UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA TESI DI LAUREA IN DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE “LA CASSA EDILE” Relatore: Chiar.mo Prof. GIOVANNI VILLANI Candidato: EMANUELA POLI ANNO ACCADEMICO 2004/2005 A mia figlia Erica e a mio marito Beppe Un ringraziamento particolare alle Casse Edili di Torino e Milano per la piena collaborazione dimostrata nel reperire il materiale di studio. “ I Mattoni” mio Nonno fava i mattoni, mio Padre fava i mattoni, fazzo i mattoni anche Me… …ma la casa mia dov’è? Amarcord INTRODUZIONE 3 1. LE ORIGINI DELLE SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO 5 2. FONDAZIONE DELLA PRIMA CASSA EDILE – MILANO 1919 10 2.1 I precedenti storici 11 2.2 L’avvento del regime fascista 13 2.3 Fusione delle Casse Mutue 16 2.4 Rinascita della Cassa Edile 19 3. EVOLUZIONE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 26 4. EVOLUZIONE NORMATIVA RISPETTO ALLA CASSA EDILE 31 4.1 Comparsa della Cassa Edile nel contratto nazionale 31 4.2 I contratti nazionali dopo il 1952 32 4.3 L’intesa settoriale tra F.I.L.L.E.A., F.I.L.C.A., Fe.N.E.A.L. 32 4.4 Il contratto di lavoro “erga omnes” del 1960 35 4.5 I convegni operai sulla Cassa Edile 36 4.6 I convegni degli industriali 38 4.8 Il contratto del 1973 42 4.9 I contratti dal 1976 al 1979 45 4.10 La contrattazione degli anni ’80 e ’90 e l’inizio del processo di armonizzazione delle Casse Edili 46 4.11 Il contratto del 23 maggio 1991 e lo “schema unico di bilancio” 47 4.12 Il contratto del 5 luglio 1995 47 4.13 Il contratto del 29 gennaio 2000 50 5. STRUTTURA ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELLE CASSE EDILI 53 5.1 Organi della Cassa Edile 56 1 6. LA NATURA GIURIDICA DELLA CASSE EDILI 60 7. PROBLEMI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE 67 8. EVOLUZIONE DELLE FUNZIONI DELLA CASSA EDILE 76 9. I RIFERIMENTI NORMATIVI – Funzioni pubblicistiche 82 9.1 Il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva 84 10. PREVIDENZA COMPLEMENTARE – FONDO PREVEDI 89 11. LA COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI 93 11.1 Scopi statutari 93 11.2 Organi e funzioni. 95 11.3 Osservatorio settoriale sull’industria delle costruzioni 98 CONCLUSIONI 100 Bibliografia 102 Atti e documenti 103 Leggi e Decreti 104 Statuti e contratti collettivi nazionali di lavoro 105 Sentenze e ordinanze 105 2 INTRODUZIONE La tesi tratta l’origine e l’evoluzione di un istituto peculiare nel panorama del diritto del lavoro e della previdenza sociale qual é quello delle Casse Edili. E’ stata dedicata una particolare attenzione alla ricerca delle origini di questo istituto strettamente connesse all’evoluzione storica delle Società di Mutuo Soccorso, di cui le Casse Edili costituiscono un punto d’arrivo all’interno del settore dell’edilizia. Se le Società di Mutuo Soccorso rappresentarono quindi una sorta di antecedente storico delle odierne Casse Edili, la prima istituzione di cui si trova traccia che sia denominata “Cassa Edile” è quella fondata a Milano nel 1919 sulla base di un contratto fra il collegio dei Capomastri e l’Associazione Mutuo Miglioramento fra muratori, badilanti, manovali e garzoni. Tale ente erogava sussidi di disoccupazione involontaria per gli operai edili attraverso un fondo alimentato da un contributo calcolato sulla retribuzione a carico dei datori di lavoro e degli operai. Nello stesso periodo si trova traccia di un’analoga iniziativa a Roma, dove nel marzo 1919 venne creata una cassa di disoccupazione involontaria ed una di previdenza per i casi di malattia a gestione paritetica delle organizzazioni dei lavoratori e dei costruttori. Con l’avvento del fascismo l’esistenza di tali casse, vero e proprio provvedimento di portata storica per gli edili, fu ridotta ad un fatto puramente formale. Solo dopo la seconda guerra mondiale l’istituto ha riassunto un ruolo centrale nel settore edile al punto da ritrovare un esplicito riconoscimento all’interno della contrattazione collettiva. Negli ultimi 3 decenni tale istituto ha poi ritrovato un ulteriore riconoscimento attraverso l’intervento del legislatore, il quale ne ha ampliato notevolmente i compiti, arrivando ad attribuirgli funzioni di natura latu sensu pubblicistiche nel settore degli appalti pubblici. Fino ad arrivare alla convenzione nazionale stipulata tra le associazioni delle imprese di costruzione (industriali, artigiani e cooperative) e i sindacati nazionali edili per il rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) come espressione di un nuovo impegno in direzione della sensibilizzazione del settore, della lotta al lavoro nero, della sicurezza, della qualità del lavoro. 4 Le origini delle società di mutuo soccorso 1. LE ORIGINI DELLE SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO Le società di mutuo soccorso sono nate come associazioni volontarie con lo scopo di migliorare le condizioni materiali e morali dei ceti dei lavoratori. Tali società si fondavano sulla mutualità, sulla solidarietà ed erano strettamente legate al territorio in cui nascevano. La spinta alla loro nascita venne da una progressiva presa di coscienza da parte delle masse lavoratrici della propria condizione di sfruttamento e della ricerca in se stesse, prima ancora che nelle istituzioni politiche, della forza e degli strumenti necessari per far fronte al loro stato precario. La Società di Mutuo Soccorso si fonda sull’unione delle forze per raggiungere obiettivi di promozione economica e sociale, sulla responsabilità di gruppo nei confronti del comune destino di lavoro, sul senso di dignità e di protagonismo civile.1 I primi segni storici di un’economia sociale nascono come iniziative di una certa borghesia illuminata e “interessata” alla fine del 1700: nel 1778, all’Accademia delle scienze di Torino, al concorso indetto sul “modo di provvedere agli operai che lavorano nelle seterie quando vi fosse penuria di seta”, la proposta vincente fu quella di costituire, in caso di crisi, casse alimentate dai contributi dei datori di lavoro o dei lavoratori stessi. A Nizza, nel 1828, gli operai organizzarono una mutua per affrontare i temi della malattia e della vecchiaia. Nel 1844, alla posizione dello stesso Re Carlo Alberto che sosteneva la necessità di casse di beneficenza e carità fra gli operai, sostenute con i loro contributi, e che disimpegnava lo Stato da ogni aspetto della vita sociale, coesistevano atteggiamenti favorevoli ad un diretto intervento statuale nelle questioni sociali.2 1 2 L. Gheza Fabbri - Solidarismo in Italia fra XIX e XX Secolo – pag. 16 E. Papa - Origini delle Società Operaie, Milano 1967 – pag 17 5 Le origini delle società di mutuo soccorso Ad aprire le porte alla stagione mutualistica vera e propria concorsero a metà del 1800, alcuni avvenimenti: - veniva promulgato lo Statuto albertino che affermava il diritto all’inviolabilità del domicilio, del diritto di proprietà e, soprattutto, all’art. 32, riconosceva “il diritto ad adunarsi pacificamente senz’armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l’esercizio nell’interesse della cosa pubblica”; - venivano abrogati gli articoli del codice penale limitanti la libertà di associazione. Nel 1844 in Piemonte scomparirono le corporazioni a causa dei vincoli che esse ponevano ad ogni ipotesi di libero commercio e nel 1848 sull’onda delle libertà concesse dallo Statuto albertino, delle trasformazioni economiche e dei nuovi sviluppi industriali, che misero in difficoltà i mestieri e le lavorazioni tradizionali, e per far fronte all’assenza di una legislazione sociale e all’indebolimento del tradizionale potere ecclesiastico, in seguito alla legge Siccardi del 1850, i lavoratori urbani si riunirono dando vita a decine di società operaie di mutuo soccorso.3 I Punti su cui si fondavano le Società di Mutuo Soccorso erano la mutualità, la solidarietà fra i lavoratori, l’autogestione dei fondi sociali e, infine, la moralità (era frequente trovare negli Statuti norme che vietavano l’elargizione di sussidi nell’ipotesi in cui le malattie fossero causate dall’abuso di vino o che vietavano ai soci di praticare il gioco d’azzardo).4 La presa di coscienza della mutualità in queste forme di associazionismo del decennio pre-unitario determinò la scomparsa di alcuni tratti tipici della fase mutualistica-corporativa dei primi anni del 1800, ci si avviò sempre di più 3 4 L. Gheza Fabbri – Solidarismo in Italia fra XIX e XX Secolo – pag. 17 L. Gheza Fabbri – Solidarismo in Italia fra XIX e XX Secolo – pag. 40 6 Le origini delle società di mutuo soccorso verso la scomparsa del particolarismo di mestiere e della figura del socio protettore. Fra i principali obiettivi vi erano l’istruzione, il mutualismo in caso di infermità e la previdenza. Spesso queste società predisponevano vere e proprie tabelle sulla frequenza con cui alcune malattie colpivano i soci, la mutua si basava sul principio della comunione dei rischi possibili (malattia, invalidità, infortunio, disoccupazione) o futuri (vecchiaia, morte) e gli oneri inerenti eventuali bisogni dei singoli venivano ripartiti fra tutti gli associati e il diritto alle prestazioni sorgeva automaticamente quando ne venivano accertate le condizioni. Agli affiliati era richiesto il regolare versamento di una quota del salario in rapporto alla prestazione garantita, lo schema mutualistico prevedeva un fondo autonomo costituito da contributi obbligatori ed aveva un suo schema che consisteva in ripartizione per malattie, capitalizzazione per sussidi di invalidità e di vecchiaia. Nelle società di mutuo soccorso della metà del 1800 si tendeva ad “escludere sempre la carità e l’elargizione filantropica”.5 Nel 1859 l’intervento statale che portò alla Legge del 30 settembre sulla rendita vitalizia per vecchiaia, fondata sulla base strettamente volontaria, e alla legge del 20 novembre 1859 sugli Istituti di beneficenza, restringeva ogni ipotesi di intervento delle Società di mutuo soccorso nell’ambito caritativo.6 Caratteristiche comuni alle 115 società operaie presenti nel Piemonte sabaudo alla vigilia dell’unificazione e alle rimanenti 91, concentrate nelle regioni settentrionali della penisola (Lombardia, Liguria, Emilia e Veneto) erano la localizzazione urbana, la forte coesione professionale e la neutralità politica. 5 6 L. Gheza Fabbri – Solidarismo in Italia fra XIX e XX Secolo – pag.55 L. Gheza Fabbri – Solidarismo in Italia fra XIX e XX Secolo – pag. 17 7 Le origini delle società di mutuo soccorso Nel 1864 venne pubblicata ad opera del Ministero dell’agricoltura, industria e commercio la prima statistica postunitaria delle società di mutuo soccorso aggiornata al 31 dicembre 1862, l’indagine rilevò la presenza di 443 società operaie concentrate in Piemonte, Liguria, Emilia e Lombardia al nord, Toscana e Umbria al centro. La statistica evidenziò la maggior diffusione nelle regioni dove più elevata era la densità di centri urbani.7 L’intensa diffusione di tali società nelle grandi città del Nord rifletteva la peculiare condizione dei larghi strati operai e artigiani per i quali i cambiamenti economici avevano comportato elevati costi sociali (l’indagine rilevò, in quel periodo, la completa assenza di società operaie nel sud Italia). Tra il passaggio dal paternalismo assistenziale allo stato sociale, inteso come l’insieme degli interventi pubblici in materia economica e sociale rivolti alla garanzia dei cittadini, interventi che riconoscono diritti alle persone e forniscono servizi indifferenziati, c’è un segmento di storia rappresentato quindi dalle società di mutuo soccorso che segnarono il passaggio dalla beneficenza alla previdenza e dettero vita ad un fenomeno che incise profondamente sul dibattito politico e sul quadro legislativo del tempo. La riforma del 1877 istituì l’istruzione obbligatoria, nel 1883 nacque la Cassa Nazionale di Assicurazione contro gli infortuni (ancora con carattere volontario) e nel 1898 fu finalmente prevista la legge per l’assicurazione obbligatoria per gli operai, provvedimento importantissimo che segnò il passaggio dello Stato Sociale ad una fase più matura (all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni si univa uno schema pubblico di assicurazione, ancora volontaria, per la vecchiaia e l’invalidità, gestito da una cassa nazionale previdenza).8 7 G. Luzzato – L’Economia Italiana dal 1861 al 1894 – Torino 1974 – pag. 138 8 L. Gheza Fabbri – Solidarismo in Italia fra il XIX e il XX Secolo – pag. 18 8 Le origini delle società di mutuo soccorso Con l’assicurazione obbligatoria lo Stato riconosceva implicitamente che la salute del lavoratore era un patrimonio per la collettività ed andava perciò tutelato offrendo e garantendo prestazioni standardizzate e imparziali, fondate su diritti individuali; tali norme rivoluzionarono i criteri dell’assistenza e della beneficenza tradizionali. Questi compiti, che erano propri delle società di mutuo soccorso, furono a poco a poco recepiti nella legislazione come elementi caratterizzanti del welfare italiano.9 Il 17 luglio 1898 (Legge n. 350) nasceva la Cassa Nazionale di Previdenza per l’Invalidità e la Vecchiaia, cui le società di mutuo soccorso potevano attingere per un’integrazione ai sussidi che riconoscevano ai soci (diventa obbligatoria nel 1919).10 Nel 1910 vi fu il primo stanziamento pubblico a favore dei disoccupati e nel medesimo anno fu istituita la Cassa Maternità a favore delle operaie. Con l’avvento del nuovo secolo le Società di mutuo soccorso lasciarono ai sindacati, alle Camere del lavoro e ai Partiti Politici, di cui erano state matrici, la continuazione della loro opera di promozione, mentre lo Stato iniziò ad assumere precise attribuzioni di tutela sociale anche nei confronti dei lavoratori. Il ruolo delle Soc. di Mutuo Soccorso, tuttavia, non cessò e rimase un vasto ambito di attività, dalle associazioni volontarie, alle funzioni amicali, al potenziamento delle iniziative di cooperazione, da cui ebbero origine realtà autonome, estremamente rilevanti per l’economia e la società.11 9 T. L. Rizzo – La legislazione sociale della nuova Italia (1876 – 1900), Napoli 1988 10 R. Pessi – Lezioni di diritto della Previdenza Sociale – 2^ ed. Cedam – pag. 42 11 M. Fornasari – V. Zamagni – Il movimento coop. in Italia – Un profilo storico economico (1854 - 1992) 9 Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919 2. FONDAZIONE DELLA PRIMA CASSA EDILE – MILANO 1919 Tutte le Casse Edili che si costituirono nel secondo dopoguerra trovano il loro “modello” nella Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano. Il primo aprile 1919 viene stipulato un contratto di lavoro tra Il Collegio dei Capomastri di Milano e l’Associazione Mutua miglioramento fra muratori, badilanti, manovali e garzoni di Milano che sancisce anche la costituzione di una Cassa per i sussidi di disoccupazione involontaria per gli operai edili con lo scopo preciso di erogare sussidi agli operai edili del comune di Milano e di quelli limitrofi, involontariamente disoccupati. Questo ente assistenziale a favore dei lavoratori edili è stato tra i primi istituti assistenziali di categoria sorto in virtù di un contratto di lavoro e, quindi, in funzione di un accordo tra interessi contrastanti che in esso hanno trovato il loro punto di fusione creando, attraverso una libera espressione della loro volontà, uno strumento che doveva dare prestigio alla categoria e segnare (fattore sostanziale in un mondo di limitata conoscenza dei problemi sociali e delle possibili soluzioni) l’inizio di quelle forme assicurative obbligatorie che, successivamente, forti di una legge che ne sanciva l’istituzione e ne tutelava l’applicazione, hanno potuto evolversi sino a diventare una parte essenziale della vita della nazione strettamente connessa a quella della produzione. Il fondo alimentato dal gettito contributivo dello 0,70% a carico dei datori di lavoro e dello 0,60% a carico degli operai, calcolato sulla retribuzione, per il raggiungimento di questo scopo, viene costituito con contributi versati sia dai lavoratori che dai datori di lavoro in misura pressoché uguale.1 1 G. Bianchini – La Cassa Edile di Milano … e le altre Casse Edili – Milano 1980 – pag. 15 10 Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919 In Italia si era già manifestata questa forma di previdenza attuata da alcune società di mutuo soccorso e da alcune leghe di miglioramento, ma soltanto nel 1905 si era avuta una vera e propria “Cassa di Sussidio per la Disoccupazione” costituita dalla Società Umanitaria. Questa cassa non era a carattere professionale, come quella costituita dagli edili di Milano, ma aveva lo scopo di integrare quello che già facevano le associazioni di mestiere a favore dei propri soci disoccupati. Casse professionali furono costituite dalla “Federazione Lavoratori Cappellai” e dalla “Federazione Litografi e del libro” che concedevano sussidi agli operai disoccupati, ma e prime vere casse professionali nate in forza di accordo fra le organizzazioni industriali ed operaie furono la “Cassa Professionale di assicurazione contro la disoccupazione per gli operai meccanici e metalmeccanici della provincia di Torino” e “La Cassa Professionale di Assicurazione contro la Disoccupazione per gli operai meccanici e metallurgici per le province di Milano e di Como” la cui costituzione risale rispettivamente all’aprile ed al novembre 1918, la prima a contributo facoltativo e la seconda a contributo obbligatorio (un centesimo per ogni ora di lavoro operaio).2 2.1 I precedenti storici Il contesto storico in cui la Cassa Edile trova la sua origine e senza dubbio tra i più complessi e travagliati che il nostro paese ricordi. Il movimento operaio italiano, partendo dalle condizioni di miseria acuta in cui vivevano i lavoratori negli anni successivi all’unificazione, e anche influenzato da eventi internazionali, si muoveva su un duplice piano: quello economico con rivendicazioni sindacali e quello politico che si poneva obiettivi di 2 1919 – 1949 La Cassa Edile di mutualità e assistenza di Milano – A cura dell’Ente - 1949 pag. 9 11 Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919 profonda trasformazione della struttura statale.3 Sono due momenti che si intrecciano e si confondono: diventa difficile, a volte, capire quale sia privilegiato; in definitiva è logico che il movimento operaio, quando incomincia ad organizzarsi, privilegi il momento della rivendicazione economica, è solo il lento processo di crescita culturale e di nuove e continue prese di coscienza del movimento che permetterà, in parte, al movimento operaio stesso di superare il momento corporativo. Quindi un periodo travagliato, ricco di lotte politiche e sindacali tra cui “il tutto e subito” era presente con insistenza. Tuttavia queste grandi lotte sindacali e politiche precedenti e concomitanti con la nascita della Cassa Edile di Milano, avevano fatto maturare la comprensione dell’importanza delle forme di salario così dette indirette, quale emolumento economico volto a migliorare le condizione di vita complessiva dei lavoratori. Questo nuovo orientamento riguarda anche l’edilizia: in questo settore le maestranze avvertivano l’esigenza del salario quotidiano e chiedevano che fosse il più cospicuo possibile e ciò perché il rapporto di lavoro era molto instabile poiché il lavoratore veniva assunto per una stagione, ma di più, anzi a volte addirittura “a giornata”. E’ evidente che in queste condizioni diventi naturale richiedere di avere subito il massimo salario possibile. La costituzione della Cassa Edile è l’esempio concreto dell’evoluzione e del superamento di certi schematismi salariali, l’articolazione salariale viene via via accolta e l’istituto né è una componente.4 L’assicurazione obbligatoria gestita direttamente dallo Stato viene realizzata in Italia soltanto con R.D. 19 ottobre 1919 n. 2214, il quale stabilisce che agli operai e agli impiegati involontariamente disoccupati venga corrisposto 3 4 G. Bianchini – La Cassa Edile di Milano … e le altre Casse Edili – Milano 1980 – pag. 16 Ibidem – pag. 16 12 Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919 dal 1 gennaio 1920 il sussidio di disoccupazione stabilito dal decreto stesso per 180 giorni.5 Si tratta di una disposizione transitoria che cessa con il 31 dicembre 1920 quando la regolamentazione relativa alla corresponsione del sussidio stesso è integralmente applicata anche per quanto riguarda il numero minimo dei contributi versati per poter beneficiare dell’indennità di disoccupazione. Quando lo Stato interviene direttamente in questa forma di assistenza, trova la Cassa Edile in piena attività e pertanto la legge, non potendo disinteressarsi di essa così come delle altre Istituzioni esistenti, stabilisce che le stesse continuino la loro attività ed affida loro la gestione dell’assicurazione di legge contro la disoccupazione con riserva di un riconoscimento ufficiale quando avessero dimostrato di funzionare bene ed avessero conformato i loro statuti a quello tipo che si sarebbe stabilito con successivo decreto.6 2.2 L’avvento del regime fascista Il riconoscimento ufficiale della Cassa Edile si ha in data 26 luglio 1921 con Decreto del Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale che, approvato lo statuto della Cassa, la qualifica organo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione per gli operai dell’industria edilizia della Provincia di Milano, Como, Cremona e Pavia. La Cassa Edile pur avendo iniziato sin dall’ ottobre 1919, in forza del decreto 19 ottobre 1919, la gestione dell’assicurazione dello Stato per la Provincia di Milano, Como, Cremona e Pavia, solo con decreto del 1921 ufficialmente viene investita di tale incarico che esplicherà sino all’entrata 5 6 R. Pessi – Lezioni di diritto della Previdenza Sociale – 2^ ed. Cedam 2001 – pag. 57 1919 – 1949 La Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Milano. A cura dell’Ente -1949 pag. 10 13 Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919 in vigore del R.D. 30 dicembre 1923,7 il quale creando un apposito ente per la gestione delle Assicurazioni Sociali, porrà in liquidazione la Cassa quale organo dell’assicurazione di legge e la indurrà a costituire una forma complementare, surrogatoria di quella legge durante il periodo invernale considerato di ferma stagionale e quindi non protetto dall’assicurazione di disoccupazione. La Cassa inizialmente assiste solo lavoratori edili, ma nel maggio del 1920 estende il suo campo d’azione alle categorie affini all’edilizia. Diventa un istituto quasi a livello regionale poichè anche la Provincia di Varese aderisce ad essa. Al Mutuo Sindacato Nazionale Infortuni viene attribuito il compito della riscossione dei contributi dovuti alla Cassa che inizialmente sono nella misura dello 0,66% a carico dei lavoratori e dello 0,70% a carico dei datori di lavoro. E’ importante sottolineare come l’istituzione della Cassa edile venga recepita con entusiasmo da parte della classe lavoratrice e dagli industriali edili, i lavoratori sanno che questi contributi paritetici pur costituendo un sacrificio economico devono servire a scopi precisi e di ciò si preoccupano difendendo l’istituzione da insidie più o meno palesi. La Cassa, come accennato precedentemente, nel 1923 per disposizione legislativa (R.D. 30 dicembre 1923) viene posta in liquidazione ed al suo Consiglio di Amministrazione subentra una gestione commissariale che provvede alla ripartizione del patrimonio trasferendo alla Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali che, per volontà del legislatore gestisce l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, la parte afferente a quest’ultima e trattenendo quella di competenza dell’assicurazione facoltativa che viene trasformata in complementare di 7 R. Pessi – Lezioni di diritto della Previdenza Sociale – 2^ ed. Cedam 2001 – pag. 57 14 Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919 quella di legge per assistere i lavoratori disoccupati anche durante il periodo in cui la legge non interviene.8 L’entrata in vigore della legge sulla previdenza sociale e la speciale regolamentazione di essa che comporta l’obbligo di applicare su tessere personali delle marche rappresentanti il valore dei contributi versati, crea un notevole disagio agli industriali edili. Anche gli operai che non sanno ancora apprezzare il valore delle marche assicurative applicate sulle tessere, non si adattano alla nuova legislazione e talvolta, insoddisfatti di sentirsi dire che i contributi versati torneranno utili solo dopo una lunga scadenza, strappano questi documenti preziosi. La Cassa si preoccupa di questo e rendendosi conto che un suo intervento può rappresentare un contributo notevole sia a favore delle aziende che a favore dei lavoratori chiede al Ministero competente l’attribuzione del servizio della tenuta delle tessere per le aziende edili della Provincia di Milano. La Cassa vede il riconoscimento di questa competenza con decorrenza 1 luglio 1924, con questo servizio di gestione dei contributi di legge e di tenuta delle tessere si assume un onere non indifferente al quale fa però fronte con il contributo che la Cassa Nazionale riconosce sulle somme riscosse per proprio conto (1%) e con l’arrotondamento che le Ditte eseguono su ogni marca assicurativa (questa gestione prosegue fino al 1926). Il 1 luglio 1926 la Cassa attua l’assicurazione contro le malattie concordata in base ad un contratto di lavoro del 1 aprile 1926 fra le organizzazioni sindacali del tempo.9 Tale forma assicurativa si era resa indispensabile più volte tanto che aveva dato luogo alla costituzione di mutue volontarie, nelle quali i lavoratori di una stessa categoria o cittadini di uno stesso comune si erano uniti 8 9 1919 1949 La Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Milano. A cura dell’Ente -1949 – pag. 12 1919 1949 La Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Milano. A cura dell’Ente - 1949 pag. 13 15 Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919 economicamente per aiutarsi in modo reciproco nel caso di bisogni originati da malattie. Un contributo paritetico come quello della disoccupazione, permette di realizzare nel settore edile quella assistenza che, presentata fin dal 1902 in un ordine del giorno votato alla Camera dei Deputati e al Senato, non aveva avuto seguito. La mutualità libera diventa assicurazione contrattualmente obbligatoria e pur valendosi degli stessi principi, avendo vedute più ampie e criteri più aderenti alla necessità di una evoluzione sociale incontestabile, riesce meglio a rispondere agli scopi per cui è stata creata. Nel 1929 viene formulata la richiesta perché l’assistenza di malattia sia estesa ai familiari dei lavoratori, ma la situazione economica non è delle più favorevoli e gli industriali respingono la proposta che comporterebbe per loro un certo onere; i lavoratori, allora, assumono a loro carico l’intero costo dell’assistenza ai familiari che viene quindi realizzata. Successivamente, migliorata la condizione dell’industria edile, i datori di lavoro contribuiscono a questa forma di assistenza per un terzo del contributo totale. Nel 1929 con decreto del 15 aprile, su proposta dell’allora Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell’Economia Nazionale, l’istituto viene riconosciuto in Ente Morale.10 2.3 Fusione delle Casse Mutue Nel 1930 si estende in Italia la costituzione di Casse Mutue di Malattia a carattere professionale ed a carattere aziendale che si avvalgono 10 1919 1949 La Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Milano - A cura dell’Ente - 1949 pag. 14 16 Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919 dell’esperienza fatta dalle Casse esistenti e tra queste della Cassa Edile per le Assicurazioni Sociali.11 Viene redatto uno Statuto tipo approvato dagli organi ministeriali in modo che seguano tutte un medesimo orientamento. Sorgono mutue di una certa importanza (ad esempio la Cassa Mutua Interaziendale Meccanici e Metallurgici) che possono contare su di un numero considerevole di aderenti, ma sorgono anche mutue modestissime che vivono tra serie difficoltà e quindi limitano le prestazioni in rapporto alle loro possibilità. Questo fenomeno delle Mutue di Malattia si verifica non solo al Nord, dove l’evoluzione sociale è più avanzata, ma anche nel restante territorio italiano; per cui l’allora Ministero delle Corporazioni comincia ad occuparsi di esse, finché nel luglio 1935 costituisce la Federazione Nazionale delle Casse Mutue di Malattia dell’Industria con l’intento di dare un indirizzo unitario a tutti quegli organismi nati spontaneamente e con il preteso scopo di accentrare e quindi diminuire le spese generali che ogni Mutua sostiene per il proprio funzionamento.12 Non si parla di fusione, ma piuttosto di coordinamento delle varie mutue nell’ambito di un unico ente, le quali trovano la loro unitarietà nella Federazione Nazionale. Anche la Cassa Edile deve sottostare a questa norma di carattere nazionale: rimangono il Consiglio di Amministrazione della Cassa, i bilanci dell'assicurazione malattia e dell’assicurazione complementare contro la disoccupazione, ma quella riduzione di spese che era stata prospettata come uno degli elementi per i quali era stata costituita la Federazione Nazionale non si attua ed anzi gli oneri di gestione aumentano, giustificati in parte 11 1919 1949 La Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Milano – A cura dell’Ente - 1949 pag. 20 12 R. Pessi – Lezioni di diritto della Previdenza Sociale – 2^ ed. Cedam 2001 – pag. 68 17 Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919 dalla più vasta e capillare organizzazione sanitaria che la Federazione ha realizzato.13 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sovrintende un comitato superiore che ha il compito di armonizzare le necessita dell’ufficio di Collegamento senza preoccuparsi delle esigenze delle singole parti. Il 3 gennaio 1939, in sede nazionale fra l’allora Confederazione dei Lavoratori dell’Industria e la Confederazione degli Industriali viene stipulato un contratto collettivo che dispone la fusione di tutte le mutue nella Federazione Nazionale delle Casse Mutue Malattia dell’Industria. Questa, infatti, modifica anche la struttura periferica precedente e sostituisce agli uffici di collegamento e gestione proprie sedi provinciali, scompare l’amministrazione particolare delle singole mutue, finisce ufficialmente l’intervento diretto dei rappresentanti delle categorie interessate nella gestione delle mutue stesse.14 La Cassa Edile per le Assicurazioni Sociali che cede la gestione dell’assicurazione malattia per gli iscritti e loro familiari alla Federazione, rimane in vita soltanto per la gestione dell’assicurazione complementare contro la disoccupazione e vedendo limitata la sua attività, non può più, per questi motivi, continuare a chiamarsi “per le assicurazioni sociali”; chiede così agli organi ministeriali di poter sostituire la propria ragione sociale con quella di Cassa Edile di Mutualità e Assistenza. Il Consiglio della Cassa in carica, considerando che una gestione diretta della sola assicurazione complementare contro la disoccupazione sarebbe costosa, decide di affidarla alla sede provinciale della Federazione delle casse Mutue malattia dell’Industria alla quale viene versata, a titolo di rimborso spese per la gestione, una quota del 10% sui contributi riscossi. Il 13 1919 1949 La Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Milano – A cura dell’Ente - 1949 pag. 21 14 1919 1949 La Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Milano – A cura dell’Ente - 1949 pag. 23 18 Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919 Consiglio di Amministrazione della Cassa, una volta all’anno, viene riunito per approvare i bilanci e stabilire le assistenze.15 Nonostante la Cassa Edile risulti essere un ente autonomo, la gestione affidata ad alto ente “soffoca” questa autonomia e l’esiguità del movimento finanziario nega la possibilità di qualsiasi iniziativa. L’istituto langue ed, anche se il suo patrimonio resiste alle insidie dei momenti difficili a causa della forte disoccupazione per la crisi in cui versa l’industria edile per la guerra, non è più un organismo della cui efficienza ci si possa vantare.16 2.4 Rinascita della Cassa Edile E’ solo all’inizio del 1945 che si può parlare di completa gestione diretta da parte della Cassa edile delle sue provvidenze, poiché è solo da questa data che inizia la diretta riscossione dei contributi e la concessione delle assistenze (è ovvio comunque che il campo d’azione è molto limitato: l’assicurazione complementare contro la disoccupazione è la sola gestione curata dalla Cassa ). Cessata la guerra si potrebbe approfittare delle particolari circostanze contingenti, restituire alla Cassa la gestione dell’assicurazione malattia che aveva in passato oppure con un gesto “extra legem” far sorgere l’istituto come in passato, ma la Cassa potrebbe avere altri compiti. All’assicurazione complementare contro la disoccupazione si aggiunge la gestione delle assistenze collaterali e l’amministrazione, per conto delle associazioni sindacali competenti, dei contributi per le scuole professionali 15 1919 1949 La Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Milano – A cura dell’Ente - 1949 pag. 24 16 1919 1949 La Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Milano – A cura dell’Ente - 1949 pag. 25 19 Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919 edili che dalle somme versate a questo titolo traggono i mezzi per la loro vita.17 L’8 ottobre 1945 il primo accordo sindacale stipulato tra il Collegio Lombardo delle Imprese Edili ed affini di Milano ed il Sindacato dei Lavoratori Edili della Camera del Lavoro di Milano, laddove stabilisce le norme che disciplinano il servizio ferie e gratifica natalizia, precisa che in sostituzione del precedente sistema “a decorrere dal 1 novembre 1945 i datori di lavoro verseranno alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano un contributo del 10% sulla paga esclusa l’indennità di contingenza, di cui il 2% per ferie e l’8% per gratifica natalizia”.18 Con tale accordo le Associazioni Sindacali raggiungono contemporaneamente due scopi: quello di potenziare la Cassa e quello di controllare direttamente, per conto dei lavoratori e dei datori di lavoro interessati, quel vasto movimento finanziario rappresentato dal servizio cumulo ferie e gratifica natalizia (cui si aggiungono successivamente le quote per le festività nazionali ed infrasettimanali e per l’indennità speciale, caratteristiche dell’industria edilizia stabilite dal contratto nazionale 1° dicembre 1946 e successivo contratto integrativo provinciale del 27 agosto 1947) che, in passato, essendo curato da un istituto bancario, non era, purtroppo, in alcun modo seguito dalle organizzazioni sindacali di categoria. E ciò senza contare la maggiore sensibilità di un Ente di categoria quale la Cassa Edile di fronte alle necessità delle parti che ne hanno voluto il risorgere, sensibilità che può consentire all’Istituto interventi particolari, in quanto, quale ente di assistenza, esso non è rigidamente costretto entro 17 Ibidem pag. 25 1919 1949 La Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Milano – A cura dell’Ente - 1949 pag. 30 18 20 Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919 limiti di intransigenza assoluta, ma ha una certa elasticità di movimento che ne giustifica la stessa esistenza.19 Ne è prova di ciò il fatto che, in applicazione delle clausole dell’accordo sindacale dell’8 ottobre 1945, la Cassa sostituisce all’unica liquidazione effettuata dall’istituto bancario, incaricato del servizio cumulo ferie, gratifica natalizia, due pagamenti annuali, che in aderenza al contratto integrativo provinciale del 27 agosto 1947 vengono effettuati anche prima del termine fissato a favore dei lavoratori che si trovano in determinate particolari condizioni cioè “chiamati alle armi”, “pensionati all’atto della cessazione del lavoro” ed “emigrati all’estero”.20 Nel febbraio 1946, in forza del contratto provinciale del 7 gennaio 1946 viene affidato alla Cassa l’incarico di effettuare il pagamento dell’integrazione della gratifica natalizia 1945 che, per disposizione a carattere nazionale, è elevata a duecento ore di paga e cento ore di contingenza. Gli industriali edili sono posti di fronte ad una eventualità che li preoccupa: quella cioè di pagare somme non più recuperabili; l’edilizia non è un’industria che accumula manufatti i cui prezzi possono essere maggiorati al momento della vendita, pertanto si rende necessario lo studio di un sistema di pagamento che permetta ai costruttori di rivalersi sui lavori eseguibili dal 1946. Ottengono, in ciò, l’appoggio oltreché il consenso dei rappresentanti dei lavoratori e realizzano questo loro programma attraverso la Cassa Edile che fa la prima esperienza di pagamenti su vasta scala in limiti di tempo piuttosto brevi. 19 1919 1949 La Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Milano – A cura dell’Ente - 1949 pag. 31 20 1919 1949 La Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Milano – A cura dell’Ente - 1949 pag. 31 21 Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919 Il 18 febbraio 1946 un accordo stipulato tra il Collegio Imprese Edili Capomastri ed Affini di Cremona ed il Sindacato Edile di Cremona crea La Cassa Edile in questa città quale Sezione Provinciale di quella milanese. Con decorrenza 1 gennaio 1947 viene stipulato un accordo con l’Ufficio Provinciale di Milano dell’Istituto Nazionale per l’Assistenza di Malattia, in base al quale, alla Cassa viene affidato l’incarico di riscuotere i contributi di competenza dell’Istituto; il che può rappresentare un effettivo primo passo verso quella unificazione dei contributi già attuata dalla Cassa nel 1925.21 La situazione economica determinatasi in tutto il paese nel secondo semestre del 1947 a seguito delle restrizioni del credito, del ritardato o mancato pagamento dei lavoratori da parte degli Enti Pubblici o dei privati e l’improvvisa sospensione di molti lavori ordinati da chi, partito con un preventivo ritenuto precauzionale, si vede assorbita la somma a disposizione quando la costruzione è ancora alla fase iniziale, costringono la cassa Edile a notevoli sforzi di carattere funzionale ed a equilibrismi di carattere economico che la impegnano in maniera talvolta preoccupante. La notevole disoccupazione, conseguenza di una tale situazione, accresce ancor più lo stato di difficoltà dell’Istituto. Infatti, aumenta il suo lavoro per far fronte alla tempestiva evasione delle molte domande che sono presentate, si incrementa l’afflusso dei lavoratori ai suoi uffici.22 Superato questo difficile periodo, a consolidare la posizione della Cassa e a confermare la fiducia che essa gode, interviene il contratto provinciale integrativo del 27 agosto 1947 che stabilisce non solo di rinnovare alla Cassa l’incarico della gestione del servizio cumulo ferie e gratifica natalizia, ma di affidarle anche quello per le festività infrasettimanali e 21 1919 1949 La Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Milano – A cura dell’Ente - 1949 pag. 33 22 1919 1949 La Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Milano – A cura dell’Ente - 1949 pag. 34 22 Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919 nazionali e, per l'indennità speciale caratteristiche "industria edilizia".23 Sono presi i primi contatti con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale perché sia ratificato il Nuovo Statuto e sia autorizzata la nuova denominazione della Cassa. Nascono negli anni successivi una serie di prestazioni complementari che vanno dalla gestione della Casa del Muratore, alla delle case I.N.A., alle amministrazione colonie estive per i bambini dei lavoratori, all’indennità maltempo, dall’assicurazione contro gli infortuni extra-professionali, alle borse di studio fino alle prestazioni oggi erogate. Il ragionamento a cui sottostanno molte delle provvidenze introdotte dalla Cassa Edile per gli operai del settore è molto semplice: nei diversi settori dell’industria molti lavoratori sono dipendenti di grosse imprese con impianti fissi. L’impresa ha dunque la possibilità, in molti casi, operando direttamente verso migliaia di lavoratori, di soddisfare essa stessa molte richieste ed esigenze dei propri dipendenti e dei loro familiari. Nel settore dell’edilizia ciò non potrà mai avvenire, dato che, anche l’impresa più grossa è una “medio-piccola” impresa. Al massimo potrà avere alle dipendenze qualche centinaio di persone per cui non ci sarebbe la possibilità concreta, né quella economica, di soddisfare tali esigenze espresse subito nel dopoguerra dai lavoratori. Da qui l’idea di affidare ad un organismo gestito e controllato direttamente dalle organizzazioni sindacali e di far “produrre” da esso servizi e prestazioni dirette a favore di tutti gli operai del settore edile. 23 Contratto provinciale integrativo 27 agosto 1947 23 Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919 Particolare significato riveste un istituto stabilito dalla contrattazione nazionale che, attraverso il sistema della mutualizzazione, garantisce al lavoratore un corrispettivo annuale sostitutivo degli scatti d’anzianità difficilmente maturabili con la permanenza costante in una sola azienda, stante la forte mobilità del settore, ed attivabile, quindi, con la permanenza in edilizia indipendentemente dall’impresa di appartenenza.24 l’istituto contrattuale si chiama APE (Anzianità Professionale Edile) e assume l’aspetto di straordinarietà quando, al termine dell’impegno di lavoro, significato dalla maturazione del periodo pensionistico, premia la fedeltà al settore per aver lavorato continuamente in edilizia, con la corresponsione di una somma significativa quasi a completamento del TFR normato. Prestazioni che trovano la loro origine o nel contratto nazionale (prestazioni comuni a tutte le casse) o negli accordi provinciali (prestazioni tipiche di ciascuna cassa).25 Con la nascita della Repubblica, l’entrata in vigore della Costituzione e il ripristino delle libertà sindacali, anche le organizzazioni dell’edilizia tornano ad agire; sia da parte delle organizzazioni imprenditoriali che sindacali si ravviva l’interesse per le Casse Edili, per le quali il risultato è stata una loro rapida diffusione in altre province. Le Organizzazioni Nazionali sono obbligate ad affrontare questa problematica, i contratti nazionali degli anni cinquanta cominciano, tra le loro norme, a trovare l’indicazione della Cassa Edile. In un primo momento essa è indicata come l’organismo presso cui si devono accantonare la gratifica, le ferie e le festività infrasettimanali, per un po’ di anni l’attività complessiva viene identificata solo con “l’accantonamento”, ma non basta. 24 80° Cassa Edile di Milano 1919 – 1999 – Cassa Edile di mutualità e assistenza di Milano – Novembre 1999 – pag. 66 25 80° Cassa Edile di Milano 1919 – 1999 – Cassa Edile di mutualità e assistenza di Milano – Novembre 1999 – pag. 66 24 Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919 L’esperienza di Milano che manifesta via via sempre maggiori interventi assistenziali e previdenziali, è una sollecitazione oltre che un’indicazione utile per tutti i dirigenti sindacali, sia in sede nazionale sia in sede provinciale. La Cassa diventa un istituto contrattuale sotto tutti i punti di vista, anzi un istituto per la gestione di alcune norme del contratto di lavoro del settore. Con gli anni cinquanta si individua la Cassa Edile in modo sempre più preciso, la si disciplina e le si dà una struttura che vale quasi per tutte le Casse Edili del Paese oltre che per dettarne le finalità.26 E’ un obiettivo vasto e complesso che impegnerà tutte le forze sindacali, sovente in contrapposizione. Nel 1952 erano in attività in Italia undici Casse Edili e alla vigilia della stipula del contratto nazionale di categoria del 24 luglio 1959 che ne ufficializzerà il riconoscimento come parte integrante dell’accordo nazionale e ne sancirà formalmente le funzioni, se ne registrano diciassette. 