REALTÀ DI VARESE, ESEMPI E SUGGERIMENTI La responsabilità di equipe in ambito di anestesia-rianimazione Attività in equipe Si definisce attività medica in equipe, quella contraddistinta dalla partecipazione e collaborazione tra loro di più medici e sanitari, che interagiscono per il raggiungimento di un obiettivo comune: la cura del paziente Il problema è se ogni membro dell’equipe oltre a doversi attenere al rispetto delle leges artis tipiche della propria sfera di specializzazione, debba ritenersi eventualmente responsabile qualora la condotta colposa posta in essere da un altro componente l’equipe medica abbia cagionato o concorso a causare eventuali episodi lesivi Il principio dell’affidamento La dottrina prevalente ha stabilito che qualora la codotta colposa posta in essere dal singolo sanitario si sovrapponga a quella di altri soggetti il concetto di diligenza a cui attenersi dovrà fare riferimento al principio di affidamento in base al quale ogni soggetto non dovrà ritenersi obbligato a delineare il proprio comportamento in funzione del rischio di condotte colpose altrui atteso che potrà sempre fare affidamento sul fatto che gli altri soggetti agiscano nell’osservanza delle regole di diligenza proprie Limiti al principio dell’affidamento Posizione apicale e gerarichicamente sovraordinata di un sanitario Obbligo di sorveglianza e controllo: • Garanzia della scelta del personale • Istruzione preventiva del personale • Ripartizione delle incombenze • Controllo dell’esecuzione Improbabile aspettativa di condotta diligente, prudente e perita • Presenza di una situazione pericolosa per il paziente • Ragionevole motivo di ritenere che possa realizzarsi (malessere di un collega, sua giovane età o inesperienza) Posizione apicale e gerarichicamente sovraordinata di un sanitario La normativa assegna al Primario una posizione di garanzia cioè gli fa carico di impedire che nella strattura da lui diretta si verifichino eventi dannosi per la salute dei pazienti I poteri impeditivi di azioni dannose sono poteri di organizzazione e gestione della struttura, di organizzazione e divisione del lavoro, di indirizzo e controllo delle attività sanitarie Culpa in eligendo Culpa in vigilando Selezionare ed assegnare i compiti non basandosi esclusivamente sulla qualifica funzionale ma accertandosi delle effettive capacità di ogni collaboratore Impartire istruzione e direttive ed verificare la loro attuazione predisponendo adeguate misure per ridurre al minimo i rischi di eventi lesivi cagionati da errori Posizione apicale e gerarichicamente sovraordinata di un sanitario Cassazione civile Sez. III, sent. N. 6318/2000 "…se non può certo affermarsi che il Primario sia responsabile di tutto quanto accade nel suo reparto, non essendo eigibile un controllo continuo e analitico di tutte le attività terapeutiche che vi si compiono. Egli ha tuttavia il dovere di informarsi dello stato di ogni paziente ricoverato, di seguirne il decorso anche quando non provveda direttamente alla visita, di dare istruzioni del caso o comunque controllare che quelle impartite dagli altri medici siano corrette ed adeguate. E ciò quand’anche abbia affidato il paziete ad un medico in sottordine…volto che l’affidamento determina la responsabilità del medico affidatario per gli eventi a lui imputabili, ma non esime il Primario dall’obbligo di assumere, sulla base delle notizie acquisite o che aveva il dovere di acquisire, le iniziative necessarie per adottare i provvedimenti richiesti dalle esigenze terapeutiche" Posizione apicale e gerarichicamente sovraordinata di un sanitario Cassazione penale Sez. IV, 15/05/1998 "Nel caso in cui un'infermiera in servizio presso il reparto malattie infettive incaricata di incannulare la vena di un malato affetto da Aids venga punta da un ago infetto a causa della manovra inopportuna e pericolosa di altro infermiere è responsabile per il delitto di lesione colposa gravissima il primario di malattie infettive che abbia omesso di impedire, mediante apposite istruzioni e vigilanza, l'impiego nell'assistenza di malati affetti da Aids di personale paramedico non adeguatamente preparato per gli interventi su tali malati, sempre che da tale omissione sia dipesa l'esecuzione della manovra inopportuna e pericolosa da parte dell'altro infermiere" Responsabilità del medico subordinato • L’ordine del superiore