universita` degli studi di torino facolta` di giurisprudenza tesi

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO
FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
TESI DI LAUREA
IN
DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE
“LA CASSA EDILE”
Relatore:
Chiar.mo Prof.
GIOVANNI VILLANI
Candidato:
EMANUELA POLI
ANNO ACCADEMICO 2004/2005
A mia figlia Erica e a mio marito Beppe
Un ringraziamento particolare alle Casse Edili di Torino e Milano per la
piena collaborazione dimostrata nel reperire il materiale di studio.
“ I Mattoni”
mio Nonno fava i mattoni,
mio Padre fava i mattoni,
fazzo i mattoni anche Me…
…ma la casa mia dov’è?
Amarcord
INTRODUZIONE
3
1. LE ORIGINI DELLE SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO
5
2. FONDAZIONE DELLA PRIMA CASSA EDILE – MILANO 1919 10
2.1 I precedenti storici
11
2.2 L’avvento del regime fascista
13
2.3 Fusione delle Casse Mutue
16
2.4 Rinascita della Cassa Edile
19
3. EVOLUZIONE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
26
4. EVOLUZIONE NORMATIVA RISPETTO ALLA CASSA EDILE
31
4.1 Comparsa della Cassa Edile nel contratto nazionale
31
4.2 I contratti nazionali dopo il 1952
32
4.3 L’intesa settoriale tra F.I.L.L.E.A., F.I.L.C.A., Fe.N.E.A.L.
32
4.4 Il contratto di lavoro “erga omnes” del 1960
35
4.5 I convegni operai sulla Cassa Edile
36
4.6 I convegni degli industriali
38
4.8 Il contratto del 1973
42
4.9 I contratti dal 1976 al 1979
45
4.10 La contrattazione degli anni ’80 e ’90 e l’inizio del processo di
armonizzazione delle Casse Edili
46
4.11 Il contratto del 23 maggio 1991 e lo “schema unico di bilancio” 47
4.12 Il contratto del 5 luglio 1995
47
4.13 Il contratto del 29 gennaio 2000
50
5. STRUTTURA ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELLE CASSE
EDILI
53
5.1 Organi della Cassa Edile
56
1
6. LA NATURA GIURIDICA DELLA CASSE EDILI
60
7. PROBLEMI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
67
8. EVOLUZIONE DELLE FUNZIONI DELLA CASSA EDILE
76
9. I RIFERIMENTI NORMATIVI – Funzioni pubblicistiche
82
9.1 Il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva
84
10. PREVIDENZA COMPLEMENTARE – FONDO PREVEDI
89
11. LA COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE
EDILI
93
11.1 Scopi statutari
93
11.2 Organi e funzioni.
95
11.3 Osservatorio settoriale sull’industria delle costruzioni
98
CONCLUSIONI
100
Bibliografia
102
Atti e documenti
103
Leggi e Decreti
104
Statuti e contratti collettivi nazionali di lavoro
105
Sentenze e ordinanze
105
2
INTRODUZIONE
La tesi tratta l’origine e l’evoluzione di un istituto peculiare nel panorama
del diritto del lavoro e della previdenza sociale qual é quello delle Casse
Edili.
E’ stata dedicata una particolare attenzione alla ricerca delle origini di
questo istituto strettamente connesse all’evoluzione storica delle Società di
Mutuo Soccorso, di cui le Casse Edili costituiscono un punto d’arrivo
all’interno del settore dell’edilizia.
Se le Società di Mutuo Soccorso rappresentarono quindi una sorta di
antecedente storico delle odierne Casse Edili, la prima istituzione di cui si
trova traccia che sia denominata “Cassa Edile” è quella fondata a Milano
nel 1919 sulla base di un contratto fra il collegio dei Capomastri e
l’Associazione Mutuo Miglioramento fra muratori, badilanti, manovali e
garzoni. Tale ente erogava sussidi di disoccupazione involontaria per gli
operai edili attraverso un fondo alimentato da un contributo calcolato sulla
retribuzione a carico dei datori di lavoro e degli operai. Nello stesso periodo
si trova traccia di un’analoga iniziativa a Roma, dove nel marzo 1919 venne
creata una cassa di disoccupazione involontaria ed una di previdenza per i
casi di malattia a gestione paritetica delle organizzazioni dei lavoratori e dei
costruttori.
Con l’avvento del fascismo l’esistenza di tali casse, vero e proprio
provvedimento di portata storica per gli edili, fu ridotta ad un fatto
puramente formale. Solo dopo la seconda guerra mondiale l’istituto ha
riassunto un ruolo centrale nel settore edile al punto da ritrovare un esplicito
riconoscimento all’interno della contrattazione collettiva. Negli ultimi
3
decenni tale istituto ha poi ritrovato un ulteriore riconoscimento attraverso
l’intervento del legislatore, il quale ne ha ampliato notevolmente i compiti,
arrivando ad attribuirgli funzioni di natura latu sensu pubblicistiche nel
settore degli appalti pubblici. Fino ad arrivare alla convenzione nazionale
stipulata tra le associazioni delle imprese di costruzione (industriali,
artigiani e cooperative) e i sindacati nazionali edili per il rilascio del DURC
(documento unico di regolarità contributiva) come espressione di un nuovo
impegno in direzione della sensibilizzazione del settore, della lotta al lavoro
nero, della sicurezza, della qualità del lavoro.
4
Le origini delle società di mutuo soccorso
1. LE ORIGINI DELLE SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO
Le società di mutuo soccorso sono nate come associazioni volontarie con lo
scopo di migliorare le condizioni materiali e morali dei ceti dei lavoratori.
Tali società si fondavano sulla mutualità, sulla solidarietà ed erano
strettamente legate al territorio in cui nascevano. La spinta alla loro nascita
venne da una progressiva presa di coscienza da parte delle masse lavoratrici
della propria condizione di sfruttamento e della ricerca in se stesse, prima
ancora che nelle istituzioni politiche, della forza e degli strumenti necessari
per far fronte al loro stato precario. La Società di Mutuo Soccorso si fonda
sull’unione delle forze per raggiungere obiettivi di promozione economica e
sociale, sulla responsabilità di gruppo nei confronti del comune destino di
lavoro, sul senso di dignità e di protagonismo civile.1
I primi segni storici di un’economia sociale nascono come iniziative di una
certa borghesia illuminata e “interessata” alla fine del 1700: nel 1778,
all’Accademia delle scienze di Torino, al concorso indetto sul “modo di
provvedere agli operai che lavorano nelle seterie quando vi fosse penuria di
seta”, la proposta vincente fu quella di costituire, in caso di crisi, casse
alimentate dai contributi dei datori di lavoro o dei lavoratori stessi.
A Nizza, nel 1828, gli operai organizzarono una mutua per affrontare i temi
della malattia e della vecchiaia. Nel 1844, alla posizione dello stesso Re
Carlo Alberto che sosteneva la necessità di casse di beneficenza e carità fra
gli operai, sostenute con i loro contributi, e che disimpegnava lo Stato da
ogni aspetto della vita sociale, coesistevano atteggiamenti favorevoli ad un
diretto intervento statuale nelle questioni sociali.2
1
2
L. Gheza Fabbri - Solidarismo in Italia fra XIX e XX Secolo – pag. 16
E. Papa - Origini delle Società Operaie, Milano 1967 – pag 17
5
Le origini delle società di mutuo soccorso
Ad aprire le porte alla stagione mutualistica vera e propria concorsero a
metà del 1800, alcuni avvenimenti:
-
veniva promulgato lo Statuto albertino che affermava il diritto
all’inviolabilità del domicilio, del diritto di proprietà e, soprattutto,
all’art. 32, riconosceva “il diritto ad adunarsi pacificamente senz’armi,
uniformandosi alle leggi che possono regolarne l’esercizio nell’interesse
della cosa pubblica”;
-
venivano abrogati gli articoli del codice penale limitanti la libertà di
associazione.
Nel 1844 in Piemonte scomparirono le corporazioni a causa dei vincoli che
esse ponevano ad ogni ipotesi di libero commercio e nel 1848 sull’onda
delle libertà concesse dallo Statuto albertino, delle trasformazioni
economiche e dei nuovi sviluppi industriali, che misero in difficoltà i
mestieri e le lavorazioni tradizionali, e per far fronte all’assenza di una
legislazione
sociale
e
all’indebolimento
del
tradizionale
potere
ecclesiastico, in seguito alla legge Siccardi del 1850, i lavoratori urbani si
riunirono dando vita a decine di società operaie di mutuo soccorso.3
I Punti su cui si fondavano le Società di Mutuo Soccorso erano la mutualità,
la solidarietà fra i lavoratori, l’autogestione dei fondi sociali e, infine, la
moralità (era frequente trovare negli Statuti norme che vietavano
l’elargizione di sussidi nell’ipotesi in cui le malattie fossero causate
dall’abuso di vino o che vietavano ai soci di praticare il gioco d’azzardo).4
La presa di coscienza della mutualità in queste forme di associazionismo
del decennio pre-unitario determinò la scomparsa di alcuni tratti tipici della
fase mutualistica-corporativa dei primi anni del 1800, ci si avviò sempre
di più
3
4
L. Gheza Fabbri – Solidarismo in Italia fra XIX e XX Secolo – pag. 17
L. Gheza Fabbri – Solidarismo in Italia fra XIX e XX Secolo – pag. 40
6
Le origini delle società di mutuo soccorso
verso la scomparsa del particolarismo di mestiere e della figura del socio
protettore. Fra i principali obiettivi vi erano l’istruzione, il mutualismo in
caso di infermità e la previdenza. Spesso queste società predisponevano
vere e proprie tabelle sulla frequenza con cui alcune malattie colpivano i
soci, la mutua si basava sul principio della comunione dei rischi possibili
(malattia, invalidità, infortunio, disoccupazione) o futuri (vecchiaia, morte)
e gli oneri inerenti eventuali bisogni dei singoli venivano ripartiti fra tutti
gli associati e il diritto alle prestazioni sorgeva automaticamente quando ne
venivano accertate le condizioni.
Agli affiliati era richiesto il regolare versamento di una quota del salario in
rapporto alla prestazione garantita, lo schema mutualistico prevedeva un
fondo autonomo costituito da contributi obbligatori ed aveva un suo schema
che consisteva in ripartizione per malattie, capitalizzazione per sussidi di
invalidità e di vecchiaia. Nelle società di mutuo soccorso della metà del
1800 si tendeva ad “escludere sempre la carità e l’elargizione filantropica”.5
Nel 1859 l’intervento statale che portò alla Legge del 30 settembre sulla
rendita vitalizia per vecchiaia, fondata sulla base strettamente volontaria, e
alla legge del 20 novembre 1859 sugli Istituti di beneficenza, restringeva
ogni ipotesi di intervento delle Società di mutuo soccorso nell’ambito
caritativo.6
Caratteristiche comuni alle 115 società operaie presenti nel Piemonte
sabaudo alla vigilia dell’unificazione e alle rimanenti 91, concentrate nelle
regioni settentrionali della penisola (Lombardia, Liguria, Emilia e Veneto)
erano la localizzazione urbana, la forte coesione professionale e la neutralità
politica.
5
6
L. Gheza Fabbri – Solidarismo in Italia fra XIX e XX Secolo – pag.55
L. Gheza Fabbri – Solidarismo in Italia fra XIX e XX Secolo – pag. 17
7
Le origini delle società di mutuo soccorso
Nel 1864 venne pubblicata ad opera del Ministero dell’agricoltura, industria
e commercio la prima statistica postunitaria delle società di mutuo soccorso
aggiornata al 31 dicembre 1862, l’indagine rilevò la presenza di 443 società
operaie concentrate in Piemonte, Liguria, Emilia e Lombardia al nord,
Toscana e Umbria al centro. La statistica evidenziò la maggior diffusione
nelle regioni dove più elevata era la densità di centri urbani.7 L’intensa
diffusione di tali società nelle grandi città del Nord rifletteva la peculiare
condizione dei larghi strati operai e artigiani per i quali i cambiamenti
economici avevano comportato elevati costi sociali (l’indagine rilevò, in
quel periodo, la completa assenza di società operaie nel sud Italia).
Tra il passaggio dal paternalismo assistenziale allo stato sociale, inteso
come l’insieme degli interventi pubblici in materia economica e sociale
rivolti alla garanzia dei cittadini, interventi che riconoscono diritti alle
persone e forniscono servizi indifferenziati, c’è un segmento di storia
rappresentato quindi dalle società di mutuo soccorso che segnarono il
passaggio dalla beneficenza alla previdenza e dettero vita ad un fenomeno
che incise profondamente sul dibattito politico e sul quadro legislativo del
tempo.
La riforma del 1877 istituì l’istruzione obbligatoria, nel 1883 nacque la
Cassa Nazionale di Assicurazione contro gli infortuni (ancora con carattere
volontario) e nel 1898 fu finalmente prevista la legge per l’assicurazione
obbligatoria per gli operai, provvedimento importantissimo che segnò il
passaggio dello Stato Sociale ad una fase più matura (all’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni si univa uno schema pubblico di
assicurazione, ancora volontaria, per la vecchiaia e l’invalidità, gestito da
una cassa nazionale previdenza).8
7
G. Luzzato – L’Economia Italiana dal 1861 al 1894 – Torino 1974 – pag. 138
8
L. Gheza Fabbri – Solidarismo in Italia fra il XIX e il XX Secolo – pag. 18
8
Le origini delle società di mutuo soccorso
Con l’assicurazione obbligatoria lo Stato riconosceva implicitamente che la
salute del lavoratore era un patrimonio per la collettività ed andava perciò
tutelato offrendo e garantendo prestazioni standardizzate e imparziali,
fondate su diritti individuali; tali norme rivoluzionarono i criteri
dell’assistenza e della beneficenza tradizionali. Questi compiti, che erano
propri delle società di mutuo soccorso, furono a poco a poco recepiti nella
legislazione come elementi caratterizzanti del welfare italiano.9
Il 17 luglio 1898 (Legge n. 350) nasceva la Cassa Nazionale di Previdenza
per l’Invalidità e la Vecchiaia, cui le società di mutuo soccorso potevano
attingere per un’integrazione ai sussidi che riconoscevano ai soci (diventa
obbligatoria nel 1919).10
Nel 1910 vi fu il primo stanziamento pubblico a favore dei disoccupati e nel
medesimo anno fu istituita la Cassa Maternità a favore delle operaie.
Con l’avvento del nuovo secolo le Società di mutuo soccorso lasciarono ai
sindacati, alle Camere del lavoro e ai Partiti Politici, di cui erano state
matrici, la continuazione della loro opera di promozione, mentre lo Stato
iniziò ad assumere precise attribuzioni di tutela sociale anche nei confronti
dei lavoratori. Il ruolo delle Soc. di Mutuo Soccorso, tuttavia, non cessò e
rimase un vasto ambito di attività, dalle associazioni volontarie, alle
funzioni amicali, al potenziamento delle iniziative di cooperazione, da cui
ebbero origine realtà autonome, estremamente rilevanti per l’economia e la
società.11
9
T. L. Rizzo – La legislazione sociale della nuova Italia (1876 – 1900), Napoli 1988
10
R. Pessi – Lezioni di diritto della Previdenza Sociale – 2^ ed. Cedam – pag. 42
11
M. Fornasari – V. Zamagni – Il movimento coop. in Italia – Un profilo storico economico (1854 - 1992)
9
Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919
2. FONDAZIONE DELLA PRIMA CASSA EDILE – MILANO 1919
Tutte le Casse Edili che si costituirono nel secondo dopoguerra trovano il
loro “modello” nella Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano.
Il primo aprile 1919 viene stipulato un contratto di lavoro tra Il Collegio dei
Capomastri di Milano e l’Associazione Mutua miglioramento fra muratori,
badilanti, manovali e garzoni di Milano che sancisce anche la costituzione
di una Cassa per i sussidi di disoccupazione involontaria per gli operai edili
con lo scopo preciso di erogare sussidi agli operai edili del comune di
Milano e di quelli limitrofi, involontariamente disoccupati. Questo ente
assistenziale a favore dei lavoratori edili è stato tra i primi istituti
assistenziali di categoria sorto in virtù di un contratto di lavoro e, quindi, in
funzione di un accordo tra interessi contrastanti che in esso hanno trovato il
loro punto di fusione creando, attraverso una libera espressione della loro
volontà, uno strumento che doveva dare prestigio alla categoria e segnare
(fattore sostanziale in un mondo di limitata conoscenza dei problemi sociali
e delle possibili soluzioni) l’inizio di quelle forme assicurative obbligatorie
che, successivamente, forti di una legge che ne sanciva l’istituzione e ne
tutelava l’applicazione, hanno potuto evolversi sino a diventare una parte
essenziale della vita della nazione strettamente connessa a quella della
produzione.
Il fondo alimentato dal gettito contributivo dello 0,70% a carico dei datori
di lavoro e dello 0,60% a carico degli operai, calcolato sulla retribuzione,
per il raggiungimento di questo scopo, viene costituito con contributi
versati sia dai lavoratori che dai datori di lavoro in misura pressoché
uguale.1
1
G. Bianchini – La Cassa Edile di Milano … e le altre Casse Edili – Milano 1980 – pag. 15
10
Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919
In Italia si era già manifestata questa forma di previdenza attuata da alcune
società di mutuo soccorso e da alcune leghe di miglioramento, ma soltanto
nel 1905 si era avuta una vera e propria “Cassa di Sussidio per la
Disoccupazione” costituita dalla Società Umanitaria. Questa cassa non era a
carattere professionale, come quella costituita dagli edili di Milano, ma
aveva lo scopo di integrare quello che già facevano le associazioni di
mestiere a favore dei propri soci disoccupati.
Casse professionali furono costituite dalla “Federazione Lavoratori
Cappellai” e dalla “Federazione Litografi e del libro” che concedevano
sussidi agli operai disoccupati, ma e prime vere casse professionali nate in
forza di accordo fra le organizzazioni industriali ed operaie furono la
“Cassa Professionale di assicurazione contro la disoccupazione per gli
operai meccanici e metalmeccanici della provincia di Torino” e “La Cassa
Professionale di Assicurazione contro la Disoccupazione per gli operai
meccanici e metallurgici per le province di Milano e di Como” la cui
costituzione risale rispettivamente all’aprile ed al novembre 1918, la prima
a contributo facoltativo e la seconda a contributo obbligatorio (un
centesimo per ogni ora di lavoro operaio).2
2.1 I precedenti storici
Il contesto storico in cui la Cassa Edile trova la sua origine e senza dubbio
tra i più complessi e travagliati che il nostro paese ricordi. Il movimento
operaio italiano, partendo dalle condizioni di miseria acuta in cui vivevano i
lavoratori negli anni successivi all’unificazione, e anche influenzato da
eventi internazionali, si muoveva su un duplice piano: quello economico
con rivendicazioni sindacali e quello politico che si poneva obiettivi di
2
1919 – 1949 La Cassa Edile di mutualità e assistenza di Milano – A cura dell’Ente - 1949 pag. 9
11
Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919
profonda trasformazione della struttura statale.3 Sono due momenti che si
intrecciano e si confondono: diventa difficile, a volte, capire quale sia
privilegiato; in definitiva è logico che il movimento operaio, quando
incomincia ad organizzarsi, privilegi il momento della rivendicazione
economica, è solo il lento processo di crescita culturale e di nuove e
continue prese di coscienza del movimento che permetterà, in parte, al
movimento operaio stesso di superare il momento corporativo.
Quindi un periodo travagliato, ricco di lotte politiche e sindacali tra cui “il
tutto e subito” era presente con insistenza. Tuttavia queste grandi lotte
sindacali e politiche precedenti e concomitanti con la nascita della Cassa
Edile di Milano, avevano fatto maturare la comprensione dell’importanza
delle forme di salario così dette indirette, quale emolumento economico
volto a migliorare le condizione di vita complessiva dei lavoratori. Questo
nuovo orientamento riguarda anche l’edilizia: in questo settore le
maestranze avvertivano l’esigenza del salario quotidiano e chiedevano che
fosse il più cospicuo possibile e ciò perché il rapporto di lavoro era molto
instabile poiché il lavoratore veniva assunto per una stagione, ma di più,
anzi a volte addirittura “a giornata”. E’ evidente che in queste condizioni
diventi naturale richiedere di avere subito il massimo salario possibile. La
costituzione della Cassa Edile è l’esempio concreto dell’evoluzione e del
superamento di certi schematismi salariali, l’articolazione salariale viene
via via accolta e l’istituto né è una componente.4
L’assicurazione obbligatoria gestita direttamente dallo Stato viene
realizzata
in Italia soltanto con R.D. 19 ottobre 1919 n. 2214, il quale stabilisce che
agli operai e agli impiegati involontariamente disoccupati venga corrisposto
3
4
G. Bianchini – La Cassa Edile di Milano … e le altre Casse Edili – Milano 1980 – pag. 16
Ibidem – pag. 16
12
Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919
dal 1 gennaio 1920 il sussidio di disoccupazione stabilito dal decreto stesso
per 180 giorni.5 Si tratta di una disposizione transitoria che cessa con il 31
dicembre 1920 quando la regolamentazione relativa alla corresponsione del
sussidio stesso è integralmente applicata anche per quanto riguarda il
numero minimo dei contributi versati per poter beneficiare dell’indennità di
disoccupazione.
Quando lo Stato interviene direttamente in questa forma di assistenza, trova
la Cassa Edile in piena attività e pertanto la legge, non potendo
disinteressarsi di essa così come delle altre Istituzioni esistenti, stabilisce
che le stesse continuino la loro attività ed affida loro la gestione
dell’assicurazione di legge contro la disoccupazione con riserva di un
riconoscimento ufficiale quando avessero dimostrato di funzionare bene ed
avessero conformato i loro statuti a quello tipo che si sarebbe stabilito con
successivo decreto.6
2.2 L’avvento del regime fascista
Il riconoscimento ufficiale della Cassa Edile si ha in data 26 luglio 1921
con Decreto del Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale che,
approvato lo statuto della Cassa, la qualifica organo per l’assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione per gli operai dell’industria edilizia
della Provincia di Milano, Como, Cremona e Pavia.