26 G. Bianchini – La Cassa Edile di Milano … e le altre Casse Edili – pag. 31 25 Evoluzione della Previdenza Sociale 3. EVOLUZIONE DELLA PREVIDENZA SOCIALE L’idea della sicurezza sociale è stata accolta dal nostro ordinamento per effetto dell’inserimento nella Costituzione del principio secondo il quale è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese (art. 3 della Costituzione). Tale principio sta a significare che la liberazione dal bisogno corrisponde ad un interesse riferibile a tutta la collettività. Più in particolare, è previsto dall’art. 38 della Costituzione che: “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”. “I lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. “Gli invalidi e i minorati hanno diritto all’educazione ed all’avviamento professionale”. “Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”. “L’assistenza privata è libera”. L’evoluzione del nostro sistema di previdenza sociale può dirsi segnata da questa disposizione che ne costituisce il nuovo fondamento. La tutela di chi, vivendo del proprio lavoro, si viene a trovare in condizioni di bisogno costituisce un’espressione necessaria della solidarietà di tutta la collettività.1 A questo effetto, di importanza fondamentale è il IV Comma art. 38, il quale dispone che la realizzazione del programma previsto debba avvenire ad opera dello Stato, tenuto non solo a predisporre gli organi e gli istituti necessari ma anche ad integrarli. L’intervento dello Stato, secondo la 26 Evoluzione della Previdenza Sociale Costituzione, non può essere, quindi, limitato alla costituzione degli istituti ed alla disciplina dell’organizzazione e dei rapporti, ma deve tendere all’effettiva realizzazione della tutela dei soggetti protetti, realizzazione che costituisce un fine fondamentale dello Stato, nel senso che ad essa corrisponde un interesse pubblico immediato e diretto. La formulazione letterale del quarto comma dell’art. 38 non contrasta con questa conclusione; che lo Stato non sia chiamato direttamente a realizzare i compiti previsti in quell’articolo non vuol dire affatto che quei compiti non siano propri e fondamentali dello Stato. Vuol dire soltanto che la Costituzione consente un modello organizzativo basato su strutture differenziate, per tipi di tutela e soggetti protetti e, eventualmente, articolato territorialmente.2 L’art. 38 Cost. afferma, all’ultimo, comma, il principio della libertà della previdenza privata, come manifestazione di quella specifica solidarietà che si esprime anche nelle formazioni sociali (art 2 Cost.), previdenza privata che, come tale, non può non essere che libera in quanto volontaria e, soprattutto, destinata esclusivamente alla soddisfazione di interessi privati.3 La funzione previdenziale affidata dalla legge alle strutture pubbliche trova necessariamente un limite per quanto attiene al livello delle prestazioni, specialmente pensionistiche, ma anche per le prestazioni destinate a realizzare la tutela della salute. Il livello delle prestazioni previdenziali, infatti, non solo è determinato tenendo conto delle risorse disponibili, mantenendo anche conto che la loro funzione è quella di realizzare, in primo luogo, la soddisfazione 1 M. Persiani – Diritto della Previdenza Sociale 13^ Ed. – Cedam 2003 pag. 14 M. Persiani – Diritto della Previdenza Sociale 13^ Ed. – Cedam 2003 pag. 15 3 M. Persiani – Diritto della Previdenza Sociale 13^ Ed. – Cedam 2003 pag. 17 2 27 Evoluzione della Previdenza Sociale dell’interesse pubblico alla liberazione delle situazioni di bisogno e, con essa, una solidarietà estesa a tutti i cittadini. Ne consegue che le prestazioni erogate dai regimi previdenziali pubblici, se pure tendono a garantire “mezzi adeguati alle esigenze di vita” (art. 38, secondo comma Cost.), devono essere, però, commisurate soltanto a quei bisogni che il legislatore considera tipici della generalità degli assistiti onde ne valuta la soddisfazione come condizione essenziale ai fini della garanzia dell’effettivo godimento dei diritti civili e politici. Per contro, è avvertita l’esigenza di provvedere, nell’esercizio della libertà di assistenza privata (art. 38, quinto comma Cost.), con il ricorso alla mutualità volontaria, alla soddisfazione dell’interesse privato a più elevati livelli di protezione. Da tempo i lavoratori hanno avvertito l’interesse a mantenere, quando saranno pensionati, il tenore di vita che è stato loro consentito dalle retribuzioni percepite mentre lavoravano. Interesse che sarà sempre meno soddisfatto dai regimi previdenziali pubblici.4 Uno spazio all’autonomia privata risulta già esplicitamente ritagliato dall’art. 2117 del Codice Civile (Fondi speciali per la previdenza e l’assistenza) e, soprattutto, dall’art. 38 comma quinto della Costituzione che, con chiara ispirazione ai principi del pluralismo, garantisce la libertà di esercizio di forme di previdenza e assistenza private. L’autonomia privata, specialmente quella collettiva, svolge da tempo un ruolo importante nel settore previdenziale, quale fonte di forme di previdenza, o complementari di quella pubblica, o del tutto particolari ed autonome rispetto a quelle: tipiche, a quest’ultimo proposito, sono le Casse Edili, strutture promosse dalla contrattazione collettiva nazionale, per 4 M. Persiani – Diritto della Previdenza Sociale 13^ Ed. – Cedam 2003 pag. 39 28 Evoluzione della Previdenza Sociale l’assolvimento di funzioni previdenziali e assistenziali, nonché di garanzia nei confronti dell’inadempimento del datore di lavoro ad obbligazioni relative a determinate voci retributive. L’autonomia dei privati, comunque, specialmente a livello di contrattazione collettiva aziendale, ha assunto un ruolo di particolare rilievo dopo la regolamentazione per legge della previdenza complementare.5 Il D.Lgs. 124/93 impone all’autonomia collettiva di promuovere una mutualità pensionistica (centrata sulla libertà di adesione, ma anche sulla inderogabilità del modello di riferimento), idonea ad integrare la previdenza obbligatoria, ponendosi verso la stessa non più come integrativa, bensì come complementare (e quindi assumendone l’analoga funzione).6 In materia, nuovi spazi all’autonomia collettiva sono stati prospettati dall’accordo trilaterale del 23 luglio 1993 (cosi detto accordo sul costo del lavoro) per quanto riguarda la possibilità di intervenire sulla disciplina dell’assoggettamento a contribuzione previdenziale di voci retributive che vengano introdotte dalla contrattazione collettiva aziendale per premiare particolari risultati produttivi (c.d. salario di produttività). Attraverso tale tipo di intervento sulla contribuzione, si prospetta anche la possibilità che l’autonomia collettiva, di fatto, stante la conversione del sistema di calcolo delle pensioni, apportata dalla riforma del 1995, incida indirettamente anche sulla politica delle prestazioni.7 Sebbene nel settore della sicurezza sociale l’intervento dei privati non sia escluso, ed anzi, in alcuni casi sia espressamente previsto o, addirittura, sollecitato dallo stesso legislatore, tanto costituzionale che ordinario (art. 38, quinto comma Cost., art. 2117 codice civile, art. 442 comma secondo c.p.c., art. 4 Legge 537/93, Legge 335/95, D.Lgs. 626/94, Legge 419/98), si 5 6 M. Cinelli – Diritto della Previdenza Sociale – Giappichelli Ed. 2003 – pag. 90 R. Pessi – Lezioni di diritto della previdenza sociale – Cedam 2001 - 2^ edizione – pag. 185 29 Evoluzione della Previdenza Sociale può affermare che nell’ordinamento vigente la previdenza e l’assistenza sociale restano compiti specifici e necessari dello Stato, anche quando questo, anziché assumerli in esercizio diretto, di fatto (come è avvenuto per effetto del D.Lgs. 509/94 con gli enti privatizzati per la previdenza di liberi professionisti, giornalisti ecc.) ne conceda l’esercizio a soggettività private (che contemporaneamente sottopone, peraltro, ad una serie di poteri amministrativi, diretti a regolarne comunque l’attività). Comunque, all’iniziativa privata (che si svolga al di fuori di quella attribuzione di poteri) è riservato un ruolo eventuale e complementare, anche quando ne siano previste e regolamentate per legge le modalità d’intervento, come è avvenuto per i fondi di previdenza complementare (D.Lgs. 124/93 e i fondi integrativi sanitari (D.Lgs. 517/93), ma comunque non secondario, come nei casi di ammortizzatori sociali di fonte collettiva (quali in particolare le Casse Edili), o di collaborazione tra soggetti pubblici e “privato sociale” nel settore sanitario (L. 419/98), o di espressa regolamentazione (L. 662/96), all’interno della più ampia categoria degli enti non commerciali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle associazioni di promozione sociale (D.Lgs. 460/97 – L. 383/2000).8 7 8 M. Cinelli – Diritto della Previdenza Sociale – Giappichelli Ed. 2003 – pag. 91 M. Cinelli – Diritto della Previdenza Sociale – Giappichelli Ed. 2003 – pag. 100 30 Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile 4. EVOLUZIONE NORMATIVA RISPETTO ALLA CASSA EDILE 4.1 Comparsa della Cassa Edile nel contratto nazionale E’ nel secondo contratto nazionale post-corporativo stipulato il 18 gennaio 1950, che per la prima volta si trova menzionato l’istituto della Cassa Edile. E’ implicitamente qualificato come Ente per l’accantonamento dei ratei di ferie, festività e gratifica natalizia e posto in alternativa all’istituto bancario. La scelta tra le due alternative è demandata alla contrattazione integrativa provinciale. In tutto il territorio nazionale, attorno al 1950, esistono e funzionano solo cinque Casse Edili: Brescia, Udine, Pavia e Torino che si conformano tutte a quella di Milano.1 Sin dal dicembre 1947 il comitato direttivo nazionale della F.I.L.E.A., con propria “mozione risolutiva”, era pervenuto, anche sulla base dello studio condotto dall’apposita commissione insediata nell’agosto 1947, alla conclusione di orientare tutte le federazioni provinciali verso la costituzione delle Casse Edili a gestione, ove fosse possibile, paritetica, facendo di questi “istituti veri organismi di difesa e di lotta”2. In questo documento sono inoltre puntualizzati diversi temi al centro delle rivendicazioni dei lavoratori edili. Tra i più importanti: 1) riforma degli uffici del lavoro, con avocazione ai sindacati di categoria della funzione di collocamento, 2) riforma del D.L. Lgt. 09.11.1945 n. 788 che istituisce la Cassa integrazione guadagni in relazione alle particolari esigenze del settore edile, 3) realizzazione dell’obiettivo di istituire e far funzionare gli enti scuole edili, già previsti nel contratto del 1946 (art. 46). 1 2 G. Bianchini – La cassa Edile di Milano… e le altre Casse Edili – Milano 1980 – pag. 43 Testo della mozione riportato dal Notiziario F.I.L.E.A. del 15.01.1948 31 Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile 4.2 I contratti nazionali dopo il 1952 Il contratto nazionale del 5 dicembre 1952 aggiunge al precedente testo, nell’art. 59, che “l’amministrazione delle Casse Edili esistenti e di quelle che, ove possibile, potranno essere costituite, sarà effettuata in forma paritetica, con la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali interessate”.3 Il contratto del 13 settembre 1957, stabilisce all’art. 62 che: “le parti stipulanti, riconoscendo l’importanza delle finalità perseguite dalla Cassa Edile, promuoveranno l’istituzione, laddove possibile, di questi organismi”. Da rilevare che il precedente contratto del 1955 non aveva introdotto nulla a riguardo, anzi, aveva ribadito, con apposita dichiarazione verbale, anche l’ipotesi di accantonamento presso l’impresa.4 4.3 L’intesa settoriale tra F.I.L.L.E.A., F.I.L.C.A., Fe.N.E.A.L. L’incontro del 27 settembre 1958 delle segreterie nazionali F.I.L.L.E.A.C.G.I.L., F.I.L.C.A-C.I.S.L., Fe.N.E.A.L.-U.I.L. (che avevano preso il posto dell’organizzazione unitaria F.I.L.E.A., a seguito della rottura dell’unità sindacale)5, è esplicitamente diretto ad “un attento esame dei problemi riguardanti la creazione, i compiti e il funzionamento delle Casse Edili di Mutualità e Assistenza”. L’incontro manifesta il grado di presa di coscienza cui è ormai giunto il movimento sindacale operaio riguardo le Casse Edili, si può affermare che in quel momento, il problema delle Casse fosse giunto ad un punto critico. O la categoria diventava capace di portarlo a generalizzazione e a compimento, oppure il “fenomeno Cassa Edile” si sarebbe più o meno localizzato nelle province industrialmente e 3 Art. 29 C.C.N.L. edili 1952 Art. 62 C.C.N.L. edili 1957 5 Vedi: F. Carinci – R. De Luca Tamajo – P. Tosi – T. Treu – Diritto del Lavoro 1. Il diritto sindacale – Utet 4^ ed. 2002 – Cap. 2.3 – “L’organizzazione sindacale: evoluzione storica” 4 32 Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile sindacalmente più avanzate, con il possibile venir meno di una cospicua esperienza sviluppatasi in diverse parti del Paese in quegli anni.6 Il documento comune siglato nel 1958 da F.I.L.L.E.A., F.I.L.C.A., e Fe.N.E.A.L. elenca diciotto province in cui sono già costituite altrettante Casse Edili. In quattrodici opera già l’accantonamento della percentuale di ferie, gratifica natalizia e festività, quasi tutte hanno avviate misure assistenziali: colonie, borse di studio per i figli degli edili, cure termali, sussidi in caso di morte del lavoratore e altri interventi; in sette province (Milano, Brescia, Varese, Pavia, Udine, Torino e Imperia) sono in vigore trattamenti integrativi per la disoccupazione involontaria. A Torino e Imperia operano forme di erogazione integrative anche per le malattie dei lavoratori oltre che per i casi di infortunio e a Genova addirittura per le ore di cantiere perse a causa del maltempo. Queste iniziative sono introdotte provincialmente e sono di carattere assistenziale, sono finanziate con il contributo versato alla Cassa dai suoi iscritti: imprenditori e operai. Si tratta di un contributo paritetico, cioè con una stessa percentuale a carico di ognuno, calcolata sul salario, tanto a carico del datore di lavoro quanto a carico dei lavoratori. Se il lavoratore paga per le previdenze sociali 100, altrettanto deve pagare il suo imprenditore (questa contribuzione a carico delle imprese e dei lavoratori resta paritetica fino al 1973; dal 1976 i 5/6 saranno a carico del datore di lavoro e 1/6 a carico del lavoratore). Le percentuali sono diverse da provincia a provincia e tendono a variare nel tempo, aumentando. Oltre ai versamenti associativi dei datori di lavoro e degli operai, le Casse Edili hanno altre forme di entrate che possono essere utilizzate per la propria attività, si tratta degli interessi bancari maturati sui depositi degli importi per ferie, gratifica e festività che ricevono dalle imprese. 6 Incontro Segreterie Nazionali 27 settembre 1958 33 Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile Tali somme, per alcuni mesi, rimangono a disposizione delle Casse stesse e in questo periodo, essendo le somme depositate su conti correnti fruttiferi, rendono degli interessi che sono utilizzati in aggiunta ai finanziamenti specifici per pagare le attività della Cassa e le assistenze in particolare. Sono, queste attività, svolte ancora da poche Casse Edili, i primi segni dei futuri istituti contrattuali che troveranno ampio sviluppo nella fase politicosindacale successiva. Ci vorranno ancora otto anni prima di vedere che il livello contrattuale provinciale acquisisce il diritto a contrattualizzare le prestazioni assistenziali o almeno alcune di esse. Prima di allora solo la trattativa nazionale aveva la possibilità di contrattualizzare. Non che in sede provinciale non ci si accordasse per attribuire i compiti alla Cassa Edile, lo si faceva e si operava, senonchè gli accordi sindacali provinciali non erano previsti dal sistema di relazione industriale del settore, erano un di più rispetto a quanto formalmente previsto tra le Organizzazioni nazionali. La questione non è solo formale e se ne accorgono le stesse Organizzazioni sindacali operaie, le quali arrivano ben presto a richiedere la contrattualizzazione provinciale delle prestazioni affidate alla Cassa.7 Esse diventano un tutt’uno con il contratto nazionale per cui arrivano ad essere parte integrante della retribuzione del lavoratore. Non solo, ma qualche magistrato che deve ricercare i minimi di trattamento economico da applicare in sede di controversia giuridica tra l’imprenditore e i suoi dipendenti, li recepisce. Cioè, il minimo retributivo del settore è dato dalla sommatoria tra quanto previsto dal Contratto nazionale, ciò che si è introdotto con l’integrativo provinciale più ciò che eroga la Cassa Edile, purchè frutto di un accordo sindacale. 7 G. Bianchini – La Cassa Edile di Milano … e le altre Casse Edili – Milano 1980 – pag. 47 34 Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile Nel momento in cui il livello provinciale assume tale disponibilità, ci saranno nuovi e più ampi effetti a favore dei lavoratori e non solo di ordine giuridico. E’ comunque merito delle Organizzazioni sindacali nazionali avere voluto e saputo valorizzare le esperienze di punta del primo gruppo di Casse Edili, avere indicato a tutta la categoria “l’obiettivo di istituire e far funzionare in tutte le province l’istituto della Cassa Edile” e al tempo stesso di aver saputo presentare tale obiettivo come punto cruciale di una complessa iniziativa per il rispetto e l’attuazione dei contratti collettivi di lavoro.8 4.4 Il contratto di lavoro “erga omnes” del 1960 Con il contratto di lavoro firmato il 24 luglio 1959, in vigore dall’11 gennaio 1960 ed “erga omnes” con il D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1032 in attuazione della legge del 14 luglio 1959 n. 7419, si introduce l’obbligo di costituire ovunque le Casse Edili. Il contratto del 1959 prevedeva le Casse Edili e, dato che questo contratto diventa legge, di fatto, indirettamente l’estensore contrattuale diventa legislatore. Rimane invece il fatto che il contratto del 1959 impone l’obbligo per tutti di iscriversi alla Cassa Edile che in parecchie province non c’è ed occorre quindi costituirla in fretta (in parte viene attuato). Nel contratto del 1959 si definisce anche il problema del finanziamento stabilendo che “Per il conseguimento degli scopi delle Casse Edili le stesse Associazioni territoriali determineranno la misura del contributo paritetico tra un minimo dello 0,10% ed un massimo dello 0,50% calcolato sulla paga di fatto corrisposta agli operai, senza pregiudizio per le maggiori misure eventualmente esistenti”. 8 E. Corrieri: Linee di tendenza della contrattaz. sindacale – Quaderni di rassegna sindacale - 1971 Vedi: F. Carinci – R. De Luca Tamajo – P. Tosi – T. Treu – Diritto del Lavoro 1. Il diritto sindacale – Utet 4^ ed. 2002 – Cap. 9.14 - I contratti collettivi “recepiti” in decreto 35 9 Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile Con il contratto del 1959 sono quindi risolti, in parte, e refluiti nella contrattazione nazionale i presupposti normativi condizionanti l’obiettivo di istituire la Cassa Edile in tutte le province. 4.5 I convegni operai sulla Cassa Edile I convegni organizzati nel 1960 dalla F.I.L.C.A.-C.I.S.L. a Torino e dalla F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. a Grottaferrata, le risoluzioni della Fe.N.E.A.L.U.I.L., ripropongono in tutta la categoria l’obiettivo dell’istituzione delle Casse Edili in ogni provincia che si dimostrò di attuazione estremamente difficile e il perché, per la parte operaia, è chiaramente affermato nella relazione introduttiva al 2° convegno F.I.L.L.E.A. sulle Casse Edili. In essa si legge: “Mentre ufficialmente gli industriali, in modo particolare l’ANCE ostentano un atteggiamento di benevola comprensione verso le Casse Edili, di fatto nelle province l’atteggiamento è generalmente ostile. Ma tale fattore principale del mancato allargamento della rete delle Casse Edili, non può essere dissociato, anche da una valutazione, non sempre pienamente consapevole che la nostra organizzazione sindacale e gli stessi lavoratori hanno di questi organismi”. Già nel primo convegno della F.I.L.L.E.A. del 1953, constatato che esistevano solo undici Casse, si era sottolineata la direttiva di “estendere e migliorare le Casse Edili”. Risultato delle iniziative sindacali è che le Casse passano da quattordici nel 1956 a diciotto nel 1958, a ventidue funzionanti nel 1960, più qualche decina in fase di costituzione. Perché gli industriali la “osteggiano” e tanti lavoratori persistono in una “valutazione non sempre consapevole?”. Le domande che in molti si pongono sono: “che cosa è la Cassa Edile? Che cosa fare di questo organismo? 36 Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile Come è possibile farlo diventare uno strumento operativo per l’attuazione anche di una figura sindacale che comincia ad emergere e cioè il salario minimo garantito?” Si ritiene che i nodi più importanti che le Associazioni sindacali hanno dovuto affrontare abbiamo riguardato i seguenti argomenti: 1) introduzione di un rapporto tra la contrattazione nazionale e quella provinciale articolata, per indicare gli obiettivi riguardanti le Casse Edili. Si sono dovute determinare nuove forme di azione sindacale in luogo dei vecchi modelli di conflittualità “a polverone” e di resistenza “muro contro muro”. Si sono dovute modificare le stesse strutture interne delle leghe operaie che si rifondano sui cantieri. Si è dovuto attribuire ampia autonomia alle sezioni provinciali dei costruttori edili pur nell’ordinamento unitario dell’associazione industriale. 2) Si è dovuto determinare un nuovo rapporto tra la retribuzione immediata (o diretta) e la retribuzione indiretta. 