o all’interno di un medesimo Land, nonché sulle controversie relative alla portata dei diritti e dei doveri di un organo supremo federale o di altri interessati; il Titolo IV della legge organica sul Tribunale costituzionale spagnolo il quale, intitolato ai conflitti costituzionali, disciplina tanto i conflitti tra lo Stato e le comunità autonome, quanto quelli tra gli organi costituzionali dello Stato. San José Costa Rica luglio 2004 2 Da ultimo, secondo una nota definizione dottrinale che qualifica le Corti come “giudici delle libertà”,5 il processo costituzionale è comunemente considerato la sede ove si garantisce la tutela delle posizioni soggettive e dei diritti riconosciuti dalla Costituzione: attraverso il processo costituzionale si controllano i pubblici poteri (cioè i governanti) a garanzia dei diritti dei governati, si vigila affinchè le decisioni pubbliche non vulnerino le libertà garantite dalla Costituzione:si deve considerare che la giustizia costituzionale ha costituito la principale e più efficace risposta dello Stao democratico di diritto all’esigenza di assicurare una tutela effettiva ai diritti fondamentali.6 Non si deve dimenticare che in molti ordinamenti l’attività dei Tribunali costituzionali si caratterizza propri per la sua giurisprudenza in materia di diritti della persona;inoltre, le principali decisioni in materia hanno costituito la pietra angolare per lo sviluppo dello Stato di diritto. Come è stato affermato “ in tutti gli ordinamenti che si caratterizzano per una Costituzione rigida…accade che i diritti si garantiscono in via giurisdizionale dinanzi a qalsiasi loro violazione.Ed è soprattutto per questo motivo che in molti Stati funzionano Corti o Tribunali costituzionali”.7 In questo contesto,il processo costituzionale rappresenta la sede nella quale il cittadino è garantito dalla Costituzione attraverso organi e procedure specifiche.8 2.Verso la progressiva convergenza di modelli originariamente contrapposti . Nel passato,i diversi sistemi di giustizia costituzionale sono stati ordinati sulla base di molteplici schemi classificatori, di natura prevalentemente duale. In relazione all’individuazione dell’organo competente a controllare la legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge si è distinto tra sistemi diffusi ed accentrati. Nei primi il sindacato è esercitato da qualsiasi giudice il quale, utilizzando nella risoluzione di una concreta controversia giuridica gli ordinari poteri interpretativi, può disapplicare le norme che ritiene viziate da illegittimità costituzionale. Sono, invece, accentrate quelle forme di giustizia costituzionale che riservano tale sindacato ad un unico organo, sia esso interno (come nel caso delle Corti supreme) od esterno (come nell’ipotesi dei Tribunali costituzionali) all’ordine giudiziario. Considerando il momento in cui il controllo di costituzionalità può essere esercitato, si è differenziato tra sindacato successivo o preventivo. Nel secondo caso, la verifica è operata 5 Così:M.CAPPELLETTI,La giurisdizione costituzionale delle libertà,Giuffrè,Milano,1950 Per ulteriori considerazioni si rinvia a:G.ROLLA,Derechos fundamentales,Estado democratico y justicia constitucional,Unam,Mexico,2002 7 Così: L.PALADIN,La tutela delle libertà fondamentali offerta dalle Corti costituzionali europee:spunti comparatistici,(L.CARLASSARE cur.)Le garanzie giurisdizionali dei diritti fondamentali,Cedam,Padova,1988,11 8 Cfr.,G.D’ORAZIO,Soggetto privato e processo costituzionale italiano,Giappichelli,Torino,1988,45 ss 6 San José Costa Rica luglio 2004 3 anteriormente alla promulgazione ed all’entrata in vigore della legge; nella prima ipotesi, invece, il giudice costituzionale si pronuncia sulla conformità a Costituzione di norme già esecutive ed applicabili. La fondamentale distinzione tra sindacato concreto ed astratto – a sua volta –considera le modalità previste per attivare la procedura di controllo. La prima ipotesi è simboleggiata dai sistemi di judicial review ,in cui il sindacato è compiuto dal giudice all’atto di risolvere una determinata controversia.Il sindacato astratto consente ,invece,di valutare la conformità alla Costituzione di una norma di legge indipendentemente dalla sussistenza di un contenzioso giudiziario. 9 Qualora, infine, si prenda in considerazione la forza giuridica delle decisioni con le quali si dichiara l’incostituzionalità di una norma,si deve distinguere tra sistemi in cui le sentenze hanno effetto erga omnes o soltanto inter partes. Nei primi la dichiarazione di illegittimità costituzionale determina l’espulsione delle norme dall’ordinamento giuridico vigente; le sentenze di incostituzionalità aventi, invece, effetto inter partes rendono le norme ritenute illegittime inapplicabili nel giudizio o nella concreta controversia: cosicché la norma – pur essendo stata ritenuta dal giudice non conforme alla Costituzione – continua a far parte dell’ordinamento giuridico e può, in teoria, essere applicata da altri operatori giuridici. Le contrapposte classificazioni che abbiamo sopra richiamato sono,a loro volta, riconducibili a due fondamentali modelli:quello di ispirazione nordamericana (judicial review of legislation) e quello austriaco (Verfassungerichtsbarkeit). Tale contrapposizione –come è stato ampiamente ricostruito dalla dottrina- 10 si fonda sul fatto che nel primo soltanto il giudice costituzionale è competente a dichiarare con effetti generali la illegittimità costituzionale di una norma di legge, mentre nel secondo qualsiesi giudice può decidere se una determinanata norma debba essere disapplicata in quanto ritenuta in contrasto con il testo della Costituzione.Più in particolare, la judicial review si caratterizza come sindacato diffuso, concreto, con decisioni aventi effetti inter partes; la Verfassungerichtsbarkeit ,invece, assume il carattere di un controllo di costituzionalità accentrato, astratto, con sentenze aventi effetti erga omnes.11 9 Esempi di sindacato astratto sono forniti, in Spagna, dai ricorsi di costituzionalità che possono presentare 50 deputati o senatori, il Difensore del popolo, il Presidente del governo; nella Repubblica federale tedesca, dalla richiesta inoltrata dal Governo federale, dal Governo di un Land o da un terzo dei membri della Dieta federale, affinché venga risolta una divergenza sulla compatibiltà formale o sostanziale del diritto federale o dei Länder con la legge fondamentale; in Italia, dalle questioni di legittimità costituzionale in via principale o d’azione presentate dallo Stato nei confronti delle leggi regionali o delle Province autonome di Trento o di Bolzano, dalle Regioni nei confronti della legge statale, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano qualora impugnino leggi dello Stato, della Regione Trentino-Alto Adige o dell’altra Provincia. Inoltre, si ispira interamente al modello del sindacato astratto di costituzionalità il sistema di controllo preventivo operante in Francia. 