La Cassa Edile pur avendo iniziato sin dall’ ottobre 1919, in forza
del
decreto 19 ottobre 1919, la gestione dell’assicurazione dello Stato per la
Provincia di Milano, Como, Cremona e Pavia, solo con decreto del 1921
ufficialmente viene investita di tale incarico che esplicherà sino all’entrata
5
6
R. Pessi – Lezioni di diritto della Previdenza Sociale – 2^ ed. Cedam 2001 – pag. 57
1919 – 1949 La Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Milano. A cura dell’Ente -1949 pag. 10
13
Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919
in vigore del R.D. 30 dicembre 1923,7 il quale creando un apposito ente per
la gestione delle Assicurazioni Sociali, porrà in liquidazione la Cassa quale
organo dell’assicurazione di legge e la indurrà a costituire una forma
complementare, surrogatoria di quella legge durante il periodo invernale
considerato di ferma stagionale e quindi non protetto dall’assicurazione di
disoccupazione.
La Cassa inizialmente assiste solo lavoratori edili, ma nel maggio del 1920
estende il suo campo d’azione alle categorie affini all’edilizia. Diventa un
istituto quasi a livello regionale poichè anche la Provincia di Varese
aderisce ad essa. Al Mutuo Sindacato Nazionale Infortuni viene attribuito il
compito della riscossione dei contributi dovuti alla Cassa che inizialmente
sono nella misura dello 0,66% a carico dei lavoratori e dello 0,70% a carico
dei datori di lavoro.
E’ importante sottolineare come l’istituzione della Cassa edile venga
recepita con entusiasmo da parte della classe lavoratrice e dagli industriali
edili, i lavoratori sanno che questi contributi paritetici pur costituendo un
sacrificio economico devono servire a scopi precisi e di ciò si preoccupano
difendendo l’istituzione da insidie più o meno palesi.
La Cassa, come accennato precedentemente, nel 1923 per disposizione
legislativa (R.D. 30 dicembre 1923) viene posta in liquidazione ed al suo
Consiglio di Amministrazione subentra una gestione commissariale che
provvede alla ripartizione del patrimonio trasferendo alla Cassa Nazionale
per le Assicurazioni Sociali che, per volontà del legislatore gestisce
l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, la parte
afferente
a
quest’ultima
e
trattenendo
quella
di
competenza
dell’assicurazione facoltativa che viene trasformata in complementare di
7
R. Pessi – Lezioni di diritto della Previdenza Sociale – 2^ ed. Cedam 2001 – pag. 57
14
Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919
quella di legge per assistere i lavoratori disoccupati anche durante il periodo
in cui la legge non interviene.8
L’entrata in vigore della legge sulla previdenza sociale e la speciale
regolamentazione di essa che comporta l’obbligo di applicare su tessere
personali delle marche rappresentanti il valore dei contributi versati, crea
un notevole disagio agli industriali edili. Anche gli operai che non sanno
ancora apprezzare il valore delle marche assicurative applicate sulle tessere,
non si adattano alla nuova legislazione e talvolta, insoddisfatti di sentirsi
dire che i contributi versati torneranno utili solo dopo una lunga scadenza,
strappano questi documenti preziosi. La Cassa si preoccupa di questo e
rendendosi conto che un suo intervento può rappresentare un contributo
notevole sia a favore delle aziende che a favore dei lavoratori chiede al
Ministero competente l’attribuzione del servizio della tenuta delle tessere
per le aziende edili della Provincia di Milano. La Cassa
vede il
riconoscimento di questa competenza con decorrenza 1 luglio 1924, con
questo servizio di gestione dei contributi di legge e di tenuta delle tessere si
assume un onere non indifferente al quale fa però fronte con il contributo
che la Cassa Nazionale riconosce sulle somme riscosse per proprio conto
(1%) e con l’arrotondamento che le Ditte eseguono su ogni marca
assicurativa (questa gestione prosegue fino al 1926).
Il 1 luglio 1926 la Cassa attua l’assicurazione contro le malattie concordata
in base ad un contratto di lavoro del 1 aprile 1926 fra le organizzazioni
sindacali del tempo.9
Tale forma assicurativa si era resa indispensabile più volte tanto che aveva
dato luogo alla costituzione di mutue volontarie, nelle quali i lavoratori di
una stessa categoria o cittadini di uno stesso comune si erano uniti
8
9
1919 1949 La Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Milano. A cura dell’Ente -1949 – pag. 12
1919 1949 La Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Milano. A cura dell’Ente - 1949 pag. 13
15
Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919
economicamente per aiutarsi in modo reciproco nel caso di bisogni originati
da malattie.
Un contributo paritetico come quello della disoccupazione, permette di
realizzare nel settore edile quella assistenza che, presentata fin dal 1902 in
un ordine del giorno votato alla Camera dei Deputati e al Senato, non aveva
avuto seguito.
La mutualità libera diventa assicurazione contrattualmente obbligatoria e
pur valendosi degli stessi principi, avendo vedute più ampie e criteri più
aderenti alla necessità di una evoluzione sociale incontestabile, riesce
meglio a rispondere agli scopi per cui è stata creata.
Nel 1929 viene formulata la richiesta perché l’assistenza di malattia sia
estesa ai familiari dei lavoratori, ma la situazione economica non è delle più
favorevoli e gli industriali respingono la proposta che comporterebbe per
loro un certo onere; i lavoratori, allora, assumono a loro carico l’intero
costo
dell’assistenza
ai
familiari
che
viene
quindi
realizzata.
Successivamente, migliorata la condizione dell’industria edile, i datori di
lavoro contribuiscono a questa forma di assistenza per un terzo del
contributo totale.
Nel 1929 con decreto del 15 aprile, su proposta dell’allora Ministro
Segretario di Stato per gli Affari dell’Economia Nazionale, l’istituto viene
riconosciuto in Ente Morale.10
2.3 Fusione delle Casse Mutue
Nel 1930 si estende in Italia la costituzione di Casse Mutue di Malattia a
carattere professionale ed a carattere aziendale che si avvalgono
10
1919 1949 La Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Milano - A cura dell’Ente - 1949 pag.
14
16
Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919
dell’esperienza fatta dalle Casse esistenti e tra queste della Cassa Edile per
le Assicurazioni Sociali.11
Viene redatto uno Statuto tipo approvato dagli organi ministeriali in modo
che seguano tutte un medesimo orientamento. Sorgono mutue di una certa
importanza (ad esempio la Cassa Mutua Interaziendale Meccanici e
Metallurgici) che possono contare su di un numero considerevole di
aderenti, ma sorgono anche mutue modestissime che vivono tra serie
difficoltà e quindi limitano le prestazioni in rapporto alle loro possibilità.
Questo fenomeno delle Mutue di Malattia si verifica non solo al Nord, dove
l’evoluzione sociale è più avanzata, ma anche nel restante territorio italiano;
per cui l’allora Ministero delle Corporazioni comincia ad occuparsi di esse,
finché nel luglio 1935 costituisce la Federazione Nazionale delle Casse
Mutue di Malattia dell’Industria con l’intento di dare un indirizzo unitario a
tutti quegli organismi nati spontaneamente e con il preteso scopo di
accentrare e quindi diminuire le spese generali che ogni Mutua sostiene per
il proprio funzionamento.12
Non si parla di fusione, ma piuttosto di coordinamento delle varie mutue
nell’ambito di un unico ente, le quali trovano la loro unitarietà nella
Federazione Nazionale.
Anche la Cassa Edile deve sottostare a questa norma di carattere nazionale:
rimangono il Consiglio di Amministrazione della Cassa, i bilanci
dell'assicurazione malattia e dell’assicurazione complementare contro la
disoccupazione, ma quella riduzione di spese che era stata prospettata come
uno degli elementi per i quali era stata costituita la Federazione Nazionale
non si attua ed anzi gli oneri di gestione aumentano, giustificati in parte
11
1919 1949 La Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Milano – A cura dell’Ente - 1949 pag.
20
12
R. Pessi – Lezioni di diritto della Previdenza Sociale – 2^ ed. Cedam 2001 – pag. 68
17
Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919
dalla più vasta e capillare organizzazione sanitaria che la Federazione ha
realizzato.13 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sovrintende un
comitato superiore che ha il compito di armonizzare le necessita dell’ufficio
di Collegamento senza preoccuparsi delle esigenze delle singole parti.
Il 3 gennaio 1939, in sede nazionale fra l’allora Confederazione dei
Lavoratori dell’Industria e la Confederazione degli Industriali viene
stipulato un contratto collettivo che dispone la fusione di tutte le mutue
nella Federazione Nazionale delle Casse Mutue Malattia dell’Industria.
Questa, infatti, modifica anche la struttura periferica precedente e
sostituisce agli uffici di collegamento e gestione proprie sedi provinciali,
scompare l’amministrazione particolare delle singole mutue, finisce
ufficialmente l’intervento diretto dei rappresentanti delle categorie
interessate nella gestione delle mutue stesse.14
La Cassa Edile per le Assicurazioni Sociali
che cede la gestione
dell’assicurazione malattia per gli iscritti e loro familiari alla Federazione,
rimane in vita soltanto per la gestione dell’assicurazione complementare
contro la disoccupazione e vedendo limitata la sua attività, non può più, per
questi motivi, continuare a chiamarsi “per le assicurazioni sociali”; chiede
così agli organi ministeriali di poter sostituire la propria ragione sociale con
quella di Cassa Edile di Mutualità e Assistenza.
Il Consiglio della Cassa in carica, considerando che una gestione diretta
della sola assicurazione complementare contro la disoccupazione sarebbe
costosa, decide di affidarla alla sede provinciale della Federazione delle
casse Mutue malattia dell’Industria alla quale viene versata, a titolo di
rimborso spese per la gestione, una quota del 10% sui contributi riscossi. Il
13
1919 1949 La Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Milano – A cura dell’Ente - 1949 pag.
21
14
1919 1949 La Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Milano – A cura dell’Ente - 1949 pag.
23
18
Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919
Consiglio di Amministrazione della Cassa, una volta all’anno, viene riunito
per approvare i bilanci e stabilire le assistenze.15
Nonostante la Cassa Edile risulti essere un ente autonomo, la gestione
affidata ad alto ente “soffoca” questa autonomia e l’esiguità del movimento
finanziario nega la possibilità di qualsiasi iniziativa. L’istituto langue ed,
anche se il suo patrimonio resiste alle insidie dei momenti difficili a causa
della forte disoccupazione per la crisi in cui versa l’industria edile per la
guerra, non è più un organismo della cui efficienza ci si possa vantare.16
2.4 Rinascita della Cassa Edile
E’ solo all’inizio del 1945 che si può parlare di completa gestione diretta da
parte della Cassa edile delle sue provvidenze, poiché è solo da questa data
che inizia la diretta riscossione dei contributi e la concessione delle
assistenze (è ovvio comunque che il campo d’azione è molto limitato:
l’assicurazione complementare contro la disoccupazione è la sola gestione
curata dalla Cassa ).
Cessata la guerra si potrebbe approfittare delle particolari circostanze
contingenti, restituire alla Cassa la gestione dell’assicurazione malattia che
aveva in passato oppure con un gesto “extra legem” far sorgere l’istituto
come in passato, ma la Cassa potrebbe avere altri compiti.
All’assicurazione complementare contro la disoccupazione si aggiunge la
gestione delle assistenze collaterali e l’amministrazione, per conto delle
associazioni sindacali competenti, dei contributi per le scuole professionali
15
1919 1949 La Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Milano – A cura dell’Ente - 1949 pag.
24
16
1919 1949 La Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Milano – A cura dell’Ente - 1949 pag.
25
19
Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919
edili che dalle somme versate a questo titolo traggono i mezzi per la loro
vita.17
L’8 ottobre 1945 il primo accordo sindacale stipulato tra il Collegio
Lombardo delle Imprese Edili ed affini di Milano ed il Sindacato dei
Lavoratori Edili della Camera del Lavoro di Milano, laddove stabilisce le
norme che disciplinano il servizio ferie e gratifica natalizia, precisa che in
sostituzione del precedente sistema “a decorrere dal 1 novembre 1945 i
datori di lavoro verseranno alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di
Milano un contributo del 10% sulla paga esclusa l’indennità di contingenza,
di cui il 2% per ferie e l’8% per gratifica natalizia”.18
Con
tale
accordo
le
Associazioni
Sindacali
raggiungono
contemporaneamente due scopi: quello di potenziare la Cassa e quello di
controllare direttamente, per conto dei lavoratori e dei datori di lavoro
interessati, quel vasto movimento finanziario rappresentato dal servizio
cumulo ferie e gratifica natalizia (cui si aggiungono successivamente
le
quote per le festività nazionali ed infrasettimanali e per l’indennità
speciale, caratteristiche dell’industria edilizia stabilite dal contratto
nazionale 1° dicembre 1946 e successivo contratto integrativo provinciale
del 27 agosto 1947) che, in passato, essendo curato da un istituto bancario,
non era, purtroppo, in alcun modo seguito dalle organizzazioni sindacali di
categoria. E ciò senza contare la maggiore sensibilità di un Ente di categoria
quale la Cassa Edile di fronte alle necessità delle parti che ne hanno voluto
il risorgere, sensibilità che può consentire all’Istituto interventi particolari,
in quanto, quale ente di assistenza, esso non è rigidamente costretto entro
17
Ibidem pag. 25
1919 1949 La Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Milano – A cura dell’Ente - 1949 pag.
30
18
20
Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919
limiti di intransigenza assoluta, ma ha una certa elasticità di movimento che
ne giustifica la stessa esistenza.19
Ne è prova di ciò il fatto che, in applicazione delle clausole dell’accordo
sindacale dell’8 ottobre 1945, la Cassa sostituisce all’unica liquidazione
effettuata dall’istituto bancario, incaricato del servizio cumulo ferie,
gratifica natalizia, due pagamenti annuali, che in aderenza al contratto
integrativo provinciale del 27 agosto 1947 vengono effettuati anche prima
del termine fissato a favore dei lavoratori che si trovano in determinate
particolari condizioni cioè “chiamati alle armi”, “pensionati all’atto della
cessazione del lavoro” ed “emigrati all’estero”.20
Nel febbraio 1946, in forza del contratto provinciale del 7 gennaio 1946
viene
affidato
alla
Cassa
l’incarico
di
effettuare
il
pagamento
dell’integrazione della gratifica natalizia 1945 che, per disposizione a
carattere nazionale, è elevata a duecento ore di paga e cento ore di
contingenza.
Gli industriali edili sono posti di fronte ad una eventualità che li preoccupa:
quella cioè di pagare somme non più recuperabili; l’edilizia non è
un’industria che accumula manufatti i cui prezzi possono essere maggiorati
al momento della vendita, pertanto si rende necessario lo studio di un
sistema di pagamento che permetta ai costruttori di rivalersi sui lavori
eseguibili dal 1946. Ottengono, in ciò, l’appoggio oltreché il consenso dei
rappresentanti dei lavoratori e realizzano questo loro programma attraverso
la Cassa Edile che fa la prima esperienza di pagamenti su vasta scala in
limiti di tempo piuttosto brevi.
19
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21
Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919
Il 18 febbraio 1946 un accordo stipulato tra il Collegio Imprese Edili
Capomastri ed Affini di Cremona ed il Sindacato Edile di Cremona crea La
Cassa Edile in questa città quale Sezione Provinciale di quella milanese.
Con decorrenza 1 gennaio 1947 viene stipulato un accordo con l’Ufficio
Provinciale di Milano dell’Istituto Nazionale per l’Assistenza di Malattia, in
base al quale, alla Cassa viene affidato l’incarico di riscuotere i contributi di
competenza dell’Istituto; il che può rappresentare un effettivo primo passo
verso quella unificazione dei contributi già attuata dalla Cassa nel 1925.21
La situazione economica determinatasi in tutto il paese nel secondo
semestre del 1947 a seguito delle restrizioni del credito, del ritardato o
mancato pagamento dei lavoratori da parte degli Enti Pubblici o dei privati
e l’improvvisa sospensione di molti lavori ordinati da chi, partito con un
preventivo ritenuto precauzionale, si vede assorbita la somma a
disposizione quando la costruzione è ancora alla fase iniziale, costringono
la cassa Edile a notevoli sforzi di carattere funzionale ed a equilibrismi di
carattere economico che la impegnano in maniera talvolta preoccupante.
La notevole disoccupazione, conseguenza di una tale situazione, accresce
ancor più lo stato di difficoltà dell’Istituto. Infatti, aumenta il suo lavoro per
far fronte alla tempestiva evasione delle molte domande che sono
presentate, si incrementa l’afflusso dei lavoratori ai suoi uffici.22
Superato questo difficile periodo, a consolidare la posizione della Cassa e a
confermare la fiducia che essa gode, interviene il contratto provinciale
integrativo del 27 agosto 1947 che stabilisce non solo di rinnovare alla
Cassa l’incarico della gestione del servizio cumulo ferie e gratifica
natalizia, ma di affidarle anche quello per le festività infrasettimanali e
21
1919 1949 La Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Milano – A cura dell’Ente - 1949 pag.
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1919 1949 La Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Milano – A cura dell’Ente - 1949 pag.
34
22
Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919
nazionali e, per l'indennità speciale caratteristiche "industria edilizia".23
Sono presi i primi contatti con il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale perché sia ratificato il Nuovo Statuto e sia autorizzata la nuova
denominazione della Cassa.
Nascono negli anni successivi una serie di prestazioni complementari che
vanno dalla gestione della Casa del Muratore, alla
delle
case
I.N.A.,
alle
amministrazione
colonie
estive
per i bambini dei lavoratori, all’indennità maltempo, dall’assicurazione
contro gli infortuni extra-professionali, alle borse di studio fino alle
prestazioni oggi erogate. Il ragionamento a cui sottostanno molte delle
provvidenze introdotte dalla Cassa Edile per gli operai del settore è molto
semplice: nei diversi settori dell’industria molti lavoratori sono dipendenti
di grosse imprese con impianti fissi. L’impresa ha dunque la possibilità, in
molti casi, operando direttamente
verso migliaia
di lavoratori, di
soddisfare
essa stessa molte richieste ed esigenze dei propri dipendenti e dei loro
familiari.
Nel settore dell’edilizia ciò non potrà mai avvenire, dato che, anche
l’impresa più grossa è una “medio-piccola” impresa. Al massimo potrà
avere alle dipendenze qualche centinaio di persone per cui non ci sarebbe la
possibilità concreta, né quella economica, di soddisfare tali esigenze
espresse subito nel dopoguerra dai lavoratori. Da qui l’idea di affidare ad un
organismo gestito e controllato direttamente dalle organizzazioni sindacali e
di far “produrre” da esso servizi e prestazioni dirette a favore di tutti gli
operai del settore edile.
23
Contratto provinciale integrativo 27 agosto 1947
23
Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919
Particolare significato riveste un istituto stabilito dalla contrattazione
nazionale che, attraverso il sistema della mutualizzazione, garantisce al
lavoratore un corrispettivo annuale sostitutivo degli scatti d’anzianità
difficilmente maturabili con la permanenza costante in una sola azienda,
stante la forte mobilità del settore, ed attivabile, quindi, con la permanenza
in edilizia indipendentemente dall’impresa di appartenenza.24 l’istituto
contrattuale si chiama APE (Anzianità Professionale Edile) e assume
l’aspetto di straordinarietà quando, al termine dell’impegno di lavoro,
significato dalla maturazione del periodo pensionistico, premia la fedeltà al
settore per aver lavorato continuamente in edilizia, con la corresponsione di
una somma significativa quasi a completamento del TFR normato.
Prestazioni che trovano la loro origine o nel contratto nazionale (prestazioni
comuni a tutte le casse) o negli accordi provinciali (prestazioni tipiche di
ciascuna cassa).25
Con la nascita della Repubblica, l’entrata in vigore della Costituzione e il
ripristino delle libertà sindacali, anche le organizzazioni dell’edilizia
tornano ad agire; sia da parte delle organizzazioni imprenditoriali che
sindacali si ravviva l’interesse per le Casse Edili, per le quali il risultato è
stata una loro rapida diffusione in altre province.
Le Organizzazioni Nazionali sono obbligate ad affrontare questa
problematica, i contratti nazionali degli anni cinquanta cominciano, tra le
loro norme, a trovare l’indicazione della Cassa Edile. In un primo momento
essa è indicata come l’organismo presso cui si devono accantonare la
gratifica, le ferie e le festività infrasettimanali, per un po’ di anni l’attività
complessiva viene identificata solo con “l’accantonamento”, ma non basta.
24
80° Cassa Edile di Milano 1919 – 1999 – Cassa Edile di mutualità e assistenza di Milano –
Novembre 1999 – pag. 66
25
80° Cassa Edile di Milano 1919 – 1999 – Cassa Edile di mutualità e assistenza di Milano –
Novembre 1999 – pag. 66
24
Fondazione della prima Cassa Edile – Milano 1919
L’esperienza di Milano che manifesta via via sempre maggiori interventi
assistenziali e previdenziali, è una sollecitazione oltre che un’indicazione
utile per tutti i dirigenti sindacali, sia in sede nazionale sia in sede
provinciale. La Cassa diventa un istituto contrattuale sotto tutti i punti di
vista, anzi un istituto per la gestione di alcune norme del contratto di lavoro
del settore. Con gli anni cinquanta si individua la Cassa Edile in modo
sempre più preciso, la si disciplina e le si dà una struttura che vale quasi per
tutte le Casse Edili del Paese oltre che per dettarne le finalità.26 E’ un
obiettivo vasto e complesso che impegnerà tutte le forze sindacali, sovente
in contrapposizione.
Nel 1952 erano in attività in Italia undici Casse Edili e alla vigilia della
stipula del contratto nazionale di categoria del 24 luglio 1959 che ne
ufficializzerà il riconoscimento come parte integrante dell’accordo
nazionale e ne sancirà formalmente le funzioni, se ne registrano diciassette.