gerarchico non è assolutamente vincolante per il subordinato e anzi il subordinato che riceva un ordine errato ha il dovere di manifestare al superiore il suo dissenso • Ove il primario eserciti il potere di avocazione il subordinato non potrà rifiutarsi di collaborare anche ad un intervento che non ritenga corretto • L’obbligo di collaborazione derivante dall’esercizio da parte del primario del potere di avocazione viene meno a fronte di ordini del superiore così palesemente errati da contrastare con i più elementari principi dell’arte medica • Il subordinato al quale venga impartito l’ordine di eseguire un intervento che non è in grado di eseguire o per il quale non è competente in diritto ha l’obbligo di rifiutare l’adempimento Cooperazione tra medici Principio dell’affidamento relativo o temperato “…il principio dell’affidamento viene meno ogni volta che un componente del gruppo percepisca che un altro collaboratore tenga un comportamento non conforme a diligenza o stia commettendo errori che possano compromettere il buon esito finale. Subentra in questo caso un diverso obbligo, ossia quello di richiamare l’attenzione del collega affinché si corregga e se questi persista nella sua condotta, anche l’obbligo di intervenire, ove ciò sia necessario e possibile …” Pretore di Genova, 13/11/1991 Cooperazione tra medici Cassazione n. 231535 del 24/01/2005 Sancisce la responsabilità in concorso di un ginecologo per la morte di un neonato per una crisi respiratoria: • al ginecologo viene addebitata la colpa per non essersi accorto sollecitamente della sofferenza fetale • ad un altro medico che, pur non avendo la specializzazione in ginecologia, era intervenuto ad assistere il collega per non aver diagnosticato la situazione di asfissia del feto, nonostante la presenza di sintomi evidenti e quindi in una situazione né difficile né complessa che non richiedeva, per essere adeguatamente trattata, particolari cognizioni specialistiche Attività corale e singoli atti "Nell’attività chirurgica di equipe tutti i soggetti partecipanti sono tenuti ad esercitare il controllo sul buon andamento dell’intervento chirurgico e in particolare devono partecipare ai controlli volti a fronteggiare il rischio di lasciare nel corpo del paziente oggetti estranei, conseguendone che non è neppure consentita la delega delle proprie incombenze agli altri componenti, perché ciò vulnerebbe il carattere plurale, integrato, del controllo, che ne accresce l’affidabilità. E ciò vale per tutte le fasi dell’intervento chirurgico in cui l’attività di equipe è corale, riguardando quelle fasi dell’intervento chirurgico in cui ognuno esercita e deve esercitare il controllo sul buon andamento dello stesso…« Cassazione penale, sez IV, 18/06/2009, n. 36580 Attività corale e singoli atti "…Diverso discorso deve farsi per quelle fasi in cui sono nettamente distinti i ruoli e le compiti di ciascun elemento dell’equipe. Dell’errore o dell’omissione ne deve rispondere solo il singolo operatore che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica: l’anestesista non potrà certo rispondere dell’errore del chirurgo come questi non risponderà di una inidonea somministrazione di anestestico da parte del primo" (rigettato il ricorso presentato dall’aiuto chirurgo che sosteneva che la diminticanza di una pezza laparotomica in addome dovesse essere attribuita al Primario che aveva personalmente eseguito l’atto operatorio) Cassazione penale, sez IV, 18/06/2009, n. 36580 Trattamento sanitario plurisoggettivo L’anestesista che partecipa all’intervento chirurgico non per questo solo fatto può essere chiamato a rispondere del decorso postoperatorio se il suo intervento non è espressamente richiesto o se tale intervento non è imposto da particolari condizioni del paziente Cassazione, Sezione IV 22/05/2009 n. 32191 Intervento laparoscopico per ernia iatale cui conseguono lesioni perforanti all’esofago e fistolizzazione in mediastino Trattamento sanitario plurisoggettivo "Nel caso concreto si sostiene che il problema scaturito nel post-operatorio (ben 5 giorni dopo l’intervento chirurgico) fosse specifico, settoriale e non conoscibile da un professionista medio, essendo competenza propria ed esclusiva del medico chirurgo che aveva eseguito l’intervento. In particolare, la complicanza di tipo perforativo esofageo che aveva determinato