10 Si veda,da ultimo:F.FERNANDEZ SEGADO,La justicia constitucional ante el siglo XXI,Bonomo,Bologna,2003; 11 Rimane fondamentale il classico lavoro di: M.CAPPELLETTI,Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato,Milano,Giuffrè,1973 San José Costa Rica luglio 2004 4 Siffatta bipartizione possiede un’indubbia rilevanza storica e didattica;tuttavia, non appare – oggi- in grado di descrivere i sistemi concretamente operanti nei diversi paesi,i quali hanno finito per combinare elementi propri dei due modelli, determinando varie forme di contaminazione. 12 In proposito, si è parlato tanto di forme di giustizia costituzionale “mista” – contrassegnate dalla presenza contemporanea di forme concrete e astratte, preventive e successive, erga omnes o inter partes – quanto di “ mescolanza” dei modelli, cioè di esperienze contraddistinte dalla presenza tanto di istituti propri del controllo concreto,quanto di quello astratto. Come è stato efficacemente affermato “a seguito dell’impetuosa espansione del costituzionalimo e della forma di Stato liberal democratica,i modi di fare giustizia costituzionale si sono ancor più mescolati e complicati”:per cui,se si esclude la perdurante omogeneità del sistema preventivo di costituzionalità francese,negli altri ordinamenti ci troviamo in presenza sia di sistemi misti,che di mescolanze di sistemi. 13 Ad esempio,il modello italiano fu subito percepito come un tipo intermedio,che può essere annoverato tanto tra i sistemi misti che tra quelli ibridi. Il carattere ibrido del sistema italiano discende dal fatto che viene superato il monopolio della Corte costituzionale, lasciando marigini di apprezzamento ai giudici, che svolgono un’azione di filtro:si determina una copartecipazione tra giudici e Corte costituzionale nel processo costituzionale. A sua volta, è evidente la presenza di elementi che lo contraddistinguono anche come sistema misto: il sistema è accentrato nel caso di leggi e atti con forza di legge, ma diffuso quando l’oggetto sia costituito da una fonte di grado inferiore; il controllo di costituzionalità si realizza a posteriori nel caso di giudizio in via incidentale o in caso di impugnativa da parte delle regioni di leggi dello Stato, mentre è a priori quando lo Stato impugna uno Statuto regionale; infine, le decisioni della Corte producono effetti erga omnes se sono di accoglimento, mentre hanno effetti soltanto inter partes se si tratta di decisioni di rigetto. 14 Sucuramente ibridi appaiono,a loro volta, i sistemi di giustizia costituzionale attivi in Grecia e Portogallo.In Grecia la previsione dell’art.87.2 Cost.attribuisce ai giudici la competenza a non applicare le leggi il cui contenuto si ritiene contrario alla Costituzione;mentre l’art.100.1. Cost.attribuisce al Tribunale Speciale Superiore il compito di pronunciarsi sui processi che hanno 12 Per ulteriori considerazioni si veda:G.ROLLA,Indirizzo politico e Tribunle costituzionale in spagna,Jovene,Napoli,1986,40 ss. 13 In proposito :L.PEGORARO,Lineamenti di giustizia costituzionale comparata,Giappichelli,Torino,1998,27 14 Sulle caratteristiche generali del sistema italiano di giustizia costituzionale si rinvia ai classici contributi di: G.ZAGREBELSKY,La giustizia costituzionale,Il Mulino, Bologna,1988; C.MORTATI,Atti con forza di legge e sindacato di costituzionalità, Giuffrè,Milano,1964; A.M.SANDULLI,Il giudizio sulle leggi,Giuffrè,Milano,1967; C.ESPOSITO,La validità delle leggi,Giuffrè,Milano,1964; V.CRISAFULLI,Lezioni di diritto costituzionale,Cedam,Padova,1984;A.PIZZORUSSO,Art.134. Garanzie costituzionali,Commentario della Costituzione,Zanichelli,bologna,1981,1ss;F.MODUGNO,L’invalidità della San José Costa Rica luglio 2004 5 ad oggetto la costituzionalità di leggi,qualora su tali disposizioni vi siano pronunce contradditorie da parte degli organi di vertice della giustizia ordinaria . Il Portogallo, a sua volta, prevede – conformemente alla sua tradizione storica –un controllo diffuso (art.207),tuttavia è stato anche creato un Tribunale Costituzionale le cui decisioni prevalgono su quelle degli altri tribunali o di qualsiesi altra autorità. Forme miste di giustizia costituzionale si hanno, poi, in molti ordinamenti costituzionali dell’Europa orientale ,ove convivono forme di controllo successivo (incidentale) con forme di controllo preventivo,a causa della influenza del modello francese (come nel caso della Romania, della Polonia,dell’Ungheria, della Bulgaria e Russia). 15 A sua volta,l’America Latina costituisce “un verdadero laboratorio de fórmulas peculiares de justicia constitucional” :in alcuni paesi coesiste il controllo concentrato davanti ad un Tribunale costituzionale con il controllo diffuso ( Colombia,Guatemala,Perù,Bolivia,Ecuador,Brasile,Argentina),il controllo successivo con quello preventivo (Bolivia,Colombia),il controllo preventivo del Tribunal constitucional con quello successivo de la Corte Suprema de Justicia (Cile),controlli di costituzionalità e ricorsi di amparo.16 L’esperienza comparata, inoltre, evidenza lo sviluppo di dinamiche che interessano i due principali modelli di giustizia costituzionale,facendo evolvere i diversi sistemi verso risultati convergenti. Da un lato, i sistemi “accentrati” sembrano aprirsi a forme di convivenza con la judicial review, come evidenzia la realtà del recente costituzionalismo ibero-americano,che alcuni autori hanno definito “difuso-concentrada”17;dall’altro lato,i sistemi “diffusi” registrano una tendenza delle Corti Supreme a monopolizzare l’esercizio della giurisdizione costituzionale,accentuando gli elementi di accentramento sostanziale.18 In altri temini, si è dell’avviso che rigide classificazioni basate sulle caratteristiche degli istituti e degli strumenti processuali stanno pedendo la loro capacità interpretativa dei processi in atto.Anche per questa ragione settori autorevoli della dottrina preferiscono introdurre classificazioni legge,Giuffrè,Milano,1970;C.MEZZANOTTE,Il giudizio sulle leggi,Giuffrè,Milano,1979;F.PIERANDREI,Corte Costituzionale,Encl.dir.,X,Milano,1962; 15 Sulle esperienze europee di giustizia costituzionale;J.LUTHER -R.ROMBOLI -R.TARCHI,Esperienzdi giustizia costituzionale,Giappichelli,Torino,2000; D.ROUSSEAU,La justicia constitucional en Europa,Centro de estudios políticos y constitucionales,Madrid,2002; J.JULIO FERNANDEZ RODRIGUEZ,La justicia constitucional europea ante el siglo XXI,Tecnos,Madrid,2002;P.CRUZ VILLALON,La formación del sitema europeo del control de constitutionalidad,Centro de estudios constitucionales,Madrid,1987;L.FAVOREU (ccord.),Los tribunales constitucionales,Ariel,Barcelona,1994;M.FROMONT,La jusice constitutionnelle dans le monde,Dalloz,París,1996; J.GONZALEZ RIVAS,Análisis de los sistemas de jurisdicciòn constitucional,Centro de estudios políticos y constitucionales,Madrid,2001;M.MAZZA,La giustizia costituzionale in Europa orientale, Cedam,Padova,1999; M.VERDUSSEN (dir),La Justice constitutionnelle en Europe centrale,Bruylant,Bruxelles,1997; 16 Si veda:D.GARCIA BELAUNDE – F.FERNANDEZ SEGADO,La justicia constitucional en Iberoamérica,Dykinson,Madrid,1997; E.FERRER MAC-GREGOR,Los tribunales constitucionale en Iberamérica,Fundap,México,2002. 