26
G. Bianchini – La Cassa Edile di Milano … e le altre Casse Edili – pag. 31
25
Evoluzione della Previdenza Sociale
3. EVOLUZIONE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
L’idea della sicurezza sociale è stata accolta dal nostro ordinamento per
effetto dell’inserimento nella Costituzione del principio secondo il quale è
compito dello Stato rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese (art. 3
della Costituzione). Tale principio sta a significare che la liberazione dal
bisogno corrisponde ad un interesse riferibile a tutta la collettività. Più in
particolare, è previsto dall’art. 38 della Costituzione che: “ogni cittadino
inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all’assistenza sociale”. “I lavoratori hanno diritto a che
siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze in caso di
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.
“Gli invalidi e i minorati hanno diritto all’educazione ed all’avviamento
professionale”. “Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed
istituti predisposti o integrati dallo Stato”. “L’assistenza privata è libera”.
L’evoluzione del nostro sistema di previdenza sociale può dirsi segnata da
questa disposizione che ne costituisce il nuovo fondamento. La tutela di chi,
vivendo del proprio lavoro, si viene a trovare in condizioni di bisogno
costituisce un’espressione necessaria della solidarietà di tutta la collettività.1
A questo effetto, di importanza fondamentale è il IV Comma art. 38, il
quale dispone che la
realizzazione
del programma
previsto debba
avvenire
ad opera dello Stato, tenuto non solo a predisporre gli organi e gli istituti
necessari ma anche ad integrarli. L’intervento dello Stato, secondo la
26
Evoluzione della Previdenza Sociale
Costituzione, non può essere, quindi, limitato alla costituzione degli istituti
ed alla disciplina dell’organizzazione e dei rapporti, ma deve tendere
all’effettiva realizzazione della tutela dei soggetti protetti, realizzazione che
costituisce un fine fondamentale dello Stato, nel senso che ad essa
corrisponde un interesse pubblico immediato e diretto. La formulazione
letterale del quarto comma dell’art. 38 non contrasta con questa
conclusione; che lo Stato non sia chiamato direttamente a realizzare i
compiti previsti in quell’articolo non vuol dire affatto che quei compiti non
siano propri e fondamentali dello Stato. Vuol dire soltanto che la
Costituzione consente un modello organizzativo basato su strutture
differenziate, per tipi di tutela e soggetti protetti e, eventualmente, articolato
territorialmente.2 L’art. 38 Cost. afferma, all’ultimo, comma, il principio
della libertà della previdenza privata, come manifestazione di quella
specifica solidarietà che si esprime anche nelle formazioni sociali (art 2
Cost.), previdenza privata che, come tale, non può non essere che libera in
quanto volontaria e, soprattutto, destinata esclusivamente alla soddisfazione
di interessi privati.3
La funzione previdenziale affidata dalla legge alle strutture pubbliche trova
necessariamente un limite per quanto attiene al livello delle prestazioni,
specialmente pensionistiche, ma anche per le prestazioni destinate a
realizzare la tutela della salute.
Il livello delle prestazioni previdenziali, infatti, non solo è determinato
tenendo conto delle risorse disponibili, mantenendo anche conto che la loro
funzione è quella di realizzare, in primo luogo, la soddisfazione
1
M. Persiani – Diritto della Previdenza Sociale 13^ Ed. – Cedam 2003 pag. 14
M. Persiani – Diritto della Previdenza Sociale 13^ Ed. – Cedam 2003 pag. 15
3
M. Persiani – Diritto della Previdenza Sociale 13^ Ed. – Cedam 2003 pag. 17
2
27
Evoluzione della Previdenza Sociale
dell’interesse pubblico alla liberazione delle situazioni di bisogno e, con
essa, una solidarietà estesa a tutti i cittadini.
Ne consegue che le prestazioni erogate dai regimi previdenziali pubblici, se
pure tendono a garantire “mezzi adeguati alle esigenze di vita” (art. 38,
secondo comma Cost.), devono essere, però, commisurate soltanto a quei
bisogni che il legislatore considera tipici della generalità degli assistiti onde
ne valuta la soddisfazione come condizione essenziale ai fini della garanzia
dell’effettivo godimento dei diritti civili e politici.
Per contro, è avvertita l’esigenza di provvedere, nell’esercizio della libertà
di assistenza privata (art. 38, quinto comma Cost.), con il ricorso alla
mutualità volontaria, alla soddisfazione dell’interesse privato a più elevati
livelli di protezione.
Da tempo i lavoratori hanno avvertito l’interesse a mantenere, quando
saranno pensionati, il tenore di vita che è stato loro consentito dalle
retribuzioni percepite mentre lavoravano. Interesse che sarà sempre meno
soddisfatto dai regimi previdenziali pubblici.4
Uno spazio all’autonomia privata risulta già esplicitamente ritagliato
dall’art. 2117 del Codice Civile (Fondi speciali per la previdenza e
l’assistenza) e, soprattutto, dall’art. 38 comma quinto della Costituzione
che, con chiara ispirazione ai principi del pluralismo, garantisce la libertà di
esercizio di forme di previdenza e assistenza private.
L’autonomia privata, specialmente quella collettiva, svolge da tempo un
ruolo importante nel settore previdenziale, quale fonte di forme di
previdenza, o complementari di quella pubblica, o del tutto particolari ed
autonome rispetto a quelle: tipiche, a quest’ultimo proposito, sono le Casse
Edili, strutture promosse dalla contrattazione collettiva nazionale, per
4
M. Persiani – Diritto della Previdenza Sociale 13^ Ed. – Cedam 2003 pag. 39
28
Evoluzione della Previdenza Sociale
l’assolvimento di funzioni previdenziali e assistenziali, nonché di garanzia
nei confronti dell’inadempimento del datore di lavoro ad obbligazioni
relative a determinate voci retributive.
L’autonomia dei privati, comunque, specialmente a livello di contrattazione
collettiva aziendale, ha assunto un ruolo di particolare rilievo dopo la
regolamentazione per legge della previdenza complementare.5
Il D.Lgs. 124/93 impone all’autonomia collettiva di promuovere una
mutualità pensionistica (centrata sulla libertà di adesione, ma anche sulla
inderogabilità del modello di riferimento), idonea ad integrare la previdenza
obbligatoria, ponendosi verso la stessa non più come integrativa, bensì
come complementare (e quindi assumendone l’analoga funzione).6
In materia, nuovi spazi all’autonomia collettiva sono stati prospettati
dall’accordo trilaterale del 23 luglio 1993 (cosi detto accordo sul costo del
lavoro) per quanto riguarda la possibilità di intervenire sulla disciplina
dell’assoggettamento a contribuzione previdenziale di voci retributive che
vengano introdotte dalla contrattazione collettiva aziendale per premiare
particolari risultati produttivi (c.d. salario di produttività).
Attraverso tale tipo di intervento sulla contribuzione, si prospetta anche la
possibilità che l’autonomia collettiva, di fatto, stante la conversione del
sistema di calcolo delle pensioni, apportata dalla riforma del 1995, incida
indirettamente anche sulla politica delle prestazioni.7
Sebbene nel settore della sicurezza sociale l’intervento dei privati non sia
escluso, ed anzi, in alcuni casi sia espressamente previsto o, addirittura,
sollecitato dallo stesso legislatore, tanto costituzionale che ordinario (art.
38, quinto comma Cost., art. 2117 codice civile, art. 442 comma secondo
c.p.c., art. 4 Legge 537/93, Legge 335/95, D.Lgs. 626/94, Legge 419/98), si
5
6
M. Cinelli – Diritto della Previdenza Sociale – Giappichelli Ed. 2003 – pag. 90
R. Pessi – Lezioni di diritto della previdenza sociale – Cedam 2001 - 2^ edizione – pag. 185
29
Evoluzione della Previdenza Sociale
può affermare che nell’ordinamento vigente la previdenza e l’assistenza
sociale restano compiti specifici e necessari dello Stato, anche quando
questo, anziché assumerli in esercizio diretto, di fatto (come è avvenuto per
effetto del D.Lgs. 509/94 con gli enti privatizzati per la previdenza di liberi
professionisti, giornalisti ecc.) ne conceda l’esercizio a soggettività private
(che contemporaneamente sottopone, peraltro, ad una serie di poteri
amministrativi, diretti a regolarne comunque l’attività).
Comunque, all’iniziativa privata (che si svolga al di fuori di quella
attribuzione di poteri) è riservato un ruolo eventuale e complementare,
anche quando ne siano previste e regolamentate per legge le modalità
d’intervento, come è avvenuto per i fondi di previdenza complementare
(D.Lgs. 124/93 e i fondi integrativi sanitari (D.Lgs. 517/93), ma comunque
non secondario, come nei casi di ammortizzatori sociali di fonte collettiva
(quali in particolare le Casse Edili), o di collaborazione tra soggetti pubblici
e “privato sociale” nel settore sanitario (L. 419/98), o di espressa
regolamentazione (L. 662/96), all’interno della più ampia categoria degli
enti non commerciali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e
delle associazioni di promozione sociale (D.Lgs. 460/97 – L. 383/2000).8
7
8
M. Cinelli – Diritto della Previdenza Sociale – Giappichelli Ed. 2003 – pag. 91
M. Cinelli – Diritto della Previdenza Sociale – Giappichelli Ed. 2003 – pag. 100
30
Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile
4. EVOLUZIONE NORMATIVA RISPETTO ALLA CASSA EDILE
4.1 Comparsa della Cassa Edile nel contratto nazionale
E’ nel secondo contratto nazionale post-corporativo stipulato il 18 gennaio
1950, che per la prima volta si trova menzionato l’istituto della Cassa Edile.
E’ implicitamente qualificato come Ente per l’accantonamento dei ratei di
ferie, festività e gratifica natalizia e posto in alternativa all’istituto bancario.
La scelta tra le due alternative è demandata alla contrattazione integrativa
provinciale. In tutto il territorio nazionale, attorno al 1950, esistono e
funzionano solo cinque Casse Edili: Brescia, Udine, Pavia e Torino che si
conformano tutte a quella di Milano.1
Sin dal dicembre 1947 il comitato direttivo nazionale della F.I.L.E.A., con
propria “mozione risolutiva”, era pervenuto, anche sulla base dello studio
condotto dall’apposita commissione insediata nell’agosto 1947, alla
conclusione di orientare tutte le federazioni provinciali verso la costituzione
delle Casse Edili a gestione, ove fosse possibile, paritetica, facendo di
questi “istituti veri organismi di difesa e di lotta”2. In questo documento
sono inoltre puntualizzati diversi temi al centro delle rivendicazioni dei
lavoratori edili. Tra i più importanti: 1) riforma degli uffici del lavoro, con
avocazione ai sindacati di categoria della funzione di collocamento, 2)
riforma del D.L. Lgt. 09.11.1945 n. 788 che istituisce la Cassa integrazione
guadagni in relazione alle particolari esigenze del settore edile, 3)
realizzazione dell’obiettivo di istituire e far funzionare gli enti scuole edili,
già previsti nel contratto del 1946 (art. 46).
1
2
G. Bianchini – La cassa Edile di Milano… e le altre Casse Edili – Milano 1980 – pag. 43
Testo della mozione riportato dal Notiziario F.I.L.E.A. del 15.01.1948
31
Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile
4.2 I contratti nazionali dopo il 1952
Il contratto nazionale del 5 dicembre 1952 aggiunge al precedente testo,
nell’art. 59, che “l’amministrazione delle Casse Edili esistenti e di quelle
che, ove possibile, potranno essere costituite, sarà effettuata in forma
paritetica, con la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni
territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali interessate”.3
Il contratto del 13 settembre 1957, stabilisce all’art. 62 che: “le parti
stipulanti, riconoscendo l’importanza delle finalità perseguite dalla Cassa
Edile, promuoveranno l’istituzione, laddove possibile, di questi organismi”.
Da rilevare che il precedente contratto del 1955 non aveva introdotto nulla a
riguardo, anzi, aveva ribadito, con apposita dichiarazione verbale, anche
l’ipotesi di accantonamento presso l’impresa.4
4.3 L’intesa settoriale tra F.I.L.L.E.A., F.I.L.C.A., Fe.N.E.A.L.
L’incontro del 27 settembre 1958 delle segreterie nazionali F.I.L.L.E.A.C.G.I.L., F.I.L.C.A-C.I.S.L., Fe.N.E.A.L.-U.I.L. (che avevano preso il
posto dell’organizzazione unitaria F.I.L.E.A., a seguito della rottura
dell’unità sindacale)5, è esplicitamente diretto ad “un attento esame dei
problemi riguardanti la creazione, i compiti e il funzionamento delle Casse
Edili di Mutualità e Assistenza”. L’incontro manifesta il grado di presa di
coscienza cui è ormai giunto il movimento sindacale operaio riguardo le
Casse Edili, si può affermare che in quel momento, il problema delle Casse
fosse giunto ad un punto critico. O la categoria diventava capace di portarlo
a generalizzazione e a compimento, oppure il “fenomeno Cassa Edile” si
sarebbe più o meno localizzato nelle province industrialmente e
3
Art. 29 C.C.N.L. edili 1952
Art. 62 C.C.N.L. edili 1957
5
Vedi: F. Carinci – R. De Luca Tamajo – P. Tosi – T. Treu – Diritto del Lavoro 1. Il diritto
sindacale – Utet 4^ ed. 2002 – Cap. 2.3 – “L’organizzazione sindacale: evoluzione storica”
4
32
Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile
sindacalmente più avanzate, con il possibile venir meno di una cospicua
esperienza sviluppatasi in diverse parti del Paese in quegli anni.6
Il documento comune siglato nel 1958 da F.I.L.L.E.A., F.I.L.C.A., e
Fe.N.E.A.L. elenca diciotto province in cui sono già costituite altrettante
Casse Edili. In quattrodici opera già l’accantonamento della percentuale di
ferie, gratifica natalizia e festività, quasi tutte hanno avviate misure
assistenziali: colonie, borse di studio per i figli degli edili, cure termali,
sussidi in caso di morte del lavoratore e altri interventi; in sette province
(Milano, Brescia, Varese, Pavia, Udine, Torino e Imperia) sono in vigore
trattamenti integrativi per la disoccupazione involontaria. A Torino e
Imperia operano forme di erogazione integrative anche per le malattie dei
lavoratori oltre che per i casi di infortunio e a Genova addirittura per le ore
di cantiere perse a causa del maltempo.
Queste iniziative sono introdotte provincialmente e sono di carattere
assistenziale, sono finanziate con il contributo versato alla Cassa dai suoi
iscritti: imprenditori e operai. Si tratta di un contributo paritetico, cioè con
una stessa percentuale a carico di ognuno, calcolata sul salario, tanto a
carico del datore di lavoro quanto a carico dei lavoratori. Se il lavoratore
paga per le previdenze sociali 100, altrettanto deve pagare il suo
imprenditore (questa contribuzione a carico delle imprese e dei lavoratori
resta paritetica fino al 1973; dal 1976 i 5/6 saranno a carico del datore di
lavoro e 1/6 a carico del lavoratore). Le percentuali sono diverse da
provincia a provincia e tendono a variare nel tempo, aumentando. Oltre ai
versamenti associativi dei datori di lavoro e degli operai, le Casse Edili
hanno altre forme di entrate che possono essere utilizzate per la propria
attività, si tratta degli interessi bancari maturati sui depositi degli importi
per ferie, gratifica e festività che ricevono dalle imprese.
6
Incontro Segreterie Nazionali 27 settembre 1958
33
Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile
Tali somme, per alcuni mesi, rimangono a disposizione delle Casse stesse e
in questo periodo, essendo le somme depositate su conti correnti fruttiferi,
rendono degli interessi che sono utilizzati in aggiunta ai finanziamenti
specifici per pagare le attività della Cassa e le assistenze in particolare.
Sono, queste attività, svolte ancora da poche Casse Edili, i primi segni dei
futuri istituti contrattuali che troveranno ampio sviluppo nella fase politicosindacale successiva.
Ci vorranno ancora otto anni prima di vedere che il livello contrattuale
provinciale acquisisce il diritto a contrattualizzare le prestazioni
assistenziali o almeno alcune di esse. Prima di allora solo la trattativa
nazionale aveva la possibilità di contrattualizzare. Non che in sede
provinciale non ci si accordasse per attribuire i compiti alla Cassa Edile, lo
si faceva e si operava, senonchè gli accordi sindacali provinciali non erano
previsti dal sistema di relazione industriale del settore, erano un di più
rispetto a quanto formalmente previsto tra le Organizzazioni nazionali. La
questione non è solo formale e se ne accorgono le stesse Organizzazioni
sindacali operaie, le quali arrivano ben presto a richiedere la
contrattualizzazione provinciale delle prestazioni affidate alla Cassa.7 Esse
diventano un tutt’uno con il contratto nazionale per cui arrivano ad essere
parte integrante della retribuzione del lavoratore. Non solo, ma qualche
magistrato che deve ricercare i minimi di trattamento economico da
applicare in sede di controversia giuridica tra l’imprenditore e i suoi
dipendenti, li recepisce. Cioè, il minimo retributivo del settore è dato dalla
sommatoria tra quanto previsto dal Contratto nazionale, ciò che si è
introdotto con l’integrativo provinciale più ciò che eroga la Cassa Edile,
purchè frutto di un accordo sindacale.
7
G. Bianchini – La Cassa Edile di Milano … e le altre Casse Edili – Milano 1980 – pag. 47
34
Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile
Nel momento in cui il livello provinciale assume tale disponibilità, ci
saranno nuovi e più ampi effetti a favore dei lavoratori e non solo di ordine
giuridico.
E’ comunque merito delle Organizzazioni sindacali nazionali avere voluto e
saputo valorizzare le esperienze di punta del primo gruppo di Casse Edili,
avere indicato a tutta la categoria “l’obiettivo di istituire e far funzionare in
tutte le province l’istituto della Cassa Edile” e al tempo stesso di aver
saputo presentare tale obiettivo come punto cruciale di una complessa
iniziativa per il rispetto e l’attuazione dei contratti collettivi di lavoro.8
4.4 Il contratto di lavoro “erga omnes” del 1960
Con il contratto di lavoro firmato il 24 luglio 1959, in vigore dall’11
gennaio 1960 ed “erga omnes” con il D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1032 in
attuazione della legge del 14 luglio 1959 n. 7419, si introduce l’obbligo di
costituire ovunque le Casse Edili.
Il contratto del 1959 prevedeva le Casse Edili e, dato che questo contratto
diventa legge, di fatto, indirettamente l’estensore contrattuale diventa
legislatore. Rimane invece il fatto che il contratto del 1959 impone
l’obbligo per tutti di iscriversi alla Cassa Edile che in parecchie province
non c’è ed occorre quindi costituirla in fretta (in parte viene attuato).
Nel contratto del 1959 si definisce anche il problema del finanziamento
stabilendo che “Per il conseguimento degli scopi delle Casse Edili le stesse
Associazioni territoriali determineranno la misura del contributo paritetico
tra un minimo dello 0,10% ed un massimo dello 0,50% calcolato sulla paga
di fatto corrisposta agli operai, senza pregiudizio per le maggiori misure
eventualmente esistenti”.
8
E. Corrieri: Linee di tendenza della contrattaz. sindacale – Quaderni di rassegna sindacale - 1971
Vedi: F. Carinci – R. De Luca Tamajo – P. Tosi – T. Treu – Diritto del Lavoro 1. Il diritto
sindacale – Utet 4^ ed. 2002 – Cap. 9.14 - I contratti collettivi “recepiti” in decreto
35
9
Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile
Con il contratto del 1959 sono quindi risolti, in parte, e refluiti nella
contrattazione nazionale i presupposti normativi condizionanti l’obiettivo di
istituire la Cassa Edile in tutte le province.
4.5 I convegni operai sulla Cassa Edile
I convegni organizzati nel 1960 dalla F.I.L.C.A.-C.I.S.L. a Torino e dalla
F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. a Grottaferrata, le risoluzioni della Fe.N.E.A.L.U.I.L., ripropongono in tutta la categoria l’obiettivo dell’istituzione delle
Casse Edili in ogni provincia che si dimostrò di attuazione estremamente
difficile e il perché, per la parte operaia, è chiaramente affermato nella
relazione introduttiva al 2° convegno F.I.L.L.E.A. sulle Casse Edili. In essa
si legge: “Mentre ufficialmente gli industriali, in modo particolare l’ANCE
ostentano un atteggiamento di benevola comprensione verso le Casse Edili,
di fatto nelle province l’atteggiamento è generalmente ostile. Ma tale fattore
principale del mancato allargamento della rete delle Casse Edili, non può
essere dissociato, anche da una valutazione, non sempre pienamente
consapevole che la nostra organizzazione sindacale e gli stessi lavoratori
hanno di questi organismi”. Già nel primo convegno della F.I.L.L.E.A. del
1953, constatato che esistevano solo undici Casse, si era sottolineata la
direttiva di “estendere e migliorare le Casse Edili”.
Risultato delle iniziative sindacali è che le Casse passano da quattordici nel
1956 a diciotto nel 1958, a ventidue funzionanti nel 1960, più qualche
decina in fase di costituzione.
Perché gli industriali la “osteggiano” e tanti lavoratori persistono in una
“valutazione non sempre consapevole?”. Le domande che in molti si
pongono sono: “che cosa è la Cassa Edile? Che cosa fare di questo
organismo?