3) Si è andati alla ricerca di un nuovo rapporto tra le innovazioni contrattuali e la legislazione sociale, così come tra i livelli occupazionali e la politica degli investimenti in edilizia. E’ inoltre certamente occorsa una crescente volontà e capacità dei sindacati nel gestire direttamente e settorialmente le relazioni reciproche che i nuovi organismi facevano nascere (si tratta pur sempre di Consigli di Amministrazione in cui c’è la presenza congiunta di due parti contrapposte e non sempre è ipotizzabile la possibilità che esse riescano a trovare il giusto compromesso).10 L’obiettivo principale, quello cioè di riuscire a costituire le Casse Edili, è raggiunto: nel 1963, sono funzionanti 82 Casse e altre che si stanno costruendo; testimoniano il successo conseguito da tutto il movimento 10 Atti del Convegno Nazionale F.I.L.L.E.A. sulle Casse Edili – Grottaferrata (Roma), 3-4 Gennaio 1963 – a cura della F.I.L.L.E.A. 37 Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile sindacale operaio, malgrado la resistenza di una considerevole parte del campo imprenditoriale.11 Le scelte dei sindacati operai vengono riassunte in una piattaforma presentata per il rinnovo contrattuale nazionale, gestita dai comitati unitari di coordinamento formati dalle tre federazioni operaie di settore. Al centro delle richieste riferite alla Cassa Edile vi è l’esigenza di una “urgente istituzione di una contribuzione particolare a carico dei datori di lavoro esclusivamente per garantire agli operai dell’edilizia una copertura economica per tutte le ore di lavoro perdute involontariamente. Ai comitati paritetici verrà lasciato il compito di provvedere a tutte quelle iniziative collaterali e di tipo sociale e culturale la cui utilità si è così affermata in questi anni”. Si precisa nelle stesse piattaforme che la Cassa deve essere in grado di “assolvere al compito di integrare e adottare le norme di legge esistenti in materia di previdenza, assistenza e sicurezza sociale, alle caratteristiche dell’industria delle costruzioni”. 4.6 I convegni degli industriali Era impossibile che di fronte alle numerose iniziative dei sindacati operai, con tema la Cassa Edile, susseguitesi negli anni fine cinquanta e inizio sessanta, gli industriali non si sentissero sollecitati anch’essi ad affrontare l’argomento, infatti, il 28/29 maggio 1963, per iniziativa dell’ANCE, i rappresentanti imprenditoriali si riuniscono in convegno per discutere complessivamente della questione attorno a cui verteva il dibattito in generale. Erano interessati principalmente a due argomenti: 1) i problemi di organizzazione e di finanziamento delle Casse Edili, 2) i profili pratici dei problemi giuridici connessi con l’esistenza e il finanziamento delle Casse Edili.12 11 12 G. Bianchini – La Cassa Edile … e le altre Casse – Milano 1980 – pag. 52 Convegno ANCE 28/29 maggio 1963 38 Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile La discussione è vivace, emergono le perplessità di molti verso un organismo che “costa” e che, attraverso i “sindacalisti”, controlla. Vengono evidenziate anche parecchie perplessità riguardo alla natura giuridica di questo organismo in stretta connessione con estesi pareri di incostituzionalità. L’orientamento degli imprenditori può ricavarsi dalla lettura del “voto conclusivo” nel quale, tra l’altro si afferma che: a) si deve costituire un “organismo che curi il coordinamento delle Casse Edili, nei modi e nelle forme più opportune”, b) si deve costituire “un ristretto comitato di esperti per lo studio dei problemi giuridici, con l’incarico di predisporre una serie di quesiti da sottoporre a giuristi”. Quindi, le tematiche dei convegni sono molto diverse, dalla parte dei sindacati operai si mostra una crescente volontà e capacità d’impegnarsi a contribuire allo sviluppo delle Casse Edili: più interventi, maggiore qualificazione di quelli in vigore, estensione ovunque dell’organismo, accantonamento presso la Cassa. Sul piano delle iniziative specifiche si raccomanda di “concentrare le somme disponibili in poche assistenze piuttosto massicce con caratteri di assoluta automaticità che eliminino la discrezionalità”. Le proposte rimangono al confine tra assistenza e retribuzione indiretta, però si privilegia la “corresponsione di indennità” integrative per assenze dovute ad infortunio o malattia, soffermandosi sull’opportunità o meno di fissare un congruo periodo di carenza. I trattamenti integrativi salariali vengono proposti anche in funzione “della fuga dall’edilizia generale, anche nelle province del sud, con il sorgere delle industrie locali”. Nel complesso, nella posizione operaia, non manca l’intuizione più avanzata, difatti qualcuno afferma: “non è tanto una questione di carattere retributivo ... è anche una questione di carattere normativo e, se si preferisce, una questione di sicurezza di lavoro”. 39 Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile Nel campo imprenditoriale, invece, si pongono in discussione, fondamentalmente, la legittimità costituzionale e la natura giuridica dell’organismo; si discute per verificare la validità della cosiddetta “clausola sociale” inserita nei capitolati d’appalto, quindi, il tema che sta più a cuore a molti industriali è quello dell’ ”esistenza o meno della Cassa edile”. Le proposte sono perentorie, si chiede una scelta riguardo a due precisi quesiti: a) abolire o tenere in vita le Casse Edili? B) limitarle ai soli iscritti o renderle obbligatorie? Dalla lettura della documentazione sembra che la maggior parte degli imprenditori sia propensa ad “abolire” e “limitare”. Agli imprenditori in quel periodo interessa di più la forma della Cassa Edile, cioè la sua strutturazione e collocazione nel diritto positivo. In quel convegno non si parla molto dei contenuti della Cassa, anche per essi, per avere un rapporto nuovo con le Casse Edili, sarà necessario un salto di qualità che avverrà negli anni successivi. Nei cinque anni che trascorsero tra il primo e secondo convegno, la posizione degli industriali acquisisce la convinzione che questo istituto contrattuale ha la possibilità di permettere alla categoria miglioramenti consistenti riguardo a diversi indirizzi; passati gli anni difficili dell’ “erga omnes” e della sentenza costituzionale che sancisce inesistente l’obbligo di iscriversi alla Cassa Edile, le stesse si sono costituite, funzionano e accrescono le loro iniziative, quelle di più vecchia data manifestano ampia capacità operativa e sono in grado di soddisfare le attese degli operai e degli imprenditori. Da qui l’esigenza di organizzare un convegno per verificare le diverse problematiche connesse con le Casse che ci sono (e sono numerose), vanno disciplinate tanto per le finalità, quanto per la loro struttura istituzionale e 40 Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile amministrativa e possono essere ottimi strumenti di verifica circa il rispetto dell’applicazione contrattuale: la concorrenza sleale che deriva da minori costi salariali, a causa di evasioni contrattuali, crea problemi agli imprenditori più seri che pretendono il rispetto dei patti di lavoro. Il convegno si svolge a Roma il 29/30 ottobre 1968, dalle due relazioni che introducono la discussione emerge ancora l’esistenza di una notevole pretesa egemonica, poiché la parità della gestione non è ancora definita correttamente, infatti, appare strumentale e riduttiva dove si afferma che “la pariteticità si realizza con la firma abbinata degli atti predetti (quelli di prelievo finanziario)”, “in via generale, ad opera del Presidente della Cassa per la parte operaia e consente di associare le Organizzazioni dei lavoratori alle responsabilità inerenti il momento attuativo della spesa, a tutela, in definitiva, dello stesso Presidente”. Si può quindi constatare che la paretiticità si restringe al coinvolgimento delle spese e non come dovrebbe essere, cioè ad ogni momento di decisione, atto per atto, operazione per operazione. Tuttavia, in questo convegno emergono cose nuove a testimonianza del consistente salto di qualità compiuto dagli imprenditori.13 Nella stessa relazione si può leggere “Altri congegni contrattuali pure imperniati o collegati con le Casse Edili, si inquadrano in una politica attiva di perequazione dei costi della mano d’opera fra tutte le imprese operanti nel settore e si ispirano, altresì, a finalità di promozione organizzata”. Più oltre si evidenziano i modi con i quali la Cassa attua la perequazione contrattuale e si riconosce addirittura che attraverso le Casse Edili “vi è l’osservanza del contratto nella sua totalità”. Si aggiunge ancora che “il lavoratore trova, nelle Casse, il soddisfacimento dei suoi specifici interessi”. Buona parte della seconda relazione affronta ampiamente i 13 Convegno ANCE 29/39 ottobre 1968 41 Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile problemi dei controlli, dei rapporti con le organizzazioni sindacali nazionali, i problemi gestionali, quelli contabili e amministrativi. 4.7 Il contratto del 1966: una fase nuova Il contratto del 1966 apre una fase nuova per Le Casse Edili. L’art. 63 sancisce che la contrattazione provinciale ha potere di stabilire: “Quali, tra le prestazioni finanziabili con le disponibilità di esercizio della Cassa Edile, senza tenere conto dell’importo del contributo a carico degli operai, formano parte integrante del trattamento economico e normativo definito dal presente contratto. Il lavoratore ha diritto di richiedere le prestazioni di cui al comma precedente al proprio datore di lavoro, il quale, peraltro, è liberato dall’obbligazione di corrispondere con l’integrale adempimento degli obblighi verso la Cassa Edile stabiliti dagli accordi locali stipulati in applicazione del presente contratto, nonché dello statuto e del regolamento della Cassa stessa, sia degli obblighi di cui all’art. 38, istitutivo dell’anzianità di mestiere ed il relativo regolamento”.14 Con questo contratto nazionale, il profilo della istituzione contrattuale della “Cassa Edile” è assai chiaramente delineato. Nuovi tratti si aggiungeranno con il contratto del 1970, ma sarà quello del 1973 che ne definirà completamente il disegno. 4.8 Il contratto del 1973 L’art. 46 del contratto del 1973 che racchiude quasi tutta la normativa in materia di Cassa Edile è tra i più lunghi e intrecciati del testo. Tra le righe non è difficile scorgere le fasi più salienti dell’evoluzione di questo complesso istituto. Da esso si ricava che la Cassa Edile assicura:“Nei limiti 14 Art. 63 C.C.N.L. edili 1966 42 Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile delle disponibilità dell’esercizio finanziario, prestazioni assistenziali e servizi”, deliberati dal paritetico “Consiglio di Amministrazione nominato dalle parti contraenti”. Le prestazioni dovranno poi essere approvate dalle Associazioni sindacali territoriali. In questo contratto si ritrova la svolta del 1966 con i suoi aspetti innovativi, ma anche con i suoi limiti: riguardo alla Cassa Edile si ha sì la contrattazione provinciale che, però, è vincolata alle decisioni del Consiglio di Amministrazione della Cassa, a sua volta limitato alla disponibilità di ciascun esercizio. Tuttavia il contratto rappresenta un sostanziale passo avanti almeno per i seguenti due ordini di problemi: a) la contrattazione provinciale esplicitamente riconoscerà il carattere di trattamento integrativo economico e normativo di settore a quelle prestazioni (ex assistenziali) che possono porsi a carico del datore di lavoro. Lo stesso è obbligato a corrispondere all’operaio quanto stabilito a livello locale, o meglio, a liberarsi di tale obbligazione attraverso gli adempimenti erogati dalla Cassa iscrivendosi ad essa. L’ordinamento della Cassa Edile costituisce parte integrante dei contratti ed accordi collettivi di lavoro in edilizia; b) per le assenze dovute a malattia, anche professionale ed infortunio sul lavoro, deve operare l’integrale applicazione della disciplina nazionale. L’integrazione malattia e infortunio che era erogata in un certo numero di Casse, diventa obbligo contrattuale per tutte le Casse Edili. E’ posta direttamente a carico del datore di lavoro l’obbligazione di assicurare, a mezzo della Cassa Edile o, se non iscritto, direttamente, un’indennità integrativa che aggiunta a quanto pagato al lavoratore dall’INAM o dall’INAIL, assicuri all’operaio il 75% dal 15° al 20° giorno di malattia (l’INAM pagava il 50%) e il 90% dal 21° al 180° giorno (l’INAM pagava 43 Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile i 2/3 del salario); inoltre si deve integrare quanto pagato dall’INAIL facendo percepire al lavoratore il 100% dal 4° giorno fino a guarigione clinica per i casi di infortunio sul lavoro. Il quadro della contrattazione del 1973 necessita di essere completato, citando le altre “prestazioni e servizi” resi obbligatori dal contratto nazionale ed erogati, per le imprese aderenti, dalle Casse Edili: 1) indennità complementare di disoccupazione, in misura del 25% della retribuzione in vigore al momento del licenziamento. Ha carattere integrativo del sussidio straordinario pagato dall’INPS, in vigore in edilizia e percepito per 60 giorni, massimo per 90 giorni in un biennio, regolato dalla legge 2.2.1970 n. 12. Il contributo di finanziamento, variabile da provincia a provincia, è a totale carico del datore di lavoro; 2) Anzianità di mestiere il cui contributo è pari al 2% della retribuzione a carico dell’imprenditore e versato in un apposito fondo provinciale. E’ corrisposta agli operai iscritti alla Cassa secondo condizioni e limiti contenuti in una capillare e minuziosa disciplina e con un congegno d’attuazione complicato. Criterio base per ottenere il “premio per l’anzianità di mestiere” è il cumulo delle ore lavorate annualmente e l’anzianità di permanenza. L’istituto surroga i così detti “scatti d’anzianità” presenti in quasi tutti i contratti dell’industria. Dall’ “anzianità di mestiere” si è passati nel 1976 al “Premio di professionalità edile” fino ad arrivare nel 1979 all’ A.P.E. “Anzianità Professionale Edile”, cioè gli scatti d’anzianità. Altri servizi di istituto e dettati dal contratto sono: a) la riscossione dei contributi associativi mediante delega del lavoratore; b) la riscossione delle quote di adesione contrattuale, tanto quelle di pertinenza delle Organizzazioni sindacali provinciali, quanto quelle delle Organizzazioni nazionali.15 15 Art. 46 C.C.N.L. edili - 1973 44 Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile 4.9 I contratti dal 1976 al 1979 I due contratti successivi (1976 – 1979) non introducono molto di nuovo per quanto attiene alle prestazioni. Innovano, invece, per quello che concerne l'autonomia del Consiglio di amministrazione della Cassa rispetto ai sindacati provinciali e nazionali, infatti, mentre in precedenza il Consiglio deliberava con il limite delle disponibilità finanziarie, nel 1976 sono le Organizzazioni sindacali che decidono: Il Consiglio deve accogliere le decisioni sindacali e può solo obiettare, qualora manchi la possibilità di finanziare le iniziative decise sindacalmente, in più, le Organizzazioni territoriali devono dare integrale applicazione agli accordi nazionali e la Cassa li deve percepire anche se a livello locale si registrano discordi. La Cassa, inoltre, non può dare attuazione ad iniziative decise dalle Organizzazioni sindacali locali se quanto deciso è in contrasto con ciò che nazionalmente si è indicato. Le Organizzazioni sindacali provinciali non possono accordarsi per affidare nuove iniziative assistenziali e previdenziali se non dopo aver avuto l’assenso delle corrispondenti Organizzazioni nazionali. Si tratta, come si denota, di un radicale capovolgimento di indirizzo strategico riguardo le Casse Edili. Oltre all’aspetto dell’autonomia, la contrattazione del 1976 1979, introduce una nuova strutturazione istituzionale delle Casse stesse, si introducono nuovi organi: il Consiglio generale e il Comitato di presidenza. Il Consiglio di Amministrazione diventa Comitato di Gestione. L’allargamento della base di rappresentanza sindacale sottostà alla costituzione del Consiglio generale, una più puntuale pariteticità della gestione è il presupposto della nascita del Comitato di presidenza.16 16 C.C.N.L. edili – 1976 - 1979 45 Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile 4.10 La contrattazione degli anni ’80 e ’90 e l’inizio del processo di armonizzazione delle Casse Edili Nel contratto dell’83 non si registrano variazioni di rilievo. Nel C.C.N.L. del 1987 nell’ambito delle funzioni di controllo e coordinamento affidate alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) prendono corpo una serie di disposizioni volte a raggiungere una omogeneizzazione delle Casse Edili. Questi gli obiettivi che la commissione deve perseguire: a. verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate dalle Casse Edili per fornire indicazioni dirette a: - realizzare una maggiore qualificazione dell’attività delle Casse; - concentrare la spesa sugli interventi più validi; - determinare l’armonizzazione e la maggiore omogeneità dei trattamenti sul territorio; b. adozione per i bilanci delle Casse Edili e dei relativi piani dei conti di uno schema predisposto dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili; c. omogeneizzazione delle modalità relative agli adempimenti delle imprese verso la Cassa Edile, anche sul piano della modulistica, nonché dei criteri di acquisizione dei dati da parte delle Casse stesse; predisposizione delle indicazioni sull’impiego dei mezzi informatici, anche allo scopo di un miglior coordinamento dell’attività delle Casse.17 17 C.C.N.L. edili - 1987 46 Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile 4.11 Il contratto del 23 maggio 1991 e lo “schema unico di bilancio” Il progetto di unificare i bilanci delle Casse Edili trova attuazione attraverso l’accordo nazionale del 18 luglio 1988 in cui viene individuato uno schema unico di bilancio al quale i vari enti sono tenuti ad attenersi. È un passo importante verso il processo di omogeneizzazione delle Casse Edili che, pur se istituite con i medesimo scopi, hanno negli anni amministrato e gestito le strutture attraverso strumenti contabili che, ancorchè corretti, rispondessero innanzi tutto alle varie esigenze locali. Inoltre, congiuntamente al bilancio, le Casse devono provvedere, sempre secondo quanto disposto dall’art. 37 del sopracitato C.C.N.L., ad inviare alla Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili e all’Osservatorio Nazionale, delle schede statistiche nelle quali vengono rilevate alcune variabili anagrafiche (imprese ed addetti) e economiche (prestazioni collaterali, spese di anzianità professionale edile ordinaria e straordinaria).18 4.12 Il contratto del 5 luglio 1995 Viene innovato l’Osservatorio per il settore delle costruzioni, riconoscendogli oltre che un ruolo informativo anche un mezzo per “l’attuazione ai vari livelli del sistema di concertazione”. Nell’ambito delle Casse Edili, tra gli argomenti indicati alla lettera d) dell’art. 37 compaiono rispetto al precedente contratto collettivo nazionale i seguenti punti: - la predisposizione di uno schema unico di regolamento delle Casse Edili, da portare all’approvazione delle parti nazionali sottoscritte; - l’esame dei criteri e delle modalità in materia di certificazione di regolarità contributiva; 18 Art. 37 C.C.N.L. edili - 1991 47 Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile - la proposizione alle parti nazionali sottoscritte, alle quali compete la relativa approvazione, di uno schema di convenzione con gli Organismi ed Istituti che interagiscono con le Casse Edili; - la realizzazione di strumenti di formazione ed informazione dei Direttori e del personale della Cassa Edile; - la relazione semestrale alle parti in occasione delle sessioni di concertazione, sullo stato del sistema nazionale paritetico delle Casse Edili.19 Da un lato la contrattazione collettiva pur non disconoscendo l’esperienza fortemente radicata nel territorio delle Casse Edili, prosegue nel processo di omogeneizzazione delle stesse affidando alla Commissione Centrale compiti che permettano di coordinare i rapporti tra e le singole casse attraverso una serie di regole valide per tutti. In tale ottica vanno letti i punti volti ad una ulteriore qualificazione, per migliorare l’ottimizzazione degli impieghi delle risorse ovvero la redazione di uno schema di regolamento, per una maggiore armonizzazione delle prestazioni integrative dei lavoratori. Dall’altro occorre considerare che in questi anni il quadro della popolazione edile subisce una forte contrazione: si evidenzia una diminuzione dei lavoratori iscritti ed un calo delle ore denunciate pressochè su tutto il territorio nazionale, inoltre la “forbice” tra lavoro effettivo e lavoro denunciato continua a divaricarsi.20 Sorge quindi spontanea una doppia esigenza che la contrattazione mette in evidenza: - definire i criteri per il rilascio della certificazione attraverso l’elaborazione di una modulistica valida su tutto il territorio; 19 20 Art. 37 C.C.N.L. Edili - 1995 Atti del 1° Convegno Nazionale delle Casse Edili – Roma Palazzo Brancaccio 20/21 nov. 1997 48 Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile - realizzare a livello nazionale una convenzione-tipo che consenta alle Casse Edili e all’I.N.P.S. di scambiarsi reciprocamente le informazioni (esigenza quanto mai pressante per l’applicazione dell’art. 29 della Legge 341/95 nel quale il legislatore ha vincolato la possibilità per le aziende di “fruire di una specifica riduzione di aliquota contributiva a condizione che la Cassa competente rilasci una dichiarazione comprovante la regolarità dei versamenti effettuati”.