(allegato 2. del bando) modello A: domanda di partecipazione (da inserire in busta A) AL SINDACO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA BANDO DI GARA RELATIVO ALLA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DI DOTAZIONI TERRITORIALI, MEDIANTE CONVENZIONE CON ENTI DEL TERZO SETTORE II sottoscritto …………………………………………. nato a ……………………………………………… (…….) il ……………….. residente a ………………………..………….. Via ……….……………………………… n …... in qualità di ……………………………………………dell’Ente di cui al successivo quadro A inoltra la presente domanda di partecipazione al bando in oggetto. A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. QUADRO A - I DATI ANAGRAFICI DEL PROPONENTE A1 Denominazione Sede nel Comune di C.A.P. A2 Via/Piazza/Frazione Indirizzo e-mail Telefono Provincia (sigla) n. Fax A3 Codice fiscale, Partita IVA Legale rappresentante Sig. in qualità di Residente nel Comune di A4 C.A.P. Via/Piazza/Frazione Indirizzo e-mail Telefono Provincia (sigla) n. Fax QUADRO B - IL POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI che a carico dell’Ente medesimo o delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di B1 amministrazione, di direzione nonché delle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente: esiste il possesso della piena capacità di agire e non ci sono situazioni di interdizione B1a inabilitazione o fallimento e a loro carico non sono in corso procedure per uno di tali stati o per 1 le cause di ineleggibilità e di decadenza ex art. 2382 C.C. ; non sussistono condanne penali passate in giudicato che comportino la perdita o la sospenB1b sione della capacita di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n.231 del 2 08.06.2001 ; non sussistono condanne con sentenza passata in giudicato o applicazione della pena su B1c richiesta, per reati che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari; non sussistono cause ostative previste dalla vigente legislazione antimafia (D.Lgs. n.159 del B1d 3 06.09.2011) ; non sussistono condanne penali con sentenza passata in giudicato, o applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 Codice Penale, per uno o più reati di partecipazione a B1e un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 4 citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 ; 1 non sussistono condanne penali con sentenza passata in giudicato o applicazione della pena 5 su richiesta ex art. 444 C.P., per il reato di cui alla L. 20.06.1952 n. 645 (legge Scelba) ; non sussistono condanne penali con sentenza passata in giudicato o applicazione della pena B1g 6 su richiesta ex art. 444 C.P., per i reati di cui all’art 3 L. 13.10.1975 n.654 non sussistono condanne penali con sentenza passata in giudicato o applicazione della pena B1h 7 su richiesta ex art. 444 C.P., per i reati di cui alla L. 09.10.1967 n.962 ; non sussistono condanne penali con sentenza passata in giudicato o applicazione della pena B1j 8 su richiesta ex art. 444 C.P., per i reati di cui alla L. 25.06.1993 n.205 (legge Mancino) non sussistono condanne penali con sentenza passata in giudicato o applicazione della pena B1k su richiesta ex art. 444 C.P. per i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al libro II, Titolo II del Codice Penale (artt. 314-360); non sussistono condanne penali con sentenza passata in giudicato o applicazione della pena B1l su richiesta ex art. 444 C.P., per i reati di cui agli artt. 270, 270-bis, 270-ter, 270-quater, 2709 quinques, 270-sexies del Codice Penale non sussistono condanne penali con sentenza passata in giudicato o applicazione della pena B1m 10 su richiesta ex art. 444 C.P., per il reato di cui all’633 del Codice Penale l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 C.C. con altri B1n 11 possibili partecipanti al bando nonché l’inesistenza di forme di collegamento sostanziale; che l’Ente è escluso da quelli che non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche ai sensi dell’Art.4, comma 6 del D.L. 06.07.2012, n.95 come modificato con la legge di conversione 12 07.08.2012, n.135; B1f di essere a conoscenza di quali enti o associazioni sono esclusi dal novero delle ONLUS 13 che l’Ente è una O.N.L.U.S. così come definita dall'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del D.Lgs. 14 4.12.1997, n. 460 costituita, nella sua articolazione territoriale locale (territorio della Provincia di Reggio Emilia), da più di tre anni (con riferimento alla data di scadenza del bando); che lo statuto o l’atto costitutivo prevede espressamente che l’Ente operi nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria; che lo statuto o l’atto costitutivo prevede espressamente che l’Ente operi nel settore dell’istruzione che lo statuto o l’atto costitutivo prevede espressamente che l’Ente operi nel settore della formazione. che lo statuto o l’atto costitutivo prevede espressamente che l’Ente operi nel settore della beneficenza; B2 che lo statuto o l’atto costitutivo prevede espressamente che l’Ente operi nel settore della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche e le attività archivistiche in genere; che lo statuto o l’atto costitutivo prevede espressamente che l’Ente operi nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; che lo statuto o l’atto costitutivo prevede espressamente che l’Ente operi nel settore della promozione della cultura e dell'arte; che lo statuto o l’atto costitutivo prevede espressamente che l’Ente operi nel settore della tutela dei diritti civili che lo statuto o l’atto costitutivo prevede espressamente che l’Ente operi nel settore della sicurezza e della protezione civile; che lo statuto o l’atto costitutivo prevede espressamente che l’Ente operi nel settore della cooperazione internazionale; che lo statuto o l’atto costitutivo prevede espressamente che l’Ente operi nel settore della cultura di pace e solidarietà. che l’Ente ha approvato il bilancio consuntivo degli ultimi tre anni in condizioni di pareggio o di attivo B3 economico e patrimoniale C - TIPOLOGIA DELL’ENTE che l’Ente appartiene alle organizzazioni di volontariato di protezione civile. E' considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, C1 della legge 24.02.1992 n.225, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa 15 16 materia , ovvero, più in generale, concorre alle attività di protezione civile. Tali organizzazioni di volontariato di protezione civile devono essere iscritte o nell’elenco nazionale dell’Agenzia di 17 protezione civile di cui all’art.1 comma 3 del D.P.R. 194/2001 o nell’albo regionale di cui all’art. 18 17 comma 7 della L.R. 07.02.2005 n.1. 2 che l’Ente appartiene alle organizzazioni di volontariato non operanti nell’ambito della protezione civile, che rispondono alle caratteristiche previste dalla L. 11.08.1991, n.266 (Legge quadro per il 19 volontariato) ed iscritte nei registri regionali e provinciali di cui all’art.2 della L.R. 21.02.2005 20 n.12 e s.m.i (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato) ; che l’Ente appartiene alle associazioni di promozione sociale (APS) costituite ai sensi della legge 21 7.12.2000 n. 383, indicate dall’art.2 della L.R. 09.12.2002 n.34 , iscritte nei registri nazionale, regionale o provinciale, o nel registro comunale di cui all’art.5 secondo le modalità previste 22 dall’art. 8 comma 3 della medesima Legge regionale che l’Ente appartiene alle Organizzazioni Non Governative (ONG) iscritte nell’elenco di quelle riconosciute idonee ai sensi del 3° comma dell’art. 28 della L. 26.02.1987 n.49 (Nuova disciplina 23 della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) quali soggetti della cooperazione internazionale ai sensi dell’art.4 della L.R. 24.06.2002 n.12 (Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà 24 internazionale e la promozione di una cultura di pace) ;. che l’Ente appartiene alle cooperative sociali di cui alla L. 08.11.1991 n. 381, o a loro consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali iscritte nell’albo provinciale di cui all’art. 2 della L.R. 04.02.1994 n.7 e s.m.i (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8.11.1991, n. 381), come integrata in merito alle competenze provinciali con dall’art 190, comma 4 della L.R. n. 3 del 21.04.1999, secondo le modalità previste dalla Delibera di G.R. Emilia Romagna n.1319 del 03.09.2007 “Esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative sociali di cui alla L.R. n. 7/1994 e successive modificazioni già delegate alle province ai sensi della L.R. n. 3/1999. Abrogazione 25 dgr n. 62/2000 “ ; che l’Ente è un’associazioni partigiana, combattentistica o d’arma inclusa nell’elenco di cui al paragrafo f) dell’art. 4. del bando che l’Ente è un’associazioni partigiana, combattentistica o d’arma NON inclusa nell’Elenco di cui al paragrafo f) dell’art. 4. del bando MA costituita da più di tre anni (con riferimento alla data di scadenza del bando) e che ha attenuto il riconoscimento da parte del Ministero degli Interni o del Ministero della Difesa numero di persone iscritte all’Ente – nella sua articolazione locale (max provincia di RE) al 31.12.2011 C2 che l’Ente un numero di iscritti pari o inferiore a 20 persone che l’Ente ha 21-100 iscritti che l’Ente ha 101- 250 iscritti che l’Ente ha più di 250 iscritti che l’Ente (nella sua articolazione territoriale locale ovvero nel territorio della provincia di RE), con riferimento alla data di scadenza bando risulta essere C3 Ente costituito da meno di 5 anni Ente costituito da almeno o più 5 anni ma da meno di 15 anni Ente costituito almeno o più di 15 anni ma da meno di 20 anni Ente costituito almeno o da oltre 20 anni PRENDE ATTO QUADRO D – AGEVOLAZIONI SUL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE che l’art.30, comma1, lettera e) della L.R. 25.11.2002 n.31 e s.m.i. (Disciplina generale dell’Edilizia) riconosce l’esenzione dal contributo sul costo di costruzione in caso di realizzazione diretta di opere D1 pubbliche o di interesse generale, agevolazione che la Legislazione Regionale applica anche alle 26 ONLUS. PROPONE QUADRO E – LA PARTECIPAZIONE DELL’ENTE E1 la partecipazione dell’Ente indicato nel quadro A al bando in oggetto 3 la partecipazione dell’Ente indicato nel quadro A al bando in oggetto, in forma connessa con altri Enti, ognuno dei quali ha presentato il proprio modello A all’interno di una sola busta A. Si richiede al Comune di rivolgere