36
Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile
Come è possibile farlo diventare uno strumento operativo per l’attuazione
anche di una figura sindacale che comincia ad emergere e cioè il salario
minimo garantito?” Si ritiene che i nodi più importanti che le Associazioni
sindacali hanno dovuto affrontare abbiamo riguardato i seguenti argomenti:
1) introduzione di un rapporto tra la contrattazione nazionale e quella
provinciale articolata, per indicare gli obiettivi riguardanti le Casse Edili. Si
sono dovute determinare nuove forme di azione sindacale in luogo dei
vecchi modelli di conflittualità “a polverone” e di resistenza “muro contro
muro”. Si sono dovute modificare le stesse strutture interne delle leghe
operaie che si rifondano sui cantieri. Si è dovuto attribuire ampia autonomia
alle sezioni provinciali dei costruttori edili pur nell’ordinamento unitario
dell’associazione industriale. 2) Si è dovuto determinare un nuovo rapporto
tra la retribuzione immediata (o diretta) e la retribuzione indiretta. 3) Si è
andati alla ricerca di un nuovo rapporto tra le innovazioni contrattuali e la
legislazione sociale, così come tra i livelli occupazionali e la politica degli
investimenti in edilizia.
E’ inoltre certamente occorsa una crescente volontà e capacità dei sindacati
nel gestire direttamente e settorialmente le relazioni reciproche che i nuovi
organismi facevano nascere (si tratta pur sempre di Consigli di
Amministrazione in cui c’è la presenza congiunta di due parti contrapposte
e non sempre è ipotizzabile la possibilità che esse riescano a trovare il
giusto compromesso).10
L’obiettivo principale, quello cioè di riuscire a costituire le Casse Edili, è
raggiunto: nel 1963, sono funzionanti 82 Casse e altre che si stanno
costruendo; testimoniano il successo conseguito da tutto il movimento
10
Atti del Convegno Nazionale F.I.L.L.E.A. sulle Casse Edili – Grottaferrata (Roma), 3-4
Gennaio 1963 – a cura della F.I.L.L.E.A.
37
Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile
sindacale operaio, malgrado la resistenza di una considerevole parte del
campo imprenditoriale.11
Le scelte dei sindacati operai vengono riassunte in una piattaforma
presentata per il rinnovo contrattuale nazionale, gestita dai comitati unitari
di coordinamento formati dalle tre federazioni operaie di settore.
Al centro delle richieste riferite alla Cassa Edile vi è l’esigenza di una
“urgente istituzione di una contribuzione particolare a carico dei datori di
lavoro esclusivamente per garantire agli operai dell’edilizia una copertura
economica per tutte le ore di lavoro perdute involontariamente. Ai comitati
paritetici verrà lasciato il compito di provvedere a tutte quelle iniziative
collaterali e di tipo sociale e culturale la cui utilità si è così affermata in
questi anni”. Si precisa nelle stesse piattaforme che la Cassa deve essere in
grado di “assolvere al compito di integrare e adottare le norme di legge
esistenti in materia di previdenza, assistenza e sicurezza sociale, alle
caratteristiche dell’industria delle costruzioni”.
4.6 I convegni degli industriali
Era impossibile che di fronte alle numerose iniziative dei sindacati operai,
con tema la Cassa Edile, susseguitesi negli anni fine cinquanta e inizio
sessanta, gli industriali non si sentissero sollecitati anch’essi ad affrontare
l’argomento, infatti, il 28/29 maggio 1963, per iniziativa dell’ANCE, i
rappresentanti imprenditoriali si riuniscono in convegno per discutere
complessivamente della questione attorno a cui verteva il dibattito in
generale. Erano interessati principalmente a due argomenti: 1) i problemi di
organizzazione e di finanziamento delle Casse Edili, 2) i profili pratici dei
problemi giuridici connessi con l’esistenza e il finanziamento delle Casse
Edili.12
11
12
G. Bianchini – La Cassa Edile … e le altre Casse – Milano 1980 – pag. 52
Convegno ANCE 28/29 maggio 1963
38
Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile
La discussione è vivace, emergono le perplessità di molti verso un
organismo che “costa” e che, attraverso i “sindacalisti”, controlla. Vengono
evidenziate anche parecchie perplessità riguardo alla natura giuridica di
questo
organismo
in
stretta
connessione
con
estesi
pareri
di
incostituzionalità. L’orientamento degli imprenditori può ricavarsi dalla
lettura del “voto conclusivo” nel quale, tra l’altro si afferma che: a) si deve
costituire un “organismo che curi il coordinamento delle Casse Edili, nei
modi e nelle forme più opportune”, b) si deve costituire “un ristretto
comitato di esperti per lo studio dei problemi giuridici, con l’incarico di
predisporre una serie di quesiti da sottoporre a giuristi”. Quindi, le
tematiche dei convegni sono molto diverse, dalla parte dei sindacati operai
si mostra una crescente volontà e capacità d’impegnarsi a contribuire allo
sviluppo delle Casse Edili: più interventi, maggiore qualificazione di quelli
in vigore, estensione ovunque dell’organismo, accantonamento presso la
Cassa. Sul piano delle iniziative specifiche si raccomanda di “concentrare le
somme disponibili in poche assistenze piuttosto massicce con caratteri di
assoluta automaticità che eliminino la discrezionalità”. Le proposte
rimangono al confine tra assistenza e retribuzione indiretta, però si
privilegia la “corresponsione di indennità” integrative per assenze dovute
ad infortunio o malattia, soffermandosi sull’opportunità o meno di fissare
un congruo periodo di carenza. I trattamenti integrativi salariali vengono
proposti anche in funzione “della fuga dall’edilizia generale, anche nelle
province del sud, con il sorgere delle industrie locali”. Nel complesso, nella
posizione
operaia,
non
manca
l’intuizione
più
avanzata, difatti
qualcuno
afferma: “non è tanto una questione di carattere retributivo ... è anche una
questione di carattere normativo e, se si preferisce, una questione di
sicurezza di lavoro”.
39
Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile
Nel
campo
imprenditoriale,
invece,
si
pongono
in
discussione,
fondamentalmente, la legittimità costituzionale e la natura giuridica
dell’organismo; si discute per verificare la validità della cosiddetta
“clausola sociale” inserita nei capitolati d’appalto, quindi, il tema che sta
più a cuore a molti industriali è quello dell’ ”esistenza o meno della Cassa
edile”.
Le proposte sono perentorie, si chiede una scelta riguardo a due precisi
quesiti: a) abolire o tenere in vita le Casse Edili? B) limitarle ai soli iscritti o
renderle obbligatorie? Dalla lettura della documentazione sembra che la
maggior parte degli imprenditori sia propensa ad “abolire” e “limitare”.
Agli imprenditori in quel periodo interessa di più la forma della Cassa
Edile, cioè la sua strutturazione e collocazione nel diritto positivo. In quel
convegno non si parla molto dei contenuti della Cassa, anche per essi, per
avere un rapporto nuovo con le Casse Edili, sarà necessario un salto di
qualità che avverrà negli anni successivi. Nei cinque anni che trascorsero
tra il primo e secondo convegno, la posizione degli industriali acquisisce la
convinzione che questo istituto contrattuale ha la possibilità di permettere
alla categoria miglioramenti consistenti riguardo a diversi indirizzi; passati
gli anni difficili dell’ “erga omnes” e della sentenza costituzionale che
sancisce inesistente l’obbligo di iscriversi alla Cassa Edile, le stesse si sono
costituite, funzionano e accrescono le loro iniziative, quelle di più vecchia
data manifestano ampia capacità operativa e sono in grado di soddisfare le
attese degli operai e degli imprenditori.
Da qui l’esigenza di organizzare un convegno per verificare le diverse
problematiche connesse con le Casse che ci sono (e sono numerose), vanno
disciplinate tanto per le finalità, quanto per la loro struttura istituzionale e
40
Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile
amministrativa e possono essere ottimi strumenti di verifica circa il rispetto
dell’applicazione contrattuale: la concorrenza sleale che deriva da minori
costi salariali, a causa di evasioni contrattuali, crea problemi agli
imprenditori più seri che pretendono il rispetto dei patti di lavoro.
Il convegno si svolge a Roma il 29/30 ottobre 1968, dalle due relazioni che
introducono la discussione emerge ancora l’esistenza di una notevole
pretesa egemonica, poiché la parità della gestione non è ancora definita
correttamente, infatti, appare strumentale e riduttiva dove si afferma che “la
pariteticità si realizza con la firma abbinata degli atti predetti (quelli di
prelievo finanziario)”, “in via generale, ad opera del Presidente della Cassa
per la parte operaia e consente di associare le Organizzazioni dei lavoratori
alle responsabilità inerenti il momento attuativo della spesa, a tutela, in
definitiva, dello stesso Presidente”. Si può quindi constatare che la
paretiticità si restringe al coinvolgimento delle spese e non come dovrebbe
essere, cioè ad ogni momento di decisione, atto per atto, operazione per
operazione. Tuttavia, in questo convegno emergono cose nuove a
testimonianza del consistente salto di qualità compiuto dagli imprenditori.13
Nella stessa relazione si può leggere “Altri congegni contrattuali pure
imperniati o collegati con le Casse Edili, si inquadrano in una politica attiva
di perequazione dei costi della mano d’opera fra tutte le imprese operanti
nel settore e si ispirano, altresì, a finalità di promozione organizzata”. Più
oltre si evidenziano i modi con i quali la Cassa attua la perequazione
contrattuale e si riconosce addirittura che attraverso le Casse Edili “vi è
l’osservanza del contratto nella sua totalità”. Si aggiunge ancora che “il
lavoratore trova, nelle Casse, il soddisfacimento dei suoi specifici
interessi”. Buona parte della seconda relazione affronta ampiamente i
13
Convegno ANCE 29/39 ottobre 1968
41
Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile
problemi dei controlli, dei rapporti con le organizzazioni sindacali
nazionali, i problemi gestionali, quelli contabili e amministrativi.
4.7 Il contratto del 1966: una fase nuova
Il contratto del 1966 apre una fase nuova per Le Casse Edili. L’art. 63
sancisce che la contrattazione provinciale ha potere di stabilire: “Quali,
tra le prestazioni finanziabili con le disponibilità di esercizio della Cassa
Edile, senza tenere conto dell’importo del contributo a carico degli operai,
formano parte integrante del trattamento economico e normativo definito
dal presente contratto. Il lavoratore ha diritto di richiedere le prestazioni di
cui al comma precedente al proprio datore di lavoro, il quale, peraltro, è
liberato dall’obbligazione di corrispondere con l’integrale adempimento
degli obblighi verso la Cassa Edile stabiliti dagli accordi locali stipulati in
applicazione del presente contratto, nonché dello statuto e del regolamento
della Cassa stessa, sia degli obblighi di cui all’art. 38, istitutivo
dell’anzianità di
mestiere ed il relativo regolamento”.14 Con questo
contratto nazionale, il profilo della istituzione contrattuale della “Cassa
Edile” è assai chiaramente delineato. Nuovi tratti si aggiungeranno con il
contratto del 1970, ma sarà quello del 1973 che ne definirà completamente
il disegno.
4.8 Il contratto del 1973
L’art. 46 del contratto del 1973 che racchiude quasi tutta la normativa in
materia di Cassa Edile è tra i più lunghi e intrecciati del testo. Tra le righe
non è difficile scorgere le fasi più salienti dell’evoluzione di questo
complesso istituto. Da esso si ricava che la Cassa Edile assicura:“Nei limiti
14
Art. 63 C.C.N.L. edili 1966
42
Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile
delle disponibilità dell’esercizio finanziario, prestazioni assistenziali e
servizi”, deliberati dal paritetico “Consiglio di Amministrazione nominato
dalle parti contraenti”. Le prestazioni dovranno poi essere approvate dalle
Associazioni sindacali territoriali. In questo contratto si ritrova la svolta del
1966 con i suoi aspetti innovativi, ma anche con i suoi limiti: riguardo alla
Cassa Edile si ha sì la contrattazione provinciale che, però, è vincolata alle
decisioni del Consiglio di Amministrazione della Cassa, a sua volta limitato
alla disponibilità di ciascun esercizio. Tuttavia il contratto rappresenta un
sostanziale passo avanti almeno per i seguenti due ordini di problemi: a) la
contrattazione provinciale esplicitamente riconoscerà il carattere di
trattamento integrativo economico e normativo di settore a quelle
prestazioni (ex assistenziali) che possono porsi a carico del datore di lavoro.
Lo stesso è obbligato a corrispondere all’operaio quanto stabilito a livello
locale, o meglio, a liberarsi di tale obbligazione attraverso gli adempimenti
erogati dalla Cassa iscrivendosi ad essa. L’ordinamento della Cassa Edile
costituisce parte integrante dei contratti ed accordi collettivi di lavoro in
edilizia; b) per le assenze dovute a malattia, anche professionale ed
infortunio sul lavoro, deve operare l’integrale applicazione della disciplina
nazionale. L’integrazione malattia e infortunio che era erogata in un certo
numero di Casse, diventa obbligo contrattuale per tutte le Casse Edili. E’
posta direttamente a carico del datore di lavoro l’obbligazione di assicurare,
a mezzo della Cassa Edile o, se non iscritto, direttamente, un’indennità
integrativa che aggiunta a quanto pagato al lavoratore dall’INAM o
dall’INAIL, assicuri all’operaio il 75% dal 15° al 20° giorno di malattia
(l’INAM pagava il 50%) e il 90% dal 21° al 180° giorno (l’INAM pagava
43
Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile
i 2/3 del salario); inoltre si deve integrare quanto pagato dall’INAIL
facendo percepire al lavoratore il 100% dal 4° giorno fino a guarigione
clinica per i casi di infortunio sul lavoro. Il quadro della contrattazione del
1973 necessita di essere completato, citando le altre “prestazioni e servizi”
resi obbligatori dal contratto nazionale ed erogati, per le imprese aderenti,
dalle Casse Edili: 1) indennità complementare di disoccupazione, in misura
del 25% della retribuzione in vigore al momento del licenziamento. Ha
carattere integrativo del sussidio straordinario pagato dall’INPS, in vigore
in edilizia e percepito per 60 giorni, massimo per 90 giorni in un biennio,
regolato dalla legge 2.2.1970 n. 12. Il contributo di finanziamento, variabile
da provincia a provincia, è a totale carico del datore di lavoro; 2) Anzianità
di mestiere il cui contributo è pari al 2% della retribuzione a carico
dell’imprenditore e versato in un apposito fondo provinciale. E’ corrisposta
agli operai iscritti alla Cassa secondo condizioni e limiti contenuti in una
capillare e minuziosa disciplina e con un congegno d’attuazione
complicato. Criterio base per ottenere il “premio per l’anzianità di mestiere”
è il cumulo delle ore lavorate annualmente e l’anzianità di permanenza.
L’istituto surroga i così detti “scatti d’anzianità” presenti in quasi tutti i
contratti dell’industria. Dall’ “anzianità di mestiere” si è passati nel 1976 al
“Premio di professionalità edile” fino ad arrivare nel 1979 all’ A.P.E.
“Anzianità Professionale Edile”, cioè gli scatti d’anzianità.
Altri servizi di istituto e dettati dal contratto sono: a) la riscossione dei
contributi associativi mediante delega del lavoratore; b) la riscossione delle
quote di adesione contrattuale, tanto quelle di pertinenza delle
Organizzazioni sindacali provinciali, quanto quelle delle Organizzazioni
nazionali.15
15
Art. 46 C.C.N.L. edili - 1973
44
Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile
4.9 I contratti dal 1976 al 1979
I due contratti successivi (1976 – 1979) non introducono molto di nuovo
per quanto attiene alle prestazioni. Innovano, invece, per quello che
concerne l'autonomia del Consiglio di amministrazione della Cassa rispetto
ai sindacati provinciali e nazionali, infatti, mentre in precedenza il
Consiglio deliberava con il limite delle disponibilità finanziarie, nel 1976
sono le Organizzazioni sindacali che decidono: Il Consiglio deve accogliere
le decisioni sindacali e può solo obiettare, qualora manchi la possibilità di
finanziare le iniziative decise sindacalmente, in più, le Organizzazioni
territoriali devono dare integrale applicazione agli accordi nazionali e la
Cassa li deve percepire anche se a livello locale si registrano discordi. La
Cassa, inoltre, non può dare attuazione ad iniziative decise dalle
Organizzazioni sindacali locali se quanto deciso è in contrasto con ciò che
nazionalmente si è indicato.
Le Organizzazioni sindacali provinciali non possono accordarsi per affidare
nuove iniziative assistenziali e previdenziali se non dopo aver avuto
l’assenso delle corrispondenti Organizzazioni nazionali. Si tratta, come si
denota, di un radicale capovolgimento di indirizzo strategico riguardo le
Casse Edili. Oltre all’aspetto dell’autonomia, la contrattazione del 1976 1979, introduce una nuova strutturazione istituzionale delle Casse stesse, si
introducono nuovi organi: il Consiglio generale e il Comitato di presidenza.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
diventa
Comitato
di
Gestione.
L’allargamento della base di rappresentanza sindacale sottostà alla
costituzione del Consiglio generale, una più puntuale pariteticità della
gestione è il presupposto della nascita del Comitato di presidenza.16
16
C.C.N.L. edili – 1976 - 1979
45
Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile
4.10 La contrattazione degli anni ’80 e ’90 e l’inizio del processo di
armonizzazione delle Casse Edili
Nel contratto dell’83 non si registrano variazioni di rilievo. Nel C.C.N.L.
del 1987 nell’ambito delle funzioni di controllo e coordinamento affidate
alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) prendono
corpo una serie di disposizioni volte a raggiungere una omogeneizzazione
delle Casse Edili.
Questi gli obiettivi che la commissione deve perseguire:
a. verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate dalle
Casse Edili per fornire indicazioni dirette a:
-
realizzare una maggiore qualificazione dell’attività delle Casse;
-
concentrare la spesa sugli interventi più validi;
-
determinare l’armonizzazione e la maggiore omogeneità dei trattamenti
sul territorio;
b. adozione per i bilanci delle Casse Edili e dei relativi piani dei conti di
uno schema predisposto dalla Commissione Nazionale Paritetica per le
Casse Edili;
c. omogeneizzazione delle modalità relative agli adempimenti delle
imprese verso la Cassa Edile, anche sul piano della modulistica, nonché
dei criteri di acquisizione dei dati da parte delle Casse stesse;
predisposizione delle indicazioni sull’impiego dei mezzi informatici,
anche allo scopo di un miglior coordinamento dell’attività delle Casse.17
17
C.C.N.L. edili - 1987
46
Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile
4.11 Il contratto del 23 maggio 1991 e lo “schema unico di bilancio”
Il progetto di unificare i bilanci delle Casse Edili trova attuazione attraverso
l’accordo nazionale del 18 luglio 1988 in cui viene individuato uno schema
unico di bilancio al quale i vari enti sono tenuti ad attenersi.
È un passo importante verso il processo di omogeneizzazione delle Casse
Edili che, pur se istituite con i medesimo scopi, hanno negli anni
amministrato e gestito le strutture attraverso strumenti contabili che,
ancorchè corretti, rispondessero innanzi tutto alle varie esigenze locali.
Inoltre, congiuntamente al bilancio, le Casse devono provvedere, sempre
secondo quanto disposto dall’art. 37 del sopracitato C.C.N.L., ad inviare
alla Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili e all’Osservatorio
Nazionale, delle schede statistiche nelle quali vengono rilevate alcune
variabili anagrafiche (imprese ed addetti) e economiche (prestazioni
collaterali, spese di anzianità professionale edile ordinaria e straordinaria).18
4.12 Il contratto del 5 luglio 1995
Viene
innovato
l’Osservatorio
per
il
settore
delle
costruzioni,
riconoscendogli oltre che un ruolo informativo anche un mezzo per
“l’attuazione ai vari livelli del sistema di concertazione”.
Nell’ambito delle Casse Edili, tra gli argomenti indicati alla lettera d)
dell’art. 37 compaiono rispetto al precedente contratto collettivo nazionale i
seguenti punti:
-
la predisposizione di uno schema unico di regolamento delle Casse
Edili, da portare all’approvazione delle parti nazionali sottoscritte;
-
l’esame dei criteri e delle modalità in materia di certificazione di
regolarità contributiva;
18
Art. 37 C.C.N.L. edili - 1991
47
Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile
-
la proposizione alle parti nazionali sottoscritte, alle quali compete la
relativa approvazione, di uno schema di convenzione con gli Organismi
ed Istituti che interagiscono con le Casse Edili;
-
la realizzazione di strumenti di formazione ed informazione dei Direttori
e del personale della Cassa Edile;
-
la relazione semestrale alle parti in occasione delle sessioni di
concertazione, sullo stato del sistema nazionale paritetico delle Casse
Edili.19
Da un lato la contrattazione collettiva pur non disconoscendo l’esperienza
fortemente radicata nel territorio delle Casse Edili, prosegue nel processo di
omogeneizzazione delle stesse affidando alla Commissione Centrale
compiti che permettano di coordinare i rapporti tra e le singole casse
attraverso una serie di regole valide per tutti. In tale ottica vanno letti i punti
volti ad una ulteriore qualificazione, per migliorare l’ottimizzazione degli
impieghi delle risorse ovvero la redazione di uno schema di regolamento,
per una maggiore armonizzazione delle prestazioni integrative dei
lavoratori.