(L’ordinamento prevede numerose ipotesi di “contribuzione agevolata”, cioè particolari riduzioni dell’aliquota contributiva ordinaria, riferite a specifiche categorie di lavoratori (addetti a servizi domestici familiari, lavoratori agricoli subordinati, lavoratori soci di soc. cooperative, facchini riuniti in coop. , apprendisti) o a specifiche categorie di datori di lavoro (imprese localizzate in determinate aree territoriali). Rispetto a tali forme di agevolazione è necessario distinguere tra le ipotesi in cui le stesse abbiano effetti depressivi sulla tutela (minor contribuzione, minor prestazione), da quelle in cui l’effetto negativo è neutralizzato da interventi di mutualità di solidarietà interna (categoriale o intercategoriale), di solidarietà generale ( con il finanziamento del differenziale da parte della fiscalità). Tipiche ipotesi di mutualità e/o di solidarietà interna sono quelle in cui il fondo previdenziale fa fronte con le proprie risorse alle minori entrate conseguenti alle agevolazioni, cosicché sono i beneficiari delle contribuzioni normali a farsi carico del maggior rendimento concesso ai soggetti agevolati in rapporto alla contribuzione effettivamente versata. Il fenomeno, in termini ricostruttivi, è del tutto analogo a quello in cui sono le stesse gestioni previdenziali a farsi carico delle contribuzioni figurative, poiché anche 49 Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile in queste ipotesi si realizza un trasferimento di ricchezza tra i beneficiari a contribuzione normale e gli altri soggetti protetti, privi, per il periodo di riferimento, in tutto o in parte della provvista finanziaria necessaria per alimentare la prestazione.21 4.13 Il contratto del 29 gennaio 2000 Permangono gli obiettivi di uniformare l’attività delle Casse. Alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili vengono affidati nuovi e impegnativi compiti: - attuare entro il 30 giugno 2000 un sistema informatico a rete per il collegamento tra le Casse Edili; - predisporre entro il 30 aprile i modelli unici di denuncia mensile e il modello di versamento delle contribuzioni e accantonamenti; - predisporre un progetto avente carattere promozionale con il fine di ampliare l’ambito di diffusione delle Casse. Per quanto concerne gli adempimenti delle imprese verso le Casse, assume particolare rilievo il nuovo testo dell’art. 19 del C.C.N.L. in base al quale con decorrenza 1° ottobre 2000 l’accantonamento presso la Cassa Edile scende dal 23,45% al 18,50% (netto dal 18% al 14,20%). In questo contratto infatti si prevede che il pagamento dei riposi annui sia effettuato direttamente dall’impresa con la corresponsione in busta paga della maggiorazione del 4,95% che non viene più accantonata in Cassa Edile.22 La ragione della soppressione dell’accantonamento del 4,95% è duplice: - 21 22 accrescere la retribuzione direttamente erogata dal datore di lavoro; R. Pessi – Lezioni di diritto della previdenza sociale – 2^ ed. Cedam 2001 – pag. 363 Art. 19 C.C.N.L. edili 2000 50 Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile - alleggerire il complessivo versamento alla Cassa Edile, tenendo anche presente la futura entrata in vigore della contribuzione della previdenza complementare. Sempre nel contratto del 29 gennaio 2000 vengono introdotti strumenti di flessibilità (Art. 94 “contratto a termine”23, Art. 95 “Lavoro temporaneo”24) che possono ridurre il lavoro irregolare e possono fare aumentare la produttività delle imprese ottimizzando la resa della risorsa lavoro, riducendo nei tempi tra un cantiere ed un altro, periodi di disoccupazione per i lavoratori ed evitando per le imprese la dispersione delle risorse professionali proprie. Vengono infine gettate le basi su due questioni che si possono considerare decisive per il futuro delle Casse Edili: - la previdenza complementare; - l’assistenza sanitaria integrativa. Nel contratto all’art. 97 viene introdotto l’argomento e, pur rimandando nei tempi gli accordi attuativi, viene individuato nella struttura della Cassa Edile il mezzo più opportuno per avviare il fondo previdenziale, potendo disporre di un’anagrafe operai e di un’anagrafe imprese.25 Il tema dell’assistenza sanitaria integrativa si innesta su motivazioni già ribadite in passato da parte delle parti sociali: - realizzare una maggiore qualificazione dell’attività delle Casse; - concentrare la spesa sugli interventi più validi; - determinare l’armonizzazione e la maggiore omogeneità dei trattamenti sul territorio: Ciò a cui si tende è giungere entro breve ad un elenco di prestazioni sanitarie integrative di quelle del Servizio nazionale, la cui attuazione da 23 Art. 94 C.C.N.L. edili 2000 Art. 95 C.C.N.L. edili 2000 25 Art. 97 C.C.N.L. edili 2000 24 51 Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile parte delle singole Casse Edili verrà demandata ad accordi attuativi delle competenti Organizzazioni Territoriali. Elemento centrale dell’allegato R al Contratto Nazionale è che la spesa per le prestazioni sanitarie non potrà comportare ulteriori oneri e che pertanto ad essa si dovrà far fronte con le risorse del contributo che le imprese versano alle Casse in base all’art. 37 del C.C.N.L.. Emergono quindi i criteri di fondo dell’innovazione contrattuale che non si sovrappone all’autonomia negoziale delle parti territoriali in tema di prestazioni delle Casse Edili, ma intende orientarne le scelte dando indicazioni di priorità, con la finalità di perseguire prestazioni qualificanti dell’attività delle Casse.26 26 Art. 37 C.C.N.L. edili 2000 52 Struttura organizzazione e funzioni delle Casse 5. STRUTTURA ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELLE CASSE EDILI L’intervento della Cassa Edile si esplica in diverse direzioni, questo non avviene in modo uguale per tutte, ormai sono presenti in tutto il territorio nazionale, però, data la loro struttura provinciale, esistono forti differenze tra le une e le altre. In generale la provincia “grande” pesa di più (si può constatare analizzando i bilanci e le statistiche delle attività svolte dalle varie casse). Le maggiori differenze riscontrabili tra le Casse Edili delle diverse province riguardano le prestazioni, in precedenza ogni provincia andava “per proprio conto” introducendo, a seconda dell’ espressione locale, tante nuove assistenze; dall’altra vi erano Casse senza iniziative, il che creava profondi squilibri nel trattamento economico diretto a favore dei lavoratori. Per cercare un po’ di equilibrio le Organizzazioni sindacali hanno contrattualizzato alcune prestazioni come le integrazioni di malattia e infortunio. Con il contratto nazionale del 1973, tutte le Casse devono provvedere ad erogare l’integrazione per le assenze dovute a malattia ed infortunio (molte casse Edili applicavano questo importante istituto da più di quindici anni).1 Ogni Cassa Edile nasce con proprio statuto (adeguato successivamente alle disposizioni contenute nell’allegato F del C.C.N.L. del 15 aprile 1976) come ente contrattuale gestito pariteticamente dai rappresentanti degli imprenditori e dei sindacati di categoria dei lavoratori edili e svolge la sua attività quale parte integrante del settore edile. L’art. 44 del contratto di lavoro del 1979 afferma che: “Essa è lo strumento per l’attuazione, per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi 1 G. Banchini – La Cassa Edile di Milano … e le altre Casse Edili – Milano 1980 – pag. 66 53 Struttura organizzazione e funzioni delle Casse collettivi stipulati tra...”, dunque è uno strumento per l’applicazione del contratto di lavoro nazionale e provinciale della categoria edile. Le Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto di lavoro intervengono nella sua vita in modo diretto e decisivo, con le innovazioni della contrattazione dal 1976 in poi, la Cassa è un organismo senza autonomia politica, ma solo con un’autonomia organizzativa, gli organi della Cassa decidono come attuare esclusivamente gli accordi sindacali. Infatti, sempre l’art. 44 del contratto del 1979 afferma che “Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali contraenti e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi stessi, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle predette Associazioni nazionali”. “ Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni Territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell’esercizio accertate dal Comitato di gestione”. Ogni Statuto consta di disposizioni generali (parte I) che ne disciplinano la denominazione, la sede e le funzioni: “la Cassa Edile adempie alle proprie funzioni a favore dei lavoratori, compresi gli apprendisti, dipendenti delle imprese edili od affini aventi sede o cantiere nel territorio della provincia interessata, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica o sindacale. La Cassa edile è lo strumento per l’attuazione, per le materie indicate nello Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra l’ANCE, l’INTERSID e le Federazioni Nazionali dei Lavoratori (F.E.N.E.A.L.-UIL, F.I.L.C.A.-C.I.S.L., e F.I.L.L.E.A-C.G.I.L.) che costituiscono la Federazione Lavoratori delle Costruzioni, nonché le 54 Struttura organizzazione e funzioni delle Casse organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori della circoscrizione provinciale aderenti”; ne determina altresì la durata, il domicilio e il Foro competente in caso di controversie.2 Ogni Statuto disciplina i compiti e le prestazioni di previdenza e assistenza delle Casse Edili che sono prevalentemente la gestione delle prestazioni di previdenza e assistenza a favore degli iscritti, l’accantonamento per ferie e gratifica natalizia e festività e ogni altro compito affidato dalle associazioni nazionali o demandato dalle organizzazioni territoriali nell’ambito delle direttive delle associazioni nazionali stesse, gli iscritti e il rapporto di iscrizione. Il titolo II di ogni Statuto disciplina le condizioni e le prestazioni che sono stabilite mediante versamenti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni nazionali sopracitate e, nell’ambito di queste, dagli accordi stipulati tra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di cui si tratta ad essa aderenti. Sarà poi uno degli organi amministrativi (il Comitato di Gestione) a stabilire le modalità di versamento dei contributi, sentite le associazioni sindacali. Le quote di contributo a carico degli operai devono essere trattenute sulla retribuzione da parte del datore di lavoro, il quale è altresì responsabile dell’esatto versamento delle quote a suo carico e di quelle trattenute al lavoratore, nonché delle relative registrazioni sui documenti di legge. Nei confronti dei datori di lavoro inadempienti il Comitato di Gestione potrà adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni nel rispetto della legge e dei contratti collettivi. 2 Statuto Cassa Edile di mutualità ed assistenza di Torino (approvato con accordo collettivo provinciale di lavoro 29.11.1978) 55 Struttura organizzazione e funzioni delle Casse 5.1 Organi della Cassa Edile Il titolo III si occupa degli organi amministrativi e di controllo. Sono organi della Cassa Edile: il Comitato di Presidenza, il Comitato di Gestione, il Consiglio Generale, Il Collegio Sindacale. Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente: uno fra i componenti del Comitato di Gestione nominati dall’Associazione territoriale dei datori di lavoro aderente all’ ANCE assume, su designazione dell’associazione territoriale medesima, la funzione di Presidente ed uno fra i componenti dello stesso Comitato nominati dalle organizzazioni territoriali dei lavoratori, assume su designazione delle organizzazioni il compito di Vice Presidente; spetta al Comitato di Presidenza sovrintendere all’applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione. Il Comitato di Gestione è nominato in misura paritetica dall’associazione territoriale aderente all’ ANCE e dalle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori della stessa provincia ed è costituito complessivamente da dodici componenti.3 Il Comitato di Gestione, compreso gli atti necessari allo scopo, ha il compito di provvedere all’amministrazione e gestione della Cassa, in particolare: a) predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite in attuazione degli accordi stipulati con le organizzazioni citate precedentemente, relativamente a contributi e prestazioni, e il bilancio consuntivo; b) delibera e approva i regolamenti interni della Cassa Edile; c) vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi della Cassa e particolarmente quelli riguardanti la risoluzione dei contributi; d) 3 Statuto Cassa edile di mutualità ed assistenza di Torino (approvato con accordo collettivo provinciale di lavoro 29.11.1978) 56 Struttura organizzazione e funzioni delle Casse promuove e cura l’impiego dei fondi della Cassa a norma delle disposizioni statutarie; e) provvede alla formazione e all’amministrazione dei fondi di riserva relativi alle gestioni curate dalla Cassa ed al patrimonio della stessa; f) cura la propaganda a mezzo di pubblicazioni annuali e straordinarie, promuove convegni e conferenze, cura la raccolta di dati statistici, la loro pubblicazione e illustrazione nei rapporti annuali della Cassa; h) accorda pegni, ipoteche e consente iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del Debito Pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali, transige e compromette in arbitri o amichevoli compositori, muove e sostiene liti o ne recede, appella e ricorre per revocazione o cassazione, offre, deferisce ed accetta i giuramenti, nomina procuratori speciali ed elegge domicili, acquista, vende e costruisce immobili; i) promuove provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa; l) approva le assunzioni e i licenziamenti del personale della Cassa e ne fissa il trattamento economico in conformità alla legge e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile. Spetta al Consiglio Generale esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite, approvare il bilancio consuntivo, decidere di eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro e lavoratori, in materia di contributi e prestazioni. Il Presidente della Cassa Edile ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Cassa nei confronti di terzi e in giudizio. Egli ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per reati commessi a danno dell’istituto. Spetta al Presidente convocare e presiedere il Comitato di Gestione ed il Consiglio 57 Struttura organizzazione e funzioni delle Casse Generale, alle cui riunioni, in accordo con il Vice Presidente, ha facoltà di invitare rappresentanti e funzionari delle organizzazioni territoriali. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, sovrintende di concerto con il Presidente all’applicazione dello Statuto e alle deliberazioni del Comitato di Gestione. Tutte le cariche hanno durata triennale e sono gratuite. Al Presidente al Vice e agli altri componenti il Comitato di Gestione ed il Consiglio in Generale, anche in relazione a specifici compiti a loro affidati, possono essere corrisposte somme a titolo di indennizzo o di rimborso spese stabilite dal Comitato di Gestione. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri, di cui due, uno per ciascuna delle due parti, designati rispettivamente dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni Nazionali. Il terzo membro che presiede il Collegio è scelto di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali tra gli iscritti all’Albo dei Revisori ufficiali dei conti. I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui all’art. 2403, 2404 e 2407del codice civile e devono riferire al Comitato di Gestione ed al Consiglio Generale le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro mansioni. Il Collegio Sindacale esamina i bilanci consuntivi della Cassa relativi alle varie gestioni ad essa affidate per controllarne la corrispondenza con i registri contabili. Il titolo IV disciplina la Direzione e l’Amministrazione del Patrimonio sociale e dei Bilanci, stabilisce la nomina del personale di direzione e di amministrazione. 58 Struttura organizzazione e funzioni delle Casse La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali, su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali.4 4 Statuto Cassa edile di mutualità ed assistenza di Torino (approvato con accordo collettivo provinciale di lavoro 29.11.1978) 59 La natura giuridica delle Casse Edili 6. LA NATURA GIURIDICA DELLA CASSE EDILI Si sono posti importanti quesiti riguardo a questo organismo, relativamente alla natura giuridica, a come si colloca nel diritto positivo del nostro Paese e di conseguenza da chi e come deve essere amministrato. E’ un problema che è stato posto in passato al centro di diversi dibattiti e qualche volta anche utilizzato per mettere in discussione l’opportunità o meno di costituire le Casse Edili o di interromperne il funzionamento dove esistevano. La complessità della realtà concreta in cui si trovano le Casse e la problematicità delle nostre norme giuridiche permettono di affermare che rispondere a queste domande non è semplice. L’art. 12 del codice civile stabilisce che: “Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto”1. Questa disposizione consente di distinguere tra Associazioni, Fondazioni e Istituzioni ed è molto importante, anche per le conseguenze giuridiche che ne possono derivare, stabilire se la Cassa Edile è Associazione, Fondazione o Istituzione. Possiamo sostenere che la cassa Edile sia una “Associazione di diritto privato”, in quanto possiede gli elementi tipici di questa figura che sono: l’organizzazione collettiva, lo scopo comune, la modifica dei componenti, i beneficiari che sono gli associati, i costitutori che sono gli associati stessi, la costituzione del “fondo comune” per l’Associazione. Si può osservare, analizzando l’elemento personale della Cassa Edile, che questi istituti presentano una organizzazione collettiva, in quanto costituiti attraverso un accordo tra le Associazioni provinciali sindacali del settore (imprenditori e 1 Art. 12 Codice civile – Persone giuridiche private. Art. abrogato ex D.P.R. 361/2000. Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private 60 La natura giuridica delle Casse Edili lavoratori). In tutti gli Statuti è affermato che le Casse Edili adempiono alle proprie funzioni a favore degli operai dipendenti da datori di lavoro che esercitano la loro attività nell’ambito del territorio di competenza della Cassa Edile, per le quali è stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro. Da ciò se ne deduce che gli associati sono tanto gli imprenditori quanto i lavoratori in quanto, entrambe le parti, sono tenute a versare alle casse i contributi stabiliti con gli accordi di lavoro e i contratti collettivi. Tanto i lavoratori, quanto gli imprenditori, fanno parte degli organi gestionali direttamente, anche se attraverso le Organizzazioni sindacali. E’ affermato anche che l’Assemblea degli associati non manca, pur se assume, per il modo in cui si struttura la Cassa, una fisionomia un po’ particolare poiché gli associati sono i lavoratori e gli imprenditori, i quali sono Associati nelle rispettive Associazioni sindacali e, quindi, la riunione degli iscritti alle Associazioni sindacali rappresenta l’assemblea degli associati alla Cassa Edile. Le associazioni sindacali territoriali riassumono in loro i poteri di nomina: il Consiglio Generale, il Comitato di Gestione, il Presidente e il Vicepresidente, decidono le prestazioni. Tutte le iniziative assistenziali sono concordate tra le Organizzazioni sindacali e inviate per l’accoglimento alla Cassa Edile e controllano l’attività nel suo complesso, attraverso i loro rappresentanti che sono all’interno degli organi gestionali e di controllo, ma, oltre a questo, si è affermato che il bilancio preventivo e consuntivo devono essere discussi e approvati dalle Associazioni territoriali, le quali devono inviare le loro osservazioni alla Cassa.2 2 Statuto Cassa Edile di mutualità ed assistenza di Torino (approvato con accordo collettivo provinciale di lavoro 29.11.1978) 61 La natura giuridica delle Casse Edili Di fatto, nessuna norma impone all’Associazione di organizzarsi in un modo piuttosto che in un altro al proprio interno, come non esiste norma che le imponga di avere un’assemblea costituita da persone fisiche o da rappresentanti di organismi che le rappresentino validamente. Le norme previste dal Codice Civile per le Associazioni di fatto non contengono disposizioni riguardo all’Assemblea dei soci, a differenza di quanto indicato per le Associazioni riconosciute. L’art. 36 del Codice Civile stabilisce che “l’ordinamento interno e l’Amministrazione delle Associazioni non riconosciute come persone giuridiche, sono regolati dagli accordi degli associati”3 ed è quello che avviene nelle Casse Edili. Quindi, il Codice Civile rinvia allo Statuto, ne consegue che l’Associazione ha piena libertà di strutturarsi in modo diverso, purchè non violi il limite dell’ordine pubblico. La Cassazione ha stabilito “che in mancanza di una normativa giuridica più dettagliata sono gli accordi interni che regolano l’Associazione e solo in mancanza di diverse volontà espresse dagli associati, è possibile far ricorso in via analogica, alle disposizioni che regolano casi analoghi per le Associazioni riconosciute, per le società ed anche in tema di comunioni, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto – Cass. Civ. 14.03.1967 n. 583”.4 Anche l’analisi dell’elemento patrimoniale delle Casse conduce alla tesi dell’Associazione. La Cassa si sostiene in due modi: con il versamento dei contributi per le previdenze effettuato dagli imprenditori e dagli operai e 3 4 Art. 36 Codice Civile Cassazione civile n. 583 del 14.03.1967 62 La natura giuridica delle Casse Edili con gli interessi che maturano sui conti correnti bancari presso i quali sono depositati i versamenti delle imprese per accantonamento, A.P.E. ecc. Antecedentemente al Codice Civile introdotto nel 1942, gli Enti di fatto non