le proprie comunicazioni relative alla gara soltanto all’Ente……………………………………………………………………………………………………….. La partecipazione riguarda l’intervento per la realizzazione delle strutture di seguito indicate: (può essere segnato un solo intervento, così come una sola delle due aree previste per l’intervento C, mentre possono essere indicate più strutture nell’intervento B) Intervento A “Nel colore del vento” Intervento B “L’isola delle parole trasparenti”: struttura asilo nido E2 Intervento B “L’isola delle parole trasparenti”: struttura scuola dell’infanzia paritaria con sezione primavera aggregata Intervento B “L’isola delle parole trasparenti”: struttura scuola dell’infanzia paritaria Intervento B “L’isola delle parole trasparenti”: struttura scolastica del primo ciclo: scuola primaria paritaria Intervento B “L’isola delle parole trasparenti”: struttura scolastica del primo ciclo: scuola secondaria di primo grado paritaria Intervento C “Lo sguardo del cuore abita qui: Casa delle solidarietà” : area in v. Tolstoj Intervento C “Lo sguardo del cuore abita qui: Casa delle solidarietà”: area nel parco “Nilde Iotti” Intervento D “L’incanto e il tormento delle memorie” QUADRO F – LA CONSISTENZA TERRITORIALE dopo aver preso atto della localizzazione stabilita del Comune per ogni singolo intervento e delle rispettivi superfici min.-max. (art. 3 del bando), richiede un’area pari a: Sa1: superficie dell’area strettamente necessaria per la realizzazione della/e struttura/e (in diritto di superficie): F1a metri quadrati (in lettere) ……………………………………………………………………. (in cifre)…………………… F1 Sa2: superficie dell’area strettamente necessaria per la realizzazione di viabilità e parcheggi: F1b metri quadrati (in lettere) ……………………………………………………………………. (in cifre)…………………… Sa3: superficie dell’area complessivamente necessaria per la realizzazione dell’intervento (Sa1+Sa2): F1c metri quadrati (in lettere) ……………………………………………………………………………….(in cifre)…………………. IL SOTTOSCRITTO, IN NOME E PER CONTO DELL’ENTE, DICHIARA INOLTRE QUADRO G – DICHIARAZIONI, IMPEGNI E OBBLIGAZIONI DEL PROPONENTE che l’Ente non costituisce associazione o organizzazione di dipendenti pubblici; che l’Ente non costituisce società di cui agli artt. 2247 e segg. del C.C., né società a base personale che l’Ente non costituisce società di mutuo soccorso o self-help; G1 che l’Ente non è un comitato; che l’Ente non ha natura ecclesiastica; che l’Ente non costituisce soggetto avente natura pubblica ovvero formazione sociale non avente 27 natura privatistica; G2 di accettare, senza alcuna riserva, tutte le condizioni, nessuna esclusa, previste dal bando di gara che sono ben conosciuti l’immobile, il suo valore, le relative norme urbanistiche ed edilizie ed ogni circostanza che può influire sull’offerta di accettare, senza alcuna riserva, i contenuti dello schema tipo di convenzione, previsto dal bando e G4 ad esso allegato G3 4 di prendere atto che in caso di mancata stipula della convenzione per qualsiasi fatto addebitabile all’Ente proponente, anche in conseguenza della verificata sussistenza di difformità da quanto G5 dichiarato in questa sede, è fatto salvo in ogni caso il diritto del Comune di Reggio ad avviare ogni azione di risarcimento del danno di autorizzare il Comune di Reggio Emilia all’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03, essendo altresì informato che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza e nella piena tutela dei partecipanti. I dati saranno raccolti e trattati anche con strumenti informatici, G6 presso il Comune di Reggio Emilia esclusivamente nell'ambito del procedimento di gara. Al fine di consentire la valutazione delle proposte di intervento, il conferimento dei dati richiesti dal bando è obbligatorio, pena l'esclusione dalla selezione pubblica VENGONO ALLEGATI ALLA PRESENTE DOMANDA 1) fotocopia di un valido documento di riconoscimento di colui che la sottoscrive, 2) copia dello Statuto dell’Ente proponente. ………………………………………… lì ……………… (Luogo) (Data) In fede …………………………………………. N.B.: la firma sulla presente domanda e l’allegazione della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità sono elementi obbligatori, pena l’esclusione dalla gara 5 NOTE 1 “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.” 2 D.Lgs. 08.06.2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”. Art. 13. Sanzioni interdittive Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1. (…) Art. 16. Sanzioni interdittive applicate in via definitiva Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività' e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17. 