Dall’altro occorre considerare che in questi anni il quadro della popolazione
edile subisce una forte contrazione: si evidenzia una diminuzione dei
lavoratori iscritti ed un calo delle ore denunciate pressochè su tutto il
territorio nazionale, inoltre la “forbice” tra lavoro effettivo e lavoro
denunciato continua a divaricarsi.20
Sorge quindi spontanea una doppia esigenza che la contrattazione mette in
evidenza:
-
definire i criteri per il rilascio della certificazione attraverso
l’elaborazione di una modulistica valida su tutto il territorio;
19
20
Art. 37 C.C.N.L. Edili - 1995
Atti del 1° Convegno Nazionale delle Casse Edili – Roma Palazzo Brancaccio 20/21 nov. 1997
48
Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile
-
realizzare a livello nazionale una convenzione-tipo che consenta alle
Casse Edili e all’I.N.P.S. di scambiarsi reciprocamente le informazioni
(esigenza quanto mai pressante per l’applicazione dell’art. 29 della
Legge 341/95 nel quale il legislatore ha vincolato la possibilità per le
aziende di “fruire di una specifica riduzione di aliquota contributiva a
condizione che la Cassa competente rilasci una dichiarazione
comprovante la regolarità dei versamenti effettuati”.(L’ordinamento
prevede numerose ipotesi di “contribuzione agevolata”, cioè particolari
riduzioni dell’aliquota contributiva ordinaria, riferite a specifiche
categorie di lavoratori (addetti a servizi domestici familiari, lavoratori
agricoli subordinati, lavoratori soci di soc. cooperative, facchini riuniti
in coop. , apprendisti) o a specifiche categorie di datori di lavoro
(imprese localizzate in determinate aree territoriali). Rispetto a tali
forme di agevolazione è necessario distinguere tra le ipotesi in cui le
stesse abbiano effetti depressivi sulla tutela (minor contribuzione, minor
prestazione), da quelle in cui l’effetto negativo è neutralizzato da
interventi
di
mutualità
di
solidarietà
interna
(categoriale
o
intercategoriale), di solidarietà generale ( con il finanziamento del
differenziale da parte della fiscalità). Tipiche ipotesi di mutualità e/o di
solidarietà interna sono quelle in cui il fondo previdenziale fa fronte con
le proprie risorse alle minori entrate conseguenti alle agevolazioni,
cosicché sono i beneficiari delle contribuzioni normali a farsi carico del
maggior rendimento concesso ai soggetti agevolati in rapporto alla
contribuzione
effettivamente
versata.
Il
fenomeno,
in
termini
ricostruttivi, è del tutto analogo a quello in cui sono le stesse gestioni
previdenziali a farsi carico delle contribuzioni figurative, poiché anche
49
Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile
in queste ipotesi si realizza un trasferimento di ricchezza tra i
beneficiari a contribuzione normale e gli altri soggetti protetti, privi, per
il periodo di riferimento, in tutto o in parte della provvista finanziaria
necessaria per alimentare la prestazione.21
4.13 Il contratto del 29 gennaio 2000
Permangono gli obiettivi di uniformare l’attività delle Casse. Alla
Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili vengono affidati nuovi
e impegnativi compiti:
-
attuare entro il 30 giugno 2000 un sistema informatico a rete per il
collegamento tra le Casse Edili;
-
predisporre entro il 30 aprile i modelli unici di denuncia mensile e il
modello di versamento delle contribuzioni e accantonamenti;
-
predisporre un progetto avente carattere promozionale con il fine di
ampliare l’ambito di diffusione delle Casse.
Per quanto concerne gli adempimenti delle imprese verso le Casse, assume
particolare rilievo il nuovo testo dell’art. 19 del C.C.N.L. in base al quale
con decorrenza 1° ottobre 2000 l’accantonamento presso la Cassa Edile
scende dal 23,45% al 18,50% (netto dal 18% al 14,20%).
In questo contratto infatti si prevede che il pagamento dei riposi annui sia
effettuato direttamente dall’impresa con la corresponsione in busta paga
della maggiorazione del 4,95% che non viene più accantonata in Cassa
Edile.22
La ragione della soppressione dell’accantonamento del 4,95% è duplice:
-
21
22
accrescere la retribuzione direttamente erogata dal datore di lavoro;
R. Pessi – Lezioni di diritto della previdenza sociale – 2^ ed. Cedam 2001 – pag. 363
Art. 19 C.C.N.L. edili 2000
50
Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile
-
alleggerire il complessivo versamento alla Cassa Edile, tenendo anche
presente la futura entrata in vigore della contribuzione della previdenza
complementare.
Sempre nel contratto del 29 gennaio 2000 vengono introdotti strumenti di
flessibilità (Art. 94 “contratto a termine”23, Art. 95 “Lavoro temporaneo”24)
che possono ridurre il lavoro irregolare e possono fare aumentare la
produttività delle imprese ottimizzando la resa della risorsa lavoro,
riducendo nei tempi tra un cantiere ed un altro, periodi di disoccupazione
per i lavoratori ed evitando per le imprese la dispersione delle risorse
professionali proprie.
Vengono infine gettate le basi su due questioni che si possono considerare
decisive per il futuro delle Casse Edili:
-
la previdenza complementare;
-
l’assistenza sanitaria integrativa.
Nel contratto all’art. 97 viene introdotto l’argomento e, pur rimandando nei
tempi gli accordi attuativi, viene individuato nella struttura della Cassa
Edile il mezzo più opportuno per avviare il fondo previdenziale, potendo
disporre di un’anagrafe operai e di un’anagrafe imprese.25
Il tema dell’assistenza sanitaria integrativa si innesta su motivazioni già
ribadite in passato da parte delle parti sociali:
-
realizzare una maggiore qualificazione dell’attività delle Casse;
-
concentrare la spesa sugli interventi più validi;
-
determinare l’armonizzazione e la maggiore omogeneità dei trattamenti
sul territorio:
Ciò a cui si tende è giungere entro breve ad un elenco di prestazioni
sanitarie integrative di quelle del Servizio nazionale, la cui attuazione da
23
Art. 94 C.C.N.L. edili 2000
Art. 95 C.C.N.L. edili 2000
25
Art. 97 C.C.N.L. edili 2000
24
51
Evoluzione normativa rispetto alla Cassa Edile
parte delle singole Casse Edili verrà demandata ad accordi attuativi delle
competenti Organizzazioni Territoriali.
Elemento centrale dell’allegato R al Contratto Nazionale è che la spesa per
le prestazioni sanitarie non potrà comportare ulteriori oneri e che pertanto
ad essa si dovrà far fronte con le risorse del contributo che le imprese
versano alle Casse in base all’art. 37 del C.C.N.L.. Emergono quindi i
criteri di fondo dell’innovazione contrattuale che non si sovrappone
all’autonomia negoziale delle parti territoriali in tema di prestazioni delle
Casse Edili, ma intende orientarne le scelte dando indicazioni di priorità,
con la finalità di perseguire prestazioni qualificanti dell’attività delle
Casse.26
26
Art. 37 C.C.N.L. edili 2000
52
Struttura organizzazione e funzioni delle Casse
5. STRUTTURA ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELLE CASSE
EDILI
L’intervento della Cassa Edile si esplica in diverse direzioni, questo non
avviene in modo uguale per tutte, ormai sono presenti in tutto il territorio
nazionale, però, data la loro struttura provinciale, esistono forti differenze
tra le une e le altre. In generale la provincia “grande” pesa di più (si può
constatare analizzando i bilanci e le statistiche delle attività svolte dalle
varie casse). Le maggiori differenze riscontrabili tra le Casse Edili delle
diverse province riguardano le prestazioni, in precedenza ogni provincia
andava “per proprio conto” introducendo, a seconda dell’ espressione
locale, tante nuove assistenze; dall’altra vi erano Casse senza iniziative, il
che creava profondi squilibri nel trattamento economico diretto a favore dei
lavoratori. Per cercare un po’ di equilibrio le Organizzazioni sindacali
hanno contrattualizzato alcune prestazioni come le integrazioni di malattia e
infortunio. Con il contratto nazionale del 1973, tutte le Casse devono
provvedere ad erogare l’integrazione per le assenze dovute a malattia ed
infortunio (molte casse Edili applicavano questo importante istituto da più
di quindici anni).1
Ogni Cassa Edile nasce con proprio statuto (adeguato successivamente alle
disposizioni contenute nell’allegato F del C.C.N.L. del 15 aprile 1976)
come ente contrattuale gestito pariteticamente dai rappresentanti degli
imprenditori e dei sindacati di categoria dei lavoratori edili e svolge la sua
attività quale parte integrante del settore edile.
L’art. 44 del contratto di lavoro del 1979 afferma che: “Essa è lo strumento
per l’attuazione, per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi
1
G. Banchini – La Cassa Edile di Milano … e le altre Casse Edili – Milano 1980 – pag. 66
53
Struttura organizzazione e funzioni delle Casse
collettivi stipulati tra...”, dunque è uno strumento per l’applicazione del
contratto di lavoro nazionale e provinciale della categoria edile. Le
Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto di lavoro intervengono
nella sua vita in modo diretto e decisivo, con le innovazioni della
contrattazione dal 1976 in poi, la Cassa è un organismo senza autonomia
politica, ma solo con un’autonomia organizzativa, gli organi della Cassa
decidono come attuare esclusivamente gli accordi sindacali. Infatti, sempre
l’art. 44 del contratto del 1979 afferma che “Le prestazioni della Cassa
Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni
nazionali contraenti e dagli accordi locali stipulati, per le materie non
disciplinate dagli accordi stessi, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori delle predette Associazioni nazionali”. “ Le prestazioni
demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni
Territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità
dell’esercizio accertate dal Comitato di gestione”.
Ogni Statuto consta di disposizioni generali (parte I) che ne disciplinano la
denominazione, la sede e le funzioni: “la Cassa Edile adempie alle proprie
funzioni a favore dei lavoratori, compresi gli apprendisti, dipendenti delle
imprese edili od affini aventi sede o cantiere nel territorio della provincia
interessata, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle
imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica o
sindacale. La Cassa edile è lo strumento per l’attuazione, per le materie
indicate nello Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra
l’ANCE, l’INTERSID e le Federazioni Nazionali dei Lavoratori
(F.E.N.E.A.L.-UIL,
F.I.L.C.A.-C.I.S.L.,
e
F.I.L.L.E.A-C.G.I.L.)
che
costituiscono la Federazione Lavoratori delle Costruzioni, nonché le
54
Struttura organizzazione e funzioni delle Casse
organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori della
circoscrizione provinciale aderenti”; ne determina altresì la durata, il
domicilio e il Foro competente in caso di controversie.2
Ogni Statuto disciplina i compiti e le prestazioni di previdenza e assistenza
delle Casse Edili che sono prevalentemente la gestione delle prestazioni di
previdenza e assistenza a favore degli iscritti, l’accantonamento per ferie e
gratifica natalizia e festività e ogni altro compito affidato dalle associazioni
nazionali o demandato dalle organizzazioni territoriali nell’ambito delle
direttive delle associazioni nazionali stesse, gli iscritti e il rapporto di
iscrizione.
Il titolo II di ogni Statuto disciplina le condizioni e le prestazioni che sono
stabilite mediante versamenti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati
dalle associazioni nazionali sopracitate e, nell’ambito di queste, dagli
accordi stipulati tra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
della provincia di cui si tratta ad essa aderenti.
Sarà poi uno degli organi amministrativi (il Comitato di Gestione) a
stabilire le modalità di versamento dei contributi, sentite le associazioni
sindacali. Le quote di contributo a carico degli operai devono essere
trattenute sulla retribuzione da parte del datore di lavoro, il quale è altresì
responsabile dell’esatto versamento delle quote a suo carico e di quelle
trattenute al lavoratore, nonché delle relative registrazioni sui documenti di
legge. Nei confronti dei datori di lavoro inadempienti il Comitato di
Gestione potrà adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni nel rispetto
della legge e dei contratti collettivi.
2
Statuto Cassa Edile di mutualità ed assistenza di Torino (approvato con accordo collettivo
provinciale di lavoro 29.11.1978)
55
Struttura organizzazione e funzioni delle Casse
5.1 Organi della Cassa Edile
Il titolo III si occupa degli organi amministrativi e di controllo. Sono organi
della Cassa Edile: il Comitato di Presidenza, il Comitato di Gestione, il
Consiglio Generale, Il Collegio Sindacale.
Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente:
uno fra i componenti del Comitato di Gestione nominati dall’Associazione
territoriale dei datori di lavoro aderente all’ ANCE assume, su designazione
dell’associazione territoriale medesima, la funzione di Presidente ed uno fra
i componenti dello stesso Comitato nominati dalle organizzazioni
territoriali dei lavoratori, assume su designazione delle organizzazioni il
compito di Vice Presidente; spetta al Comitato di Presidenza sovrintendere
all’applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del
Comitato di Gestione.
Il Comitato di Gestione è nominato in misura paritetica dall’associazione
territoriale aderente all’ ANCE e dalle Organizzazioni Territoriali dei
lavoratori della stessa provincia ed è costituito complessivamente da dodici
componenti.3
Il Comitato di Gestione, compreso gli atti necessari allo scopo, ha il
compito di provvedere all’amministrazione e gestione della Cassa, in
particolare: a) predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite in
attuazione
degli
accordi
stipulati
con
le
organizzazioni
citate
precedentemente, relativamente a contributi e prestazioni, e il bilancio
consuntivo; b) delibera e approva i regolamenti interni della Cassa Edile; c)
vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi della
Cassa e particolarmente quelli riguardanti la risoluzione dei contributi; d)
3
Statuto Cassa edile di mutualità ed assistenza di Torino (approvato con accordo collettivo
provinciale di lavoro 29.11.1978)
56
Struttura organizzazione e funzioni delle Casse
promuove e cura l’impiego dei fondi della Cassa a norma delle disposizioni
statutarie; e) provvede alla formazione e all’amministrazione dei fondi di
riserva relativi alle gestioni curate dalla Cassa ed al patrimonio della stessa;
f) cura la propaganda a mezzo di pubblicazioni annuali e straordinarie,
promuove convegni e conferenze, cura la raccolta di dati statistici, la loro
pubblicazione e illustrazione nei rapporti annuali della Cassa; h) accorda
pegni, ipoteche e consente iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ogni
sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del Debito Pubblico,
con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità
anche per la rinuncia di ipoteche legali, transige e compromette in arbitri o
amichevoli compositori, muove e sostiene liti o ne recede, appella e ricorre
per revocazione o cassazione, offre, deferisce ed accetta i giuramenti,
nomina procuratori speciali ed elegge domicili, acquista, vende e costruisce
immobili; i) promuove provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene
convenienti per il buon funzionamento della Cassa; l) approva le assunzioni
e i licenziamenti del personale della Cassa e ne fissa il trattamento
economico in conformità alla legge e tenuti presenti i contratti collettivi di
lavoro vigenti per la categoria edile.
Spetta al Consiglio Generale esaminare e valutare il piano previsionale
delle entrate e delle uscite, approvare il bilancio consuntivo, decidere di
eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro e lavoratori, in
materia di contributi e prestazioni.
Il Presidente della Cassa Edile ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale
della Cassa nei confronti di terzi e in giudizio. Egli ha inoltre titolo a
costituirsi civilmente per reati commessi a danno dell’istituto. Spetta al
Presidente convocare e presiedere il Comitato di Gestione ed il Consiglio
57
Struttura organizzazione e funzioni delle Casse
Generale, alle cui riunioni, in accordo con il Vice Presidente, ha facoltà di
invitare rappresentanti e funzionari delle organizzazioni territoriali.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, sovrintende di
concerto con il Presidente all’applicazione dello Statuto e alle deliberazioni
del Comitato di Gestione. Tutte le cariche hanno durata triennale e sono
gratuite. Al Presidente al Vice e agli altri componenti il Comitato di
Gestione ed il Consiglio in Generale, anche in relazione a specifici compiti
a loro affidati, possono essere corrisposte somme a titolo di indennizzo o di
rimborso spese stabilite dal Comitato di Gestione.
Il Collegio Sindacale
è composto di tre membri, di cui due, uno per
ciascuna delle due parti, designati rispettivamente dalle Organizzazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni
Nazionali. Il terzo membro che presiede il Collegio è scelto di comune
accordo dalle predette Organizzazioni territoriali tra gli iscritti all’Albo dei
Revisori ufficiali dei conti. I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i
doveri di cui all’art. 2403, 2404 e 2407del codice civile e devono riferire al
Comitato di Gestione ed al Consiglio Generale le eventuali irregolarità
riscontrate durante l’esercizio delle loro mansioni. Il Collegio Sindacale
esamina i bilanci consuntivi della Cassa relativi alle varie gestioni ad essa
affidate per controllarne la corrispondenza con i registri contabili.
Il titolo IV disciplina la Direzione e l’Amministrazione del Patrimonio
sociale e dei Bilanci, stabilisce la nomina del personale di direzione e di
amministrazione.
58
Struttura organizzazione e funzioni delle Casse
La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo tra le
Organizzazioni territoriali, su conforme decisione congiunta delle
Associazioni nazionali.4
4
Statuto Cassa edile di mutualità ed assistenza di Torino (approvato con accordo collettivo
provinciale di lavoro 29.11.1978)
59
La natura giuridica delle Casse Edili
6. LA NATURA GIURIDICA DELLA CASSE EDILI
Si sono posti importanti quesiti riguardo a questo organismo, relativamente
alla natura giuridica, a come si colloca nel diritto positivo del nostro Paese e
di conseguenza da chi e come deve essere amministrato. E’ un problema
che è stato posto in passato al centro di diversi dibattiti e qualche volta
anche utilizzato per mettere in discussione l’opportunità o meno di
costituire le Casse Edili o di interromperne il funzionamento dove
esistevano. La complessità della realtà concreta in cui si trovano le Casse e
la problematicità delle nostre norme giuridiche permettono di affermare che
rispondere a queste domande non è semplice.
L’art. 12 del codice civile stabilisce che: “Le associazioni, le fondazioni e le
altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica
mediante il riconoscimento concesso con decreto”1. Questa disposizione
consente di distinguere tra Associazioni, Fondazioni e Istituzioni ed è molto
importante, anche per le conseguenze giuridiche che ne possono derivare,
stabilire se la Cassa Edile è Associazione, Fondazione o Istituzione.
Possiamo sostenere che la cassa Edile sia una “Associazione di diritto
privato”, in quanto possiede gli elementi tipici di questa figura che sono:
l’organizzazione collettiva, lo scopo comune, la modifica dei componenti, i
beneficiari che sono gli associati, i costitutori che sono gli associati stessi,
la costituzione del “fondo comune” per l’Associazione. Si può osservare,
analizzando l’elemento personale della Cassa Edile, che questi istituti
presentano una organizzazione collettiva, in quanto costituiti attraverso un
accordo tra le Associazioni provinciali sindacali del settore (imprenditori e
1
Art. 12 Codice civile – Persone giuridiche private. Art. abrogato ex D.P.R. 361/2000.
Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private
60
La natura giuridica delle Casse Edili
lavoratori). In tutti gli Statuti è affermato che le Casse Edili adempiono alle
proprie funzioni a favore degli operai dipendenti da datori di lavoro che
esercitano la loro attività nell’ambito del territorio di competenza della
Cassa Edile, per le quali è stipulato il contratto collettivo nazionale di
lavoro. Da ciò se ne deduce che gli associati sono tanto gli imprenditori
quanto i lavoratori in quanto, entrambe le parti, sono tenute a versare alle
casse i contributi stabiliti con gli accordi di lavoro e i contratti collettivi.
Tanto i lavoratori, quanto gli imprenditori, fanno parte degli organi
gestionali direttamente, anche se attraverso le Organizzazioni sindacali. E’
affermato anche che l’Assemblea degli associati non manca, pur se assume,
per il modo in cui si struttura la Cassa, una fisionomia un po’ particolare
poiché gli associati sono i lavoratori e gli imprenditori, i quali sono
Associati nelle rispettive Associazioni sindacali e, quindi, la riunione degli
iscritti alle Associazioni sindacali rappresenta l’assemblea degli associati
alla Cassa Edile.
Le associazioni sindacali territoriali riassumono in loro i poteri di nomina: il
Consiglio Generale, il Comitato di Gestione, il Presidente e il
Vicepresidente, decidono le prestazioni. Tutte le iniziative assistenziali
sono concordate tra le Organizzazioni sindacali e inviate per l’accoglimento
alla Cassa Edile e controllano l’attività nel suo complesso, attraverso i loro
rappresentanti che sono all’interno degli organi gestionali e di controllo,
ma, oltre a questo, si è affermato che il bilancio preventivo e consuntivo
devono essere discussi e approvati dalle Associazioni territoriali, le quali
devono inviare le loro osservazioni alla Cassa.2
2
Statuto Cassa Edile di mutualità ed assistenza di Torino (approvato con accordo collettivo
provinciale di lavoro 29.11.1978)
61
La natura giuridica delle Casse Edili
Di fatto, nessuna norma impone all’Associazione di organizzarsi in un
modo piuttosto che in un altro al proprio interno, come non esiste norma
che le imponga di avere un’assemblea costituita da persone fisiche o da
rappresentanti di organismi che le rappresentino validamente. Le norme
previste dal Codice Civile per le Associazioni di fatto non contengono
disposizioni riguardo all’Assemblea dei soci, a differenza di quanto indicato
per le Associazioni riconosciute.
L’art. 36 del Codice Civile stabilisce che “l’ordinamento interno e
l’Amministrazione delle Associazioni non riconosciute come persone
giuridiche, sono regolati dagli accordi degli associati”3 ed è quello che
avviene nelle Casse Edili. Quindi, il Codice Civile rinvia allo Statuto, ne
consegue che l’Associazione ha piena libertà di strutturarsi in modo
diverso, purchè non violi il limite dell’ordine pubblico.
La Cassazione ha stabilito “che in mancanza di una normativa giuridica più
dettagliata sono gli accordi interni che regolano l’Associazione e solo in
mancanza di diverse volontà espresse dagli associati, è possibile far ricorso
in via analogica, alle disposizioni che regolano casi analoghi per le
Associazioni riconosciute, per le società ed anche in tema di comunioni,
compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto – Cass. Civ.
14.03.1967 n. 583”.4
Anche l’analisi dell’elemento patrimoniale delle Casse conduce alla tesi
dell’Associazione. La Cassa si sostiene in due modi: con il versamento dei
contributi per le previdenze effettuato dagli imprenditori e dagli operai e
3
4
Art. 36 Codice Civile
Cassazione civile n. 583 del 14.03.1967
62
La natura giuridica delle Casse Edili
con gli interessi che maturano sui conti correnti bancari presso i quali sono
depositati i versamenti delle imprese per accantonamento, A.P.E. ecc.