erano disciplinati, erano presi in considerazione solo da alcune norme di P.S. con riguardo all’ordine pubblico, non era però vietato alle persone di associarsi o di mettere in comune dei beni per il conseguimento di uno scopo determinato. L’Associazione che si costituiva non dava vita ad un Ente specifico, distinto dalla persona dei soci e nemmeno il patrimonio assurgeva ad autonomia, ma restava sempre di proprietà dei soci, benchè vincolato al fine dell’Associazione. L’art. 37 del Codice Civile, invece, afferma che “i contributi degli associati e i beni acquistati con i contributi costituiscono il fondo comune dell’Associazione, rispetto al quale gli associati non hanno alcun diritto finchè dura l’Associazione. Non possono chiederne la divisione né pretenderne la restituzione della quota in caso di recesso”5, tale disponibilità del fondo conferisce all’Associazione una base patrimoniale più stabile. Una parte della dottrina, a proposito del fondo comune delle Associazioni riconosciute, afferma che il fondo si identifica in un patrimonio autonomo diretto ad uno scopo. Di conseguenza, per i debiti dell’Associazione i creditori non possono agire esecutivamente che sui beni compresi nel fondo comune e non anche sui patrimoni personali dei singoli membri e i creditori personali dei membri non possono agire esecutivamente sui beni compresi nel fondo comune, con il risultato che questi beni, pur appartenendo a tutti gli associati in comunione, restano distinti nettamente dai patrimoni personali di ciascun associato.6 5 6 Art. 37 Codice Civile G. Bianchini – La Cassa Edile di Milano … e le altre Casse Edili – Milano 1980 – pag. 145 63 La natura giuridica delle Casse Edili Anche per le Associazioni non riconosciute agisce un meccanismo similare: anche per esse esiste un fondo comune come affermato dall’art. 37 C.C. il fondo è indisponibile per gli associati che una volta apportata la loro quota, questa diventa bene dell’Associazione. Anche in questo caso il fondo comune deve essere utilizzato per pagare le obbligazioni assunte dall’Associazione: per i debiti contratti risponde l’Associazione non riconosciuta con il suo fondo comune solo in caso di incapienza di questi, il creditore dell’Associazione può rivolgersi, per pretendere il pagamento del suo credito, direttamente ai membri che amministrano l’Associazione, i quali rispondono solidalmente e illimitatamente. Questa è la sostanziale differenza che corre tra associazione riconosciuta e non, la prima risponde per le obbligazioni assunte e, in caso di insolvenza, non può essere aggredito nessuno in sua vece. La seconda risponde direttamente con il suo patrimonio per le obbligazioni assunte, ma nel momento in cui è insolvente e il patrimonio non è sufficiente, si aggrediscono gli associati che amministrano fino alle conseguenze del fallimento. Si aggiunge che il patrimonio dell’Associazione è costituito anche dagli acquisti che possono avvenire a titolo gratuito, o a titolo originario o per surrogazione.7 L’associazione non riconosciuta può acquistare e possedere ogni specie di bene, facendo salve alcune forme e distinguendo tra beni mobili e immobili. L’atto di acquisto è fatto da tutti gli associati insieme e dal rappresentante che normalmente è un Presidente o Direttore, il quale agisce come mandatario avendo ricevuto una procura generale. Per quanto attiene all’acquisto dei beni immobili per l’associazione non riconosciuta è stato affermato che l’intestazione del bene dell’Associazione è possibile 7 Statuto Cassa edile di mutualità ed assistenza di Torino (approvato con accordo collettivo provinciale di lavoro 29.11.1978) 64 La natura giuridica delle Casse Edili riferirla alla persona del Presidente o di colui che al momento dell’acquisto ne aveva la rappresentanza. Il soggetto che agisce, quale rappresentante dell’Ente che non ha personalità giuridica, diventa titolare in virtù del riconoscimento dell’autonomia patrimoniale da parte del Codice Civile. In realtà le proprietà immobiliari delle Casse Edili sono intestate a loro stesse, direttamente come enti, non è il Presidente che acquista l’immobile destinandolo alla finalità dell’ente, ma la Cassa Edile che ha intestato l’acquisto immobiliare.8 La particolare natura e la disciplina delle associazioni non riconosciute impediscono ad esse di ricevere liberalità sia per atto tra vivi che per testamento e l’art. 600 del C.C. afferma che ”Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno, dal giorno in cui il testamento è eseguibile, non è fatta l’istanza per ottenere il riconoscimento”. Tuttavia, benchè il Codice ci sembri chiaro, negli Statuti delle Casse Edili si afferma: il patrimonio della Cassa è costituito: a) dai beni immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni....; b) dai beni mobili ... incassati per lasciti, donazioni .....; si tratta in modo evidente di contraddizioni rispetto al Codice Civile. Le Associazioni non riconosciute sono legittimate a concludere, attraverso i propri rappresentanti, ogni tipo di contratto e ad assumere ogni sorta di debito, viene spontaneo chiedersi chi è tenuto a rispondere per gli obblighi assunti. Il Codice Civile dispone, nel primo comma dell’art. 38, che ne risponda il “fondo comune”; il secondo comma aggiunge che delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e illimitatamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione. Se per obbligazioni assunte si intendono obbligazioni derivanti da negozi giuridici, 8 G. Bianchini – La Cassa Edile di Milano … e le altre Casse Edili – Milano 1980 – pag. 146 65 La natura giuridica delle Casse Edili si ritiene che la responsabilità solidale e illimitata trovi applicazione anche nel caso di obbligazioni scaturenti da fatti illeciti. Ciò detto, si arguisce che è consentito ai terzi di agire sul “fondo comune” dell’Associazione, in via principale e, se necessario, solidalmente e personalmente nei confronti del rappresentante dell’Associazione, in quanto questi sia entrato in rapporto con terzi agendo proprio quale rappresentando nell’ambito dei poteri conferitigli. Rispondono solo coloro che hanno agito e posto in essere obbligazioni, la Corte di Cassazione ha ritenuto che contraggono responsabilità personale non le persone che hanno partecipato alla formazione della volontà dell’Associazione, ma coloro che hanno dichiarato la volontà stessa nei confronti dei terzi, perchè solo queste hanno effettivamente agito in campo negoziale in nome e per conto dell’Associazione. I singoli associati risponderanno solo se investiti di determinate cariche associative, se hanno rappresentato l’Associazione nel compimento di quel determinato atto. Gli associati non rispondono delle obbligazioni assunte dall’Associazione non riconosciuta se non nel limite delle loro quote che formano il “fondo comune”, i singoli associati, quindi, come tali, non rispondono mai in proprio verso i terzi delle obbligazioni che sono state assunte da coloro che rappresentano l’Associazione, salvo che abbiano preso parte alle singole operazioni agendo per conto dell’Associazione.9 9 G. Bianchini – La Cassa Edile di Milano … e le altre Casse Edili – Milano 1980 – pag. 153 66 Problemi di legittimità costituzionale 7. PROBLEMI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE Il problema di costituzionalità della Cassa edile riguarda contemporaneamente tutte le Casse anche se nel concreto, giuridicamente, ci si riferisce solo a quelle che vennero costituite prima del 3 ottobre 1959, data che segna l’entrata in vigore della Legge n. 741 del 14 luglio 1959, così detta “erga omnes” con la quale veniva conferita al Governo la delega ad emanare norme transitorie per garantire i minimi di trattamento economico e normativo dei lavoratori. Per maggiore chiarezza si riassumono qui di seguito le cause che hanno dato origine a questo provvedimento. Con il D.Lgs. Lgt del 23 novembre 1944 n. 4691 viene meno l’ordinamento corporativo, il quale prevedeva che gli accordi stipulati tra le parti sindacali avevano valore verso tutti i lavoratori e gli imprenditori indipendentemente dalla loro adesione alle Organizzazioni sindacali firmatarie. La Costituzione prevede possibilità analoghe, senonchè l’art. 39 che disciplina questa materia rimane inapplicato, per cui gli accordi e i contratti valgono solo per le parti stipulanti ed i loro aderenti. Si aggiunga a ciò che l’esistenza di più Organizzazioni sindacali operaie e la firma separata dei contratti di lavoro peggioravano ulteriormente il problema. La Magistratura, se doveva derimere una controversia e stabilire il minimo retributivo da adottare, era in notevole difficoltà; dopo molte difficoltà ci si orienta verso il minimo espresso dalla contrattazione delle maggiori Organizzazioni sindacali. Successivamente, il legislatore pensa di risolvere la questione delegando al Governo la possibilità di recepire e trasformare in legge i 1 Vedi: F. Carinci – R. De Luca Tamajo – P. Tosi – T. Treu – Diritto del lavoro 1. Il diritto sindacale – Utet 4^ ed. 2002 – cap. 9.13 “Gli altri tipi di contratto collettivo – I contratti corporativi rimasti in vigore 67 Problemi di legittimità costituzionale contratti di lavoro. La Legge n. 741 del 1959 è appunto quella con cui il legislatore delega al Governo questa facoltà di ricezione. Solo la Legge del 14 luglio 1959, è stata considerata legittima dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 106 del 19 dicembre 1962 che ha ritenuto, invece, illegittimo l’art. 1 della Legge di proroga n. 1.027 del 1 ottobre 1960. Così che i contratti collettivi stipulati dopo l’entrata in vigore della Legge n. 741 non hanno acquistato efficacia obbligatoria e, per essi, non si è posta nessuna questione di legittimità costituzionale, evidentemente perchè rimasti semplici patti privati che vincolavano le parti stipulanti.2 La questione riguarda tutte le Casse Edili, comprese quelle istituite dal 1960 in avanti, dato che l’obbligo di accantonare la percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia discende dall’art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959 e recepito con D.P.R. n. 1032 del 14 luglio 1960, articolo che ha reso obbligatorio per legge l’accantonamento, poiché questo articolo non è stato dichiarato incostituzionale. La Magistratura si è occupata rapidamente della questione di legittimità costituzionale delle norme costitutive delle Casse Edili: il tribunale di La Spezia, con sentenza del 17 agosto 1961, riportata su “Il diritto del lavoro” 1961, parte II pag. 388, ha ritenuto manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale; la pretura di Eboli, invece, con ordinanza del 4 agosto 1962 riportata nel “Foro Italiano”, 1962, parte II, e la Corte d’appello di Genova, con ordinanza del 18 luglio 1962 si pronunciarono per la incostituzionalità della normativa rimettendo la questione all’esame della Corte Costituzionale. In effetti, anche altri tribunali riconoscono la fondatezza di incostituzionalità, si tratta di decisioni assunte durante liti intraprese tra Cassa Edile da una parte e qualche imprenditore dall’altra; nel 2 F. Carinci – R. De Luca – P. Tosi – T. Treu – Diritto del lavoro – Il Diritto Sindacale - pag. 168 68 Problemi di legittimità costituzionale concreto, era sempre l’imprenditore che si rifiutava di sottostare alla disciplina contrattuale di settore e che veniva citato in giudizio, nel corso del quale veniva sollevata ed accolta l’eccezione di costituzionalità. Le occasioni riguardavano diversi aspetti della normativa e si basavano su differenti motivazioni così riassunte: 1) si afferma che, vista la ragione della legge delega n. 741 la quale era l’emanazione di norme intese ad assicurare un minimo di trattamento economico e normativo inderogabile per i lavoratori del settore, il Governo, nel conferire efficacia obbligatoria anche a disposizioni contrattuali di natura diversa rispetto a quelle di natura economica, come gli articoli che riguardano le Casse Edili, sarebbe incorso in un eccesso di delega dato che, come detto da alcuni: “queste norme non mirerebbero a garantire ai lavoratori il minimo di trattamento economico, ma senz’altro a qualcosa di più”; 2) le disposizioni normative, riguardanti le Casse Edili e recepite “erga omnes”, comportano l’elevazione dell’istituto a rappresentare necessari interessi di categoria per tutti i lavoratori del settore costringendo, però, anche i lavoratori e i datori di lavoro non aderenti alle Associazioni sindacali stipulanti il C.C.N.L. a versare dei contributi o ad accantonare la percentuale per ferie, gratifica e festività, presso Enti che sono amministrati dalle stesse Associazioni stipulanti, intese come mere Associazioni private. C’è, in questo caso, la violazione dell’art. 39 della Costituzione sul principio della libertà di associarsi o meno; 3) l’obbligo di versare dei contributi a favore delle Casse Edili costituisce una violazione dell’art. 23 della Costituzione, per il quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base ad 69 Problemi di legittimità costituzionale una legge”. Anche se il contratto diventa legge, quando è recepito, non è una legge specifica, come previsto dall’art. 23 che impone dei contributi; 4) l’obbligo di iscriversi alla Cassa Edile, organismo di natura privatistica, viola il principio di libertà del cittadino, art 18 Cost.; 5) è vero che le Casse Edili tendono ad assicurare “mezzi adeguati alle esigenze” dei lavoratori per i casi di malattia, infortunio, disoccupazione, ecc., ma l’art. 38 della Costituzione stabilisce che “ai compiti previsti …provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”; questo non è caso delle Casse Edili che sono organismi di tipo privato; 6) il contributo posto a carico del lavoratore costituirebbe una decurtazione del suo salario, con la conseguente violazione dell’art. 36 della Costituzione che garantisce ai lavoratori una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro. La Corte Costituzionale, relativamente alla prima tesi, con sentenza n. 106 del 19 dicembre 1962, escluse che potesse farsi distinzione tra clausole che stabiliscono un minimo di trattamento economico e normativo e clausole intese ad altri fini. Anche la tesi, secondo la quale l’obbligo di versare i contributi alla Cassa causerebbe contrasto col principio della libertà sindacale, è stata ritenuta manifestatamente infondata dalla Corte d’appello di Genova. A risolvere definitivamente i contrasti delle altre tesi provvide la Corte Costituzionale con la sentenza n. 129 del 4 luglo 1963, la quale stabilisce che deve ritenersi illegittimo l’art. unico del D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1032 per la parte in cui esso, recependo integralmente il C.C.N.L. del 24 luglio 1959, per gli operai addetti all’industria edile ed affini, ne rende specificatamente obbligatorio “erga omnes”, l’art. 34, terz’ultimo comma, 70 Problemi di legittimità costituzionale laddove si prescrive alle imprese di accantonare presso le Casse Edili esistenti le percentuali del trattamento economico dovuto agli operai per ferie, festività e gratifica natalizia e l’art. 62 riguardante l’istituzione, l’amministrazione e il finanziamento delle Casse Edili. Ad avviso della corte, il Governo, in base alla legge delega 14 luglio 1959 n. 741, non era autorizzato a conferire efficacia “erga omnes” alle disposizioni contrattuali riguardanti le Casse Edili, sicchè il decreto 1032 del 14 luglio 1960 che, invece, ne ha operato la ricezione è, per la parte relativa, in contrasto con l’art.76 della Costituzione per eccesso di delega. La premessa da cui si muove la sentenza è che il fine specifico della legge 741 sia stato quello di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo a tutti gli appartenenti alla medesima categoria e che tale finalità segni il limite del potere normativo delegato dal Parlamento al Governo, rendendo suscettibili di ricezione legislativa, al di là della formulazione letterale dell’art. 1, parte II, della legge delega: “nell’emanazione delle norme il Governo dovrà uniformarsi a tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge”, soltanto le disposizioni attinenti il trattamento minimo del lavoratore. La Corte escluse che le Casse Edili fossero in funzione dei minimi economici e normativi degli operai dell'edilizia. In particolare, pur avuto riguardo agli speciali caratteri di mobilità delle occupazioni dei lavoratori edili nelle varie stagioni ed imprese, per cui è resa impossibile, nei loro confronti, l’applicazione della normale disciplina relativamente alle ferie, alla gratifica e alle festività, la Corte non ritenne che l’accantonamento presso le Casse Edili fosse necessario ad assicurare ai lavoratori medesimi 71 Problemi di legittimità costituzionale la corrispondente parte del trattamento retributivo spettante. La Corte ritenne che le esigenze connesse alla peculiarità della prestazione lavorativa nell’industria edile fossero integralmente soddisfatte dall’accantonamento presso un istituto bancario. Da qui il suo riaffermare la piena obbligatorietà “erga omnes” dell’accantonamento facendo salva la ricezione dell’art. 34, terz’ultimo comma del C.C.N.L. 24 luglio 1979. Quanto alle funzioni di carattere previdenziale e assistenziale assolte dalle Casse Edili, la Corte affermò che, siccome ai medesimi compiti provvedono, in via generale, organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato, previsti dall’art. 38 della costituzione, è da escludere che le prestazioni erogate dalla Cassa rientrino tra i minimi normativi che il legislatore delegante aveva intenzione di assicurare ex novo a tutti i lavoratori. La decisione contenuta nella sentenza n. 129 giunse inaspettata, essendo stata pronunciata da non molto tempo la n. 106 del 19 dicembre 1962, con la quale la corte si esprimeva in termini diversi e il nuovo pronunciato introdusse obblighi nuovi. Nella sentenza 106 si affermava che: “Al di là della intitolazione delle leggi e delle intenzioni che il legislatore si è attribuito, vale la realtà della norma contenuta nella legge delega e il modo con il quale la delega stessa è stata esercitata: l’una e l’altra non lasciano dubbi sul fatto che la legge abbia inteso conferire efficacia generale ai contratti collettivi e agli accordi economici stipulati entro una certa data a tutela dell’interesse pubblico, alla parità di trattamento dei lavoratori e dei datori di lavoro”. Veniva anche affermato che: “Nell’operare in materia istituzionale riservata all’autonomia collettiva professionale, il legislatore si è proposto di rispettare il più 72 Problemi di legittimità costituzionale possibile codesta autonomia, assumendo, a contenuto delle norme, il contenuto dei contratti collettivi e degli accordi economici, nei limiti segnati dalla conformità a norme imperative di legge in cui queste possono acquistare efficacia nel sistema della contrattazione collettiva ex art. 39 della Costituzione”. Secondo queste affermazioni non sembrava vi fossero dubbi circa il fatto che il governo fosse autorizzato (obbligato a norma dell’art. 1 della legge delega e nel rispetto dell’autonomia collettiva) alla ricezione integrale dei contratti collettivi di lavoro compresi nell’ambito della legge delega e che il trattamento minimo uniforme da valere per tutti gli appartenenti ad una stessa categoria si identificasse totalmente con il contenuto del contratto stesso in una visione di correlazione tra tutti gli istituti contrattuali.3 Il diverso orientamento manifestato dalla Corte con la sentenza n. 129 distingue, invece, ai fini dell’efficacia generale, tra pattuizioni attinenti e non al trattamento minimo del lavoratore. In questo modo, essa sembra non prendere in considerazione le esigenze di rispetto dell’autonomia collettiva, la quale impone di non alterare l’equilibrio raggiunto dalle parti stipulanti il contratto. In più non sembra tenere conto le sue stesse affermazioni riguardo all’interesse pubblico, riguardo alla parità di trattamento dei lavoratori e dei datori di lavoro perseguiti dalla legge delega. La sentenza n. 129 riconosce espressamente che le pattuizioni riguardanti la Cassa Edile rientrano nella piena autonomia delle Associazioni sindacali stipulanti, con l’effetto di vincolare validamente tutti gli iscritti; sicchè, non vi è alcun dubbio che le imprese aderenti alle Associazioni stipulanti siano tenute agli adempimenti verso le Casse Edili, così come lo erano prima e 3 Gazzetta del Popolo – Giovedì 20 dicembre 1962 – “E’ costituzionale l’ erga omnes” – La Stampa - Giovedì 20 dicembre 1962 – “La legge erga omnes dichiarata legittima” 73 Problemi di legittimità costituzionale indipendentemente dalla ricezione “erga omnes” dei contratti collettivi di lavoro. Un problema che si pose subito dopo la sentenza n. 129 fu quello delle imprese che, pensando di sottrarsi agli obblighi riguardo all’iscrizione, sciolsero il rapporto associativo. Per le imprese non aderenti alle Associazioni stipulanti, gli obblighi verso la Cassa vennero certamente meno a seguito della sentenza della Corte. Per le altre non sorsero problemi, c’era già stata anche in precedenza qualche sentenza della Magistratura ordinaria, la quale decise che il recesso dell’impresa dall’Associazione sindacale che stipulò il contratto collettivo, non esonerava l’impresa dall’osservanza di questo. E’ sufficiente prendere visione dei massimari di Giurisprudenza del lavoro, repertorio generale, anni 1951-1960, 1961-1970, 1971-1980, alla voce “contratti collettivi di lavoro”, per trovare sentenze che confermano la validità dell’iscrizione alla Cassa Edile se è stata il frutto di un atto negoziale all’interno dell’azienda tra le controparti nel lavoro, oppure se è stata adottata per espressa adesione dell’imprenditore. Per quanto attiene alle imprese appaltatrici di opere pubbliche o finanziate con denaro pubblico, è da ritenere che, anche a seguito della sentenza n. 129, siano obbligate ad iscriversi indipendentemente dal vincolo associativo, ma in forza dell’obbligo derivante dalla clausola sociale inclusa nel contratto di appalto. Le circolari del Ministero n. 1229 del 21 febbraio 1962, n. 1643 del 22 giugno 1967 e la Legge n. 300-70 danno indicazione alle stazioni appaltanti riguardo all’obbligo di iscrizione alla Cassa. Le imprese edili non aderenti alle Associazioni stipulanti, né obbligate in altro modo ad iscriversi alla Cassa Edile, devono comunque procedere 74 Problemi di legittimità costituzionale all’accantonamento in quanto non possono corrispondere direttamente ai loro lavoratori, ad ogni periodo di paga, la gratifica, le ferie e le festività. La pronuncia della Corte Costituzionale “salva” la ricezione legislativa e la conseguente efficacia obbligatoria generale dell’art. 34 terz’ultimo comma del C.C.N.L. 24 luglio 1959 per la parte in cui si prescrive l’accantonamento bancario delle percentuali di retribuzione destinate a soddisfare quel trattamento economico, anche di imprese che non effettuano i versamento presso le Casse. La sentenza introduce la facoltà alternativa: l’impresa iscritta per sua scelta, o perché aderente alle Organizzazioni sindacali stipulanti, accantona presso la Cassa Edile; l’impresa che non è tenuta deve scegliere il versamento in banca, viceversa cade sotto comminatoria delle sanzioni penali previste dall’art. 8 della legge n. 741 per i trasgressori delle norme delegate. Quali furono gli effetti sul piano dell’adesione alle Casse Edili con la pronuncia di queste sentenze? Si può affermare che la maggior parte delle imprese rimase iscritta maggiormente presso quelle Casse che funzionavano da anni, con qualche difficoltà dove erano nuove.4 Anche dopo la sentenza del 1963 si sono costituite parecchie Casse, ora se ne contano novantanove, gli imprenditori hanno rovesciato il vecchio ragionamento sull’obbligo di iscrizione con la domanda sulla convenienza economica dell’iscrizione a questo istituto. 