3 Art. 67. Effetti delle misure di prevenzione Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali; c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali; h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti. 4 Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 1. È escluso dalla partecipazione ad un appalto pubblico il candidato o l’offerente condannato, con sentenza definitiva di cui l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza; per una o più delle ragioni elencate qui di seguito: a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'Articolo 2, paragrafo 1, dell'azione comune 98/773/GAI del Consiglio; b) corruzione, quale definita rispettivamente all'Articolo 3 dell'atto del Consiglio del 26 maggio 1997 ed all'Articolo 3, paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio; c) frode ai sensi dell'Articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'Articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Gli Stati membri precisano, in conformità del rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo. Essi possono prevedere una deroga all'obbligo di cui al primo comma per esigenze imperative di interesse generale. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici chiedono, se del caso , ai candidati o agli offerenti di fornire i documenti di cui al paragrafo 3 e, qualora abbiano dubbi sulla situazione personale di tali candidati/offerenti, possono rivolgersi alle autorità competenti per ottenere le informazioni relative alla situazione personale dei candidati o offerenti che reputino necessarie. Se le informazioni riguardano un candidato o un offerente stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima può richiedere la cooperazione delle autorità competenti. In funzione del diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti i candidati o gli offerenti, le richieste riguarderanno le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi, se del caso, i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell'offerente. 2. Può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni operatore economico: a) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali; b) a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione, di concordato preventivo oppure ogni altro procedimento della stessa natura previsto da leggi e regolamenti nazionali; c) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato conformemente alle disposizioni di legge dello Stato, per un reato che incida sulla sua moralità professionale; d) che, nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione aggiudicatrice; e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice; f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice; 6 g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a norma della presente sezione o che non abbia fornito dette informazioni. Gli Stati membri precisano, conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo 5 La legge. 20.06.1952 n. 645 (Riorganizzazione del disciolto partito fascista) precisa che si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista: a) o esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica; b) o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione; c) o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza; d)o svolgendo propaganda razzista; e) o rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito; f) o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista. Riportiamo il testo dell’art.1 della legge: Art. 1° i fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, princìpi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista. 6 L. 13.10.1975 n.654 e s.m.i (Ratifica ed esecuzione della convenzione Internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966) Art. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; E' vietata ogni organizzazione o associazione avente tra i suoi scopi di incitare all'odio o alla discriminazione razziale. Chi partecipi ad organizzazioni o associazioni di tal genere, o presti assistenza alla loro attività, è punito per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da uno a cinque anni. (…) ARTICOLO 1 della convenzione internazionale 1.Nella presente Convenzione, l'espressione "discriminazione razziale" sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica. 7 La legge 09.10.1967 n.962 ha per oggetto “Prevenzione e repressione del delitto di genocidio”. 8 L. 25.06.1993 n.205 Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa Art.2 Disposizioni di prevenzione: 1. Chiunque, in pubbliche riunioni compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila. 2. È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. 9 Art. 270. Associazioni sovversive. Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento. Art. 270-bis. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Art. 270-ter. Assistenza agli associati. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Art. 270-quater. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Art. 270-quinquies. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata. Art. 270-sexies. Condotte con finalità di terrorismo. 1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o 7 un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. 10 Art. 633. Invasione di terreni o edifici. Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi. 11 Art. 2359. Società controllate e società collegate. Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa. 12 6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amm inistrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica ((e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socioassistenziali e dei beni ed attivita' culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali. 13 Non costituiscono ONLUS (Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate - 26 giugno 1998, n. 168/E "Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.)" a) gli enti pubblici; b) le società commerciali, diverse da quelle cooperative; c) gli enti creditizi qualificati come Enti conferenti ai sensi della L. 30.07.1990 n.218; d) i partiti e i movimenti politici; e) le organizzazioni sindacali; f) le associazioni di datori di lavoro; g) le associazioni di categoria; h) gli enti non residenti. Sugli Enti creditizi conferenti: Legge 30.07.1990, n. 218 (in Gazz. Uff., 6 agosto, n. 182). “Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico. (AMATO) Art. 1. Fusioni, trasformazioni e conferimenti. 1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell’albo di cui all’art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine. 2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonchè ai conferimenti dell’azienda, effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o più società per azioni già iscritte nell’albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l’attività svolta dall’ente conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di cui all’art. 7. 14 Art.10 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs 19.11.1998, n. 422) c. 1: Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1.06.1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30.09.1963, n.1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs 5.02.1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23.08.1988, n. 400; b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; 8 f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS». Comma 8: Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991. Comma 9: Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, c. 1. 15 Legge 24.02.1992.n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” Art. 2. comma 1. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze. 1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. Occorre altresì richiamare il contenuto dell’art.1 comma 1. del D.P.R. 08.02.2001, n.194, “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile” La parte relativa alle “attività di formazione e addestramento nella stessa materia, prevista dal citato D.P.R. solo per le organizzazioni di volontariato i cui interventi si svolgono nell’ambito degli eventi di cui al paragrafo c) della L.225/1992, viene estesa dal presente regolamento a tutti gli eventi indicati dall’art.1 comma 1 della medesima legge, peraltro in piena coerenza con i presupposti dell’art.2 del D.P.R. 194/2001 (confronta infra) 16 L.R. 07.02.2005 n.1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile” Art. 17, comma 2: ai fini della presente legge è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile. 17 D.P.R. 08.02.2001, n.194, “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile” Art.1. comma 3. “Al fine della piu' ampia partecipazione alle attivita' di protezione civile, le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, possono chiedere, per il tramite della regione o provincia autonoma presso la quale sono registrate, l'iscrizione nell'elenco nazionale dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", che provvede, d'intesa con le amministrazioni medesime, a verificare l'idoneità tecnico-operativa in relazione all'impiego per gli eventi calamitosi indicati al comma 2. 18 Art. 17 comma 7 della L.R. 07.02.2005 n.1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile” “E' istituito l'elenco regionale del volontariato di protezione civile, tenuto presso l'Agenzia regionale, articolato in sezioni provinciali. Possono iscriversi nell'elenco le organizzazioni di volontariato, ivi compresi gli organismi di coordinamento comunque denominati, operanti, anche in misura non prevalente, nel settore della protezione civile, iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 37 del 1996. L'iscrizione e la cancellazione dalle sezioni dell'elenco è disposta dalle Province, ai sensi di quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 8”. 19 L. 11.08.1991, n.266 (Legge quadro sul volontariato): Art. 2. - Attività di volontariato 1.Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. 2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. 3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte. Art. 3 - Organizzazioni di volontariato 1.E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. 2.Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico. 3.Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti. 4.Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta. 5.Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate. 9 20 L.R. 21.02.2005 n.12 Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato Art.2 1. Sono istituiti il registro regionale ed i registri provinciali delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione in detti registri è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 1991 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge, nonché dalle altre leggi regionali. 2. Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi rilevanza regionale le cui caratteristiche verranno determinate da un'apposita direttiva di Giunta, sentita la competente Commissione consiliare. 