Antecedentemente al Codice Civile introdotto nel 1942, gli Enti di fatto non
erano disciplinati, erano presi in considerazione solo da alcune norme di
P.S. con riguardo all’ordine pubblico, non era però vietato alle persone di
associarsi o di mettere in comune dei beni per il conseguimento di uno
scopo determinato. L’Associazione che si costituiva non dava vita ad un
Ente specifico, distinto dalla persona dei soci e nemmeno il patrimonio
assurgeva ad autonomia, ma restava sempre di proprietà dei soci, benchè
vincolato al fine dell’Associazione.
L’art. 37 del Codice Civile, invece, afferma che “i contributi degli associati
e i beni acquistati con i contributi costituiscono il fondo comune
dell’Associazione, rispetto al quale gli associati non hanno alcun diritto
finchè dura l’Associazione. Non possono chiederne la divisione né
pretenderne la restituzione della quota in caso di recesso”5, tale disponibilità
del fondo conferisce all’Associazione una base patrimoniale più stabile.
Una parte della dottrina, a proposito del fondo comune delle Associazioni
riconosciute, afferma che il fondo si identifica in un patrimonio autonomo
diretto ad uno scopo. Di conseguenza, per i debiti dell’Associazione i
creditori non possono agire esecutivamente che sui beni compresi nel fondo
comune e non anche sui patrimoni personali dei singoli membri e i creditori
personali dei membri non possono agire esecutivamente sui beni compresi
nel fondo comune, con il risultato che questi beni, pur appartenendo a tutti
gli associati in comunione, restano distinti nettamente dai patrimoni
personali di ciascun associato.6
5
6
Art. 37 Codice Civile
G. Bianchini – La Cassa Edile di Milano … e le altre Casse Edili – Milano 1980 – pag. 145
63
La natura giuridica delle Casse Edili
Anche per le Associazioni non riconosciute agisce un meccanismo similare:
anche per esse esiste un fondo comune come affermato dall’art. 37 C.C. il
fondo è indisponibile per gli associati che una volta apportata la loro quota,
questa diventa bene dell’Associazione. Anche in questo caso il fondo
comune deve essere utilizzato per pagare le obbligazioni assunte
dall’Associazione: per i debiti contratti risponde l’Associazione non
riconosciuta con il suo fondo comune solo in caso di incapienza di questi, il
creditore dell’Associazione può rivolgersi, per pretendere il pagamento del
suo credito, direttamente ai membri che amministrano l’Associazione, i
quali rispondono solidalmente e illimitatamente. Questa è la sostanziale
differenza che corre tra associazione riconosciuta e non, la prima risponde
per le obbligazioni assunte e, in caso di insolvenza, non può essere
aggredito nessuno in sua vece. La seconda risponde direttamente con il suo
patrimonio per le obbligazioni assunte, ma nel momento in cui è insolvente
e il patrimonio non è sufficiente, si aggrediscono gli associati che
amministrano fino alle conseguenze del fallimento.
Si aggiunge che il patrimonio dell’Associazione è costituito anche dagli
acquisti che possono avvenire a titolo gratuito, o a titolo originario o per
surrogazione.7 L’associazione non riconosciuta può acquistare e possedere
ogni specie di bene, facendo salve alcune forme e distinguendo tra beni
mobili e immobili. L’atto di acquisto è fatto da tutti gli associati insieme e
dal rappresentante che normalmente è un Presidente o Direttore, il quale
agisce come mandatario avendo ricevuto una procura generale. Per quanto
attiene all’acquisto dei beni immobili per l’associazione non riconosciuta è
stato affermato che l’intestazione del bene dell’Associazione è possibile
7
Statuto Cassa edile di mutualità ed assistenza di Torino (approvato con accordo collettivo
provinciale di lavoro 29.11.1978)
64
La natura giuridica delle Casse Edili
riferirla alla persona del Presidente o di colui che al momento dell’acquisto
ne aveva la rappresentanza. Il soggetto che agisce, quale rappresentante
dell’Ente che non ha personalità giuridica, diventa titolare in virtù del
riconoscimento dell’autonomia patrimoniale da parte del Codice Civile. In
realtà le proprietà immobiliari delle Casse Edili sono intestate a loro stesse,
direttamente come enti, non è il Presidente che acquista l’immobile
destinandolo alla finalità dell’ente, ma la Cassa Edile che ha intestato
l’acquisto immobiliare.8
La particolare natura e la disciplina delle associazioni non riconosciute
impediscono ad esse di ricevere liberalità sia per atto tra vivi che per
testamento e l’art. 600 del C.C. afferma che ”Le disposizioni a favore di un
ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno, dal giorno in
cui il testamento è eseguibile, non è fatta l’istanza per ottenere il
riconoscimento”. Tuttavia, benchè il Codice ci sembri chiaro, negli Statuti
delle Casse Edili si afferma: il patrimonio della Cassa è costituito:
a) dai beni immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni....;
b) dai beni mobili ... incassati per lasciti, donazioni .....;
si tratta in modo evidente di contraddizioni rispetto al Codice Civile.
Le Associazioni non riconosciute sono legittimate a concludere, attraverso i
propri rappresentanti, ogni tipo di contratto e ad assumere ogni sorta di
debito, viene spontaneo chiedersi chi è tenuto a rispondere per gli obblighi
assunti. Il Codice Civile dispone, nel primo comma dell’art. 38, che ne
risponda il “fondo comune”; il secondo comma aggiunge che delle
obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e illimitatamente le
persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione. Se per
obbligazioni assunte si intendono obbligazioni derivanti da negozi giuridici,
8
G. Bianchini – La Cassa Edile di Milano … e le altre Casse Edili – Milano 1980 – pag. 146
65
La natura giuridica delle Casse Edili
si ritiene che la responsabilità solidale e illimitata trovi applicazione anche
nel caso di obbligazioni scaturenti da fatti illeciti.
Ciò detto, si arguisce che è consentito ai terzi di agire sul “fondo comune”
dell’Associazione, in via principale e, se necessario, solidalmente e
personalmente nei confronti del rappresentante dell’Associazione, in quanto
questi sia entrato in rapporto con terzi agendo proprio quale rappresentando
nell’ambito dei poteri conferitigli. Rispondono solo coloro che hanno agito
e posto in essere obbligazioni, la Corte di Cassazione ha ritenuto che
contraggono responsabilità personale non le persone che hanno partecipato
alla formazione della volontà dell’Associazione, ma coloro che hanno
dichiarato la volontà stessa nei confronti dei terzi, perchè solo queste hanno
effettivamente agito in campo negoziale in nome e per conto
dell’Associazione. I singoli associati risponderanno solo se investiti di
determinate cariche associative, se hanno rappresentato l’Associazione nel
compimento di quel determinato atto.
Gli associati non rispondono delle obbligazioni assunte dall’Associazione
non riconosciuta se non nel limite delle loro quote che formano il “fondo
comune”, i singoli associati, quindi, come tali, non rispondono mai in
proprio verso i terzi delle obbligazioni che sono state assunte da coloro che
rappresentano l’Associazione, salvo che abbiano preso parte alle singole
operazioni agendo per conto dell’Associazione.9
9
G. Bianchini – La Cassa Edile di Milano … e le altre Casse Edili – Milano 1980 – pag. 153
66
Problemi di legittimità costituzionale
7. PROBLEMI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
Il
problema
di
costituzionalità
della
Cassa
edile
riguarda
contemporaneamente tutte le Casse anche se nel concreto, giuridicamente,
ci si riferisce solo a quelle che vennero costituite prima del 3 ottobre 1959,
data che segna l’entrata in vigore della Legge n. 741 del 14 luglio 1959,
così detta “erga omnes” con la quale veniva conferita al Governo la delega
ad emanare norme transitorie per garantire i minimi di trattamento
economico e normativo dei lavoratori.
Per maggiore chiarezza si riassumono qui di seguito le cause che hanno
dato origine a questo provvedimento.
Con il D.Lgs. Lgt del 23 novembre 1944 n. 4691 viene meno l’ordinamento
corporativo, il quale prevedeva che gli accordi stipulati tra le parti sindacali
avevano valore verso tutti i lavoratori e gli imprenditori indipendentemente
dalla loro adesione alle Organizzazioni sindacali firmatarie.
La Costituzione prevede possibilità analoghe, senonchè l’art. 39 che
disciplina questa materia rimane inapplicato, per cui gli accordi e i contratti
valgono solo per le parti stipulanti ed i loro aderenti. Si aggiunga a ciò che
l’esistenza di più Organizzazioni sindacali operaie e la firma separata dei
contratti di lavoro peggioravano ulteriormente il problema. La Magistratura,
se doveva derimere una controversia e stabilire il minimo retributivo da
adottare, era in notevole difficoltà; dopo molte difficoltà ci si orienta verso
il minimo espresso dalla contrattazione delle maggiori Organizzazioni
sindacali. Successivamente, il legislatore pensa di risolvere la questione
delegando al Governo la possibilità di recepire e trasformare in legge i
1
Vedi: F. Carinci – R. De Luca Tamajo – P. Tosi – T. Treu – Diritto del lavoro 1. Il diritto
sindacale – Utet 4^ ed. 2002 – cap. 9.13 “Gli altri tipi di contratto collettivo – I contratti
corporativi rimasti in vigore
67
Problemi di legittimità costituzionale
contratti di lavoro. La Legge n. 741 del 1959 è appunto quella con cui il
legislatore delega al Governo questa facoltà di ricezione. Solo la Legge del
14 luglio 1959, è stata considerata legittima dalla Sentenza della Corte
Costituzionale n. 106 del 19 dicembre 1962 che ha ritenuto, invece,
illegittimo l’art. 1 della Legge di proroga n. 1.027 del 1 ottobre 1960. Così
che i contratti collettivi stipulati dopo l’entrata in vigore della Legge n. 741
non hanno acquistato efficacia obbligatoria e, per essi, non si è posta
nessuna questione di legittimità costituzionale, evidentemente perchè
rimasti semplici patti privati che vincolavano le parti stipulanti.2
La questione riguarda tutte le Casse Edili, comprese quelle istituite dal 1960
in avanti, dato che l’obbligo di accantonare la percentuale per ferie, festività
e gratifica natalizia discende dall’art. 34 del contratto collettivo nazionale di
lavoro del 24 luglio 1959 e recepito con D.P.R. n. 1032 del 14 luglio 1960,
articolo che ha reso obbligatorio per legge l’accantonamento, poiché questo
articolo non è stato dichiarato incostituzionale.
La Magistratura si è occupata rapidamente della questione di legittimità
costituzionale delle norme costitutive delle Casse Edili: il tribunale di La
Spezia, con sentenza del 17 agosto 1961, riportata su “Il diritto del lavoro”
1961, parte II pag. 388, ha ritenuto manifestamente infondate le eccezioni
di illegittimità costituzionale; la pretura di Eboli, invece, con ordinanza del
4 agosto 1962 riportata nel “Foro Italiano”, 1962, parte II, e la Corte
d’appello di Genova, con ordinanza del 18 luglio 1962 si pronunciarono per
la incostituzionalità della normativa rimettendo la questione all’esame della
Corte Costituzionale. In effetti, anche altri tribunali riconoscono la
fondatezza di incostituzionalità, si tratta di decisioni assunte durante liti
intraprese tra Cassa Edile da una parte e qualche imprenditore dall’altra; nel
2
F. Carinci – R. De Luca – P. Tosi – T. Treu – Diritto del lavoro – Il Diritto Sindacale - pag. 168
68
Problemi di legittimità costituzionale
concreto, era sempre l’imprenditore che si rifiutava di sottostare alla
disciplina contrattuale di settore e che veniva citato in giudizio, nel corso
del quale veniva sollevata ed accolta l’eccezione di costituzionalità.
Le occasioni riguardavano diversi aspetti della normativa e si basavano su
differenti motivazioni così riassunte:
1) si afferma che, vista la ragione della legge delega n. 741 la quale era
l’emanazione di norme intese ad assicurare un minimo di trattamento
economico e normativo inderogabile per i lavoratori del settore, il Governo,
nel conferire efficacia obbligatoria anche a disposizioni contrattuali di
natura diversa rispetto a quelle di natura economica, come gli articoli che
riguardano le Casse Edili, sarebbe incorso in un eccesso di delega
dato
che, come detto da alcuni: “queste norme non mirerebbero a garantire ai
lavoratori il minimo di trattamento economico, ma senz’altro a qualcosa di
più”;
2) le disposizioni normative, riguardanti le Casse Edili e recepite “erga
omnes”, comportano l’elevazione dell’istituto a rappresentare necessari
interessi di categoria per tutti i lavoratori del settore costringendo, però,
anche i lavoratori e i datori di lavoro non aderenti alle Associazioni
sindacali stipulanti il C.C.N.L. a versare dei contributi o ad accantonare la
percentuale per ferie, gratifica e festività, presso Enti che sono amministrati
dalle stesse Associazioni stipulanti, intese come mere Associazioni private.
C’è, in questo caso, la violazione dell’art. 39
della Costituzione sul
principio della libertà di associarsi o meno;
3) l’obbligo di versare dei contributi a favore delle Casse Edili costituisce
una violazione dell’art. 23 della Costituzione, per il quale “nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base ad
69
Problemi di legittimità costituzionale
una legge”. Anche se il contratto diventa legge, quando è recepito, non è
una legge specifica, come previsto dall’art. 23 che impone dei contributi;
4) l’obbligo di iscriversi alla Cassa Edile, organismo di natura privatistica,
viola il principio di libertà del cittadino, art 18 Cost.;
5) è vero che le Casse Edili tendono ad assicurare “mezzi adeguati alle
esigenze” dei lavoratori per i casi di malattia, infortunio, disoccupazione,
ecc., ma l’art. 38 della Costituzione stabilisce che “ai compiti previsti
…provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”; questo
non è caso delle Casse Edili che sono organismi di tipo privato;
6) il contributo posto a carico del lavoratore costituirebbe una decurtazione
del suo salario, con la conseguente violazione dell’art. 36 della Costituzione
che garantisce ai lavoratori una retribuzione proporzionata alla qualità e
quantità del suo lavoro.
La Corte Costituzionale, relativamente alla prima tesi, con sentenza n. 106
del 19 dicembre 1962, escluse che potesse farsi distinzione tra clausole che
stabiliscono un minimo di trattamento economico e normativo e clausole
intese ad altri fini.
Anche la tesi, secondo la quale l’obbligo di versare i contributi alla Cassa
causerebbe contrasto col principio della libertà sindacale, è stata ritenuta
manifestatamente infondata dalla Corte d’appello di Genova.
A risolvere definitivamente i contrasti delle altre tesi provvide la Corte
Costituzionale con la sentenza n. 129 del 4 luglo 1963, la quale stabilisce
che deve ritenersi illegittimo l’art. unico del D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1032
per la parte in cui esso, recependo integralmente il C.C.N.L. del 24 luglio
1959, per gli operai addetti all’industria edile ed affini, ne rende
specificatamente obbligatorio “erga omnes”, l’art. 34, terz’ultimo comma,
70
Problemi di legittimità costituzionale
laddove si prescrive alle imprese di accantonare presso le Casse Edili
esistenti le percentuali del trattamento economico dovuto agli operai per
ferie, festività e gratifica natalizia e l’art. 62 riguardante l’istituzione,
l’amministrazione e il finanziamento delle Casse Edili. Ad avviso della
corte, il Governo, in base alla legge delega 14 luglio 1959 n. 741, non era
autorizzato a conferire efficacia “erga omnes” alle disposizioni contrattuali
riguardanti le Casse Edili, sicchè il decreto 1032 del 14 luglio 1960 che,
invece, ne ha operato la ricezione è, per la parte relativa, in contrasto con
l’art.76 della Costituzione per eccesso di delega.
La premessa da cui si muove la sentenza è che il fine specifico della legge
741 sia stato quello di assicurare minimi inderogabili di trattamento
economico e normativo a tutti gli appartenenti alla medesima categoria e
che tale finalità segni il limite
del potere
normativo delegato dal
Parlamento al Governo, rendendo suscettibili di ricezione legislativa, al di
là della formulazione letterale dell’art. 1, parte II, della legge delega:
“nell’emanazione delle norme il Governo dovrà uniformarsi a tutte le
clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi stipulati
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge”, soltanto le
disposizioni attinenti il trattamento minimo del lavoratore.
La Corte escluse che le Casse Edili fossero in funzione dei minimi
economici e normativi degli operai dell'edilizia. In particolare, pur avuto
riguardo agli speciali caratteri di mobilità delle occupazioni dei lavoratori
edili nelle varie stagioni ed imprese, per cui è resa impossibile, nei loro
confronti, l’applicazione della normale disciplina relativamente alle ferie,
alla gratifica e alle festività, la Corte non ritenne che l’accantonamento
presso le Casse Edili fosse necessario ad assicurare ai lavoratori medesimi
71
Problemi di legittimità costituzionale
la corrispondente parte del trattamento retributivo spettante. La Corte
ritenne che le esigenze connesse alla peculiarità della prestazione lavorativa
nell’industria edile fossero integralmente soddisfatte dall’accantonamento
presso un istituto bancario. Da qui il suo riaffermare la piena obbligatorietà
“erga omnes” dell’accantonamento facendo salva la ricezione dell’art. 34,
terz’ultimo comma del C.C.N.L. 24 luglio 1979.
Quanto alle funzioni di carattere previdenziale e assistenziale assolte dalle
Casse Edili, la Corte affermò che, siccome ai medesimi compiti
provvedono, in via generale, organi e istituti predisposti o integrati dallo
Stato, previsti dall’art. 38 della costituzione, è da escludere che le
prestazioni erogate dalla Cassa rientrino tra i minimi normativi che il
legislatore delegante aveva intenzione di assicurare ex novo a tutti i
lavoratori.
La decisione contenuta nella sentenza n. 129 giunse inaspettata, essendo
stata pronunciata da non molto tempo la n. 106 del 19 dicembre 1962, con
la quale la corte si esprimeva in termini diversi e il nuovo pronunciato
introdusse obblighi nuovi.
Nella sentenza 106 si affermava che: “Al di là della intitolazione delle leggi
e delle intenzioni che il legislatore si è attribuito, vale la realtà della norma
contenuta nella legge delega e il modo con il quale la delega stessa è stata
esercitata: l’una e l’altra non lasciano dubbi sul fatto che la legge abbia
inteso conferire efficacia generale ai contratti collettivi e agli accordi
economici stipulati entro una certa data a tutela dell’interesse pubblico, alla
parità di trattamento dei lavoratori e dei datori di lavoro”. Veniva anche
affermato che: “Nell’operare in materia istituzionale riservata all’autonomia
collettiva professionale, il legislatore si è proposto di rispettare il più
72
Problemi di legittimità costituzionale
possibile codesta autonomia, assumendo, a contenuto delle norme, il
contenuto dei contratti collettivi e degli accordi economici, nei limiti
segnati dalla conformità a norme imperative di legge in cui queste possono
acquistare efficacia nel sistema della contrattazione collettiva ex art. 39
della Costituzione”. Secondo queste affermazioni non sembrava vi fossero
dubbi circa il fatto che il governo fosse autorizzato (obbligato a norma
dell’art. 1 della legge delega e nel rispetto dell’autonomia collettiva) alla
ricezione integrale dei contratti collettivi di lavoro compresi nell’ambito
della legge delega e che il trattamento minimo uniforme da valere per tutti
gli appartenenti ad una stessa categoria si identificasse totalmente con il
contenuto del contratto stesso in una visione di correlazione tra tutti gli
istituti contrattuali.3
Il diverso orientamento manifestato dalla Corte con la sentenza n. 129
distingue, invece, ai fini dell’efficacia generale, tra pattuizioni attinenti e
non al trattamento minimo del lavoratore. In questo modo, essa sembra non
prendere in considerazione le esigenze di rispetto dell’autonomia collettiva,
la quale impone di non alterare l’equilibrio raggiunto dalle parti stipulanti il
contratto. In più non sembra tenere conto le sue stesse affermazioni
riguardo all’interesse pubblico, riguardo alla parità di trattamento dei
lavoratori e dei datori di lavoro perseguiti dalla legge delega.
La sentenza n. 129 riconosce espressamente che le pattuizioni riguardanti la
Cassa Edile rientrano nella piena autonomia delle Associazioni sindacali
stipulanti, con l’effetto di vincolare validamente tutti gli iscritti; sicchè, non
vi è alcun dubbio che le imprese aderenti alle Associazioni stipulanti siano
tenute agli adempimenti verso le Casse Edili, così come lo erano prima e
3
Gazzetta del Popolo – Giovedì 20 dicembre 1962 – “E’ costituzionale l’ erga omnes” – La
Stampa - Giovedì 20 dicembre 1962 – “La legge erga omnes dichiarata legittima”
73
Problemi di legittimità costituzionale
indipendentemente dalla ricezione “erga omnes” dei contratti collettivi di
lavoro.
Un problema che si pose subito dopo la sentenza n. 129 fu quello delle
imprese che, pensando di sottrarsi agli obblighi riguardo all’iscrizione,
sciolsero il rapporto associativo.
Per le imprese non aderenti alle Associazioni stipulanti, gli obblighi verso
la Cassa vennero certamente meno a seguito della sentenza della Corte. Per
le altre non sorsero problemi, c’era già stata anche in precedenza qualche
sentenza della Magistratura ordinaria, la quale decise che il recesso
dell’impresa dall’Associazione sindacale che stipulò il contratto collettivo,
non esonerava l’impresa dall’osservanza di questo. E’ sufficiente prendere
visione dei massimari di Giurisprudenza del lavoro, repertorio generale,
anni 1951-1960, 1961-1970, 1971-1980, alla voce “contratti collettivi di
lavoro”, per trovare sentenze che confermano la validità dell’iscrizione alla
Cassa Edile se è stata il frutto di un atto negoziale all’interno dell’azienda
tra le controparti nel lavoro, oppure se è stata adottata per espressa adesione
dell’imprenditore.
Per quanto attiene alle imprese appaltatrici di opere pubbliche o finanziate
con denaro pubblico, è da ritenere che, anche a seguito della sentenza n.