pnumomediastino, mediastinite, idropneumotorace e shock, non poteva essere considerata un errore diagnostico evidente, conoscibile ad un professionista medio, pertanto un anestesista poteva non essere in grado di diagnosticare tempestivamente la predetta complicanza" Cassazione, Sezione IV 22/05/2009 n. 32191 Cooperazione diacronica tra medici Si impone, al fine di evitare vuoti di tutela nella delicata fase dell’avvicendamento di un garante con un altro, un passaggio di consegne efficiente ed informato ed il garante successivo deve essere in condizione di intervenire Cassazione, Sezione IV 12/11/2010 n. 119 Emorragia post-partum dopo intervento chirurgico per parto cesareo Cooperazione diacronica tra medici • La paziente veniva ricevuta da uno dei tre medici alle 7:45 con un quadro clinico che evidenziava già la gravità della situazione • Disattesa la tesi difensiva del primo medico fondata sulla circostanza che egli si trovava alla fine del suo turno di lavoro • In una situazione di emergenza è infatti obbligo per il medico che sia investito del caso attivarsi per la soluzione dei problemi. Obbligo che non può certamente venir meno per il completamento dell’orario di lavoro ma solo con l’adozione delle corrette pratiche terapeutiche Cassazione, Sezione IV 22/05/2009 n. 32191 Cooperazione diacronica tra medici Si tratta di un caso di successione di posizioni di garanzia in cui chi dà le consegne pone in essere una condotta causalmente rilevante. La condotta colposa di chi subentra, anch’essa causalmente rilevante, non vale ad escludere la responsabilità del primo a meno che possa affermasi l’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta. Questo ne era avvenuto nella fattispecie dal momento che i medici che si erano succeduti non avevano fatto altro che proseguire nella condotta terapeutica colposamente attendista già adottata dal primo medico Cassazione, Sezione IV 22/05/2009 n. 32191 Rapporto tra medico ed infermiere • La Corte ha escluso che possa invocare il principio dell’affidamento un medico chirurgico che aveva omesso di controllare la preparazione del composto medicinale da somministrare al paziente che l’infermiere aveva predisposto somministrando per errore una sostanza diversa da quella prevista determinando con ciò lesioni gravissime al paziente • La preparazione di un composto medicinale da somministrare è certamente un atto medico di competenza del medico chirurgo, il quale può delegarne a persona competente l’esecuzione materiale, ma deve sempre controllare, proprio perché si tratta di un atto solo a lui riferibile, la corretta esecuzione dell’operazione Cassazione Sezione IV, 26/05/2004 Assistenza post-operatoria Tutti gli operatori che partecipano ad un intervento sono titolari di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, che si estende alla fase post-operatoria; ne deriva che gli operatori devono assicurarsi che il paziente sia adeguatamente assistito dopo l’operazione da personale idoneo, presente in numero adeguato ed in possesso di idonee indicazioni terapeutiche Nel caso in cui ciò non avvenga, gli operatori possono essere ritenuti responsabili per non aver fornito idonea assistenza post-operatoria avendola affidata a personale infermieristico non adeguato Il medico non può imporre le modalità di svolgimento dell’assistenza infermieristica e non può indicare quali attività compiere per soddisfare i bisogni infermieristici del paziente Assistenza post-operatoria La Suprema Corte, nel riformare la sentenza di appello che aveva assolto il chirurgo facendo rientrare nell’esclusiva competenza dell’anestesista il controllo della fase post-operatoria, osserva come nel caso di specie fosse stata erroneamente chiamata in causa la teoria dell’affidamento, dal momento che il chirurgo non poteva fare alcun affidamento sull’attività di vigilanza dell’anestesista che lui stesso aveva incaricato di seguire un altro intervento Cassazione penale, Sezione V, sent. 1410 del 14/06/2000 Responsabilità degli specializzandi Lo specializzando non può essere considerato come un mero esecutore d'ordini del tutore, ma nemmeno come il titolare di una piena autonomia d'azione (autonomia vincolata) che limita la responsabilità alle azioni direttamente compiute Pertanto, qualora lo stesso non ritenga di essere in grado di compierle deve rifiutarle, poiché, al contrario, se ne