3. Nei registri provinciali sono iscritte le organizzazioni di volontariato non aventi rilevanza regionale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte. 21 L.R. 09.12.2002 n.34; Art.2 Associazioni di promozione sociale 1. Ai fini della presente legge, sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni di natura privatistica costituite ai sensi della legge n. 383 del 2000 per perseguire, senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi e finalizzate: a) all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli; b) allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali; c) alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali; d) alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale; e) alla diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali; f) allo sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale; g) alla tutela dei diritti dei consumatori ed utenti; h) al conseguimento di altri scopi di promozione sociale. 2. Ai fini della presente legge, non sono considerate associazioni di promozione sociale i soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge n. 383 del 2000 e le associazioni che pongono limiti alle ammissioni degli associati non strettamente funzionali e necessari al perseguimento degli scopi di promozione sociale dell'associazione. 3. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali delle associazioni di promozione sociale, le stesse possono, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alle associazioni medesime. Possono inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. 22 L.R. 09.12.2002 n.34; Art.5 Registri comunali 1. Al fine di perseguire le finalità e i principi di cui alla presente legge, i Comuni possono prevedere l'istituzione di registri comunali delle associazioni di promozione sociale. 2. Nei registri di cui al comma 1 sono iscritte, a cura dell'Ente locale, d'ufficio le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato da almeno un anno e, su richiesta, le associazioni che, non essendo iscritte in detti registri, hanno sede nel territorio comunale e sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3. 3. Le associazioni iscritte unicamente nei registri comunali acquisiscono titolo a: a) accedere a contributi erogati dai Comuni titolari dei registri; b) accedere a rapporti convenzionali con gli stessi Comuni, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13; c) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà dei medesimi Comuni, così come previsto dall'articolo 8, comma 3; d) accedere alla riduzione dei tributi locali nelle forme previste dall'articolo 15. I Comuni possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte nei registri nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 3. Art.8 comma 3 Le Province, gli Enti locali, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione e gli enti pubblici soggetti a vigilanza regionale, nel rispetto delle normative di settore, possono offrire alle associazioni iscritte nei registri analoghe opportunità per l'uso di spazi e attrezzature di loro proprietà o a loro disposizione. 23 Legge 49/87, art. 28: (Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative) 1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'articolo 29 con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'articolo 8, comma 10. Tale Commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnicoprofessionale dei volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative. 2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo, Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo. 3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime: a) risultino costituite ai sensi degli articoli 10, 36 e 39 del codice civile; b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo; c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra; d) non abbiano rapporti di dipendenza, da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro; e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari; f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità; g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica; h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità; j) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso. 10 24 L.R. 24.06.2002 n.12 Soggetti della cooperazione internazionale 1. Ai fini della presente legge sono soggetti della cooperazione internazionale: a) gli enti locali, le organizzazioni non governative (ONG), le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale, che prevedano nello statuto attività di cooperazione e solidarietà internazionale e loro forme associative; b) le università, istituti di formazione accreditati in conformità alla normativa regionale, di iniziativa culturale e di ricerca ed informazione, fondazioni con finalità attinenti alla presente legge; c) le imprese di pubblico servizio; d) gli enti pubblici non compresi nella lettera a); e) le organizzazioni sindacali e di categoria; f) le comunità di immigrati; g) gli istituti di credito, le cooperative ed imprese, con particolare riguardo a quelle artigiane, piccole e medie, interessate alle finalità di cui alla presente legge. 