17 Così:D.GARCIA BALAUNDE,Derecho procesa l constitucional,TemisBbogotà,2002,129 ss. San José Costa Rica luglio 2004 6 ispirate alle finalità proprie del processo costituzionale.Fernandez Segado suggerisce di distinguere tra “control de constitucionalidad de la ley y control con ocasión de la aplicación de la ley”;19 a sua voltam Rubio Llorente distinge tra sistemi basati sulla leggi e sistemi orientati ai diritti;20 mentre Fromont differenzia tra procedimenti che ispirano ad una logica soggettiva e concreta ed altri che si ispirano ad una logica oggettiva ed astratta.21 In effetti, tenendo conto del particolare legame che unisce la giustizia costituzionale alla garanzia dei diritti fondamentali, può essere uitle classificare i diversi sistemi di giustizia costituzionale sulla base delle tecniche e dei modi previsti per garantire i diritti fondamentali. In tal caso,può essere opportuno superare la tradizionale distinzione tra sistemi diffusi ed accentrati per distinguere tra un modello che si propone principalmente di depurare l’ordinamento dai vizi delle leggi e di assicurare l’equilibrio tra i poteri, ed un modello orientato alla difesa dei diritti. In quest’ultimo caso, il compito principale della giustizia costituzionale consiste nel garantire il singolo a causa della posizione di inferiorità in cui si trova dinanzi ai poteri,pubblici e privati. In genere, vengono fatti rientrare all’interno di tale categoria ( sistemas centrados en la defensa de los derechos) : a)i sistemi di judicial review, b) quelli che prevedono recursos de amparo, c) i processi costituzionali attivati sulla base di una cuestión de incostitucionalidad. Ciò che li differenzia al loro interno è il fatto che la tutela dei diritti fondamentali della persona può essere diretta ovvero indiretta. Rientrano nella prima categoria, i sistemi che prevedono forme di ricorso individuale e diretto contro lesioni dei diritti da parte di privati o di pubblici poteri,come è il caso –in Europa – della Repubblica Federale tedesca ; mentre in in Centroamerica si può richiamare,sopra tutto, la fondamentale esperienza della Sala Constitucional della Costa Rica, la quale possiede un’ampia competenza sia in materia di habeas corpus, che di recurso de amparo.22 18 Per ulteriori riferimenti si rinvia a:L.PEGORARO,Lineamenti di giustizia costituzionale comparata,cit. ,55. Cfr., F.FRANCISCO SEGADO,La justicia constitucional ante el siglo XXI,cit. ,106ss 20 F.RUBIO LLORENTE,Tendencias actuales de la jurisdicción constitucional en Europa,Estudios sobre jurisdicciòn constitucuional,Mc Graw Hill,1998,161 ss. 21 M.FROMONT,La justice constitutionnelle dans le monde,Dalloz,Paris,1996. 22 In merito al processo costituzionale per la tutela diretta dei diritti fondamentali in Spagna,si veda: M.CARRASCO DURAN,Los processo para la tutela judicial de los derecho fundamentales, Centro de estudios políticos y constitucionales,Madrid,2002;J CASCAJO CASTRO –V.GIMENO SENDRA,El recurso de amparo,Tecnos,Madrid,1988;J.GARCIA MORILLO,La protecciòn judicial de los derechos fundamentales,Tirant lo blanch,Valencia,1994;M.MONTORO PUERTO,Jurisdicción constitucional y procesos constitucionales,II,Colex,Madrid,1991; J.OLIVER ARAUJO,El recurso de amparo,Facultad de Derecho de Palma de Mallorca,Palma de Mallorca,1986;M.SANCHEZ MORON,El recurso de amparo constitucional,CE,Madrid,1987;C.VIVER I PI-SUNYER,El proceso constitucional de amparo,La democracia constitucional,II,Congreso de los Diputados,Madrid,1785 ss. Sulle caratteristiche dei recursos de amparo y de habeas corpus en America latina:D.GARCIA BELAUNDE,Derecho procesal constitucional,Temis,Bogotà,2001;R.HERNANDEZ VALLE,Derecho procesal constitucional,Juricentro,2001,151ss;E.FERRER MAC-GREGOR,La acción constitucional de amparo en México y España,Porrùa,México,2002. 19 San José Costa Rica luglio 2004 7 Per contro, rientrano tra i sistemi in cui la tutela dei diritti opera soltanto in via indiretta, quelle forme di giustiia costituzionale che conseguono una sostanziale salvaguardia dei diritti concretamente lesi in virtù di forme di controllo concreto di costituzionalità,o del particolare rapporto che si instaura, in virtù delle questioni di legittimità costituzionale, tra giudizio di costituzionalità delle leggi e processo che ha occasionato il giudizio del giudice costituzionale. E’il caso,ad esempio, degli ordinamenti che configurano il processo costituzionale come incidente pregiudiziale che sorge all’interno di un processo :in questo caso, el instituto procesal de la “pregiudizialità” consente,de facto, de combinar la tècnica del control de tipo norteamericano con la tècnica del control concentrado. 3. La peculiarità del controllo di costituzionalità in via incidentale Il giudizio di costituzionalità in via incidentale è stato definito una “ibradazione” dei due modelli più antichi,una sorta di tertium genus o di via intermedia, dal momento che l’organo competente a decidere è unico come in Austria, però ciascun giudice può essere coinvolto nel processo costituzionale come negli Stati Uniti.23 Il giudice possiede una doppia ed importante competenza:quella di non sollevare una cuestione di costituzionalità che ritenga manifestamente infondata e quella di controllare in via escusiva la legittimità costituzionale degli atti privi di forza di legge. Inoltre, la lesione di un diritto fondamentale può derivare non solo da una disposizione di legge,ma anche da una non corretta applicazione o interpretazione della stessa. Se il giudice costituzionale pone rimedio alla prima ipotesi attraverso una sentenza;nel seconda, è determinante l’attività di interpretazione adeguatrice della giurisdizione ordinaria. Apparentemente, il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale presenta i caratteri propri di un “processo di diritto obiettivo”, finalizzato, principalmente, a garantire l’interesse obiettivo dell’ordinamento alla costituzionalità delle leggi.Tuttavia,nella fattispecie, la distinzione tra sistemi oggettivi o soggettivi appare meno netta,qualora si consideri che garanzia dell’ordinamento e protezione delle posizioni soggettive non costituiscono aspetti antitetici, ma In una prospettiva comparata:A.LOPEZ PINA,La garantía de los derechos fundamentales:Alemania,España,Francia e Italia, Madrid,1991 In Italia, si veda da ultimo:E.CRIVELLI,La tutela dei diritti fondamentali e l’accesso alla giustizia costituzionale,Cedam,Padova,2003. Per quanto concerne,infine,all’esperienza tedesca si rinvia al lavoro di:P.HABERLE,La Verfassungsbeschwerde nel sistema della giustizia costituzionale tedesca,Giuffrè,Milano,2000. 