129, siano obbligate ad iscriversi indipendentemente dal vincolo
associativo, ma in forza dell’obbligo derivante dalla clausola sociale inclusa
nel contratto di appalto. Le circolari del Ministero n. 1229 del 21 febbraio
1962, n. 1643 del 22 giugno 1967 e la Legge n. 300-70 danno indicazione
alle stazioni appaltanti riguardo all’obbligo di iscrizione alla Cassa.
Le imprese edili non aderenti alle Associazioni stipulanti, né obbligate in
altro modo ad iscriversi alla Cassa Edile, devono comunque procedere
74
Problemi di legittimità costituzionale
all’accantonamento in quanto non possono corrispondere direttamente ai
loro lavoratori, ad ogni periodo di paga, la gratifica, le ferie e le festività.
La pronuncia della Corte Costituzionale “salva” la ricezione legislativa e la
conseguente efficacia obbligatoria generale dell’art. 34 terz’ultimo comma
del C.C.N.L. 24 luglio 1959 per la parte in cui si prescrive
l’accantonamento bancario delle percentuali di retribuzione destinate a
soddisfare quel trattamento economico, anche di imprese che non effettuano
i versamento presso le Casse. La sentenza introduce la facoltà alternativa:
l’impresa iscritta per sua scelta, o perché aderente alle Organizzazioni
sindacali stipulanti, accantona presso la Cassa Edile; l’impresa che non è
tenuta deve scegliere il versamento in banca, viceversa cade sotto
comminatoria delle sanzioni penali previste dall’art. 8 della legge n. 741 per
i trasgressori delle norme delegate.
Quali furono gli effetti sul piano dell’adesione alle Casse Edili con la
pronuncia di queste sentenze? Si può affermare che la maggior parte delle
imprese rimase iscritta maggiormente presso quelle Casse che funzionavano
da anni, con qualche difficoltà dove erano nuove.4 Anche dopo la sentenza
del 1963 si sono costituite parecchie Casse, ora se ne contano novantanove,
gli imprenditori hanno rovesciato il vecchio ragionamento sull’obbligo di
iscrizione con la domanda sulla convenienza economica dell’iscrizione a
questo istituto.
4
G. Bianchini – La Cassa Edile … e le altre Casse Edili – Milano 1980 – pag. 184
75
Evoluzione delle funzioni della Cassa Edile
8. EVOLUZIONE DELLE FUNZIONI DELLA CASSA EDILE
Il senso più autentico dell’esistenza della Cassa Edile, la sua funzione
originaria, sono direttamente collegati ad una serie di prestazioni a favore
dei lavoratori che difficilmente potrebbero realizzarsi (considerata la
particolare struttura del settore edile, caratterizzata anche e soprattutto
dall’articolazione di una pluralità di imprese di ridotte dimensioni) senza un
punto di riferimento stabile e riconosciuto da entrambe le parti che vada
oltre il rapporto diretto fra lavoratore ed impresa.1
Storicamente l’attività dell’ente fa riferimento alla liquidazione del
trattamento economico per i riposi annui, (abolita dall’ottobre 2000 e posta
direttamente a carico dell’impresa), le ferie e la gratifica natalizia, alla quale
la Cassa fa fronte grazie al versamento di una percentuale sulle retribuzioni
da parte delle imprese (14,2% netto).In questo modo, grazie alla riscossione
mensile dei contributi, la Cassa gestisce una parte del salario differito,
liquidando ai lavoratori le rispettive competenze due volte all’anno: entro la
fine di luglio per il semestre ottobre-marzo ed entro il 15 dicembre per il
semestre aprile-settembre. Altro aspetto tutt’altro che trascurabile è quello
che riguarda le prestazioni di previdenza e assistenza a favore dei lavoratori
iscritti a cui l’Ente fa fronte tramite uno specifico contributo (2,40 % di cui
lo 0,40 a carico del lavoratore). In questo campo rientrano le indennità
integrative corrisposte per malattia, tubercolosi, infortunio sul lavoro e
malattia professionale. Ed inoltre una serie di altre prestazioni, concordate
localmente fra le parti, che si possono riassumere: contributi per protesi
odontotecniche, ortopediche, oculistiche e acustiche; sussidi per particolari
casi di disagio economico e sanitario; soggiorni climatici per i figli dei
1
A. Marino – I 75 anni della Cassa Edile di Como e Lecco 2004 – Nodo Editore – pag. 17
76
Evoluzione delle funzioni della Cassa Edile
lavoratori, borse di studio per i figli e lavoratori studenti; contributi per
cure termali; assistenza straordinaria in caso di malattia superiore ai 180
giorni; contributo per i mutui sulla casa, rimborso per spese sanitarie,
assegno funerario, convenzioni bancarie ecc.
Quindi un panorama di interventi molto articolato la cui validità resta intatta
dalla fondazione dell’Ente, anche a prescindere dall’ulteriore ampliamento
dei compiti che gli sono stati affidati nell’ultimo decennio. Una delle
evoluzioni più interessanti che ha subito il ruolo della Cassa Edile è quella
che riguarda la funzione di ente certificatore della regolarità contributiva
delle imprese. Un compito particolarmente delicato in un settore nel quale,
statisticamente, il tasso di lavoro irregolare attraverso il quale si realizza
una forma di vero e proprio dumping sociale è strettamente correlato
all’incidenza di infortuni. Su questo fronte, appare di grande rilievo
l’affidamento alla Cassa Edile (tramite una convenzione sottoscritta fra le
Casse, l’Inps e l’Inail il 15 aprile 2004) del rilascio del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (Durc).2
Si tratta di una certificazione che deve essere prodotta entro trenta giorni
dalla richiesta e che riguarda tutte le imprese che applicano il contratto
nazionale di lavoro del settore, non soltanto relativamente agli appalti
pubblici ma anche per ogni tipo di intervento di edilizia privata: il tentativo
è quello di ottenere, in parallelo a una semplificazione amministrativa, una
vera e propria banca dati nazionale che dovrebbe rivelarsi particolarmente
utile per una vigilanza integrata, una più efficace lotta al sommerso, la
definizione di una mappa dei rischi indispensabile ai fini di prevenzione
degli infortuni. E’ importante sottolineare la metodologia concordata che
privilegia l’autonomia dei singoli istituti previdenziali nella indicazione
2
A. Marino – I 75 anni della Cassa Edile di Como e Lecco – 2004 – Nodo Editore – pag. 20
77
Evoluzione delle funzioni della Cassa Edile
della regolarità dell’impresa, che dovrà poi essere certificata dalla Cassa
Edile.
Non è senza significato che un compito di questo tipo sia stato affidato
proprio ad un organismo paritetico come la Cassa Edile, per la quale il
nuovo impegno costituisce certamente una sfida sul piano organizzativo
(collegamenti in rete con gli archivi INPS e INAIL), ma anche un
importante riconoscimento alla capacità dell’ente di operare, a partire dal
confronto dialettico tra imprenditori e sindacati, per i veri interessi del
settore, con un ruolo importante di statistica e monitoraggio che può
rilevarsi prezioso per l’emersione di situazioni irregolari e cornice
indispensabile dove collocare anche l’azione di prevenzione degli infortuni
sul lavoro. In questo campo, l’ultimo decennio ha segnato la costruzione di
un sistema articolato per il miglioramento della sicurezza e dell’igiene del
lavoro nei cantieri che fa capo alla Commissione nazionale paritetica per la
prevenzione degli infortuni e ai Comitati paritetici territoriali.3
Anche in campo previdenziale, il sistema basato sull’istituto dell’anzianità
professionale edile (APE) ordinaria e straordinaria si è rilevato nel corso
degli anni non soltanto efficace, ma per certi versi anticipatore di soluzioni
previdenziali successive, che hanno potuto essere facilmente innestate su un
meccanismo molto aderente alle specificità del settore produttivo. L’APE
ordinaria erogata ai lavoratori dalla Cassa Edile in occasione del 1° maggio
di ogni anno, ha garantito e garantisce agli addetti all’edilizia la
corresponsione di quelli che in altri settori produttivi sono gli scatti di
anzianità, maturati nel caso specifico non all’interno della stessa azienda ma
all’interno del settore dell’edilizia. L’APE straordinaria, liquidata quando il
lavoratore cessa l’attività per pensionamento, si è configurata negli ultimi
3
A. Marino – I 75 anni della Cassa Edile di Como e Lecco – 2004 – Nodo Editore – pag- 21
78
Evoluzione delle funzioni della Cassa Edile
anni come una sorta di trattamento di fine rapporto, restando in vigore fino
al 31 dicembre 2003.
E’ infatti da questa data che in campo previdenziale, coerentemente con
l’evoluzione generale del sistema pensionistico, l’APE straordinaria cessa
per dar luogo ad un fondo previdenziale integrativo privato di emanazione
contrattuale, denominato Prevedi, la cui funzione è quella di erogare una
pensione aggiuntiva rispetto a quella dell’INPS. Il fondo è finanziato da una
doppia contribuzione, del lavoratore e dell’azienda, pari all’1% della
retribuzione. E’ da sottolineare come in base ad un accordo tra le parti
sociali, le imprese versino comunque una quota calcolata sul monte salari
alla Cassa Edile, fondo Prevedi, con un meccanismo che consente la
ripartizione degli oneri tra tutti gli iscritti.4
Il Fondo Prevedi non ha ovviamente fini di lucro ed è gestito (anche qui
ricorre la costante applicazione della formula paritetica) in forma
democratica, essendo gli organi di controllo e di amministrazione eletti
dalle imprese e dai lavoratori associati, ai quali in ultima analisi spettano le
scelte sul funzionamento e la conduzione del fondo. Il passaggio dalle
dipendenze di un’azienda ad un’altra, non comporta alcun problema per la
continuità dell’iscrizione, come nella totalità degli altri fondi previdenziali
privati, il lavoratore ha la possibilità di aumentare la propria quota di
contributi, mentre rimane fissa in ogni caso quella dovuta dall’impresa. Le
prestazioni garantite sono le pensioni complementari sia di vecchiaia (al
compimento dell’età richiesta dall’Inps con almeno dieci anni di iscrizione
al Prevedi), sia di anzianità, con almeno quindici anni di iscrizione al fondo.
Il panorama delle attività della Cassa Edile, che fra l’altro funzione come
sostituto d’imposta dal 1997, comprende, inoltre tutta una serie di altre
4
A. Marino – I 75 anni della Cassa Edile di Como e Lecco – 2004 – Nodo Editore – pag. 22
79
Evoluzione delle funzioni della Cassa Edile
attività che possiamo definire di carattere burocratico e che riguardano ad
esempio l’acquisizione in via telematica dei dati con ulteriore
semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Il contratto di
lavoro rinnovato il 20 maggio 2004 ha affidato alla Cassa Edile il
pagamento diretto dell’indennità spettante al lavoratore in caso d’infortunio
nei primi tre giorni nella misura del 40% mentre resta a carico dell’azienda
il restante 60% (modalità innovativa di erogazione degli emolumenti ai
lavoratori che esalta il collegamento tra Ente ed imprese).
Rilevante è l’introduzione della “valutazione di congruità” che la Cassa
dovrà produrre sull’attività di ogni cantiere, applicando parametri stabiliti in
sede nazionale riferiti ad ogni specifica tipologia di lavoro e mettendo in
relazione la manodopera impiegata e l’entità delle opere da realizzare. Si
tratta di un’azione di controllo
che tende a scoraggiare il fenomeno
dell’apertura di cantieri impegnativi da parte di imprese che non hanno la
struttura indispensabile per portarli a termine, con conseguenze sia a carico
dei lavoratori sul piano previdenziale e della sicurezza, sia a carico della
committenza che spesso deve fare i conti con ritardi notevoli nel
completamento dei lavori.
Un ultimo aspetto degno di nota è quello che riguarda un ruolo antico ma
sempre attuale della Cassa Edile: la valorizzazione della dignità
professionale di chi lavora in
edilizia, che viene perseguita sul piano
dell’assistenza estesa ad una pluralità di campi, ma anche attraverso
interventi solo apparentemente minori, ma non marginali; si pensi solo alla
distribuzione degli indumenti di lavoro,vestiario e scarpe antinfortunistiche,
come espressione di un atteggiamento complessivo che si propone al
miglioramento della sicurezza, ma anche dell’immagine dell’operaio edile.5
5
A. Marino – I 75 anni della Cassa Edile di Como e Lecco – 2004 – Nodo Editore – pag. 85
80
Evoluzione delle funzioni della Cassa Edile
Un cenno specifico va fatto a proposito della rappresentatività della Cassa,
in alti termini della sua effettiva capacità di porsi come interlocutore
dell’intero settore produttivo dell’edilizia. Dopo la ricordata sentenza della
Corte Costituzionale,6 non esiste un obbligo di iscrizione erga omnes, e
tuttavia un complesso di norme che si sono succedute nel tempo finisce per
rendere quest’obbligo se non esteso a tutti i soggetti interessati, di fatto
estremamente ampio. Vi sono soggette le imprese che eseguono lavori
pubblici e, fra quelle che eseguono solo lavori per conto di privati, le
aziende iscritte all’associazione imprenditoriale stipulante il contratto
collettivo nazionale e territoriale del settore e anche quelle non iscritte che
eseguono lavori per conto di imprese associate sono tenute all’iscrizione. In
pratica, perciò, le uniche aziende non soggette all’obbligo di adesione alla
Cassa sono quelle che operano soltanto nel settore del privato, non sono
iscritte all’associazione di categoria e non lavorano per altre aziende
iscritte. Anche queste ultime che rappresentano evidentemente una limitata
minoranza, corre l’obbligo di effettuare gli accantonamenti presso istituti di
credito, con esclusione della corresponsione diretta ai lavoratori, i quali
peraltro, in questo caso, non possono godere di tutte le altre prestazioni
erogate dalla Cassa.7
6
7
Vedi: Capitolo 7 pag. 69
A. Marino – Vita e arte di cantiere – 2004 – Nodo Editore – pag. 98
81
I riferimenti normativi – Funzioni pubblicistiche
9. I RIFERIMENTI NORMATIVI – Funzioni pubblicistiche
Legge 300/70 art. 36 – questo articolo dello Statuto dei Lavoratori
stabilisce che, nei capitolati d’appalto per l’esecuzione di opere pubbliche,
sia inserita la clausola relativa all’obbligo dell’appaltatore di applicare nei
confronti dei propri dipendenti condizioni non solo economiche, ma anche
normative non inferiori a quelle del contratto collettivo di lavoro della
categoria e della zona. Ovviamente, solo l’iscrizione alla Cassa Edile
garantisce agli operai l’ottenimento di quelle prestazioni aggiuntive a cui si
fa implicito riferimento in questa legge.
Legge 55/90 art. 18 comma 7 – questo comma della “Legge Antimafia”
dopo aver ribadito che l’esecutore di opere pubbliche deve osservare il
trattamento economico e normativo stabilito dal contratto nazionale e
territoriale in vigore, dispone che lo stesso esecutore trasmetta all’ente
committente, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed
antinfortunistici e poi, periodicamente la copia dei versamenti contributivi,
previdenziali assicurativi, nonché di quelli dovuti “agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva” ovvero le Casse Edili. Dal disposto
di questa legge deriva dunque che l’ente committente che non richiede la
documentazione non solo non adempie ai propri doveri, ma è passibile di
omissione di atti d’ufficio.
D.P.C.M.55/91 art. 9 – ribadisce l’obbligo di presentare la documentazione
di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile,
assicurativi e antinfortunistici prima dell’inizio dei lavori e comunque entro
trenta giorni dalla data del verbale di consegna. Inoltre, al comma 2, viene
82
I riferimenti normativi – Funzioni pubblicistiche
precisato che la trasmissione delle copie dei versamenti dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva deve essere
effettuata con cadenza quadrimestrale. Sempre lo stesso comma sottolinea
poi la facoltà del direttore dei lavori di procedere alla verifica di tali
versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento: equivale ad un
obbligo vista la sua responsabilità.
D.lgs 626/94 – è una legge di attuazione delle direttive comunitarie sul
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
che non sostituisce ma integra la legislazione precedente in materia. La sua
importanza risiede nell’aver superato il concetto di sicurezza come insieme
di misure e di protezioni di tipo tecnico, prendendo invece in
considerazione quelle misure che realmente agiscono con modalità
preventive, come nel caso della sorveglianza sanitaria e della formazione
alla sicurezza. Inoltre, questa legge introduce nuove figure, con compiti e
responsabilità ben delineate, che concorrono ad attuare la prevenzione
nell’impresa.
D.Lgs. 242/96 - modifica ed integra il D.lgs. 626/94.
D.Lgs. 494/96 – è una legge di attuazione della Direttiva comunitaria
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri
temporaneamente mobili. Una delle peculiarità di questa legge è quella di
aver responsabilizzato la figura del Committente, fino ad allora esclusa
dalla responsabilità per la sicurezza sul lavoro. Di conseguenza il soggetto,
sia pubblico che privato che decide di realizzare un’opera deve
preoccuparsi ed adoperarsi affinchè vengano adottate tutte le misure di
prevenzione e protezione per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questa
legge prevede, inoltre, sempre a carico del Committente, una serie di
83
I riferimenti normativi – Funzioni pubblicistiche
responsabilità e attività tra cui quella di designare tecnici di propria fiducia,
con il compito di pianificare, progettare e controllare che i vari lavori
avvengano in sicurezza. E’ anche obbligo del Committente per lavori di una
certa entità verificare che le imprese esecutrici siano in regola con
l’iscrizione alla C.C.I.A.A., che applichino i contratti collettivi per i
lavoratori dipendenti e che rispettino gli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
Legge 451/98 Merloni Ter – Questa legge riordina la legislazione in
materia di appalti pubblici con lo scopo di garantire una maggiore
trasparenza nelle procedure d’appalto e di impedire le corse ai ribassi. A tal
fine ha previsto l’istituzione di un nuovo sistema di qualificazione delle
imprese che operano nel settore dei lavori pubblici con riferimento alla
certificazione di qualità aziendale e lo scongelamento dell’attività di
vigilanza sui lavori pubblici, di cui garantisce l’autonomia e l’indipendenza,
chiamata a garantire l’osservanza dei principi posti dalla legge quadro.
Legge 266/2002 e D.lgs. 276/2003 hanno stabilito che I.N.P.S., I.N.A.I.L. e
Casse Edili stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Per Documento Unico di
Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di
un’unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un’impresa per
quanto concerne gli adempimenti I.N.P.S, I.N.A.I.L. e Cassa Edile verificati
sulla base della rispettiva normativa di riferimento (requisiti di regolarità).
9.1 Il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva
Aspetto importante è che il DURC coinvolge sia i lavori del settore edile
pubblico che privato.
84
I riferimenti normativi – Funzioni pubblicistiche
Per gli appalti pubblici il DURC deve essere richiesto nelle ipotesi previste
dalla vigente normativa. Per i lavori privati il documento di regolarità
contributiva deve essere richiesto, ai sensi della vigente normativa, prima
dell’inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o della denuncia di
inizio attività (DIA).
IL DURC rappresenta un utile strumento per l’osservazione delle
dinamiche del lavoro ed una nuova forma di contrasto al lavoro sommerso e
consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatarie di
appalti, anche ai fini della creazione di un’apposita banca-dati utile per
ostacolare la concorrenza sleale nella partecipazione alle gare. In caso di
inadempienza da parte dell’impresa, l’art. 20 del D.Lgs. 276/2003 prevede
la sospensione dell’efficacia della concessione edilizia o della dichiarazione
di inizio attività. In virtù di tale disposizione normativa, dal 24.10.2003 è in
vigore l’obbligo della certificazione della regolarità contributiva presso
l’I.N.A.I.L., l’I.N.P.S. e la Cassa Edile per tutti i lavori pubblici e privati.1
In attuazione della citata normativa, in data 3 novembre 2003 è stata
stipulata una prima convenzione tra I.N.P.S., I.N.A.I.L. e, successivamente,
in data 15 aprile 2004, è stata sottoscritta una seconda convenzione tra
I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Casse Edili che ha regolamentato, in particolare, il
settore dei lavori in edilizia.
Tali convenzioni hanno, tra gli altri, l’obiettivo di ricondurre ad uniformità
le varie iniziative avviate sul territorio in via sperimentale.2
1
D. Pesenti – Segretario Generale F.I.L.C.A. CISL – Relazione Centro Congressi Cavour – Roma
6 ottobre 2004 - pag. 8
2
A. Marino – I 75 anni della Cassa Edile di Como e Lecco – 2004 – Nodo Editore – pag. 36
85
I riferimenti normativi – Funzioni pubblicistiche
Cenni storici.
Si ritiene utile fornire una genesi del DURC in quanto la sua nascita non è
stata per caso, né da un’emergenza, ma come risposta critica e ponderata a
una lunga situazione di crisi, caratterizzata dalla mancanza di una reale
politica strutturale di lotta al fenomeno del lavoro irregolare.
L’esperienza ha più volte dimostrato che molte imprese si iscrivevano
all’I..N.P.S. ma non alla Cassa Edile, all’I.N.A.I.L. ma non all’I.N.P.S.
Inoltre i cantieri denunciavano meno lavoratori e meno ore lavorate,
sfruttando l’opportunità offerta dall’assenza di controlli incrociati.
Il 26 settembre 1997 le Marche e soprattutto l’Umbria vengono colpite da
un sisma.
Lo scenario è particolarmente pesante, circa 25 mila senza tetto su una
popolazione di 150 mila abitanti, colpiti centri culturali di prima grandezza
come Spoleto, Norcia, Assisi, Foligno, 11 mila ordinanze di sgombero, di
cui 10 mila per abitazioni civili. Danni per almeno 4 mila miliardi di
vecchie lire.