assume la responsabilità (c.d. colpa "per assunzione") Responsabilità degli specializzandi Ipotensione materna dopo anestesia epidurale per parto Secondo la Corte di Cassazione il medico specializzando, se poteva avere dei problemi di manualità, comprensibili in uno specializzando, non poteva però non conoscere che cosa significasse praticare l’anestesia epidurale, quali i possibili effetti della stessa, quali le tecniche e i farmaci per prevenirli o per ovviarvi, il che implicava che egli, nel momento in cui interveniva, sia pure consigliato da altri, non potesse non far valere le sue ineliminabili conoscenze teoriche per contribuire alla buona riuscita dell’intervento nel quale, rispetto alla paziente, assumeva la posizione di garante Cassazione penale Sez. IV, n. 2453/1998 Problemi aperti Laddove l’anestesista avesse le cognizioni tecniche per accorgersi dell’erroneità dell’indicazione chirurgica, potrebbe o dovrebbe rifiutare la propria collaborazione ? “Lette le consulenze tecniche, letti gli atti, esaminate le cartelle cliniche, compiuti gli accertamenti ritenuti utili ed opportuni, dica il consulente se nella condotta degli anestesisti che hanno partecipato, a qualsiasi titolo, agli interventi chirurgici in contestazione, nonché, eventualmente, in quella del responsabile del servizio di anestesia e rianimazione della Casa di Cura Santa Rita, siano ravvisabili elementi da porsi in relazione causale o concausale agli eventi delittuosi oggetto dei procedimenti”. Considerazioni: • L’indicazione chirurgica è, di prassi, posta dal chirurgo alla luce delle condizioni cliniche, dell’obiettivo terapeutico, delle alternative possibile e dell’operabilità • Esistono valutazioni che l’anestesista deve fare per valutare se, e fino a che punto, le condizioni preoperatorie facciano ipotizzare un decorso post-operatorio più o meno complesso (ad es. durante chirurgia resettiva polmonare è importante valutare se, ed in che misura, il parenchima residuo post-chirurgia sia idoneo a garantire una normale funzione respiratoria a breve e lungo termine) • La mancanza di segni e sintomi suggestivi di patologia in atto alla consultazione degli esami pre-operatori dovrebbe sembrare anomala e portare l’operatore a riportare le sue perplessità al chirurgo operatore al fine di ridurre il rischio di pratiche chirurgiche scorrette o a beneficio di pazienti sbagliati Nel caso di specie nella condotta degli anestesisti emergono netti profili di negligenza ed imprudenza rispetto all’apprezzamento in concreto del rischio chirurgico in una situazione ambientale sicuramente peculiare (che consente di affermare che l’evento lesivo fosse entrato nella sfera psichica dell’agente) in un atteggiamento di colpevole sottovalutazione dell’ampiezza della posizione di garanzia da cui non era assolutamente avulso l’apprezzamento della indicazione chirurgica • …aveva fatto affidamento sulle valutazioni emerse all’esito della visita anestesiologica condotta da altro specialista anestesista senza che emergessero controindicazioni assolute all’intervento… • …aveva operato come anestesista di sala a seguito di visita anestesiologica condotta da altro specialista che aveva giudicato il paziente idoneo a sopportare l’intervento chirugico… • …in nessuno dei casi aveva effettuato la visita anestesiologica né rispetto alla valutazione positiva effettuata dal collega che a tale visita aveva proceduto risultavano emerse in sala operatoria sopravvenienze I giudici hanno inoltre condannato a un anno e 6 mesi di reclusione due anestesisti avevano addormentato tre dei pazienti morti, i quali sono accusati di cooperazione in omicidio colposo perché non si sarebbero opposti alle operazioni pur avendone il dovere. Il loro capo d'accusa si prescriverà a giorni. Analoghe imputazioni per altri tre anestesisti sono state dichiarate prescritte. Lo specialista anestesista riveste una posizione di garanzia cosiddetta di protezione rispetto al rischio anestesiologico, ma anche cosiddetta di controllo rispetto al rischio chirurgico che ne determina un obbligo di intervento (rifiutando la sedazione ovvero interrompendo l’attività chirurgica ove già in corso nell’ipotesi di ingistificato mutamento in corso d’opera del tipo di intervento in esecuzione ) laddove emergano profili di plateale erroneità nella indicazione chirurgica … grazie per l’attenzione