23 Del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale come esperienza di ibridazione dei modelli più antichi parla,ad esempio:L.PEGORARO,Lineamenti di giustizia costituzionale comparata,cit.,27. Nello stesso senso:M.ARAGON REYES,El control de constitucionalidad en la Constitución española de 1978,Revista de estudios políticos,7,1979, 174. San José Costa Rica luglio 2004 8 complementari, soprattutto qualora si consideri che l’ordinamento è tanto più obiettivo e giusto quanto maggiore, intensa e diretta è la difesa dei diritti. Come è stato autorevolmente evidenziato, nei casi in cui un diritto fondamentale sia leso da una norma di legge,”el jucio a la ley es, simltáneamente, tutela de los derechos “;24 ovvero,come affermato da García Pelayo “lo abstracto vive en el concreto y lo concreto es la espacífica articulación en un caso de normas astractas”.25 Il giudizio di costituzionalità si effettua alla luce di diritti concretamente compromessi ;mentre la forza erga omnes della decisione del Tribunale costituzionale fa si che la salvaguardia dei diritto concreto che ha generato il giudizio acquisti un valore emblematico per l’intro ordinamento giuridico.Per questa ragione, settori autorevoli della dottrina hanno definito il giudizio di costituzionalità in via incidentale “la frontiera tra i due modelli ”: l’oggetto del giudizio è costituito dal dubbio sulla costituzionalità della legge, però la questione deriva da un caso concreto e riguarda non il puro enunciato normativo della disposizione,ma la norma che incide direttamente sulle posizioni soggettive esaminate nel processo.26 Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale –quale concretamente si manifesta oggi -la soggettività della persona entra in gioco attraverso la rilevanza che il caso concreto ha nella formazione della ratio decidendi del giudice.Il caso alla base dell’ordinanza di rimessione può essere risolto secondo giustizia soltando modificando il quadro delle norme applicabili ed il giudice costituzionale annulla la norma di legge ,in quanto rappresenta un ostacolo a rendere giustizia. Come ha efficacemente affermato il Tribunale costituzionale spagnolo “la cuestión de costitucionalidad es un instrumento puesto a disposición de los órganos judiciales para conciliar la doble obligación en que se encuentran de actuar sometidos a la ley y a la Constitución”.27 Il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale consente di liberare il cittadino dallo status subiectionis nei confronti di una norma incostituzionale.In altre parole, si può affermare che “la justificaciòn de la cuestión de incostitucionalidad se mueve en dos planos:impedir que el juez aplique una ley incostitucional y evitar que se produzcan efectos incostitucionales e inmediatos sobre posiciones subjectivas enfrentadas en un proceso”.28 La circostanza,tuttavia, che l’ultima parola circa l’illegittimità costituzionale di una norma di legge competa al Tribunale costituzionale,cioè ad un giudice le cui pronunce hanno efficacia erga omnes e risultano vincolanti per tutti gli opeeratori giuridici, produce un effetto 24 Così,P.CRUZ VILLALON,La curiosidad del jurista persa y otros estudios sobre la Constitución,Centro de estudios políticos y constitucionales,Madrid,1999,491. 25 Cfr.,M.GARCIA PELAYO,El “status” del Tribunal constitucional, Revista esp. de derecho const.1981,1,33ss 26 Così:F.RUBIO LLORENTE,Tendencias actuales de la jurisdicción constitucional en Europa,Estudios sobre jurisdicciòn constitucuional,cit.,165 27 Si veda:STC 17/81 San José Costa Rica luglio 2004 9 ulteriore:sintetizzabile nel fatto che il giudice costituzionale, muovendo da casi concreti, svolge un’attività orientata a rendere generali le esigenze di giustizia prospettate dal caso concreto;il caso concreto diviene esemplare e la sentenza del Tribunal costituzionale impedisce che una norma suscettibile di ledere diritti fondamentali della persona, possa continuare ad essere applicata. Quando il giudice costituzionale decide su di una questione, esamina anche una fattispecie particolare, assicura la protezione di un diritto rivendicata da un soggetto; però, mentre offre una determinata interpretazione,introduce una regola generale capace di orientare i futuri comportamenti sia dei giudici che del legislatore. 4. Alcuni istituti processuali idonei a favorire la tutela concreta dei diritti costituzionali. Se è vero che la fisionomia dei diritti di libertà assume concretezza essenzialmente attraverso la giurisprudenza dei Tribunali costituzionali,29 non si può sottovalutare l’importanza che assumono,da un lato, la disciplina dei modi di accesso alla giustizia costituzionale e,dall’altro lato, gli istituti in cui si articola el derecho procesual constitucional.30 I Tribunali costituzionali, a differenza degli altri giudici, godono in genere di significativi margini di discrezionalità in ordine all’interpretazione ed all’applicazione delle regole processuali,che consentono loro di modificare la prassi precedente o di derogare alle norme processuali; possono approvare autonomamente norme integrative ovvero adottare decisioni processuali . Questa flessibilità del processo costituzionale – che ha indotto ad evidenziare il suo carattere necessariamente politico - trova una giustificazione nella specificità del giudizio costituzionale e nella diversità delle funzioni che esso persegue. Tuttavia,la natura sostanzialmente giurisdizionale del giudizio sulla costituzionalità delle leggi non sembra incirnata, qualora si consideri che:a) il controllo è esercitato da un organo esterno al procedimento legislativo, dotato di requisiti di imparzialità e di professionalità;b) avviene sulla base di un procedimento che presenta le caratteristiche proprie di un processo;c) che si conclude con una decisione assunta con le tecniche proprie del metodo giuridico. 28 Così,P.PEREZ TREMPS,Tribunal constitucional y poder judicial,cit. ,128. Così:V.ONIDA,La corte e i diritti:tutela dei diritti fondamentali e accesso alla giustizia costituzionale,Studi in onore di Leopoldo Elia,II,Giuffrè,Milano,1999,1097;G.ROLLA,Derechos fundamentales,Estado democratico y justicia constitucional,cit.,126 ss 30 In generale sul punto:AA.VV.,Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale,Milano,Giuffrè,1988. Sulla nozione di derecho procesal constitucional, si veda:R.HERNANDEZ VALLE,Escritos sobre justicia constitucional,Dike,San Josè,1997,23ss;D.GARCIA BALAUNDE,Derecho procesal constitucional,Temis,Bogotà,2002. 