Ma la forte preoccupazione è rivolta a precedenti storici particolarmente
tristi: l’Irpinia dove gli stanziamenti ricostruirono poco
alimentando i
circuiti dell’illegalità. Occorre inoltre considerare un altro fatto, parte dello
stesso territorio umbro era già stato investito da un sisma nel 1979, il
terremoto in Val Nerina, con le scosse del 1997 crollarono gli stessi edifici
crollati diciotto anni prima e ricostruiti.
Da questo forte senso di coinvolgimento da parte di cittadini, imprenditori,
sindacati e politici nacque l’esigenza di considerare questa ricostruzione
come un’occasione di riqualificazione complessiva dello sviluppo
regionale.
86
I riferimenti normativi – Funzioni pubblicistiche
Da parte degli stessi imprenditori vi era infatti, una forte preoccupazione,
ovvero che le risorse per la ricostruzione potessero finire nelle tasche di
imprese non umbre e che soprattutto venissero spese per altri scopi,
soprattutto per il settore dei lavori privati.
Si arrivò così nell’agosto 1998 alla legge regionale n. 30, che all’art. 19
decretava la nascita ufficiale del DURC come strumento obbligatorio per le
imprese che volessero lavorare alla ricostruzione post-terremoto in Umbria.
La legge divenne operativa tramite il Protocollo di intesa del 20 aprile
1999, tra Regione Umbria, Inps, Inail e Casse Edili di Perugia e Terni. Il
protocollo fu pubblicato nel bollettino ufficiale regionale n. 29 del 19
maggio 1999. Lo sportello unico aprì al pubblico il 31 maggio 1999.
Il principio viene così affermato “ libera concorrenza tra impresa regolari e
affidabili, nessun dirigismo da parte delle istituzioni …”. 3
Il 9 luglio 2004 si è insidiato ufficialmente presso il Ministero del Lavoro, il
Comitato Tecnico per il DURC previsto dall’art. 7 della Convenzione
nazionale con INPS e INAIL del 15 luglio 2004.
In una riunione del sopraccitato Comitato avvenuta il 15 luglio 2004 è stato
definito l’elenco delle province in cui si è avviata una fase sperimentale del
DURC (Treviso, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Macerata, Sassari,
L’Aquila, Viterbo, Catanzaro e Messina).4
Nella riunione del 26 luglio 2005 il Comitato della bilateralità ha deliberato
che il testo della circolare congiunta INAIL – INPS – CASSA EDILE in
tema di gestione del DURC, approvato dall’ufficio legislativo del Ministero
del Lavoro in data 12 luglio prot. 230/segr., sia diramato a tutte le Casse
3
De Sanctis – L’edilizia trasparente – Ed. Lavoro – pag. 51
4
A. Marino – I 75 anni della Cassa Edile di Como e Lecco – 2004- Nodo editore – pag.35
87
I riferimenti normativi – Funzioni pubblicistiche
Edili da parte della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili.
L’entrata in vigore del DURC sarà decisa dal Comitato Tecnico INAIL –
INPS – CASSA EDILE dopo un periodo di formazione del personale
appartenenti alle sedi territoriali dei predetti enti. La circolare che individua
le modalità del rilascio del DURC da parte degli Enti e delle Casse Edili,
segna un momento particolarmente importante in quanto entra finalmente a
regime un decisivo strumento di contrasto al lavoro irregolare nel comparto
edile. Tale documento, infatti, individua le condizioni cui le aziende devono
attenersi per potersi ritenere in regola con gli adempimenti contributivi e
definisce una serie di problematiche sia di carattere tecnico giuridico che
operativo, stabilendo regole certe e
trasparenti applicabili a tutti gli
operatori del settore.
La verifica della regolarità contributiva da parte delle Casse edili, sulla base
del riconoscimento del fondamentale principio di autonomia contrattuale
delle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, costituisce
altresì un importante esempio di coinvolgimento degli Enti Bilaterali, quale
espressione delle parti sociali, in un’ottica non solo di affiancamento ai
soggetti pubblici tradizionalmente operanti in tale ambito, ma anche di
semplificazione delle procedure svolte da questi ultimi.
Il percorso per giungere alla definizione di tali regole condivise per il
rilascio del DURC è stato laborioso e particolarmente complesso, ma
l’approvazione della circolare può considerarsi un punto di arrivo e al
contempo un punto di partenza per una reale e continuativa azione di
contrasto del lavoro irregolare nel settore edile.5
5
Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Nota Prot. 230/segr. Del 12.07.2005
88
Previdenza Complementare – Fondo PREVEDI
10. PREVIDENZA COMPLEMENTARE – FONDO PREVEDI
In attuazione dei Contratti Collettivi Nazionali Edili Industria e Edili
Artigianato nonché del protocollo del 9 aprile 2001 modificato dal
protocollo del 3 ottobre 2001, è stato costituito il Fondo Pensione
Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili
ed Affini denominato PREVEDI.
Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e
successive modificazioni ed integrazioni, il Fondo ha lo scopo esclusivo di
erogare agli aventi diritto trattamenti pensionistici complementari del
sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare agli stessi un più elevato
livello di copertura previdenziale . Il fondo non ha fini di lucro ed opera
secondo criteri di competitività mediante il sistema di gestione finanziaria a
capitalizzazione in regime di contribuzione definita.1
Sono destinatari del Fondo i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a
tempo indeterminato, in contratto di apprendistato, in prova, nonché i
lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a
tre mesi, ai quali si applicano i menzionati contratti collettivi nazionali di
lavoro.
I contributi al Fondo PREVEDI sono così ripartiti:
• 1% della retribuzione a carico dell’Impresa;
• 1% della retribuzione a carico del lavoratore;
1
R. Pessi – Lezioni di diritto della previdenza sociale – 2^ ed. Cedam 2001 – pag. 314
Schema generale quello dell’associazione non riconosciuta ex art. 36 Cod. civile sostanzialmente
rinviando, quindi, la connotazione della posizione individuale agli accordi degli associati, a loro
volta necessariamente condizionati dalle fonti istitutive e dalla specificità dell’oggetto sociale
89
Previdenza Complementare – Fondo PREVEDI
• 18% dell’accantonamento T.F.R. per i lavoratori di prima
occupazione anteriore al 28/4/1993;
• 100% dell’accantonamento T.F.R. per i lavoratori di prima
occupazione successiva al 28/4/1993;
• eventuali versamenti volontari del lavoratore.
Per il lavoratore è prevista la deducibilità fiscale del contributo, che realizza
attraverso la riduzione dell’IRPEF pari all’aliquota marginale di rendimento
del reddito con il limite massimo di Euro 5.164 fino al 12% del reddito o al
doppio del T.F.R. versato.
Per l’impresa, la contribuzione del 1% a suo carico è gravata del solo
contributo di solidarietà del 10% ed è un costo fiscalmente detraibile . Il
T.F.R. versato al Fondo per conto del lavoratore non viene tassato per tutto
il periodo di permanenza nel Fondo stesso.
Al pensionamento, il lavoratore che ha aderito al Fondo ha diritto a
percepire una rendita vitalizia (reversibile, a richiesta) a valere sull’intero
ammontare dell’accantonato, oppure a ritirare parte del montante
accumulato (per un massimo del 50%) e chiedere, per la parte rimanente
una rendita vitalizia.
Il lavoratore iscritto al Fondo da almeno otto anni può richiedere
un’anticipazione su quanti accantonato per spese mediche straordinarie
oppure ai fini dell’acquisto della prima casa per sé o per i figli oppure per la
ristrutturazione della prima casa di abitazione.
Permane il diritto, a determinare condizioni, di trasferire la propria
posizione individuale presso altro Fondo Pensione o forma pensionistica
90
Previdenza Complementare – Fondo PREVEDI
individuale, nonché il diritto a riscattare l’intero montante maturato presso
il Fondo nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione.2
La Legge Delega 243/2004 per la riforma previdenziale ha tra i suoi
principali obiettivi quello di “sostenere e favorire lo sviluppo di forme
pensionistiche complementari”. Tale enunciato, espresso nell’art. 1, comma
1 della delega, traccia una linea di guida verso la quale il Governo dovrà
orientare il suo sforzo regolativo per il sostegno del cosiddetto secondo
pilastro previdenziale.3
Viene lasciata facoltà al lavoratore di utilizzare il TFR come più ritiene
opportuno: è infatti introdotto l’istituto del silenzio-assenso secondo cui il
conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari ha luogo
solo se il lavoratore non decide diversamente e in maniera espressa entro sei
mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione ovvero
dall’assunzione se avvenuta dopo la predetta entrata in vigore. Nel caso in
cui il lavoratore decida per il conferimento del TFR, ha inoltre la facoltà di
scegliere, sempre entro sei mesi, la forma pensionistica complementare cui
destinarlo. In caso di silenzio assenso il TFR, in base a modalità che
saranno stabilite dai decreti attuativi, è conferito:
-
ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite l’istituzione di strutture
pubbliche o a partecipazione pubblica;
-
ai fondi pensione chiusi previsti dalla contrattazione collettiva come il
PREVEDI, o ai fondi pensione aperti disciplinati dal D.Lgs. 124/1993;
2
Cassa Edile di mutualità ed assistenza della Provincia di Torino – Agenda 2005 del Lavoratore
edile – pag. 33
3
P. Rossi – TFR e previdenza complementare – Secondo pilastro a scelta libera – Il Sole 24 ore –
Le guide operative Agosto 2004.
91
Previdenza Complementare – Fondo PREVEDI
ai fondi istituiti da regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non
siano disciplinati da contratti o accordi collettivi e ai fondi istituiti sulla
base di accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro.4
4
Carlo Nocera- TFR e previdenza complementare – Conferimenti del TFR alle forme
pensionistiche complementari – Il Sole 24 ore – Le guide operative Agosto 2004. Pag. 6-7
92
La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili
11. LA COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE
EDILI
La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, definita CNCE, è
l’organismo paritetico nazionale per l’indirizzo, il controllo e il
coordinamento delle Casse Edili.
Anch’essa è costituita con accordo tra ANCE, Intersind e Sindacati
nazionali Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL.
Non ha scopi di lucro ed è vietato come disposto nell’art. 1 dello Statuto,
distribuire in modo anche diretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale, durante la vita dell’Ente.1
11.1 Scopi statutari
La CNCE svolge i compiti e le funzioni ad essa demandati dal contratto
collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini.
È infatti a questa struttura che la contrattazione centrale a affidato il
processo di omogeneizzazione delle Casse Edili indicato nel capitolo
“Evoluzione contrattuale riguardo le Casse Edili”.
In particolare tali compiti riguardano:
a) Il funzionamento dell’Osservatorio settoriale sull’industria delle
costruzioni;
b) La valutazione anche mediante verifiche dirette delle condizioni di
equilibrio delle varie gestioni delle Casse Edili, sulla base dei bilanci
che devono essere trasmessi dalle singole Casse;
c) Lo schema unico di regolamento delle attività delle Casse Edili;
1
Statuto Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili – 13-05-1996
93
La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili
d) L’esame dei criteri e delle modalità in materia di certificazione di
regolarità contributiva;
e) La proposizione alle Associazioni nazionali alle quali compete la
relativa approvazione, di uno schema di convenzione con Organismi
ed Istituti che interagiscono con le Casse Edili;
f) La relazione semestrale alle parti in occasione delle sessioni di
concertazione, sullo stato del sistema nazionale paritetico delle Casse
Edili;
g) La verifica della rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale
delle attuazioni poste in essere dalle Casse Edili. Tale verifica può
avvenire anche su richiesta di una delle parti rappresentate nel
Comitato di gestione delle Casse Edili;
h) La determinazione dei criteri per rendere omogenee e sistematiche le
rilevazioni statistiche sull’attività delle Casse Edili;
i) La verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate
dalle Casse Edili per fornire indicazioni dirette a :
-
realizzare una maggiore qualificazione dell’attività delle Casse;
-
concentrare la spesa sugli interventi più validi;
-
determinare l’armonizzazione e la maggiore omogeneità dei
trattamenti sul territorio;
-
l’omogeneizzazione delle modalità relative agli adempimenti
delle imprese verso la Cassa Edile, anche sul piano della
modulistica, nonché dei criteri di acquisizione dei dati da parte
delle Casse stesse; predisposizione delle indicazioni sull’impiego
dei mezzi informatici, anche allo scopo di un miglior
coordinamento delle attività delle Casse Edili;
94
La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili
-
l’esame di questioni interpretative e delle esigenze prospettate da
singole Casse Edili in ordine alle materie ad esse demandate.
11.2 Organi e funzioni.
Gli organi che compongono la CNCE sono:
• Il Comitato di Gestione
• Il Presidente
• Il Vice Presidente
• La Segreteria Tecnica
Comitato di Gestione.
Al Comitato di Gestione competono tutti gli atti necessari alla realizzazione
degli scopi statutari.
In particolare:
• Assumere indirizzi sull’impiego dei mezzi finanziari e delle entrate
della CNCE;
• Definire il programma annuo di lavoro;
• Decidere sull’operatività dei progetti specifici, avvalendosi di
eventuali gruppi di lavoro e consulenze esterne;
• Valutare e deliberare sui capitoli di spesa;
• Deliberare sulle comunicazioni di interesse generale per le Casse
Edili;
• Decidere indirizzi e criteri per l’attuazione degli strumenti di
formazione e informazione dei Direttori e del personale delle Casse
Edili;
95
La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili
• Provvedere al funzionamento dell’Osservatorio;
• Definire, su proposta del Comitato di Presidenza, il regolamento per
il personale nonché instaurare e risolvere i rapporti di lavoro o di
consulenza;
• Segnalare alle Associazioni nazionali le eventuali clausole,
contenute negli statuti di Casse Edili, non conformi allo Statuto tipo;
• Curare ogni altro adempimento posto a carico dell’Ente dai contratti
ed accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle Associazioni.
È composto da 12 componenti di cui 6 nominati dall’ANCE e 6 dalla
Federazioni nazionali dei lavoratori. Uno dei componenti di parte
imprenditoriale potrà essere designato dall’Associazione Sindacale
Intersind.
Uno fra i membri nominati dall’ANCE assume la funzione di Presidente, su
designazione dell’Ance medesima.
Uno fra i membri nominati dalle Federazioni nazionali dei lavoratori delle
costruzioni assume, su designazione delle stesse, la funzione di Vice
Presidente.
Le
cariche
hanno
durata
triennale,
salvo
revoca
da
parte
dell’Organizzazione designante anche prima dello scadere del triennio. Le
cariche sono gratuite.
Il Presidente.
Spetta al Presidente:
-
rappresentare legalmente l’Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio. Il
Presidente ha la firma sociale;
96
La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili
-
sovrintendere
all’applicazione
dello
Statuto,
promuovere
la
convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di Gestione;
-
presiedere il Comitato di Gestione.
Il Presidente può delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente
in caso d’impedimento ad altro membro del Comitato di Gestione fra quelli
designati dall’Associazione dei costruttori edili.
Il Vice Presidente.
Al Vice Presidente spetta coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue
funzioni.
Può delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente in caso
d’impedimento ad altro membro del Comitato di Gestione fra quelli
designati dalle Organizzazioni dei lavoratori
Segreteria Tecnica.
Per lo svolgimento della propria attività la CNCE si avvale si una Segreteria
tecnica.
La composizione della segreteria tecnica viene deliberata dal Comitato di
Gestione in conformità agli accordi definiti dalle Associazioni nazionali.
L’attività della struttura riguarda in particolare:
-
l’esecuzione dei progetti di lavoro;
-
l’operatività dell’Osservatorio e, in particolare, il reperimento, la
sistemazione e la messa in rete dei dati provenienti dagli Enti paritetici
del settore;
-
la predisposizione delle comunicazioni alle Casse Edili.
97
La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili
La Segreteria partecipa anche alle riunioni del Comitato di Gestione,
curandone la redazione dei verbali.
11.3 Osservatorio settoriale sull’industria delle costruzioni
Tra i compiti affidati alla CNCE, il funzionamento dell’Osservatorio
settoriale
sull’industria
delle
costruzioni
ricopre
un’importanza
fondamentale.
Sorto con il contratto collettivo nazionale 5 luglio 1995, ha come primo
obiettivo la realizzazione di un sistema informativo sul settore che ne rilevi
i fenomeni congiunturali ed evolutivi sia a scala nazionale che territoriale
con specifico riferimento:
-
al trend della domanda pubblica e privata nonché della domanda
derivante dagli investimenti privati per la realizzazione di opere di
interesse pubblico;
-
ai trend dell’offerta, con riferimento alle tipologie delle imprese, al loro
livello di concentrazione, specializzazione e produttività;
-
all’andamento dei livelli occupazionali con riferimento ai processi di
ingresso, di mobilità e di uscita, ai tempi di occupazione, ai livelli di
qualificazione, agli orari di lavoro, ai livelli retributivi, al costo del
lavoro e ai riflessi sul piano contributivo;
-
all’andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
Come secondo obiettivo quello di fornire un adeguato supporto conoscitivo
al sistema di concertazione a livello sia nazionale, sia territoriale che
consenta alle parti di disporre degli elementi informativi necessari, ivi
compresi quelli relativi ad aspetti e fenomeni specifici, per individuare
98
La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili
indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica
industriale e del lavoro.
In passato infatti il settore delle costruzioni ha avuto una voce non troppo
chiara, spesso contraddittoria. Gli stessi dati del settore sono stati più volte
incomprensibili. Ad esempio i livelli occupazionali forniti da INPS, non
concordano con quelli provenienti dall’ISTAT, che comprende anche forme
di precariato, che a loro volta sono difformi dai dati provenienti dall’INAIL
e dalle Casse Edili.
Quindi la possibilità che i dati sul settore edile diventino più ricchi e
qualitativamente migliori può realizzarsi soltanto se questi verranno forniti
dalle Casse Edili, in quanto, rispetto alle altre fonti possibili, pur utili, posso
spiegare in modo più compiuto l’articolazione interna, il rapporto esistente
tra l’occupazione e la struttura delle imprese. Questi dati sono forniti
dall’ISTAT sono nel censimento, mentre le Casse Edili sono in grado di
erogarli ogni anno o addirittura ogni sei mesi.2
2
Statuto della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili 13 maggio 1996.
99
CONCLUSIONI
E’ stato interessante analizzare come un organismo paritetico quale la Cassa
Edile, nato in una realtà di carattere locale con il solo scopo di aiutare i
lavoratori che si trovavano in una situazione di disoccupazione involontaria,
abbia avuto un’evoluzione fino a giungere ad oggi, alle funzioni che svolge,
alle prestazioni che eroga e alle considerazioni che essa ha assunto nel
settore dell’edilizia. Un settore difficile e in continua evoluzione che deve
riconoscere ai lavoratori una giusta retribuzione alla capacità professionale,
al mestiere, ma anche al lavoro duro, disagiato e faticoso che deve rispettare
tutte le regole e soprattutto l’incolumità della persona: dove c’è irregolarità,
lavoro nero, c’è illegalità e disprezzo per la vita umana.
La lotta al lavoro nero si ispira ad un principio semplice ed essenziale: il
benessere di tutti in contrapposizione al benessere di pochi, questo principio
di fondo dovrebbe animare le azioni politiche e il sistema di relazioni
industriali, le quali hanno un indiscutibile vantaggio: intercorrono tra datori
di lavoro e lavoratori, quindi non fra tutti, ma fra moltissimi. Se datori di
lavoro e lavoratori riescono a trovare soluzioni che equilibrino le rispettive
necessità, si può raggiungere un benessere largamente diffuso.
Con un traguardo condiviso, apertura reciproca e innovazione le idee si
trovano e funzionano e possono essere così interessanti che la politica le
riconosce nel loro volto migliore e le eleva a norme, come nel caso del
Documento Unico di regolarità Contributiva, a livello nazionale per tutto il
settore edile.
La ricerca di una maggiore qualità del lavoro in senso sociale e produttivo e
il raggiungimento della massima efficienza imprenditoriale possono non
essere in contrasto tra loro, anzi, in un’organizzazione del lavoro moderna e
100
a contenuto tecnologico devono potersi coniugare per raggiungere i migliori
risultati da entrambe le parti.
Nel settore edile è indispensabile confermare e aggiornare il sistema
bilaterale conciliando l’attività di partecipazione delle forze sociali con una
funzione di inquadramento e di armonizzazione nazionale ed è questo che
comporta la necessità di comportamenti delle Casse Edili coerenti con le
normative nazionali e territoriali ad esse collegate, poiché in mancanza di
ciò si determina disorientamento per le imprese e per i lavoratori e perdita
di credibilità per il sistema delle Casse Edili.
Non sempre le intese nazionali sulla modulistica, sul bilancio tipo, sulla
certificazione liberatoria, sulle schede informative sono state attuate in tutte
le Casse Edili presenti sul territorio.
Sarebbe forse auspicabile dotare la “Commissione nazionale delle Casse
Edili” di reali poteri di intervento, anche sanzionatori, delle realtà
periferiche, garantendo così in modo univoco i principi di massima
trasparenza e correttezza che un sistema di Ente bilaterale deve possedere.
Sarebbe utile una continua verifica dell’efficacia degli enti anche al fine di
precisare un ruolo bilaterale nell’incontro tra domanda e offerta anche in
virtù delle innovazioni in materia di flessibilità del lavoro.
Esistono altresì una serie di problemi quali la dequalificazione, i lavoratori
stranieri, la necessità di formazione continua del personale, la regolarità
contributiva, la lotta alla concorrenza sleale e al lavoro nero, il
riconoscimento di garanzie di diritti omogenei sul mercato nazionale e
all’interno delle imprese ai quali occorrerà trovare soluzioni organiche.
Il futuro del fattore lavoro in edilizia e della considerazione sociale del
lavoro edile nella coscienza collettiva dipenderà anche dalle risposte che
saranno date a queste problematiche.
101
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• Statuto della Cassa Edile di Mutualità e Assistenza della provincia di
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• Statuto della Cassa Edile della provincia di Milano
• Statuto della Cassa Edile della provincia di Trento
• Statuto della Cassa Edile della Provincia di Roma
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