4 G. Bianchini – La Cassa Edile … e le altre Casse Edili – Milano 1980 – pag. 184 75 Evoluzione delle funzioni della Cassa Edile 8. EVOLUZIONE DELLE FUNZIONI DELLA CASSA EDILE Il senso più autentico dell’esistenza della Cassa Edile, la sua funzione originaria, sono direttamente collegati ad una serie di prestazioni a favore dei lavoratori che difficilmente potrebbero realizzarsi (considerata la particolare struttura del settore edile, caratterizzata anche e soprattutto dall’articolazione di una pluralità di imprese di ridotte dimensioni) senza un punto di riferimento stabile e riconosciuto da entrambe le parti che vada oltre il rapporto diretto fra lavoratore ed impresa.1 Storicamente l’attività dell’ente fa riferimento alla liquidazione del trattamento economico per i riposi annui, (abolita dall’ottobre 2000 e posta direttamente a carico dell’impresa), le ferie e la gratifica natalizia, alla quale la Cassa fa fronte grazie al versamento di una percentuale sulle retribuzioni da parte delle imprese (14,2% netto).In questo modo, grazie alla riscossione mensile dei contributi, la Cassa gestisce una parte del salario differito, liquidando ai lavoratori le rispettive competenze due volte all’anno: entro la fine di luglio per il semestre ottobre-marzo ed entro il 15 dicembre per il semestre aprile-settembre. Altro aspetto tutt’altro che trascurabile è quello che riguarda le prestazioni di previdenza e assistenza a favore dei lavoratori iscritti a cui l’Ente fa fronte tramite uno specifico contributo (2,40 % di cui lo 0,40 a carico del lavoratore). In questo campo rientrano le indennità integrative corrisposte per malattia, tubercolosi, infortunio sul lavoro e malattia professionale. Ed inoltre una serie di altre prestazioni, concordate localmente fra le parti, che si possono riassumere: contributi per protesi odontotecniche, ortopediche, oculistiche e acustiche; sussidi per particolari casi di disagio economico e sanitario; soggiorni climatici per i figli dei 1 A. Marino – I 75 anni della Cassa Edile di Como e Lecco 2004 – Nodo Editore – pag. 17 76 Evoluzione delle funzioni della Cassa Edile lavoratori, borse di studio per i figli e lavoratori studenti; contributi per cure termali; assistenza straordinaria in caso di malattia superiore ai 180 giorni; contributo per i mutui sulla casa, rimborso per spese sanitarie, assegno funerario, convenzioni bancarie ecc. Quindi un panorama di interventi molto articolato la cui validità resta intatta dalla fondazione dell’Ente, anche a prescindere dall’ulteriore ampliamento dei compiti che gli sono stati affidati nell’ultimo decennio. Una delle evoluzioni più interessanti che ha subito il ruolo della Cassa Edile è quella che riguarda la funzione di ente certificatore della regolarità contributiva delle imprese. Un compito particolarmente delicato in un settore nel quale, statisticamente, il tasso di lavoro irregolare attraverso il quale si realizza una forma di vero e proprio dumping sociale è strettamente correlato all’incidenza di infortuni. Su questo fronte, appare di grande rilievo l’affidamento alla Cassa Edile (tramite una convenzione sottoscritta fra le Casse, l’Inps e l’Inail il 15 aprile 2004) del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc).2 Si tratta di una certificazione che deve essere prodotta entro trenta giorni dalla richiesta e che riguarda tutte le imprese che applicano il contratto nazionale di lavoro del settore, non soltanto relativamente agli appalti pubblici ma anche per ogni tipo di intervento di edilizia privata: il tentativo è quello di ottenere, in parallelo a una semplificazione amministrativa, una vera e propria banca dati nazionale che dovrebbe rivelarsi particolarmente utile per una vigilanza integrata, una più efficace lotta al sommerso, la definizione di una mappa dei rischi indispensabile ai fini di prevenzione degli infortuni. E’ importante sottolineare la metodologia concordata che privilegia l’autonomia dei singoli istituti previdenziali nella indicazione 2 A. Marino – I 75 anni della Cassa Edile di Como e Lecco – 2004 – Nodo Editore – pag. 20 77 Evoluzione delle funzioni della Cassa Edile della regolarità dell’impresa, che dovrà poi essere certificata dalla Cassa Edile. Non è senza significato che un compito di questo tipo sia stato affidato proprio ad un organismo paritetico come la Cassa Edile, per la quale il nuovo impegno costituisce certamente una sfida sul piano organizzativo (collegamenti in rete con gli archivi INPS e INAIL), ma anche un importante riconoscimento alla capacità dell’ente di operare, a partire dal confronto dialettico tra imprenditori e sindacati, per i veri interessi del settore, con un ruolo importante di statistica e monitoraggio che può rilevarsi prezioso per l’emersione di situazioni irregolari e cornice indispensabile dove collocare anche l’azione di prevenzione degli infortuni sul lavoro. In questo campo, l’ultimo decennio ha segnato la costruzione di un sistema articolato per il miglioramento della sicurezza e dell’igiene del lavoro nei cantieri che fa capo alla Commissione nazionale paritetica per la prevenzione degli infortuni e ai Comitati paritetici territoriali.3 Anche in campo previdenziale, il sistema basato sull’istituto dell’anzianità professionale edile (APE) ordinaria e straordinaria si è rilevato nel corso degli anni non soltanto efficace, ma per certi versi anticipatore di soluzioni previdenziali successive, che hanno potuto essere facilmente innestate su un meccanismo molto aderente alle specificità del settore produttivo. L’APE ordinaria erogata ai lavoratori dalla Cassa Edile in occasione del 1° maggio di ogni anno, ha garantito e garantisce agli addetti all’edilizia la corresponsione di quelli che in altri settori produttivi sono gli scatti di anzianità, maturati nel caso specifico non all’interno della stessa azienda ma all’interno del settore dell’edilizia. L’APE straordinaria, liquidata quando il lavoratore cessa l’attività per pensionamento, si è configurata negli ultimi 3 A. Marino – I 75 anni della Cassa Edile di Como e Lecco – 2004 – Nodo Editore – pag- 21 78 Evoluzione delle funzioni della Cassa Edile anni come una sorta di trattamento di fine rapporto, restando in vigore fino al 31 dicembre 2003. E’ infatti da questa data che in campo previdenziale, coerentemente con l’evoluzione generale del sistema pensionistico, l’APE straordinaria cessa per dar luogo ad un fondo previdenziale integrativo privato di emanazione contrattuale, denominato Prevedi, la cui funzione è quella di erogare una pensione aggiuntiva rispetto a quella dell’INPS. Il fondo è finanziato da una doppia contribuzione, del lavoratore e dell’azienda, pari all’1% della retribuzione. E’ da sottolineare come in base ad un accordo tra le parti sociali, le imprese versino comunque una quota calcolata sul monte salari alla Cassa Edile, fondo Prevedi, con un meccanismo che consente la ripartizione degli oneri tra tutti gli iscritti.4 Il Fondo Prevedi non ha ovviamente fini di lucro ed è gestito (anche qui ricorre la costante applicazione della formula paritetica) in forma democratica, essendo gli organi di controllo e di amministrazione eletti dalle imprese e dai lavoratori associati, ai quali in ultima analisi spettano le scelte sul funzionamento e la conduzione del fondo. Il passaggio dalle dipendenze di un’azienda ad un’altra, non comporta alcun problema per la continuità dell’iscrizione, come nella totalità degli altri fondi previdenziali privati, il lavoratore ha la possibilità di aumentare la propria quota di contributi, mentre rimane fissa in ogni caso quella dovuta dall’impresa. Le prestazioni garantite sono le pensioni complementari sia di vecchiaia (al compimento dell’età richiesta dall’Inps con almeno dieci anni di iscrizione al Prevedi), sia di anzianità, con almeno quindici anni di iscrizione al fondo. Il panorama delle attività della Cassa Edile, che fra l’altro funzione come sostituto d’imposta dal 1997, comprende, inoltre tutta una serie di altre 4 A. Marino – I 75 anni della Cassa Edile di Como e Lecco – 2004 – Nodo Editore – pag. 22 79 Evoluzione delle funzioni della Cassa Edile attività che possiamo definire di carattere burocratico e che riguardano ad esempio l’acquisizione in via telematica dei dati con ulteriore semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Il contratto di lavoro rinnovato il 20 maggio 2004 ha affidato alla Cassa Edile il pagamento diretto dell’indennità spettante al lavoratore in caso d’infortunio nei primi tre giorni nella misura del 40% mentre resta a carico dell’azienda il restante 60% (modalità innovativa di erogazione degli emolumenti ai lavoratori che esalta il collegamento tra Ente ed imprese). Rilevante è l’introduzione della “valutazione di congruità” che la Cassa dovrà produrre sull’attività di ogni cantiere, applicando parametri stabiliti in sede nazionale riferiti ad ogni specifica tipologia di lavoro e mettendo in relazione la manodopera impiegata e l’entità delle opere da realizzare. Si tratta di un’azione di controllo che tende a scoraggiare il fenomeno dell’apertura di cantieri impegnativi da parte di imprese che non hanno la struttura indispensabile per portarli a termine, con conseguenze sia a carico dei lavoratori sul piano previdenziale e della sicurezza, sia a carico della committenza che spesso deve fare i conti con ritardi notevoli nel completamento dei lavori. Un ultimo aspetto degno di nota è quello che riguarda un ruolo antico ma sempre attuale della Cassa Edile: la valorizzazione della dignità professionale di chi lavora in edilizia, che viene perseguita sul piano dell’assistenza estesa ad una pluralità di campi, ma anche attraverso interventi solo apparentemente minori, ma non marginali; si pensi solo alla distribuzione degli indumenti di lavoro,vestiario e scarpe antinfortunistiche, come espressione di un atteggiamento complessivo che si propone al miglioramento della sicurezza, ma anche dell’immagine dell’operaio edile.5 5 A. Marino – I 75 anni della Cassa Edile di Como e Lecco – 2004 – Nodo Editore – pag. 85 80 Evoluzione delle funzioni della Cassa Edile Un cenno specifico va fatto a proposito della rappresentatività della Cassa, in alti termini della sua effettiva capacità di porsi come interlocutore dell’intero settore produttivo dell’edilizia. Dopo la ricordata sentenza della Corte Costituzionale,6 non esiste un obbligo di iscrizione erga omnes, e tuttavia un complesso di norme che si sono succedute nel tempo finisce per rendere quest’obbligo se non esteso a tutti i soggetti interessati, di fatto estremamente ampio. Vi sono soggette le imprese che eseguono lavori pubblici e, fra quelle che eseguono solo lavori per conto di privati, le aziende iscritte all’associazione imprenditoriale stipulante il contratto collettivo nazionale e territoriale del settore e anche quelle non iscritte che eseguono lavori per conto di imprese associate sono tenute all’iscrizione. In pratica, perciò, le uniche aziende non soggette all’obbligo di adesione alla Cassa sono quelle che operano soltanto nel settore del privato, non sono iscritte all’associazione di categoria e non lavorano per altre aziende iscritte. Anche queste ultime che rappresentano evidentemente una limitata minoranza, corre l’obbligo di effettuare gli accantonamenti presso istituti di credito, con esclusione della corresponsione diretta ai lavoratori, i quali peraltro, in questo caso, non possono godere di tutte le altre prestazioni erogate dalla Cassa.7 6 7 Vedi: Capitolo 7 pag. 69 A. Marino – Vita e arte di cantiere – 2004 – Nodo Editore – pag. 98 81 I riferimenti normativi – Funzioni pubblicistiche 9. I RIFERIMENTI NORMATIVI – Funzioni pubblicistiche Legge 300/70 art. 36 – questo articolo dello Statuto dei Lavoratori stabilisce che, nei capitolati d’appalto per l’esecuzione di opere pubbliche, sia inserita la clausola relativa all’obbligo dell’appaltatore di applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni non solo economiche, ma anche normative non inferiori a quelle del contratto collettivo di lavoro della categoria e della zona. Ovviamente, solo l’iscrizione alla Cassa Edile garantisce agli operai l’ottenimento di quelle prestazioni aggiuntive a cui si fa implicito riferimento in questa legge. Legge 55/90 art. 18 comma 7 – questo comma della “Legge Antimafia” dopo aver ribadito che l’esecutore di opere pubbliche deve osservare il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto nazionale e territoriale in vigore, dispone che lo stesso esecutore trasmetta all’ente committente, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici e poi, periodicamente la copia dei versamenti contributivi, previdenziali assicurativi, nonché di quelli dovuti “agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva” ovvero le Casse Edili. Dal disposto di questa legge deriva dunque che l’ente committente che non richiede la documentazione non solo non adempie ai propri doveri, ma è passibile di omissione di atti d’ufficio. D.P.C.M.55/91 art. 9 – ribadisce l’obbligo di presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna. Inoltre, al comma 2, viene 82 I riferimenti normativi – Funzioni pubblicistiche precisato che la trasmissione delle copie dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva deve essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Sempre lo stesso comma sottolinea poi la facoltà del direttore dei lavori di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento: equivale ad un obbligo vista la sua responsabilità. D.lgs 626/94 – è una legge di attuazione delle direttive comunitarie sul miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che non sostituisce ma integra la legislazione precedente in materia. La sua importanza risiede nell’aver superato il concetto di sicurezza come insieme di misure e di protezioni di tipo tecnico, prendendo invece in considerazione quelle misure che realmente agiscono con modalità preventive, come nel caso della sorveglianza sanitaria e della formazione alla sicurezza. Inoltre, questa legge introduce nuove figure, con compiti e responsabilità ben delineate, che concorrono ad attuare la prevenzione nell’impresa. D.Lgs. 242/96 - modifica ed integra il D.lgs. 626/94. D.Lgs. 494/96 – è una legge di attuazione della Direttiva comunitaria concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporaneamente mobili. Una delle peculiarità di questa legge è quella di aver responsabilizzato la figura del Committente, fino ad allora esclusa dalla responsabilità per la sicurezza sul lavoro. Di conseguenza il soggetto, sia pubblico che privato che decide di realizzare un’opera deve preoccuparsi ed adoperarsi affinchè vengano adottate tutte le misure di prevenzione e protezione per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questa legge prevede, inoltre, sempre a carico del Committente, una serie di 83 I riferimenti normativi – Funzioni pubblicistiche responsabilità e attività tra cui quella di designare tecnici di propria fiducia, con il compito di pianificare, progettare e controllare che i vari lavori avvengano in sicurezza. E’ anche obbligo del Committente per lavori di una certa entità verificare che le imprese esecutrici siano in regola con l’iscrizione alla C.C.I.A.A., che applichino i contratti collettivi per i lavoratori dipendenti e che rispettino gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. Legge 451/98 Merloni Ter – Questa legge riordina la legislazione in materia di appalti pubblici con lo scopo di garantire una maggiore trasparenza nelle procedure d’appalto e di impedire le corse ai ribassi. A tal fine ha previsto l’istituzione di un nuovo sistema di qualificazione delle imprese che operano nel settore dei lavori pubblici con riferimento alla certificazione di qualità aziendale e lo scongelamento dell’attività di vigilanza sui lavori pubblici, di cui garantisce l’autonomia e l’indipendenza, chiamata a garantire l’osservanza dei principi posti dalla legge quadro. Legge 266/2002 e D.lgs. 276/2003 hanno stabilito che I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Casse Edili stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti I.N.P.S, I.N.A.I.L. e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento (requisiti di regolarità). 9.1 Il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva Aspetto importante è che il DURC coinvolge sia i lavori del settore edile pubblico che privato. 84 I riferimenti normativi – Funzioni pubblicistiche Per gli appalti pubblici il DURC deve essere richiesto nelle ipotesi previste dalla vigente normativa. Per i lavori privati il documento di regolarità contributiva deve essere richiesto, ai sensi della vigente normativa, prima dell’inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività (DIA). IL DURC rappresenta un utile strumento per l’osservazione delle dinamiche del lavoro ed una nuova forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatarie di appalti, anche ai fini della creazione di un’apposita banca-dati utile per ostacolare la concorrenza sleale nella partecipazione alle gare. In caso di inadempienza da parte dell’impresa, l’art. 20 del D.Lgs. 276/2003 prevede la sospensione dell’efficacia della concessione edilizia o della dichiarazione di inizio attività. In virtù di tale disposizione normativa, dal 24.10.2003 è in vigore l’obbligo della certificazione della regolarità contributiva presso l’I.N.A.I.L., l’I.N.P.S. e la Cassa Edile per tutti i lavori pubblici e privati.1 In attuazione della citata normativa, in data 3 novembre 2003 è stata stipulata una prima convenzione tra I.N.P.S., I.N.A.I.L. e, successivamente, in data 15 aprile 2004, è stata sottoscritta una seconda convenzione tra I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Casse Edili che ha regolamentato, in particolare, il settore dei lavori in edilizia. Tali convenzioni hanno, tra gli altri, l’obiettivo di ricondurre ad uniformità le varie iniziative avviate sul territorio in via sperimentale.2 1 D. Pesenti – Segretario Generale F.I.L.C.A. CISL – Relazione Centro Congressi Cavour – Roma 6 ottobre 2004 - pag. 8 2 A. Marino – I 75 anni della Cassa Edile di Como e Lecco – 2004 – Nodo Editore – pag. 36 85 I riferimenti normativi – Funzioni pubblicistiche Cenni storici. Si ritiene utile fornire una genesi del DURC in quanto la sua nascita non è stata per caso, né da un’emergenza, ma come risposta critica e ponderata a una lunga situazione di crisi, caratterizzata dalla mancanza di una reale politica strutturale di lotta al fenomeno del lavoro irregolare. L’esperienza ha più volte dimostrato che molte imprese si iscrivevano all’I..N.P.S. ma non alla Cassa Edile, all’I.N.A.I.L. ma non all’I.N.P.S. Inoltre i cantieri denunciavano meno lavoratori e meno ore lavorate, sfruttando l’opportunità offerta dall’assenza di controlli incrociati. Il 26 settembre 1997 le Marche e soprattutto l’Umbria vengono colpite da un sisma. Lo scenario è particolarmente pesante, circa 25 mila senza tetto su una popolazione di 150 mila abitanti, colpiti centri culturali di prima grandezza come Spoleto, Norcia, Assisi, Foligno, 11 mila ordinanze di sgombero, di cui 10 mila per abitazioni civili. Danni per almeno 4 mila miliardi di vecchie lire. Ma la forte preoccupazione è rivolta a precedenti storici particolarmente tristi: l’Irpinia dove gli stanziamenti ricostruirono poco alimentando i circuiti dell’illegalità. Occorre inoltre considerare un altro fatto, parte dello stesso territorio umbro era già stato investito da un sisma nel 1979, il terremoto in Val Nerina, con le scosse del 1997 crollarono gli stessi edifici crollati diciotto anni prima e ricostruiti. Da questo forte senso di coinvolgimento da parte di cittadini, imprenditori, sindacati e politici nacque l’esigenza di considerare questa ricostruzione come un’occasione di riqualificazione complessiva dello sviluppo regionale. 