29 San José Costa Rica luglio 2004 10 In un processo orientato alla tutela dei diritti fondamentali, gli adempimenti procedurali non si debbono trasformare in formalismi processuali, così come l’azione di necessario “filtro” che –nei giudizi in via incidentali- deve esercitare il giudice a quo non si deve trasformare in uno sbarramento sostanziale. In altri termini,il diritto processuale costituzionale deve assicurare una armoniosa combinazione tra sicurezza giuridica e flessibilità nell’interpretare ed applicare gli istituti processuali. E’ anche grazie a questa discrezionalità in ordine alle procedure che i Tribunali costituzionali possono valorizzare il carattere soggettivo e concreto del giudizio di costituzionalità in via incidentale. Al fine di assicurare una tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione, appaiono rilevanti sia l’utilizzazione di alcuni istituti processuali, sia il ricorso a particolari tecniche interpretative. In primo luogo, assume rilevanza il modo con il quale i Tribunali costituzionali individuano concretamente i soggetti abiliati a sollevare una questione di costituzionalità in via incidentale. Non va trascurato che un possibile limite del sistema può essere costituito dalla difficoltà di individuare, in determinate fattispecie,un giudice o un processo legittimati ad attivare il processo costituzionale;mentre è evidente che un sistema di giustizia costituzionale orientato alla garanzia dei diritti fondamentali della persona si deve proporre di conseguire l’obiettivo che ogni diritto trovi un proprio giudizio ed un giudice in grado di sollevare una questione di legittimità costituzionale. Soltanto così il filtro rappresentato dalla questione pregiudiziale non si transforma en un obstàculo indeseado alcontrol de constitucionalidad, non rappresenta un ostacolo irragionevole alal possibilità di sottoporre una norma di legge al sindacato della Corte costituzionale.Per scongiurare siffatto rischio appaiono determinanti sia le disposizioni costituzionali in materia di tutela giurisdizionale dei diritti, sia le norme che regolano l’avvio del processo costituzionale in via incidentale. Le prime –negli ordinamenti a costituzionalismo maturo – si propongono di non determinare lacune nel sistema di protezionale giurisdizionale:sia riconoscendo a tutti le persone la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, sia ammettendo sempre la tutela giurisdizionale dei diritti lesi da atti dei pubblici poteri. Le seconde,a loro volta, daccolgono una nozione estensiva di giudice e di giudizio.31 Attraverso un’interpretazione estensiva delle disposizioni sul procedimento,i Tribunali costituzionali tentano di far sì che ogni soggetto che si ritiene leso in un diritto costituzionalmente garantito possa avere un giudice a cui rivolgersi.Questa esigenza è particolarmente forte nei casi in 31 Sulla nozione di “giudice” e di “giudizio” è tutora fondamentale la ricostruzione di : CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale,Padova, 1984,p.267 ss. San José Costa Rica luglio 2004 11 cui la lesione di un diritto colpisca soggetti che si trovano spesso al margine dell’ordinamento giuridico, come –ad esempio- i carcerati o gli stranieri. In secondo luogo, la concretezza del giudizio costituzionale è favorita dalle disposizioni processuali in ordine alla rilevanza ed ai poteri del giudice a quo nel configurare la questione di legittimità costituzionale.L’obbligo di motivare la rilevanza – cioè di dimostrare che il giudzio nel quale è impegnato non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione del dubbio di costituzionalità – induce il giudice a quo a chiedere al giudice costituzionale l’annullamento non di “una” norma che considera astrattamente contraria a Costituzione,ma “della”norma che deve effettivamente applicare nel processo.32 Inoltre, il giudice a quo è – in alcuni ordinamenti,come quello italiano - il dominus della questione che dovrà essere decisa dal Tribunale costituzionale:ad esso,infatti, compete definire il thema decidendum del giudizio di costituzionalità,individuando sia la norma della cui costituzionalità dubita,sia la disposizione costituzionale che suppone violata. Come precisa la normativa italiana, il giudice costituzionale deve decidere nei termini della questione sollevata ed il suo sindacato deve svolgersi “entro i limiti dell’impugnazione”.33 Tale aspetto del procedimento favorisce l’attenzione per la specificità della situazione concreta che ha dato origine all’incidente di costituzionalità,dal momento che è presumibile che il giudice a quo configuri il thema decidendum nel modo che risulti più funzionale alla soluzione del processo in cui deve decidere. La propensione dei Tribunali costituzionali a qualificare il processo costituzionale in via incidentale non solo in termini di risoluzione di un dubbio di costituzionalità, ma anche come strumento per eliminare dall’ordinamento una norma la cui applicazione determinerebbe la lesione di un diritto fondamentale della persona emerge anche dall’uso che viene fatto di altri due istituti processuali. Mi riferisco,in primo luogo, al crescente ricorso da parte del giudice costituzionale ad attività istruttorie, che consento al giudice costituzionale di meglio valutare i termini effettivi della questione che ha originato il giudizio, nonché degli effetti che la sentenza potrà produrre sull’ordinamento.34 In secondo luogo, intendo far riferimento allo stretto rapporto di interdipendenza che unisce il giudizio innanzi al Tribunale costituzionale a quello comune.Uno stretto legame che è rafforzato in quegli ordinamenti nei quali nel processo innanzi al giudice costituzionale è ammesso soltanto l’intervento dei soggetti legati processualmente al giudizio a quo. 32 Sulla nozione di rilevanza si veda: F.PIZZETTI –G.ZAGREBELSKY,”Non manifesta infondatezza” e “rilevanza” nell’instaurazione incidentale del giudizio delle leggi,Giuffrè,Milano,1974; S.GARCIA COUSO,El juicio de relevancia en la cuestió de incostitucionalidad,Centro de estudios políticos y constitucionales,Madrid,1998, 33 Si veda,art.27 legge 87/53 34 Cfr., T.GROPPI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nel giudizio sulle leggi, Giuffrè,Milano, 1997 San José Costa Rica luglio 2004 12 Tale posizione restrittiva accentua il nesso tra la questione concreta ed il giudizio di costituzionalità, dal momento che le parti intervengono,di norma,eivdenziando quei profili della questione di costituzionalità che hanno maggior attinenza agli interessi del processo a quo. Diversa sarebbe,invece, la situazione se l’intervento processuale si potesse estendere anche ad altre categorie di soggetti:ad esempio a soggetti che,pur non essendo legati al processo a quo,hanno uno specifico interesse alla risoluzione della questione di costituzionalità; ovvero a soggetti che chiedono di intervenire in qualità di amici curiae,avendo un interesse alla giusta risoluzione della questione.35 Inoltre, non si può trascurare come anche la celerità del processo costituzionale contribuisca a favorire la concretezza del giudizio in via incidentale.L’elemento temporale non è irrilevante circa l’intensità degli effetti che le decisoni dei Tribunali costituzionali hanno per le parti che si sono attivate per adire la giustizia costituzionale.Un amparo che viene accolto molti anni dopo la presentazion del ricorso offre una tutela dei diritti fondamentali minore di una sentenza di accoglimento pronunciata “a ridosso” dell’ordinanza sollevata in via incidentale da un giudice. 