2. I soggetti di cui al comma 1, ad esclusione degli organismi internazionali con cui il Ministero degli Affari esteri italiano collabora ai fini della cooperazione internazionale, al fine di fruire delle azioni regionali per gli interventi di cui alla presente legge, devono avere sede legale o una sede operativa ed essere attivamente presenti nel territorio dell'Emilia-Romagna. 25 L.R. 04.02.1994 n.7 , Art. 2 Albo regionale delle cooperative sociali 1. È istituito l'Albo regionale delle cooperative sociali articolato in sezioni provinciali, in attuazione dell'art. 9 della L.08.11.1991, n 381. 2. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le cooperative e i loro consorzi che abbiano sede legale nel territorio regionale. 3. L'Albo è tenuto presso la Presidenza della Giunta tramite apposita struttura organizzativa. 4. L'Albo si articola nelle seguenti Sezioni: a) Sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi; b) Sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; c) Sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali. 5. Le cooperative sociali di cui alla lettera b) dell'art. 1 della Legge 381/91 che abbiano come scopo ed attività prevalente l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate possono essere iscritte contemporaneamente alle Sezioni A e B dell'Albo qualora al loro interno esista una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa per la gestione di servizi sociali-assistenziali-sanitari ed educativi. In tal caso la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della Legge 381/91 viene determinata avendo riguardo solo al personale addetto al settore costituito per l'attività di tipo B. 6. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione sociale e lavorativa di persone handicappate, l'iscrizione nell'Albo regionale soddisfa la condizione di cui al comma 5 dell'art. 18 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. 7. Per le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate alle funzioni socio-assistenziali di cui all'art. 114 del TU approvato con D.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309, l'iscrizione all'Albo regionale soddisfa le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 117 del medesimo TU 26 L.R. 25.11.2002 n.31: Art. 30, comma 1: “Il contributo di costruzione non è dovuto:(…) e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”; In proposito si veda anche il “Parere sull'interpretazione dell'art. 30 della legge 31 del 2002 (esonero per opere realizzate dalle Onlus)” dato dal “Servizio Affari giuridici del territorio” della Regione Emilia Romagna (Prot. N. AMP/TUG/06 N. 4643 del14 marzo 2006) “Con la disposizione in oggetto la Regione ha inteso incentivare l’esecuzione delle opere pubbliche e delle opere che soddisfano interessi generali della collettività, riconoscendo l’esenzione dal contributo di costruzione, oltre che a favore degli enti pubblici istituzionalmente competenti, anche a beneficio delle ONLUS le quali, per legge, svolgono attività di utilità e solidarietà sociale, non agiscono esclusivamente a scopo lucrativo e hanno precisi obblighi nell’utilizzo degli utili e avanzi di gestione. La disposizione regionale, comprendendo le ONLUS tra i soggetti che usufruiscono del regime di gratuità del titolo edilizio, ha inteso quindi riconoscere un collegamento tra le finalità di solidarietà sociale perseguite dagli enti no profit e le finalità proprie degli enti pubblici. Già la normativa statale (D.Lgs. n. 460 del 1997) ha dettato una disciplina di favore introducendo benefici fiscali in tema di imposta a favore degli enti no profit, agevolazioni tributarie in materia di imposta di bollo, tasse sulle concessioni governative, ecc. e prevedendo che (art. 21) anche gli enti locali possano deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi locali di loro pertinenza. L’art. 30, comma 1, lettera e), della L.R. 31 del 2002 costituisce quindi l’espressione della volontà della Regione di prevedere una ulteriore e specifica forma per promuovere l’attività di tali enti che si aggiunge al generale regime di sostegno contemplato dalla normativa statale.” 27 Ad esempio La Croce Rossa e sue articolazioni territoriali (Cfr. Consiglio di Stato Sez. I, n. 202/2006 e TAR Lazio, sez. 3bis, 26.11.2008, entrambe relative alla C.R.I.) La L. 11.8.1991 n. 266 (art. 3, primo comma: “è considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine dello svolgimento dell’attività di cui all’art. 2 ...”) e il D.L.vo 4.12.1997 n. 460 (art. 10, ottavo comma: “sono in ogni caso considerate Onlus, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità gli organismi di volontariato di cui alla L. 266/1991, iscritti nei registri istituiti dalle regioni”) riservano alle formazioni che spontaneamente e liberamente nascano dalla società civile, che autonomamente si organizzino e siano costituite in forma privatistica, la possibilità di iscriversi ai registri regionali e di godere dei benefici connessi all’iscrizione. Cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, n. 739 del 25.05.1994, TAR Sicilia (Catania), sezione III, 23.04.2002, n. 693. 11