86 I riferimenti normativi – Funzioni pubblicistiche Da parte degli stessi imprenditori vi era infatti, una forte preoccupazione, ovvero che le risorse per la ricostruzione potessero finire nelle tasche di imprese non umbre e che soprattutto venissero spese per altri scopi, soprattutto per il settore dei lavori privati. Si arrivò così nell’agosto 1998 alla legge regionale n. 30, che all’art. 19 decretava la nascita ufficiale del DURC come strumento obbligatorio per le imprese che volessero lavorare alla ricostruzione post-terremoto in Umbria. La legge divenne operativa tramite il Protocollo di intesa del 20 aprile 1999, tra Regione Umbria, Inps, Inail e Casse Edili di Perugia e Terni. Il protocollo fu pubblicato nel bollettino ufficiale regionale n. 29 del 19 maggio 1999. Lo sportello unico aprì al pubblico il 31 maggio 1999. Il principio viene così affermato “ libera concorrenza tra impresa regolari e affidabili, nessun dirigismo da parte delle istituzioni …”. 3 Il 9 luglio 2004 si è insidiato ufficialmente presso il Ministero del Lavoro, il Comitato Tecnico per il DURC previsto dall’art. 7 della Convenzione nazionale con INPS e INAIL del 15 luglio 2004. In una riunione del sopraccitato Comitato avvenuta il 15 luglio 2004 è stato definito l’elenco delle province in cui si è avviata una fase sperimentale del DURC (Treviso, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Macerata, Sassari, L’Aquila, Viterbo, Catanzaro e Messina).4 Nella riunione del 26 luglio 2005 il Comitato della bilateralità ha deliberato che il testo della circolare congiunta INAIL – INPS – CASSA EDILE in tema di gestione del DURC, approvato dall’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro in data 12 luglio prot. 230/segr., sia diramato a tutte le Casse 3 De Sanctis – L’edilizia trasparente – Ed. Lavoro – pag. 51 4 A. Marino – I 75 anni della Cassa Edile di Como e Lecco – 2004- Nodo editore – pag.35 87 I riferimenti normativi – Funzioni pubblicistiche Edili da parte della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili. L’entrata in vigore del DURC sarà decisa dal Comitato Tecnico INAIL – INPS – CASSA EDILE dopo un periodo di formazione del personale appartenenti alle sedi territoriali dei predetti enti. La circolare che individua le modalità del rilascio del DURC da parte degli Enti e delle Casse Edili, segna un momento particolarmente importante in quanto entra finalmente a regime un decisivo strumento di contrasto al lavoro irregolare nel comparto edile. Tale documento, infatti, individua le condizioni cui le aziende devono attenersi per potersi ritenere in regola con gli adempimenti contributivi e definisce una serie di problematiche sia di carattere tecnico giuridico che operativo, stabilendo regole certe e trasparenti applicabili a tutti gli operatori del settore. La verifica della regolarità contributiva da parte delle Casse edili, sulla base del riconoscimento del fondamentale principio di autonomia contrattuale delle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, costituisce altresì un importante esempio di coinvolgimento degli Enti Bilaterali, quale espressione delle parti sociali, in un’ottica non solo di affiancamento ai soggetti pubblici tradizionalmente operanti in tale ambito, ma anche di semplificazione delle procedure svolte da questi ultimi. Il percorso per giungere alla definizione di tali regole condivise per il rilascio del DURC è stato laborioso e particolarmente complesso, ma l’approvazione della circolare può considerarsi un punto di arrivo e al contempo un punto di partenza per una reale e continuativa azione di contrasto del lavoro irregolare nel settore edile.5 5 Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Nota Prot. 230/segr. Del 12.07.2005 88 Previdenza Complementare – Fondo PREVEDI 10. PREVIDENZA COMPLEMENTARE – FONDO PREVEDI In attuazione dei Contratti Collettivi Nazionali Edili Industria e Edili Artigianato nonché del protocollo del 9 aprile 2001 modificato dal protocollo del 3 ottobre 2001, è stato costituito il Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini denominato PREVEDI. Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, il Fondo ha lo scopo esclusivo di erogare agli aventi diritto trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare agli stessi un più elevato livello di copertura previdenziale . Il fondo non ha fini di lucro ed opera secondo criteri di competitività mediante il sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione in regime di contribuzione definita.1 Sono destinatari del Fondo i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di apprendistato, in prova, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a tre mesi, ai quali si applicano i menzionati contratti collettivi nazionali di lavoro. I contributi al Fondo PREVEDI sono così ripartiti: • 1% della retribuzione a carico dell’Impresa; • 1% della retribuzione a carico del lavoratore; 1 R. Pessi – Lezioni di diritto della previdenza sociale – 2^ ed. Cedam 2001 – pag. 314 Schema generale quello dell’associazione non riconosciuta ex art. 36 Cod. civile sostanzialmente rinviando, quindi, la connotazione della posizione individuale agli accordi degli associati, a loro volta necessariamente condizionati dalle fonti istitutive e dalla specificità dell’oggetto sociale 89 Previdenza Complementare – Fondo PREVEDI • 18% dell’accantonamento T.F.R. per i lavoratori di prima occupazione anteriore al 28/4/1993; • 100% dell’accantonamento T.F.R. per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993; • eventuali versamenti volontari del lavoratore. Per il lavoratore è prevista la deducibilità fiscale del contributo, che realizza attraverso la riduzione dell’IRPEF pari all’aliquota marginale di rendimento del reddito con il limite massimo di Euro 5.164 fino al 12% del reddito o al doppio del T.F.R. versato. Per l’impresa, la contribuzione del 1% a suo carico è gravata del solo contributo di solidarietà del 10% ed è un costo fiscalmente detraibile . Il T.F.R. versato al Fondo per conto del lavoratore non viene tassato per tutto il periodo di permanenza nel Fondo stesso. Al pensionamento, il lavoratore che ha aderito al Fondo ha diritto a percepire una rendita vitalizia (reversibile, a richiesta) a valere sull’intero ammontare dell’accantonato, oppure a ritirare parte del montante accumulato (per un massimo del 50%) e chiedere, per la parte rimanente una rendita vitalizia. Il lavoratore iscritto al Fondo da almeno otto anni può richiedere un’anticipazione su quanti accantonato per spese mediche straordinarie oppure ai fini dell’acquisto della prima casa per sé o per i figli oppure per la ristrutturazione della prima casa di abitazione. Permane il diritto, a determinare condizioni, di trasferire la propria posizione individuale presso altro Fondo Pensione o forma pensionistica 90 Previdenza Complementare – Fondo PREVEDI individuale, nonché il diritto a riscattare l’intero montante maturato presso il Fondo nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione.2 La Legge Delega 243/2004 per la riforma previdenziale ha tra i suoi principali obiettivi quello di “sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari”. Tale enunciato, espresso nell’art. 1, comma 1 della delega, traccia una linea di guida verso la quale il Governo dovrà orientare il suo sforzo regolativo per il sostegno del cosiddetto secondo pilastro previdenziale.3 Viene lasciata facoltà al lavoratore di utilizzare il TFR come più ritiene opportuno: è infatti introdotto l’istituto del silenzio-assenso secondo cui il conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari ha luogo solo se il lavoratore non decide diversamente e in maniera espressa entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione ovvero dall’assunzione se avvenuta dopo la predetta entrata in vigore. Nel caso in cui il lavoratore decida per il conferimento del TFR, ha inoltre la facoltà di scegliere, sempre entro sei mesi, la forma pensionistica complementare cui destinarlo. In caso di silenzio assenso il TFR, in base a modalità che saranno stabilite dai decreti attuativi, è conferito: - ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite l’istituzione di strutture pubbliche o a partecipazione pubblica; - ai fondi pensione chiusi previsti dalla contrattazione collettiva come il PREVEDI, o ai fondi pensione aperti disciplinati dal D.Lgs. 124/1993; 2 Cassa Edile di mutualità ed assistenza della Provincia di Torino – Agenda 2005 del Lavoratore edile – pag. 33 3 P. Rossi – TFR e previdenza complementare – Secondo pilastro a scelta libera – Il Sole 24 ore – Le guide operative Agosto 2004. 91 Previdenza Complementare – Fondo PREVEDI ai fondi istituiti da regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi e ai fondi istituiti sulla base di accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro.4 4 Carlo Nocera- TFR e previdenza complementare – Conferimenti del TFR alle forme pensionistiche complementari – Il Sole 24 ore – Le guide operative Agosto 2004. Pag. 6-7 92 La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili 11. LA COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, definita CNCE, è l’organismo paritetico nazionale per l’indirizzo, il controllo e il coordinamento delle Casse Edili. Anch’essa è costituita con accordo tra ANCE, Intersind e Sindacati nazionali Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL. Non ha scopi di lucro ed è vietato come disposto nell’art. 1 dello Statuto, distribuire in modo anche diretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Ente.1 11.1 Scopi statutari La CNCE svolge i compiti e le funzioni ad essa demandati dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini. È infatti a questa struttura che la contrattazione centrale a affidato il processo di omogeneizzazione delle Casse Edili indicato nel capitolo “Evoluzione contrattuale riguardo le Casse Edili”. In particolare tali compiti riguardano: a) Il funzionamento dell’Osservatorio settoriale sull’industria delle costruzioni; b) La valutazione anche mediante verifiche dirette delle condizioni di equilibrio delle varie gestioni delle Casse Edili, sulla base dei bilanci che devono essere trasmessi dalle singole Casse; c) Lo schema unico di regolamento delle attività delle Casse Edili; 1 Statuto Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili – 13-05-1996 93 La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili d) L’esame dei criteri e delle modalità in materia di certificazione di regolarità contributiva; e) La proposizione alle Associazioni nazionali alle quali compete la relativa approvazione, di uno schema di convenzione con Organismi ed Istituti che interagiscono con le Casse Edili; f) La relazione semestrale alle parti in occasione delle sessioni di concertazione, sullo stato del sistema nazionale paritetico delle Casse Edili; g) La verifica della rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere dalle Casse Edili. Tale verifica può avvenire anche su richiesta di una delle parti rappresentate nel Comitato di gestione delle Casse Edili; h) La determinazione dei criteri per rendere omogenee e sistematiche le rilevazioni statistiche sull’attività delle Casse Edili; i) La verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate dalle Casse Edili per fornire indicazioni dirette a : - realizzare una maggiore qualificazione dell’attività delle Casse; - concentrare la spesa sugli interventi più validi; - determinare l’armonizzazione e la maggiore omogeneità dei trattamenti sul territorio; - l’omogeneizzazione delle modalità relative agli adempimenti delle imprese verso la Cassa Edile, anche sul piano della modulistica, nonché dei criteri di acquisizione dei dati da parte delle Casse stesse; predisposizione delle indicazioni sull’impiego dei mezzi informatici, anche allo scopo di un miglior coordinamento delle attività delle Casse Edili; 94 La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili - l’esame di questioni interpretative e delle esigenze prospettate da singole Casse Edili in ordine alle materie ad esse demandate. 11.2 Organi e funzioni. Gli organi che compongono la CNCE sono: • Il Comitato di Gestione • Il Presidente • Il Vice Presidente • La Segreteria Tecnica Comitato di Gestione. Al Comitato di Gestione competono tutti gli atti necessari alla realizzazione degli scopi statutari. In particolare: • Assumere indirizzi sull’impiego dei mezzi finanziari e delle entrate della CNCE; • Definire il programma annuo di lavoro; • Decidere sull’operatività dei progetti specifici, avvalendosi di eventuali gruppi di lavoro e consulenze esterne; • Valutare e deliberare sui capitoli di spesa; • Deliberare sulle comunicazioni di interesse generale per le Casse Edili; • Decidere indirizzi e criteri per l’attuazione degli strumenti di formazione e informazione dei Direttori e del personale delle Casse Edili; 95 La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili • Provvedere al funzionamento dell’Osservatorio; • Definire, su proposta del Comitato di Presidenza, il regolamento per il personale nonché instaurare e risolvere i rapporti di lavoro o di consulenza; • Segnalare alle Associazioni nazionali le eventuali clausole, contenute negli statuti di Casse Edili, non conformi allo Statuto tipo; • Curare ogni altro adempimento posto a carico dell’Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle Associazioni. È composto da 12 componenti di cui 6 nominati dall’ANCE e 6 dalla Federazioni nazionali dei lavoratori. Uno dei componenti di parte imprenditoriale potrà essere designato dall’Associazione Sindacale Intersind. Uno fra i membri nominati dall’ANCE assume la funzione di Presidente, su designazione dell’Ance medesima. Uno fra i membri nominati dalle Federazioni nazionali dei lavoratori delle costruzioni assume, su designazione delle stesse, la funzione di Vice Presidente. Le cariche hanno durata triennale, salvo revoca da parte dell’Organizzazione designante anche prima dello scadere del triennio. Le cariche sono gratuite. Il Presidente. Spetta al Presidente: - rappresentare legalmente l’Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio. Il Presidente ha la firma sociale; 96 La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili - sovrintendere all’applicazione dello Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di Gestione; - presiedere il Comitato di Gestione. Il Presidente può delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente in caso d’impedimento ad altro membro del Comitato di Gestione fra quelli designati dall’Associazione dei costruttori edili. Il Vice Presidente. Al Vice Presidente spetta coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni. Può delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente in caso d’impedimento ad altro membro del Comitato di Gestione fra quelli designati dalle Organizzazioni dei lavoratori Segreteria Tecnica. Per lo svolgimento della propria attività la CNCE si avvale si una Segreteria tecnica. La composizione della segreteria tecnica viene deliberata dal Comitato di Gestione in conformità agli accordi definiti dalle Associazioni nazionali. L’attività della struttura riguarda in particolare: - l’esecuzione dei progetti di lavoro; - l’operatività dell’Osservatorio e, in particolare, il reperimento, la sistemazione e la messa in rete dei dati provenienti dagli Enti paritetici del settore; - la predisposizione delle comunicazioni alle Casse Edili. 97 La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili La Segreteria partecipa anche alle riunioni del Comitato di Gestione, curandone la redazione dei verbali. 11.3 Osservatorio settoriale sull’industria delle costruzioni Tra i compiti affidati alla CNCE, il funzionamento dell’Osservatorio settoriale sull’industria delle costruzioni ricopre un’importanza fondamentale. Sorto con il contratto collettivo nazionale 5 luglio 1995, ha come primo obiettivo la realizzazione di un sistema informativo sul settore che ne rilevi i fenomeni congiunturali ed evolutivi sia a scala nazionale che territoriale con specifico riferimento: - al trend della domanda pubblica e privata nonché della domanda derivante dagli investimenti privati per la realizzazione di opere di interesse pubblico; - ai trend dell’offerta, con riferimento alle tipologie delle imprese, al loro livello di concentrazione, specializzazione e produttività; - all’andamento dei livelli occupazionali con riferimento ai processi di ingresso, di mobilità e di uscita, ai tempi di occupazione, ai livelli di qualificazione, agli orari di lavoro, ai livelli retributivi, al costo del lavoro e ai riflessi sul piano contributivo; - all’andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro. Come secondo obiettivo quello di fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione a livello sia nazionale, sia territoriale che consenta alle parti di disporre degli elementi informativi necessari, ivi compresi quelli relativi ad aspetti e fenomeni specifici, per individuare 98 La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro. In passato infatti il settore delle costruzioni ha avuto una voce non troppo chiara, spesso contraddittoria. Gli stessi dati del settore sono stati più volte incomprensibili. Ad esempio i livelli occupazionali forniti da INPS, non concordano con quelli provenienti dall’ISTAT, che comprende anche forme di precariato, che a loro volta sono difformi dai dati provenienti dall’INAIL e dalle Casse Edili. Quindi la possibilità che i dati sul settore edile diventino più ricchi e qualitativamente migliori può realizzarsi soltanto se questi verranno forniti dalle Casse Edili, in quanto, rispetto alle altre fonti possibili, pur utili, posso spiegare in modo più compiuto l’articolazione interna, il rapporto esistente tra l’occupazione e la struttura delle imprese. Questi dati sono forniti dall’ISTAT sono nel censimento, mentre le Casse Edili sono in grado di erogarli ogni anno o addirittura ogni sei mesi.2 2 Statuto della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili 13 maggio 1996. 99 CONCLUSIONI E’ stato interessante analizzare come un organismo paritetico quale la Cassa Edile, nato in una realtà di carattere locale con il solo scopo di aiutare i lavoratori che si trovavano in una situazione di disoccupazione involontaria, abbia avuto un’evoluzione fino a giungere ad oggi, alle funzioni che svolge, alle prestazioni che eroga e alle considerazioni che essa ha assunto nel settore dell’edilizia. Un settore difficile e in continua evoluzione che deve riconoscere ai lavoratori una giusta retribuzione alla capacità professionale, al mestiere, ma anche al lavoro duro, disagiato e faticoso che deve rispettare tutte le regole e soprattutto l’incolumità della persona: dove c’è irregolarità, lavoro nero, c’è illegalità e disprezzo per la vita umana. La lotta al lavoro nero si ispira ad un principio semplice ed essenziale: il benessere di tutti in contrapposizione al benessere di pochi, questo principio di fondo dovrebbe animare le azioni politiche e il sistema di relazioni industriali, le quali hanno un indiscutibile vantaggio: intercorrono tra datori di lavoro e lavoratori, quindi non fra tutti, ma fra moltissimi. Se datori di lavoro e lavoratori riescono a trovare soluzioni che equilibrino le rispettive necessità, si può raggiungere un benessere largamente diffuso. Con un traguardo condiviso, apertura reciproca e innovazione le idee si trovano e funzionano e possono essere così interessanti che la politica le riconosce nel loro volto migliore e le eleva a norme, come nel caso del Documento Unico di regolarità Contributiva, a livello nazionale per tutto il settore edile. La ricerca di una maggiore qualità del lavoro in senso sociale e produttivo e il raggiungimento della massima efficienza imprenditoriale possono non essere in contrasto tra loro, anzi, in un’organizzazione del lavoro moderna e 100 a contenuto tecnologico devono potersi coniugare per raggiungere i migliori risultati da entrambe le parti. Nel settore edile è indispensabile confermare e aggiornare il sistema bilaterale conciliando l’attività di partecipazione delle forze sociali con una funzione di inquadramento e di armonizzazione nazionale ed è questo che comporta la necessità di comportamenti delle Casse Edili coerenti con le normative nazionali e territoriali ad esse collegate, poiché in mancanza di ciò si determina disorientamento per le imprese e per i lavoratori e perdita di credibilità per il sistema delle Casse Edili. Non sempre le intese nazionali sulla modulistica, sul bilancio tipo, sulla certificazione liberatoria, sulle schede informative sono state attuate in tutte le Casse Edili presenti sul territorio. Sarebbe forse auspicabile dotare la “Commissione nazionale delle Casse Edili” di reali poteri di intervento, anche sanzionatori, delle realtà periferiche, garantendo così in modo univoco i principi di massima trasparenza e correttezza che un sistema di Ente bilaterale deve possedere. Sarebbe utile una continua verifica dell’efficacia degli enti anche al fine di precisare un ruolo bilaterale nell’incontro tra domanda e offerta anche in virtù delle innovazioni in materia di flessibilità del lavoro. Esistono altresì una serie di problemi quali la dequalificazione, i lavoratori stranieri, la necessità di formazione continua del personale, la regolarità contributiva, la lotta alla concorrenza sleale e al lavoro nero, il riconoscimento di garanzie di diritti omogenei sul mercato nazionale e all’interno delle imprese ai quali occorrerà trovare soluzioni organiche. Il futuro del fattore lavoro in edilizia e della considerazione sociale del lavoro edile nella coscienza collettiva dipenderà anche dalle risposte che saranno date a queste problematiche. 101 Bibliografia • Lia Gheza Fabbri.: Solidarismo in Italia fra XIX e XX secolo – Le società di mutuo soccorso e le Casse rurali 2^ edizione • E. Papa: Origini delle società operaie, Milano 1967 • M. Fornasari – V. 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Del 12.07.1962 105