36 5. Il controllo sulla validità della legislazione anteriore alla Costituzione Meritano attenzione anche le disposizioni processuali che attribuscono la competenza a decidere sulla validità o sull’applicabilità delle disposizioni di legge anteriori all’entrata in vigore di una nuova Costituzione.Il problema appare interessante sia dal punto di vista dei principi che reggono l’interpretazione giuridica, sia sotto il profilo degli effetti che la codificazione di nuovi valori produce sulla continuità del sistema normativo.37 Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, occorre considerare che ogni processo costituente sancisce, di solito, l'affermazione di principi alternativi a quelli conformanti l'ordinamento 35 Vedi:R.ROMBOLI,Il giudizio costituzionale incidentale come processo “senza parti”,Giuffrè,Milano,1985;G.D’ORAZIO,Soggetto privato e processo costituzionale italiano,Giappichelli,Torino 1988; M.D’AMICO,Parti e processo nella giustizia costituzionale,Giappichelli,Torino,1991;P.GIOCOLI NACCI,L’iniziativa nel processo costituzionale incidentale,Jovene,Napoli,1963;M.LUCIANI,Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale,Cedam,Padova,1984;AA,VV,Il contradditorio nel giudizio sulle leggi,Giappichelli,Torino,1998;AA.VV:,Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale,Giappichelli,torino,2002; 36 Gli effetti della riduzione delle questioni pendenti sul processo costituzionale sono stati approfonditi da: P.CARETTI, L'eliminazione dell'arretrato ed i nuovi sviluppi della giurisprudenza costituzionale, Quaderni cost.,1989,p.391 ss;R.ROMBOLI, Il processo costituzionale dopo l'eliminazione dell'arretrato.Il giudizio costituzionale incidentale come giudizio "senza processo"? , Quaderni cost.,1991,p.612 ss.; B.CARAVITA, Alcune riflessioni sulla collocazione della Corte costituzionale nel sistema politico dopo la fase dello "smaltimento dell'arretrato", La giustizia costituzionale ad una svolta, Torino,1991,p.44 ss; 37 Per più ampie considerazioni in merito si rinvia a:G.ROLLA,Indirizzo politico e Tribunale costituzionale in Spagna,cit.,197 ss. San José Costa Rica luglio 2004 13 costituzionale precedente; determina una diversa ponderazione degli interessi, graduandoli sulla base di una nuova scala di valori. La rottura politica con il passato espressa dalle carte costituzionali non determina, tuttavia, una cesura nella continuità del sistema normativo, quasi che dall'entrata in vigore di una nuova Costituzione potesse discendere una contestuale cessazione di efficacia delle precedenti norme, ad essa alternative . In altri termini, l'estinzione o il superamento di un determinato assetto politico non provoca l'estinzione del diritto da questo prodotto: le norme perpetuano i propri effetti anche nel nuovo ordinamento, continuano a far parte del diritto oggettivo vigente, salvo che, nei modi appositamente previsti, non si accerti la loro incompatibilità con disposizioni di grado superiore ovvero di pari grado, ma successive. Tuttavia, l’innovazione costituzionale pone l’esigenza ,politica, di creare una netta cesura rispetto al passato, nonché di depurare l'ordinamento vigente dalle norme incompatibili, sì da renderlo armonico con i precetti costituzionali vigenti. La ricerca dell'autorità competente a sindacare la conformità alla Costituzione delle leggi anteriori si salda con l'esigenza di garantire nel miglior modo possibile la precettività delle norme costituzionali.38Il che soddisfa,tra l’altro, l’esigenza politica di affermare in modo pieno ed evidente la “rottura” che la Costituzione ha segnato nei confronti del passato regime . Tuttavia, se la medesima problematica viene affrontata secondo un’ottica formale,legata alle regole generali che presiedono all’interpretazione del diritto, si rende necessario un approccio maggiormente approfondito. Infatti, si potrebbe sostenere che le disposizioni anteriori alla Costituzione erano state poste validamente, seguendo le regole, per cui dovrebbero considerarsi valide alla luce del principio tempus regit actum. Siffatta impostazione,tuttavia, non regge a più approfondite argomentazioni.Innanzitutto, non si deve confondere tra fonte del diritto e norma giuridica.La prima non può che sorgere secondo il procedimento di formazione regolato dalla disciplina al momento vigente, per cui sarebbe errato sindacarne la validità sulla base delle norme poste dalla Costituzione sopravvenuta; la norma,per contro, ,oggettivandosi nel sistema ed acquisendo autonoma rilevanza , può contenere prescrizioni incompatibili con la nuova Costituzione, che – in quanto tali - debbono essere rimosse utilizzando i normali strumenti che il sistema offre per la risoluzione delle antinomie normative. Meno certa è,invece,la risposta da dare all’interrogativo se il contrasto tra una norma di legge anteriore ed una norma costituzionale successiva configuri un caso di incostituzionalità ovvero di abrogazione. La soluzione appare tutt’altro che univoca, anche se concettualmente la 38 Sulla natura immediatamente precettiva delle disposizioni costituzionali rimangono fondamentali le argomentazioni di:V.CRISAFULLI,La Costituzione e le sue disposizioni di principio,Giuffrè,Milano,1952;E.GARCIA DE ENTERRIA,La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional,Civitas,Madrid,1985. San José Costa Rica luglio 2004 14 distinzione tra i due fenomeni è chiara: l’incostituzionalità scaturisca da un giudizio di invalidità,pronunciato utilizzando il criterio di gerarchia;l’abrogazione esprime ,a sua volta, una situazione di incompatibilità tra norme egualmente valide e fa riferimento all'elemento temporale, in aderenza al principio tempus regit actum. L 'incostituzionalità si determina nei casi in cui si riscontra che una determinata norma non è valida; l'abrogazione, invece, presuppone una norma valida, ma non più applicabile alle fattispecie future per il sopravvenire di una norma di pari grado, incompatibile con la precedente. Infatti,la possibilità di ricorrere al principio dell’abrogazione ovvero a quello delll’incostituzionalità sopravvenuta dipende dalle scelte normative compiute nei singoli ordinamenti, i quali paiono,alternativamente,attribuire il compito di sindacare le norme anteriori alla Costituzione al giudice costituzionale, al giudice comune ovvero ad entrambi.A tal proposito, può essere utile richiamare le soluzioni distinte adottate rispettivamente dalla Germania, dall’Italia e dalla Spagna Nella Repubblica federale tedesca, la Costituzione ha affrontato direttamente la questione, introducendo una previsione normativa che non lascia margini di dubbio: secondo l'art. 123 Cost.,infatti, le leggi anteriori alla prima riunione del Bundestag restano in vigore in quanto non contrastanti con la legge fondamentale. L 'orientamento del Tribunale costituzionale tedesco favorevole a riconoscere la competenza del giudice comune sulle leggi precostituzionali è pienamente coerente con la lettera del testo costituzionale, dal momento che l'eventuale contrasto tra Costituzione e leggi anteriori configura un controllo sull'applicabilità di queste ultime. Viceversa, nell'ordinamento italiano , la VII disp. trans. della Costituzione prevedeva che « fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione sulle controversie indicate nell'art. 134 cost. ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione »: tale disposizione ,quindi, si limitava a fissare una regola valida esclusivamente nella fase “ transitoria “, in attesa dell'attivazione della Corte costituzionale. Pertanto, la competenza dei giudici comuni a disapplicare le norme contrastanti con la Costituzione doveva ritenersi circoscritta entro un arco temporale ben definito: comunque non poteva riconoscersi oltre il momento in cui il sistema di giustizia costituzionale delineato dai costituenti si è completato con la nomina deì giudici e con la concreta costituzione del collegio.Da tale momento, il contrasto tra una legge anteriore e la sopravvenuta Costituzione non può essere autonomamente risolto dal giudice comune, stante la sua incompetenza a sindacare la costituzionalità delle norme primarie. Nell’ordinamento spagnolo, infine, si è optato per una ulteriore soluzione, differente dalle precedenti. San José Costa Rica luglio 2004 15 Dalla lettura dell’art.163 Cost. si dovrebbe ritenere che la competenza a sindacare la conformità alla Costituzione delle norme anteriori sia di spettanza del giudice costituzionale. Infatti, l’art.163 cost.impone all’autorità giudiziaria di sollevare la questione di costituzionalità dinanzi al Tribunale ogniqualvolta nel corso di un processo consideri che una norma primaria,applicabile al caso dalla cui validitaà dipenda il giudizio, possa essere contraria alla Costituzione. Però, il terzo comma della disposizione costituzionale abrogativa, precisando che sono abrogate tutte le norme contrarie a quanto Costituzione e legge stabilito in Costituzione , consente di affermare che il contrasto tra anteriore può essere risolto dal giudice comune in sede di giudizio sull’applicabilità di quest’ultima. Il Tribunale costituzionale spagnolo , allorche ha dovuto misurarsi, in sede di esame di alcune questioni,con questa problematica, ha preferito seguire un orientamento di compromesso, prospettando, innanzi alla contrapposizione costituzionale,una soluzione mediana. tra disapplicazione Dopo aver precisato o giudizio di legittimità che il contrasto tra norma costituzionale e legge ordinaria precostituzionale determina l'incostituzionalità sopravvenuta di quest'ultima, rendendola invalida ed inapplicabile, da un lato, ha riconosciuto che i giudici debbono disapplicare le norme precostituzionali che ritengono in contrasto con la Costituzione; ma, dall'altro lato, ha ammesso che gli stessi possono egualmente porre la questione innanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 163 Cost. In deroga parziale al principio di unicità della giurisdizione costituzionale, il Tribunale costituzionale spagnolo ha delineato un sistema binario il quale riconosce la competenza esclusiva del giudice costituzionale solo in ordine alla legittimità delle leggi emanate posteriormente alla Costituzione. Alla luce delle differenti posizioni assunte dagli ordinamenti in ordine al rapporto tra nuova Costituzione e leggi anteriori si possono sintetizzare alcune considerazioni generali circa la natura oggettiva o soggettiva del processo costituzionale in via incidentale. Negli ordinamenti che escludono la competenza dei giudici a sindacare l’illegittimità delle leggi anteriori alla Costituzione, la garanzia sostanziale dei diritti fondamentali della persona incontra una lacuna non secondaria,specie in quei contesti nei quali l’esercizio del potere costituente esprime una volontà di rottura e di democratizzazione rispetto al passato.39 In tal caso,infatti,le nuove norme costituzionali non potrebbero manifestare in senso pieno la propria precettività,inibendo l’applicazione di norme del passato regime lesive di diritti fondamentali della persona. 39 Sul punto si veda: G.ROLLA,Luces y sombras de la experiencia de las transiciones pactadas.Breves consideraciones sobre los límites dela Constitución vigente de Chile,Rev.de estudios políticos,2002,72 ss; E.CECCHERINI,La codificazione dei diritti nelle recenti Costituzioni,Giuffrè,Milano,2003,19 ss. San José Costa Rica luglio 2004 16 Negli ordinamenit,invece, che optano per la duplice comptenza del Tribunale costituzionale e dei giudici nel valutare la conformità a Costituzione delle norme anteriori si introduce una sorta di differenziazione dei ruoli.Da un lato,i giudici,disapplicando la norma nel caso concreto, offrono una tutela diretta delle singole posizioni soggettive;dall’altro lato,il Tribunale costituzionale,dichiarando con effetti erga omnes l’incostituzionalità sopravvenuta, svolge un ruolo di garante astratto dell’ordinamento costituzionale in senso oggettivo,depurandolo dalla norme illegittime. Nel caso,infine, degli ordinamenti che riservano tale competenza al giudice costituzionale,permane la duplice natura del controllo di costituzionalità in via incidentale,ove possono prevalere i profili concreti o astratti del sindacato a seconda di come vengono interpretate ed applicate le regole processuali. 6. Tecniche e clausole di interpretazione che favoriscono, nei sistemi di giustizia costituzionale in via incidentale,una tutela concreta dei diritti fondamentali. La concretezza del giudizio di costituzionalità in via incidentale può essere facilitata anche dalll’utilizzo da parte dei giudici costituzionali di particolari tecniche di interpretazione del dettato costituzionale:tra le quali si stagliano le sentenze di tipo interpretativo ed il ricorso alla nozione di “diritto vivente”. La domanda di giustizia che è alla base dei processi e che viene filtrata dal giudice a quo si fonda sul presupposto che le esigenze di giustizia che debbono essere assicurate nel caso concreto non possono essere soddisfatte senza eliminare dall’ordinamento una determinata disposizione ovvero una sua possibile interpretazione. E’ intuitivo che i sistemi in via incidentale funzionano egregiamente laddove si riesce ad instaurare un “rapporto comunicativo” tra i due giudici coinvolti nel processo.40 Il dialogo è alimentato al fatto che tali soggetti intervengono nel processo,facendosi portatori di istanze differenti,ma concomitanti.Le finalità perseguite non coincidono,dal momento che,da un lato, il Tribunale costituzionale si propone di rendere l’ordinamento giuridico omogeneo ai valori ed ai diritti codificati nella carte costituzionali;mentre,dall’altro lato,i giudici sono interessati a rimuovere quelle norme la cui applicazione impedirebbe di risolvere secondo giustizia il caso oggetto del giudizio. 40 Circa i rapporti tra giudici a quo e giudice costituzionale si rinvia ai lavori di:A.GARDINO,Giudici e Corte costituzionale nel sindacato sulle leggi,Giuffrè,Milano,1988,V.ONIDA,L’attuazione della Costituzione tra magistratura Corte costituzionale,Scritti in onore di Costantino Mortati,IV,Giuffrè,Milano,1977; AA.VV:,Giudizio a quo e promovimento del processo costituzionale,Giuffrè,Milano,1990; San José Costa Rica luglio 2004 17 Tuttavia, siffatta diversità di obiettivi non impedisce che tra giudice costituzionale e giudici comuni si instauri un rapporto collaborativo.Infatti,il Tribunale costituzionale può dichiarare l’incostituzionalità di una norma di legge soltanto se il processo è attivato da un giudice nel corso di un giudizio;a sua volta, il giudice può non applicare una norma lesiva di posizioni soggettive costituzionalmente garantite soltanto in seguito ad una pronuncia di incostituzionalità da parte del Tribunale costituzionale. La comunicazione tra chi avvia il procedimento e chi lo conclude avviene su più piani. Da un lato, i principi di diritto e l’interpretazione delle norme costituzionali fornita dal Tribunale costituzionale – pur non costituendo un precedente in senso stretto – assume un valore vincolante per i giudici che debbono interpretare la Costituzione .41Da un altro lato, al momento di risolvere una questione di costituzionalità,il Tribunale costituzionale tende a considerare la disposizione di legge non per il suo significato astratto, bensì per il significato che risulta della sua concreta operatività nell’ordinamento giuridico:fa riferimento,cioè,alla disposizione vivente.42 Il riferimento alla norma come concretamente vive ed opera nel tempo costituisce una evidente critica alle posizioni originariste, le quali legano l’interpretazione delle disposizioni costituzionali al significato attribuito dai costituenti, senza considerare che i giudici costituzionali non sono il guardiano di un museo. Inoltre,il dialogo tra i “due giudici” è alimentato dalla circostanza che i giudici a quibus possiedono alcuni margini di discrezionalità prima di sollevare le questione di costituzionalità. Ad esempio, il giudice può ricercare , tra le possibili interpretazioni, quella conforme a Costituzione,evitando di sollevare la questione innanzi alla Corte costituzionale: così operando utilizza le norme costituzionali come canoni legali di interpretazione sistematica dell’ordinamento giuridico vigente e può pervenire a siffatto risultato richiamandosi alla giurisprudenza del Tribunale costituzionale. A sua volta,il giudice costituzionale può sollecitare il giudice a quo ad interpretare una disposizione di legge in modo conforme a Costituzione adottando un’ordinanza o una sentenza. Nel primo caso, ritiene la questione inammissibile in quanto il giudice a quo può autonomamente risolvere il processo in quanto è possibile attribuire alla disposizione che deve applicare un significato conforme a Costituzione. Nella seconda ipotesi,poi,il giudice costituzionale conclude il processo costituzionale con una sentenza interpretativa di rigetto.In tal caso,il giudice costituzionale 41 Sugli effetti formalmente o sostanzialmente vincolanti della giurisprudenza dei Tribunali costituzionali si rinvia a:G.ROLLA,Indirizzo politico e Tribunale costituzionale in spagna,cit.,278 ss;A.ANZON,Il valore del precedente nel giudizio sulle leggi,Giuffrè,Milano,1995;CALVO GARCIA,El valor del precedente judicial en el sistema jurídico español, De la jurisprudencia del Tribunal constitucional,Zaragoza,1985,309 ss; San José Costa Rica luglio 2004 18 dichiara la questione non fondata perché la disposizione impugnata può ricevere un’interpretazione coerente con la Costituzione (anche se diverso da quello attribuitole dal giudice a quo). Sotto un altro profilo,la questione di costituzionalità può essere utilizzata per sottoporre a giudizio non tanto una disposizione,quanto una determinta interpretazione della stessa. In tal modo– qualora il dubbio di costituzionalità venga accolto -,da un lato, si consente al giudice a quo di risolvere la controversia utlizzando una norma più coerente con il dettato costituzionale;dall’altro lato, si esercita nei confronti dell’ordinamento giuridico in generale una funzione di unificazione interpretativa del diritto . In questi casi,il Tribunale costituzionale conclude il giudizio adottando,in genere,sentenze interpretative,che costituiscono lo strumento migliore che il giudice costituzionale ha a disposizione per rendere il giudizio sulla legge più aderente possibile alla situazione concreta che ha originato il processo costituzionale.Tra queste assumono una particolare rilevanza le sentenze interpretative di accoglimento e le sentenze additive.Si tratta di tipologie di sentenze cui il giudice costituzionale ricorre per meglio ponderare gli effetti delle proprie decisioni e per calibrare sia l’impatto che possono produrre sull’ordinamento giuridico, sia le conseguenze nei confronti del giudizio a quo. Le sentenze interpretative, poi, consentono di meglio attuare il principio pro homine y pro libertatis,in base al quale le disposizioni debbono essere interpretate nel modo più favorevole alla persona umana: di conseguenza, debbono essere interpretate estensivamente quelle che favoriscono la persona umana e restrittivamente quelle che introducono limitazioni all’esercizio dei diritti fondamentali. In altri termini, nel caso di disposizioni suscettibili di recevere differenti interpretazioni, si deve utilizzare l’interpretazione conforme alla Costituzione e,di conseguenza, più favorevole al ricorrente nel processo a quo.43 I casi processuali che abbiamo ricordato evidenziano come nei processi costituzionali in via incidentale la difesa di un diritto fondamentale non si affronta in termini astratti,ma si esercita attraverso un controllo attento a considerare sia il contesto sociale di ogni questione, sia le caratteristiche del caso concreto che ha originato la questione di costituzionalità. Questa attenzione alla concretezza è particolarmente evidente nei casi in cui il parametro costituzionale del giudizio è rappresentato dal principio di eguaglianza o di proporzionalità, 44 dal momento che il giudice costituzionale, all’atto di valutare la ragionevolezza delle scelte compiute 42 Sulla nozione di diritto vivo cfr., A.ANZON, La Corte costituzionale e il diritto vivente, Giur.cost.,1984,p.300 ss ;A.PUGIOTTO,Sindacato di costituzionalità e "diritto vivente",Milano, 1994; G.ZAGREBELSKY, La dottrina del diritto vivente, Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale, Milano,1988. 43 Si veda: R.HERNANDEZ VALLE,Derecho procesal constitucional,cit. ,90. 44 Si veda,anche per ulteriori riferimenti:AA.VV.,Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale,Giuffrè,Milano,1994. Si veda anche:AA.VV.,El principio de proporcionalidad,Cuadernos de derecho público,5,1998. San José Costa Rica luglio 2004 19 dal legislatore, difficilmente può prescindere da un’esame attento dell’impatto che l’applicazione della disposizione provoca sulle posizioni soggettive che hanno originato il giudizio a quo. L’attenzione al diritto concretamente leso induce,inoltre, il giudice costituzionale a considerare che l’incostituzionalità può derivare non soltanto dalla presenza nell’ordinamento di una norma, ma anche dalla sua assenza,cioè dall’esistenza di una lacuna normatica.In tal caso, il giudice costituzionale ricorre ad una sentenza di incostituzionalità di tipo additivo, dichiarando una legge contraria a Costituzione “in quanto non prevede una determinata disciplina”. San José Costa Rica luglio 2004 20